Termine di referendum: 26 settembre 1994

Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina # S T #

(LTS) del 17 giugno 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 36sexies della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 19941', decreta:

Art. l Scopo La presente legge disciplina l'esecuzione dell'articolo 36sexies capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.

Art. 2 Strade di transito nella regione alpina Sono strade di transito nella regione alpina esclusivamente: a. la strada del San Bernardino: tratta Thusis - Bellinzona-Nord; b. la strada del San Gottardo: tratta Amsteg - Gesehenen - Airolo - Bellinzona-Nord; e. la strada del Sempione: tratta Briga - Gondo/Zwischenbergen (confine); d. la strada del Gran San Bernardo: tratta Sembrancher - entrata nord della galleria.

Art. 3 Capacità 1 La capacità delle strade di transito non può essere aumentata.

2 Per aumento della capacità delle strade di transito si intende segnatamente: a. la costruzione di strade che, dal profilo funzionale, sgravano o completano le strade esistenti; b. l'allargamento di strade mediante corsie supplementari.

3 La sistemazione delle strade esistenti, se serve principalmente alla manutenzione della rete stradale e a migliorare la sicurezza del traffico, non è considerata una misura mirante all'aumento della capacità.

"FF 1994 II 1171 314

1994-413

Transito stradale nella regione alpina. LF

Art. 4 Strade di circonvallazione 1 La costruzione e l'estensione di strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito sono ammissibili.

2 Le strade di circonvallazione di più abitati sottostanno al capoverso 1 unicamente se detti abitati formano un agglomerato coeso o se lo esigono altre ragioni inerenti alla pianificazione del territorio o alla protezione dell'ambiente.

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati,. 17 giugno 1994 II presidente: Jagmetti II segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 17 giugno 1994 II presidente: Gret Haller II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 28 giugno 19941' Termine di referendum: 26 settembre 1994

6703

"FF 1994 III 314

315

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Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) del 17 giugno 1994

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1994

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28.06.1994

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314-315

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