Termine di referendum: 4 luglio 1994

Codice penale svizzero Codice penale militare # S T #

(Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell'organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere) Modificazione del 18 marzo 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993 '', decreta: I

II Codice penale svizzero 2' è modificato come segue:

Confisca a. Confisca di oggetti pericolosi

Art. 58 1 II giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.

2 II giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Art. 58bis Abrogato Art. 59 b. Confisca di valori patrimoniali

1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti.

La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca costituisce nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

Codice penale svizzero. Codice penale militare II diritto di ordinare la confisca si prescrive in cinque anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.

La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.

2. Se i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di un terzo, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto se non sia escluso giusta il numero I capoverso 2.

II giudice può prescindere, in tutto o in parte, dal risarcimento se risulta presumibilmente inesigibile o se impedisce seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.

In vista dell'esecuzione di un risarcimento, il giudice inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato in occasione dell'esecuzione forzata.

3. Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

4. Se l'importo dei valori patrimoniali soggiacenti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.

Art. 60 cpv. 1 lett. bec 1 Se in seguito a un crimine o a un delitto una persona ha subito un danno non coperto da nessuna assicurazione e se è prevedibile che l'agente non risarcirà il danno, il giudice assegna alla persona lesa, dietro sua richiesta, fino all'importo del risarcimento accertato giudizialmente o mediante transazione: b. gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese; e. i risarcimenti.

Organizzazione criminale

Art. 260ler 1. Chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali,

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Codice penale svizzero. Codice penale militare

chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Il giudice può attenuare la pena (art. 66) se l'agente si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività criminale dell'organizzazione.

3. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 3 numero 1 capoverso 2 è applicabile.

Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione

Art. 305ter marginale e cpv. 2 2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare gli indizi che permettono alle autorità svizzere preposte al perseguimento penale e alle autorità federali designate dalla legge di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine.

II Codice penale militare1' è modificato come segue:

5. Altre misure Confisca a. Confisca di oggetti pericolosi

Art. 41 1 II giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.

2 II giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Art. 41a Abrogato

b. Confisca di valori patrimoniali

Art. 42 1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti.

Codice penale svizzero. Codice penale militare La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata 0 se la confisca costituisce nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in cinque anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.

La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.

2. Se i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di un terzo, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto se non sia escluso giusta il numero 1 capoverso 2.

Il giudice può prescindere, in tutto o in parte, dal risarcimento se risulta presumibilmente inesigibile o se impedisce seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.

In vista d'esecuzione di un risarcimento, il giudice inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato in occasione dell'esecuzione forzata.

3. Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter del Codice penale 1) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

4. Se l'importo dei valori patrimoniali soggiacenti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.

Art. 42a cpv. 1 lett. bec 1 Se in seguito a un crimine o a un delitto una persona ha subito un danno non coperto da nessuna assicurazione e se è prevedibile che l'agente non risarcirà il danno, il giudice assegna alla persona lesa, dietro sua richiesta, fino all'importo del risarcimento accertato giudizialmente o mediante transazione: b. gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese; e. i risarcimenti.

"RS 311.0 273

Codice penale svizzero. Codice penale militare III

Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 1994

Consiglio nazionale, 18 marzo 1994

II presidente: Jagmetti II segretario: Lanz

II presidente: Gret Haller II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 5 aprile 1994'> Termine di referendum: 4 luglio 1994

6012

»FF 1994 II 270 274

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

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Jahr

1994

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

13

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

05.04.1994

Date Data Seite

270-274

Page Pagina Ref. No

10 117 743

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