Termine di referendum: 4 luglio 1994

Legge federale sulle misure di risanamento 1993

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del 18 marzo 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 ottobre 19931', decreta: I

Le leggi qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 19912> Art. 61 Impianti, installazioni e apparecchiature 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni indennità per la costruzione e l'acquisto di impianti, installazioni e apparecchiature per: a. provvedimenti complementari (quali nitrificazione, denitrificazione o filtraggio mediante flocculazione) richiesti dalle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico che non soddisfano le esigenze relative alla qualità dell'acqua oppure richiesti da accordi internazionali; b. le canalizzazioni che permettono di rinunciare ai provvedimenti complementari previsti nella lettera a; e. i servizi avarie necessari per l'eliminazione di sostanze inquinanti, qualora il piano cantonale d'intervento preveda misure in questo settore; d. misure di risanamento delle acque secondo l'articolo 28; e. il trattamento o il riciclaggio dei fanghi di depurazione disidratati o digeriti; f. l'eliminazione di rifiuti speciali, se l'impianto è d'importanza nazionale.

2 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni con capacità finanziaria debole o media indennità per gli impianti per il trattamento o il riciclaggio dei rifiuti urbani se la loro costruzione è iniziata prima del 1° novembre 1997.

»FF 1993 IV 225 >RS 814.20; RU 1992 1860

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Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna inoltre ai Cantoni con capacità finanziaria debole o media indennità per i seguenti impianti e installazioni se l'esecuzione è iniziata prima del 1° novembre 1995: a. canali collettori situati fuori delle zone edificabili; b. canali collettori utilizzati da due o più Comuni; e. canali collettori principali la cui costruzione sia iniziata prima di quella della stazione di depurazione delle acque di scarico o prima di quella del collettore di raccordo delle acque di scarico del Comune alla stazione di depurazione; d. bacini di acque pluviali; e. installazioni destinate alla protezione delle acque in presenza di discariche.

Art. 62 cpv. 2 2 Le indennità sono commisurate alla capacità finanziaria dei Cantoni e ammontano a: a. da 20 a 35 per cento dei costi computabili se si tratta di misure attuate secondo l'articolo 61 capoverso 1 lettere a, b e e; b. da 15 a 25 per cento dei costi computabili se si tratta di misure attuate secondo l'articolo 61 capoverso 1 lettere e, d e f; e. da 15 a 45 per cento dei costi computabili se si tratta di misure attuate secondo l'articolo 61 capoverso 3 lettere a a d; d. da 15 a 35 per cento dei costi computabili se si tratta di misure attuate secondo l'articolo 61 capoversi 2 e 3 lettera e.

Disposizione finale Per il sussidiamento di misure secondo l'articolo 61 capoverso 1, per le quali l'inizio della costruzione è stato autorizzato anticipatamente, è applicabile il diritto vigente al momento della concessione dei contributi.

2. Legge federale del 22 marzo 1991 sull'aiuto alle università 1) (Legge sull'aiuto alle università, LAU) Art. 7 cpv. I primo periodo 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, sono concessi contributi per investimenti destinati all'insegnamento, alla ricerca, al benessere degli studenti o alla gestione dell'università per spese complessive uguali o superiori a 300000 franchi. ...

" RS 414.20

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3. Legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane 1) Art. 132

II Consiglio federale divide il territorio della Confederazione in circondari doganali e stabilisce la sede delle direzioni di circondario.

4. Decreto sull'economia lattiera 1988 del 16 dicembre 19882) (DEL 1988)

Art. 16 1 La Confederazione può accordare contributi per mantenere e promuovere la produzione di formaggio, in particolare nella zona di divieto d'insilamento.

2 e 3 Abrogati 5. Legge federale del 21 giugno 19323) sulle bevande distillate

Art. 24 cpv. 6 6 II Consiglio federale può obbligare i produttori di frutta e di patate a partecipare al finanziamento dell'utilizzazione senza distillazione.

6. Legge federale del 22 marzo 19854) concernente i dazi sui carburanti Art. 2 cpv. 2 e 3 2

II Consiglio federale può ordinare che il sopraddazio sia restituito alle imprese di trasporto concessionarie, se è accordata un'agevolazione corrispondente del dazio di base.

3 Non sono restituiti importi esigui. Il Consiglio federale determina l'importo minimo.

Art. 10 cpv. 1, cpv. 2 lett, b e cpv. 4 ultimo perìodo 1 La manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali comprendono la grande manutenzione e il rinnovo, come pure la grande manutenzione e la manutenzione corrente.

2 La Confederazione assume: b. per le spese di manutenzione corrente, il 40-80 per cento delle spese computabili.

')RS 631.0 >RS 916.350.1 >RS680 4 >RS 725.116.2 2

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... La quota massima per le spese della manutenzione corrente non può però essere superata di più del 15 per cento delle spese computabili.

Art. 11 cpv. 3 Abrogato Art. 34 cpv. 2 2 Nei casi di rigore, ai Cantoni finanziariamente o demograficamente deboli, particolarmente gravati dalla costruzione, dal rinnovo, dalla grande manutenzione, dalla manutenzione corrente nonché dalla sorveglianza e dal disciplinamente del traffico da parte degli organi di polizia, possono essere accordati sussidi aggiuntivi.

7. Legge federale del 21 giugno 1991° sulla sistemazione dei corsi d'acqua Art. 9 cpv. 1 lett, a e cpv.t2 1 Le indennità e gli aiuti finanziari sono commisurati alla capacità finanziaria dei Cantoni e raggiungono un massimo di: a. 70 per cento delle spese computabili, nei casi previsti dall'articolo 6 capoverso 1 lettera b; 2 Le indennità e gli aiuti finanziari inferiori a 100 000 franchi sono in genere esclusi.

8. Anticipi di spese nell'ambito della procedura amministrativa 8.1 Legge del 5 ottobre 19792) sull'asilo

Art. 46e Abrogato Disposizione finale II nuovo diritto è applicabile a tutti i ricorsi interposti all'autorità di ricorso dopo l'entrata in vigore della modificazione della presente legge del 18 marzo 1994.

"RS 721.10; RU 1993 234 ' RS 142.31

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8.2 Legge federale del 20 dicembre 1968" sulla procedura amministrativa Art. 63 cpv. 4 4 L'autorità di ricorso esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congrue termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo di spese.

Disposizione finale II nuovo diritto è applicabile a tutti i ricorsi interposti all'autorità di ricorso dopo l'entrata in vigore della modificazione della presente legge del 18 marzo 1994.

9. Legge del 9 ottobre 19862) sulla tariffa delle dogane Allegato: 27. Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali Note svizzere 3. Il Consiglio federale è autorizzato a concedere una riduzione o l'esenzione dal dazio per i carburanti a condizione che siano usati: a) da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione; II

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

» RS 172.021 > RS 632.10

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19 Foglio federale. 77° anno. Voi. II

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Consiglio nazionale, 18 marzo 1994 II presidente: Gret Haller II segretario: Anliker Data di pubblicazione: 5 aprile 19941' Termine di referendum: 4 luglio 1994

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"FF 1994 II 289 294

Consiglio degli Stati, 18 marzo 1994 II presidente: Jagmetti II segretario: Lanz

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

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