Decreto federale sull'aiuto monetario internazionale (Decreto sull'aiuto monetario, DAM) del 18 marzo 2004
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 19 marzo 20042 sull'aiuto monetario (LAMO); visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 20033, decreta: Art. 1 1 Per l'assegnazione di mutui, l'assunzione di impegni di garanzia e la fornitura di contributi a fondo perso ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LAMO č stanziato un credito quadro di 2500 milioni di franchi.
I mutui rimborsati e le garanzie scadute senza perdite possono essere nuovamente computati.
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Il Consiglio federale riferisce annualmente sull'utilizzazione dei fondi stanziati.
Art. 2 1
Il presente decreto non sottostā a referendum.
Rimane in vigore per cinque anni. Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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Consiglio degli Stati, 18 marzo 2004
Consiglio nazionale, 11 marzo 2004
Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker
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RS 101 RS 941.13; RU 2004 4177 FF 2003 4144
2003-0626
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Decreto sull'aiuto monetario. DF
Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2004 ed ha effetto fino al 30 settembre 2009.
9 settembre 2004
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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