04.018 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alla costituzione del Cantone dei Grigioni del 5 marzo 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alla costituzione del Cantone dei Grigioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 marzo 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza dei cittadini lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo, le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia è accordata se la costituzione cantonale in questione non è contraria al diritto federale. Alle costituzioni cantonali che soddisfano queste condizioni la garanzia federale deve essere accordata; per contro, se le disattendono la garanzia deve essere negata.

Nella votazione popolare del 18 maggio e 14 settembre 2003 gli elettori del Cantone dei Grigioni hanno approvato la revisione totale della costituzione cantonale. La nuova costituzione è una Carta fondamentale moderna sia dal profilo formale sia da quello materiale; presenta una sistematica chiara e una formulazione adeguata alle realtà economiche e sociali del nostro tempo. Essa è caratterizzata anche dalle seguenti innovazioni materiali che fanno della revisione più di un semplice intervento cosmetico: la salvaguardia e l'incentivazione del trilinguismo, il rafforzamento della collaborazione regionale, l'estensione della giurisdizione costituzionale e semplificazione delle competenze legislative. Occorre parimenti sottolineare la riforma dei diritti fondamentali che concerne in particolare il passaggio dal referendum obbligatorio al referendum facoltativo, la riduzione del numero delle firme per le iniziative, la possibilità per i Comuni di concedere il diritto di voto e di eleggibilità agli stranieri, il raddoppio dell'ammontare delle spese sottoposte al referendum finanziario e la possibilità di sottoporre a votazioni separate il principio di una revisione legislativa e le sue varianti.

Dall'analisi effettuata è emerso che tutte le disposizioni della nuova costituzione adempiono le condizioni per il conferimento della garanzia federale. Il messaggio tratta pertanto unicamente le disposizioni che hanno attinenza diretta con materie disciplinate dal diritto federale.

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Indice Compendio

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1 Brevi cenni storici sulla revisione totale

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2 Struttura e contenuto della costituzione

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3 Condizioni necessarie al conferimento della garanzia 3.1 In generale 3.2 Accettazione da parte del popolo 3.3 Revisione 3.4 Costituzione democratica 3.5 Conformità con il diritto federale 3.5.1 Considerazioni generali 3.5.2 Struttura del Cantone 3.5.3 Diritti fondamentali 3.5.4 Compiti pubblici 3.5.5 Organizzazione delle autorità e procedura 3.6 Riassunto

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4 Costituzionalità

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Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione del Cantone dei Grigioni (Disegno)

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Costituzione del Cantone dei Grigioni

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Messaggio 1

Brevi cenni storici sulla revisione totale

Nella votazione popolare del 28 settembre 1997 gli elettori del Cantone dei Grigioni hanno accettato il principio di una revisione totale della costituzione cantonale del 2 ottobre 1892. A tal fine il Governo cantonale ha istituito una Commissione di 30 membri. Un'ampia consultazione ha permesso a tutte le persone e organizzazioni interessate di esprimere il proprio parere sul progetto dell'Assemblea costituente.

Sulla base di questi risultati il Governo cantonale ha elaborato un progetto preliminare di costituzione cantonale. Il Gran Consiglio ha dedicato nel 2002 quattro delle sue sessioni a questo progetto e con 90 voti contro 1 ha deciso di sottoporre il testo della nuova costituzione cantonale a consultazione popolare. Siccome i dibattiti parlamentari avevano evidenziato che la modalità di elezione del Parlamento cantonale era d'intralcio, il Gran Consiglio ha deciso di sottoporre al voto popolare una variante, in modo da verificare se conservare l'attuale sistema maggioritario o adottare il nuovo «modello grigionese». Il Gran Consiglio ha proceduto allo stesso modo di quando oppone un controprogetto ad un'iniziativa. Una chiara maggioranza si è pronunciata in favore delle due questioni principali. La variante «costituzione cantonale e sistema maggioritario» ha ottenuto 26 814 sì contro 13 368 no, mentre la variante «costituzione cantonale e modello grigionese» 26 622 sì contro 13 195 no.

Per quanto concerne la questione sussidiaria, il «modello grigionese» l'ha spuntata con appena 12 voti (20 441 suffragi contro 20 429). Un nuovo spoglio delle schede, ingiunto a seguito di un ricorso, ha fatto ribaltare il risultato in favore del «modello grigionese» con un divario di 24 voti. Il Consiglio di Stato, investito di un ricorso contro la decisione di effettuare un nuovo conteggio, ha indetto una seconda votazione popolare sulla sola questione sussidiaria. Lo statu quo ha avuto la meglio: nella votazione popolare del 14 aprile 2003 il «sistema maggioritario» ha prevalso sul «modello grigionese» con 16 498 sì contro 14 318 no.

Con lettera del 26 settembre 2003 la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni ha chiesto la garanzia federale.

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Struttura e contenuto della costituzione

La nuova costituzione intende istaurare un'organizzazione dello Stato favorevole ai cittadini, ripartire efficacemente le competenze a tutti i livelli statali (Cantone, regioni e Comuni) e garantire procedimenti decisionali democratici, giusti e rapidi.

Adeguata alle esigenze del nostro tempo, essa è redatta in maniera strutturata e in un linguaggio chiaro e comprensibile per i cittadini. Rispetto a quella del 1892, la nuova Carta fondamentale ha subito ben più di un semplice intervento cosmetico. Le innovazioni più significative si possono riassumere come segue: ­

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Il trilinguismo è chiaramente sostenuto dall'incentivazione del tedesco, del romancio e dell'italiano in quanto lingue nazionali ufficiali equivalenti, dalla protezione delle lingue minoritarie (romancio e italiano) e dall'autonomia dei Comuni e dei circoli nella scelta delle lingue ufficiali e scolastiche.

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I diritti fondamentali sono rafforzati e garantiti mediante diversi provvedimenti. I Comuni hanno la facoltà di concedere agli stranieri il diritto di voto e d'eleggibilità a livello comunale. Un diritto comune di iniziativa è riconosciuto a un certo numero di Comuni, in modo da rafforzare i territori scarsamente popolati e le regioni periferiche. A motivo del passaggio dal referendum obbligatorio al referendum facoltativo, è abbassata la soglia del numero delle firme necessarie. È per contro raddoppiato l'ammontare delle spese sottoposte a referendum finanziario obbligatorio. Infine il Parlamento potrà d'ora innanzi sottoporre a votazioni separate il principio di una revisione legislativa e sue varianti.

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È rafforzata la collaborazione regionale.

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Nella nuova costituzione è sancita la base legale necessaria a sospendere o destituire i membri delle autorità.

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Le competenze legislative sono semplificate. A motivo del passaggio al referendum facoltativo, la competenza regolamentare del Gran Consiglio è limitata e questo contribuisce a rafforzare la democrazia.

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È rafforzata l'indipendenza delle autorità giudiziarie.

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L'estensione della giurisdizione costituzionale consolida la tutela giuridica dei cittadini.

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La nuova costituzione garantisce l'autonomia dei Comuni.

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Sono menzionati i compiti più significativi e duraturi dello Stato, in particolare l'urbanizzazione decentralizzata del territorio cantonale, la protezione dei territori scarsamente popolati e le regioni periferiche.

Contrariamente al vecchio testo, la nuova costituzione comprende un preambolo che ne traduce lo spirito e stabilisce una linea di condotta per lo Stato. I 107 articoli che seguono sono suddivisi in 10 titoli che elencano successivamente le disposizioni generali e i principi dell'attività dello Stato, i diritti fondamentali e gli obiettivi sociali, i diritti politici, le autorità e i tribunali, l'organizzazione del Cantone, i compiti pubblici, il regime delle finanze, lo Stato e le Chiese, la revisione della costituzione e le disposizioni finali.

Il titolo I (art. 1­6) definisce il Cantone dei Grigioni e i suoi rapporti con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con l'estero, definisce le lingue ufficiali, la separazione e la limitazione dei poteri e pone i principi di uno Stato di diritto nonché il principio della responsabilità individuale.

Il titolo II (art. 7 e 8) garantisce i diritti fondamentali nell'ambito della Costituzione federale e dei trattati internazionali vincolanti per la Svizzera. Consacra allo stesso modo le garanzie procedurali e la tutela giuridica.

Il titolo III (art. 9­20) disciplina i diritti fondamentali. Stabilisce il diritto di voto e di eleggibilità come anche i principi in materia di elezione e di votazione. Prevede l'iniziativa popolare e il referendum. Riconosce il ruolo dei partiti politici.

Il titolo IV (art. 21­59) istaura le norme di eleggibilità e i casi di incompatibilità e di immunità, come anche la durata delle diverse funzioni. Regola l'organizzazione e i compiti del Parlamento (Gran Consiglio), del Governo e dei tribunali. Disciplina parimenti l'esercizio dei diritti di partecipazione a livello federale (elezione del Consiglio di Stato, referendum e iniziative cantonali).

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Il titolo V (art. 60­74) contiene i fondamenti dell'organizzazione del Cantone. Enumera il genere di Comuni (Comuni politici e Comuni patriziali), pone i principi generali in materia di aggregazione e promuove la collaborazione intercomunale.

Sancisce l'autonomia dei Comuni, enumera gli organi di cui dovranno dotarsi e determina la portata della vigilanza dello Stato sui Comuni e sugli enti di cooperazione intercomunale. Concretizza la base della divisione territoriale del Cantone in distretti e circoli e autorizza la creazione di corporazioni regionali. Disciplina sommariamente lo statuto, i compiti, l'organizzazione ed esercita la vigilanza sui distretti, sui circoli e sulle corporazioni regionali.

Il titolo VI (art. 75­92) è dedicato ai compiti pubblici. Fissa in primo luogo i principi generali e li precisa applicandoli ai settori seguenti: mantenimento dell'ordine pubblico; sistemazione del territorio, ambiente, energia, trasporti e comunicazioni; economia; affari sociali, sanità e famiglia; educazione, cultura e tempo libero; cooperazione internazionale.

Il titolo VII (art. 93­97) concerne l'ordinamento finanziario. Pone il principio dell'economia e dell'efficacia, fissa le rispettive competenze fiscali del Cantone e dei Comuni e i principi dell'imposizione e della perequazione finanziaria. Conferisce al Gran Consiglio il compito di esercitare la vigilanza sulle finanze coadiuvato da un organo di controllo indipendente.

Il titolo VIII (art. 98­100) riconosce la Chiesa evangelica riformata di Stato e la Chiesa cattolica romana di Stato nonché i loro comuni parrocchiali di diritto pubblico. Riconosce loro un'autonomia nei limiti del diritto cantonale, in particolare l'autonomia a riscuotere imposte di culto dai loro membri.

Il titolo IX (art. 101) concerne la revisione totale e parziale della costituzione.

Il titolo X (art. 102­107) contiene le disposizioni transitorie e finali.

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Condizioni necessarie al conferimento della garanzia

3.1

In generale

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza dei cittadini lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia è accordata se la costituzione cantonale in questione non è contraria al diritto federale. Alle costituzioni cantonali che soddisfano queste condizioni la garanzia federale deve essere accordata; per contro, se le disattendono la garanzia deve essere negata.

3.2

Accettazione da parte del popolo

La nuova costituzione è stata sottoposta a votazione popolare il 18 maggio 2003; la votazione sulla variante è stata nuovamente indetta il 14 settembre 2003. Gli elettori del Cantone dei Grigioni hanno approvato a larga maggioranza la nuova costituzione (cfr. n. 1).

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L'articolo 51 capoverso 1 della Costrituzione federale che pone l'esigenza dell'approvazione della costituzione da parte dei cittadini è quindi pienamente rispettato.

3.3

Revisione

L'art. 101 in connessione con gli articoli 9 e 12 della nuova costituzione cantonale disciplinano le procedure di revisione costituzionale. La revisione totale o parziale della costituzione cantonale può essere chiesta sia dal Gran Consiglio sia dal popolo (art. 101 cpv. 3). Secondo l'articolo 12 capoverso 1 della nuova costituzione, 4000 aventi diritto di voto possono chiedere mediante un'iniziativa una revisione totale o parziale della costituzione cantonale. Spetta quindi ai cittadini modificare liberamente la costituzione cantonale ai sensi dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale.

3.4

Costituzione democratica

Una costituzione cantonale adempie le condizioni di democraticità se prevede un parlamento eletto dal popolo e il principio della separazione dei poteri (FF 1997 I 205). In virtù dell'articolo 39 capoverso 1 Cost. la regolamentazione dell'esercizio dei diritti politici da parte del popolo compete, a livello cantonale, ai Cantoni; nell'esercizio di questa competenza sono tuttavia tenuti a rispettare talune regole materiali federali e, in particolare, il principio dell'uguaglianza sancita dall'articolo 8 Cost. nonché la nozione materiale del diritto di voto universale e ugualitario (FF 2001 2359; DTF 129 I 185 seg; Ulrich Häfelin/ Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, n° 1016). Quanto al principio della separazione dei poteri, i Cantoni dispongono di un ampio margine di manovra dato che la modalità di concretazione nel loro diritto costituzionale rientra nell'ambito della loro competenza (FF 1995 I 1812).

L'articolo 11 capoverso 1 della nuova costituzione cantonale prevede che i membri del Gran Consiglio e loro supplenti vengano eletti dagli aventi diritto di voto ossia da tutte le persone in grado di esercitare i diritti politici come definiti nell'articolo 9 della medesima. Tale disposizione accorda il diritto di voto in materia cantonale a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che abitano nel Cantone, non sono interdette per debolezza o infermità mentali (cpv. 1 e 2). Il diritto di voto e di elezione delle svizzere e degli svizzeri all'estero è disciplinato dalla legge (cpv. 3).

L'articolo 9 capoverso 1 della nuova costituzione corrisponde alla soluzione sancita in quasi tutte le costituzioni cantonali e praticamente dettata dall'articolo 39 capoverso 3 Cost. secondo cui nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.

Fra i diritti politici che la nuova costituzione cantonale conferisce agli elettori grigionesi in materia cantonale è il caso di menzionare, oltre al diritto di eleggere i membri del Gran Consiglio (art. 11 cpv. 1), il diritto di eleggere i membri del Consiglio di Stato (art. 11 cpv. 2) e i rappresentanti del Cantone dei Grigioni al Consiglio degli Stati (art. 11 cpv. 3), i membri di altre autorità (art. 11 cpv. 4­8), il diritto di

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iniziativa che può avere come oggetto la costituzione, una legge o un decreto (art. 12), nonché il diritto di referendum obbligatorio (art. 16) e facoltativo (art. 17).

Per quanto concerne la regolamentazione dell'organizzazione delle autorità del Cantone dei Grigioni, come stabilito negli articoli 21 e seguenti della nuova costituzione (cfr. In merito infra n. 3.5.5) è giocoforza riconoscere che soddisfa appieno il principio della separazione e della limitazione dei poteri peraltro espressamente menzionato (art. 4).

Secondo l'articolo 27 capoverso 2 della costituzione del Cantone dei Grigioni, i membri del Gran Consiglio sono eletti secondo il sistema maggioritario; il capoverso 2 di questa stessa disposizione stabilisce che i circoli fungono da collegi elettorali. In occasione della votazione sulla variante, ripetuta poi il 14 settembre 2003, gli elettori hanno riconfermato il sistema maggioritario in vigore e respinto il «modello grigionese», un compromesso tra il sistema maggioritario e quello proporzionale. Ad eccezione del Cantone dei Grigioni, soltanto Appenzello Interno elegge i membri del Parlamento secondo il sistema maggioritario; alcuni Cantoni hanno un sistema misto (Appenzello Esterno che consente ai Comuni di introdurre il sistema proporzionale [art. 71 cpv. 4, della costituzione del Cantone diAppenzello Esterno, RS 131.224.1] e Uri, dove il sistema proporzionale è ammesso unicamente nell'ipotesi dell'elezione di tre consiglieri al minimo in un Comune [art. 88 cpv. 1 della costituzione del Cantone di Uri, RS 131.21]) oppure prevedono il sistema proporzionale. Secondo la dottrina e la giurisprudenza (DTF 129 I 185 seg., consid. 3.1; Yvo Hangartner / Andreas Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zürich 2000, p. 578, n° 1418; Vincent Martenet, L'autonomie constitutionnelle des cantons, Bâle / Genève / Munich 1999, p. 359 seg.; Pierre Tschannen, Stimmrecht und politische Verständigung: Beiträge zu einem erneuerten Verständnis von direkter Demokratie, Basel/Frankfurt am Main 1995, p. 40, n° 57; Tomas Poledna, Wahlrechtsgrundsätze und kantonale Parlamentswahlen, Zürich 1988, p. 135), il diritto federale non vieta ai Cantoni di prevedere un sistema puramente maggioritario per l'elezione del Parlamento. La dottrina per contro sottolinea
gli inconvenienti di questo sistema maggioritario. Kölz sostiene (op. cit. p. 37), che pur non volendo qualificare di antidemocratico il sistema maggioritario, esso conduce nondimeno a trascurare una parte consistente dell'elettorato e pertanto attua in modo insoddisfacente il principio della rappresentatività che dovrebbe invece costituire il criterio di massima per l'elezione del Parlamento. Kölz prende a modello il Cantone dei Grigioni per illustrare tali ripercussioni (ibid. p. 37).

Secondo Tschannen l'interpretazione dell'articolo 6 Cost. dovrebbe tener conto del fatto che dall'adozione di questa disposizione il sistema proporzionale è divenuto lo standard nazionale che rappresenta ormai secondo l'opinione generale le «forme repubblicane» imposte dall'articolo 6 capoverso 2 lettera b Cost. ai sistemi elettorali cantonali (Tschannen, op. cit. p. 500, n° 751). In sintesi, l'adozione del sistema maggioritario per le elezioni cantonali è senz'altro conforme al diritto federale sebbene tale tesi sia criticata dalla dottrina ed alcuni autori chiedano persino un cambiamento di prassi. È lecito quindi dubitare della costituzionalità del sistema maggioritario per quanto concerne l'elezione del Parlamento cantonale. Le disposizioni costituzionali cantonali che consacrano il sistema maggioritario per l'elezione al Parlamento cantonale hanno finora sempre ottenuto la garanzia federale senza riserva. Per motivi legati alla tutela della buona fede, una modifica di questa prassi potrà essere attuata solo mediante preavviso. Date le circostanze deve essere conferi-

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ta la garanzia federale all'articolo 27 capoverso 2 della costituzione del Cantone dei Grigioni.

L'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale, che impone ai Cantoni di dotarsi di una costituzione democratica, è quindi rispettato.

3.5

Conformità con il diritto federale

3.5.1

Considerazioni generali

Uno dei problemi che sorge quando si esamina la conformità con il diritto federale di una costituzione cantonale che ha subito una revisione totale, risiede nella difficoltà di confrontare un atto cantonale volto a porre stabilmente in vigore per decenni una normativa fondamentale con l'insieme del diritto federale il quale invece è in continua e rapida evoluzione (soprattutto a livello di leggi). Non è escluso quindi che la portata di talune disposizioni che beneficiano della garanzia federale divengano prive di oggetto entro un breve lasso di tempo o abbiano una portata limitata a seguito di una modifica ulteriore del diritto federale.

Un Cantone non può disciplinare un settore di competenza esclusiva della Confederazione. Per contro può svolgere compiti compresi in una competenza federale concorrente e non limitata ai principi, allorché la Confederazione non l'abbia interamente utilizzata. In questo caso però le norme costituzionali cantonali esaminate alla luce del diritto federale, hanno una portata più limitata di quanto potrebbe far supporre la loro formulazione. Tuttavia nella misura in cui, interpretate conformemente al diritto federale rientrano in una competenza cantonale residua, esse devono ottenere la garanzia federale.

3.5.2

Struttura del Cantone

La nuova costituzione riconosce come entità territoriali i distretti, i circoli e i Comuni (art. 60 seg.). L'articolo 62 capoverso 1 secondo periodo, promuove la collaborazione e l'aggregazione fra Comuni. La costituzione cantonale non enumera i Comuni né stabilisce il loro numero o il territorio. L'aggregazione di Comuni politici e di Comuni patriziali è regolata dalla legge (art. 63). L'autonomia comunale, la cui portata è sancita dal diritto cantonale, è espressamente garantita dalla costituzione (art. 65). I distretti e le circoscrizioni giudiziarie per la giurisdizione civile e penale (art. 71) e i circondari elettorali, suddivisioni di distretto che costituiscono corporazioni rette dal diritto pubblico cantonale e assolvono i compiti loro assegnati dal Cantone, dai circoli o dai Comuni (art. 70) sono espressamente menzionati nella costituzione cantonale (art. 68). La costituzione fissa gli organi di cui devono essere dotati i Comuni, i circondari e i sindacati regionali (art. 66 e 73), pone il principio della vigilanza (art. 67 e 74) e rinvia al legislatore la regolamentazione di altri settori quali i diritti di partecipazione politica nella cooperazione intercomunale (art. 62 cpv. 2) e lo statuto giuridico dei distretti (art. 71 cpv. 2).

Tutte queste norme discendono dalla competenza cantonale in materia organizzativa e non contengono elementi contrari al diritto federale materiale.

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3.5.3

Diritti fondamentali

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, i diritti fondamentali garantiti dalle costituzioni cantonali hanno una portata autonoma nella misura in cui accordano una protezione più ampia di quella accordata dal diritto federale (Andreas Auer/ Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Diritto costituzionale svizzero, vol. II: I diritti fondamentali, Berna 2000, p. 40 seg.; Vincent Martenet, L'autonomie constitutionnelle des cantons, Bâle 1999, p. 420 seg.; DTF 121 I 267/269; 119 Ia 53/55). I Cantoni possono quindi tutelare gli stessi diritti garantiti dalla Confederazione o andare oltre, ma la garanzia federale verrà negata se una norma cantonale espressa e coercitiva accordasse una proztezione meno estesa di quella concessa dalla Confederazione mediante i suoi diritti costituzionali scritti e non scritti.

Per quanto concerne i diritti fondamentali, gli scopi sociali, le garanzie dello Stato di diritto (garanzie procedurali della tutela giuridica), la costituzione del Cantone dei Grigioni si limita a rinviare alla Costituzione federale e ai trattati internazionali vincolanti per la Svizzera (art. 7 e 8).

3.5.4

Compiti pubblici

Secondo gli articoli 3 e 43 della Costituzione federale, i Cantoni esercitano tutte le competenze non delegate alla Confederazione. Pertanto il diritto federale non esige che le legislazioni cantonali abbiano una base espressa nella costituzione del Cantone. La maggior parte dei Cantoni ha così rinunciato a un'enumerazione esauriente dei compiti pubblici e della rispettiva legislazione nella propria costituzione. La costituzione del Cantone dei Grigioni segue invece l'esempio delle costituzioni dei Cantoni di Berna, Uri, Soletta, Glarona e Vaud (RS 131.212, 131.214, 131.221, 131.217 e 131.231) che per ragioni di chiarezza, di certezza del diritto e di ripartizione delle competenze tra Cantoni e Comuni contengono un catalogo dettagliato dei compiti assegnati allo Stato e ai Comuni. Tale catalogo di compiti pubblici si rivolge in realtà al legislatore che dovrà trasporli mediante leggi rispettando i limiti stabiliti dal diritto federale. La costituzione del Cantone dei Grigioni enumera i compiti più importanti da svolgere a lungo termine, tra cui la protezione dell'ordine pubblico, la sistemazione del territorio, l'ambiente, l'energia, le telecomunicazioni, l'economia, la politica sociale, la sanità, la famiglia, la cultura, il tempo libero e la cooperazione internazionale.

La soluzione contenuta nel sesto capitolo della costituzione del Cantone dei Grigioni non contrasta con il diritto federale anche se alcune finalità ivi menzionate si sovrappongono alla sfera di competenze della Confederazione, ad esempio in materia di infrastrutture (art. 82), politica economica (art. 84), integrazione (art. 86) e aiuto umanitario (art. 92 cpv. 2). Infatti, anche nei settori in cui la Confederazione ha legiferato, ai Cantoni rimangono importanti compiti d'esecuzione e competenze residue; l'elenco di questi compiti può inoltre giustificarsi qualora la costituzione adempia una funzione informativa.

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3.5.5

Organizzazione delle autorità e procedura

Le norme sulla composizione, le attribuzioni e l'organizzazione delle autorità cantonali e comunali nonché le procedure previste per le loro attività tengono sufficientemente conto delle esigenze del diritto federale.

Le condizioni di eleggibilità e le norme di incompatibilità di funzione dei membri delle autorità cantonali (art. 21 e 22) sono conformi al diritto federale. Il principio della separazione dei poteri è espressamente ancorato nell'articolo 4 ed è applicabile mediante regole di incompatibilità di funzione (art. 22) come anche mediante la ripartizione delle competenze tra il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e le autorità giudiziarie (art. 30 seg., 42 seg. e 54). La nomina e la sospensione dei membri delle autorità sono stabilite per legge (art. 21 cpv. 3).

La procedura legislativa che conferisce al Gran Consiglio ­ con riserva di referendum facoltativo (art. 17) e obbligatorio (art. 16) ­ la competenza di adottare leggi e ordinanze, di approvare i trattati internazionali e intercantonali che esulano dalla competenza esclusiva del Consiglio di Stato (art. 45 cpv. 2) soddisfa le esigenze democratiche contenute nell'articolo 51 capoverso 1 primo periodo Cost. Per quanto riguarda la delimitazione delle competenze normative tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato, va rilevato che il primo ha il compito di emanare disposizioni importanti e astratte sotto forma di legge, mentre il secondo può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanze (art. 45 cpv. 1). Sono parimenti considerate importanti e devono di conseguenza essere emanate dal Gran Consiglio tutte le disposizioni per le quali la costituzione cantonale prevede l'emanazione di una legge nonché le disposizioni che soddisfano una serie di criteri la cui descrizione corrisponde strettamente a quella dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. (art. 31 cpv. 2).

Le competenze delle autorità giudiziarie in materia civile e penale sono sommariamente regolate a livello costituzionale (art. 54) mentre quelle giudiziarie e amministrative sono ampliate (art. 55).

L'articolo 3 della costituzione del Cantone dei Grigioni disciplina le lingue nazionali e ufficiali. Il tedesco e l'italiano hanno analogo valore giuridico (cpv. 1). Il Cantone e i Comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessarri per la salvaguardia delle lingue romancia
e italiana (cpv. 2). Il capoverso 3 consente ai Comuni e ai circoli di scegliere le loro lingue ufficiali e scolastiche. In questo contesto devono collaborare con il Cantone, vigilare sulla ripartizione tradizionale delle lingue e prestare attenzione alla composizione lingustica tradizionale con particolare riguardo alle minoranze linguistiche autoctone. Questa disposizione si avvicina all'articolo 70 Cost. e non viola le disposizioni del diritto federale.

Le diverse norme organizzative della costituzione del Cantone dei Grigioni sono conformi alla competenza cantonale in materia organizzativa (art. 3 e 39 cpv. 1 Cost.) e non violano altre disposizioni del diritto federale.

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3.6

Riassunto

La costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio e 14 settembre 2003 soddisfa le esigenze poste dall'articolo 51 capoverso 2 secondo periodo della Costituzione federale; pertanto deve esserle conferita la garanzia federale.

4

Costituzionalità

In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, l'Assemblea federale è competente per conferire la garanzia federale alle costituzioni cantonali.

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