Decreto federale che approva l'Accordo bilaterale con la CE e i suoi Stati membri sulla lotta contro la frode

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 20042, decreta: Art. 1 1 L'Accordo di cooperazione del 26 ottobre 20043 fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunitā europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attivitā illecita che leda i loro interessi finanziari č approvato.

2

Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Il presente decreto sottostā a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

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RS 101 FF 2004 5273 FF 2004 5801

2004-2083

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Approvazione dell'Accordo bilaterale con la CE e i suoi Stati membri sulla lotta contro la frode. DF

5800