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Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con l'India

del 3 ottobre 1994

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito con l'India, firmata nel corrente anno.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

3 ottobre 1994

1994-594

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Stich II cancelliere della Confederazione, Couchepin

13 Foglio federale. 77° anno. Vol. V

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Compendio La firma della Convenzione di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito fra la Svizzera e l'India ha colmato una lacuna i cui effetti negativi hanno pesato per lungo tempo sull'economia svizzera. Gli interessi economici svizzeri in India rivestono infatti una notevole importanza: nel periodo fra il 1991 e il 1994 (maggio) la Svizzera occupava il quarto posto nella graduatoria dei paesi investitori in India ed il quinto rango per quanto concerneva la fornitura di tecnologia.

Sulla scena internazionale l'India mantiene da tempo una posizione rigida nei confronti degli Stati industrializzati. Questa posizione si riflette anche sulla sua politica in materia di convenzioni di doppia imposizione. Dato che nella sua prassi convenzionale l'India non seguiva nemmeno nei punii fondamentali il modello di Convenzione dell'OCSE, i negoziati tra la Svizzera e l'India si sono trascinati per decenni e si son dovute convenire particolari soluzioni per giungere ad un 'intesa; del resto queste soluzioni hanno dovuto essere accettate anche dagli altri Paesi industrializzati che hanno concluso un'analoga convenzione con l'India.

L'Accordo segue comunque in larga misura, sia dal punto di vista formale che materiale, il modello di Convenzione dell'OCSE e la prassi convenzionale svizzera in questo campo. Le particolari soluzioni convenute con l'India offrono all'economia svizzera le medesime condizioni quadro di cui beneficiano le economie concorrenti degli altri Stati industrializzati. I Cantoni e le cerehie economiche interessate hanno approvato a larga maggioranza la conclusione della Convenzione.

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Messaggio 1

Genesi

A partire dal 1958 la Svizzera e l'India hanno condotto negoziati per concludere una convenzione di doppia imposizione. A causa delle notevoli divergenze fra le politiche convenzionali dei due Stati, i negoziati sono avanzati a rilento.

Nel corso degli ultimi dieci anni si è tuttavia registrato un riavvicinamento delle posizioni dovuto sia ad una certa disponibilità dell'India a fare concessioni su diversi problemi importanti sia all'evoluzione della politica svizzera nei confronti dei Paesi in sviluppo (ad es. con l'introduzione del computo d'imposta limitato). In ogni modo l'accordo con l'India è stato possibile solo grazie alla disponibilità della Svizzera a staccarsi da talune soluzioni abitualmente adottate.

In conseguenza della sua dimensione territoriale e demografica (l'India conta oggi oltre 840 milioni di abitanti), del suo sviluppo economico e peso politico, l'India riveste una grande importanza nel contesto internazionale. Con il suo considerevole potenziale economico questo Paese rappresenta un vasto mercato in continua espansione. I cambiamenti a livello di politica internazionale e la crisi economica che ha colpito anche l'India hanno già avuto, e avranno probabilmente anche in futuro, un fuolo dominante nel processo di riforma verso una maggiore liberalizzazione dell'economia. Questo processo dovrebbe favorire la crescita del mercato indiano e rafforzare le relazioni economiche dell'India con i Paesi industrializzati, Svizzera compresa. Nel periodo fra il 1991 e il 1994 (maggio) la Svizzera occupava infatti il quarto posto nella graduatoria degli investitori stranieri in India e il quinto posto per quanto riguardava i fornitori di tecnologia. Un considerevole numero di imprese svizzere dispone in India di stabili organizzazioni o di filiali. Queste circostanze giustificano l'esigua quantità di innovazioni introdotte nella Convenzione firmata.

Nel corso della procedura di consultazione i Cantoni e le cerehie economiche interessate hanno approvato a larga maggioranza la conclusione della Convenzione.

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Commento alle disposizioni della Convenzione

Nel messaggio del 13 luglio 1965 concernente la Convenzione di doppia imposizione con la Svezia (FF 1965 II 501), il nostro Collegio ha commentato in modo dettagliato le disposizioni del modello di Convenzione dell'OCSE del 1963.

Successivamente questo modello è stata rimaneggiato e nell'aprile del 1977 il Consiglio dell'OCSE ne ha pubblicato una sua versione riveduta, unitamente ad una nuova raccomandazione. Le innovazioni sono state presentate in dettaglio nel nostro messaggio dell'11 gennaio 1978 concernente la Convenzione di doppia imposizione con la Gran Bretagna (FF 797S I 189). Pertanto, qui di seguito ci limitiamo a commentare le principali deroghe al testo dell'OCSE, tenendo parimenti conto dei messaggi del Consiglio federale del 18 aprile 1973 203

e del 12 agosto 1987 concernenti le Convenzioni di doppia imposizione concluse rispettivamente con Trinidad e Tobago (FF 1973 I 987) nonché con l'Egitto (FF 1987 III 45).

Articolo 2 Imposte considerate Dato che in India non esiste un'imposta sul patrimonio né per le persone fisiche né per quelle giuridiche, la Convenzione si applica solo alle imposte sul reddito dei due Stati.

Articolo 5 Stabile organizzazione La nozione di stabile organizzazione del modello di Convenzione dell'OCSE è stata leggermente ampliata in relazione al catalogo non esaustivo delle stabili organizzazioni e alla prassi convenzionale svizzera finora seguita. La maggior parte di queste novità si ritrova in forma analoga anche in altre convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera con Paesi in sviluppo.

Un magazzino o altri locali di vendita, un'attrezzatura di deposito messa a disposizione di terzi, come pure un'esposizione di vendita permanente costituiscono una stabile organizzazione.

Un cantiere di costruzione, una catena di montaggio e le attività di sorveglianza ad essi relative costituiscono una stabile organizzazione se la loro durata oltrepassa i sei mesi.

Installazioni o costruzioni utilizzate durante più di 90 giorni per l'estrazione e lo sfruttamento di risorse naturali costituiscono una stabile organizzazione.

Vi è parimenti stabile organizzazione se vengono forniti servizi, che non sono in relazione con canoni di licenza nell'altro Stato contraente, a condizione che la loro durata oltrepassi i 90 giorni (30 giorni per i servizi forniti tra imprese associate) nell'arco di 12 mesi. Questa disposizione si basa sulla regolamentazione del modello di Convenzione delle Nazioni Unite, ripresa anche nella Convenzione di doppia imposizione stipulata con la Cina e, d'altra parte, deve essere vista alla luce della soluzione prevista nell'articolo 12 concernente le prestazioni di servizio in relazione ai canoni. Del resto, secondo il numero 1 del protocollo, l'impresa che presta i servizi può scegliere liberamente fra l'imposizione alla fonte prevista per le prestazioni di servizio in relazione ai canoni (vedi il commento all'ari. 12) e l'imposizione come stabile organizzazione.

Conformemente alla politica convenzionale svizzera nei confronti dei Paesi in sviluppo, un rappresentante dipendente che conclude
abitualmente contratti (ad eccezione degli acquisti) per conto di un'impresa o che dispone di una scorta di merci da cui effettua regolarmente forniture di merci crea una stabile organizzazione. Nel numero 1 del protocollo è tuttavia precisato che un rappresentante dipendente il quale accetta ordinazioni è considerato come una stabile organizzazione unicamente se lascia intendere al suo cliente che la propria accettazione dell'ordinazione equivale all'acccttazione dell'impresa. D'altronde un rappresentante dipendente è pure considerato come una stabile organizzazione se fabbrica o trasforma merci appartenenti all'impresa. In tal caso, le condizioni costitutive della stabile organizzazione dovrebbero essere realizzate.

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Non è considerato rappresentante indipendente chi esercita un'attività esclusivamente o quasi esclusivamente per una sola impresa.

Articolo 7 Utili delle imprese Conformemente al modello di Convenzione dell'OCSE vale il principio secondo cui una stabile organizzazione può essere tassata unicamente per gli utili che le possono essere effettivamente attribuiti.

Secondo il numero 2 del protocollo, gli utili attribuibili indirettamente ad una stabile organizzazione sono imponibili nello Stato della stabile organizzazione solo nella misura in cui quest'ultima abbia partecipato attivamente alle trattative, alla conclusione o alla realizzazione del contratto. Gli utili provenienti da tali attività devono quindi pure essere attribuiti a questa stabile organizzazione se i contratti in questione sono stati formalmente allestiti dalla sede centrale e non dalla stabile organizzazione. Una disposizione analoga è contenuta nella Convenzione di doppia imposizione fra la Svizzera e l'Indonesia.

Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, le spese che la riguardano sono ammesse in deduzione soltanto nella proporzione prevista dal diritto interno dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

Articolo 8 Navigazione aerea Conformemente al modello di Convenzione dell'OCSE e alla politica convenzionale svizzera, le imprese di navigazione aerea sono imponibili nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

Per contro la Convenzione non contiene alcuna disposizione sull'imposizione delle imprese di navigazione marittima; queste sono pertanto imponibili secondo il diritto interno di ciascuno Stato contraente.

Articolo 10 Dividendi La Convenzione prevede un'aliquota d'imposta alla fonte del 15 per cento, applicabile sia ai dividendi provenienti da partecipazioni sia a quelli provenienti da azioni isolate. Il diritto interno indiano prevede un'imposta alla fonte del 25 per cento sui pagamenti di dividendi.

Articolo 11 Interessi L'imposta alla fonte indiana del 25 per cento è limitata dalla Convenzione al 15 per cento. Nel caso di interessi su prestiti bancari o su prestiti fra imprese associate (partecipazione di almeno il 20%) è applicabile l'aliquota del 10 per cento.

Inoltre sono esenti dall'imposta alla fonte gli interessi che vengono pagati sulla base di
un prestito accordato, garantito o assicurato da un istituto pubblico di uno Stato contraente, sulla base di un prestito approvato dalle autorità indiane o su averi che imprese di navigazione aerea attive nel traffico internazionale detengono in relazione alla loro attività nell'altro Stato contraente.

Conformemente alla politica convenzionale svizzera seguita nei confronti dei Paesi in sviluppo, la Svizzera accorda un computo dell'imposta fittizia per gli interessi esentati dall'imposta alla fonte su prestiti approvati nel quadro di misure speciali d'incoraggiamento allo sviluppo.

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Articolo 12 Canoni e compensi per prestazioni di servizi associate Per i canoni e i compensi per prestazioni di servizi il diritto interno indiano prevede un'imposta alla fonte del 30 per cento. Nella Convenzione è stato possibile introdurre una regolamentazione che corrisponde al nuovo orientamento della politica indiana. Essa va oltre la prassi convenzionale svizzera e prevede di limitare come segue l'imposta sui canoni e sui compensi per prestazioni di servizio che lo Stato della fonte può prelevare: - nel corso dei primi cinque anni di applicazione della Convenzione di doppia imposizione: 15 per cento sui canoni e sui compensi per prestazioni di servizi in relazione a contratti di canoni, pagati da enti di diritto pubblico; 20 per cento in tutti gli altri casi;" - nel corso degli anni successivi: 15 per cento sui canoni e sui compensi per prestazioni di servizi in relazione a canoni; - dall'inizio dell'applicazione della Convenzione: 10 per cento sugli indennizzi da leasing e sui compensi per prestazioni di servizi legate ad attività di leasing.

Conformemente alla prassi seguita con altri Paesi in sviluppo, la Svizzera accorda soltanto un computo d'imposta limitato, poiché l'imposta residua che rimane all'India eccede la soglia d'imposta del 10 per cento. Come già menzionato nel commento all'articolo 5 più sopra, gli altri compensi per prestazioni di servizi, non in relazione a canoni, rientrano negli articoli 5 e 7 della Convenzione.

Articolo 13 Utili di capitale Questa disposizione è sostanzialmente conforme alla prassi convenzionale svizzera. Tuttavia, all'India è stato concesso un diritto sussidiario d'imposizione per i casi in cui un residente di Svizzera ceda una partecipazione di almeno il 10 per cento in una società indiana oppure azioni di una società indiana vengano cedute ad un residente di India.

11 numero 4 del protocollo conferma inoltre che gli utili realizzati con la cessione di brevetti, marchi e know-how sono imponibili nello Stato di residenza dell'alienante, sempre che egli non disponga di una stabile organizzazione nell'altro Stato. Tuttavia, se dipendono dai benefici, dai proventi o dall'uso di questi diritti e beni, tali utili sono imponibili secondo i principi applicabili ai canoni.

Articolo 14 Servizi personali La disposizione convenuta è una combinazione degli
articoli 14 e 15 del modello di Convenzione dell'OCSE. La regolamentazione fiscale per i salariati è conforme alle raccomandazioni dell'OCSE. Diversamente dal modello di Convenzione dell'OCSE, l'imposizione dei redditi provenienti da un'attività indipendente è invece riservata normalmente allo Stato contraente nel quale è esercitata l'attività. La stessa regolamentazione è pure contenuta in altre convenzioni concluse dalla Svizzera con Paesi in sviluppo.

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Articolo 16 Artisti e sportivi I redditi di artisti e sportivi la cui attività sia ampiamente sussidiata con fondi pubblici dell'altro Stato sono imponibili nello Stato in cui ha luogo l'esibizione soltanto se sono soddisfatte le condizioni poste dall'articolo 14 sull'imposizione dei redditi da attività lucrativa. Disposizioni analoghe sono contenute in altre convenzioni svizzere di doppia imposizione.

Articolo 20 Professori, insegnanti e ricercatori Per favorire lo scambio di professori, insegnanti e ricercatori, i redditi di queste persone sono esentati dall'imposta nell'altro Stato se esse vi soggiornano per un periodo non superiore ai due anni. Disposizioni analoghe sono pure contenute in altre convenzioni svizzere di doppia imposizione concluse con Paesi in sviluppo.

Altri redditi La Convenzione non contiene una clausola generale per i redditi che non vi sono esplicitamente menzionati. Di conseguenza, segnatamente per le pensioni alimentari e le rendite delle assicurazioni sociali è applicabile esclusivamente il diritto interno degli Stati contraenti. Le conseguenze pratiche della mancanza di una tale disposizione dovrebbero essere limitate nel caso dell'India.

Articolo 21 Eliminazione della doppia imposizione L'India evita la doppia imposizione per mezzo del metodo del computo. Nel quadro dell'articolo 13 paragrafo 5, che concede all'India un diritto sussidiario d'imposizione degli utili di capitale derivanti dall'alienazione di azioni di società indiane a residenti dell'India oppure di partecipazioni superiori al 10 per cento in società indiane, l'India computa l'imposta svizzera sull'imposta indiana afferente a questi redditi.

La Svizzera si attiene al metodo tradizionale dell'esenzione. È fatta salva l'applicazione dell'aliquota corrispondente all'intero reddito. Per i dividendi, gli interessi, i canoni e i compensi per prestazioni di servizi legate a canoni che sono parzialmente imponibili in India, la Svizzera accorda il computo globale d'imposta. Con riferimento ai dividendi il computo globale d'imposta è del 15 per cento. Secondo la prassi svizzera già consolidata in altre convenzioni, il computo è tuttavia limitato quando l'imposta residua che rimane all'India eccede la soglia d'imposta abitualmente concessa. Così, gli interessi per i quali la Convenzione prevede un'aliquota
d'imposta alla fonte del 15 per cento sono oggetto di un computo globale d'imposta del 10 per cento (vale a dire l'aliquota abitualmente ammessa) per le imposte sul reddito nonché di una deduzione del 5 per cento (ammontare parziale non computabile) sul reddito imponibile. Per i canoni e i compensi per prestazioni di servizi legate a canoni, il computo globale d'imposta del 10 e rispettivamente del 5 per cento è desumibile dalla tabella seguente.

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Eliminazione della doppia imposizione secondo l'articolo 12 Aliquota secondo il diritto interno

Canoni - Diritti d'autore, brevetti, know-how . 30% - pagati da istituti pubblici: - pagati da altri: - Leasing: 30% Prestazioni di servizi in relazione: - a canoni (senza leasing) 30% - pagati da istituti pubblici: - pagati da altri: - a leasing: 30% - alla messa a disposizione di conoscenze tecniche 30% - pagate .da istituti pubblici: - pagate da altri:

Aliquota secondo CDI durante i primi 5 anni di applicazione della Convenzione

Aliquota secondo CDI dopo i primi 5 anni di applicazione della Convenzione

Deduzione dell'imposta alla fonte non compulabile durante i primi 5 anni di applicazione della Convenzione

Deduzione dell'imposta alla fonte non compulabile dopo i primi 5 anni di applicazione della Convenzione

Computo globale d'imposta

15% 20% 10%

15% 15% 10%

5% 10% --

5% 5% --

10% 10% 10%

15% 70% 10%

15% 15% 10%

5% 10% --

5% 5% --

10% 10% 10%

15% 20%

15% 15%

10% 15%

10% 10%

5% 5%

Come già menzionato nel commento all'articolo 11, la Svizzera accorda inoltre un computo dell'imposta fittizia del 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi su prestiti approvati che, in India, nel quadro delle misure speciali d'incoraggiamento allo sviluppo, sono esentati dall'imposta o imponibili ad un'aliquota inferiore a quella prevista dalla Convenzione.

Articolo 22 Non discriminazione Per le stabili organizzazioni di imprese straniere il diritto interno indiano prevede un'aliquota d'imposta più elevata di quella riservata alle stabili organizzazioni di un'impresa indiana. Questa particolarità viene espressamente menzionata nelle convenzioni di doppia imposizione concluse dall'India. Per la Svizzera il riconoscimento formale di una tale discriminazione fiscale non entrava in considerazione. Per questi motivi, la Convenzione non contiene alcuna disposizione corrispondente all'articolo 24 paragrafo 2 del modello di Convenzione dell'OCSE, che vieta la disparità di trattamento in campo fiscale delle stabili organizzazioni. Il paragrafo 1, che istituisce la non discriminazione dei cittadini, è stato invece accettato dai due Stati contraenti.

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Articolo 23 Procedura amichevole II numero 5 del protocollo prevede a favore del contribuente la possibilità di avviare una soluzione amichevole, indipendentemente dai termini fissati dal diritto interno indiano, se ne è fatta richiesta entro cinque anni dal momento in cui la tassazione è cresciuta in giudicato. Questa soluzione è vantaggiosa per il contribuente svizzero, poiché il diritto indiano esclude la revisione di una tassazione dopo un termine di due anni.

Articolo 24 Scambio di informazioni La Convenzione contiene un articolo concernente lo scambio di informazioni in materia fiscale che prevede, conformemente alla prassi svizzera, unicamente lo scambio delle informazioni necessarie alla corretta applicazione della Convenzione.

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Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione gli Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Nel caso della Svizzera queste minori entrate fiscali sono dovute in particolare al rimborso parziale o totale dell'imposta preventiva e al computo parziale o totale delle imposte alla fonte indiane su dividendi, interessi, canoni e compensi per prestazioni di servizi. Visto che gli investimenti indiani in Svizzera sono modesti, l'ammanco dovuto al rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti in India non dovrebbe risultare elevato. Per contro, il computo globale d'imposta, introdotto dal decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1967, graverà il fisco svizzero. Se da un lato questa misura provocherà perdite fiscali, la cui consistenza non può tuttavia essere valutata in mancanza di statistiche appropriate, d'altro lato la Convenzione apporterà anche vantaggi finanziari. Infatti, mentre finora l'imposta alla fonte indiana sui dividendi, sugli interessi, sui canoni e sui compensi per prestazioni di servizi doveva essere ammessa a titolo di spesa deducibile, in futuro i redditi provenienti dall'India potranno essere tassati per il loro ammontare lordo (in certi casi, per il loro ammontare lordo dopo la deduzione della parte non computabile dell'imposta indiana); ciò provocherà un aumento generale dei redditi imponibili.

A questi effetti negativi di ordine fiscale vanno contrapposti i notevoli vantaggi di cui potrà beneficiare l'economia svizzera a seguito del promovimento del commercio e delle facilitazioni di investimento in India. Inoltre, è opportuno rammentare che le convenzioni di doppia imposizione sono soprattutto concluse nell'interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, che è uno degli obiettivi principali della politica svizzera in materia di economia esterna.

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Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con Stati esteri. Se209

condo l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale, spetta all'Assemblea federale approvare la presente Convenzione. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile; essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale d'approvazione non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione.

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Conclusioni

La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell'OCSE e corrisponde in gran parte alla politica convenzionale svizzera. In alcuni punti (in particolare per quanto concerne le aliquote delle imposte alla fonte sui canoni e sui compensi per prestazioni di servizi in relazione a canoni) la Convenzione si scosta dalla tradizionale politica convenzionale finora adottata dalla Svizzera nei confronti dei Paesi in sviluppo. Tuttavia, le soluzioni convenute con l'India offrono le condizioni per mettere l'economia svizzera segnatamente grazie al sensibile sgravio dell'imposta indiana - sullo stesso piano delle economie concorrenti degli altri Stati industrializzati che hanno già concluso convenzioni di doppia imposizione con l'India. Dal momento che l'apertura economica dell'India provoca un ragguardevole afflusso di investimenti dai Paesi occidentali, questa situazione dovrebbe avere ripercussioni positive sul futuro sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

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Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con l'India

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 ottobre 19941', decreta:

Art. l 'La Convenzione, firmata il 1994, tra la Confederazione Svizzera e l'India intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

"FF 1994 V 201

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Convenzione

Traduzione^

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

// Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'India animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte considerate 1. Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono: a) in India: l'imposta sul reddito, compresi tutti i supplementi d'imposta; b) in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi).

2. La Convenzione si applica parimenti alle imposte di natura identica o analoga che venissero istituite dall'uno o dall'altro Stato contraente dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte menzionate al paragrafo 1.

3. Nella presente Convenzione, l'espressione «imposta indiana» designa un'imposta istituita dall'India a cui si applica la presente Convenzione; l'espressione «imposta svizzera» designa un'imposta istituita dalla Svizzera a cui si applica la presente Convenzione; il termine «imposta» designa, secondo il contesto, l'imposta indiana o l'imposta svizzera; le imposte menzionate nelle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non comprendono tuttavia le penali o gli interessi, riscossi conformemente alla legislazione vigente nell'uno o nell'altro Stato contraente su imposte cui si applica la presente Convenzione.

'>Dal testo originale tedesco.

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Doppie imposizioni

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine «India» designa il territorio dell'India e comprende le acque territoriali e lo spazio aereo sovrastante, come pure ogni altra zona marittima sui quali l'India esercita, secondo la legislazione indiana e conformemente al diritto internazionale, i suoi diritti sovrani ed altri diritti ad essi relativi nonché la sovranità giurisdizionale; b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; e) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, l'India o la Svizzera; d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società, le associazioni di persone o altri enti imponibili in base alla legislazione vigente nell'uno o nell'altro Stato contraente; e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che secondo la legislazione fiscale del rispettivo Stato contraente è considerato società ai fini dell'imposizione; f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione «autorità competente» designa, per quanto concerne l'India, il «Central Government in thè Department of Revenue» o il suo rappresentante autorizzato e, per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; h) il termine «cittadini» designa le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente e le persone giuridiche, le associazioni di persone o le associazioni costituite conformemente alla fegislazione in vigore in uno Stato contraente; i) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; j) per «esercizio di un aeromobile» si intende ogni attività commerciale di trasporto aereo di passeggeri, posta, bestiame o merci esercitata dal proprietario, locatario o noleggiatore di un aeromobile, compresa la vendita di biglietti per questi trasporti effettuata da altre imprese, il noleggio occa213

Doppie imposizioni

sionale di aeromobili e ogni altra attività direttamente legata a tali trasporti; k) per «anno fiscale» si intende: (i) per quanto concerne l'India, l'«anno precedente» («previous year») ai sensi della legge indiana concernente l'imposta sul reddito; (ii) per quanto concerne la Svizzera, l'anno civile.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione vigente di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 Domicilio fiscale 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del luogo della sua costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione ai sensi della presente Convenzione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato col quale ha le più strette relazioni personali ed economiche (in seguito indicato come «centro degli interessi vitali»); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; e) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza dei due Stati contraenti o non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti dirimono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

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Doppie imposizioni

Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari mediante la quale un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende segnatamente: a) una sede di direzione; b) una succursale; e) d) e) f) g) h) i) j) k) 1)

3.

a) b) e) d) e)

un ufficio; un magazzino o altri locali di vendita; un'officina; un laboratorio; un deposito in connessione con una persona che mette a disposizione di terzi attrezzature di deposito; un'esposizione di vendita permanente; una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali; un cantiere di costruzione, una catena di montaggio o le attività di sorveglianza ad essi relative, se la loro durata oltrepassa i sei mesi; un'installazione o una costruzione utilizzata per più di 90 giorni per l'estrazione e lo sfruttamento di risorse naturali, e la fornitura di servizi, escluse le prestazioni di servizi associate definite nell'articolo 12, effettuata da impiegati o altro personale di una impresa di uno Stato contraente, se: (i) la durata totale delle relative attività in detto Stato oltrepassa i 90 giorni nell'arco di 12 mesi; o (ii) i servizi in detto Stato sono forniti per conto di un'impresa associata (ai sensi del par. 1 dell'art. 9) per un periodo la cui durata totale oltrepassa i 30 giorni nell'arco di 12 mesi.

Non si considera che vi sia stabile organizzazione se: si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa; merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della lavorazione o trasformazione da parte di un'altra impresa; una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'acquisizione di merci o della raccolta di informazioni per l'impresa; una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di fare pubblicità per l'impresa, di fornire informazioni o di effettuare ricerche scientifiche, quando queste attività abbiano carattere preparatorio o ausiliario in relazione all'attività industriale o commerciale dell'impresa.

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Doppie imposiEioni

4. Una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - che agisce in uno Stato contraente per conto o in nome di un'impresa dell'altro Stato contraente è considerata come una «stabile organizzazione» di detta impresa nel primo Stato contraente se: (i) dispone in questo Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di negoziare e di concludere contratti in nome o per conto dell'impresa, a meno che queste attività non siano limitate all'acquisto di merci per l'impresa; o (ii) dispone abitualmente nel primo Stato contraente di una scorta di merci da cui preleva regolarmente merci da fornire in nome e per conto dell'impresa; o (iii) in questo Stato produce o trasforma per l'impresa merci di proprietà dell'impresa stessa, fermo stante che la presente disposizione si applica unicamente alle merci così prodotte o trasformate.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, non si considera come intermediario che goda di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo l'agente che esercita la sua attività esclusivamente o essenzialmente per questa impresa o per questa e per altre ad essa associate.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6 Redditi immobiliari 1. I redditi provenienti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui questi beni sono situati.

2. L'espressione «beni immobili» è definita conformemente al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, pozzi di petrolio, cave di pietra ed altri posti d'estrazione di risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

216

Doppie imposizioni

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente, non conseguiti con l'esercizio in traffico internazionale di navi, sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili (direttamente o indirettamente) alla stabile organizzazione.

2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

Le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sono ammesse in deduzione conformemente alla legislazione fiscale di questo Stato. Tuttavia, le spese non deducibili da parte di un'impresa indipendente non sono deducibili nemmeno per la stabile organizzazione.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione
per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono inficiate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 Navigazione aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

14 Foglio federale. 77° anno. Vol. V

217

Doppie imposizioni

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 Imprese associate 1. Allorché a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente
di cui la società che paga i dividendi è residente, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

218

Doppie imposizioni

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, se gli interessi sono pagati ad una banca che esercita una vera e propria attività bancaria oppure ad un'impresa che detiene direttamente o indirettamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga gli interessi, l'imposta calcolata nello Stato contraente dal quale provengono gli interessi non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi purché questi beneficiari siano residenti dell'altro Stato contraente e siano i beneficiari effettivi degli interessi.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, a) gli interessi provenienti dalla Svizzera e pagati ad un residente dell'India sono imponibili soltanto in India, se sono pagati per un prestito accordato, garantito o assicurato, oppure per un credito approvato, garantito o assicurato dalla Banca Export-Import dell'India oppure da un istituto designato e concordato attraverso uno scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti; b) gli interessi provenienti dall'India e pagati ad un residente di Svizzera sono imponibili soltanto in Svizzera, se sono pagati per un prestito accordato, garantito o assicurato, o per un credito approvato, garantito o assicurato conformemente alle disposizioni svizzere che disciplinano la garanzia dei rischi delle esportazioni o degli investimenti oppure da un istituto designato e concordato attraverso uno scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti; e) gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che gestisce aeromobili in traffico internazionale, sono imponibili soltanto in questo altro Stato, se gli interessi sono pagati per fondi legati a questa attività; 219

Doppie imposizioni

d)

gli interessi provenienti dall'India e pagati ad un residente di Svizzera sono esonerati dall'imposta indiana, se il prestito o altro debito per il quale gli interessi sono pagati è un prestito approvato. L'espressione «prestito approvato» designa ogni prestito e ogni altro debito approvati in questo contesto dal Governo indiano.

5. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o no da ipoteca ovvero comportanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 Canoni e compensi per prestazioni di servizi associate 1. I canoni ed i compensi per prestazioni di servizi associate provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni e compensi per prestazioni di servizi associate possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi associate è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: 220

Doppie imposizioni

a)

b)

per quanto concerne i canoni considerati nelle disposizioni del paragrafo 3 a) e i compensi per prestazioni di servizi associate di cui al paragrafo 4 b) del presente articolo (i) nel corso dei primi cinque anni durante i quali è applicabile la presente Convenzione: (A) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi associate definiti nel presente articolo, se il debitore dei canoni o dei compensi è il Governo di questo Stato contraente, una sua suddivisione politica o una società di diritto pubblico; e (B) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi associate in tutti gli altri casi; e (ii) nel corso degli anni seguenti, il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi associate; e per quanto concerne i canoni considerati nelle disposizioni del paragrafo 3 b) e i compensi per prestazioni di servizi associate di cui al paragrafo 4 a) del presente articolo, il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni e dei compensi per prestazioni di servizi associate.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa: a) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi le pellicole cinematografiche o i lavori su film, i nastri di registrazione e altri mezzi di riproduzione usati per emissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; e b) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

4. Ai sensi del presente articolo l'espressione «compensi per prestazioni di servizi associate» designa: a) i compensi di qualsiasi natura pagati ad una persona per la fornitura di servizi tecnici o di consulenza (anche quando la prestazione di servizi è fornita da personale tecnico o altro), se questi servizi sono in relazione o servono all'esercizio o al godimento di un diritto per il quale si riceve un compenso ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3 b); b) i compensi di qualsiasi natura pagati ad una persona per la fornitura di servizi tecnici o di consulenza (anche quando la prestazione di servizi è fornita da personale tecnico o altro), se questi servizi: (i) sono in relazione o servono all'esercizio o al godimento di diritti, beni o informazioni per i quali viene pagato un compenso ai sensi del paragrafo 3 a); o

221

Doppie imposizioni

(ii) implicano la messa a disposizione di conoscenze tecniche, esperienze, nozioni pratiche, know-how o procedure, oppure vengono forniti per lo sviluppo o la trasmissione di piani o disegni tecnici.

5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4, i «compensi per prestazioni di servizi associate» non comprendono gli importi che vengono pagati: a) per servizi prestati in relazione alla vendita di beni, che servono o sono indissolubilmente ed essenzialmente collegati a tale vendita; b) per un'attività didattica svolta in un istituto di formazione oppure da un tale istituto; e) da persone fisiche per servizi che sono stati prestati per loro personalmente; o d) ad un impiegato della persona che paga i compensi oppure ad una persona fisica o ad una associazione di persone (diversa da una società) per un'attività indipendente menzionata nell'articolo 14.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi associate, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni o i compensi per prestazioni di servizi associate, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ed il contratto in base al quale i canoni o i compensi per prestazioni di servizi associate vengono pagati si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione.

In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

7. I canoni e i compensi per prestazioni di servizi associate si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi associate, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi associate e tali canoni o compensi per prestazioni di servizi associate sono a carico della stabile organizzazione, i canoni o i compensi per prestazioni di servizi associate si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

8. Se, in conseguenza di particolari
relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi associate pagati eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

222

Doppie imposizioni

Articolo 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa), sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una società i cui beni sono principalmente costituiti da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato contraente.

5. a) Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

b) Nonostante le disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una società residente dell'India sono imponibili in India (i) se le azioni costituiscono almeno il 10 per cento del capitale azionario di questa società; o (ii) negli altri casi, se le azioni vengono cedute ad un residente di questo Stato.

In tali casi, trovano applicazione le disposizioni del paragrafo 1 b) dell'articolo 21.

6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14 Servizi personali 1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato, come pure i redditi che ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo, sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il
lavoro, i servizi o le attività non vengano svolti o prestati nell'altro Stato contraente. Se i lavori, i servizi o le attività sono quivi svolti o prestati, le remunerazioni o i redditi percepiti a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

223

Doppie imposizioni

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i redditi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato o di servizi o attività svolti o prestati nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nell'arco dell'anno fiscale in considerazione, e b) le remunerazioni o i redditi sono pagati da o per conto di una persona che non è residente dell'altro Stato, e e) l'onere delle remunerazioni o dei redditi non è sostenuto da una stabile organizzazione che questa persona ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 15 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili solo in detto altro Stato.

Articolo 16 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14, i redditi che gli artisti dello spettacolo (quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione nonché i musicisti) o gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è esercitata l'attività.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali, esercitate in uno Stato contraente da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato in questo Stato contraente, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora la prestazione di un artista o di uno sportivo in uno Stato contraente è sostenuta finanziariamente, direttamente o indirettamente, completamente o in gran parte, da fondi pubblici di questo altro Stato contraente,
di sue suddivisioni politiche, di enti locali o di istituzioni di diritto pubblico.

Articolo 17 Pensioni e rendite 1. Le pensioni (diverse da quelle menzionate nell'articolo 18) o le rendite percepite da un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

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Doppie imposizioni

2. Il termine «pensione» designa un pagamento periodico effettuato in relazione ad un cessato impiego o a titolo di compensazione per danni corporali subiti nell'esercizio di un'attività.

3. Il termine «rendite» designa determinate somme pagabili periodicamente a date stabilite vita naturai durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, quale contropartita di una adeguata e completa prestazione in denaro o valutabile in denaro.

Articolo 18 Remunerazioni e pensioni da funzioni pubbliche 1. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate dalle autorità di uno Stato contraente ad una persona fisica che possiede la cittadinanza di questo Stato, in corrispettivo di servizi resi nell'altro Stato nell'esercizio di funzioni pubbliche, sono imponibili soltanto nel primo Stato.

2. Le pensioni corrisposte dalle autorità di uno Stato contraente ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi sono imponibili soltanto in questo Stato.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai pagamenti effettuati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata dalle autorità di uno Stato contraente allo scopo di realizzare utili.

4. Ai sensi del presente articolo, il termine «autorità» comprende le autorità degli Stati membri, dei Cantoni o degli enti locali e di diritto pubblico di uno Stato contraente, in particolare la «Reserve Bank of India» e la Banca nazionale svizzera.

Articolo 19 Studenti e praticanti 1. Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

2. Riguardo alle borse di studio e alle remunerazioni di un impiego salariato alle quali non si applica il paragrafo 1, uno studente, un praticante o un apprendista ai sensi del paragrafo 1 può beneficiare, per tutta la durata dei suoi studi o della sua formazione, di esenzioni, sgravi o riduzioni come
un residente dello Stato in cui egli soggiorna.

Articolo 20 Professori, insegnanti e ricercatori 1. Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo che non superi i 24 mesi al fine di esercitarvi un'attività d'insegnamento e/o di ricerca in un'università o 225

Doppie imposizioni

in un altro istituto d'insegnamento riconosciuto, è esentata in questo altro Stato contraente dal pagamento dell'imposta sui redditi provenienti dalla sua attività d'insegnamento o di ricerca.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai redditi provenienti da attività di ricerca, se questa viene svolta soprattutto nell'interesse privato di una determinata persona o di determinate persone.

Articolo 21 Eliminazione della doppia imposizione 1. a) Salve le disposizioni, se del caso in vigore, della legislazione indiana relative allo sgravio delle imposte pagate in un Paese estero, qualora un residente dell'India ritragga redditi che secondo le disposizioni della presente Convenzione siano imponibili in Svizzera, l'India computa sull'imposta afferente al reddito di questo residente un ammontare uguale all'imposta sul reddito pagata in Svizzera sia direttamente sia attraverso il computo.

L'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta sul reddito (calcolata prima del computo) che corrisponde al reddito imponibile in Svizzera.

b) Qualora un residente di Svizzera realizzi utili dall'alienazione di azioni che in India sono imponibili conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 b) dell'articolo 13, l'India computa sull'imposta afferente a questi redditi un ammontare uguale all'imposta sul reddito pagata in Svizzera su questi utili di capitale. L'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta sul reddito indiana prelevata sugli utili di capitale.

2. a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che secondo le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in India, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni delle lettere b), e) e d) del presente paragrafo, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13 unicamente se ne è provata l'effettiva imposizione in India.

b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi, canoni o compensi per prestazioni di servizi associate che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in India, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in India, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull'imposta svizzera sul reddito di detto residente; l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in India; o (ii) riduzione forfettaria
dell'imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi, dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi associate di cui 226

Doppie imposizioni

e)

si tratta, pari almeno all'irnposta prelevata in India sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi, dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi associate.

La Svizzera determinerà il tipo di sgravio da applicare e disciplinerà la procedura secondo le prescrizioni svizzere concernenti l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

Qualora un residente di Svizzera, nonostante le disposizioni della lettera b) del presente paragrafo, riceva interessi, canoni o compensi per prestazioni di servizi associate che secondo le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 11 e del paragrafo 2 a) dell'articolo 12 sono imponibili in India, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) A. deduzione del 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi menzionati nel paragrafo 2 dell'articolo 11; B. nel corso dei primi cinque anni civili di applicazione della presente Convenzione, 1) per canoni e compensi per prestazioni di servizi associate giusta il paragrafo 2 a) (i) (A) dell'articolo 12: aa) deduzione del 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni e dei compensi per prestazioni di servizi associate menzionati nel paragrafo 4 b) (i) dell'articolo 12; bb) deduzione del 10 per cento dell'ammontare lordo dei compensi per prestazioni di servizi associate menzionati nel paragrafo 4 b) (ii) dell'articolo 12; 2) per canoni e compensi per prestazioni di servizi associate giusta il paragrafo 2 a) (i) (B) dell'articolo 12: aa) deduzione del 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni e dei compensi per prestazioni di servizi associate menzionati nel paragrafo 4 b) (i) dell'articolo 12; bb) deduzione del 15 per cento dell'ammontare lordo dei compensi per prestazioni di servizi associate menzionati nel paragrafo 4 b) (ii) dell'articolo 12; C. nel corso dei successivi anni di applicazione della presente Convenzione: aa) deduzione del 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni menzionati nel paragrafo 2 a) (ii) dell'articolo 12 oppure dei compensi per prestazioni di servizi associate menzionati nel paragrafo 4 b) (i) dell'articolo 12; bb) deduzione del 10 per cento dell'ammontare lordo dei compensi per prestazioni di servizi associate menzionati nel paragrafo 4 b) (ii) dell'articolo 12;

227

Doppie imposizioni

d)

(ii) computo dell'imposta svizzera sul reddito di questo residente, calcolata tenendo conto degli sgravi citati nelle disposizioni del paragrafo precedente; il computo ammonta al: A. 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi menzionati nel paragrafo 2 dell'articolo 11; B. 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni menzionati nel capoverso 2 a) dell'articolo 12 e dei compensi per prestazioni di servizi associate menzionati nel paragrafo 4 b) (i) dell'articolo 12; C. 5 per cento dell'ammontare lordo dei compensi per prestazioni di servizi associate menzionati nel paragrafo 4 b) (ii) dell'articolo 12.

Il computo viene tuttavia determinato conformemente ai principi generali indicati nelle disposizioni della lettera b) del presente paragrafo.

Qualora un residente di Svizzera riceva interessi considerati nei paragrafi 4 e 15 iv) e) dell'articolo 10 dell'«Indian Income Tax Act» del 1961 e menzionati nel paragrafo 4 d) dell'articolo 11, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio del 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Articolo 22 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione e nelle stesse condizioni.

2. Il presente articolo non può essere interpretato nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare alle persone che non sono residenti di questo Stato le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta previste dalla sua legislazione unicamente a favore dei propri residenti.

3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato che si trovino nella stessa situazione e nelle stesse condizioni.

4. Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» comprende le imposte cui si applica la presente Convenzione.

Articolo 23 Procedura amichevole 1. Quando una persona residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteran228

Doppie imposizioni

no per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano le modalità delle limitazioni previste negli articoli 10, 11 e 12.

5. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere ad un colloquio nell'ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 24 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati contraenti permettono di ottenere nell'ambito della normale prassi amministrativa) necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle imposte oggetto della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e potranno essere comunicate soltanto a persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte oggetto della presente Convenzione. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali nonché processi commerciali.

2. Le disposizioni del presente articolo non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alle proprie prescrizioni o alla propria prassi amministrativa, oppure contrarie alla propria sovranità, alla propria sicurezza o all'ordine pubblico, oppure di fornire indicazioni che non possono essere ottenute sulla base della propria legislazione e di quella dello Stato contraente che le chiede.

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Doppie imposizioni

Articolo 25 Agenti diplomatici e funzionar! consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 26 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui gli Stati contraenti si saranno vicendevolmente comunicati per via diplomatica che tutte le condizioni e le procedure legali necessarie a tal fine sono state adempiute e concluse.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data di questa notificazione e le sue disposizioni saranno applicabili: a) in India, ai redditi realizzati nel corso degli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° aprile dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione; e b) in Svizzera, ai redditi realizzati nel corso degli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.

3. L'accordo, firmato a Nuova Delhi il 28 agosto 1958, tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'India concernente la doppia imposizione delle imprese di navigazione aerea (designato nel presente articolo come «l'Accordo del 1958») decadrà, per quanto concerne le imposte cui si applica la Convenzione, quando le disposizioni della medesima entreranno in vigore conformemente al paragrafo 2.

4. L'Accordo del 1958 sarà abrogato allo spirare dell'ultimo giorno nel quale è applicabile conformemente alle disposizioni precedenti del presente articolo.

Articolo 27 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore per una durata illimitata ma ciascuno Stato contraente pot.rà denunciarla all'altro Stato contraente entro il 30 giugno di ogni anno civile e, in questo caso, la presente Convenzione cesserà di essere applicabile: a) in India, ai redditi realizzati nel corso degli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° aprile dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia; e b) in Svizzera, ai redditi realizzati nel corso degli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia.

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Doppie imposizioni

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a , il , nelle lingue tedesca, hindi e inglese, ciascun testo facente egualmente fede; in caso di divergenza d'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica dell'India:

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Protocollo Traduzione^ alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

All'atto della firma della Convenzione conclusa oggi tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica dell'India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che fanno parte integrante della Convenzione.

1. Ad articolo 5

Resta inteso che i compensi per prestazioni di servizi di cui alla lettera 1) del paragrafo 2 sono imponibili a tenore dell'articolo 7 o, a richiesta dell'impresa, secondo le aliquote previste nella lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 12.

Con riferimento alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 5, resta inteso che merci immagazzinate a scopo di fornitura o installazioni usate ai fini della fornitura di merci non costituiscono una stabile organizzazione fintantoché non siano soddisfatte le condizioni dei paragrafi 2 o 4 dello stesso articolo.

Con riferimento alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 5, resta inteso che una persona la quale in uno Stato contraente prende regolarmente ordinazioni esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di un'impresa è considerata come una stabile organizzazione di detta impresa soltanto se abitualmente informa il committente delle merci che la propria acccttazione dell'ordinazione equivale al consenso dell'impresa a fornire le merci alle condizioni indicate nell'ordinazione.

2. Ad articolo 7

Con riferimento alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7, resta inteso che, ai sensi di questo articolo, l'espressione «direttamente o indirettamente» significa che se una stabile organizzazione partecipa attivamente alla negoziazione, alla conclusione o all'esecuzione di contratti stipulati da un'impresa, nonostante il fatto che anche altri settori dell'impresa vi abbiano partecipato, le viene attribuita la parte di utili dell'impresa derivanti dai contratti che corrisponde all'incidenza del contributo della stabile organizzazione sull'insieme delle operazioni concluse dall'impresa. Resta pure inteso che utili sono attribuibili alla stabile organizzazione nella misura sopra descritta anche se i contratti in questione sono stati conclusi direttamente con la sede dell'impresa e non con la stabile organizzazione.

Nei casi di contratti per lavori di pianificazione, fornitura o montaggio, per la costruzione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, per impianti "Dal testo originale tedesco.

232

Doppie imposizioni

o per installazioni pubbliche che un'impresa esegue per mezzo di una sua stabile organizzazione, gli utili commerciali e industriali di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo totale del contratto ma unicamente sulla base della parte di contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente dove essa è situata; gli utili concernenti la parte di contratto eseguita dalla sede principale dell'impresa fuori di detto Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato in cui l'impresa è residente, a meno che l'importo pagato rientri nel quadro delle disposizioni dell'articolo 12.

3. Ad articoli 10, 11 e 12 Se, dopo la firma della presente Convenzione, l'India dovesse concordare, in un'altra convenzione con uno Stato terzo membro dell'OCSE, aliquote d'imposta alla fonte per dividendi, interessi, canoni o compensi per prestazioni di servizi associate, più bassi di quelli previsti dalla presente convenzione, oppure un più limitato campo d'applicazione dell'imposizione alla fonte di detti redditi, la Svizzera e l'India avvieranno senza indugio negoziati con l'obiettivo di accordare alla Svizzera gli stessi vantaggi riservati allo Stato terzo.

4. Ad articolo 12 Resta inteso che gli utili realizzati con l'alienazione di diritti o beni menzionati nel paragrafo 3 dell'articolo 12 sono imponibili secondo l'articolo 7 o 13. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di tali diritti o beni sono imponibili secondo l'articolo 12 se sono collegati con il profitto o il reddito tratto da tali diritti o beni nonché dal loro uso.

5. Ad articolo 23 Con riferimento alle disposizioni del paragrafo 2 resta inteso che se la procedura amichevole è stata avviata nel corso dei 5 anni successivi alla data alla quale la tassazione è cresciuta in giudicato, ogni regolamentazione per via di amichevole composizione sarà applicabile nonostante i termini di prescrizione del diritto interno di uno Stato contraente.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a , il nelle lingue tedesca, hindi e inglese, ciascun testo facente egualmente fede; in caso di divergenza d'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero: 15 Foglio federale. 77° anno. Vol. V

Per il Governo della Repubblica dell'India: 233

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con l'India del 3 ottobre 1994

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1994

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46

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94.087

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15.11.1994

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201-233

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