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Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica popolare di Cina

del 16 ottobre 1990

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica popolare di Cina, firmata il 6 luglio 1990.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 ottobre 1990

1990 - 625

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Koller II cancelliere della Confederazione, Buser

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Compendio Dopo trattative durate diversi anni, il 6 luglio 1990 è stata conclusa una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica popolare di Cina. A causa del suo vasto territorio e della sua forte intensità demografica, questo Paese ha in sé un importante potenziale economico. Nel corso degli anni passati, le imprese svizzere hanno considerevolmente intensificato la loro presenza in Cina ed oggi vi sono rappresentate con uffici di collegamento e di rappresentanza, con partecipazioni in aziende miste, con progetti di cooperazione a lungo termine nonché con concessioni di licenze. Oltre alla soppressione della doppia imposizione, la Convenzione offre loro una certa protezione fiscale; favorisce inoltre nuovi investimenti svizzeri ed evita che questioni di natura fiscale indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto ai concorrenti degli altri Stati industrializzati.

La Convenzione segue in gran parte il modello di quella dell'OCSE del 1977.

Contiene pure alcune disposizioni speciali, le quali sono da ricondurre a peculiarità del diritto fiscale cinese o alla politica convenzionale di questo Paese nei confronti di Stati industrializzati e, salvo qualche eccezione, risulta conforme alla politica convenzionale svizzera nei confronti dei Paesi in via di sviluppo (cfr. messaggio del Consiglio federale del 18 aprile 1973 concernente una Convenzione di doppia imposizione con Trinidad e Tobago, FF 1973 / 987).

La Repubblica popolare di Cina offre alle imprese straniere svariate possibilità di operare in campo economico, per cui è stato possibile concludere una convenzione esaustiva.

I Cantoni e le cerehie economiche interessate hanno approvato a grande maggioranza la conclusione della Convenzione.

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Messaggio 1

Genesi

Agli inizi degli anni Ottanta la Repubblica popolare di Cina ha compiuto importanti sforzi per promuovere lo sviluppo economico e per ammodernare l'economia. Questo Paese si è parimenti impegnato a concludere convenzioni di doppia imposizione con Stati industrializzati. Su domanda della Repubblica popolare di Cina, nel 1985 si sono svolti colloqui preliminari di natura tecnica, che sono proseguiti nel 1986. Allo scopo di eliminare le divergenze esistenti, nel 1987 e 1988 vi sono state altre trattative sfociate, nel 1989, nella parafatura di un progetto di convenzione con relativo protocollo.

La Convenzione offre una certa protezione fiscale alle aziende svizzere che esercitano un'attività economica in Cina. Favorisce gli investimenti svizzeri diretti ed elimina gli svantaggi di carattere concorrenziale che hanno finora colpito l'economia svizzera a seguito dell'inesistenza di una convenzione di doppia imposizione.

Malgrado l'introduzione di severe misure d'austerità da parte del governo cinese, questi vantaggi sono comunque tangibili. Inoltre la politica economica estera cinese non ha subito mutamenti radicali. Le aziende svizzere hanno mantenuto la loro presenza in Cina, ma a seguito dell'incertezza che si era venuta a creare con l'introduzione delle misure di austerità hanno in parte ridotto o differito nel tempo l'esecuzione di progetti volti a potenziare le loro attività economiche. Giova ricordare che la Svizzera ha sempre manifestato un vivo interesse alla conclusione di una convenzione di doppia imposizione.

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Commento alle disposizioni della Convenzione x

Nel messaggio del 13 luglio 1965 concernente la Convenzione di doppia imposizione con la Svezia (FF 1965 II 501), il nostro Collegio ha commentato in modo approfondito le disposizioni del modello di Convenzione dell'OCSE del 1963.

Questo modello è stato successivamente rimaneggiato: la versione riveduta è stata pubblicata nell'aprile del 1977 dal Consiglio dell'OCSE unitamente ad una nuova raccomandazione. Le innovazioni sono state presentate in dettaglio nel messaggio dell'11 gennaio 1978 concernente la Convenzione di doppia imposizione con la Gran Bretagna (FF 1978 I 189). Pertanto qui di seguito ci limitiamo a commentare le principali deroghe al testo dell'OCSE e alla prassi convenzionale svizzera nonché a menzionare le peculiarità della presente Convenzione.

Articolo 2 Imposte considerate La Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio. Attualmente la Repubblica popolare di Cina non riscuote alcuna imposta generale sul patrimonio. Un'eventuale imposta sul patrimonio istituita posteriormente sarebbe considerata dalla Convenzione (par. 4).

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Articolo 3 Definizioni generali Con riferimento al campo d'applicazione territoriale resta inteso che, per quanto concerne la Cina, la Convenzione è applicabile unicamente nelle regioni in cui vige il diritto fiscale cinese. È stabilito pertanto che, dopo la reintegrazione di Hongkong e Macao, la Convenzione non sarà automaticamente applicabile alle predette due regioni.

Articolo 5 Stabile organizzazione L'espressione «stabile organizzazione» del modello dell'OCSE è stata ampliata nei punti seguenti: Conformemente alla prassi convenzionale svizzera nei confronti dei Paesi in sviluppo, un cantiere di costruzione o una catena di montaggio nonché le attività di supervisione loro collegate costituiscono una stabile organizzazione se durano almeno 6 mesi.

Per le remunerazioni delle prestazioni di servizi, in luogo dell'imposi/ione alla fonte è previsto per la prima volta che tali attività costituiscono una stabile organizzazione nella misura in cui vengano esercitate nell'altro Stato durante più di sei mesi. Il numero 1 del protocollo precisa inoltre che i servizi di consulenza prestati in relazione con la locazione o la vendita di macchine o attrezzature non generano una stabile organizzazione.

L'intermediario indipendente che lavora esclusivamente o quasi esclusivamente per una sola azienda perde la qualifica di intermediario indipendente.

Articolo 7 Utili delle imprese Conformemente al modello di Convenzione dell'OCSE è applicabile il principio secondo il quale una stabile organizzazione può essere assoggettata ad imposta soltanto per gli utili che le sono effettivamente imputati. Questo principio è precisato dal numero 2 del protocollo.

Articolo 10 Dividendi La Convenzione prevede un'aliquota d'imposta alla fonte del 10 per cento sui dividendi (diritto interno cinese: 20%); il numero 3 del protocollo precisa che anche i trasferimenti di utili da parte di aziende miste svizzero-cinesi (joint ventures) sono considerati dividendi.

Artìcolo 11 Interessi Sugli interessi può essere trattenuta al massimo un'imposta alla fonte del 10 per cento (diritto interno cinese 20%). Per gli interessi di prestiti garantiti, assicurati o indirettamente finanziati da uno Stato contraente o da un istituto finanziario statale, è inoltre prevista l'esenzione dall'imposta alla fonte.

Articolo 12 Canoni La Convenzione
prevede un'aliquota d'imposta alla fonte del 10 per cento (diritto interno cinese 20%). II numero 4 del protocollo precisa che, nel caso di redditi da contratti di leasing, questa imposta sarà riscossa solo sul 60 per 960

cento della remunerazione lorda; l'onere effettivo dell'imposta alla fonte ammonta pertanto al 6 per cento della remunerazione lorda.

Articolo 13 Utili di capitale L'alienazione di azioni di una società immobiliare è equiparata all'alienazione di beni immobili ed è imponibile nello Stato in cui sono situati detti beni.

Articolo 14 Professioni indipendenti I redditi tratti dall'esercizio di un'attività lucrativa indipendente possono essere tassati unicamente nel luogo di lavoro, qualora vi sia una base fissa o qualora l'attività vi sia esercitata durante più di 183 giorni nel corso di un anno civile.

Articolo 17 Artisti e sportivi Come in altre convenzioni svizzere di doppia imposizione è previsto che i redditi di artisti e sportivi, la cui attività in uno Stato è sovvenzionata in maniera rilevante da fondi pubblici dell'altro Stato, sono tassati conformemente agli articoli 7, 14 o 15.

Articolo 18 Pensioni II numero 5 del protocollo precisa che le rendite vengono trattate allo stesso modo delle pensioni.

Articolo 20 Professori e insegnanti Per promuovere lo scambio di professori e di insegnanti, è prevista l'esenzione fiscale per i redditi del lavoro conseguiti da persone che si recano nell'altro Stato allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche e che vi soggiornano per non più di due anni. Una simile disposizione è parimenti contenuta in altre convenzioni svizzere di doppia imposizione concluse con Paesi in sviluppo.

Articolo 21 Studenti Conformemente alla pratica convenzionale svizzera adottata nei confronti dei Paesi in sviluppo, i redditi del lavoro percepiti da studenti durante un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 12 mesi sono esenti da imposizione, sempreché questo impiego sia in relazione diretta con il loro studio, le loro ricerche o la loro formazione e le remunerazioni provenienti da detto impiego non eccedano i 18 000 franchi svizzeri o l'equivalente in valuta cinese al cambio ufficiale.

Altri redditi La Convenzione non prevede una clausola generale per i redditi non espressamente menzionati nella Convenzione, ragion per cui, segnatamente per gli alimenti e le rendite dell'assicurazione sociale, è applicabile il diritto fiscale interno di entrambi gli Stati. Le ripercussioni pratiche dovute alla mancanza di una tale disposizione dovrebbero essere irrilevanti per la Cina.

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Articolo 23 Eliminazione della doppia imposizione La Cina elimina la doppia imposizione con il metodo del computo. La Svizzera da parte sua segue come sempre il metodo dell'esenzione riservandosi la progressività dell'aliquota, e per i dividendi, gli interessi ed i canoni concede il computo globale d'imposta. Per gli interessi ed i canoni che, in Cina, sulla base di agevolazioni speciali intese a promuovere lo sviluppo economico, sono esentati dall'imposta o imponibili ad aliquote inferiori a quelle previste nella Convenzione, la Svizzera accorda un computo d'imposta fittizio pari al 10 per cento dell'ammontare lordo di queste remunerazioni.

Articolo 26 Scambio di informazioni La Convenzione contiene un articolo sullo scambio di informazioni di natura fiscale il quale, conformemente alla prassi svizzera, prevede però unicamente lo scambio di informazioni necessarie per una corretta applicazione della Convenzione.

Articolo 28 Entrata in vigore La Convenzione è applicabile retroattivamente al 1° gennaio 1990.

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Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano ad alcune entrate fiscali. Per la Svizzera, queste perdite di introiti fiscali risultano in particolre dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo parziale o totale delle imposte riscosse alla fonte dalla Repubblica popolare di Cina sui dividendi, sugli interessi e sui canoni. Tuttavia questo ammanco, dovuto al rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti della Repubblica popolare di Cina, non dovrebbe attualmente rivestire una grande importanza, poiché gli investimenti cinesi in Svizzera sono insignificanti. Per contro, il computo forfettario d'imposta, introdotto mediante il nostro decreto del 22 agosto 1967, graverà le entrate fiscali svizzere. A queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, si contrappongono vantaggi finanziari. Mentre finora l'imposta alla fonte cinese sui dividendi, sugli interessi e sui canoni doveva essere ammessa in deduzione, in futuro i redditi provenienti dalla Repubblica popolare di Cina potranno essere assoggettati ad imposta in Svizzera con il loro ammontare lordo. La conseguenza sarà un aumento generale del reddito imponibile.

A queste ripercussioni di natura fiscale fanno comunque riscontro notevoli vantaggi per l'economia svizzera a seguito del promovimento del commercio e della facilitazione degli investimenti nella Repubblica popolare di Cina. Inoltre giova ricordare che le convenzioni di doppia imposizione vengono essenzialmente concluse nell'interesse dei contribuenti e della cooperazione economica, elemento chiave della politica svizzera in materia di commercio estero.

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Costituzionalità

La Convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con l'estero. Secondo l'articolo 85 numero 5 della Costituzione, l'approvazione spetta alla vostra Assemblea. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile; essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto.

Il decreto federale d'approvazione non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione.

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Conclusioni

La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell'OCSE e la politica convenzionale svizzera nei confronti dei Paesi in sviluppo.

Apporta agli investitori svizzeri un importante sgravio delle imposte cinesi e dovrebbe favorire, in linea di massima, lo sviluppo degli scambi commerciali reciproci.

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Decreto federale Disegno che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica popolare di Cina del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 ottobre 1990'>, decreta:

Art. l 1 La Convenzione, firmata il 6 luglio 1990, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare di Cina intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

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"FF 1990 III 957

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Convenzione

Traduzione 1)

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

// Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cina, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Cina: (i) l'imposta personale sul reddito; (ii) l'imposta sul reddito delle aziende miste con partecipazione cinese ed estera; (iii) l'imposta sul reddito delle imprese estere; e (iv) l'imposta locale sul reddito; (qui di seguito indicate quali «imposta cinese»); b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi); '' Dal testo originale francese.

65 Foglio federale. 73° anno. Voi. III

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Doppie imposizioni

(ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare ed immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio); (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, entro il termine usuale, le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine «Cina» designa la Repubblica popolare di Cina e comprende tutte le zone e acque territoriali della Repubblica popolare di Cina nelle quali è applicabile il diritto fiscale cinese, nonché le zone adiacenti alle acque territoriali, il fondo e il sottosuolo del mare sui quali la Repubblica popolare di Cina, in accordo con il diritto internazionale, esercita i suoi diritti di sovranità e sui quali è applicabile il diritto fiscale cinese; b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; e) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, la Cina o la Svizzera; d) il termine «imposta» designa, come il contesto richiede, l'imposta cinese o l'imposta svizzera; e) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone; f) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; g) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; h) il termine «nazionali» designa le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente e le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede principale (luogo di direzione effettiva) è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; 966

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j) l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Cina: l'Ufficio Fiscale di Stato o un suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne la Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata all'imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sue sede principale (luogo di direzione effettiva) o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; e) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,
si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede principale (luogo di direzione effettiva).

Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

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Doppie imposizioni

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; e) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre: a) un cantiere di costruzione o una catena di montaggio, o le attività di supervisione ad essi collegate, quando la durata di tale cantiere, di detta catena o di dette attività oltrepassa i sei mesi; b) la prestazione di servizi, comprese le attività di consulenza da parte di un'impresa di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per mezzo di impiegati o di altro personale, quando le attività di tale natura si protraggono nel Paese, per lo stesso progetto o per progetti collegati, per un periodo o periodi cumulativamente superiori a 183 giorni in un periodo di dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione», se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna, di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; e) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l'impresa ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a-e, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente e dispone di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia nel primo Stato una stabile
organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

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6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o pressoché esclusivamente per conto di un'impresa, esso non sarà considerato come un intermediario indipendente ai sensi del presente paragrafo.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno
Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una 969

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stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 5, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede principale (luogo di direzione effettiva) dell'impresa.

2. Se la sede principale (luogo di direzione effettiva) dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di
immatricolazione, nello Stato contraente in cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 Imprese associate Allorché: a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o 970

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b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti - nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

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Articolo 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, se gli interessi stessi sono pagati a un residente dell'altro Stato contraente in dipendenza di crediti garantiti, assicurati o finanziati indirettamente da detto altro Stato contraente, 0 dalle sue suddivisioni politiche, o dai suoi enti locali o da un istituto finanziario interamente di proprietà di questo altro Stato contraente.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti compresi 1 premi ed altri frutti relativi a tali titoli. Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa.

In tal caso, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

6. Gli interessi si considerano provenienti dallo Stato stesso quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente
una stabile organizzazione o una basse fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitori e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo

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Doppie imposizioni

ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile
organizzazione o della base fissa, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Doppie imposizioni

Articolo 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale o da beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede principale (luogo di direzione effettiva) dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una società i cui beni sono principalmente costituiti, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi da 1 a 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato; tuttavia, nelle seguenti circostanze detto reddito può essere tassato nell'altro Stato contraente e cioè: a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio della propria attività; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano o oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno civile considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura
in cui essi provengono dall'attività ivi esercitata.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

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Doppie imposizioni

Articolo 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno civile considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e e) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede principale (luogo di direzione effettiva) dell'impresa.

Articolo 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

Articolo 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato contraente.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità
è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non trovano applicazione per le remunerazioni o per gli utili, i salari, gli stipendi e i redditi analoghi provenienti da attività esercitate da artisti o sportivi in uno Stato contraente, qualora il loro 975

Doppie imposizioni

soggiorno in questo Stato non sia finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, da sue suddivisioni politiche o da suoi enti locali.

In tal caso, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 7, 14 o 15.

Articolo 18 Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 19 Funzioni pubbliche 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resia tale Stato o suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente che: (i) abbia la nazionalità di detto Stato o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato o suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle remunera/ioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Articolo 20 Professori e insegnanti Un professore o un insegnante il quale soggiorni per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo principale di insegnare o effettuare ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca.

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Doppie imposizioni

Articolo 21 Studenti 1. Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato.

2. Una persona fisica, che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o per periodi che non eccedono in totale i 12 mesi ai fini di proseguire i suoi studi, le sue ricerche o la sua formazione o con lo scopo di acquisire esperienze tecniche, professionali o commerciali, è esente da imposizione in detto altro Stato contraente per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato, sempreché questo impiego sia in diretta relazione con i suoi studi, le sue ricerche, la sua formazione o la sua acquisizione di esperienze e le remunerazioni provenienti da detto impiego non eccedano i 18 000 franchi svizzeri o l'equivalente in valuta cinese al cambio ufficiale.

Articolo 22 Patrimonio 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati in traffico internazionale e da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede principale (luogo di direzione effettiva) dell'impresa.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Articolo 23 Eliminazione della doppia imposizione 1. Per quanto
concerne la Cina, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente: a) Se un residente di Cina ritrae redditi dalla Svizzera, che giusta la Convenzione sono imponibili in Svizzera, l'importo corrispondente all'imposta gravante su questi redditi viene computato sull'imposta cinese dovuta da questa persona. L'ammontare di questa deduzione non può tuttavia 977

Doppie imposizioni

eccedere la quota d'imposta cinese attribuibile a questi redditi calcolata conformemente alle leggi e disposizioni cinesi in materia fiscale, b) Se i redditi percepiti dalla Svizzera sono dividendi pagati da una società che è residente di Svizzera ad una società che è residente di Cina e che detiene almeno il 10 per cento delle azioni della società che paga i dividendi, il computo tiene conto dell'imposta dovuta in Svizzera dalla società che paga i dividendi per questi redditi.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente: a) Qualora un residente di Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Cina, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione.

b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Cina, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Cina, giusta le disposizioni degli articoli 10, I l e 12, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Cina; o (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, calcolata secondo norme prestabilite, che tenga conto dei principi generali di sgravio menzionati al paragrafo (i) precedente; o (iii) deduzione dai dividendi, dagli interessi o dai canoni di cui si tratta di almeno l'imposta riscossa in Cina sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura giusta le prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni.

e) Qualora un residente di Svizzera riceva interessi o canoni (compresi i pagamenti per l'uso o la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche) che, conformemente alla legislazione fiscale cinese che prevede agevolazioni speciali intese a promuovere lo sviluppo economico della Cina, sono esentati dall'imposta cinese o imponibili ad un'aliquota inferiore a quella prevista dal paragrafo 2 degli articoli 11 e 12, la Svizzera accorda, su domanda del residente e nella misura in cui ne ha diritto, uno sgravio pari al 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi o dei canoni (compresi i pagamenti per l'uso o la concessione in uso di at978

Doppie imposizioni

trezzature industriali, commerciali o scientifiche). La lettera b) del presente paragrafo è applicabile per analogia.

d) Una società residente di Svizzera che riceve dividendi da una società residente di Cina fruisce, all'atto della determinazione dell'imposta svizzera su questi redditi, degli stessi vantaggi dei quali beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente di Svizzera.

Articolo 24 Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

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Doppie imposizioni

Articolo 25 Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, ella può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi 2 e 3. Qualora per raggiungere tale accordo venga ritenuto opportuno, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti potranno incontrarsi per uno scambio verbale di opinioni.

Articolo 26 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli stati contraenti si scambieranno le informazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati contraenti permettono d'ottenere nell'ambito della normale prassi amministrativa) necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e che concernono le imposte oggetto della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e potranno essere comunicate soltanto a persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte oggetto della presente Convenzione. Non
possono essere scambiate informazioni che divulgherebbero segreti commerciali, d'affari, industriali o professionali nonché processi commerciali.

2. Le disposizioni del presente articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo di adottare misure amministrative in deroga alle proprie prescrizioni o alla propria prassi amministrativa, oppure contrarie alla propria sovranità, alla propria sicurezza o all'ordine pubblico, oppure fornire indicazioni che non possono essere ottenute sulla base della propria legislazione e di quella dello Stato contraente che le domanda.

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Doppie imposizioni

Articolo 27 Agenti diplomatici e funzionali consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, qualora si trovino sul territorio di uno Stato contraente e non siano trattati in materia d'imposta sul reddito o sul patrimonio come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Articolo 28 Entrata in vigore La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio delle note diplomatiche, nelle quali ciascuno Stato contraente comunica all'altro che, conformemente alla propria legislazione interna, i presupposti necessari all'entrata in vigore della presente Convenzione sono adempiuti. La presente Convenzione è applicabile agli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1990.

Articolo 29 Denuncia La presente Convenzione avrà durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente può denunciarla per via diplomatica e per iscritto entro il 30 giugno di ogni anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione. In questo caso la Convenzione non si applicherà più agli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello della denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Pechino, il 6 luglio 1990, nelle lingue francese, cinese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo francese e cinese, prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero: Schurlenberger

Per il Governo della Repubblica popolare di Cina: Jin Xin

3818

66 Foglio federale. 73° anno. Voi. III

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Protocollo

Traduzione»

II Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare di Cina, all'atto della firma della Convenzione conclusa tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della detta Convenzione: 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 3 lettera b, resta inteso che non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, se essa fornisce in detto altro Stato contraente servizi di consulenza in relazione con la vendita o la locazione di macchine o attrezzature ricorrendo a dipendenti o ad altro personale. Detti servizi di consulenza comprendono le istruzioni per l'installazione delle macchine o delle attrezzature, la consulenza su materiale tecnico, la formazione del personale nonché attività di costruzione nell'ambito dell'installazione o dell'esercizio delle macchine o delle attrezzature.

2. Con riferimento all'articolo 7 paragrafi 1 e 2, resta inteso che, qualora un'impresa di uno Stato contraente, che ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, vende beni o merci o esercita altre attività industriali o commerciali nell'altro Stato contraente, gli utili di detta stabile organizzazione vengono determinati unicamente sulla base della parte di entrate che può essere imputata all'attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per queste altre attività industriali o commerciali.

3. Con riferimento all'articolo 10 paragrafo 3, resta inteso che il termine «dividendi» comprende parimenti i trasferimenti di utili o i versamenti considerati quali trasferimenti di utili percepiti da un residente di Svizzera e provenienti da un'azienda mista istituita in Cina.

4. Con riferimento all'articolo 12 resta inteso che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota percentuale menzionata all'articolo 12 paragrafo 2, si considererà quale base di calcolo il 60 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

"Dal testo originale francese.

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Doppie imposizioni

5. Con riferimento all'articolo 18, resta inteso che le disposizioni del detto articolo sono parimenti applicabili alla rendita pagata a un residente di uno Stato contraente. Il termine «rendita» designa una somma determinata pagabile periodicamente a scadenze fisse, vita naturai durante o per un periodo determinato o determinabile quale controprestazione per un'adeguata e piena remunerazione in denaro o valutabile in denaro.

6. Le disposizioni della presente Convenzione non devono in alcun modo limitare i vantaggi fiscali che sono o potranno essere concessi ad uno Stato contraente sulla base delle proprie leggi o di una convenzione stipulata fra i Governi degli Stati contraenti.

Fatto in duplice esemplare a Pechino, il 6 luglio 1990, nelle lingue francese, cinese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo francese e cinese, prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero: Schurlenberger

Per il Governo della Repubblica popolare di Cina: Jin Xin

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica popolare di Cina del 16 ottobre 1990

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1990

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48

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04.12.1990

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957-983

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