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Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

994

Referendum contro la modificazione del 18 marzo 1994 del decreto sull'economia lattiera 1988 (DEL 1988) Riuscita

La Cancelleria federale svizzera, visti gli articoli 59, 64 e 66 della legge federale del 17 dicembre 1976" sui diritti politici; visto il rapporto della Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale sulla verificazione delle liste delle firme a sostegno della domanda di referendum contro la modificazione del 18 marzo 1994 del decreto sull'economia lattiera 1988 (DEL 1988)2), decide: 1.

La domanda di referendum contro la modificazione del 18 marzo 1994 del decreto sull'economia lattiera 1988 (DEL 1988) è riuscita avendo essa raccolto le 50 000 firme valide richieste dall'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale.

2.

Delle 62855 firme depositate, 61 951 sono valide.

3.

La presente decisione sarà pubblicata nel Foglio federale e comunicata al Comitato: Vereinigung zum Schutz der kleineren und mittleren Bauern VKMB, segretariato: Herbert Karch, Leberngasse 19, casella postale 1761, 4601 Ölten.

26 luglio 1994

Cancelleria federale svizzera: II cancelliere della Confederazione, i. r. Casanova

') RS 161.1 > FF 1994 II 324

2

995

Referendum

Referendum contro la modificazione del 18 marzo 1994 del decreto sull'economia lattiera 1988 (DEL 1988) Firme per Cantoni Cantoni

Firme Valide

Nulle

Zurigo Berna Lucerna Uri Svitto Obvaldo Nidvaldo Glarona Zugo Friburgo Soletta Basilea Città Basilea Campagna Sciaffusa Appenzello Esterno Appenzello Interno San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra Giura

19704 9323 2 999 308 721 187 270 281 678 270 2370 4 273 4 202 344 790 74 4 534 1865 3 948 1428 190 1568 230 361 999 34

311 99 12 3 21 6 O 8 4 3 44 16 12 9 21 13 81 11 110 31 11 17 3 11 47 O

Svizzera

61951

904

6267

996

Referendum contro la legge federale del 18 marzo 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri Riuscita

La Cancelleria federale svizzera, visti gli articoli 59, 64 e 66 della legge federale del 17 dicembre 1976'* sui diritti politici; visto il rapporto della Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale sulla verificazione delle liste delle firme a sostegno del referendum contro la legge federale del 18 marzo 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri 2), decide: 1.

La domanda di referendum contro la legge federale del 18 marzo 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri è riuscita avendo essa raccolto le 50 000 firme valide richieste dall'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale.

2.

Delle 75 254 firme depositate, 74 768 sono valide.

3.

La presente decisione sarà pubblicata nel Foglio federale e comunicata al comitato referendario contro misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, segretariato: Erika Burgauer, casella postale 5215, 3001 Berna.

26 luglio 1994

Cancelleria federale svizzera: II cancelliere della Confederazione, i. r. Casanova

» RS 161.1

2

> FF 1994 II 275

1994 - 501

997

Referendum

Referendum contro la legge federale del 18 marzo 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri Firme per Cantoni Cantoni

Firme Valide

Zurigo Berna Lucerna Uri Svitto Obvaldo Nidvaldo Glarona Zugo Friburgo Soletta Basilea Città Basilea Campagna Sciaffusa Appenzello Esterno Appenzello Interno

15386 10642 2 896 133 311 520 216 79 861 1429 1265 5 657 2 832 741 483 26

Nulle

40 25 O O O O O O O 4 O 95 21 1 O O

San Gallo

2 832

8

Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra Giura

1837 3 423 680 1784 3221 725 2 064 14 045 680

12 O 118 6 80 6 O 69 1

Svizzera

74768

486

3169

998

Autorizzazione particolare per l'esonero dal segreto professionale a scopo di ricerca nel campo della sanità pubblica La commissione peritale del segreto professionale nel campo della ricerca medica, nella seduta plenaria del 28 aprile 1994, visti: l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP: RS 311.0); gli articoli 1, 2, 9 capoverso 5, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP: RS 235.154); in re Forschungsgruppe für Management in Gesundheitswesen concernente la domanda d'autorizzazione particolare del 7 dicembre 1993 d'esonero dal segreto professionale ai sensi dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nel campo della sanità pubblica: decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Ai sensi dell'articolo 321bis e dell'articolo 2 OATSP è concessa l'autorizzazione particolare d'esonero dal segreto professionale al Dr. oec. B. Güntert, direttore del «Forschungsgruppe für Management im Gesundheitswesen an der HSG (FMIG)», nonché al corichiedente, Prof. Dr. R. Galeazzi, capoclinica della clinica A di medicina interna dell'ospedale cantonale di San Gallo (KSSG), nell'ambito dello studio a scopo di ricerca «AIDS Assessment», in corso dal marzo 1993 e il cui termine è previsto nel settembre 1995. La suddetta autorizzazione particolare comprende tutte le autorizzazioni particolari enumerate nelle cifre da 2 a 6. Per le persone e per i ricercatori esonerati dal segreto professionale, l'ottenimento dell'autorizzazione non comporta l'obbligo di comunicare i dati.

2. Autorizzazione particolare di divulgazione dei dati personali contenuti negli schedari delle consultazioni riservate alle malattie infettive dell'ospedale cantonale di San Gallo L'autorizzazione particolare esonera dal segreto professionale i detentori degli schedari delle consultazioni riservate alle malattie infettive dell'ospedale cantonale di San Gallo nei confronti del FMIG. Su mandato del FMIG, il Dr. med.

Pietro Vernazza e Annette Hürner hanno il diritto di consultare gli schedari per registrare il cognome, il nome e il precedente indirizzo dei pazienti deceduti negli anni 1991, 1992 e 1993 (gruppo di pazienti). I dati non anonimi del gruppo di pazienti devono essere conservati sotto chiave e distrutti alla fine del progetto di ricerca. I
due collaboratori del progetto devono firmare una dichiarazione in cui si impegnano a mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

3. Autorizzazione particolare per la divulgazione dei dati personali contenuti negli incarti medici dell'ospedale cantonale di San Gallo L'autorizzazione particolare esonera dal segreto professionale i detentori degli schedari della clinica A di medicina interna dell'ospedale cantonale di San 999

Gallo nei confronti del FMIG. Su mandato del FMIG, il Dr. med. Pietro Vernazza e Annette Hürner hanno il diritto di consultare i suddetti schedari, per annotare le prestazioni (rispettivamente i costi) fornite dall'ospedale cantonale di San Gallo ad una persona appartenente al gruppo di pazienti. I dati concernenti i costi devono essere trascritti su un formulario che garantisca l'anonimato.

4. Autorizzazione per la trasmissione dei dati personali rilevati alle casse malattia e agli ospedali L'autorizzazione particolare esonera dal segreto professionale i ricercatori del FMIG nei confronti delle casse malattia e degli ospedali, affinchè possano chiedere che siano loro comunicati dati personali nel quadro del progetto di ricerca.

Su mandato del FMIG, il Dr. med. Pietro Vernazza e Annette Hiirner sono autorizzati a trasmettere alle casse malattia e agli ospedali i dati personali in loro possesso. La trasmissione dei dati può riferirsi al cognome, nome e domicilio della persona interessata.

5. Autorizzazione particolare per la trasmissione dei dati personali in possesso delle casse malattia al FMIG L'autorizzazione particolare esonera dal segreto professionale il personale delle casse malattia cui l'FMIG ha chiesto di trasmettere alcuni dati in loro possesso, nel quadro del progetto di ricerca. Su richiesta scritta da parte del FMIG, le suddette persone sono autorizzate a comunicare al Dr. med. Pietro Vernazza e Annette Hiirner i dati relativi alle prestazioni ambulatoriali (ed i relativi costi) fornite ad una determinata persona del gruppo di pazienti. L'FMIG deve annunciare immediatamente alla commissione peritale quali persone debbano essere esonerate dal segreto professionale. Le risposte originali devono essere distrutte dai due collaboratori del progetto non appena siano stati resi anonimi i dati.

6. Autorizzazione particolare per la trasmissione al FMIG della copia delle cartelle mediche L'autorizzazione particolare esonera dal segreto professionale il personale degli ospedali cui l'FMIG ha chiesto di trasmettere la copia di alcune cartelle cliniche, nell'ambito del progetto di ricerca. Su richiesta scritta del FMIG, le suddette persone sono autorizzate a comunicare al Dr. med. Pietro Vernazza e Annette Hiirner i dati relativi alle prestazioni (rispettivamente i costi) fornite ad una
determinata persona del gruppo di pazienti. L'FMIG deve annunciare immediatamente alla commissione peritale quali persone debbano essere esonerate dal segreto professionale. La copia delle cartelle cliniche deve essere distrutta dai due collaboratori del progetto non appena siano stati resi anonimi i dati.

7. Responsabile della garanzia di protezione dei dati trasmessi II Dr. oec. B. Güntert, direttore del FMIG, è incaricato di garantire la protezione dei dati trasmessi.

1000

8. Vie di ricorso Conformemente agli articoli 33 capoverso 1 lettera e della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 255.7) e 44 ss della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), la presente decisione può essere oggetto di ricorso amministrativo presso la Commissione federale della protezione dei dati, Dipartimento federale di giustizia e polizia/DFGP, 3003 Berna, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente decisione sul Foglio ufficiale. Il ricorso deve essere inoltrato in due esemplari in cui figurano le conclusioni, i motivi e i mezzi di prova, nonché la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Su appuntamento ed entro il termine di ricorso, gli aventi diritto di ricorso possono prendere visione dei motivi della decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica/UFSP, Bollwerk 21, 3001 Berna, tei. 031/3229494.

9 agosto 1994

A nome della Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica: II presidente: Prof. Dr. Mark Pieth

6898

1001

Autorizzazione particolare per l'esonero dal segreto professionale a scopo di ricerca nel campo della sanità pubblica La commissione peritale del segreto professionale nel campo della ricerca medica, nella seduta plenaria del 20 giugno 1994, visto l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0); visti gli articoli 1, 2, 9 capoverso 5, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re Prof. Dr. med. D. Conen concernente la domanda d'autorizzazione particolare del 23 dicembre 1993 d'esonero dal segreto professionale ai sensi dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nel campo della sanità pubblica; decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Ai sensi dell'articolo 321bis CP e dell'articolo 2 OATSP è concessa l'autorizzazione particolare d'esonero dal segreto professionale al richiedente, Prof. Dr.

med. D. Conen, nel quadro della ricerca condotta in collaborazione con la Società Prognos SA di Basilea, che verte su uno studio comparativo dei trattamenti dell'ipertensione «Hypertonie-Management - ein Praxisvergleich». La presente autorizzazione è valida fino alla fine di agosto del 1995. Per le persone e per i ricercatori esonerati dal segreto professionale, l'ottenimento dell'autorizzazione non comporta l'obbligo di comunicare i dati.

2. Autorizzazione particolare per il rilevamento ed il trasferimento dei dati personali L'autorizzazione particolare esonera dal segreto professionale i medici e il personale degli studi medici HMO che partecipano alla ricerca, nei riguardi delle persone che vi collaborano attivamente. Su richiesta del Prof. Dr. med. D. Conen e della società Prognos SA, le collaboratrici e i collaboratori che hanno nozioni di medicina possono prendere conoscenza delle cartelle cliniche delle persone con più di venti anni sottoposte a trattamento medico nel corso degli anni 1993 e 1994 per iperterisone arteriosa cronica senza complicazioni. Possono essere trascritti unicamente i dati necessari alla ricerca, su un apposito formulario di rilevamento anonimo. Le cartelle cliniche non devono lasciare gli studi medici e gli HMO.

3. Segnalazione delle persone vincolate al segreto professionale II richiedente deve segnalare preliminarmente alla Commissione peritale
quali persone debbano essere esonerate dal segreto professionale.

4. Segnalazione delle collaboratrici e dei collaboratori abilitati ad accedere ai dati nel quadro delle ricerche II richiedente deve segnalare preliminarmente alla Commissione peritale quali collaboratori e quali collaboratrici siano abilitati ad accedere ai dati nell'am-

1002

bito delle ricerche. Le suddette persone devono firmare una dichiarazione concernente l'obbligo di mantenere il segreto, giusta l'articolo 321bis CP.

5. Informazione dei pazienti sui loro diritti Le persone vincolate al segreto professionale devono informare in modo appropriato dei loro diritti i pazienti ipertesi cui lo studio intende fare riferimento.

Il richiedente comunicherà preliminarmente alla Commissione peritale il procedimento scelto.

6. Responsabile della garanzia di protezione dei dati trasmessi II Prof. Dr. med. D. Conen è tenuto a garantire la protezione dei dati trasmessi.

7. Vie di ricorso Conformemente agli articoli 33 capoverso 1 lettera e della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 255.7) e 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), la presente decisione può essere oggetto di ricorso amministrativo presso la Commissione federale della protezione dei dati, Dipartimento federale di giustizia e polizia/DFGP, 3003 Berna, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente decisione sul Foglio ufficiale. Il ricorso deve essere inoltrato in due esemplari in cui figurino le conclusioni, i motivi e i mezzi di prova, nonché la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Su appuntamento ed entro il termine di ricorso, gli aventi diritto di ricorso possono prendere visione dei motivi della decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica/UFSP, Bollwerk 21, 3001 Berna, tei. 031/3229494.

9 agosto 1994

In nome della Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica: II presidente, Prof. Dr. Mark Pieth

6875

1003

Permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati

Lavoro diurno a due squadre Motivi: esecuzione d'ordinazioni urgenti, orario d'esercizio economicamente necessario (art. 23, cpv. 1, LL) -

Nuova Ceramica Lugano SA, 6807 Taverne scelta, magazzino 4 u, 12 d 30 maggio 1994 al 5 ottobre 1996 (modificazione)

(u = uomini, d = donne, g = giovani) Rimedi giuridici Le presenti decisioni possono, conformemente all'articolo 55 LL e all'articol 44 segg. PA, essere impugnate davanti alla commissione di ricorso del Dipartimento dell'economia publica mediante ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. L'atto di ricorso dev'essere depositato in duplice esemplare. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Chiunque è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, prendere visione presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, dei permessi e della loro motivazione, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45 / 29 50).

9 agosto 1994

Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro

1004

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

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Jahr

1994

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

31

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

09.08.1994

Date Data Seite

994-1004

Page Pagina Ref. No

10 117 883

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