Termine di referendum: 27 gennaio 2005

Legge federale sull'applicazione provvisoria di trattati internazionali dell'8 ottobre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 18 novembre 20031; visto il parere del Consiglio federale del 18 febbraio 20042, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Art. 7b

Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

Nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione di un trattato internazionale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

1

L'applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato in questione.

2

Il Consiglio federale notifica la fine dell'applicazione provvisoria agli Stati contraenti.

3

1 2 3

FF 2004 665 FF 2004 883 RS 172.010

2003-2628

4811

Applicazione provvisoria di trattati internazionali. LF

2. Legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento Art. 152 cpv. 3bis 3bis Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui approvazione è di competenza dell'Assemblea federale.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

La Conferenza di coordinamento dell'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

2

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 19 ottobre 20045 Termine di referendum: 27 gennaio 2005

4 5

RS 171.10 FF 2004 4811

4812