Decreto federale sull'iniziativa popolare «per il promovimento dei trasporti pubblici» # S T #

dell'8 febbraio 1990

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare «per il promovimento dei trasporti pubblici», depositata il 24 febbraio 1986°; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 febbraio 19892', decreta:

Art. l 1 L'iniziativa popolare del 24 febbraio 1986 «per il promovimento dei trasporti pubblici» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa ha il tenore seguente: La Costituzione federale è completata come segue: Art. 26 cpv. 2-5 (nuovi) 2 La Confederazione promuove i trasporti pubblici, segnatamente quelli ferroviari. Assicura, nell'intero Paese, sufficienti collegamenti con mezzi di trasporto pubblici appropriati, finanziando un'offerta base di possibilità di trasporto.

3 Per mantenere e potenziare l'efficienza e l'offerta delle prestazioni nel traffico passeggeri e mercantile, la Confederazione promuove in particolare: a. la creazione di un'infrastruttura efficiente; b. corse frequenti e tariffe vantaggiose; e. l'allacciamento di regioni montane e marginali compresi i collegamenti e le corrispondenze necessarie; d. unioni tariffarie nelle regioni che vi si addicono; e. il traffico intermodale strada-ferrovia; f. la costruzione di binari di raccordo per il traffico merci.

4 1 Cantoni provvedono per ulteriori prestazioni.

5 La Confederazione prende provvedimenti affinchè il transito delle merci avvenga soprattutto per ferrovia e sostiene gli sforzi volti a convogliare su ferrovia il transito delle merci a lunga distanza.

Disposizioni transitorie, art. 19 (nuovo) 1 Fino all'entrata in vigore di disposizioni costituzionali per una politica coordinata dei trasporti, includenti un fondo di finanziamento dei trasporti, i compiti di cui all'articolo 26 capoversi 2, 3 e 5 sono finanziati, oltre che con i sussidi federali finora prestati per il mantenimento dell'esercizio e per il ri-

1)FF 1986 I 1022 )FF 1989 I 1058

2

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Promovimento dei trasporti pubblici sarcimento di prestazioni a favore dell'economia generale, con un terzo almeno del sopraddazio sui carburanti e un terzo almeno del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti giusta l'articolo 36'".

2 Questi mezzi finanziari vanno impiegati il più presto possibile, il più tardi nel secondo anno successivo all'accettazione dell'articolo 26 capoversi 2 a 5.

3 Fino all'entrata in vigore di disposizioni costituzionali per una politica coordinata dei trasporti, includenti un fondo di finanziamento dei trasporti, il periodo introduttivo dell'articolo 36'" capoverso 1 è modificato come segue: Art. 36'" cpv. 1 periodo introduttivo 1 La Confederazione assegna al traffico stradale un terzo del prodotto netto dei dazi d'entrta sui carburanti e due terzi di un sopraddazio, utilizzandoli:

Art. 2 L'Assemblea federale propone al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 8 febbraio 1990 Consiglio nazionale, 8 febbraio 1990 II presidente: Cavelty II presidente: Ruffy II segretario: Huber II segretario: Koehler

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20.02.1990

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