Termine di referendum: 16 gennaio 1995

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Codice civile svizzero

(Abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale, obbligo di mantenimento da parte dei genitori) Modificazione del 7 ottobre 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 1993 '', decreta: I

1. I titoli primo, terzo, quarto e ottavo nonché il titolo finale del Codice civile 2) sono modificati come segue: Titolo primo: Delle persone fisiche Capo primo: Del diritto della personalità Art. 14 b. Maggiore età È maggiorenne chi ha compiuto gli anni diciotto.

Art. 15 Abrogato Titolo terzo: Del matrimonio Capo secondo: Della capacità e degli impedimenti al matrimonio A. capacità ai matrimomo

Art. 96 Per contrarre matrimonio, la sposa e lo sposo devono aver compiuto almeno il diciottesimo anno d'età.

Art. 98 Abrogato » FF 1993 I 921 > RS 210

2

1994 - 660

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CC. Abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale

Titolo quarto: Del divorzio Art. 156 cpv. 2 2 Le relazioni personali del marito coi figli toltigli e il suo contributo alle spese per mantenerli sono regolati secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione; il contributo può essere mantenuto anche oltre la maggiore età.

Titolo ottavo: Degli effetti della filiazione Capo secondo: Del mantenimento da parte dei genitori Art. 277 cpv. 2 2 Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.

Art. 431 cpv. 2 2 Abrogato

Titolo finale Art. 12a cpv. 2 2 Le persone che non hanno ancora compiuto venti anni al momento dell'entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 19941', anche se sono maggiorenni, possono ancora essere adottate secondo le disposizioni applicabili ai minorenni nella misura in cui la domanda sia presentata prima del compimento del ventesimo anno d'età e nei due anni successivi all'entrata in vigore della legge suddetta.

IV bis Termine mento e la contestazione dei rapporto di fi-

liazione

'>RU ...

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Art. 13b Chi raggiunge la maggiore età in virtù dell'entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994" può in ogni caso proporre anentro un anno azione di accertamento o contestazione del co rapporto di filiazione.

CC. Abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale

Art. lie

IV ter Alimenti

Gli alimenti stabiliti prima dell'entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre .1994'' fino al raggiungimento della maggiore età vanno versati fino al compimento dei 20 anni.

II

Modificazione di altri atti legislativi 1. La legge del 5 ottobre 19792) sull'asilo è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 3 3 II rifugiato non deve restituire le prestazioni assistenziali ricevute prima dei diciotto anni compiuti o ai fini della formazione professionale.

Disposizione finale della modificazione del 7 ottobre 1994 Le prestazioni assistenziali assegnate a persone di età compresa tra i 18 e i 20 anni prima dell'abbassamento della maggiore età civile a 18 anni non devono essere restituite.

2. La legge federale del 18 dicembre 19873) sul diritto internazionale privato è modificata come segue: Art. 4Sa

iv. Maggiore

età

I minorenni domiciliati in Svizzera raggiungono la maggiore età con la celebrazione di un matrimonio in Svizzera o con il riconoscimento di un matrimonio celebrato all'estero. .

3. La legge federale del 5 ottobre 19844) sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 2 La Confederazione può sussidiare la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di istituti specializzati per fanciulli, adolescenti e giovani adulti fino a 22 anni, il cui comportamento sociale è particolarmente turbato, purché questi istituti accolgano anche persone penalmente collocate.

Art. 5 cpv. 1 lett. b 1 La Confederazione concede sussidi d'esercizio per speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità pubblica che: "RU ...

RS 142.31 > RS 291 4 > RS 341 2 > 3

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b.

si impegnano ad accogliere principalmente: 1. fanciulli e adolescenti, giusta gli articoli 82 segg. e 89 segg. del Codice penale ''; 2. fanciulli e adolescenti il cui comportammo sociale è particolarmente turbato; oppure 3. giovani adulti fino a 22 anni, in applicazione dell'articolo 3970 del Codice civile 2).

4. La legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)3) è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 e 2 1 L'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete è parificata all'incapacità al guadagno, se l'assicurato con 20 anni compiuti non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido e non si può esigere da lui l'esercizio di una tale attività.

2 Le persone d'età inferiore a 20 anni, menomate nella salute fisica o psichica, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerate invalide se il danno alla salute cagionerà probabilmente un'incapacità al guadagno.

Art. 8 cpv. 3 lett. e 3 1 provvedimenti d'integrazione sono: e. l'istruzione scolastica speciale e l'assistenza agli assicurati grandi invalidi d'età inferiore a 20 anni;

Art. 9 cpv. 2 e 3 2 Gli Svizzeri d'età inferiore a 20 anni, aventi domicilio civile all'estero ... (resto immutato) 3 Gli stranieri e gli apolidi d'età inferiore a 20 anni, aventi domicilio civile nella Svizzera hanno diritto ... (resto immutato) Art. 13 cpv. 1 1 Gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite.

» RS 311.0 > RS 210 3 > RS 831.20 2

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Titolo precedente l'articolo 19 IV. Istruzione scolastica speciale e assistenza ai grandi invalidi che non hanno ancora compiuto 20 anni Art. 19 titolo, cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 lett. a, b e e Istruzione scolastica speciale per assicurati idonei 1 Sono assegnati sussidi per l'istruzione speciale di assicurati educabili che non hanno compiuto 20 anni e che, causa invalidità, non possono frequentare la scuola pubblica o non possono ragionevolmente essere tenuti a frequentarla. ...

2 1 sussidi comprendono: a. un sussidio per le tasse scolastiche, determinato tenendo conto di una partecipazione dei Cantoni e dei Comuni, corrispondente alle loro spese per l'istruzione di assicurati non invalidi che non hanno compiuto 20 anni; b. un sussidio per le spese di vitto e alloggio, determinato tenendo conto di un'equa partecipazione dei genitori, se l'assicurato, per seguire l'istruzione speciale, deve prendere i pasti o dev'essere collocato fuori di casa; e. assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari oltre all'istruzione speciale, come corsi di ortofonia per assicurati colpiti da gravi difficoltà di eloquio, allenamento uditivo e insegnamento della lettura labiale per assicurati duri d'orecchio e ginnastica speciale destinata allo sviluppo della capacità motoria per assicurati colpiti da infermità degli organi sensori o da grave debilità mentale; Art. 22 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Gli assicurati in corso di prima formazione professionale e gli assicurati che non hanno compiuto 20 anni e non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono un'indennità giornaliera se subiscono una perdita di guadagno causata dall'invalidità.

Art. 24 cpv. 2bis 2bis Gli assicurati in corso di prima formazione professionale e gli assicurati che non hanno compiuto 20 anni e non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono al massimo l'importo minimo delle indennità, conformemente all'articolo 9 capoversi 1 e 2 LIPG '>, ed eventualmente i supplementi secondo gli articoli 24bis e 25.

5. La legge federale del 19 marzo 19652) sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) è modificata come segue: ') RS 834.1 « RS 831.30

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CC. Abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale

Art. 2 cpv. 1 primo trattino 1 1 cittadini svizzeri domiciliati nella Svizzera, cui spetta una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità, hanno diritto a una prestazione complementare, in quanto il reddito annuo determinante non raggiunga un importo da stabilire entro i limiti seguenti: - per le persone sole ... (resto immutato) 6. La legge federale del 20 marzo 1981]) sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) è modificata come segue: Art. 30 cpv. 3 secondo periodo 3 ... Esso si estingue al compimento del 18° anno d'età, con la morte dell'orfano o col riscatto della rendita. ...

7. La legge federale del 21 marzo 19732) su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2 2 Non devono essere restituite le prestazioni assistenziali ricevute prima del conseguimento della maggiore età, o da questo momento in poi a titolo d'aiuto all'istruzione.

Art. 23 cpv. 4 4 La prestazioni assistenziali già concesse prima dell'abbassamento della maggiore età civile a persone d'età compresa tra i diciotto e i venti anni non devono essere restituite.

Ili

Referendum ed entrata in vigore 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

') RS 832.20 >RS 852.1

2

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CC. Abbassamento della maggiore età (civile e matrimoniale

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 1994 II presidente: Jagmetti II segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 7 ottobre 1994 II presidente: Gret Haller II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 18 ottobre 1994'' Termine di referendum: 16 gennaio 1995

5700

D FF 1994 III 1647

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

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1994

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18.10.1994

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1647-1653

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