ad 01.465 Iniziativa parlamentare Fideiussione. Consenso del coniuge (art. 494 CO) Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 1° luglio 2004 Parere del Consiglio federale dell'8 settembre 2004

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto e la proposta del 1° luglio 2004 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale concernenti una modifica dell'articolo 494 del Codice delle obbligazioni (CO).

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 settembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-1719

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Parere 1

Situazione iniziale

1.1

Diritto vigente

In virtù dell'articolo 494 capoverso 1 CO, per la validità della fideiussione di una persona coniugata occorre il consenso scritto del coniuge, a meno che i coniugi siano separati da sentenza giudiziale.

L'articolo 494 capoverso 2 CO elenca in modo esaustivo le deroghe a tale principio: il consenso del coniuge non è richiesto se il fideiussore è iscritto nel registro di commercio in qualità di titolare di una ditta individuale, di socio di una società in nome collettivo, di socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita, di amministratore o di direttore di una società anonima, di amministratore di una società in accomandita per azioni o di socio gerente di una società a garanzia limitata.

Questa normativa è stata adottata dal Parlamento il 10 dicembre 1941 ed è entrata in vigore il 1° luglio 1942.

La condizione del consenso del coniuge (cpv. 1) è stata introdotta al fine di proteggere la famiglia; le deroghe (cpv. 2) sono state previste sia per limitare i rischi di referendum sia perché si supponeva che le persone iscritte nel registro di commercio avessero l'esperienza e l'avvedutezza necessarie e fossero maggiormente versate per gli affari.

1.2

Iniziativa parlamentare

L'iniziativa parlamentare «Fideiussione. Consenso del coniuge (art. 494 CO)» è stata presentata il 13 dicembre 2001 dal consigliere nazionale Maurice Chevrier.

Chiede l'abrogazione dell'articolo 494 capoverso 2 CO, che esonera dall'obbligo di ottenere il consenso del coniuge per stipulare un contratto di fideiussione le persone coniugate, non separate con sentenza giudiziale, iscritte nel registro di commercio.

La conseguente estensione dell'obbligo del consenso del coniuge a tutte le fideiussioni prestate da una persona coniugata non separata per sentenza giudiziale è volta a rafforzare la protezione della famiglia.

Il 2 settembre 2002 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha proceduto all'esame preliminare dell'iniziativa parlamentare e ha proposto, con 17 voti favorevoli e 2 contrari, di darle seguito. Una minoranza ha invece proposto di non dar seguito all'iniziativa.

Il 20 giugno 2003 il Consiglio nazionale ha aderito alla proposta della maggioranza della Commissione e ha deciso con 106 voti contro 54 di dar seguito all'iniziativa.

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha quindi elaborato ­ in tre sedute successive ­ il presente progetto di legge, adottato il 1° luglio 2004, unitamente al relativo rapporto, con 13 voti contro 4.

La maggioranza della Commissione propone di adottare la modifica del Codice delle obbligazioni da essa presentata affinché ­ come chiesto nell'iniziativa parlamentare 4394

­ la prestazione di fideiussioni da parte di una persona non separata per sentenza giudiziale sia sempre subordinata al consenso del coniuge. La minoranza della Commissione propone invece di introdurre una deroga all'obbligo di ottenere il consenso del coniuge per i casi in cui il fideiussore si fa garante del soddisfacimento del debito di una società anonima, in accomandita per azioni o a garanzia limitata da esso controllata.

2

Parere del Consiglio federale

2.1

Approvazione della proposta della maggioranza della Commissione

Condividiamo gli argomenti addotti nel rapporto della Commissione per motivare la proposta di maggioranza.

Riteniamo segnatamente che dal 1941 ­ anno in cui è stato adottato l'articolo 494 CO ­ la situazione economica sia mutata. Oggi il fatto che una persona sia iscritta nel registro di commercio non offre sufficienti garanzie che sia in grado di valutare con precisione le conseguenze di una fideiussione. Se la situazione economica dell'azienda non è ponderata correttamente, la prestazione di una fideiussione può comportare per il fideiussore e la sua famiglia conseguenze negative che non devono essere sottovalutate. È pertanto opportuno prevedere che tutte le persone coniugate e non separate da sentenza giudiziale possono prestare fideiussione soltanto con il consenso del coniuge.

L'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo 494 capoverso 2 CO consente inoltre di unificare le normative dei nostri codici; nessuna delle altre disposizioni del Codice civile e del Codice delle obbligazioni in cui si esige il consenso del coniuge prevede infatti deroghe per le persone iscritte nel registro di commercio.

2.2

Reiezione della proposta della minoranza della Commissione

Respingiamo la proposta della minoranza della Commissione poiché tale soluzione non consentirebbe di tener conto proprio dei casi frequenti nei quali la prestazione di una fideiussione può mettere a repentaglio la situazione finanziaria del fideiussore e della sua famiglia.

3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale e costituzionalità

Condividiamo le considerazioni formulate nel rapporto della Commissione (n. 3 e 4) per quanto concerne le ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale e la costituzionalità.

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