# S T #

94.043

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Tunisia

del 4 maggio 1994

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito con la Tunisia, firmata il 10 febbraio 1994.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 maggio 1994

1250

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Ogi II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1994-249

Compendio Da lungo tempo l'economia svizzera riconosce l'importanza del mercato tunisino, sul quale è peraltro ben rappresentata. La Convenzione di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito con la Tunisia, firmata il 10 febbraio 1994, offre di conseguenza una gradita protezione a questi investimenti.

La presente Convenzione segue in larga misura il modello di Convenzione dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e la prassi convenzionale svizzera in questo campo.

Nel corso della procedura di consultazione, i Cantoni e le cerehie economiche interessate hanno approvato la conclusione della Convenzione.

1251

Messaggio 1

Genesi

La Tunisia è un piccolo Paese che per la sua storia e la sua posizione geografica è fortemente orientato verso l'Europa. La situazione politica relativamente stabile nel corso degli ultimi decenni ha favorito il suo sviluppo economico. L'economia svizzera ha del resto già da tempo riconosciuto l'importanza di questo mercato, come dimostra il numero delle imprese svizzere ivi rappresentate. Una Convenzione di doppia imposizione con questo Paese completerà in modo vantaggioso la rete di convenzioni svizzere di doppia imposizione.

Già nel corso degli anni Settanta erano stati avviati negoziati fra la Svizzera e la Tunisia per giungere alla stipulazione di una convenzióne di doppia imposizione. A causa di divergenze su importanti punti della Convenzione, queste trattative non sono sfociate in un accordo e sono quindi state interrotte. Nel 1991 le autorità tunisine hanno rinnovato il desiderio di concludere una convenzione di doppia imposizione ragion per cui la Svizzera ha dato immediatamente seguito alla continuazione delle trattative, che si sono rapidamente concluse nel mese di maggio 1992 con un disegno di Convenzione. La Convenzione è stata firmata a Tunisi il 10 febbraio 1994.

2

Commento alle disposizioni della Convenzione

La Convenzione fra la Svizzera e la Tunisia segue in larga misura il modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e la prassi svizzera in materia di eliminazione della doppia imposizione internazionale. I commenti che seguono si limiteranno perciò ad attirare l'attenzione sui punti principali e sulle disposizioni che derogano ai suddetti modello e prassi.

Articolo 2 Imposte considerate Dato che la Tunisia non riscuote nessuna imposta sul patrimonio, la Convenzione riguarda unicamente le imposte sul reddito. Inoltre, l'imposta preventiva svizzera sulle vincite alle lotterie non rientra nel campo d'applicazione della Convenzione.

Articolo 5 Stabile organizzazione Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione se la sua durata supera i sei mesi. Inoltre, le attività di sorveglianza ad essi relative sono parimenti considerate una stabile organizzazione se la loro durata oltrepassa i sei mesi (par. 2 lett g).

Conformemente al paragrafo 4, il rappresentante che un'impresa di uno Stato ha nell'altro Stato è considerato come una stabile organizzazione di questa impresa non solo se dispone dei poteri di contrattare bensì anche se dispone di una scorta di merci da cui preleva regolarmente merci ai fini di forniture.

1252

Una società d'assicurazioni (ma non di riassicurazione) di uno Stato dispone di una stabile organizzazione nell'altro Stato se vi assicura dei rischi o vi incassa premi (par. 5).

Queste particolarità figurano in numerose convenzioni svizzere concluse con Paesi in sviluppo. Per contro, nella Convenzione è escluso il principio della forza attrattiva della stabile organizzazione.

Articolo 7 Utili delle imprese Questa disposizione è conforme ai principi del modello di convenzione dell'OCSE. La sola particolarità figura nel verbale di negoziazione del 7 maggio 1992, che per l'interpretazione del paragrafo 3 (deduzione delle spese) rinvia al commento dell'OCSE. Questo commento prevede che determinati pagamenti, segnatamente gli interessi e i canoni, effettuati da una stabile organizzazione alla sede dell'impresa o viceversa, oppure fra due stabili organizzazioni, non siano di norma considerati spese deducibili.

Articolo 9 Imprese associate Secondo il paragrafo 2, le autorità competenti si consultano in vista di ricercare un accordo per eliminare la doppia imposizione economica provocata da una correzione degli utili in .uno Stato, che implichi una corrispondente rettifica nell'altro Stato.

Articolo 10 Dividendi II paragrafo 2 prevede un'aliquota generale del 10 per cento a favore dello Stato della fonte. Attualmente la Tunisia non può beneficiare di questo diritto d'imposizione, poiché la sua legislazione fiscale non prevede alcuna imposta sui dividendi distribuiti da una società tunisina ad un azionista straniero.

Articolo 11 Interessi Lo Stato della fonte degli interessi può prelevare un'imposta limitata al 10 per cento (par. 2). Questa aliquota è conforme alle raccomandazioni dell'OCSE.

Conformemente alla legislazione fiscale tunisina, gli interessi sono assoggettati attualmente ad un'imposta del 15 per cento.

Articolo 12 Canoni Lo Stato della fonte dei canoni può prelevare un'imposta limitata al 10 per cento (par. 2). Questa aliquota, che si scosta dalle raccomandazioni dell'OCSE (che prevede l'aliquota zero), è abitualmente applicata nelle convenzioni concluse dalla Svizzera con i Paesi poco industrializzati. Secondo il diritto interno tunisino i canoni sono attualmente gravati di un'imposta del 15 per cento.

Articolo 14 Professioni indipendenti Conformemente al paragrafo 1 lettera a,
i redditi provenienti dall'esercizio di una libera professione sono imponibili nello Stato di domicilio, a meno che l'attività non sia esercitata, per mezzo di una base fissa, nell'altro Stato. Il paragrafo 1, lettera b prevede che questi redditi siano parimenti imponibili nello Stato in cui è svolta l'attività qualora la persona interessata vi soggiorni almeno

1253

183 giorni nel corso di un anno, ma unicamente nella misura in cui essi provengono da attività esercitate in questo ultimo Stato.

Articolo 19 Funzioni pubbliche II modello di Convenzione dell'OCSE attribuisce, a certe condizioni, il diritto d'imposizione dei salari e delle pensioni pubbliche allo Stato che li versa. Con riferimento all'imposizione dei salari questo principio è ripreso al paragrafo 1.

Per quanto concerne le pensioni pubbliche, il paragrafo 2 prevede tuttavia la loro imposizione nello Stato di domicilio del beneficiario. La Svizzera applica l'esenzione soltanto se la pensione è effettivamente tassata in Tunisia (cfr. commento ad articolo 22 più sotto).

Articolo 20 Studenti e praticanti La Convenzione riprende una clausola che figura già in altre convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera con Paesi in sviluppo. I redditi provenienti dall'attività lavorativa degli studenti non sono imponibili se la durata del lavoro non eccede l'anno e l'attività non procura più di 6000 franchi.

Articolo 22 Eliminazione della doppia imposizione La Tunisia applica il metodo del computo (par. 2) e la Svizzera quello dell'esenzione con progressione dell'aliquota (aliquota globale; par. 1 lett. a); trattandosi delle pensioni pubbliche (cfr. art. 19) la Svizzera esonera le pensioni versate ad un ex funzionario domiciliato in Tunisia unicamente se egli prova che tali pensioni sono state effettivamente tassate in Tunisia. Sugli interessi e sui canoni di fonte tunisina la Svizzera accorda il computo forfettario d'imposta (par. 1 lett. b). Questo computo non è attualmente necessario per i dividendi tunisini, in quanto non sono soggetti a nessuna imposta alla fonte (cfr.

commento ad art. 10). Per gli interessi e i canoni, la Svizzera accorda inoltre un computo d'imposta fattizia del 10 per cento se questi redditi sono stati esentati dall'imposta tunisina nel quadro delle disposizioni legali tunisine a favore della promozione degli investimenti («matching crédit»; par. 1 lett. e). Una tale disposizione è applicata abitualmente nelle convenzioni di doppia imposizione stipulate con i Paesi poco industrializzati. Infine, il privilegio holding del diritto svizzero è confermato nella Convenzione (par. 1 lett. d).

Articolo 23 Non discriminazione Conformemente al paragrafo 6, la clausola della non
discriminazione si applica soltanto alle imposte considerate nella Convenzione e non a qualsivoglia altra imposta e tassa.

Scambio di informazioni La Convenzione non contempla clausole in materia di scambio d'informazioni.

All'atto della firma della Convenzione la controparte tunisina è stata informata, con una lettera, della posizione svizzera. Questa lettera precisa che le informazioni che la Svizzera fornirà alla Tunisia saranno di principio le stesse che essa fornisce ai Paesi con i quali ha concluso convenzioni comprendenti una piccola clausola di scambio d'informazioni (Paesi membri dell'OCSE).

1254

3

Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione gli Stati contraenti rinunciano ad alcune entrate fiscali. Per la Svizzera si tratta soprattutto delle perdite dovute al rimborso parziale dell'imposta preventiva sui dividendi e sugli interessi e al computo delle imposte tunisine sugli interessi e sui canoni. Dal momento che gli investimenti tunisini in Svizzera sono modesti, l'ammanco dovuto al rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti in Tunisia dovrebbe essere altrettanto insignificante. Per contro, il computo forfettario d'imposta, introdotto mediante il decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1967, graverà le entrate fiscali svizzere. Se da un lato questa misura provocherà perdite fiscali, la cui consistenza non può tuttavia essere valutata in mancanza di statistiche appropriate, d'altro lato apporterà anche vantaggi finanziari. Infatti, mentre finora l'imposta alla fonte tunisina sugli interessi e sui canoni doveva essere ammessa a titolo di spesa deducibile, in futuro i redditi provenienti dalla Tunisia potranno essere assoggettati ad imposta in Svizzera con il loro ammontare lordo. La conseguenza sarà un aumento generale del reddito imponibile.

4

Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con Stati esteri. Secondo l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale d'approvare la presente Convenzione. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile; essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale d'approvazione non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione.

5

Conclusioni

La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell'OCSE e la politica convenzionale svizzera.

Le soluzioni convenute sono vantaggiose, in modo particolare per quanto concerne l'imposizione alla fonte dei dividendi, degli interessi e dei canoni; esse costituiscono parimenti un precedente favorevole nell'elaborazione della politica convenzionale svizzera in materia di eliminazione della doppia imposizione. La Convenzione offre inoltre l'occasione per mettere, in Tunisia, l'economia svizzera sullo stesso piano delle economie concorrenti degli altri Stati industrializzati, segnatamente europei, che hanno già concluso da lungo tempo convenzioni di doppia imposizione con la Tunisia. Infine, anche le conseguenze finanziarie sono giustificabili.

1255

Decreto federale

Disegno

che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Tunisia

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 19941', decreta:

Art. l 1 La Convenzione, firmata il 10 febbraio 1994, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Tunisia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

'>FF 1993 II 1250 1256

Convenzione

Traduzione"

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

// Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica tunisina, animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi); (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

b) per quanto concerne la Tunisia: - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; - l'imposta sulle società; (qui di seguito indicate quali «imposta tunisina»).

4. La Convenzione si applica parimenti alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati con"Dal testo originale francese (RO 1994 ...).

81 Foglio federale. 77° anno. Voi. II

1257

Doppie imposizioni

traenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica all'imposta federale preventiva ritenuta alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, la Svizzera o la Tunisia; b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; e) il termine «Tunisia» designa il territorio della Repubblica tunisina e le zone adiacenti alle sue acque territoriali, sulle quali, conformemente al diritto internazionale, la Tunisia esercita i diritti relativi al fondo marino, al sottosuolo marino e alle loro risorse naturali; d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone; e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; O le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) il termine «nazionali» designa le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente e le persone giuridiche, le associazioni di persone e le associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente; h) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; i) l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne la Tunisia: il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato
che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

1258

Doppie imposizioni

Articolo 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. L'espressione «residente di uno Stato contraente» designa parimenti le associazioni di persone e le società di partecipazione costituite o organizzate conformemente al diritto di uno Stato contraente.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato col quale ha le più strette relazioni personali ed economi che (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; e) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la nazionalità dei due Stati o non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti dirimono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari mediante la quale un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende segnatamente: a) una sede di direzione, b) una succursale, e) un ufficio, d) un'officina, e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o
qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione, una catena di montaggio o le attività di sorveglianza ad essi relative, se la loro durata oltrepassa i 183 giorni.

1259

Doppie imposizioni

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di consegna o di esposizione; e) merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'acquisizione di merci o della raccolta di informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità per l'impresa; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio, per l'impresa, di ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario; g) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a-f, a condizione che l'attività complessiva della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente è considerata come una «stabile organizzazione» nel primo Stato se: a) dispone in questo Stato di poteri generali che esercita abitualmente e che le permettono di negoziare e di concludere contratti a nome o per conto dell'impresa; b) conserva abitualmente nel primo Stato una scorta di merci da cui preleva regolarmente merci da fornire in nome e per conto dell'impresa.

5. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che una società d'assicurazioni di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, eccettuate le sue attività di riassicurazione, se essa incassa premi sul territorio di detto Stato o vi assicura dei rischi locali per mezzo di una persona diversa da un agente che goda di uno status indipendente, a cui si applica il paragrafo 6.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

1260

Doppie imposizioni Articolo 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese effettive di direzione e le reali spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili

1261

Doppie imposizioni

imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

8. Le partecipazioni di un socio agli utili di un'impresa costituita sotto forma di società di persone o di società di partecipazione sono imponibili nello Stato in cui la detta impresa ha una stabile organizzazione.

Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune «pool», a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 Imprese associate 1. Allorché a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero
state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

1262

Doppie imposizioni

2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato - e tassa in conseguenza - utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili eh?

sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano in vista di raggiungere un accordo per eliminare la doppia imposizione.

Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni
dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

1263

Doppie imposizioni

Articolo 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o meno di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se,
in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitori e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

1264

Doppie imposizioni

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 % dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico oppure per studi tecnici o economici collegati alla comunicazione di queste informazioni o alla loro applicazione.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario
effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

1265

Doppie imposizioni

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato ad eccezione dei seguenti casi, in cui detti redditi sono tassati nell'altro Stato contraente: a) quando l'interessato dispone nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle proprie attività; in tal caso, solo la frazione dei redditi imputabile a detta base fissa è imponibile nell'altro Stato contraente; o b) quando il residente soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che raggiungono o oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; in tal caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi provengano dall'attività ivi esercitata.

2. L'espressione «libera professione» comprende segnatamente le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

1266

Doppie imposizioni a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nell'arco dell'anno fiscale in considerazione, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e e) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16 Compensi e gettoni di -presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente come artista dello spettacolo, di teatro, del cinema, della radio o della televisione, come musicista e sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano qualora sia stabilito che né l'artista dello spettacolo né lo sportivo né persone a loro associate partecipino, direttamente o indirettamente, agli utili della persona menzionata in detto paragrafo.

Articolo 18 Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.

1267

Doppie imposizioni

Articolo 19 Funzioni pubbliche 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale nell'esercizio di funzioni pubbliche sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente che: - abbia la cittadinanza di detto Stato o - non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale sono imponibili in questo Stato. Tuttavia, tali pensioni sono anche imponibili nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo altro Stato.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Articolo 20 Studenti e praticanti 1. Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

2. Una persona fisica che è, o era, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente ai fini di proseguire i suoi studi, le sue ricerche o la sua formazione o con lo scopo di acquisire esperienze tecniche, professionali o commerciali, è esente, per un periodo o periodi che non eccedono in totale dodici
mesi, da imposizione in detto altro Stato contraente per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato, a condizione che questo impiego sia in relazione diretta con i suoi studi, le sue ricerche, la sua formazione o il suo tirocinio e le remunerazioni provenienti da detto impiego non eccedano i 6000 franchi svizzeri o l'equivalente in moneta tunisina, al cambio ufficiale.

1268

Doppie imposizioni

Articolo 21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

Articolo 22 Eliminazione della doppia imposizione 1. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che secondo le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Tunisia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni della lettera b) del presente paragrafo, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica alle pensioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 19, unicamente se ne è provata l'effettiva imposizione in Tunisia.

b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sono imponibili in Tunisia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: - computo dell'imposta pagata in Tunisia conformemente alle disposizioni degli articoli 10, I l e 12, sull'imposta sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Tunisia, o - riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, calcolata secondo norme prestabilite, che tiene conto dei suenunciati principi generali di sgravio, o - esenzione parziale dall'imposta svizzera
dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Tunisia sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

e) Qualora un residente di Svizzera riceva interessi o canoni che, conformemente alla legislazione tunisina che favorisce la promozione degli investimenti, sono esenti dall'imposta tunisina, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio pari al 10 per cento dell'ammontare lordo degli

1269

Doppie imposizioni

interessi o dei canoni. Le disposizioni della lettera b) del presente paragrafo si applicano per analogia.

d) qualora riceva dividendi da una società residente di Tunisia, una società residente di Svizzera fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

2. Per quanto concerne la Tunisia, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) qualora un residente di Tunisia ritragga redditi che secondo le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Svizzera, la Tunisia deduce dall'imposta che preleva sui redditi del residente un importo pari all'imposta sul reddito pagata in Svizzera.

b) La somma dedotta non può tuttavia, nell'uno o nell'altro caso, eccedere la frazione dell'imposta sul reddito calcolata prima della deduzione, corrispondente secondo il caso al reddito imponibile nell'altro Stato contraente.

Articolo 23 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti ai cittadini che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno
Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri di famiglia.

5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi

1270

Doppie imposizioni

di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

6. Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» comprende le imposte considerate nell'articolo 2 della presente Convenzione.

Articolo 24 Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, ella può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere ad un colloquio nell'ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 25 Agenti diplomatici e funzionari consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni
dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, d'un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situati nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che: a) conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato; e

1271

Doppie imposizioni

b)

abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito complessivo, dei residenti di detto Stato.

3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d'imposta sul reddito come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Articolo 26 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Tunisi non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili: a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli importi pagati o accreditati a non residenti il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; e b) con riferimento alle altre imposte, ad ogni esercizio fiscale che inizia il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. L'Accordo conchiuso il 3 aprile 1970 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica tunisina per evitare i casi di doppia imposizione dei redditi provenienti dall'esercizio di navi e aeromobili sarà abrogato alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 27 Denuncia 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore per una durata illimitata. Tuttavia, ciascuno Stato contraente potrà per via diplomatica denunciarla, con un preavviso minimo di sei mesi, per la fine di ogni anno civile.

2. In tal caso le sue disposizioni si applicheranno per l'ultima volta: a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli importi pagati o accreditati a non residenti al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia; b) con riferimento alle altre imposte, ad ogni esercizio fiscale che termina il 31 dicembre dell'anno della denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

1272

Doppie imposizioni

Fatto in duplice esemplare a Tunisi, il 10 febbraio 1994, nelle lingue francese e araba, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero: Delamuraz

Per il Governo della Repubblica tunisina: Zorgati

6710

82 Foglio federale. 77° anno. Voi. II

1273

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Tunisia del 4 maggio 1994

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1994

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

24

Cahier Numero Geschäftsnummer

94.043

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

21.06.1994

Date Data Seite

1250-1273

Page Pagina Ref. No

10 117 814

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.