Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 14 maggio 2004 e nella procedura per circolazione degli atti del 3 giugno 2004, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente le autorizzazioni a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Interassociation de sauvetage (IAS) «Etude sur la pertinence des décisions d'intervention de degré D1» concernente la domanda del 5 gennaio 2004 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione a.

Al prof. Peter Matter, dr. med., in quanto presidente del Comitato direttore dell'Interassociation de sauvetage (IAS) e responsabile del progetto di ricerca, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP e dell'articolo 2 OATSP, per il rilevamento di dati non anonimizzati. Il prof. P. Matter è reso attento del suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

b.

Alla segretaria del responsabile del progetto di ricerca è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP e dell'articolo 2 OATSP, per il rilevamento di dati non anonimizzati. La segretaria è resa attenta del suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

2. Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale dei dati personali a.

La presente autorizzazione libera dal segreto professionale i Centri sanitari di chiamata urgente, i servizi preospedalieri che collaborano con i suddetti Centri, i medici degli ospedali di destinazione e i medici curanti nei confronti dei titolari dell'autorizzazione per quanto concerne l'ottenimento di dati relativi ai pazienti che, presi a carico in occasione di interventi di grado d'urgenza 1 richiesti tramite il numero 144, sono incapaci di discernimento e sprovvisti di un rappresentante legale.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Etude sur la pertinence des décisions d'intervention de degré D1».

2004-1842

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4. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Il prof. Peter Matter, dr. med., è responsabile della protezione dei dati comunicati.

5. Oneri a.

Per quanto concerne il rilevamento di dati, la prima variante proposta dai richiedenti non può essere presa in considerazione. I collaboratori dei diversi Centri sanitari di chiamata urgente cui spetta il compito di rilevare i dati non possono accedere ai dati medici non anonimizzati custoditi dai servizi preospedalieri, dagli ospedali di destinazione e dai medici curanti. Alcune informazioni registrate su scheda sono dati medici protetti dal segreto professionale. Pertanto, s'impone l'adozione della seconda variante. Ogni persona che effettua un intervento invia direttamente la sua scheda al responsabile dello studio titolare dell'autorizzazione.

b.

I dati non anonimizzati conservati su supporto elettronico sono protetti da una password. Le schede sono conservate sotto chiave. Possono accedervi soltanto il direttore del progetto e la sua segretaria.

c.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo d'informare per scritto le diverse persone che effettuano interventi (i Centri sanitari di chiamata urgente, i servizi preospedalieri che collaborano con i suddetti Centri, i medici degli ospedali di destinazione e i medici che hanno in cura dei pazienti) in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. La comunicazione scritta deve pervenire il più presto possibile al Segretariato della Commissione peritale, a destinazione del Presidente, per approvazione.

6. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica e dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale della protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

7. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto a Christian Hänni, avvocato al foro di Neuchâtel, e all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Gli aventi diritto al ricorso possono, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciati telefonicamente (031 324 94 02), prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

7 settembre 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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