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94.005

Messaggio concernente la modificazione del Codice penale svizzero (creazione di un Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata) (Messaggio suppletivo al messaggio concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare [Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell'organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere]) del 12 gennaio 1994

Onorevoli presidenti e consiglieri, A complemento del messaggio concernente la modificazione del CP e del CPM (Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell'organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere) del 30 giugno 1993 (FF 1993 III 193 segg.) vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di revisione del Codice penale svizzero concernente la creazione di un Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata.

Contemporaneamente vi proponiamo di togliere parzialmente di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 1989 P ad 89.043 Codice penale. Crimine organizzato. Revisione (N 28.11.89, Commissione del Consiglio nazionale) 1990 M ad 89.655 Codice penale. Organizzazione criminale (N 28.11.89, Segond; S 19.3.90) 1990 P ad 88.877 Lotta contro il traffico di droga (N 6.3.90, Cavadini) 1990 P ad 90.001 Crimine organizzato (N 7.3.90, Commissione della gestione) 1990 P ad 90.504 Addetti antidroga in certe ambasciate svizzere (N. 23.3.90, Ziegler) 1993 P ad 93.3347 Lotta contro la violenza e la criminalità organizzata (N 18.6.93, Gruppo PDC).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 gennaio 1994

1993 - 828

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Stich II cancelliere della Confederazione, Couchepin

61 Foglio federale. 77° anno. Voi. I

.

953

Compendio // cosiddetto «secondo pacchetto di misure» licenziato il 30 giugno 1993 all'attenzione del Parlamento contiene prescrizioni penali d'ordine materiale sulla partecipazione a un 'organizzazione criminale, la confisca e il diritto di comunicazione del finanziere. Queste norme devono contribuire a condurre con maggiore efficienza la lotta contro la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro. L'applicazione di queste disposizioni, come già di quelle sul riciclaggio, è prevalentemente di competenza dei Cantoni. La criminalità organizzata presenta però di regola aspetti che travalicano i confini cantonali, assumono anzi dimensioni internazionali. Questa circostanza rende difficile in misura rilevante il perseguimento penale da parte dei Cantoni e potrebbe rimettere in questione l'efficacia delle nuove prescrizioni penali.

Per queste ragioni risulta adeguato, analogamente a quanto avvenuto per il settore degli stupefacenti, creare, come usuale all'estero già da lungo tempo, un Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata presso l'Ufficio federale di polizia. Diversamente da quanto statuito per l'Ufficio centrale degli stupefacenti, la nuova istanza non attuerà ancora, in una prima fase, procedure penali in proprio. Per contro provvederà a coordinare procedure, a raccogliere e comunicare conoscenze sulla criminalità organizzata nonché a garantire i contatti con i servizi esteri. A questo scopo il nuovo Ufficio centrale potrà inviare propri agenti di polizia che assicurino il collegamento in importanti luoghi di destinazione all'estero: la raccolta e lo scambio delle informazioni avverranno meglio e, soprattutto, più rapidamente. Per adempiere il compito conferitogli, l'Ufficio centrale tratterà numerosi dati personali per via elettronica: a tale proposito dovrà attenersi alle severe disposizioni, indicate esplicitamente nella legge, in materia di protezione dei dati.

Queste misure nulla mutano alla competenza dei Cantoni per quanto concerne il perseguimento penale. Esse intendono unicamente sostenere i Cantoni nell'adempimento dei compiti che spettano loro in materia di perseguimento penale.

Le nuove prescrizioni sono quindi iscritte nel Codice penale subito dopo i disciplinamenti relativi alle prestazioni di polizia che la Confederazione già fornisce (RIPOL, Interpol).
Le disposizioni in materia di protezione dei dati, formulate all'intento dell'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata sono parìmenti applicabili a eventuali sistemi di trattamento dei dati, gestiti da altri uffici centrali della Confederazione in adempimento del compito di lotta contro tali reati.

Il presente progetto concernente l'Ufficio centrale è in strettissima connessione, quanto al contenuto, con il «secondo pacchetto di misure», di cui sostiene l'attuazione delle prescrizioni di diritto penale. Questo fatto giustifica, anzi impone, di sottolineare tale connessione conferendo al progetto la forma di messaggio suppletivo.

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Messaggio I II III

Parte generale Situazione iniziale La criminalità organizzata in Svizzera

La Svizzera non è risparmiata dal fenomeno della criminalità organizzata. Il problema non deve invero essere drammatizzato, visto che l'influsso di grande portata sulla politica e l'economia, tipico della criminalità organizzata, non è finora riuscito nel nostro Paese. È però accertato il preoccupante abuso del settore svizzero dei servizi, segnatamente della piazza finanziaria. Secondo i periti, la Svizzera riveste in un certo senso «funzione di piattaforma girevole, di centro logistico del crimine organizzato».1)%)

112

«Secondo pacchetto» di misure contro la criminalità organizzata

Come conseguenza di tale diagnosi, il nostro Consiglio vi ha presentato, nel messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare 2', diverse misure: revisione delle norme sulla confisca, punibilità della partecipazione, rispettivamente dell'appoggio a un'organizzazione criminale e introduzione del diritto di comunicazione del finanziere. Questi provvedimenti completano, come cosiddetto «Secondo pacchetto di misure», le prescrizioni di diritto penale, entrate in vigore il 1° agosto 1990, sul riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e la carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP). Queste disposizioni costituiscono complessivamente la colonna portante di diritto penale (oltre a quella di diritto amministrativo che concerne segnatamente il settore finanziario) del dispositivo globale del nostro Consiglio contro la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro sporco.

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Problemi nell'attuazione del diritto penale materiale

II valore effettivo delle suddette prescrizioni di diritto penale dipende in misura determinante dalla loro attuazione e realizzazione pratica. Giusta il vigente ordinamento legale (art. 64bis Cost.), la lotta contro la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro è di competenza dei Cantoni; spetta a quest'ultimi l'intera procedura, dalle indagini di polizia all'esecuzione delle sentenze pronunciate e cresciute in giudicato. Alla Confederazione è al momento vietato, mancando la base legislativa necessaria, intervenire in questi settori, non fosse altro che a titolo sussidiario, per esempio mediante misure di coordinazione e consulenza.

''Le note sono riportate alla fine del messaggio.

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Questa situazione è in contraddizione con lo stato del diritto per quanto concerne il traffico illecito degli stupefacenti. Tenuto conto del fatto che il traffico degli stupefacenti si svolge anche al di là delle frontiere intercantonali e dei confini del Paese, la legge federale sugli stupefacenti (LS3)) prevede all'articolo 29 l'istituzione di un Ufficio centrale svizzero incaricato di reprimere il traffico illecito degli stupefacenti. Subordinato dapprima al Ministero pubblico della Confederazione e poi, a partire dal 1° settembre 1992, all'Ufficio federale di polizia (UFP), questo Ufficio centrale coordina sui piani intercantonale e internazionale le indagini relative al traffico di stupefacenti. Tale ufficio raccoglie inoltre la documentazione pertinente e informa le autorità cantonali e altre preposte al perseguimento penale. Obiettivo di tale attività è quello di «facilitare il perseguimento dei colpevoli» (art. 29 cpv. 1 LS).

L'Ufficio centrale che, in determinati casi, può condurre in proprio indagini penali (art. 29 cpv. 4 LS i.e. con l'art. 259 PP) si è rivelato del tutto efficace.

Se già in materia di traffico illecito degli stupefacenti la dimensione intercantonale e internazionale assume rilevanza particolare, tale aspetto è ancora più pronunciato nel settore della criminalità organizzata e, segnatamente, in quello del riciclaggio di denaro. Proprio per quanto concerne il riciclaggio, visto che negli ultimi tempi i fondi da riciclare giungono in Svizzera già «prelevati» 4' e che le operazioni di trasferimento si svolgono, in generale, attraverso il mondo intero grazie ai metodi dell'elettronica, una lotta efficace è possibile soltanto con una stretta collaborazione internazionale.

Anche la lotta contro la criminalità organizzata, non meno che il traffico illecito degli stupefacenti, deve poter contare su contatti intercantonali e internazionali e, in ragione della complessità della materia, di provetti specialisti.

Per motivi in ordine al federalismo processuale, come noto, le istruzioni penali che interessano più Cantoni sono già oggi fonte di notevoli difficoltà 5'. Il Concordato sull'assistenza giudiziaria e la collaborazione intercantonale in materia penale, adottato nel 1992 dalla Conferenza dei capi dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia ed entrato in vigore il
2 novembre 1993, potrebbe appianare di parecchio le difficoltà. Fintanto però che vi avranno aderito soltanto pochi Cantoni 6' gli effetti benefici resteranno limitati. Anche con il concordato resta tuttora irrisolta la questione della coordinazione nei casi in cui siano interessati più Cantoni e soprattutto anche l'estero.

La collaborazione internazionale molto importante in materia di criminalità organizzata e riciclaggio di denaro esige molteplici contatti (anche informali) con servizi stranieri nonché esperienza nelle relazioni internazionali ufficiali in materia di polizia che, oltre all'assistenza giudiziaria formale garantiscono rapidi contatti tra magistrati inquirenti e tribunali. Molti Cantoni, ma segnatamente i più piccoli, ne dispongono in misura soltanto limitata. Analoga è la situazione anche in materia di conoscenze sulle tecniche del riciclaggio di denaro nonché sulle forme con cui si presenta e i metodi con cui lavora la criminalità organizzata. Queste conoscenze speciali, indispensabili per una lotta efficace contro fenomeni del genere e soggiacenti inoltre a un rapido e continuo mutamento, non sono disponibili in ugual misura in tutti i Cantoni.

956

114

Necessità di un Ufficio centrale

Le circostanze descritte come pure l'impossibilità per la Confederazione, secondo il diritto vigente, di contrastare tale situazione, da un canto, e le buone esperienze fatte con l'Ufficio centrale degli stupefacenti dell'UFP, dall'altro, consigliano di affiancare ai Cantoni, anche in materia di criminalità organizzata e di riciclaggio di denaro, un ufficio centrale della Confederazione con scopi di coordinazione e informazione (cfr. n. 122 più oltre).

Allo scopo di garantire i contatti indispensabili con le autorità estere è inoltre raccomandabile di attribuire all'ufficio centrale speciali agenti di collegamento della polizia, da distaccare all'estero (cfr. n. 123).

La necessità di disporre delle istituzioni menzionate, segnatamente di un Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata, è stata sottolineata già da tempo da diverse parti; fondamentalmente la si può ritenere incontestata. La Svizzera è d'altronde uno degli ultimi Paesi dell'Europa occidentale che non dispone ancora di una siffatta istituzione centrale (cfr. n. 13 più oltre).

Già la Commissione parlamentare d'inchiesta che alla fine degli anni Ottanta aveva elucidato la situazione del DFGP aveva chiesto l'esame della possibile istituzione di un Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata7). Anche nel rapporto che fece seguito al primo, della CPI, e steso dalla Team Consult AG in merito alla riorganizzazione del Ministero pubblico della Confederazione, era stato consigliato alla Confederazione di impegnarsi più a fondo nella lotta contro la criminalità organizzata8).

Proposte, rispettivamente esigenze analoghe, furono avanzate anche dalla Conferenza dei capi dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia e dalla Conferenza dei comandanti cantonali della polizia di Svizzera. Recentemente e recentissimamente soprattutto importanti rappresentanti delle autorità cantonali preposte al perseguimento penale hanno richiesto ufficialmente ed espressamente la rapida istituzione di un Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata 9'.

Non da ultimo, anche diversi interventi parlamentari esigono misure del genere: Postulato della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 21 novembre 1989 (90.001; N 7 marzo 1990) concernente la criminalità organizzata.

Il Consiglio federale
è incaricato di analizzare nelle loro globalité e implicazioni i problemi inerenti al traffico d'armi, al traffico di droga, al terrorismo e al riciclaggio di denaro e di esaminare a quali provvedimenti d'ordine organizzativo, personale, finanziario e giuridico occorra ricorrere per lottare con maggiore efficienza contro le organizzazioni criminali internazionali fra loro connesse. Il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento le proposte necessarie per risolvere tali problematiche in un'ottica globale.

Postulato del Gruppo democratico-cristiano (93.3347) del 18 giugno 1993 concernente la lotta contro la violenza e la criminalità organizzata:

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Il Consiglio federale è invitato a 1. potenziare le competenze di coordinazione della Confederazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro e contro la criminalità organizzata; 2. approntare mezzi strutturali, personali e finanziari per - l'istituzione, rispettivamente il rafforzamento degli organi centrali per la coordinazione della lotta contro la criminalità organizzata in Svizzera e all'estero, - la creazione di strutture atte a intensificare la collaborazione tra Confederazione e Cantoni; 3. elaborare direttive per permettere il ricorso agli agenti infiltrati; 4. armonizzare il diritto di procedura penale svizzero, eventualmente limitatamente a settori parziali della criminalità organizzata.

12 121

Fondamenti del progetto Necessità di un ordinamento legale

Con l'introduzione di un Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata vengono imposti nuovi diritti e nuovi obblighi alla Confederazione e ai Cantoni. Secondo i principi generali che reggono lo Stato di diritto è necessaria a questo proposito una base legale. Poiché un compito essenziale del nuovo Ufficio centrale consiste nel trattamento di dati personali, occorre, giusta l'articolo 17 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD)10), un fondamento giuridico anche sotto quest'ultimo aspetto; poiché devono essere trattati anche dati personali «degni di particolare protezione» si tratterà di una legge in senso formale (art. 17 cpv. 2 LPD).

122

Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata

II previsto Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata si orienta, per quanto concerne struttura e organizzazione, sull'esistente Ufficio centrale svizzero incaricato di reprimere il traffico illecito degli stupefacenti, aggregato all'Ufficio federale di polizia, che si basa sull'articolo 29 LS. Esso è quindi un'istanza nazionale che esercita diverse competenze chiaramente definite, senza competenza concorrente dei Cantoni.

L'Ufficio centrale serve «alla lotta contro la criminalità organizzata». L'articolo 351octies CP rinvia per quanto concerne la criminalità organizzata all'articolo 260ter CP (organizzazione criminale), quale proposto nel «Secondo pacchetto di misure». In questo modo l'oggetto della prescrizione penale materiale dell'articolo 260ter CP viene a coincidere con quello dell'Ufficio centrale. Questa congruenza garantisce che l'Ufficio centrale si atterrà esclusivamente al settore d'attività che richiede e giustifica la sua istituzione. Il riciclaggio di denaro in grande stile è il fatto di regola della criminalità organizzata. La collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata entra quindi a far parte della cerchia dei compiti dell'Ufficio centrale.

958

I compiti dell'Ufficio centrale sono essenzialmente la coordinazione di procedure penali e la ricerca e il trattamento delle informazioni in materia di criminalità organizzata; tali compiti hanno quindi eminente carattere di prestazione di servizio (più in dettaglio cfr. n. 21 più oltre). In contrapposizione all'Ufficio centrale degli stupefacenti (art. 29 LS), l'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata non deve in una prima fase attuare procedure d'indagini proprie. Avviata l'attività dell'Ufficio centrale e riconosciute le esigenze della pratica occorrerà esaminare attentamente se l'Ufficio centrale debba ricevere, nel quadro della prossima revisione parziale della procedura penale federale, una competenza d'indagine propria, analoga al modello, che ha fornito buone prove, dell'Ufficio centrale degli stupefacenti.

II nuovo Ufficio centrale sarà gestito dall'Ufficio federale di polizia (UFP).

Questa attribuzione risulta come logica conseguenza dalla circostanza che già l'Ufficio centrale degli stupefacenti, l'Ufficio centrale contro la falsificazione delle monete nonché gli Uffici centrali contro la tratta delle donne e dei fanciulli e contro la diffusione delle pubblicazioni oscene sono aggregati all'UFP sin dal 1° settembre 199211). Poiché il traffico di droga, come noto, è un campo d'azione prediletto dalla criminalità organizzata, esistono inoltre strette connessioni con l'Ufficio centrale degli stupefacenti.

123

Agenti di collegamento 12)

La rilevante dimensione internazionale della criminalità organizzata, a maggior ragione per la forma in cui si manifesta in Svizzera 13', esige anche stretti contatti transfrontalieri per la lotta contro questo fenomeno. I collegamenti internazionali nel settore della polizia si svolgono attualmente soprattutto attraverso i canali di Interpol 14'. Per quanto utili e irrinunciabili, essi non sono però tali da sostituire una domanda rivolta in loco al competente funzionario dell'autorità straniera. Una richiesta d'informazione presentata sul posto sfocia in genere in una risposta migliore e più celere. Una ricerca rapida d'informazioni è, proprio nella lotta contro la criminalità organizzata, premessa di successo.

Segnatamente l'attività transfrontaliera di collaborazione che opera con mezzi quali ad esempio la tecnica della «fornitura controllata» (reato compiuto sotto vigilanza della polizia e arresto in flagrante degli autori) o l'osservazione transfrontaliera sono chiavi del successo.

Per assicurare contatti del genere, la maggioranza degli Stati dell'Europa occidentale inviano già da lungo tempo agenti di collegamento all'estero (cfr. più oltre n. 132). Gli Stati Uniti d'America, ad esempio, dispongono in Svizzera di parecchi agenti di questo tipo. La Svizzera, invece, non dispone ancora di agenti di collegamento propri e può soltanto eccezionalmente ricorrere ai servizi degli agenti inviati da altri Stati, soprattutto per la mancanza, finora, di reciprocità. Considerazioni in ordine al diritto di sovranità si oppongono inoltre a una dipendenza da servizi stranieri.

L'articolo 351novies CP crea chiare basi legali per l'invio all'estero di agenti di collegamento della polizia. Oggetto primario dell'attività di questi agenti che appartengono all'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata 959

è per l'appunto la criminalità organizzata, compreso non da ultimo il traffico illecito degli stupefacenti. Gli agenti di collegamento potranno inoltre essere impiegati all'estero anche al di fuori del settore della criminalità organizzata, tuttavia soltanto in casi d'indagini importanti che si riferiscono a crimini e delitti in merito ai quali la Svizzera può fornire assistenza giudiziaria.

Si prevede che il nostro Collegio approverà quanto prima il reclutamento, la formazione e l'invio di due primi agenti di collegamento della polizia. La loro attività si fonderà, fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni proposte nella presente sede, sulla legge federale sugli stupefacenti e sugli articoli 351ter segg. CP. Questi due agenti di collegamento saranno assegnati, a partire dal 1994, al segretariato generale di Interpol a Lione nonché a Washington. Le nuove prescrizioni permetteranno l'invio di altri agenti di collegamento (previsto dapprima un gruppo di 10 agenti di polizia). Si pensa al momento a destinazioni in America del Sud, Africa del Nord, Vicino ed Estremo Oriente nonché nei Paesi che costituivano il blocco dell'Est, vale a dire in regioni che hanno rilievo di spicco come piattaforma della criminalità organizzata e della produzione e transito degli stupefacenti.

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Nessuna ingerenza in competenze cantonali

Le misure previste non significano modificazione del vigente ordinamento delle competenze. Il perseguimento penale in materia di criminalità organizzata resterà di competenza dei Cantoni 15'. Diversamente da quanto avviene per il traffico illegale di stupefacenti (art. 29 cpv. 4 LS i.c. con l'art. 259 PP), nel settore della criminalità organizzata, in casi con estensione intercantonale e internazionale, la Confederazione non può condurre indagini autonome. Anche laddove il nuovo Ufficio centrale coordinerà le procedure, quest'ultime permarranno nella competenza e responsabilità nonché direzione dei Cantoni.

L'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata, compresi i funzionari di collegamento attivi in tale contesto, costituirà un servizio fornito dalla Confederazione ai Cantoni. Quest'ultimi devono essere sostenuti, e non esonerati, nell'adempimento dei compiti di perseguimento penale che competono loro. Poiché la legislazione sull'assistenza internazionale in materia penale obbliga di norma i Cantoni a procedere a chiarimenti all'estero con la mediazione delle autorità federali (Divisione dell'assistenza giudiziaria dell'Ufficio federale di polizia), le misure proposte costituiscono un ulteriore sostegno per gli organi cantonali di polizia e di perseguimento penale.

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Delimitazione in rapporto alle misure di salvaguardia della sicurezza interna

Una stretta collaborazione tra le autorità interessate all'interno del Paese e all'estero è assolutamente necessaria per favorire la lotta contro la criminalità organizzata. Una concezione che si voglia globale esige la cooperazione preventiva e repressiva degli organi di polizia: l'Ufficio centrale sarà quindi sorretto dagli organi della sicurezza interna della Confederazione e dei Cantoni16).

960

Quando trattano informazioni attinenti al proprio settore di attività, gli organi della sicurezza interna rilevano anche determinate forme e manifestazioni della criminalità organizzata. Nelle valutazioni della situazione la Polizia federale si avvale delle conoscenze risultanti dalle misure preventive, segnatamente anche quelle che derivano dai contatti con i servizi d'informazione e sicurezza nazionali ed esteri. Essa è così in grado di prendere misure contro la criminalità organizzata nel proprio ambito di lavoro, segnatamente in materia di coordinazione e gestione delle indagini nazionali e internazionali nel caso di reati in merito ai quali è data la giurisdizione federale (art. 340 CP, ad eccezione dei reati di falsificazione della moneta, trattati dall'Ufficio federale di polizia); nella misura in cui tornino loro utili, queste conoscenze sono comunicate all'Ufficio centrale o alla polizia criminale17).

I compiti dell'Ufficio centrale si concentrano invece nella coordinazione delle indagini di polizia criminale intercantonali o internazionali, indipendentemente dal fatto che, in ultima analisi, la Confederazione o i Cantoni sono competenti per il perseguimento dei reati. L'Ufficio centrale comunicherà quindi in molti casi le informazioni anche agli organi di sicurezza, ove siano rilevanti per l'operato di quest'ultimi. L'Ufficio centrale potrà migliorare in misura determinante la carente cooperazione tra la Polizia federale e l'Ufficio centrale di polizia, recentemente censurata dalla CPI-DFGP18).

Non è possibile procedere astrattamente a una delimitazione esatta dei campi d'attività che peraltro non è neppure necessaria, poiché spesso avviene che gli stessi autori di reati sono attivi in settori di competenza locale e materiale diversi. In questi casi occorre che tutte le autorità interessate stabiliscano dove debba essere attuata la procedura determinante. È decisivo invece che in Svizzera tutte le autorità che sono in grado di fornire un contributo alla lotta contro la criminalità organizzata cooperino in modo efficiente.

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Protezione dei dati

L'attività del nuovo Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata consiste in ampia misura nella ricerca, trattamento e comunicazione di dati personali.

Il trattamento di tali dati avviene mediante sistema (elettronico) di trattamento dei dati, al quale possono essere collegati, oltre ai servizi della Confederazione, anche i Cantoni (art. 351terdecies CP). La legge federale sulla protezione dei dati (LPD), in vigore dal 1° luglio 1993, esige per tale attività una base legale (art.

17 LPD). Con il progetto sottopostovi, per tutte le attività del nuovo Ufficio centrale - nella misura in cui sono in relazione con il trattamento di dati personali - viene creata una base legale esauriente. Soltanto laddove la legge formale non è indispensabile il disegno rinvia a un'ordinanza che sarà emanata dal nostro Consiglio (art. 351terdedes cpv. 7 CP). Il severo disciplinamento proposto è conforme alla vigente legislazione della Confederazione in materia di protezione dei dati; esso è stato quindi anche discusso con l'Incaricato federale della protezione dei dati.

961

Dobbiamo a dire il vero rilevare che la legislazione federale in materia di protezione dei dati e, quindi, le disposizioni pertinenti proposte nel presente disegno intervengono soltanto laddove i dati in questione non provengono da procedimenti penali pendenti (art. 2 cpv. 2 lett. e LPD).

Quanto al diritto di consultazione, la Conferenza dei capi dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, nelle osservazioni dell'8 settembre 1993, ha richiesto che la cieca applicazione del diritto sulla protezione dei dati non sfoci nell'inanità del perseguimento penale. La formulazione dell'articolo 351quindecies tiene conto di tale nuova preoccupazione (cfr. n. 28 più oltre).

127

Ubicazione delle nuove prescrizioni

Le nuove prescrizioni si ricollegano esplicitamente alla fattispecie penale dell'organizzazione criminale (art. 260ter CP), come proposta nel «Secondo pacchetto di misure» (cfr. art. 35locties cpv. 1 CP) e servono genericamente all'attuazione delle relative prescrizioni nel Codice penale. Risulta quindi adeguato - e corrisponde del resto al modo di procedere in materia di diritto sugli stupefacenti - disciplinare l'Ufficio centrale nella legge in cui sono previste le norme la cui attuazione esso deve sostenere: in casu, quindi, il Codice penale.

All'interno del Codice penale è ovvio inserire le prescrizioni relative all'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata nel seguito delle disposizioni sull'assistenza in materia di polizia (art. 351bis-septies CP), entrate in vigore il 1° luglio 1993. Come queste norme, anche il presente progetto definisce le prestazioni della Confederazione in materia di polizia. Sono così raccolte, nello stesso settore del Codice penale, tutte le basi legali sugli obblighi e le competenze della Confederazione in ordine alla polizia criminale: ne consegue una sistematica coerente.

13 131

Situazione all'estero Ufficio centrale

Nella Repubblica federale di Germania, il «Bundeskriminalamt» (BKA), ufficio criminale federale, è stato incaricato della coordinazione per il perseguimento penale nel settore della criminalità organizzata. In Francia sono state create due autorità di polizia nazionali, l'«Office pour la répression du grand banditisme» et l'«Unité de coordination et de recherches anti-mafia». In Italia, accanto a tre autorità indipendenti competenti anche in altri settori (Guardia di Finanza = polizia delle dogane e delle frontiere; Carabinieri = polizia nazionale militarizzata con compiti segnatamente di polizia civile di sicurezza e criminale; Polizia dello Stato = polizia di sicurezza e criminale nazionale), la lotta contro la criminalità organizzata è coordinata a livello nazionale dalla «Direzione Investigativa Antimafia, DIA». Anche in Austria è un'autorità speciale a coordinare le indagini di polizia nella lotta contro la criminalità organizzata, il cosiddetto «Einsatzgruppe der Gruppe DORA zur Bekämpfung der Or962

ganisierten Kriminalität». Infine in Gran Bretagna, il «National Criminal Intelligence Service» (NCIS) e negli Stati Uniti il «Federai Bureau of Investigation» (FBI) sono incaricati di compiti analoghi.

132

Agenti di collegamento

Nel mondo intero sono attivi circa 800 agenti di polizia che assicurano il collegamento. Anche numerosi Stati europei (ad eccezione di Austria, Lussemburgo, Liechtenstein e Svizzera che non dispongono ancora di agenti stazionati all'estero) operano da anni con successo in questo campo.

Conformemente alle convenzioni concluse con le autorità del singolo Stato d'accoglienza e compatibilmente con le prescrizioni legali nazionali, un agente di collegamento ha in generale i compiti seguenti: a. raccolta e scambio d'informazioni in materia di lotta contro la criminalità organizzata e contro la criminalità nel settore degli stupefacenti; b. sostegno alle autorità preposte al perseguimento penale nella lotta contro la criminalità nel settore degli stupefacenti e contro la criminalità organizzata, competenti nel Paese di stazionamento, per le procedure d'indagine in rapporto allo Stato d'invio; e. consulenza generale alle autorità preposte al perseguimento penale dei Paesi di stazionamento nelle pratiche relative alla lotta contro la criminalità nel settore degli stupefacenti, della criminalità organizzata e della criminalità economica; d. partecipazione a conferenze e tavole rotonde nella regione di stazionamento su tematiche concernenti il traffico illecito di stupefacenti, la criminalità organizzata e la criminalità economica; e. a complemento dei compiti elencati sopra, salvaguardia di tutti gli interessi delle autorità preposte al perseguimento penale dello Stato d'invio nel settore della criminalità economica e segnatamente della criminalità organizzata nonché in altri casi importanti di polizia criminale, in merito ai quali entra in linea di conto la prestazione dell'assistenza giudiziaria; f. sostegno alle autorità richiedenti dello Stato d'invio in tutte le questioni relative all'assistenza giudiziaria e all'estradizione; g. osservazione e analisi di nuove tendenze e forme di criminalità all'estero nonché messa a disposizione di tali conoscenze alle autorità nazionali competenti per il perseguimento penale e per le questioni doganali e di frontiera.

La creazione delle basi legali per l'invio all'estero di agenti svizzeri di collegamento, la cui attività dovrà comprendere anche la lotta contro la criminalità organizzata e quindi estendersi oltre le competenze attuali nel campo del traffico illecito
di stupefacenti e di Interpol, non è necessaria soltanto nel nostro interesse: un maggiore impegno della Svizzera è atteso anche come gesto di solidarietà verso altri Stati, considerato che finora agenti di collegamento di altre 963

nazioni hanno assolto gratuitamente, in loco e in misura non irrilevante, i compiti degli agenti svizzeri di collegamento inesistenti.

La pratica seguita finora solleva riserve per motivi di diritto in ordine alla sovranità e in ragione della protezione del segreto d'ufficio ed esige quindi una soluzione autonoma.

14

Genesi del progetto

II presente progetto fa parte delle misure legislative avviate a metà degli anni Ottanta contro il riciclaggio di denaro sporco e la criminalità organizzata 19'.

Dalla connessione materiale risulta chiara l'appartenenza al «Secondo pacchetto di misure». Per tale ragione siamo stati indotti a sottoporvelo con un messaggio addizionale.

Il ritardo nella delimitazione delle competenze tra Polizia federale (dal 1 ° settembre 1992 facente parte dell'Ufficio federale di polizia) e Ufficio centrale di polizia, dovuto in parte alla riorganizzazione in corso del Ministero pubblico della Confederazione e dell'Ufficio federale di polizia, spiega perché il presente progetto sull'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata non ha potuto essere trattato nel quadro del «Secondo pacchetto di misure».

Alla fine del 1992, il capo del DFGP aveva incaricato l'Ufficio federale di polizia di preparare le basi legali per la creazione di un Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata. Sulla base di antecedenti lavori preparatori, un gruppo del Dipartimento, affidato alla direzione del prof. Lutz Krauskopf, direttore dell'Ufficio federale di polizia, aveva elaborato, nella prima metà del 1993, un relativo disegno. In tale gruppo di lavoro avevano operato, oltre ad altri collaboratori dell'Ufficio federale di polizia, rappresentanti dello stato maggiore BASIS, dell'Ufficio federale di giustizia e del Servizio per la protezione dei dati che in quel momento apparteneva a quest'ultimo ufficio federale.

Il progetto fu in seguito sottoposto al nuovo Incaricato federale della protezione dei dati che, con qualche modificazione, l'ha approvato. Poiché il messaggio concernente il «Secondo pacchetto di misure» era ormai già troppo avanzato - è stato licenziato dal nostro Consiglio il 30 giugno 1993 - perché il presente progetto vi potesse essere integrato, è stato deciso di conferirgli l'assetto di un messaggio suppletivo.

Onde evitare un ulteriore ritardo e rendere possibile un unico dibattito parlamentare insieme con il «Secondo pacchetto di misure», si è rinunciato a una procedura formale di consultazione. Nel periodo tra il 6 agosto e il 15 settembre 1993 s'è però tenuta una consultazione nell'ambito della Conferenza dei capi dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCGP). Già
in uno stadio anteriore erano stati raccolti, su base informale, i pareri dei comandanti dei grandi corpi di polizia nonché di alcuni pubblici ministeri importanti. Questo modo di procedere è giustificato anche per il fatto che la CCGP rappresenta in primo luogo i Cantoni interessati dal progetto e che le sue osservazioni assumono quindi peso particolare in questa sede. Tuttavia anche l'urgenza materiale e politica del progetto (cfr. n. 15 più oltre) giustifica che si abbrevi - come già fatto in casi analoghi - la procedura legislativa preliminare.

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Nelle osservazioni dell'8 settembre 1993, la CCGP rileva che la creazione dell'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata risponde a un bisogno manifesto dei Cantoni, visto anche come la lotta contro la criminalità organizzata assuma indiscussa priorità nella salvaguardia delle strutture democratiche fondamentali e dei diritti della personalità. La CCGP ritiene positivo che la Confederazione metta a disposizione il necessario strumentario per l'Ufficio centrale e i relativi mezzi EED per la gestione delle banche dati e chiede che alle autorità cantonali specializzate e competenti per il perseguimento penale sia concesso l'accesso completo a tali sistemi EED.

La CCGP esige inoltre energicamente che le disposizioni della legge sulla protezione dei dati non possano essere applicate indiscriminatamente e che segnatamente alle persone interessate, vale a dire a quanti sono registrati nei sistemi EED, il diritto di consultazione debba essere negato oppure concesso soltanto previa autorizzazione del Cantone. La CCGP ritiene che l'interesse del cittadino a una lotta efficiente contro la criminalità organizzata superi l'interesse particolare a una rigida protezione dei dati. La soluzione scelta dall'articolo 351quindecies tiene conto di questa ponderazione d'interessi.

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Urgenza del progetto

L'analisi dell'importanza della criminalità organizzata in Svizzera 20', come abbozzata nel messaggio del 30 giugno 1993 concernente il «Secondo pacchetto di misure», permette di riconoscere come sia necessario, ma anche urgente, adottare misure efficaci contro la criminalità organizzata: è un aspetto senz'altro indiscutibile. Le esigenze sollevate segnatamente dalle autorità cantonali di perseguimento penale 21', ma anche un intervento parlamentare 22' presentato poco tempo fa sottolineano da parte loro il fabbisogno urgente di una normativa in materia.

I provvedimenti da prendere contro la criminalità organizzata, ove debbano risultare efficaci, vanno visti in un contesto globale. Non sarebbe quindi sensato valutare in modo diverso l'urgenza delle disposizioni del diritto penale materiale nel «Secondo pacchetto di misure» e quella delle misure organizzative di polizia criminale previste nel presente progetto. I due progetti sono le due facce di un'unica medaglia. Di conseguenza sarebbe adeguato che i due progetti siano trattati e adottati insieme.

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Parte speciale

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Articolo 351octies: Organizzazione dell'Ufficio centrale

L'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata deve, sull'esempio dell'Ufficio centrale incaricato della lotta contro il traffico illecito degli stupefacenti, servire da piattaforma informativa che permetta di analizzare i casi legati al crimine organizzato, stendere scenari di minaccia e relazioni sulla situazione all'attenzione dei Cantoni e coordinare le procedure cantonali e con l'estero. Oltre alle categorie tradizionali di reati nel settore della criminalità or-

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ganizzata, il nuovo Ufficio centrale, indipendentemente dall'entrata in vigore della nuova legge sul riciclaggio di denaro, deve servire anche da istanza di coordinazione, informazione e consulenza per le autorità penali cantonali in materia di reati di riciclaggio.

L'articolo formula, alle lettere a-d scopo e portata dei compiti del nuovo Ufficio centrale.

È impensabile un'efficiente lotta contro la criminalità organizzata senza un servizio centrale come «pool» informativo che sia in grado di rilevare implicazioni e connessioni delle strutture criminali. La lettera a dell'articolo 35locties CP statuisce quindi la competenza per la raccolta e il trattamento di informazioni che sono base e punto di riferimento di indagini efficienti.

Il compito, formulato nella lettera b, di coordinamento per l'accertamento di implicazioni e connessioni in materia di criminalità organizzata è il mezzo che garantisce efficacemente che non siano ad un tempo diversi Cantoni a indagare su cerehie di possibili autori di reati, all'oscuro delle indagini già avviate da altri servizi. Con questo modo d'agire si tiene conto da un canto del principio dell'economia delle forze e, dall'altro, della necessità di evitare indagini parallele che si ostacolano a vicenda.

Le autorità preposte al perseguimento penale e le superiori istanze politiche della Confederazione e dei Cantoni devono disporre di informazioni affidabili e poter valutare in modo attendibile la situazione di minaccia costituita dall'agire della criminalità organizzata. Soltanto con tali premesse è possibile decidere in merito all'avvio di misure adeguate. L'elaborazione di simili basi decisionali compete, giusta la lettera e dell'articolo 35octies CP, anche al nuovo Ufficio centrale.

Le competenze, statuite dalla lettera d dell'articolo 351octies, ad assicurare lo scambio nazionale e internazionale d'informazioni di polizia criminale garantiscono che le notificazioni possano essere scambiate secondo chiare modalità strutturali e attraverso canali adeguati. Soprattutto nei rapporti internazionali tra le autorità penali occorrono punti di riferimento precisi e interlocutori competenti affinchè sia possibile un perseguimento penale rapido ed efficiente.

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Articolo 351novies: Agenti di collegamento

Manca finora qualsivoglia attività svizzera che sostenga, nei punti caldi all'estero, il perseguimento di reati attinenti alla criminalità organizzata, al traffico illecito di stupefacenti e alla criminalità in generale.

Gli agenti di collegamento della polizia stazionati in qualità di addetti delle rappresentanze svizzere all'estero dovranno segnatamente facilitare lo scambio di notizie con le competenti autorità dello Stato ospitante e creare vie di comunicazione più rapide e dirette.

Laddove uno scambio di notizie, oltre ai canali esistenti della collaborazione tra organi di polizia, meriti particolare sostegno e attenzione, un agente svizzero di collegamento della polizia dovrà, sull'esempio riuscito di numerosi Stati europei, curare, in qualità d'interlocutore diretto del competente servizio cen966

traie nazionale estero, uno scambio accelerato delle notizie concernenti i casi importanti, vale a dire in materia di crimini e di delitti. Questi agenti dovranno essere impiegati anche nel quadro dell'assistenza internazionale tra autorità giudiziarie e, grazie al loro impegno personale, conferire il peso necessario e l'urgenza richiesta ai desideri della parte svizzera.

Conformemente alle esigenze della CPI-DFGP, occorre creare una sufficiente base legale per consentire la presenza di agenti stranieri di collegamento in Svizzera. La sovranità svizzera relativa al perseguimento penale nonché l'articolo 271 CP (atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero) limitano l'attività degli agenti stranieri di collegamento stazionati in Svizzera. Con tali restrizioni, con la delega di competenza al nostro Consiglio di disciplinare l'invio degli agenti federali all'estero nonché con lo stazionamento degli agenti stranieri in Svizzera, si tiene conto delle esigenze summenzionate. A questo proposito va osservato che, per l'invio degli agenti di collegamento, rispettivamente per lo scambio di informazioni, esistono già fin d'ora le basi legali, purché la loro attività si limiti agli ambiti di Interpol e alla repressione del traffico illecito di stupefacenti.

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Articolo 351decies: Obblighi d'informazione

Affinchè l'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata possa adempiere il compito di coordinazione, è indispensabile che i competenti organi dei Cantoni, preposti al perseguimento penale e alle indagini - compito al fronte vero e proprio della lotta contro la criminalità organizzata - abbiano a comunicare all'Ufficio centrale la presenza di organizzazioni del genere cui si riferisce l'articolo 260ter CP.

All'Ufficio centrale compete, da parte sua, di fornire ai Cantoni nonché alle autorità della Confederazione preposte al perseguimento penale le informazioni che hanno rilievo per loro, segnatamente di comunicar loro contro quali persone e organizzazioni siano dati importanti motivi di sospetto, rispettivamente siano stati avviati perseguimenti penali.

Soltanto con un flusso costante d'informazioni dei Cantoni verso il servizio federale e un flusso di ritorno di informazioni approntate, completate e se del caso analizzate dall'Ufficio centrale è possibile ottenere, per la Svizzera intera, una panoramica delle strutture delle presumibili organizzazioni criminali, rispettivamente delle misure penali avviate nei loro confronti.

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Articolo 351undecies: Comunicazioni e informazioni di altri servizi pubblici

Per l'adempimento dei loro compiti, gli organi della sicurezza della Confederazione possono, a determinate condizioni, raccogliere informazioni anche presso altri servizi ufficiali della Confederazione o dei Cantoni, sempreché si tratti di dati che possono divenire rilevanti per la lotta contro la criminalità organizzata. Tali servizi ufficiali sono elencati esplicitamente nel capoverso 1. Soltanto

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dietro richiesta essi sono tenuti, nel caso concreto, a fornire informazioni. A differenza di quanto avviene per la protezione dello Stato, non è previsto di sottoporre tali servizi ufficiali a un obbligo generale di comunicare determinati eventi e accertamenti. Nella misura in cui tali autorità possono comunicare informazioni sulla base del diritto vigente, quando si tratta ad esempio di denuncia di un comportamento punibile, si applica l'articolo 100 PP (diritto di denuncia da parte di chiunque).

Un problema particolare in merito agli obblighi d'informare e comunicare è costituito dagli obblighi legali qualificati di mantenere il segreto che rafforzano l'usuale segreto d'ufficio (cfr. a questo proposito Jürg Simon, Amtshilfe, Coirà/Zurigo 1991, pag. 87 segg.). Sono da menzionare in tale contesto l'articolo 50 della legge AVS (RS 831.10), l'articolo 71 del decreto del Consiglio federale concernente la riscossione d'una imposta federale diretta (DIFD; RS 642.11), l'articolo 47 della legge federale su le banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0) nonché l'articolo 321 CP (RS 311.0). Per quanto concerne questi disciplinamenti, il legislatore ha in principio protetto la sfera intima delle persone che si affidano a specialisti. Esso ha però anche riconosciuto che vi possono essere determinati casi in cui è dato un interesse preminente alla rivelazione del segreto. Nella maggior parte di queste leggi, il nostro Consiglio è esplicitamente autorizzato ad adottare disciplinamenti d'eccezione. In determinate circostanze, chiaramente definite, anche la lotta contro la criminalità organizzata costituisce un siffatto interesse preminente.

Viste le risposte della consultazione per la nuova legge sulla salvaguardia della sicurezza interna, ci siamo ulteriormente convinti che occorra menzionare esplicitamente nella legge le autorità tenute a comunicare e informare, per rendere così più trasparenti i flussi dell'informazione. Non esiste motivo alcuno di scostarsi, nel settore della lotta contro la criminalità organizzata, dal principio della trasparenza.

Poiché ogni autorità, allorquando decide se fornire o meno una determinata informazione, esercita anche un potere d'apprezzamento, è prevedibile che sorgeranno anche pareri diversi in merito a tipo e portata del rilascio d'informazioni. Il capoverso 2
disciplina di conseguenza come procedere in caso di conflitto. Le divergenze che dovessero insorgere tra gli organi cantonali e l'Ufficio centrale non dovrebbero concernere questioni di principio in merito alla ripartizione dei compiti, per le quali sarebbe prevista l'azione di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 83 lettera a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG, RS 173.110), bensì piuttosto l'applicabilità della legge in merito alla quale deciderà in modo vincolante la Camera d'accusa del Tribunale federale.

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Articolo 351duodecies Ricerca di informazioni

Tipo e modo della ricerca delle informazioni da parte delle autorità della Confederazione e dei Cantoni preposte al perseguimento penale rivestono importanza centrale anche in materia di lotta contro la criminalità organizzata. L'esigenza univoca della protezione dei dati e dei diritti della personalità è costituita, e rispettata peraltro dal disegno, dal fatto che possono essere ricercate 968

soltanto le informazioni necessarie all'adempimento di compiti concreti nella lotta contro la criminalità.

Fonte importante nella pratica, che in questa sede necessita di spiegazione, è l'osservazione menzionata alla lettera f dell'articolo 351duodecies Segnatamente grazie al mezzo dell'osservazione (vale a dire l'osservazione da parte della polizia, o pedinamenti di singole persone) è possibile accertare contatti o azioni delittuose di persone che devono essere ritenute facenti parte delle cerehie della criminalità organizzata. La valutazione di tali informazioni a cura dell'Ufficio centrale è un elemento essenziale dell'attività di coordinamento.

Gli organi di sicurezza possono procurarsi informazioni soltanto ricorrendo ai mezzi previsti dalla legge. Una regolamentazione legale dettagliata dell'intervento di «investigatori mimetizzati» (funzionari di polizia che senza rivelare la qualità d'agente e la vera identità sono impiegati per indagare negli ambienti criminali) sarà esaminata sulla base della mozione Leuba del 7 ottobre 1992 (Agenti infiltrati. Soppressione dell'attenuazione della pena per i criminali) accolta dal Consiglio nazionale sotto forma di postulato nonché della mozione Danioth del 17 giugno 1992 (Basi legali per la ricerca dissimulata di stupefacenti) trasmessaci come postulato del Consiglio degli Stati.

In via d'eccezione, nel senso di una lex specialis alla norma dell'articolo 18 capoverso 2 della legge federale sulla protezione dei dati 10', che esige in linea di massima trasparenza nella ricerca di informazioni, il rilevamento dei dati, in applicazione dell'articolo 351duodecies capoverso 2, può avvenire all'insaputa della persona interessata, purché lo esiga lo scopo dell'inchiesta. Soltanto in questo modo può essere garantito che l'indiziato non possa, prima dell'avvio formale dell'inchiesta preliminare, accantonare materiale incriminante che riguarda l'attività delittuosa oppure sottrarsi con la fuga al perseguimento penale. Con la comunicazione successiva si tiene conto dell'esigenza fondamentale di trasparenza in materia di protezione dei dati purché non si oppongano importanti interessi del perseguimento penale oppure il principio di proporzionalità.

Misure coercitive di procedura penale, quali l'ascolto telefonico o altre sorveglianze ufficiali ai sensi degli
articoli 66 segg. PP (RS 312.0) possono essere attuate soltanto quando è stata aperta una procedura d'indagini della polizia giudiziaria. L'impiego di tali mezzi sfugge al settore normativo di questa legge ed è disciplinato dal diritto determinante della Confederazione e dei Cantoni in materia di procedura penale.

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Articolo 351terdecies Trattamento dei dati personali

Accanto alla regolamentazione e definizione dei compiti e alla ricerca delle informazioni, le norme sul trattamento dei dati, segnatamente, garantiscono l'adempimento dei compiti nel rispetto dei principi dello Stato di diritto. Tali norme delimitano da un lato le competenze degli organi dello Stato e dall'altro sono metro di giudizio per il susseguente controllo.

Esigenza importante per il trattamento delle informazioni in materia di lotta contro la criminalità organizzata è una valutazione secondo esattezza e rile-

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vanza delle informazioni medesime. I dati personali possono essere trattati soltanto e fintanto che è necessario per l'adempimento dei compiti istituiti dalla legge. Allo scopo di adempiere tale esigenza, l'esame non deve avvenire unicamente all'arrivo dei dati, bensì anche essere ripetuto a intervalli regolari. Soltanto in tal modo è possibile garantire che non siano conservati e trattati dati erronei, superflui o inutili. Queste prescrizioni sono un invito pressante rivolto alle competenti autorità penali della Confederazione e dei Cantoni. Il controllo regolare dei dati permette per contro di mantenere relativamente a lungo nel sistema informazioni di rilievo. In effetti le informazioni su crimini e delitti devono potere essere conservate fino alla prescrizione del termine del perseguimento penale, quindi al massimo 20 anni. Anche in materia di lotta contro la criminalità organizzata, i dati di più lunga data sulle organizzazioni illegali sono spesso fonte di interessanti informazioni.

Una moderna ricerca di informazioni avviene oggi per via automatizzata. Il chiaro e restrittivo disciplinamento del diritto d'accesso e il susseguente controllo dei procedimenti di trattamento da parte di un gruppo di controllori che agiscono indipendentemente dagli agenti di polizia investigativa garantiscono che non avvengano violazioni dei diritti della personalità in ragione di un accesso o collegamento ingiustificati dei dati e che sia assicurata la necessaria segretezza.

Gli atti delle procedure di polizia giudiziaria possono a volte fornire agli organi del perseguimento penale informazioni importanti per quanto concerne l'adempimento dei compiti secondo la presente legge. L'articolo 124 PP contiene però una disposizione secondo la quale, alla conclusione di tali procedure, questi atti non possono essere consultati «se non allo scopo di salvaguardare un legittimo interesse». Ciò vale sia per i prevenuti che per le autorità. Per questa ragione i dati relativi ai prevenuti in siffatte procedure possono essere inseriti nel sistema d'informazione delle autorità di sicurezza ed essere poi trattati con riferimento alle persone in causa soltanto se esistono indizi concreti dai quali risulti che le informazioni possono ragguagliare su reati commessi da tali persone appartenenti a organizzazioni criminali ai sensi
dell'articolo 260ter CP. Tale è il caso se, nonostante l'archiviazione della procedura contro la persona interessata, permane un sospetto fondato, ad esempio perché essa si è sottratta al perseguimento penale in Svizzera o se le prove non bastano per avviare un'inchiesta penale senza che il sospetto sia stato invalidato.

Per tenere conto delle esigenze specifiche del trattamento automatizzato dei dati e fissare regole rigorose per tale trattamento, occorrono disposizioni dettagliate e d'ordine tecnico che non dovrebbero trovarsi in una legge, bensì in un'ordinanza. L'articolo 35it«d«des rilascia al nostro Consiglio la pertinente competenza. Le condizioni per un trattamento futuro delle informazioni, enunciate nell'articolo 351terdedes, garantiscono però l'osservanza dei principi della protezione dei dati e permettono in tal modo di trovare una soluzione adeguata alle condizioni fissate dalla CPI-DFGP (cfr. FF 1990 I 597 seg. e 618).

Allo scopo di impedire che si ripresentino i problemi sorti nei Cantoni per quanto attiene alla consultazione delle schede e dei fascicoli allestiti su mandato della Confederazione per assicurare la protezione dello Stato, le presenti 970

disposizioni contengono prescrizioni all'indirizzo dei Cantoni sul trattamento delle informazioni inerenti alla lotta contro la criminalità organizzata che le autorità cantonali immetteranno nella banca dati della Confederazione. Di conseguenza trova applicazione la legislazione federale sulla protezione dei dati e non una molteplicità di norme cantonali dissimili l'una dall'altra.

L'accesso diretto che le autorità penali cantonali competenti in merito al perseguimento della criminalità organizzata avranno al sistema d'informazione della Confederazione eviterà ai Cantoni di tenere registri la cui responsabilità spetterebbe alla Confederazione. La legge prevede quindi il collegamento «on line».

Allo scopo di assicurare che abbiano accesso soltanto le persone autorizzate che adempiono i compiti secondo la presente legge, fisseremo in un'ordinanza le premesse d'ordine organizzativo che devono adempiere i Cantoni per ottenere l'accesso diretto alla banca dati federale. I singoli collegamenti dei Cantoni dovranno essere approvati dal DFGP. Agli organi della Confederazione preposti alla salvaguardia della sicurezza interna competerà soltanto l'accesso ai dati personali limitati (identità) delle persone registrate. Soltanto in tal modo può essere perfezionata la carente cooperazione, censurata dalla CPI-DFGP, tra Polizia federale e organi della polizia criminale della Confederazione.

Il trattamento dei dati secondo la presente legge da parte di organi cantonali preposti al perseguimento penale soggiace al diritto della protezione dei dati della Confederazione (art. 24 cpv. 4 LPD). Le persone cui sono affidati i compiti secondo la presente legge sottostanno però alla sorveglianza degli organi cantonali, ad esempio di un incaricato cantonale della protezione dei dati.

Poiché altri uffici centrali incaricati della lotta contro determinate forme di criminalità dovranno ricorrere al trattamento informatizzato dei dati, suggeriamo di sottoporre tali sistemi di trattamento dei dati alla stessa regolamentazione.

Tale soluzione permetterà, immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge, l'utilizzazione definitiva della banca dati sugli stupefacenti (DOSIS), che rappresenta uno strumento indispensabile nella lotta contro il traffico internazionale degli stupefacenti. Nel corso della fase sperimentale
interna i Cantoni hanno manifestato un grande interesse per DOSIS, ma hanno chiesto una regolamentazione legale che permetta una collaborazione efficace e garante della confidenzialità delle informazioni.

In vista dell'imminente introduzione di DOSIS ci proponiamo di utilizzare l'hardware nonché il software esistenti per il sistema di trattamento dei dati secondo la presente legge, evidentemente rispettando il principio della gestione separata prevista dal capoverso 5.

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Articolo 351quaterdecies Comunicazione dei dati personali

Per poter adempiere i compiti secondo la presente legge, le informazioni che sopraggiungono nel contesto della lotta contro la criminalità organizzata devono poter essere comunicate anche ad altre autorità e servizi pubblici. Intendiamo, con questa disposizione, creare certezza del diritto e trasparenza. L'articolo 351quaterdecies definisce le condizioni per uno scambio d'informazioni con l'estero. La legge deve fornire indicazioni precise per la prassi futura. Da un 971

canto gli articoli 351ter-35iquinquies sanciscono il diritto allo scambio d'informazioni di polizia criminale nell'ambito di organizzazioni internazionali di polizia (Interpol); d'altro canto l'articolo 351quaterdecies crea una base legale esplicita per lo scambio delle informazioni di polizia in materia di lotta contro la criminalità organizzata.

Le informazioni possono essere comunicate soltanto se il reato, commesso da membri di organizzazioni criminali, che si intende evitare o appurare è punibile in Svizzera. Lo scopo della disposizione della lettera a è di impedire la consegna all'estero di informazioni su reati minori. È evidente che nello scambio di informazioni con l'estero non possono essere aggirate eventuali disposizioni concernenti l'assistenza giudiziaria.

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Articolo 351quindecies Diritto d'accesso

Nella gestione di un sistema di trattamento dei dati come quello che sarà utilizzato nella lotta contro la criminalità organizzata lo stretto rispetto della protezione dei dati costituisce un dovere permanente. Il trattamento dei dati deve rispondere pienamente alle esigenze essenziali della legge sulla protezione dei dati10). È importante che la gestione delle informazioni sia oggetto di una regolamentazione legale precisa, che lo scopo specifico del trattamento dei dati sia rispettato e che la sicurezza dei dati sia garantita onde evitare che persone non autorizzate ne prendano conoscenza. Il mantenimento assoluto della segretezza delle inchieste di procedura penale relative a organizzazioni clandestine, allo scopo di accertare le strutture e le persone che ne fanno parte, richiede tuttavia una regolamentazione particolare riguardante il diritto di consultazione dei dati da parte delle persone interessate.

Le organizzazioni criminali vorrebbero volentieri conoscere lo stato delle informazioni in merito alle loro strutture da parte delle autorità preposte al perseguimento penale. Se i motivi invocati per limitare o rifiutare le informazioni sono basati su interessi pubblici preponderanti, l'organizzazione criminale potrà, secondo le circostanze, venire a sapere se la polizia si interessa alle sue azioni.

Se al richiedente si risponde in modo veritiero che non si stanno trattando dati che lo concernono, l'organizzazione criminale può agevolmente concluderne che la pertinente sua ramificazione non è ancora oggetto d'inchiesta. Di un'informazione fornita è possibile valutare il contenuto. Se per contro è confermato il trattamento nel sistema e nel contempo è negata la consultazione, è facile desumere che l'organizzazione è stata scoperta. La «non comunicazione» risulta in questi casi e in ultima analisi fonte d'informazioni utili. Proponiamo di conseguenza che il richiedente debba motivare la domanda d'informazioni e far valere un interesse sufficiente. Molto spesso, i motivi invocati permetteranno all'Ufficio centrale di appurare che il richiedente non tenta di attingere abusivamente al contenuto del sistema di trattamento dei dati. L'esigenza supplementare dell'interesse sufficiente lascerà però sussistere casi dubbi in cui l'Ufficio centrale dovrà avere la possibilità di rifiutare l'accesso senza indicare i motivi. Tale facoltà sarà ad esempio necessaria nei confronti di richieste pro-

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venienti da cerehie di cui molti membri sono notariamente implicati nel crimine organizzato.

Indipendentemente dal rifiuto opposto alla domanda di consultazione, il richiedente conserva ben inteso il diritto di esigere che soltanto dati legalmente ammessi siano trattati sulla sua persona. Egli può chiederne la verifica inoltrando ricorso o informando l'Incaricato federale della protezione dei dati che, in virtù dell'articolo 27 LPD, esercita la sorveglianza sulle collezioni di dati della Confederazione. A questo titolo, l'Incaricato federale può consultare senza restrizioni tutto il sistema di trattamento di dati nonché i documenti relativi e accertarsi quindi della legalità o dell'inesistenza di un trattamento di dati concernente il richiedente.

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Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale per la Confederazione

A partire dal gennaio 1995 saranno presumibilmente necessari in totale 21 nuovi posti di funzionari federali in seguito all'istituzione dell'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata. Trattandosi di compiti legislativi nuovi ed essendo impossibile adempiere il mandato senza posti supplementari, le domande di personale e di crediti dovranno essere autorizzate dal Parlamento entro gennaio 1995. Per essere in grado di coprire almeno le singole categorie di reati e di assicurare l'esecuzione adeguata dei compiti, nell'ottica attuale s'impone la seguente distribuzione delle risorse personali: Due posti (giurista, analista) occorrono per la stesura dei rapporti di situazione, rispettivamente per l'elaborazione degli scenari di minaccia. Altri sei posti devono essere occupati da funzionari di polizia formati all'uopo, ai quali compete la coordinazione dei casi imputabili ai vari ambienti della criminalità organizzata, compresi i reati violenti, il racket, i reati patrimoniali organizzati e il riciclaggio di denaro sporco. A questi otto funzionari con compiti di polizia vanno necessariamente aggiunte due segretarie che si occuperanno dei compiti amministrativi.

Affinchè il sistema EED descritto nel numero 126 e indispensabile per l'adempimento dei compiti possa essere realizzato e messo a disposizione dell'Ufficio centrale nonché dei Cantoni, occorrono sei posti di informatici che, nell'ambito dell'Ufficio federale di polizia, si occupino unicamente di tale progetto.

Altri cinque posti (controllori dei dati) devono essere previsti per il gruppo di controllo al quale compete la costante verifica delle informazioni e, se del caso, la cancellazione dei dati obsoleti. Tale numero è attendibile poiché desunto dalle esperienze compiute con la realizzazione della banca dati «DOSIS» II dispendio finanziario per la stessa banca dati (hardware e software nonché prestazioni informatiche esterne) ammonta a circa 3,7 milioni di franchi.

A scopo di chiarezza si fa presente che i dieci posti concernenti gli agenti di collegamento stazionati all'estero saranno occupati progressivamente, a partire dal 1994 circa, con posti vacanti all'interno del DFGP. I costi del progetto riguardante gli agenti di collegamento, oggetto di una proposta separata al Consiglio federale, ammontano a 1,3 milioni di franchi una tantum (attrezzatura 973

di base, provvedimenti di sicurezza e mobilio) e a circa 3 milioni di franchi annui (stipendi, canoni di locazione, spese, ecc.).

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Programma di legislatura

L'adeguamento del diritto penale svizzero per lottare contro il traffico di stupefacenti, la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro è stato annunciato esplicitamente nel programma di legislatura 1991-199523'. Segnatamente vi sono menzionate le disposizioni contenute nel «Secondo pacchetto di misure».

Questo elenco non è tuttavia esaustivo («Gli adeguamenti del diritto penale riguardano in particolare la confisca ...»)24). Poiché, come rilevato, questo progetto relativo all'Ufficio centrale è materialmente pertinente al «Secondo pacchetto di misure», esso può essere considerato come previsto dal programma di legislatura 1991-1995.

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Rapporto col diritto europeo

L'istituzione di uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e l'invio di agenti di collegamento non sono di per sé oggetto di normative europee (CE, Consiglio d'Europa). Questa tematica è trattata piuttosto nei singoli diritti nazionali (cfr. più sopra n. 13). Il fatto che il presente progetto sostiene l'attuazione delle disposizioni del «Secondo pacchetto di misure» e che queste, da parte loro, devono assicurare l'adempimento complessivo dei compiti risultanti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa n. 141 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato 25', promuove però senza dubbio, anche se indirettamente, l'attuazione degli obiettivi della convenzione.

La creazione delle basi legali per l'istituzione dell'Ufficio centrale e per l'impiego di agenti di collegamento non può inoltre che facilitare la futura collaborazione con altri Stati, soprattutto, europei, che già dispongono di siffatti strumenti.

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Fondamenti legali Costituzionalità

Le disposizioni concernenti l'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata e l'impiego di agenti di collegamento non costituiscono diritto penale materiale: si tratta piuttosto di prescrizioni organizzative e di diritto di polizia. La legislazione nel settore della polizia compete però fondamentalmente ai Cantoni. Il nostro Consiglio e il Parlamento hanno invero in passato a più riprese sostenuto che la Confederazione, giusta l'articolo 85 numero 6 e segnatamente numero 7 Cost. nonché in base al diritto costituzionale non scritto, ha una competenza perlomeno sussidiaria per legiferare in materia di polizia; questo parere ha trovato approvazione anche nella dottrina 26'. Sulla base del fondamento costituzionale menzionato, sono state emanate le norme, entrate in vigore già il 1° luglio 1993, sul sistema automatizzato di ricerca RIPOL e sulla 974

collaborazione con Interpol (art. 351bis-septies CP). Come queste, anche le nuove prescrizioni immediatamente contigue intendono affidare alla Confederazione compiti che i Cantoni da soli non sarebbero in grado di adempiere. La Confederazione, parimenti sulla base delle nuove disposizioni in materia di perseguimento penale, avrà dapprima una funzione soltanto di coordinazione e informazione, e quindi di sostegno. La responsabilità del perseguimento penale incomberà immutata ai Cantoni.

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Delega di competenze legislative

Una delega al nostro Consiglio di competenze legislative che superano la facoltà generale d'esecuzione è prevista dall'articolo 351undecies capoverso 1 (modalità dell'obbligo d'informare) e 35lterdecies capoversi 4 e 7 (diritti d'accesso e prescrizioni di protezione). La possibilità, indispensabile per l'attività di polizia, di adattare rapidamente gli strumenti di lavoro alle mutate circostanze, da un canto, e la necessaria estensione di determinate regole che non sarebbero più conformi all'impianto di una legge formale, dall'altro, fanno risultare giustificata e sensata la delega proposta. Con le dettagliate disposizioni della legge sono tuttavia chiaramente predefiniti ambito e indirizzo delle ordinanze del nostro Collegio.

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Note '' Cfr. la presentazione circostanziata nel messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell'organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere) [di seguito Messaggio], FF 1993 III 199.

2 >FF 1993 III 193 segg.

3

>RS 812.121

4 >Cfr.

5)

Messaggio, FF 1993 II 198.

II procuratore generale del Cantone di Ginevra Bernard Bertossa parla a questo proposito di «condizioni medievali» (L'Hebdo del 13 maggio 1993, pag. 65).

6) Finora firmato soltanto dai Cantoni di Ginevra e Friburgo.

7 > Rapporto della CPI DFGP, Postulato 1 numero 2, FF 1990 I 619.

8 > Rapporto finale della Team Consult AG del 14 maggio 1991, cfr. fra l'altro pag. 35.

" Cfr. intervista con il procuratore ginevrino Laurent Kasper-Ansermet nell'Hebdo del 1° luglio 1993, pag. 14; La Liberté del 22 maggio 1993.

I0 >ln vigore dal 1° luglio 1993; RU 1993 1945 segg.; RS 235.1.

n) Prima di tale data erano aggregati, nell'ambito dell'Ufficio centrale di polizia, al Ministero pubblico della Confederazione. Cfr. ordinanza del 19 agosto 1992 sull'incorporazione dell'Ufficio centrale di polizia nell'Ufficio federale di polizia, RS 172.213.31.

12) Gli agenti di collegamento possono essere caratterizzati come «Funzionari per la lotta contro la criminalità con statuto di diplomatici» e si presentano in pubblico apertamente, vale a dire che non possono essere scambiati con i cosiddetti «agenti infiltrati» che, sotto mentite spoglie, operano in un ambiente criminale.

13 >Cfr.

Messaggio, FF 1993 III 197 segg.

' 4 >Cfr. art. 351'" segg. CP, in vigore dal 1° luglio 1993, RU 1993 1988.

15 > Ad eccezione dei reati elencati nell'articolo 340 CP che da sempre soggiacciono alla giurisdizione federale.

"' Cfr. articolo 2 del disegno di legge federale concernente la salvaguardia della sicurezza interna (non ancora pubblicato).

"' Esplicitamente prescritto dall'articolo 2 capoverso 2 del disegno di legge federale concernente la salvaguardia della sicurezza interna; cfr. le note esplicative del relativo messaggio (non ancora pubblicato).

IS >FF 1990 I 545 segg., 552.

">Cfr. a questo proposito Messaggio, FF 1993 III 199 segg.

M

> Messaggio, FF 1993 III 198 segg.

21) Cfr.

H

più addietro, n. 114.

> Mozione del PDC del 18 giugno 1993 concernente la lotta contro la violenza e la criminalità organizzata.

23) FF 1992 III 30 seg. e 134 (R3).

24) FF 1992 ni so 251 La Svizzera ha ratificato la convenzione l'il maggio 1993; cfr. messaggio FF 1992 VI 9 segg.

26) Cfr. messaggio del 16 ottobre 1990 concernente il trattamento dei dati in materia di perseguimento penale (Messaggio complementare alla legge sulla protezione dei dati), FF 1990 III 1025 segg. con rinvii.

976

Codice penale svizzero

Disegno

(Creazione dell'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata) Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 gennaio 1994'', decreta:

I II Codice penale svizzero2' è modificato come segue:

26. Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata a. Organizzazione

b. Agenti di collegamento

Art. 3Sloclies 1 L'Ufficio federale di polizia gestisce un Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata (Ufficio centrale) ai sensi dell'articolo 260ter.

2 L'Ufficio centrale adempie i compiti seguenti: a. elabora le informazioni che permettono di riconoscere le connessioni nazionali e internazionali di organizzazioni criminali; b. coordina le indagini intercantonali e internazionali e raccoglie le informazioni atte a impedire i crimini di organizzazioni criminali; e. analizza i casi di criminalità organizzata, stende rapporti di situazione e allestisce il bilancio della minaccia a destinazione delle autorità preposte al perseguimento penale; d. cura lo scambio nazionale e internazionale delle informazioni in materia di polizia criminale e insedia gli agenti di collegamento all'estero.

Art. 351novìes 1 Gli agenti di collegamento distaccati presso determinate rappresentanze svizzere all'estero o presso organizzazioni internazionali appoggiano le autorità penali nel perseguimento dei reati compiuti dalla criminalità organizzata. Essi operano, nel quadro delle disposizioni che seguono, come addetti dell'Ufficio centrale direttamente con le autorità competenti dello Stato ospitante e di determinati Stati terzi.

Codice penale svizzero 2

Gli agenti di collegamento possono intervenire anche in caso di importanti ricerche e indagini al di fuori della criminalità organizzata per il perseguimento di crimini e delitti per i quali la Svizzera può fornire assistenza giudiziaria.

3 II Consiglio federale definisce con gli Stati ospitanti i dettagli dell'intervento.

4 II Consiglio federale è autorizzato a convenire con le competenti autorità straniere lo stazionamento di agenti stranieri di collegamento in Svizzera.

e. Obblighi d'informazione

Art. 351decies 1 Le autorità della Confederazione e dei Cantoni preposte al perseguimento penale comunicano all'Ufficio centrale le informazioni che permettono di concludere che esiste un'organizzazione ai sensi dell'articolo 260ter numero 1 capoverso 1. Esse comunicano segnatamente i motivi concreti di sospetto nonché l'apertura e l'archiviazione di procedure d'indagine nell'ambito delle quali è dato un sospetto di partecipazione a organizzazioni criminali.

2 L'Ufficio centrale informa le autorità della Confederazione e dei Cantoni preposte al perseguimento penale in merito a tutti i fatti che concernono le procedure annunciate.

Art. 351undecies d. Comunicazioni e informazioni di altri servizi pubblici

978

1

II Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali condizioni e in che misura le seguenti autorità e servizi sono obbligati a informare di caso in caso l'Ufficio centrale: a. organi di perseguimento penale, servizi di polizia, organi delle guardie di confine e delle dogane; b. autorità di polizia degli stranieri e altre autorità competenti in materia d'entrata e soggiorno degli stranieri, nonché per la concessione dell'asilo o per l'ammissione provvisoria; e. controlli degli abitanti e altri registri ufficiali; d. autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari; e. autorità competenti per il rilascio dei permessi d'importazione ed esportazione di determinati beni.

2 In merito alle controversie che sorgono nell'Amministrazione federale decide il Dipartimento preposto o il Consiglio federale; alle controversie tra organi della Confederazione e organi dei Cantoni, la Camera d'accusa del Tribunale federale.

Codice penale svizzero Art.

e. Ricerca di informazioni

f. Trattamento dei dati personali

SSlduodecies

1

L'Ufficio centrale raccoglie le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti secondo il presente Codice mediante: a. valutazione delle fonti accessibili al pubblico; b. richiesta di informazioni; e. consultazione di documenti ufficiali; d. ricezione e valutazione di informazioni; e. ricerca dell'identità delle persone o del loro soggiorno; f. interpretaziune d'informazioni risultati dall'osservazione diretta.

2 La raccolta dei dati non dev'essere riconoscibile per la persona interessata, nella misura in cui lo esiga lo scopo del perseguimento penale. Se la raccolta dei dati non è riconoscibile per la persona interessata, questa dev'essere informata a posteriori nella misura in cui non si oppongano interessi importanti del perseguimento penale o se la comunicazione fosse legata a un dispendio sproporzionato.

Art. 351terdecies 1 L'Ufficio centrale gestisce, in adempimento dei compiti che gli sono assegnati, un sistema di trattamento dei dati in cui sono trattate le informazioni concernenti la lotta contro la criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 260ter.

2 Nel sistema di trattamento dei dati dell'Ufficio centrale possono essere trattati dati degni di particolare protezione e profili della personalità ai sensi della legge sulla protezione dei dati del 19 giugno 19921' se e f intanto che ciò è necessario per l'adempimento dei compiti.

3 II trattamento nell'Ufficio centrale dei dati personali derivanti da procedure penali in corso è retto dal diritto federale sulla.protezione dei dati.

4 1 servizi speciali dei Cantoni incaricati della lotta contro la criminalità organizzata possono avere accesso diretto al sistema di trattamento dei dati dell'Ufficio centrale, sempre che siano prese le necessarie misure di sicurezza e protezione. Gli organi della Confederazione preposti alla salvaguardia della sicurezza interna hanno accesso soltanto ai dati personali limitati d'identificazione memorizzati nella banca dati.

5 1 dati raccolti prima dell'avvio di una procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria e i dati della polizia giudiziaria della Confederazione e dei Cantoni sono trattati separatamente

Codice penale svizzero

nel sistema d'informazione. In vista di un'altra procedura tutte le persone con diritto d'accesso possono richiamare nel sistema, da qualsiasi banca dati, i dati personali limitati d'identificazione delle persone ree sospette. Il sistema d'informazione dev'essere gestito separatamente dagli altri sistemi d'informazione della polizia e dell'amministrazione.

6 Per adempiere i loro compiti, altri uffici centrali della Confederazione incaricati della lotta contro reati possono gestire un sistema di trattamento dei dati conformemente agli articoli 35ldecicsje iquindecies 7

II Consiglio federale disciplina mediante ordinanza: a. il trattamento dei dati da parte dell'Ufficio centrale; b. il diritto d'accesso e l'entità dell'accesso da parte dei servizi della Confederazione e delle autorità cantonali; e. la durata di conservazione dei dati, i controlli e le modalità di protezione dei dati.

^lrf g. Comunicazione di dati personali

h. Diritto d'accesso

980

yjjqualerilecies

L'Ufficio centrale può comunicare dati personali ad autorità straniere preposte al perseguimento penale ove lo preveda una legge 0 un trattato internazionale oppure se: a. l'informazione è necessaria per impedire o chiarire un reato della criminalità organizzata; b. dev'essere motivata una domanda svizzera in vista d'ottenere un'informazione; e. la comunicazione avviene nell'interesse della persona in causa e questa l'ha approvata o il suo consenso può, secondo le circostanze, essere presunto.

Art. 351"uMecies 1 L'Ufficio centrale informa le persone interessate nel caso queste facciano riferimento a uno stato di fatti concreto che abbia potuto dar luogo a un trattamento di dati che le concerne ed esse invochino un interesse particolare all'informazione.

2 Conformemente al diritto pertinente in materia, l'informazione può essere rifiutata, limitata o differita. La comunicazione può essere limitata senza indicazione dei motivi se la divulgazione di quest'ultimi compromettesse lo scopo perseguito dalla limitazione dell'informazione.

Codice penale.svizzero II

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6515

981

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la modificazione del Codice penale svizzero (creazione di un Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata) (Messaggio suppletivo al messaggio concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codic...

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1994

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

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Cahier Numero Geschäftsnummer

94.005

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.03.1994

Date Data Seite

953-981

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