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Messaggio a sostegno del decreto federale concernente la proroga del «programma immediato» in materia d'imposta federale diretta del 16 ottobre 1990

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione il messaggio a sostegno di un decreto federale concernente la proroga del decreto federale sull'imposta federale diretta («programma immediato»).

Il disegno del relativo decreto federale figura in appendice.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione 16 ottobre 1990

1990-626

43 Foglio federale. 73° anno. Voi. III

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Koller II cancelliere della Confederazione, Buser

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Messaggio I II III

Parte generale Situazione iniziale Situazione giurìdica 1989/90

Con il decreto del 9 ottobre 1987 sull'imposta federale diretta (RS 642.110.2), la vostra Assemblea aveva adottato nuove tariffe differenziate per i contribuenti che vivono soli e per quelli coniugati, nonché deduzioni sociali più elevate e una modificazione della deduzione per i coniugi che esercitano entrambi un'attività lucrativa. Questo cosiddetto «programma immediato» è entrato in vigore il 1° gennaio 1989 ed è applicabile fino all'entrata in vigore della legge federale sull'imposta federale diretta, ma al più tardi fino al 31 dicembre 1992.

Integrando queste modificazioni nel decreto federale concernente la riscossione d'una imposta federale diretta, il nostro Collegio ha compensato nello stesso tempo gli effetti della progressione a freddo per il periodo dal 31 dicembre 1983 al 31 dicembre 1987 (RU 1988 878). Paragonata con il periodo antecedente, la normativa vigente secondo il «programma immediato» per il periodo fiscale 1989/90 può essere riassunta come segue: a. La tariffa è stata elaborata come tariffa doppia. Da una parte, è stata creata una tariffa ridotta a cui hanno diritto i contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica; la deduzione sociale speciale finora vigente per le persone coniugate è stata di conseguenza .soppressa. Dall'altra, per tutte le altre persone fisiche si applica una tariffa senza deduzioni.

b. Per compensare gli effetti della progressione a freddo, l'ammontare massimo della deduzione per i premi di assicurazione e per gli interessi di capitali a risparmio è stato aumentato a 2200 franchi per le persone coniugate e a 1100 franchi per le persone sole. Per contro, la deduzione supplementare di 400 franchi per ogni figlio è rimasta invariata.

e. La deduzione sociale a favore delle famiglie monoparentali è stata portata da 3200 a 3500 franchi, mentre quella per i figli e le persone bisognose è stata quasi raddoppiata, passando da 2200 a 4000 franchi.

d. La deduzione concessa ai coniugi che esercitano entrambi un'attività lucrativa è stata fissata al 20 per cento del reddito lavorativo inferiore, al minimo però a 2000 franchi e al massimo a 5000 franchi.

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Situazione giurìdica 1991/92

Nell'ambito di una nuova compensazione degli effetti della progressione a freddo, per il periodo fiscale 1991/92 la tariffa e le deduzioni sociali sono state aumentate del 7,1 per cento. Per quanto riguarda gli ammontari massimi summenzionati della deduzione per i premi di assicurazione e gli interessi di capitali a risparmio, questo aggiustamento - considerato l'arrotondamento - implica un aumento a 2300 franchi (persone coniugate), a 1200 franchi (persone sole) e a 630

500 franchi (figli). La deduzione a favore delle famiglie monoparentali passa a 3700 franchi e quella per i figli e le persone bisognose a 4300 franchi per ciascuna categoria. Quanto alla deduzione per i coniugi che esercitano entrambi un'attività lucrativa, essa ammonta al minimo a 2100 franchi e al massimo a 5400 franchi (ordinanza del 28 marzo 1990 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo in materia d'imposta federale diretta; RS 642.11; RU 1990 624).

2

Parte speciale

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Disegno di legge federale sull'imposta federale diretta (LDPD); questioni inerenti all'entrata in vigore

Da qualche tempo, nell'ambito del progetto d'armonizzazione fiscale, le vostre Camere federali stanno discutendo il disegno di legge federale sull'imposta federale diretta, che dovrà sostituire il decreto del Consiglio federale concernente la riscossione d'una imposta federale diretta e quindi anche il «programma immediato» ivi integrato. Benché le divergenze tra i due Consigli siano state in gran parte eliminate, non è ancora certo se la nuova legge - come supposto al momento dell'adozione del «programma immediato» - possa effettivamente entrare in vigore il 1° gennaio 1993. È infatti possibile che la sua entrata in vigore venga differita di due anni, cioè sino al 1995.

22

Proroga del «programma immediato»

Come menzionato nel numero 111, il decreto federale del 9 ottobre 1987 ha fissato il termine ultimo di validità del «programma immediato» al 31 dicembre 1992. Di conseguenza, affinchè gli sgravi di cui si tratta - che corrispondono in larga misura a quelli figuranti nella legge sull'imposta federale diretta - non divengano privi di oggetto, il «programma immediato» dev'essere prorogato oltre il 31 dicembre 1992. Vi proponiamo pertanto di accettare il presente decreto federale per la proroga del decreto del 9 ottobre 1987.

3

Ripercussioni finanziarie

II presente decreto non incide sul gettito fiscale; serve soltanto ad assicurare l'applicabilità del diritto vigente.

3791

631

Decreto federale sull'imposta federale diretta

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 ottobre 19901', decreta: I

II decreto federale del 9 ottobre 19872) sull'imposta federale diretta è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 2 2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 1993 con effetto sino all'entrata in vigore della legge federale sull'imposta federale diretta, ma al più tardi fintantoché sussista una base costituzionale per l'imposta federale diretta.

II 1

II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 1993.

3792

"FF 1990 III 629 -> RS 642.110.2

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Messaggio a sostegno del decreto federale concernente la proroga del «programma immediato» in materia d'imposta federale diretta del 16 ottobre 1990

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1990

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46

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90.069

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

20.11.1990

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629-632

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