Termine di referendum: 28 marzo 1991

Decreto federale sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia # S T #

(Decreto sull'energia)

del 14 dicembre 1990

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24septies e 24octies della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 1988'1, decreta: Sezione 1: Obiettivo e principi del risparmio energetico Art. l Obiettivo 11 presente decreto intende contribuire ad un approvvigionamento energetico sicuro, sufficiente, economico, diversificato e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente mediante un impiego parsimonioso e razionale dell'energia.

Art. 2 Principi dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia ' Le autorità, le imprese che provvedono all'approvvigionamento energetico e 1 consumatori applicano i seguenti principi: a. ogni energia deve essere utilizzata in modo possibilmente parsimonioso e razionale; b. l'impiego delle energie rinnovabili deve essere potenziato.

2 Impiego parsimonioso e razionale dell'energia significa innanzitutto: a. conseguire un utilizzo energetico con la minore energia possibile (alto rendimento energetico); b. ricuperare le perdite di calore; e. ridurre l'impiego di energia.

3 1 costi di produzione, di trasformazione e di distribuzione dell'energia devono essere possibilmente addossati ai consumatori che li causano. Si terrà conto delle spese sopportate per evitare e sopprimere i danni all'ambiente dovuti direttamente all'energia.

4 1 provvedimenti possono essere ordinati soltanto se sono possibili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e se sono economicamente sopportabili. Gli interessi superiori della collettività devono essere garantiti.

» FF 1989 I 405 1990 - 846

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Impiego parsimonioso e razionale dell'energia

Sezione 2: Prescrizioni per un impiego parsimonioso e razionale dell'energia Art. 3

Procedura di omologazione e esigenze applicabili agli impianti, ai veicoli e agli apparecchi prodotti in serie 1 II Consiglio federale stabilisce: a. prescrizioni sul modo di indicare in maniera uniforme e paragonabile, il consumo energetico specifico di determinati impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; b. esigenze per la procedura di omologazione energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie.

2 II Consiglio federale può fissare requisiti per l'omologazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie aventi un forte consumo di energia dopo aver sentito il parere delle cerehie economiche interessate.

3 II Consiglio federale disciplina la procedura applicabile al riconoscimento dei servizi di omologazione, dei risultati e dei certificati di omologazione svizzeri ed esteri. Esso può sostenere i servizi di omologazione nazionali.

4 II Consiglio federale tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni degli organismi specializzati riconosciuti.

Art. 4 Conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda 1 Le costruzioni nuove con riscaldamento centrale per più utenti devono essere equipaggiate con gli apparecchi necessari per la registrazione del consumo di calore (riscaldamento e acqua calda).

2 1 locali riscaldati devono essere dotati di un dispositivo che consenta di fissare e di regolare individualmente la temperatura dell'aria.

3 Nelle costruzioni equipaggiate con apparecchi di registrazione il costo del consumo di calore deve essere calcolato soprattutto in funzione del consumo effettivo. Si terrà conto dell'ubicazione dell'appartamento e del consumo coatto di calore.

Art. 5 Riscaldamento elettrico fisso 1 L'installazione di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica sottosta ad autorizzazione.

2 L'autorità cantonale competente accorda l'autorizzazione se: a. non esistono possibilità di raccordo al gas o al riscaldamento a distanza; b. l'utilizzazione di una pompa di calore elettrica è impossibile o sproporzionata; e. l'isolamento termico dell'edificio corrisponde allo stato della tecnica; d. l'ente locale di erogazione di elettricità è in grado di fornire la corrente necessaria.

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Impiego parsimonioso e razionale dell'energia 3

II riscaldamento a resistenza elettrica sarà autorizzato anche se le condizioni del capoverso 2 non sono interamente adempite, ove esso sia necessario per motivi di protezione della natura e del paesaggio o di protezione dei monumenti storici.

4 L'autorizzazione non è richiesta per coloro che producono personalmente corrente (produttori in proprio) per mezzo di energie rinnovabili.

Art. 6 Ulteriori provvedimenti energetici 1 II Consiglio federale, salvaguardando la sicurezza della popolazione, può emanare disposizioni sul risparmio energetico concernenti: a. i riscaldamenti all'aria aperta; b. le cortine ad aria calda e gli apparecchi affini, per quanto non siano alimentati essenzialmente con calore residuo; e. le installazioni di illuminazione; d. le scale mobili.

2 Le installazioni sportive e per il tempo libero (pattinatoi artificiali, campi sportivi, impianti per la neve, piscine) devono essere costruite e esercitate conformemente allo stato della tecnica in modo da garantire un consumo parsimonioso e razionale dell'energia.

3 II Consiglio federale può emanare all'intenzione dei Cantoni raccomandazioni per il risanamento delle installazioni esistenti dal profilo tecnico.

Sezione 3: Produttori in proprio Art. 7 Condizioni di raccordo 1 Gli enti pubblici di erogazione di energia hanno l'obbligo di accettare in una forma appropriata per la rete l'energia offerta regolarmente dai produttori in proprio.

2 II pagamento viene effettuato in funzione del prezzo applicabile alla fornitura di energia equivalente da parte delle reti regionali di trasporto.

3 Trattandosi di fornitura di energia elettrica, ottenuta con energie rinnovabili, bisogna accettare anche l'energia non prodotta regolarmente. In tal caso, il pagamento è effettuato in funzione del prezzo d'acquisto di energia equivalente in provenienza da nuovi impianti nazionali di produzione.

4 Le imprese forniscono l'energia al prezzo che richiedono dai consumatori che non sono produttori in proprio.

5 1 Cantoni designano l'autorità incaricata di fissare le condizioni di raccordo per i produttori in pròprio, in caso di litigio.

101 Foglio federale. 73° anno. Voi. III

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Impiego parsimonioso e razionale dell'energia

Sezione 4: Provvedimenti promozionali Art. 8

Informazione e consulenza

1

L'Ufficio federale dell'energia informa e consiglia il pubblico e le autorità sulle possibilità di impiego parsimonioso e razionale dell'energia, nonché sull'impiego di energie rinnovabili. Esso tiene conto degli sforzi dei Cantoni.

2 La Confederazione può sostenere gli sforzi di informazione e di consulenza in materia di risparmio energetico e di impiego di energie rinnovabili. Essa completa l'attività dei Cantoni e degli specialisti privati.

Art. 9 Formazione e perfezionamento professionale 1 La Confederazione promuove in collaborazione con i Cantoni la formazione ed il perfezionamento professionale delle persone incaricate dei compiti previsti dal presente decreto.

2 La Confederazione può sostenere corsi di formazione e di perfezionamento professionale per gli specialisti dell'energia.

Art. 10 Ricerca e sviluppo 1 La Confederazione promuove la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e lo sviluppo nei settori prossimi alla ricerca, in particolare nel campo del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.

2 Essa può sostenere installazioni pilota e di dimostrazione, in particolare qualora esse sfruttino l'energia solare, il calore ambientale e la geotermia.

3 Gli aiuti finanziari non devono di norma superare il 50 per cento dei costi e, in caso di utilizzazione commerciale, vanno rimborsati in funzione dell'utile conseguito.

Art. 11 Promovimento del ricupero di perdite di calore La Confederazione può sostenere provvedimenti per il ricupero delle perdite di calore, in particolare quelle delle centrali nucleari, degli impianti di incenerimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, di servizio e industriali.

Art. 12 Promovimento dell'impiego di energie rinnovabili La Confederazione può sostenere i provvedienti intesi a sfruttare energie rinnovabili, purché le stesse contribuiscano a ridurre l'inquinamento atmosferico di origine energetica e il tenore in diossido di carbonio ivi contenuto o inducano ad un impiego razionale dell'energia.

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Impiego parsimonioso e razionale dell'energia

Sezione 5: Disposizioni d'applicazione e esecuzione Art. 13 Disposizioni d'applicazione 1 II Consiglio federale emana le disposizioni d'applicazione necessarie, in particolare quelle concernenti le condizioni di raccordo per i produttori in proprio e le perdite di energia dovute ai gas di combustione degli impianti di riscaldamento. Esso può delegare al Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (Dipartimento) l'emanazione di disposizioni tecniche o amministrative.

2 Si terrà conto degli sforzi di risparmio energetico dei Cantoni, dell'economia e delle economie domestiche.

Art. 14 Prescrizioni cantonali 1 In vista dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, nonché dell'impiego delle energie rinnovabili, i Cantoni possono adottare provvedimenti più drastici o provvedimenti di complemento al presente decreto e alle sue disposizioni d'applicazione.

2 Le disposizioni e esigenze cantonali per gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie (art. 3) si applicano sino all'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni della Confederazione.

Art. 15 Obbligo di informazione e di collaborazione Chiunque fabbrica, mette in circolazione o utilizza impianti, veicoli e apparecchi che consumano energia è tenuto a fornire all'autorità le informazioni indispensabili all'esecuzione, a metterle a disposizione i documenti necessari e a garantirle l'accesso alle installazioni.

Art. 16 Segreto d'ufficio e segreto d'affari 1 Tutte le persone incaricate dell'esecuzione del presente decreto sottostanno al segreto d'ufficio.

2 II segreto di fabbricazione e il segreto d'affari sono garantiti in ogni caso.

Art. 17 Tasse 1 Le autorizzazioni, i controlli e i servizi speciali della Confederazione soggiacciono a una tassa. Il Consiglio federale ne determina l'ammontare.

2 Le attività di informazione e di consulenza della Confederazione giusta l'articolo 8 capoverso 1 sono esenti da tasse.

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Impiego parsimonioso e razionale dell'energia

Sezione 6: Procedura e protezione giuridica Art. 18 Protezione giuridica 1 La procedura e la protezione giuridica sono disciplinate dalla legge federale sulla procedura amministrativa" e dalla legge federale sulla organizzazione giudiziaria 2).

2 Le controversie in materia di conteggio delle spese di riscaldamento e di acqua calda (art. 4 cpv. 3) sottostanno alla giurisdizione civile. In caso di locazione, si applica la relativa procedura di ricorso.

Art. 19 Ricorso delle autorità 1 II Dipartimento è autorizzato ad impugnare i rimedi giuridici previsti dal diritto federale contro le decisioni delle autorità cantonali prese in virtù del presente decreto e dei suoi decreti di applicazione.

2 Le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, impugnabili mediante ricorso amministrativo al Consiglio federale o ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale sono comunicate immediatamente e gratuitamente al Dipartimento.

Sezione 7: Disposizioni penali Art. 20 Contravvenzioni 1 Chiunque, intenzionalmente: a. viola le prescrizioni sulle installazioni, i veicoli e gli impianti (art. 3); b. viola le prescrizioni sul conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda (art. 4); e. effettua operazioni sottoposte a autorizzazione senza esservi autorizzato (art. 5); d. omette di applicare i provvedimenti di risparmio energetico ordinati dalle autorità (art. 6); e. rifiuta di fornire le informazioni richieste dall'autorità competente o le fornisce indicazioni inesatte (art. 15); f. contravviene a una disposizione d'applicazione la cui violazione è stata dichiarata punibile oppure contravviene a una decisione che gli è stata notificata con la comminatoria del presente articolo, è punito con la detenzione o con la multa sino a fr. 40 000.--.

2 II tentativo e la complicità sono punibili.

3 Se il colpevole ha agito per negligenza, è punito con la multa sino a fr.

10000.--.

1) RS 172.021 > R S 173.110

2

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Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo 1' se l'infrazione è stata commessa nell'esercizio di un'impresa, da un terzo incaricato o da persone affini.

Art.,21 Perseguimento penale II perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione ' I Cantoni sono competenti per l'esecuzione degli articoli 4 al; la Confederazione cura la sorveglianza e offre il suo sostegno.

2 L'esecuzione delle altre disposizioni spetta alla Confederazione.

Art. 23 Compiti affidati a terzi II Consiglio federale può affidare a terzi compiti di verifica, di controllo, di vigilanza, d'informazione e di consulenza.

Art. 24 Indagine sull'efficacia II Consiglio federale avvia un'inchiesta che dovrà informare sul contributo delle disposizioni del presente decreto al raggiungimento degli scopi definiti nell'articolo 1 dopo un periodo di ossrvazione di cinque anni.

Art. 25 Diritto transitorio 1 Per costruzioni nuove (art. 4 cpv. 1) si intendono quelle che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto non erano ancora state oggetto di un permesso di costruzione legalmente valido.

2 Nella misura in cui la tecnica e l'esercizio lo consentano e i costi non siano sproporzionati, le costruzioni esistenti con riscaldamento centrale per più utenti devono essere equipaggiate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto con gli apparecchi necessari per la registrazione e la regolazione del consumo di calore (riscaldamento).

3 Le condizioni di ripresa dell'energia già valide per produttori in proprio devono corrispondere alle esigenze dell'articolo 7 entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26 Referendum e entrata in vigore 1 II presente decreto di obbligatorietà generale sottosta al referendum facoltativo.

"RS 313.0

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I I Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

II presente decreto esplica i suoi effetti sino all'entrata in vigore di una legge federale sull'energia, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1998.

3

Consiglio nazionale, 14 dicembre 1990 II presidente: Bremi II segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 1990 II presidente: Affolter II segretario: Huber

Data di pubblicazione: 28 dicembre 1990" Termine di referendum: 28 marzo 1991

"FF 1990 III 1531

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Decreto federale sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (Decreto sull'energia) del 14 dicembre 1990

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1990

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28.12.1990

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1531-1538

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