Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza del 19 gennaio 2004

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore privato dei servizi di sicurezza del 4 settembre 2003 viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 1

La dichiarazione di obbligatorietà generale è valida per tutta la Svizzera.

Le disposizioni della Convenzione collettiva di lavoro (CCL) dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai sensi del capoverso 3 e 4 a tutti i datori di lavoro del settore dei servizi di sicurezza privati con almeno 20 lavoratori in totale (compresi i dipendenti non soggetti alla dichiarazione di obbligatorietà) e i loro lavoratori operativi, occupati nei seguenti campi:

2

a.

sorveglianza, protezione delle persone e dei beni, servizio in centrali d'allarme, sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone e bagagli), trasporto valori (esclusa la gestione dei valori);

b.

servizi manifestazione (controllo entrate e servizi alla cassa), servizi circolazione (sorveglianza del traffico in stazionamento e regolazione del traffico), gestione dei valori.

Ai salariati occupati prevalentemente nei campi di cui al capoverso 2 lettera a si applicano tutte le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale. L'articolo 2 cifra 4 della CCL stabilisce quando sussiste il diritto all'occupazione salariata.

3

Ai lavoratori assunti a salario orario o che sono occupati prevalentemente nei settori di cui al capoverso 2 lettera b si applica solo l'allegato 2 della CCL.

4

Fanno eccezione i direttori e le direttrici, il personale amministrativo e non operativo.

5

1 2

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

2003-2775

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Contratto colletivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza. DCF

Art. 3 Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2004 e ha effetto sino al 31 dicembre 2008.

19 gennaio 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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