Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere

Disegno

(LFFS) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 20041, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19982 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) č modificata come segue: Art. 8 cpv. 5 (nuovo) La convenzione sulle prestazioni concerne il finanziamento ordinario. Quest'ultimo serve innanzi tutto a mantenere l'infrastruttura in buono stato e ad adeguarla alle esigenze del traffico e all'evoluzione della tecnica. Per gli investimenti che esulano da tali finalitā occorre far capo a finanziamenti speciali della Confederazione e dei Cantoni.

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Art. 20 cpv. 4 La convenzione sulle prestazioni disciplina il volume massimo di finanziamenti ottenibili presso la Confederazione. Stabilisce pure se e in che misura i prestiti della Confederazione rimborsabili condizionalmente possono essere rimborsati con mezzi destinati all'ammortamento non reinvestiti.

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La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

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Entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2005.

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FF 2004 4695 RS 742.31

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