Decreto federale Disegno sul finanziamento del promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera per il periodo 2006­2007 del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 4 della legge federale del ...2 concernente il promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20043, decreta: Art. 1 Per finanziare il promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera per il periodo 2006­2007 č stanziato un limite di spesa di 9,8 milioni di franchi. Di questo importo, 3 milioni di franchi dovranno essere conseguiti sotto forma di emolumenti di terzi.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.

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RS 101 RS ...; RU ... (FF 2004 6423) FF 2004 6401

2004-2026

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Finanziamento del promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera per il periodo 2006­2007. DF

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