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90.049

Messaggio concernente il trattato d'estradizione con la Repubblica delle Filippine

del 15 agosto 1990

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale relativo al trattato d'estradizione tra la Svizzera e la Repubblica delle Filippine, firmato a Berna il 19 ottobre 1989.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 agosto 1990

1990 - 435

20 Foglio federale. 73° anno. Voi. III

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Roller" II cancelliere della Confederazione, Buser

297

Compendio // trattato firmato il 19 ottobre 1989 con la Repubblica delle Filippine (qui appresso Filippine) disciplina le relazioni tra i due Paesi in materia d'estradizione, rafforzando così la loro collaborazione nella lotta contro la criminalità.

Finora, le relazioni in materia d'estradizione tra la Svizzera e le Filippine non erano disciplinate da alcun trattato. Orbene, le Filippine appartengono alla categoria di Stati che, contrariamente alla Svizzera, non possono estradare in assenza di un obbligo stipulato da un accordo.

L'impossibilità di ottenere una estradizione dalle Filippine, da una parte, e la moltiplicazione dei contatti tra le autorità dei due Paesi dopo la caduta del presidente Marcos, dall'altra, indussero la Svizzera a proporre alle Filippine la conclusione di un trattato formale.

Il presente trattato è il risultato dei negoziati svoltisi a Manila nel febbraio del 1989. Riprende i principi della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), adottata con il decreto federale del 27 settembre 1966 (RU 1967 850), e della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1). Inoltre si ispira molto ampiamente al trattato che la Svizzera ha firmato con l'Australia il 29 luglio 1988 e che le Camere hanno approvato il 14 marzo 1990.

Alcuni punti minori del trattato derogano al disciplinamento esistente (p. es.

il momento da prendere in considerazione per determinare la nazionalità dell'autore del reato). Queste deroghe non sono tuttavia in contraddizione con il diritto svizzero, in quanto ne rispettano i principi fondamentali.

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Messaggio I II

Parte generale Punto della situazione

Tra la Svizzera e le Filippine, l'estradizione non è disciplinata da un trattato, ma è conforme alla legislazione nazionale dei due Stati. Nelle Filippine, essa è oggetto di un decreto presidenziale (N. 1069) del 13 gennaio 1977, mentre in Svizzera è disciplinata dalla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dalla relativa ordinanza d'esecuzione del 24 febbraio 1982 (OIMP; RS 351.11).

Questa situazione è insoddisfacente sotto molti aspetti. In effetti, l'enorme aumento dei viaggi all'estero, corollario dell'accrescimento delle risorse del mondo industrializzato, e gli sviluppi tecnici verificatisi in tutti i settori hanno condotto a una proliferazione della criminalità internazionale e soprattutto a molte possibilità per i delinquenti di sfuggire alla giustizia. Inoltre, in seguito alla caduta dell'ex presidente Marcos e all'ondata di domande d'assistenza risultanti dalle inchieste penali aperte contro di lui e contro parecchie persone del suo ambiente, i contatti tra la Svizzera e le Filippine sono nettamente aumentati, almeno per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria in materia penale.

Inoltre le Filippine - contrariamente alla Svizzera - non possono procedere a un'estradizione senza trattato (art. 3 della legge del 1977), sicché in questi ultimi anni parecchi ricercati dalle autorità penali svizzere hanno potuto sfuggire loro riparando in tale Paese.

Visto quanto precede, il Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia 11 15 giugno 1988 propose al Presidente delle Filippine, signora C. Aquino, in visita in Svizzera, di negoziare un trattato d'estradizione ispirato alla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1) e al trattato bilaterale d'estradizione firmato dalle Filippine e dall'Australia il 7 marzo 1988, che a sua volta si adegua al trattato bilaterale in questo campo che la Svizzera è l'Australia hanno firmato il 29 luglio 1988. Il 26 settembre 1988, le Filippine risposero favorevolmente alla richiesta.

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Svolgimento dei negoziati

I negoziati si svolsero nel febbraio 1989 a Manila e sfociarono rapidamente nell'elaborazione di un trattato sul modello di quello firmato dalle Filippine e dall'Australia il 7 marzo 1988. Nei mesi seguenti, piccole divergenze hanno potuto essere eliminate mediante scambio epistolare, sicché, il 19 ottobre 1989, il trattato ha potuto essere firmato a Berna, in occasione di una visita del Ministro della Giustizia delle Filippine, M.S. Ordonez.

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2

Parte speciale

Commento del trattato II trattato d'estradizione che vi sottoponiamo per approvazione riprende essenzialmente i principi contenuti nella CEEstr (FF 1966 I 473), nell'AIMP (FF 1976 II 443) e nel trattato d'estradizione del 29 luglio 1988 con l'Australia (FF 1989 III 717). Siccome esso rispetta in tutti i settori l'ordinamento giuridico svizzero in materia d'estradizione, possiamo limitarci ad alcune brevi osservazioni su punti particolari: - La definizione dei reati motivanti l'estradizione (art. 2 n. 1) riprende la clausola generale dei moderni trattati d'estradizione e sostituisce così vantaggiosamente la lista desueta e spesso incompleta contenuta ancora frequentemente nei trattati conclusi con i Paesi del common law.

- Durante i negoziati, è stato possibile ottenere l'inserimento dell'estradizione accessoria (art. 2 n. 2), vale a dire l'estradizione accordata anche per reati punibili con una pena o una misura privativa della libertà inferiore a un anno. Siffatta aggiunta non soltanto garantisce una buona amministrazione della giustizia, ma tutela gli interessi dell'individuo perseguito in quanto gli garantisce una pena complessiva per tutti i reati a suo carico.

- Come nel trattato tra la Svizzera e l'Australia, il trattato negoziato con le Filippine obbliga lo Stato richiesto a estradare i cittadini dello Stato richiedente che abbiano commesso reati fuori di quest'ultimo (art. 2 n. 4).

- Conformemente ai trattati conclusi abitualmente dalla Svizzera, l'estradizione è rifiutata se il reato è politico o militare (art. 3 n. 1 lett. a e e).

Durante i negoziati, la delegazione delle Filippine ha insistito affinchè il trattato contenesse una clausola intesa a non riconoscere il carattere politico all'attentato a un capo di Stato o a un membro della sua famiglia. La Svizzera da sempre rifiuta il riconoscimento di siffatta clausola, per lo meno sotto forma imperativa (vedi messaggio del 1° marzo 1966 relativo al decreto federale sull'approvazione di sei convenzioni del Consiglio d'Europa, B.I.4; FF 19661 423), perché ritiene che in questo campo soltanto il Tribunale federale è competente per riconoscere o no il carattere politico dell'azione di cui trattasi (cfr. pure l'art. 55 cpv. 2 AIMP). Tuttavia, le circostanze politiche attuali nelle Filippine permettono ampiamente di comprendere le ragioni
del desiderio espresso da questo Paese, tanto più che da una parte una clausola siffatta figura nei trattati d'estradizione da esso recentemente conclusi e che dall'altra le sue autorità non comprenderebbero affatto un silenzio sul punto in questione nel testo negoziato con la Svizzera. Così è stato trovato un compromesso sotto forma di una clausola potestativa che rispetta il principio al quale la Svizzera si attiene (art. 3 n. l lett. a secondo periodo).

- Lo Stato richiesto può parimenti rifiutare d'estradare se il reato motivante la domanda concerne prescrizioni di politica monetaria, commerciale o economica, se tende a diminuire il gettito fiscale o le tasse (art. 3 n. 2 lett. a) oppure se è punito con la pena capitale dal diritto dello Stato richiedente (art. 3 n. 2 lett. d).

300

In caso di rifiuto d'estradare un proprio cittadino, lo Stato richiesto è tenuto a promuovere un'azione penale nei suoi confronti (secondo il principio «aut dedere aut iudicare», cfr. art. 6 par. 2 CEEstr).

Per accertare la cittadinanza dell'individuo perseguito, occorre prendere in considerazione il momento in cui il reato è stato commesso (art. 3 n. 2 lett.

b).

Secondo la CEEstr (art. 6 par. 1 lett. e) e la pratica svizzera attuale la cittadinanza si accerta al momento della decisione sull'estradizione. Nell'ipotesi che l'autore abbia acquisito la cittadinanza svizzera dopo aver commesso l'atto, ma prima di una decisione circa l'estradizione, questo disciplinamento può essere fonte di difficoltà. In effetti, la Svizzera non può né procedere a una estradizione (in virtù del principio della non estradizione dei propri cittadini, art. 7 cpv. 1 AIMP), né promuovere un'azione penale per il reato commesso all'estero (giusta l'art. 6 CP), perché al momento della perpetrazione il reo non era cittadino svizzero. Il disciplinamento previsto nel trattato con le Filippine colma siffatta lacuna. Rileviamo del resto che, ratificando la CEEstr, la Francia ha fatto una dichiarazione (ad art. 6 della Convenzione) che va nello stesso senso (RS 0.353.1).

Il disciplinamento previsto nel numero 2 dell'articolo 4 (domanda e atti a sostegno) stabilisce l'abbandono dell'inserto delle prove, che crea spesso difficoltà insormontabili negli affari d'estradizione con i Paesi del common law, mentre il numero 3 di questa disposizione permette, con il consenso della persona perseguita, di procedere a un'estradizione semplificata ai sensi dell'articolo 54 AIMP.

Come nel trattato d'estradizione concluso con l'Australia, il disciplinamento in materia di autenticazione (art. 5) costituisce una notevole semplificazione; anzi esso è ancora più conciso, poiché non esige che gli atti firmati o certificati conformi siano ancora muniti di un sigillo ufficiale dello Stato richiedente.

La composizione delle controversie (art. 17) è oggetto di una clausola identica a quella che figura nel trattato concluso con l'Australia. Come abbiamo detto nel relativo messaggio (FF 1989 III 717) si tratta di un nuovo disciplinamento in un trattato bilaterale d'estradizione concluso dalla Svizzera.

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Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

II trattato non ha alcuna conseguenza finanziaria e non modifica l'effettivo del personale.

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Programma di legislatura

II progetto figura nel programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 339, appendice 2).

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Relazione con il diritto europeo

In Europa, l'estradizione è retta in linea di massima dalla Convenzione europea d'estradizione, che si applica pure alla Svizzera, nonché da alcuni accordi bilaterali.

Il trattato d'estradizione con le Filippine riprende i principi della Convenzione europea d'estradizione, sicché il disciplinamento proposto è compatibile con il diritto europeo in materia.

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Costituzionalità

II trattato si basa sull'articolo 8 della Costituzione (Cost.) che conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati internazionali. Giusta l'articolo 85 numero 5 Cost., le vostre Camere sono competenti per approvarlo. Esso è concluso per una durata indeterminata, ma può essere denunciato in qualsiasi momento con una notifica scritta. La denuncia ha effetto 180 giorni dopo detta notifica. D'altronde lo strumento non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non comporta una unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale relativo non sottosta quindi al referendum facoltativo secondo l'articolo 89 capoverso 3 Cost.

3589

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Decreto federale

Disegno

concernente il trattato di estradizione con le Filippine

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 agosto 19901', decreta:

Art. l 1 II trattato d'estradizione firmato il 19 ottobre 1989 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine è approvato.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificare questo trattato.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

"FF 1990 III 297

303

Trattato di estradizione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine

Traduzione"

La Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine, animate dal desiderio di intensificare la collaborazione tra i due Stati nella lotta contro la criminalità e di semplificare le loro relazioni in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Obbligo di estradizione Gli Stati contraenti si impegnano reciprocamente a consegnare, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, gli individui perseguiti o ricercati nello Stato richiedente per l'esecuzione di una pena o di una misura privativa della libertà per un reato motivante l'estradizione.

Articolo 2 Reati motivanti l'estradizione 1. Danno luogo all'estradizione, ai sensi del presente trattato, i reati che, secondo il diritto dei due Stati contraenti, sono puniti con una pena o con una misura privativa della libertà di almeno un (1) anno o con una pena più severa.

Se la domanda di estradizione si riferisce a un individuo condannato per un reato motivante l'estradizione e ricercato per l'esecuzione di una pena o di una misura privativa della libertà, l'estradizione è accordata se la pena o la misura privativa della libertà che deve essere eseguita è di almeno sei (6) mesi.

2. Se un individuo è estradato per un reato motivante l'estradizione, quest'ultima può essere accordata, in quanto il diritto dello Stato richiesto lo ammetta, anche per reati puniti con pene o con misure privative della libertà di durata inferiore a un anno oppure con pene meno severe.

3. Ai sensi del presente articolo: a) un reato è considerato motivante l'estradizione indipendentemente dal fatto che il diritto dei due Stati contraenti lo includa nella medesima categoria di reati o lo definisca in termini diversi; b) è preso in considerazione l'insieme dei reati imputati all'individuo reclamato, onde determinare la configurazione della fattispecie.

''Dal testo originale francese.

304

Trattato di estradizione

4. Se il reato per il quale è richiesta l'estradizione è stato commesso fuori del territorio dello Stato richiedente, l'estradizione è concessa conformemente alle disposizioni del presente trattato se l'individuo perseguito è cittadino dello Stato richiedente. Se l'individuo la cui estradizione è domandata per un simile fatto non è cittadino dello Stato richiedente, lo Stato richiesto giudica liberamente la domanda d'estradizione.

5. L'estradizione può essere concessa conformemente alle disposizioni del presente trattato, indipendentemente dal momento in cui è stato commesso il reato per il quale è stata domandata l'estradizione, a condizione che: a) il reato fosse punibile nello Stato richiedente al momento della perpetrazione; e b) gli atti o le omissioni invocate fossero perseguibili secondo la legge dello Stato richiesto purché commessi sul territorio di questo Stato al momento della presentazione della domanda.

Articolo 3 Eccezioni all'estradizione 1. L'estradizione non è concessa: a) se il reato per il quale è domandata l'estradizione è considerato dallo Stato richiesto un reato politico. L'attentato o il tentativo dì attentato alla vita di un capo di Stato o di governo, o a quella di un membro della sua famiglia, può essere considerato un reato non politico; b) se vi sono seri motivi per credere che la domanda d'estradizione per un reato di diritto comune sia stata presentata per perseguire o punire un individuo a causa della razza, della religione, della cittadinanza o delle opinioni politiche, o se la situazione di detto individuo arrischia di aggravarsi per l'uno o l'altro di questi motivi; e) se il reato per il quale è chiesta l'estradizione è un reato militare e non un reato di diritto comune; d) se, nello Stato richiesto o in uno Stato terzo, contro l'individuo perseguito è stata pronunciata una sentenza definitiva per i fatti che motivano la domanda d'estradizione: - quando detta sentenza è di assoluzione; o - quando la pena o un'altra misura privativa della libertà pronunciata contro l'individuo perseguito è stata eseguita completamente oppure è stata oggetto di una grazia o di un'amnistia, nella sua totalità o limitatamente alla parte non eseguita; e) se la prescrizione dell'azione penale o della pena è acquisita secondo il diritto di uno Stato contraente.

2. L'estradizione può
essere rifiutata: a) se il reato per il quale essa è domandata costituisce una violazione di misure concernenti esclusivamente la politica monetaria, commerciale o economica o è inteso soltanto a diminuire il gettito fiscale; b) se l'individuo per cui è domandata l'estradizione è cittadino dello Stato richiesto. Se rifiuta l'estradizione dei propri cittadini, lo Stato richiesto 305

Trattato di estradizione

deve, su domanda dello Stato richiedente e se il proprio diritto l'ammette, sottoporre eventualmente il caso alle autorità competenti affinchè possa essere esercitato un procedimento penale per tutti o per singoli reati oggetto della domanda d'estradizione. Determinante per stabilire la cittadinanza è il momento in cui è stato commesso il reato per il quale è stata chiesta l'estradizione; e) se il reato per cui è stata chiesta l'estradizione sottosta alla giurisdizione dello Stato richiesto e questi apre un procedimento penale per detto reato; d) se il reato per il quale ,è chiesta l'estradizione, o se qualsiasi altro reato per il quale l'individuo perseguito può essere arrestato o condannato conformemente alle disposizioni del presente Trattato è punito con la pena capitale secondo il diritto dello Stato richiedente, eccetto che questo Stato si impegni a non eseguirla.

3. Lo Stato richiesto può, giustificandone i motivi, raccomandare allo Stato richiedente di ritirare la domanda d'estradizione se ritiene che l'estradizione non dovrebbe essere chiesta a causa dell'età, della salute o di altri motivi personali dell'individuo perseguito.

Artìcolo 4 Domanda e atti a sostegno 1. La domanda d'estradizione è formulata per iscritto e presentata per via diplomatica. Tutti gli atti a sostegno della domanda devono essere ufficialmente certificati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5.

2. A sostegno della domanda d'estradizione saranno prodotti: a) se un reato è imputato all'individuo perseguito: un mandato d'arresto contro l'individuo perseguito o una copia dello stesso, la designazione dei reati per i quali è chiesta l'estradizione nonché la descrizione di tutti gli atti o omissioni relativi ad ogni reato imputatogli; b) se l'individuo perseguito a causa di un reato è stato condannato in contumacia: un documento o una copia dello stesso, emanante dall'autorità giudiziaria o da un'altra autorità, che ordini l'arresto dell'individuo perseguito, la designazione dei reati per i quali è chiesta l'estradizione nonché la descrizione di tutti gli atti o omissioni relativi ad ogni reato imputatogli; e) se l'individuo perseguito è stato condannato per un reato in base a un contraddittorio: la designazione dei reati per i quali è chiesta l'estradizione, la descrizione di tutti gli atti o omissioni relativi
ad ogni reato imputato all'individuo perseguito, nonché gli atti attestanti che l'individuo è stato riconosciuto colpevole, la pena pronunciata, l'immediata forza esecutiva della sentenza e la parte di pena non eseguita; d) in ogni caso: l'enunciato delle disposizioni legali giusta le quali il fatto è punibile nonché di quelle che disciplinano la prescrizione, la portata e la natura della pena comminata per detto reato; e e) in ogni caso: una descrizione quanto precisa possibile dell'individuo perseguito nonché qualsiasi informazione atta a determinarne l'identità e la cittadinanza.

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Trattato di estradizione

3. Se è consenziente, l'individuo perseguito può essere estradato secondo le disposizioni del presente Trattato anche qualora le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo non fossero adempiute.

4. Tutti gli atti a sostegno di una domanda d'estradizione presentata dalla Svizzera devono essere redatti o tradotti in inglese. Tutti gli atti a sostegno di una domanda di estradizione presentata dalle Filippine devono essere redatti o tradotti in una lingua ufficiale svizzera stabilita, di caso in caso, dalle autorità svizzere competenti.

Articolo 5 Autenticazione degli atti a sostegno 1. Gli atti prodotti, conformemente all'articolo 4, a sostegno di una domanda d'estradizione sono ammessi, purché autenticati, in ogni procedura d'estradizione nello Stato richiesto.

2. Ai sensi del presente Trattato, un atto a sostegno è autenticato se è firmato o certificato conforme da un giudice, un'autorità giudiziaria o un funzionario dello o nello Stato richiedente.

Articolo 6 Complemento d'informazione 1. Se ritiene che gli atti prodotti a sostegno di una domanda d'estradizione siano insufficienti, conformemente al presente trattato e al diritto dello Stato richiesto, per concedere l'estradizione, lo Stato richiesto potrà domandare che gli sia messo a disposizione un complemento d'informazioni entro un termine determinato.

2. Se l'individuo perseguito è in arresto in vista d'estradizione e gli atti complementari a sostegno non soddisfano le esigenze del presente Trattato e del diritto dello Stato richiesto oppure non sono stati prodotti entro il termine assegnato, l'individuo perseguito potrà essere rimesso in libertà. La messa in libertà non pregiudica un nuovo arresto né l'estradizione, se successivamente fosse ripresentata una domanda d'estradizione.

3. Se l'individuo perseguito è rimesso in libertà, conformemente al numero 2 del presente articolo, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente il più presto possibile.

Articolo 7 Carcerazione provvisoria 1. In caso d'urgenza, ogni Parte contraente può domandare, tramite l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) o in altro modo, la carcerazione provvisoria dell'individuo perseguito. La domanda sarà trasmessa sia per posta sia per telegrafo, sia con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che lasci una traccia scritta.
2. La domanda di carcerazione provvisoria indicherà i dati segnaletici della persona ricercata, una dichiarazione che l'estradizione sarà chiesta per via diplomatica, la conferma dell'esistenza di uno degli atti menzionati nell'arti307

Trattato di estradizione

colo 4 numero 2 che ordinano l'arresto dell'individuo perseguito, una breve descrizione di tutti gli atti o omissioni imputati, la durata e la natura della pena comminata o pronunciata.

3. Dopo aver ricevuto la domanda di carcerazione provvisoria, lo Stato richiesto, conformemente al suo diritto interno, prenderà i provvedimenti appropriati per assicurare l'arresto dell'individuo perseguito. Lo Stato richiedente sarà prontamente informato sull'esito della sua domanda.

4. L'individuo arrestato in seguito a una domanda di carcerazione provvisoria può essere rilasciato dopo quaranta (40) giorni dal momento dell'arresto ove non sia presentata nessuna domanda d'estradizione.

Articolo 8 Concorso di domande 1. Se l'estradizione di un individuo è domandata da due o più Stati, lo Stato richiesto determina lo Stato al quale accorderà l'estradizione e comunica la decisione a tutti gli Stati richiedenti.

2. Per determinare lo Stato a cui l'individuo sarà estradato, lo Stato richiesto tiene conto dell'insieme delle circostanze, segnatamente della gravita proporzionale dei fatti se le domande si riferiscono a parecchi reati, della data e del luogo di perpetrazione di ciascuno di essi, delle date rispettive delle domande, della cittadinanza dell'individuo perseguito, del suo luogo di residenza abituale e delle possibilità di riestradizione a uno Stato terzo.

Articolo 9 Consegna 1. Lo Stato richiesto comunica tempestivamente allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sull'estradizione. Qualsiasi rifiuto integrale o parziale deve essere motivato.

2. Se l'estradizione è concessa, lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente la durata della carcerazione in vista d'estradizione subita dall'individuo perseguito.

3. Se l'estradizione è concessa, lo Stato richiesto consegna l'individuo in un luogo del suo territorio che si confa allo Stato richiedente.

4. Lo Stato richiedente prende in consegna l'individuo perseguito entro un termine ragionevole fissato dallo Stato richiesto e quest'ultimo potrà rifiutare di estradare detto individuo per lo stesso reato se egli non è preso in consegna alla scadenza di questo termine.

5. In caso di forza maggiore che impedisca a uno Stato contraente di consegnare o di prendere in consegna la persona da estradare, l'altro Stato contraente ne è informato. I due Stati contraenti converranno una nuova data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del numero 4 del presente articolo.

308

Trattato di estradizione

Articolo 10 Consegna rinviata o condizionale 1. Lo Stato richiesto può rinviare la consegna dell'individuo per perseguirlo o fargli subire una pena pronunciata per un fatto diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione. In tal caso, lo Stato richiesto deve informarne lo Stato richiedente.

2. Lo Stato richiesto può, per quanto ammesso dalla sua legislazione, consegnare temporaneamente l'individuo perseguito allo Stato richiedente, alle condizioni da determinare di comune intesa fra gli Stati contraenti.

Articolo 11 Consegna di oggetti 1. Se è accordata l'estradizione e lo Stato richiedente lo domanda, lo Stato richiesto consegna, nella misura consentita dalla sua legislazione e fatti salvi i diritti di terzi, tutti gli oggetti reperiti sul territorio dello Stato richiesto che provengono dal reato e possono servire come mezzi di prova.

2. Su domanda dello Stato richiedente, la consegna degli oggetti di cui nel numero 1 del presente articolo è effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non possa avvenire.

3. Nella misura in cui la legislazione dello Stato richiesto o i diritti di terzi lo esigano, gli oggetti consegnati sono restituiti gratuitamente, su domanda, allo Stato richiesto.

Articolo 12 Regola della specialità 1. Fatto salvo il numero 3 del presente articolo, l'individuo estradato conformemente al Trattato non sarà né detenuto né giudicato né sottoposto ad altre restrizioni della sua libertà personale nello Stato richiedente per un reato qualsiasi anteriore alla consegna che non sia: a) il reato per il quale è stata concessa l'estradizione; o b) qualsiasi altro reato motivante l'estradizione, purché lo Stato richiesto vi consenta.

2. La domanda intesa a ottenere dallo Stato richiesto il consenso previsto nel presente articolo sarà corredata degli atti menzionati nell'articolo 4, nonché da un processo verbale allestito da un'autorità giudiziaria e contenente le dichiarazioni dell'estradato sui reati che entrano in considerazione.

3. Il numero 1 del presente articolo non si applica qualora, avendo avuto la possibilità di farlo, l'estradato non abbia lasciato il territorio dello Stato richiedente durante i 45 giorni consecutivi alla sua liberazione definitiva o vi sia ritornato dopo averlo lasciato.

Articolo 13 Riestradizione a uno Stato terzo 1. La persona consegnata allo Stato richiedente non può essere estradata a uno Stato terzo per un reato anteriore alla consegna, salvo che: a) lo Stato richiesto vi consenta; o 309

Trattato di estradizione

b) avendo avuto la possibilità di farlo, l'estradato non abbia lasciato il territorio dello Stato richiedente durante i 45 giorni consecutivi alla sua liberazione definitiva o vi sia ritornato dopo averlo lasciato.

2. Nel caso previsto nel numero 1 lettera a del presente articolo, lo Stato richiesto potrà esigere la produzione degli atti concernenti il consenso, menzionati nell'articolo 4.

Articolo 14 Transito II transito attraverso il territorio di uno degli Stati contraenti è autorizzato su domanda scritta dell'altra parte. La domanda di transito a) può essere trasmessa per posta, per telegrafo o con qualsiasi altro mezzo che lasci una traccia scritta; b) contiene tutti i dati di cui nell'articolo 7 numero 2.

Articolo 15 Rappresentanza e spese 1. Lo Stato richiesto prende tutti i provvedimenti necessari per le procedure inerenti alla domanda d'estradizione e ne assume le spese. Difende gli interessi dello Stato richiedente.

2. Lo Stato richiesto assume i costi cagionati sul suo territorio dall'arresto e dalla detenzione dell'individuo perseguito fino alla presa in consegna di quest'ultimo da parte della persona designata dallo Stato richiedente.

3. Le spese di trasporto dell'individuo perseguito sono a carico dello Stato richiedente.

Articolo 16 Altri obblighi II presente Trattato non pregiudica altri obblighi previsti da un trattato multilaterale cui le Parti contraenti abbiano aderito o cui potrebbero aderire.

Articolo 17 Composizione delle controversie 1. Su domanda di uno degli Stati contraenti si svolgeranno consultazioni in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato, sia in generale, sia in relazione a un caso concreto.

2. Qualsiasi controversia tra gli Stati contraenti in merito all'interpretazione del presente Trattato, che non possa essere composta mediante consultazioni giusta il numero 1 del presente articolo può essere sottoposta da ciascuna Parte contraente alla Corte internazionale di giustizia, conformemente allo Statuto di quest'ultima.

3. La composizione delle controversie conformemente al numero 2 del presente articolo non pregiudica le decisioni governative o giudiziarie di ultima istanza prese negli Stati contraenti in seguito a una domanda che da origine alla controversia tra le Parti contraenti.

310

Trattato di estradizione

Articolo 18 Entrata in vigore e denuncia 1. Il presente Trattato entra in vigore centottanta (180) giorni dopo che i due Stati contraenti si saranno notificati per iscritto che le rispettive condizioni d'entrata in vigore del Trattato sono adempiute.

2. Ciascuno Stato contraente può, in ogni momento, denunciare per iscritto il presente Trattato; la denuncia avrà effetto 180 giorni dopo la sua notifica.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Berna, il 19 ottobre 1989, in lingua francese e inglese, entrambi i testi facenti parimente fede.

Per la Confederazione Svizzera: A. Koller

Per la Repubblica delle Filippine: Sedfrey A. Ordonez

311

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Messaggio concernente il trattato d'estradizione con la Repubblica delle Filippine del 15 agosto 1990

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