Decreto federale sul diritto di voto e di eleggibilità per i diciottenni # S T #
del 5 ottobre 1990
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata un'iniziativa parlamentare; visto il rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 30 gennaio 199011; visto il parere del Consiglio federale del 28 febbraio 19902), decreta: I
L'articolo 74 capoverso 2 della Costituzione federale è modificato come segue: Art. 74 cpv. 2 2
Ha diritto di voto, in tali elezioni e votazioni, ogni Svizzero o Svizzera che ha compiuto il diciottesimo anno di età e non è privato, secondo la legislazione della Confederazione, dei diritti politici.
II
II presente decreto sottosta al voto del popolo e dei Cantoni.
Consiglio nazionale, 5 ottobre 1990 II presidente: Ruffy II segretario: Koehler
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1990 II presidente: Cavelty II segretario: Huber
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1990-660
32 Foglio federale. 73° anno. Voi. III
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Decreto federale sul diritto di voto e di eleggibilità per i diciottenni del 5 ottobre 1990
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Foglio federale
Jahr
1990
Année Anno Band
3
Volume Volume Heft
41
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
06.10.1990
Date Data Seite
477-477
Page Pagina Ref. No
10 116 450
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