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Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 24 giugno 2004, visto l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0); visti gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: «Psychiatriezentrum Rheinau» (in passato «Kantonale Psychiatrische Klinik Rheinau») concernente la domanda del 27 aprile 2004 per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione I responsabili della ricerca autorizzata nel «Psychiatriezentrum Rheinau» (in passato «Kantonale Psychiatrische Klinik Rheinau») sono il dott. med. Otto Horber, medico primario del settore «Forensische Psychiatrie», e la dott.essa Renate Jackstadt, medico primario del settore «Psychiatrische Rehabilitation». Il settore «Allgemeine Psychiatrie» non fa più parte del «Psychiatriezentrum Rheinau» che si compone ora dei tre settori seguenti: «Forensische Psychiatrie», «Psychiatrische Rehabilitation» e «Wohnheim Tilia». Non risultano ulteriori conseguenze sull'autorizzazione generale e sul dispositivo originario.

2. Durata dell'autorizzazione La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

Il titolare dell'autorizzazione deve notificare alla Commissione peritale, prima dello scadere dell'autorizzazione, i cambiamenti elencati qui di seguito: ­

avvicendamento dei responsabili della ricerca autorizzata;

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modifica della struttura amministrativa o organizzativa del «Psychiatriezentrum Rheinau»;

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modifica della gestione dei dati;

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modifica del regolamento di accesso;

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apertura di nuove banche dati;

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avvicendamento nlla Commissione d'etica competente.

La Commissione peritale deciderà in seguito se dovrà essere rilasciata un'autorizzazione completiva.

3. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere presentato un ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione presso la Commissione federale della protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

4. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al «Psychiatriezentrum Rheinau» e all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94), prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

10 agosto 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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