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Messaggio concernente gli Atti firmati al XX Congresso postale universale di Washington

del 5 giugno 1990

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il disegno di decreto federale concernente gli Atti firmati al XX Congresso postale universale di Washington.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 giugno 1990

1990 - 350

1 Foglio federale. 73° anno. Voi. III

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Koller II cancelliere della Confederazione, Buser

Compendio // XX Congresso dell'Unione postale universale (UPU) si è tenuto a Washington dal 13 novembre al 14 dicembre 1989. Il Congresso, organo supremo dell'UPU, si riunisce di norma ogni cinque anni per rivedere e completare la regolamentazione su cui si basa il servizio postale internazionale. Il Congresso, durante il quale si è svolto anche un dibattito generale sul tema «Per servire meglio la clientela», ha preso parecchie decisioni di portata generale concernenti le attività dell'UPU. La delega di certe competenze del Congresso al Consiglio esecutivo (CE) e all'Ufficio internazionale, l'introduzione di un nuovo sistema di tariffazione basato sul modo e sulla velocità del trasporto e la soppressione dell'effetto coercitivo delle tasse internazionali di base della posta-lettere rappresentano le decisioni più importanti prese dal Congresso.

I nuovi testi entreranno in vigore il 1° gennaio 1991. Il Consiglio federale chiede di approvarli e di autorizzarlo a ratificarli.

L'applicazione dei nuovi Atti non cagionerà obblighi particolari né ai Cantoni né ai Comuni. Se si eccettuano le rimunerazioni che l'Azienda svizzera delle PTT dovrà versare alle amministrazioni postali estere, non risulteranno né spese supplementari né un aumento dell'effettivo del personale.

Messaggio I II

Parte generale Introduzione

II Congresso, organo supremo dell'Unione postale universale (UPU), si riunisce di norma ogni cinque anni. Dopo Losanna nel 1974, Rio de Janeiro nel 1979 e Amburgo nel 1984, il Congresso postale universale (il XX) si è riunito a Washington, dal 13 novembre al 14 dicembre 1989, su invito del Governo degli Stati Uniti d'America. Ben 159 dei 170 Stati, membri dell'UPU al momento dell'apertura del Congresso, si sono fatti rappresentare. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, parecchie istituzioni specializzate, l'Organizzazione per l'unità africana, la Lega degli Stati Arabi e la maggior parte delle Unioni ristrette dell'UPU, tra cui anche la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), vi hanno inviato osservatori.

Il 28 giugno 1989, il nostro Consiglio aveva deciso di farsi rappresentare a Washington. I membri della delegazione svizzera erano provvisti di poteri che li autorizzavano a firmare gli Atti in nome del Governo svizzero, con riserva di ratificazione da parte delle autorità competenti. Gli Atti, oggetto delle deliberazioni al Congresso, sono stati i seguenti: - Costituzione dell'Unione postale universale; - Regolamento generale dell'Unione postale universale; - Convenzione postale universale; - Accordo concernente i pacchi postali; - Accordo concernente i vaglia postali e i buoni postali di viaggio; - Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali; - Accordo concernente gli invii contro rimborso; - Accordo concernente le riscossioni; - Accordo concernente il servizio internazionale del risparmio; - Accordo concernente gli abbonamenti ai giornali e ai periodici.

La Costituzione, il Regolamento generale e la Convenzione postale universale sono Atti vincolanti per tutti gli Stati membri. I differenti Accordi hanno invece carattere facoltativo e s'applicano soltanto ai Paesi che vi aderiscono.

Gli accordi concernenti i buoni postali di viaggio, le riscossioni, il servizio internazionale del risparmio e gli abbonamenti ai giornali e ai periodici sono stati abrogati.

I nuovi Atti entreranno in vigore il 1° gennaio 1991. La delegazione svizzera li ha firmati tutti. Il nostro Paese si è sempre sforzato di ratificare i trattati prima della loro entrata in vigore. Spetterà al nostro Consiglio fissare le tasse del servizio postale internazionale nei limiti indicati dagli Atti del Congresso.

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Decisioni di carattere generale

Per la prima volta dopo il 1947, il Congresso di Washington non ha dovuto trattare problemi di carattere esclusivamente politico. Ha potuto quindi svolgere interamente il suo ruolo di ordine tecnico.

Il Congresso ha dedicato un'intera giornata a un dibattito di carattere generale sul tema «Per servire meglio la clientela». Sono stati trattati in particolare tre argomenti principali: la conoscenza del mercato, le strategie commerciali e operazionali delle poste, la struttura e i sistemi di gestione a livello nazionale e internazionale.

Il dibattito è riassunto in un documento intitolato «Programma generale d'azione di Washington», nel quale è fissata la direzione generale che le poste del mondo intero seguiranno durante i prossimi cinque anni. Il Congresso invita i governi a vigilare affinchè la posta abbia uno statuto giuridico indipendente e disponga di un sistema di gestione e di risorse autonomo. Esso chiede alle amministrazioni postali di creare, nel loro ambito, un ambiente che tenga conto delle esigenze del mercato e di dedicare la massima attenzione alla qualità dei prodotti postali. L'Unione postale universale (UPU) è inoltre tenuta ad adottare nei limiti delle sue possibilità i provvedimenti per incoraggiare i governi e le Amministrazioni a raggiungere questi obiettivi e per indurii a concedersi l'aiuto reciproco necessario e a cooperare su vasta scala.

In materia di cooperazione tecnica si è fatta strada l'idea che l'aiuto deve essere concentrato su un numero limitato di Stati dando la precedenza ai Paesi meno avanzati. Si è deciso di accentuare la presenza dell'Unione in loco mediante l'istituzione di sei consiglieri regionali nelle diverse parti del mondo.

I crediti assegnati nel bilancio di previsione dell'UPU all'assistenza tecnica sono stati aumentati per lo meno del 10 per cento, allo scopo di compensare l'inflazione registrata dopo il Congresso precedente. Gli Stati che beneficiano di questo aiuto sono tuttavia invitati a prendere a proprio carico, quando ne hanno la possibilità, una parte delle spese relative alle attività di assistenza tecnica. Si è sottolineato ancora una volta l'interesse per le azioni nel campo della cooperazione tecnica, intraprese da Paesi in sviluppo nelle loro relazioni reciproche.

II Consiglio esecutivo (CE) è stato rinnovato per il periodo
1990-1994. Questo organo permanente, incaricato di assicurare la continuità dei lavori dell'UPU tra i Congressi, è composto di un presidente e di 39 membri eletti in base a una ripartizione dei Paesi in cinque gruppi geografici. La presidenza spetta di diritto allo Stato che ospita il Congresso (in questo caso gli Stati Uniti d'America). La Svizzera è stata eletta, insieme con il Belgio, la Gran Bretagna, l'Italia, la Repubblica federale di Germania e la Svezia, rappresentante dell'Europa occidentale. Il nostro Paese ha ottenuto 135 voti su 154 schede valide ed ha raggiunto così il quarto posto tra i 39 membri eletti. La Svizzera è inoltre risultata la prima dei Paesi del gruppo dell'Europa occidentale. L'Azienda svizzera delle PTT è stata infine chiamata a presiedere per i prossimi cinque anni la Commissione della posta-lettere, incaricata di trattare i problemi della tariffazione e delle rimunerazioni.

Per il periodo 1990-1994 sono pure stati designati i 35 membri del Consiglio consultivo degli studi postali (CCEP). Il CCEP è un organo permanente incaricato di effettuare studi e di formulare proposte su questioni tecniche, economiche e gestionali. In occasione dell'elezione dei membri del CCEP, la Svizzera ha ottenuto il terzo posto su 35 membri eletti. La presidenza del CCEP è stata conferita all'URSS e la vicepresidenza al Canada.

Il Congresso ha rieletto per acclamazione al posto di Direttore generale dell'Ufficio internazionale dell'UPU Adwaldo Cardoso Botto de Barros. Tre candidati erano in lizza per ricoprire il posto di Vicedirettore generale dell'Ufficio internazionale, perché il titolare attuale, il francese Félix Cicéron, non aveva più sollecitato la rielezione (raggiunti limiti d'età) alla quale avrebbe avuto diritto. Lo spagnolo Jaime Ascandoni, Sottodirettore generale all'Ufficio internazionale, l'ha spuntata sul marocchino El Mostafa Gharbi, pure Sottodirettore generale all'Ufficio internazionale, e sul francese Jean-Claude Rauch, ispettore generale delle poste e telecomunicazioni e direttore delle poste della regione Rhône-Alpes.

Diverse competenze legislative sono state attribuite al Consiglio esecutivo che si riunisce ogni anno. L'UPU avrà così la possibilità di reagire più in fretta all'evoluzione delle esigenze della popolazione e dell'economia dei differenti Paesi.

Nel quadro del passaggio dal vecchio al nuovo regime finanziario dell'UPU, la decisione del nostro Consiglio del 1° novembre 1989 di rinunciare a pretendere il rimborso degli arretrati d'un importo valutato a 2,5 milioni di franchi svizzeri, dovuti alla Svizzera, è stata accolta con soddisfazione dai partecipanti.

Questo importo sarà devoluto al «Fondo speciale dell'UPU» destinato all'aiuto ai Paesi in sviluppo e al «Fondo delle attività speciali» destinato a finanziare attività atte ad adattare il funzionamento dell'Unione alle nuove esigenze commerciali e tecniche. Il capo della delegazione svizzera è stato invitato a trasmettere al governo elvetico la viva gratitudine dell'insieme dei Paesi dell'UPU non soltanto per questa decisione importante, bensì anche, in maniera generale, per tutte le facilitazioni concesse all'UPU sin dalla fondazione nel 1874.

Le altre funzioni ancora svolte dal nostro Paese per
conto dell'UPU sono state trasferite, a richiesta della Svizzera, al Direttore generale dell'Ufficio internazionale (depositario degli Atti dell'Unione, ammissione/uscita/adesione all'Unione, notificazione delle modificazioni degli Atti, procedura di nomina del Direttore generale e del Vicedirettore generale dell'Ufficio internazionale).

Prende così fine il ruolo particolare svolto dalla Svizzera nell'ambito dell'UPU durante ben 116 anni. Il nostro Paese si è comunque dichiarato disposto ad occuparsi anche in avvenire della revisione dei conti dell'UPU.

Gli Accordi concernenti i vaglia postali, il servizio dei conti correnti postali e gli invii contro rimborso hanno subito un rimaneggiamento totale. Moltissime disposizioni sono state trasferite dagli Accordi ai rispettivi Regolamenti d'esecuzione.

Il prossimo Congresso dell'UPU si terrà nel 1994 a Seoul.

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Parte speciale: Commento alle principali modificazioni degli Atti dell'Unione

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Costituzione

La versione attuale della Costituzione dell'Unione postale universale è stata adottata nel 1964 dal Congresso di Vienna. Nel 1969, 1974 e 1984 la Costituzione è stata parzialmente riveduta. Le modificazioni apportate di volta in volta sono riunite in protocolli addizionali.

Il Congresso di Washington ha adottato un quarto protocollo addizionale che contiene le modificazioni qui appresso.

Articolo 7 L'unità monetaria utilizzata negli Atti dell'Unione non è più il franco oro bensì l'unità di conto del Fondo monetario internazionale.

Artìcoli II e 12 Le funzioni che la Svizzera esercitava ancora per conto dell'UPU sono state trasferite al Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Le domande di adesione e di ammissione all'Unione non sono quindi più indirizzate al Governo della Confederazione Svizzera, ma al Direttore generale dell'Ufficio internazionale. In caso di uscita dall'Unione, la denunzia della Costituzione deve pure essere indirizzata a quest'ultimo.

Articolo 21 In caso di adesione o di ammissione all'Unione, lo Stato interessato sceglie liberamente la classe di contribuzione alla quale desidera essere assegnato ai fini della ripartizione delle spese dell'Unione.

Articolo 22 In virtù delle competenze legislative concesse al Consiglio esecutivo, i Regolamenti d'esecuzione sono stabiliti da questo organo, il quale deve però tener conto delle decisioni prese dal Congresso.

Articolo 23 La dichiarazione dalla quale risulta che l'accettazione degli Atti dell'Unione da parte di uno Stato comprende tutti i territori dei quali esso assicura le relazioni internazionali e la notificazione con la quale uno Stato denuncia l'applicazione degli Atti in detti territori devono essere indirizzate d'ora in poi al Direttore generale dell'Ufficio internazionale e non più al Governo della Confederazione Svizzera.

Articolo 25 Gli Atti dell'Unione elaborati dal Congresso sono firmati dai Plenipotenziari degli Stati membri. I Regolamenti d'esecuzione sono autenticati dal Presidente e dal Segretario generale del Consiglio esecutivo.

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Articolo 26 Gli strumenti di ratifica della Costituzione, dei Protocolli addizionali e eventualmente degli altri Atti dell'Unione sono depositati d'ora in poi presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale anziché presso il Governo della Confederazione Svizzera.

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Regolamento generale

Articolo 102 Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio esecutivo Le competenze del Consiglio esecutivo sono state allargate allo scopo di reagire più rapidamente all'evoluzione delle esigenze della popolazione e dell'economia dei differenti Stati.

Articolo 108 Elezione del Direttore generale e del Vicedirettore generale dell'Ufficio internazionale Le candidature ai posti di Direttore generale e di Vicedirettore generale dell'Ufficio internazionale non devono più essere presentate per il tramite del Governo della Confederazione Svizzera.

Articolo 109 Funzioni del Direttore generale II Direttore generale dell'Ufficio internazionale assicura d'ora in poi le funzioni di depositario degli Atti dell'Unione e d'intermediario nella procedura di adesione e di ammissione all'Unione come pure in quella di uscita.

Articolo 121 Esame delle proposte tra due Congressi Le proposte di modifica dei Regolamenti d'esecuzione sono trattate dal Consiglio esecutivo.

Articolo 124 Determinazione e pagamento delle spese dell'Unione II tetto delle spese annuali relative alle attività degli organi dell'Unione è stato ridefinito per gli anni dal 1991 al 1995.

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Convenzione postale universale

Articolo 19 Invii della posta-lettere Secondo la rapidità in cui sono trattati, gli invii della posta-lettere possono essere suddivisi in prioritari e non prioritari.

Articolo 20 Tasse d'affrancazione e limiti di peso e di dimensioni.

Condizioni generali Negli Atti, le tasse d'affrancazione sono fissate d'ora in poi a titolo indicativo.

Il Consiglio esecutivo è autorizzato a rivedere e a modificare le tasse di base una volta nell'intervallo tra due congressi. Il limite di peso è stato fissato in maniera generale a 2 kg per tutti gli invii della posta-lettere ad eccezione dei sacchi M (fino a 30 kg), dei cecogrammi (7 kg), dei libri e degli opuscoli (5 kg).

Le Amministrazioni hanno la possibilità di concedere tariffe preferenziali a clienti che hanno un traffico postale importante.

Articolo 33 Servizio internazionale della corrispondenza commerciale risposta Questo servizio è stato introdotto negli Atti. Le disposizioni sono definite dal Consiglio esecutivo.

Articolo 36 Obiettivi in materia di qualità del servizio Le Amministrazioni destinatarie devono fissare un termine per il trattamento degli invii prioritari e della posta aerea a destinazione del loro Stato.

Articolo 57 Principio ed estensione della responsabilità delle Amministrazioni postali. Invii raccomandati La responsabilità è impegnata d'ora in poi anche per i casi di manomissione e d'avaria parziale degli invii raccomandati.

Articolo 72 Tabella delle spese di transito Le spese sono state ricalcolate e le graduazioni delle distanze sono state adattate alla realtà dei percorsi terrestri e marittimi seguiti dai dispacci in transito.

Articolo 73 Spese terminali È stato adottato un nuovo modo per fissare le spese terminali - cioè le spese da pagare allo Stato di destinazione in caso di squilibri negli scambi - allo scopo di tener meglio conto delle spese effettive delle Amministrazioni postali.

Articolo 85 Aliquote di base e calcolo delle spese di trasporto aereo relative ai dispacci chiusi L'aliquota di base di 0,568 DTS per tonnellata-chilometro rimane immutata.

Articolo 92 Servizio EMS II servizio EMS è stato introdotto in maniera generalizzata sull'insieme del territorio degli Stati dell'UPU. È il servizio postale più rapido svolto mediante mezzi fisici.

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Accordo concernente i pacchi postali

Articolo 6 Obiettivi in materia di qualità del servizio Le Amministrazioni devono fissare un termine per il trattamento dei pacchi postali aerei a destinazione del loro Stato.

Articolo 40 Principio e estensione della responsabilità delle Amministrazioni postali Gli importi delle indennità sono stati aumentati del 50 per cento.

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Accordo concernente i vaglia postali

Articolo 2 Differenti categorie di vaglia postali Sono state definite due nuove categorie di vaglia postali: il vaglia ordinario internazionale e il vaglia di versamento internazionale.

Articolo 3 Emissione dei vaglia (moneta, conversione, importo) L'importo massimo di un vaglia ordinario può essere fissato d'ora in poi di comune accordo dalle Amministrazioni interessate.

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Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali

Nessuna modificazione importante.

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Accordo concernente gli invii contro rimborso

Nessuna modificazione importante.

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Conseguenze

Nel complesso, l'applicazione dei nuovi Atti non occasionerà maggiori spese alla Confederazione né provocherà aumenti dell'effettivo del personale.

Le decisioni del Congresso cagionano un aumento minimo delle rimunerazioni annuali che l'Azienda delle PTT deve pagare alle Amministrazioni postali estere. Ciò non avrà praticamente nessun influsso sulle tariffe valevoli per i clienti della posta a causa del nuovo sistema di tariffazione adottato (prioritario/non prioritario).

Siccome le poste sono federali, l'esecuzione del decreto allegato non cagionerà nessun nuovo onere ai Cantoni e ai Comuni. Spetterà al nostro Consiglio fissare, per mezzo di un'ordinanza, le tasse postali del servizio internazionale entro i limiti definiti dagli Atti.

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Programma di legislatura

II disegno è menzionato nel programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 339, allegato 2).

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Basi giuridiche

L'articolo 8 della Costituzione federale conferisce alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con l'estero. La competenza dell'Assemblea federale si basa sull'articolo 85 capoverso 5.

Gli Atti che sottoponiamo alla vostra approvazione sono conclusi per una durata indeterminata, ma possono essere denunciati in ogni momento mediante preavviso di un anno (art. 12 e 28 della Costituzione dell'UPU). Non prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (la Svizzera è membro dell'UPU fin dalla fondazione): Non implicano nemmeno un'unificazione multilaterale del diritto. Le modificazioni decise al Congresso di Washington costituiscono meramente un adeguamento alla nuova situazione economica e tendono a facilitare le relazioni tra le Amministrazioni postali. Non sono d'altronde direttamente applicabili al pubblico. Per questi motivi, il decreto federale allegato non è sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

A parte la Costituzione postale, gli Atti dell'UPU vengono formalmente riveduti nella loro integralità a ogni Congresso. Devono quindi essere approvati dall'Assemblea federale, visto che la legge federale del 2 ottobre 1924 sul servizio delle poste (RS 783.0) non prevede, in merito, una delega di competenza al nostro Consiglio.

Diverse migliorie concernenti soprattutto l'esecuzione del servizio postale sono state apportate ai Regolamenti d'esecuzione che accompagnano la Convenzione postale universale e i differenti Accordi. Giusta l'articolo 22 paragrafo 5 della Costituzione dell'UPU, tali regolamenti sono conclusi dalle Amministrazioni postali e, per motivi d'ordine pratico, sono finora stati approvati in occasione dei Congressi. Essi non sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea federale.

Altri miglioramenti potranno essere introdotti nei Regolamenti d'esecuzione tra due Congressi. Infatti, d'ora in poi saranno decisi dal Consiglio esecutivo in virtù del nuovo tenore dell'articolo 22 paragrafo 5 della Costituzione dell'UPU.

A questo proposito rammentiamo che la Svizzera non può essere rappresentata in maniera permanente al Consiglio esecutivo, sicché Regolamenti d'esecuzione della Convenzione ed Accordi potranno essere adottati senza che la Svizzera abbia potuto esprimersi sul loro contentuto. Tuttavia, come in passato, le Amministrazioni postali avranno sempre la possibilità di formulare riserve a detti regolamenti d'esecuzione che d'altronde fissano solo diritti e obblighi di portata limitata.

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Decreto federale Disegno che approva gli Atti firmati al XX Congresso postale universale di Washington del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 19901', decreta:

Art. l 1 1 seguenti Atti, firmati il 14 dicembre 1989 in occasione del XX Congresso postale universale di Washington, sono approvati: a. Quarto protocollo addizionale alla Costituzione dell'Unione postale universale; b. Regolamento generale dell'Unione postale universale; e. Convenzione postale universale, con relativo Protocollo finale; d. Accordo concernente i pacchi postali, con relativo Protocollo finale; e. Accordo concernente i vaglia postali; f. Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali; g. Accordo concernente gli invii contro rimborso.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

» FF 1990 III 1

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Quarto Protocollo

Traduzione»

addizionale alla Costituzione dell'Unione postale universale

I Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione postale universale, riuniti in Congresso a Washington, visto l'articolo 30 paragrafo 2 della Costituzione dell'Unione postale universale conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno adottato, con riserva di ratificazione, le seguenti modificazioni a detta Costituzione.

Articolo I (Articolo 7 modificato) Unità monetaria L'unità monetaria utilizzata negli Atti dell'Unione è l'unità di conto del Fondo monetario internazionale (FMI).

Articolo II (Articolo 11 modificato) Adesione o ammissione all'Unione. Procedura 1. Ogni membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite può aderire all'Unione.

2. Ogni Stato sovrano non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite può chiedere la propria ammissione in qualità di membro dell'Unione.

3. L'adesione o la domanda d'ammissione all'Unione deve comportare una dichiarazione formale di adesione alla Costituzione e agli Atti vincolanti dell'Unione. Essa è trasmessa dal Governo dello Stato interessato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale, che, secondo il caso, notifica l'adesione o consulta gli Stati membri sulla domanda d'ammissione.

4. Lo Stato non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è considerato come ammesso in qualità di Stato membro se la sua domanda è approvata almeno dai due terzi degli Stati membri dell'Unione. Gli Stati membri che non avranno risposto nel termine di quattro mesi saranno considerati come astenuti.

5. L'adesione o l'ammissione in qualità di membro è notificata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale ai Governi di tutti gli Stati membri. Essa ha effetto a partire dalla data di questa notificazione.

''Dal testo originale francese.

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Unione postale universale

Articolo III

(Articolo 12 modificato) Uscita dall'Unione. Procedura 1. Ogni Stato membro ha la facoltà di ritirarsi dall'Unione mediante denuncia della Costituzione, data dal Governo dello Stato interessato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale e da questo ai Governi degli Stati membri.

2. L'uscita dall'Unione diventa effettiva al termine di un anno a partire dal giorno del ricevimento della notificazione, prevista al paragrafo 1, da parte del Direttore generale dell'Ufficio internazionale.

Articolo IV

(Articolo 21 modificato) Spese dell'Unione. Contributi degli Stati membri 1. Ogni Congresso stabilisce l'importo massimo che possono raggiungere: a) annualmente le spese dell'Unione; b) le spese relative alla riunione del successivo Congresso.

2. L'importo massimo delle spese previsto al paragrafo 1 può essere superato se le circostanze lo esigono, purché siano osservate le relative disposizioni del Regolamento generale.

3. Le Spese dell'Unione, ivi comprese eventualmente quelle giusta il paragrafo 2, sono sopportate in comune dagli Stati membri dell'Unione. A tale effetto, ogni Stato membro sceglie la classe di contribuzione alla quale intende essere assegnato. Le classi di contribuzione sono fissate nel Regolamento generale.

4. In caso di adesione o di ammissione all'Unione in virtù dell'articolo 11, lo Stato interessato sceglie liberamente la classe di contribuzione alla quale desidera essere assegnato ai fini della ripartizione delle spese dell'Unione.

Articolo V

(Articolo 22 modificato) Atti dell'Unione 1. La Costituzione è l'atto fondamentale dell'Unione. Essa contiene le regole organiche dell'Unione.

2. 11 Regolamento generale contiene le disposizioni che assicurano l'applicazione della Costituzione e il funzionamento dell'Unione. Esso è vincolante per tutti gli Stati membri.

3. La Convenzione postale universale e il relativo Regolamento d'esecuzione contengono le regole comuni applicabili al servizio postale internazionale e le disposizioni concernenti i servizi della posta-lettere. Questi Atti sono vincolanti per tutti gli Stati membri.

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Unione postale universale

4. Gli Accordi dell'Unione e i relativi Regolamenti d'esecuzione disciplinano i servizi postali, eccetto quelli della posta-lettere, tra gli Stati membri che vi hanno aderito. Tali atti sono vincolanti solo per questi Stati.

5. I Regolamenti d'esecuzione, che contengono le norme necessarie all'esecuzione della Convenzione e degli Accordi, sono conclusi dal Consiglio esecutivo, tenuto conto delle decisioni prese dal Congresso.

6. I Protocolli finali eventualmente allegati agli Atti dell'Unione menzionati ai paragrafi 3, 4 e 5, contengono le riserve relative a questi Atti.

Articolo VI (Articolo 23 modificato) Applicazione degli Atti dell'Unione ai Territori dei quali uno Stato membro assicura le relazioni internazionali 1. Ogni Stato può dichiarare in ogni momento che l'accettazione da parte sua degli Atti dell'Unione si estende a tutti i Territori dei quali assicura le relazioni internazionali, o solo di alcuni di essi.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere inviata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale.

3. Ogni Stato membro può inviare in ogni momento al Direttore generale dell'Ufficio internazionale una notifica per denunciare l'applicazione degli Atti dell'Unione per i quali ha fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1. Tale notifica ha effetto un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Direttore generale dell'Ufficio internazionale.

4. Le dichiarazioni e le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 sono comunicati agli Stati membri dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai Territori aventi qualità di membro dell'Unione e dei quali uno Stato membro assicura le relazioni internazionali.

Articolo Vn (Articolo 25 modificato) Firma, autenticazione, ratifica e altre modalità d'approvazione degli Atti dell'Unione 1. Gli Atti dell'Unione elaborati dal Congresso sono firmati dai plenipotenziari degli Stati membri.

2. I Regolamenti d'esecuzione sono autenticati dal Presidente e dal Segretario generale del Consiglio esecutivo.

3. La Costituzione è ratificata appena possibile dagli Stati firmatari.

4. L'approvazione degli Atti dell'Unione, ad eccezione della Costituzione, è regolata dalle norme costituzionali di ogni Stato firmatario.

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Unione postale universale

5. Se uno Stato non ratifica la Costituzione o non approva gli altri Atti da esso firmati, la Costituzione e gli altri Atti sono nondimeno vincolanti per gli Stati che li hanno ratificati o approvati.

Articolo Vili (Articolo 26 modificato) Notificazione delle ratifiche e delle altre modalità d'approvazione degli Atti dell'Unione Gli strumenti di ratifica della Costituzione, dei Protocolli addizionali a quest'ultima ed eventualmente di approvazione degli altri Atti dell'Unione, sono depositati nel più breve termine presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale che notifica tali depositi ai Governi degli Stati membri.

Articolo IX Notificazione dell'adesione ai Protocolli addizionali alla Costituzione dell'Unione postale universale A partire dalla messa in vigore degli Atti del Congresso di Washington 1989, gli strumenti recanti l'adesione al Protocollo addizionale di Tokyo 1969, al secondo Protocollo addizionale di Losanna 1974 e al terzo Protocollo addizionale di Amburgo 1984 devono essere inviati al Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Quest'ultimo notifica tale deposito ai Governi degli Stati membri.

Articolo X Adesione al Protocollo addizionale e agli altri Atti dell'Unione 1. Gli Stati membri che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi in ogni momento.

2. Gli Stati membri che hanno accettato gli Atti riveduti dal Congresso ma che non li hanno firmati sono tenuti ad aderirvi nel più breve termine possibile.

3. Gli strumenti d'adesione, relativi ai casi previsti ai paragrafi 1 e 2 sono indirizzati al Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Quest'ultimo notifica tale deposito ai Governi degli Stati membri.

Articolo XI Entrata in vigore e durata del Protocollo addizionale alla Costituzione dell'Unione postale universale II presente Protocollo addizionale entra in vigore il 1° gennaio 1991 per un periodo di tempo indeterminato.

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Unione postale universale

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri hanno redatto il presente Protocollo addizionale che avrà efficacia e valore come se le disposizioni in esso contenute fossero inserite nel testo stesso della Costituzione e ne hanno firmato un esemplare che è depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Il Governo del Paese sede del Congresso ne consegnerà una copia a ciascuna Parte.

Fatto a Washington il 14 dicembre 1989.

Seguono le firme

3526

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Regolamento generale

Traduzione»

dell'Unione postale universale

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 2 della Costituzione dell'Unione postale universale, conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno, di comune accordo e con riserva dell'articolo 25 paragrafo 3 di detta Costituzione, fissato nel presente Regolamento generale le disposizioni qui appresso che assicurano l'applicazione della Costituzione e il funzionamento dell'Unione.

Capitolo I Funzionamento degli organi dell'Unione Articolo 101 Organizzazione e riunione dei Congressi e Congressi straordinari 1. I rappresentanti degli Stati membri si riuniscono in Congresso al più tardi cinque anni dopo la data dell'entrata in vigore degli Atti del Congresso precedente.

2. Ogni Stato membro si fa rappresentare al Congresso da uno o più plenipotenziari, muniti dei poteri necessari, rilasciati dal loro Governo. Esso può, all'occorrenza, farsi rappresentare dalla delegazione di un altro Stato membro.

Tuttavia resta inteso che una delegazione può rappresentare un solo Stato membro oltre il proprio.

3. Nelle deliberazioni ciascuno Stato membro dispone di un solo voto.

4. In linea di massima ogni Congresso designa lo Stato nel quale avrà luogo il Congresso successivo. Se questa designazione si rivela inapplicabile, il Consiglio esecutivo è autorizzato a designare lo Stato in cui il Congresso terrà le sue assise, previo accordo con quest'ultimo Stato.

5. Previa intesa con l'Ufficio internazionale, il Governo invitante fissa la data definitiva e il luogo esatto del Congresso. Di norma un anno prima di questa data il Governo invitante trasmette un invito al Governo di ogni Stato membro.

Tale invito può essere spedito sia direttamente, sia per il tramite di un altro Governo, sia per mezzo del Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Il Governo invitante è anche incaricato di notificare a tutti i Governi degli Stati membri le decisioni prese dal Congresso.

6. Quando un Congresso deve essere riunito senza che ci sia un Governo invitante, l'Ufficio internazionale, con il consenso del Consiglio esecutivo e previa intesa con il Governo della Confederazione Svizzera, prende le disposizioni ne" Dal testo originale francese.

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Foglio federale. 73° anno. Voi. III

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Unione postale universale

cessane per convocare e organizzare il Congresso nello Stato sede dell'Unione.

In questo caso, l'Ufficio internazionale funge da Governo invitante.

7. Il luogo di riunione di un Congresso straordinario è fissato, previa intesa con l'Ufficio internazionale, dagli Stati membri che hanno preso l'iniziativa di tale Congresso.

8. I paragrafi da 2 a 6 sono applicabili per analogia ai Congressi straordinari.

Articolo 102 Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio esecutivo 1. Il Consiglio esecutivo si compone di un Presidente e di trentanove membri che esercitano le loro funzioni durante il periodo che intercorre tra due Congressi successivi.

2. La presidenza spetta di diritto allo Stato che ospita il Congresso. Se questo Stato vi rinuncia, esso diventa membro di diritto e, di conseguenza, il gruppo geografico al quale appartiene dispone di un seggio suppletivo cui le restrizioni del paragrafo 3 non sono applicabili. In questo caso il Consiglio esecutivo elegge alla presidenza uno dei membri appartenenti al gruppo geografico del quale fa parte lo Stato che ospita il Congresso.

3. I trentanove membri del Consiglio esecutivo sono eletti dal Congresso sulla base di un'equa ripartizione geografica. La metà almeno dei membri è rinnovata in occasione di ogni Congresso; nessuno Stato membro può essere prescelto da tre Congressi consecutivi.

4. Il rappresentante di ciascun membro del Consiglio esecutivo è designato dall'Amministrazione postale dello Stato interessato. Tale rappresentante deve essere un funzionario qualificato dell'Amministrazione postale.

5. Le funzioni di membro del Consiglio esecutivo sono gratuite. Le spese di funzionamento del Consiglio sono a carico dell'Unione.

6. Il Consiglio esecutivo ha il compito di: 6.1 coordinare e controllare tutte le attività dell'Unione durante gli intervalli tra i congressi; 6.2 procedere alla revisione dei Regolamenti d'esecuzione dell'Unione nei sei mesi che seguono la chiusura del Congresso, salvo se quest'ultimo ha deciso altrimenti. In caso di urgente necessità, il Consiglio esecutivo può pure modificare detti Regolamenti in occasione di altre sessioni; 6.3 intraprendere ogni azione ritenuta necessaria per salvaguardare e rafforzare la qualità del servizio postale internazionale e per aggiornarlo; 6.4 favorire, coordinare e controllare tutte le forme d'assistenza tecnica postale nel quadro della cooperazione tecnica internazionale; 6.5 esaminare e approvare il bilancio di previsione e i conti annuali dell'Unione; 6.6 autorizzare, se le circostanze lo esigono, il sorpasso del limite massimo fissato per le spese, giusta l'articolo 124 paragrafi 3, 4 e 5; 18

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6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

fissare il Regolamento finanziario dell'UPU; fissare le regole applicabili al Fondo di riserva; fissare le regole applicabili al Fondo delle attività speciali; assicurare il controllo dell'attività dell'Ufficio internazionale; autorizzare, se è chiesta, la scelta di una classe di contribuzione inferiore, conformemente alle condizioni previste all'articolo 125 paragrafo 6; 6.12 fissare lo Statuto del personale e le condizioni di servizio dei funzionari eletti; 6.13 nominare o promuovere i funzionari al grado di Sottodirettore generale (D2); 6.14 fissare il Regolamento del Fondo sociale; 6.15 approvare il rapporto annuo sulle attività dell'Unione, redatto dall'Ufficio internazionale e presentare, se del caso, commenti al riguardo; 6.16 decidere quali contatti devono essere presi con le Amministrazioni per poter svolgere le proprie funzioni; 6.17 decidere quali contatti devono essere presi con le organizzazioni che non hanno diritto a delegare osservatori; esaminare e approvare i rapporti dell'Ufficio internazionale sulle relazioni dell'UPU con gli altri organismi internazionali; prendere le decisioni che giudica opportune sulla condotta di queste relazioni e sul seguito che bisogna dar loro; designare, in tempo utile, le organizzazioni internazionali intergovernative e non governative che devono essere invitate a farsi rappresentare a un congresso e incaricare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale di spedire gli inviti necessari; 6.18 studiare, a richiesta del Congresso del CCEP o delle Amministrazioni postali, i problemi di carattere amministrativo, legislativo e giuridico che interessano all'Unione o che riguardano il servizio postale internazionale e comunicare il risultato di questi studi all'organo interessato o alle Amministrazioni postali, secondo il caso. Spetta al Consiglio esecutivo decidere se è opportuno o no intraprendere gli studi chiesti dalle Amministrazioni negli intervalli tra i congressi; 6.19 rivedere e modificare, nell'intervallo tra due Congressi e secondo la procedura prescritta nella Convenzione postale universale, le tasse d'affrancatura degli invii della posta-lettere; 6.20 formulare proposte che saranno sottoposte all'approvazione sia del Congresso sia delle Amministrazioni postali conformemente all'articolo 121; 6.21 esaminare, a richiesta dell'Amministrazione
postale di uno Stato membro, ogni proposta che tale Amministrazione trasmette all'Ufficio internazionale giusta l'articolo 120, prepararne il commento e incaricare l'Ufficio di allegare quest'ultimo alla proposta suddetta, prima di sottoporla all'approvazione delle Amministrazioni postali degli Stati membri; 6.22 raccomandare se necessario e eventualmente dopo consultazione dell'insieme delle Amministrazioni postali, l'adozione di una regolamentazione o di una nuova pratica in attesa che il Congresso decida sull'argomento; 19

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6.23 esaminare il rapporto annuo compilato dal Consiglio consultivo degli studi postali e, se del caso, le proposte formulate da quest'ultimo; 6.24 sottoporre temi di studio all'esame del Consiglio consultivo degli studi postali, conformemente all'articolo 104 paragrafo 9.6; 6.25 designare lo Stato sede del Congresso successivo nel caso previsto all'articolo 101 paragrafo 4; 6.26 determinare, in tempo utile, il numero di Commissioni necessarie per condurre a bene i lavori del Congresso e fissare le loro attribuzioni; 6.27 designare in tempo utile, e con riserva dell'approvazione del Congresso, gli Stati membri suscettibili: - di assumere la vicepresidenza del Congresso e la presidenza e la vicepresidenza delle Commissioni, tenendo conto nei limiti del possibile della ripartizione geografica equa degli Stati membri; - di far parte delle Commissioni ristrette del Congresso; 6.28 decidere se sostituire o meno i processi verbali delle sedute di una Commissione del Congresso con rapporti.

7. Per nominare i funzionari al grado D 2, il Consiglio esecutivo esamina i titoli di competenza professionale dei candidati raccomandati dalle Amministrazioni postali degli Stati membri di cui essi possiedono la nazionalità e bada che i posti di Sottodirettore generale siano occupati, nei limiti del possibile, da candidati provenienti da regioni differenti e da zone diverse da quelle da cui sono originari il Direttore generale e il Vicedirettore generale, sempre tenendo conto della considerazione dominante dell'efficacia dell'Ufficio internazionale e rispettando in ogni caso il sistema interno di promozione dell'Ufficio.

8. Nella sua prima riunione, che viene convocata dal Presidente del Congresso, il Consiglio esecutivo elegge, tra i suoi membri, quattro vicepresidenti e stabilisce il suo Regolamento interno.

9. Su convocazione del Presidente, il Consiglio esecutivo si riunisce, di regola una volta all'anno, presso la sede dell'Unione.

10. Il rappresentante di ciascuno dei membri del Consiglio esecutivo, che partecipa alle sessioni di questo organo ha diritto, salvo che si tratti delle riunioni che hanno luogo durante il Congresso, alla rifusione del prezzo d'un biglietto d'aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1 a classe, oppure del costo del viaggio con qualsiasi altro
mezzo a condizione che questo importo non superi il prezzo del biglietto d'aereo di andata e ritorno in classe economica.

11. Il Presidente del Consiglio consultivo degli studi postali rappresenta quest'ultimo alle sedute del Consiglio esecutivo al cui ordine del giorno figurano questioni relative all'organo che dirige.

12. Al fine di assicurare un collegamento efficace tra i lavori dei due organi, il Presidente, il Vicepresidente e i Presidenti delle Commissioni del Consiglio consultivo degli studi postali possono, se ne esprimono il desiderio, assistere alle riunioni del Consiglio esecutivo in qualità di osservatori.

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13. L'Amministrazione postale dello Stato dove il Consiglio esecutivo si riunisce è invitato a partecipare alle riunioni in qualità di osservatore, se tale Stato non è membro del Consiglio esecutivo.

14. Il Consiglio esecutivo può invitare alle sue riunioni, senza diritto di voto, qualsiasi organismo internazionale o qualsiasi persona qualificata, che desidera associare ai propri lavori. Esso può ugualmente invitare, alle stesse condizioni, una o più Amministrazioni postali degli Stati membri interessate a questioni previste nell'ordine del giorno.

Articolo 103 Documentazione sulle attività del Consiglio esecutivo 1. Dopo ogni sessione, il Consiglio esecutivo invia, per informazione, alle Amministrazioni postali degli Stati membri dell'Unione e alle Unioni ristrette: a) un resoconto analitico; b) i «Documenti del Consiglio esecutivo» contenenti i rapporti, le deliberazioni, il resoconto analitico come anche le risoluzioni e le decisioni, 2. Il Consiglio esecutivo presenta al Congresso una relazione sull'insieme della propria attività e la trasmette alle Amministrazioni postali almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso.

Articolo 104 Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio consultivo degli studi postali 1. Il Consiglio consultivo degli studi postali si compone di trentacinque membri che esercitano le loro funzioni durante il periodo che separa due Congressi successivi.

2. I membri del Consiglio consultivo sono eletti di norma dal Congresso sulla base di una ripartizione geografica più ampia possibile.

3. Il rappresentante di ciascuno dei membri del Consiglio consultivo è designato dall'Amministrazione postale del proprio Stato che deve essere un funzionario qualificato dell'Amministrazione postale.

4. Le spese di funzionamento del Consiglio consultivo sono a carico dell'Unione.

I suoi membri non ricevono alcuna rimunerazione. Le spese di viaggio e di soggiorno dei rappresentanti delle Amministrazioni che partecipano alle sedute del Consiglio consultivo sono a carico delle singole Amministrazioni. Tuttavia il rappresentante di ciascuno degli Stati considerati sfavoriti, secondo le liste compilate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha diritto, salvo per le riunioni che hanno luogo durante il Congresso, alla rifusione del prezzo d'un biglietto d'aereo di andata e ritorno
in classe economica o di un biglietto ferroviario di l a classe, oppure del costo del viaggio con qualsiasi altro mezzo a condizione che questo importo non superi il prezzo del biglietto d'aereo di andata e di ritorno in classe economica.

5. Alla sua prima riunione, che è convocata e aperta dal presidente del Congresso, il Consiglio consultivo sceglie, tra i suoi membri, un Presidente, un Vicepresidente e i Presidenti delle Commissioni.

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6. Il Consiglio consultivo stabilisce il suo Regolamento interno.

7. Il Consiglio consultivo si riunisce, di norma, ogni anno alla sede dell'Unione. La data e il luogo della riunione sono fissati dal suo Presidente, previo accordo con il Presidente del Consiglio esecutivo e con il Direttore generale dell'Ufficio internazionale.

8. Il Presidente, il Vicepresidente e i Presidenti delle Commissioni del Consiglio consultivo formano il Comitato direttivo. Questo Comitato prepara e dirige i lavori di ogni sessione del Consiglio consultivo e assume tutti i compiti che quest'ultimo decide di affidargli.

9. Le attribuzioni del Consiglio consultivo sono le seguenti: 9.1 organizzare lo studio dei problemi più importanti relativi alla tecnica, all'esercizio, all'economia e alla cooperazione tecnica, che presentano un certo interesse per le Amministrazioni postali di tutti gli Stati membri dell'Unione ed elaborare informazioni e pareri al riguardo; 9.2 procedere allo studio di problemi d'insegnamento e di formazione professionale che interessano i nuovi Stati e quelli in sviluppo; 9.3 prendere le misure necessarie al fine di studiare e di diffondere le esperienze e i progressi fatti da taluni Stati nel campo della tecnica, dell'esercizio, dell'economia e della formazione professionale, relativi ai servizi postali; 9.4 studiare la situazione attuale e i bisogni dei servizi postali nei nuovi Stati e in via di sviluppo e elaborare raccomandazioni adeguate sul modo e sui mezzi atti a migliorare i servizi in tali Stati; 9.5 prendere, previo accordo con il Consiglio esecutivo, adeguate misure nel campo della cooperazione tecnica con tutti gli Stati membri dell'Unione, in particolare con i nuovi Stati e in via di sviluppo; 9.6 esaminare tutte le altre questioni sottopostegli da un membro del Consiglio consultivo, dal Consiglio esecutivo o dall'Amministrazione di qualsiasi Stato membro; 9.7 elaborare e presentare alle Amministrazioni postali, in forma di raccomandazioni, norme nel campo della tecnica, dell'esercizio e di altri settori di sua competenza, nei quali è indispensabile una pratica uniforme; in caso di necessità modificare le norme già emanate.

10. I membri del Consiglio consultivo partecipano effettivamente alle attività di tale Consiglio. Gli Stati membri che non appartengono al Consiglio consultivo
possono, su richiesta, collaborare agli studi intrapresi.

11. II Consiglio consultivo formula, se del caso, proposte all'attenzione del Congresso derivanti direttamente dalle proprie attività definite nel presente articolo. Tali proposte sono sottoposte dal Consiglio consultivo stesso, previo accordo con il Consiglio esecutivo se si tratta di questioni che sono di competenza di quest'ultimo.

12. Nel corso della sessione che precede il Congresso, il Consiglio consultivo stabilisce il progetto di programma di lavoro di base del Consiglio successivo, 22

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da sottoporre al Congresso, tenendo conto delle domande degli Stati membri dell'Unione come anche di quelle del Consiglio esecutivo e dell'Ufficio internazionale. Questo programma di base, che comprende un numero limitato di studi su soggetti d'attualità e d'interesse comune, può essere riveduto ogni anno in funzione delle realtà e delle nuove priorità.

13. Al fine di stabilire un collegamento efficace tra i lavori dei due organi, il Presidente, i Vicepresidenti e i Presidenti delle Commissioni possono, se ne esprimono il desiderio, assistere alle riunioni del Consiglio consultivo degli studi postali in qualità di osservatori.

14. Il Consiglio consultivo può invitare alle sue riunioni senza che abbiano diritto di voto: a) ogni organismo internazionale oppure ogni persona qualificata, che desideri associare ai suoi lavori; b) le Amministrazioni postali di Stati membri non appartenenti al Consiglio consultivo.

Articolo 105 Documentazione sulle attività del Consiglio consultivo degli studi postali 1. Dopo ogni sessione, il Consiglio consultivo degli studi postali trasmette, per informazione, alle Amministrazioni postali degli Stati membri e alle Unioni ristrette: a) un resoconto analitico; b) i «Documenti del Consiglio consultivo degli studi postali» contenenti i rapporti, le deliberazioni e il resoconto analitico.

2. Il Consiglio consultivo compila, all'attenzione del Consiglio esecutivo, un rapporto annuale sulle sue attività.

3. Il Consiglio consultivo compila, all'attenzione del Congresso, un rapporto sull'insieme della sua attività e lo trasmette alle Amministrazioni postali degli Stati membri almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso.

Articolo 106 Regolamento interno dei Congressi 1. Il Congresso applica all'organizzazione dei propri lavori e alla condotta delle proprie deliberazioni, il Regolamento interno dei Congressi, allegato al presente Regolamento generale.

2. Ogni Congresso può modificare questo Regolamento alle condizioni fissate nel Regolamento interno stesso.

Articolo 107 Lingue utilizzate per la documentazione, le deliberazioni e la corrispondenza di servizio 1. Per la documentazione dell'Unione sono utilizzate le lingue francese, inglese, araba e spagnola. Possono essere utilizzate anche le lingue tedesca, cinese, portoghese e russa a condizione che la produzione in queste lingue si limiti alla 23

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documentazione di base più importante. Altre lingue sono parimenti utilizzate ma solo se non ne risulta un aumento delle spese a carico dell'Unione giusta il paragrafo 6.

2. Lo Stato o gli Stati membri che hanno chiesto una lingua diversa da quella ufficiale costituiscono un gruppo linguistico. Si ritiene che gli Stati che non abbiano fatto una domanda espressa chiedano la lingua ufficiale.

3. La documentazione è pubblicata dall'Ufficio internazionale nella lingua ufficiale e nelle lingue dei gruppi linguistici costituiti, sia direttamente sia per il tramite degli uffici regionali di tali gruppi, conformemente alle modalità convenute con l'Ufficio internazionale. La pubblicazione nelle differenti lingue è fatta secondo lo stesso modello.

4. La documentazione pubblicata direttamente dall'Ufficio internazionale è distribuita per principio simultaneamente nelle diverse lingue richieste.

5. Le corrispondenze tra le Amministrazioni postali e l'Ufficio internazionale e tra quest'ultimo e terzi possono essere scambiate in qualsiasi lingua per la quale l'Ufficio internazionale dispone di un servizio di traduzione.

6. Le spese di traduzione in una lingua diversa da quella ufficiale, comprese quelle risultanti dall'applicazione del paragrafo 5, sono a carico dei gruppi linguistici che hanno domandato tale lingua. Sono a carico dell'Unione le spese di traduzione nella lingua ufficiale, dei documenti e delle corrispondenze ricevute in lingua inglese, araba o spagnola, come pure tutte le altre spese inerenti alla fornitura dei documenti. Il limite massimo delle spese assunte dall'Unione per la produzione di documenti in tedesco, cinese, portoghese e russo è fissato da una risoluzione del Congresso.

7. Le spese a carico di un gruppo linguistico sono ripartite fra i membri di tale gruppo in proporzione al proprio contributo alle spese dell'Unione. Tali spese possono essere ripartite tra i membri del gruppo linguistico secondo un'altra chiave di ripartizione, a condizione che gli interessati si accordino al riguardo e notifichino la loro decisione all'Ufficio internazionale, per il tramite del portavoce del gruppo.

8. L'Ufficio internazionale da seguito a ogni cambiamento della lingua scelta chiesto da uno Stato membro, dopo un termine che non deve essere superiore a due anni.

9. Per le deliberazioni delle
riunioni degli organi dell'Unione sono ammesse le lingue francese, inglese, spagnola e russa mediante un sistema d'interpretazione - con o senza impianto elettronico - la cui scelta è lasciata al giudizio degli organizzatori della riunione, previa consultazione del Direttore generale dell'Ufficio internazionale e degli Stati membri interessati.

10. È ugualmente autorizzato l'uso di altre lingue per le deliberazioni e le riunioni indicate al paragrafo 9.

11. Le delegazioni che si servono di altre lingue assicurano l'interpretazione simultanea in una delle lingue menzionate al paragrafo 9, sia con il sistema indi24

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cato nello stesso paragrafo quando possono esservi apportate le necessarie modifiche di ordine tecnico sia con interpreti particolari.

12. Le spese dei servizi d'interpretazione sono ripartite tra gli Stati membri che utilizzano la stessa lingua in proporzione ai loro, contributi alle spese dell'Unione. Tuttavia, le spese d'installazione e di manutenzione dell'impianto tecnico sono a carico dell'Unione.

13. Le Amministrazioni postali possono convenire quale lingua usare per la corrispondenza di servizio nelle loro relazioni reciproche. In mancanza di tale intesa, deve essere usata la lingua francese.

Capitolo II Ufficio internazionale Articolo 108 Elezione del Direttore generale e del Vicedirettore generale dell'Ufficio internazionale 1. Il Direttore generale e il Vicedirettore generale dell'Ufficio internazionale sono eletti dal Congresso per il periodo che separa due Congressi successivi; la durata minima del loro mandato è di cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Salvo decisione contraria del Congresso, come data della loro entrata in funzione è fissato il 1° gennaio dell'anno che segue il Congresso.

2. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale indirizza, almeno sette mesi prima dell'apertura del Congresso, una nota ai Governi degli Stati membri, invitandoli a presentare le eventuali candidature per i posti di Direttore o di Vicedirettore generale, e indica loro nello stesso tempo se il Direttore generale e il Vicedirettore generale in funzione sono interessati all'eventuale rinnovo del loro mandato iniziale. Le candidature, accompagnate da un curriculum vitae, devono giungere all'Ufficio internazionale almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso. I candidati devono essere cittadini degli Stati membri che li presentano. L'Ufficio internazionale elabora la documentazione necessaria per il Congresso. L'elezione del Direttore generale e quella del Vicedirettore generale hanno luogo a scrutinio segreto; la prima elezione concerne il posto di Direttore generale.

3. In caso di vacanza del posto di Direttore generale, il Vicedirettore assume le funzioni di Direttore generale sino alla fine del mandato previsto per quest'ultimo. Egli è eleggibile a questo posto ed è ammesso d'ufficio come candidato, con la riserva che il suo mandato iniziale di Vicedirettore
generale non sia già stato rinnovato una volta dal Congresso precedente e che egli dichiari il suo interesse ad essere considerato candidato al posto di Direttore generale.

4. In caso di vacanza simultanea dei posti di Direttore generale e di Vicedirettore generale, il Consiglio esecutivo elegge, sulla base delle candidature ricevute in seguito a un bando di concorso, un Vicedirettore generale per il periodo che va fino al Congresso successivo. Il paragrafo 2 è applicabile per analogia per la presentazione delle candidature.

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5. In caso di vacanza del posto di Vicedirettore generale, il Consiglio esecutivo incarica, su proposta del Direttore generale, uno dei Sottodirettori generali dell'Ufficio internazionale di assumere le funzioni di Vicedirettore generale fino al successivo Congresso.

Articolo 109 Funzioni del Direttore generale 1. Il Direttore generale organizza, amministra e dirige l'Ufficio internazionale, del quale è il rappresentante legale. A lui compete di classificare i posti dei gradi da G l a D l e di nominare e promuovere i funzionari in questi gradi. Per le nomine nei gradi da P l a D l, egli esamina i titoli di competenza professionale dei candidati raccomandati dalle Amministrazioni postali degli Stati membri di cui essi hanno la nazionalità, tenendo conto della necessità di scegliere i funzionari secondo un'equa ripartizione geografica continentale e linguistica valutando tutte le altre considerazioni relative a questi problemi, pur rispettando il sistema interno di promozione dell'Ufficio. Egli tiene ugualmente conto del fatto che per principio le persone che occupano i posti dei gradi D 2, D l e P 5 devono essere cittadini dei diversi Stati membri dell'Unione. Egli informa una volta all'anno il Consiglio esecutivo, nel Rapporto sulle attività dell'Unione, in merito alle nomine e alle promozioni ai gradi da P 4 a D 1.

2. Le attribuzioni del Direttore generale sono le seguenti: 2.1 assicurare le funzioni di depositario degli Atti dell'Unione e d'intermediario nella procedura di adesione e di ammissione all'Unione come pure in quella di uscita da quest'ultima; 2.2 notificare all'insieme delle Amministrazioni i Regolamenti d'esecuzione allestiti o riveduti dal Consiglio esecutivo; 2.3 preparare il progetto del bilancio di previsione annuale al livello più basso possibile compatibile con i bisogni dell'Unione e sottoporlo al momento opportuno all'esame del Consiglio esecutivo; comunicare il bilancio di previsione agli Stati membri dell'Unione dopo l'approvazione da parte del Consiglio esecutivo; 2.4 fare da intermediario nelle relazioni tra: - l'UPU e le Unioni ristrette, - l'UPU e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, - l'UPU e gli organismi internazionali le cui attività presentano un interesse per l'Unione; 2.5 assumere la funzione di Segretario generale degli organi dell'Unione e vigilare segnatamente
a tale titolo, tenuto conto delle disposizioni speciali del presente regolamento: - sulla preparazione e l'organizzazione dei lavori degli organi dell'Unione, - sulla elaborazione, la produzione e la distribuzione dei documenti, rapporti e verbali, - sul funzionamento della segreteria durante le riunioni degli organi dell'Unione; 26

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2.6 assistere alle sedute degli organi dell'Unione e prendere parte alle deliberazioni senza diritto di voto, con la possibilità di farsi rappresentare.

Articolo 110 Funzioni del Vicedirettore generale 1. Il Vicedirettore generale assiste il Direttore generale ed è responsabile verso quest'ultimo.

2. In caso d'assenza o d'impedimento del Direttore generale, il Vicedirettore generale esercita i poteri di quest'ultimo. Lo stesso principio vale anche nel caso di vacanza del posto di Direttore generale, contemplato all'articolo 108 paragrafo 3.

Articolo 111 Segreteria e organi dell'Unione La segreteria degli organi dell'Unione è assicurata dall'Ufficio internazionale sotto la responsabilità del Direttore generale. Essa invia tutti i documenti pubblicati in occasione di ogni sessione alle Amministrazioni postali dei membri dell'organo, alle Amministrazioni postali degli Stati che, senza essere membri dell'organo, collaborano agli studi intrapresi, alle Unioni ristrette e alle altre Amministrazioni postali degli Stati membri che ne fanno domanda.

Articolo 112 Elenco degli Stati membri L'Ufficio internazionale allestisce e aggiorna l'elenco degli Stati membri dell'Unione; vi indica la loro classe di contribuzione, il loro gruppo geografico e la loro situazione in rapporto agli Atti dell'Unione.

Articolo 113 Informazioni. Pareri. Domande d'interpretazione e di modificazione degli Atti. Inchieste.

Intervento nella liquidazione dei conti 1. L'Ufficio internazionale si tiene costantemente a disposizione del Consiglio esecutivo, del Consiglio consultivo degli studi postali e delle Amministrazioni postali per fornire loro tutte le informazioni utili sulle questioni relative al servizio.

2. Esso è incaricato in particolare di riunire, coordinare, pubblicare e diffondere le informazioni di ogni specie interessanti il servizio postale internazionale; di emettere, a richiesta delle parti interessate, un parere sulle questioni controverse; di dar seguito alle domande di interpretazione e di modificazione degli Atti dell'Unione e, in generale, di provvedere agli studi e ai lavori di redazione o di documentazione che tali atti gli attribuiscono o che gli fossero richiesti nell'interesse dell'Unione.

3. Esso procede ugualmente, a domanda delle Amministrazioni postali, alle inchieste intese a conoscere l'opinione delle altre Amministrazioni su un determinato argomento. Il risultato di un'inchiesta non riveste il carattere di voto e non è formalmente impegnativo.

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4. Esso deferisce, per ogni evenienza, al Presidente del Consiglio consultivo degli studi postali le questioni che rientrano nella competenza di tale organo.

5. Esso interviene, quale ufficio di compensazione, nella liquidazione dei conti di ogni specie relativi al servizio postale internazionale, quando le Amministrazioni postali chiedono tale intervento.

Articolo 114 Cooperazione tecnica L'Ufficio internazionale è incaricato, nell'ambito della cooperazione tecnica internazionale, di sviluppare l'assistenza tecnica postale in tutte le sue forme.

Articolo 115 Moduli forniti dall'Ufficio internazionale L'Ufficio internazionale è incaricato di far allestire le tessere postali di riconoscimento e le cedole-risposta internazionali e di fornirli, al prezzo di costo, alle Amministrazioni postali che ne fanno richiesta.

Articolo 116 Atti delle Unioni ristrette e Accordi speciali 1. Due esemplari degli Atti delle Unioni ristrette e degli Accordi speciali, conchiusi in applicazione dell'articolo 8 della Costituzione, devono essere trasmessi all'Ufficio internazionale dagli uffici di tali Unioni o, in mancanza di essi, da una delle parti contraenti.

2. L'Ufficio internazionale vigila affinchè gli Atti delle Unioni ristrette e gli Accordi speciali non contengano condizioni meno favorevoli per il pubblico di quelle previste dagli Atti dell'Unione, e informa le Amministrazioni postali dell'esistenza delle Unioni e degli Accordi precitati. Esso segnala al Consiglio esecutivo ogni irregolarità costatata in virtù del mandato conferitogli dalla presente disposizione.

Articolo 117 Rivista dell'Unione L'Ufficio internazionale redige sulla base dei documenti che sono messi a sua disposizione una rivista in lingua tedesca, inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa.

Articolo 118 Rapporto annuo sull'attività dell'Unione L'Ufficio internazionale redige un rapporto annuo sull'attività dell'Unione, che viene comunicato, dopo l'approvazione del Consiglio esecutivo, alle Amministrazioni postali, alle Unioni ristrette e all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

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Capitolo III Procedura di presentazione ed esame delle proposte Articolo 119 Procedura di presentazione delle proposte al Congresso 1. Con riserva delle eccezioni previste ai paragrafi 2 e 5, la procedura seguente regola i principi e il modo di presentare le proposte di ogni genere, sottoposte al Congresso dalle Amministrazioni postali degli Stati membri: a) sono ammesse le proposte che giungono all'Ufficio internazionale almeno sei mesi prima della data stabilita per l'apertura del Congresso; b) nessuna proposta di carattere redazionale è ammessa nel semestre che precede la data dell'apertura del Congresso; e) le proposte di fondo che giungono all'Ufficio internazionale nell'intervallo compreso tra sei e quattro mesi prima della data stabilita per l'apertura del Congresso sono ammesse solo se sono appoggiate da almeno due Amministrazioni; d) le proposte di fondo che giungono all'Ufficio internazionale nell'intervallo compreso tra i quattro e i due mesi precedenti la data stabilita per l'apertura del Congresso sono ammesse soltanto se sono appoggiate da almeno otto Amministrazioni. Le proposte che giungono dopo questo termine non sono più ammesse; e) le dichiarazioni d'appoggio devono giungere all'Ufficio internazionale entro lo stesso termine delle proposte alle quali si riferiscono.

2. Le proposte concernenti la Costituzione o il Regolamento generale devono giungere all'Ufficio internazionale almeno sei mesi prima dell'apertura del Congresso. Quelle che giungono dopo questo termine, ma prima dell'apertura del Congresso, possono essere prese in considerazione solo se il Congresso decide in tal senso alla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentati al Congresso, e se le condizioni previste al paragrafo 1 sono rispettate.

3. Ogni proposta deve perseguire per principio un solo obiettivo e deve contenere solo le modificazioni giustificate da tale obiettivo.

4. Le proposte di carattere redazionale devono recare, in alto, l'indicazione «Proposta di carattere redazionale», apposta dalle Amministrazioni che le presentano; esse vengono pubblicate dall'Ufficio internazionale che le contraddistingue con un numero seguito dalla lettera R. Le proposte prive dell'indicazione appena citata, ma che, secondo l'avviso dell'Ufficio internazionale, riguardano soltanto la redazione, sono pubblicate accompagnate
da un'opportuna annotazione. L'Ufficio internazionale compila un elenco di tali proposte ad uso del Congresso.

5. La procedura prescritta dai paragrafi 1 e 4 non è applicabile né alle proposte concernenti il Regolamento interno dei Congressi né agli emendamenti riguardanti proposte già fatte.

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Articolo 120 Procedura di presentazione delleproposte tra due Congressi 1. Affinchè sia presa in considerazione, ogni proposta concernente la Convenzione o gli Accordi presentata da un'Amministrazione postale tra due Congressi deve essere appoggiata da almeno due altre Amministrazioni. Tali proposte non hanno seguito se l'Ufficio internazionale non riceve, in pari tempo, anche le dichiarazioni d'appoggio necessarie.

2. Tali proposte sono trasmesse alle altre Amministrazioni postali per il tramite dell'Ufficio internazionale.

3. Le proposte concernenti i Regolamenti d'esecuzione non necessitano dell'appoggio, ma sono prese in considerazione dal Consiglio esecutivo solo se quest'ultimo approva la loro urgente necessità.

Articolo 121 Esame delle proposte tra due Congressi 1. Ogni proposta concernente la Convenzione, gli Accordi e i loro Protocolli finali è soggetta alla procedura descritta qui di seguito. Alle Amministrazioni postali degli Stati membri è lasciato un termine di due mesi per esaminare la proposta notificata mediante circolare dall'Ufficio internazionale e per far eventualmente pervenire le loro osservazioni a detto Ufficio. Non sono ammessi emendamenti. Le risposte sono riunite dall'Ufficio internazionale e comunicate alle Amministrazioni postali con l'invito a pronunciarsi prò o contro la proposta. Le Amministrazioni che non fanno pervenire il loro voto entro un termine di due mesi sono considerate astenute. I termini di cui sopra decorrono dalla data delle circolari dell'Ufficio internazionale.

2. Le proposte di modificazione dei Regolamenti d'esecuzione sono trattate dal Consiglio esecutivo.

3. Solo le Amministrazioni postali degli Stati membri che aderiscono al rispettivo Accordo possono prendere parte alle operazioni indicate al paragrafo 1, se la proposta concerne un Accordo o il suo Protocollo finale.

Articolo 122 Notificazione delle decisioni adottate tra due Congressi 1. Le modificazioni apportate alla Convenzione, agli Accordi e ai Protocolli finali di tali Atti sono convalidate da una notificazione del Direttore generale dell'Ufficio internazionale, ai Governi degli Stati membri.

2. Le modificazioni apportate dal Consiglio esecutivo ai Regolamenti d'esecuzione e ai loro Protocolli finali sono notificate alle Amministrazioni postali dall'Ufficio internazionale. Lo stesso dicasi delle interpretazioni di cui all'articolo 93 paragrafo 3 lettera e) punto 2° della Convenzione e alle disposizioni corrispondenti degli Accordi.

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Articolo 123 Messa in vigore dei Regolamenti d'esecuzione e delle altre decisioni adottati tra due Congressi 1. I regolamenti d'esecuzione entrano in vigore alla stessa data e hanno la stessa durata degli Atti emanati dal Congresso.

2. Con riserva del paragrafo 1, le decisioni di modificazione degli Atti dell'Unione che sono adottati tra due Congressi, diventano esecutivi solo almeno tre mesi dopo la loro notificazione.

Capitolo IV Finanze Articolo 124 Determinazione e pagamento delle spese dell'Unione 1. Con riserva dei paragrafi da 2 a 6, le spese annue relative all'attività degli organi dell'Unione non devono eccedere gli importi indicati qui appresso per gli anni 1986 e seguenti: 26070 100 franchi svizzeri per il 1991; 26586900 franchi svizzeri per il 1992; 26800100 franchi svizzeri per il 1993; 26773200 franchi svizzeri per il 1994; 26935600 franchi svizzeri per il 1995.

Il limite di base, previsto per l'anno 1995, è applicabile anche agli anni successivi in caso d'aggiornamento del Congresso previsto per il 1994.

2. Le spese relative alla riunione del prossimo Congresso (trasferimento della segreteria, spese di trasporto, spese per le installazioni tecniche d'interpretazione simultanea, spese per la riproduzione dei documenti durante il Congresso ecc.) non devono eccedere il limite di 3 676 000 franchi svizzeri.

3. Il Consiglio esecutivo è autorizzato a sorpassare i limiti fissati ai paragrafi 1 e 2 quando deve tener conto degli aumenti delle scale di stipendio, dei contributi versati a titolo di pensioni o di indennità, comprese le indennità di funzione, ammesse dalle Nazioni Unite per essere applicate al loro personale in funzione a Ginevra.

4. Il Consiglio esecutivo è pure autorizzato ad adeguare, ogni anno, l'importo delle spese, che non siano quelle concernenti il personale, in funzione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo.

5. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio esecutivo, o in caso di estrema urgenza il Direttore generale, può autorizzare un sorpasso dei limiti fissati per far fronte alle riparazioni importanti e impreviste all'edificio dell'Ufficio internazionale, senza tuttavia che l'ammontare del sorpasso possa eccedere 65 000 franchi svizzeri all'anno.

6. Se i crediti previsti dai paragrafi 1 e 2 si rivelano insufficienti per assicurare il buon funzionamento dell'Unione, questi limiti possono essere sorpassati soltanto con l'approvazione della maggioranza degli Stati membri dell'Unione.

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Unione postale universale

Ogni consultazione deve comportare un'esposizione completa dei fatti che giustifichino tale domanda.

7. Gli Stati che aderiscono all'Unione o che sono ammessi in qualità di membri dell'Unione come pure quelli che escono dall'Unione devono pagare i loro contributi per l'anno intero nel corso del quale la loro ammissione o la loro uscita diventa effettiva.

8. Gli Stati membri pagano in anticipo i contributi alle spese annue dell'Unione, in base al bilancio di previsione allestito dal Consiglio esecutivo. I contributi devono essere pagati al più tardi il primo giorno dell'esercizio al quale il bilancio di previsione si riferisce. Trascorso questo termine, le somme dovute sono produttive d'interesse a favore dell'Unione, in ragione del 3 per cento all'anno per i primi sei mesi, e del 6 per cento all'anno a partire dal settimo mese.

9. Un Fondo di riserva è costituito per sopperire alle insufficienze di tesoreria.

Il suo ammontare è fissato dal Consiglio esecutivo. Il Fondo è alimentato in primo luogo con le eccedenze dei bilanci consuntivi. Esso può servire anche per equilibrare il bilancio o per ridurre l'importo dei contributi degli Stati membri.

10. Il Governo della Confederazione Svizzera fa, a breve scadenza, le anticipazioni necessarie in caso d'insufficienze passeggere di tesoreria, sulla scorta delle condizioni che devono essere fissate di comune accordo. Detto Governo sorveglia, senza mettere in conto spese, la tenuta dei conti finanziari e la contabilità dell'Ufficio internazionale, nei limiti dei crediti fissati dal Congresso.

Articolo 125 Classi di contribuzione 1. Gli Stati membri contribuiscono alla copertura delle spese dell'Unione secondo la classe di contribuzione cui appartengono. Queste classi sono le seguenti: classe di 50 unità; classe di 40 unità; classe di 35 unità; classe di 25 unità; classe di 20 unità; classe di 15 unità; classe di 10 unità; classe di 5 unità; classe di 3 unità; classe di 1 unità; classe di 0,5 unità, riservate ai Paesi meno sviluppati enumerati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e agli altri Paesi designati dal Consiglio esecutivo.

2. Oltre alle classi di contribuzione enumerate al paragrafo 1, ogni Stato membro può scegliere di pagare un numero d'unità di contribuzione superiore a 50 unità.

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Unione postale universale

3. Gli Stati membri sono attribuiti a una delle classi di contribuzione precitate al momento della loro ammissione o della loro adesione all'Unione, secondo la procedura di cui all'articolo 21 paragrafo 4 della Costituzione.

4. Gli Stati membri possono cambiare in seguito la classe di contribuzione a condizione che tale cambiamento sia notificato all'Ufficio internazionale prima dell'apertura del Congresso. Questa notificazione, che è portata a conoscenza del Congresso, prende effetto alla data della messa in vigore delle disposizioni finanziarie stabilite dal Congresso.

5. Gli Stati membri non possono esigere di essere declassati più di una classe alla volta. Gli Stati membri che non manifestano il loro desiderio di cambiare classe di contribuzione prima dell'apertura del Congresso, sono mantenuti nella classe alla quale appartenevano fino a quel momento.

6. In circostanze eccezionali, come catastrofi naturali che richiedono programmi d'aiuto internazionali, il Consiglio esecutivo può autorizzare, a richiesta di uno Stato membro, il declassamento di una classe di contribuzione, se tale Stato adduce la prova che non può più continuare a versare i contributi in base alla classe scelta all'inizio.

7. In deroga ai paragrafi 4 e 5, il passaggio a una classe superiore non è soggetto ad alcuna restrizione.

Articolo 126 Pagamento delle forniture dell'Ufficio internazionale Le forniture effettuate dall'Ufficio internazionale alle Amministrazioni postali a titolo oneroso devono essere pagate nel più breve termine possibile, al più tardi entro sei mesi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della spedizione del conto steso da detto Ufficio. Trascorso questo termine, le somme dovute sono produttive d'interesse a favore dell'Unione, in ragione del 5 per cento all'anno, a contare dal giorno in cui spira tale termine.

Capitolo V Arbitrati Articolo 127 Procedura d'arbitrato 1. In caso di controversie da risolvere con giudizio arbitrale, ciascuna delle Amministrazioni postali in causa sceglie un'Amministrazione postale di uno Stato membro che non è direttamente interessata nella vertenza. Quando più Amministrazioni fanno causa comune, esse contano, per l'applicazione di questa disposizione, per una sola.

2. Nel caso in cui una delle Amministrazioni in causa non dia seguito a una proposta di arbitrato nel termine di sei mesi, l'Ufficio internazionale, se richiesto, sollecita a sua volta la designazione di un arbitro da parte dell'Amministrazione in difetto oppure ne designa esso stesso uno d'ufficio.

3 Foglio federale. 73° anno. Voi. III

33

Unione postale universale

3. Le parti in causa possono accordarsi per designare un arbitro unico, che può essere l'Ufficio internazionale.

4. La decisione degli arbitri è presa alla maggioranza dei voti.

5. In caso di parità di voti, gli arbitri scelgono, per comporre la controversia, un'altra Amministrazione postale ugualmente non interessata nella vertenza. In mancanza di un accordo sulla scelta, questa Amministrazione è designata dall'Ufficio internazionale fra le Amministrazioni non proposte dagli arbitri.

6. Se si tratta di una controversia riguardante uno degli Accordi, gli arbitri non possono essere designati al di fuori delle Amministrazioni che aderiscono a tale Accordo.

Capitolo VI Disposizioni finali Articolo 128 Condizioni d'approvazione delle proposte concernenti il Regolamento generale Per diventare esecutive, le proposte relative al presente Regolamento generale sottoposte al Congresso devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri rappresentati al Congresso. I due terzi almeno degli Stati membri dell'Unione devono essere presenti al momento del voto.

Articolo 129 Proposte concernenti gli Accordi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite Le condizioni d'approvazione di cui all'articolo 128 sono ugualmente applicabili alle proposte tendenti a modificare gli Accordi conclusi tra l'Unione postale universale e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella misura in cui tali Accordi non prevedano condizioni per la modificazione delle disposizioni che contengono.

Articolo 130 Entrata in vigore e durata del Regolamento generale II presente Regolamento generale sarà messo in esecuzione il 1° gennaio 1991 e resterà in vigore fino alla messa in esecuzione degli Atti del Congresso successivo.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri hanno firmato il presente Regolamento generale in un esemplare che è depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Il Governo dello Stato sede del Congresso ne consegnerà una copia a ciascuna Parte.

Fatto a Washington il 14 dicembre 1989.

Seguono le firme 34

Convenzione postale universale

Traduzione"

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 3 della Costituzione dell'Unione postale universale conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno, di comune accordo e riservate le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 3 della Costituzione, stabilito nella presente Convenzione le norme comuni applicabili al servizio postale internazionale e le disposizioni concernenti i servizi della posta-lettere.

Parte prima Norme comuni applicabili al servizio postale internazionale Capitolo I Disposizioni generali Articolo 1 Libertà di transito 1. La libertà di transito il cui principio è enunciato all'articolo 1 della Costituzione comporta, per ogni Amministrazione postale, l'obbligo di inoltrare sempre per le vie più rapide che essa impiega per i suoi invii, i dispacci chiusi e gli invii della posta-lettere allo scoperto che le vengono rimessi da un'altra Amministrazione. Questo obbligo si applica egualmente alle corrispondenze aeree, indipendentemente dal fatto che le Amministrazioni intermediarie si occupino o no del loro avviamento successivo.

2. Gli Stati membri, che non prendono parte allo scambio delle lettere contenenti materie biologiche deperibili o sostanze radioattive, hanno la facoltà di non ammettere tali invii in transito allo scoperto attraverso il loro territorio.

Lo stesso dicasi degli invii di cui all'articolo 36 paragrafo 9.

3. Gli Stati membri che non assicurano il servizio delle lettere con valore dichiarato o che non accettano la responsabilità dei valori per i trasporti effettuati dai loro servizi marittimi o aerei sono comunque tenuti ad avviare per le vie più rapide i dispacci chiusi che ricevono dalle altre Amministrazioni; la loro responsabilità è tuttavia limitata a quella prevista per gli invii raccomandati.

4. La libertà di transito dei pacchi postali da trasportare per via terrestre e marittima è limitata al territorio degli Stati che partecipano a tale servizio.

5. La libertà di transito dei pacchi aerei è garantita in tutto il territorio dell'Unione. Tuttavia, gli Stati membri che non hanno aderito all'Accordo relativo "Dal testo originale francese.

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Unione postale universale

ai pacchi postali non possono essere obbligati a prendere parte all'inoltro dei pacchi aerei, per via di superficie.

6. Gli Stati membri che hanno aderito all'Accordo relativo ai pacchi postali, ma che non garantiscono il servizio dei pacchi postali con valore dichiarato o non accettano la responsabilità dei valori per i trasporti effettuati dai loro servizi marittimi o aerei, sono comunque tenuti ad avviare per le vie più rapide i dispacci chiusi che ricevono dalle altre Amministrazioni; la loro responsabilità è tuttavia limitata a quella prevista per i pacchi dello stesso peso senza valore dichiarato.

Articolo 2 Inosservanza della libertà di transito Se uno Stato membro non osserva le disposizioni dell'articolo 1 della Costituzione e dell'articolo 1 della Convenzione, concernenti la libertà di transito, le Amministrazioni postali degli altri Stati Membri hanno il diritto di sopprimere il servizio postale con detto Stato. Esse devono annunciare preventivamente tale provvedimento con un telegramma o con un altro mezzo qualsiasi di telecomunicazione appropriato alle Amministrazioni interessate e comunicare il fatto all'Ufficio internazionale.

Articolo 3 Transito territoriale senza partecipazione dei servizi dello Stato attraversato II transito di corriere attraverso uno Stato, senza che vi partecipino i servizi di questo Stato, è subordinato all'autorizzazione preventiva dello Stato attraversato. Questa forma di transito non impegna la responsabilità di quest'ultimo Stato.

Articolo 4 Sospensione temporanea e ripristino di servizi 1. L'Amministrazione postale che, a cagione di circostanze straordinarie, è obbligata a sospendere temporaneamente e in modo generale o parziale l'esecuzione di servizi, è tenuta a darne immediatamente avviso con un mezzo qualsiasi all'Amministrazione o alle Amministrazioni interessate indicando, se possibile, la durata probabile della sospensione dei servizi. Essa ha lo stesso obbligo in occasione della ripresa di servizi sospesi.

2. L'Ufficio internazionale deve essere avvisato della sospensione e della ripresa di servizi, se si reputa necessaria una notificazione generale. L'Ufficio internazionale deve avvisare, se occorre, le Amministrazioni per telegrafo o per telex.

3. L'Amministrazione d'origine ha la facoltà di rimborsare al mittente le tasse d'affrancazione
(art. 20), le tasse speciali (art. 2,6) e le soprattasse aeree (art.

21) se, a cagione della sospensione di servizi, la prestazione inerente al trasporto del suo invio è stata fornita solo parzialmente o non è stata fornita del tutto.

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Unione postale universale

Articolo 5 Appartenenza degli invii postali Ogni invio postale appartiene al mittente fintantoché non è stato distribuito al destinatario, a meno che tale invio sia stato sequestrato in applicazione della legislazione dello Stato di destinazione.

Articolo 6 Creazione di un nuovo servizio Le Amministrazioni possono creare, di comune accordo, un nuovo servizio non previsto esplicitamente dagli Atti dell'Unione. Ogni Amministrazione interessata fissa le tasse relative al nuovo servizio, tenendo conto delle spese d'esecuzione del servizio.

Articolo 7 Impiego di codici a sbarre e di un sistema unico per l'identificazione degli invii, dei recipienti e dei documenti connessi 1. Le Amministrazioni hanno la facoltà di adoperare nel servizio postale internazionale codici a sbarre generate da elaboratori di dati e di un sistema d'identificazione unico allo scopo di seguire gli invii ecc., di facilitare le ricerche e di soddisfare altre necessità d'identificazione. I codici a sbarre e il sistema d'identificazione unico possono essere impiegati per identificare per esempio: - invii isolati; - recipienti contenenti corriere (sacchi, contenitori, cassette per le lettere ecc.); - documenti connessi (moduli, cartellini ecc.).

2. 1 e Amministrazioni che optano per l'impiego del codice a sbarre nel servizio postale internazionale devono rispettare le specificazioni tecniche definite dal Consiglio consultivo degli studi postali. Queste specificazioni sono notificate a tutte le Amministrazioni dall'Ufficio internazionale.

3. Non si esige dalle Amministrazioni che non applicano un sistema informatico di codici a sbarre che tengano conto delle specificazioni definite dal Consiglio consultivo degli studi postali.

4. Tuttavia, le Amministrazioni che non utilizzano il sistema informatico di codici a sbarre potrebbero ritenere utile di adottare il sistema unico d'identificazione degli invii, dei recipienti e dei documenti connessi, specificato dal Consiglio consultivo degli studi postali. Questo sistema può essere utilizzato dagli Stati che si servono di sistemi tradizionali manuali per la numerazione degli invii, dei recipienti e dei documenti nei servizi postali internazionali.

5. Gli Stati che utilizzano un sistema d'identificazione manuale e che decidono di applicare il sistema unico dovrebbero conformarsi alle
specificazioni definite dal Consiglio consultivo degli studi postali.

Articolo 8 Tasse 1. Le tasse relative ai vari servizi postali internazionali sono stabilite dalla Convenzione e dagli Accordi.

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Unione postale universale

2. È vietato riscuotere tasse postali di qualsiasi natura diverse da quelle previste dalla Convenzione e dagli Accordi.

Articolo 9 Moneta-tipo. Equivalenti 1. L'unità monetaria prevista all'articolo 7 della Costituzione e utilizzata nella Convenzione, negli Accordi e nei loro Regolamenti di esecuzione è il diritto speciale di prelievo (abbreviato in seguito in DTS dall'espressione francese «Droit de tirage spécial»).

2. Gli Stati membri dell'Unione hanno il diritto di scegliere, di comune accordo, un'altra unità monetaria o una delle loro monete nazionali per l'allestimento e il regolamento dei conti.

3. Gli Stati membri dell'Unione, che impiegano monete il cui corso rispetto al DTS non è calcolato dal Fondo monetario internazionale o che non fanno parte di questa istituzione specializzata, sono invitati a dichiarare unilateralmente un equivalente tra le loro monete e il DTS.

Articolo 10 Francobolli 1. Solo le Amministrazioni postali emettono i francobolli destinati all'affrancazione.

2. I soggetti e i motivi dei francobolli postali devono essere conformi allo spirito del preambolo della Costituzione dell'UPU e alle decisioni prese dagli organi dell'Unione.

Articolo 11 Moduli 1. I testi, i colori e le dimensioni dei moduli devono, essere quelli prescritti dai Regolamenti della Convenzione e degli Accordi.

2. I moduli usati dalle Amministrazioni nelle loro relazioni reciproche devono essere redatti in lingua francese, con o senza traduzione interlineare, salvo che le Amministrazioni interessate dispongano diversamente con intesa diretta.

3. I moduli usati dalle Amministrazioni postali e le loro copie devono essere riempiti in modo che le iscrizioni siano perfettamente leggibili. Il modulo originale è trasmesso all'Amministrazione entrante in considerazione o alla parte più interessata.

4. I moduli per il pubblico devono recare una traduzione interlineare in lingua francese, se non sono stampati in detta lingua.

Articolo 12 Tessere postali di riconoscimento 1. Ogni Amministrazione postale può rilasciare, alle persone che ne fanno richiesta, tessere postali di riconoscimento valide come documento giustificativo per tutte le operazioni postali effettuate negli Stati membri che non abbiano notificato il loro rifiuto ad ammetterle.

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Unione postale universale

2. L'Amministrazione che rilascia un tessera è autorizzata a riscuotere, a tale titolo, una tassa che non può essere superiore a 5 franchi (1,63 DTS).

3. Le Amministrazioni sono sciolte da qualsiasi responsabilità quando è accertato che la distribuzione di un invio postale o il pagamento di una somma di denaro ha avuto luogo previa presentazione di una tessera regolare. Esse non sono neppure responsabili delle conseguenze che possono derivare dalla perdita, dalla sottrazione o dall'impiego doloso di una tessera regolare.

4. La tessera è valida per la durata di dieci anni a contare dal giorno dell'emissione. Essa perde tuttavia la sua validità qualora: a) la fisionomia del titolare si modificasse in modo tale da non più concordare con la fotografia o con i connotati che figurano sulla tessera; b) fosse danneggiata in modo che non sia più possibile verificare un determinato dato concernente il detentore; e) presentasse tracce di falsificazione.

Articolo 13 Regolamento dei conti I regolamenti dei conti internazionali relativi al traffico postale, che le Amministrazioni postali devono eseguire tra loro, possono essere considerati normali transazioni ed effettuati in conformità degli impegni internazionali correnti assunti dagli Stati membri interessati, quando esistono accordi a questo proposito. In mancanza di tali accordi, detti regolamenti di conto sono eseguiti conformemente alle disposizioni del Regolamento.

Articolo 14 Impegni relativi alle misure di carattere penale I Governi degli Stati membri s'impegnano a prendere o a proporre ai poteri legislativi del loro Paese le misure necessarie: a) per punire la contraffazione di francobolli, anche se fuori corso, delle cedole-risposta internazionali e delle tessere postali di riconoscimento; b) per punire l'uso o la messa in circolazione: 1° di francobolli contraffatti (anche se fuori corso) o già adoperati, come pure d'impronte contraffatte o già adoperate di macchine affrancatrici o di macchine tipografiche, 2° di cedole-risposta internazionali contraffatte, 3° di tessere postali di riconoscimento contraffatte; e) per punire l'uso doloso delle tessere postali di riconoscimento regolari; d) per vietare e reprimere qualsiasi operazione dolosa di fabbricazione e di messa in circolazione di vignette e francobolli in uso nel servizio postale,
contraffatti o imitati in modo tale da poter essere confusi con le vignette e i francobolli emessi dall'Amministrazione postale di uno degli Stati membri; e) per impedire e, eventualmente, punire l'inclusione di stupefacenti, di farmaci psicotropi, di materie esplosive infiammabili, o di altre materie peri39

Unione postale universale

colose in invii postali per i quali tale inclusione non fosse espressamente autorizzata dalla Convenzione e dagli Accordi.

Capitolo II Franchigie postali Articolo 15 Franchigia postale I casi di franchigia postale sono espressamente previsti nella Convenzione e negli Accordi.

Articolo 16 Franchigia postale concernente gli invii della posta-lettere relativi al servizio postale Riservato l'articolo 21 paragrafo 1, sono esenti da qualsiasi tassa postale gli invii della posta-lettere relativi al servizio postale, se sono: a) spediti dalle Amministrazioni postali o dai loro uffici; b) scambiati tra gli organi dell'Unione postale universale e gli organi delle Unioni ristrette o tra gli organi di queste Unioni oppure spediti da detti organi alle Amministrazioni postali o ai loro uffici.

Articolo 17 Franchigia postale a favore degli invii relativi ai prigionieri di guerra e agli internati civili 1. Riservato l'articolo 21 paragrafo 1, gli invii della posta-lettere, i pacchi postali e gli invii di denaro indirizzati ai prigionieri di guerra, o da essi spediti, sia direttamente sia per il tramite degli Uffici d'informazione previsti dall'articolo 122 della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra del 12 agosto 1949 e dell'Agenzia centrale d'informazione sui prigionieri di guerra di cui all'articolo 123 della stessa Convenzione, sono esenti da tutte le tasse postali. I belligeranti raccolti e internati in uno Stato neutrale sono assimilati ai prigionieri di guerra propriamente detti, per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni che precedono.

2. Il paragrafo 1 si applica anche agli invii della posta-lettere, ai pacchi postali e agli invii di denaro provenienti da altri Stati, indirizzati agli internati civili di cui alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 concernente la protezione dei civili in tempo di guerra o da essi spediti, sia direttamente sia per mezzo degli uffici d'informazione previsti dall'articolo 136 e dell'Agenzia centrale d'informazioni, prevista dall'articolo 140 della stessa Convenzione.

3. Gli Uffici nazionali d'informazione e le Agenzie centrali d'informazione di cui sopra godono anche della franchigia postale per gli invii della posta-lettere, dei pacchi postali e degli invii di denaro riguardanti le persone menzionate ai paragrafi 1 e 2,
da essi spediti o ricevuti, sia direttamente sia come intermediari, alle condizioni stabilite dai detti paragrafi.

4. I pacchi sono ammessi in franchigia postale fino al peso di 5 chilogrammi.

II limite di peso è elevato a 10 chilogrammi per gli invii il cui contenuto è indivi40

Unione postale universale

sibile e per quelli indirizzati a un campo o al personale di fiducia del campo per essere distribuiti ai prigionieri.

Articolo 18 Franchigia postale per i cecogrammi Riservato l'articolo 21 paragrafo 1, i cecogrammi sono esenti dalla tassa di affrancazione, dalle tasse speciali elencate all'articolo 26 paragrafo 1 e dalla tassa sul rimborso.

Parte seconda Disposizioni concernenti la posta-lettere Capitolo I Disposizioni generali Articolo 19 Invii della posta-lettere 1. Gli invii della posta-lettere comprendono: a) le lettere e le cartoline postali; denominate collettivamente «LC»; b) le stampe, i cecogrammi e i pacchetti, denominati collettivamente «AO».

2. Con il nome di «sacchi M» si designano i sacchi speciali che contengono giornali, periodici, libri e altri stampati, indirizzati al medesimo destinatario e allo stesso luogo di destinazione.

3. Gli invii della posta-lettere, trasportati per via aerea con priorità, sono denominati «corrispondenze aeree».

4. Gli invii della via di superficie, trasportati per via aerea con priorità ridotta, sono denominati «S.A.L.».

5. Secondo la velocità del trattamento, gli invii della posta-lettere possono essere suddivisi in: a) invii prioritari: invii trasportati per la via più rapida (aerea o di superficie) con priorità; b) invii non prioritari: invii per i quali il mittente ha scelto la tariffa meno elevata che implica un termine di distribuzione più lungo.

6. Le Amministrazioni di transito e di destinazione devono trattare gli invii prioritari come corrispondenze aeree; secondo le regole fissate bilateralmente, le Amministrazioni possono concedere lo stesso trattamento anche agli invii LC della via di superficie, quando non è offerto al mittente nessun altro livello di servizio più elevato. Allo stesso modo non si fa nessuna differenza tra gli invii non prioritari e gli invii AO della via di superficie trasportati per via aerea con priorità ridotta (S.A.L.).

Articolo 20 Tasse d'affrancazione e limiti di peso e di dimensioni.

Condizioni generali 1. Le tasse d'affrancazione per il trasporto degli invii della posta-lettere in tutta l'estensione dell'Unione sono stabiliti a titolo indicativo in conformità delle 41

Unione postale universale

indicazioni delle colonne 1, 2 e 3 del prospetto qui appresso. I limiti di peso e di dimensioni sono fissati conformemente alle indicazioni delle colonne 4 e 5 del prospetto qui appresso. Le tasse comprendono, salvo l'eccezione prevista dall'articolo 27 paragrafo 6, il recapito degli invii al domicilio dei destinatari, quando negli Stati di destinazione esiste questo servizio di distribuzione.

Oggetti

Graduazioni di peso

Tasse

Ä)

Limiti

dipeso

di dimensioni

1

2

3

4

5

Lettere

fino a 20 g oltre 20 fino a 100 g oltre 100 fino a 250 g oltre 250 fino a 500 g oltre 500 fino a 1000 g oltre 1000 fino a 2000 g

0,37

2 kg

Massimi: lunghezza, larghe/za e spessore addizionati: 900 mm, senza che la dimensione maggiore possa sorpassare 600 mm con una tolleranza di 2 mm.

In rotoli: lunghezza più due volte il diametro: 1040 mm, senza che la dimensione maggiore possa sorpassare 900 mm con una tolleranza di 2 mm.

Minimi: avere una faccia le cui dimensioni non siano inferiori a 90x140 mm, con una tolleranza di 2 mm.

In rotoli: lunghezza più due volte il diametro, 170 mm, sen/a che la dimensione maggiore sia inferiore a 100 mm.

Cartoline postali

Stampe

Cecogrammi

42

0,88 1,76 3,38 5,88 9,56

0,26

fino a 20 g oltre 20 fino a 100 g oltre 100 fino a 250 g oltre 250 fino a 500 g oltre 500 fino a 1000 g oltre 1000 fino a 2000 g per ogni graduazione di peso di 1000 g supplementare

vedi art. 18

0,18 0,40 0,74 1,32 2,21 3,09

Massimi: 105 x 148 mm con una tolleranza di 2 mm.

Minimi: 90x 140 mm con una tolleranza di 2 mm.

Lunghezza almeno uguale alla larghezza moltiplicata per | 2 (valore approssimativo 1,4) 2 kg (se si tratta di libri o di opuscoli, 5 kg; questo limite può essere elevato fino a 10 kg previa intesa tra le Amministrazioni interessate)

1,54

7 kg

Massimi: lunghezza, larghezza e spessore addizionati: 900 mm, senza che la dimensione maggiore possa sorpassare 600 mm con una tolleranza di 2 mm.

In rotoli: lunghezza più due volte il diametro: 1040 mm, senza che la dimensione maggiore possa sorpassare 900 mm con una tolleranza di 2 mm.

Minimi: avere una faccia le cui dimensioni non siano inferiori a 90x 140 mm, con una tolleranza di 2 mm.

In rotoli: lunghezza più due volte il diametro, 170 mm, senza che la dimensione maggiore sia inferiore a 100 mm.

Unione postale universale

Graduazioni di peso

Oggetti

Tasse

Limiti

(inbDTS)

d PeS

'

°

1

2

3

4

Pacchetti

fino a 100 g oltre 100 fino a 250 g oltre 250 fino a 500 g oltre 500 fino a 1000 g oltre 1000 fino a 2000 g

0,40

2 kg

d dimensioni

'

5

0,74 1,32 2,21 3,09

2. Il Consiglio esecutivo è autorizzato a rivedere e a modificare una volta nell'intervallo tra due Congressi le tasse di base indicate nella colonna 3. Le tasse rivedute hanno per base la media delle tasse fissate dai membri dell'Unione per gli invii internazionali impostati nel loro Stato. Queste tasse entrano in vigore a una data fissata dal Consiglio esecutivo.

3. A titolo eccezionale, gli Stati membri possono modificare la struttura delle graduazioni di peso indicate al paragrafo 1, osservando le condizioni seguenti: a) la graduazione di peso minima deve essere, per ogni categoria d'invii, quella indicata al paragrafo 1; b) l'ultima graduazione di peso di ogni categoria d'invii non deve superare il peso massimo indicato al paragrafo 1.

4. Gli Stati membri che hanno soppresso le cartoline postali, le stampe e/o i pacchetti quali categorie distinte d'invii della posta-lettere nel loro servizio interno possono fare la stessa cosa per ciò che concerne il corriere a destinazione dell'estero.

5. Ogni amministrazione ha la facoltà di ammettere gli aerogrammi che sono lettere della posta aerea costituite da un foglio di carta convenientemente piegato e incollato su tutti i lati. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, le dimensioni degli invii di questo tipo non devono eccedere 110x220 mm e la lunghezza dev'essere almeno uguale alla larghezza moltiplicata per |/ï (valore approssimativo 1,4).

6. In deroga ai paragrafi 1 e 3 lettera a), le Amministrazioni postali hanno la facoltà di applicare alle stampe una prima graduazione di peso di 50 g.

7. Tasse scelte nei limiti stabiliti al paragrafo 1 devono, per quanto possibile, stare tra loro nello stesso rapporto delle tasse di base. A titolo eccezionale e nei limiti prescritti al paragrafo 1, ogni Amministrazione postale è libera di applicare alle tasse delle cartoline postali, delle stampe o dei pacchetti un tasso di aumento o di riduzione differente da quello applicato alle tasse delle lettere.

8. Ogni Amministrazione postale ha la facoltà di concedere, per i giornali e le pubblicazioni periodiche pubblicati nel proprio Stato, una riduzione che non 43

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può oltrepassare il 50 per cento della tariffa applicabile alla categoria della posta-lettere utilizzata per l'invio, pur riservandosi il diritto di limitare questa riduzione ai giornali e alle altre pubblicazioni periodiche che rispondono alle condizioni fissate dal suo regolamento interno per la spedizione alla tariffa dei giornali. Sono escluse dalla riduzione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, le stampe commerciali, come cataloghi, prospetti, listini di prezzi ecc.; lo stesso dicasi degli annunci pubblicitari stampati su fogli uniti ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, in quanto non si tratti di elementi pubblicitari distaccati che devono essere considerati parti integranti del giornale o dello scritto periodico.

9. Le Amministrazioni possono altresì concedere la stessa riduzione per la spedizione di libri e opuscoli, spartiti musicali e carte geografiche che non contengono alcuna pubblicità o réclame oltre quella che figura sulla copertina o sui fogli di protezione di tali invii.

10. I giornali, scritti, periodici, libri e altri stampati indirizzati al medesimo destinatario e allo stesso luogo di destinazione possono essere inseriti in uno o più sacchi speciali (sacchi M). La tassa applicabile a simili sacchi è calcolata per graduazioni di 1 chilogrammo fino a concorrenza del peso totale di ogni sacco.

Le Amministrazioni hanno la facoltà di concedere una riduzione fino al 20 per cento della tassa applicabile alla categoria d'invii utilizzata. Questa riduzione può essere indipendente dalle riduzioni giusta i paragrafi 8 e 9. 1 sacchi M non sono soggetti ai limiti di peso fissati al paragrafo 1. Tuttavia il sacco, compreso il contenuto, non deve superare il peso massimo di 30 chilogrammi.

11. L'Amministrazione d'origine ha la facoltà, nei limiti fissati al paragrafo 1, di applicare agli invii non tipificati tasse differenti da quelle applicabili agli invii tipificati.

12. La riunione in un solo invio di oggetti soggetti a tasse differenti è consentita a condizione che il peso totale non sia superiore al peso massimo della categoria il cui limite di peso è il più elevato. La tassa applicabile a un simile invio e, a scelta dell'Amministrazione d'origine, quella della categoria la cui tariffa è la più elevata oppure la somma delle differenti tasse applicabili a ogni
elemento dell'invio. Questi invii recano la dicitura «Envois mixtes» (Invii misti).

13. Gli invii della posta-lettere relativi al servizio postale a cui si accenna all'articolo 16 non sono soggetti ai limiti di peso stabiliti al paragrafo 1. Essi non devono tuttavia superare il peso massimo di 30 chilogrammi per sacco.

14. Le Amministrazioni postali possono applicare agli invii della posta-lettere impostati nel loro Paese il limite di peso massimo prescritto nel loro sevizio interno per gli invii dello stesso genere, purché gli invii non sorpassino il limite di peso menzionato al paragrafo 1.

15. Le Amministrazioni postali hanno la facoltà di applicare agli invii della posta-lettere impostati nel loro Paese tasse ridotte che si basano sulla loro legislazione interna. Esse hanno in particolare la possibilità di concedere tariffe 44

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preferenziali ai loro clienti che hanno un traffico postale importante. Tuttavia, queste tariffe preferenziali non possono essere inferiori a quelle applicate nel regime interno agli invii che hanno le stesse caratteristiche (categorie, quantità, termine di trattamento ecc.).

Articolo 21 Tariffazione secondo il modo d'avviamento e/o la velocità 1. Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere soprattasse per gli invii della posta aerea e ad applicare in questo caso graduazioni di peso inferiori a quelle fissate all'articolo 20 paragrafo 1. Le soprattasse devono essere in relazione con le spese del trasporto aereo ed essere uniformi almeno per l'insieme del territorio di ogni Paese di destinazione, indipendentemente dall'avviamento utilizzato. Per calcolare la soprattassa applicabile a un invio della posta aerea, le Amministrazioni sono autorizzate a tener conto del peso dei moduli adoperati dal pubblico, allegati al'invio. Gli invii relativi al servizio postale giusta l'articolo 16, eccettuati quelli che provengono dagli organi dell'Unione postale universale e delle Unioni ristrette, non sottostanno alle soprattasse della posta aerea.

2. Le Amministrazioni hanno la facoltà di percepire per il corriere della via di superficie, trasportato per la via aerea con priorità ridotta, S.A.L., soprattasse inferiori a quelle che riscuotono per le corrispondenze della posta aerea.

3. Le Amministrazioni che preferiscono questo metodo possono fissare tasse combinate per l'affrancazione delle corrispondenze della posta aerea e del corriere S.A.L., tenendo conto: a) del costo delle loro prestazioni postali; b) delle spese da pagare per il trasporto aereo.

4. Le Amministrazioni sono autorizzate, nei limiti fissati dall'articolo 20 paragrafo 1, a percepire per le corrispondenze prioritarie tasse differenti da quelle degli invii non prioritari. Esse possono tener conto delle spese del trasporto aereo.

5. Le riduzioni delle tasse giusta l'articolo 20 paragrafi 8, 9 e 10, sono applicabili anche agli invii trasportati per la via aerea, ma nessuna riduzione è concessa sulla parte della tassa destinata a coprire le spese di questo trasporto.

Articolo 22 Invii tipificati 1. Sono considerati tipificati, nei limiti di quanto prevede l'articolo 20 paragrafo 1, gli invii in forma rettangolare, la cui lunghezza non è inferiore alla larghezza moltiplicata per ]/2 (valore approssimativo 1,4) e che sencondo la loro presentazione rispondono alle condizioni generali: a) invii in buste: 1° invii in buste ordinarie: dimensioni minime: 90 X 140 mm con una tolleranza di 2 mm; 45

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dimensioni massime: 120x235 mm con una tolleranza di 2 mm; peso massimo: 20 g; spessore massimo: 5 mm; inoltre, l'indirizzo dev'essere scritto sulla faccia intera della busta, quella non provvista della chiudenda, e nella zona rettangolare situata a una distanza minima di: 40 mm dal margine superiore della busta (tolleranza 2 mm); 15 mm dal margine laterale destro; 15 mm dal margine inferiore; e a una distanza massima di 140 mm dal margine laterale destro; 2° invii in buste con riquadro trasparente: dimensioni, peso e spessore degli invii spediti in buste ordinarie; oltre che alle condizioni generali d'ammissione fissate all'articolo 124; del Regolamento, questi invii devono soddisfare alle condizioni seguenti: il riquadro trasparente, nel quale appare l'indirizzo del destinatario, deve trovarsi a una distanza minima di: 40 mm dal margine superiore della busta (tolleranza 2 mm); 15 mm dal margine laterale destro; 15 mm dal margine laterale sinistro; 15 mm dal margine inferiore; il riquadro non può essere delimitato con una striscia o con una cornice colorata; 3° tutti gli invii spediti in buste: l'indirizzo del mittente deve trovarsi, quando figura sul recto della busta, nell'angolo superiore sinistro; quest'angolino deve inoltre essere riservato alle indicazioni e ai cartellini di servizio, che vanno applicati all'occorrenza sotto all'indirizzo del mittente; le notizie di servizio possono anche essere collocate subito sopra l'indirizzo del destinatario se si adoperano buste con riquadro trasparente; le lettere devono essere chiuse mediante un'incollatura continua della chiudenda della busta; b) invii in forma di cartolina: gli invii in forma di cartolina fino al formato 120x235 mm possono essere ammessi come invii tipificati a condizione che siano confezionati con carta resistente di un peso che offre una rigidità sufficiente, che permette di trattarli senza difficoltà; e) invii menzionati alle lettere a e b: dal lato dell'indirizzo che dev'essere apposto nel senso della lunghezza: una zona rettangolare di 40 mm (-2 mm) di altezza a partire dal margine superiore e di 74 mm di lunghezza a partire dal margine destro dev'essere riservata per l'applicazione dell'affrancazione e delle impronte obliteratrici. All'interno di questa zona, i francobolli postali o le impronte affrancataci devono essere apposte nell'angolo superiore destro.

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Nessuna indicazione o segno grafico parassita di qualsiasi genere deve figurare: - di sotto all'indirizzo; - a destra dell'indirizzo, a partire dalla zona d'affrancazione e d'obliterazione fino al bordo inferiore dell'invio; - a sinistra dell'indirizzo, in una zona larga almeno 15 millimetri che va dalla prima riga dell'indirizzo fino al margine inferiore dell'invio; - in una zona di 15 millimetri di altezza a partire dal bordo inferiore dell'invio e di 140 millimetri di larghezza a partire dal bordo destro dell'invio. Questa zona può confondersi parzialmente con quelle appena definite qui sopra.

2. Le Amministrazioni che ammettono, nel loro servizio interno, come tipificati gli invii sotto busta la cui larghezza non è superiore a 162 mm, con una tolleranza di 2 mm, possono pure ammettere questi invii come tipificati anche nel servizio internazionale.

3. Non sono considerati invii tipificati: - le cartoline piegate; - gli invii chiusi con fermagli, occhielli metallici o grappette piegate; - le schede perforate spedite allo scoperto (senza busta); - gli invii la cui busta è confezionata con una materia che possiede proprietà fisiche fondamentalmente diverse da quelle della carta (ad eccezione della materia impiegata per confezionare i pannelli delle buste a riquadro trasparente); - gli invii contenenti oggetti che provocano sporgenze; - le lettere piegate, spedite allo scoperto (senza busta), che non sono chiuse su tutti i lati e che non presentano una rigidità sufficiente a permettere un trattamento meccanico.

Articolo 23 Materie biologiche deperibili. Sostanze radioattive 1. Le materie biologiche deperibili e le sostanze radioattive, condizionate e imballate secondo le relative disposizioni del Regolamento, sono sottoposte alla tariffa delle lettere e alla tassa di raccomandazione. Lo scambio di tali materie e sostanze è limitato alle relazioni tra gli Stati membri le cui Amministrazioni postali si sono dichiarate d'accordo di accettare simili invii, sia nelle relazioni reciproche, sia in un solo senso. Tali materie sono avviate per la via più rapida, normalmente quella aerea, previo pagamento delle soprattasse corrispondenti.

2. Le materie biologiche deperibili possono inoltre essere scambiate soltanto tra laboratori qualificati, ufficialmente riconosciuti; le sostanze radioattive possono
invece essere spedite solo da mittenti specialmente autorizzati.

Articolo 24 Invii ammessi a torto 1. Salvo eccezioni previste dalla Convenzione e dal suo Regolamento, gli invii che non soddisfano le condizioni previste agli articoli 20 e 23 e dal Regola47

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mento non sono ammessi. Invii di questo genere ammessi indebitamente devono essere rimandati all'Amministrazione d'origine. Tuttavia l'Amministrazione di destinazione ha la facoltà di recapitarli ai destinatari. In tal caso, essa applica, ove occorra, a tali invii le tasse previste per la categoria di invii della postalettere in cui essi rientrano per il loro sistema di chiusura, il loro contenuto, il loro peso e le loro dimensioni. Se inoltre gli invii superano i limiti massimi di peso stabiliti all'articolo 20 paragrafo 1, l'Amministrazione di destinazione può tassarli in base al loro peso effettivo applicando una tassa supplementare uguale alla tassa di un invio del servizio internazionale della stessa categoria e di peso corrispondente all'eccedenza costatata.

2. Il paragrafo 1 è applicabile per analogia anche agli invii menzionati all'articolo 41 paragrafi 2 e 3.

3. Gli invii che contengono gli altri oggetti vietati dall'articolo 41, che furono ammessi a torto alla spedizione, sono trattati conformemente alle disposizioni di detto articolo.

Articolo 25 Impostazione d'invii della posta-lettere all'estero 1. Nessun Stato membro è tenuto ad avviare oltre o a distribuire ai destinatari gli invii della posta-lettere che un mittente qualsiasi, domiciliato sul suo territorio, imposta o fa impostare in uno Stato estero nell'intento di beneficiare delle tasse più basse che vi sono applicate. Lo stesso principio vale anche per gli invii di questo genere impostati in grandi quantità, indipendentemente dal fatto che tale impostazione sia effettuata o no in vista di beneficiare di tasse meno elevate.

2. Il paragrafo 1 è applicabile senza distinzione tanto agli invii preparati nello Stato in cui abita il mittente e trasportati in seguito al di là della frontiera, quanto agli invii confezionati in uno Stato estero.

3. L'Amministrazione interessata ha il diritto di rimandare gli invii all'origine o di gravarli delle sue tasse interne. Se il mittente rifiuta di pagare queste tasse, essa può disporre degli invii in conformità della sua legislazione interna.

4. Nessun Stato membro è tenuto né ad accettare, né ad avviare oltre, né a distribuire ai destinatari gli invii della posta-lettere che un mittente qualsiasi ha impostato o fatto impostare in grandi quantità in uno Stato differente da quello in cui è domiciliato. Le Amministrazioni interessate hanno il diritto di rimandare tali invii all'origine e di renderli ai mittenti senza restituire le tasse.

Articolo 26 Tasse speciali 1. Le tasse previste nella Convenzione e riscosse in più delle tasse d'affrancazione menzionate all'articolo 20 sono chiamate «tasse speciali». Il loro importo è fissato in conformità delle indicazioni della tavola seguente: 48

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Designazione della tassa 1

4

Importo 2

a) tassa per l'impostazione d'invii all'ultima ora (art. 27 par. 1)

stessa tassa come nel servizio interno

b) tassa d'impostazione fuori delle ore normali d'apertura degli sportelli (art. 27 par. 2)

stessa tassa come nel servizio interno

e) tassa di presa in consegna al domicilio del mittente (art. 27 par. 3)

stessa tassa come nel servizio interno

d) tassa di ritiro fuori delle ore normali d'apertura degli sportelli (art. 27 par. 4)

stessa tassa come nel servizio interno

e) tassa di fermo posta (art. 27 par. 5)

stessa tassa come nel servizio interno

f) tassa per il recapito di un pacchetto che pesa più di 500 g, al destinatario (art. 27 par. 6)

0,20 DTS al massimo

g) tassa di magazzinaggio (art. 28)

tassa riscossa all'aliquota fissata dalla legislazione interna, per tutti gli invii della posta-lettere, di peso superiore a 500 g, eccettuati i cecogrammi

h) tassa in caso di mancanza o di insufficienza di affrancazione degli invii ordinari (art. 32 par. 1 e 2)

tassa ottenuta moltiplicando la tassa della prima graduazione di peso delle lettere, adottata dallo Stato di distribuzione, per una frazione il cui numeratore è l'importo dell'affrancazione mancante e il denominatore la stessa tassa adottata dallo Stato d'origine; a questa tassa si aggiunge la tassa di trattamento di 0,33 DTS al massimo o la tassa fissata dalla legislazione interna

Foelio federale. 73° anno. Voi. III

Osservazioni 3

questa tassa può essere aumentata di al massimo 0,10 DTS in caso di distribuzione a domicilio

l'Amministrazione che effettua la distribuzione può riscuotere, se lo desidera, la tassa di trattamento

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Importo 2

Osservazioni 3

i) tassa d'espresso (art. 35 par. 2, 5 e 8)

tassa che ascende al minimo all'importo dell'affrancatura di una lettera ordinaria di porto semplice e al massimo a 1,63 DTS

per ogni sacco contenente gli invii contemplati all'articolo 20 paragrafo 10, le Amministrazioni riscuotono al posto della tassa unitaria, una tassa globale che non può superare di cinque volte la tassa unitaria. Se la rimessa per espresso cagiona spese speciali, una tassa complementare può essere riscossa secondo le disposizioni relative agli invii dello stesso genere del servi/io interno. Se il destinatario chiede che un invio gli sia distribuito per espresso si può riscuotere la tassa del servizio interno

j) tassa per le domande di ritiro, di modificazione o di correzione dell'indirizzo (art. 38 par. 2)

1,31 DTS al massimo

Designazione della tassa 1

k) tassa per le domande di rispedizione (art. 39 par. 7) 1) tassa di rispedizione o di rinvio (art. 39 par. 8 e art.

40 par. 11) m) tassa di presentazione alla dogana (art. 43)

stessa tassa come nel servizio interno

n) tassa riscossa per il recapito d'un invio franco di tasse e di diritti (art. 45 par. 3, 4 e 5)



stessa tassa come nel servizio interno

2,61 DTS al massimo





50

tassa di 0,98 DTS al massimo, riscossa dall'Amministrazione d'origine tassa addizionale di 1,31 DTS al massimo per domanda formulata dopo l'impostazione, riscossa dall'Amministrazione d'origine tassa di commissione di 0,98 DTS al mas-

per ogni sacco contenente gli invii contemplati all'articolo 20 paragrafo 10, le Amministrazioni riscuotono al posto della tassa unitaria, una tassa globale di 3,27 DTS al massimo

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Designazione della lassa

Importo 2

Osservazioni 3

simo, riscossa a profitto dell'Amministrazione di destinazione o) tassa per reclami (art. 47 par. 4)

0,65 DTS al massimo

p) tassa di raccomandazione (art. 50 par. 1 leu. b) e 2, art. 54 par. 1 lett. b) e 2)

1,31 DTS al massimo

q) tassa d'assicurazione (art. 54 par. 1 lett.

e)

al massimo 0,33 DTS per ogni 65,34 DTS o frazione di 65,34 DTS dichiarati, o '/2 per cento della graduazione di valore dichiarato, indipendentemente dallo Stato di destinazione, persino negli Stati che assumono rischi che possono derivare da un caso di forza maggiore

r) tassa per rischi di forza maggiore (art. 50 par. 3)

0,13 DTS al massimo per ogni invio raccomandato

s) tassa per l'avviso di ricevimento (art. 55 par. 1)

0,98 DTS al massimo

t) tassa di consegna in mani proprie (art. 56 par. 1)

0,16 DTS al massimo

per ogni sacco contenente gli invii contemplati all'articolo 20 paragrafo 10, le Amministrazioni riscuotono al posto della tassa unitaria, una tassa globale che non può superare di cinque volte la tassa unitaria oltre alla tassa unitaria o alla tassa globale, le Amministrazioni possono riscuotere presso i mittenti o i destinatari le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna per le misure eccezionali di sicurezza prese nei confronti degli invii raccomandati e delle lettere con valore dichiarato

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Unione postale universale

2. Gli Stati membri che nel loro servizio interno applicano tasse superiori a quelle indicate al paragrafo 1 sono autorizzati ad applicarle anche nel servizio internazionale.

Articolo 27 Tassa per l'impostazione d'invii all'ultima ora.

Tassa d'impostazione fuori delle ore normali d'apertura degli sportelli. Tassa di presa in consegna al domicilio del mittente.

Tassa di ritiro fuori delle ore normali d'apertura degli sportelli.

Tassa di fermo posta. Tassa per il recapito di pacchetti 1. Le Amministrazioni hanno la facoltà di percepire dal mittente una tassa addizionale, secondo le disposizioni della loro legislazione, sugli invii consegnati all'ultima ora ai loro servizi di spedizione.

2. Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere presso il mittente una tassa addizionale, giusta la loro legislazione, per gli invii impostati allo sportello fuori delle ore normali d'apertura.

3. Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere presso il mittente una tassa addizionale, giusta la loro legislazione, per gli invii presi in consegna a domicilio dai loro servizi.

4. Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere presso il destinatario una tassa addizionale, giusta la loro legislazione, per gli invii ritirati allo sportello fuori delle ore normali d'apertura.

5. Gli invii indirizzati fermi in posta possono essere gravati dalle Amministrazioni degli Stati di destinazione della tassa speciale eventualmente prevista dalla propria legislazione per gli invii della stessa natura del servizio interno.

6. Le Amministrazioni degli Stati di destinazione hanno la facoltà di riscuotere per ogni pacchetto di più di 500 grammi, recapitato al destinatario, la tassa speciale prevista dall'articolo 26 paragrafo 1 lettera f)Articolo 28 Tassa di magazzinaggio L'Amministrazione di destinazione è autorizzata a percepire, conformemente alla sua legislazione, una tassa di magazzinaggio per ogni invio della postalettere che supera il peso di 500 grammi, quando il destinatario non lo abbia ritirato nel termine durante il quale è tenuto a sua disposizione senza spese.

Questa tassa non può essere applicata ai cecogrammi.

Articolo 29 Affrancazione 1. Di regola, gli invii designati all'articolo 19, ad eccezione di quelli menzionati anche agli articoli da 16 a 18, devono essere interamente affrancati dal mittente.
2. L'Amministrazione dello Stato d'origine ha la facoltà di restituire al mittente gli invii della posta-lettere non o insufficientemente affrancati, affinchè essi provvedano a completare l'affrancazione.

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Unione postale universale

3. L'Amministrazione d'origine può anche incaricarsi di affrancare gli invii della posta-lettere non affrancati o di completare l'affrancazione degli invii insufficientemente affrancati e di riscuotere dopo l'importo mancante presso il mittente.

4. Le lettere e le cartoline postali non o insufficientemente affrancate sono avviate in ogni caso nello Stato di destinazione, se l'Amministrazione dello Stato d'origine non applica nessuna delle facoltà previste ai paragrafi 2 e 3 e se l'affrancazione non può essere completata dal mittente. Gli altri invii non o insufficientemente affrancati possono pure essere avviati a destinazione.

5. Le corrispondenze della posta aerea gravate da soprattasse, il corriere S.A.L. gravato da soprattasse e gli invii prioritari la cui affrancazione non può essere regolata dal mittente sono trasmessi per la via aerea, come invii S.A.L.

o come corriere prioritario, se le tasse pagate corrispondono almeno all'importo della soprattassa o, se del caso, la differenza tra la tassa di un invio della posta aerea o S.A.L. e la tassa di un invio di superficie, o la differenza tra la tassa di un invio prioritario e quella di un invio non prioritario. Tuttavia, l'Amministrazione d'origine ha la facoltà di trasmettere questi invii per la via aerea o prioritaria allorché le tasse pagate rappresentano almeno il 75 per cento della soprattassa o il 50 per cento della tassa combinata. Sotto questi limiti gli invii sono avviati con i mezzi di trasporto utilizzati normalmente per le corrispondenze non gravate da soprattasse o per gli invii non prioritari.

6. Sono considerati debitamente affrancati gli invii affrancati regolarmente per il loro primitivo percorso e per i quali il complemento di tassa fu pagato prima della rispedizione.

Articolo 30 Modalità d'affrancazione 1. L'affrancazione si effettua mediante una delle modalità seguenti: a) francobolli postali stampati o incollati sugli invii e valevoli nello Stato d'origine; b) vignette affrancatrici postali prelevate da distributori automatici installati dalle Amministrazioni postali; e) impronte di macchine affrancatrici adottate ufficialmente e funzionanti sotto il controllo immediato dell'Amministrazione postale; d) impronte ottenute con macchine tipografiche o altri procedimenti di stampa o di bollatura, quando tale sistema è
autorizzato dalla regolamentazione dell'Amministrazione d'origine; e) osservazione indicante che l'intera affrancazione è stata pagata, per esempio «Taxe perçue» (tassa riscossa). Questa osservazione deve figurare sulla parte superiore destra del lato dell'indirizzo e dev'essere corredata dell'impronta del bollo a data dell'ufficio di origine e, nel caso degli invii non affrancati o affrancati in modo insufficiente dall'ufficio che ha affrancato l'invio o ha completato la sua affrancazione.

2. L'affrancazione delle stampe all'indirizzo dello stesso destinatario e per la medesima destinazione, spedite in un sacco speciale, viene effettuata mediante 53

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uno dei mezzi indicati al paragrafo 1 ed è coperta per l'importo totale sulla targhetta esterna del sacco.

Articolo 31 Affrancazione degli invii della posta-lettere a bordo delle navi 1. Gli invii impostati a bordo di una nave durante la fermata nei due punti estremi del percorso o in uno degli scali intermedi, devono essere affrancati mediante francobolli e secondo la tariffa dello Stato nelle cui acque si trova la nave.

2. Se l'impostazione ha luogo in alto mare, gli invii possono essere affrancati, salvo accordo speciale tra le Amministrazioni interessate, mediante francobolli e in base alla tariffa dello Stato al quale appartiene o da cui dipende la nave.

Gli invii affrancati in queste condizioni vanno rimessi all'ufficio postale dello scalo, il più presto possibile dopo l'arrivo della nave.

Articolo 32 Tassa in caso di mancanza o di insufficienza di affrancazione 1. In caso di mancanza o di insufficienza di affrancazione, l'Amministrazione d'origine che s'incarica di affrancare gli invii della posta-lettere non affrancati 0 di completare l'affrancazione degli invii insufficientemente affrancati e di riscuotere in seguito l'importo mancante presso il mittente, è autorizzata a chiedere al mittente anche la tassa di trattamento prevista all'articolo 26 paragrafo 1 lettera h).

2. Nel caso in cui non applicabile il paragrafo 1, gli invii non o insufficientemente affrancati sono passibili, a carico del destinatario o del mittente se si tratta d'invii rimandati, della tassa speciale prevista all'articolo 26 paragrafo 1 lettera h).

3. Gli invii raccomandati e le lettere con valore dichiarato sono considerati, all'arrivo, debitamente affrancati.

Articolo 33 Servizio internazionale della corrispondenza commerciale-risposta 1. Le Amministrazioni possono convenire tra loro di partecipare al servizio della corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI), su una base facoltativa.

2. Le Amministrazioni che assicurano il servizio devono rispettare le disposizioni definite dal Consiglio esecutivo.

3. Le Amministrazioni possono tuttavia convenire bilateralmente di stabilire tra loro un altro sistema.

Articolo 34 Cedole-risposta internazionali 1. Le Amministrazioni postali hanno la facoltà di esitare cedole-risposta internazionali emesse dall'Ufficio internazionale o di limitarne la vendita conformemente alla loro legislazione interna.

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2. Il valore delle cedole-risposta è di 0,74 DTS. Il prezzo di vendita stabilito dalle Amministrazioni interessate non può essere inferiore a questo valore.

3. Le cedole-risposta sono cambiabili, in qualsiasi Stato membro, con uno o più francobolli rappresentanti l'affrancazione minima di un invio prioritario o di una lettera ordinaria spedita all'estero per via di superficie. Salvo se la legislazione interna del Paese di cambio non lo permette, le cedole-risposta si possono pure cambiare in interi postali o contro altre marche o impronte d'affrancazione postali.

4. L'Amministrazione di uno Stato membro può inoltre riservarsi la facoltà di esigere la rimessa simultanea delle cedole-risposta e degli invii da affrancare in cambio di dette cedole.

Articolo 35 Invii espressi 1. A richiesta dei mittenti, gli invii della posta-lettere sono recapitati il più celermente possibile, dopo il loro arrivo all'ufficio di distribuzione, da un messo speciale, negli Stati le cui Amministrazioni s'incaricano di effettuare tale servizio; ogni Amministrazione ha tuttavia il diritto di limitare tale servizio alla posta-aerea, agli invii prioritari e, qualora si tratti dell'unica via utilizzata tra due Amministrazioni, agli invii LC di superficie. Per quanto concerne le lettere con valore dichiarato, l'Amministrazione di destinazione ha la facoltà, se la sua regolamentazione lo prevede, di far recapitare per espresso un avviso, anziché l'invio stesso.

2. Tali invii, qualificati «espressi», sono sottoposti, oltre che alla tassa d'affrancazione, alla tassa speciale prevista all'articolo 26 paragrafo 1 lettera i).

Tale tassa deve essere corrisposta per intero e anticipatamente.

3. Gli invii espresso possono essere trattati in maniera differente da quella specificata al paragrafo 1, purché il livello di qualità generale di questo servizio offerto al destinatario sia almeno tanto elevato quanto quello ottenuto se si ricorresse a un messo speciale.

4. Nel caso in cui gli invii espresso debbano essere sottoposti a un controllo doganale, le Amministrazioni sono tenute a: a) presentarli alla dogana appena possibile, dopo il loro arrivo; b) incoraggiare le autorità doganali del loro Stato ad effettuare rapidamente il controllo di tali invii.

5. Se la distribuzione per espresso cagiona spese speciali all'Amministrazione di destinazione sia per l'ubicazione del domicilio del destinatario sia per il giorno o l'ora dell'arrivo all'ufficio di destinazione, il recapito dell'invio e l'eventuale riscossione di una tassa complementare sono regolati dalle disposizioni applicabili agli invii dello stesso genere del servizio interno.

6. Gli invii espresso non completamente affrancati per l'importo totale delle tasse da pagare in anticipo vengono distribuiti con i mezzi ordinari, a meno che non siano stati trattati come espresso dall'ufficio d'origine. In quest'ultimo caso, gli invii sono tassati conformemente all'articolo 32.

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7. E consentito alle Amministrazioni di limitarsi a un solo tentativo di recapito per espresso. Se questo tentativo è infruttuoso, l'oggetto può essere trattato come un invio ordinario.

8. Se la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo consente, i destinatari possono chiedere all'ufficio di distribuzione che gli invii ad essi indirizzati siano recapitati loro per espresso al momento dell'arrivo. In questo caso, l'Amministrazione di destinazione è autorizzata a riscuotere, all'atto della distribuzione, la tassa applicabile nel suo servizio interno.

Articolo 36 Obiettivi in materia di qualità del servizio 1. Le Amministrazioni di destinazione devono fissare un termine per il trattamento degli invii prioritari e della posta aerea a destinazione del loro Stato.

Questo termine non dev'essere meno favorevole di quello applicabile agli invii paragonabili del servizio interno.

2. Le Amministrazioni di destinazione devono pure, nei limiti del possibile, fissare un termine per il trattamento degli invii della via di superficie e non prioritari a destinazione del loro Stato.

3. Le Amministrazioni d'origine devono fissare obiettivi in materia di qualità per gli invii prioritari e della posta aerea a destinazione dell'estero, prendendo come punto di riferimento i termini fissati dalle Amministrazioni di destinazione.

Articolo 37 Priorità di trattamento delle corrispondenze della posta-aerea e degli invii prioritari Le Amministrazioni prendono tutte le misure utili per: a) assicurare nelle migliori condizioni possibili il ricevimento e la rispedizione dei dispacci contenenti corrispondenze della posta aerea e invii prioritari; b) vigilare affinchè gli accordi relativi alla priorità da dare a simili dispacci, conclusi con i trasportatori, siano rispettati; e) accelerare le operazioni relative al controllo doganale delle corrispondenze aeree e degli invii prioritari a destinazione del loro Stato; d) ridurre al minimo indispensabile i termini necessari per avviare verso gli Stati di destinazione le corrispondenze della posta aerea e gli invii prioritari impostati nel loro Stato e per far distribuire ai destinatari le corrispondenze aeree e gli invii prioritari che giungono dall'estero.

Articolo 38 Ritiro. Modificazione o correzione dell'indirizzo a richiesta del mittente 1. Il mittente di un
invio della posta-lettere può farlo ritirare dal servizio, farne modificare o correggere l'indirizzo fintantoché l'invio: a) non sia stato consegnato al destinatario; b) non sia stato confiscato o distrutto dall'autorità competente per infrazione all'articolo 41; 56

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e) non sia stato sequestrato in applicazione della legislazione interna dello Stato di destinazione.

2. La domanda da formulare a tale scopo viene trasmessa per via postale, telegrafica o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione appropriato, a spese del mittente, il quale deve pagare, per ogni domanda, la tassa speciale prevista all'articolo 26 paragrafo 1 lettera j). Se la domanda dev'essere trasmessa per la via delle telecomunicazioni, il mittente deve inoltre pagare la tassa corrispondente a questo servizio. Se l'invio si trova ancora nello Stato d'origine, la domanda di ritiro, di modificazione o di correzione dell'indirizzo è trattata in conformità della legislazione di questo Stato.

3. Ogni Amministrazione è tenuta ad accettare le domande di ritiro, di modificazione o di correzione dell'indirizzo concernenti qualsiasi invio della posta-lettere impostato nei servizi di altre Amministrazioni, se la sua legislazione lo permette.

4. Il mittente che, nelle relazioni tra due Paesi che ammettono questa procedura, desidera essere informato per la via delle telecomunicazioni delle disposizioni prese dall'ufficio di destinazione in seguito alla sua domanda di ritiro, di modificazione o di correzione dell'indirizzo, deve pagare la tassa corrispondente. In caso d'impiego di telegrammi, la tassa telegrafica è quella di un telegramma con risposta pagata, calcolata sulla base di 15 parole. Se si utilizza il telex, la tassa telegrafica riscossa presso il mittente è identica, per principio, all'importo percepito per trasmettere la domanda per telex.

5. Per ogni domanda di ritiro, di modificazione o di correzione dell'indirizzo concernente più invii consegnati simultaneamente allo stesso ufficio dal medesimo mittente, all'indirizzo dello stesso destinatario, le tasse previste al paragrafo 2 si riscuotono una sola volta.

6. Il mittente può chiedere direttamente all'ufficio di destinazione una semplice correzione dell'indirizzo (esclusa però ogni modificazione del nome o della qualità del destinatario) senza adempiere formalità e senza pagare la tassa speciale prevista al paragrafo 2.

7. Il rinvio all'origine di un invio, in seguito a una domanda di ritiro, ha luogo per la via aerea se il mittente si impegna a pagare la soprattassa aerea corrispondente. Allorché un invio è rispedito per via
aerea in seguito a una domanda di modificazione o di correzione dell'indirizzo, la soprattassa aerea corrispondente al nuovo percorso è riscossa presso il destinatario e rimane acquisita ali 'Amministrazione distributrice.

Articolo 39 Rispedizione 1. In caso di cambiamento d'indirizzo del destinatario, gli invii della postalettere sono rispediti immediatamente alle condizioni previste nel servizio interno, a meno che il mittente non ne abbia vietata la rispedizione mediante un'adeguata annotazione apposta sul lato dell'indirizzo in una lingua conosciuta nello Stato di destinazione o che l'indirizzo sia steso secondo le indicazioni prescritte all'articolo 113 paragrafo 1 lettera k del Regolamento. Tuttavia, la ri57

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spedizione da uno Stato a un altro ha luogo soltanto se gli invii soddisfano alle condizioni richieste per il nuovo trasporto.

2. Le corrispondenze della posta aerea e gli invii prioritari sono rispediti al nuovo luogo di destinazione per la via più rapida (aerea o di superficie).

3. Le altre corrispondenze possono essere rispedite per la via aerea su richiesta esplicita del destinatario e se quest'ultimo s'impegna a pagare le soprattasse o le tasse combinate, corrispondenti al nuovo percorso aereo o alla nuova trasmissione prioritaria; in questo caso, la soprattassa o la tassa combinata è riscossa per principio al momento della consegna dell'invio e rimane acquisita all'Amministrazione distributrice. Tutte le corrispondenze possono pure essere rispedite per la via più rapida se le soprattasse o le tasse combinate sono pagate all'ufficio rispeditore da un terzo. La rispedizione di simili invii all'interno dello Stato di destinazione per la via più rapida è sottoposta alla regolamenta/ione interna di tale Stato.

4. Le Amministrazioni che applicano tasse combinate possono fissare, per la rispedizione per la via aerea o prioritaria nelle condizioni previste al paragrafo 3, tasse speciali che non devono superare le tasse combinate.

5. Le buste speciali C 6 e i sacchi impiegati per la rispedizione collettiva delle corrispondenze sono avviati al nuovo luogo di destinazione per la via prescritta per gli invii isolati di cui ai paragrafi 2 e 3.

6. Ogni Amministrazione ha la facoltà di fissare un termine di rispedizione conforme a quello che è in vigore nel suo servizio interno.

7. Le Amministrazioni che percepiscono una tassa per le domande di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a riscuotere questa stessa tassa nel servizio internazionale.

8. La rispedizione degli invii della posta-lettere da Stato a Stato non da luogo alla riscossione di nessun supplemento di tassa, salvo nei casi eccezionali previsti dal Regolamento. Le Amministrazioni che percepiscono una tassa di rispedizione nel loro servizio interno sono nondimeno autorizzate a riscuotere questa tassa per gli invii della posta-lettere del servizio internazionale, rispediti all'interno del loro servizio.

9. Gli invii della posta-lettere rispediti sono recapitati ai destinatari previo pagamento delle tasse di cui sono gravati
alla partenza, all'arrivo o durante il trasporto in seguito a rispedizione dopo il primo percorso, senza pregiudizio del rimborso dei diritti doganali o di altre spese speciali di cui lo Stato di destinazione non consente l'annullamento.

10. In caso di rispedizione in un altro Stato, la tassa di fermo posta, la tassa di presentazione alla dogana, la tassa di magazzinaggio, la tassa di commissione, la tassa complementare d'espresso e la tassa di recapito ai destinatari dei pacchetti sono annullate.

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Articolo 40 Invii non recapitabili. Rinvio allo Stato d'origine o al mittente 1. Sono considerati non recapitabili gli invii che per un motivo qualsiasi non si possono distribuire al destinatario.

2. Gli invii non recapitabili vanno rimandati immediatamente allo Stato d'origine.

3. Il termine di custodia degli invii tenuti in giacenza a disposizione dei destinatari o indirizzati fermi in posta è fissato dalla regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione. Tuttavia, questo termine non può superare di regola un mese, eccetto nei casi particolari in cui l'Amministrazione di destinazione giudica necessario di prolungarlo a due mesi al massimo. Il rinvio allo Stato d'origine deve essere effettuato entro un termine più breve se il mittente l'ha chiesto apponendo, in una lingua nota nello Stato di destinazione, una notizia appropriata sul lato dell'invio, provvisto dell'indirizzo.

4. Gli invii del servizio interno non recapitabili sono rispediti all'estero, in vista della restituzione ai mittenti, salvo se soddisfano alle condizioni richieste per il nuovo trasporto.

5. Le cartoline postali prive dell'indirizzo del mittente non sono rimandate all'origine. Le cartoline postali raccomandate devono comunque sempre essere rimandate.

6. Il rinvio all'origine delle stampe non recapitabili non è obbligatorio, salvo se il mittente le ha chieste di ritorno con una notizia posta sull'invio in una lingua nota nello Stato di destinazione. Tuttavia, le Amministrazioni si sforzano di effettuare il rinvio di questi invii al mittente o d'informarlo in modo conveniente, se si tratta della ripetizione di tentativi infruttuosi di consegna o d'invii in grandi quantità. Le stampe raccomandate e i libri devono sempre essere rimandati.

7. Se la via di superficie non è più utilizzata dallo Stato che effettua il rinvio, quest'ultimo ha l'obbligo di trasmettere gli invii non recapitabili per la via più adeguata che esso utilizza.

8. Le lettere della posta aerea, le cartoline postali della posta aerea e gli invii prioritari da rimandare all'origine devono essere spediti per la via più rapida (aerea o di superficie).

9. Le corrispondenze della posta aerea non recapitabili, che non sono lettere della posta aerea e cartoline postali della posta aerea, sono rimandate all'origine con i mezzi di trasporto utilizzati
normalmente per le corrispondenze non gravate da soprattasse (via di superficie, compreso il servizio S.A.L.), salvo: a) in caso d'interruzione di questi mezzi di trasporto; b) se l'Amministrazione di destinazione ha scelto in modo sistematico la via aerea per il rinvio di queste corrispondenze.

10. Al rinvio all'origine delle corrispondenze per la via aerea o prioritaria, a richiesta del mittente, è applicabile per analogia l'articolo 39 paragrafi 3 e 4.

11. Gli invii della posta-lettere non recapitabili, rimandati allo Stato d'origine, sono rimessi ai mittenti alle condizioni fissate all'articolo 39 paragrafo 9. Questi invii non danno luogo alla riscossione di nessun supplemento di tassa, ferme 59

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restando però le eccezioni previste dal Regolamento. Tuttavia, le Amministrazioni che riscuotono una tassa di rinvio nel loro servizio interno sono autorizzate a percepire questa stessa tassa per gli invii della posta-lettere del servizio internazionale, che ricevono di ritorno.

Articolo 41 Divieti 1. Non sono ammessi gli invii della posta-lettere che, per il loro imballaggio, possono rappresentare un pericolo per gli agenti, insudiciare o deteriorare gli altri invii o gli impianti postali. I fermagli metallici che servono per chiudere gli invii non devono essere taglienti; essi non devono nemmeno intralciare l'esecuzione del servizio postale.

2. Gli invii, eccettuate le lettere raccomandate sotto busta chiusa e le lettere con valore dichiarato, non possono contenere monete, biglietti di banca, carta monetata o valori di qualsiasi genere al portatore, chèques di viaggio, platino, oro o argento lavorato o no, pietre preziose, gioielli e altri oggetti preziosi.

3. Salvo le eccezioni previste dal Regolamento, gli stampati e i cecogrammi: a) non possono recare nessuna annotazione né contenere nessun documento avente il carattere di corrispondenza attuale e personale; b) non possono contenere nessun francobollo postale, nessun modulo d'affrancazione bollato o no, né nessun documento rappresentante un valore.

4. È vietata l'inclusione degli oggetti elencati qui sotto negli invii della postalettere: a) gli oggetti che, per la loro natura, possono presentare i pericoli o provocare le deteriorazioni citate al paragrafo 1; b) gli stupefacenti e le sostanze psicotrope; e) gli animali vivi, ad eccezione: 1° delle api, delle sanguisughe e dei bachi da seta; 2° dei parassiti e dei distruttori d'insetti nocivi destinati al controllo di tali insetti e scambiati tra gli Istituti ufficialmente riconosciuti; le eccezioni menzionate ai punti 1 ° e 2° non sono tuttavia applicabili alle lettere con valore dichiarato; d) le materie esplosive, infiammabili o qualsiasi altra materia pericolosa; non cadono tuttavia sotto le disposizioni del presente divieto le materie biologiche deperibili e le sostanze radioattive di cui all'articolo 23; e) gli oggetti osceni o immorali; f) gli oggetti la cui importazione o circolazione è vietata nello Stato di destinazione.

5. Ogni Amministrazione deve badare, nei limiti delle sue
possibilità, che le indicazioni concernenti i divieti in vigore nel suo Paese, secondo il paragrafo 4 lettera f) comunicate all'ufficio internazionale conformemente al Regolamento d'esecuzione, siano annunciate in maniera chiara, precisa e dettagliata e aggiornate regolarmente.

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6. Gli invii che contengono gli oggetti indicati al paragrafo 4 e che sono stati ammessi erroneamente alla spedizione sono trattati secondo la legislazione dello Stato la cui Amministrazione ne ha costatata la presenza. Le lettere non possono contenere documenti aventi il carattere di corrispondenza attuale e personale, scambiati tra persone che non siano il mittente e il destinatario o le persone che abitano con lui. L'Amministrazione dello Stato di origine o di destinazione, che costata la presenza di simili documenti, tratta gli invii secondo la sua legislazione.

7. Tuttavia, gli invii che contengono gli oggetti indicati al paragrafo 4 lettere b), d) ed e) non vengono in alcun caso né inoltrati a destinazione, né recapitati ai destinatari, né rimandati all'origine. L'Amministrazione di destinazione può distribuire al destinatario la parte del contenuto che non è colpita da interdizione.

8. Nel caso in cui un invio ammesso a torto alla spedizione non è né rimandato all'origine né recapitato al destinatario, l'Amministrazione di origine deve essere informata senza ritardo del trattamento riservato all'invio. Questa informazione deve indicare in maniera precisa il divieto che colpisce l'invio e gli oggetti che hanno dovuto essere sequestrati. Un rinvio ammesso a torto, che è rimandato all'origine, deve essere accompagnato da un'informazione analoga.

9. È d'altronde riservato a tutti gli Stati membri il diritto di non effettuare, sul proprio territorio, il trasporto in transito allo scoperto degli invii della postalettere diversi dalle lettere, cartoline postali e cecogrammi, per i quali non siano state osservate le disposizioni legali che regolano le condizioni di pubblicazione o di circolazione di simili invii in detti Stati. Tali invii devono essere rimandati all'Amministrazione d'origine.

Articolo 42 Controllo doganale L'Amministrazione postale dello Stato d'origine e quella dello Stato di destinazione hanno la facoltà di sottoporre a controllo doganale gli invii della postalettere, giusta la legislazione di questi Stati.

Articolo 43 Tassa di presentazione alla dogana Gli invii sottoposti a controllo doganale nello Stato d'origine o di destinazione possono essere gravati, secondo il caso e a titolo postale, sia per la consegna in dogana e lo sdoganamento sia unicamente per la consegna in
dogana, della tassa speciale prevista all'articolo 24 paragrafo 1 lettera m).

Articolo 44 Diritti doganali e altri diritti Le Amministrazioni postali hanno, secondo il caso, la facoltà di riscuotere dai mittenti o dai destinatari degli invii i diritti doganali e tutti gli altri eventuali diritti.

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Articolo 45 Invii franchi di tasse e diritti 1. Nelle relazioni tra gli Stati membri le cui Amministrazioni postali si sono accordate al riguardo, i mittenti possono, previa dichiarazione fatta all'ufficio d'origine, assumersi l'onere di tutte le tasse e di tutti i diritti di cui gli invii sono gravati al recapito. Finché un invio non è stato distribuito al destinatario, il mittente può chiedere, anche dopo l'impostazione, che l'invio sia recapitato franco di tasse e di diritti.

2. Nei casi previsti dal paragrafo 1, i mittenti devono impegnarsi a pagare le somme che potrebbero essere reclamate dall'ufficio di destinazione e, se del caso, versare un congrue deposito cauzionale.

3. L'Amministrazione di origine riscuote dal mittente la tassa prevista all'articolo 26 paragrafo 1 lettera n) punto 1 °, che trattiene per sé qualche rimunerazione dei servizi forniti nello Stato di origine.

4. In caso di domanda presentata dopo l'impostazione dell'invio, l'Amministrazione di origine riscuote inoltre la tassa addizionale prevista dall'articolo 26 paragrafo 1 lettera n) punto 2°. Se la domanda dev'essere trasmessa per la via telegrafica o con un altro mezzo di telecomunicazione, il mittente deve pagare anche la tassa corrispondente.

5. L'Amministrazione di destinazione è autorizzata a riscuotere per ogni invio la tassa di commissione prevista all'articolo 26 paragrafo 1 lettera n) punto 3°.

Questa tassa è indipendente da quella prevista all'articolo 43. Essa è riscossa presso il mittente a favore dell'Amministrazione di destinazione.

6. Ogni Amministrazione ha il diritto di limitare il servizio degli invii franchi di tasse e di diritti agli invii raccomandati e alle lettere con valore dichiarato.

Articolo 46 Annullamento dei diritti doganali e degli altri diritti Le Amministrazioni postali si impegnano a intervenire presso i servizi interessati del loro Stato, affinchè vengano annullati i diritti doganali e gli altri diritti sugli invii rimandati all'origine, distrutti a causa di completa avaria del contenuto o rispediti in un terzo Stato.

Articolo 47 Reclami 1. I reclami degli utenti sono ammessi nel termine di un anno a datare dal giorno successivo a quello dell'impostazione dell'invio.

2. Ogni Amministrazione è tenuta a trattare i reclami nel più breve termine possibile.

3. Ogni Amministrazione
è tenuta ad accettare i reclami relativi a qualsiasi invio impostato nei servizi delle altre Amministrazioni.

4. Ogni reclamo può dar luogo alla riscossione della tassa speciale prevista all'articolo 26 paragrafo 1 lettera o), eccetto se il mittente ha già pagato la tassa per un avviso di ricevimento. Se è richiesta l'utilizzazione della via telegrafica, 62

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si riscuotono, in più della tassa di reclamo, la tassa telegrafica di trasmissione del reclamo e, se del caso, nelle relazioni tra due Paesi che accettano questa procedura, quella della risposta. In caso d'impiego di telegrammi per trasmettere la risposta, la tassa è quella di un telegramma con risposta pagata, calcolata sulla base di 15 parole. Quando si ricorre al telex, la tassa telegrafica chiesta al mittente ascende, per principio, allo stesso importo che si riscuote per trasmettere il reclamo per telex. Se è formulata una domanda di trasmissione con altri mezzi di telecomunicazione o con il servizio EMS, le tasse riscosse normalmente per questi servizi possono essere incassate presso il richiedente. A titolo di reciprocità si rinuncia a ricuperare i costi di una risposta trasmessa con altri mezzi di telecomunicazione o con il servizio EMS.

5. Se il reclamo concerne più invii impostati simultaneamente dallo stesso mittente presso lo stesso ufficio all'indirizzo del medesimo destinatario, la tassa viene riscossa una sola volta. Tuttavia, se si tratta di invii raccomandati o di lettere con valore dichiarato che, a richiesta del mittente, hanno dovuto essere inoltrati con mezzi diversi, viene riscossa una tassa per ciascuna delle vie utilizzate.

6. La tassa speciale di cui trattasi al paragrafo 4 è restituita dall'Amministrazione che l'ha riscossa, se il reclamo è stato motivato da un errore di servizio; questa tassa non può tuttavia essere pretesa in nessun caso dall'Amministrazione alla quale incombe il pagamento dell'indennità.

Capitolo II Invii raccomandati; invii con distribuzione attestata e lettere con valore dichiarato Articolo 48 Ammissione degli invii raccomandati 1. Gli invii della posta-lettere indicati all'articolo 19 possono essere spediti in raccomandazione.

2. Al mittente di un invio raccomandato deve essere rilasciata gratuitamente una ricevuta all'atto dell'impostazione.

3. Le lettere raccomandate, spedite in buste chiuse, possono contenere, se la legislazione interna degli Stati d'origine e di destinazione lo permette, monete, biglietti di banca, carta moneta o titoli al portatore di qualsiasi genere, chèques di viaggio, platino, oro o argento, lavorati o no, pietre preziose, gioielli e altri oggetti preziosi.

Articolo 49 Ammissione degli invii con distribuzione attestata
1. Gli invii della posta-lettere giusta l'articolo 19 possono essere spediti con il servizio degli invii con distribuzione accertata alle Amministrazioni e dalle Amministrazioni che li ammettono.

2. Al mittente di un invio di questo genere è consegnata gratuitamente, all'atto dell'impostazione, una ricevuta.

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Articolo 50 Tasse degli invii raccomandati 1. La tassa degli invii raccomandati deve essere pagata all'atto dell'impostazione. Essa di compone: a) della tassa d'affrancazione dell'invio, secondo la sua categoria; b) della tassa fissa di raccomandazione prevista all'articolo 26 paragrafo 1 lettera p).

2. Nei casi in cui sono necessarie misure di sicurezza eccezionali, le Amministrazioni possono riscuotere le tasse speciali previste all'articolo 26 paragrafo 1 lettera p) colonna 3 punto 2°.

3. Le Amministrazioni postali disposte ad addossarsi i rischi che possono risultare del caso di forza maggiore sono autorizzate a percepire la tassa speciale prevista all'articolo 26 paragrafo 1 lettera r).

Articolo 51 Tasse applicabili agli invii con distribuzione attestata La tassa è pagata in anticipo. Essa comprende: a) la tassa d'affrancazione corrispondente alla categoria dell'invio; b) la tassa per la distribuzione attestata fissata dall'Amministrazione d'origine, che deve essere inferiore alla tassa di raccomandazione.

Articolo 52 Ammissione delle lettere con valore dichiarato 1. Le lettere contenenti cartevalori, documenti o oggetti di valore o denominate «lettere con valore dichiarato» possono essere scambiate con assicurazione del contenuto per il valore dichiarato dal mittente. Questo scambio è limitato alle relazioni tra gli Stati membri le cui Amministrazioni postali si sono dichiarate d'accordo di accettare tal invii sia nelle relazioni reciproche sia in un unico senso.

2. Al mittente di una lettera con valore dichiarato deve essere rilasciata all'atto dell'impostazione una ricevuta gratuita.

3. Le Amministrazioni prendono le misure necessarie per garantire, nei limiti del possibile, il servizio delle lettere con valore dichiarato in tutti gli uffici del loro Stato.

Articolo 53 Lettere con valore dichiarato. Dichiarazione del valore 1. L'ammontare della dichiarazione del valore è per principio illimitato.

2. Ogni Amministrazione ha tuttavia la facoltà di limitare, per ciò che la concerne, la dichiarazione del valore a un importo che non può essere inferiore a 3266,91 DTS o a una somma almeno identica a quella ammessa nel suo servizio interno, se questa somma è inferiore a 3266,91 DTS.

3. Nelle relazioni tra Stati che hanno adottato massimi differenti, il limite più basso dev'essere rispettato da una parte e dall'altra.

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4. La dichirazione del valore non può oltrepassare il valore reale del contenuto dell'invio; è però permesso di dichiarare solo una parte di tale valore. L'importo della dichiarazione per i documenti che rappresentano un valore in ragione delle spese di allestimento, non può superare l'ammontare delle spese cagionate dalla loro sostituzione in caso di perdita.

5. Ogni dichiarazione del valore, superiore al valore reale del contenuto di un invio, fatta a scopo fraudolento, è perseguibile giudiziariamente secondo la legislazione dello Stato d'origine.

Articolo 54 Tassa delle lettere con valore dichiarato 1. La tassa delle lettere con valore dichiarato deve essere pagato all'atto dell'impostazione. Essa si compone: a) della tassa d'affrancazione ordinaria; b) della tassa di raccomandazione prevista all'articolo 26 paragrafo 1 lettera

P);

e) della tassa d'assicurazione prevista all'articolo 26 paragrafo 1 lettera q).

2. Le Amministrazioni possono inoltre percepire le tasse speciali previste all'articolo 26 paragrafo 1 lettera p) colonna 3 punto 2° nel caso in cui sono necessarie misure di sicurezza eccezionali.

Articolo 55 Avviso di ricevimento 1. Il mittente di un invio raccomandato, d'un invio con distribuzione attestata o di una lettera con valore dichiarato può chiedere all'atto dell'impostazione un avviso di ricevimento pagando la tassa prevista all'articolo 26 paragrafo 1 lettera s). L'avviso di ricevimento è rimandato al mittente per la via più rapida (aerea o superficie).

2. Quando il mittente reclama un avviso di ricevimento che non gli è pervenuto nei termini normali, non vengono riscosse né una seconda tassa né la tassa prevista all'articolo 47 per i reclami.

Articolo 56 Recapito in mani proprie 1. Nelle relazioni tra le Amministrazioni che hanno dato il loro consenso, gli invii raccomandati, gli invi con distribuzione attestata e le lettere con valore dichiarato sono, a richiesta del mittente, recapitati nelle mani del destinatario.

Le Amministrazioni possono convenire di ammettere questo modo di recapito solo per gli invii raccomandati, gli invii con distribuzione attestata e le lettere con valore dichiarato accompagnati da un avviso di ricevimento. Nei tre casi, il mittente paga la tassa speciale prevista all'articolo 26 paragrafo 1 lettera t).

2. Le Amministrazioni sono tenute a effettuare un secondo tenativo di recapito di tali invii solo se si può supporre che quest'ultimo è destinato a riuscire e se la regolamentazione interna lo permette.

5 Foglio federale. 73° anno. Voi. Ili

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Capitolo III Responsabilità Articolo 57 Principio ed estensione della responsabilità delle Amministrazioni postali. Invii raccomandati 1. Le Amministrazioni postali rispondono della perdita, della manomissione o dell'avaria degli invii raccomandati. La loro responsabilità è coinvolta tanto per gli invii trasportati allo scoperto quanto per quelli avviati in dispacci chiusi.

2. Le Amministrazioni possono impegnarsi a coprire anche i rischi che possono derivare da un caso di forza maggiore. Esse sono allora responsabili, verso i mittenti degli invii impostati nel loro Stato, delle perdite dovute a un caso di forza maggiore che accadono lungo l'intero percorso seguito dagli invii, compreso anche l'eventuale percorso di rispedizione o di rinvio all'origine.

3. In caso di perdita di un invio raccomandato, il mittente ha diritto a un'indennità il cui ammontare è fissato a 24,50 DTS per invio; tale importo può essere aumentato a 122,51 DTS per ogni sacco speciale contenente stampe di cui all'articolo 20 paragrafo 10, spedito raccomandato.

4. In caso di manomissione o di avaria di un invio raccomandato, il mittente ha diritto, con riserva che l'imballaggio sia stato riconosciuto sufficientemente a garantire efficacemente il contenuto contro i rischi accidentali di manomissione o d'avaria, a un'indennità corrispondente, per principio, all'ammontare del danno; i danni indiretti o i benefici non realizzati non sono presi in considerazione. Tuttavia, questa indennità non può superare in nessun caso l'importo fissato al paragrafo 3.

5. Il mittente ha la facoltà di cedere questo diritto al destinatario. Il mittente o il destinatario può autorizzare una terza persona a ricevere l'indennità, se la legislazione interna lo permette.

6. In deroga al paragrafo 4, il destinatario ha diritto all'indennità dopo aver preso in consegna un invio manomesso o avariato. Egli può desistere dai suoi diritti a favore del mittente.

7. L'Amministrazione di origine ha la facoltà di versare ai mittenti che abitano nel suo Stato le indennità previste dalla legislazione interna per gli invii raccomandati a condizione che esse non siano inferiori a quelle fissate al paragrafo 3. Lo stesso principio vale anche per l'Amministrazione di destinazione se l'indennità è pagata al destinatario in virtù del paragrafo 6. Gli importi fissati
al paragrafo 3 rimangono comunque applicabili: 1° in caso di ricorso contro l'Amministrazione responsabile; 2° se il mittente desiste dai suoi diritti a favore del destinatario.

Articolo 58 Principio e estensione della responsabilità delle Amministrazioni postali. Invii con distribuzione attestata 1. Le Amministrazioni postali rispondono soltanto della perdita degli invii con distribuzione attestata. La loro responsabilità è impegnata tanto con gli invii 66

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trasportati allo scoperto quanto per quelli arrivati a destinazione in dispacci chiusi.

2. La manomissione totale o l'avaria totale degli invii con distribuzione attestata è equiparata alla perdita, con riserva che l'imballaggio sia stato riconosciuto sufficiente per proteggere efficacemente il contenuto contro i rischi di furto o di avaria.

3. In caso di perdita di un invio con distribuzione attestata, il mittente,ha diritto alla restituzione delle tasse che ha pagato.

Articolo 59 Principio e estensione della responsabilità delle Amministrazioni postali. Lettere con valore dichiarato 1. Le Amministrazioni postali sono responsabili della perdita, della manomissione o dell'avaria delle lettere con valore dichiarato, salvo nei casi previsti all'articolo 61. La loro responsabilità è impegnata tanto per le lettere trasportate allo scoperto, quanto per quelle avviate in dispacci chiusi.

2. Le Amministrazioni possono impegnarsi a coprire anche i rischi che possono derivare da un caso di forza maggiore. Esse sono allora responsabili, verso i mittenti delle lettere impostate nel loro Stato, delle perdite, manomissioni o avarie dovute a un caso di forza maggiore che accadono lungo l'intero percorso seguito dagli invii, compreso anche l'eventuale percorso di rispedizione o di rinvio all'origine.

3. Il mittente ha diritto a un'indennità corrispondente per principio all'ammontare del danno effettivo cagionato dalla perdita, dalla manomissione o dall'avaria; i danni indiretti o i benefici non conseguiti non sono tenuti in considerazione. Tuttavia, l'indennità non può in alcun caso superare l'importo, espresso in DTS del valore dichiarato. Se una lettera della posta aerea con valore dichiarato viene rispedita o rimandata al luogo d'origine per la via di superficie, la responsabilità è limitata, per il secondo percorso, a quella applicabile agli invii inoltrati per questa via.

4. In deroga a quanto previsto al paragrafo 3, il destinatario ha diritto all'indennità dopo aver preso in consegna una lettera con valore dichiarato, manomessa o avariata.

5. L'indennità è calcolata in base al prezzo corrente, convertito in DTS, applicato agli oggetti di valore della stessa natura nel luogo e alla data in cui l'invio fu accettato al trasporto; se il prezzo corrente non è noto, l'indennità è calcolata secondo il valore ordinario degli oggetti, valutato sugli stessi principi.

6. Se un'indennità è dovuta per la perdita, la manomissione completa o l'avaria totale di una lettere con valore dichiarato, il mittente o, in applicazione del paragrafo 4, il destinatario, ha inoltre diritto alla resitituzione delle tasse e dei diritti pagati, eccettuata la tassa d'assicurazione, che resta in ogni caso acquisita all'Amministrazione d'origine.

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7. Il mittente ha la facoltà di rinunciare ai suoi diritti, previsti al paragrafo 3, a favore del destinatario. Nel senso inverso il destinatario ha la facoltà di rinunciare ai suoi diritti, previsti al paragrafo 4, a favore del mittente. Il mittente o il destinatario può autorizzare una terza persona a ricevere l'indennità, se la legislazione interna lo permette.

Articolo 60 Non responsabilità delle Amministrazioni postali.

Invii raccomandati e invii con distribuzione attestata 1. Le Amministrazioni postali cessano di essere responsabili degli invii raccomandati e degli invii con distribuzione attestata di cui esse hanno effettuato il recapito sia nelle condizioni prescritte della loro regolamentazione per gli invii della stessa specie, sia nelle condizioni previste all'articolo 12 paragrafo 3. La responsabilità è tuttavia mantenuta quando una manomissione o un'avaria è costatata sia prima della distribuzione, sia alla distribuzione dell'invio raccomandato e dell'invio con distribuzione attestata, sia, se il regolamento interno lo permette, quando il destinatario o caso mai il mittente se l'invio è stato rimandato all'origine, esprime riserve prendendo in consegna un invio manomesso o avariato.

2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili: 1° della perdita di invii raccomandati o di invii con distribuzione attestata: a) in caso di forza maggiore. L'Amministrazione nel servizio della quale ha avuto luogo la perdita deve decidere, in base alla legislazione del suo Stato, se tale perdita sia dovuta a circostanze costituenti un caso di forza maggiore; tali circostanze sono comunicate all'Amministrazione dello Stato d'origine, se questa lo domanda. Tuttavia, la responsabilità permane in caso di perdita di invii raccomandati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato d'origine che ha accettato di coprire i rischi di forza maggiore (art. 57 par. 2); b) quando, non essendo stata altrimenti fornita la prova della loro responsabilità non possono render conto degli invii in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio, avvenuta per un caso di forza maggiore; e) quando il mittente non abbia presentato alcun reclamo nel termine previsto all'articolo 47 paragrafo 1; 2° degli invii raccomandati o degli invii con distribuzione attestata che, secondo notificazione dell'Amministrazione
dello Stato di destinazione, sono stati trattenuti o sequestrati in virtù della legislazione di tale Stato; 3° degli invii raccomandati o degli invii con distribuzione attestata confiscati o distrutti dall'autorità competente, quando si tratti d'invii il cui contenuto è colpito dai divieti previsti all'articolo 41 paragrafi 2 e 3 lettera b) e paragrafo 4; 4° degli invii raccomandati o degli invii con distribuzione attestata che hanno subito un'avaria cagionata dalla natura dell'invio.

68

Unione postale universale

3. Le Amministrazioni postali non assumono nessuna responsabilità per le dichiarazioni doganali, qualunque sia la forma in cui esse furono compilate, né per le decisioni prese, conformemente all'articolo 41 paragrafo 4 lettera f), dai servizi doganali al momento della verificazione degli invii della posta-lettere, sottoposti a controllo doganale.

Articolo 61 Non responsabilità delle Amministrazioni postali.

Lettere con valore dichiarato 1. Le Amministrazioni postali cessano di essere responsabili delle lettere con valore dichiarato di cui hanno effettuato la distribuzione alle condizioni prescritte dalla loro regolamentazione interna per gli invii della stessa natura, oppure a quelle previste dall'articolo 12 paragrafo 3 della Convenzione; la responsabilità è però mantenuta: a) quando la manomissione o l'avaria è costatata prima o al momento della distribuzione dell'invio oppure quando, ammesso che la regolamentazione interna lo permetta il destinatario o, in caso di rinvio al luogo di origine, il mittente formuli riserve nell'accettare un invio manomesso o avariato; · b) quando il destinatario o, in caso di rinvio al luogo d'origine, il mittente benché abbia dato regolarmente quietanza dichiari senza dilazione all'Amministrazione che gli ha recapitato l'invio di aver costatato un danno e adduca la prova che la manomissione o l'avaria non si è prodotta dopo il recapito.

2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili: 1° della perdita, della manomissione o dell'avaria delle lettere con valore dichiarato: a) in caso di forza maggiore; l'Amministrazione nel cui servizio la perdita, la manomissione o l'avaria è avvenuta deve decidere, secondo la legislazione del suo Stato, se questa perdita manomissione o avaria va attribuita a circostanze che costituiscono un caso di forza maggiore; queste circostanze vengono rese note all'Amministrazione dello Stato d'origine se essa lo domanda. Tuttavia, la responsabilità sussiste per l'Amministrazione dello Stato mittente che ha accettato di coprire i rischi derivanti da casi di forza maggiore (art. 59 par. 2); b) quando, ammesso che la prova della loro responsabilità non sia stata fornita altrimenti, esse non possono rendere conto degli invii, in seguito alla distruzione dei documenti di servizio cagionata da un caso di forza maggiore; e) quando il danno fu causato da colpa o negligenza del mittente oppure derivi dalla natura del contenuto dell'invio; d) quando si tratta d'invii il cui contenuto è colpito da uno dei divieti previsti all'articolo 41 paragrafo 4 e in quanto detti invii siano stati confiscati o distrutti dall'autorità competente a cagione del loro contenuto; 69

Unione postale universale

e) quando si tratta d'invii di cui con intenzioni dolose fu dichiarato un valore superiore a quello reale del contenuto; f) quando il mittente non ha presentato alcun reclamo entro il termine di un anno a contare dal giorno successivo a quello dell'impostazione dell'invio; 2° delle lettere con valore dichiarato confiscate in base alla legislazione dello Stato di destinazione; <<.

3° in materia di trasporto marittimo o aereo, quand'anche abbiano dichiarato di non poter assumersi la responsabilità per i valori caricati a bordo delle navi o degli aerei che esse utilizzano per il trasporto; queste Amministrazioni assumono nondimeno, per il transito di lettere con valore dichiarato in dispacci chiusi, la responsabilità prevista per gli invii raccomandati.

3. Le Amministrazioni postali non assumono alcuna responsabilità né per le dichiarazioni doganali, indipendentemente dal modo in cui sono state compilate, né per le decisioni prese dai servizi della dogana in occasione della verificazione degli invii sottoposti al controllo doganale.

Articolo 62 Responsabilità del mittente 1. Il mittente di un invio della posta-lettere è responsabile, nella stessa misura delle Amministrazioni, di tutti i danni derivati agli altri invii postali in seguito alla spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o all'inosservanza delle condizioni d'ammissione, in quanto non vi siano state né colpa né negligenza da parte delle Amministrazioni o delle imprese di trasporto.

2. L'accettazione di un invio del genere da parte dell'ufficio d'impostazione non libera il mittente dalla sua responsabilità.

3. L'Amministrazione che costata un danno imputabile a un errore del mittente, informa l'Amministrazione d'origine alla quale spetta, se del caso, d'intentare un'azione contro il mittente.

Articolo 63 Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali. Invii raccomandati 1. Fino a prova contraria, la responsabilità per la perdita di un invio raccomandato incombe all'Amministrazione postale che, avendo ricevuto l'invio senza sollevare obiezioni ed essendo messa in possesso di tutti i mezzi regolamentari d'investigazione, non può stabilire né il recapito al destinatario, né, se del caso, il regolare inoltro ad un'altra Amministrazione.

2. Un'Amministrazione intermedia o di destinazione è, fino a prova contraria
e con riserva di cui al paragrafo 4, liberata da ogni responsabilità: a) quando abbia osservato l'articolo 4 e le disposizioni sulla verificazione dei dispacci e la costatazione delle irregolarità; b) quando possa stabilire che essa ricevette il reclamo dopo la distruzione dei documenti di servizio relativi all'invio ricercato, perché era ormai scaduto 70

Unione postale universale

il termine di conservazione previsto dall'articolo 107 del Regolamento; detta riserva non pregiudica i diritti del reclamante; e) quando in caso d'iscrizione singola degli invii raccomandati, la rimessa regolare dell'invio cercato non può essere stabilita perché l'Amministrazione d'origine non ha osservato l'articolo 161 paragrafo 1 del Regolamento concernente l'iscrizione dettagliata degli invii raccomandati sul foglio d'avviso C 12 o sulle liste speciali C 13.

3. Se la perdita è avvenuta nel servizio di una compagnia di trasporto aereo, l'Amministrazione dello Stato che riscuote le spese di trasporto secondo l'articolo 88 paragrafo 1, deve rimborsare all'Amministrazione d'origine l'indennità pagata al mittente. Spetta a tale Amministrazione farsi rifondere questo importo dalla compagnia di navigazione aerea responsabile. Se, in virtù dell'articolo 88 paragrafo 2, l'Amministrazione d'origine regola direttamente le spese di trasporto con la compagnia aerea, essa deve domandare il rimborso dell'indennità a questa compagnia.

4. Tuttavia, se la perdita è avvenuta durante il trasporto, senza che sia possibile stabilire sul territorio o nel servizio di quale Stato il fatto si sia verificato, le Amministrazioni interessate sopportano il danno in parti uguali.

5. Se un invio raccomandato è stato perduto in circostanze di forza maggiore, l'Amministrazione sul cui territorio o nel cui servizio è avvenuta la perdita ne è responsabile verso l'Amministrazione speditrice solo quando entrambi gli Stati assumono i rischi derivanti dal caso di forza maggiore.

6. I diritti doganali e altri diritti, di cui non sia stato possibile ottenere l'annullamento, restano a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita.

7. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennità subentra, fino a concorrenza dell'ammontare di tale indennità, nei diritti della persona che l'ha riscossa, per ogni eventuale azione di regresso sia contro il destinatario sia contro il mittente o contro terzi.

Articolo 64 Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali. Lettere con valore dichiarato 1. Fino a prova del contrario, la responsabilità è addossata all'Amministrazione postale che, avendo ricevuto l'invio senza fare osservazioni e essendo stata messa in possesso di tutti gli elementi regolamentari
d'investigazione, non può provare né la consegna al destinatario né, se del caso, la regolare trasmissione a un'altra Amministrazione.

2. Un'Amministrazione intermedia o destinataria è, fino a prova contraria e riservate le disposizioni dei paragrafi 4, 7 e 8, prosciolta da ogni responsabilità: a) se ha osservato le disposizioni dell'articolo 170 del Regolamento, riguardanti la verificazione singola delle lettere con valore dichiarato; b) se può provare che il reclamo le giunse soltanto dopo la distruzione dei documenti di servizio attinenti all'invio ricercato, effettuata perché il termine di conservazione previsto dall'articolo 107 del Regolamento di esecu71

Unione postale universale

zione della Convenzione era trascorso; questa riserva non pregiudica i diritti del reclamante.

3. Fino a prova contraria, l'Amministrazione che ha trasmesso una lettera con valore dichiarato a un'altra Amministrazione è liberata da ogni responsabilità se l'ufficio di scambio al quale l'invio fu consegnato non ha fatto pervenire all'Amministrazione speditrice, con il primo corriere utilizzabile dopo la verificazione, un verbale dal quale risulti la mancanza o l'alterazione sia del pacco completo dei valori dichiarati sia dell'invio stesso.

4. Se la perdita, la manomissione o l'avaria è avvenuta durante il trasporto, senza che sia possibile stabilire sul territorio o nel servizio di quale Stato il fatto è accaduto, le Amministrazioni messe in causa sopportano il danno in parti uguali; tuttavia, se la manomissione o l'avaria è stata costatata nello Stato di destinazione oppure in caso di rinvio al mittente in quello d'origine, spetta all'Amministrazione di questo Stato provare: a) che né il pacco, né la busta o il sacco e la sua chiusura, né l'imballaggio e la chiusura dell'invio presentavano segni apparenti di manomissione o d'avaria; b) che il peso non differiva da quello determinato all'atto dell'impostazione.

Se una simile prova è fornita dall'Amministrazione di destinazione o, secondo il caso, dall'Amministrazione d'origine, nessuna delle altre Amministrazioni in causa può ricusare la sua parte di responsabilità, argomentando di aver consegnato l'invio all'Amministrazione seguente senza che questa abbia mosso obiezioni.

5. La responsabilità di un'Amministrazione verso le altre non va mai oltre il massimo di dichiarazione del valore da essa adottato.

6. Quando una lettera con valore dichiarato è stata persa, manomessa o avariata in circostanze di forza maggiore, l'Amministrazione nell'ambito della cui competenza territoriale o dei cui servizi la perdita, la manomissione o l'avaria è avvenuta, è responsabile verso l'Amministrazione d'origine soltanto se le due Amministrazioni si assumono i rischi che risultano dai casi di forza maggiore.

7. Se la perdita, la manomissione o l'avaria è capitata sul territorio o nel servizio di un'Amministrazione intermedia che non assicura il servizio delle lettere con valore dichiarato o che ha adottato un massimo inferiore all'ammontare della perdita,
l'Amministrazione d'origine sopporta il danno non coperto dall'Amministrazione intermedia, giusta le disposizioni previste all'articolo 1 paragrafo 3 e al paragrafo 5 del presente articolo.

8. La regola prevista al paragrafo 7 è pure applicata in caso di trasporto marittimo o aereo, se la perdita, la manomissione o l'avaria è avvenuta nel servizio di un'Amministrazione che non accetta il principio della responsabilità (art. 61 par. 2 punto 3°).

9. I diritti doganali e gli altri diritti di cui non si è potuto ottenere l'annullamento sono a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della manomissione e dell'avaria.

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Unione postale universale

10. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennità subentra, fino a concorrenza dell'importo di questa indennità, nei diritti della persona che l'ha ricevuta, per ogni eventuale regresso sia verso il destinatario, sia verso il mittente o terzi.

Articolo 65 Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali e le compagnie di trasporto aereo. Lettere con valore dichiarato Se la perdita, la manomissione o l'avaria è avvenuta nel servizio di una compagnia di trasporto aereo, l'Amministrazione dello Stato che riscuote le tasse di trasporto giusta l'articolo 88 paragrafo 1 della Convenzione è tenuta, riservati gli articoli 1 paragrafo 3 e 64 paragrafo 5, a rimborsare all'Amministrazione d'origine l'indennità pagata al mittente. Spetta a lei ricuperare questo importo presso la compagnia di trasporto aereo responsabile. L'Amministrazione d'origine che in virtù dell'articolo 88 paragrafo 2 regola direttamente le spese di trasporto con la compagnia aerea, deve chiedere essa stessa il rimborso dell'indennità a questa compagnia.

Articolo 66 Pagamento dell'indennità. Invii raccomandati e lettere con valore dichiarato 1. Con riserva del diritto di regresso contro l'Amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennità incombe sia all'Amministrazione d'origine, sia all'Amministrazione di destinazione nei casi previsti all'articolo 57 paragrafo 5 e all'articolo 59 paragrafo 7.

2. Tale pagamento deve essere effettuato il più presto possibile, ma non dopo il termine di quattro mesi a contare dal giorno successivo a quello del reclamo.

3. Quando l'Amministrazione cui incombe il pagamento non accetta di assumersi i rischi derivanti dal caso di forza maggiore, e quando, alla scadenza del termine previsto dal paragrafo 2, non sia stato ancora possibile stabilire se la perdita sia dovuta a un caso della specie, essa può eccezionalmente differire la liquidazione dell'indennità per un nuovo periodo di tre mesi.

4. L'Amministrazione d'origine o, a seconda del caso, di destinazione, è autorizzata a indennizzare l'avente diritto per conto dell'Amministrazione che, avendo partecipato al trasporto ed essendo stata regolarmente richiesta, ha lasciato trascorrere tre mesi: - senza dare una soluzione definitiva alla pratica o - senza aver comunicato all'Amministrazione d'origine,
rispettivamente di destinazione, che la perdita sembrava essere dovuta a un caso di forza maggiore o che l'invio era stato trattenuto, confiscato o distrutto dall'autorità competente a cagione del contenuto o sequestrato in virtù della legislazione dello Stato di destinazione.

5. Le Amministrazioni postali che indicano nel Protocollo finale della Convenzione postale universale che non sono tenute a osservare l'articolo 66 paragra73

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fo 4 della Convenzione, per ciò che concerne di dare una soluzione definitiva a una reclamazione nel termine di tre mesi, devono comunicare un termine entro il quale danno una soluzione definitiva all'affare.

6. Il rinvio del modulo C 9 che non è stato completato secondo le condizioni previste all'articolo 151 paragrafi 9 e 12 del Regolamento, non può essere considerato una soluzione definitiva.

Articolo 67 Restituzione delle tasse. Invii con distribuzione attestata 1. L'obbligo di restiture le tasse incombe all'Amministrazione di origine.

2. Questo pagamento deve essere effettuato il più presto possibile al più tardi nei quattro mesi a partire dal giorno successivo a quello della reclamazione.

Articolo 68 Rimborso dell'indennità all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento 1. L'Amministrazione responsabile, o per conto della quale viene effettuato il pagamento in conformità dell'articolo 66, è tenuta a rimborsare all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento e denominata Amministrazione pagatrice, l'importo dell'indennità corrisposto all'avente diritto nei limiti dell'articolo 57 paragrafo 3; tale versamento deve aver luogo entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione del pagamento.

2. Se l'onere dell'indennità deve essere sopportato da più Amministrazioni in conformità degli articoli 63 e 64 l'intera indennità dovuta deve essere versata all'Amministrazione pagatrice, nel termine indicato al paragrafo 1, dalla prima Amministrazione che, avendo debitamente ricevuto l'invio reclamato, non può stabilirne l'inoltro regolare al servizio corrispondente. Spetta a tale Amministrazione di ricuperare dalle altre Amministrazioni responsabili la quota parte eventualmente dovuta da ciascuna di esse per il risarcimento dell'avente diritto.

3. Le Ammministrazioni d'origine e di destinazione possono intendersi per lasciare totalmente il danno a carico di quella che deve effettuare il pagamento all'avente diritto.

4. Il rimborso all'Amministrazione créditrice viene effettuato in base alle norme di pagamento previste dall'articolo 13.

5. Quando la responsabilità è stata riconosciuta, come nel caso previsto all'articolo 66 paragrafo 4, l'ammontare dell'indennità può essere ugualmente addebitato d'ufficio all'Amministrazione responabile per mezzo di un regolamento di
conto qualsiasi sia direttamente sia per il tramite di un'Amministrazione che tiene regolari conteggi con l'Amministrazione responsabile.

6. Non appena pagata l'indennità, l'Amministrazione pagatrice deve comunicare la data e l'importo del pagamento effettuato all'Amministrazione responsabile. Se l'Amministrazione pagatrice non ha comunicato la data e l'importo del pagamento o non ha addebitato il conto all'Amministrazione responsabile, un anno dopo la data di spedizione dell'autorizzazione di pagamento 74

Unione postale universale

dell'indennità, l'autorizzazione è considerata senza effetto e l'Amministrazione che l'ha ricevuta non ha più il diritto di pretendere il rimborso dell'indennità eventualmente pagata.

7. L'Amministrazione, la cui responsabilità sia stata regolarmente accertata e che abbia in un primo tempo rifiutato il pagamento dell'indennità, deve sopportare tutte le spese accessorie risultanti dal ritardo non giustificato arrecato al pagamento.

8. Le Amministrazioni possono accordarsi per liquidare periodicamente le indennità pagate agli aventi diritto e per le quali hanno dato il loro benestare.

Articolo 69 Ricupero eventuale dell'indennità presso il mittente o il destinatario 1. Se un invio raccomandato o una lettera con valore dichiarato o una parte di tale invio o di tale lettera, considerato precedentemente perso, è ritrovato dopo il pagamento dell'indennità, il mittente o, in applicazione dell'articolo 57 paragrafi 5 e 6 e dell'articolo 59 paragrafo 7, il destinatario viene avvertito che l'invio è tenuto a sua disposizione per il ritiro entro un periodo di tre mesi, previa restituzione dell'importo dell'indennità pagata. Nello stesso tempo gli si chiede a chi deve essere consegnato l'invio. In caso di rifiuto o se non è data nessuna risposta nel termine impartito, la stessa procedura è seguita, a seconda del caso, nei confronti del destinatario o del mittente.

2. Se il mittente o il destinatario ritirano l'invio rimborsando l'importo dell'indennità, tale importo viene restituito all'Amministrazione o, se del caso, alle Amministrazioni che hanno sopportato il danno, nel termine di un anno a contare dalla data del rimborso.

3. Se il mittente e il destinatario rinunciano a rientrare in possesso dell'invio, quest'ultimo diventa proprietà dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno sopportato il danno.

4. Quando la prova dell'avvenuto recapito è fornita dopo il termine di cinque mesi previsto all'articolo 66 paragrafo 4, l'indennità versata resta a carico dell'Amministrazione intermedia o di destinazione se, per una ragione qualsiasi, la somma pagata non può essere ricuperata presso il mittente.

5. In caso di successivo ritrovamento di una lettera con valore dichiarato il cui contenuto risulti di valore inferiore all'indennità pagata, il mittente deve rimborsare tale indennità contro consegna, dell'invio, senza pregiudizio per le conseguenze derivanti dalla dichiarazione fraudolenta del valore, giusta l'articolo 53 paragrafo 5.

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Capitolo IV Attribuzione delle tasse. Spese di transito e spese terminali Articolo 70 Attribuzione delle tasse Salvo i casi previsti dalla Convenzione e dagli Accordi, ciascuna Amministrazione postale trattiene per sé le tasse che ha riscosso.

Articolo 71 Spese di transito 1. Con riserva dell'articolo 75, i dispacci chiusi scambiati tra due Amministrazioni o tra due uffici dello stesso Stato mediante i servizi di una o parecchie altre Amministrazioni (servizi terzi) sono soggetti al pagamento dei costi di transito a titolo di retribuzine per le prestazioni di servizio concernenti il transito territoriale e il transito marittimo.

2. Se, in virtù dell'articolo 3, uno Stato ammette che il suo territorio sia attraversato da un servizio di trasporto estero, senza che i suoi servizi vi partecipino, i dispacci istradati in questo modo non sono sottoposti al pagamento delle spese di transito territoriale.

3. Sono considerati servizi terzi, salvo accordo speciale, i trasporti marittimi effettuati direttamente tra due Stati per mezzo di navi dipendenti da uno di essi.

4. Il transito marittimo ha inizio al momento in cui i dispacci cessano di essere sotto il controllo di un'Amministrazione postale e ha fine quando l'Amministrazione postale di destinazione è informata dalla compagnia marittima che i dispacci sono a disposizione.

Articolo 72 Tabella delle spese di transito 1. Le spese di transito, previste all'articolo 71 paragrafo 1 sono calcolate in base alle aliquote indicate nella tavola qui sotto: Percorsi

Spese per kg lordo (in DTS) 2

1

1° Percorsi territoriali, espressi in chilometri Fino a 100 km Oltre 100 fino a 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900 1000 76

·

0,14 0,17 0,20 0,22 0,24 0,26 0,27 0,29 0,31 0,32

Unione postale universale

Percorsi

Spese per kg lordo (in DTS) 2

1

Oltre

1000 1 100 1200 1300 1500 2000 2500 2750 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

1 100 1200 1300 1500 2000 2500 2750 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

2° Pere:orsi marittimi a) esprs:ssi in miglia marine

Fino a 100 migla marine 100 fino a 200 oltre 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800 900 900 1 000 1 000 1 100 1 100 1 200 1 200 1 300 1 300 1 500 1 500 2 000

0,34 0,35 0,37 0,39 0,43 0,49 0,53 0,56 0,62 0,72 0,81 0,89 0,97 1,05 1,12 1,19 1,26 1,32 1,39 1,45

b) espressi in chilometri dopo conversione sulla base di 1 miglio marino = km 1,852 Fino a 185 km oltre 185 fino a 370 370 556 556 741 741 926 926 lili lili 1 296 1 296 1 482 1 482 1 667 1 667 1 852 1852 2037 2 037 2 222 2 222 2 408 2 408 2 778 2 778 3 704

0,17 0,19 0,21 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,29 77

Unione postale universale

Percorsi

Spese per kg lordo (in OTC)

1

2

Oltre

2000 2500 2750 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14 000

2500 2750 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000

3704 4630 5093 5556 7408 9260 11 112 12964 14816 16668 18520 20372 22224 24076 Oltre 25928

4630 5093 5556 7408 9260 11 112 12964 14816 16668 18520 20372 22224 24076 25928

0,31 0,32 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,41 0,42 0,43 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49

2. Le distanze che servono a determinare le spese di transito giusta la tabella al paragrafo 1, sono tolte dall'«Elenco delle distanze chilometriche relative ai percorsi territoriali dei dispacci in transito», previsto all'articolo 111 paragrafo 2 lettera e) cifra 1 del Regolamento, per quanto concerne i percorsi territoriali.

Articolo 73 Spese terminali 1. Riservato l'articolo 75, ogni Amministrazione che nei suoi scambi per le vie aeree e di superficie con un'altra riceve una quantità d'invii della posta-lettere superiore a quella che spedisce, ha il diritto di riscuotere dall'Amministrazione speditrice, a titolo di compensazione, una rimunerazione per le spese occasionatele dal corriere internazionale ricevuto in più.

2. La rimunerazione prevista al paragrafo 1 è fissata nel modo seguente: a) se due Amministrazioni scambiano tra loro, per la via aerea e di superficie (compresi gli invii S.A.L.), invii LC/AO di peso totale inferiore o uguale a 150 tonnellate anno in ogni senso, l'aliquota applicata per chilogrammo è di 2,940 DTS per gli invii LC/AO (aliquota uniforme), escluse le stampe spedite in sacchi speciali giusta l'articolo 20 paragrafo 10 (sacchi M); b) se due Amministrazioni scambiano tra loro, per la via aerea e di superficie (compresi gli invii S.A.L.), invii LC/AO di un peso totale superiore a 150 tonnellate all'anno in ogni senso, l'aliquota applicata per chilogrammo e di 8,115 DTS per gli invii LC e di 2,058 DTS per gli invii AO (aliquota separata per ogni categoria), escluse le stampe spedite in sacchi speciali giusta l'articolo 20 paragrafo 10 (sacchi M); 78

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e) se il limite di 150 tonnellate è superato in un solo senso, l'Amministrazione destinataria della quantità d'invii di peso superiore a 150 tonnellate può scegliere, per il conteggio delle spese terminali relative al corriere ricevuto, tra i due sistemi di rimunerazione descritti alle lettere a) e b) qui sopra.

Salvo nel caso di un accordo bilaterale, il corriere trasmesso dall'Amministrazione che spedisce meno di 150 tonnellate all'anno è contabilizzato in ogni caso in base all'aliquota unica fissata alla lettera a); d) per le stampe spedite in sacchi M, l'aliquota da applicare è di 0,653 DTS per chilogrammo, indipendentemente dal peso annuo del corriere scambiato tra due Amministrazioni.

3. Se, in una determinata relazione, un'Amministrazione che è rimunerata in base alle aliquote delle spese terminali differenziate per le LC e gli AO, indicate al paragrafo 2, costata che la quantità media d'invii (LC o AO) contenuta in un chilogrammo di corriere ricevuto è superiore alla media mondiale che è di 48 invii LC e di 5,6 invii AO, può ottenere uan revisione delle aliquote corrispondenti se, rispetto a questa media mondiale: - il numero degli invii LC è superiore di più del 15 per cento (ossia più di 55 invii) e/o - il numero degli invii AO è superiore di più del 25 per cento (ossia più 7 invii).

In questo caso, l'importo delle spese terminali che l'Amministrazione débitrice deve versare è uguale alla differenza tra le somme dovute ad ogni Amministrazione per il flusso totale del suo corriere, dopo applicazione delle aliquote che fanno al caso. Questa revisione è effettuata secondo le condizioni precisate all'articolo 187 del Regolamento d'esecuzione.

4. Ogni Amministrazione può rinunciare totalmente o parzialmente alla rimunerazione prevista al paragrafo 1.

5. Le Amministrazioni interessate possono, mediante accordo bilaterale o multilaterale, applicare altri sistemi di rimunerazione per il regolamento dei conti relativo alle spese terminali.

Articolo 74 Spese terminali per gli invii prioritari, gli invii non prioritari e gli invii misti 1. Se è utilizzata un'aliquota uniforme per gli invii LC/AO in virtù dell'articolo 73 paragrafo 2 lettere a) e e), questa aliquota è applicabile anche agli invii prioritari, agli invii non prioritari e agli invii misti.

2. Se sono utilizzate aliquote separate per gli invii LC e gli invii AO in virtù dell'articolo 73 paragrafo 2 lettere b) e e), lo Stato d'origine e lo Stato di destinazione possono, previo accordo bilaterale, decidere che le aliquote applicabili agli invii prioritari e agli invii non prioritari siano fissate in base alla struttura reale del traffico. Se non trovano un'intesa, sono applicabili le dispoizioni fissate all'articolo 73 paragrafo 2 lettere b) e e) e paragrafo 3. In questo caso, gli invii prioritari sono assimilati agli invii LC e gli invii non prioritari, agli invii AO.

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3. Le spese terminali per gli invii misti scambiati in virtù dell'articolo 20 paragrafo 2 sono regolate mediante accordo conchiuso tra i due Stati interessati.

4. Se un'Amministrazione decide di abbandonare la separazione del corriere in LC e AO a profitto di un sistema basato sulla priorità, e se quest'ultimo si ripercuote sulle spese terminali giusta il paragrafo 2, il nuovo sistema può essere introdotto solo il 1° gennaio e il 1° luglio, a condizione che l'Ufficio internazionale sia stato avvisato almeno tre mesi prima.

Articolo 75 Esenzione dalle spese di transito e dalle spese terminali Sono esenti dalle spese di transito territoriale o marittimo e dalle spese terminali gli invii della posta-lettere relativi al servizio postale, menzionati all'articolo 16 lettera b, gli invii postali non distribuiti, rimandati all'origine in dispacci chiusi, e gli invii di sacchi postali vuoti.

Articolo 76 Servizi straordinari. Trasporto multimodale 1. Le spese di transito specificate all'articolo 72 non si applicano al trasporto effettuato per mezzo di servizi straordinari espressamente istituiti o mantenuti da un'Amministrazione postale, a richiesta di una o di parecchie altre Amministrazioni. Le condizioni di questa categoria di trasporto sono regolate di comune accordo tra le Amministrazioni interessate.

2. Se i dispacci della via di superficie, provenienti da un'Amministrazione, sono rispediti con mezzi di trasporto territoriali e marittimi, le condizioni di questa rispedizione fanno l'oggetto di un accordo particolare concluso tra le Amministrazioni interessate.

Articolo 77 Conteggio delle spese di transito 1. Il conteggio delle spese di transito del corriere della via di superficie compilato annualmente dall'Amministrazione d'origine, in base al peso dei dispacci degli invii della posta-lettere ricevuti in transito durante tutto l'anno, al quale si applicano le tariffe fissate all'articolo 72.

2. L'Amministrazione débitrice è esonerata dal pagamento delle spese di transito se il saldo annuo non oltrepassa 163,35 DTS.

3. Ogni Amministrazione è autorizzata a sottoporre alla valutazione di una Commissione di arbitri i risultati annui che, a suo parere, differiscono troppo dalla realtà. Questo arbitrato è costituito nel modo previsto all'articolo 127 del Regolamento generale.

4. Gli arbitri hanno il diritto di fissare, secondo giustizia, l'importo delle spese di transito da pagare.

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Articolo 78 Conteggio delle spese terminali 1. Il conteggio delle spese terminali è allestito annualmente dall'Amministrazione créditrice in base al peso reale dei dispacci della via di superficie (compresi i dispacci S.A.L.) e dei dispacci aerei ricevuti durante tutto l'anno, al quale si applicano le aliquote fissate all'articolo 73.

2. Per permettere di determinare il peso annuo le Amministrazioni di origine dei dispacci devono indicare in permanenza per ogni dispaccio il peso totale dei sacchi che contengono invii LC/AO, e il peso totale dei sacchi M.

3. Se risulta necessario determinare separatamente il peso corrispondente agli invii LC e agli invii AO questi pesi sono calcolati mediante l'applicazione delle proporzioni, determinate nel corso di un periodo di statistica, le cui modalità sono indicate nel Regolamento d'esecuzione.

4. Le Amministrazioni interessate possono convenire di conteggiare le spese terminali, nelle loro relazioni reciproche, per mezzo di metodi statistici differenti. Esse possono anche convenire di adottare una periodicità differente da quella prevista nel Regolamento d'esecuzione per il periodo di statistica.

5. L'Amministrazione débitrice è esonerata dal pagamento delle spese terminali, se il saldo annuale non oltrepassa 326,70 DTS.

6. Ogni Amministrazione è autorizzata a sottoporre all'apprezzamento di una commissione di arbitri i risultati annui che, a suo parere, differiscono troppo dalla realtà. Questo arbitrato è costituito nel modo previsto all'articolo 127 del Regolamento generale.

7. Gli arbitri hanno il diritto di fissare, secondo giustizia, l'importo delle spese terminali da pagare.

Articolo 79

Pagamento delle spese di transito

1. Le spese di transito sono a carico dell'Amministrazione d'origine dei dispacci. Devono essere pagate, con riserva delle dispoizioni del paragrafo 3, alle Amministrazioni degli Stati attraversati o di quelli i cui servizi partecipano al trasporto territoriale o marittimo dei dispacci.

2. Se l'Amministrazione di uno Stato attraversato non partecipa al trasporto territoriale o marittimo dei dispacci, le spese di transito devono essere pagate all'Amministrazione di destinazione allorché quest'ultima sopporti i costi relativi a tale transito.

3. Le spese del trasporto marittimo dei dispacci in transito possono essere regolate direttamente tra le Amministrazioni postali d'origine dei dispacci e le compagnie di navigazione marittima o loro agenti, previo accordo dell'Amministrazione postale del porto d'imbarco.

6 Foglio federale. 73° anno. Voi. III

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Articolo 80 Spese di transito dei dispacci deviati o avviati in modo errato I dispacci deviati o avviati in modo errato sono considerati, per ciò che concerne il pagamento delle spese di transito, come se avessero seguito la via normale.

Le Amministrazioni che partecipano al trasporto di tali dispacci non hanno perciò il diritto di percepire bonificazioni dalle Amministrazioni speditrici. Nei casi di dispacci deviati o avviati in modo errato, le Amministrazioni che rispediscono questi dispacci possono tuttavia, se lo desiderano, reclamare il pagamento delle spese di transito all'Amministrazione d'origine, la quale a sua volta può farsele rimborsare dall'Amministrazione i cui servizi hanno commesso l'errore d'avviamento.

Articolo 81 Scambio di dispacci chiusi con unità militari messe a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e con navi o aerei da guerra 1. Dispacci chiusi possono essere scambiati, per mezzo dei servizi territoriali, marittimi o aerei di altri Stati, tra gli uffici postali di uno degli Stati membri e i comandanti delle unità militari messe a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e tra il comandante di una di queste unità e il comandante di un'altra unità militare messa a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Lo scambio di dispacci chiusi può pure essere effettuato tra gli uffici postali di uno degli Stati membri e i comandanti di divisioni navali o aeree oppure di navi o aerei da guerra dello stesso Stato, stazionati all'estero, o fra il comandante di una di queste divisioni navali o aeree oppure di navi o aerei da guerra e il comandante di un'altra divisione oppure nave o aereo da guerra dello stesso Stato, per mezzo dei servizi territoriali, marittimi o aerei di altri Stati.

3. Gli invii della posta-lettere compresi nei dispacci di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere esclusivamente indirizzati o provenire dai membri delle unità militari o dagli stati maggiori e dagli equipaggi delle navi o degli aerei destinatari o mittenti dei dispacci. Le tariffe e le condizioni d'inoltro ad essi applicabili sono stabilite, secondo la propria regolamentazione, dall'Amministrazione postale dello Stato che ha messo a disposizione l'unità militare o al quale appartengono le navi o gli aerei.

4. Salvo accordo speciale, l'Amministrazione dello Stato
che ha messo a disposizione l'unità militare o dal quale dipendono le navi o gli aerei da guerra è débitrice, verso le Amministrazioni intermediarie delle spese di transito dei dispacci calcolate in conformità dell'articolo 72, delle spese terminali calcolate in conformità dell'articolo 73 e delle spese di trasporto aereo calcolate in conformità dell'articolo 85.

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Parte terza Trasporto aereo degli invii della posta-lettere Titolo I Corrispondenze aeree Capitolo I Disposizioni generali Articolo 82 Dispacci aerei I dispacci trasportati per la via aerea con priorità sono denominati «dispacci aerei». I dispacci aerei possono contenere corrispondenze della posta-aerea e invii prioritari della posta-lettere. Le disposizioni relative al trasporto aereo per le corrispondenze della posta aerea sono applicabili per analogia agli invii prioritari.

Articolo 83 Avviamento delle corrispondenze aeree e dei dispacci aerei in transito 1. Le Amministrazioni sono tenute ad avviare, con gli stessi mezzi di comunicazione aerea che utilizzano per il trasporto delle proprie corrispondenze aeree, le corrispondenze aeree che ad esse pervengono dalle altre Amministrazioni.

2. Le Amministrazioni degli Stati che non dispongono di un servizio aereo inoltrano le corrispondenze aeree pe le vie più céleri utilizzate dalla posta. Lo stesso dicasi se, per un motivo qualsiasi, l'inoltro per via di superficie offre vantaggi rispetto all'utilizzazione delle linee aeree.

3. I dispacci aerei chiusi devono essere avviati con il volo chiesto dall'Amministrazione dello Stato di origine, sempre che tale volo sia utilizzato dall'Amministrazione dello Stato di transito per la trasmissione dei propri dispacci. Se ciò non fosse possibile oppure se il tempo a disposizione per il trasbordo non fosse sufficiente, l'Amministrazione dello Stato di origine ne deve essere avvisata.

4. Se l'Amministrazione dello Stato di origine lo desidera, questi dispacci sono trasbordati direttamente all'aeroporto di transito tra due compagnie aeree, con riserva che le compagnie aeree interessate accettino di garantire il trasbordo e che l'Amministrazione dello Stato di transito ne sia preventivamente informata.

Capitolo II Spese di trasporto aereo Articolo 84 Principi generali 1, Le spese di trasporto per tutto il percorso aereo sono a carico: a) dell'Amministrazione dello Stato d'origine, se si tratta di dispacci chiusi; 83

Unione postale universale b) dell'Amministrazione che rimette le corrispondenze a un'altra Amministrazione, se si tratta di corrispondenze aeree in transito allo scoperto, comprese quelle che sono mal istradate.

2. Le stesse norme si applicano ai dispacci aerei e alle corrispondenze aeree in transito allo scoperto esenti da spese di transito.

3. Le spese di trasporto devono, per uno stesso percorso, essere uniformi per tutte le Amministrazioni che fanno uso di tale percorso.

4. Ogni Amministrazione di destinazione che assicura all'interno del suo Paese il trasporto aereo del corriere internazionale ha diritto al rimborso dei costi supplementari cagionati di questo trasporto, a condizione però che la distanza media ponderata dei percorsi effettuati oltrepassi i 300 chilometri. Salvo accordi che prevedano la gratuità, le spese devono essere uniformi per tutti i dispacci aerei e per tutti i dispacci prioritari provenienti dall'estero, poco importa che il corriere venga inoltrato o no per via aerea.

5. Salvo accordo speciale tra le Amministrazioni interessate, l'articolo 72 è applicabile alle corrispondenze aeree per gli eventuali percorsi territoriali o marittimi che esse compiono; tuttavia, non danno luogo ad alcun pagamento di spese di transito: a) il trasbordo dei dispacci aerei tra due aeroporti che servono una stessa città; b) il trasporto di tali dispacci fra l'aeroporto di una città e un deposito situato in quest'ultima e il trasporto di questi stessi dispacci per il loro avviamento successivo.

Articolo 85 Aliquote di base e calcolo delle spese di trasporto aereo relative ai dispacci chiusi 1. L'aliquota di base da applicare per il regolamento dei conti tra le Amministrazioni in materia di trasporti aerei è fissato a 0,568 millesimi di DTS al massimo per ogni chilogrammo di peso lordo e per chilometro; questa aliquota è applicata proporzionalmente alle frazioni di chilogrammo.

2. Le spese di trasporto aereo, relative ai dispacci aerei sono calcolate da un canto, secondo l'aliquota di base effettiva (inferiore o tutt'al più uguale all'aliquota di base fissata al paragrafo 1) e le distanze chilometriche indicate nell'«Elenco delle distanze aeropostali» d'altro canto, in base al peso lordo dei dispacci; non si tien conto, se del caso, del peso dei sacchi collettori.

3. Le spese dovute a titolo di trasporto aereo all'interno dello Stato di destinazione sono, se del caso, stabilite sotto forma di un prezzo unitario. Questo prezzo unitario comprende tutte le spese per il trasporto aereo all'interno dello Stato, indipendentemente dall'aeroporto d'arrivo del dispaccio, meno le spese di trasporto corrispondenti della via di superficie. Esso è calcolato sulla base effettivamente pagate per il trasporto del corriere all'interno dello Stato di destinazione, senza che possa superare l'aliquota massima prevista al paragrafo 84

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1, e secondo la distanza media ponderata dei percorsi effettuati dal corriere internazionale sulla rete interna. La distanza media ponderata è determinata dall'Ufficio internazionale in funzione del peso lordo di tutti i dispacci aerei che giungono nello Stato di destinazione, compreso il corriere che non vien inoltrato per la via aerea nell'interno di tale Stato.

4. Le spese dovute per trasportare con la via aerea tra due aeroporti dello stesso Stato, dispacci aerei in transito, possono pure essere stabilite in forma d'un prezzo unitario. Questo prezzo unitario è calcolato sulla base dell'aliquota effettivamente pagata per il trasporto aereo del corriere all'interno dello Stato di transito, senza che possa superare l'aliquota massima prevista al paragrafo 1, e alla distanza media ponderata dei percorsi effettuati dal corriere internazionale sulla rete interna dello Stato di transito. La distanza media ponderata è determinata in funzione del peso lordo di tutti i dispacci aerei transitanti attraverso lo Stato intermedio.

5. L'importo delle spese di cui ai paragrafi 3 e 4 non può superare, nel suo insieme, l'ammontare di quelle che devono essere effettivamente pagate per il trasporto.

6. I prezzi per il trasporto aereo internazionale e interno, che si ottengono moltiplicando l'aliquota di base effettiva per la distanza e che servono a calcolare le spese di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono arrotondati al decimo superiore quando il numero formato dalla cifra dei centesimi e quello dei millesimi è uguale o superiore a 50; nel caso contrario sono arrotondati al decimo inferiore.

Articolo 86 Calcolo e conteggio delle spese di trasporto aereo delle corrispondenze aeree in transito allo scoperto 1. Le spese di trasporto aereo relative alle corrispondenze aeree in transito allo scoperto sono calcolate, di regola, come è indicato all'articolo 85 paragrafo 2, ma in base al peso netto delle corrispondenze. Esse sono stabilite sulla scorta di un certo numero di tariffe medie, che in tutto non possono superare il numero di 10; ognuna di queste tariffe deve corrispondere a un gruppo di Stati di destinazione ed essere determinata in funzione del tonnellaggio del corriere scaricato alle differenti destinazioni appartenenti ai singoli gruppi. L'importo di queste spese, che non possono superare quelle che si devono
pagare per il trasporto, è maggiorato del 5 per cento.

2. Il regolamento di conto delle spese di trasporto aereo delle corrispondenze aeree in transito allo scoperto ha luogo, per principio, in base ai dati delle rilevazioni statistiche eseguite annualmente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 214 paragrafo 1.

3. Il conteggio si effettua in base al peso reale quando si tratta di corrispondenze male avviate, impostate a bordo di navi o trasmesse a frequenze irregolari o in quantità troppo variabili. Questo conteggio è però allestito solo se l'Amministrazione intermedia chiede di essere rimunerata per il trasporto di queste corrispondenze.

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Unione postale universale Articolo 87 Modificazioni alle aliquote delle spese di trasporto aereo all'interno dello Stato di destinazione e a quelle delle corrispondenze aeree in transito allo scoperto Le modificazioni concernenti le aliquote delle spese di trasporto aereo, previste agli articoli 85 paragrafo 3 e 86, devono: a) entrare in vigore esclusivamente il 1° gennaio; b) essere notificate almeno tre mesi prima all'Ufficio internazionale, il quale le comunica a tutte le Amministrazioni almeno due mesi prima della data fissata alla lettera a).

Articolo 88 Pagamento delle spese di trasporto aereo 1. Le spese di trasporto aereo relative ai dispacci aerei sono pagabili, salvo le eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 4, all'Amministrazione dello Stato dal quale dipende il servizio aereo di cui ci si vale.

2. In deroga al paragrafo 1: a) le spese di trasporto possono essere pagate all'Amministrazione dello Stato in cui si trova l'aeroporto nel quale i dispacci aerei sono stati presi in consegna dall'impresa di trasporto aereo, con riserva di un accordo tra tale Amministrazione e quella dello Stato da cui dipende il servizio aereo interessato; b) l'Amministrazione che consegna dispacci aerei a un'impresa di trasporto aereo può conteggiare direttamente a tale impresa le spese di trasporto per una parte o per la totalità del percorso.

3. Le spese relative al trasporto aereo delle corrispondenze aeree in transito allo scoperto sono pagate all'Amministrazione che assicura la rispedizione di dette corrispondenze.

4. Se non sono state prese altre disposizioni, le spese di trasporto delle corrispondenze aeree, trasbordate direttamente tra due differenti compagnie di navigazione aerea, in conformità dell'articolo 83 paragrafo 4, sono regolate dall'Amministrazione d'origine, sia direttamente con il primo trasportatore che s'incarica in questo caso di rimunerare il trasportatore successivo, sia direttamente con il trasportatore che coopera al trasbordo.

Articolo 89 Spese di trasporto aereo dei dispacci o di sacchi deviati o male avviati 1. L'Amministrazione d'origine di un dispaccio deviato lungo il percorso deve pagare le spese di trasporto di tale dispaccio relative al percorso realmente effettuato.

2. Essa regola le spese di trasporto fino all'aeroporto di scarico inizialmente previsto sulla distinta di rimessa se: - la via d'istradamento effettiva non è conosciuta; - le spese per il percorso effettivamente seguito non sono ancora state reclamate; 86

Unione postale universale

- la deviazione è imputabile alla compagnia di navigazione aerea che ha assicurato il trasporto.

3. Le spese suppletive risultanti dai percorsi ulteriori realmente seguiti dal dispaccio deviato sono rimborsate alle condizioni seguenti: a) dall'Amministrazione i cui servizi hanno commesso l'errore d'avviamento; b) dall'Amministrazione che ha percepito le spese di trasporto versate alla compagnia aerea che ha effettuato lo sbarco in un luogo diverso da quello indicato sulla distinta di consegna AV 7.

4. I paragrafi da 1 a 3 sono applicabili per analogia allorché soltanto una parte di un dispaccio è scaricata in un aeroporto differente da quello indicato sulla distinta di consegna AV 7.

5. L'Amministrazione d'origine di un dispaccio o di un sacco mal avviato a cagione di un errore di etichettatura, deve pagare le spese di trasporto per tutto il percorso aereo, in conformità dell'articolo 84 paragrafo 1 lettera a).

Articolo 90 Spese di trasporto aereo del corriere perso o distrutto In caso di perdita o di distruzione del corriere in seguito a un incidente occorso all'aereo e per qualsiasi altra causa che impegni la responsabilità dell'impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione d'origine è esonerata da ogni pagamento per il trasporto aereo del corriere perso o distrutto, qualunque sia la parte della linea utilizzata.

Titolo II Corriere della via di superficie trasportato per via aerea (SAL) Articolo 91 Scambio per via aerea di dispacci della via di superficie 1. Le Amministrazioni hanno la facoltà di spedire con l'aereo, con priorità ridotta, i dispacci del corriere della via di superficie, con la riserva dell'accordo delle Amministazioni che ricevono tali dispacci negli aeroporti del loro Stato.

2. Quando i dispacci della via di superficie, provenienti da un'Amministrazione, sono rispediti con l'aereo a cura di un'altra Amministrazione, le condizioni della rispedizione sono oggetto di un accordo particolare tra le Amministrazioni interessate.

3. I dispacci della via di superficie, trasportati con l'aereo, possono essere trasbordati direttamente tra due differenti compagnie di navigazione aerea alle condizioni previste all'articolo 83 paragrafo 4.

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Parte quarta Servizio EMS Articolo 92 Servizio EMS 1. Il servizio EMS è il servizio postale più rapido svolto mediante mezzi fisici.

Esso consiste nel raccogliere, nel trasmettere e nel distribuire, entro termini molto brevi, corrispondenze documenti e merci.

2. Questo servizio è contraddistinto, nei limiti del possibile, con un logotipo del modello riprodotto qui sotto, composto degli elementi seguenti: - un'ala arancione: - le lettere EMS di color azzurro; - tre strisce orizzontali di color arancione.

Il logotipo può essere completato con il nome del servizio nazionale.

3. Le tasse del servizio sono fissate dall'Amministrazione d'origine, che tiene conto dei costi e delle esigenze del mercato.

Parte quinta Disposizioni finali Articolo 93 Condizioni per l'approvazione delle proposte concernenti la Convenzione e il suo Regolamento d'esecuzione 1. Per diventare esecutive, le proposte sottoposte al Congresso e relative alla presente Convenzione e al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri presenti e votanti. Almeno la metà degli Stati membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento del voto.

2. Per diventare esecutive, le proposte relative al Regolamento d'esecuzione della Convenzione, che sono state rimandate dal Congresso al Consiglio esecutivo per decisione o che sono presentate fra due congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio esecutivo.

3. Per diventare esecutive, le proposte fatte tra due Congressi e relative alla presente Convenzione devono ottenere: a) l'unanimità dei voti se si tratta di modificazioni agli articoli da 1 a 18 (parte prima) da 19 a 25, 26 paragrafo 1 lettere h), p), q), r) e s), 29, 32, 41 paragrafi 2, 3, 5 e 6, da 48 a 55 e da 57 a 81 (parte seconda), 93 e 94 (parte quinta) della Convenzione, a tutti gli articoli del suo Protocollo finale; b) i due terzi dei voti, se si tratta di modificazioni sostanziali a disposizioni diverse da quelle indicate alla lettera a); e) la maggioranza dei voti, se si tratta: 88

Unione postale universale

1 ° di modificazioni di ordine redazionale alle disposizioni della Convenzione diverse da quelle indicate nella lettera a); 2° dell'interpretazione delle disposizioni della Convenzione e del suo Protocollo finale.

Articolo 94 Entrata in vigore e durata della Convenzione La presente Convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio 1991 e durerà fino alla messa in esecuzione degli Atti del prossimo Congresso.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri hanno firmato la presente Convenzione in un esemplare che è depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Il Governo dello Stato sede del Congresso ne consegnerà una copia a ciascuna delle Parti.

Fatto a Washington il 14 dicembre 1989.

Seguono le firme

89

Protocollo finale

Traduzione"

della Convenzione postale universale

Al momento di procedere alla firma della Convenzione postale universale conclusa in data odierna, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto segue: Articolo I Appartenenza degli invii postali 1. L'articolo 5 non si applica all'Australia, al Bahrein, alle Barbados, a Belize, al Botswana, al Brunei Danussalam, al Canada, alla Dominica, all'Egitto, alle Figi, alla Gambia, al Ghana, alla Gran Bretagna, ai Territori d'oltremare (Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord), a Grenada, alla Guiana, all'Irlanda, alla Giamaica, al Kenya, a Kiribati, al Kuwait, al Lesotho, alla Malaisia, al Malawi, a Malta, a Maurizio, a Nauru, alla Nigeria, alla Nuova Zelanda, all'Uganda, a Papua-Nuova Guinea, a San Cristoforo e Nevis, a Saint Lucia, a Saint Vincent e Grenadine, a Salomone (Isole), alla Samoa occidentale, alle Seicelle, alla Sierra Leone, a Singapore, allo Swaziland, alla Tanzania (Rep. unita), a Trinidad e Tobago, a Tuvalu, a Vanuatu, allo Yemen (Rep. araba), alla Zambia e allo Zimbabwe.

2. Tale articolo non si applica nemmeno alla Danimarca, la cui legislazione non permette il.ritiro o la modificazione dell'indirizzo degli invii della postalettere, a domanda del mittente, a partire dal momento in cui il destinatario è stato informato dell'arrivo di un invio al suo indirizzo.

Articolo II Eccezioni alla franchigia postale per i cecogrammi 1. In deroga all'articolo 18, le Amministrazioni postali di Saint Vincent e Grenadine e della Turchia, che non concedono, nel loro servizio interno, la franchigia postale ai cecogrammi, hanno la facoltà di riscuotere le tasse d'affrancazione e le tasse speciali di cui all'articolo 18 che non possono tuttavia essere superiori a quelle del loro servizio interno.

2. In deroga all'articolo 18, le Amministrazioni della Repubblica Federale di Germania, degli Stati Uniti d'America, del Canada, della Gran Bretagna e del Giappone hanno la facoltà di riscuotere le tasse speciali enumerate all'articolo 26 paragrafo 1 e la tassa di rimborso, che vengono applicate ai cecogrammi nel loro servizio interno.

3. In deroga agli articoli 18 e 20 della Convenzione e all'articolo 131 paragrafo 2 del Regolamento d'esecuzione, le Amminstrazioni postali della Bielorussia, "Dal testo originale francese.

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dell'India, dell'Indonesia, del Libano, del Nepal, dell'Ucraina, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dello Yemen (Rep. araba) e dello Zimbabwe ammettono le registrazioni sonore come cecogrammi solo se sono spedite da o indirizzate a un istituto per ciechi ufficialmente riconosciuto.

Articolo III Equivalenti e tasse speciali. Limiti massimi A titolo eccezionale, gli Stati membri sono autorizzati a oltrepassare i limiti superiori indicati all'articolo 26 paragrafo 1, se ciò è necessario per mettere in rapporto le loro tasse con i costi d'esercizio dei loro servizi. Gli Stati membri che desiderano applicare questa disposizione devono informare l'Ufficio internazionale appena ne hanno la possibilità.

Articolo IV Oncia e libbra «avoirdupois» In deroga all'articolo 20 paragrafo 1 tabella, gli Stati membri che a causa del loro ordinamento interno non possono adottare il tipo di peso metrico decimale, hanno la facoltà di sostituire alle unità di peso previste all'articolo 19 paragrafo 1 gli equivalenti qui appresso: fino a 20 g l oncia; fino a 50 g 2 once; fino a 100 g 4 once; fino a 250 g 8 once; fio a 500 g l libbra; fino a 1000 g 2 libbre; ogni 1000 g in più 2 libbre.

Articolo V Eccezione alle dimensioni degli invii spediti in buste 1. Le Amministrazioni degli Stati Uniti d'America, del Canada, del Kenya, dell'Uganda e della Tanzania (Rep. unita) non sono tenute a sconsigliare l'impiego di buste il cui formato supera le dimensioni raccomandate, quando tale tipo di buste è largamente adoperato nel loro Stato.

2. L'Amministrazione dell'India non è tenuta a sconsigliare l'impiego di buste il cui formato è superiore o inferiore alle dimensioni raccomandate, quando tale tipo di buste è largamente adoperato nel suo Stato.

Articolo VI Pacchetti 1. L'obbligo di partecipare allo scambio dei pacchetti di peso superiore a 500 grammi non si applica alle Amministrazioni dell'Australia, di Cuba, di Myanmar e di Papua-Nuova Guinea che sono nell'impossibilità di garantire tale servizio.

2. L'obbligo di Partecipare allo scambio dei pacchetti che oltrepassano il peso di 1 chilogrammo non si applica all'Amministrazione dell'Italia, che è nell'impossibilità di assicurare questo scambio.

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Articolo VII Invii ammessi a torto In deroga all'articolo 24 paragrafo 1, l'Amministrazione postale brasiliana è autorizzata a trattare, in conformità delle disposizioni della sua legislazione interna, gli invii ricevuti che non rispettano gli articoli 19 e 20.

Articolo Vili Impostazione d'invii della posta-lettere all'estero L'Amministrazione delle poste della Gran Bretagna si riserva il diritto di riscuotere una tassa proporzionale al costo dei lavori cagionabile da qualsiasi Amministrazione postale che, in virtù dell'articolo 25 paragrafo 4, le rimanda oggetti che non sono stati spediti all'origine come invii postali dall'Amministrazione postale della Gran Bretagna.

Articolo IX Cedole-risposta internazionali emesse prima del 1° gennaio 1975 Le cedole-risposta internazionali emesse prima del 1° gennaio 1975 non danno luogo, a partire dal 1° gennaio 1979, a un regolamento tra le Amministrazioni, salvo intesa speciale.

Articolo X Ritiro. Modificazione o correzione dell'indirizzo 1. L'articolo 38 non si applica alle Bahamas, al Bahrein, alle Barbados, a Belize, al Botswana, al Brunei Danussalam, al Canada, alla Dominica, alle Figi, alla Gambia, alla Gran Bretagna, ai Territori d'oltremare (Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord), a Grenada, alla Guiana, all'Iraq, all'Irlanda, alla Giamaica, al Kenya, a Kiribati, al Kuwait, al Lesotho, alla Malaisia, al Malawi, a Myanmar, a Nauru, alla Nigeria, alla Nuova Zelanda, all'Uganda, a PapuaNuova Guinea, alla Rep. pop. dem. di Corea, a San Cristoforo e Nevis, a SaintLucie, a Saint Vincent e Grenadine, a Salomone (Isole), alla Samoa occidentale, alle Seicelle, alla Sierra Leone, a Singapore, allo Swaziland, alla Tanzania (Rep.

unita), alla Cecoslovacchia, a Trinidad e Tobago, a Tuvalu, a Vanuatu e alla Zambia, le cui legislazioni interne non consentono il ritiro o la modificazione dell'indirizzo degli invii della posta-lettere, a domanda del mittente.

2. L'articolo 38 è applicabile all'Australia nella misura in cui è compatibile con la legislazione interna di questo Paese.

Articolo XI Tasse speciali Al posto della tassa di raccomandazione, prevista nell'articolo 54 paragrafo 1 lettera b), gli Stati membri hanno la facoltà di applicare alle lettere con valore dichiarato la tassa corrispondente del loro servizio interno o, eccezionalmente,
una tassa di 3,27 DTS al massimo.

Articolo XII Divieti 1. Le Amministrazioni postali dell'Afghanistan, dell'Angola, di Cuba, di Gibuti, del Messico e del Pakistan non sono tenute ad osservare le disposizioni 92

Unione postale universale

contenute nell'ultima frase dell'articolo 41 paragrafo 8, che recitano «Questa informazone deve indicare in maniera precisa il divieto che colpisce l'invio e gli oggetti che hanno dovuto essere sequestrati».

2. Le delegazioni dell'Afghanistan, dell'Angola, della Bielorussia, della Bulgaria (Rep. pop.), di Cuba, di Gibuti, della Polonia (Rep. pop.), della Rep. pop.

dem. di Corea, del Sudan, dell'Ucraina, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e dello Yemen (Rep. dem. pop.) riservano alle Amministrazioni postali dei loro Stati il diritto di fornire le informazioni sulle ragioni del sequestro d'un invio postale solo nei limiti delle informazioni provenienti dalle autorità doganali e secondo la legislazione interna.

3. A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale del Libano non accetta le lettere raccomandate che contengono monete, moneta cartacea, titoli al portatore di qualsiasi genere, assegni di viaggio, platino, oro o argento lavorato o no, pietre preziose, gioielli o altri oggetti preziosi. Essa non è vincolata in maniera rigorosa alle disposizioni dell'articolo 60 paragrafo 1 della Convenzione per ciò che concerne la sua responsabilità in caso di manomissione o di avaria, come pure per ciò che concerne gli invii che contengono oggetti di vetro o fragili.

4. A titolo eccezionale, le Amministrazioni postali della Bolivia, della Repubblica popolare di Cina, dell'Iraq e del Nepal non accettano le lettere raccomandate che contengono monete, biglietti di banca, moneta cartacea, titoli al portatore di qualsiasi genere, assegni di viaggio, platino, oro e argento lavorato o no, gemme, gioielli e altri oggetti preziosi.

Articolo XIII Oggetti passibili di diritti doganali 1. Riferendosi all'articolo 41, le Amministrazioni postali degli Stati citati qui appresso non accettano le lettere con valore dichiarato contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Bangladesh e Salvador.

2. Riferendosi all'articolo 41, le Amministrazioni postali degli Stati citati qui appresso non accettano le lettere ordinarie e raccomandate contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Afghanistan, Albania, Arabia Saudita, Bielorussia, Brasile, Bulgaria (Rep. pop.), Centrafrica, Cile, Colombia, Salvador, Etiopia, Italia, Kampuchea Democratica, Nepal, Panama (Rep.), Perù, Repubblica Democratica Tedesca, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Romania, San Marino, Ucraina, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e Venezuela.

3. Riferendosi all'articolo 41, le Amministrazioni postali degli Stati citati qui appresso non accettano le lettere ordinarie contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Bénin, Burkina Faso, Costa d'Avorio (Rep.), Gibuti, Mali, Mauritania, Niger, Oman, Senegal e Yemen (Rep. araba).

4. Nonostante i paragrafi da 1 a 3 gli invii di sieri, di vaccini e gli invii di medicamenti d'urgente necessità, che è difficile procurarsi, sono ammessi in tutti i casi.

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5. Riferendosi all'articolo 41, l'Amministrazione postale del Nepal non accetta le lettere raccmandate o con valore dichiarato contenenti banconote o monete, quando non esiste un accordo speciale conchiuso a tale scopo.

Articolo XIV Estensione della responsabilità delle Amministrazioni postali 1. Le Amministrazioni postali del Bangladesh, del Belgio, del Benin, del Burkina Faso, del Cile, della Colombia, della Costa d'Avorio (Rep.), di Gibuti, dell'India, del Libano, del Madagascar, del Mali, della Mauritania, del Messico, del Nepal, del Niger, del Senegal, del Togo e della Turchia sono autorizzate a non applicare l'articolo 57 per ciò che concerne la responsabilità in caso di manomissione o di avaria parziale.

2. L'Amministrazione postale del Brasile è autorizzata a non applicare gli articoli 57 e 60 per ciò che concerne la responsabilità in caso di avaria. Inoltre, gli articoli 57 e 60 non sono applicati in caso di manomissione degli invii impostati in disaccordo con ciò che è indicato all'articolo XIII paragrafo 2 del presente Protocollo finale.

3. In deroga all'articolo 57 paragrafo 1, l'Amministrazione postale della Repubblica popolare di Cina risponde soltanto della perdita e della manomissione totale o dell'avaria totale del contenuto degli invii raccomandati.

Articolo XV Non responsabilità delle Amministrazioni postali.

Invii raccomandati Le Amministrazioni postali della Bolivia, dell'Indonesia e del Messico non sono tenute a osservare l'articolo 60 paragrafo 1 della Convenzione per ciò che concerne il mantenimento della loro responsabilità in caso di manomissione o d'avaria totale.

Articolo XVI Pagamento dell'indennità 1. Le Amministrazioni postali del Bangladesh, della Bolivia, del Gabon, della Guinea, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, e della Nigeria non sono tenute a osservare l'articolo 66 paragrafo 4 della Convenzione per ciò che concerne l'obbligo di dare una soluzione definitiva nel termine di cinque mesi o di comunicare all'Amministrazione di origine o, a seconda del caso, di destinazione che un invio postale è stato trattenuto, confiscato o distrutto dall'autorità competente a cagione del contenuto o sequestrato in virtù della legislazione interna di tali Stati.

2. Le Amministrazioni postali di Gibuti, del Gabon, della Guinea, dell'Iraq, del Libano, Madagascar e della
Mauritania, non sono tenute a osservare l'articolo 66 paragrafo 4 della Convenzione per ciò che concerne l'obbligo di dare una soluzione definitiva a un reclamo, nel termine di cinque mesi. Esse non accettano inoltre nemmeno che l'avente diritto sia tacitato per conto loro da un'altra Amministrazione alla scadenza del termine precitato.

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Articolo XVII Spese speciali di transito per la Transiberiana e il lago Nasser 1. L'Amministrazione postale dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è autorizzata a riscuotere un supplemento di 0,65 DTS oltre alle spese di transito indicate all'articolo 72 paragrafo 1,1° percorsi territoriali, per ogni chilogrammo di invii della posta-lettere trasportato in transito per mezzo della Transiberiana.

2. Le Amministrazioni postali dell'Egitto e del Sudan sono autorizzate a riscuotere un supplemento di 0,16 DTS sulle spese di transito indicate nell'articolo 72 paragrafo 1, per ogni sacco d'invii della posta-lettere in transito attraverso il lago Nasser tra Sballai (Egitto) e Wadi Half a (Sudan).

Articolo XVIII Condizioni speciali di transito per il Panama (Rep.)

L'Amministrazione postale del Panama (Rep.) è autorizzata a riscuotere un supplemento di 0,98 DTS sulle spese di transito, menzionate all'articolo 72 paragrafo 1, per ogni sacco della posta-lettere transitate attraverso l'istmo di Panama tra i porti di Balboa nell'Oceano Pacifico e di Cristobal nell'Oceano Atlantico.

Articolo XIX Condizioni speciali di transito per l'Afghanistan In deroga all'articolo 72 paragrafo 1, l'Amministrazione postale dell'Afghanistan è autorizzata, provvisoriamente, a motivo delle difficoltà particolari che essa incontra nel campo dei mezzi di trasporto e di comunicazione, a effettuare il trasporto in transito dei dispacci chiusi e delle corrispondenze allo scoperto attraverso il proprio Stato a condizioni speciali da convenire tra essa e le Amministrazioni postali interessate.

Articolo XX Spese speciali di magazzinaggio a Panama A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale di Panama (Rep.) è autorizzata a riscuotere una tassa di 0,65 DTS per sacco per tutti i dispacci immagazzinati o trasbordati nel porto di Balboa o di Cristobal, a condizione che essa non riceva nessuna rimunerazione a titolo di transito territoriale o marittimo per simili dispacci.

Articolo XXI Servizi straordinari Sono considerati servizi straordinari che danno luogo alla percezione di spese di transito speciali i servizi automobilistici tra la Siria e l'Iraq.

Articolo XXII Avviamento obbligatorio indicato dallo Stato d'origine Le Amministrazioni postali della Bielorussia, della Bolivia, dell'Ucraina e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche riconosceranno soltanto le spese per il trasporto effettuato conformemente alla disposizione relativa alla 95

Unione postale universale

linea indicata sulle targhette dei sacchi (AV 8) del dispaccio aereo, e sulle distinte di consegna AV 7.

Articolo XXIII Avviamento dei dispacci aerei chiusi Rispetto all'articolo XXII, le Amministrazioni postali della Francia, della Grecia, dell'Italia, del Senegal e della Tailandia assicureranno l'avviamento dei dispacci aerei chiusi solo nelle condizioni previste all'articolo 83 paragrafo 3.

Articolo XXIV Stampe. Annotazioni e annessi autorizzati In deroga all'articolo 129 paragrafo 5 del Regolamento d'esecuzione della Convenzione, le Amministrazioni postali del Canada e degli Stati Uniti d'America non accettano, in mancanza di un accordo bilaterale, come annessi a spedizioni di stampe le cartoline, le buste o gli imballaggi su cui figura l'indirizzo del mittente o del suo mandatario nello Stato di destinazione dell'invio d'origine.

Articolo XXV Stampe. Annessi autorizzati In deroga all'articolo 129 capoverso 5 del Regolamento d'esecuzione della Convenzione, le Amministrazioni postali della Francia e dell'Iraq non ammettono, salvo accordo bilaterale, che alle stampe impostate in grandi quantità siano annessi cartoline, buste o imballaggi recanti un indirizzo del mittente che non si trova nel Paese d'origine degli invii.

Articolo XXVI Trasmissione degli stampati all'indirizzo di uno stesso destinatario In deroga all'articolo 166 del Regolamento d'esecuzione della Convenzione, le Amministrazioni postali degli Stati Uniti d'America e del Canada sono autorizzate a non accettare i sacchi speciali raccomandati di stampe all'indirizzo di uno stesso destinatario e a non assicurare ai sacchi di questo genere, provenienti da altri Stati, il servizio riservato agli invii raccomandati.

Articolo XXVII Sacchi speciali di stampe all'indirizzo dello stesso destinatario. Peso minimo In deroga all'articolo 20 paragrafi 1 e 10 della Convenzione, le Amministrazioni postali dell'Australia, del Brasile, degli stati Uniti d'America e della Francia non acettano di ricevere, salvo accordo bilaterale, sacchi speciali di stampe all'indirizzo di uno stesso destinatario, di un peso inferiore a 5 kg.

Articolo XXVin Pagamento delle spese del trasporto aereo In deroga all'articolo 88 paragrafo 2 lettera b, le Amministrazioni postali del Brasile, della Repubblica Democratica Tedesca e della Cecoslovacchia si riservano di dare il loro accordo al pagamento delle spese del trasporto aereo, pagabili al servizio aereo del loro Paese.

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Articolo XXIX Spese del trasporto aereo interno In deroga all'articolo 84 paragrafo 4, le Amministrazioni postali della Dominicana (Rep.), del Salvador, del Guatemala, della Papua-Nuova Guinea e del Vanuatu si riservano il diritto di riscuotere i pagamenti dovuti a cagione dell'avviamento dei dispacci internazionali per la via aerea, all'interno del loro Paese.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoindicati hanno redatto il presente Protocollo, che avrà la stessa efficacia e lo stesso valore come se le disposizioni in esso contenute fossero inserite nel testo della Convenzione, e l'hanno firmato in un esemplare che è depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Il Governo dello Stato sede del Congresso ne consegnerà una copia a ciascuna Parte.

Fatto a Washington il 14 dicembre 1989.

(Si omettono le firme)

3528

7

Foglio federale. 73° anno. Voi. III

97

Accordo

Traduzione»

concernente i pacchi postali

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione postale universale conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno, di comune intesa e riservate le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 3 della Costituzione, stipulato l'Accordo seguente: Disposizioni preliminari Articolo 1 Oggetto dell'Accordo II presente Accordo regola lo scambio dei pacchi postali tra gli Stati contraenti.

Articolo 2 Pacchi postali 1. Invii denominati «pacchi postali», il cui peso unitario non può oltrepassare i 20 chilogrammi, possono essere scambiati sia direttamente, sia per il tramite di uno o di parecchi Stati. Sulla base di accordi bilaterali, le Amministrazioni possono scambiare pacchi postali il cui peso eccede 20 chilogrammi.

2. Lo scambio di pacchi postali di peso superiore a 10 chilogrammi è facoltativo. Gli Stati che fissano un peso inferiore a 20 chilogrammi ammettono tuttavia i pacchi che transitano in sacchi o altri recipienti chiusi fino al peso di 20 chilogrammi. Per i pacchi di un peso superiore a 20 chilogrammi è necessario l'accordo degli Stati di transito.

3. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i pacchi concernenti il servizio postale, di cui si parla all'articolo 17, possono raggiungere il peso massimo di 30 chilogrammi.

4. L'abbreviazione «pacchi» si applica nel presente Accordo, nel suo Protocollo finale e nel suo Regolamento d'esecuzione a tutti i pacchi postali.

Articolo 3 Esecuzione del servizio da parte di imprese di trasporto 1. Ogni Stato la cui Amministrazione postale non s'incarica del trasporto dei pacchi e che aderisce all'Accordo ha la facoltà di farne eseguire le clausole da imprese di trasporto. Esso può limitare nello stesso tempo questo servizio ai pacchi in provenienza o a destinazione delle località servite da queste imprese.

" Dal testo originale francese.

98

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2. L'Amministrazione postale di questo Stato deve intendersi con le imprese di trasporto perché quest'ultime garantiscano l'esecuzione completa di tutte le clausole dell'Accordo e, soprattutto, organizzino il servizio di scambio. Essa fa da intermediario in tutte le relazioni di tali imprese di trasporto con le Amministrazioni degli altri Stati contraenti e con l'Ufficio internazionale.

Articolo 4 Categorie di pacchi 1. Il «pacco ordinario» è quello che non è sottoposto ad alcuna delle formalità speciali prescritte per le categorie definite ai paragrafi 2 e 3.

2. È denominato: a) «pacco con valore dichiarato», qualsiasi pacco che reca una dichiarazione di valore; b) «pacco franco di tasse e di diritti», qualsiasi pacco per il quale il mittente chiede di poter assumersi la totalità delle tasse postali e dei diritti che gravassero sul pacco al momento del recapito; questa domanda può essere presentata al momento dell'impostazione e anche dopo l'impostazione, fino al momento della distribuzione del pacco al destinatario, salvo negli Stati che non possono accettare questo procedimento; e) «pacco rimborso», qualsiasi pacco gravato di rimborso e di cui si parla nell'Accordo concernente gli invii contro rimborso; d) «pacco fragile», qualsiasi pacco contenente oggetti che possono rompersi facilmente e che deve essere trattato con particolare cura; e) «pacco ingombrante»: 1° qualsiasi pacco le cui dimensioni sorpassano i limiti fissati all'articolo 21 paragrafo 1, o quelli che le Amministrazioni possono fissare fra loro, 2° qualsiasi pacco che, a cagione della sua forma o della sua struttura, non può essere caricato facilmente con altri, oppure che richiede precauzioni speciali, 3° a titolo facoltativo, qualsiasi pacco conforme alle condizioni previste all'articolo 21 paragrafo 4; f «pacco di servizio», qualsiasi pacco concernente il servizio postale scambiato alle condizioni previste all'articolo '17; g) «pacco di prigionieri di guerra e di internati civili», qualsiasi pacco destinato ai prigionieri o agli organi di cui si parla all'articolo 16 della Convenzione o da essi spedito.

3. È chiamato, secondo il modo d'avviamento o di distribuzione: a) «pacco aereo», qualsiasi pacco ammesso al trasporto aereo con priorità tra due Stati; b) «pacco espresso», qualsiasi pacco che, appena arrivato al luogo di destinazione, deve essere recapitato a domicilio da un messo speciale o che, negli Stati le cui Amministrazioni non s'incaricano della distribuzione a domici99

Unione postale universale

lio è motivo di recapito, con messo speciale, di un avviso d'arrivo o di trasmissione di un avviso per telefono, telex oppure mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione appropriato; tuttavia, se il domicilio del destinatario è situato fuori del raggio di distribuzione locale dell'ufficio d'arrivo, il recapito per mezzo di un messo speciale non è obbligatorio.

4. Lo scambio dei pacchi «franchi di tasse e di dazi» e «contro rimborso» richiede l'accordo preventivo delle Amministrazioni di origine e di destinazione.

Se si tratta di pacchi «con valore dichiarato», «fragili», «ingombranti», «aerei» e «espresso», lo scambio può essere fissato sulla scorta delle informazioni figuranti nella raccolta delle norme concernenti i pacchi postali, pubblicata dall'Ufficio internazionale.

Articolo 5 Graduazioni di peso 1. Per i pacchi designati all'articolo 4 sono fissate le graduazioni di peso seguenti: fino a 1 kg oltre 1 fino a 3 kg oltre 3 fino a 5 kg oltre 5 fino a 10 kg oltre 10 fino a 15 kg oltre 15 fino a 20 kg oltre 20 kg.

2. Gli Stati che a cagione del loro ordinamento interno non possono adottare il sistema dei pesi metrici decimali hanno il diritto di sostituire alle graduazioni di peso, previste al paragrafo 1, gli equivalenti qui appresso, in libbre avoirdupois: fino a 1 kg fino a 2 I oltre 1 fino a 3 kg 2- 7 Ib oltre 3 fino a 5 kg 7-11 Ib oltre 5 fino a 10 kg 11-22 Ib oltre 10 fino a 15 kg 22-33 Ib oltre 15 fino a 20 kg 33-44 Ib oltre 20 kg 44 Ib e più.

Articolo 6 Obiettivi in materia di qualità del servizio.

1. Le Amministrazioni di destinazione devono fissare un termine per il trattamento dei pacchi postali della posta aerea a destinazione del loro Stato. Questo termine, aumentato del tempo normalmente richiesto per lo sdoganamento, non deve essere meno favorevole di quello applicato agli invii equiparabili del loro servizio interno.

2. Le Amministrazioni di destinazione devono pure fissare, nei limiti del possibile, un termine per il trattamento dei pacchi della via di superficie a destinazione del loro Stato.

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3. Le Amministrazioni d'origine fissano obiettivi in materia di qualità per i pacchi della posta aerea e i pacchi della via di superficie a destinazione dell'estero, prendendo come punto di riferimento i termini fissati dalle Amministrazioni di destinazione.

Titolo I Tasse e diritti Articolo 7 Composizione delle tasse e dei diritti 1. Le tasse e i diritti che le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere dai mittenti e dai destinatari di pacchi postali si compongono delle tasse principali fissate all'articolo 8, e eventualmente: a) delle soprattasse aeree previste all'articolo 9; b) delle tasse supplementari previste agli articoli da 10 a 15; e) delle tasse e diritti indicati agli articoli 30 paragrafo 3 e 32 paragrafo 6; d) dei diritti indicati all'articolo 16.

2. Le tasse spettano all'Amministrazione che le ha riscosse, salvo nei casi in cui il presente Accordo preveda altrimenti.

Capitolo I Tasse principali e soprattasse aeree Articolo 8 Tasse principali 1. Le Amministrazioni fissano le tasse principali da riscuotere presso i mittenti.

2. Le tasse principali devono essere in rapporto con le quote parti; di regola, il loro provento non deve superare, nel complesso, le quote parti che le Amministrazioni sono autorizzate a reclamare, previste agli articoli da 47 a 51.

Articolo 9 Soprattasse aeree 1. Le Amministrazioni fissano le soprattasse aeree che si devono riscuotere per avviare i pacchi per la via aerea. Esse hanno la facoltà di adottare, per determinare le soprattasse, unità di peso inferiori alla prima graduazione di peso.

2. Le soprattasse devono essere in rapporto con le spese del trasporto aereo; di regola, il loro provento non deve sorpassare, nel complesso, i costi di questo trasporto. .

3. Le soprattasse devono essere uniformi per tutto il territorio di uno stesso Stato di destinazione, indipendentemente dall'avviamento utilizzato.

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Capitolo II Tasse supplementari e diritti Sezione I Tasse applicabili a determinate categorie di pacchi Articolo 10 Pacchi espressi 1. I pacchi espressi sono passibili di una tassa supplementare, chiamata «tassa d'espresso». L'ammontare di questa tassa è fissato a 1,63 DTS al massimo o all'importo della tassa applicabile nel servizio interno, se quest'ultima è più elevata. La tassa dev'essere pagata interamente e in anticipo all'atto dell'impostazione, anche se solo l'avviso d'arrivo, e non il pacco stesso, viene distribuito da un messo speciale.

2. Se la distribuzione per espresso causa all'Amministrazione di destinazione obblighi speciali, dovuti alla situazione del domicilio del destinatario al giorno o all'ora dell'arrivo dell'invio all'ufficio di destinazione, la distribuzione del pacco e l'eventuale riscossione di una tassa complementare sono regolate dalle disposizioni relative ai pacchi dello stesso genere del regime interno. Questa tassa complementare è esigibile anche se il pacco è rimandato al mittente o rispedito. In questi casi l'importo messo in conto non può superare 1,63 DTS.

3. Se la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo permette, i destinatari possono chiedere all'ufficio di distribuzione, riservato quanto previsto al paragrafo 1, che i pacchi giungenti per loro siano recapitati per espresso subito dopo il loro arrivo. In questo caso l'Amministrazione di destinazione è autorizzata a riscuotere, all'atto del recapito, una tassa di 1,63 DTS al massimo o la tassa del servizio interno, se quest'ultima è più elevata.

Articolo 11 Pacchi franchi di tasse e di diritti 1. I pacchi franchi di tasse e di diritti sono passibili di una tassa chiamata «tassa per la distribuzione in franchigia»; il suo importo massimo è fissato a 0,98 DTS per pacco. Questa tassa è riscossa dall'Amministrazione d'origine che la tiene per sé come rimunerazione per i servizi forniti nello Stato d'origine.

2. Se la distribuzione in franchigia è chiesta posticipatamente all'impostazione del pacco, una tassa addizionale per domanda di distribuzione in franchigia è riscossa presso il mittente al momento della presentazione della domanda. Questa tassa, il cui importo è fissato a 1,31 DTS al massimo, è riscossa dall'Amministrazione di origine. Se la domanda deve essere trasmessa per la via telegrafica oppure mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione appropriato, il mittente deve inoltre pagare la tassa corrispondente.

3. L'Amministrazione di destinazione è autorizzata a riscuotere una tassa di commissione di 0,98 DTS al massimo per pacco. Questa tassa è indipendente dalla tassa di presentazione alla dogana indicata all'articolo 15 lettera e). Essa è riscossa presso il mittente a profitto dell'Amministrazione di destinazione.

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Articolo 12 Pacchi con valore dichiarato 1. Per i pacchi con valore dichiarato sono riscosse in anticipo presso il mittente le tasse seguenti: a) le tasse autorizzate nel presente titolo; b) a titolo facoltativo, la tassa di spedizione che non superi la tassa di raccomandazione fissata all'articolo 26 paragrafo 1 lettera p) della Convenzione o la tassa corrispondente del servizio interno se quest'ultima è più elevata oppure, eccezionalmente, la tassa di 3,27 DTS al massimo; e) la tassa ordinaria d'assicurazione di al massimo 0,33 DTS per ogni 65,34 DTS o frazione di 65,34 DTS dichiarati o di Vi per cento della graduazione di valore dichiarato oppure la tassa del servizio interno, se quest'ultima è più elevata.

2. Le Amministrazioni che accettano di coprire i rischi derivanti dal caso di forza maggiore sono inoltre autorizzate a riscuotere una «tassa per rischi di forza maggiore», da fissare in modo che l'importo totale composto da questa tassa e dalla tassa ordinaria d'assicurazione non superi il massimo previsto al paragrafo 1 lettera e).

3. Le Amministrazioni possono inoltre percepire presso i mittenti o i destinatari le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna per le misure di sicurezza eccezionali prese per i pacchi con valore dichiarato.

Articolo 13 Pacchi fragili. Pacchi ingombranti I pacchi fragili e i pacchi ingombranti sono passibili di una tassa supplementare eguale al massimo al 50 per cento della tassa principale oppure alla tassa del servizio interno, se quest'ultima è più elevata. La tassa supplementare appena menzionata è riscossa una sola volta, se il pacco è contemporaneamente fragile e ingombrante. Le soprattasse aeree concernenti questi pacchi non subiscono comunque nessun aumento.

Sezione II Tasse e diritti applicabili a tutte le categorie di pacchi Articolo 14 Tasse supplementari Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere le tasse supplementari seguenti: a) tassa d'impostazione fuori delle ore normali d'apertura degli sportelli; b) tassa di presentazione alla dogana, riscossa dall'Amministrazione d'origine; di regola la riscossione è effettuata all'atto dell'impostazione del pacco; e) tassa di presentazione alla dogana, riscossa dall'Amministrazione di destinazione, sia per la consegna alla dogana e lo sdoganamento, sia per la sola consegna alla dogana; salvo altro accordo, la riscossione avviene al mo103

Unione postale universale

mento del recapito del pacco al destinatario; se si tratta però di un pacco franco di tasse e di diritti, la tassa di presentazione alla dogana è riscossa dall'Amministrazione d'origine a profitto dell'Amministrazione di destinazione; d) tassa di presa in consegna al domicilio del mittente; questa tassa può essere riscossa dall'Amministrazione d'origine per i pacchi presi in consegna al domicilio del mittente a cura dei suoi servizi; e) tassa di recapito; questa tassa può essere riscossa dall'Amministrazione destinataria tante volte quante il pacco è presentato al domicilio; per i pacchi espressi, tuttavia, non può essere riscossa che per le presentazioni a domicilio successive alla prima; f) tassa di risposta a un avviso di giacenza, riscossa nelle condizioni fissate dall'articolo 29 paragrafo 2; g) tassa d'avviso d'arrivo, riscossa dall'Amministrazione di destinazione, obbligata ad esigerla dalla sua legislazione e quando quest'Amministrazione non si occupa del recapito al domicilio del destinatario, per qualsiasi avviso (primo avviso o avvisi ulteriori) recapitato eventualmente al domicilio del destinatario, salvo che per il primo avviso per i pacchi espressi; h) tassa di ricomposizione (nuovo imballaggio), dovuta all'Amministrazione del primo Stato sul territorio del quale un pacco è stato imballato di nuovo per proteggere il contenuto; essa è ripresa sul destinatario o, se del caso, sul mittente; i) tassa di fermo in posta, riscossa dall'Amministrazione di destinazione all'atto del recapito di tutti i pacchi fermi in posta; j) tassa di magazzinaggio, riscossa per ogni pacco che non è stato ritirato nei termini prescritti, tanto se indirizzato fermo in posta, quanto al domicilio; questa tassa è percepita dall'Amministrazione che recapita il pacco, a favore di quelle Amministrazioni nei cui servizi i pacchi furono tenuti oltre i termini ammessi; k) tassa d'avviso di ricevimento, quando il mittente domanda un avviso di ricevimento in conformità dell'articolo 28; 1) tassa d'avviso d'imbarco, riscossa nelle relazioni tra gli Stati le cui Amministrazioni accettano di garantire questo servizio, quando il mittente domanda che gli sia indirizzato un avviso d'imbarco; m) tassa di reclamo, di cui si parla all'articolo 39 paragrafo 3; n) tassa di domanda di ritiro, di modificazione o di correzione
dell'indirizzo; o) tassa per rischio di forza maggiore, riscossa dalle Amministrazioni che accettano di coprire i rischi che possono derivare da un caso di forza maggiore.

Articolo 15 Tariffe 1. La tariffa delle tasse supplementari, indicate all'articolo 14, è fissata in conformità delle disposizioni della tabella seguente: 104

Unione postale universale

Designazione della tassa

Importo 2

a) tassa di deposito al di fuori delle ore normali d'apertura degli sportelli

La stessa tassa come nel servizio interno

b) tassa di presentazione alla dogana, riscossa dall'Amministrazione d'origine e) tassa di presentazione alla dogana, riscossa dall'Amministrazione di destinazione d) tassa di presa in consegna al domicilio del mittente

0,65 DTS al massimo per pacco

e) tassa di recapito

La stessa tassa come nel servizio interno

f) tassa di risposta a un avviso di giacenza

0,65 DTS al massimo

g) tassa d'avviso di arrivo

Al massimo, tassa eguale a quella di una lettera ordinaria della prima graduazione di peso del servizio interno 0,33 DTS al massimo per pacco

h) tassa di ricomposizione (nuovo imballaggio) i) tassa di fermo in posta

j) tassa di magazzinaggio

Osservazioni 3

3,27 DTS al massimo per pacco

La stessa tassa come nel servizio interno

La medesima tassa come nel servizio interno

La medesima tassa come nel servizio interno

In caso di rinvio al mittente (art. 30 par. 3 leu. b)) o di rispedizione (art. 32 par. 6 lett. e)), l'importo della ripresa non può oltrepassare 0,98 DTS Se, in seguito alla consegna dell'avviso di giacenza, nuove istruzioni devono essere inoltrate per la via telegrafica, il mittente o la terza persona deve pagare in più la tassa telegrafica

Questa tassa può essere riscossa una sola volta lungo l'intero percorso In caso di rinvio al mittente (art. 30 par. 3 lett. b)) o di rispedizione (art. 32 par. 6 lett. e), l'importo della ripresa non può oltrepassare 0,49 DTS In caso di rinvio al mittente o di rispedizione (art. 30 par. 3 lett. b)) e 32 par. 6 lett. e)), l'importo della ripresa non può oltrepassare 6,53 DTS

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Designazione della tassa 1

k) tassa d'avviso di ricevimento I) tassa d'avviso di imbarco m) tassa di reclamo

n) tassa di domanda di ritiro, di modificazione o di correzione dell'indirizzo o) tassa per rischio di forza maggiore

Importo 2

Osservazioni 3

0,98 DTS al massimo 0,36 DTS per pacco al massimo 0,65 DTS al massimo

1,31 DTS al massimo

A questa tassa bisogna aggiungere la tassa telegrafica o quella di qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione se il mittente ha espresso il desiderio che la sua domanda sia trasmessa per la via telegrafica o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione A questa tassa bisogna aggiungere la tassa appropriata, se la domanda dev'essere trasmessa per la via delle telecomunicazioni

a) importo previsto all'articolo 12 paragrafo 2, per ciò che riguarda i pacchi con valore dichiarato b) 0,20 DTS al massimo per pacco, per ciò che riguarda i pacchi senza valore dichiarato

2. Le Amministrazioni, che riscuotono nel loro servizio interno tasse supplementari superiori a quelle fissate al paragrafo 1, sono autorizzate, quando trattengono integralmente tali tasse, ad applicare anche nel traffico internazionale le aliquote del servizio interno.

Articolo 16 Diritti 1. Le Amministrazioni di destinazione sono autorizzate a riscuotere presso i destinatari tutti i diritti, segnatamente quelli doganali, che gravano gli invii nello Stato di destinazione.

2. Le Amministrazioni s'impegnano a intervenire presso le competenti autorità del loro Stato, affinchè i diritti (fra i quali quelli doganali) siano annullati quando riguardano un pacco che è: a) rimandato al mittente; b) rispedito in un terzo Stato; e) abbandonato dal mittente; 106

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d) perso nel loro servizio o distrutto a cagione di avaria completa del contenuto; e) manomesso o avariato nel loro servizio. In questo caso l'annullamento dei diritti è chiesto solo per il valore del contenuto mancante o per il deprezzamento subito dal contenuto.

Capitolo III Franchigie postali Articolo 17 Pacchi di servizio 1. Sono esenti da qualsiasi tassa i pacchi relativi al servizio postale e scambiati tra: a) le Amministrazioni postali; b) le Amministrazioni postali e l'Ufficio internazionale; e) gli uffici postali degli Stati membri; d) gli uffici postali e le Amministrazioni postali.

2. Per i pacchi aerei, eccettuati quelli provenienti dall'Ufficio internazionale, non si devono pagare le soprattasse aeree.

Articolo 18 Pacchi dei prigionieri di guerra e degli internati civili I pacchi dei prigionieri di guerra e degli internati civili sono esenti da qualsiasi tassa in virtù dell'articolo 17 della Convenzione. Nondimeno, per i pacchi aerei bisogna riscuotere le soprattasse aeree previste all'articolo 9 del presente Accordo.

Titolo II Esecuzione del servizio Capitolo I Condizioni d'ammissione Sezione I Condizioni generali d'ammissione Articolo 19 Condizioni d'accettazione Sempre che il contenuto non sia colpito dai divieti indicati all'articolo 20, o dai divieti e dalle restrizioni applicabili sul territorio di una o di parecchie Amministrazioni chiamate a partecipare al trasporto, ogni pacco, per essere ammesso alla spedizione, deve: a) appartenere a una categoria di pacchi ammessa ai sensi dell'articolo 4; b) essere imballato in modo adatto alla natura del contenuto e alle condizioni di trasporto; e) recare i nomi e gli indirizzi del destinatario e del mittente; d) soddisfare le condizioni di peso e di dimensioni fissate agli articoli 2 e 21; 107

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e) essere affrancato in modo che tutte le tasse esigibili dall'ufficio d'origine siano coperte per mezzo di francobolli postali o con qualsiasi altro procedimento autorizzato dalla regolamentazione dell'Amministrazione d'origine.

Articolo 20 Divieti L'inclusione degli oggetti indicati qui sotto è vietata: a) nei pacchi di tutte le categorie: 1° gli oggetti che, a cagione della loro natura o del loro imballaggio, possono rappresentare un pericolo per gli agenti, sporcare o deteriorare gli altri pacchi o le installazioni del servizio postale; 2° gli stupefacenti e le sostanze psicotrope; questo divieto non si applica tuttavia alle spedizioni effettuate a scopo terapeutico o scientifico a destinazione degli Stati che li ammettono a questa condizione; 3° i documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale come pure le corrispondenze di qualsiasi natura scambiate tra persone che non siano il mittente e il destinatario o le persone dimoranti con loro, ad eccezione: - di uno dei documenti indicati qui appresso, aperto, ridotto ai suoi elementi costitutivi e riferentesi esclusivamente alle merci trasportate: fattura, distinta o avviso di spedizione, buono di fornitura; - dei dischi fonografici, dei nastri e dei fili sottoposti o non sottoposti a registrazione sonora o visiva, delle schede meccanografiche, dei nastri magnetici o dell'altro materiale simile e delle schede QSL, quando l'Amministrazione d'origine ritiene che non hanno un carattere di corrispondenza attuale e personale e quando sono scambiati tra il mittente e il destinatario del pacco o persone che abitano con loro; - delle corrispondenze e dei documenti di qualsiasi genere, differenti da quelli che precedono, aventi carattere attuale o personale, scambiati tra il mittente e il destinatario del pacco o persone che abitano con loro, se la regolamentazione interna delle Amministrazioni interessate lo permette; 4° gli animali vivi, salvo se il loro trasporto per posta è permesso dalla regolamentazione postale degli Stati interessati; 5° le materie esplosive, infiammabili o altre materie pericolose; 6° le sostanze radioattive. Tuttavia, le Amministrazioni possono intendersi per accettare i pacchi contenenti queste sostanze sia nelle loro relazioni reciproche sia in una sola direzione. In questo caso le sostanze radioattive sono
condizionate e imballate secondo le disposizioni del Regolamento e sono avviate per la via più rapida, normalmente per quella aerea, con la riserva che vengano pagate le soprattasse aeree corrispondenti. Tali sostanze possono essere impostate solo da mittenti debitamente autorizzati;

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7° gli oggetti osceni o immorali; 8° gli oggetti la cui importazione o circolazione è vietata nello Stato di destinazione; b) nei pacchi senza valore dichiarato, scambiati tra due Stati che ammettono la dichiarazione del valore: le monete, i biglietti di banca, la carta monetata, i valori di qualsiasi sorte al portatore, il platino, l'oro o l'argento, lavorati o no, le pietre preziose, i gioielli e altri oggetti preziosi. Questa disposizione non è applicabile se lo scambio dei pacchi tra due Amministrazioni, che ammettono i pacchi con valore dichiarato, può essere effettuato soltanto in transito scoperto per il tramite di un'Amministrazione che non li ammette. Ogni Amministrazione ha la facoltà di vietare l'inclusione dell'oro in lingotti negli invii con o senza valore dichiarato in provenienza o a destinazione del suo territorio, oppure trasmessi in transito scoperto attraverso il suo territorio, o di limitare il valore reale di simili invii.

Articolo 21 Limitazioni delle dimensioni 1. I pacchi trasportati per la via di superficie o per la via aerea non devono, eccetto che siano considerati pacchi ingombranti ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2 lettera e), avere dimensioni che sorpassano 1,50 metri in un senso qualsiasi; la somma della lunghezza e del perimetro maggiore, misurato in un altro senso di quello della lunghezza, non deve inoltre superare i 3 metri.

2. Le Amministrazioni che non sono in grado di ammettere, per tutti i pacchi o soltanto per i pacchi aerei, le dimensioni previste al paragrafo 1 possono adottare al loro posto le dimensioni seguenti: 1,05 metri in un senso qualsiasi, 2 metri per la somma della lunghezza e del perimetro maggiore, misurato in un altro senso di quello della lunghezza.

3. I pacchi non devono mai avere dimensioni inferiori a quelle minime previste per le lettere all'articolo 20 paragrafo 1 della Convenzione, qualunque sia il modo di trasporto richiesto.

4. Le Amministrazioni che ammettono le dimensioni fissate al paragrafo 1 hanno la facoltà di riscuotere, per i pacchi le cui dimensioni oltrepassano i limiti indicati al paragrafo 2 senza che il loro peso raggiunga 10 chilogrammi, una tassa supplementare pari a quella prevista all'articolo 13.

Articolo 22 Trattamento dei pacchi accettati a torto 1. I pacchi contenenti oggetti elencati all'articolo 20 lettera
a), che sono stati ammessi a torto alla spedizione, vanno trattati secondo la legislazione dello Stato la cui Amministrazione ne costata la presenza; tuttavia, i pacchi che contengono gli oggetti indicati alla lettera a) punti 2° e da 5° a 7° dell'articolo appena citato non sono mai né avviati a destinazione, né recapitati ai destinatari, né rimandati al mittente.

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2. Se in un pacco è inserito un solo oggetto di corrispondenza, vietato ai sensi dell'articolo 20 lettera a) 3° punto, tale oggetto è trattato nel modo prescritto dall'articolo 32 della Convenzione; il pacco non può essere rimandato al mittente per questo motivo.

3. L'Amministrazione di destinazione che riceve un pacco senza valore dichiarato, contenente gli oggetti indicati all'articolo 20 lettera b), è autorizzata a recapitarlo al destinatario alle condizioni fissate dalla sua regolamentazione, se negli scambi tra i due Stati interessati è ammessa la dichiarazione del valore.

Nel caso in cui l'Amministrazione di destinazione non permetta la distribuzione, il pacco deve essere rimandato al mittente in applicazione dell'articolo 34.

4. Il paragrafo 3 è applicabile ai pacchi il cui peso o le cui dimensioni sorpassano notevolmente i limiti ammessi; questi pacchi possono tuttavia essere recapitati caso mai al destinatario, se egli ha pagato in precedenza le eventuali tasse.

5. Quando un pacco accettato a torto o una parte del suo contenuto non è né distribuito al destinatario, né rimandato al mittente, l'Amministrazione d'origine deve essere informata senza indugio del trattamento riservatogli per mezzo di un modulo conforme al modello C 33/CP 10bis allegato. In questa informazione deve essere indicato in modo preciso il divieto che colpisce il pacco o gli oggetti che hanno dovuto essere sequestrati.

Articolo 23 Istruzioni date dal mittente all'atto dell'impostazione 1. Al momento dell'impostazione, il mittente è tenuto a indicare il trattamento a cui il pacco dovrà essere sottoposto nel caso in cui non potrà essere distribuito.

2. Egli può dare soltanto una delle istruzioni seguenti: a) che gli sia trasmesso un avviso di giacenza; b) che un avviso di giacenza venga trasmesso a una terza persona dimorante nello Stato di destinazione; e) che il pacco gli sia subito rinviato per la via aerea o per la via di superficie; d) che il pacco gli sia rimandato per la via di superficie o per la via aerea, dopo trascorso un certo termine che non può superare il termine di custodia regolarmente previsto nello Stato di destinazione; e) che il pacco venga consegnato a un altro destinatario, se del caso, dopo rispedizione per la via di superficie o per la via aerea (e riservate le particolarità previste
all'articolo 29 paragrafo 1 lettera e) punto 2°); O che il pacco sia rispedito per la via di superficie o per la via aerea, affinchè possa essere recapitato al primitivo destinatario; g) che il pacco venga da lui abbandonato.

3. I pacchi possono essere rimandati senza avviso se il mittente non ha dato nessuna istruzione oppure se le istruzioni che egli ha dato sono contraddittorie.

4. Le Amministrazioni hanno la facoltà di non permettere al mittente di dare le istruzioni previste al paragrafo 2 lettere a) e b) se la loro legislazione o regolamentazione le esclude.

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Sezione II Condizioni particolari d'ammissione Articolo 24 Pacchi con valore dichiarato 1. La dichiarazione del valore inerente ai pacchi con valore dichiarato è disciplinata dalle norme seguenti: a) per quanto riguarda le Amministrazioni postali: 1 ° facoltà per ogni Amministrazione di limitare la dichiarazione del valore, per ciò che la concerne, a un ammontare che non può essere inferiore a 3266,91 DTS o all'importo adottato nel suo servizio interno se questo è inferiore a 3266,91 DTS; 2° obbligo, nelle relazioni con Stati le cui Amministrazioni hanno adottato importi massimi differenti, di osservare, da una parte e dall'altra, il limite inferiore; b) per quanto riguarda i mittenti: 1° divieto di dichiarare un valore superiore al valore del contenuto del pacco; 2° facoltà di dichiarare soltanto una parte del valore reale del contenuto del pacco.

2. Ogni dichiarazione di valore superiore al valore reale del pacco, fatta a scopo fraudolento, è passibile dell'azione giudiziaria prevista dalla legislazione dello Stato d'origine.

3. Una ricevuta gratuita deve essere consegnata al mittente di un pacco con valore dichiarato, all'atto dell'impostazione.

Articolo 25 Pacchi franchi di tasse e di diritti 1. Un pacco, da recapitare franco di tasse e di diritti, può essere accettato unicamente se il mittente s'impegna a pagare l'importo totale che l'ufficio di destinazione sarebbe in diritto di reclamare dal destinatario, e la tassa di commissione prevista dall'articolo 11.

2. L'ufficio d'origine può esigere il versamento di una caparra sufficiente.

Capitolo II Condizioni di recapito è di rispedizione Sezione I Recapito Articolo 26 Norme generali di recapito. Termine di custodia 1. I pacchi sono di regola recapitati ai destinatari entro il più breve termine possibile conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato di destinazione.

Se i pacchi non sono distribuiti a domicilio, i destinatari devono essere avvisati senza ritardo, salvo in caso d'impedimento, dell'arrivo dell'invio.

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2. Tutti i pacchi il cui arrivo fu notificato al destinatario sono tenuti a sua disposizione durante quindici giorni o, al massimo, durante un mese a contare dal giorno che segue quello della trasmissione dell'avviso; questo termine può essere prolungato eccezionalmente a due mesi se la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo permette. Il termine di custodia previsto nel presente paragrafo è rinnovato se il mittente ha chiesto, conformemente all'articolo 29 paragrafo 1 lettera a), e) punto 2° e d), che il destinatario fosse avvisato un'altra volta.

3. Quando non si è potuto notificare l'arrivo del pacco al destinatario, il termine di custodia è quello prescritto dalla regolamentazione dello Stato di destinazione; questo termine, applicabile anche ai pacchi indirizzati fermi in posta, incomincia il giorno successivo a quello in cui il pacco è tenuto a disposizione del destinatario e non può superare, di norma, due mesi; il rinvio del pacco al mittente deve essere effettuato entro un termine più breve, se il mittente l'ha chiesto in una lingua conosciuta nello Stato di destinazione.

4. I termini di custodia previsti ai paragrafi 2 e 3 sono applicabili, in caso di rispedizione, ai pacchi da distribuire dal nuovo ufficio di destinazione.

Articolo 27 Distribuzione dei pacchi espressi 1. Il tentativo di recapito di un pacco espresso o dell'avviso d'arrivo viene effettuato da parte di un messo speciale una sola volta.

2. Se questo tentativo non ha successo, il pacco non è più considerato espresso.

Articolo 28 Avviso di ricevimento II mittente di un pacco può chiedere un avviso di ricevimento alle condizioni fissate all'articolo 55 della Convenzione. Tuttavia, le Amministrazioni possono limitare questo servizio ai pacchi con valore dichiarato, se questa limitazione è prevista nel loro servizio interno.

Articolo 29 Mancato recapito al destinatario 1. Al ricevimento dell'avviso di giacenza, previsto all'articolo 23 paragrafo 2 lettere a) e b), spetta al mittente o alla terza persona menzionatavi dare le opportune istruzioni, che possono essere soltanto quelle permesse dall'articolo citato, paragrafo 2 lettere da e) a g) e in più, una delle seguenti: a) avvisare nuovamente il destinatario; b) rettificare o completare l'indirizzo; e) se si tratta di un pacco contro rimborso: 1° recapitarlo
a una persona diversa dal destinatario, contro rimborso della somma indicata; 2° recapitarlo al destinatario primitivo o a un altro destinatario, senza rimborso o contro rimborso di una somma inferiore alla primitiva; 112

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d) consegnare il pacco franco di tasse e di diritti al destinatario primitivo oppure a un altro destinatario.

2. L'invio delle istruzioni di cui al paragrafo 1 può dar luogo alla riscossione, a carico sia del mittente sia del terzo, della tassa indicata all'articolo 14 lettera f); quando l'avviso riguarda più pacchi spediti simultaneamente presso lo stesso ufficio dallo stesso mittente all'indirizzo del medesimo destinatario, tale tassa viene riscossa una sola volta. In caso di trasmissione per la via telegrafica o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione, bisogna aggiungervi la tassa corrispondente.

3. L'Amministrazione di destinazione è autorizzata, fintantoché non abbia ricevuto istruzioni dal mittente o dalla terza persona, a recapitare il pacco al destinatario primitivamente designato o, eventualmente, a un altro destinatario ulteriormente indicato, oppure a rispedirlo a un nuovo indirizzo. Dopo il ricevimento delle nuove istruzioni, soltanto queste sono valide ed esecutorie.

Articolo 30 Rinvio al mittente dei pacchi non distribuiti 1. Qualsiasi pacco che non ha potuto essere recapitato è rimandato allo Stato di domicilio del mittente: a) immediatamente se: 1° il mittente l'ha chiesto in applicazione dell'articolo 23 paragrafo 2 lettera e); 2° il mittente (o la terza persona prevista all'articolo 23 paragrafo 2 lettera b) ha formulato una domanda non autorizzata; 3° il mittente, o il terzo, si rifiuta di pagare le tasse autorizzate dall'articolo 29 paragrafo 2; 4° le istruzioni del mittente, o della terza persona, non hanno permesso di raggiungere il risultato voluto, indipendentemente dal fatto che queste istruzioni siano state date all'atto dell'impostazione o dopo il ricevimento dell'avviso di giacenza; b) immediatamente dopo la scadenza: 1° dell'eventuale termine fissato dal mittente, in applicazione dell'articolo 23 paragrafo 2 lettera d); 2° del termine di custodia previsto all'articolo 26, se il mittente non ha osservato l'articolo 23; in questo caso, gli si possono chiedere istruzioni; 3° di un termine di due mesi, calcolato a partire dalla spedizione dell'avviso di giacenza, se l'ufficio che ha compilato l'avviso non ha ricevuto istruzioni sufficienti dal mittente o dal terzo, oppure se queste istruzioni non sono giunte a questo ufficio.

2. Un pacco è rimandato per la via utilizzata normalmente per la spedizione dei dispacci; si può rimandarlo per la via aerea soltanto se il mittente ha garantito il pagamento delle soprattasse aeree.

8 Foglio federale. 73° anno. Voi. III

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3. Ogni pacco, rimandato al mittente in applicazione del presente articolo, è soggetto: a) alle quote parti richieste dalla nuova trasmissione; b) alle tasse e ai diritti non annullati, ai quali l'Amministrazione di destinazione ha ancora diritto all'atto del rinvio al mittente, con riserva degli articoli 10 paragrafo 2 ultima frase e 15 paragrafo 1, tabella, colonna 3 lettere e), i) e j).

4. Queste quote parti, tasse e diritti sono riscossi presso il mittente.

5. I pacchi rimandati al mittente, che non possono essergli consegnati, sono trattati dall'Amministrazione interessata secondo la propria legislazione.

Articolo 31 Abbandono di un pacco non distribuito, da parte del mittente II pacco, che il mittente dichiara di abbandonare perché non ha potuto essere recapitato al destinatario, è trattato dall'Amministrazione di destinazione secondo la sua legislazione.

Sezione II Rispedizione Articolo 32 Rispedizione in seguito a cambiamento di domicilio del destinatario, a modificazione o correzione dell'indirizzo 1. La rispedizione, dovuta al cambiamento di residenza del destinatario o alla modificazione o correzione dell'indirizzo, eseguita in applicazione dell'articolo 38, può essere effettuata sia all'interno dello Stato di destinazione, sia fuori di questo Stato.

2. La rispedizione nell'interno dello Stato di destinazione può avvenire a domanda del mittente oppure a domanda del destinatario o, se la regolamentazione di tale Stato lo permette, d'ufficio.

3. La rispedizione fuori dello Stato di destinazione può essere fatta solamente se il mittente o il destinatario lo chiede; in questo caso il pacco deve essere conforme alle condizioni richieste per la nuova trasmissione.

4. La rispedizione alle condizioni esposte qui sopra può anche essere effettuata per la via aerea, se l'uso di questa via è chiesto dal mittente o dal destinatario, ammesso che sia garantito il pagamento delle soprattasse aeree relative alla nuova trasmissione.

5. Il mittente ha il diritto di vietare qualunque rispedizione.

6. Per la prima rispedizione o per qualsiasi altra eventuale rispedizione di ogni pacco possono essere riscosse: a) le tasse permesse, per questa rispedizione, dalla regolamentazione dell'Amministrazione interessata, in caso di rispedizione all'interno dello Stato di destinazione; 114

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b) le quote parti e le soprattasse aeree dovute per la nuova trasmissione in caso di rispedizione fuori dello Stato di destinazione; e) le tasse e i diritti che le Amministrazioni di destinazione antecedenti non accettano di annullare, con riserva degli articoli 10 paragrafo 2 ultima frase e 15 paragrafo 1, tabella, colonna 3 lettere e), i) e j).

7. Le quote parti, le tasse e i diritti menzionati al paragrafo 6 sono a carico del destinatario.

Articolo 33 Pacchi da rispedire perché avviati in modo errato 1. Tutti i pacchi, avviati in modo errato a cagione di un errore imputabile al mittente o all'Amministrazione d'origine, vengono rispediti al luogo di destinazione esatto per la via più diretta utilizzata dall'Amministrazione a cui il pacco è giunto.

2. Ogni pacco aereo avviato erroneamente deve obbligatoriamente essere rispedito per la via aerea.

3. Ogni pacco, rispedito in applicazione del presente articolo, è soggetto alle quote parti che la trasmissione al luogo di destinazione effettiva richiede e alle tasse e ai diritti menzionati all'articolo 32 paragrafo 6 lettera e).

4. Queste quote parti, tasse e diritti sono riscossi presso l'Amministrazione da cui dipende l'ufficio di scambio che ha avviato i pacchi nella direzione sbagliata. Quest'Amministrazione li incassa, se del caso, dal mittente.

Articolo 34 Rinvio dei pacchi accettati a torto, al mittente 1. I pacchi, accettati a torto e rimandati al mittente, sono soggetti alle quote parti, alle tasse e ai diritti previsti all'articolo 30 paragrafo 3.

2. Queste quote parti, tasse e diritti sono a carico: a) del mittente, se il pacco è stato accettato a torto in seguito a uno sbaglio di quest'ultimo, o è colpito da uno dei divieti previsti all'articolo 20; b) dell'Amministrazione responsabile dell'errore, se il pacco è stato accettato a torto in seguito a uno sbaglio imputabile al servizio postale. In questo caso il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate.

3. Quando le quote parti, assegnate all'Amministrazione che rimanda il pacco, non sono sufficienti per coprire le quote parti, tasse e diritti previsti al paragrafo 1, le spese dovute rimanenti sono riprese sull'Amministrazione dello Stato di domicilio del mittente.

4. Se v'è eccedenza, l'Amministrazione che rinvia il pacco restituisce all'Amministrazione dello Stato
di domicilio del mittente il rimanente delle quote parti, affinchè quest'ultima le rimborsi al mittente.

Articolo 35 Rinvio al luogo d'origine in seguito alla sospensione del servizio II rinvio di un pacco al luogo d'origine in seguito alla sospensione del servizio è gratuito; le quote parti incassate per il percorso d'andata, non assegnate, 115

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sono accreditate all'Amministrazione d'origine, affinchè le rimborsi al mittente.

Capitolo m Disposizioni particolari Articolo 36 Inosservanza da parte di un'Amministrazione delle istruzioni date 1. L'Amministrazione di destinazione o un'Amministrazione intermediaria, che non ha osservato le istruzioni date al momento dell'impostazione oppure posticipatamente, è tenuta ad assumersi le tasse di trasporto (andata e ritorno) e le altre tasse o diritti eventuali il cui annullamento non è stato effettuato; tuttavia, le spese pagate per l'andata rimangono a carico del mittente, se egli, all'atto dell'impostazione o posticipatamente, ha dichiarato che in caso di non recapito avrebbe abbandonato il pacco.

2. L'Amministrazione dello Stato di domicilio del mittente è autorizzata a mettere in conto d'ufficio le spese menzionate al paragrafo 1 all'Amministrazione che non ha osservato le istruzioni date e che, essendole stato deferito regolarmente il caso, ha lasciato trascorrere cinque mesi, calcolati a partire da quello in cui è stata informata, senza dare una soluzione definitiva all'affare o senza aver portato a conoscenza dell'Amministrazione dello Stato di domicilio del mittente che l'inosservanza sembrava dovuta a un caso di forza maggiore o che il pacco era stato trattenuto, sequestrato o confiscato in virtù della regolamentazione interna dello Stato di destinazione.

Articolo 37 Pacchi contenenti oggetti di cui si può temere un imminente deterioramento Gli oggetti contenuti in un pacco, di cui si teme prossimo il deterioramento o la putrefazione, possono essere venduti immediatamente a beneficio dell'avente diritto, anche durante il trasporto, all'andata o al ritorno, senza avviso preventivo e senza formalità giudiziarie; se, per una ragione qualsiasi, la vendita è impossibile, gli oggetti deteriorati o putrefatti vengono distrutti.

Articolo 38 Ritiro. Modificazione o rettificazione d'indirizzo 1. Il mittente di un pacco può, alle condizioni fissate all'articolo 38 della Convenzione, domandarne il rinvio o farne modificare l'indirizzo, se garantisce di pagare gli importi esigibili per ogni nuova trasmissione, in virtù delle disposizioni degli articoli 30 paragrafo 3 e 32 paragrafo 6.

2. Tuttavia, le Amministrazioni hanno la facoltà di non ammettere le domande di cui al paragrafo 1, quand "esse non le accettano nel loro servizio interno.

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Articolo 39 Reclami 1. Ogni Amministrazione è obbligata ad accettare i reclami riguardanti i pacchi impostati nei servizi di altre Amministrazioni.

2. I reclami degli utenti sono ammessi solamente nel termine di un anno a contare dal giorno che segue quello dell'impostazione del pacco.

3. Eccettuati i casi in cui il mittente ha pagato interamente la tassa di avviso di ricevimento prevista all'articolo 14 lettera k), per ogni reclamo o domanda d'informazione è riscossa una «tassa di reclamo» il cui importo è fissato all'articolo 15 lettera m).

4. I reclami o le domande d'informazioni concernenti i pacchi ordinari e i pacchi con valore dichiarato devono essere presentate separatamente. Se il reclamo o la domanda d'informazioni concerne più pacchi della stessa categoria, impostati contemporaneamente allo stesso ufficio dal medesimo mittente all'indirizzo dello stesso destinatario e spediti per la stessa via, la tassa è riscossa una volta sola.

5. La tassa per il reclamo è restituita se il reclamo è motivato da un errore di servizio.

Titolo III Responsabilità Articolo 40 Principio e estensione della responsabilità delle Amministrazioni postali 1. Eccettuati i casi previsti dall'articolo 41, le Amministrazioni postali rispondono della perdita, della manomissione e dell'avaria dei pacchi. La loro responsabilità è impegnata tanto per i pacchi trasportati allo scoperto quanto per quelli avviati in dispacci chiusi.

2. Le Amministrazioni possono impegnarsi a coprire anche i rischi che possono derivare da un caso di forza maggiore. Esse sono allora responsabili, verso i mittenti dei pacchi impostati nel loro Stato, delle perdite, manomissioni o avarie dovute a un caso di forza maggiore, che accadono sull'intero percorso seguito dai pacchi, compreso l'eventuale percorso di rispedizione o di rinvio al mittente.

3. Il mittente ha diritto a un'indennità eguale, di massima, all'ammontare reale della perdita, della manomissione o dell'avaria; i danni indiretti o gli utili non conseguiti non sono presi in considerazione. Quest'indennità non può tuttavia in alcun caso sorpassare: a) per i pacchi con valore dichiarato, l'importo in DTS del valore dichiarato; se un pacco aereo con valore dichiarato vien rispedito o rimandato al luogo d'origine per la via di superficie, la responsabilità è limitata per il secondo percorso a quella applicabile ai pacchi inoltrati per questa via; le 117

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Amministrazioni d'origine possono tuttavia prendere a loro carico il danno non coperto per il secondo percorso; b) per gli altri pacchi gli importi indicati qui sotto: 44,10 DTS per un sacco fino a 5 kg; 65,34 DTS per un pacco di oltre 5 fino a 10 kg; 88,21 DTS per un pacco di oltre 10 fino a 15 kg; 111,07 DTS per un pacco di oltre 15 fino a 20 kg; oltre i 20 chilogrammi, 22,87 DTS per pacco e per graduazione di peso o frazione di 5 chilogrammi.

4. In deroga al paragrafo 3 lettera b), le Amministrazioni possono convenire di applicare nelle loro relazioni reciproche l'importo massimo di 111,07 DTS per pacco, senza tener conto del suo peso.

5. L'indennità è calcolata in base al prezzo corrente, convertito in DTS, applicato alle merci della stessa natura, nel luogo e alla data in cui il pacco fu accettato al trasporto; in mancanza di prezzo corrente, l'indennità è calcolata secondo il valore ordinario della mercé, valutato secondo gli stessi principi .

6. Se l'indennità è dovuta per la perdita, la manomissione completa o l'avaria totale di un pacco, il mittente o, in virtù del paragrafo 8, il destinatario ha inoltre diritto alla restituzione delle tasse pagate, eccettuata la tassa d'assicurazione; la stessa norma vale per gli invii rifiutati dai destinatari a causa del loro cattivo stato, se questo è imputabile al servizio postale o impegna la sua responsabilità.

7. Nel caso in cui la perdita, la manomissione completa o l'avaria totale risulta da un caso di forza maggiore per il quale non è concesso un risarcimento, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate, eccettuata la tassa di assicurazione.

8. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, il destinatario ha diritto all'indennità dopo aver preso in consegna un pacco manomesso o avariato nei casi previsti all'articolo 41 paragrafo 1 lettere a) e b).

9. Il mittente ha la facoltà di desistere dai suoi diritti, previsti al paragrafo 3, a favore del destinatario. Nel senso inverso, il destinatario ha la facoltà di desistere dai suoi diritti, previsti dal paragrafo 8, a favore del mittente. Il mittente o il destinatario può autorizzare una terza persona a ricevere l'indennità, se la legislazione interna lo permette.

10. L'Amministrazione d'origine ha la facoltà di versare ai mittenti di pacchi senza valore dichiarato, abitanti
nel proprio Stato, le indennità previste dalla sua legislazione interna per gli invii dello stesso genere, a condizione che queste indennità non siano inferiori a quelle fissate al paragrafo 3 lettera b). Lo stesso principio vale per l'Amministrazione di destinazione se l'indennità è pagata al destinatario in virtù del paragrafo 8. Gli importi fissati al paragrafo 3 lettera b) rimangono comunque applicabili: 1° in caso di ricorso contro l'Amministrazione responsabile; 2° se il mittente desiste dai suoi diritti a favore del destinatario o viceversa.

118

Unione postale universale

Articolo 41 Non responsabilità delle Amministrazioni postali 1. Le Amministrazioni postali cessano di essere responsabili dei pacchi di cui hanno effettuato la distribuzione alle condizioni prescritte dalla loro regolamentazione interna per gli invii della stessa natura, oppure a quelle previste all'articolo 12 paragrafo 3 della Convenzione; la responsabilità è però mantenuta: a) quando la manomissione o l'avaria è costatata prima della distribuzione o al momento del recapito di un pacco oppure quando, ammesso che la regolamentazione interna lo permetta, il destinatario oppure, in caso di rinvio al luogo d'origine, il mittente formuli delle riserve all'atto dell'accettazione di un pacco manomesso o avariato; b) quando il destinatario o il mittente, in caso di rinvio a costui, benché abbia dato regolarmente quietanza, dichiari senza dilazione all'Amministrazione che gli ha recapitato il pacco di aver costatato un danno e adduca la prova che la manomissione o l'avaria non si è prodotta dopo il recapito.

2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili: 1° della perdita, della manomissione o dell'avaria dei pacchi: a) in caso di forza maggiore; l'Amministrazione nel cui servizio la perdita, la manomissione o l'avaria è avvenuta deve decidere, secondo la legislazione del suo Paese, se questa perdita, questa manomissione o questa avaria va attribuita a circostanze che costituiscono un caso di forza maggiore; queste circostanze vengono rese note all'Amministrazione dello Stato d'origine se essa lo domanda. Tuttavia, la responsabilità sussiste per l'Amministrazione dello Stato mittente che ha accettato di coprire i rischi derivanti da casi di forza maggiore (art. 40 par. 2); b) quando, ammesso che la prova della loro responsabilità non sia stata fornita altrimenti, esse non possono rendere conto dei pacchi a cagione della distruzione dei documenti di servizio provocata da un caso di forza maggiore; e) quando il danno fu causato da colpa o negligenza del mittente oppure deriva dalla natura del contenuto del pacco; d) quando si tratta di pacchi di cui con intenzioni dolose fu dichiarato un valore superiore a quello reale del contenuto; e) quando il mittente non ha presentato alcun reclamo entro il termine previsto all'articolo 39 paragrafo 2; f) quando si tratta di pacchi di prigionieri di guerra o di
internati civili; 2° dei pacchi confiscati in base alla legislazione dello Stato di destinazione; 3° dei pacchi confiscati o distrutti dall'autorità competente, quando si tratta di pacchi il cui contenuto è colpito dai divieti previsti all'articolo 20 lettera a) punti 2° e da 4° a 8° e lettera b); 4° in materia di trasporti marittimi e aerei, quand'esse hanno fatto sapere di non essere in grado di assumere la responsabilità per i pacchi con valore 119

Unione postale universale

dichiarato, trasportati a bordo delle navi e degli aerei che esse utilizzano; esse assumono però, per il transito di pacchi con valore dichiarato in dispacci chiusi, la responsabilità prevista per i pacchi senza valore dichiarato dello stesso peso.

3. Le Amministrazioni postali non si assumono alcuna responsabilità né per le dichiarazioni doganali, indipendentemente dal modo in cui sono state compilate, né per le decisioni prese dal servizio della dogana in occasione della verificazione dei pacchi sottoposti al controllo doganale.

Articolo 42 Responsabilità del mittente 1. Il mittente di un pacco è responsabile, nella stessa misura delle Amministrazioni, di tutti i danni cagionati agli invii postali in seguito alla spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o all'inosservanza delle condizioni d'ammissione, in quanto non vi siano state né colpa né negligenza delle Amministrazioni o delle imprese di trasporto.

2. L'accettazione di un simile pacco da parte dell'ufficio d'impostazione non svincola il mittente dalla sua responsabilità.

3. L'Amministrazione che costata un danno dovuto a un errore del mittente informa l'Amministrazione d'origine alla quale spetta intentare, se del caso, l'azione contro il mittente.

Articolo 43 Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali 1. Fino a prova del contrario, la responsabilità è addossata all'Amministrazione postale che, avendo ricevuto il pacco senza fare osservazioni e essendo stata messa in possesso di tutti gli elementi regolamentari d'investigazione, non può provare né la consegna al destinatario né, se del caso, la regolare trasmissione a un'altra Amministrazione.

2. Un'Amministrazione intermediaria o destinataria è, fino a prova contraria e riservate le disposizioni del paragrafo 4, prosciolta da ogni responsabilità: a) se ha osservato le disposizioni relative alla verificazione dei dispacci e dei pacchi e alla costatazione delle irregolarità; b) se può provare che il reclamo le giunse solo dopo la distruzione dei documenti di servizio attinenti al pacco ricercato, effettuata perché il termine regolamentare di conservazione era trascorso; questa riserva non pregiudica i diritti del reclamante.

3. L'Amministrazione dello Stato che riscuote i compensi per il trasporto giusta l'articolo 88 paragrafo 1 della Convenzione è tenuta,
riservate le disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 6 della Convenzione e del paragrafo 7 del presente articolo, a rimborsare all'Amministrazione d'origine l'indennità e le tasse e i diritti pagati al mittente, se la perdita, la manomissione o l'avaria è avvenuta nel servizio di un'impresa di trasporto aereo. Spetta a lei ricuperare questi im120

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porti presso l'impresa di trasporti aerei responsabile. L'Amministrazione d'origine, che in virtù dell'articolo 88 paragrafo 2 della Convenzione regola direttamente le spese di trasporto con la compagnia aerea, deve chiedere lei stessa il rimborso di tali importi a questa compagnia.

4. Se la perdita, la manomissione o l'avaria è capitata durante il trasporto e se non si può stabilire sul territorio o nel servizio di quale Stato il fatto è accaduto, le Amministrazioni in causa sopportano il danno in parti eguali; se si tratta però di un pacco ordinario e l'importo dell'indennità non oltrepassa l'importo fissato all'articolo 40 paragrafo 3 lettera b) per un pacco fino a 5 kg, questa somma è a carico, in parti eguali, delle Amministrazioni di origine e di destinazione, escluse quindi quelle intermedie. Quando la manomissione o l'avaria è stata costatata nello Stato di destinazione oppure, in caso di rinvio al mittente, in quello del domicilio di quest'ultimo, spetta all'Amministrazione del rispettivo Stato provare: a) che né l'imballaggio, né la chiusura del pacco presentavano segni apparenti di manomissione o d'avaria; b) che, se si tratta di pacchi con valore dichiarato, il peso non differiva da quello determinato all'atto dell'impostazione; e) che, per i pacchi trasmessi in recipienti chiusi, questi ultimi e la loro chiusura erano intatti.

Quando simile prova è stata fornita dall'Amministrazione di destinazione o, secondo il caso, da quella dello Stato di domicilio del mittente, nessuna delle altre Amministrazioni in causa può ricusare la sua parte di responsabilità, argomentando di aver consegnato il pacco all'Amministrazione seguente, senza che essa abbia mosso obiezioni.

5. Nel caso d'invii trasmessi sommariamente in applicazione dell'articolo 54 paragrafi 2 e 3, nessuna delle Amministrazioni in causa può arguire, nell'intento di declinare la sua parte di responsabilità, che il numero dei pacchi trovati nel dispaccio differisce da quello indicato sul foglio di via.

6. Sempre nei casi di trasmissione globale, le Amministrazioni interessate possono accordarsi affinchè la responsabilità sia equamente ripartita in caso di perdita, di manomissione o d'avaria di pacchi di certe categorie, determinate di comune accordo.

7. La responsabilità di un'Amministrazione verso le altre non è mai coinvolta,
riguardo ai pacchi con valore dichiarato, oltre il massimo della dichiarazione del valore da essa adottato.

8. Quando un pacco è stato perso, manomesso o avariato in circostanze di forza maggiore, l'Amministrazione sul territorio o nei servizi della quale la perdita, la manomissione o l'avaria si è prodotta è responsabile di fronte all'Amministrazione d'origine solamente se le due Amministrazioni rispondono dei rischi derivanti dal caso di forza maggiore.

9. Se la perdita, la manomissione o l'avaria d'un pacco con valore dichiarato è avvenuta sul territorio o nel servizio di un'Amministrazione intermedia che 121

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non ammette i pacchi con valore dichiarato o che ha adottato un massimo di dichiarazione del valore inferiore all'ammontare della perdita, il danno non coperto dall'Amministrazione intermedia è sopportato dall'Amministrazione d'origine in virtù del paragrafo 7. del presente articolo e dell'articolo 1 paragrafo 6 della Convenzione.

10. La regolamentazione prevista al paragrafo 9 è pure applicata in caso di trasporto marittimo o aereo, se la perdita, la manomissione o l'avaria si è prodotta nel servizio di un'Amministrazione appartenente a uno Stato contraente che non accetta la responsabilità prevista per i pacchi con valore dichiarato (art.

41 par. 2 punto 4°).

11. I diritti doganali e gli altri diritti che non è stato possibile far annullare sono messi a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della manomissione o dell'avaria.

12. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennità, subentra, fino a concorrenza dell'importo di tale indennità, nei diritti della persona che l'ha ricevuta, per ogni eventuale regresso sia verso il destinatario sia verso il mittente o terzi.

Articolo 44 Pagamento dell'indennità 1. L'obbligo di pagare l'indennità e di restituire le tasse e i diritti spetta, riservato il diritto di regresso verso l'Amministrazione responsabile, all'Amministrazione d'origine oppure, nei casi contemplati dall'articolo 40 paragrafo 8, a quella di destinazione.

2. Questo pagamento va effettuato il più presto possibile, al più tardi tuttavia nel termine di sei mesi a contare dal giorno successivo a quello del reclamo.

3. Quando l'Amministrazione a cui spetta il pagamento non accetta di assumersi i rischi derivanti dal caso di forza maggiore e quando, trascorso il termine previsto al paragrafo 2, non si sia ancora deciso se la perdita, la manomissione o l'avaria è stata cagionata da un caso di questo genere, essa può, eccezionalmente, differire il pagamento dell'indennità per un nuovo periodo di tre mesi.

4. L'Amministrazione d'origine o, a seconda del caso, quella di destinazione è autorizzata a indennizzare l'avente diritto per conto dell'Amministrazione che, avendo partecipato al trasporto ed essendole stato deferito regolarmente il caso, ha lasciato trascorrere tre mesi: a) senza dare una soluzione definitiva all'affare o b) senza aver portato a conoscenza dell'Amministrazione d'origine o, a seconda del caso, di destinazione che la perdita, la manomissione o l'avaria sembrava dovuta a un caso di forza maggiore o che il pacco era stato trattenuto, confiscato o distrutto dall'autorità competente a cagione del contenuto o sequestrato in virtù della legislazione dello Stato di destinazione.

122

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5. Se si tratta del paragrafo 4 lettera a), il rinvio del modulo C 9, non completato secondo le condizioni previste all'articolo 151 paragrafi 9 e 12 del Regolamento d'esecuzione della Convenzione, non può essere considerato una soluzione definitiva.

6. Le Amministrazioni postali che indicano nel Protocollo finale dell'Accordo concernente i pacchi postali di non essere tenute ad osservare l'articolo 44 paragrafo 4 dell'Accordo, per quanto attiene a dare una soluzione definitiva a una reclamo nel termine di tre mesi, devono comunicare un termine entro il quale danno una soluzione definitiva all'affare.

Articolo 45 Rimborso dell'indennità all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento 1. L'Amministrazione responsabile o per il conto della quale il pagamento è effettuato conformemente all'articolo 43 ha l'obbligo di rimborsare all'Amministrazione, che ha provveduto al pagamento in virtù dell'articolo 44 e che è chiamata «Amministrazione pagatrice», l'importo dell'indennità corrisposta all'avente diritto nei limiti dell'articolo 40 paragrafi 3 e 6; questo versamento deve essere eseguito nel termine di quattro mesi a contare dall'inoltro della notificazione del pagamento.

2. Se, in conformità dell'articolo 43, l'indennità è a carico di parecchie Amministrazioni, l'importo totale dell'indennità corrisposta deve essere versato, nel termine menzionato al paragrafo 1, all'Amministrazione pagatrice dalla prima Amministrazione che, avendo ricevuto regolarmente il pacco reclamato, non può stabilirne la regolare trasmissione al servizio corrispondente. Spetta a quest'Amministrazione ricuperare presso le altre responsabili la quota parte a carico di ciascuna, inerente al risarcimento dell'avente diritto.

3. Il rimborso all'Amministrazione créditrice viene effettuato in conformità delle regole di pagamento previste all'articolo 13 della Convenzione.

4. Le Amministrazioni d'origine e di destinazione possono mettersi d'accordo di mettere il danno, cagionato a pacchi ordinari, interamente a carico dell'Amministrazione che deve effettuare il pagamento all'avente diritto.

5. Quando la responsabilità è stata riconosciuta e nel caso previsto all'articolo 44 paragrafo 4 l'ammontare dell'indennità può essere egualmente ricuperato d'ufficio mediante conteggio con l'Amministrazione responsabile, sia direttamente,
sia per il tramite della prima Amministrazione di transito, che a sua volta se ne accredita presso quella successiva, l'operazione è ripetuta fintantoché la somma pagata è addebitata all'Amministrazione responsabile; bisogna osservare, se del caso, le disposizioni regolamentari concernenti l'allestimento dei conti.

6. Subito dopo aver pagato l'indennità, l'Amministrazione pagatrice deve comunicare all'Amministrazione responsabile la data e l'importo del pagamento.

Essa può decidere il rimborso di tale indennità solo nel termine di un anno a contare dal giorno della spedizione della notificazione del pagamento o, even123

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tualmente, dal giorno della scadenza del termine previsto all'articolo 44 paragrafo 4.

7. L'Amministrazione la cui responsabilità è debitamente accertata e che ha dapprima ricusato il pagamento dell'indennità deve assumersi tutte le spese accessorie risultanti dall'ingiustificato ritardo nel pagamento.

Articolo 46 Ricupero eventuale dell'indennità corrisposta al mittente o al destinatario 1. Se, dopo il pagamento dell'indennità, un pacco considerato antecedentemente perduto o una sua parte viene ritrovato, il mittente o, a seconda del caso, il destinatario è informato che può prendere in consegna il pacco entro un termine di tre mesi, dietro rimborso dell'indennità di risarcimento precedentemente ricevuta. Se il mittente o, eventualmente, il destinatario non reclama il pacco entro questo termine, si effettua un intervento analogo presso l'altro interessato.

2. Se il mittente o il destinatario prende possesso del pacco o della parte del pacco ritrovata, e restituisce l'indennità ricevuta, l'importo è reso all'Amministrazione o, eventualmente, alle Amministrazioni che hanno sopportato il danno, nel termine di un anno a contare dalla data del rimborso.

3. Il pacco diventa proprietà dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno sopportato il danno, se il mittente e il destinatario rinunciano a prenderlo in consegna.

4. Se la prova della distribuzione è fornita dopo il termine di cinque mesi, previsto all'articolo 44 paragrafo 4, l'ammontare dell'indennità versata resta a carico dell'Amministrazione intermedia o di destinazione, se l'importo pagato non può, per un motivo qualsiasi, essere ricuperato presso il mittente.

5. In caso di ritrovamento ulteriore di un pacco con valore dichiarato il cui contenuto è riconosciuto di valore inferiore all'ammontare dell'indennità pagata, il mittente o, quando è applicato l'articolo 40 paragrafo 8, il destinatario deve rimborsare l'importo di tale indennità dietro rimessa dell'invio; rimangono impregiudicate le conseguenze derivanti dalla dichiarazione fraudolenta del valore previste all'articolo 24 paragrafo 2.

Titolo IV Quote parti spettanti alle Amministrazioni. Attribuzione delle quote parti Capitolo I Quote parti Articolo 47 Quota parte territoriale di partenza e di arrivo 1. I pacchi scambiati tra due Amministrazioni sottostanno alle quote parti territoriali di partenza e d'arrivo per ogni Stato e per ogni pacco, giusta le aliquote indicative qui sotto: 124

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Graduazioni di peso

1

Quota parte territoriale di partenza e d'arrivo Aliquota indicativa 2

fino a 1 kg oltre 1 fino a 3 kg oltre 3 fino a 5 kg oltre 5 fino a 10 kg oltre 10 fino a 15 kg oltre 15 fino a 20 kg oltre 20 kg, per ogni graduazione di peso o frazione di 5 kg

2,61 3,27 3,92 4,90 5,88 6,53 0,65

DTS

In caso di attribuzione delle quote parti conformemente all'articolo 54 paragrafo 3 sono raccomandate le aliquote indicative seguenti: - quota parte territoriale d'arrivo e di partenza per pacco: 4 DTS; - quota parte territoriale di arrivo e di partenza per chilogrammo del peso lordo dei dispacci: 0,40 DTS.

Tenuto conto delle aliquote indicative qui sopra, le Amministrazioni fissano le loro quote parti territoriali di arrivo e di partenza, affinchè quest'ultime siano in relazione con le spese del loro servizio. Tuttavia, le quote parti d'arrivo non possono superare di più del 30 per cento le loro quote parti di partenza.

2. Le quote parti territoriali di partenza e di arrivo sono pubblicate dall'Ufficio internazionale nella Raccolta dei pacchi postali.

3. Le quote parti menzionate al paragrafo 1 sono a carico dell'Amministrazione dello Stato d'origine, salvo quando le disposizioni del presente Accordo prevedono eccezioni a questo principio.

4. Le quote parti territoriali di partenza e d'arrivo devono essere uniformi per l'insieme del territorio di ogni Stato.

5. Le modificazioni delle quote parti territoriali d'arrivo, giusta il paragrafo 1, possono entrare in vigore soltanto il 1° di gennaio. Affinchè siano applicabili, queste modificazioni devono essere notificate almeno quattro mesi prima della data appena menzionata all'Ufficio internazionale, il quale le comunica alle Amministrazioni interessate almeno tre mesi prima della data della loro entrata in vigore. Se questi termini non sono rispettati, le modificazioni entrano in vigore soltanto il 1° gennaio dell'anno seguente.

Articolo 48 Quota parte territoriale di transito 1. I pacchi, scambiati tra due Amministrazioni o tra due uffici dello stesso Stato per mezzo dei servizi terrestri di una o di più Amministrazioni, sottostanno, a favore degli Stati i cui servizi partecipano all'avviamento territoriale, alle quote parti territoriali di transito indicate qui appresso: 125

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Unità di distanzii

Quota parte territoriale eli transito fino a 1 kg

1

fino a 600 1cm oltre 600 fino a 1000 km . . . .

oltre 1000 fino a 2000 km . . . .

oltre 2000 ki·n, per ogni 1000 k m in più

oltre 1 fino a 3 kg

oltre 3 fino a 5 kg

oltre 5 fino a 10 kg

oltre 10 fino a 15 kg

oltre 15 fino a 20 kg

oltre 20 kg, per ogni gradua/ione di peso o fra/ione di S k«

2

3

4

5

6

7

»

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

0,20

0,52

0,95

1,67

2,71

3,76

0,98

0,29

0,75

1,34

2,38

3,89

5,39

1,37

0,39

1,01

1,80

3,20

5,19

7,22

1,83

0,10

0,23

0,46

0,78

1,27

1,76

0,26

In caso di attribuzione delle quote parti conformemente all'articolo 54 paragrafo 3, sono raccomandate le aliquote indicative qui sotto: Unità di distanza

Quota parte territoriale di transito per kg di peso lordo dei dispacci

fino oltre oltre oltre

a 600 km 600 fino a 1000 km 1000 fino a 2000 km 1000 km, per ogni 1000 km in più

1,47 2,09 2,81 0,65

0,20 0,29 0,39 0,10

2. Ogni Stato, nel senso del paragrafo 1, è autorizzato a reclamare per ogni pacco le quote parti territoriali di transito, relative all'unità di distanza corrispondente alla distanza media ponderata, percorsa sul suo territorio dai pacchi di cui garantisce il transito. Questa distanza è calcolata dall'Ufficio internazionale.

3. La rispedizione dei dispacci e dei pacchi trasportati allo scoperto, giungenti e partenti dallo stesso porto (transito senza percorso territoriale), effettuata, se del caso, dopo immagazzinamento da uno Stato intermedio, sottosta alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

4. La quota parte territoriale delle Amministrazioni intermedie è applicabile, se si tratta di pacchi aerei, soltanto allorché il pacco usufruisce di un trasporto territoriale intermedio.

5. Le Amministrazioni intermedie sono tuttavia autorizzate a reclamare per i pacchi della posta aerea, che transitano allo scoperto sul loro territorio, una quota parte forfettaria di 0,33 DTS per invio.

6. Se in virtù dell'articolo 3 della Convenzione, uno Stato ammette che il suo territorio sia attraversato da un servizio di trasporto estero, senza che i suoi ser126

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vizi vi partecipino, i pacchi avviati in tal modo non danno luogo all'attribuzione della quota parte territoriale di transito all'Amministrazione postale in causa.

7. Le quote parti menzionate al paragrafo 1 sono a carico dell'Amministrazione dello Stato d'origine, salvo quando le disposizioni del presente Accordo prevedono eccezioni a questo principio.

Articolo 49 Quota parte marittima 1. Ogni Stato i cui servizi partecipano al trasporto marittimo di pacchi è autorizzato a reclamare le quote parti marittime indicate nello specchietto che figura al paragrafo 2. Queste quote parti sono a carico dell'Amministrazione dello Stato d'origine, salvo quando le disposizioni del presente Accordo prevedono eccezioni a questo principio.

2. La quota parte marittima è calcolata, per ogni servizio marittimo che si occupa del trasporto, conformemente alle indicazioni dello specchietto qui appresso:

127

Unità di distanza

Graduazioni di peso

a) espresse in miglia marine

b) espresse in chilometri, dopo conversione sulla base di 1 miglio marino - 1,852 km

fino a 1 kg

oltre 1 fino a 3 kg

oltre 3 fino a 5 kg

oltre 5 fino a 10 kg

oltre 10 fino a 15 kg

oltre 15 fino a 20 kg

oltre 20 kg, per ogni graduazione di peso o frazione di 5 kg

1

2

3

fino a 500 miglia marine oltre 500 fino a 1000 oltre 1000 fino a 2000 oltre 2000 fino a 3000 oltre 3000 fino a 4000 oltre 4000 fino a 5000 oltre 5000 fino a 6000 oltre 6000 fino a 7000 oltre 7000 fino a 8000 oltre 8000 per ogni 1000 in più

4

5

e

7

8

9

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

0,16

0,39

0,69

1,21

1,96

2,71

0,59

0,20

0,46

0,82

1,44

2,35

3,27

0,78

0,20

0,52

0,95

1,57

2,71

3,72

0,91

0,23

0,59

1,05

1,86

3,01

4,15

1,05

0,26

0,62

1,11

1,99

3,23

4,48

1,14

0,26

0,65

1,18

2,12

3,43

4,77

1,24

0,29

0,69

1,24

2,22

3,63

5,00

1,31

0,29

0,72

1,31

2,32

3,76

5,23

1,37

0,29

0,75

1,34

2,42

3,92

5,42

1,44

0,03

0,03

0,03

0,07

0,13

0,16

0,03

fino a 926 km oltre 926 fino a 1852 oltre 1852 fino a 3704 oltre 3704 fino a 5556 oltre 5556 fino a 7408 oltre 7408 fino a 9260 oltre 9260 fino a 11 112 oltre 11 112 fino a 12 964 oltre 12 964 fino a 14816 oltre 14816 per ogni 1852 in più

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In caso di attribuzione delle quote parti conformemente all'articolo 54 paragrafo 3, sono raccomandate le aliquote indicative qui sotto: Unità di distanza a) espresse in miglia marine

Quota parte marittima b) espresse in chilometri, dopo

per pacco

la conversione sulla base di 1 miglio marino = 1,852 km

fino a 500 miglia marine oltre 500 fino a 1000 oltre 1000 fino a 2000 oltre 2000 fino a 3000 oltre 3000 fino a 4000 oltre 4000 fino a 5000 oltre 5000 fino a 6000 oltre 6000 fino a 7000 oltre 7000 fino a 8000 oltre 8000 per ogni 1000 in più

fino a 926 km oltre 926 fino a 1852 oltre 1852 fino a 3704 oltre 3704 fino a 5556 oltre 5556 fino a 7408 oltre 7408 fino a 9260 oltre 9260 fino a 11 112 oltre 11 112 fino a 12964 oltre 12964 fino a 14816 oltre 14816 per ogni 1852 in più

per kg di peso tordo dei dispacci

DTS

DTS

1,05 1,27 1,44 1,63 1,73

1,86 1,96 2,03 2,09

0,16 0,20 0,20 0,23 0,26 0,26 0,29 0,29 0,29

0,07

0,03

3. Le unità di distanza che servono a stabilire l'importo della quota parte marittima da applicare tra due Stati sono calcolate, se del caso, in base a una distanza media ponderata, determinata sulla scorta del tonnellaggio dei dispacci trasportati tra i rispettivi porti dei due Stati.

4. Il trasporto marittimo fra due porti di uno stesso Stato non autorizza a riscuotere la quota parte prevista al paragrafo 2, se l'Amministrazione di questo Stato riceve già, per i medesimi pacchi, il compenso relativo al trasporto territoriale.

5. Se si tratta di pacchi aerei, la quota parte marittima delle Amministrazioni o dei servizi intermedi è esigible soltanto se il pacco usufruisce di un trasporto marittimo intermedio; qualsiasi servizio marittimo effettuato dallo Stato d'origine o di destinazione è considerato, a tale effetto, servizio intermedio.

Articolo 50 Riduzione o aumento della quota parte marittima 1. Le Amministrazioni hanno la possibilità di aumentare del 50 per cento al massimo la quota parte marittima fissata all'articolo 49 paragrafo 2. Esse possono invece ridurla a loro piacimento.

2. Questa possibilità è subordinata alle condizioni fissate all'articolo 47 paragrafo 5.

3. In caso di aumento, questo deve pure essere applicato ai pacchi provenienti dallo Stato da cui dipendono i servizi che eseguono il trasporto marittimo; questo obbligo non si applica tuttavia né alle relazioni tra uno Stato e i territori di cui esso garantisce le relazioni internazionali né alle relazioni tra questi territori.

9 Foglio federale. 73° anno. Voi. III

129

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Articolo 51 Applicazione di quote parti nuove a cagione di modificazioni imprevedibili dell'avviamento L'Amministrazione che per motivi di forza maggiore a cagione di un avvenimento imprevedibile è costretta a utilizzare per il trasporto dei propri pacchi una nuova via d'avviamento che cagiona spese supplementari di trasporto territoriale o marittimo, è tenuta a informarne immediatamente per telegrafo oppure mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione appropriato tutte le Amministrazioni i cui dispacci di pacchi o i cui pacchi trasportati allo scoperto sono avviati in transito attraverso il territorio del suo Stato. Dal quinto giorno, dopo quello della spedizione di questa informazione, l'Amministrazione intermedia è autorizzata a mettere in conto all'Amministrazione d'origine le quote parti territoriali e marittime che corrispondono al nuovo percorso.

Articolo 52 Saggio di base e calcolo delle spese per il trasporto aereo 1. Il saggio di base da applicare al regolamento di conto tra le Amministrazioni, riguardo ai trasporti aerei, è fissato a 0,568 millesimi di DTS al massimo per chilogrammo di peso lordo e per chilometro; questo saggio è applicato proporzionalmente alle frazioni di chilogrammo.

2. Le spese per il trasporto aereo, relative ai dispacci di pacchi aerei, sono calcolate, da una parte, secondo il saggio di base effettivo indicato al paragrafo 1 e le distanze chilometriche menzionate nell'«Elenco delle distanze aeropostali» previsto all'articolo 225 paragrafo 1 lettera b) del Regolamento d'esecuzione della Convenzione, e, dall'altra parte, secondo il peso lordo dei dispacci.

3. Le spese dovute all'Amministrazione intermedia per il trasporto aereo allo scoperto di pacchi aerei sono fissate per principio nel modo indicato al paragrafo 1, ma per mezzo chilogrammo per ogni Stato di destinazione. Tuttavia, quando il territorio dello Stato di destinazione di questi pacchi è servito da una sola o da parecchie linee che fanno più volte scalo su questo territorio, le spese di trasporto sono calcolate in base a un saggio medio ponderato, determinato in funzione del peso dei pacchi scaricati a ogni scalo. Le spese da pagare sono calcolate pacco per pacco; il peso di ognuno di essi è arrotondato per questo calcolo al mezzo chilogrammo immediatamente superiore.

4. Ogni Amministrazione
di destinazione che garantisce il trasporto aereo dei pacchi aerei all'interno del territorio del proprio Stato ha diritto al rimborso delle spese supplementari cagionate da questo trasporto, a condizione che la distanza media ponderata dei percorsi effettuati superi 300 chilometri. Queste spese devono essere uniformi per tutti i dispacci provenienti dall'estero, poco importa che i pacchi aerei siano o no rispediti per la via aerea.

5. Le spese menzionate al paragrafo 4 sono fissate in forma di un prezzo unitario, calcolato, per tutti i pacchi aerei a destinazione dello Stato, in base al saggio effettivamente pagato per il trasporto aereo dei pacchi aerei nello Stato di destinazione dedotte le spese di trasporto corrispondenti per la via di superficie, senza che si possa oltrepassare il saggio massimo previsto al paragrafo 1, 130

Unione postale universale

e secondo la distanza media ponderata dei percorsi effettuati dai pacchi aerei del servizio internazionale sulle linee aeree interne. La distanza media ponderata è calcolata dall'Ufficio internazionale, in funzione del peso lordo di tutti i dispacci di pacchi aerei giungenti nello Stato di destinazione, compresi i pacchi aerei che non sono rispediti per la via aerea all'interno di questo Stato.

6. Il diritto al rimborso delle spese previste al paragrafo 4 è subordinato alle condizioni fissate all'articolo 47 paragrafo 5.

7. Il trasbordo lungo il percorso, in un medesimo aeroporto, dei pacchi aerei che utilizzano successivamente parecchi servizi aerei distinti, è effettuato senza compenso.

8. Nessuna quota parte territoriale di transito è dovuta per: a) il trasbordo dei dispacci aerei tra due aeroporti che servono la stessa città; b) il trasporto di detti dispacci tra un aeroporto che serva una città e un deposito situato nella città stessa, come pure per il trasporto successivo dei medesimi dispacci all'aeroporto in vista di un loro ulteriore avviamento.

Articolo 53 Spese di trasporto aereo dei pacchi aerei persi o distrutti In caso di perdita o di distruzione dei pacchi aerei a cagione di un incidente capitato al velivolo o di un'altra causa qualsiasi di cui è responsabile l'impresa di trasporto, l'Amministrazione d'origine è esonerata da ogni pagamento per il trasporto aereo dei pacchi aerei persi o distrutti, per qualsiasi parte del tragitto della linea utilizzata.

Capitolo II Attribuzione delle quote parti Articolo 54 Principio generale 1. L'attribuzione delle quote parti alle Amministrazioni interessate è effettuata, per principio, per pacco.

2. Nei casi di trasmissione con dispacci diretti, l'Amministrazione di origine può tuttavia accordarsi con quella di destinazione in vista di procedere all'attribuzione delle quote parti globalmente per graduazioni di peso.

3. L'Amministrazione d'origine può convenire, sempre nel caso di trasmissione con dispacci diretti, con quelle di destinazione e, se del caso, con quelle intermedie di accreditare loro gli importi, calcolati per pacco o per ogni chilogrammo di peso lordo dei dispacci, in base alle quote parti territoriali e marittime.

Articolo 55 Pacchi di servizio; pacchi dei prigionieri di guerra e degli internati civili I pacchi di servizio
e i pacchi dei prigionieri di guerra e degli internati civili non danno diritto all'attribuzione di nessuna quota parte, ad eccezione delle spese di trasporto aereo applicabili ai pacchi aerei.

131

Unione postale universale

Titolo V Disposizioni diverse Articolo 56 Applicazione della Convenzione La Convenzione è eventualmente applicabile, per analogia, a tutto ciò che non è espressamente regolato dal presente Accordo.

Articolo 57 Condizioni per l'approvazione delle proposte riguardanti il presente Accordo e il suo Regolamento d'esecuzione 1. Per divenire esecutive le proposte presentate al Congresso, relative al presente Accordo e al suo Regolamento, devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri presenti e votanti che sono partecipi dell'Accordo. Almeno la metà di questi Stati membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione.

2. Per diventare esecutive, le proposte relative al Regolamento d'esecuzione del presente Accordo, che sono state rimandate dal Congresso al Consiglio esecutivo per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio esecutivo che partecipano a questo Accordo.

3. Per diventare esecutive, le proposte, riguardanti il presente Accordo, presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono raccogliere: a) l'unanimità dei voti, se esse hanno per oggetto di aggiungere nuove disposizioni o di modificare sostanzialmente articoli del presente Accordo e il suo Protocollo finale; b) la maggioranza dei voti, se hanno per oggetto: 1° l'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo e del suo Protocollo finale, 2° modificazioni di natura redazionale degli Atti enumerati al punto 1°.

Articolo 58 Pacchi a destinazione o in provenienza di Stati che non partecipano all'Accordo 1. Le Amministrazioni degli Stati, che aderiscono al presente Accordo e che intrattengono uno scambio di pacchi con le Amministrazioni di Stati che non vi aderiscono ammettono, salvo opposizione di queste ultime, le Amministrazioni di tutti gli Stati aderenti a usufruire di tali relazioni.

2. Per il transito usufruente dei servizi terrestri, marittimi e aerei degli Stati che aderiscono all'Accordo, i pacchi a destinazione o provenienti da uno Stato che non vi aderisce sono assimilati, riguardo all'ammontare delle quote parti territoriali e marittime e delle spese di trasporto aereo, ai pacchi scambiati tra gli Stati aderenti. Lo stesso vale per ciò che concerne la responsabilità, ogni qualvolta è
stabilito che il danno è accaduto nel servizio di uno degli Stati aderenti e quando l'indennità dev'essere versata sia al mittente sia, in caso d'applicazione dell'articolo 40 paragrafo 8, al destinatario, in uno Stato aderente.

132

Unione postale universale

Titolo VI Disposizioni finali Articolo 59 Entrata in vigore e durata dell'Accordo II presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 1991 e rimarrà in vigore fino alla messa in esecuzione degli Atti del prossimo Congresso.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che è depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sarà consegnata dal Governo dello Stato sede del Congresso ad ognuna delle Parti.

Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989.

Seguono le firme

3529

133

Protocollo finale

Traduzione»

dell'Accordo concernente i pacchi postali

Al momento di firmare l'Accordo concernente i pacchi postali, conchiuso in data odierna, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto segue: Articolo I Quote parti territoriali d'arrivo eccezionali 1. In deroga all'articolo 47, le Amministrazioni elencate qui di seguito si riservano il diritto di fissare le loro quote parti territoriali d'arrivo a un livello che supera di oltre il 30 per cento quello delle loro quote parti territoriali di partenza: Algeria, Angola, Bahrein, Bénin, Brasile, Brunei Darussalam, Bulgaria (Rep.

pop.), Cecoslovacchia, Congo (Rep. pop.), Etiopia, Gabon, Gambia, Germania (Rep. dem.), Ghana, Giordania, Grecia, Iraq, Israele, Kenya, Libano, Malaisia, Mongolia (Rep. pop.), Nepal, Pakistan, Papuasia-Nuova Guinea, Salvador, Sierra Leone, Singapore, Siria (Rep. araba), Somalia, Sri Lanka, Uganda, Venezuela, Vietnam, Yemen (Rep. araba), Yemen (Rep. dem. pop.), Zambia, Zimbabwe.

2. In deroga all'articolo 47, l'Amministrazione della Repubblica araba d'Egitto si riserva il diritto di riscuotere una quota parte territoriale d'arrivo eccezionale di 6,53 DTS per pacco, oltre a quelle menzionate all'articolo precitato.

Articolo II Quote parti territoriali di transito eccezionali A titolo provvisorio, le Amministrazioni indicate nella tavola qui appresso sono autorizzate a riscuotere le quote parti d'arrivo territoriali di transito eccezionali indicate in detta tavola, che si aggiungono alle quote parti di transito contemplate all'articolo 48 paragrafo 1:

134

N.

d'ordine

1

Amministrazioni autorizzate

Importo della quota parte territoriale di transito eccezionale per i pacchi delle graduazioni di peso qui appresso:

2

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Afghanistan America (Stati Uniti) Argentina Australia ..

Bahamas Bahrein Bangladesh · Barbados Belgio ....

Belize Bénin Bolivia Botswana Brasile Brunei Darussalam Bulgaria (Rep. pop.)

Centrafrica Cile .

....

Cina (Rep. pop.) . . .

Cipro Congo (Rep. pop.)

Costa d'Avorio (Rep ) Dominica Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Equatore

....

fino a 1 kg

oltre 1 fino a 3 kg

oltre 3 fino a 5 kg

oltre 5 fino a 10 kg

oltre 10 fino a 15 kg

oltre 15 fino a 20 kg

3

4

5

6

7

8

DIS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

2,94 1,96 2,61 1,45 0,98 1,31 1,63 0,78 0,82 4,95 0,98 0,65 2,45 3,27 1,57 1,31 1,31 2,61 3,43 2,45 1,96 0,98 2,56 1,96 0,65 1,11 1,96

4,57 2,61 3,92 2,10

5,88 3,27 4,90 2,75

1,50

1,96

1,14 6,14 1,47 0,98 2,94 6,53

1,47 7,12 1,96 1,31 3,27 7,84

1,96 1,96 3,92 3,92 3,27 3,27 1,63 3,74 1,96 0,65 0,72 2,61

2,61 2,61 5,23 4,90 4,25 3,92 2,29 4,51 1,96 0,65 0,65 3,27

1,54 0,65 0 65 0 70 0,65 0,83 0 98 0 82 0,16 3,01 0,20 0 33 1 31 1,31 0,29 0,33 020 1 31 1,31 1,31 0,82 0 20 1 80 0,98 0,65 1,11 098

1,96 0,98 1,31 0,70 0,74 0,88 1,31 0,90 0,33 3,59 0,33 0,39 1,63 1,96 0,49 0,65 0,49 1,31 2,35 1,63 0,98 0,33 1,96 0,98 0,65 1,24 0,98

2,45 1,31 1,63 0,95 0,82 0,98 1,47 0,88 0,49 3,87 0,49 0,46 1,96 2,61 0,88 0,98 0,65 1,96 3,01 2,12 1,31 0,49 2,07 0,98 0,65 1,31 1,31

N.

d'ordine

1

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Importo della quota parte territoriale di transito eccezionale per i pacchi delle graduazioni di peso qui appresso:

Amministrazioni autorizzate

2

Francia ..

Gambia Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e Territori d'oltremare dipendenti dal Regno . . .

Grenada Guyana India ...

...

...

Iran (Rep islamica) Iraq Giamaica ..

...

...

....

Kenya Madagascar Malaisia ...

....

....

....

Malawi Malta .

....

..

Myanmar Nepal Nigeria Oman Uganda .

Pakistan Panama (Rep ) Papuasia-Nuova Guinea Perù Qatar Corea (Rep. pop dem.)

.

..

...

.

..

....

fino a 1 kg

oltre 1 fino a 3 kg

oltre 3 fino a 5 kg

oltre 5 fino a 10 kg

oltre 10 fino a 15 kg

oltre 15 fino a 20 kg

3

4

5

6

7

8

DIS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

0,33 0,56

0,65 0,59

0,98 0,57

1,31 0,52

1,96

2,61

4,41 1,80 0,33 1,55 0,33 0,33 0,65 0,98 0,65 0,33 0,33 0,33 0,56 0,23 0,65 0,98 1,14 0,98 0,65 0,33 0,15 0,33 0,33 0,98

5,23 1,96 0,36 1,55 0,39 0,39 0,82 1,14 0,98 0,36 0,36 0,36 0,59 0,20 0,82 1,14 1,21 1,14 0,98 0,49 0,25 0,39 0,36 1,31

5,55 2,07 0,39 1,55 0,46 0,49 0,98 1,31 1,31 0,39 0,39 0,39 0,57 0,20 0,98 1,31 1,31 1,31 1,31 0,65 0,31 0,46 0,39 1,63

7,02 2,56 0,46 2,06 0,52 0,65 1,31 1,63 1,96 0,65 0,46 0,46 0,52 0,29 1,14 1,63 1,47 1,63 1,63 0,98 0,54 0,65 0,46 1,80

8,66 3,74

9,96 4,51

2,06 0,65 1,31 1,96

2,06 0,85 1,63 2,61

2,61

3,27

1,47

1,80

1,31 0,65 0,98

1,63 0,78 1,31

1,96

2,12

N.

d'ordine

1

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76

Amministrazioni autorizzate

2

Romania (Rep soc ) San Cristoforo e Nevis .

Santa Lucia San Vincenzo e Grenadine Saloraon (Isole) Seychelles Sierra Leone Singapore Sudan Sri Lanka .

Siria (Rep araba) Tanzania (Rep unita) Tailandia Turchia ....

Tuvalu ....

Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche Via la parte europea dell'URSS Via la parte asiatica dell'URSS Via le parti europea e asiatica dell'URSS . .

Venezuela Yemen (Rep dem pop ) Jugoslavia Zaire Zambia Zimbabwe

" Solo per gli oggetti interi.

Importo della quota parte territoriale di transito eccezionale per i pacchi delle graduazioni di peso qui appresso: fino a 1 kg

oltre 1 fino a 3 kg

oltre 3 fino a 5 kg

oltre 5 fino a 10 kg

oltre 10 fino a 15 kg

oltre 15 fino a 20 kg

3

4

5

6

7

8

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

DTS

0,33 4,41 1,80 3,01 3,01 1,80 0,46 0,33 1,31 0,98 0,65 0,98 1,14 0 65 1,63 1 80

0,65 5,23 1,96 3,59 3,59 1,96 0,65 0,36 1,96 1,31 0,98 1,14 1,31 0,82 1,63 1,96

0,98 5,55 2,07 3,87 3,87 2,07 0,82 0,39 2,61 1,96 1,31 1,31 1,80 0,98 1,63 2,07

1,31 7,02 2,56 4,95 4,95 2,56 0,91 0,65 3,27 2,61 1,63 1,63 2,12 1,31 1,63 2,56

0,59 1,67 2,16 0,49 1,31 0,29 0,26 1,37 1,31

1,40 3,99 5,06 0,98 1,31 0,39 0,59 1,83 1,63

2,55 7,32 9,34 1,47 1,96 0,65 0,98 2,74 1,96

4,51 12,90 16,53 2,12 2,61 0,72 1,96 3,66 2,45

1,96 8,66 3,74 6,14 6,14 3,74

2,61

3,27 1,96

3,92 2,29

2,61

3,43

1,63 3,74

1,63 4,51

7,38" 21,27') 27,25') 2,94 3,92 1,18 3,27 5,08 2,94

10,13" 29,17" 37,31" 3,92 5,23 1,03 3,92 7,06 3,27

9,96 4,51 7,12 7,12 4,51

Unione postale universale

Articolo III Distanza media ponderata di trasporto dei pacchi in transito L'articolo 48 paragrafo 2 ultima frase è applicabile agli Stati seguenti soltanto se lo chiedono esplicitamente: Bielorussia, Bulgaria (Rep. pop.), Cuba, Mongolia (Rep. pop.), Polonia (Rep. pop.), Cecoslovacchia, Ucraina e Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Articolo IV Quote parti marittime La Germania (Rep. fed. di-), l'America (Stati Uniti), l'Argentina, l'Australia, le Bahamas, il Bahrein, il Bangladesh, il Barbados, il Belgio, il Belize, il Brasile, il Brunei Darussalam, il Canada, il Cile, Cipro, le Comores, il Congo (Rep.

pop.), il Gibuti, la Dominica, gli Emirati Arabi Uniti, la Spagna, la Finlandia, la Francia, il Gabon, la Gambia, la Gran Bretagna, i Territori d'oltremare (Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord), la Grecia, Grenada, la Guiana, l'India, l'Italia, la Giamaica, il Giappone, il Kenya, il Kiribati, la Malaisia, il Madagascar, Malta, Maurizio, la Nigeria, la Norvegia, l'Oman, l'Uganda, il Pakistan, la Papuasia-Nuova Guinea, l'Olanda, il Portogallo, il Qatar, San Cristoforo e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone (Isole), le Seychelles, la Sierra Leone, Singapore, la Svezia, la Tanzania (Rep.

unita), la Tailandia, la Trinidad e Tobago, Tuvalu, Vanuatu, lo Yemen (Rep.

dem. pop.) e la Zambia si riservano il diritto di aumentare del 50 per cento al massimo le quote parti marittime previste agli articoli 49 e 50.

Articolo V Determinazione delle quote parti medie In deroga all'articolo 54 paragrafo 3 dell'Accordo e all'articolo 150 paragrafo 2 del Regolamento, l'America (Stati Uniti) è autorizzata a fissare quote parti territoriali e marittime medie per chilogrammo, basandosi sulla ripartizione secondo il peso dei pacchi ricevuti da tutte le Amministrazioni.

Articolo VI Quote parti supplementari 1. Ogni pacco, avviato per la via di superficie o per la via aerea a destinazione della Corsica, dei Dipartimenti francesi d'oltremare, dei Territori francesi d'oltremare, delle Collettività di Maiotta e di Saint-Pierre e Miquelon, sottosta a una quota parte territoriale d'arrivo uguale, al massimo, alla quota parte francese corrispondente. Detti pacchi, avviati in transito attraverso la Francia continentale, danno inoltre luogo alla riscossione delle quote parti e delle spese supplementari seguenti: a) pacchi della via di superficie: 1° la quota parte territoriale del transito francese; 2° la quota parte marittima francese, corrispondente all'unità di distanza che separa la Francia continentale da ognuno dei Dipartimenti, Territori e Collettività interessate; 138

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b) pacchi aerei: 1 ° la quota parte territoriale di transito francese per i pacchi in transito allo scoperto; 2° le spese di trasporto aereo, corrispondenti alla distanza aeropostale che separa la Francia continentale da ognuno dei Dipartimenti, Territori e Collettività entranti in conto.

2. Ogni pacco affidato ai servizi automobilistici transdesertici Iraq-Siria da luogo alla riscossione di una quota parte supplementare speciale fissata nel modo seguente: Graduazioni di peso

Graduazioni di peso

Quote parti supplementari

1

Quote parti supplementari 2

1

2

kg

DTS

kg

DTS

fino a l oltre 1 fino a 3 oltre 3 fino a 5

0,16 0,49 0 82

oltre 5 fino a 10 oltre 10 fino a 15 oltre 15 fino a 20

1,63 2 45 3 27

3. Le Amministrazioni postali della Repubblica araba d'Egitto e della Repubblica del Sudan sono autorizzate a riscuotere una quota parte supplementare di 0,65 DTS in più delle quote parti territoriali di transito previste all'articolo 48 paragrafo 1 per ogni pacco in transito attraverso il lago Nasser tra il Shallal (Egitto) e Wadi Half a (Sudan).

4. Ogni pacco avviato in transito tra la Danimarca e le Isole Feroé da luogo alla riscossione delle quote parti supplementari seguenti: a) pacchi della via di superficie: 1° la quota parte territoriale di transito danese; 2° la quota parte marittima danese corrispondente all'unità di distanza che separa la Danimarca dalle Isole Feroé; b) pacchi aerei: - le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale che separa la Danimarca dalle Isole Faeröer.

5. L'Amministrazione postale del Cile è autorizzata a riscuotere una quota parte supplementare di 2,61 DTS per chilogrammo al massimo per il trasporto dei pacchi destinati all'Isola di Pasqua.

6. Ogni pacco avviato, per la via di superficie o per la via aerea, in transito tra il Portogallo e le regioni autonome di Madera e delle Azzorre da luogo alla riscossione delle quote parti supplementari seguenti: a) pacchi della via di superficie: 1° la quota parte territoriale di transito portoghese; 2° la quota parte marittima portoghese corrispondente all'unità di distanza che separa il Portogallo continentale da ciascuna delle regioni autonome in questione; 139

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b) pacchi aerei: 1° la quota parte di transito portoghese; 2° le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale tra il Portogallo continentale e ciacuna delle regioni autonome in questione.

7. I pacchi indirizzati alle province insulari di Gran Canaria e Tenerife, avviati in transito attraverso la Spagna continentale, danno diritto alla riscossione, oltre che alla quota parte territoriale d'arrivo corrispondente, alle quote parti supplementari seguenti: a) pacchi della via di superficie: 1° la quota parte territoriale di transito spagnola; 2° la quota parte marittima spagnola corrispondente alla distanza da 1000 a 2000 miglia marine; b) pacchi aerei: - le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale tra la Spagna continentale e ciascuna delle province insulari interessate.

Articolo Vili Tariffe speciali 1. Le Amministrazioni del Belgio, della Francia e della Norvegia hanno la facoltà di percepire per i pacchi aerei quote parti territoriali più elevate di quelle previste per i pacchi della via di superficie.

2. L'Amministazione del Libano è autorizzata a riscuotere per i pacchi fino a 1 kg la tassa applicabile ai pacchi della graduazione di peso da 1 kg a 3 kg.

3. L'Amministrazione di Panama (Rep.) è autorizzata a riscuotere 0,20 DTS per chilogrammo per i pacchi della via superficie in transito, trasportati per la via aerea (S.A.L.).

Articolo Vili Tasse supplementari A titolo eccezionale, le Amministrazioni sono autorizzate a oltrepassare i limiti superiori delle tasse supplementari indicate agli articoli da 10 a 13 e 15, se ciò è indispensabile per mettere tali tasse in rapporto con i costi d'esercizio dei loro servizi. In caso di rinvio al mittente (art. 30 par. 3 lett. b)) o di rispedizione (art. 32 par. 6 lett. e)), l'ammontare delle tasse riprese non può superare le aliquote fissate nell'Accordo. Le Amministrazioni che desiderano applicare la disposizione qui sopra devono informare l'Ufficio internazionale appena ne hanno la possibilità.

Articolo IX Trattamento dei pacchi ammessi a torto La Bielorussia, la Bulgaria (Rep. pop.), Cuba, la Rep. pop. dem. di Corea, l'Ucraina e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche si riservano di fornire le informazioni concernenti i motivi del sequestro di un pacco postale o 140

Unione postale universale

di una parte del suo contenuto solo nei limiti delle informazioni che ricevono dalle autorità doganali e secondo la loro legislazione interna.

Articolo X Ritiro. Modificazione o correzione dell'indirizzo In deroga all'articolo 38, il Costarica, il Salvador, l'Equatore, il Panama (Rep.) e il Venezuela sono autorizzati a non rimandare i pacchi postali dopo che il destinatario ne ha chiesto lo sdoganamento, poiché la loro legislazione doganale vi si oppone.

Articolo XI Divieti L'Amministrazione postale del Canada è autorizzata a non accettare i pacchi con valore dichiarato contenenti gli oggetti preziosi menzionati all'articolo 20 lettera b) poiché la sua regolamentazione interna si oppone all'accettazione di tali invii.

Articolo XII Eccezioni al principio della responsabilità In deroga alle disposizioni dell'articolo 40, la Bolivia, l'Iraq, la Repubblica del Sudan, lo Yemen (Rep. dem. pop.) e lo Zaire sono autorizzati a non pagare nessuna indennità per l'avaria dei pacchi provenienti da qualsiasi Stato a destinazione della Boliva, dell'Iraq, del Sudan, dello Yemen (Rep. dem. pop.) o dello Zaire, che contengono liquidi e materie facilmente liquefacibili, oggetti di vetro e oggetti simili di natura fragile o deteriorabile.

Articolo XIII Risarcimento 1. In deroga all'articolo 40, l'America (Stati Uniti), l'Angola, le Bahamas, il Barbados, il Belize, la Bolivia, il Botswana, il Brunei Darussalam, il Canada, la Dominicana (Rep.), la Dominica, le Figi, la Gambia, i Territori d'oltremare (Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord) la cui regolamentazione interna non permette il pagamento di un'indennità, Grenada, il Guatemala, la Guiana, il Kiribati, il Lesotho, il Malawi, Malta, Maurizio, Nauru, la Nigeria, l'Uganda, la Papuasia-Nuova Guinea, la Romania, Santa Lucia, Saint Vicent e Grenadine, Salomone (Isole), il Salvador, San Cristoforo e Nevis, le Seychelles, la Sierra Leone, lo Swaziland, la Trinidad e Tobago, la Zambia e lo Zimbabwe hanno la facoltà di non pagare nessuna indennità di risarcimento per i pacchi senza valore dichiarato, persi, manomessi o avariati nei loro servizi.

2. In deroga all'articolo 40 paragrafo 8, l'America (Stati Uniti) è autorizzata a mantenere il diritto del mittente a un risarcimento per i pacchi con valore dichiarato dopo il recapito al destinatario, salvo se
il mittente rinuncia al suo diritto in favore del destinatario.

3. L'Amministrazione postale del Brasile è autorizzata a non applicare l'articolo 40 per ciò che concerne la responsabilità in caso di avaria, compresi i casi previsti agli articoli 41 e 43.

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Unione postale universale

4. L'America (Stati Uniti) è autorizzata, quando agisce a titolo di Amministrazione intermedia, a non pagare alle altre Amministrazioni l'indennità di risarcimento, in caso di perdita, di manomissione o d'avaria dei pacchi con valore dichiarato trasmessi allo scoperto o spediti in dispacci chiusi.

Articolo XIV Pagamento dell'indennità Le Amministrazioni postali dell'Angola, della Guinea, del Libano o della Mauritania (Rep. islamica) non sono tenute a osservare l'articolo 44 paragrafo 4 dell'Accordo, che prevede l'obbligo di dare una soluzione definitiva a un reclamo entro il termine di tre mesi. Inoltre, esse non accettano che l'avente diritto sia risarcito, per loro conto, da un'altra Amministrazione allo spirare del termine precitato.

Articolo XV Non responsabilità dell'Amministrazione postale L'Amministrazione postale del Nepal è autorizzata a non applicare l'articolo 41 paragrafo 1 lettera b).

Articolo XVI Avviso di ricevimento L'Amministrazione postale del Canada è autorizzata a non applicare l'articolo 28 dato che essa non ammette il servizio degli avvisi di ricevimento per i pacchi del suo servizio interno.

In fede di che, i sottoscritti, Plenipotenziari, hanno steso il presente Protocollo che avrà la stessa forza e lo stesso valore come se le disposizioni in esso contenute fossero inserite nel testo medesimo dell'Accordo al quale si riferisce e l'hanno firmato in un esemplare che è depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sarà consegnata dal Governo dello Stato, sede del Congresso, ad ognuna delle Parti.

Fatto a Washington, il 14 dicemnbre 1989.

Seguono le firme

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Accordo

Traduzione 1)

concernente gli invii contro rimborso

[ sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno stipulato di comune intesa, riservate le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 3 della Costituzione, il seguente Accordo: Articolo 1 Oggetto dell'Accordo II presente Accordo regola lo scambio degli invii contro rimborso che gli Stati contraenti hanno convenuto di istituire nelle loro relazioni reciproche.

Articolo 2 Definizione del servizio 1. Taluni invii della posta-lettere e i pacchi postali possono essere spediti contro rimborso.

2. Gli importi destinati al mittente degli invii gli sono spediti: a) con vaglia per rimborsi, il cui ammontare è pagato in contanti nello Stato d'origine dell'invio; tale importo può tuttavia essere versato, se la regolamentazione dell'Amministrazione di pagamento lo permette, a un conto corrente postale tenuto in questo Stato; b) con vaglia di versamento per rimborsi, il cui ammontare deve essere accreditato a un conto corrente postale tenuto nello Stato d'origine dell'invio, se la regolamentazione dell'Amministrazione di questo Stato lo permette; e) con girata o versamento a un conto corrente postale tenuto sia nello Stato incaricato d'incassare il rimborso sia nello Stato d'origine dell'invio, nei casi in cui le Amministrazioni interessate ammettano questi modi di procedere.

Articolo 3 Ruolo dell'ufficio d'impostazione degli invii 1. L'importo del rimborso è espresso, salvo accordo speciale, nella moneta dello Stato d'origine dell'invio; esso va tuttavia indicato nella moneta dello Stato di destinazione, quando l'importo del rimborso deve essere versato o girato a un conto corrente postale tenuto in questo Stato.

2. L'importo del rimborso non può eccedere il massimo adottato nello Stato di destinazione per l'emissione dei vaglia a destinazione dello Stato d'origine 11

Da! testo originale francese.

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Unione postale universale

dell'invio, quando la liquidazione del rimborso è effettuata con vaglia per rimborsi. Per contro, se il regolamento con il mittente è effettuato mediante un vaglia di versamento per rimborsi o una girata, l'ammontare massimo può essere adeguato a quello fissato per i vaglia di versamento o le girate. In ambedue i casi, si può convenire, di comune accordo, un massimo più elevato.

3. L'Amministrazione d'origine dell'invio stabilisce liberamente la tassa che il mittente deve versare in più delle tasse postali applicabili alla categoria alla quale appartiene l'invio, allorché il regolamento è eseguito per mezzo di un vaglia postale per rimborsi o di un vaglia di versamento per rimborsi. La tassa applicata a un invio contro rimborso, liquidato per mezzo di un vaglia di versamento per rimborsi, deve essere inferiore a quella che sarebbe applicata a un invio dello stesso importo liquidato per mezzo di un vaglia postale per rimborsi.

4. Il mittente di un invio gravato di rimborso può chiedere, alle condizioni fissate all'articolo 38 della Convenzione, sia l'annullamento totale o parziale, sia l'aumento dell'importo del rimborso. In caso d'aumento dell'importo del rimborso, il mittente deve pagare, per l'aumento, la tassa prevista al paragrafo 3 qui sopra; questa tassa non è riscossa se l'importo deve essere accreditato a un conto corrente postale per mezzo di una polizza di versamento o d'un avviso di versamento o di una girata.

5. Se l'importo del rimborso deve essere liquidato per mezzo di una polizza di versamento o d'un avviso di versamento o di una girata destinati ad essere accreditati a un conto corrente postale nello Stato di destinazione o nello Stato d'origine dell'invio, si riscuote dal mittente una tassa fissa di 0,16 DTS al massimo.

Articolo 4 Ruolo dell'ufficio di destinazione degli invii 1. Riservate le direttive speciali previste nel Regolamento 1, i vaglia per rimborsi e i vaglia di versamento per rimborsi sono sottoposti alle disposizioni fissate nell'Accordo concernente i vaglia postali.

2. I vaglia per rimborsi e i vaglia di versamento per rimborsi sono spediti d'ufficio all'ufficio pagatore o all'ufficio dei conti correnti postali incaricato del conteggio, per la via più rapida (aerea o di superficie).

3. Inoltre, per le girate o i versamenti previsti all'articolo 3 paragrafo 5,
l'Amministrazione dello Stato di destinazione detrae le tasse seguenti dall'importo del rimborso: a) una tassa fissa di 0,65 DTS al massimo; b) se del caso, la tassa interna applicabile alle girate o ai versamenti, se queste operazioni sono effettuate a favore di un conto corrente postale tenuto nello Stato di destinazione; e) la tassa applicabile alle girate o ai versamenti internazionali, quando queste operazioni sono effettuate a favore di un conto corrente postale tenuto nello Stato d'origine dell'invio.

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Unione postale universale

Articolo 5 Trasmissione dei vaglia per rimborsi La trasmissione dei vaglia per rimborsi può essere effettuata, a scelta delle Amministrazioni, sia direttamente tra l'ufficio di emissione e l'ufficio di pagamento, sia per mezzo di liste.

Articolo 6 Regolamento con i mittenti degli invii 1. I vaglia per rimborsi concernenti gli invii contro rimborso sono pagati ai mittenti alle condizioni fissate dall'Amministrazione d'origine dell'invio.

2. L'ammontare di un vaglia di rimborso che, per un motivo qualsiasi, non è stato pagato al beneficiario, è tenuto a sua disposizione dall'Amministrazione dello Stato d'origine dell'invio; esso è attribuito definitivamente a questa Amministrazione allo scadere del termine legale di prescrizione in vigore in tale Stato. Se il versamento o la girata a un conto corrente postale, chiesto giusta le disposizioni dell'articolo 2 lettera b), non può essere eseguito per una ragione qualsiasi, l'Amministrazione che ha incassato i fondi compila un vaglia per rimborsi, di un importo corrispondente, a beneficio del mittente dell'invio.

Articolo 7 Rimunerazione. Stesura e regolamento dei conti 1. L'Amministrazione d'origine dell'invio attribuisce all'Amministrazione di destinazione una rimunerazione il cui importo è fissato a 0,98 DTS, prelevandola sull'ammontare delle tasse che essa ha riscosso, applicando l'articolo 3 paragrafi 3, 4 e 5.

2. Gli invii contro rimborso liquidati per mezzo di un vaglia di versamento per rimborso danno luogo all'attribuzione di una rimunerazione identica a quella che è assegnata allorché la liquidazione è effettuata mediante un vaglia postale per rimborsi.

Articolo 8 Responsabilità 1. Le Amministrazioni sono responsabili dei fondi incassati fino al momento in cui il vaglia per rimborsi è regolarmente pagato o accreditato al conto corrente postale del beneficiario. Le amministrazioni sono inoltre responsabili, fino all'ammontare dell'importo del rimborso, del recapito degli invii senza incassare gli importi o dietro riscossione di una somma inferiore a quella dell'ammontare del rimborso. Le Amministrazioni non si assumono nessuna responsabilità per i ritardi nell'incasso o nella trasmissione dei fondi.

2. Non viene versata alcuna indennità per l'importo del rimborso: a) quando il mancato incasso è cagionato da un errore o da una negligenza del
mittente; b) quando l'invio non è stato recapitato perché colpito da uno dei divieti contemplati sia dalla Convenzione (art. 36 par. 1, 2 e 3 lett. b)), sia dall'Accordo concernente i pacchi postali (art. 19 lett. a), punti 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, e lett. b) e art. 23); 10 Foglio federale. 73° anno. Voi. Ili

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c) quando non venne presentato alcun reclamo entro il termine fissato dall'articolo 43 paragrafo 1 della Convenzione.

3. L'obbligo di pagare l'indennità spetta all'Amministrazione d'origine dell'invio; questa può esercitare il suo diritto di regresso verso l'Amministrazione responsabile, che è obbligata a rimborsarle, alle condizioni fissate dall'articolo 68 della Convenzione, le somme che furono anticipate per suo conto. L'Amministrazine che per ultima ha pagato l'indennità, ha il diritto di rivalersi, fino a concorrenza dell'ammontare di quest'indennità, sul destinatario, sul mittente o su terzi. L'articolo 66 della Convenzione concernente i termini di pagamento dell'indennità per la perdita di un invio raccomandato si applica, per tutte le categorie d'invii contro rimborso, al pagamento delle somme incassate o dell'indennità.

4. L'Amministrazione di destinazione non è responsabile delle irregolarità commesse quando: a) può provare che l'errore è dovuto all'innosservanza di una disposizione regolamentare da parte dell'Amministrazione dello Stato d'origine; b) può stabilire che, al momento della trasmissione al suo servizio, l'invio e, se si tratta di una pacco postale, il relativo bollettino di spedizione non recavano le indicazioni regolamentari. Se la responsabilità non può essere attribuita con esattezza a una delle due Amministrazioni, queste sopportano il danno in parti uguali.

5. Se il destinatario ha restituito un invio recapitatogli senza che l'importo del rimborso sia stato incassato, il mittente è informato che può prendere possesso dell'invio entro un termine di tre mesi, alla condizione che egli rinunci ad esigere il pagamento dell'importo del rimborso o restituisca l'ammontare pagatogli in virtù del paragrafo 1 qui sopra. Se il mittente prende possesso dell'invio, l'ammontare rimborsato è restituito all'Amministrazione o alle Amministrazioni che ebbero a sopportare il danno. Se il mittente rinuncia a prendere in consegna l'invio, questo diventa proprietà dell'Amministrazione o delle Amministrazioni che hanno sopportato il danno.

Articolo 9 Disposizioni finali 1. La Convenzione, l'Accordo concernente i vaglia postali, l'Accordo concernente il servizio dei conti correnti postali e l'Accordo concernente i pacchi postali sono applicabili, se del caso, per tutto ciò che non è contrario
al presente accordo.

2. Condizioni per l'approvazione delle proposte riguardanti il presente Accorcio e il suo Regolamento d'esecuzione 2.1 Per diventare esecutive, le proposte, sottoposte al Congresso, relative al presente Accordo e al suo Regolamento, devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri presenti e votanti che aderiscono all'Accordo. Almeno la metà di questi Stati membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione.

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2.2 Per diventare esecutive, le proposte relative al Regolamento d'esecuzione del presente Accordo, che sono state rimandate dal Congresso al Consiglio esecutivo per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio esecutivo che aderiscono all'Accordo.

2.3 Per diventare esecutive, le proposte riguardanti il presente Accordo e il suo Regolamento, presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono raccogliere: a) l'unanimità dei voti, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni; b) i due terzi dei voti, se si tratta di modificazioni alle disposizioni del presente Accordo; e) la maggioranza dei voti, se si tratta dell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, salvo il caso di controversia da sottoporre all'arbitrato previsto all'articolo 32 della Costituzione.

3. Il presente Accordo sarà messo in esecuzione il 1° gennaio 1991 e rimarrà in vigore fino alla messa in esecuzione degli Atti del Congresso successivo.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che è depositato presso il Direttore generale dell'ufficio internazionale. Una copia sarà consegnata dal Governo dello Stato sede del Congresso ad ognuna delle Parti.

Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989.

Seguono le firme

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Accordo

Traduzione"

concernente i vaglia postali

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione postale universale conchiusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno stipulato di comune intesa, riservate le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 3 della Costituzione, il seguente Accordo: Articolo 1 Oggetto dell'Accordo 1. Il presente Accordo regola lo scambio dei vaglia postali, che gli Stati firmatari convengono d'introdurre nelle loro relazioni reciproche.

2. Organismi non postali possono partecipare per il tramite dell'Amministrazione postale allo scambio regolato dalle disposizioni del presente Accordo.

Spetta a queste istituzioni intendersi con l'Amministrazione postale del rispettivo Stato, al fine di garantire l'esecuzione integrale di tutte le clausole dell'Accordo e, nel quadro di questa intesa, al fine di esercitare i loro diritti e di soddisfare i loro obblighi in quanto organizzazioni postali definite dal presente Accordo; l'Amministrazione postale serve loro da intermediaria nelle loro relazioni con le Amministrazioni postali degli altri Stati contraenti e con l'Ufficio internazionale.

Articolo 2 Differenti categorie di vaglia postali 1. // vaglia ordinario II mittente consegna fondi allo sportello postale oppure ordina l'addebitamento al suo conto corrente postale e chiede il pagamento dell'importo in denaro numerario al beneficiario. Il vaglia ordinario è trasmesso per la via postale. Il vaglia ordinario telegrafico è trasmesso per la via delle telecomunicazioni.

2. // vaglia di versamento II mittente consegna fondi allo sportello di un ufficio postale e chiede che l'importo sia accreditato al conto del beneficiario, gestito dalla posta. Il vaglia di versamento è trasmesso per la via postale. Il vaglia di versamento telegrafico è trasmesso per la via delle telecomunicazioni.

1) Dal testo orginale francese.

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3. Altri servizi Le Amministrazioni postali possono convenire, nelle loro relazioni bilaterali o multilaterali, d'instaurare altri servizi, le cui condizioni devono essere definite tra le Amministrazioni interessate.

Articolo 3 Emissione dei vaglia (moneta, conversione, importo) 1. Salvo accordo speciale, ogni vaglia è emesso nella moneta dello Stato in cui sarà pagato.

2. L'Amministrazione d'emissione fissa il saggio di conversione della sua moneta in quella dello Stato di pagamento.

3. L'importo massimo di un vaglia ordinario è fissato di comune accordo dalle Amministrazioni interessate.

4. L'importo di un vaglia di versamento è illimitato. Ogni Amministrazione ha tuttavia il diritto di limitare l'importo dei vaglia di versamento che il singolo depositante può far emettere nel corso di una giornata o di un periodo determinato.

5. I vaglia telegrafici sono sottoposti alle disposizioni del Regolamento telegrafico annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni.

Articolo 4 Tasse 1. L'Amministrazione d'emissione determina liberamente, con riserva delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 qui sotto, la tassa da percepire al momento dell'emissione. A questa tassa principale essa aggiunge eventualmente le tasse che si riferiscono a servizi speciali (domanda d'avviso di pagamento o d'iscrizione, domanda di consegna per espresso ecc.).

2. L'importo della tassa principale di un vaglia ordinano non può eccedere 22,86 DTS.

3. La tassa di un vaglia di versamento deve essere inferiore a quella di un vaglia ordinario dello stesso importo.

4. I vaglia scambiati, per il tramite di uno Stato, che aderisce al presente Accordo, fra uno Stato contraente e uno non contraente, possono essere sottoposti dall'Amministrazione intermedia a una tassa supplementare, prelevata sull'importo del titolo, pari a Va per cento; tale tassa non deve tuttavia essere inferiore a 0,82 DTS e non superiore a 1,63 DTS. Questa tassa può anche essere riscossa presso il mittente e assegnata all'Amministrazione dello Stato intermedio, se le Amministrazioni interessate si sono messe d'accordo in tal senso.

5. Le tasse facoltative seguenti possono essere riscosse presso il beneficiario: a) una tassa di recapito, quando il pagamento è effettuato a domicilio; b) una tassa, quando l'importo è accreditato a un conto corrente postale; e) eventualmente, la tassa del «visto per il pagamento», prevista all'articolo 6 paragrafo 4; 149

Unione postale universale

d) la tassa prevista all'articolo 26 paragrafo 1 lettera e) della Convenzione, quando il vaglia è indirizzato «fermo in posta»; e) eventualmente, la tassa complementare per gli invii espresso.

6. Se in virtù delle disposizioni del Regolamento d'esecuzione del presente Accordo sono richieste autorizzazioni di pagamento e se non è stato commesso nessun errore di servizio, si può riscuotere a carico del mittente o del beneficiario una tassa detta «d'autorizzazione di pagamento» eguale a quella prevista all'articolo 26 paragrafo 1 lettera o) della Convenzione, eccetto se questa tassa è già stata riscossa per il reclamo o per l'avviso di pagamento.

7. I vaglia non possono essere sottoposti, né all'atto dell'emissione né all'atto del pagamento, a nessuna tassa e a nessun diritto, ad eccezione di quelli previsti nel presente Accordo.

8. I vaglia relativi al servizio postale, scambiati nelle condizioni previste all'articolo 16 della Convenzione, sono esenti da qualsiasi tassa postale.

Articolo 5 Modalità di scambio 1. Lo scambio per via postale è effettuato, a scelta delle Amministrazioni, sia per mezzo di vaglia ordinari o di versamento direttamente tra l'ufficio di emissione e l'ufficio di pagamento, sia per mezzo di liste per il tramite di uffici detti «uffici di scambio», designati dall'Amministrazione di ciascuno degli Stati contraenti.

2. Lo scambio per via telegrafica è effettuato per mezzo di un telegramma vaglia indirizzato direttamente all'ufficio di pagamento. Le Amministrazioni interessate possono tuttavia convenire di utilizzare un mezzo di telecomunicazione differente dal telegrafo per trasmettere i vaglia telegrafici.

3. Le Amministrazioni possono anche convenire di adottare un sistema di scambio misto, se l'organizzazione interna dei loro rispettivi servizi lo esige. In questo caso, lo scambio è effettuato per mezzo di cartoline direttamente tra gli uffici postali di una delle Amministrazioni e l'ufficio di scambio dell'Amministrazione corrispondente.

4. I vaglia previsti ai paragrafi 1 e 3, possono essere presentati allo Stato di destinazione su nastri magnetici o su qualsiasi altro supporto il cui impiego è stato convenuto tra le Amministrazioni. Le Amministrazioni di destinazione possono sostituire i vaglia emessi dalle altre Amministrazioni con moduli del loro servizio interno. Le
condizioni di scambio sono allora fissate in convenzioni particolari stipulate dalle Amministrazioni interessate.

5. Le Amministrazioni possono convenire di utilizzare mezzi di scambio differenti da quelli previsti ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 6 Pagamento dei vaglia 1. Il periodo di validità dei vaglia si estende: a) di regola, fino allo scadere del primo mese che segue quello dell'emissione; 150

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b) previo accordo tra le Amministrazioni interessate, fino allo scadere del terzo mese che segue quello dell'emissione.

2. Trascorsi questi termini, i vaglia, giunti direttamente agli uffici, possono essere pagati soltanto se sono provvisti del «visto per il pagamento» dato, a richiesta dell'ufficio postale di pagamento, dal servizio designato dall'Amministrazione d'emissione. I vaglia, giunti alle Amministrazioni di destinazione giusta l'articolo 5 paragrafo 4 non possono fruire del visto per il pagamento.

3. Il visto per il pagamento conferisce al vaglia, a partire dal giorno in cui è dato, una nuova validità la cui durata è pari a quella che il vaglia avrebbe se fosse emesso lo stesso giorno.

4. Una tassa, detta «tassa di visto per il pagamento», eguale a quella prevista all'articolo 26 paragrafo 1 lettera o) della Convenzione, può essere riscossa, se il mancato pagamento prima dello scadere del termine di validità non è dovuto a un errore di servizio.

5. Se il medesimo mittente ha fatto emettere lo stesso giorno a favore del medesimo beneficiario più vaglia il cui importo totale supera quello massimo adottato dall'Amministrazione di pagamento, questa è autorizzata a scaglionare il pagamento dei vaglia in modo che la somma pagata al beneficiario lo stesso giorno non superi il massimo fissato.

6. Il pagamento dei vaglia è effettuato conformemente alla regolamentazione dello Stato di pagamento.

Articolo 7 Rispedizione 1. Se il beneficiario ha cambiato di residenza e nei limiti entro i quali si svolge il servizio dei vaglia tra lo Stato rispeditore e quello della nuova destinazione, ogni vaglia può essere rispedito per la via postale o telegrafica, se il mittente o il beneficiario lo chiede. In questo caso, l'articolo 39 paragrafi 1, 6 e 7 della Convenzione è applicabile per analogia.

2. In caso di rispedizione, la tassa di fermo in posta e la tassa complementare d'espresso sono annullate (art. 39 par. 10 della Convenzione).

3. La rispedizione di un vaglia di versamento in un altro Stato non è ammessa.

Articolo 8 Reclami Le disposizioni dell'articolo 47 della Convenzione sono applicabili ai reclami.

Articolo 9

Responsabilità

1. Principio Le Amministrazioni postali sono responsabili delle somme versate fino al momento in cui i vaglia vengono regolarmente pagati.

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2. Eccezioni Le Amministrazioni postali sono prosciolte da ogni responsabilità: a) in caso di ritardo nella trasmissione e nel pagamento dei vaglia; b) quando, premesso che la prova della loro responsabilità non sia stata fornita altrimenti, esse non possono rendere conto del pagamento di un vaglia a cagione della distruzione dei documenti di servizio dovuta a un caso di forza maggiore; e) allo scadere del termine di prescrizione previsto all'articolo 612 del Regolamento d'esecuzione; d) se si tratta di una contestazione della regolarità del pagamento, alla scadenza del termine previsto all'articolo 47 paragrafo 1 della Convenzione.

3. Accertamento della responsabilità 3.1 Riservate le disposizioni dei paragrafi da 3.2 a 3.5 qui sotto, la responsabilità è addossata all'Amministrazione d'emissione.

3.2 La responsabilità è addossata all'Amministrazione che effettua il pagamento, se essa non è in grado di stabilire che il pagamento avvenne alle condizioni prescritte dalla sua regolamentazione.

3.3 La responsabilità è addossata all'Amministrazione postale dello Stato nel quale è stato commesso l'errore: a) se si tratta di un errore di servizio, compreso l'errore di conversione; b) se si tratta di un errore di trasmissione telegrafica commesso nell'interno dello Stato d'emissione o dello Stato di pagamento.

3.4 La responsabilità è addossata all'Amministrazione d'emissione e all'Amministrazione di pagamento, in parti uguali: a) se l'errore può essere attribuito alle due Amministrazioni o se è impossibile determinare in quale Stato venne commesso; b) se un errore di trasmissione telegrafica è stato commesso in uno Stato intermedio; e) se non è possibile stabilire in quale Stato l'errore di trasmissione è avvenuto.

3.5 Riservate le disposizioni del paragrafo 3.2, la responsabilità è addossata: a) in caso di pagamento di un vaglia falso, all'Amministrazione dello Stato sul cui territorio il vaglia è stato introdotto nel servizio; b) in caso di pagamento di un vaglia il cui importo è stato fraudolentemente accresciuto, all'Amministrazione dello Stato nel quale il vaglia è stato falsificato; il danno è tuttavia sopportato in parti uguali dalle Amministrazioni d'emissione e di pagamento quando non è possibile fissare in che Stato la falsificazione fu commessa, oppure quando non si può ottenere riparazione di un falso commesso in uno Stato intermedio non partecipante al servizio dei vaglia sulla base del presente Accordo.

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4. Pagamento delle somme dovute. Regresso 4.1 L'obbligo d'indennizzare il reclamante spetta all'Amministrazione di pagamento, se l'importo deve essere corrisposto al beneficiario; all'Amministrazione d'emissione, invece, se la somma deve essere rimborsata al mittente.

4.2 L'importo da restituire non può mai sorpassare quello che è stato versato, qualunque sia la causa del rimborso.

4.3 L'Amministrazione che per ultima ha sopportato il danno ha il diritto di rivalersi per l'ammontare della somma pagata, sul mittente, sul beneficiario o su terzi.

5. Termine di pagamento 5.1 I reclamanti devono essere indennizzati con la massima sollecitudine, entro un termine di sei mesi a contare dal giorno che segue quello della presentazione del reclamo.

5.2 L'Amministrazione che, giusta l'articolo 9 paragrafo 4.1, deve indennizzare il reclamante può, in via eccezionale, differire il rimborso oltre questo termine quando, nonostante tutta la diligenza messa nell'istruire l'affare, il termine stesso non è stato sufficiente per determinare la responsabilità.

5.3 L'Amministrazione alla quale è stato presentato il reclamoè autorizzata a indennizzare il reclamante per conto dell'Amministrazione responsabile, se questa, benché regolarmente informata, ha lasciato trascorrere cinque mesi senza dare una soluzione definitiva al reclamo.

6. Rimborso all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento 6.1 L'Amministrazione per conto della quale il reclamante è stato indennizzato è obbligata à rimborsare all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento le somme sborsate, nel termine di quattro mesi dall'invio della notificazione di pagamento.

6.2 Questo rimborso è effettuato, senza spese per l'Amministrazione créditrice: a) mediante uno dei modi di pagamento previsti all'articolo 103 paragrafo 6 del Regolamento d'esecuzione della Convenzione; b) previo accordo, mediante iscrizione nel conto dei vaglia, a credito dell'Amministrazione di questo Stato; questa iscrizione è effettuata d'ufficio se non viene data una risposta alla domanda di accordo nel termine previsto al paragrafo 6.1.

6.3 Trascorso il termine di quattro mesi, la somma dovuta all'Amministrazione créditrice produce interesse in ragione del 6 per cento l'anno, a decorrere dal giorno di scadenza del termine al quale si è appena accennato.

Articolo 10
Rimunerazione dell'Amministrazione di pagamento 1. L'Amministrazione d'emissione attribuisce a quella che effettua il pagamento una rimunerazione per ogni vaglia pagato, la cui aliquota è fissata, in funzione dell'importo medio dei vaglia compresi nello stesso conto mensile, a: 153

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- 0,65 DTS fino a 65,34 DTS; - 0,82 DTS oltre 65,34 DTS fino a 130,68 DTS; - 0,98 DTS oltre 130,68 DTS fino a 196,01 DTS; - 1,21 DTS oltre 196,01 DTS fino a 261,35 DTS; - 1,47 DTS oltre 261,35 DTS fino a 326,69 DTS; - 1,73 DTS oltre 326,69 DTS.

2. Le Amministrazioni interessate possono tuttavia convenire, a richiesta dell'Amministrazione di pagamento, una rimunerazione superiore a quella fissata al paragrafo 1, se la tassa riscossa all'atto dell'emissione è superiore a 8,17 DTS.

3. I vaglia di versamento e i vaglia emessi in franchigia non danno luogo a nessuna rimunerazione.

4. Una rimunerazione supplementare di 0,16 DTS, oltre alla rimunerazione prevista al paragrafo 1, è attribuita all'Amministrazione di pagamento per i vaglia scambiati per mezzo di liste. Il paragrafo 2 è applicabile per analogia ai vaglia scambiati per mezzo di liste.

5. L'Amministrazione d'emissione attribuisce a quella che effettua il pagamento una rimunerazione addizionale di 0,13 DTS per ogni vaglia pagato in mani proprie.

Articolo 11 Allestimento dei conti 1. Ogni Amministrazione di pagamento compila, per ogni Amministrazione d'emissione, un conto mensile degli importi pagati per i vaglia ordinari, conforme al modello MP 5 allegato, o un conto mensile MP 5 dell'ammontare delle liste ricevute durante il mese, per i vaglia scambiati per mezzo di liste; i conti mensili sono compresi periodicamente in un conto generale, che serve come base per determinare il saldo.

2. Se è applicato il sistema di scambio misto previsto all'articolo 503 del Regolamento d'esecuzione, ogni Amministrazione di pagamento allestisce un conto mensile delle somme pagate, allorché l'Amministrazione di emissione spedisce direttamente i vaglia agli uffici di pagamento; se invece i vaglia sono spediti dagli uffici postali dell'Amministrazione di emissione al suo ufficio di scambio, stende un conto mensile dell'importo dei vaglia ricevuti durante il mese.

3. Quando i vaglia vengono pagati in monete differenti, il credito minore è convertito nella moneta del credito maggiore: come base per eseguire la conversione si prende il corso medio ufficiale che era in vigore nello Stato dell'Amministrazione débitrice durante il periodo al quale il conto si riferisce; questo corso medio deve essere calcolato uniformemente a quattro decimali.

4. I conti possono anche essere regolati sulla base dei conti mensili, senza compensazione.

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Unione postale universale

Articolo 12 Liquidazione di conti 1. Il pagamento del saldo del conto generale o dell'ammontare dei conti mensili viene effettuato, salvo accordo speciale, nella moneta che l'Amministrazione créditrice impiega per il pagamento dei vaglia.

2. Ogni Amministrazione può depositare presso quella dello Stato con cui corrisponde un importo dal quale vengono prelevate le somme dovute.

3. Ogni Amministrazione che si trova allo scoperto di fronte a un'altra Amministrazione per una somma che sorpassa i limiti fissati dal Regolamento ha il diritto di esigere il versamento di un acconto.

4. Se il pagamento non viene effettuato nei termini fissati dal Regolamento, le somme dovute sono fruttifere d'interesse in ragione del 6 per cento all'anno, a decorrere dal giorno della scadenza di tali termini e fino all'atto del pagamento.

5. Le disposizioni del presente Accordo e del suo Regolamento d'esecuzione, riguardanti l'allestimento e la liquidazione dei conti, non possono essere pregiudicate da alcun provvedimento unilaterale, come la moratoria, il divieto di trasferimento ecc.

Articolo 13 Disposizioni finali 1. La Convenzione è applicabile, se del caso per analogia, a tutto ciò che non è regolato espressamente dal presente Accordo.

2. L'articolo 4 della Costituzione non è applicabile al presente Accordo.

3. Condizioni d'approvazione delle proposte concernenti il presente Accordo 3.1 Per diventare esecutive, le proposte presentate al Congresso, relative al presente Accordo e al suo Regolamento d'esecuzione, devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri presenti e votanti che sono partecipi all'Accordo. Almeno la metà di questi Stati membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione.

3.2 Per diventare esecutive, le proposte relative al Regolamento d'esecuzione del presente Accordo, che sono state rimandate dal Congresso al Consiglio esecutivo per decisione o che sono presentate fra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio esecutivo, che aderiscono all'Accordo.

3.3 Per diventare esecutive, le proposte presentate fra due Congressi, relative al presente Accordo, devono riunire: a) l'unanimità dei voti, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni; b) i due terzi dei voti, se si tratta di modificazioni alle disposizioni
del presente Accordo; e) la maggioranza dei voti, se si tratta dell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, salvo il caso di controversia da sottoporre all'arbitrato previsto all'articolo 32 della Costituzione.

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Unione postale universale

4. Il presente Accordo sarà messo in esecuzione il 1° gennaio 1991 e rimarrà in vigore fino alla messa in esecuzione degli Atti del Congresso successivo.

In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che è depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sarà consegnata dal Governo dello Stato sede del Congresso ad ognuna delle Parti.

Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989.

Seguono le firme

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Accordo

Traduzione »

concernente il servizio dei conti correnti postali

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi degli Stati membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno stipulato di comune intesa, riservate le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 3 della Costituzione, il seguente Accordo:

Capitolo I Disposizioni preliminari Articolo 1 Oggetto dell'Accordo 1. Il presente Accordo regola l'insieme delle prestazioni che il servizio dei conti correnti postali è in grado di offrire agli utenti, e che gli Stati contraenti convengono d'introdurre nelle loro relazioni reciproche.

2. Organismi non postali possono partecipare, per il tramite del servizio dei conti correnti postali, allo scambio regolato dalle disposizioni del presente Accordo. Spetta a questi organismi mettersi d'accordo con l'Amministrazione postale del loro Stato per assicurare l'esecuzione completa di tutte le clausole dell'Accordo e, nel quadro di questa intesa, per esercitare i loro diritti e per adempiere i loro obblighi, in qualità di organizzazioni postali definite dal presente Accordo. L'Amministrazione postale serve loro da intermediario nelle relazioni con le Amministrazioni postali degli altri Stati contraenti e con l'Ufficio internazionale.

Articolo 2 Differenti categorie di prestazioni offerte dal servizio dei conti correnti postali 1. La girata 1.1 II titolare di un conto corrente postale chiede, previo addebitamento al suo conto, l'iscrizione di un importo a credito del conto corrente postale del beneficiario oppure, secondo accordo conchiuso tra le Amministrazioni postali interessate, a credito di altri tipi di conti.

1.2 La girata ordinaria è trasmessa per la via postale.

1.3 La girata telegrafica è trasmessa per la via delle telecomunicazioni.

11

Dal testo originale francese.

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2. // versamento a un conto corrente postale 2.1 II mittente consegna fondi allo sportello di un ufficio postale e chiede che l'importo venga accreditato al conto corrente postale del beneficiario oppure, secondo un accordo conchiuso fra le Amministrazioni interessate, ad altri tipi di conti.

2.2 II versamento ordinario è trasmesso per la via postale.

2.3 II versamento telegrafico è trasmesso per la via delle telecomunicazioni.

3. Il pagamento mediante vaglia o mediante chèque d'assegnazione 3.1 II titolare di un conto corrente postale chiede, previo addebitamento al suo conto, il pagamento di un importo in contanti al beneficiario.

3.2 II pagamento ordinario utilizza la via postale.

3.3 II pagamento telegrafico utilizza la via delle telecomunicazioni.

4. // postchèque 4.1 II postchèque è un titolo internazionale che può essere rimesso ai titolari di conti correnti postali. È pagabile a vista negli uffici postali degli Stati che partecipano al servizio.

4.2 II postchèque può pure essere rimesso in pagamento a terzi, previa intesa tra le Amministrazioni contraenti.

5. Altre prestazioni Le Amministrazioni postali possono convenire nelle loro relazioni bilaterali o multilaterali d'instaurare altre prestazioni, le cui modalità devono essere definite fra le Amministrazioni interessate.

Capitolo II La girata Articolo 3 Condizioni d'ammissione e d'esecuzione degli ordini di girata 1. Salvo accordo speciale, l'importo delle girate è espresso nella moneta dello Stato di destinazione.

2. L'Amministrazione d'origine fissa il saggio di conversione della sua moneta in quella dello Stato di destinazione.

3. L'Amministrazione d'emissione determina la tassa che essa esige dal traente di una girata postale e che tiene intera per sé.

4. L'Amministrazione di destinazione ha la facoltà di determinare la tassa che essa riscuote per l'iscrizione di una girata postale a credito di un conto corrente postale.

5. Sono esenti da qualsiasi tassa le girate concernenti il servizio postale, scambiate alle condizioni previste dall'articolo 16 della Convenzione.

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6. Le cedole di girata ordinarie sono spedite ai beneficiari, senza spese, dopo che le somme girate sono state registrate a credito del loro conto. Se esse non recano nessuna comunicazione particolare, possono essere sostituite con una notizia apposta sull'estratto di conto, che permette al beneficiario d'indentificare il traente.

7. Le girate telegrafiche sono sottoposte alle disposizioni del Regolamento telegrafico annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni. Il traente di una girata telegrafica paga, in più della tassa prevista al paragrafo 3 qui sopra, la tassa chiesta per la trasmissione per la via delle telecomunicazioni, compresa, eventualmente, quella per la comunicazione particolare destinata al beneficiario. L'ufficio dei conti correnti postali destinatario allestisce per ogni girata telegrafica un avviso d'arrivo o un avviso di girata del servizio interno o internazionale e lo trasmette, senza spese, al beneficiario. Se il telegramma girata non comprende nessuna comunicazione particolare, l'avviso d'arrivo o l'avviso di girata può essere sostituito con una notizia apposta sull'estratto di conto, che permette al beneficiario di determinare il traente.

Articolo 4 Responsabilità 1. Principio ed estensione della responsabilità 1.1 Le Amministrazioni sono responsabili delle somme addebitate al conto del traente fino al momento in cui la girata è regolarmente effettuata.

1.2 Le Amministrazioni sono responsabili delle indicazioni errate scritte dai loro servizi sulle liste delle girate ordinarie o sulle girate telegrafiche. La responsabilità si estende agli errori di conversione e di trasmissione.

1.3 Le Amministrazioni non assumono nessuna responsabilità per i ritardi che possono sorgere durante la trasmissione e l'esecuzione degli ordini di girata.

1.4 Le Amministrazioni possono pure convenire tra loro di applicare condizioni di responsabilità più estese, adeguate alle necessità dei loro servizi interni.

1.5 Le Amministrazioni sono prosciolte da qualsiasi responsabilità: a) quando, premesso che la prova della loro responsabilità non sia stata fornita altrimenti, esse non possono render conto dell'esecuzione d'una girata a cagione della distruzione dei documenti di servizio dovuta a un caso di forza maggiore; b) se il traente non ha presentato nessun reclamo nel termine previsto all'articolo 47 paragrafo 1 della Convenzione.

2. Determinazione della responsabilità Riservate le disposizioni dell'articolo 9 paragrafi da 3.2 a 3.5 dell'Accordo concernente i vaglia postali, la responsabilità è addossata all'Amministrazione dello Stato nel quale l'errore fu commesso.

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3. Pagamento delle somme dovute. Regresso 3.1 L'obbligo di indennizzare il reclamante spetta all'Amministrazione a cui fu presentato il reclamo.

3.2 Qualunque sia la cagione del rimborso, la somma da rimborsare al traente di una girata non può sorpassare quella che è stata addebitata al suo conto.

3.3 L'Amministrazione che ha indennizzato il reclamante ha il diritto di regresso verso l'Amministrazione responsabile.

3.4 L'Amministrazione che per ultima ebbe a sopportare il danno ha il diritto di regresso, per l'ammontare della somma pagata, verso la persona avvantaggiata dall'errore.

4. Termine di pagamento 4.1 II versamento dell'importo dovuto al reclamante deve essere effettuato non appena la responsabilità del servizio è stata stabilita, entro un termine limite di sei mesi a contare dal giorno che segue quello della presentazione del reclamo.

4.2 L'Amministrazione alla quale è stato presentato il reclamo è autorizzata a indennizzare il reclamante per conto dell'Amministrazione presunta responsabile, se questa, benché regolarmente informata, ha lasciato trascorrere cinque mesi senza dare una soluzione definitiva al reclamo.

5. Rimborso all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento 5.1 L'Amministrazione responsabile è tenuta a soddisfare l'Amministrazione che ha indennizzato il reclamante, entro un termine di quattro mesi a contare dal giorno dell'invio della notificazione del rimborso.

5.2 Trascorso tale termine, la somma dovuta all'Amministrazione che ha effettuato il rimborso diventa fruttifera d'interesse moratorio in ragione del 6 per cento all'anno.

Capitolo III II versamento Articolo 5

II versamento

1. Le Amministrazioni convengono di adottare, per lo scambio dei versamenti per la via postale, il tipo di modulo e la regolamentazione che si adattano meglio all'organizzazione del loro servizio.

2. Versamento per mezzo di mandati di versamento Con riserva delle disposizioni particolari degli articoli 501 e 502 del Regolamento d'esecuzione, i versamenti eseguiti per mezzo di mandati di versamento si effettuano conformemente alle disposizioni concernenti i vaglia postali.

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3. Versamenti per mezzo di avvisi di pagamento 3.1 Riservate le disposizioni particolari seguenti, tutto quello che è esplicitamente previsto per le girate postali si applica anche ai versamenti.

3.2 L'Amministrazione d'emissione stabilisce la tassa che essa esige dal mittente di un versamento e che tiene intera per sé. Questa tassa non può essere superiore a quella riscossa per l'emissione di un vaglia ordinario.

3.3 Una ricevuta gratuita viene consegnata al depositante all'atto del versamento dei fondi.

Capitolo IV II pagamento per mezzo di vaglia Articolo 6 Modalità d'esecuzione dei pagamenti per mezzo di vaglia 1. I pagamenti internazionali eseguiti mediante addebito ai conti correnti postali possono essere effettuati per mezzo di vaglia postali ordinari.

2. I vaglia ordinari emessi per rappresentare le somme addebitate ai conti correnti postali sottostanno alle disposizioni dell'Accordo concernente i vaglia postali.

Capitolo V II pagamento per mezzo di chèque d'assegnazione Articolo 7 Emissione di chèques d'assegnazione 1. I pagamenti internazionali eseguiti mediante addebito ai conti correnti postali possono essere effettauti per mezzo di chèques d'assegnazione.

2. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 si applicano agli chèques d'assegnazione.

3. L'Amministrazione d'origine determina la tassa che essa esige dal traente di uno chèques d'assegnazione.

4. Gli chèques d'assegnazione possono essere trasmessi per la via delle telecomunicazioni tra l'ufficio di scambio dell'Amministrazione d'origine e l'ufficio di scambio dell'Amministrazione di pagamento, oppure tra l'ufficio di scambio dell'Amministrazione d'origine e l'ufficio postale incaricato del pagamento, allorché le Amministrazioni convengono di utilizzare tale modo di trasmissione.

5. Gli articoli 3 dell'Accordo e 402 del Regolamento d'esecuzione concernente i vaglia postali sono applicabili agli chèques d'assegnazione telegrafici.

Articolo 8 Pagamento di chèques d'assegnazione 1. Le Amministrazioni convengono di adottare per il servizio dei pagamenti la regolamentazione che si adatta meglio all'organizzazione del loro servizio. Esse possono utilizzare moduli del loro servizio interno per sostituire gli chèques d'assegnazione che sono indirizzati ai loro servizi.

11 Foglio federale. 73° anno. Voi. III

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2. L'Amministrazione pagatrice non è tenuta ad assicurare il pagamento a domicilio degli chèques d'assegnazione il cui importo eccede quello dei vaglia ordinari abitualmente pagati a domicilio.

3. Per ciò che concerne la durata della validità, il visto per il pagamento, le regole generali di pagamento, il recapito per espresso, le tasse eventualmente riscosse presso il destinatario e le disposizioni particolari relative al pagamento telegrafico sono applicabili, anche agli chèques d'assegnazione, l'articolo 4 paragrafi 5 e 6 dell'Accordo, gli articoli 604 paragrafi da 2 a 4, e 606 del Regolamento d'esecuzione concernente i vaglia postali, sempre che i regolamenti del servizio interno non vi si oppongano.

Articolo 9 Responsabilità .

1. Le Amministrazioni sono responsabili delle somme addebitate al conto del traente fino al momento in cui lo chèques d'assegnazione è regolarmente pagato.

2. Le Amministrazioni sono responsabili delle indicazioni errate scritte dal loro servizio sulle liste degli chèques d'assegnazione o sugli chèques d'assegnazione telegrafici. La responsabilità si estende agli errori di conversione e agli errori di trasmissione.

3. Le Amministrazioni non assumono nessuna responsabilità per i ritardi che possono sorgere durante la trasmissione o il pagamento degli chèques d'assegnazione.

4. Le Amministrazioni possono pure convenire tra loro di applicare condizioni di responsabilità più estese, adeguate alle necessità dei loro servizi interni.

5. L'articolo 9 dell'Accordo concernente i vaglia postali è applicabile anche agli chèques d'assegnazione.

Articolo 10 Rimunerazione dell'Amministrazione di pagamento 1. L'Amministrazione d'emissione attribuisce a quella che effettua il pagamento una rimunerazione per ogni chèques d'assegnazione. L'aliquota di tale rimunerazione è fissata sulla porta dell'importo medio degli chèques d'assegnazione compresi nelle lettere di spedizione inoltrate nel corso di ogni mese e ascende a: - 0,59 DTS fino a 65,34 DTS; - 0,72 DTS oltre 65,34 DTS fino a 130,68 DTS; - 0,88 DTS oltre 130,68 DTS fino a 196,01 DTS; - 1,08 DTS oltre 196,01 DTS fino a 261,35 DTS; - 1,31 DTS oltre 261,35 DTS fino a 326,69 DTS; - 1,57 DTS oltre 326,69 DTS.

2. Le Amministrazioni possono tuttavia convenire di assegnare al posto delle aliquote previste al paragrafo 1 una rimunerazione uniforme in DTS o nella moneta dello Stato di pagamento, indipendente dall'importo degli chèques d'assegnazione.

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3. La rimunerazione dovuta all'Amministrazione di pagamento è calcolata ogni mese nel modo seguente: a) il tasso di rimunerazione in DTS da applicare per ogni chèques d'assegnazione è determinato dopo la conversione in DTS dell'importo medio degli chèques d'assegnazione, sulla base del valore medio del DTS nella moneta dello Stato di pagamento, come è definito all'articolo 104 del Regolamento della Convenzione; b) l'importo totale in DTS, ottenuto per la rimunerazione relativa a ogni conto, è convertito nella moneta dello Stato di pagamento sulla base del valore reale del DTS in vigore l'ultimo giorno del mese al quale il conto si riferisce; e) se la rimunerazione uniforme prevista al paragrafo 2 è fissata in DTS, la conversione nella moneta dello Stato di pagamento è eseguita nel modo esposto alla lettera b).

Capitolo VI Altri modi di scambio dei pagamenti Articolo 11 Altri modi di scambio dei pagamenti 1. I pagamenti internazionali da eseguire mediante addebitamento ai conti correnti postali possono essere effettuati anche per mezzo di nastri magnetici o di qualsiasi altro supporto convenuto tra le Amministrazioni.

2. Le Amministrazioni di destinazione possono utilizzare moduli del loro servizio interno per rappresentare ordini di pagamento che esse ricevono nel modo appena descritto. Le condizioni di scambio sono fissate in questi casi in convenzioni particolari stipulate tra le Amministrazioni interessate.

Capitolo VII II postchèque Articolo 12 Rimessa dei postchèque 1. Ogni Amministrazione può rimettere postchèques ai suoi titolari di conti correnti postali.

2. Ai titolari di conti correnti postali, ai quali vengono rimessi postchèques, è consegnata anche una carta di garanzia per postchèques che dev'essere presentata al momento del pagamento.

3. L'importo massimo garantito è stampato a tergo di ogni postchèque o su un annesso nella moneta convenuta dai diversi Stati contraenti.

4. L'Amministrazione d'emissione stabilisce, salvo accordo particolare con l'Amministrazione di pagamento, il saggio di conversione della sua moneta in quella dello Stato di pagamento.

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5. L'Amministrazione d'emissione può riscuotere una tassa sul traente di un postchèque.

6. Se del caso, la durata di validità dei postchèques è fissata dalle Amministrazioni d'emissione. Essa è indicata sul postchèque mediante l'impressione dell'ultima data di validità. Se manca tale indicazione, la validità del postchèque è illimitata.

Articolo 13 Pagamento 1. L'importo dei postchèques è versato al beneficiario nella moneta legale dello Stato di pagamento agli sportelli degli uffici postali.

2. L'importo massimo che si può pagare con un postchèque è stabilito di comfune accordo dagli Stati contraenti.

Articolo 14 Responsabilità 1. L'Amministrazione di pagamento è liberata da ogni responsabilità allorché può stabilire che il pagamento è stato effettuato alle condizioni fissate agli articoli 1301 e 1302 del Regolamento d'esecuzione.

2. L'Amministrazione di emissione non è tenuta a rimunerare i postchèques falsificati o contraffatti che le sono stati rimandati dopo il termine previsto all'articolo 1303 paragrafo 4 del Regolamento d'esecuzione.

Articolo 15 Rimunerazione dell'Amministrazione di pagamento Le Amministrazioni che convengono di partecipare al servizio dei postchèques fissano di comune accordo l'importo della rimunerazione che è assegnato all'Amministrazione di pagamento.

Capitolo Vili Disposizioni diverse Articolo 16

Disposizioni diverse

1. Domanda d'apertura di un conto corrente postale all'estero 1.1 Nei casi di domanda d'apertura di un conto corrente postale in uno Stato con il quale quello in cui risiede il richiedente scambia girate postali, l'Amministrazione di questo Stato deve collaborare con l'Amministrazione incaricata di tenere il conto quando si tratta di verificare la domanda.

1.2 Le Amministrazioni s'impegnano a effettuare tale esame con tutta la cura e la diligenza auspicabili, senza però assumersi per questo nessuna responsabilità.

1.3 L'Amministrazione dello Stato di residenza interviene pure, su richiesta dell'Amministrazione che tiene il conto, per verificare, quanto possibile, le in164

Unione postale universale

formazioni riguardanti qualsiasi cambiamento della capacità giuridica del correntista.

2. Franchigia postale 2.1 Gli invii contenenti estratti di conti indirizzati dagli uffici dei conti correnti postali ai titoliari di conti sono spediti per la via più rapida (aerea o di superficie) e distribuiti in franchigia di porto in tutti gli Stati dell'Unione.

2.2 La rispedizione di questi invii in qualsiasi Stato dell'Unione non fa perdere loro, in nessun caso, il beneficio della franchigia.

Capitolo IX Disposizioni finali Articolo 17 Disposizioni finali 1. La Convenzione, l'Accordo concernente i vaglia postali e il suo Regolamento d'esecuzione sono applicabili, se del caso per analogia, in tutto ciò che non è regolato espressamente dal presente Accordo.

2. L'articolo 4 della Costituzione non è applicabile al presente Accordo.

3. Condizioni per l'approvazione delle proposte riguardanti il presente Accordo

3.1 Per diventare esecutive, le proposte presentate al Congresso, relative al presente Accordo e al suo Regolamento d'esecuzione, devono essere approvate dalla maggioranza degli Stati membri presenti e votanti che aderiscono all'Accordo. Almeno la metà di questi Stati membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione.

3.2 Per diventare esecutive, le proposte relative al Regolamento d'esecuzione del presente Accordo, che sono state rimandate dal Congresso al Consiglio esecutivo per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio esecutivo che aderiscono all'Accordo.

3.3 Per diventare esecutive, le proposte, riguardanti il presente Accordo, presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono raccogliere: a) l'unanimità dei voti, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni; b) i due terzi dei voti, se si tratta della modificazione delle disposizioni del presente Accordo; e) la maggioranza dei voti, se si tratta dell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, salvo il caso di controversia da sottoporre all'arbitrato previsto all'articolo 32 della Costituzione.

4. Il presente Accordo sarà messo in esecuzione il 1° gennaio 1991 e rimarrà in vigore fino alla messa in esecuzione degli Atti del Congresso successivo.

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In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi degli Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che è depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sarà consegnata dal Governo dello Stato sede del Congresso ad ognuna delle Parti.

Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989.

Seguono le firme

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Messaggio concernente gli Atti firmati al XX Congresso postale universale di Washington del 5 giugno 1990

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1990

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04.09.1990

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