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Messaggio concernente l'adesione alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Convenzione di Bonn) del 25 maggio 1994

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo un disegno di decreto federale relativo alla Convenzione del 23 giugno 1979 sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri; l'espressione della nostra alta considerazione.

25 maggio 1994

1994-304

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Stich II cancelliere della Confederazione, Couchepin

55 Foglio federale. 77° anno. Voi. III

,

-1

841

Compendìo Numerose specie migratrici della fauna selvatica sono attualmente minacciate e richiedono un'azione concertata di tutti gli Stati nei quali soggiornano.

La Convenzione del 23 giugno 1979 sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Convenzione di Bonn o «CMS») è entrata in vigore già il 1 ° novembre 1983 eil 1° maggio 1994 le Parti contraenti erano 44; tra queste, l'Unione Europea.

Si tratta di una Convenzione quadro su scala mondiale volta a garantire la conservazione delle specie migratrici minacciate ed il loro habitat, segnatamente per mezzo della conclusione di accordi internazionali regionali relativi alla conservazione di specie determinate e dei loro biotopi nonché per mezzo di attività di protezione, di ricerca e di sorveglianza continua (monitoraggio) di determinate specie particolarmente degne di protezione.

La Svizzera dispone di basi legali sufficienti (legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, LPN, RS 451 e legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, LCP, RS 922.0) per l'attuazione degli obblighi nazionali previsti dalla Convenzione.

Quale piccolo Paese al centro dell'Europa, la Svizzera è sorvolata da molte specie migratrici degne di essere protette. L'adesione della Svizzera alla Convenzione dovrebbe permettere di garantire un migliore coordinamento degli sforzi in materia di conservazione del nostro patrimonio avifaunistico comune, di contribuire alle azioni internazionali in materia e di esprimere in tal modo la nostra solidarietà nei confronti degli Stati che si trovano sul percorso migratorio delle specie minacciate.

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Messaggio I II

Parte generale Introduzione

Le specie migratrici della fauna selvatica hanno un ciclo di vita che le porta in aree di ripartizione oltrepassanti le frontiere nazionali e distribuite talvolta su più continenti. Le migrazioni comportano contemporaneamente vantaggi e svantaggi: da un lato, permettono a determinate specie di sfruttare le risorse stagionali in regioni non adatte per un uso continuo. Dall'altro, però, le migrazioni significano che gli animali dipendono biologicamente da una successione di ambienti a loro adatti lungo tutto il percorso. Sui percorsi si trovano sempre più ostacoli di ogni tipo e gli ambienti sono degradati o distrutti. Gli animali migratori possono inoltre essere vittime di fenomeni naturali quali condizioni climatiche sfavorevoli o predazione da parte di altre specie. Le specie migratrici sono pertanto minacciate; numerose sono addirittura in via d'estinzione. Questa situazione rende necessarie azioni concertate da parte di tutti gli Stati in cui dette specie soggiornano. Garantire la conservazione delle specie migratrici su scala mondiale: ecco quanto si prefigge la Convenzione di Bonn, messa a punto sotto l'egida del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUE).

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Cenni storici

L'origine della Convenzione di Bonn risale alla Raccomandazione n. 32 del piano d'azione adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente umano tenutasi a Stoccolma nel 1972. Dando seguito a detta raccomandazione in occasione della 2 a riunione del Consiglio d'amministrazione del PNUE nel 1974, il Governo della Repubblica federale di Germania si incaricò di elaborare una convenzione mondiale sulle specie migratrici e, sulla scorta di un progetto messo a punto dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse, presentò un progetto di convenzione ai Governi degli Stati con i quali intratteneva relazioni diplomatiche.

La Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica è stata aperta alla firma degli Stati il 23 giugno 1979 a Bonn, in occasione di una Conferenza riunita su invito del Governo federale tedesco, da allora depositario della Convenzione. La sede del Segretariato si trova attualmente a Bonn. La Convenzione è entrata in vigore il 1° novembre 1983 e il 1° maggio 1994 le Parti contraenti erano 44; tra queste, l'Unione Europea (UE).

La Svizzera ha preso parte alla Conferenza inaugurale del 1979 ma non ha firmato la Convenzione a causa, segnatamente, delle revisioni allora in corso delle disposizioni del diritto federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP; RS 922.0). Il nostro Paese ha però preso parte alle Conferenze triennali delle Parti contraenti a Bonn (1985) e a Ginevra (1988 e 1991) in qualità di Stato osservatore. La prossima Conferenza delle Parti avrà luogo dal 7 all'1 1 giugno 1994 presso la sede del PNUE a Nairobi (Kenia).

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Scopi e obiettivi generali della Convenzione

La Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica è una Convenzione quadro volta a garantire la conservazione delle specie migratrici terrestri, marine e volatili sull'insieme delle loro aree di migrazione. È comunemente chiamata «Convenzione di Bonn» o designata con la sua sigla «CMS» (Convention on the Conservation of Migratory Species of wild animais).

Ecco qui di seguito alcuni tra i principi fondamentali della Convenzione: - riconoscimento dell'importanza delle specie migratrici quali elementi della diversità biologica; - necessità di garantire la conservazione di animali che a causa delle migrazioni sono costretti a oltrepassare i confini nazionali o a spostarsi tra zone di giurisdizione nazionale e il mare aperto; - volontà di adottare, su scala mondiale, misure severe di protezione in favore delle specie migratrici seriamente minacciate nonché dei loro habitat; - conclusione di accordi internazionali regionali relativi alla protezione e alla gestione delle specie migratrici; - sostegno delle attività di ricerca e di sorveglianza continua delle specie minacciate.

2 21

Parte speciale La situazione in Svizzera

Gli sforzi già intrapresi in Svizzera per la conservazione delle specie migratrici rientrano nelle numerose attività in favore dell'ambiente naturale, segnatamente quelle relative alla protezione della natura e del paesaggio nonché alla protezione dei mammiferi e degli uccelli, sul piano sia cantonale sia federale.

La protezione per legge delle specie che vivono in Svizzera o che vi soggiornano durante la migrazione (uccelli e pipistrelli) e che figurano attualmente negli allegati della Convenzione è in gran parte già garantita nel nostro Paese (art. 2 ss. e 18 ss.; art. 5 e 7 ss. LCP). Nell'ambito dell'applicazione della Convenzione non si possono escludere alcune lievi modificazioni delle relative ordinanze (ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio, OPN, RS 451.1; ordinanza del 29 febbraio 1988 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, OCP, RS 922.01; ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori, ORUAM, RS 922.32). Inoltre, diversi istituti di ricerca specializzati contribuiscono già ora alla sorveglianza continua (monitoraggio) delle specie migratrici. Tuttavia, l'adesione della Svizzera alla Convenzione esige che si conservino meglio e si restaurino gli habitat di queste specie, mettendo a punto una rete di habitat naturali o semi-naturali tra di loro collegati lungo gli itinerari di migrazione. Quest'esigenza rispecchia la politica attualmente condotta nel nostro Paese ed è rivolta a tutte le attività che hanno effetti sulla natura e sul paesaggio, segnatamente l'agricoltura, la selvicoltura, i trasporti, le comunicazioni, l'energia e il turismo. Gli sforzi intrapresi in favore 844

dell'applicazione di misure di compensazione ecologica (siepi, prati a coltura estensiva, bordi dei boschi, ecc.) nonché al fine di ridurre gli impatti esistenti o di evitarne di nuovi devono pertanto proseguire. Infine occorre garantire una sorveglianza continua ed efficace delle specie e delle popolazioni animali, al fine di poter disporre di informazioni precise sui fenomeni osservati.

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Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni della Convenzione non pregiudicano affatto i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altre Convenzioni o accordi internazionali in vigore.

Gli obiettivi della Convenzione di Bonn sono complementari a quelli delle altre Convenzioni internazionali relative a settori analoghi. La Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar; RS 0.451.45), istituita dalPUNESCO, si prefigge in particolare la conservazione degli uccelli acquatici migratori e non - su scala mondiale. L'azione è concentrata sulle zone umide designate dalle Parti contraenti; è stato inoltre redatto un elenco dei luoghi protetti ai sensi della Convenzione. La Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna; RS 0.455) è stata elaborata in seno al Consiglio d'Europa. Di portata europea e inglobante i territori africani del paleartico occidentale, la Convenzione di Berna è un trattato internazionale regionale volto a garantire la protezione delle specie vegetali e animali della vita selvatica attraverso la conservazione dei loro habitat. Entrambe le Convenzioni sono state ratificate dalla Svizzera.

Alla stregua delle Convenzioni citate, la Convenzione di Bonn rientra nel processo della Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo (CNUED) e contribuisce alla conservazione della diversità biologica e all'utilizzazione durevole delle risorse, previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, firmata a Rio de Janeiro nel giugno del 1992 e messa in vigore il 29 dicembre 1993. La Svizzera si adopererà ai fini di un coordinamento ottimale tra queste diverse convenzioni.

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Commento delle disposizioni della Convenzione

II preambolo enuncia i considerandi e le speranze poste nell'applicazione effettiva della Convenzione.

L'articolo I definisce alcuni termini quali: «specie migratrice», «stato di conservazione», «area di ripartizione», «habitat», «accordo», ecc.

L'articolo II enuncia i principi fondamentali della Convenzione e i compiti delle Parti contraenti. Come avviene per tutti gli strumenti giuridici internazionali, l'applicazione efficace della Convenzione dipende dalle misure prese dagli Stati a livello nazionale.

L'articolo /// obbliga le Parti contraenti che sono Stati dell'area di ripartizione delle specie dell'Allegato I a proteggere dette specie nonché i loro habitat e ad eliminare qualsiasi ostacolo alle loro migrazioni.

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L'articolo IV prevede per le specie che figurano nell'Allegato II che il loro statuto e lo stato delle loro popolazioni, minacciate o meno, beneficino in modo significativo della cooperazione internazionale attraverso la conclusione di accordi internazionali regionali.

L'articolo V esige dalle Parti interessate dalle specie figuranti nell'Allegato II che esse si impegnino a concludere accordi internazionali regionali specifici, autogestiti e autofinanziati dagli Stati dell'area di ripartizione delle specie interessate, indipendentemente dal fatto che detti Stati siano o meno Parti contraenti della Convenzione.

L'articolo VI chiede al Segretariato, alle Parti contraenti e ad eventuali altri Stati interessati di fornire le informazioni necessarie sulle specie migratrici e di presentare un rapporto relativo alle misure prese in favore delle specie figuranti negli Allegati I e II.

L'articolo VII disciplina la composizione, i compiti e il funzionamento della Conferenza delle Parti contraenti.

L'articolo Vili istituisce un Consiglio scientifico composto da esperti qualificati nominati sia dalle Parti sia dalla Conferenza delle Parti. Quest'ultima stabilisce i compiti del Consiglio scientifico.

L'articolo IX definisce il ruolo e i compiti del Segretariato.

Gli articoli X e XI disciplinano il meccanismo di adozione e di approvazione degli emendamenti del testo e degli Allegati della Convenzione. Gli emendamenti del testo del Trattato che sono stati oggetto di un voto negativo di una Parte contraente non si applicano a quest'ultima, anche se sono stati adottati dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti.

Al contrario, per rifiutare un emendamento degli Allegati della Convenzione accettato dalla Conferenza, la Parte contraria deve notificare al depositario una riserva formale. Le Parti contraenti possono inoltre formulare riserve speciali giusta le disposizioni dell'articolo XIV.

L'articolo XII precisa le ripercussioni della Convenzione sulle altre convenzioni internazionali e sulle legislazioni nazionali. Le disposizioni della Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare provvedimenti interni più rigorosi per quanto riguarda la conservazione delle specie migratrici.

L'articolo XIII disciplina la composizione delle controversie tra le Parti.
L'articolo XIV, già citato, precisa la natura delle riserve che possono essere espresse dalle Parti contraenti.

La parte finale della Convenzione, ossia dall'articolo XV all'articolo XX, comprende le disposizioni usuali relative alla firma, alla ratifica, all'adesione e alla denuncia della Convenzione; vengono inoltre definiti il depositario nonché la data dell'entrata in vigore della Convenzione per gli Stati che vi aderiscono.

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Allegati della Convenzione

Gli Allegati I e II della Convenzione, disciplinati dalle disposizioni degli articoli III e IV, sono i capitoli tecnici e scientifici della Convenzione. Comprendono 846

testi d'interpretazione nonché elenchi delle specie migratrici da proteggere o che devono essere oggetto di accordi internazionali regionali. Dette interpretazioni ed elenchi possono essere modificati periodicamente in funzione dei bisogni di conservazione delle singole specie. In questo contesto vi proponiamo che la competenza per l'adesione, l'approvazione e l'adozione degli Allegati e dei relativi emendamenti da parte della Svizzera sia delegata dall'Assemblea federale al Consiglio federale.

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Accordi internazionali regionali

Gli accordi internazionali regionali, denominati «accordi» giusta l'articolo II numero 3 lettera e della Convenzione, sono trattati internazionali relativamente indipendenti ma parificati a protocolli tecnici, praticamente allegati alle disposizioni generali della Convenzione quadro.

Tuttavia, il loro scopo è unicamente quello di proteggere determinate specie migratrici particolarmente minacciate nonché i loro biotopi. Il solo accordo internazionale regionale esistente e concernente il nostro Paese è quello relativo alla conservazione dei pipistrelli in Europa. È entrato in vigore il 16 gennaio 1994, ma non introduce obblighi supplementari a quelli già previsti dalla Convenzione di Berna, ragione per cui la Svizzera non intende aderirvi. Un altro accordo internazionale regionale che potrebbe interessare la Svizzera è il progetto di «Accordo regionale sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia» che concerne principalmente gli uccelli acquatici (anatidi e cicogne) e che dovrebbe essere proposto per l'adozione alle Parti interessate nel corso del 1994.

Tenuto conto della specificità di detti accordi internazionali regionali nonché della labilità potenziale dei loro allegati, vi proponiamo che la competenza per l'adesione, l'approvazione e l'adozione da parte della Svizzera degli accordi internazionali regionali, dei loro allegati e dei relativi emendamenti sia delegata dall'Assemblea federale al Consiglio federale, in analogia con la procedura proposta per gli Allegati della Convenzione.

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Interessi per la Svizzera di aderire alla Convenzione

Situata al centro dell'Europa, la Svizzera è sorvolata da un grande numero di specie migratrici dell'avifauna degna di protezione. La popolazione del nostro Paese è già stata sensibilizzata da lungo tempo alla protezione degli uccelli grazie all'informazione fornita dalle organizzazioni private che operano in favore della protezione della natura e degli uccelli nonché in ragione del valore estetico ed emozionale della nostra avifauna selvatica. Gli uccelli migratori in particolare (la rondine o la cicogna, per esempio) conferiscono un carattere internazionale agli habitat da loro frequentati periodicamente in Svizzera. È questo il motivo per cui la loro protezione è vista, dal pubblico e dalle autorità, come un atto di solidarietà internazionale, segnatamente nei confronti degli Stati in sviluppo nei quali sverna un grande numero di specie migratrici.

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La Svizzera è sede di numerose organizzazioni internazionali. La Repubblica e Cantone di Ginevra, in particolare, è il centro della maggior parte degli organismi internazionali che si occupano della protezione dell'ambiente. La sede europea del PNUE si trova a Ginevra, come pure il Segretariato della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate (CITES/PNUE; RS 0.453) e il Segretariato ad intérim della Convenzione sulla diversità biologica. Le sedi dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse, del WWF Internazionale e del Segretariato della Convenzione di Ramsar si trovano anch'esse in una regione vicina a Ginevra, a Gland nel Cantone di Vaud.

Con la sua adesione alla Convenzione, già ratificata da numerosi Paesi, la Svizzera contribuirebbe a rafforzare la sua fama internazionale nell'ambito della conservazione della diversità biologica.

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Ripercussioni per la Svizzera

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Ripercussioni sull'effettivo del personale

Le esigenze della Convenzione di Bonn confermano le disposizioni in materia di protezione della natura e del paesaggio in vigore in Svizzera già da molti anni. In applicazione delle leggi federali sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451) e sulla caccia (RS 922.0), sarà possibile adempiere le disposizioni tecniche della Convenzione con l'aiuto dei Cantoni nonché delle organizzazioni private e delle istituzioni scientifiche interessate.

L'amministrazione della Convenzione a livello nazionale, i lavori d'adattamento della legislazione al fine di tener conto delle disposizioni della Convenzione, degli accordi internazionali regionali esistenti o previsti, e degli emendamenti della Convenzione, nonché la partecipazione agli organi istituzionali della Convenzione (Conferenza delle Parti, Comitato permanente, Comitato scientifico) potranno essere garantiti a livello federale dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP). L'applicazione in Svizzera avverrà nell'ambito delle competenze rispettive dei Cantoni e della Confederazione. La gestione scientifica (monitoraggio) potrà essere affidata a terzi, segnatamente alla Stazione ornitologica svizzera di Sempach, a istituti di ricerca o a centri di coordinamento delle ricerche sulla fauna in Svizzera.

La gestione della Convenzione, il coordinamento con altre convenzioni dagli obiettivi simili (Ramsar, Berna, ecc.) e l'applicazione di dette convenzioni su scala nazionale e internazionale richiedono un rafforzamento delle capacità in seno all'UFAFP. Modifiche degli elenchi degli oneri all'UFAFP e l'eventuale attribuzione di un posto per far fronte ai nuovi compiti dovranno essere esaminate prioritariamente nell'ambito delle possibilità offerte all'UFAFP e al Dipartimento federale dell'interno (DFI).

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Ripercussioni finanziarie

Considerato l'ultimo bilancio triennale 1992-1994 adottato dalla Conferenza delle Parti ed ammontante a circa 2 milioni di dollari, la Svizzera dovrebbe 848

versare un contributo annuo minimo di 30000 dollari circa, e di 10000 dollari circa per ogni accordo internazionale regionale che verrà adottato in seguito.

Inoltre, contributi volontari per un ammontare totale di 5000 dollari dovrebbero poter essere accordati per determinate attività e versati nei Fondi di conservazione istituiti dalla Convenzione o dagli accordi internazionali regionali.

Questi contributi eventuali sono già stati iscritti nei piani finanziari del'UFAFP. La stessa cosa vale per i crediti necessari all'applicazione della Convenzione su scala nazionale.

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Programma di legislatura

II programma di legislatura 1991-1995 menziona espressamente la partecipazione alle attività internazionali volte a risolvere problemi globali dell'ambiente, segnatamente la conservazione della diversità biologica, come uno degli obiettivi della politica estera della Svizzera. La Convenzione rientra appunto in questo contesto.

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Rapporto con il diritto europeo

La Svizzera, come l'Unione Europea (UE), è parte degli accordi internazionali sulla protezione della natura e del paesaggio, quali ad esempio la Convenzione di Ramsar sulla conservazione delle zone umide segnatamente come habitat degli uccelli acquatici o la Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa. Stessa cosa per la Convenzione di Bonn, entrata in vigore per TUE il 1° novembre 1983 (Decisione del Consiglio della Comunità economica europea del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica) 1'. Pertanto, aderendo alla Convenzione il nostro Paese rafforza la sua integrazione nella politica ambientale dell'UE.

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Costituzionalità e legalità

L'adozione della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale giusta il quale la Confederazione è competente per concludere trattati con altri Stati. La competenza dell'Assemblea federale di approvare trattati è fondata sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione. La Convenzione è denunciabile; non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Non sottosta pertanto al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione.

1) CUCE n. L 210 del 19 luglio 1982, p. 10 849

Stati partecipanti alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) (stato al 1° maggio 1994)

Allegato

Slati partecipanti

Data dell'entrata in vigore della Convenzione

Arabia Saudita Argentina Australia Belgio Benin Burkina Faso Camerun Cile Comunità economica europea Danimarca Egitto Filippine Finlandia Francia Germania Ghana Guinea Gran Bretagna India Irlanda Israele Italia Lussemburgo Mali Marocco Monaco Niger Nigeria Norvegia Paesi Bassi Pakistan Panama Portogallo Repubblica ceca Senegal Somalia Spagna Srilanka Sudafrica Svezia Tunisia Ungheria Uruguay Zaïre

marzo 1991 gennaio 1992 1° settembre 1991 ottobre 1990 aprile 1986 gennaio 1990 novembre 1983 novembre 1983 novembre 1983 novembre 1983 novembre 1983 febbraio 1994 gennaio 1989 0 luglio 1990 ° ottobre 1984 0 aprile 1988 0 agosto 1993 0 ottobre 1985 0 novembre 1983 0 novembre 1983 0 novembre 1983 0 novembre 1983 0 novembre 1983 0 ottobre 1987 0 novembre 1993 0 giugno 1993 0 novembre 1983 0 gennaio 1987 0 agosto 1985 0 novembre 1983 0 dicembre 1987 0 maggio 1989 0 novembre 1983 0 maggio 1994 0 giugno 1988 0 febbraio 1986 0 maggio 1985 0 settembre 1990 0 dicembre 1991 0 novembre 1983 0 giugno 1987 0 novembre 1983 ° maggio 1990 0 settembre 1990

Altri nove Stati hanno firmato la Convenzione: Ciad, Costa d'Avorio, Grecia, Giamaica, Madagascar, Paraguay, Repubblica Centrafricana, Togo e Uganda.

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Stati partecipanti alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

Le frontiere qui raffigurate non implicano alcuna approvazione né riconoscimento ufficiale da parte delle Nazioni Unite.

Decreto federale relativo alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 19941' decreta:

Art. l 1 La Convenzione del 23 giugno 1979 sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione alla Repubblica federale di Germania, Stato depositario della Convenzione.

Art. 2 1

II Consiglio federale è autorizzato ad approvare gli emendamenti apportati ulteriormente agli Allegati della Convenzione.

2 Inoltre, il Consiglio federale è autorizzato a firmare e ad aderire agli accordi internazionali regionali nonché ai loro Allegati, stabiliti sotto l'egida della Convenzione.

Art. 3 II presente decreto non sottosta al referendum.

6801

1994 III 841 852

Convenzione

Traduzione"

sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

Le Partì contraenti Riconoscendo che la fauna selvatica, nelle sue innumerevoli forme, costituisce un elemento insostituibile dei sistemi naturali della Terra, che va conservato per il bene dell'umanità; Consapevoli del fatto che ogni generazione umana amministra le risorse terrestri per le generazioni future ed ha per missione di far sì che tale patrimonio naturale sia conservato, nonché, quando lo si sfrutti, amministrato con discernimento; Consapevoli del valore che sempre più si annette alla fauna dal profilo mesologico, ecologico, scientifico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico; Preoccupate, in particolare, per le specie animali selvatiche soggette a migrazioni che le portano a valicare i confini nazionali, o le cui migrazioni si compiono fuori di tali confini; Riconoscendo che gli Stati sono e debbono essere i protettori delle specie migratrici selvatiche che vivono entro i confini di giurisdizione nazionale o che li attraversano; Convinte che la conservazione e la gestione efficace delle specie migratrici della fauna selvatica esigono l'azione concertata di tutti gli Stati entro i cui confini giurisdizionali dette specie trascorrono tutto o parte del ciclo biologico; Ricordando la Raccomandazione 32 del Piano d'azione adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano (Stoccolma 1972), del quale è stato preso atto con soddisfazione nella ventisettesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, hanno convenuto quanto segue: Articolo I Definizioni 1. Ai fini della presente Convenzione: a) per «specie migratrice» s'intende la popolazione complessiva o una parte geograficamente distinta della popolazione di qualsiasi specie o di un taxon inferiore di animali selvatici, una parte rilevante dei quali attraversi ciclicamente, e in modo prevedibile, uno o più confini di giurisdizione nazionale; " Dai testi originali tedesco e francese.

853

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione

b)

e)

d) e)

f)

g) h)

i)

j)

k)

854

per «stato di conservazione di una specie migratrice» s'intende l'insieme delle influenze che agendo su detta specie possono modificarne a lunga scadenza la ripartizione e l'importanza numerica; lo «stato di conservazione» si considera «favorevole» quando: 1) i dati riguardanti la dinamica della popolazione di una data specie migratrice indichino che la specie continua, e continuerà a lunga scadenza, a costituire un elemento vitale dei suoi ecosistemi; 2) l'area di ripartizione della specie migratrice non si riduca né rischi di ridursi a lunga scadenza; 3) esista, e continuerà ad esistere in un futuro prevedibile, un habitat sufficiente a che la popolazione della specie si mantenga a lunga scadenza; 4) la ripartizione e la consistenza numerica della specie migratrice siano vicine a quelle storiche, entro i limiti in cui sussistano ecosistemi capaci di convenire alla specie ed entro i limiti in cui ciò sia compatibile con una gestione opportuna della fauna selvatica e del suo habitat; lo «stato di conservazione» si considera «sfavorevole» se non risulti soddisfatta una delle condizioni menzionate alla lettera e) del presente articolo; «minacciata» significa, per una data specie migratrice, ch'essa corre pericolo d'estinguersi su tutta la propria area di ripartizione, o su parte rilevante della stessa; per «area di ripartizione» s'intende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche che una specie migratrice abita, frequenta temporaneamente, traversa o sorvola in un qualsiasi momento della propria rotta migratoria abituale; per «habitat» s'intende qualunque zona dell'area di ripartizione della specie migratrice, che offra le condizioni di vita necessarie alla stessa; per «stato dell'area di ripartizione» con riferimento ad una data specie migratrice s'intende lo Stato - e, ove occorra, qualsivoglia altra Parte contraente menzionata alla lettera k) - che eserciti la propria giurisdizione su una parte qualunque dell'area di ripartizione, oppure lo Stato sotto bandiera del quale operino navi incaricate di effettuare prelievi della specie fuori dei confini di giurisdizione nazionale; «effettuare prelievi» significa prelevare, cacciare, pescare, catturare, molestare, uccidere di deliberato proposito, come pure ogni tentativo in tal senso; per «Accordo» s'intende un accordo internazionale sulla
conservazione di una o più specie migratrici, conformemente agli Articoli IV e V della presente Convenzione; per «Parte contraente» s'intende uno Stato oppure qualsiasi ente d'integrazione economica regionale costituito di Stati sovrani competenti per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie contemplate dalla presente Convenzione, rispetto ai quali vige la presente Convenzione.

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione

2. Limitatamente alle questioni di loro competenza, gli enti d'integrazione economica regionale che siano Parti contraenti della presente Convenzione assumono in nome proprio i diritti e gli obblighi ch'essa attribuisce agli Stati membri. In tal caso questi ultimi non possono esercitare tali diritti individualmente.

3. Quando la presente Convenzione prevede che una decisione sia presa a maggioranza dei due terzi od all'umanità, per «Parti contraenti presenti e votanti» s'intendono «le Parti presenti che abbiano espresso un voto favorevole o contrario». Le Parti che si astengono dal voto non vanno considerate «Parti presenti e votanti» ai fini del computo della maggioranza.

Articolo II Principi fondamentali 1. Le Parti contraenti riconoscono l'importanza della conservazione delle specie migratrici e dei provvedimenti da concordare in questo senso tra gli Stati dell'area di ripartizione, ogni volta che sia possibile ed opportuno; annettono attenzione particolare alle specie migratrici il cui stato di conservazione sia sfavorevole, ed adottano individualmente o di comune intesa i provvedimenti atti a conservare le specie ed il loro habitat.

2. Le Parti contraenti riconoscono la necessità di adottare provvedimenti opportuni onde prevenire che una specie migratrice diventi specie minacciata.

3. In particolare le Parti contraenti: a) dovrebbero promuovere ricerche sulle specie migratrici, collaborare alle stesse, o sostenerle; b) si sforzano d'accordare protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I; e) si sforzano di stipulare Accordi sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.

Articolo III Specie migratrici minacciate: Allegato I 1. L'Allegato I elenca le specie migratrici minacciate.

2. Una specie migratrice può esser compresa nell'Allegato I qualora dati attendibili ricavati dalle migliori indagini scientifiche disponibili dimostrino ch'essa è minacciata.

3. Una specie migratrice può esser stralciata dall'Allegato I se la Conferenza delle Parti constata che: a) dati attendibili, ricavati dalle migliori indagini scientifiche disponibili, dimostrino che detta specie non è più minacciata; b) la detta specie non rischia d'essere di nuovo minacciata perché non è più nell'Allegato I e quindi non gode più della necessaria tutela.

4. Le
Parti contraenti che siano Stati dell'area di ripartizione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I si adoperano al fine di: a) conservare e, se possibile ed opportuno, ripristinare quegli habitat che siano importanti per proteggere la specie dal rischio d'estinzione; 855

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione

b)

prevenire, eliminare, controbilanciare o ridurre al minimo, quando sia opportuno, gli effetti negativi dell'attività o degli ostacoli che intralciano seriamente, o anche impediscono, la migrazione della specie; e) prevenire, ridurre o controllare, per quanto possibile ed opportuno, i fattori che minacciano o rischiano di minacciare maggiormente la specie, segnatamente controllando severamente l'introduzione di specie esotiche e sorvegliando, limitando o eliminando quelle già introdotte.

5. Le Parti contraenti che siano Stati dell'area di ripartizione di una data specie migratrice elencata nell'Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a tale specie. Si possono accordare deroghe a questo divieto soltanto ove: a) il prelievo sia effettuato a fini scientifici; b) il prelievo persegua lo scopo di accrescere il tasso di riproduzione o le possibilità di sopravvivenza della specie in questione; e) il prelievo sia consono alle esigenze di quanti tradizionalmente utilizzano tale specie per il proprio sostentamento; d) il prelievo sia indispensabile per via di circostanze eccezionali.

Le deroghe al divieto debbono esser precise nel contenuto e limitate nello spazio e nel tempo. D'altra parte il prelievo non dovrebbe tornare a scapito della specie in questione.

6. La Conferenza delle Parti può raccomandare a queste ultime, ove trattisi di Stati dell'area di ripartizione di una specie migratrice compresa nell'Allegato I, di adottare qualunque altro provvedimento che fosse giudicato utile alla specie stessa.

7. Le Parti informano senza indugio il Segretariato circa qualsiasi deroga accordata nel senso del paragrafo 5 del presente Articolo.

Articolo IV Specie migratrici oggetto di Accordi: Allegato II 1. L'Allegato II elenca le specie migratrici il cui stato di conservazione è sfavorevole e che necessitano della stipulazione d'Accordi internazionali tesi alla loro conservazione e gestione, come pure quelle il cui stato di conservazione potrebbe migliorare notevolmente grazie alla cooperazione internazionale che s'instaurasse in virtù di un Accordo.

2. Se le circostanze lo giustifichino una specie migratrice può esser elencata simultaneamente negli Allegati I e II.

.3. Le Parti contraenti che siano Stati dell'area di ripartizione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II si adoperano
per concludere Accordi ove questi possano giovare a tali specie; la priorità va data alle specie il cui stato di conservazione sia sfavorevole.

4. Le Parti contraenti sono invitate ad adottare provvedimenti volti alla stipulazione di Accordi riguardanti qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata dalla popolazione di una data specie o dal taxon inferiore di animali selvatici una frazione dei quali valichi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.

856

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione 5. Copia di ogni Accordo stipulato conformemente alle disposizioni del presente Articolo verrà trasmessa al Segretariato.

Articolo V Direttive in materia di Accordi 1. Ogni Accordo avrà per scopo quello di ripristinare una data specie in uno stato di conservazione favorevole, o di mantenervela. Ogni Accordo dovrebbe contemplare questi due aspetti, della conservazione e della gestione della specie migratrice in questione, che permettono di conseguire lo scopo anzidetto.

2. Ogni Accordo dovrebbe comprendere l'intera area di ripartizione della specie migratrice della quale trattisi, ed esser aperto all'adesione di tutti gli Stati dell'area di ripartizione di tale specie, siano essi, o no, Parti contraenti della presente Convenzione.

3. Un Accordo dovrebbe, ogni qual volta sia possibile, vertere su più specie migratrici.

4. Ogni Accordo dovrebbe: a) denominare con precisione la specie migratrice che n'é l'oggetto; b) descrivere l'area di ripartizione e l'itinerario migratorio di tale specie; e) prevedere che ogni Parte contraente designi l'autorità nazionale preposta all'applicazione dell'Accordo; d) istituire, se necessario, i meccanismi istituzionali opportuni, per agevolare l'applicazione dell'Accordo, sorvegliarne l'efficacia ed allestire rapporti destinati alla Conferenza delle Parti contraenti; e) prevedere procedure ai fini della composizione di controversie che potessero insorgere tra le Parti contraenti dell'Accordo; O per qualunque specie migratrice dell'ordine dei Cetacei vietare, come minimo, qualsiasi prelievo che non sia consentito da altri accordi multilaterali, e prevedere che possano aderire all'Accordo Stati che non siano Stati dell'area di ripartizione della specie migratrice della quale trattasi.

5. Per quanto possibile ed opportuno ogni Accordo dovrebbe anche prevedere, segnatamente: a) esami periodici dello stato di conservazione della specie migratrice della quale trattasi, nonché l'individuazione dei fattori che possano nuocere a tale stato; b) piani coordinati di conservazione e di gestione; e) lavori di ricerca nel campo dell'ecologia e della dinamica demografica della specie migratrice in questione, con particolare attenzione al fenomeno migratorio; d) scambi d'informazioni sulla specie migratrice in questione; segnatamente scambio di risultati della ricerca scientifica, nonché scambio di statistiche pertinenti alla specie; e) conservazione ed eventualmente ripristino degli habitat che siano
importanti ai fini del mantenimento di uno stato favorevole di conservazione e protezione di tali habitat da fattori di disturbo, compresi il controllo seve56 Foglio federale. 77° anno. Voi. III

857

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione

ro dell "introduzione di specie esotiche nocive alla specie migratrice in questione e il controllo delle specie già introdotte; f) mantenimento di una rete di habitat adeguati alla specie migratrice e distribuiti congniamente lungo la rotta migratoria; g) ove sia auspicabile, istituzione di nuovi habitat favorevoli alla specie migratrice, o anche reintroduzione della specie stessa in habitat favorevoli; h) nella misura massima possibile, eliminazione delle attività e degli ostacoli che impediscano o intralcino la migrazione o, in difetto, adozione di provvedimenti che compensino gli effetti delle attività stesse e degli ostacoli; i) prevenzione, riduzione, controllo dell'immissione, nell'habitat della specie migratrice in questione, di sostanze nocive alla specie; j) misure, basate su principi ecologici ben fondati, miranti ad esercitare un'azione di controllo e gestione dei prelievi effettuati sulla specie migratrice interessata; k) istituzione di procedure per interventi coordinati, intesi a reprimere i prelievi illeciti; 1) scambio d'informazioni su minacce che pesino seriamente sulla specie migratrice in questione; m) procedure urgenti che permettano di rafforzare notevolmente e rapidamente i provvedimenti conservativi, qualora lo stato di conservazione della specie migratrice in questione risultasse seriamente leso; n) provvedimenti intesi ad informare il vasto pubblico circa contenuti e scopi dell'Accordo.

Articolo VI Stati dell'area di ripartizione 1. Il Segretariato, valendosi delle informazioni fornitegli dalle Parti contraenti, tiene aggiornato un elenco degli Stati dell'area di ripartizione delle specie migratrici enumerate negli Allegati I e II.

2. Le Parti contraenti comunicano al Segretariato le specie migratrici elencate negli Allegati I e II e delle quali si considerano Stati dell'area di ripartizione; a tal fine forniscono inoltre informazioni sulle navi che battono la loro bandiera e che, fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale, effettuano il prelievo di specie migratrici, come pure, per quanto possibile, sui progetti futuri inerenti a tali prelievi.

3. Le Parti contraenti che sono Stati dell'area di ripartizione delle specie migratrici elencate nell'Allegato I o nell'Allegato II dovrebbero informare la Conferenza delle Parti, attraverso il Segretariato e almeno
sei mesi prima di ciascuna sessione ordinaria della Conferenza, in merito alle misure da loro prese al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione nei confronti di dette specie.

Articolo VII La Conferenza delle Parti 1. La Conferenza delle Parti è l'organo deliberante della presente Convenzione.

858

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione

2. Il Segretariato convoca una sessione della Conferenza entro due anni al più tardi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. In seguito il Segretariato convoca riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti ad intervalli di 3 anni al massimo - sempre che la Conferenza non decida altrimenti -, nonché riunioni straordinarie quando che sia, a richiesta scritta di almeno un terzo delle Parti contraenti.

4. La Conferenza delle Parti fissa il regolamento finanziario della presente Convenzione e lo rivede regolarmente. In occasione di ciascuna sessione ordinaria la Conferenza delle Parti adotta il preventivo per l'esercizio susseguente.

Ciascuna Parte contribuisce al preventivo secondo una chiave di ripartizione convenuta dalla Conferenza. Il regolamento finanziario, comprese le disposizioni inerenti al preventivo ed alla chiave di ripartizione dei contributi, nonché le sue modificazioni, sono adottati all'umanità delle Parti presenti e votanti.

5. In ogni sessione la Conferenza delle Parti procede ad un esame dell'applicazione della presente Convenzione e può, segnatamente: a) passare in rassegna e valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici; b) passare in rassegna i progressi compiuti quanto a conservazione delle specie migratrici, in particolare di quelle elencate negli Allegati I e II; e) adottare qualsiasi disposizione e fornire tutte le direttive necessarie al Consiglio scientifico e al Segretariato affinchè possano svolgere le loro funzioni; d) ricevere ed esaminare qualsiasi rapporto presentato dal Consiglio scientifico, dal Segretariato, da qualsivoglia Parte contraente o da qualsivoglia organo permanente istituito nell'ambito di un Accordo; e) presentare raccomandazioni alle Parti contraenti-nell'intento di migliorare lo stato di conservazione delle specie migratrici, ed esaminare i progressi conseguiti in sede d'applicazione degli Accordi; f) nei casi dove non sia stato concluso Accordo alcuno, raccomandare di tempo in tempo la convocazione di riunioni delle Parti contraenti che siano Stati dell'area di ripartizione di una specie migratrice o di un gruppo di specie migratrici al fine di discutere provvedimenti atti a migliorare lo stato di conservazione della specie in questione; g) presentare raccomandazioni alle Parti contraenti affinchè provvedano a migliorare
l'efficacia della presente Convenzione; h) decidere in merito ad ogni provvedimento suppletivo occorrente al conseguimento degli scopi della presente Convenzione.

6. In ogni sua riunione la Conferenza delle parti dovrebbe fissare data e luogo della riunione successiva.

7. Ogni riunione della Conferenza delle Parti contraenti elabora ed adotta un regolamento interno per la riunione stessa. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, sempre che la presente Convenzione non statuisca altrimenti.

, 859

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione

8. Le Nazioni Unite, i suoi istituti specializzati, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ed ogni Stato che non sia Parte contraente della Convenzione, nonché gli organi designati delle Parti contraenti dei singoli Accordi, possono esser rappresentati da osservatori nelle riunioni della Conferenza.

9. Qualsiasi ente od organismo tecnicamente qualificato nel campo della protezione, della conservazione e della gestione di specie migratrici, che rientri in una delle categorie qui appresso e che abbia informato il Segretariato del proprio desiderio di farsi rappresentare da osservatori alle riunioni delle Conferenza delle Parti vi sarà ammesso, salvo che almeno un terzo delle parti presenti vi si opponga: a) enti od organismi internazionali, governativi o non governativi, come pure enti ed organismi nazionali governativi; b) enti od organismi nazionali non governativi che siano stati riconosciuti a tal fine dallo Stato nel quale risiedono.

Una volta ammessi, gli osservatori hanno diritto di partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.

Articolo VII! II Consiglio scientifico 1. Nella sua prima riunione la Conferenza delle Parti istituisce un Consiglio scientifico, incaricato di prestar consulenza in questioni di carattere scientifico.

2. Ciascuna Parte contraente può designare membro del Consiglio scientifico un esperto qualificato. Del Consiglio scientifico fanno inoltre parte esperti qualificati, scelti e nominati dalla Conferenza delle Parti; il loro numero, i criteri di scelta e la durata del mandato sono stabiliti dalla Conferenza delle Parti.

3. Il Consiglio scientifico si riunisce per invito del Segretariato, ogni qual volta la Conferenza delle Parti lo richieda.

4. Il Consiglio scientifico statuisce il proprio regolamento interno, con riserva dell'approvazione ad opera della Conferenza delle Parti.

5. La Conferenza delle Parti stabilisce le funzioni del Consiglio scientifico, tra le quali possano rientrare, segnatamente, quelle di: a) fornire pareri scientifici alla Conferenza delle Parti, al Segretariato e - con approvazione della Conferenza delle Parti - a qualsivoglia organo istituito nell'ambito della presente Convenzione od a tenore di un Accordo, nonché a qualsivoglia Parte contraente; b) raccomandare la ricerca e il coordinamento delle ricerche sulle specie migratrici,
valutarne i risultati al fine di accertare lo stato di conservazione delle specie stesse e riferire alla Conferenza delle Parti circa tale stato e circa i provvedimenti atti a migliorarlo; e) fare raccomandazioni, alla Conferenza delle Parti, riguardo le specie migratrici da elencare negli Allegati I o II ed indicare altresì l'area di ripartizione delle specie in parola; d) fare raccomandazioni, alla Conferenza delle Parti, riguardo provvedimenti particolari di conservazione e di gestione da inserire negli Accordi sulle specie migratrici; 860

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione e)

raccomandare alla Conferenza delle Parti provvedimenti atti a risolvere le questioni connesse con gli aspetti scientifici dell'applicazione della presente Convenzione, segnatamente quelli concernenti gli habitat delle specie migratrici.

Articolo IX II Segretariato 1. Per le necessità della presente Convenzione è istituito un Segretariato.

2. Il Segretariato è costituito a cura del direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente subito dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Nei limiti e secondo le modalità che riterrà più opportune, il direttore esecutivo potrà essere assistito da enti ed organismi intergovernativi o non governativi, internazionali o nazionali che siano tecnicamente qualificati nel campo della protezione, della conservazione e della gestione della fauna selvatica.

3. Se il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente non fosse più in grado di provvedere alla costituzione del Segretariato, la Conferenza delle Parti adotterà provvedimenti atti ad attuarlo altrimenti.

4. Il Segretariato ha i compiti seguenti: a) i) prendere le disposizioni necessarie allo svolgimento delle sessioni della Conferenza delle Parti e fornire i servizi necessari a tale svolgimento; ii) prendere le disposizioni necessarie allo svolgimento delle sessioni del Consiglio scientifico e fornire i servizi necessari a tale svolgimento; b) mantenere relazioni con le Parti, con gli organismi permanenti costituiti a tenore degli Accordi e con gli altri enti internazionali interessati alle specie migratrici, nonché agevolare le relazioni tra le Parti, come pure tra queste e gli organismi e gli enti stessi; e) ottenere da ogni fonte competente relazioni ed altre informazioni utili agli obiettivi ed all'attuazione della presente Convenzione e provvedere ad un'adeguata diffusione di tali informazioni; d) richiamare l'attenzione della Conferenza delle Parti su qualsiasi questione che rientri tra gli obiettivi della presente Convenzione; e) redigere per la Conferenza delle Parti relazioni sui lavori svolti dal Segretariato stesso e sull'attuazione della presente Convenzione; f) tenere aggiornato e pubblicare un elenco degli Stati dell'area di distribuzione di tutte le specie migratrici menzionate negli Allegati I e II; g) promuovere, sotto la direzione della Conferenza delle Parti, la conclusione di Accordi; h) tenere aggiornato e mettere a disposizione delle Parti un elenco degli Accordi e, se richiesto dalla Conferenza delle Parti, fornire qualunque informazione sugli Accordi medesimi; 861

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione

i)

j) k)

tenere aggiornato e pubblicare un elenco delle raccomandazioni fatte dalla Conferenza delle Parti ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 5, lettere e), f) e g), nonché un elenco delle decisioni prese ai sensi della lettera h) dello stesso paragrafo; informare l'opinione pubblica in merito alla presente Convenzione ed ai suoi obiettivi; adempiere qualsiasi altro compito che gli fosse attribuito a tenore della presente Convenzione o dalla Conferenza delle Parti.

Articolo X Emendamenti alla Convenzione 1. La presente Convenzione può esser emendata in qualsiasi riunione ordinaria o straordinaria della Conferenza delle Parti.

2. Qualsiasi Parte contraente può presentare proposte d'emendamento.

3. Il testo di ogni proposta di emendamento, con le relative motivazioni, è comunicato al Segretariato almeno centocinquanta giorni prima della riunione nella quale dovrà essere discusso e immediatamente trasmesso dal Segretariato a tutte le Parti contraenti. Qualunque osservazione delle Parti contraenti in merito all'emendamento va presentata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell'inizio della riunione. Allo scadere dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni, il Segretariato trasmetterà alle Parti contraenti tutte le osservazioni pervenutegli entro tale data.

4. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti.

5. Qualsiasi emendamento adottato entra in vigore, per tutte le Parti che l'hanno approvato, il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui i due terzi delle Parti avranno depositato presso il depositario lo strumento di approvazione. Per ogni Parte che avrà depositato uno strumento di approvazione dopo la data alla quale due terzi delle Parti avranno depositato un tale strumento, l'emendamento entra in vigore nei confronti di detta Parte il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di approvazione.

Articolo XI Emendamenti agli Allegati 1. Gli Allegati I e II possono essere emendati in qualsiasi riunione ordinaria o straordinaria della Conferenza delle Parti.

2. Qualsiasi Parte contraente può presentare proposte d'emendamento.

3. Il testo di ciascuna proposta di emendamento, corredato delle motivazioni, basate sulle migliori prove scientifiche disponibili, è comunicato almeno centocinquanta giorni prima della riunione al Segretariato che, a sua volta, lo trasmette senza indugio a tutte le Parti contraenti. Qualunque osservazione da parte di queste ultime va presentata al Segretariato almeno sessanta giorni pri862

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione

ma dell'inizio della riunione. Allo scadere dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni, il Segretariato trasmetterà alle Parti contraenti tutte le osservazioni pervenutegli entro tale data.

4. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti.

5. L'emendamento degli Allegati entra in vigore per tutte le Parti contraenti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle Parti in cui esso è stato adottato, ad eccezione delle Parti contraenti che abbiano espresso riserve ai sensi del paragrafo 6 del presente Articolo.

6. Durante i novanta giorni previsti dal paragrafo 5 del presente articolo, qualunque Parte contraente può formulare riserve in merito all'emendamento mediante notificazione scritta al depositario. La riserva in merito ad un emendamento può esser ritirata mediante notificazione scritta al depositario. Nei riguardi della Parte contraente in questione l'emendamento entrerà in vigore decorsi novanta giorni dall'awenuta revoca della riserva.

Articolo XII Ripercussioni su convenzioni internazionali e su altri atti normativi 1. La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo la codificazione e l'ulteriore elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata conformemente alla risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni o le tesi giuridiche che nel momento attuale o in futuro siano sostenute da qualunque Stato per quanto riguarda il diritto del mare e la natura e l'estensione della giurisdizione nazionale degli Stati costieri e di bandiera.

2. Le disposizioni della presente Convenzione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi contratti da qualsiasi Parte contraente in forza di trattati, convenzioni o accordi preesistenti.

3. Le disposizioni della presente Convenzione fanno salvo il diritto delle Parti contraenti di adottare provvedimenti nazionali più rigorosi per quanto riguarda la conservazione delle specie migratrici menzionate negli Allegati I e II o di adottare provvedimenti nazionali sulla conservazione di specie non menzionate negli Allegati di cui sopra.

Articolo XIII Composizione delle controverse 1. Qualsiasi controversia fra due o più Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione
delle disposizioni della presente Convenzione deve essere oggetto di negoziati tra le Parti in causa. ' 2. Ove non sia possibile risolvere la controversia nel modo indicato al precedente paragrafo 1, le Parti contraenti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di arbitrato dell'Aia. La decisione arbitrale sarà vincolante per le Parti in causa.

863

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione

Artìcolo XIV Riserve 1. Per le disposizioni della presente Convenzione non sono ammesse riserve generali. Riserve particolari possono essere avanzate conformemente alle disposizioni del presente Articolo e dell'Articolo XI.

2. Qualsiasi Stato o qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale può presentare, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, una specifica riserva in merito all'inclusione di una qualsiasi specie migratrice nell'Allegato I o nell'Allegato II o in entrambi e non verrà considerata Parte contraente per quanto concerne l'oggetto di tale riserva prima che siano decorsi novanta giorni dal momento in cui il Depositario avrà notificato alle Parti contraenti il ritiro della riserva stessa.

Articolo XV Firma La presente Convenzione può essere firmata a Bonn da tutti gli Stati e da qualunque organizzazione d'integrazione economica regionale sino al 22 giugno 1980.

Artìcolo XVI Ratifica, accettazione, approvazione La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania, che fungerà da Depositario.

Artìcolo XVII Adesione Dopo il 22 giugno 1980 la presente Convenzione sarà aperta all'adesione di ogni Stato non firmatario e di qualunque organizzazione d'integrazione economica regionale. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.

Articolo XVIII Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui sarà depositato il quindicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ogni Stato od organizzazione d'integrazione economica regionale che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello stumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di detto Stato o di detta organizzazione.

Artìcolo XIX Denuncia Ogni Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante notificazione scritta al Depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Depositario.

864

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione

Articolo XX Depositario 1. L'originale della presente Convenzione, redatta in francese, inglese, russo, spagnolo e tedesco, ciascun testo facente ugualmente fede, sarà depositato presso il Depositario. Di ciascuna di queste versioni il Depositario trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale che abbiano firmato la Convenzione o abbiano depositato i propri strumenti di adesione alla Convenzione stessa.

2. Il Depositario, previa consultazione dei Governi interessati, è incaricato di preparare la versione ufficiale della presente Convenzione in lingua araba e cinese.

3. Il Depositario informerà ogni Stato firmatario aderente, ogni organizzazione d'integrazione economica regionale firmataria o aderente, nonché il Segretariato, per quanto concerne le firme, il deposito di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, l'entrata in vigore della presente Convenzione, gli eventuali emendamenti, le riserve specifiche e la notificazione di denunce.

4. Non appena la presente Convenzione entrerà in vigore, il Depositario ne trasmetterà copia certificata conforme al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bonn il 23 giugno 1979.

Seguono le firme

6802

865

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione Allegato I

Specie migratrici minacciate Nota esplicativa 1. Le specie migratrici elencate nel presente Allegato sono indicate: a) con il nome della specie o della sottospecie, oppure b) con l'insieme delle specie migratrici comprese in un taxon superiore o in una parte determinata di esso.

2. Altri riferimenti a taxon superiori alle specie sono dati soltanto a titolo d'informazione o a fini di classificazione.

3. L'abbreviazione «(s.l.)» sta ad indicare che il nome scientifico è usato nella sua accezione più ampia.

4. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie significa che tale specie o una popolazione distinta di essa o un taxon superiore che la comprende sono incluse nell'Allegato II.

Mammalia Chiroptera Molossidae

Tadarida brasiliensis

Primates Pongidae

Gorilla gorilla beringet

Cetacea Balaenopteridae Balaenidae

11

Balaenoptera musculus Megaptera novaeangliae Balaena mysticetus Eubalaena glacialis I Eubalaena australis )

Carnivora Felidae

Panthera uncia

Pinnipedia Phocidae

Monachus monachus*

Perissodactyla Equidae

Equus grevyi

Designazione anteriore: Eubalaena glacialis (s.l.).

866

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione Artiodactyla Camelidae Cervidae Bovidae

Vicugna vicugna* (escluse le popolazioni peruviane)2' Cervus elaphus barbants Bös sauveli Bös grunniens Addax nasomaculatus Gazella cuvieri Gazella dama Gazella dorcas (soltanto le popolazioni dell'Africa nord-occidentale) Gazella leptoceros

Aves Procellariiformes Diomedeidae Procellariidae ·

Diomedea albatrus Pterodroma cahow Pterodroma phaeopygia

Pelecaniformes Pelecanidae

Pelecanus crispus* Pelecanus onocrotalus (soltanto le popolazioni del Paleartico)

Ciconiiformes Ardeidae Egretta eulophotes Ciconiidae Cicoria boyciana Threskiornithidae Geronticus eremita Anseriformes Anatidae Falconiformes Accipitridae Gruiformes Gruidae Otididae 2

Chloephaga rubidiceps* / Haliaeetus albicilla* Haliaeetus pelagicus* .

Grus japonensis* Grus leucogeranus* Grus nigricollis* Chlamydotis undulata* (soltanto le popolazioni dell'Africa nord-occidentale)

> Designazione anteriore: Lama vicugna* (escluse le popolazioni peruviane).

867

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione Charadriiformes

Scolopacidae Laridae

Alcidae

Numenius borealis* Numenius tenuirostris* Larus audouiniì Larus leucophtalmus Larus relictus Larus saundersi Synthliboramphus wumizusume

Passeriformes

Parulidae Fringillidae

Dendroica kirtlandii Serinus syriacus

Reptilia Testudinata Cheloniidae

Dermochelyidae Pelomedusidae

Chelonia mydas* Caretta caretta* Eretmochelys imbricata* Lepidochelys kempii* Lepidochelys olivacea* Dermochelys coriacea* Podonemis expansa* (soltanto le popolazioni dell'alta Amazzonia)

Crocodylia

Gavialidae

Gavialis gangeticus

Pisces Siluriformes

Schilbeidae

868

Pangasianodon gigas

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione Allegato II

Specie migratrici oggetto di Accordi Nota esplicativa 1. Le specie migratrici elencate nel presente Allegato sono indicate: a) con il nome della specie o della sottospecie, oppure b) con l'insieme delle specie migratrici comprese in un taxon superiore o in una parte determinata di esso.

Salvo indicazione contraria, nel caso di riferimento ad un taxon superiore alla specie s'intende che tutte le specie migratrici appartenenti a tale taxon potrebbero trarre notevoli vantaggi dalla conclusione di Accordi.

2. L'abbreviazione «spp.» dopo il nome dì una famiglia o di un genere sta ad indicare tutte le specie migratrici appartenenti alla famiglia o al genere di cui trattasi.

3. Altri riferimenti a taxon superiori alla specie vengono dati soltanto a titolo d'informazione o a fini di classificazione.

4. L'abbreviazione «(s.l.)» indica che il nome scientifico è usato nella sua accezione più ampia.

6. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che tale specie o una distinta popolazione di essa ovvero una o più specie comprese nel taxon superiore sono incluse nell'Allegato I.

Mammalia Chìroptera Rhinolophidae Vespertilionidae Cetacea Platanistidae Pontoporiidae Iniidae Monodontidae Phocoenidae

R. spp. (soltanto le popolazioni europee) V. spp. (soltanto le popolazioni europee) Platanista gangetica Pontoporia blainvillei Inia geoffrensis Delphinapterus leucas Monodon monoceros Phocoena phocoena (le popolazioni del mare del Nord e del Baltico, dell'Atlantico nordoccidentale e del mar Nero) Neophocaena phocaenoides Phocoenoides dalli 869

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione

Delphinidae

Ziphiidae Pinnipedia Phocidae

Proboscidea Elephantidae

Sousa chinensis Scusa teuszii Sotalia fluviatilis Lagenorhynchus albirostris (soltanto le popolazioni del mare del Nord e del Baltico) Lagenorhynchus acutus (soltanto le popolazioni del mare del Nord e del Baltico) Lagenorhynchus australis Grampus griseus (soltanto le popolazioni del mare del Nord e del Baltico) Tursiops truncatus (le popolazioni del mare del Nord e del Baltico, del Mediterraneo occidentale e del mar Nero) Stenella attenuata (la popolazione del Pacifico tropicale orientale) Stenella longirostrìs (la popolazione del Pacifico tropicale orientale) Stenella coeruleoalba (le popolazioni del Pacifico tropicale orientale e del Mediterraneo occidentale) Delphinus delphis (le popolazioni del mare del Nord e del Baltico, del Mediterraneo occidentale, del mar Nero e del Pacifico tropicale orientale) Orcaella brevirostris Cephalorhynchus commersonii (la popolazione dell'America latina) Cephalorhynchus heavisidii Orcinus orca (le popolazioni della parte orientale dell'Atlantico Nord e della parte orientale del Pacifico Nord) Globicephala mêlas (soltanto le popolazioni del mare del Nord e del Baltico) 1' Berardius bairdii Hyperoodon ampullatus Phoca vitulina (soltanto le popolazioni del Baltico e del mare di Wadden) Halichoerus grypus (soltanto le popolazioni del Baltico) Monachus monachus* Loxodonta africana

'> Designazione anteriore: Globicephala melaena (soltanto le popolazioni del mare del Nord e del Baltico).

870

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione Sirenia Dugongidae Artiodactyla Camelidae Bovidae

Dugong dugon Vicugna vicugna*l) Oryx dammah Gazella gazella (soltanto le popolazioni asiatiche)

Aves Pelecaniformes Pelecanidae

Pelecanus crispus*

Ciconiiformes Ciconiidae

Cicoria ciconia Cicoria nigra Threskiornithidae Platalea leucorodia Plegadis falcinellus Phoenicopteridae Ph. spp.

Anseriformes Anatidae

A. spp.*

Falconiformes Cathartidae Pandionidae Accipitridae Falconidae

C. spp.

Pandion haliaetus A. spp.* F. spp.

Galliformes Phasianidae

Cotumix cotumix cotumix

Gruiformes Gruidae Otididae

Charadriìformes Recurvirostridae Phalaropodidae Burhinidae

Grus spp.* Anthropoides virgo Chlamydotis undulata* (soltanto le popolazioni asiatiche) Otis tarda R. spp.

P. spp.

Burhinus oedicnemus

"Designazione anteriore: Lama vicugna*.

871

Conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Convenzione

Glareolidae Charadriidae Scolopacidae Laridae

Glareola prolificala Glareola riordinarmi C. spp.

S. spp.* Stema dougallii (la popolazione dell'Atlantico)

Coraciiformes Meropidae Coraciidae

Merops apiaster Coracias garrulus

Passeriformes Muscicapidae

M. (s.l.) spp.

Reptilia Testudinata Cheloniidae Dermochelyidae Pelomedusidae

C. spp.* D. spp.* Podocnemis expansa*

Crocodylia Crocodylidae

Crocodylus porosus

Pisces Acipenseriformes Acipenseridae

Acipenser fulvescens

Insecta Lepidoptera Danaidae

6802

872

Danaus plexippus

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente l'adesione alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Convenzione di Bonn) del 25 maggio 1994

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1994

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

30

Cahier Numero Geschäftsnummer

94.050

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

02.08.1994

Date Data Seite

841-872

Page Pagina Ref. No

10 117 875

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