Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo aggiuntivo concluso tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 20042, decreta: Art. 1 Il Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea è approvato.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 19313 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Art. 1 La presente legge si applica: a.

1 2 3 4 5

ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all'estero solo qualora l'Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), nella versione del Protocollo del 26 ottobre 20045 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri

RS 101 FF 2004 5203 RS 142.20 RS 0.142.112.681 RS ...; RU ...; (FF 2004 5253)

2004-2063

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Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea. DF

della Comunità europea non disponga altrimenti o la presente legge preveda disposizioni più favorevoli;

2. Legge federale del 20 dicembre 19466 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 153a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/717 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

1

a.

l'Accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 20049 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7210 nella loro versione aggiornata;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200111 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

2

Disposizioni transitorie della modifica del ... (nuove) Le persone che vivono in Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria e sono assicurate facoltativamente all'entrata in vigore del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 200412 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea, possono restarlo durante 6 anni consecutivi al massimo a

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6 7

8 9 10

11 12

RS 831.10 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp.

dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.142.112.681 RS ...; RU ...; (FF 2004 5253) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.632.31 RS ...; RU ...; (FF 2004 5253)

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Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea. DF

contare dall'entrata in vigore del Protocollo aggiuntivo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria, continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 2004 concernente l'estensione della CE, finché adempiono le condizioni di reddito.

3. Legge federale del 19 giugno 195913 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 80a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7114 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

1

a.

l'Accordo del 21 giugno 199915 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 200416 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7217 nella loro versione aggiornata;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200118 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

2

13 14

15 16 17

18

RS 831.20 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp.

dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.142.112.681 RS ...; RU ...; (FF 2004 5253) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.632.31

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Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea. DF

4. Legge federale del 19 marzo 196519 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 16a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7120 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

1

a.

l'Accordo del 21 giugno 199921 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 200422 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7223 nella loro versione aggiornata;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200124 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

2

5. Legge federale del 25 giugno 198225 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 89a cpv. 1 e 3 Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri

1

19 20

21 22 23

24 25

RS 831.30 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp.

dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.142.112.681 RS...; RU...; (FF 2004 5253) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.632.31 RS 831.40

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Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea. DF

della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 199926 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 200427 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, concernenti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

3

6. Legge del 17 dicembre 199328 sul libero passaggio Art. 25b Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 199929 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 200430 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, concernenti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

1

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

2

26 27 28 29 30

RS 0.142.112.681 RS...; RU...; (FF 2004 5253) RS 832.42 RS 0.142.112.681 RS...; RU...; (FF 2004 5253)

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Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea. DF

7. Legge federale del 18 marzo 199431 sull'assicurazione malattie Art. 95a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7132 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

1

a.

l'Accordo del 21 giugno 199933 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 200434 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7235 nella loro versione aggiornata;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200136 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

2

31 32

33 34 35

36

RS 832.10 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp.

dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.142.112.681 RS...; RU...; (FF 2004 5253) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.632.31

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Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea. DF

8. Legge federale del 20 marzo 198137 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 115a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7138 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

1

a.

l'Accordo del 21 giugno 199939 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 200440 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7241 nella loro versione aggiornata;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200142 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

2

37 38

39 40 41

42

RS 832.20 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp.

dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.142.112.681 RS...; RU...; (FF 2004 5253) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.632.31

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Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea. DF

9. Legge federale del 20 giugno 195243 sugli assegni familiari nell'agricoltura Art. 23a Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7144 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

1

a.

l'Accordo del 21 giugno 199945 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 200446 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7247 nella loro versione aggiornata;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200148 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

2

10. Legge del 25 giugno 198249 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 83 cpv. 1 lettera nbis (nuova) 1

L'ufficio di compensazione: nbis. garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell'ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l'articolo 11 dell'alle-

43 44

45 46 47

48 49

RS 836.1 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp.

dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.142.112.681 RS...; RU...; (FF 2004 5253) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.632.31 RS 837.0

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Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea. DF

gato I all'Accordo del 21 giugno 199050 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 200451 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea.

Art. 92 cpv. 7, primo periodo: Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni le spese computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall'adempimento dei compiti secondo gli articoli 83 capoverso 1 lettera nbis e 85 capoverso 1 lettere d, e nonché g­k, dall'esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b e dall'esercizio dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro conformemente all'articolo 85c. ...

7

Art. 121 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7152 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

1

50 51 52

53 54 55

56

a.

l'Accordo del 21 giugno 199953 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 200454 relativo all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7255 nella loro versione aggiornata;

b.

l'Accordo del 21 giugno 200156 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

RS 0.142.112.681 RS...; RU...; (FF 2004 5253) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp.

dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.142.112.681 RS...; RU...; (FF 2004 5253) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

RS 0.632.31

5251

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea. DF

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

2

11. Legge del 23 giugno 200057 sugli avvocati

Allegato

Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell'UE e dell'AELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE Completamento dell'elenco Repubblica Ceca

Advokát

Estonia

Vandeadvokaat

Cipro



Lettonia

Zvrints advokts

Lituania

Advokatas

Ungheria

Ügyvéd

Malta

Avukat/Prokuratur Legali

Polonia

Adwokat/Radca prawny

Slovenia

Odvetnik/Odvetnica

Slovacchia

Advokát/Komercný právnik

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale decide in merito all'entrata in vigore delle modifiche delle leggi federali di cui all'articolo 2

2

57

RS 935.61

5252