Termine di referendum: 1 ° ottobre 1990
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Legge sui rapporti fra i Consigli
Modificazione del 22 giugno 1990
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numeri 1 e 11 della Costituzione federale; esaminata un'iniziativa parlamentare delle Commissioni della gestione del 12 febbraio 1990°; visto il parere del Consiglio federale del 14 febbraio 19902), decreta: I
La legge sui rapporti fra i Consigli 3) è modificata come segue: Art. 47sexies 1 Le Commissioni della gestione dispongono di un organo parlamentare di controllo dell'amministrazione.
2 L'organo di controllo dell'amministrazione esamina, su mandato delle Commissioni della gestione, i compiti dell'amministrazione, il loro adempimento e gli effetti dell'operato delle autorità e dell'amministrazione. Questo controllo è esercitato secondo i criteri della legalità, dell'opportunità, del rendimento e dell'efficacia.
3 L'organo di controllo gode, nei confronti dei servizi dell'amministrazione, degli stessi diritti delle Commissioni della gestione riguardo all'ottenimento di informazioni e atti. Tratta direttamente con tutti i servizi dell'amministrazione e, con l'approvazione delle Commissioni della gestione, può ricorrere ad esperti conferendo loro anche gli stessi diritti.
4 Le Commissioni della gestione coordinano il lavoro del proprio organo di controllo con quello delle altre commissioni di alta vigilanza, nonché con quello degli organi di controllo del Consiglio federale.
') FF 1990 I 773 » FF 1990 I 798 3 > RS 171.11 1990 - 409
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Legge sui rapporti fra i Consigli
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Modificazione e abrogazione di altre leggi federali 1. La legge sull'organizzazione dell'amministrazione 1) è modificata come segue: Art. 58 cpv. 1 lett. C e D C. Uffici e servizi Offices et services Aemter und Dienste Aggiungere: Ufficio federale dell'informatica Office fédéral de l'informatique Bundesamt für Informatik D. Uffici e servizi aggregati amministrativamente Offices et services rattachés administrativement Administrativ zugeordnete Aemter und Dienste Cancellare: Ufficio federale dell'organizzazione Office fédéral de l'organisation Bundesamt für Organisation 2. La legge federale del 19 dicembre 19802' concernente l'istituzione dell'Ufficio federale dell'organizzazione è abrogata.
3. L'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19273) è modificato come segue: Art. 64, frase introduttiva e cpv. 1 lett. d 1 L'Ufficio federale del personale ha in particolare le seguenti attribuzioni: d. studiare problemi di economia aziendale, specialmente quelli riguardanti l'organizzazione e la direzione.
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La presente legge sottosta al referendum facoltativo.
Essa entra in vigore il 1° ottobre 1990.
1) RS 172.010 > RU 1981 446 3 > RS 172.221.10
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Legge sui rapporti fra i Consigli
Consiglio degli Stati, 22 giugno 1990 II presidente: Cavelty II segretario: Huber
Consiglio nazionale, 22 giugno 1990 II presidente: Ruffy II segretario: Koehler
Data di pubblicazione: 3 luglio 1990'' Termine di referendum: 1° ottobre 1990
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»FF 1990 II 975
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Legge sui rapporti fra i Consigli Modificazione del 22 giugno 1990
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Jahr
1990
Année Anno Band
2
Volume Volume Heft
26
Cahier Numero Geschäftsnummer
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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
03.07.1990
Date Data Seite
975-977
Page Pagina Ref. No
10 116 373
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