Legge federale sulla procedura di consultazione

Disegno

(Legge sulla consultazione, LPCo) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 147 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 20042, decreta: Art. 1 1

Campo di applicazione

La presente legge disciplina le linee direttrici della procedura di consultazione.

Le procedure di consultazione sono indette dal Consiglio federale o da una commissione parlamentare.

2

Art. 2

Scopo della procedura di consultazione

La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati alla definizione dell'opinione della Confederazione e all'elaborazione delle sue decisioni.

1

Fornisce informazioni sull'esattezza materiale di un progetto della Confederazione, sulla sua idoneità all'attuazione e sul consenso che esso raccoglie.

2

Art. 3 1

Oggetto della procedura di consultazione

La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di: a.

modifiche costituzionali;

b.

disposizioni di legge fondamentali ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettere a­g della Costituzione federale;

c.

trattati internazionali che sottostanno al referendum conformemente all'articolo 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni.

È indetta una procedura di consultazione su altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale.

2

1 2

RS 101 FF 2004 453

2003-2737

481

Procedura di consultazione. LF

Può essere eccezionalmente indetta una procedura di consultazione su un progetto di esperti se le circostanze lo giustificano. In questo caso, il Consiglio federale precisa la sua posizione all'attenzione delle persone e organizzazioni consultate.

3

Art. 4

Partecipazione

Ogni persona o organizzazione può partecipare a una procedura di consultazione e inoltrare un parere.

1

2

Sono invitati a esprimere il proprio parere: a.

i Cantoni;

b.

i partiti politici rappresentati all'Assemblea federale;

c.

le federazioni centrali d'importanza nazionale dei Cantoni, dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna;

d.

le federazioni centrali d'importanza nazionale dell'economia;

e.

gli altri ambienti interessati dal progetto nel caso specifico.

La Cancelleria federale tiene l'elenco dei destinatari secondo il capoverso 2 lettere a­d.

3

Art. 5

Indizione

Il Consiglio federale indice la procedura di consultazione su proposta del dipartimento o della Cancelleria federale.

1

La Commissione parlamentare competente indice la procedura di consultazione sul progetto di atto che ha elaborato.

2

La Cancelleria federale annuncia pubblicamente l'indizione di una procedura di consultazione indicando il termine di consultazione e l'ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.

3

Art. 6

Organizzazione

Il dipartimento o la Cancelleria federale sono incaricati di preparare la procedura di consultazione, di garantirne lo svolgimento e di raccoglierne e valutarne i risultati.

1

La Commissione parlamentare competente assicura lo svolgimento della procedura di consultazione che ha indetto (art. 5 cpv. 2). Può coinvolgere i servizi dell'Amministrazione federale per preparare la consultazione e raccoglierne i risultati.

2

Art. 7

Forma e termine

La procedura di consultazione si svolge per scritto, in forma cartacea e in forma elettronica.

1

In casi fondati, segnatamente in caso d'urgenza, una procedura di consultazione può svolgersi completamente o parzialmente in forma di conferenza. In questo caso è tenuto un verbale della conferenza.

2

482

Procedura di consultazione. LF

Il termine di consultazione è in genere di tre mesi. Può essere eccezionalmente prorogato in modo adeguato, segnatamente tenendo conto di possibili interferenze con vacanze e giorni festivi nonché del contenuto e della portata del progetto. In caso d'urgenza, il termine può essere eccezionalmente ridotto.

3

Art. 8

Trattazione dei pareri

Si prende atto dei pareri espressi e li si valuta.

Art. 9

Pubblicità

La documentazione, i pareri pervenuti, il riassunto dei risultati della procedura di consultazione e i verbali delle consultazioni svolte in forma di conferenza sono accessibili al pubblico.

1

Mediante la concessione del diritto di consultazione, la distribuzione di copie o la pubblicazione in forma elettronica, i pareri sono resi accessibili al pubblico e possono essere elaborati tecnicamente a tal fine.

2

3

La legge del ...3 sulla trasparenza non è applicabile.

Art. 10

Domande di pareri su progetti di portata minore

Il dipartimento o la Cancelleria federale possono chiedere il parere degli ambienti interessati esterni all'Amministrazione federale su progetti di portata minore.

1

2

Il risultato della domanda di parere è pubblicato.

Art. 11

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale disciplina i particolari mediante ordinanza, segnatamente:

3

a.

lo svolgimento della procedura di consultazione in forma elettronica;

b.

il contenuto, l'allestimento e la distribuzione della documentazione;

c.

la trattazione dei pareri pervenuti, segnatamente la loro valutazione, la preparazione tecnica, la pubblicazione e l'archiviazione;

d.

il coordinamento e la pianificazione delle singole procedure di consultazione.

RS ...; RU ... (FF ...)

483

Procedura di consultazione. LF

Art. 12

Modifica del diritto vigente

1. La legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento è modificata come segue: Art. 112 cpv. 2 Pone in consultazione il progetto preliminare e il relativo rapporto esplicativo secondo le disposizioni della legge del ...5 sulla procedura di consultazione.

2

2. La legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Art. 39 cpv. 3 Abrogato 3. La legge del 24 gennaio 19917 sulla protezione delle acque è modificata come segue: Art. 47 cpv. 2 Abrogato Art. 13

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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484

RS 171.10 RS ...; RU ... (FF 2004 481) RS 814.01 RS 814.20