04.003 Rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2003 Estratto: Capitolo I del 23 giugno 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il capitolo I del rapporto concernente le mozioni e i postulati dei Consigli legislativi 2003.

Il rapporto completo, che contiene informazioni più dettagliate, è stato pubblicato separatamente nel formato A4.1 Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 giugno 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Il rapporto completo può essere ottenuto presso l'UFCL, Diffusione delle pubblicazioni, 3003 Berna (ISSN 1423-1891).

2004-0632

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Rapporto Capitolo I All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati Cancelleria federale 1999 P 99.3076

Valutazione dell'informazione della Confederazione in situazioni di crisi (N 18.6.99, Müller Erich; S 22.12.99)

Un gruppo di lavoro diretto dal portavoce del Consiglio federale ha redatto, nel primo semestre del 2003 e in adempimento del postulato 99.3076 N Müller Erich, il rapporto dal titolo «Valutazione dell'informazione della Confederazione in situazioni di crisi». Secondo il rapporto, le attuali basi giuridiche e concettuali ben si prestano a far fronte alle esigenze in materia di comunicazione in situazioni straordinarie.

Inoltre si valuta che i media civili siano in grado ­ almeno in parte ­ di svolgere il loro ruolo. Il gruppo di lavoro giunge pertanto alla conclusione che anche in momenti di crisi si può rinunciare all'aiuto di stati maggiori militari. Di conseguenza sia lo Stato maggiore del Consiglio federale DISTRA (come sostituto dei media civili in caso di guerra) sia lo Stato maggiore del Consiglio federale Centrale d'informazione (come rafforzamento dei servizi di informazione della Confederazione) non hanno più ragione di esistere.

Il Consiglio federale ha adottato il rapporto il 25 giugno 2003 e deciso lo scioglimento dello Stato maggiore CF DISTRA, del Rgt Info 1 e dello Stato maggiore CF Cen Info per la fine del 2004, ponendo però come condizione che prima vengano prese le misure seguenti: ­

La CaF conclude con i dipartimenti una convenzione sulle prestazioni affinché, per adempiere il suo mandato di informazione in situazioni di crisi, l'Amministrazione federale le fornisca le necessarie risorse logistiche e il personale necessario.

­

In collaborazione con il DDPS e d'intesa con il DATEC, la CaF concorda con la SSR una convenzione sulle prestazioni al fine di garantire che il Consiglio federale sia in grado di rivolgersi per radio alla popolazione di tutte le regioni del Paese in tutte le situazioni immaginabili.

Gli uffici competenti elaborano le misure richieste entro maggio 2004 per sottoporle poi per decisione al Consiglio federale.

In base a quanto precede, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato 99.3076.

2000 P 99.3522

Formulazione non sessista. Attuazione delle raccomandazioni d'applicazione (N 22.6.00, Maury Pasquier)

Dal 1991 il Consiglio federale ha sottolineato a varie riprese che le raccomandazioni contenute nel rapporto «Formulazione non sessista degli atti legislativi e amministrativi» sono concepite per il tedesco e non possono essere applicate tali e quali alle

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lingue latine. Questo non ha tuttavia impedito all'Amministrazione di cercare soluzioni compatibili con queste lingue: Per quanto concerne il francese, queste soluzioni sono state raggruppate da allora in una «Guide de formulation non sexiste des textes administratifs et législatifs de la Confédération», edita dalla Cancelleria federale nel dicembre 2000 in collaborazione con l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo. La guida, destinata a tutti i redattori dell'Amministrazione federale, è disponibile on line (http://www.bk.admin.ch/ch/f/bk/sp/doc/guide-de-formulation-non-sexiste.html).

Per quanto concerne l'italiano, la Cancelleria federale ha adottato il 16 settembre 2003 le «Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano», che confermano la prassi seguita dai servizi dell'Amministrazione federale conformemente alla posizione della Commissione parlamentare di redazione, e che prevedono un uso compatibile con le strutture della lingua italiana (cfr. in particolare il n. 19, p. 39 segg.: Uso non discriminatorio della lingua).

A livello dell'applicazione di questi principi, gli atti normativi adottati dalle Camere federali sono controllati per quanto concerne la loro conformità alle norme della formulazione non sessista dalla Commissione interna di redazione (per il francese) e dalla Commissione parlamentare di redazione (per le due lingue latine). Per gli altri testi ufficiali della Confederazione, l'osservanza dei principi è garantita dalla revisione dei testi prima della pubblicazione.

Siccome tutte le misure necessarie sono state prese, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato 99.3522.

2000 P 00.3595

Alleviamenti amministrativi per le imprese a livello di procedure federali (S 14.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS), punti 3, 4, 6 e 7

Punto 3: Il Consiglio federale ha esaminato la richiesta di istituire un mediatore federale in relazione con il postulato Donzé 01.3319 Istituzione di un ufficio del mediatore federale e l'ha respinta il 29 agosto 2001. Anche il Parlamento ha esaminato la richiesta nell'ambito delle iniziative parlamentari Fankhauser 98.445 e Jossen 02.431. Si attende ora la sua decisione. Per quanto concerne l'esame delle procedure da parte di un organo indipendente dall'amministrazione, il 28 febbraio 2001 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio relativo alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, che prevede miglioramenti a questo proposito.

Punto 4: La formazione dei membri dell'Amministrazione federale, al fine di sensibilizzarli ai bisogni della clientela, è stata introdotta con successo e viene organizzata dall'Ufficio federale del personale in tedesco e in francese.

Punto 6: Il 28 febbraio 2001 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio relativo alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale che, sulla base della riforma della giustizia decisa dal popolo e dai Cantoni, determinerà un nuovo disciplinamento delle procedure di ricorso federali. La messa in vigore delle nuove disposizioni dovrebbe coincidere con l'inizio, a San Gallo, delle attività del Tribunale amministrativo federale il 1° gennaio 2007. Ne dovrebbe risultare un'accelerazione delle procedure di ricorso.

Punto 7: Come espresso nel parere del Consiglio federale dell'11 dicembre 2000, la misura proposta non sgraverebbe le imprese di costruzione. Esse dovrebbero infatti 3919

presentare i piani dettagliati addirittura prima che il popolo fissi per il progetto un quadro giuridico o finanziario.

In base a quanto precede, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo i punti 3, 4, 6 e 7 del postulato 00.3595.

2002 P 01.3786

Accesso unitario a Internet (N 22.3.02, Ehrler)

Nella primavera del 2003 la Conferenza dei servizi di informazione (CSI) ha incaricato il Webforum di armonizzare, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'informatica (UFI), l'accesso ai siti internet della Confederazione, dei dipartimenti e degli uffici. Una corrispondente strategia è stata elaborata; gli specialisti informatici devono ora attuare le seguenti cinque misure concrete: 1.

garantire una navigazione su tutti i siti internet con gli stessi strumenti e la stessa nomenclatura;

2.

applicare un metodo unitario per facilitare ed accelerare la ricerca in Internet;

3.

definire esigenze minime per quanto concerne la forma dei siti internet a tutti i livelli amministrativi;

4.

creare un «marchio di qualità Confederazione» per i corrispondenti siti internet;

5.

creare un portale comune per i media.

L'attuazione di queste cinque misure dovrebbe durare, stando alle attuali conoscenze, dai due ai cinque anni, per cui i dipartimenti e gli uffici dovrebbero riuscire a rielaborare l'accesso ai loro siti. I costi sono stimati a circa 200 000 franchi; i risparmi a media scadenza da essi risultanti dovrebbero comunque essere di molto superiori.

La strategia internet della Confederazione e le citate misure sono state approvate dalla CSI alla fine di maggio. Il gruppo di progetto responsabile sta da allora lavorando all'attuazione concreta e informa regolarmente la CSI, in quanto mandante, dei singoli passi. Il Consiglio federale ha inoltre assegnato il mandato di elaborare una presentazione grafica unitaria della Confederazione (per tutti i prodotti stampati ed elettronici) e di sottoporgliela per decisione.

In base a quanto precede, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato 01.3786.

Dipartimento degli affari esteri 2000 P 99.3650

Azione civile di promozione della pace (N 23.6.00, Haering)

Sulla scorta del messaggio del 23 ottobre 2002 concernente un credito quadro per misure di gestione civile dei conflitti e di promovimento dei diritti dell'uomo nonché nell'ambito dell'attuazione della strategia «Sviluppo sostenibile della Svizzera», il Consiglio federale ha iniziato ad elaborare linee direttrici per la pace. Il rapporto del Consiglio federale sulla promozione della pace nella politica estera conterrà anche un progetto di promozione civile della pace.

3920

2000 P 00.3204

Utilizzazione del bagaglio di esperienze proprio al sistema federale elvetico nell'ambito delle discussioni sull'Europa (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)

La ricca esperienza che la Svizzera trae dal suo sistema federalistico ha potuto essere presa in considerazione a livello parlamentare e scientifico in margine ai lavori della conferenza sul futuro dell'Europa.

2000 P 00.3306

Adesione della Svizzera all'Unione latina (N 6.10.00, Scheurer Rémy)

Nel suo parere in merito al postulato il Consiglio federale ha dichiarato che riconsidererà la questione di un'adesione della Svizzera all'Unione latina nell'ambito della definizione dei suoi obiettivi per la legislatura 2003­2007. Vista la situazione finanziaria della Confederazione, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare ad un'adesione all'Unione latina durante l'attuale legislatura; l'adesione costerebbe alla Svizzera circa 620 000 franchi. Nella sua risposta alla mozione Eggly (04.3028) il Consiglio federale riconosce l'importanza dell'Unione latina segnatamente per le minoranze linguistiche e si dichiara disposto a ritornare sull'argomento quando gli obiettivi di politica finanziaria saranno stati raggiunti.

2000 P 00.3414

Rapporto periodico sulla politica della Svizzera in materia di diritti umani (N 3.10.00, Commissione della politica estera CN)

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una volta per ogni legislatura un rapporto che descriva le misure adottate, avviate o progettate per promuovere una politica svizzera in materia di diritti umani efficace e coerente. Per la legislatura corrente dovrebbe presentare un rapporto alla fine del 2004. Attualmente non è opportuno decidere in merito a eventuali altri rapporti.

2000 P 00.3481

Mezzi finanziari destinati alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo (N 15.12.00, Nabholz)

La messa a disposizione di mezzi finanziari per la Corte europea dei diritti dell'uomo è uno dei mezzi per aiutare a risolvere il problema del crescente sovraccarico della Corte. Nel 2002 la Svizzera ha versato al Consiglio d'Europa un contributo volontario straordinario di 200 000 franchi. Il 29 aprile 2004 il Consiglio federale ha deciso di firmare il Protocollo n° 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo alla modifica dei meccanismi di controllo introdotti dalla Convenzione. In tal modo le richieste del postulato sono in gran parte soddisfatte. Il Protocollo è stato aperto alla firma durante la 114a sessione del Comitato dei Ministri tenutasi il 12 e il 13 maggio a Strasburgo.

2001 P 00.3638

Legge sulle persone che lavorano nell'aiuto allo sviluppo (N 23.3.01, Hollenstein)

Il servizio volontario è una componente importante della cooperazione allo sviluppo della Svizzera. Per il reclutamento di persone qualificate e il loro invio nei Paesi in sviluppo un'adeguata assicurazione sociale è un presupposto importante. Piuttosto che una legge il Consiglio federale preferisce una soluzione che permetta alle organizzazioni che si occupano dell'invio di volontari di mantenere la competenza e la responsabilità per le condizioni di impiego ­ comprese le assicurazioni sociali. La questione di un'assicurazione sociale adeguata dei volontari è stata studiata a fondo con Unité, la DSC e specialisti di assicurazione nel secondo semestre del 2003. Un 3921

corrispondente nuovo disciplinamento applicabile ad Unité e alla DSC sarà elaborato ed attuato nella prossima fase nell'ambito del sostegno al programma. Di conseguenza viene a cadere la necessità di una base legale.

2002 P 02.3063

Priorità della politica svizzera in seno all'ONU. Rapporto (N 21.6.02, Zäch)

2002 P 02.3114

Discussione nel plenum degli obiettivi del Consiglio federale per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite (N 21.6.02, Müller-Hemmi)

In seguito all'approvazione da parte di Popolo e Cantoni, il 3 marzo 2002, dell'adesione della Svizzera all'ONU, il Consiglio federale ha definito le priorità che la Svizzera intendeva difendere in seno all'organizzazione per la sua prima partecipazione in quanto membro. Il Consiglio federale ha prestato particolare attenzione all'informazione e alla consultazione delle Camere federali. Le Commissioni della politica estera del Parlamento hanno avuto occasione di discutere in merito a queste priorità durante l'estate del 2002, ossia poco prima dell'ammissione della Svizzera all'ONU, avvenuta il 10 settembre 2002. Esse sono state in seguito informate regolarmente dello svolgimento dei lavori in seno all'ONU e delle principali posizioni sostenute dalla Svizzera.

Il 26 febbraio 2003 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento un rapporto sulle relazioni con l'ONU e le organizzazioni internazionali con sede in Svizzera. Il rapporto presentava i risultati della 57a sessione dell'Assemblea generale dell'ONU e le esperienze fatte dalla Svizzera durante il primo anno della sua partecipazione in quanto membro. Definiva inoltre le priorità a media scadenza dell'impegno della Svizzera all'ONU. Il rapporto è stato discusso in seno alle Commissioni della politica estera, poi dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati. Infine il Consiglio federale ha presentato alle Commissioni della politica estera, nell'estate del 2003, le priorità specifiche fissate per la 58a sessione dell'Assemblea generale dell'ONU.

Il Consiglio federale intende continuare anche in futuro a informare e consultare il Parlamento in merito all'impegno della Svizzera in seno all'ONU. Presenterà periodicamente un rapporto sulle relazioni con l'ONU e le organizzazioni internazionali con sede in Svizzera.

2002 P 02.3179

La Svizzera e il conflitto nel Vicino Oriente (N 4.10.02, Gruppo socialista)

I punti 4 e 5 del postulato, che sono stati trasmessi, incaricavano il Consiglio federale di fornire un aiuto in favore dei detenuti nonché della ricostruzione delle infrastrutture palestinesi. I ripetuti richiami e interventi della Svizzera in favore del rispetto integrale del diritto internazionale umanitario nonché i programmi della DSC relativi all'assistenza umanitaria e alla cooperazione allo sviluppo nei territori palestinesi costituiscono un'attuazione dei punti 4 e 5 del postulato.

2003 P 03.3001

Discriminazione razziale. Rapporti periodici alle Commissioni della politica estera (S 6.3.03, Commissione della politica estera CS 01.052)

Nel corso delle deliberazioni parlamentari in merito al messaggio concernente il riconoscimento della competenza del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) di ricevere e esaminare comunicazioni 3922

conformemente all'articolo 14 della Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale è apparso chiaro che le esperienze fatte dalla Svizzera in seno al CERD nell'ambito dei rapporti che devono essere presentati dai singoli Paesi hanno suscitato un grande interesse nei membri della CPE del Consiglio degli Stati e che queste rappresentano una base importante per la formazione della loro opinione. In base a quanto precede e all'articolo 152 capoverso 5 della legge sul Parlamento entrata in vigore nel dicembre del 2003, il DFAE presenterà previamente i rapporti nazionali periodici ai membri delle commissioni della politica estera. In tal modo la richiesta delle commissioni politiche è adempiuta.

2003 P 03.3209

Rapporto sulla riforma dell'ONU (N 3.10.03, Gruppo socialista)

Il postulato incarica il Consiglio federale di elaborare un rapporto sulle prospettive di riforma dell'ONU. Il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accogliere la richiesta. Il capitolo 2 del «Rapporto 2004 sulle relazioni con l'ONU e le organizzazioni internazionali con sede in Svizzera» è interamente consacrato alle riforme dell'ONU.

Dipartimento dell'interno Ufficio federale della cultura 2001 P 00.3395

Partiti politici: indennizzi più equi alle sezioni giovanili (N 26.11.01, Brunner Toni)

Quanto richiesto nel postulato è stato realizzato con la revisione, entrata in vigore il 25 gennaio 2002, delle direttive del DFI concernenti la legge per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche. Nel quadro della revisione, le organizzazioni giovanili, e quindi anche le sezioni giovanili dei partiti politici, hanno avuto l'opportunità di segnalare le loro esigenze e presentare proposte concrete. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2002 P 01.3216

Aumento dei contributi federali a favore delle scuole svizzere all'estero (N 18.3.02, Commissione di politica estera CN)

Invece di aumentarlo, come previsto nel piano finanziario, nel quadro del Programma di sgravio 2003 è stato deciso di riportare il credito a 16,5 milioni di franchi entro il 2007. Il postulato non è più attuabile e può essere tolto di ruolo.

2002 P 01.3461

Sostegno alle organizzazioni culturali (N 16.4.02, Müller-Hemmi)

Nel postulato si chiedeva al Consiglio federale di attuare due misure: modificare le direttive del DFI sul sostegno alle organizzazioni culturali per risolvere il problema dell'erogazione tardiva dei sussidi e dei conseguenti ritardi nella pianificazione e aumentare considerevolmente il credito a favore delle organizzazioni culturali.

La prima richiesta ha potuto essere realizzata con la revisione parziale delle direttive del 1° luglio 2002. Nel 2003 i sussidi alle organizzazioni culturali sono stati assegnati per la prima volta già all'inizio dell'anno. Il Parlamento ha inoltre approvato nel preventivo 2003 un aumento da 3,6 a 4 milioni di franchi del credito destinato al sostegno delle organizzazioni culturali. Tuttavia, questo aumento è stato revocato 3923

nel quadro dei decreti relativi al Programma di sgravio 2003. Entro il 2007 il credito complessivo sarà gradualmente ridotto a 3 milioni di franchi. Il postulato, che è stato adempiuto nella prima parte, ma che non è più attuabile nella seconda parte, può essere tolto di ruolo.

Ufficio federale della sanità pubblica 2000 P 00.3364

Richiesta di consulenza in materia di sessualità e di riproduzione (N 15.12.00, Genner)

Il 15 ottobre 2003, il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Salute sessuale e riproduttiva in Svizzera» e incaricato il DFI (UFSP) di intraprendere i lavori necessari per coordinare le attività di consulenza. L'UFSP ha già avviato un processo per ottimizzare su scala nazionale l'offerta di consulenza dei diversi servizi e organi specializzati, coinvolgendo gli uffici federali interessati, i Cantoni e altre organizzazioni (p.es. l'associazione mantello dei centri svizzeri di pianificazione familiare PLANes, Aiuto AIDS Svizzero). Inoltre, nel quadro di programmi in fase di pianificazione o in corso sono previste offerte specifiche per determinati gruppi di popolazione (p.es. i migranti). Ai giovani saranno segnalate attraverso i canali esistenti, p.es. l'educazione sessuale nelle scuole, le offerte di consulenza che si indirizzano specificamente a loro. È previsto anche di adeguare il programma di formazione dei pedagoghi sessuali. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2002 P 00.3749

Creazione di un Centro di medicina dei trapianti in Svizzera (N 16.4.02, Günter)

L'esame richiesto ha avuto luogo nel quadro dell'elaborazione della legge federale sui trapianti di organi, tessuti e cellule (legge sui trapianti). I relativi risultati sono riportati in dettaglio alla cifra 1.3.6.3 del messaggio del 12 settembre 2001 concernente la legge sui trapianti (01.057). In considerazione delle posizioni divergenti in materia a livello internazionale e dei notevoli sforzi profusi dai Cantoni per concentrare la medicina di punta, il Consiglio federale non ritiene opportuno intervenire a livello di legge per limitare il numero di centri per trapianti e istituire un centro nazionale. Tuttavia, occorre lasciare al Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, la competenza di limitare il numero dei centri in base allo sviluppo del settore della medicina dei trapianti (art. 27 del disegno di legge). D'altro canto, in Consiglio nazionale ­ la prima Camera a trattare il tema ­ questa disposizione non ha incontrato opposizioni. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

Ufficio federale di statistica 2000 P 98.3286

Dati epidemiologici sulla morbilità per cancro (N 21.3.00, Cavalli)

Come evidenziato nel parere espresso sul postulato, un gruppo di esperti ha esaminato le questioni relative al fabbisogno d'informazione ed alla coordinazione nell'ambito dell'epidemiologia del cancro, nonché alle risorse di cui necessitano la Confederazione e i registri dei tumori. Nel 2002, il gruppo di esperti ha presentato alla direzione del progetto un rapporto sul futuro della ricerca epidemiologica sul cancro. La direzione del progetto, presieduta dal Segretario di Stato per la scienza e la ricerca, riuniva i rappresentati degli Uffici federali della sanità pubblica, delle assicurazioni sociali, di statistica, dell'educazione e della scienza nonché dell'Isti-

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tuto Svizzero per la Ricerca Applicata sul Cancro (SIAK) e dell'Associazione svizzera dei registri dei tumori. Sulla base delle conclusioni e delle proposte contenute in questo rapporto, il messaggio ERT 2004­2007 prevede un consolidamento dei registri dei tumori. Per garantire la realizzazione e la copertura finanziaria del consolidamento dei registri dei tumori, una convenzione sulle prestazioni 2004­2007 è stata conclusa fra l'UFES ed il SIAK, che è membro dell'Associazione svizzera dei registri dei tumori. La richiesta formulata nel postulato è pertanto parzialmente adempiuta. Per quanto riguarda la proposta, ugualmente presente nel rapporto, di affidare all'UST la banca dati centralizzata dei registri dei tumori, i mezzi finanziari necessari non figurano né nel bilancio del 2004, né nel piano finanziario 2005­2007.

2000 P 99.3610

Rilevazione del budget-tempo riguardante il lavoro non remunerato (N 24.3.00, Goll)

Ampi accertamenti hanno rivelato che questo progetto, già rinviato per motivi di bilancio e di priorità nel Programma pluriennale 1999­2003, non potrà essere realizzato secondo le modalità richieste nel prossimo futuro. Una rilevazione dettagliata del bilancio del tempo, che possa fornire risultati rappresentativi per i gruppi socioeconomici della Svizzera, supera infatti le risorse finanziarie e umane dell'UST e comporta un onere enorme per le persone interrogate. Per rispondere tuttavia ai bisogni d'informazione sul lavoro non remunerato, nell'ambito della rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera l'UST rileva a intervalli regolari un modulo supplementare dedicato proprio al lavoro non remunerato, che consente paragoni sia tra vari segmenti della popolazione che nel tempo. Questa informazione sarà completata con un conto satellite del lavoro non remunerato, che quantifica in termini monetari il lavoro domestico e il volontariato. Il conto satellite sta per essere ultimato.

2000 P 97.3393

Statistica delle persone invalide (N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN (95.418); S 15.3.00)

L'allestimento di una statistica delle persone invalide comporta importanti problemi di ordine metodologico che richiederebbero una laboriosa pianificazione in collaborazione con l'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità.

Data la mancanza dei mezzi finanziari necessari per l'elaborazione di questa statistica, si è dovuto rinunciare al progetto.

2000 P 00.3225

Elaborazione di un sistema di indicatori quale strumento di gestione (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)

Le grandezze di riferimento strategiche per la politica sono state elaborate dall'UST nell'ambito di un progetto pilota sotto la supervisione della Cancelleria federale. Il rapporto sui risultati chiesto dal postulato sarà approvato dal Consiglio federale all'inizio del 2004. È previsto un aggiornamento regolare degli indicatori. In collaborazione con gli uffici interessati, l'UST ha anche concepito ed elaborato un sistema di indicatori della sostenibilità, armonizzati con le grandezze di riferimento strategiche. Il primo rapporto corrispondente è stato pubblicato nel 2003.

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2001 P 00.3733

Salari bassi e costo della vita. Rapporto (N 23.3.01, Leutenegger Oberholzer)

L'UST ha colmato le lacune statistiche in questo settore con la creazione e l'ampliamento delle informazioni statistiche in materia di sicurezza sociale o le ha superate con degli indicatori. Con l'attuazione delle mozioni Cottier e EgerszegiObrist (98.3684 e 98.3655) sono elaborate regolarmente informazioni sul costo della vita per vari gruppi socioeconomici, il che consente di analizzare l'influsso delle variazioni del costo della vita sulla situazione delle persone socialmente deboli.

L'UST ha prestato particolare attenzione alla situazione dei cosiddetti «working poor», definendo una serie di indicatori, che sono ora aggiornati e pubblicati regolarmente. Con il rapporto «Benessere e salute. Standard di vita e disparità sociali in Svizzera», l'UST ha avviato l'osservazione dell'evoluzione sociale, prevista a intervalli regolari. Questi sistemi d'informazione statistica sono completati dai risultati della statistica dell'aiuto sociale, in preparazione. Una volta completata, questa statistica fornirà informazioni complete sui più svariati aspetti concernenti l'aiuto sociale e i suoi beneficiari per tutti i Cantoni della Svizzera. Con questi lavori dell'UST il Consiglio federale ritiene adempiuto quanto richiesto nel postulato.

2002 P 01.3733

Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr)

Considerata la situazione finanziaria della Confederazione, è stato previsto di trattare la tematica oggetto di questa statistica nell'ambito delle rilevazioni condotte dall'UST e di elaborare i dati pertinenti provenienti dalla rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera, dall'indagine sul reddito e sul consumo e dal censimento delle aziende. Questa soluzione consente di rispondere ad alcune delle questioni sollevate dal postulato. Alcuni indicatori figurano nelle pubblicazioni dell'UFAS e dell'UST.

La mancanza di risorse non consente di elaborare una vera e propria statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare, che richiederebbe una nuova rilevazione onerosa in termini di costi e di lavoro.

2002 P 02.3483

Realizzazione di uno studio sul budget-tempo (N 13.12.02, Goll)

Cfr. P 99.3610.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 2000 P 98.3020

LAMal. Nuove prestazioni e medicamenti. Assunzione dei costi (N 21.3.00, Guisan)

L'articolo 1a capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) definisce il campo d'applicazione della LAMal. L'articolo prevede che l'assicurazione sociale malattie disciplini l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera.

L'assunzione dei costi di prestazioni e medicamenti non compresi nell'assicurazione di base non rientra quindi nel campo d'applicazione della LAMal. Il Consiglio federale non ha pertanto la competenza di emanare disposizioni d'esecuzione per il finanziamento di prestazioni o medicamenti tramite fondi destinati all'insegnamento e alla ricerca. Gli articoli 11 e 12 LAMal dispongono inoltre che l'assicurazione di base deve essere gestita da casse malati riconosciute dal DFI o da istituti d'assicurazione privati sottoposti alla legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (LSA) e che dispongono di un'autorizzazione 3926

rilasciata dal DFI (assicuratori-malattie riconosciuti). Altri organi che non gestiscono l'assicurazione di base non rientrano a priori in linea di conto. Anche sotto questo profilo, quindi, il Consiglio federale non ha la competenza di emanare disposizioni d'esecuzione.

L'UFAS è consapevole del problema e ha nel frattempo emanato direttive per gli assicuratori-malattie che chiariscono la questione dell'assunzione dei costi, in particolare dei medicamenti il cui rimborso nell'ambito delle cure di base ha dato luogo a incertezze. Sul tema verrà inoltre emanata prossimamente una sentenza del Tribunale federale, che si occuperà della delicata questione delle distinzioni necessarie in questo settore. Attualmente l'impiego, limitato nel tempo e autorizzato individualmente, di un medicamento non ancora ammesso in Svizzera e dispensato in casi isolati a pazienti affetti da malattie gravi, potenzialmente mortali o invalidanti, per le quali non vi sono terapie alternative («compassionate use»), non è rimborsato dall'assicurazione di base. In questi casi, l'impiego di tali medicamenti rientra nella fase di ricerca e di sviluppo, ragion per cui i costi devono di norma essere assunti dall'industria farmaceutica. La richiesta formulata nel postulato è pertanto adempiuta.

2000 P 00.3006

AVS facoltativa (S 15.3.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 99.038)

L'assicurazione facoltativa è stata rivista nelle sua fondamenta con effetto a partire dal 1° gennaio/1° aprile 2001. Già all'epoca la revisione aveva incontrato una forte opposizione in Parlamento e proposte più radicali tese ad una maggior copertura dei costi non hanno avuto nessuna possibilità di essere accolte. Da allora la situazione non è praticamente cambiata: dal punto di vista politico una revisione nel senso auspicato dal postulato non avrebbe dunque nessuna possibilità di andare in porto.

Inoltre la realizzazione di quanto richiesto comporterebbe un aumento del personale relativamente consistente non contemplato dal piano finanziario.

2000 P 00.3224

Reddito minimo vitale (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)

Il 15 ottobre 2003, il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Modelli relativi ad un reddito minimo garantito» (BASS, Berna: UFAS, rapporto di ricerca 15/03). Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2000 P 00.3287

Garanzia a lungo termine della previdenza per la vecchiaia (N 6.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Nel quadro del programma di ricerca sul futuro a lungo termine della previdenza per la vecchiaia è stata studiata l'evoluzione finanziaria a medio e lungo termine della previdenza per la vecchiaia per mezzo di diversi modelli matematici comprendenti parametri demografici ed economici e parametri specifici dell'AVS (Schluep, K.

[2003], Fabbisogno finanziario dell'AVS [PC comprese], Berna: UFAS, rapporto di ricerca 10/03; Müller A., Nieuwkoop R., Lieb Ch. [2003], Analisi delle fonti di finanziamento dell'AVS. SWISSLOG ­ un modello a generazioni sovrapposte, Berna: UFAS, rapporto di ricerca 11/03). Questi lavori mostrano le possibilità di finanziamento a lungo termine dell'AVS mediante adeguamenti scaglionati nel tempo sia sul piano delle prestazioni che del finanziamento (gruppo di lavoro interdipartimentale IDA ForAlt [2003], rapporto di sintesi del programma di ricerca sul

3927

futuro a lungo termine della previdenza per la vecchiaia, Berna: UFAS, rapporto di ricerca 13/03).

2000 P 00.3191

Prospettive della previdenza per la vecchiaia a medio e a lungo termine (N 22.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)

Cfr. P 00.3287.

2000 P 00.3348

Definizione d'invalidità (S 20.9.00, David)

I lavori di ricerca dedicati alle differenze cantonali in materia di AI si sono conclusi.

Il gruppo incaricato di svolgere lo studio risp. il Fondo nazionale svizzero ne hanno comunicato i risultati all'opinione pubblica. Le ricerche hanno permesso di rispondere a gran parte dei quesiti; per i rimanenti sarebbero necessarie risorse finanziarie e umane che il piano finanziario non prevede.

2000 P 00.3363

Obbligo per le casse malati di prendere a carico la sterilizzazione (N 15.12.00, Maury Pasquier)

Il 9 ottobre 2003, la Commissione federale delle prestazioni generali dell'assicurazione malattie ha discusso se in futuro i costi delle sterilizzazioni dovranno essere assunti o meno dall'assicurazione sociale malattie. La Commissione raccomanda unanimemente di non ammettere la sterilizzazione in modo generalizzato quale prestazione obbligatoria. La Commissione motiva la sua raccomandazione affermando che, per essere rimborsato dall'assicurazione sociale malattie, un intervento deve essere indicato dal punto di vista medico. Chiaramente diverso è il caso di pure considerazioni di pianificazione familiare, che rientrano nell'ambito della condotta e dello stile di vita. La Commissione chiede pertanto di non modificare la limitazione concernente la sterilizzazione nell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre, allegato 1, capitolo 3). Il DFI condivide questo punto di vista. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

2000 P 00.3597

Finanziamento della protezione della maternità (S 13.12.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)

Il 3 ottobre 2003, il Parlamento ha deciso di introdurre un'indennità in caso di maternità, versata per una durata di 14 settimane alle madri che esercitano un'attività lucrativa. L'indennità sarà finanziata mediante il fondo delle indennità per perdita di guadagno e, a medio termine, con un leggero aumento dei contributi IPG. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2001 P 00.3632

Riserve degli assicuratori-malattie (N 23.3.01, Dormond Marlyse)

Dopo una valutazione della situazione, il Consiglio federale ha mantenuto l'attuale metodo di calcolo della riserva necessaria rispetto al volume totale dei premi e ha anche modificato i tassi di riserva minimi necessari per gli assicuratori piccoli e medi, obbligandoli a riassicurare il loro rischio in modo da tenere maggiormente in considerazione la particolare situazione finanziaria.

3928

2001 P 99.3640

LAMal. Sussidi federali (N 9.5.01, Zisyadis)

La soluzione proposta non è stata accettata dalle Camere nel quadro della 2a revisione LAMal, a sua volta respinta. È stata respinta anche una soluzione più favorevole agli assicurati di condizioni economiche modeste. I rapporti d'analisi pubblicati dall'UFAS in merito agli effetti della riduzione dei premi mostrano peraltro che la soluzione proposta non sarebbe comunque un rimedio sufficiente.

2001 P 00.3183

Prospettive per la previdenza per la vecchiaia (N 9.5.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.014)

Cfr. P 00.3287.

2001 P 01.3260

LAMal. Versamenti arretrati (N 5.10.01, Zisyadis)

Dopo aver esaminato, su incarico del DFI, la situazione presso diverse casse malati per quanto attiene ai premi dell'assicurazione malattie obbligatoria in mora, l'UFAS ha constatato che ogni cassa regola la questione in modo notevolmente diverso per cui l'elaborazione di un rapporto sull'ammontare dei premi dell'assicurazione malattie obbligatoria in mora sembra irrealizzabile. L'UFAS ha infatti osservato che sotto «versamenti arretrati» non tutti gli assicuratori designano lo stesso stadio della procedura. Taluni assicuratori ricorrono alla rubrica «versamenti arretrati» già al momento del primo richiamo; altri, invece, vi indicano soltanto i premi non ancora pagati dopo il richiamo; altri ancora aspettano il rilascio di un attestato di carenza beni. Inoltre, certi assicuratori si avvalgono della possibilità di compensare i premi in mora con le prestazioni non ancora rimborsate. È quindi praticamente impossibile valutare l'ammontare dei premi irrecuperabili. Per questo motivo il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3423

Trasparenza sulle riserve delle casse malati (S 4.10.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 01.302)

Il 19 dicembre 2003, il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla trasparenza delle riserve delle casse malati. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2002 P 01.3722

Una cassa malati unica? (N 22.3.02, Robbiani)

Il 28 maggio 2003, il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Vantaggi di una cassa unica». Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2002 P 00.3458

Beneficiari di rendite AVS. Adeguamento della rendita per i figli (N 17.4.02, Meier-Schatz)

Nel quadro dell'11a revisione AVS il Parlamento ha deciso, dopo un intenso dibattito, di non modificare l'importo delle rendite per figli, come invece ha deciso di fare per l'importo delle rendite per orfani, aumentandolo. In una tale situazione diventa inutile valutare nuovamente l'opportunità di adeguare le rendite per i figli.

2002 P 02.3181

Abusi nel campo della previdenza professionale (N 21.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)

Dopo la presentazione di questo intervento, nel prosieguo dei dibattiti parlamentari sulla 1a revisione LPP, il Consiglio degli Stati, in quanto secondo consiglio (in particolare la relativa commissione), ha discusso in modo approfondito le possibilità 3929

per lottare contro gli abusi, in particolare nell'ambito della previdenza dei quadri. I lavori che sono seguiti hanno mostrato che la definizione dell'abuso e la spiegazione di ciò che s'intende per tale creano difficoltà, dato che vi sono sempre nuove carenze e possibilità di abuso. Al loro posto, nell'articolo 1 LPP sono stati introdotti la definizione di previdenza professionale ed i principi da rispettare (v. P 02.3182). Le forme che non rispettano questi principi non possono godere dei privilegi fiscali della previdenza professionale. Gli abusi che nel diritto vigente sono definiti tali esclusivamente sulla base della giurisprudenza e della dottrina dovrebbero essere così meglio individuati e quindi combattuti. In questo modo la riflessione di fondo del postulato è stata presa in considerazione ancora nel quadro della 1a revisione LPP.

2002 P 02.3182

Definizione di «previdenza professionale» (N 21.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)

Nel quadro dei lavori parlamentari nell'ambito della 1a revisione LPP seguiti alla presentazione di questo postulato, l'articolo 1 LPP è stato completamente riformulato. L'articolo definisce ora cosa si debba comprendere col termine «previdenza professionale» (cpv. 1) e contiene il principio secondo cui nella previdenza professionale non si può assicurare un reddito più elevato di quello dell'AVS (cpv. 2).

Sono inoltre spiegati esplicitamente gli aspetti fondamentali della previdenza professionale (cpv. 3): adeguatezza, collettività, parità di trattamento e principio assicurativo.

2002 P 00.3670

Casse malati. Trasparenza e controllo (N 30.9.02, Meyer Thérèse), punto 2

Il 19 dicembre 2003, il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla trasparenza delle riserve delle casse malati. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo (v. anche P 01.3423).

2002 P 02.3423

LPP. Rubricare le spese amministrative (N 3.10.02, Gruppo socialista)

Nel quadro dei lavori concernenti la 1a revisione LPP seguiti alla presentazione di questo intervento, il Parlamento ha discusso di propria iniziativa le disposizioni sulla trasparenza dei costi amministrativi e le ha riformulate. Esso ha ampiamente inasprito le normative e le ha rese più dettagliate. Queste disposizioni dovrebbero entrare in vigore anticipatamente nel 2004, insieme alle relative disposizioni d'ordinanza, come prima parte della 1a revisione LPP. Queste nuove disposizioni di legge, emanate su iniziativa propria del Parlamento, rendono superfluo il postulato.

2002 P 02.3104

Promovimento della famiglia (N 4.10.02, Waber)

Il 4 ottobre 2002, il Consiglio nazionale ha approvato sotto forma di postulato unicamente il punto n. 2 (esonero dall'obbligo di pagare il premio a partire dal terzo figlio). La 2a revisione LAMal è fallita, dato che la proposta della conferenza di conciliazione è stata respinta dal Consiglio nazionale il 16 dicembre 2003. Non è stato quindi possibile dare seguito all'esonero dell'obbligo di pagare il premio a partire dal terzo figlio e il postulato va tolto di ruolo.

3930

2003 M 00.3670

Casse malati. Trasparenza e controllo (N 30.9.02, Meyer Thérèse; S 10.3.03), punto 1

Il 19 dicembre 2003, il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla trasparenza delle riserve delle casse malati. La mozione è pertanto adempiuta e può essere tolta di ruolo (v. anche P 01.3423).

2003 M 02.3421

LPP. Registrazione al lordo nel rendiconto globale (N 3.10.02, Gruppo socialista; S 4.6.03)

Nei lavori parlamentari nel quadro della 1a revisione LPP seguiti alla presentazione di questa mozione, le Camere e le relative commissioni hanno formulato di propria iniziativa ­ anche in collaborazione con specialisti ­ le disposizioni sulla trasparenza, in particolare gli articoli 65a, 68 e 68a LPP. Al fine di migliorare, come richiesto in modo particolare dalla mozione, la trasparenza nella previdenza professionale gestita dagli istituti di assicurazione, alla legge sull'assicurazione vita è stato aggiunto l'articolo 6a, più completo e dettagliato. L'articolo garantisce la trasparenza dei flussi finanziari anche in quest'ambito. Queste nuove disposizioni di legge, emanate su iniziativa propria del Parlamento e che dovranno entrare in vigore nel 2004, rendono superflua la mozione.

Aggruppamento per la scienza e la ricerca 2000 P 98.3562

Tecnorama svizzero: sostegno e sviluppo (N 21.3.00, [Baumberger]-Hegetschweiler)

Con il decreto federale del 17 settembre 2003 sullo stanziamento di crediti a istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2004­2007 (FF 2002 6003) e il preventivo 2004, il Parlamento ha autorizzato il Consiglio federale a sostenere il Tecnorama dal 2004 con un sussidio annuo, che nel 2004 ammonta a 391 000 franchi. Il postulato è pertanto adempiuto.

2001 P 01.3532

Svizzera: ricerca di punta (N 14.12.01, Randegger)

L'intervento parlamentare chiede al Consiglio federale di assegnare nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004­2007 (FF 2003 2019) una priorità alta alla ricerca ­ sia alla ricerca fondamentale promossa dal Fondo nazionale svizzero, sia alla ricerca applicata promossa dalla Commissione per la tecnologia e l'innovazione. Questa richiesta è stata realizzata. Inoltre, è stato introdotto anche un controllo di qualità nella ricerca del settore pubblico, di cui sono in primo luogo responsabili gli uffici federali. La sorveglianza è però coordinata da un comitato presieduto dal direttore dell'Aggruppamento per la scienza e la ricerca e dal direttore dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

2003 P 03.3238

Creazione dei nuovi posti previsti nel messaggio ERT (S 19.6.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CS 02.089)

La richiesta di contenere l'aumento di nuovi posti limitando il credito previsto a tal scopo a 13 milioni di franchi può essere considerata adempiuta. Il numero di nuovi posti è stato limitato a 20, per i quali si stima un costo pari a circa 9 milioni di franchi.

3931

2003 M 03.3187

Esonerare il settore ERT dal pacchetto di risparmio II (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03)

Nel quadro del Programma di sgravio 2003, il Parlamento ha deciso di non esonerare il settore ERT dal secondo pacchetto di risparmio (che ammonta a 1,5 miliardi di franchi in aggiunta ai 2 miliardi di franchi del pacchetto di risparmio 2003). La mozione è pertanto diventata priva di oggetto.

Ufficio federale dell'educazione e della scienza 2001 P 00.3697

Attrattive mancanti degli studi scientifici (N 22.6.01, Riklin)

Per realizzare il postulato sono stati condotti i seguenti studi: ­

studio del Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE) intitolato «Keine Lust auf Mathe, Physik, Technik? Zugang zu Mathematik, Naturwissenschaften und Technik attraktiver und geschlechtergerecht gestalten» (CSRE, Aarau, rapporto di tendenza n. 6, 2003);

­

studio dell'Università della Svizzera italiana intitolato «Le choix des études universitaires en Suisse: Tendances et facteurs d'influence» (2003, non pubblicato);

­

valutazione a livello nazionale del regolamento del 1995 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità intitolata EVAMAR. La prima fase di questa valutazione ad ampio raggio, che esamina tra l'altro il modo nel quale gli allievi scelgono l'indirizzo di studio, è stata conclusa a fine 2003. I risultati sono stati pubblicati congiuntamente dalla Confederazione e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Questi studi forniscono indicazioni sulla scelta degli indirizzi di studio nell'ambito delle scienze naturali e formulano proposte per migliorare la situazione. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

Dipartimento di giustizia e polizia Ufficio federale di giustizia 1999 P 99.3441

Tutela della personalità nel diritto dei mass media (S 8.12.99, Reimann)

L'intervento parlamentare, originariamente depositato sotto forma di mozione, mira a rafforzare la tutela della persona lesa nella sua personalità dalla stampa o dai mass media. In particolare, un aumento degli importi da versare a titolo di riparazione morale (in proporzione all'utile conseguito con il prodotto dei mass media o della stampa incriminato) dovrebbe avere un effetto dissuasivo in questo contesto. Il Consiglio federale condivideva la preoccupazione dell'autore della mozione, ma ha respinto il suo intervento per motivi d'ordine giuridico: l'analisi del diritto in vigore ha mostrato che se ci sono lacune queste concernono meno la legge che la sua applicazione. Ciononostante il Consiglio degli Stati ha voluto lanciare un segnale accettando l'intervento ­ su richiesta dell'autore della mozione ­ sotto forma di postulato (Boll. Uff. 1999 S 1059 segg.).

3932

Il postulato Reimann non costituisce l'oggetto di uno specifico progetto legislativo.

In seguito alle forti critiche espresse in occasione della procedura di consultazione, è stato lasciato cadere altresì il legame, previsto in origine, tra il promovimento dei mass media e il controllo della qualità.

2000 M 00.3182

Protezione della maternità e finanziamento misto (N 23.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.429; S 13.12.00)

La mozione chiede un modello di protezione della maternità che permetta alle donne che esercitano un'attività lucrativa di continuare a ricevere lo stipendio durante le otto settimane d'interruzione del lavoro dopo il parto e, durante le sei settimane successive, a percepire lo stipendio dalla cassa IPG (o secondo un altro modo di finanziamento).

Il 3 ottobre 2003 le Camere federali hanno adottato una modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG; RS 834.1). Secondo tale modifica, le dipendenti e le donne che esercitano un'attività indipendente hanno, di principio, diritto a un'indennità giornaliera pari all'80 % del reddito medio dell'attività lucrativa recepito prima del parto per una durata di 98 giorni dopo la nascita del figlio.

Tale revisione della LIPG corrisponde ampiamente alla richiesta materiale della mozione, ossia di garantire alle puerpere un congedo maternità pagato di 14 settimane. Di conseguenza, la mozione è diventata priva d'oggetto e deve essere stralciata dal ruolo.

2000 P 00.3587

Rapporto sull'attività lucrativa delle donne (N 15.12.00, Aeppli Wartmann)

Il postulato chiede la stesura di un rapporto sulla situazione attuale del congedomaternità pagato, previsto dal Codice delle obbligazioni, dalle convenzioni collettive e nella funzione pubblica, nonché sulla durata dell'obbligo del datore di lavoro di continuare a versare lo stipendio.

Visto che il 3 ottobre 2003 le Camere federali hanno adottato una modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG; RS 834.1), il rapporto è diventato privo d'oggetto e deve essere stralciato dal ruolo.

2000 P 00.3424

Interruzione della gravidanza. Diritti del personale sanitario (S 28.11.00, Commissione degli affari giuridici CS 93.434)

2001 P 01.3056

Interruzione della gravidanza. Diritti del personale sanitario (N 14.3.01, Commissione degli affari giuridici CN 93.434)

2002 P 02.3367

Personale medico. Conflitti di coscienza in caso di interruzioni di gravidanza (N 4.10.02, Bortoluzzi)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha conferito il mandato di allestire un rapporto, pubblicato nel mese di maggio 2002, sulla problematica dei conflitti di coscienza del personale medico che partecipa a interventi medici. Secondo la conclusione di tale rapporto, gli interessati hanno già oggi la possibilità di adire le vie legali in caso di violazione ingiustificata della libertà di credo e di coscienza da parte del datore di lavoro. Esso propone di istituire procedure a livello di istituti interessati, attraverso modelli di regolamento che permettano di prevenire o superare i con3933

flitti di coscienza. La creazione di tali modelli non è di primaria competenza delle autorità federali. Il Dipartimento ha pertanto tentato di convincere la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità a procedere all'allestimento dei modelli di regolamento. Detta Conferenza vi ha rinunciato soprattutto per motivi di priorità.

Nonostante condivida le osservazioni materiali del rapporto menzionato, essa ritiene che attualmente non vi sia una necessità urgente di azione e che, quindi, occorra lasciare ai singoli istituti sanitari l'iniziativa di istituire le relative procedure a livello di istituti interessati. Considerato che secondo la Confederazione al momento non esiste un fabbisogno comprovato di misure legislative, i postulati devono essere stralciati dal ruolo.

2001 P 99.3627

Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo. Abrogazione delle riserve (N 20.3.01, Berberat)

La mozione depositata il 22 dicembre 1999 è stata trasmessa dal Consiglio nazionale il 20 marzo 2001 sotto forma di postulato. Nel suo parere del 13 marzo 2000 il Consiglio federale aveva sostanzialmente dichiarato che le riforme legislative, indispensabili per il ritiro delle riserve, erano già state avviate e che lo stato dei rispettivi lavori si trovava in fasi diverse. Il 17 aprile 2002 la consigliera nazionale Teuscher ha depositato una mozione, appoggiata da nove cofirmatari, il cui contenuto è identico a quello della mozione Berberat. Il Consiglio federale ha proposto di trasformare la mozione Teuscher in postulato. L'ordine del giorno della sessione primaverile 2004 del Consiglio nazionale prevede il trattamento della mozione Teuscher in seduta plenaria.

Dal momento del deposito della mozione Berberat è già stato possibile ritirare due riserve. Le restanti riserve sono dettate dal diritto in vigore; probabilmente saranno ritirate dopo la conclusione e l'applicazione dei diversi progetti di riforma (riforma della giustizia, unificazione del diritto di procedura penale, nuovo diritto penale dei minori, legislazione sulla cittadinanza, legge sugli stranieri). Considerato che le riforme sono state avviate e che la mozione Teuscher rappresenta un secondo intervento, si giustifica lo stralcio dal ruolo della mozione Berberat trasmessa sotto forma di postulato.

2001 P 01.3038

Riforma della giustizia. Sgravio dei tribunali federali e cantonali (S 12.6.01, Commissione degli affari giuridici CS 00.301)

Nell'ambito delle deliberazioni sulla legge federale sul Tribunale amministrativo federale, il Consiglio degli Stati ha deciso di adottare una modifica della legge federale sulla procedura amministrativa (PA), la quale tiene conto, in parte, delle richieste del postulato. Il nuovo articolo 33b PA («Accordo amichevole e mediazione») offre all'autorità decisionale la possibilità di sospendere, d'intesa con i partiti, la procedura in modo da permettere a questi ultimi di concordarsi sul contenuto della disposizione. È altresì prevista l'istituzione di un mediatore. Sotto il profilo del diritto amministrativo, la richiesta del postulato è quindi soddisfatta.

Per quanto concerne il diritto civile e il diritto penale, nell'ambito dell'elaborazione della procedura civile e della procedura penale svizzere, sono attualmente in discussione disposizioni simili a quelle che il Consiglio degli Stati ha adottato per la PA.

3934

2001 P 01.3430

Telefoni mobili. Identificazione degli acquirenti delle carte prepagate (S 2.10.01, Commissione degli affari giuridici CS)

Il postulato chiede di verificare come sia possibile impedire l'uso criminale di carte prepagate, in particolare mediante la registrazione degli acquirenti di siffatte carte in Svizzera. Il Consiglio federale è invitato a elaborare proposte tese a garantire la vigilanza sul traffico delle telecomunicazioni allorquando esista un grave sospetto di reato.

Con l'adozione, il 21 marzo 2003, della modifica della legge federale del 6 marzo 2003 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, il postulato è stato soddisfatto. Il tenore del nuovo articolo 15 capoverso 5bis ha il seguente tenore: «Durante almeno due anni dopo l'inizio della relazione commerciale con il cliente, gli offerenti devono altresì poter fornire le informazioni di cui all'articolo 14 anche relativamente a persone che si sono allacciate alla telefonia mobile senza sottoscrivere un abbonamento.» L'entrata in vigore della disposizione è prevista per il 1° luglio 2004.

2001 P 01.3418

Privazione della libertà a scopo d'assistenza. Inchiesta (N 14.12.01, Commissione degli affari giuridici CN 01.2014)

Il postulato chiede di far esaminare a livello svizzero se e in che misura le disposizioni del CC relative alla privazione della libertà a scopo d'assistenza sono effettivamente rispettate.

Studi hanno dimostrato che i certificati medici di collocamento presentano lacune dal punto di vista formale, ma hanno lasciato aperta la questione più importante, ossia se la decisione di collocamento sia giusta o sbagliata dal punto di vista materiale. Il 26 giugno 2003 il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione sulla revisione totale del diritto tutorio. Nell'ambito del collocamento a scopo d'assistenza in un istituto deve essere rafforzata la protezione giuridica e le lacune devono essere colmate. La competenza dei medici di ordinare il collocamento deve inoltre essere limitata e le norme di procedura importanti devono essere sancite nella legge. Nuova è anche la proposta dell'obbligo dell'autorità di controllare periodicamente il collocamento. Considerata questa prevista modifica di legge, il postulato deve essere stralciato dal ruolo.

2002 P 01.3608

Esecuzione delle pene e delle misure all'estero (N 20.3.02, Brunner Toni)

Durante la sessione invernale 2003 il Consiglio nazionale ha approvato all'unanimità il «Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei detenuti». Dopo la scadenza del termine per il referendum, il Consiglio federale potrà ratificare la Convenzione. Con la ratifica della Convenzione il postulato summenzionato è soddisfatto e può quindi essere stralciato dal ruolo.

La Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento dei condannati («Convenzione sul trasferimento») prevede il rinvio del detenuto straniero nel suo Paese d'origine affinché vi sconti la pena o una misura di privazione della libertà, soltanto qualora la persona condannata vi acconsenta. Nei due casi seguenti il Protocollo addizionale offre ora agli Stati membri la possibilità, in deroga alla Convenzione sul trasferimento, di convenire che il detenuto straniero sconti la sua pena nel suo Paese d'origine, senza l'assenso di quest'ultimo:

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­

il condannato fugge nel suo Paese d'origine sottraendosi quindi all'esecuzione della sanzione nello Stato di condanna;

­

in seguito all'espiazione della pena il condannato sarebbe in ogni caso obbligato a lasciare lo Stato di condanna (ad es. a motivo di un allontanamento o di un'espulsione ordinata dalla polizia degli stranieri).

L'applicazione del Protocollo addizionale dovrebbe quindi avere come effetto una riduzione del numero elevato di detenuti stranieri in Svizzera. Inoltre, tale strumento potrebbe anche dissuadere gli stranieri senza permesso di dimora in Svizzera a delinquere nel nostro Paese (il cosiddetto «turismo criminale» nel gergo popolare), visto che ora essi dovranno tenere conto del trasferimento, anche contro la loro volontà, nel loro Paese d'origine per scontarvi la pena. Lo stesso vale anche qualora i condannati tentassero di sottrarsi all'esecuzione della pena fuggendo nel loro Paese d'origine.

2002 P 02.3083

Costituzione federale. Attuazione dell'articolo concernente i comuni, le città e le regioni di montagna (N 21.06.02, Joder)

Nella sua risposta all'interpellanza Andreas Gross del 23 giugno 2000 (00.3404.

Interpretazione dell'articolo sui Comuni nella nuova Costituzione federale) il Consiglio federale ha illustrato la sua concezione della portata dell'articolo 50 capoversi 2 e 3 Cost. In base a tale disposizione, il Consiglio federale ha rilasciato, il 16 ottobre 2002, linee direttrici all'attenzione dell'Amministrazione federale sulla collaborazione tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni (FF 2002 7480). La creazione, il 20 febbraio 2001, della Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA) e l'applicazione del rapporto del Consiglio federale del 19 dicembre 2001 sugli agglomerati, vanno altresì nella direzione richiesta dal postulato. Per questo motivo il postulato può essere stralciato dal ruolo.

2002 P 02.3034

Articolo 115 CC. Rottura del vincolo coniugale: definizione dei casi (N 21.6.02, Janiak)

Con la revisione dell'articolo 114 del Codice civile (CC), che entra in vigore il 1° giugno 2004, il termine di separazione in base al quale il coniuge può chiedere il divorzio contro la volontà dell'altro coniuge sarà ridotto da quattro a due anni. Una precisazione della rottura del vincolo coniugale di cui all'articolo 115 CC ­ una disposizione di scarsa importanza nella prassi ­ nel senso di una liberalizzazione della prassi adottata sinora, si rende superflua.

2003 P 02.3695

Protezione di rappresentanti degli organi dello Stato (N 21.03.03, Spielmann)

Nell'ambito dell'unificazione del diritto di procedura penale, attualmente in preparazione, sono altresì previste misure atte a garantire una maggiore protezione dei testimoni. La necessità di prevedere disposizioni che vadano oltre a tali misure e che si applichino a tutti i rappresentanti degli organi dello Stato non è comprovata.

Spetta agli uffici competenti (ad es. Amministrazione federale delle dogane, Ufficio federale di polizia, ecc.) aggiornare le misure adottate per la protezione del loro personale e modificare le relative legislazioni speciali.

3936

Ufficio federale di polizia 1999 P 99.3519

Organizzazioni estremistiche straniere in Svizzera (N 22.12.99, Freund)

Nella sua dichiarazione del 1.12.1999 il Consiglio federale aveva rimandato a una serie di provvedimenti, presi fondandosi sulle basi legali in vigore, per prevenire o lottare contro le organizzazioni estremistiche straniere in Svizzera. In particolare sottolineava che esso si riserva la possibilità di vietare le organizzazioni straniere per il caso in cui la situazione di minaccia causata da queste ultime dovesse inasprirsi.

Da allora, il Consiglio federale, in base alla situazione di minaccia, ha preso le seguenti misure: il 30 maggio 2001 il Consiglio federale si è pronunciato contro tutte le attività di raccolta di fondi e di propaganda dell'organizzazione indipendentista Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Il 2 dicembre 2002 è stato pronunciato il relativo divieto.

All'inizio del mese di luglio 2002, fondandosi sulla Costituzione, il Consiglio federale ha vietato le attività politiche e ha ordinate misure di allontanamento nei confronti di esponenti importanti dei gruppi armati di etnia albanese dell'UCK.

Il 24 ottobre 2002, il Consiglio federale ha deciso di vietare a Mourad Dhina, capo dell'Ufficio esecutivo del Front Islamique du Salut (FIS) algerino, di fare dalla Svizzera propaganda che giustifica, sostiene o incita alla violenza, così come di incaricare terzi di svolgere tali attività.

Dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, la questione delle misure preventive di protezione dello Stato è diventata via via più importante e urgente. Il 7 novembre 2001 il Consiglio federale ha deciso di adottare le relative misure d'urgenza per prevenire e lottare contro il terrorismo: in virtù degli articoli 184 e 185 della Costituzione federale, il Consiglio federale ha vietato Al Qaïda, così come le eventuali organizzazioni che ne derivano o che la sostengono. Il divieto si estende anche ai gruppi di copertura, a quelli che derivano da Al Qaïda e alle organizzazioni o ai gruppi che in termini di conduzione, obiettivi e mezzi adottati corrispondono ad Al Qaïda o che agiscono su suo mandato. Tale divieto di durata limitata ha soprattutto un effetto preventivo e, il 5 dicembre 2003, è stato prorogato di due anni dal Consiglio federale.

Inoltre, il Consiglio federale ha fatto uso della competenza attribuitagli conformemente all'articolo 13 capoverso 3 della legge federale del 21
marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) estendendo, mediante un'ordinanza limitata nel tempo, gli obblighi d'informazione che devono essere rispettati dalle autorità e dalle organizzazioni che svolgono compiti pubblici. Oltre a ciò ha conferito a queste ultime un diritto di comunicazione. In questo modo s'intende migliorare la raccolta preventiva d'informazioni. Altre informazioni si rendono di fatto necessarie per individuare i membri e le strutture delle organizzazioni terroristiche in Svizzera. Il 16 dicembre 2003 il Consiglio federale ha prolungato anche tale ordinanza.

Il 26 giugno 2002 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Analisi della situazione e delle minacce per la Svizzera in seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001». Nel contempo, ha deciso di suddividere i progetti legislativi legati alla LMSI in due pacchetti. Il primo pacchetto («LMSI I») concerne le «Misure 3937

contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda della violenza». Il secondo («LMSI II») tratta in primo luogo l'argomento del terrorismo e dell'estremismo, ma è collegato al riesame radicale delle basi legali della protezione preventiva dello Stato.

Considerati tali misure e i lavori legislativi in corso, proponiamo di stralciare il postulato dal ruolo.

Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione 2000 P 00.3226

Garanzia di una procedura di naturalizzazione rispettosa dei principi dello Stato di diritto (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)

Con questa mozione il Consiglio federale è stato incaricato di presentare un progetto atto a garantire che le decisioni in materia di naturalizzazione rispettino i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, in particolare il divieto di discriminazione e di arbitrio.

Considerato il fatto che nel 2000 un gruppo di lavoro del DFGP ha trattato tra gli altri anche questo tema e che le relative proposte devono ancora essere formulate, il 3 ottobre 2000 il Consiglio degli Stati ha deciso di trasformare la mozione in postulato.

Nel suo messaggio del 21 novembre 2001 concernente la cittadinanza per i giovani stranieri e la revisione della legge sulla cittadinanza (01.076) il Consiglio federale ha incaricato il Parlamento di introdurre un diritto di ricorso contro le decisioni arbitrarie e discriminatorie in materia di naturalizzazione.

In questo modo ha tenuto conto delle richieste del postulato che può quindi essere stralciato dal ruolo.

Ufficio federale di metrologia e accreditamento 2001 P 01.3563

Organismi di certificazione. Regolamentazione (N 14.12.01, Rossini)

Il postulato chiede al Consiglio federale di elaborare una regolamentazione che contenga raccomandazioni in materia di gestione della qualità nelle istituzioni sanitarie e sociali destinate agli organismi di certificazione o d'accreditamento.

L'obiettivo è di creare un quadro legale generale che definisca i requisiti professionali minimi per le valutazioni e che sviluppi standard riconosciuti e applicati in modo uniforme dalle autorità di sorveglianza e da quelle che accordano i sussidi. Al fine di elaborare la rispettiva regolamentazione è stato istituito un gruppo di lavoro formato da rappresentanti del Servizio d'accreditamento svizzero (SAS), dell'UFAS, dell'UFSP, dell'FMH e della Conferenza dei direttori cantonali della sanità. Questo gruppo di lavoro ha allestito due guide: una guida per la valutazione delle esigenze poste ai sistemi della gestione della qualità nell'ambito sanitario in vista della loro certificazione da organismi di certificazione accreditati (documento n. 515.dw, ottobre 2002) e una guida per la valutazione della competenza degli uditori degli organismi di certificazione nell'ambito sanitario (documento n. 516.dw, aprile 2003). L'8 aprile 2003, il SAS ha organizzato, assieme con gli istituti che hanno cooperato con il gruppo di lavoro, l'incontro «Gestione della qualità negli istituti sanitari, lavorare nel settore dell'accreditamento e della certificazione». Nell'ambito di tale incontro è stato possibile presentare in modo approfondito le due guide. Le 3938

esigenze delle guide rappresentano un quadro generale e la loro formulazione è intenzionalmente vaga. Rinunciando all'allestimento di guide con descrizioni troppo specifiche s'intende evitare di fissare l'attuale stato della tecnica e di bloccare le innovazioni.

Il 9 dicembre 2003 il capo del SAS ha presentato e discusso con l'autore della mozione, il consigliere nazionale Rossini, i risultati del lavoro, in particolare le guide.

Quest'ultimo si è espresso a favore della procedura segnalando, in particolare, che non ha più osservazioni da aggiungere a tali documenti.

Per assicurare l'accettazione delle norme per la garanzia della qualità nell'ambito sanitario e per garantire la continuità dei lavori, il SAS istituisce un comitato che si occupa del settore sanitario. Inoltre, la Commissione federale d'accreditamento, la quale valuta tutte le domande del SAS e offre consulenza alle autorità su tutte le questioni che interessano il settore dell'accreditamento, sarà potenziata in modo mirato grazie all'assunzione di un membro proveniente dal settore delle istituzioni sanitarie e sociali.

Ufficio federale dei rifugiati 1999 P 98.3490

Politica in materia di asilo e di rifugiati. Provvedimenti (13.12.99, gruppo democratico-cristiano)

La crisi in Kosovo ha portato al deposito di tale mozione, risalente al 1998, che era stata trasmessa dal Consiglio nazionale sotto forma di postulato. Questa crisi ha fatto riemergere, per la prima volta dal 1991, tensioni nel settore dell'asilo.

La guerra in Kosovo si è conclusa alla fine di giugno del 1999. Nonostante gli strascichi della guerra, sia a livello politico sia economico, e nonostante il fatto che lo statuto internazionale del Kosovo non sia ancora chiaro, la situazione in Kosovo può essere considerata stabile.

Fino alla fine del 2000 il programma svizzero di aiuto al ritorno ha permesso alla maggior parte dei rifugiati di guerra provenienti dal Kosovo, ovvero a più di 40.000 persone, di tornare nel proprio Paese d'origine.

Visto che l'obiettivo del postulato è stato raggiunto, proponiamo di stralciarlo dal ruolo.

Istituto federale della proprietà intellettuale 2002 P 02.3389

Conseguenze della revisione della legge sul cinema (N 13.12.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN (01.071) minoranza Sommaruga)

Nel quadro della revisione della legge sul cinema, il Parlamento aveva aggiunto un nuovo articolo 12 capoverso 1 nella legge sul diritto d'autore (LDA) e quindi introdotto l'esaurimento dei diritti nazionali per le opere audiovisive. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° agosto 2002, ha avuto come conseguenza il divieto totale delle importazioni parallele di videocassette o di DVD senza il consenso dell'avente diritto. Viste le forti reazioni dei consumatori e delle videoteche il Parlamento ha deciso di allentare tale regolamentazione modificando tale capoverso nel quadro della revisione della legge sui cartelli. La nuova disposizione, che entrerà in vigore il 1° aprile 2004, vieta le importazioni parallele di videocassette e DVD soltanto durante il periodo in cui il film è proiettato per la prima volta nelle sale cinematografiche svizzere. Essa rappresenta quindi una soluzione di compromesso che permette 3939

sia l'utilizzo a cascata dei film sia una sana concorrenza sul mercato delle videocassette e dei DVD.

Il postulato era stato depositato in reazione all'adozione della prima versione dell'articolo 12 capoverso 1bis LDA. Dato che la nuova disposizione ha risolto in maniera soddisfacente i problemi che erano emersi, il postulato è diventato privo d'oggetto e può essere stralciato dal ruolo.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Difesa P 97.3619

Servizi informazioni. Coordinamento e direzione centralizzata (N 8.3.99, Schmid Samuel; S 7.3.00)

Verso la metà del 2000, la nuova organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale ha assunto integralmente le funzioni stabilite nelle pertinenti istruzioni del Consiglio federale del 3 novembre 1999.

Tale organizzazione comprende la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza, l'Organo direttivo in materia di sicurezza e l'Organo di coordinamento in materia di servizi d'informazione della Confederazione. La Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSi) si compone dei capi del DDPS, del DFGP e del DFAE. Questo organo ha lo scopo di rafforzare la capacità di condotta del Consiglio federale in materia di politica di sicurezza. L'Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSi) opera in qualità di organo di stato maggiore della GSi incaricato di compiti preparatori; esso integra le informazioni in un quadro complessivo della situazione ed elabora le pertinenti opzioni operative politiche all'attenzione della GSi. Si compone di rappresentanti di tutti i Dipartimenti e della Cancelleria federale.

All'ODSi appartengono parimenti i capi dei servizi d'informazione per l'interno e per l'estero. Il coordinatore dei servizi d'informazione (CSI) provvede alla collaborazione dei servizi d'informazione della Confederazione nonché all'ottimizzazione dell'appoggio al Consiglio federale nel suo lavoro di condotta nel settore della sicurezza. È direttamente subordinato ai presidenti della GSi e dell'ODSi ed è appoggiato dall'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva (UASIT).

La struttura e l'organizzazione dell'ODSi assicurano l'integrazione delle informazioni provenienti dai servizi d'informazione del DFGP e del DDPS nonché da altri Dipartimenti e organi della Confederazione. La GSi riceve, per il tramite del CSI, una sintesi delle valutazioni elaborate nell'ODSi.

Il fabbisogno di informazioni da ottenere per il tramite dei differenti organi informativi è definito dal CSI e dall'ODSi e approvato dalla GSi. Sulla base del fabbisogno definito, i servizi d'informazione forniscono il loro contributo all'allestimento di analisi interdipartimentali a lungo termine nonché alla valutazione della situazione per le sedute ordinarie e straordinarie della GSi.

La nuova organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza
del Consiglio federale ha potuto dimostrare più volte la validità del proprio contributo al rafforzamento della capacità di condotta del Governo. In questo contesto occorre segnatamente menzionare la gestione delle crisi in relazione con la caduta del presi3940

dente Milosevic nell'ottobre 2000 e con gli attentati dell'11 settembre 2001 negli USA nonché gli impieghi nel quadro dell'annuale appuntamento del World Economic Forum (WEF) a Davos e in occasione del vertice del G8 a Evian nel giugno 2003.

L'organizzazione centralizzata di condotta e d'analisi chiesta dal postulato 97.3619 è oggi realizzata e rappresenta un considerevole progresso rispetto al sistema precedente. Ciò è confermato da una valutazione elaborata nella primavera del 2002 per incarico del Consiglio federale. Le lacune individuate nell'ambito delle analisi relative al vertice del G8 e al WEF, lacune concernenti il settore del coordinamento, possono essere colmate mediante un'ottimizzazione delle strutture e dei processi.

L'obiettivo del postulato è pertanto realizzato.

M 99.3578

Servizio informazioni strategico e LOGA (N 24.3.00, Commissione della gestione CN; S 13.6.00)

M 99.3579

Servizio informazioni strategico e LOGA (S 13.6.00, Commissione della gestione CS; N 24.3.00)

Verso la metà del 2000, la nuova organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale ha assunto integralmente le funzioni stabilite nelle pertinenti istruzioni del Consiglio federale del 3 novembre 1999.

Nel febbraio del 2002, dopo la valutazione delle prime esperienze con i nuovi strumenti di politica di sicurezza, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che le nuove strutture e i nuovi processi hanno fondamentalmente dato buone prove. Tanto nella loro attività ordinaria quanto in situazioni di crisi (per es. in occasione della caduta del presidente Milosevic o degli attentati dell'11 settembre 2001 negli USA), gli strumenti in questione hanno potuto fornire il loro contributo al rafforzamento della capacità di condotta del Consiglio federale.

In considerazione di questi fatti, nel quadro dei dibattimenti sul progetto di riforma Esercito XXI e sulla revisione parziale della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (legge militare) ad esso connessa, nell'autunno 2002 le Camere federali hanno preso la decisione fondamentale, in materia di struttura e organizzazione, di subordinare direttamente il Servizio informazioni strategico al capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

A livello legislativo, tale subordinazione diretta è stata ancorata nell'articolo 99 capoverso 5 della legge militare riveduta ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

Con questa decisione strutturale e organizzativa ancorata consapevolmente dal Parlamento nella legge militare e non nella legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), le due mozioni possono essere considerate realizzate.

P 00.3490

Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)

P 00.3508

Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)

Nel 2000, lo Stato maggiore generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha pubblicato un'analisi e una stima dei costi economici integrali della difesa nazionale per l'anno 1998. In seguito è emersa la necessità di allestire analogamente anche uno studio sui benefici integrali della difesa nazionale. Il DDPS ha provveduto a una prima breve valutazione dei 3941

possibili aspetti quantitativi e qualitativi dei benefici degli strumenti della politica di sicurezza. Ne è risultato che questa impresa sarebbe stata ancora più ardua di un'analisi dei costi integrali. Inoltre, i benefici della difesa nazionale, con i relativi effetti economici secondari positivi, sarebbero solo difficilmente comparabili con i costi economici integrali espressi in franchi. In seguito ai continui tagli alle risorse, nel corso della riforma dipartimentale e dell'esercito il progetto è stato abbandonato per motivi di priorità e per la scarsità di mezzi disponibili.

P 00.3353

Finanziamento di istituti per il promovimento della pace (N 8.6.01, Oehrli)

Il Consiglio federale ha licenziato il 22 gennaio 2003 il rapporto sul finanziamento di istituti per il promovimento della pace in adempimento del postulato 00.3353 Oehrli del 23 giugno 2000. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha inviato il numero di esemplari necessario alla centrale di documentazione dell'Assemblea federale. Il 19 maggio 2003, anche la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha preso atto del rapporto. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo poiché l'obiettivo è realizzato.

P 01.3633

Attentati terroristici. Nuova valutazione dei rischi in Svizzera (N 14.12.01, Leutenegger-Oberholzer)

La valutazione della situazione in materia di rischi in Svizzera è di principio un compito permanente dell'Amministrazione.

Dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 sono stati elaborati differenti rapporti che hanno integrato quanto richiesto dal postulato 01.3633. Occorre segnatamente menzionare: ­

il rapporto intermedio del 5 febbraio 2002 «Analisi della situazione e dei rischi in Svizzera dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001» dell'Organo direttivo in materia di sicurezza;

­

il rapporto «Sicurezza interna 2002» dell'Ufficio federale di polizia, DFGP;

­

il rapporto del DFAE del 19 dicembre 2001 sulla lotta al terrorismo;

­

il rapporto annuale 2002 della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari, DATEC.

Il 21 dicembre 2001, il DDPS ha inoltre deciso di dare nuovo slancio all'analisi dei rischi mediante un ampliamento nel settore dell'analisi della vulnerabilità. Da allora la collaborazione tra la Direzione della politica di sicurezza del DDPS e il PF di Zurigo è stata ampliata e intensificata. Allo scopo di migliorare la metodologia, nel marzo 2003 a Interlaken ha avuto luogo un workshop «Analisi dei rischi in Svizzera XXI» a livello di esperti.

L'obiettivo del postulato è considerato in permanenza. Esso è pertanto da ritenersi realizzato.

P 02.3242

Munizione da guerra (S 16.9.02, Berger)

Nel 2002, nell'ambito della revisione della legge sulle armi, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha istituito un gruppo di lavoro con il compito di creare le premesse giuridiche e organizzative per

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un disciplinamento del deposito facilitato dell'arma personale nonché per esaminare in quale misura la munizione da tasca debba essere consegnata ai militari.

Il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari. Conformemente a tale ordinanza, l'arma personale può essere ritirata in via cautelativa oppure essere depositata dal militare o da terzi presso l'arsenale più vicino, se vi sono segni o indizi concreti che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l'arma oppure se vi sono altri segni o indizi di un incombente abuso dell'arma personale.

Dal 1° gennaio 2004, la munizione da tasca è consegnata soltanto ai militari attivi.

Essa dev'essere resa al momento del passaggio alla riserva, in caso di restituzione dell'equipaggiamento o in caso di ritiro dell'arma personale.

Queste novità corrispondono a una necessità evidenziata dalle esperienze degli ultimi anni e da differenti interventi politici. Si tratta di misure preventive che possono contribuire all'incremento della sicurezza domestica e pubblica.

Il postulato 02.3242 può pertanto essere tolto di ruolo poiché già realizzato.

P 02.3259

Ubicazione del comando dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito svizzero (S 16.9.02, Leumann)

L'unità organizzativa «Istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQ)» è subordinata al capo dell'esercito e comprende, dal 1° gennaio 2004, la Scuola centrale, con sedi a Lucerna e Berna, la Scuola di stato maggiore generale di Lucerna, l'Accademia militare di Au/Wädenswil, la Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito di Herisau e il Centro d'allenamento tattico di Kriens/Lucerna.

Il 1° gennaio 2004, il comando ISQ ha occupato definitivamente la sua sede presso il Centro d'istruzione dell'esercito di Lucerna (CIEL). È stato possibile realizzare tempestivamente le misure edili necessarie grazie all'eccellente collaborazione tra la Confederazione e il Cantone di Lucerna.

L'ubicazione del «comando dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito» è pertanto presso il Centro d'istruzione dell'esercito di Lucerna, il quale costituisce un elemento fondamentale nell'ambito dell'istruzione militare. Inoltre, con questa decisione è stato dato anche un contributo alla decentralizzazione del centro amministrativo di Berna. Tra le novità vi è pure il fatto che ora anche il corso di formazione alla condotta III ha luogo principalmente a Lucerna.

Grazie all'insediamento del comando ISQ e del corso di formazione alla condotta III nonché ai corsi di formazione attuali, più lunghi rispetto a quelli di Esercito 95, è stato possibile incrementare considerevolmente l'occupazione del CIEL.

Il corso di formazione per ufficiali e il corso di formazione alla condotta I costituiscono un'unità d'esercizio che, per motivi organizzativi e di capacità, ha dovuto essere ubicata al di fuori del CIEL. In occasione della scelta della sede si è imposta la caserma di Berna.

Il postulato 02.3259 può pertanto essere tolto di ruolo poiché già realizzato.

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Sport M 99.3039

Promovimento dei licei di sport da parte della Confederazione (S 7.6.99, Hess Hans; N 7.3.00)

Nel 2000, su incarico del capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, un gruppo di lavoro diretto dall'Ufficio federale dello sport (UFSPO) ha presentato una bozza di concezione per la realizzazione dell'obiettivo della mozione 99.3039. Su tale base, entro la fine del 2001 sono stati elaborati i differenti temi principali. Sono stati in particolare sviluppati un concetto globale dei contenuti, un marchio di qualità per licei di sport certificati e un concetto per il finanziamento. Le misure di promovimento si concentrano sui punti seguenti: l'istruzione scolastica e sportiva delle nuove leve sportive è sostenuta mediante un contributo finanziario di base alla pertinente istituzione scolastica; un sostegno finanziario indiretto delle nuove leve sportive è concesso esclusivamente a istituti di formazione con un'offerta sportiva integrata. I criteri di qualità necessari per ottenere un sostegno sono riassunti in un profilo dei requisiti con marchio di qualità.

Su queste basi, a partire dal 2001 è stato possibile versare contributi per un ammontare totale di franchi 300 000 l'anno a differenti istituti di formazione per le discipline sportive praticate sulla neve. Per motivi finanziari, finora si è dovuto rinunciare a un'estensione generalizzata alle discipline sportive estive.

Il promovimento dei licei di sport è parte integrante delle misure destinate a concretizzare la concezione del Consiglio federale per una politica dello sport in Svizzera.

La mozione può pertanto essere tolta di ruolo poiché già realizzata.

P 01.3088

Concezione dello sport (N 19.9.01, Gruppo radicale-democratico)

L'11 dicembre 2000, il Consiglio federale ha approvato la concezione per una politica dello sport in Svizzera e ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di realizzarla. Il 30 novembre 2002, il Consiglio federale ha preso atto del concetto relativo alle misure per la realizzazione e ha incaricato il DDPS di attuare le misure unitamente ai Cantoni, ai Comuni e alle istituzioni partner. Per l'attuazione, nel periodo 2003­2006 è stato iscritto nel preventivo dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO) un credito di pagamento annuo di 3,95 milioni di franchi, dei quali 1,3 milioni assegnati ai pertinenti gruppi di prodotti nel budget GEMAP e 2,65 milioni alla voce «sussidi». Il mandato di prestazioni originario per gli anni 2001­2003 del 29 marzo 2000 è stato modificato con decisione del 10 aprile 2002 e le Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura di entrambe le Camere ne hanno preso atto in senso favorevole.

In occasione della conferenza stampa del 19 novembre 2002, il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ha presentato oltre una trentina di misure per la promozione generale del movimento e dello sport, la formazione, il promovimento delle nuove leve, il sostegno a Swiss Olympic e alle federazioni sportive, per gli spazi e le infrastrutture nonché per la ricerca e la valutazione.

Il 14 novembre 2003, al pubblico è stato presentato lo stato intermedio della realizzazione: tutte le misure sono in fase di sviluppo e sulla buona via. In occasione 3944

dell'elaborazione, gli obiettivi e i metodi relativi ad alcune misure hanno dovuto essere ottimizzati.

L'obiettivo del postulato è pertanto realizzato.

Dipartimento delle finanze Segreteria generale 2002 P 02.3065

Centri di servizi regionali dell'Amministrazione federale (S 11.6.02, Pfisterer Thomas)

Il postulato invita il Consiglio federale ad allestire un rapporto concernente la decentralizzazione. Il rapporto dovrebbe contenere segnatamente i seguenti elementi: 1. una valutazione degli sforzi di decentralizzazione finora intrapresi nell'Amministrazione federale; 2. un'analisi delle esperienze fatte in Svizzera e all'estero nell'ambito del «one-stop-government» (possibilità di ottenere diversi servizi statali presso un unico indirizzo fisico o elettronico); 3. proposte per una maggiore decentralizzazione attraverso l'istituzione di centri di servizi regionali dell'Amministrazione federale.

In adempimento a questo postulato e alla raccomandazione Lombardi, «Decentralizzazione degli Uffici federali: iniziare da Aarau e Friburgo» (02.3377), il Consiglio federale ha fatto elaborare da un gruppo di lavoro interdipartimentale un rapporto concernente la decentralizzazione. Il rapporto è stato trasmesso ai membri del Parlamento a fine 2003 congiuntamente con il parere del Consiglio federale.

Sulla base del rapporto concernente la decentralizzazione, il Consiglio federale afferma che oltre alla forte decentralizzazione del quarto cerchio dell'Amministrazione federale anche il resto dell'Amministrazione federale risulta fortemente decentralizzato. Infatti, delle 50 161 persone impiegate nei primi tre cerchi dell'Amministrazione federale solo il 32,8 per cento (ovvero 16 741 persone) risiedono nell'agglomerazione bernese e addirittura solo il 13,7 per cento di questi ultimi vi ha il domicilio. Con queste premesse e alla luce degli altri risultati del rapporto, il Consiglio federale giunge alla conclusione che non vi è nessuna necessità d'intervento per ulteriori misure di decentralizzazione di unità amministrative già esistenti.

Nonostante queste considerazioni il Consiglio federale è pronto però ad esaminare più da vicino una decentralizzazione dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione, dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, della Sorveglianza dei prezzi e della Commissione della concorrenza. Il Consiglio federale ha incaricato il DFF (in collaborazione con il DFE) della verifica, in cui le questioni dell'economicità e dell'efficienza avranno particolarmente importanza. Se economicamente vantaggiosa, la decentralizzazione di tali Uffici entrerebbe
in linea di conto. Sulla base di tale verifica il Consiglio federale prenderà nuovamente posizione sulla richiesta.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP è inoltre pronto ad accelerare ulteriormente, ove sensato e finanziabile, la decentralizzazione delle autorità di perseguimento penale della Confederazione. Oltre a queste misure, il Consiglio federale respinge però altri esami per ulteriori decentralizzazioni di unità ammini-

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strative, in particolare anche riguardo alla difficile situazione finanziaria della Confederazione.

Il Consiglio federale ribadisce invece la linea politica finora seguita, nel senso che in occasione dell'istituzione di nuove unità amministrative intende sempre far esaminare anche la possibilità di decentralizzazione e, in caso di creazione di nuove unità amministrative in località decentrate, mirare, in considerazione dei mezzi finanziari disponibili, alla concentrazione degli spazi lavorativi con eventuali altre unità amministrative presenti sul posto. Se in futuro dovessero sorgere problemi concreti di spazio dovuti alla crescita delle unità amministrative presenti nella città di Berna, allora si potrebbe esaminare, oltre alla dislocazione nell'agglomerato, anche la possibilità di insediarsi in località decentralizzate.

Alla luce di queste considerazioni, il postulato Pfisterer 02.3065 può considerarsi realizzato e quindi essere stralciato.

Amministrazione federale delle finanze 2000 P 99.3273

Finanze pubbliche. Esame del budget tenendo conto dei criteri specifici delle donne (N 24.3.00, Goll)

L'introduzione di uno strumento di verifica del budget che tenga conto dei criteri specifici delle donne dovrebbe permettere un'analisi del budget secondo il criterio del sesso. Il Consiglio federale nutre riserve in particolare di ordine metodologico.

Per effettuare un'analisi delle uscite secondo il criterio del sesso si dovrebbe ricorrere a ipotesi arbitrarie. Il budget della Confederazione è per i 2/3 incentrato sui riversamenti e pertanto non si presta per un'analisi del genere.

2000 P 00.3128

Chiarezza sulle prestazioni dello Stato (N 23.6.00, Zbinden)

Il postulato chiede di mettere sistematicamente e ampiamente in evidenza le prestazioni dello Stato. Il Consiglio federale intraprende grossi sforzi al fine di informare in modo trasparente. Le possibilità di ottenere un'ulteriore chiarezza delle prestazioni statali sono però molto limitate. Le informazioni riguardanti il bilancio sono limitate ai flussi di pagamenti e di conseguenza può essere identificato solo il beneficiario diretto dei pagamenti e non chi ne approfitta effettivamente.

2000 P 00.3102

Settore finanziario privato e considerazione dei rischi legati al mercato finanziario (N 23.6.00, Strahm)

Il postulato invita il Consiglio federale ad adoperarsi in seno agli istituti finanziari internazionali affinché il settore finanziario privato partecipi ai rischi legati alle operazioni internazionali di credito e sopporti le spese sostenute per la prevenzione e il superamento delle crisi. Secondo il Consiglio federale un maggiore coinvolgimento del settore privato nella risoluzione di crisi costituisce un elemento centrale dell'architettura finanziaria internazionale. Per questo il Governo sostiene gli sforzi profusi dal FMI volti a creare un meccanismo per ristrutturare i debiti sovrani (SDRM). Il meccanismo SDRM mette a disposizione dei Paesi debitori e dei creditori una procedura per una conversione del debito rapida e ordinata. Attualmente, i dibattiti sul SDRM sono in una fase di stallo, ma secondo il Consiglio federale dovrebbero essere presto ripresi. Questi dibattiti hanno permesso di comprendere gli ostacoli che impediscono una rapida ed efficace riconversione del debito e hanno dato un nuovo slancio a iniziative complementari in particolare all'introduzione di clausole di negoziazione collettiva (CAC) per i titoli emessi dagli Stati e di un 3946

codice di condotta in caso di ristrutturazioni di debiti. Allo scopo di migliorare il processo di riconversione di debiti tra debitori sovrani e creditori privati, il Consiglio federale, unitamente al FMI, incoraggia attivamente i Paesi membri a includere le clausole CAC nei nuovi prestiti per facilitare, se necessario, la ristrutturazione di diverse emissioni nel rispetto delle condizioni contrattuali. Nel 2003 diversi Paesi emergenti hanno emesso obbligazioni includendo le CAC.

2000 P 00.3017

Distribuzione effettiva dell'utile netto della Banca nazionale (N 4.10.00, Fattebert)

L'approfondito esame dei metodi di determinazione dell'utile e della prassi di ripartizione degli utili ad opera della BNS richiesto dal postulato è stato effettuato nel quadro della revisione totale della LBN entrata in vigore il 1° maggio 2004. I proventi conseguiti dalla BNS sono dapprima utilizzati ­ come prescritto dalla Costituzione ­ per costituire sufficienti accantonamenti. L'eccedenza rimanente e spettante alla Confederazione e ai Cantoni viene distribuita a questi enti pubblici e su loro richiesta le forti fluttuazioni delle distribuzioni vengono livellate. In quanto realizzato, il postulato può quindi essere stralciato.

2000 P 00.3272

Assistenza amministrativa negli affari borsistici (S 19.9.00, Studer Jean)

L'attuale disposizione in materia di assistenza amministrativa internazionale contenuta nella legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse, LBVM, RS 954.1) è troppo rigida e determina un blocco totale dell'assistenza amministrativa per alcuni Stati. Per questo motivo è stato elaborato un progetto di revisione che dovrebbe colmare le lacune esistenti. Il 26 novembre 2003 il Consiglio federale ha deciso che sarebbe stata avviata una procedura di consultazione sulla modifica proposta dell'articolo 38 LBVM. Tale procedura è stata avviata alla fine di gennaio 2004 e si concluderà alla fine di aprile 2004. Sulla base dei risultati della procedura di consultazione, sarà preparato un messaggio in cui si chiederà che l'intervento venga tolto di ruolo.

2000 P 00.3569

Statistica delle finanze pubbliche (N 15.12.00, Rossini)

Nella sua seduta del 5 dicembre 2003, il Consiglio federale ha approvato un credito d'impegno di 7,6 milioni per la riforma della statistica delle finanze pubbliche (statistica finanziaria) della Svizzera. Esso verrà sottoposto al Parlamento congiuntamente con il budget 2005. La riforma prevista consente un adeguamento della statistica finanziaria ai nuovi standard internazionali, in particolare a quelli del FMI contenuti nel «Government Finance Statistics Manual 2001», affinché possa essere garantita la coordinazione con i conti economici dell'UST, già adeguati al sistema europeo dei conti (SEC1995). La prevista riforma della statistica finanziaria completa altri progetti già iniziati come, ad esempio, l'introduzione del nuovo modello contabile della Confederazione (NMC) e la riforma del modello contabile armonizzato dei Cantoni e dei Comuni (Riforma MCA) avviata dai direttori cantonali delle finanze. Recentemente è stata stabilita un'organizzazione di progetto per la riforma della statistica finanziaria. Il progetto di riforma verrà effettuato in collaborazione con i Cantoni e i Comuni. Non è possibile prevedere se i nuovi concetti di statistica finanziaria saranno attuati in concomitanza con i conti degli enti pubblici del 2008.

3947

2001 P 00.3678

Lotta più efficace contro il riciclaggio di denaro (N 23.3.01, Walker Felix)

Le richieste formulate nel postulato sono oggetto di esame nel quadro dei lavori relativi alla vigilanza integrata sui mercati finanziari (Commissione di esperti Zimmerli). D'altro canto, le diverse autorità verificano e ottimizzano costantemente la collaborazione delle molteplici istanze di controllo.

2001 P 00.3601

Indennizzo a carico dei Cantoni per le spese sopportate dalla Confederazione a titolo di assunzione del perseguimento penale (N 29.11.00, Commissione delle finanze CN 00.063; S 7.6.01)

La Confederazione e i Cantoni hanno formulato rivendicazioni finanziarie reciproche: la Confederazione vuole essere indennizzata dai Cantoni per il loro sgravio dal perseguimento penale, i Cantoni vogliono essere indennizzati per le spese di formazione degli agenti di polizia che passano alla Confederazione. La richiesta del Parlamento deve essere presa in considerazione soprattutto in relazione con il disegno sullo sharing, tenendo in debito conto l'estensione del settore di competenza della Confederazione (messaggio del 24 ottobre 2001 del Consiglio federale concernente la legge sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati).

2001 M 00.3713

Creazione di strumenti istituzionali che permettano di meglio comprendere le incidenze finanziarie delle decisioni parlamentari (S 13.3.01, Pfisterer Thomas)

Il Consiglio federale considera l'esigenza giustificata e si dichiara molto interessato, alla luce della situazione finanziaria preoccupante, ad una migliore correlazione tra affari pubblici correnti e politica finanziaria. Tale correlazione è compito principale del Parlamento poiché implica una ponderazione degli interessi di grande importanza a livello politico. L'introduzione del freno all'indebitamento ha messo a disposizione uno strumento che fissa un quadro finanziario sottoforma di limite massimo di spesa. Grazie a questo strumento la possibilità di un aumento dell'indebitamento è limitata e quindi anche, come richiesto nel postulato, la forte tematizzazione dei suoi effetti finanziari. Le esperienze dell'anno passato confermano tale valutazione.

Gli strumenti istituzionali proposti concernono Parlamento e Consiglio federale. Il Parlamento ha tenuto conto di tale esigenza nella nuova legge sul Parlamento, dato che sono stati rafforzati i diritti di consultazione (art. 22 cpv. 3 e art. 151 LParl) e di informazione (art. 7, 150, 153, 154 LParl) per i parlamentari. L'introduzione formale dei rapporti congiunti delle commissioni delle finanze sulle proposte di modifica delle commissioni specializzate (art. 49 cpv. 5 LParl) può dare maggior peso all'incidenza finanziaria dei progetti di atti legislativi. Inoltre, l'Assemblea federale non prende più semplicemente atto del programma di legislatura, ma si esprime sugli obiettivi del programma di legislatura e sul relativo piano finanziario con un decreto semplice (art. 28, 146­147 LParl).

Come richiesto nella mozione, i canali di informazione sono stati estesi a livello di Amministrazione. In particolare la strategia adottata ha stabilito una più stretta correlazione tra il piano finanziario (di legislatura) e il bilancio. Così facendo il Consiglio federale vuole facilitare al Parlamento la gestione strategica in materia finanziaria. Da alcuni anni il piano finanziario è oggetto di una presentazione separata e dettagliata. Al fine di garantire il carattere vincolante del piano finanziario, i nuovi affari vi sono integrati in modo relativamente restrittivo. Per facilitare invece 3948

un'analisi a lungo termine delle opportunità e dei rischi sono anche riferiti gli oneri supplementari rispettivamente le minori entrate previsti concernenti progetti già pianificati. Non è attualmente previsto un ulteriore ampliamento dei canali di informazione. In generale bisogna notare che le procedure sono dispendiose e le scadenze brevi. Non bisognerebbe ridurre ulteriormente un margine di manovra già limitato al fine di evitare di compromettere, per motivi puramente economici, la flessibilità necessaria.

2001 P 99.3548

Concetto globale per il rinnovamento del regime finanziario federale (N 2.10.00, Gruppo democratico-cristiano, S 8.6.01)

Il postulato ha incaricato il Consiglio federale di esaminare un concetto globale per la riforma del sistema fiscale. Esso proponeva di avviare la riforma nel quadro del nuovo ordinamento finanziario, con gli obiettivi seguenti: «stabilizzazione dell'aliquota fiscale», «spostamento dalle imposte dirette a quelle indirette» e «creazione di incentivi di natura ecologica attraverso una riforma fiscale della stessa impronta». Le proposte del postulato coincidono ampiamente con la strategia del Consiglio federale contenuta nelle linee direttive delle finanze federali. Esistono però delle divergenze d'opinione riguardo all'attuazione di tali obiettivi, dato che il postulato proponeva di attuarli nel nuovo ordinamento finanziario della Confederazione. Il nuovo ordinamento finanziario (NOF) è disciplinato però a livello costituzionale mentre il diritto fiscale è di principio disciplinato a livello legislativo (art. 127 cpv. 1 Cost.). Inoltre, l'esperienza insegna che i grandi progetti di modifica in ambito fiscale sono recepiti con scetticismo dal sovrano e quindi non hanno nessuna possibilità di essere accettati in votazione. I dibattiti parlamentari sul NOF non hanno inoltre mostrato tale bisogno e il Parlamento ha ampiamente approvato il disegno del Consiglio federale.

Riguardo alle singole proposte, la stabilizzazione dell'aliquota fiscale rimane un obiettivo urgente del Consiglio federale. Per mantenere costante l'onere tributario sono necessari un risanamento del bilancio pubblico e una revisione dei compiti statali. A livello federale, grazie al forte impulso del freno all'indebitamento, sono stati fatti grossi sforzi per attuare tali misure. Dopo i dibattiti sul programma di sgravio 2003 sono già state pianificate ulteriori misure di sgravio. Riguardo alla stabilizzazione dell'aliquota fiscale deve essere però fatta una riserva importante: il Consiglio federale ha più volte dichiarato che questo obiettivo può essere realizzato solo facendo astrazione degli oneri supplementari generati dall'invecchiamento della popolazione poiché sono prevedibili e non influenzabili. Lo spostamento dalle imposte dirette a quelle indirette è da considerare anche da questo punto di vista.

Secondo la decisione del Consiglio federale dell'8 aprile 1998 gli aumenti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere riservati
soprattutto a garanzia delle opere sociali. Durante il mese di maggio si terrà dunque la votazione popolare concernente il punto percentuale supplementare dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS (+1 %) e dell'AI (+0,8 %). Contemporaneamente agli alleggerimenti previsti nell'ambito dell'imposta federale diretta (imposizione della famiglia, imposizione delle imprese II) si osserverà un trasferimento del carico fiscale verso le imposte indirette. Il progetto di riforma fiscale ecologica, che vuole trasferire il carico fiscale dal lavoro all'energia, è attualmente in sospeso. La ragione di tale arresto sta nel rifiuto da parte del popolo dei progetti con obiettivi ecologici (2000: tassa di incentivazione sull'energia o «norma di base»; 2001: iniziativa «per garantire l'AVS ­ tassare l'energia e non il lavoro!»). Al contrario la questione della tassa

3949

CO2 resta prioritaria. Il Consiglio federale prenderà posizione durante il primo semestre del 2004.

2001 P 01.3207

Aiuto prestato dalla Confederazione alle grandi manifestazioni.

Creazione di una legge quadro (S 20.6.01, Commissione della gestione CS)

Il 12 febbraio 2003 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze, sulla base del nuovo articolo 43b numero 2 dell'ordinanza sulle finanze della Confederazione, di emanare per tutte le unità dell'Amministrazione federale centrale istruzioni concernenti le manifestazioni di grande portata sostenute o organizzate dalla Confederazione. Il DFF ha posto in vigore queste istruzioni il 1° aprile 2003.

Il nuovo articolo dell'ordinanza prevede che, da una parte, nella preparazione ed esecuzione di grandi manifestazioni di cui la Confederazione assume personalmente la responsabilità o che essa sostiene con contributi, le competenti unità amministrative provvedano a effettuare una stima affidabile dei costi e a istituire strutture di progetto trasparenti e un controlling efficace nonché, dall'altra, che il DFF sia incaricato di disciplinare i dettagli mediante istruzioni.

Dopo un'approfondita analisi, la creazione di una legge quadro proposta con il postulato non è risultata necessaria per ragioni obiettive e di economia amministrativa. Le basi giuridiche necessarie per il sostegno di grandi manifestazioni da parte della Confederazione possono fare riferimento alla Costituzione e alle leggi speciali vigenti o, se necessario, da creare. Le condizioni quadro più importanti per l'elaborazione di messaggi e di richieste di crediti figurano già oggi nella legge sui sussidi, nella legge federale sulle finanze della Confederazione e nell'ordinanza sulle finanze della Confederazione. Altre disposizioni, segnatamente sull'allibramento contabile di tali progetti (incluso sponsoring e cofinanziamento) sono peraltro contenute nel manuale per contabili dell'Amministrazione federale delle finanze. Nelle nuove istruzioni del DFF sono quindi riunite tutte le condizioni per una diligente preparazione delle basi decisionali per il Consiglio federale e il Parlamento nonché per un'organizzazione ineccepibile delle manifestazioni di grande portata.

Sono manifestazioni di grande portata allestite da terzi, le manifestazioni nazionali o internazionali di ordine culturale, sportivo o economico (ad es. esposizioni nazionali o internazionali, campionati del mondo, olimpiadi), di carattere unico o indette a intervalli molto lunghi, alle quali la Confederazione contribuisce mediante un sostegno finanziario
e/o partecipa attivamente (progetto di esposizione). Sono, ad esempio, manifestazioni particolari organizzate dalla Confederazione, le commemorazioni uniche di eventi della Confederazione, ovvero manifestazioni di cui essa assume la direzione di progetto.

Con le nuove istruzioni amministrative il DFF soddisfa il summenzionato postulato del quale viene quindi chiesto lo stralcio.

2001 P 01.3514

Commercio di opere d'arte e di gioielli. Riciclaggio di denaro (N 14.12.01, Widmer)

Il postulato Widmer invita il Consiglio federale a redigere un rapporto sulla possibilità di sfruttare il commercio di opere d'arte al fine di riciclare denaro. In occasione della revisione delle 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di capitali (GAFI), è stata affrontata la questione se sia neces3950

sario stabilire degli standard specifici concernenti il riciclaggio di denaro in questo settore. Le rivedute raccomandazioni del GAFI sono state approvate nel giugno del 2003 senza quegli standard specifici. Nel frattempo la CdG-N ha controllato l'esecuzione della legge sul riciclaggio di denaro. Nel suo comunicato stampa del 21 novembre 2003 essa afferma che: «Nell'ampio contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro commisurata ai rischi, si pone anche per la Commissione la domanda se il campo d'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro sia sufficientemente ampio. La CdG-N invita perciò il Dipartimento a verificare, nell'ambito della revisione della legge sul riciclaggio di denaro, l'opportunità di sottoporre alla legge il commercio di materie prime, il commercio di opere d'arte ed eventualmente altri settori che presentano rischi potenziali».

2001 P 01.3309

Lotta contro il riciclaggio di denaro (N 14.12.01, Grobet)

Il futuro status dell'Autorità di controllo costituisce oggetto dei lavori della commissione di esperti Zimmerli sulla creazione di un'autorità di vigilanza integrata sui mercati finanziari. La commissione di esperti dovrebbe, tra l'altro, verificare se ed eventualmente quando l'Autorità di controllo dovrebbe essere trasferita in questa autorità di vigilanza integrata. Nell'autunno del 2001 gli effettivi dell'Autorità di controllo sono stati aumentati fino a 25 posti. Tali posti sono stati occupati in modo relativamente rapido e anche i posti divenuti nel frattempo vacanti sono stati rioccupati. Questi effettivi consentono attualmente un efficiente smaltimento del carico di lavoro. L'Autorità di controllo è oggi un organo di esecuzione dell'Amministrazione federale ben funzionante. Ciò è stato ricordato anche dalla Commissione della gestione DFF/DFE del Consiglio nazionale in occasione di una visita di servizio nell'ambito del controllo a posteriori in relazione all'ispezione «Problemi di esecuzione della legge sul riciclaggio di denaro nel settore non bancario».

2001 P 01.3610

Soppressione delle Casse di deposito dell'azienda (N 14.12.01, Widmer)

In connessione con lo sfacelo della Swissair si è fatta strada la proposta di sopprimere le casse di risparmio aziendali. I motivi di preoccupazione risiedono nel fatto che, in caso di fallimento o di moratoria concordataria, i crediti dei depositanti delle casse di risparmio aziendali sono collocati soltanto in terza classe. Inoltre, tali casse non sottostanno alla vigilanza della Commissione federale delle banche. In seguito a una procedura di consultazione condotta nel 2002, nel gennaio 2003 il DFF ha dato l'incarico di effettuare una perizia tecnica sulle casse di risparmio aziendali esistenti visto che non vi erano praticamente dati al riguardo. Dopo aver preso atto della perizia, il DFF si è dichiarato contrario alla soppressione delle casse di risparmio aziendali e all'introduzione di un privilegio nel fallimento come alternativa a tale soppressione. La svolta decisiva in questo senso è stata determinata dal fatto che l'importanza economica complessiva e a livello di impresa delle casse di risparmio aziendali è diminuita negli ultimi anni e, attualmente, è molto ridotta. Anche il volume totale dei depositi di queste casse (circa 3 miliardi) è sensibilmente più basso di quanto ci si aspettava e, per oltre il 90 per cento, è collocato presso cinque casse di risparmio aziendali, la cui impresa ha una solvibilità superiore alla media. Quattro di queste cinque casse sono inoltre organizzate in cooperative e, grazie alla loro appartenenza a un ramo, sono quindi meno soggette ai rischi di mercato rispetto ad aziende industriali o a industrie manifatturiere. Sopprimere queste cinque casse comporterebbe considerevoli complicazioni. Il privilegio nel fallimento non è un'alternativa realistica alla soppressione in quanto metterebbe a repentaglio i privi3951

legi delle classi di creditori restanti. Per migliorare la protezione dei depositanti, il DFF è dell'avviso che l'unica soluzione consista nel promuovere la loro consapevolezza tramite l'informazione. Nella sua seduta del 10 settembre 2003, il Consiglio federale ha sostenuto la posizione del DFF e ha deciso di non procedere a una soppressione delle casse di risparmio aziendali. Sia l'Unione svizzera degli imprenditori sia l'ex consigliere federale Kaspar Villiger hanno quindi fatto pervenire una lettera alle imprese con la richiesta di informare in modo appropriato i propri collaboratori sui rischi in cui incorrono le casse di risparmio aziendali. In questo modo, il Consiglio federale ritiene che il problema delle casse di risparmio aziendali sia stato trattato in modo esaustivo. Non sussiste quindi la necessità di intervenire sul piano legislativo.

2002 P 01.3682

Creazione di un'assemblea parlamentare in seno alle istituzioni di Bretton Woods (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)

Nell'ambito della Banca mondiale, nel 1999 è stata istituita un'assemblea parlamentare chiamata «Parliamentary Network on the World Bank» (PnoWB), in veste di foro per il dialogo tra i Parlamenti e la Banca mondiale. Lo stato maggiore del FMI prende parte ogni volta a queste sedute. Inoltre esso partecipa, come peraltro la Banca mondiale, a una serie di iniziative regionali e intrattiene contatti con parlamentari nel quadro delle sue consultazioni dei Paesi. Nel 2002, in occasione del decimo anniversario dell'adesione del nostro Paese alle istituzioni di Bretton Woods, la Svizzera ha ospitato a Berna la conferenza annuale del PnoWB. Infine, un gruppo di lavoro dei direttori esecutivi del FMI sta vagliando la possibilità di rafforzare ulteriormente il dialogo delle istituzioni con i membri dei Parlamenti nazionali.

2002 M 02.3381

Introduzione del concetto GEMAP nella legislazione finanziaria.

Sviluppo del settore GEMAP dell'Amministrazione (S 19.9.02, Commissione della gestione CS 02.028; N 24.9.02)

Con la revisione della legge sulle finanze della Confederazione (LFC) resa necessaria dall'introduzione del nuovo modello contabile della Confederazione NMC gli obiettivi della mozione sono realizzati. Il Consiglio federale intende trasmettere alle Camere federali il rispettivo messaggio nel corso del terzo trimestre del corrente anno. Nel quadro di questo messaggio il Consiglio federale presenterà una proposta volta ad ancorare giuridicamente la gestione finanziaria tramite il sistema GEMAP e illustrerà la sua strategia globale riguardo al calendario e all'entità del futuro sviluppo della GEMAP come pure riguardo al suo contenuto nonché le possibilità di una migliore integrazione della pianificazione finanziaria e dei compiti nel settore GEMAP.

2002 P 02.3582

Vigilanza sulle banche e sulle assicurazioni. Sottomissione delle società d'investimento (N 13.12.02, Walker Felix)

Il mandato della Commissione di esperti incaricata dell'ampia revisione parziale della legge sui fondi d'investimento (LFI) comprende fra l'altro l'esame vincolante della sottomissione delle società d'investimento alla LFI allo scopo di migliorare la protezione degli investitori e la trasparenza.

3952

29002 P 02.3631

Rielaborazione del piano finanziario attraverso rinunce a determinati compiti (N 28.11.02, Commissione delle finanze CN 02.057)

La rielaborazione del piano finanziario e la richiesta di una pianificazione di rinuncia dei compiti costituiscono un compito permanente dell'Amministrazione. Tale compito è diventato particolarmente urgente con il massiccio crollo delle entrate riscontrato a fine 2002. Visto che tale crollo è di natura strutturale, il finanziamento a lungo termine delle uscite della Confederazione non era più garantito. Inoltre anche il piano finanziario 2004­2006 non era più conforme col freno all'indebitamento. Lo scorso anno, il Consiglio federale ha reagito prontamente alla nuova situazione finanziaria e in tempi brevissimi ha elaborato un programma di sgravio draconiano. Grazie a dibattiti parlamentari efficaci e all'adozione del programma di sgravio 2003, è stato possibile alleggerire di 3 miliardi (fino al 2006) il budget della Confederazione.

Nonostante questi sforzi i conti non sono ancora conformi con il freno all'indebitamento. Il piano finanziario per il 2007 si chiude con un ammanco sul fronte dei finanziamenti di 2,5 miliardi. Il Consiglio federale ha quindi già previsto lo scorso anno l'allestimento di un ulteriore programma di sgravio. La strategia definita per elaborare il programma di sgravio 2004 persegue due obiettivi: da una parte, i tagli mirati e una pianificazione della rinuncia dei compiti sistematica devono alleggerire il bilancio a breve-medio termine, ovvero ancora durante il periodo 2005­2007 del piano finanziario. Dall'altra, sono presi in considerazione grossi progetti di riforma che richiedono più tempo e agiscono a lungo termine. Il Consiglio federale propone di non procedere con il postulato e di stralciarlo. Nel quadro del messaggio concernente il programma di sgravio 2003, il Consiglio federale ha già proceduto a un riesame del piano finanziario. Seguiranno ulteriori misure. I lavori preliminari per garantire un piano finanziario conforme al freno all'indebitamento sono in corso e saranno completati da una pianificazione della rinuncia dei compiti.

Ufficio federale del personale 1999 P 99.3575

Salario, assegni e oneri sociali. Confronto tra Confederazione ed economia privata (S 13.12.99, Commissione delle istituzioni politiche CS)

Sulla base dei risultati del sondaggio 2000 sulla struttura degli stipendi, l'Ufficio federale del personale UFPER e l'Ufficio federale di statistica UST hanno effettuato analisi speciali degli stipendi rispetto ai differenti settori d'attività, classi d'età, esigenze legate al posto di lavoro e livelli gerarchici. Nell'aprile 2003 l'UFPER ha fatto rapporto alla Commissione delle finanze e alla Commissione della gestione nel quadro della documentazione supplementare al Conto di Stato 2002.

2001 P 01.3136

Vacanze attive invece della televisione (N 22.6.01, Teuscher)

Il programma del 18 settembre 2003 volto a meglio conciliare la vita professionale e privata in seno all'amministrazione federale propone diverse misure fra cui anche l'ampliamento dell'offerta esistente concernente l'accoglienza complementare alle famiglie di bambini in età scolastica durante le vacanze. A partire dal 2005 il credito centralizzato in favore dell'offerta attuale della Confederazione in materia di accoglienza dell'infanzia complementare alle famiglie verrà messo a disposizione dei dipartimenti e della Cancelleria federale per potenziare le loro strutture. A partire da 3953

questa data, i dipartimenti e la Cancelleria saranno responsabili di fornire un'offerta adeguata.

2001 P 01.3262

Stipendi minimi di 3'000 franchi nell'amministrazione federale e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)

È stata condotta un'inchiesta presso le imprese e le aziende vicine alla Confederazione quali la Posta, FFS, SUVA, Swisscom, IPI e Skyguide. Per le imprese i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge sul personale federale (LPers), è applicabile l'articolo 7 dell'ordinanza quadro LPers che fissa lo stipendio annuo minimo a 38 000 franchi a cui si aggiunge l'indennità di residenza. Tuttavia si tratta qui di importi lordi, mentre il postulato chiede uno stipendio minimo mensile di 3000 franchi netti. Il limite per uno stipendio minimo lordo verrebbe quindi sensibilmente aumentato. Sarà elaborato un rapporto in cui si prenderà posizione al riguardo e si analizzeranno gli obiettivi formulati nel postulato. Esso comprenderà anche un esame particolare delle differenti basi giuridiche.

Amministrazione federale delle contribuzioni 1999 P 98.3168

Rapporto tra imposizione diretta e indiretta (N 16.12.99, Gruppo liberale)

Con l'intervento presentato sotto forma di mozione, il Consiglio federale è invitato a ridurre l'imposta federale diretta in occasione di ogni aumento dell'IVA affiché il rapporto tra imposizione diretta e indiretta si allinei gradualmente a quello dei Paesi europei nostri vicini.

Nel 1995 il rapporto tra imposte dirette e indirette (senza i contributi alle assicurazioni sociali) negli Stati europei è stato al massimo di 2 a 1 (66,6 %: 33,3 %). Il rapporto nel nostro Paese è di circa 7 a 3 (nel 1995 esattamente 68,4 % di imposte dirette: 31,6 % di imposte indirette). Sono quindi corrette le affermazioni secondo cui per il finanziamento del bilancio statale la Svizzera ricorra proporzionalmente meno alle imposte indirette di quanto non facciano tutti gli altri Paesi europei. Occorre tuttavia evidenziare che a livello internazionale il nostro Paese non è un caso isolato. Tra i Paesi dell'OCSE vanno menzionati in particolare gli USA e il Giappone, ove l'aliquota delle imposte indirette è ancora più bassa.

Negli ultimi tempi è diventato sempre più manifesto il fatto che la sicurezza delle nostre opere sociali, segnatamente l'AVS/AI, potrà essere garantita solo con ulteriori entrate. In data 8 aprile 1998, il Consiglio federale ha deciso di dare maggior peso all'imposta sul valore aggiunto per coprire entro il 2010 questo fabbisogno finanziario supplementare. Il primo passo in questa direzione è già avvenuto con l'aumento dell'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto all'attuale 7,6 per cento.

Nell'ambito di questi aumenti dell'IVA non è stato possibile ridurre contemporaneamente l'imposta federale diretta poiché l'ulteriore fabbisogno di finanziamento delle assicurazioni sociali non potrebbe in tal modo essere coperto.

Tuttavia, questi aumenti dell'IVA, inevitabili dall'attuale punto di vista, spostano già da soli chiaramente il baricentro verso le imposte indirette. Nel 2001 il rapporto tra imposte dirette e indirette era già di 65,8 a 34,2 per cento. Un ulteriore aumento dell'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto all'8,4 per cento è previsto per il 1° gennaio 2005. Un trasferimento supplementare alle imposte indirette deriva dagli sgravi, talora massicci, previsti nell'imposizione della famiglia e della proprie-

3954

tà d'abitazione del pacchetto fiscale 2001, le cui disposizioni entreranno in vigore, con riserva dell'approvazione popolare, in parte anche nel 2005.

Di per sé il rapporto delle imposte indirette rispetto al gettito globale non permette di valutare l'onere fiscale dei singoli Paesi né le eventuali ripercussioni sull'offerta di lavoro e sulla competitività economica. È molto più interessante la somma di tutte le imposte e dei contributi alle assicurazioni sociali in rapporto con il prodotto interno lordo. Lo strumento adeguato è l'aliquota fiscale. Infatti, anche gli ultimi dati disponibili (2002) mostrano che la Svizzera con un'aliquota del 31,3 per cento presenta ancora un'aliquota fiscale media inferiore a quella di tutti gli Stati dell'OCSE. Un confronto con i 15 Stati dell'UE fornisce un quadro ancora più favorevole, in quanto la Svizzera presenta, dopo l'Irlanda, l'aliquota fiscale più bassa in Europa.

In questo modo le richieste del presente intervento sono state, nei limiti del possibile, ampiamente realizzate, ragion per cui il postulato può essere stralciato in quanto realizzato.

2000 P 99.3200

Soppressione della tassa di negoziazione nel caso di ristrutturazioni all'interno del gruppo (N 2.10.00, Bührer)

L'intervento mira a modificare la legge federale sulle tasse di bollo (LTB) in modo che tutte le forme di ristrutturazione interne al gruppo di imprese non soggiacciano alla tassa di negoziazione. Secondo la regolamentazione attualmente in vigore, la tassa di negoziazione è riscossa anche su un semplice trasferimento di partecipazioni all'interno di un gruppo, visto che le società holding più grandi sono considerate negoziatrici di titoli.

Anche le richieste contenute nel presente intervento sono state prese in considerazione nella legge del 3 ottobre 2003 sulle fusioni con la quale sono stati introdotti sgravi sostanziali nel settore della tassa di bollo sulle emissioni: ­

i diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni o riunioni aventi economicamente carattere di fusione, a trasformazioni e scissioni di società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative, non soggiacciono più alla tassa di bollo sulle emissioni.

Nel caso della tassa di negoziazione la legge sulle fusioni prevede ora le seguenti eccezioni: ­

il conferimento di documenti che servono a liberare azioni, quote in società a garanzia limitata e in società cooperative, buoni di partecipazione e quote in fondi d'investimento svizzeri o stranieri (art. 14 cpv. 1 lett b LTB);

­

il trasferimento di documenti imponibili, connesso a una ristrutturazione, segnatamente a una fusione, scissione o trasformazione, effettuato dall'impresa assunta od oggetto della scissione o della trasformazione all'impresa assuntrice o trasformata (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB);

­

l'acquisto o l'alienazione di documenti imponibili nell'ambito di ristrutturazioni secondo gli articoli 61 capoverso 3 e 64 capoverso 1bis della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, nonché nel caso in cui partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di altre società vengano trasferite a una società svizzera o estera del gruppo (art. 14 cpv. 1 lett. j LTB).

3955

Il 22 gennaio 2004 il termine per indire il referendum concernente la legge sulle fusioni è trascorso inutilizzato. Con gli sgravi sulle tasse di bollo da essa previsti si è tenuto conto di tutte le richieste contenute nell'intervento. Il postulato può quindi essere stralciato in quanto realizzato.

2001 M 00.3552

Attrattiva fiscale della piazza economica svizzera (S 12.12.00, Schweiger; N 20.6.01)

La riforma II dell'imposizione delle imprese, attualmente in corso, non ha unicamente per oggetto la soppressione della doppia imposizione economica di società di capitali e titolari di quote. La riforma prevede ampie misure di sgravio per le persone giuridiche da un lato, ma anche per le imprese di persone dall'altro. Queste misure contribuiscono a rendere la piazza economica svizzera ancora più attrattiva. Le misure proposte soddisfano quasi interamente gli obiettivi dell'intervento. Considerata l'attuale situazione delle finanze pubbliche della Confederazione e dei Cantoni, un'ulteriore diminuzione delle aliquote fiscali sugli utili per le persone giuridiche e ulteriori sgravi di ordine tariffale per le persone fisiche non sono opportuni.

2000 P 00.3464

Ispettori fiscali. Formazione e immagine (N 15.12.00, Rennwald)

Il postulato invita il Consiglio federale a provvedere con misure adeguate a una buona formazione degli ispettori fiscali (segnatamente nella Divisione principale imposta sul valore aggiunto), affinché l'immagine legata a questa professione sia migliorata e gli ispettori siano sufficientemente retribuiti, dato che adempiono un compito indispensabile per il buon funzionamento dello Stato.

Dall'accettazione del postulato, nella sessione invernale del 2000, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha fatto notevoli sforzi per mitigare la tensione creatasi nel settore del reclutamento segnatamente degli ispettori dell'imposta sul valore aggiunto. Già nell'ambito del programma di stabilizzazione sono stati autorizzati complessivamente 100 posti supplementari in seno all'Amministrazione federale delle contribuzioni allo scopo di rafforzare gli organi di controllo fiscale.

La formazione degli ispettori fiscali è stata aumentata. Oltre ad (almeno) due corsi di formazione annuali dedicati all'IVA, sono organizzati corsi supplementari nel settore della tecnica della revisione (segnatamente per gli ispettori che effettuano per la prima volta servizio esterno), sulle transazioni commerciali elettroniche nonché sulle applicazioni SAP (specialmente il modulo finanze e contabilità). Attualmente è in programma un corso sul tema IFRS (International Financial Reporting Standards).

Inoltre, nell'autunno del 2001 tutti gli ispettori hanno assolto un seminario di due giorni sulla comunicazione ­ creato appositamente per le loro attività ­ nel quale la «collaborazione con i contribuenti» e la «gestione dei conflitti» hanno costituito i temi principali.

Le richieste del postulato sono state realizzate nei limiti consentiti dai tagli al bilancio adottati dal Parlamento. L'intervento può essere stralciato.

2001 P 01.3246

Ripartizione della ricchezza in Svizzera (N 5.10.01, Fehr Jacqueline)

Il Consiglio federale è invitato a far redigere un rapporto che illustri le condizioni del benessere generale e la ripartizione del potere di consumo in Svizzera. In particolare, si tratta di illustrare lo sviluppo negli ultimi dieci anni del reddito e della sostanza dopo la deduzione di tutte le imposte e tasse. Attualmente quando si discute 3956

sull'aggravio o sullo sgravio di singoli gruppi di popolazione nell'ambito delle differenti riforme fiscali, mancano i dati necessari per valutare dal profilo politico le reali condizioni di ricchezza dopo la deduzione di tutte le imposte e tasse. Tali dati devono essere elaborati nel rapporto in questione.

Sulla base del presente intervento, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha conferito all'Ufficio ECOPLAN l'incarico di elaborare un rapporto sulle condizioni di reddito e patrimonio in Svizzera e sulla loro evoluzione negli anni dal 1990 al 2001. L'AFC e l'Ufficio federale di statistica hanno consegnato diverso materiale e fornito numerosi contributi a questo rapporto. In esso sono tra l'altro presentate nuove valutazioni delle rilevazioni sul reddito e sul consumo 1990, 1998, 2000 e 2001, dei dati fiscali degli anni di calcolo 1987/88 e 1995/96 nonché delle inchieste sulla struttura dei salari 1996, 1998 e 2000.

Il rapporto è stato consegnato all'AFC il 1° dicembre 2003 e sarà poi trasmesso al Consiglio federale che se ne occuperà nel primo trimestre del 2004. Nella prima metà del 2004, dopo l'approvazione del Consiglio federale, il rapporto sul benessere sarà distribuito a tutti i parlamentari.

Con la consegna del rapporto al Parlamento il postulato è realizzato. Esso può quindi essere stralciato.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 2000 P 99.3265

Rapido esame delle offerte e apertura pubblica delle offerte (N 2.10.00, Widrig) ­ in precedenza DFF/AFF

Il postulato chiede che nella procedura di offerte pubbliche le offerte siano sottoposte a un esame rapido. In questo caso occorre evitare che le imprese vincolino oltre misura le loro risorse in vista di un eventuale mandato. Anche se la prassi tiene già conto di questa richiesta, il Consiglio federale ha assicurato che inserirà una norma corrispondente nel quadro della revisione del diritto in materia di acquisti pubblici nell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11). Attualmente, i punti forti e quelli deboli dell'attuale diritto in materia di acquisti pubblici è oggetto di un ampio esame a cui partecipano gli offerenti, i servizi d'acquisto e le cerchie economiche. I risultati mostreranno le misure da adottare nel quadro della revisione del diritto sugli acquisti pubblici anche allo scopo di rispondere alle domande sollevate dall'autore dell'intervento.

2001 M 00.3196

Minergie (N 15.12.00, Commissione delle costruzioni pubbliche N 99.439; S 20.6.01)

Con il termine «minergie» s'intendono l'impiego razionale dell'energia e le energie rinnovabili con il contemporaneo miglioramento di qualità della vita e competitività e la riduzione del carico ambientale. L'impiego di minergie riduce il consumo di energie non rinnovabili portandolo a un livello compatibile con l'ambiente.

La mozione chiede che la Confederazione adotti dei provvedimenti affinché lo standard minergie sia seguito a livello federale quale ulteriore obiettivo nel settore degli edifici.

I competenti organi federali della costruzione e degli immobili hanno adottato i relativi provvedimenti; nel settore dell'edilizia lo standard minergie è seguito costantemente come ulteriore obiettivo nell'elaborazione dei progetti di costruzione, ovvero per tutte le costruzioni federali nonché per le costruzioni sussidiate dalla 3957

Confederazione. Per ragioni di carattere economico le spese supplementari dovrebbero ammontare al massimo al 10 per cento del costo del progetto. Nel settore proprio della Confederazione ne derivano spese supplementari annuali, soprattutto per le costruzioni civili, di circa 10­15 milioni di franchi. Tali spese supplementari devono essere contenute nei crediti stanziati e comprese nel piano finanziario; non è previsto un aumento delle cifre del preventivo e del piano finanziario. Nel caso delle costruzioni sussidiate le spese supplementari sono sussidiate con la stessa quota percentuale delle altre spese.

Nel settore dell'edilizia lo standard minergie viene seguito costantemente come ulteriore obiettivo. Di conseguenza la mozione è stata pienamente realizzata. Per questa ragione se ne chiede lo stralcio.

2001 P 01.3515

Abusi e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)

Il Consiglio federale ritiene che la legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) si sia nel complesso affermata. Tuttavia, vi sono settori che devono essere ottimizzati. Una necessità di intervento è indicata anche nel rapporto del 14 marzo 2002 del Controllo parlamentare dell'amministrazione sulla liberalizzazione degli acquisti pubblici in Svizzera sotto il profilo giuridico ed economico (pubblicato in tedesco: Die Liberalisierung des öffentlichen Beschaffungswesens in der Schweiz in juristischer und ökonomischer Hinsicht). Sulla base del nuovo assetto economico e politico e di fronte a una certa incertezza del diritto, il diritto in materia di acquisti pubblici necessita di essere chiarito, semplificato e armonizzato nonché completato con una nuova regolamentazione che tenga conto delle nuove situazioni. Allo scopo di stabilire con precisione gli obiettivi della revisione, è stato effettuato un sondaggio presso gli offerenti, i servizi d'acquisto e le cerchie economiche. Complessivamente sono stati commissionati tre studi presso esperti esterni da parte della Confederazione e dei Cantoni allo scopo di stabilire la necessità di armonizzazione nel diritto in materia di acquisti pubblici della Svizzera. Gli esperti raccomandano di uniformare parzialmente il diritto sugli acquisti pubblici in modo che a tutti i tre livelli dello Stato siano applicate le stesse procedure (attualmente le procedure di acquisto internazionali sono applicate in modo separato dalla Confederazione e dai Cantoni).

2001 P 01.3540

Nuova regolamentazione della gestione immobiliare della Confederazione (N 14.12.01, Gruppo Unione democratica di centro)

L'ordinanza del 14 dicembre 1998 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC) è stata modificata in modo da rendere possibile una direzione e gestione efficienti e trasparenti di tutti gli immobili della Confederazione e conseguire così considerevoli risparmi. Inoltre, grazie alla nuova OILC, la Confederazione garantisce, mediante la gestione immobiliare e la logistica, un'ottimizzazione a lungo termine del rapporto costi-benefici in questi settori. Queste condizioni di ampia portata nei settori della gestione immobiliare e della logistica realizzano pienamente il postulato.

3958

2003 P 02.3487

Rendere Palazzo federale utilizzabile per gli audiolesi (N 21.3.03, Joder)

Il palazzo del Parlamento è attualmente ben equipaggiato di sistemi di trasmissione di suono e immagine tradizionali, sia nelle due sale dei Consigli sia nelle tribune riservate ai visitatori. Nonostante gli spazi del palazzo del Parlamento godano di una buona ricezione di suono e immagine, essi saranno dotati di ulteriori impianti acustici e di trasmissione a campo magnetico per audiolesi. I sistemi che entrano in linea di conto saranno installati dall'UFCL d'intesa con i Servizi del Parlamento secondo i principi dell'opportunità, della redditività e dei bisogni degli utenti nonché tenendo conto degli aspetti legati alla conservazione dei monumenti storici.

Dipartimento dell'economia Segreteria generale 1999 P 98.3624

Creazione di un Ufficio federale del lavoro (N 19.3.99, Berberat)

La possibilità di creare un ufficio federale del lavoro è stata esaminata nella fase precedente alla costituzione del Segretariato di Stato dell'economia (Seco). Il Seco è stato costituito con l'intento di creare un centro di competenze in grado di analizzare le questioni politico-economiche in un'ottica globale. Il settore del lavoro è stato integrato nel Seco sulla scorta della convinzione secondo cui l'obiettivo più importante della politica del mercato del lavoro, cioè la promozione di condizioni quadro ottimali per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, può essere raggiunto al meglio raggruppando i vari aspetti della politica economica in un unico ufficio. Nel quadro della riorganizzazione del Seco, entrata in vigore il 1° ottobre 2003, si è ribadita la veridicità di tale convinzione. Per dare maggior rilievo al settore del lavoro e concretizzarne gli obiettivi, nell'ambito di questa riorganizzazione sono state definite in modo più chiaro le strutture e le competenze in seno al Seco e il direttore della Direzione del lavoro è stato nominato sostituto direttore del Seco. La necessità di creare un Ufficio federale del lavoro è stata così esaminata sia nell'ambito del processo di costituzione del Seco che in occasione della sua riorganizzazione. Il postulato è quindi da considerarsi realizzato.

Commissione della concorrenza 2000 P 00.3413

Importazioni parallele. Modifica del diritto dei brevetti (N 15.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN [Minoranza Sommaruga])

Nella sua risposta alla mozione (che in seguito è stata trasformata in postulato), il Consiglio federale ha spiegato che avrebbe potuto riesaminare la necessità di intervenire a proposito di un disciplinamento dell'esaurimento nel diritto dei brevetti soltanto dopo la stesura del rapporto sulla problematica dell'esaurimento (cfr. postulati 00.3413 e 00.3612). Nel mese di novembre 2002 il Consiglio federale ha trasmesso alla CET-N il rapporto «Importazioni parallele e diritto dei brevetti». In tale rapporto esso è giunto alla conclusione che il passaggio all'esaurimento internazionale sarebbe sicuramente appropriato dal punto di vista della teoria economica, ma che i benefici che occorre attendersi da un tale cambiamento del sistema per l'intera economia non permetterebbero di compensare gli effetti segnaletici negativi. Il 3959

Consiglio federale si è comunque dichiarato disposto a riesaminare, a tempo debito, la disponibilità degli Stati dell'Unione europea (UE) e dello Spazio economico europeo (SEE) a concludere con la Svizzera un accordo bilaterale sull'esaurimento regionale in materia di diritto dei brevetti. Inoltre esso ha proposto di mantenere lo status quo (esaurimento nazionale), ma di prevedere nella legge sui brevetti un disciplinamento della protezione doppia o multipla. Di conseguenza il Consiglio federale ha risposto al postulato che chiede l'introduzione dell'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti. Si propone pertanto di togliere di ruolo il postulato poiché l'obiettivo è realizzato.

2001 P 00.3612

Importazioni parallele. Rapporto sulla problematica dell'esaurimento entro la fine del 2002 (N 22.3.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN [Minoranza Gysin Hans Rudolf]) ­ in precedenza DFE/Seco

In risposta a questo postulato, il Consiglio federale ha trasmesso alla CET-N il rapporto «Importazioni parallele e diritto dei brevetti» nel mese di novembre 2002.

Si propone pertanto di togliere di ruolo il postulato poiché l'obiettivo è realizzato.

Ufficio del consumo 2000 P 98.3063

Adeguamento della protezione dei consumatori svizzeri al livello offerto dai Paesi dello SEE/dell'UE (N 9.3.00, Vollmer) ­ in precedenza DFE/Seco

Come chiede il postulato, la protezione dei consumatori risponde alle esigenze che mirano all'eurocompatibilità delle leggi e dei regolamenti, sia nuovi che in fase di revisione. Nei settori che non sono ancora stati adeguati, tali leggi e regolamenti vengono attualmente esaminati da parte dei competenti Servizi dell'amministrazione. Il 16 giugno 2003, inoltre, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di preparare una revisione della legge sull'informazione dei consumatori (LIC) e delle leggi settoriali in materia. Il postulato può quindi essere tolto di ruolo.

2002 P 02.3312

Lealtà in materia di doni (S 18.9.02, Stähelin)

L'autore dell'intervento chiedeva che il campo d'applicazione della legge sull'informazione dei consumatori (LIC; RC 944.0) fosse esteso affinché l'ufficio centrale delle opere di beneficenza (ZEWO), un'organizzazione preposta al controllo delle istituzioni di utilità pubblica che raccolgono doni, potesse usufruire di un finanziamento federale. L'autore dell'intervento motivava la sua richiesta affermando che, poiché lo ZEWO svolge una funzione di informazione, necessita del suddetto finanziamento per poter costituire il suo servizio di documentazione.

In base alla LIC, la Confederazione non può, in effetti, concedere finanziamenti sistematici per attività caritative o altre organizzazioni, come lo ZEWO. La LIC definisce però chiaramente i compiti che, in materia di informazione dei consumatori, spettano alla Confederazione e quelli che spettano invece alle organizzazioni private. Secondo l'articolo 1, lo scopo della LIC è il promovimento dell'informazione oggettiva dei consumatori. I criteri sono fissati all'articolo 5 capoverso 1, che prescrive: «Nel limite dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare alle organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale, che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori, un aiuto finanziario non superiore al 50 per cento delle spese computabili per: 3960

a)

l'informazione oggettiva e corretta dei consumatori nei media stampati o elettronici;

b)

l'esecuzione di test comparativi concernenti le caratteristiche essenziali e chiaramente rilevabili di merci e gli elementi essenziali di servizi;

c)

la negoziazione di accordi sulle dichiarazioni.»

Il capoverso 2 dell'articolo 5 recita: «La Confederazione può accordare l'aiuto finanziario di cui al capoverso 1 lettera a anche ad altre organizzazioni con attività d'importanza nazionale cha statutariamente si dedicano alla protezione dei consumatori.» Secondo l'ordinanza sulla ripartizione degli aiuti finanziari, il 10 % del budget concesso in base alla LIC per l'informazione ai consumatori spetta soltanto alle organizzazioni di consumatori menzionate nel suddetto capoverso 2. Considerato quanto precede, la legge risulta sufficientemente chiara e compete quindi all'amministrazione stabilire se le organizzazioni che richiedono un finanziamento rispondono alle esigenze e soddisfano i criteri definiti nella LIC e nella relativa ordinanza d'esecuzione. Lo ZEWO può rivolgersi a tale amministrazione che deciderà se possiede i requisiti per ricevere un finanziamento. Non è, perciò, necessario estendere la LIC.

Segretariato di Stato dell'economia 2000 P 99.3584

Programma d'azione per mantenere e creare posti di lavoro (N 24.3.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Proposta di stralcio, cfr. 2003 P 01.3089 Sette misure per una politica di crescita (N 5.6.02, Partito liberale-radicale; S 18.6.03) 2000 P 99.3577

Rafforzamento del sistema fideiussorio delle arti e mestieri (N 24.3.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

Il rapporto del 2 luglio 2003 concernente il riesame e il rafforzamento del sistema fideiussorio delle arti e mestieri risponde al postulato 99.3577. In tale rapporto si propongono sei varianti, che vanno dall'abbandono puro e semplice al rafforzamento del sistema fideiussorio mediante una ricapitalizzazione. Le conclusioni del rapporto vengono esaminate dalla CET-N. Si può pertanto considerare che il mandato di effettuare uno studio è stato adempiuto e che il postulato va tolto di ruolo.

2000 P 00.3209

Politica dell'impiego (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)

L'osservazione dello sviluppo economico e tecnologico, la valutazione delle sue conseguenze e, se del caso, l'elaborazione di provvedimenti volti a proteggere le persone occupate sono compiti permanenti del Consiglio federale e della sua amministrazione. Nello svolgimento di questi compiti, è necessario tener conto della limitatezza dei mezzi finanziari e personali e fissare di conseguenza le priorità in funzione delle necessità più urgenti. Lo sviluppo della «nuova economia» non richiede quindi un intervento legislativo urgente per assicurare la protezione dei lavoratori. Occorre, invece, prendere in considerazione l'evoluzione del mondo del lavoro e dei vari ambiti professionali, a livello di legislazione, in particolare per quanto riguarda i disturbi e le malattie sempre più frequenti connesse alle nuove forme di lavoro, all'accelerazione del ritmo lavorativo, all'esclusione del personale in esubero, alla generale incertezza lavorativa e ad altre pressioni psico-sociali (ad es. disturbi muscolo-scheletrici, stati di esaurimento, malattie causate da stress, 3961

depressioni). Gli obiettivi e le priorità della Confederazione nel settore della protezione dei lavoratori tengono conto di queste problematiche.

2000 M 00.3210

Rafforzamento della concorrenza in Svizzera.

Lotta contro il lavoro nero e la corruzione (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)

La mozione 00.3210 è realizzata e se ne raccomanda lo stralcio. Come chiede la mozione, il Consiglio federale ha elaborato raccomandazioni adeguate, proponendo l'adozione di misure intese a rafforzare la lotta contro il lavoro nero e la corruzione nonché ad aumentare le possibilità nella libertà di scelta del consumatore.

Nell'ambito della lotta contro il lavoro nero, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento, nel mese di gennaio 2002, un progetto di legge che contiene le seguenti quattro categorie di misure: 1. agevolazioni amministrative nelle assicurazioni sociali intese a facilitare la procedura di notifica nell'ambito di attività economiche di portata limitata (lavori domestici, attività occasionali); 2. i Cantoni sono obbligati a designare un Servizio cantonale o una Commissione cantonale di controllo, con la possibilità di integrare i partner sociali nell'attuazione di tale struttura, allo scopo di rafforzare la competenza degli organi di controllo; 3. i dati amministrativi vengono messi in rete, mentre la comunicazione dei risultati dei controlli dei datori di lavoro diventa obbligatoria; 4. le sanzioni nell'ambito del diritto degli stranieri e delle assicurazioni sociali sono inasprite; inoltre viene introdotta una nuova sanzione, che prevede la possibilità di esclusione dalle procedure di aggiudicazione nell'ambito degli appalti pubblici. In un secondo tempo occorrerà completare il progetto con una campagna d'informazione, allo scopo di sensibilizzare gli attori economici interessati.

Rafforzamento della lotta contro la corruzione nel settore economico: nel periodo tra il 1999 e il 2003, la Svizzera ha modernizzato le sue basi legali per poter combattere più efficacemente la corruzione anche nel settore economico. Alla revisione totale del diritto penale in materia di corruzione, entrata in vigore nel mese di maggio 2000, è infatti seguita l'introduzione, nell'ottobre 2003, della responsabilità penale delle persone giuridiche. A livello internazionale sono state ratificate, nel 2003, la Convenzione penale sulla corruzione, del Consiglio d'Europa, e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. In materia di perseguimento penale, nel 2002 le competenze sono state trasferite alle autorità federali se si tratta di casi di corruzione perpetrati all'estero o in diversi
Cantoni. La Polizia federale e il Ministero pubblico della Confederazione hanno ottenuto risorse supplementari per poter adempiere i nuovi compiti loro affidati. Oltre a queste misure repressive, la Confederazione ha rafforzato la lotta preventiva contro la corruzione. Nel 2003, ad esempio, il Segretariato di Stato dell'economia, in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia, il Dipartimento federale degli affari esteri, economiesuisse e Transparency International, ha lanciato una campagna d'informazione che mira a sensibilizzare le imprese in merito alle cause, alle forme e alle conseguenze della corruzione.

Anche nel settore della cooperazione allo sviluppo l'accento è stato posto sulla lotta contro la corruzione a differenti livelli. Infine il Ministero pubblico della Confederazione ha compiuto notevoli sforzi allo scopo di adeguare le proprie strutture e i vari processi all'obiettivo della prevenzione e della lotta contro la corruzione.

In materia di rafforzamento della libertà di scelta del consumatore, il Consiglio federale ha preso atto, il 15 marzo 2002, delle proposte relative all'attuazione delle raccomandazioni sulla sicurezza generale dei prodotti di consumo e ha incaricato 3962

l'Ufficio federale del consumo di istituire a tale scopo un Servizio «sicurezza dei prodotti». Questo Servizio è in funzione dal 1° febbraio 2003. Il 16 giugno 2003, inoltre, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di preparare una revisione della legge sull'informazione dei consumatori (LIC) e delle leggi settoriali in materia.

2000 P 00.3229

Promozione di una politica economica sostenibile (N 20.9.00, Commissione speciale CN 00.016, minoranza Leutenegger Oberholzer)

Proposta di stralcio, cfr. 2003 P 01.3089 Sette misure per una politica di crescita (N 5.6.02, Partito liberale radicale; S 18.6.03).

2000 P 00.3614

Criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero. Diritti del bambino (N 13.12.00, Commissione della politica di sicurezza CN 00.427)

Con l'iniziativa parlamentare 00.427 del 21 giugno 2000, la consigliera nazionale Polla invitava il Consiglio federale a esaminare la possibilità di inserire nella legge federale sul materiale bellico (LMB) il principio di subordinare l'esportazione di materiale bellico al rispetto dei diritti dell'uomo e del bambino nel Paese di destinazione. Nel corso dell'esame preliminare nella Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale, il 24 novembre 2003, la consigliera nazionale Haering aveva chiesto con la sua mozione 00.3613 di trasferire piuttosto nella LMB tutti i criteri della politica in materia di esportazioni di armi che attualmente sono disciplinati dall'ordinanza sul materiale bellico (OMB), mentre il consigliere nazionale Leu, nel postulato 00.3614, domandava semplicemente di introdurre nell'OMB (art. 5 lett. b), quale criterio supplementare, la nozione di «diritti del bambino». Durante le votazioni finali nell'ambito dell'esame preliminare, la Commissione della politica di sicurezza (CPS) del Consiglio nazionale ha deciso di non dare seguito all'iniziativa parlamentare 00.427, di respingere la mozione 00.3613 e di accettare invece il postulato Leu 00.3614. In seguito alla dichiarazione del Consiglio federale dell'11 dicembre 2000, che propone di respingere la mozione 00.3613, quest'ultima è stata ritirata dall'autrice della mozione il 13 marzo 2002. Per contro, in seguito alla dichiarazione del Consiglio federale dell'11 dicembre 2000 che proponeva di accettare il postulato Leu, il Consiglio nazionale l'ha accettato il 13 dicembre 2000.

Nell'ambito della cosiddetta «deregolamentazione», l'articolo 5 lettera b dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB) concernente i criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero (art. 22 LMB) è stato modificato in modo da rispondere alle esigenze del postulato (assieme ad altre disposizioni e per altri motivi). L'articolo 5 ha ora il seguente tenore: «In caso di autorizzazione per affari con l'estero e di conclusione di contratti di cui all'articolo 20 LMB occorre considerare: b.

la situazione all'interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti umani e della rinuncia all'impiego di bambini-soldato;»

Questa regolamentazione è già entrata in vigore il 1° marzo 2002 e a nostro parere soddisfa completamente le esigenze del postulato. In ogni caso anche la consigliera nazionale Polla (quale proponente iniziale) l'ha comunicato al Seco in seguito all'entrata in vigore di tale regolamentazione.

3963

2001 M 00.3186

Adempimento del servizio militare da parte dei giovani disoccupati (N 6.10.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN 99.462; S 20.3.01)

Conformemente al messaggio del 28 febbraio 2001 sulla LADI, il problema della disoccupazione poco prima o dopo il servizio militare o tra due servizi d'avanzamento non può essere risolto con l'assicurazione contro la disoccupazione. Si propone di trovare una soluzione mediante il dispositivo dell'IPG.

2001 P 00.3649

Collocamento di invalidi da parte degli URC (N 23.3.01, Widmer)

Questo intervento si ricollega al postulato 99.3003 della CET-N in cui si richiedeva che il Consiglio federale trovasse una soluzione per un mercato del lavoro complementare per i disoccupati di lunga durata, per i disoccupati che hanno esaurito il diritto alle indennità e per gli invalidi. Questa soluzione è stata presentata al Consiglio federale che l'ha approvata il 23 maggio 2001. L'idea era di finanziare le attività di collaborazione interistituzionale (CII) nei Cantoni e di creare un gruppo nazionale di coordinazione CII utilizzando il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Queste misure sono state entrambe realizzate.

La revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione introduce una nuova disposizione sulla CII (art. 85f). Allo stesso modo, la revisione della legge sull'assicurazione per l'invalidità introduce nuove disposizioni sui compiti degli uffici AI (art. 57 cpv. 1 lett. b), sul diritto degli assicurati invalidi al servizio di collocamento (art. 18 cpv. 1) e sulla CII con la LADI (art. 68bis). Il collocamento delle persone assicurate invalide è quindi chiaramente regolamentato. Il gruppo nazionale di coordinazione CII ha il compito di occuparsi delle attività di coordinamento risultanti dalle suddette revisioni. Dai primi risultati delle attività cantonali risulta già distintamente che per ottenere una reintegrazione efficace dei disoccupati invalidi è necessario che gli uffici regionali di collocamento (URG) e gli uffici cantonali AI collaborino a stretto contatto.

2001 P 01.3613

Misure supplementari per il personale di Swissair (N 5.10.01, Strahm)

Il 1° ottobre 2001, il capo del DFE ha istituito la Task Force Personale Swissair allo scopo di evitare la disoccupazione in seguito ai licenziamenti operati da Swissair e di aiutare, in collaborazione con le autorità cantonali competenti, il reinserimento professionale delle persone rimaste senza impiego. L'attività della Task Force Personale Swissair ha avuto un effetto stabilizzante permettendo di mantenere l'esercizio di volo, di contenere le conseguenze negative per le persone licenziate, e di facilitare la transizione non troppo traumatica da Swissair a Swiss. La Task Force Personale Swissair è stato sciolta il 14 agosto 2003, dopo aver portato a termine il suo mandato.

L'ufficio per l'economia e il lavoro del Cantone di Zurigo si è impegnato a fondo per reintegrare rapidamente i disoccupati nel mondo del lavoro. A distanza di una sola settimana dal grounding Swissair, aveva già creato in seno all'azienda un centro di consulenza e collocamento. Parallelamente, i lavoratori iscritti alle casse di disoccupazione di altri Cantoni vennero trasferiti a Zurigo.

Poiché il finanziamento delle misure proposte nel postulato ­ cioè riqualificazione e perfezionamento del personale ­ è garantito nell'ambito della LADI, non è stato 3964

necessario un ulteriore credito quadro da parte della Confederazione. In base all'articolo della LADI relativo ai progetti pilota sono inoltre stati elaborati e verificati nuovi modelli di lavoro che, tuttavia, sono poi risultati irrealizzabili o non necessari.

2001 P 01.3653

Prefinanziamento dei piani sociali (N 16.11.01, Leutenegger Oberholzer)

Con l'interpellanza del 27 novembre 2001 (01.3691), il gruppo socialista invitava il Consiglio federale a indicare che misure erano state prese per adempiere i postulati delle due Camere (P 01 3653 e P 01 3651), da lui approvati, inerenti al finanziamento dei piani sociali. Nella sua risposta, il Consiglio federale spiegava che la Task Force Personale Swissair aveva avviato intense trattative per trovare una soluzione al finanziamento dei piani sociali in favore del personale delle società in moratoria concordataria dell'SAir Group. Indicava inoltre che il 26 novembre 2001 le parti sociali avevano concluso un accordo su un piano per il pagamento dei costi derivanti dalla riduzione del personale e che, per quanto riguarda il finanziamento, nel gennaio 2001 Credit Suisse si era dichiarato disposto a versare agli ex impiegati della Swissair particolarmente colpiti e in gravi difficoltà finanziarie aiuti transitori attinti dall'importo destinato al piano delle disdette e al piano sociale. Inoltre, nell'ambito della Task Force Personale Swissair è stato elaborato il cosiddetto accordo di incentivazione per un importo di al massimo 50 milioni di franchi destinati ai beneficiari dell'opzione 96-2000, al fondo per il personale di cabina ­ «Flight Attendants Fonds» ­ (miglioramento della protezione previdenziale), al contenimento ­ limitato nel tempo ­ delle perdite di reddito e ai piani sociali nonché alla creazione di un fondo per le situazioni più difficili. La Task force è stata sciolta il 14 agosto 2003 dopo aver portato a termine i pagamenti secondo quanto previsto dall'accordo di incentivazione. Con essa si sono concluse anche le attività connesse al problema del prefinanziamento dei piani sociali del Gruppo SAir oggetto del presente postulato.

2001 P 01.3651

Prefinanziamento dei piani sociali (S 17.11.01, Commissione dell'economia e dei tributi RS 01.067)

Con l'interpellanza del 27 novembre 2001 (01.3691), il gruppo socialista invitava il Consiglio federale a indicare che misure erano state prese per adempiere i postulati delle due Camere (P 01 3653 e P 01 3651), da lui approvati, inerenti al finanziamento dei piani sociali. Nella sua risposta, il Consiglio federale spiegava che la Task Force Personale Swissair aveva avviato intense trattative per trovare una soluzione al finanziamento dei piani sociali in favore del personale delle società in moratoria concordataria dell'SAir Group. Indicava inoltre che il 26 novembre 2001 le parti sociali avevano concluso un accordo su un piano per il pagamento dei costi derivanti dalla riduzione del personale e che, per quanto riguarda il finanziamento, nel gennaio 2001 Credit Suisse si era dichiarato disposto a versare agli ex impiegati della Swissair particolarmente colpiti e in gravi difficoltà finanziarie aiuti transitori attinti dall'importo destinato al piano delle disdette e al piano sociale. Inoltre, nell'ambito della Task Force Personale Swissair è stato elaborato il cosiddetto accordo di incentivazione per un importo di al massimo 50 milioni di franchi destinati ai beneficiari dell'opzione 96-2000, al fondo per il personale di cabina ­ «Flight Attendants Fonds» ­ (miglioramento della protezione previdenziale), al contenimento ­ limitato nel tempo ­ delle perdite di reddito e ai piani sociali nonché alla creazione di un fondo per le situazioni più difficili. La Task force è stata sciolta il 14 agosto 2003 dopo aver portato a termine i pagamenti secondo quanto previsto dall'accordo di 3965

incentivazione. Con essa si sono concluse anche le attività connesse al problema del prefinanziamento dei piani sociali del Gruppo SAir oggetto del presente postulato.

2001 P 01.3209

Accordi commerciali e diritti dell'uomo (N 5.6.01, Commissione della politica estera CN 01.009)

Questo postulato si basa sul principio della condizionalità politica in merito al quale il Consiglio federale ha preso una decisione nel 1999. Il Consiglio federale ha confermato e concretizzato questa decisione nel 2003 e ha introdotto un meccanismo di consultazione nell'amministrazione federale che comporta un nuovo approccio, più positivo, in grado di favorire il dialogo politico o provvedimenti mirati di aiuto e di sostegno.

Considerata tale decisione del Consiglio federale, raccomandiamo di togliere di ruolo questo postulato.

2001 P 01.3643

Ordinamento delle indennità per perdita di guadagno in caso di malattia (N 12.12.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.019)

Il postulato relativo all'esame dell'introduzione di un sistema di indennità per perdita di guadagno in caso di malattia (01.3643), inoltrato dalla Commissione dell'economia e dei tributi il 6 novembre 2001, è stato oggetto di un rapporto stilato dal Seco che è stato trattato in occasione della seduta del Consiglio federale del 19 dicembre 2003. Il Consiglio federale ha preso atto di questo rapporto e ha considerato realizzato il postulato. Il rapporto giunge alla conclusione che attualmente l'introduzione di una tale assicurazione non è opportuna, soprattutto per motivi di costi.

2003 P 01.3089

Sette misure per una politica di crescita (N 5.6.02, Partito liberale radicale; S 18.6.03)

Il 22 gennaio 2003, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale «Crescita economica». Il gruppo di lavoro era stato creato con l'intento di concretizzare le direttive per una politica di crescita delineate nel rapporto del DFE sulla crescita economica. Il Consiglio federale decise di definire, nel quadro del programma di legislatura, le proposte del suddetto gruppo di lavoro che dovevano essere concretizzate (cfr. anche il capitolo «Crescita economica» nella parte 1 del rapporto aziendale). In base al rapporto del gruppo di lavoro «Crescita economica», decise inoltre di proporre lo stralcio degli interventi 99.3584, 00.3229 e 01.3089 nel rapporto di gestione 2003.

Nella sessione estiva 2003, il Consiglio degli Stati decise di stralciare il punto 1 dell'intervento del Gruppo PRD ritenendolo realizzato con il rapporto del DFE sulla crescita economica. Decise inoltre di adottare i punti 2 e 4 di tale intervento sotto forma di postulato. Nel punto 2 si richiedeva di elaborare una strategia pertinente per una politica di crescita, e nel punto 4 di presentare, tra gli obiettivi annuali del Consiglio federale, misure concrete per l'attuazione di questa strategia di crescita. Il punto 2 è stato realizzato con il rapporto del gruppo di lavoro «Crescita economica» (pubblicato dal Seco nelle Grundlagen der Wirtschaftspolitik), mentre il punto 4 è stato realizzato con gli obiettivi 2004. Questi obiettivi dimostrano che la concretizzazione di una strategia di crescita richiesta nei tre interventi di cui si è proposto lo stralcio, è stata realizzata nel quadro del programma di legislatura. L'obiettivo 1 prevede la concretizzazione della strategia d'innovazione richiesta nel postulato 3966

P 00.3229; l'obiettivo 2 prevede, tra l'altro, l'eliminazione degli ostacoli nel mercato interno richiesta nell'intervento del Gruppo PRD (revisione LMI); l'obiettivo 6 si concentra sull'impegno necessario al fine di assicurare una sostenibilità ecologica (cfr. P 00.3229). L'obiettivo 15, infine, rimanda alla capacità concorrenziale delle condizioni quadro in Svizzera rispetto a quelle nell'UE (cfr. P 99.3584). Con l'accordo sulla libera circolazione delle persone, da estendersi ai nuovi membri dell'UE, e con l'accordo generale sugli scambi di servizi, su cui si intendono portare avanti le trattative, saranno eliminati gli ostacoli all'esercizio di un'attività in Svizzera e saranno creati nuovi posti di lavoro nel nostro Paese.

Considerato che il programma di legislatura deve essere presentato nel 2004, chiederemo lo stralcio dei punti 3, 5, 6 e 7 dell'intervento PRD (adottati sotto forma di mozione) con il rapporto di gestione 2004.

Ufficio federale dell'agricoltura 2000 P 98.3676

Protezione degli animali e dell'ambiente. Applicazione (N 15.6.00, Oehrli)

Conformemente all'articolo 77 della legge sulla protezione delle acque (LPAc), i Cantoni stabiliscono i termini per l'adattamento della capacità degli impianti di deposito di concimi aziendali tenendo conto dell'urgenza di ogni singolo caso. In tal modo tengono in considerazione l'effetto pregiudizievole delle installazioni esistenti per le acque, delle possibilità tecniche nonché della situazione economica e sociale del gestore. I Cantoni vegliano affinché tutti gli impianti di deposito siano risanati entro il 2007. Le vigenti disposizioni legali consentono di procedere in modo mirato al risanamento di impianti per il deposito di concimi aziendali. Non sono richiesti investimenti inutili. La LPAc chiede esplicitamentte che per il risanamento venga tenuta in considerazione l'urgenza di ogni singolo caso. Fino alla fine del mese di ottobre 2007 i Cantoni hanno pertanto la possibilità di rinunciare al risanamento in aziende che cesseranno la loro attività, sempreché non vi sia alcun effetto pregiudizievole diretto o indiretto per le acque.

Il Consiglio federale s'impegna affinché le prescrizioni sulla protezione degli animali vengano applicate in modo adeguato. Mediante la modifica del 14 maggio 1997 dell'ordinanza sulla protezione degli animali, ha dunque deciso di introdurre diverse norme transitorie. Sono stati previsti termini di adattamento fino alla fine del mese di giugno 2007 concernenti l'uso restrittivo di stalle, le esigenze minime per poste da parto e le esigenze minime cui devono adempiere i box con giaciglio e trogolo.

Per ciò che concerne i bovini (esclusi vitelli, giovenche e vacche in avanzato stato di gestazione), la creazione di un settore di riposo con lettiera diviene obbligatorio solo al momento di una nuova costruzione e trasformazione di un edificio. Grazie a questi termini transitori, nella maggior parte dei casi gli adattamenti possono essere realizzati nel quadro dei normali lavori di ristrutturazione delle stalle. Per l'ingrasso dei tori, si può ricoprire un pavimento graticolato con uno strato in gomma. Migliorando la qualità del suolo e della stalla, l'addetto all'ingrasso soddisfa allo stesso tempo le esigenze legali senza dover trasformare l'insieme dell'edificio. Inoltre, in caso di bovini in sistemi a stabulazione fissa che beneficiano di uscite regolari all'aperto
durante almeno 90 giorni all'anno, vi è la possibilità di ammettere eccezioni riguardanti singole aziende nel quadro del principio della proporzionalità.

Grazie alle aziende settoriali ai sensi dell'articolo 12 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (modifica del 26 novembre 2003), nel quadro della 3967

collaborazione interaziendale è possibile trovare una soluzione ai problemi relativi alla protezione degli animali e delle acque. Ciò consente a diverse aziende l'allevamento in comune dei loro animali da reddito. Un'azienda che ha difficoltà in uno dei settori succitati, può spostare i suoi animali in un'azienda che soddisfa le esigenze.

In tal modo non rischia di subire una riduzione dei pagamenti diretti di cui beneficia.

In seguito alla modifica dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sulle misure sociali collaterali nell'agricoltura, la Confederazione può concedere un aiuto a qualsiasi agricoltore che desideri riqualificarsi professionalmente. L'aiuto per la riqualificazione mira ad attenuare gli effetti dovuti all'evoluzione strutturale. Tale aiuto è concesso a condizione che la persona in questione cessi l'attività agricola lucrativa al più tardi due anni dopo la nuova formazione. Gli aiuti di riqualificazione comprendono contributi alle spese di formazione e ai costi di sostentamento. Essi sono concessi solo se la gestione dell'azienda richiedeva almeno 0,75 USM e solo se il richiedente inizia la riqualificazione entro il compimento dei 52 anni di età. Mettendo in atto tale aiuto, il Consiglio federale ha creato un provvedimento mirato destinato a giovani capiazienda che non hanno prospettive professionali future.

Le richieste del postulato sono state quindi soddisfatte.

2000 P 00.3556

Rapporto «Inventario delle specialità culinarie» (N 06.10.00, Zisyadis)

In occasione della seduta del 2 luglio 2003, il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Inventario del patrimonio culinario della Svizzera», redatto sulla base del postulato del consigliere nazionale Zysiadis. Nel rapporto si esamina la fattibilità di un tale inventario su cui, nel 2002, è stato condotto un progetto pilota. Secondo il rapporto, un inventario di questo genere consentirebbe di identificare le peculiarità specifiche di prodotti locali e tradizionali della Svizzera e di comprenderne meglio il valore; potrebbero inoltre venire riscoperti metodi di produzione ormai caduti nell'oblio. Si potrebbero valorizzare prodotti finora tenuti in poco conto e si potrebbe evitare che il sapere culinario venga dimenticato. Questo inventario sarebbe quindi di grande utilità per il patrimonio culinario svizzero e si inserirebbe, inoltre, nel contesto di politica agricola e regionale. Potrebbe servire alla promozione della cultura dell'alimentazione in Svizzera e far conoscere la nostra tradizione gastronomica, un aspetto delle regioni svizzere finora praticamente ignoto.

L'inventario sarà redatto e curato da un ente privato. Dopo uno studio preliminare e con l'assistenza dell'Ufficio federale dell'agricoltura per il tramite del Service romand de vulgarisation agricole (SRVA), il 21 gennaio 2004, i quattro partner interessati alla realizzazione dell'inventario (Slow Food Suisse, SRVA, landwirtschaftliche Beratungsstelle Lindau-LBL e l'associazione Inventaire des Produits du Patrimoine Culinaire Suisse ­ IPPACS) hanno costituito l'associazione Patrimoine culinaire suisse con la partecipazione dei Cantoni. L'Associazione si è fissata come obiettivo l'allestimento di un inventario del patrimonio culinario della Svizzera da rendere accessibile, in forma stampata, a un vasto pubblico. Questo progetto prenderà il via nel 2004 e dovrebbe concludersi tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007.

3968

2002 P 02.3355

Rapporto sulle difficoltà legate al lavoro agricolo e sulle conseguenze sociali della nuova politica agricola (N 4.10.02, Bugnon)

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha analizzato le questioni contenute nel presente postulato sotto diversi aspetti. Ciò che concerne il tempo di lavoro e l'onere fisico è stato in larga misura studiato sulla base di riferimenti di economia del lavoro elaborati dalla Stazione di ricerche in economia e tecnologie agricole di Tänikon. Un ulteriore riferimento è stata la statistica del volume di lavoro stabilita dall'Ufficio federale di statistica. Gli aspetti sociali sono stati esaminati con l'aiuto di sondaggi sulla salute realizzati dall'UST e dai censimenti della popolazione. I risultati di tutte queste valutazioni sono stati pubblicati nel Rapporto agricolo 2003 dell'UFAG. Le richieste del postulato sono state quindi soddisfatte.

Ecco alcuni elementi chiave: fra il 1991 e il 2001, l'orario di lavoro annuale di agricoltori e silvicoltori indipendenti è diminuito, segnatamente tra il 1991 e il 1996.

Tuttavia esso rimane il più elevato se si considera il confronto intersettoriale tra lavoratori indipendenti. Soltanto nel caso del settore alberghiero e della ristorazione l'orario di lavoro resta comunque su livelli ben superiori rispetto agli altri settori.

Nel periodo di riferimento 1990­2001, l'onere temporale legato a tutti i processi lavorativi osservati in campicoltura e foraggicoltura, su una superficie di riferimento di un ettaro, si è ridotto notevolmente e, secondo le previsioni, tale tendenza continuerà fino al 2010. Analogamente, nella detenzione di bestiame lattifero si osserva un considerevole calo dell'onere temporale per vacca. Anche l'onere fisico legato a tale attività si è ridotto nell'ultimo decennio. Complessivamente nel 2010 il progresso tecnico potrebbe far sì che la crescita aziendale dovuta al mutamento strutturale non si ripercuota mediamente sull'onere temporale, bensì consenta un ulteriore calo dell'onere fisico del singolo contadino. Tuttavia la situazione può variare notevolmente nelle singole aziende. La crescita aziendale può implicare un maggior onere temporale, laddove non si attuino i necessari adeguamenti tecnici e organizzativi (imprenditori retribuiti, cessione di un altro ramo aziendale, ecc.). I dati dei sondaggi sulla salute mostrano che, nel complesso, lo stato di salute dei contadini è migliorato: nel 2002 la quota di contadini che ritiene di
essere in buona salute è infatti aumentata rispetto a dieci anni fa. Per quanto riguarda gli indicatori dello stato di salute psichica, i risultati del 2002 sono migliori rispetto a quelli del 1992 sia per i contadini sia per le contadine. I sondaggi indicano inoltre che rispetto a dieci anni fa, nel 2002 non è diminuita la partecipazione dei contadini ad eventi associativi. Tra le donne, invece, la partecipazione è in calo pur restando superiore a quella delle donne del gruppo di confronto.

Ufficio federale di veterinaria 2000 P 00.3574

Trasporto di animali in Svizzera (N 15.12.00, Scherer Marcel)

Questo postulato invita il Consiglio federale ad autorizzare i transiti di suini in Svizzera soltanto se non costituiscono un pericolo per lo stato di salute degli effettivi di suini svizzeri. Secondo l'articolo 59 dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (RS 916.443.11), il transito degli animali ad unghia fessa in Svizzera è limitato al traffico ferroviario e aereo. Al momento, attraverso la Svizzera non sono trasportati suini vivi.

L'Ufficio federale di veterinaria ha comunque condotto un'analisi qualitativa dei rischi per valutare i pericoli di salute cui incorrono gli effettivi di suini svizzeri in 3969

caso di transito di suini in Svizzera. Dall'analisi è emerso che le infezioni che possono insorgere in seguito al trasporto di suini sono: la malattia di Aujesky, la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) e, alla fine del risanamento di superficie, la polmonite enzotica. L'analisi ha tuttavia rilevato che, presupponendo che venga adottata la modalità di trasporto più probabile (ferrovia e tratta BasileaTicino) e che vengano osservate le misure igieniche, il rischio di contaminazione di queste malattie in seguito al transito di suini è relativamente trascurabile. Se in futuro la frequenza e la portata dei trasporti attraverso la Svizzera dovessero aumentare considerevolmente, si dovrebbe procedere a una nuova valutazione dei rischi. Si raccomanda di attenersi alla disposizione secondo cui gli animali ad unghia fessa possono essere trasportati attraverso la Svizzera soltanto per via ferroviaria o aerea.

Sulla base dei suddetti risultati, al momento non sono necessarie misure supplementari.

2001 P 01.3182

Identificazione dei suini. Modifica delle pertinenti disposizioni (N 22.6.01, Brunner Toni) in precedenza: DFE/UFAG

Nell'aprile del 2002, l'Ufficio federale di veterinaria ha approvato un progetto di verifica della leggibilità del tatuaggio sui lombi dei suini. A questo scopo, nel corso del 2002, i lattonzoli di 10 aziende sono stati contrassegnati esclusivamente con un tatuaggio dei lombi, di cui si è poi verificata la leggibilità al momento della macellazione. Nel febbraio del 2003, il Consiglio federale ha assegnato all'Ufficio federale dell'agricoltura il compito di redigere il rapporto conclusivo di questa indagine.

Uno dei vantaggi del tatuaggio dei lombi consiste nel fatto che è praticamente impossibile falsificarlo. D'altro canto, si è visto che la sua leggibilità, sia automatica che ad occhio nudo, non è soddisfacente. Una buona leggibilità è, però, una condizione essenziale ai fini della rintracciabilità.

L'identificazione dei suini dovrebbe essere uniformata; autorizzando un altro metodo, oltre a quello delle marche auricolari oggi in uso, contraddirebbe questa regola fondamentale.

Un nuovo sistema di identificazione potrebbe essere preso in considerazione soltanto se tutti gli operatori del settore della produzione suinicola si dichiarassero favorevoli, prospettiva questa non molto probabile considerato l'elevato costo della macchina per eseguire i tatuaggi.

In base alle suddette considerazioni, si può concludere che il tatuaggio dei lombi non può essere riconosciuto come sistema ufficiale di identificazione dei suini.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 2000 P 98.3187

Campagna di formazione compensativa (N 16.6.99, Gruppo socialista; S 20.3.00)

Nella risposta all'intervento del gruppo socialista, il Consiglio federale ha già precisato che non sussiste ragione che giustifichi una vera e propria campagna di formazione compensativa, dato che alcune offerte formative devono addirittura essere soppresse perché la domanda non è sufficiente. D'altro canto, nuove possibilità di formazione e certificazione per adulti sono senza dubbio auspicate.

La nuova legge sulla formazione professionale, entrata in vigore nel 2004, prevede una vasta gamma di soluzioni formative individuali o di gruppo. Essa dispone, inoltre, che l'ammissione alle procedure di qualificazione non sia più vincolata alla 3970

frequentazione di determinati cicli di formazione e definisce disposizioni specifiche per la preparazione del «dossier personale» che attesta le qualificazioni che possono essere computate come interi cicli di formazione o parti di essi. In alcuni settori si stanno facendo le prime esperienze in questa direzione.

2001 P 01.3640

Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)

Il Consiglio federale è favorevole al reinserimento professionale di donne e uomini.

La nuova legge sulla formazione professionale, entrata in vigore nel 2004, prevedeva, già nella sua fase preliminare, maggiori possibilità in termini di formazione di recupero e di reinserimento professionale. Durante i dibattiti parlamentari questo aspetto è rimasto indiscusso e sono già state elaborate offerte formative in questo senso.

Considerata la situazione, tanto sul fronte della domanda che dell'offerta, per il momento il Consiglio federale non vede l'esigenza, né in termini di domanda né d'offerta, di avviare un programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale. Per verificare e incentivare le misure in questo settore sono sufficienti le basi legali esistenti. Inoltre, l'attuazione della nuova legge sulla formazione professionale prevede la revisione di circa 300 ordinanze relative alla formazione professionale di base. A questo compito spetta la precedenza. I lavori di revisione offriranno l'occasione di integrare nelle nuove basi legali delle offerte formative di formazione di recupero e reinserimento professionale specifiche a una professione.

Ufficio federale delle abitazioni 2001 P 01.3295

Un margine di tolleranza nei sussidi agli inquilini (N 5.10.01, Robbiani)

In questo postulato si richiede di introdurre un margine di tolleranza per i limiti del reddito e della sostanza che danno diritto a riduzioni suppletive secondo la legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP). Un aumento del salario può infatti determinare un superamento del limite di reddito portando alla conseguenza paradossale per cui, a causa della perdita della riduzione suppletiva, il nucleo familiare si ritrova con un reddito inferiore a quello precedente. Ciò determina spesso situazioni molto difficili, come ad esempio l'interruzione dei rapporti con il vicinato e cambiamenti di scuola. Si prevede perciò di modificare l'ordinanza relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni l'accesso alla loro proprietà per introdurre un margine di tolleranza pari al 10 per cento. Questa modifica entrerà in vigore nel 2004 e, con essa, il postulato sarà quindi realizzato.

3971

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Segreteria generale 1999 P 99.3410

Riduzione dei costi della sorveglianza telefonica (N 22.12.99, Heim)

In virtù dell'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), il 7 aprile 2004 il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza sulle tasse.

Essa prevede che, in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 LSCPT, agli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione si deve corrispondere un'indennità appropriata per le spese a loro carico e che il Servizio per compiti speciali (SCS), unità amministrativa competente in materia di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, è tenuto a riscuotere tasse che coprono i costi. La nuova ordinanza sulle tasse porterà a una semplificazione della contabilità e terrà conto dell'evoluzione tecnica, la quale comporterà una riduzione dei costi del personale presso il SCS e gli offerenti di prestazioni.

Ufficio federale delle acque e della geologia 2000 P 98.3600

Terremoti. Misure preventive (N 8.6.00, [Epiney]-Mariétan) ­ in precedenza: DDPS/UFPC

Il Consiglio federale è consapevole dei rischi derivanti dal pericolo naturale rappresentato dai terremoti. A seguito di alcune raccomandazioni emanate da un gruppo di lavoro interdipartimentale, esso ha pertanto istituito un organo di coordinamento preposto all'elaborazione di provvedimenti preventivi e lanciato un programma di misure per il periodo 2001­2004. Il programma comprende sette misure, tra cui la realizzazione di nuovi edifici antisismici che sono sotto la responsabilità della Confederazione (edifici federali o edifici di terzi autorizzati o cofinanziati dalla Confederazione), la verifica della sicurezza antisismica di opere edili di proprietà della Confederazione nonché l'elaborazione di un piano di intervento in caso di terremoto.

I Cantoni sono responsabili dell'ordine e dell'attuazione di ulteriori misure. La Confederazione non dispone infatti di basi costituzionali in materia.

In risposta all'iniziativa parlamentare Hess Walter (00.458 ­ Terremoto. Assicurazione immobiliare nazionale), il 13 novembre 2001 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale ha deciso di presentare una propria iniziativa parlamentare, con la quale introdurre nella Costituzione federale la competenza della Confederazione nel settore dei pericoli naturali (02.401. Articolo costituzionale sulla protezione contro i pericoli naturali). Il 18 novembre 2003, al termine della procedura di consultazione, la Commissione ha tolto l'oggetto di ruolo e ritirato l'iniziativa, decidendo che anche in futuro le misure generali di prevenzione dei terremoti non dovranno essere di competenza della Confederazione.

2001 P 00.3699

Inondazioni in Ticino. Misure di prevenzione (N 23.3.01, Eymann)

Le trattative condotte con le competenti autorità italiane in merito ad una migliore regolazione delle acque del Lago Maggiore avanzano da tempo a rilento e non portano ad alcun risultato. Tuttavia negli ultimi tempi si è verificata un'inversione di 3972

tendenza, in quanto anche l'Italia ha riconosciuto la necessità di un intervento. Allo scopo di trovare una soluzione al problema che sia sostenibile per entrambe le parti in causa, sono necessari innanzitutto approfonditi lavori preliminari, ai quali si interessino e partecipino anche le autorità italiane. Il prossimo di questi lavori consiste in uno studio di fattibilità in relazione al miglioramento della regolazione delle acque (modernizzazione dell'impianto di Sesto Calende ed elaborazione di un nuovo regolamento sulla regolazione delle acque). Per il finanziamento si attingerà anche ai fondi provenienti dal programma Interregio III. Attualmente non si ritiene necessario un intervento politico ad alto livello.

2000 P 00.3639

Convenzione internazionale sulle acque (N 23.3.01, Gonseth)

Negli anni scorsi, in occasione di diverse conferenze internazionali (Conferenza sulle acque di Bonn, WSSD Johannesburg, 3° Forum mondiale sull'acqua di Kyoto), le delegazioni svizzere hanno discusso con diversi rappresentanti di altri Stati allo scopo di verificare il sostegno internazionale ad un'iniziativa per una Convenzione internazionale sulle acque. Questi colloqui esplorativi hanno permesso di constatare che attualmente la comunità internazionale non ha intenzione di introdurre nuovi strumenti globali nel settore idrico. Poiché i problemi legati all'acqua si manifestano in modo diverso a livello regionale, si preferisce piuttosto concludere accordi regionali. Ciononostante, nell'autunno del 2003, nel corso del terzo Meeting of the Parties della «Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes» (Convenzione di Helsinki) dell'UNECE a Madrid, si è deciso, su iniziativa della Svizzera, di aprire questa Convenzione anche ai Paesi non europei.

Gli obiettivi perseguiti nell'auspicata Convenzione internazionale sulle acque trovano riscontro in diversi punti dei «Millenium Development Goals», che la Svizzera appoggia. Si tratta di iniziative concrete e attuabili, che vengono promosse ed accettate a livello internazionale. Anche la Svizzera le sostiene, impegnandosi attivamente con mezzi propri per la loro realizzazione.

Attualmente impegni particolari volti al lancio e all'elaborazione di una nuova Convenzione internazionale nel settore idrico non sembrano essere promettenti e per questo bisognerebbe rinunciarvi.

Ufficio federale dell'energia 1999 P 99.3529

Parità di trattamento tra gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e gli impianti di cogenerazione che sfruttano le energie rinnovabili (N 22.12.99, Vallender) ­ in precedenza DATEC/UFAFP

La modifica dell'articolo 1 lettera h dell'ordinanza sull'energia (RS 730.01), richiesta nel postulato, è stata effettuata dal Consiglio federale con l'ordinanza del 7 dicembre 2001 (RU 2002 181), nella quale gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e gli impianti di cogenerazione che sfruttano le energie rinnovabili sono equiparati per quanto concerne il grado di rendimento annuo.

2000 P 00.3171

Possibilità di risparmio di elettricità (N 6.10.00, Sommaruga)

Da quando è stato presentato il postulato, il Consiglio federale e l'Ufficio federale dell'energia (UFE) hanno adottato diversi provvedimenti a favore di quanto richiesto nell'intervento. L'ordinanza sull'energia è stata modificata due volte, con effetto a 3973

partire dal 1.1.2002 e dal 1.1.2004, allo scopo di introdurre nuove disposizioni per l'ammissione di refrigeranti e congelatori nonché l'etichettaEnergia per 7 categorie di apparecchi elettrici. L'etichettaEnergia è prevista anche per altre categorie di apparecchi. Nell'adottare queste misure, occorre osservare la conformità OMC, onde evitare il loro fallimento a causa di ostacoli al commercio.

Nell'ambito di SvizzeraEnergia, l'UFE collabora e scambia regolarmente informazioni con le organizzazioni ambientalistiche, settoriali e dei consumatori per quanto concerne gli apparecchi elettrici, allo scopo di aumentare la loro efficienza energetica. In collaborazione con le due agenzie del settore, l'Agenzia svizzera per l'efficienza energetica (SAFE) e l'agenzia energia apparecchi elettrici, SvizzeraEnergia sostiene diversi progetti volti a sensibilizzare maggiormente la popolazione sul tema. Anche dopo lo stralcio del postulato, l'UFE intende continuare ad impegnarsi per lo sfruttamento razionale dell'energia.

2000 P 00.3477

Posizione dell'energia idroelettrica indigena in un mercato dell'elettricità liberalizzato (S 4.12.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 99.055)

Da quando è stato presentato il postulato, sono stati condotti diversi studi riguardanti tra l'altro la posizione dell'energia idrica in un mercato liberalizzato e che danno una risposta ai quesiti posti dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati. In questo contesto vanno menzionati lo studio del CEPE (Centre for Energy Policy und Economics del Politecnico di Zurigo) concernente il miglioramento delle condizioni degli impianti idroelettrici in Svizzera, lo studio del medesimo centro in merito al significato dei canoni per i diritti d'acqua in Svizzera e alle possibilità di una flessibilizzazione nonché uno studio della econcept et al. sull'energia eolica e parco degli impianti idroelettrici svizzeri. È necessario inoltre ridefinire il ruolo dell'energia idrica a seguito del no alla LMEE pronunciato nella votazione popolare del settembre 2002. Per questo motivo l'energia idrica viene trattata in modo specifico insieme alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica nel quadro dei lavori preliminari in vista di una nuova regolamentazione del settore dell'energia elettrica. Da questi lavori dovrebbero scaturire delle proposte volte a rafforzare la forza idrica nell'ambito di un mercato liberalizzato.

2001 P 01.3008

Applicazione della LMEE. Scadenzario per l'elaborazione dell'ordinanza (N 22.6.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

L'ordinanza relativa alla legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) è stata posta in consultazione dal Consiglio federale prima della votazione popolare del 22 settembre 2002, con la quale la legge è stata respinta.

2001 P 01.3013

Legislazione sulle tasse per l'ambiente compatibile con l'energia nucleare (S 14.6.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)

La questione delle autorizzazioni per le centrali nucleari è stata disciplinata nel quadro della nuova legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare. A seguito del rifiuto delle iniziative popolari sul nucleare (maggio 2003), la Confederazione continua a sostenere la ricerca nel settore. Nel definire e sviluppare provvedimenti in 3974

materia, gli oneri fiscali dei singoli vettori energetici, in particolare anche quelli dell'energia nucleare, sono presi in considerazione per quanto necessario e possibile.

L'intervento non riguarda questioni di attualità e, anche per questo motivo, può essere tolto di ruolo.

2001 P 01.3536

Partecipazione della Svizzera al mercato interno UE della corrente elettrica proveniente da energie rinnovabili (N 14.12.01, Gruppo socialista)

Le basi legali relative all'obbligo di dichiarazione della corrente elettrica sono state create con l'introduzione del nuovo articolo 5bis (Caratterizzazione dell'elettricità) nella legge sull'energia (LEne, RS 730.0). Attualmente sono in corso gli adeguamenti materiali e organizzativi, che dovranno tenere conto in particolare della compatibilità con la normativa UE. La legge sull'energia contiene ulteriori disposizioni volte a promuovere la corrente elettrica derivante dalle energie rinnovabili (nuovo articolo 7 capoverso 7 concernente il finanziamento delle spese supplementari per la ripresa della corrente elettrica di produttori indipendenti). I lavori attualmente in corso in vista della definizione di una nuova regolamentazione del settore dell'energia elettrica riguardano tra l'altro provvedimenti a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

2001 P 01.3588

Rapporto sulla sicurezza degli impianti nucleari (N 14.12.01, Teuscher)

Nel contesto degli attentati terroristici negli USA del settembre 2001, con questo postulato il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento un rapporto sulla sicurezza degli impianti nucleari in Svizzera. Il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accettare il postulato.

A seguito degli attentati, le autorità svizzere preposte alla sicurezza degli impianti nucleari si sono occupate in particolare del rischio di uno schianto intenzionale di un aereo su impianti nucleari. Il 21 settembre 2001, la Divisione per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN) ha pubblicato un primo rapporto. La DSN e l'UFE hanno condotto successivamente ulteriori studi. In occasione della conferenza stampa del 3 aprile 2003 a Berna, la DSN ha illustrato la sua posizione in merito alla sicurezza delle centrali nucleari svizzere in caso di schianto intenzionale di un aereo; l'organo competente dell'UFE ha inoltre informato i media sui provvedimenti volti a garantire la sicurezza degli impianti. Il Consiglio federale ha riassunto i risultati di tutti questi lavori nella sua risposta del 10 settembre 2003 all'interrogazione ordinaria Teuscher dell'8 maggio 2003 (03.1049, Sicurezza degli impianti nucleari in caso di attacchi terroristici: domande senza risposta).

Nella risposta si spiega che già prima dell'11 settembre 2001 era garantito un alto livello di protezione delle centrali nucleari svizzere in caso di atti di sabotaggio. La stima dei rischi da parte dell'UFE e le misure di protezione messe a punto vengono costantemente verificate e se necessario adeguate dalle autorità federali. La protezione degli impianti nucleari svizzeri dagli atti di sabotaggio è conforme alle direttive dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (IAEA). Proprio ai fini di una protezione effettiva degli impianti non è possibile divulgare dettagli sulle misure adottate e sulle relative stime dei rischi.

Le centrali nucleari, come la maggior parte degli impianti tecnici, non offrono una protezione assoluta contro attacchi terroristici dal cielo o contro eventi bellici. Tuttavia la DSN, nel suo rapporto del 3 aprile 2003, è giunta alla conclusione che i 3975

reattori delle centrali di Gösgen e di Leibstadt sono sicuri in caso di perforazioni causate dallo schianto intenzionale di un aereo. Il grado di protezione per gli impianti più vecchi di Beznau e di Mühleberg è altrettanto alto e la probabilità di emissione di sostanze radioattive in caso di attacco terroristico dal cielo è bassa.

2001 P 01.3424

Ripresa dell'energia prodotta dagli impianti di incenerimento dei rifiuti (N 14.12.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

La questione sollevata nel postulato in merito all'indennizzo della corrente elettrica proveniente dagli impianti di incenerimento dei rifiuti è trattata in uno studio approfondito relativo ai costi e agli indennizzi di questo tipo di elettricità. Lo studio propone misure atte ad aumentare l'efficienza dello sfruttamento dell'energia prodotta in questi impianti. Una delle misure proposte si riallaccia a quanto richiesto nel postulato, ovvero il riconoscimento a livello legale del componente biogeno dei rifiuti quale fonte di energia rinnovabile (modifica dell'ordinanza sull'energia, art. 1 lett. f). Ciò permetterebbe di creare la condizione per l'aumento dell'indennizzo della quota rinnovabile della produzione di elettricità proveniente dagli impianti di incenerimento dei rifiuti (almeno 15 cent./kWh secondo le raccomandazioni dell'UFE del 21.1.2003). Questa proposta con le relative conseguenze saranno esaminate nel corso dell'anno dalla Commissione per le condizioni di allacciamento dei produttori indipendenti (CAP).

Ufficio federale delle strade 1999 P 99.3281

Maggiore sicurezza nelle gallerie sulla rete delle strade nazionali (N 8.10.99, Günter)

In questo intervento si chiede di valutare l'effettivo pericolo rappresentato dalle attuali gallerie autostradali, di proporre misure intese ad incrementare rapidamente la sicurezza nei tunnel, di includere nell'analisi anche le gallerie progettate e, se del caso, di presentare soluzioni alternative alla luce delle più recenti conoscenze in materia.

I gravi incidenti occorsi nelle gallerie del Monte Bianco e dei Tauri nel marzo e nel maggio 1999 avevano spinto l'allora Direttore dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) a istituire una « task force gallerie », incaricata di esaminare il livello di sicurezza dei tunnel autostradali e di fornire elementi su cui basare i provvedimenti intesi a rendere queste opere più sicure. In quest'ottica, i responsabili cantonali sono stati incaricati di esaminare, per mezzo di una lista di controllo, l'infrastruttura di tutti i tunnel di lunghezza superiore a 600 m. La task force ha inoltre verificato le interfacce tra la manutenzione corrente, la polizia stradale e i servizi di soccorso, esaminato i piani e le strategie d'intervento nonché le uscite di soccorso, analizzando infine anche le circostanze degli incidenti verificatisi fino a quel momento. Queste indagini, unitamente alle esperienze maturate all'estero, sono servite a stilare un lungo catalogo di misure comprendente proposte per ognuno dei quattro fattori d'influsso: utenti della strada, esercizio, infrastruttura e veicoli. Il rapporto finale è stato pubblicato nel maggio del 2000.

A titolo di misura immediata, l'equipaggiamento di quattro gallerie lungo l'asse del San Bernardino è stato completato con un sistema di illuminazione d'emergenza in caso d'incendio. Inoltre è stata organizzata una campagna d'informazione sul tema del comportamento da adottare in galleria. Parallelamente, l'equipaggiamento tecnico (per esempio i dispositivi ottici di guida, la segnaletica degli impianti di sicurez3976

za) dei tunnel esistenti è e sarà modernizzato al fine di prevenire incidenti e migliorare le possibilità di autosalvataggio.

Anche un gruppo di esperti dell'ONU si è occupato della sicurezza nei tunnel. Nel proprio rapporto del dicembre 2001, esso proponeva delle misure atte a incrementare la sicurezza stradale. Le proposte della task force e del citato gruppo di esperti sono state prese in considerazione dalle nuove norme SIA 197 e SIA 197/2 riguardanti l'elaborazione di progetti di tunnel. Le norme vengono attualmente rielaborate per la seconda volta. Tutte le future gallerie sono già state progettate secondo le nuove prescrizioni.

2000 P 99.3535

Guida di un veicolo sotto l'influsso di stupefacenti e actio libera in causa (N 23.6.00, Wiederkehr)

Il postulato chiede che i giudici, sia nell'ambito della legge sulla circolazione stradale sia in quello del Codice penale, siano maggiormente resi attenti al fatto che accettare l'actio libera in causa e, dunque, la rinuncia a riconoscere la responsabilità scemata e a ridurre le sanzioni in caso di guida in stato di ebrietà dovrebbero costituire l'eccezione e non la regola.

Nel quadro della revisione della parte generale del Codice penale svizzero (98.038; LF del 13.12.2002), conformemente alla giurisprudenza e alla dottrina è stata apportata una precisazione che tiene conto di quanto richiesto nel postulato. Secondo l'articolo 19 capoverso 4 della revisione, i capoversi 1­3 relativi all'esenzione dalla pena e all'attenuazione della stessa non sono applicabili se l'imputato abbia potuto evitare l'irresponsabilità o la responsabilità scemata e prevedere l'atto compiuto in stato di ebrietà. Il messaggio del Consiglio federale (FF 1999 1669) spiega questo principio con l'esempio della guida in stato di ebrietà: «Non è necessario che l'autore abbia voluto il reato (dolus directus); è sufficiente che abbia accettato la possibilità di commettere un reato (dolus eventualis) o che abbia potuto o dovuto rendersi conto o considerare che, riducendo le sue facoltà, si sarebbe esposto al pericolo di commettere un reato (negligenza). Si pensi segnatamente a colui che si ubriaca, intenzionalmente o per negligenza, mentre invece avrebbe potuto o dovuto tenere in linea di conto che avrebbe poi dovuto mettersi al volante; se causa un incidente mortale sarà punito, oltre che per violazione dell'articolo 91 della legge sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01), per omicidio colposo».

Poiché si è tenuto conto di quanto richiesto nel postulato, si propone lo stralcio dal ruolo.

2000 P 00.3134

Pletora di norme nel diritto della circolazione stradale.

Ripresa di standard internazionali (S 19.6.00, Bieri)

Nel quadro di un progetto dedicato all'attuazione delle richieste formulate dall'autore del postulato, l'USTRA ha analizzato la situazione attuale del diritto sulla circolazione stradale, confrontato la legislazione in vigore con quella di altri Stati e delineato possibili soluzioni. Si è tenuto conto anche di esperienze maturate in questo campo all'estero, come proposto nel postulato.

Dall'analisi è emersa la chiara necessità di agire. Il codice stradale è perfettibile in particolare riguardo ai seguenti punti:

3977

­

Una migliore strutturazione della materia, una riduzione della densità normativa, in particolare laddove le norme si rivolgono a un pubblico vasto (norme di comportamento), nonché un linguaggio più semplice, renderebbero la legislazione più accessibile e comprensibile.

­

Le esigenze in materia di legalità e il rispetto del principio «nulla poena sine lege» sono più elevate rispetto al passato e rendono necessario un adeguamento.

In base a quest'analisi sono state elaborate diverse opzioni d'intervento.

L'analisi e le opzioni, poste in consultazione presso i principali partner attivi nel campo della circolazione stradale, hanno condotto, in sostanza, ai seguenti risultati: ­

La necessità di rimaneggiare sul piano formale la legislazione sulla circolazione è confermata dalla maggioranza.

­

Questa rielaborazione non deve avere ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e sulla protezione dell'ambiente.

­

La riduzione della densità normativa non è considerata prioritaria. L'accento è posto piuttosto sulla necessità di rendere il diritto più accessibile e comprensibile.

Le risorse finanziarie e di personale necessarie alla totale rielaborazione delle leggi e ordinanze del settore non saranno tuttavia disponibili in un prossimo futuro. Non è dunque possibile dare un seguito diretto a questo progetto. Gli insegnamenti sinora tratti fungeranno comunque da linea guida per le prossime revisioni ordinarie del diritto stradale e saranno in parte messi a frutto nel quadro del progetto di «Nuova politica della sicurezza stradale», nei settori norme della circolazione stradale e segnaletica.

2000 P 99.3406

Autocontrollo del tasso alcolemico (N 19.9.00, Pelli)

Questo postulato chiede che, prima di attuare la nuova legge sulla circolazione stradale, il Consiglio federale elabori una strategia atta a permettere ai conducenti di verificare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi al volante. Il Consiglio federale aveva proposto di respingere il postulato poiché gli apparecchi privati di controllo del tasso alcolemico comportano un certo rischio: essi potrebbero infatti indicare un valore tale da consentire ancora la guida, anche in presenza di concentrazioni di alcol nel sangue superiori al valore limite. Al riguardo, nulla è cambiato.

Il tema proposto nell'intervento è comunque stato trattato, con il sostegno della consigliera nazionale Simoneschi Cortesi, nel quadro dei dibattiti relativi alla legge federale sulla circolazione stradale; in seguito è stato creato un nuovo articolo 2a che attribuisce alla Confederazione la competenza di promuovere una guida sicura attraverso campagne di sensibilizzazione mirate e altre misure preventive.

2000 P 99.3267

Gottardo: raddoppio «part-time» (N 19.9.00, Maspoli)

Questo intervento chiede che, in determinate circostanze, si sperimenti la circolazione a senso unico nella galleria stradale del San Gottardo.

La mozione è stata presentata nel 1999. Ora, dopo il grave incidente dell'ottobre 2001, la situazione è completamente cambiata. Dopo la riapertura del traforo del San Gottardo, in un primo tempo è stato introdotto per i veicoli pesanti un regime unidirezionale; poiché esso ha provocato code e tempi di attesa lunghi, è stato respinto da gran parte degli ambienti interessati. Il cosiddetto sistema «del contagocce», in 3978

vigore dall'ottobre 2002, si è invece rivelato efficace in quanto consente di aumentare le capacità di transito, senza trascurare la sicurezza.

Per motivi di sicurezza, non appare neppure sensato convogliare i veicoli pesanti sul passo del San Gottardo, senza parlare delle difficoltà che i camion potrebbero incontrare nelle strette curve del tratto della Schöllenen. Va infine ricordato che il passaggio da un regime di circolazione nei due sensi alla circolazione a senso unico, e viceversa, comporterebbe tempi di reazione lunghi vista l'estensione del tunnel; ne risulterebbero pertanto notevoli perdite in termini di capacità. Infine, non si devono dimenticare i rischi di sicurezza legati a una simile alternanza.

2000 P 00.3589

Ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (S 30.11.00 Briner)

Nell'intervento si chiede di esaminare l'ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 con l'aggiramento del Comune di Neuhausen am Rheinfall (tunnel del Galgenbuck).

L'attuale svincolo Sciaffusa Sud provoca un forte congestionamento del traffico a Neuhausen, in quanto i veicoli si immettono e lasciano lo svincolo in un punto sfavorevole alla circolazione. Nel dicembre 2001 il Cantone è stato quindi incaricato di elaborare un progetto generale, che dovrebbe permettere di definire un tracciato per l'aggiramento del Comune di Neuhausen attraverso il tunnel del Galgenbuck, il numero di corsie nonché la posizione e il numero delle diramazioni. A questo scopo si sta esplorando tra l'altro la composizione geologica del tunnel mediante una serie di perforazioni. I risultati delle indagini sono contenute in un rapporto tecnico. In questa fase di progettazione è inoltre necessario un esame di impatto ambientale.

Infine occorre determinare con precisione i costi dell'opera ed evitare così che nella fase successiva della progettazione (progetto esecutivo) si generino costi supplementari superiori al 10 %. Ciò richiede un progetto generale già molto avanzato.

Stando alle attuali informazioni, il progetto generale sarà sottoposto nel 2005 al Consiglio federale, che si pronuncerà in merito. I lavori preliminari potrebbero così iniziare nel 2008 e quelli principali nel 2009.

2001 P 00.3586

Armonizzazione fra la costruzione della tangenziale Zurigo ovest e il completamento della A4 nel distretto di Knonau (N 23.3.01, Scherer Marcel) ­ in precedenza DATEC/UFT

Nel postulato si chiede al Consiglio federale di provvedere all'apertura simultanea alla circolazione della tangenziale ovest di Zurigo e del tronco della N4 attraverso il distretto di Knonau.

Tanto sulla tangenziale ovest di Zurigo quanto sulla A4 nel distretto di Knonau i lavori di costruzione sono pienamente in corso. Il programma di costruzione prevede l'apertura al traffico del primo tratto nel 2008 e del secondo nel 2010. Per ragioni tecniche, con molta probabilità non sarà possibile procedere ad un'apertura simultanea, tanto più che i provvedimenti che si potrebbero adottare per accelerare i lavori nel distretto di Knonau non produrrebbero l'effetto auspicato.

Innanzitutto va rilevato che i problemi di scadenze non riguardano solamente le due canne della galleria dell'Islisberg, ma anche i tratti a cielo aperto, per i quali sono necessari grossi lavori di sterro, che in caso di maltempo subiscono notevoli ritardi.

L'accelerazione dei lavori alla galleria dell'Islisberg sarebbe possibile se si scavasse 3979

simultaneamente ad entrambi gli imbocchi; questa procedura comporterebbe tuttavia costi supplementari (ad esempio doppie installazioni) ed inoltre non sarebbe sensata in quanto, come già spiegato, i problemi di scadenze riguardano anche i tratti a cielo aperto. L'apertura al traffico di una sola canna della galleria dell'Islisberg non sarebbe possibile per motivi tecnici, poiché il piano di sicurezza è stato concepito per l'esercizio simultaneo delle due canne (in caso di evento, vie di fuga nell'altra canna). Per quanto concerne la possibile apertura parziale di un tratto a cielo aperto su una delle due carreggiate dell'autostrada tra i due raccordi previsti, va notato che l'intero sistema di raccordi, compreso il passaggio dall'autostrada alla rete subordinata e viceversa, è stato concepito per un traffico autostradale su quattro corsie bidirezionale. Un'apertura parziale come quella appena menzionata sarebbe possibile solo mediante opere provvisorie, che non sarebbero giustificabili per motivi di costi.

2001 P 01.3347

Costruzione accelerata della A4 nel distretto di Knonau (N 5.10.01, Theiler)

Cfr. 00.3586.

2001 P 01.3632

Studio d'accompagnamento alla raccomandazione «Viaggiare con le luci di giorno» (N 14.12.01, Aeschbacher)

Il postulato chiede che in uno studio d'accompagnamento si rilevino e precisino per ogni gruppo di utenti della strada gli effetti dell'introduzione della raccomandazione summenzionata. Oltre alle ripercussioni sul traffico motorizzato, si dovranno indicare anche le conseguenze per gli utenti della strada che non dispongono di luci, vale a dire i pedoni e in particolare i bambini e gli anziani. La ricerca dovrà inoltre comprendere in modo differenziato, a seconda dei gruppi di utenti della strada e delle situazioni, il numero di incidenti, la percezione visiva (visibilità e stime soggettive) e il comportamento degli utenti.

La ricerca auspicata nel postulato sarebbe di per sé molto costosa e non contribuirebbe né alla sicurezza della circolazione stradale né al miglioramento dello status giuridico dei pedoni. La raccomandazione in questione viene attuata sempre più spesso e vi sono chiare probabilità di raggiungere l'obiettivo di riduzione del numero di incidenti. Questa opinione viene condivisa anche nell'ambito del processo partecipativo inteso a definire una nuova politica della sicurezza stradale: la guida con le luci accese anche di giorno dovrebbe diventare obbligatoria. Gli effetti di questo provvedimento sulla sicurezza vengono quindi sufficientemente analizzati e valutati.

Secondo l'USTRA, la legittima richiesta dell'autore del postulato volta a far rispettare i diritti dei pedoni, in particolare sulle strisce pedonali, deve essere realizzata in un altro modo. In questo contesto si ricordano gli esperimenti attualmente in corso, ad esempio a Losanna. Inoltre l'USTRA osserva attentamente l'evoluzione del numero di incidenti nei pressi dei passaggi pedonali e verifica periodicamente la situazione sulla base dei dati raccolti.

Per questi motivi e soprattutto per le severe misure di risparmio che impongono altre priorità nell'attribuzione delle risorse finanziarie, lo studio specifico richiesto nel postulato non è giustificato.

3980

2002 P 00.3553

Ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (N 22.3.02, Bührer)

Cfr. P 00.3589.

2003 M 03.3190

Avanti. Avvio tempestivo dei lavori legislativi (S 16.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.040; N 16.9.03)

Poiché il controprogetto all'iniziativa Avanti è stato respinto nella votazione popolare dell'8 febbraio 2004, l'intervento può essere tolto di ruolo.

Ufficio federale delle comunicazioni 1999 M 99.3136

Electronic Business (N 18.6.99, Nabholz; S 23.3.00)

La mozione invita il Consiglio federale a completare la legislazione attuale o a emanare le necessarie disposizioni speciali allo scopo di creare le condizioni quadro per un'utilizzazione sicura e vincolante dal punto di vista legale di firme e documenti digitali, che permettono di identificare in modo attendibile le falsificazioni di dati con firma digitale.

Viste le misure già avviate nel settore della firma digitale, il 7 giugno 1999 il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accettare la mozione. Quest'ultima gli è stata trasmessa dal Parlamento il 23 marzo 2000. Poco tempo dopo, il 12 aprile 2000, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sui servizi di certificazione elettronica (OSCert, RS 784.103). Quest'ultima crea, sotto forma di regolamentazione a carattere sperimentale, una «Public Key Infrastructure» e definisce le condizioni alle quali i prestatori di servizi di certificazione possono essere riconosciuti su base volontaria.

Il Consiglio federale ha in seguito elaborato un messaggio concernente la legge sulla firma elettronica che dovrebbe sostituire l'ordinanza, disciplinando le questioni sull'equiparazione della firma elettronica alla firma autografa e quelle sulla responsabilità del prestatore di servizi di certificazione e dei titolari di chiavi per la creazione della firma. L'Assemblea federale ha adottato questa legge il 19 dicembre 2003 (Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (SCFel), FF 2003 7121).

Queste disposizioni permettono di equiparare alla firma autografa la firma elettronica che soddisfa determinati criteri qualitativi (cosiddetta firma elettronica qualificata) e si basa su un certificato qualificato di un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione. Oltre ad autenticare l'autore di un messaggio o di un documento elettronico, la firma elettronica permetterà al destinatario di riconoscere tutte le modifiche dei dati effettuate dopo la sua firma. Per quanto riguarda il valore dei documenti digitali presentati quali prove dinanzi al tribunale, il principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice sancisce già che nessuna prova viene a priori trascurata solo perche è in formato elettronico. L'adozione della SCFel intensificherà senza dubbio l'applicazione di questo principio.

La mozione è considerata soddisfatta e può pertanto essere tolta di ruolo.

3981

2001 M 00.3610

Progetti di vendita di Swisscom. Ripercussioni (N 23.3.01, Commissione della politica di sicurezza CN; S 5.10.01) ­ in precedenza DATEC /SG

La mozione incarica il Consiglio federale di determinare e garantire i bisogni del Paese in materia di trasmissioni, in occasione della prossima revisione della legge sulla radiotelevisione e della legge sulle telecomunicazioni.

Vari interventi parlamentari hanno fatto seguito all'abbandono da parte di Swisscom del progetto di cessione delle sue attività di broadcasting e alla conseguente discussione sulla questione relativa al potere di disporre delle infrastrutture di comunicazione e d'informazione d'importanza nazionale. Il Consiglio federale ha annunciato che avrebbe affidato ad un gruppo di lavoro interdipartimentale il compito di esaminare la problematica. I lavori sono sfociati nel rapporto del 30 novembre 2001 del Consiglio federale alle Commissioni della politica di sicurezza delle Camere federali in merito alla sicurezza delle infrastrutture di radiodiffusione e di telecomunicazione in Svizzera in situazioni straordinarie.

In base ad un'ampia analisi dei fabbisogni e dei rischi, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che l'articolo 47 LTC costituisce una base giuridica sufficiente per obbligare gli esercenti di infrastrutture di telecomunicazione d'importanza nazionale a fornire le prestazioni necessarie in vista di situazioni straordinarie, a prescindere dal fatto che gli impianti siano o meno di loro proprietà. Tuttavia, il Collegio ha sottolineato che per garantire tali esigenze è necessario un costante controllo e aggiornamento. Nel settore della radiodiffusione, il Consiglio federale ha invece individuato una lacuna legislativa, che occorre colmare nell'ambito della revisione della LRTV. L'articolo 61 capoversi 3 del disegno di legge prevede che la regolamentazione sulla comunicazione in situazioni straordinarie (art. 47 LTC) non si applichi solo alle comunicazioni private, ma anche alla trasmissione di programmi radiofonici e televisivi.

La mozione è considerata soddisfatta e può pertanto essere tolta di ruolo.

2001 M 00.3607

Progetti di vendita di Swisscom. Ripercussioni (S 30.11.00, Commissione della politica di sicurezza CN; N 17.9.01) ­ in precedenza DATEC/SG

Cfr. M 00.3610.

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio 2000 P 99.3438

Introduzione del principio della trasparenza con riserva di segretazione nella Gen-Lex (N 24.3.00, Gonseth)

Il 21 marzo 2003 l'Assemblea federale ha licenziato la legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (legge sull'ingegneria genetica), il cui articolo 18 disciplina anche l'accesso agli atti e l'informazione del pubblico. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della legge sull'ingegneria genetica è stato pertanto introdotto, nell'ambito del suo campo d'applicazione oggettivo, il principio della trasparenza con riserva di segretazione.

3982

2000 P 99.3592

Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (IFP). Miglioramento delle procedure decisionali (N 24.3.00, Widrig)

Nel suo rapporto del 3 settembre 2003 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N), basandosi su una valutazione dell'Organo parlamentare di controllo dell'Amministrazione, ha esaminato gli effetti dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali ed ha raccomandato al Consiglio federale diverse misure per rendere l'IFP più efficace a livello di attuazione. Una parte delle raccomandazioni della CdG-N coincide con quanto riportato nel postulato, nel quale si chiede che la ponderazione e la definizione degli interessi di protezione e di utilizzazione legati agli oggetti iscritti nell'IFP siano migliorate dal punto di vista qualitativo e vengano effettuate in maniera più tempestiva e rapida. Con decreto del 15 dicembre 2003 il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad attuare la maggior parte delle raccomandazioni, tra cui anche quelle corrispondenti alle richieste del postulato. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

2000 P 00.3010

Legno da utilizzare quale fonte di energia (N 15.3.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPE) del Consiglio nazionale, CN 00.013)

Il postulato incarica il Consiglio federale di promuovere, nel triennio 2000­2003, l'utilizzazione del legname abbattuto dalla tempesta Lothar mediante contributi federali compresi tra 100 e 250 milioni di franchi. Qualora vengano approvate la tassa di incentivazione e l'iniziativa sull'energia solare, i fondi necessari dovranno essere ricavati dai relativi introiti.

Nell'ambito della gestione dei danni causati da Lothar alle foreste, il Parlamento aveva autorizzato lo stanziamento di 45 milioni di franchi per la promozione del legno quale fonte di energia. Tali fondi sono stati interamente versati nel triennio 2000­2003 nel quadro del programma successivo a «Energia 2000» per promuovere l'utilizzazione del legno a scopi energetici I progetti relativi al settore dell'energia, ovvero la tassa d'incentivazione e l'iniziativa sull'energia solare, sono stati respinti dal popolo e dai Cantoni il 24 settembre 2000. La Confederazione non ha pertanto potuto disporre degli introiti derivanti da tali progetti per promuovere l'utilizzazione del legno. Inoltre, poiché il termine previsto è scaduto, il postulato è ormai divenuto obsoleto.

Una promozione a più lungo termine del legno quale fonte di energia è stata avviata con il programma d'azione «SvizzeraEnergia». I Cantoni possono finanziare l'utilizzazione del legno a scopi energetici mediante i contributi globali concessi dalla Confederazione nonché promuovere con contributi propri questa fonte d'energia, che è rinnovabile e presenta un bilancio di CO2 neutro.

2000 M 98.3589

Contraddizioni fra la legge sulla protezione dell'ambiente e la legge sulla pianificazione del territorio (S 10.3.99, Büttiker; N 21.6.00)

L'UFAFP e l'ARE, in collaborazione con i Cantoni, hanno elaborato un strumento di aiuto all'esecuzione che illustra come meglio armonizzare tra loro gli obiettivi del diritto in materia di pianificazione del territorio e di ambiente a livello cantonale.

3983

2000 P 00.3061

Promovimento del legno nella costruzione di pareti antifoniche e nella posa di finestre fonoisolanti (N 23.6.00, Widmer)

Nel quadro degli impegni assunti dalla Confederazione in favore dello sviluppo sostenibile, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica nonché il coordinamento degli organi federali della costruzione e degli immobili promuovono l'impiego di materiali rinnovabili. Sensibilizzano inoltre progettisti ed utenti sui vantaggi ecologici del legno in quanto materiale da costruzione.

2000 P 00.3188

Diritto di ricorso delle associazioni. Carta per le trattative (N 22.6.00, Commissione degli affari giuridici CN 99.442)

Sulla base di un progetto elaborato da esperti dell'Institut de hautes études en administration publique (idheap) e dell'Institut für Mediation (IfM), nel 2003 l'UFAFP ha inviato in consultazione un progetto di raccomandazioni per la conduzione di trattative. Le raccomandazioni definitive, adeguate in funzione dei risultati della consultazione, sono state pubblicate il 20 aprile 2004.

2000 P 00.3322

Risanamento di discariche di rifiuti. Partecipazione della Confederazione (N 15.12.00, Rennwald)

Il Consiglio federale ha già fatto riferimento, nella sua presa di posizione, alla mancanza di una base legale per la creazione di un «centro di competenze sui siti contaminati» dipendente dalla Confederazione. Inoltre, questa nuova istituzione federale genererebbe per la Confederazione dei compiti aggiuntivi non previsti nel budget. Il rapporto sullo stato della ricerca svizzera nel settore dei siti contaminati e sulla relativa necessità d'intervento è stato pubblicato su Internet nel 2002.

2001 P 01.3178

Legge sul CO2. Misure d'accompagnamento (N 5.10.01, Rechsteiner-Basel)

Il postulato invita il Consiglio federale a creare condizioni quadro che consentano alle piccole e medie imprese (PMI) nonché alle economie domestiche colpite da una tassa sul CO2 di essere esentate in parte o completamente dal pagamento di tale tassa mediante l'adozione di provvedimenti volontari.

I provvedimenti volontari nel settore dell'economia previsti dalla legge sul CO2 sono regolamentati nella «Direttiva del 2 luglio 2001 sui provvedimenti volontari per ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2 nel settore dell'industria, dell'artigianato e dei servizi», la quale contempla in particolare anche le esigenze poste per un'eventuale esenzione dalla tassa. È previsto un cosiddetto «modello di riferimento» destinato in special modo alle PMI, che corrisponde essenzialmente alle richieste formulate nel postulato. Tale modello, secondo il quale le emissioni di CO2, l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili vanno calcolati sulla base di un modello di riferimento attuale e concretizzabile (benchmark), dovrebbe aiutare le PMI a raggiungere gli obiettivi stabiliti congiuntamente e ad adempiere alle esigenze fissate per l'esenzione dalla tassa. Le esperienze finora effettuate con detto modello sono positive e, pertanto, il postulato può essere tolto di ruolo.

3984

2001 P 01.3266

Rapporto sull'esecuzione dell'esame d'impatto ambientale (EIA) e delle procedure di autorizzazione (N 17.9.01, Commissione degli affari giuridici CN)

Il 17 settembre 2001 il Consiglio nazionale ha trasmesso un postulato della sua Commissione giuridica relativo alla valutazione dell'esame d'impatto ambientale (EIA). Con tale postulato il Consiglio federale veniva incaricato di presentare entro due anni al Parlamento un rapporto relativo agli effetti dell'EIA sulla messa in atto delle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente, sulle procedure d'autorizzazione nonché sui relativi provvedimenti di miglioramento volti al raggiungimento degli obiettivi (incluse eventuali modifiche della legislazione che dovessero rendersi necessarie).

L'elaborazione delle basi per la risposta al postulato è stata affidata all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), il quale ha a sua volta commissionato all'esterno una valutazione dell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA). L'incarico è stato conferito, all'inizio del 2002, ad una comunità di lavoro composta da tre uffici indipendenti specializzati in valutazioni politiche (Büro Vatter, Berna; Synergo, Zurigo; Infras, Zurigo), che ha nel frattempo concluso la valutazione. Il rapporto concernente l'attuazione dell'EIA e le procedure di autorizzazione è stato approvato dal Consiglio federale con decreto del 18 febbraio 2004 e può pertanto essere sottoposto alle Camere federali.

2001 P 01.3509

Finanziamento dell'eliminazione dei rifiuti comunali in base al principio di causalità (N 14.12.01, Banga)

Degli studi condotti dall'UFAFP hanno rivelato che gli introiti derivanti dalla tassa di smaltimento anticipata (TSA) riscossa dall'inizio del 2002 sulle bottiglie di vetro possono rappresentare un notevole sgravio per i Comuni. Per quanto riguarda il settore della carta straccia, la questione dell'introduzione di una TSA non è invece più così urgente, in quanto gran parte dei Comuni è riuscita nel frattempo a ridurre notevolmente i costi della raccolta e del riciclaggio stipulando contratti con cartiere e cartonifici.

2002 P 02.3127

Documentazione fotografica degli interventi sul paesaggio svizzero (N 4.10.02, Aeppli Wartmann)

Il Consiglio federale ha regolamentato la collaborazione a lungo termine con la fondazione Documenta Natura. L'obiettivo del postulato è pertanto raggiunto.

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