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Messaggio concernente la legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP)

del 30 maggio 1994

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sulle scuole universitarie professionali.

Vi proponiamo inoltre di togliere di ruolo gli interventi parlamentari seguenti: 1989 P 89.673 Promovimento del trasferimento di tecnologia (S 30.11.89, Onken) 1990 P 90.817 Promovimento dell'insegnamento nel campo dell'energia alternativa (N 14.12.90, Segmüller) 1991 P 91.3161 Sostegno accordato agli sforzi di riforma intrapresi dalle scuole specializzate superiori STS, SSQEA (S 16.9.9l, Lauber) 1991 P 91.3367 Sussidi federali assegnati alle scuole tecniche superiori (N 20.3.92, [Houmard]-Bonny) 1992 P 91.3402 Riconoscimento europeo delle scuole specializzate superiori (N 20.3.92, Allenspach) 1992 M 92.3206 Riforma del sistema svizzero della formazione di base e della formazione permanente (N 9.10.92 gruppo PDG; S 10.12.92) 1992 M 92.3209 Riforma del sistema svizzero della formazione di base e della formazione permanente (S 10.12.92, Kündig; N 9.10.92) 1993 M 93.3307 Coordinamento delle scuole universitarie professionali (N ..., Zbinden; S ...)

1993 M 93.3334 Coordinamento delle scuole universitarie professionali (N ..., Onken; S ...)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 maggio 1994

1994-333

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Stich II cancelliere della Confederazione, Couchepin

47 Foglio federale. 77° anno. Voi. Ili

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Compendio Con il presente messaggio il Consiglio federale propone di istituire delle scuole universitarie professionali e presenta un relativo disegno di legge.

Mutamenti economici fondamentali, l'integrazione europea e il progresso tecnologico pongono nuove sfide al nostro sistema di formazione. Queste concernono soprattutto la formazione professionale e le scuole specializzate superiori, il cui livello va parzialmente ridefinito e adeguato alle esigenze attuali. Con opportune riforme in questo campo, si offrono nuove prospettive di carriera al personale specializzato e si colloca la formazione professionale sullo stesso piano del curricolo liceo-università, due cicli di formazione che devono ormai essere considerati, nonostante la loro diversità, equivalenti.

L'istituzione di scuole universitarie professionali è materialmente in relazione con l'introduzione delle maturità professionali, che il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha stabilito per via di ordinanza in virtù della sua competenza. La presente riforma permetterà di ancorare espressamente nella legge le maturità professionali.

L'istituzione delle scuole universitarie professionali rientra nel programma di legislatura 1991-1995 (obiettivo 28). Essa concorda con le conclusioni formulate nel rapporto sulla politica della Confederazione in materia tecnologica, pubblicato nel 1992, e fa parte del programma di rilancio dell'economia svizzera. Inoltre, è una risposta a parecchi interventi parlamentari che domandano una riforma dell'insegnamento del settore terziario non universitario.

La trasformazione delle scuole specializzate superiori STS, SSQEA e SSAA in scuole universitarie professionali persegue gli obiettivi seguenti: - Ampliare l'offerta di formazioni universitarie in Svizzera, includendo curricoli scientifici e pratici di livello universitario, al fine di garantire l'avvicendamento dei giovani quadri nella nostra economia. Le future scuole universitarie professionali sono centri di formazione che corrispondono al livello delle scuole universitarie, che formano personale specializzato altamente qualificato in tre anni di studio a tempo pieno o in quattro anni di studio effettuato parallelamente all'esercizio di un'attività professionale.

- Rivalutare i cicli di studio sul piano nazionale e internazionale e consolidare
l'eurocompatibilità dei nostri diplomi. Sebbene di natura diversa, le scuole universitarie professionali hanno uno statuto equivalente a quello delle università; ciò rispecchia l'evoluzione in corso in diversi Paesi europei (in particolarein Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Austria e Liechtenstein).

- Creare interessanti possibilità di perfezionamento per il personale specializzato e rivalutare in pari tempo la formazione professionale. L'ammissione ad una scuola universitaria professionale presuppone in generale il possesso della nuova maturità professionale; tuttavia è possibile accedere a tali scuole anche passando per altre vie.

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- Estendere il mandato di prestazione delle scuole (limitata finora all'insegnamento) sviluppando la loro offerta nell'ambito della formazione permanente e affidando loro compiti relativi a ricerca applicata, sviluppo e prestazioni di servizio in favore dell'economia (trasferimento di conoscenze e di tecnologie). In quest'ultimo campo, devono essere creati centri di formazione, di servizi e di informazione che consolidino le strutture regionali. L'impegno nella ricerca applicata e nello sviluppo mira a sviluppare l'aspetto scientifico e pratico dell'insegnamento, mentre l'organizzazione di corsi di formazione permanente consentirà di soddisfare la domanda in tale settore.

- Migliorare il coordinamento dei sistemi di formazione a livello federale e cantonale. // Consiglio federale intende definire nel suo ambito di competenza un piano di sviluppo delle scuole universitarie professionali. Una commissione federale delle scuole universitarie professionali, istituita dal Consiglio federale, è incaricata di eseguire la legge. Una Conferenza delle scuole universitarie professionali, istituita dai Cantoni, offre la sua consulenza agli organi responsabili e alle autorità in merito a qualsiasi questione inerente alle scuole universitarie professionali.

- Sostenere le scuole universitarie professionali con sussidi federali e garantire un elevato livello qualitativo. La Confederazione promuove le scuole universitarie professionali, conformemente alla presente legge, assegnando sussidi ordinari più elevati di quelli attuali. L'apertura di una scuola universitaria professionale è soggetta all'approvazione della Confederazione. Il diritto di rilasciare titoli protetti dalla legislazione federale è vincolato a valutazioni periodiche delle scuole effettuate da periti federali.

- Cooperare con l'economia. L'orientamento pratico delle formazioni consente alle scuole e alle autorità di impegnarsi in diverse forme di cooperazione e di collaborazione con i gruppi economici.

Il presente disegno poggia, da un lato, sull'articolo costituzionale relativo alla formazione professionale (art. 34ter cpv. 1 lett, g Cast.), secondo il quale la Confederazione ha la competenza di emanare regolamentazioni per la formazione professionale nel settore economico e dall'altro sull'articolo costituzionale relativo alle scuole universitarie
(art. 27 cpv. 1 Cast.) che le consente di creare e promuovere istituti di formazione superiore. Possono ricevere attualmente lo statuto di scuole universitarie professionali i seguenti tipi di scuola: - le scuole tecniche superiori menzionate nella legge federale sulla formazione professionale e nella legge federale sull'agricoltura (scuole di ingegneria STS); - le scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA); e - le scuole superiori di arti applicate (SSAA).

Le scuole di pari livello che dipendono esclusivamente dai Cantoni (conservatori, accademie di belle arti, scuole paramediche e sociali) potrebbero essere promosse dalla Confederazione in base al presente disegno, senza modificazioni costituzionali, purché il Parlamento metta a disposizione i mezzi finan-

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ziarì necessari. Questa soluzione è vivamente auspicata dal profilo della politica di formazione (programma globale per il settore terziario), ma difficilmente realizzabile a causa dello stato attuale delle finanze federali. La Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica (CDIP), in stretta collaborazione con i servizi federali, elabora un programma globale di scuola universitaria professionale per le formazioni di competenza cantonale volto ad assoggettare a un regime unitario i cicli di formazione paragonabili.

Dato che, in generale, il compito della Confederazione non è di assumere essa stessa la direzione delle scuole universitarie professionali, bensì di coordinare, riconoscere e sovvenzionare quelle cantonali, i Cantoni devono emanare una legislazione corrispondente.

La trasformazione delle scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali avverrà sull'arco di più anni, nel corso dei quali le condizioni quadro economiche e finanziarie potranno evolvere. Il fatto che l'attuale situazione sia sfavorevole non deve dunque impedirci di avviare oggi il processo di riforma previsto.

Per l'istituzione delle scuole universitarie professionali che rientrano nella competenza legislativa della Confederazione si prevede a livello federale e cantonale un costo totale di 5,4 miliardi di franchi per il periodo 1996-2003, che si suddivide come segue: - costi di costruzione e di esercizio delle scuole universitarie professionali (trasformazione delle attuali scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali mediante assunzione di insegnanti e di assistenti, aumento della ricettività delle scuole, costruzione di locali): 3,9 miliardi di franchi; - costi di esercizio delle scuole specializzate superiori del tipo esistente: 1,5 miliardi di franchi.

La ripartizione delle spese fra Confederazione e Cantoni è stabilita nella legge.

Nella fase di riforma (1996-2003) la Confederazione assume a titolo sussidiario una determinata percentuale del costo totale (art. 17 LSUP). Dal 1996 al 2003 le spese a suo carico ammontano pertanto a 1,6 miliardi di franchi, ossia 600 milioni in più rispetto all'attuale situazione. Dopo la fase di riforma, il sistema delle sovvenzioni pro rata del costo totale è sostituito da un altro sistema che tiene conto, almeno in
parte, delle prestazioni delle scuole.

Al fine di garantire una formazione di alta qualità e un impiego efficace delle risorse di personale e di mezzi finanziari, occorre raggnippare i curricoli di studio e le installazioni per la ricerca applicata e lo sviluppo. A tale scopo, si prevede di creare circa dieci centri di competenza.

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Messaggio I II

Parte generale Introduzione

Le riforme del sistema educativo proposte nel presente messaggio fanno parte del programma di rilancio della nostra economia. Il loro scopo è di procurare all'economia la manodopera qualificata di cui necessita, preparandola alle esigenze presenti e future del mondo professionale. Esse favoriscono anche lo sviluppo personale degli individui e hanno dunque una funzione politico-sociale, oltre a quella puramente economica. L'istituzione di scuole universitarie professionali amplia il settore delle scuole universitarie. La posizione delle scuole specializzate superiori, che soddisfano determinati criteri nell'ambito dell'offerta di corsi, della ricerca e dello sviluppo, va ridefinita nel nostro sistema educativo precisandone il livello e adeguandole alle attuali esigenze.

L'istituzione di scuole universitarie professionali contribuisce a migliorare le condizioni quadro della piazza economica svizzera. Un Paese come il nostro povero di materie prime necessita più di altri di personale specializzato e quadri competenti e dunque di un sistema di formazione e di perfezionamento efficiente. Le spese previste nel settore della formazione costituiscono dunque un investimento per il futuro.

Il mondo professionale è in costante evoluzione. L'uomo, la tecnica e l'organizzazione del lavoro devono essere integrati in nuovi modelli. Affinchè tali modelli di integrazione possano essere realizzati, le imprese devono poter contare su collaboratori in grado di capire e sfruttare i vantaggi di un approccio globale e integrato delle attività di produzione: in altre parole, hanno bisogno di personale qualificato. Questi collaboratori dovranno poter riconoscere e realizzare rapidamente nuove e interessanti possibilità di applicazione. L'acquisizione di tale competenza dipende soprattutto dalla formazione e dal perfezionamento. I nostri lavoratori devono imparare a convivere con le nuove tecniche ed essere pronti a seguire una formazione durante tutta la loro vita. L'istituzione delle scuole universitarie professionali è una risposta sul piano della politica di formazione alle sfide poste.

Il mandato di prestazione delle scuole universitarie professionali deve tener conto della forte domanda di formazioni scientifiche nonché della stretta collaborazione tra centri di formazione e economia.

Il nostro sistema di formazione
dovrà poter essere paragonato a quello degli altri Paesi, affinchè i nostri giovani possano trovare un impiego anche all'estero. Il riconoscimento all'estero dei diplomi, titoli e certificati rilasciati dal nostro sistema di formazione deve essere perseguito sistematicamente. Occorre inoltre rinegoziare le condizioni che determinano l'esecuzione dei programmi transfrontalieri di ricerca e di sviluppo.

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Situazione iniziale Le scuole specializzate superiori oggi: sviluppo, estensione, necessità

L'insegnamento del settore terziario non universitario, destinato generalmente agli adulti che hanno terminato la loro formazione professionale di base, è caratterizzato da una grande diversità per quanto riguarda contenuto dei corsi, esigenze, organo responsabile e finanziamento. Tale diversità è imputabile alla struttura federalista del nostro sistema educativo e alla libertà che lo Stato democratico lascia in questo campo. L'offerta educativa delle scuole pubbliche e private si è precisata a partire da bisogni formulati più o meno chiaramente.

Essa comporta programmi atti a soddisfare le esigenze più disparate; una loro presentazione sistematica presenta tuttavia qualche difficoltà. La legge sulla formazione professionale, elaborata verso la fine degli anni Settanta, tratta solo marginalmente le scuole specializzate superiori, poiché a quel tempo le priorità politiche erano diverse. Di conseguenza, il nostro sistema di formazione del settore terziario non è frutto di una volontà politica basata sul consenso né di norme legislative di vasta portata ma si è costruita grazie alle iniziative individuali prese negli ambienti più diversi. Esso è il riflesso della nostra diversità federalista. Attualmente in Svizzera, nel settore non universitario, si contano una ventina di curricoli, che si distinguono, in parte nettamente, riguardo ai tipi, al mandato di formazione, alle condizioni di ammissione e alla competenza della Confederazione o dei Cantoni.

La nozione di scuola specializzata superiore è poco esplicita e dovrebbe essere precisata in vista di un riconoscimento internazionale. Attualmente, le scuole specializzate superiori formano nell'ambito di cicli di studio di 3 anni fortemente strutturati, studenti che generalmente hanno già una formazione professionale di base. Nell'economia privata o nel settore pubblico, queste persone occuperanno posti che richiedono l'applicazione di metodi scientifici e una riflessione pluridisciplinare per risolvere problemi pratici.

Nei vasti ambiti dell'economia privata e del settore pubblico in cui esercitano funzioni di quadri, i diplomati delle scuole di ingegneria STS con curricoli triennali e delle scuole dei tecnici ST con curricoli biennali hanno competenze che in parte coincidono. Questa similarità di compiti è ancor più evidente tra diplomati delle
scuole del tipo STS e quelli delle scuole superiori o delle università tradizionali. Vi è dunque una ragione obiettiva per conferire alle scuole specializzate superiori lo statuto di scuole universitarie.

Tuttavia, non basta modificare semplicemente il nome delle scuole specializzate superiori esistenti affinchè diventino scuole universitarie professionali. Lo statuto di scuola universitaria professionale non dev'essere accordato con capacità. Occorre definire in una legge le condizioni applicabili ai cicli di studio e ai singoli centri di formazione che desiderano ottenere tale statuto nonché la relativa procedura di riconoscimento.

Attualmente sono tutti concordi sulla necessità di rivalutare le scuole di ingegneria STS, le scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA) e le scuole superiori di arti applicate (SSAA), tutte soggette al 718

diritto federale, trasformandole in scuole universitarie professionali 1).. Un'indagine dovrà determinare quali sono i bisogni di quadri nei settori dell'economia domestica, del turismo e dell'industria alberghiera e di ristorazione. Questi settori di formazione possono essere integrati nelle scuole universitarie professionali basate sull'economia e i servizi.

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Paragone con l'estero

L'espressione «scuole universitarie professionali» è tradotta dal tedesco «Fach-.

hochschule»; nei Paesi germanofoni designa le scuole universitarie il cui mandato di formazione e di prestazione è paragonabile a quello che vogliamo attribuire alle nostre scuole universitarie professionali. Parecchi Paesi dell'Europa occidentale hanno conosciuto evoluzioni parallele che hanno elevato le scuole specializzate superiori al livello universitario. L'OCSE ha d'altronde constatato che, in molti Paesi, questo settore dell'insegnamento superiore ha conosciuto un'espansione più forte dell'università tradizionale. Secondo l'OSCE, questo nuovo tipo di scuola universitaria si sviluppa così rapidamente perché consente di: - rispondere a una domanda crescente di formazioni basate sulla pratica professionale, contrariamente alle università, la cui espansione ha provocato uno squilibrio sempre più marcato fra il sistema di formazione e il mercato dell'impiego; - limitare il costo dell'espansione universitaria potenziando la capacità di posti delle scuole universitarie che danno priorità all'insegnamento; - formare un numero crescente di studenti nelle scuole universitarie, vale a dire soddisfare la domanda crescente di formazioni universitarie.

L'allegato I presenta i sistemi di formazione di alcuni Stati europei.

13 131 131.1

Risultati delle procedure preliminari Lavori preparatori Gruppo di lavoro interno all'amministrazione «Scuole specializzate superiori»

Un gruppo di lavoro sotto la direzione dell'UFIAML è stato incaricato nell'autunno del 1990 di esaminare, in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica e gli uffici federali interessati, le proposte di riforma dell'insegnamento terziario non universitario e ha presen'> Mentre i responsabili delle scuole di ingegneria discutono già da molto tempo di questo progetto, per gli altri tipi di scuole i primi lavori sono iniziati solo due anni fa, di conseguenza la documentazione disponibile non è equivalente per tutti i tipi di scuole. Per questo motivo le osservazioni che seguiranno si riferiranno essenzialmente alle scuole di ingegneria. Ciò non significa affatto che questo tipo di scuola sia privilegiato rispetto ad altri, anche se l'effettivo di studenti delle scuole di ingegneria e la questione del riconoscimento internazionale dei diplomi potrebbe, a rigore, giustificare un trattamento prioritario. Numerose osservazioni che, in base ai dati disponibili, si riferiscono attualmente soprattutto alle scuole di ingegneria valgono anche per gli altri tipi di scuole.

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tato un rapporto sulla situazione delle scuole specializzate superiori in Svizzera nonché alcune proposte in vista di un nuova legislazione in materia.

Nel dicembre 1991, il capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica ha incaricato l'UFIAML di elaborare un progetto di legge sulle scuole universitarie professionali.

Le grandi linee di questo progetto sono state discusse con i rappresentanti dei Cantoni, delle scuole, dell'economia e della scienza in occasione di un congresso sulle scuole universitarie professionali organizzato dall'UFIAML nel maggio 1992.

131.2

Gruppo di lavoro «Scuole universitarie professionali» della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica e dell'economia pubblica (CDIP/CDEP) ha affrontato l'argomento delle scuole universitarie professionali in una riunione che ha avuto luogo nel febbraio 1989 e nel febbraio 1991, in collaborazione con la Confederazione, ha deciso di pianificare l'estensione delle scuole specializzate superiori, migliorare la formazione preliminare degli studenti ed elevare lo statuto di tali scuole.

Il gruppo di lavoro «Scuole universitarie professionali» della CDIP, istituito per realizzare tale progetto, ha elaborato una serie di tesi che sono state approvate dalla Conferenza comune dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica e dell'economia pubblica nel febbraio 1993. Il presente disegno di legge tiene conto in larga misura di tali tesi.

131.3

Le 13 tesi del Consiglio della scienza

Nella primavera del 1992 il Consiglio svizzero della scienza ha adottato 13 tesi sulle riforme della formazione postobbligatoria. Secondo le stesse, l'insegnamento terziario deve comprendere le scuole universitarie attuali (università e politecnici), le scuole universitarie professionali e le varie «scuole professionali del settore terziario». Ad una parte delle scuole specializzate superiori (indirizzo tecnico, sociale, pedagogico, amministrativo, artistico, ecc.) si dovrebbe accordare lo statuto di scuola universitaria professionale in base a criteri chiaramente definiti, come spesso accade all'estero. Il Consiglio della scienza ritiene che tali riforme siano utili per ottenere il riconoscimento all'estero dei diplomi svizzeri, ma anche per equilibrare l'offerta e la domanda di manodopera qualificata in alcune professioni tecniche e scientifiche e nel settore dei servizi.

Normalmente lo studente che accede a queste scuole dovrebbe essere in possesso di una formazione professionale completata da una maturità professionale. Occorre inoltre promuovere la permeabilità tra il settore dell'insegnamento generale e quello della formazione professionale. Le scuole specializzate superiori dovrebbero essere migliorate sia a livello qualitativo sia a livello quantitativo. Il Consiglio della scienza domanda, infine, che siano definiti sul piano giuridico i criteri per il riconoscimento delle scuole o dei tipi di scuole esistenti quali scuole universitarie professionali.

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131.4

Introduzione della maturità professionale

L'elevato livello delle future scuole universitarie professionali presuppone che gli studenti possiedano già all'inizio degli studi una formazione generale più completa di quella acquisita durante il tirocinio seguendo l'insegnamento obbligatorio delle scuole professionali. Il certificato federale di capacità e un certificato complementare di studio sulle lingue, la matematica, le scienze naturali, la storia e le conoscenze della società costituiranno la maturità professionale che consentirà di proseguire gli studi in una scuola universitaria professionale.

La formazione generale necessaria per essere ammessi ad una scuola universitaria professionale può essere integrata nel tirocinio o acquisita dopo la conclusione dello stesso.

L'introduzione delle maturità professionali è stata oggetto nel 1992 di una consultazione che ha avuto eco positivo. Le basi legali di questa innovazione del nostro sistema educativo si trovano nelle modificazioni di tre ordinanze entrate in vigore il 1° febbraio 1993 e il 1° febbraio 1994 (RS 412.107.0 [Ordinanza STS], RS 412.103.1 [Ordinanza SMP], cfr. RU 1993 318-319; RS 412.108.0 [Ordinanza SSQEA], cfr. RU 1994 ...). Si distinguono quattro tipi di maturità professionale: - una maturità professionale tecnica, che consente di accedere senza esame alle STS; - una maturità professionale commerciale, che consente di accedere ad una SSQEA; - una maturità professionale artistica che consente di accedere ad una SSAA; - una maturità professionale artigianale, che prepara agli esami di professione, gli esami professionali superiori e alle scuole professionali artigianali e industriali.

Dall'anno scolastico 1993/94, parecchie scuole medie professionali preparano i loro allievi alla maturità professionale tecnica, mentre la preparazione alla maturità professionale commerciale sarà possibile a partire dall'anno scolastico 1994/95.

Nell'ambito della procedura di consultazione dell'estate 1992 per l'introduzione della maturità professionale è stata criticata la base legale della maturità professionale: si riteneva opportuno che tale nozione fosse ancorata nella legge sulla formazione professionale. Gli adeguamenti di questa legge, che si rendono necessari con la creazione di una legge sulle scuole universitarie professionali, ci danno l'opportunità di ancorare nella legge la maturità professionale.

132 132.1

Procedura di consultazione Osservazioni generali

Da maggio a settembre 1993, il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha sottoposto, per il parere, il disegno di legge sulle scuole universitarie professionali ai Cantoni, ai partiti politici e alle organizzazioni interessate.

Il disegno è stato accolto molto favorevolmente dai gruppi consultati, i quali considerano la creazione di scuole universitarie professionali molto importante 721

per il sistema educativo svizzero, poiché la formazione e il perfezionamento professionali sono un elemento portante dello sviluppo economico. Qualifiche professionali elevate rappresentano un investimento a lungo termine e questa riforma, unitamente all'introduzione della maturità professionale, contribuisce ad aumentare considerevolmente l'interesse per il tirocinio professionale. Nelle future scuole universitarie professionali occorre accordare priorità assoluta alla qualità della formazione.

Diverse cerehie temono che la ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni renda difficile il coordinamento in un ambito che, per sua natura, forma un tutto; il coordinamento dovrebbe dunque essere assicurato congiuntamente da Confederazione e Cantoni e gli sforzi della Confederazione dovrebbero essere incoraggiati da concordati con la partecipazione di tutti i Cantoni. Per quanto riguarda questo aspetto, alcuni hanno deplorato la mancanza di un programma globale. Altri hanno per contro sottolineato che il disegno di legge è essenzialmente conforme alle tesi della Conferenza dei direttori dell'istruzione pubblica, le quali abbozzano una soluzione globale per l'insegnamento terziario non universitario.

Le università e le scuole universitarie professionali devono essere considerate nel nostro sistema educativo scuole diverse, ma di livello equivalente. Queste due categorie di scuole universitarie sono complementari. Esse sono tuttavia chiaramente distinte dal profilo del loro mandato di prestazione, ma non dal punto di vista gerarchico. Si distinguono anche per la diversa formazione preliminare: il liceo per le università, il tirocinio e la maturità professionale per le scuole universitarie professionali. Numerose cerehie consultate ritengono necessario migliorare la permeabilità fra queste due principali vie di formazione e prevedere possibilità di passaggio dalle scuole specializzate superiori alle future scuole universitarie professionali.

Mentre parecchi gruppi consultati sottolineano che le scuole universitarie professionali non devono essere considerate «università di seconda classe» e che occorre evitare di attribuire loro un carattere troppo «accademico», i rettori delle università e gli ex allievi dei PF insistono sulla necessità di mantenere una certa differenziazione tra università
e future scuole universitarie professionali.

Per contro, il Consiglio dei PF e l'Università di Friburgo ritengono che alcuni cicli di studio universitari, che rientrerebbero piuttosto nelle scuole universitarie professionali, potrebbero esservi integrati a lungo termine.

Particolare importanza è accordata all'interdisciplinarità, alla cultura generale e all'insegnamento delle lingue nelle scuole universitarie professionali. Si propone anche, visto il carattere internazionale di alcune formazioni, di autorizzare l'uso dell'inglese quale lingua di insegnamento. Le scuole private domandano che la legge garantisca la libertà dei metodi di insegnamento.

Tranne alcune eccezioni, è stata confermata l'equivalenza fra studi a tempo pieno e quelli effettuati parallelamente all'esercizio di un'attività professionale.

Numerose cerehie consultate hanno sottolineato i vantaggi della formazione modulare secondo il «crédit System», particolarmente interessanti per gli studenti con obblighi familiari.

La maggior parte dei gruppi consultati auspica che la riforma proposta faciliti il riconoscimento internazionale dei nostri diplomi. A tale proposito, sono state 722

fatte parecchie osservazioni in merito ai titoli rilasciati dalle scuole universitarie professionali.

I compiti delle future scuole universitarie professionali, proposti nel disegno di legge, sono stati accolti molto favorevolmente. In particolare, il loro impegno nella ricerca e nello sviluppo nonché il loro mandato di prestazione in favore di terzi costituiscono un vantaggio considerevole per lo sviluppo delle nostre piccole e medie aziende.

Considerate le attuali difficoltà finanziarie delle gestioni pubbliche, parecchi organismi consultati hanno espresso il loro scetticismo riguardo al finanziamento della riforma prevista. Secondo taluni, se è auspicabile ai fini del coordinamento che la Confederazione faccia maggiormente uso del suo diritto di emanare regolamentazioni, essa dovrà fornire contributi più elevati in rapporto alle maggiori competenze. Secondo l'UDC, la Confederazione non deve sottrarsi alle sue responsabilità e addossare ai Cantoni i costi di tali riforme. Il PRO svizzero fa notare inoltre che le attuali difficoltà economiche non devono farci perdere di vista gli imperativi essenziali del nostro tempo.

Per quanto riguarda il finanziamento delle scuole universitarie professionali il loro riconoscimento internazionale, alcune cerehie consultate, e in particolare il PDC, si interrogano sulla densità di scuole universitarie professionali in Svizzera. A tale proposito, è pure chiesto di raggruppare i centri di formazione attuali in centri di competenza regionali.

Le cerehie consultate auspicano che, mediante disposizioni chiare, si renda la nozione di «scuola universitaria professionale» più esplicita di quanto non lo sia attualmente quella di «scuola specializzata superiore»; non ci si può più accontentare di etichette altisonanti e vacue. Un'importanza particolare deve dunque essere accordata alle qualifiche degli insegnanti, benché tale questione abbia suscitato pareri divergenti. Le future scuole universitarie professionali e le università chiedono che, per facilitare il riconoscimento nazionale e internazionale dei titoli di studio e per segnare i limiti rispetto al livello secondario superiore, l'insegnamento nelle scuole universitarie professionali venga affidato unicamente a insegnanti che possiedono una formazione universitaria. Le associazioni professionali degli ex
studenti delle scuole specializzate superiori raccomandano, dal canto loro, la soluzione adottata nel disegno di legge, che consentirebbe ai diplomati delle scuole universitarie professionali di insegnare in queste ultime.

132.2

Divisione dei compiti fra Confederazione e Cantoni; struttura istituzionale

Data l'attuale precarietà delle finanze pubbliche, che impone un uso razionale dei mezzi disponibili, le cerehie consultate sono concordi sull'importanza del coordinamento fra Confederazione e Cantoni, al fine di garantire la qualità, l'efficienza e la competitivita delle scuole universitarie professionali. Lo sviluppo coordinato delle scuole non dovrebbe però pregiudicare inutilmente le peculiarità, il dinamismo e lo spirito d'iniziativa di ciascuna scuola. La Confederazione dovrebbe garantire soprattutto la qualità uniforme delle future scuole universitarie professionali.

723

I gruppi consultati sono favorevoli ad una maggiore regolamentazione da parte della Confederazione; molti pensano tuttavia che ciò dovrebbe accompagnarsi ad un aumento della sua partecipazione finanziaria. In quanto responsabili delle scuole universitarie professionali i Cantoni esigono competenze che siano in relazione con l'onere finanziario che li graverà; non intendono svolgere la funzione di semplici istanze esecutive della Confederazione. Il coordinamento su scala nazionale, anche al di là dei settori di competenza federale, dovrà dunque essere affidato a una futura Conferenza delle scuole universitarie professionali.

La struttura istituzionale proposta è stata approvata a larga maggioranza, tuttavia i Cantoni auspicano che le loro competenze siano maggiormente prese in considerazione.

Parecchie organizzazioni consultate ritengono che sarebbe opportuno adeguare le strutture dell'Amministrazione federale; altre sollevano persino il problema della competenza dipartimentale. Queste considerano che l'integrazione delle scuole universitarie professionali nel settore delle scuole universitarie possa avvenire solo separando dal profilo amministrativo le scuole universitarie professionali dalla formazione professionale a livello federale e cantonale.

132.3

Principi di finanziamento

La maggioranza dei gruppi consultati ha espresso serie riserve riguardo ai principi del finanziamento. Si teme che la parte di finanziamento relativamente modesta che, secondo il progetto in consultazione, spetta alla Confederazione, possa creare difficoltà ai Cantoni. In tali condizioni, si dubita che gli organi responsabili prestino alla riforma proposta tutta l'attenzione che merita e che, nella situazione finanziaria attuale, la attuino con tutta la determinazione necessaria. Alcuni Cantoni respingono persino la legge sulle scuole universitarie professionali se la Confederazione non è disposta ad accordare maggiori mezzi finanziari. La volontà politica-della Confederazione e l'importanza che essa attribuisce all'istituzione delle scuole universitarie professionali si valutano a seconda dei mezzi finanziari impiegati. Lo sviluppo economico, culturale e sociale del Paese giustifica uno sforzo particolare da parte della Confederazione e, per quanto possibile, un aumento dei suoi contributi.

Le cerehie consultate ritengono del resto che le competenze della Confederazione e la sua partecipazione finanziaria debbano equilibrarsi. Un maggiore coordinamento federale dovrebbe permettere di evitare soprattutto le spese inutili, ma a tale proposito sarebbe opportuno formulare più chiaramente i criteri del sistema di sovvenzioni, in particolare definendo un contesto critico, concedendo sovvenzioni solo se ne è stato provato il bisogno e definendo la dotazione delle scuole universitarie professionali da un punto di vista qualitativo.

Il PS ritiene che sia indispensabile definire un ordine di priorità e prevedere trasferimenti di crediti all'interno del settore delle scuole universitarie. Le università e i loro organi temono che la creazione delle scuole universitarie professionali venga loro addebitata e si oppongono così tutte le loro forze a questa eventualità. Secondo le cerehie economiche, questo processo non deve in alcun modo pregiudicare la formazione professionale di base.

724

Parecchi organi consultati suggeriscono, allo scopo di garantire un controllo della qualità e delle prestazioni delle scuole, di far dipendere i sussidi federali dal numero di diplomi rilasciati da tali scuole. Le scuole private, dal canto loro, propongono di sovvenzionare non gli istituti di formazione bensì i loro studenti. Si auspica pertanto l'abrogazione della disposizione secondo la quale hanno diritto ai sussidi soltanto le scuole che perseguono uno scopo non lucrativo.

132.4

Proposte di emendamento del disegno di legge

In complesso, il disegno di legge è stato accolto favorevolmente. Le osservazioni e le critiche mosse ad alcuni articoli sono presentate nel capitolo 2.

14

Interventi parlamentari

Le mozioni e i postulati che domandiamo di togliere di ruolo sono citati nella prima pagina del presente messaggio. Il loro contenuto può essere preso in considerazione nell'ambito del presente disegno di legge e delle seguenti disposizioni esecutive.

Il postulato «Promovimento del trasferimento di tecnologia» (1989 P 89.673 S Onken) chiede al Consiglio federale di esaminare e di redigere un rapporto riguardo al modo in cui si potrebbe creare un centro di trasferimento di tecnologia nelle scuole di ingegneria e in quelle superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione come pure all'eventualità di assumere assistenti, ridurre il numero di lezioni obbligatorie degli insegnanti per consentire loro di collaborare con le imprese, concedere agli insegnanti più tempo per lavorare nella ricerca e nello sviluppo e creare una comunità di ricerca fra scuole di ingegneria e SSQEA.

Il postulato «Promovimento dell'insegnamento nel campo dell'energia alternativa» (1990 P 90.817 N Segmüller) domanda al Consiglio federale di esaminare e di fornire un rapporto sulla possibilità di includere più rapidamente nell'insegnamento dei politecnici federali e delle scuole di ingegneria i risultati della ricerca nel campo dell'energia alternativa, in particolare dell'energia solare.

Il postulato «Sostegno accordato agli sforzi di riforma intrapresi dalle scuole specializzate superiori» (STS, SSQEA)» (1991 P 91.3161 S Lauber) domanda al Consiglio federale di esaminare la possibilità di creare una maturità professionale, trasformare le STS e le SSQEA in scuole universitarie professionali, fare riconoscere a livello internazionale la maturità professionale e i diplomi delle STS e delle SSQEA, consentire ai diplomati STS e SSQEA di accedere alle università, finanziare tali misure e ristabilire i tassi delle sovvenzioni del 1980 conformemente alla LFP.

Il postulato «Sussidi federali assegnati alle scuole tecniche superiori» (1991 P [M] 91.3367 N Bonny [Houmard]) domanda che i sussidi federali assegnati alle scuole di ingegneria siano calcolati in modo che tengano meglio conto delle spese di tali scuole.

725

Il postulato «Riconoscimento europeo delle scuole specializzate superiori» (1991 P 91.3402 N Allenspach) chiede un rapporto relativo alla possibilità di far riconoscere a livello europeo i diplomi STS e SSQEA, senza tuttavia modificare l'attuale formazione professionale di base.

Le due mozioni «Riforma del sistema svizzero della formazione di base e della formazione permanente» (1992 M 92.3209 S Kündig e 1992 M 92.3206 gruppo PDC) domandano una riforma della formazione professionale che preveda una più vasta cultura generale, l'introduzione della maturità professionale, la trasformazione delle STS e delle SSQEA in scuole universitarie professionali con tutte le conseguenze finanziarie e di personale che ne derivano, il promovimento del trasferimento di sapere e di tecnologia verso le piccole e medie aziende e infine il perfezionamento costante degli insegnanti.

Le due mozioni «Coordinamento delle scuole universitarie professionali» (1993 M 93.3307 N Zbinden) e «Progetto globale delle scuole universitarie professionali» (1993 M 93.3334 S Onken) chiedono al Consiglio federale di avviare, d'intesa con i Cantoni e con gli organi responsabili interessati, un progetto globale sulle scuole universitarie professionali in Svizzera e, all'occorrenza, di proporre alle vostre Camere le necessarie basi legali affinchè il settore dell'insegnamento terziario non universitario formi un'unità logica e conforme, per quanto possibile, al contesto europeo.

15

Ristrutturazione delle formazioni del settore terziario

151

Statuto delle scuole universitarie professionali, permeabilità

In virtù dell'articolo 2 del disegno di legge, le scuole universitarie professionali sono centri di formazione di livello universitario. Esse apparterranno in futuro, con le università, all'insegnamento terziario. Lo schema 1 presenta le principali suddivisioni del settore terziario e le vie di accesso.

Mentre gli studi universitari seguono il liceo, l'entrata in una scuola universitaria professionale avviene in generale dopo una formazione professionale. È opportuno disciplinare il passaggio dal livello secondario superiore al livello terziario conformemente allo schema indicato sopra. Le grandi frecce verticali indicano le principali vie di accesso al settore terziario. Alcune vie presuppongono qualifiche complementari («maturità professionale», «esperienza professionale» o «maturità per adulti»). Le frecce orizzontali nell'area riservata al settore terziario evidenziano una certa libertà di movimento.

I diplomati delle scuole universitarie professionali che desiderano approfondire le proprie conoscenze scientifiche, in particolare nel campo della ricerca fondamentale, devono poter accedere all'università. In tal caso, dovranno essere presi in considerazione gli studi già effettuati. I servizi pubblici federali e cantonali devono adoperarsi per migliorare le possibilità di passaggio, nei due sensi, fra questi due indirizzi di studi superiori. Il passaggio da un curricolo all'altro non deve tuttavia diventare la norma. Il passaggio dalle scuole universitarie professionali alle università può essere realizzato con maggior facilità a livello degli studi postdiploma.

726

L'insegnamento terziario e le vie di accesso

Schema 1

152

Rapporti fra scuole universitarie professionali e università

152.1

Profili differenti

Le scuole universitarie professionali e le università - che abbiamo già definito «equivalenti ma diverse» - presentano le seguenti differenze: - l'ammissione a una scuola universitaria professionale presuppone in linea di massima la maturità professionale, mentre l'ammissione alle scuole universitarie presuppone la maturità liceale; - l'insegnamento è impartito sull'arco di 35-40 settimane all'anno nelle scuole universitarie professionali e di 26 settimane nelle università; - gli insegnanti delle scuole universitarie professionali devono possedere di norma un diploma universitario e aver acquisito sufficiente esperienza professionale in un'azienda. Essi insegnano in media 16-20 ore alla settimana (secondo le raccomandazioni della Conferenza comune dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica e dell'economia pubblica) e si dedicano essenzialmente all'insegnamento e a prestazioni di servizio. Gli insegnanti delle università, titolari di un diploma universitario, devono aver concluso con successo lavori nel campo della ricerca pura. Essi tengono dalle sei alle otto lezioni alla settimana e la loro attività principale è basata sull'insegnamento e la ricerca.

Le differenze fra queste due categorie di scuole universitarie risiedono in particolare nella formazione preliminare degli studenti, nella struttura dell'anno scolastico e nello statuto degli insegnanti. Per altri aspetti hanno numerosi punti in comune, ma sempre con priorità diverse; le università e le scuole universitarie professionali sono complementari.

727

L'insegnamento impartito nelle scuole universitarie professionali è basato, data la formazione anteriore degli studenti, sulla pratica, mentre quello delle università, che poggia sulla cultura generale acquisita al liceo, si concentra maggiormente sulla teoria. Non si potrebbero tuttavia immaginare studi universitari senza riferimento alla pratica, come non si può concepire l'insegnamento delle scuole universitarie professionali senza teoria.

Vista la formazione preliminare degli studenti, le scuole universitarie professionali orientano i loro programmi di ricerca e sviluppo verso la pratica, mentre le università si concentrano maggiormente sulla ricerca pura. Questi due orientamenti si congiungono tuttavia nella ricerca applicata.

Il mandato di queste due categorie di scuole concorda su due punti, poiché entrambi offrono prestazioni di servizio e corsi di perfezionamento e di formazione permanente.

In queste condizioni, è inevitabile che nasca una certa concorrenza fra questi due tipi di scuole, che dovrebbe tuttavia ripercuotersi positivamente sulla qualità dell'insegnamento. Questa competitivita deve però manifestarsi soltanto per l'ottenimento di mandati dell'economia e dell'ente pubblico, mentre sarebbe infondata nell'ambito della ripartizione dei sussidi pubblici.

Le università continueranno ad assicurare l'avvicendamento delle giovani leve universitarie, mentre le scuole universitarie professionali prepareranno gli studenti all'inserimento immediato nella vita attiva. La consegna dei titoli accademici resterà prerogativa delle università. Le università continueranno a formare ricercatori, mentre le scuole universitarie professionali prepareranno persone specializzate capaci di sfruttare e di applicare nella pratica i risultati della ricerca.

Nel corso della consultazione si è più volte suggerito di includere alcuni cicli di studio, che presentano analogie con le scuole universitarie professionali ma che attualmente sono integrati nelle università e nelle scuole universitarie professionali. L'Università di Friburgo propone di effettuare tale trasferimento per le discipline dell'assistenza sociale e della pedagogia curativa, il Consiglio dei PF lo concepirebbe per le misurazioni classiche e l'agronomia, mentre il Consiglio svizzero della scienza per il giornalismo e lo sport. Quest'ultimo
propone anche di trovare soluzioni uniformi per quanto concerne la formazione degli insegnanti dei diversi livelli, di risolvere la questione degli studi di breve durata nelle università della Svizzera romanda (sociologia e politologia) e di esaminare la possibilità di trasferire alcuni cicli di studio nell'ambito dell'economia aziendale. A questo punto è tuttavia prematuro studiare eventuali trasferimenti in un senso o nell'altro, ma la questione sarà risollevata dopo l'adozione della legge sulle scuole universitarie professionali.

L'allegato 2 presenta un paragone del numero di studenti presenti in determinati indirizzi di studio nelle università, nelle scuole di ingegneria STS e nelle scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA).

728

152.2

Cooperazione

Nonostante la necessaria divisione dei compiti - non da ultimo per ragioni finanziarie - bisogna giungere ad una stretta cooperazione in più campi fra università e scuole universitarie professionali, per esempio: - La formazione permanente e il perfezionamento dei diplomati delle scuole universitarie. Alcune forme di cooperazione esistono già in materia di formazione permanente. L'Ufficio federale dell'educazione e della scienza e l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro hanno istituito, nel maggio 1993, d'intesa con il PFZ, una banca dati che informa su tutti i corsi e gli studi postdiploma proposti dalle scuole universitarie svizzere e dalle scuole di ingegneria. In una successiva fase, questa banca dati sarà estesa anche alle future scuole universitarie professionali. Il sistema modulare «Formazione postdiploma in informatica e in telecomunicazione (FPIT)», che propone unità di insegnamento nelle scuole di ingegneria, nelle università e nei PF, è un altro esempio di possibile cooperazione nel futuro campo delle scuole universitarie.

- L'uso comune di installazioni di ricerca. Oltre a presentare vantaggi finanziari, questa forma di cooperazione favorisce gli scambi tra studenti e insegnanti di queste due categorie di scuole. Attualmente le installazioni di ricerca sono già condivise, in alcuni casi, fra le scuole di ingegneria e i PF o i loro istituti di ricerca come pure fra le scuole di ingegneria agraria e le stazioni di ricerca dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

- La formazione permanente degli insegnanti. Nelle università e nelle scuole universitarie professionali la formazione permanente degli insegnanti dal profilo didattico e metodologico è una necessità. Visti i numerosi punti in comune, è opportuno esaminare le possibilità di collaborazione in questo campo fra questi due settori. I primi passi sono già stati fatti: di recente sono stati stabiliti contatti in merito ed esistono già corsi comuni per gli insegnanti dei PF e delle scuole di ingegneria. È ovvio che questa forma di cooperazione deve tener conto anche delle differenze. Gli insegnanti delle future scuole universitarie professionali devono infatti essere preparati all'insegnamento tradizionale in classe, che continuerà ad essere diffuso nelle scuole universitarie professionali.

- La mobilità
degli insegnanti e degli assistenti fra università e scuole universitane professionali, da un lato, e fra scuole universitarie e settore privato, dall'altro. D'intesa con il Consiglio svizzero della scienza, siamo del parere che il promovimento e lo sviluppo di un'elite non possa limitarsi unicamente al settore universitario, ma occorre intensificare gli scambi di personale altamente qualificato fra scuole universitarie e settori extrauniversitari.

152.3

Il settore particolare della ricerca

Tradizionalmente si fa una distinzione fra due campi di ricerca: la ricerca pura e la ricerca applicata. Mentre quest'ultima ha un orientamento essenzialmente pratico, la ricerca pura è una «ricerca di nuove conoscenze al di fuori di ogni 48 Foglio federale. 77° anno. Voi. Ili

729

prospettiva di utilizzazione pratica» (cfr. testo francese FF 1972 I 400); essa contribuisce inoltre ad assicurare la formazione delle giovani leve universitarie.

Non è tuttavia possibile delimitare con precisione questi due campi di ricerca che spesso si intersecano.

L'istituzione delle scuole universitarie professionali amplia e completa il settore delle scuole universitarie. Secondo il loro mandato esse dovranno pure impegnarsi nel campo della ricerca applicata e dello sviluppo. Questo aspetto è stato giudicato positivamente dalla maggioranza delle cerehie consultate. Le università tradizionali auspicano tuttavia che il mandato menzioni unicamente i «lavori di sviluppo». Questo parere è condiviso dal Consiglio svizzero della scienza, il quale nella sua pubblicazione «Obiettivi della politica della Confederazione in materia di ricerca: proposta di revisione per il periodo di pianificazione 1996-1999» afferma che le future scuole universitarie professionali (con orientamento tecnico) devono dedicarsi non alla ricerca propriamente detta bensì allo sviluppo e al trasferimento di know-how tecnologico.

La ricerca applicata e lo sviluppo costituiscono tuttavia un complemento logico e necessario all'insegnamento con orientamento pratico delle scuole universitarie professionali. L'impegno nella ricerca e nello sviluppo consentirà alle scuole di stabilire legami con la scienza e con la realtà economica e tecnica e di integrare nel loro insegnamento problemi e soluzioni concreti presi dalla pratica professionale. Affinchè gli studenti ricevano un insegnamento orientato verso la pratica professionale, è necessario che gli insegnanti aggiornino costantemente le proprie conoscenze scientifiche e competenze pratiche. L'esecuzione di lavori di ricerca e di sviluppo che, secondo il mandato delle scuole universitarie professionali, dovrebbero derivare dalla pratica professionale, impedisce loro di accumulare ritardo sul progresso della scienza e della pratica professionale.

Nella pubblicazione «Obiettivi della politica della Confederazione in materia di ricerca: proposta di revisione per il periodo di pianificazione 1996-1999» (Berna, 1993), il Consiglio svizzero della scienza distingue, oltre ai settori tradizionali di ricerca, le seguenti forme di ricerca, che sono sostenute dalla Confederazione: - La
ricerca libera: si tratta di progetti di ricerca sostenuti dalla Confederazione, che non figurano in un programma di ricerca e non sono vincolati a obiettivi fissati dalla Confederazione. La ricerca libera si esercita nel settore della ricerca pura e in parte anche della ricerca applicata (es.: i progetti promossi dal Fondo nazionale svizzero, divisioni I-III).

- La ricerca orientata: essa ingloba i programmi di ricerca (p. es. i programmi prioritari PP e i programmi nazionali di ricerca PNR) che perseguono obiettivi definiti dalla Confederazione. La ricerca orientata concerne la ricerca pura e la ricerca applicata (es.: Fondo nazionale svizzero, divisione IV e programmi prioritari). Essa comprende in particolare progetti specifici e mirati in settori con grandi ritardi o d'importanza strategica per la ricerca o ancora in ambiti con particolari bisogni e problemi sociali o economici.

- La ricerca mirata: essa persegue obiettivi stabiliti dalla Confederazione ma generalmente non è promossa nell'ambito dei programmi di ricerca. I pro730

grammi della Commissione per il promovimento e la ricerca scientifica (CPRS) e i programmi di azione e di impulso (I + A) appartengono a questa categoria.

Le scuole universitarie professionali eserciteranno le loro attività nel campo della ricerca mirata e, in parte, in quello della ricerca orientata, mentre le università praticheranno specialmente la ricerca libera e la ricerca orientata. Va tuttavia rilevato che gli sforzi più consistenti in favore della ricerca sono forniti dall'economia privata e, per ragioni evidenti, soprattutto dalle grandi imprese.

In virtù dell'articolo 27sexies della Costituzione federale, la Confederazione promuove la ricerca scientifica a favore dell'economia privata ma solo in modo sussidiario e indiretto. Per questo motivo, essa sostiene solo in via eccezionale progetti di ricerca strettamente connessi con lo sviluppo economico e tecnico.

Il commento alla Costituzione federale (art. 27sexies, n. 28) precisa a tale proposito che numerosi progetti di ricerca nell'ambito dello sviluppo tecnico, per esempio, possono infatti giovare all'economia. Si ritiene tuttavia che la Confederazione dovrebbe finanziare almeno la ricerca, la cui valorizzazione commerciale possa essere considerata solo a lungo termine o che consenta di accedere a tecnologie nuove e complesse. Nel senso di un provvedimento complementare, la Confederazione deve promuovere determinate prestazioni preliminari per attività del settore privato (formazione, ricerca pura, trasferimento fra ricerca e pratica, ecc.).

Nelle scuole universitarie professionali, la ricerca applicata e lo sviluppo saranno essenzialmente in relazione con le prestazioni di servizio in favore dell'economia privata e dell'amministrazione (trasferimento di conoscenze e tecnologie). Tali attività si rivolgono in particolare alle piccole e medie aziende (PMA).

I costi della ricerca applicata e dello sviluppo saranno probabilmente coperti in buona parte dagli introiti provenienti dai servizi. Alcuni investimenti sono tuttavia indispensabili, soprattutto per equipaggiare i laboratori e giovano quindi anche all'insegnamento. L'utilizzazione delle infrastrutture per la ricerca applicata e lo sviluppo e per le prestazioni di servizio consentirà di sfruttarle meglio.

Negli «Obiettivi 1996-1999» del Consiglio svizzero della scienza (proposta
12 «(Ri)definire il ruolo e le procedure dei programmi di impulso e di azione»), si precisa che i programmi di impulso e di azione (I + A) e i programmi della Commissione per il promovimento della ricerca scientifica (CERS) sono misure di incitamento di durata limitata con lo scopo di diffondere in previsione di un mutamento strutturale economico, le nuove tecnologie fra gruppi di destinatari (p. es. le PMA) nell'ambito di un'azione concertata che coinvolge formazione e perfezionamento professionali, promovimento della ricerca e trasferimento tecnologico - un compito, questo, fatto su misura per le future scuole universitarie professionali. Per quanto concerne i programmi prioritari, le scuole universitarie professionali potranno parteciparvi, in particolare nell'ambito della ricerca applicata. Università e scuole universitarie professionali devono quindi completarsi armoniosamente nel promovimento della ricerca.

La creazione di reti o di centri di ricerca in questi due settori universitari consentirà di ripartire meglio i compiti fra le due categorie di scuole (cfr. più sotto 731

n. 222 [Scuole universitarie professionali] nonché Consiglio svizzero della scienza. Obiettivi 1996-1999, proposta 13 e Consiglio svizzero della scienza, principali orientamenti per lo sviluppo delle università svizzere, tesi 11 [università]).

153

Evoluzione del numero di studenti nel settore delle scuole universitarie

153.1

Osservazioni generali

Le scuole universitarie professionali completano l'offerta di studi superiori di alto livello. La scelta offerta agli studenti sarà in tal modo molto vasta, e maggiori saranno le possibilità di optare per un indirizzo di studio che corrisponde alle loro attitudini e qualifiche. Non si può ancora dire se la diversificazione nel settore delle scuole universitarie comporterà, a breve termine, uno sgravio per le università. Bisogna tuttavia tener presente due aspetti: - L'eventuale introduzione di condizioni di ammissione per alcuni indirizzi di studio potrebbe provocare un afflusso di liceali in possesso della maturità verso le future scuole universitarie professionali, come è successo in parecchi Paesi europei (cfr. p. es. il caso della Germania, allegato 1, n. 1). Questo afflusso potrebbe avere come conseguenza, a medio e a lungo termine, l'esclusione di persone specializzate dalle scuole universitarie professionali, ma ciò sarebbe in contrasto con gli obiettivi perseguiti con la creazione di tali scuole.

- Per garantire l'orientamento pratico delle scuole universitarie professionali, bisognerà vigilare affinchè siano frequentate anche a lungo termine soprattutto da titolari della maturità professionale, ossia da persone con una formazione professionale di base estesa. Secondo il principio della permeabilità fra i diversi studi, non ci si deve però opporre all'ammissione, a determinate condizioni, dei titolari della maturità liceale. L'orientamento pratico degli studi, aspetto essenziale delle scuole universitarie professionali, può essere preservato solo se gli studenti dispongono di conoscenze professionali acquisite nel corso di un tirocinio o in altro modo.

153.2

II curricolo «tirocinio» - «maturità professionale» - «scuole universitarie professionali»

Introduzione delle maturità professionali II futuro delle scuole medie professionali che, con solo il 3 per cento degli apprendisti, hanno riscontrato finora un successo modesto, dipenderà dall'accoglienza che i maestri di tirocinio e la nostra società in generale riserveranno alla maturità professionale. La possibilità di acquisire nel corso della formazione professionale di base le qualifiche necessarie per accedere alle scuole universitarie professionali potrebbe riconferire al tirocinio una parte dell'attrattiva persa nel corso degli ultimi anni. Le cifre lo diranno.

A partire dall'autunno 1993 più di 50 scuole offrono corsi di preparazione alla maturità professionale tecnica; con soddisfazione constatiamo che nei giovani suscitano interesse.

732

Ci aspettiamo a medio termine che almeno il 10 per cento di tutti gli apprendisti prepari una maturità professionale. La percentuale di giovani che possono proseguire la loro formazione in una scuola universitaria (università e scuole universitarie professionali) passerebbe dunque, a medio o a lungo termine, al 20 o al 25 per cento.

Nel 1992, 24 000 giovani hanno iniziato una formazione professionale di base (30000 nel 1987!) che consente loro di accedere alle scuole di ingegneria STS.

In un prossimo futuro ci aspettiamo quindi ogni anno un'affluenza di circa 2000 apprendisti nelle classi che preparano alla maturità professionale tecnica.

Sempre nel 1992, 21 000 giovani hanno iniziato un tirocinio nel settore commerciale. Anche in questo caso, la frequentazione delle classi che preparano alla maturità professionale commerciale dovrebbe essere di circa 2000 apprendisti all'anno.

Per il momento è difficile prevedere il grado di accettazione della maturità professionale artigianale. Dato che, in un primo tempo, non è prevista una scuola universitaria professionale di tipo artigianale, il numero di apprendisti che preparano la maturità professionale artigianale avrà poche ripercussioni sulla frequentazione delle scuole universitarie professionali.

L'introduzione della maturità professionale artistica avrà soltanto un effetto lieve sulla frequentazione delle scuole superiori di arti applicate, poiché gran parte degli studenti di queste scuole provengono dal liceo.

Ricettività delle attuali scuole specializzate superiori (STS, SSQEA, SSAA) Nell'anno scolastico 1992/93 circa 10 000 studenti erano iscritti nelle scuole di ingegneria STS e circa 2000 nelle scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA) (schema 2). In mancanza di dati precisi, tali cifre non prendono in considerazione gli studenti iscritti a corsi o studi postdiploma. Malgrado la diminuzione del numero di apprendisti, il numero di studenti in queste scuole tende ad aumentare. Al termine degli studi hanno poche difficoltà a trovare un impiego, ragion per cui questo settore di formazione va ulteriormente promosso.

Nelle SSQEA vigono tuttora liste di attesa e numerus clausus: il numero di studenti equivale dunque al numero di posti disponibili. Secondo un'inchiesta effettuata nel gennaio 1994 dalla Conferenza
svizzera dei direttori delle SSQEA, queste scuole sono state in grado di accogliere all'inizio dell'anno scolastico 1994 1290 studenti per tutta la Svizzera (851 per uno studio a tempo pieno e 439 per uno studio effettuato parallelamente all'esercizio di un'attività professionale), mentre si sono annunciati 1454 candidati (1116 per uno studio a tempo pieno e 338 per uno studio parallelo all'esercizio di un'attività professionale). Dopo il trasloco a Winterthur, la SSQEA di Zurigo potrà raddoppiare la sua ricettività (ca. 400 posti di studio). Si ritiene che a medio termine, ossia verso la fine di questo decennio, le SSQEA potranno offrire circa 3000 posti agli studenti in economia aziendale.

L'anno scorso e quest'anno alcune scuole di ingegneria hanno dovuto sopprimere alcune classi. Su scala nazionale, le scuole di ingegneria presentano mo733

mentaneamente un'eccedenza di posti, come la nuova scuola tecnica di Buchs (il cui numero di studenti è diminuito di un terzo nel corso degli ultimi tre anni) e le classi di chimica nella Svizzera romanda (due classi con effettivo ridotto: una a Friburgo e l'altra a Sion). Con la nuova STS di Oensingen (inizio dei corsi nell'autunno 1994), che offrirà 280 posti di studio, e la nuova divisione di elettrotecnica della STS di Lugano (una classe per ogni anno scolastico, aperta nell'autunno del 1993), le scuole di ingegneria STS dovrebbero disporre nel 1998 di circa 12000 posti di studio.

Schema 2 Numero di studenti nelle scuole specializzate superiori esistenti (STS, SSQEA e SSAA; anni scolastici 1987/88-1992/93)

Numero di studenti (in migliaia)

12 10

1987

1988

1989

-- STS

1990

·SSQEA

1991

1992

· SSAA

Fonte: Ufficio federale di statistica

1987 SSQEA

9001 1339

1988 9418 1510

1989 9810 1679

1990 10110 1861

1991 9959 2013

1992 10025 2218

210

281

301

291

297

329

10550

11209

11790

12262

12269

12572

Con le scuole esistenti disponiamo, almeno nei settori di formazione più ambiti, di una rete di istituti che copre tutto il territorio svizzero. Alcune formazioni speciali possono essere offerte, per ragioni evidenti, solo in determinate località del Paese, per esempio nel settore delle arti grafiche, della lavorazione del legno e dell'industria automobilistica. Grazie all'attuale offerta gli studenti possono tuttavia raggiungere un centro di formazione, partendo dal proprio domicilio, in un tempo ragionevole.

734

Schema 3 Numero di diplomati nelle scuole specializzate superiori esistenti (STS, SSQEA e SSAA; anni scolastici 1987/88-1992/93)

Numero di diplomati

3000 2500 2000 1500 1000 500

1988

1987

1989 -STS

1990

I SSQEA

1991

1992

· SSAA

Fonie: Ufficio federale di statistica

SSQEA

1987 2057

1988

1989

:1990

2033

2129

2430

1991 2472

1992 2476

320

374

374

442

588

795

46

75

61

93

55

95

2423

2482

2564

2965

3115

3366

Secondo uno studio recente dell'Ufficio federale di statistica (UST) sugli ingegneri in Svizzera, i 4300 diplomi di ingegneria e di architettura (PF e STS) rilasciati nel 1993 rappresentano un punto massimo. Si presume che il numero di nuovi ingegneri e architetti diminuirà, a causa di una curva demografica in forte regresso a 3000 all'anno entro l'inizio del prossimo secolo, stabilizzandosi in seguito su questo livello. L'UST precisa tuttavia che quest'analisi non tiene conto degli eventuali cambiamenti che potrebbero intervenire sul piano politico-educativo (SEE, UE, maturità professionale, scuole universitarie professionali). L'UST osserva del resto che le donne sono poco rappresentate nelle scuole di ingegneria e ancor meno nelle STS che nei PF.

Considerato che le STS e i PF formano rispettivamente i e degli ingegneri, le previsioni dell'UST lasciano presagire per le STS un calo globale di circa 900 diplomati all'anno o una diminuzione globale di circa 2500-3000 studenti nelle scuole di ingegneria. Se i pronostici dell'UST si avvereranno, alla fine del secolo saranno occupati solo Va dei posti di studio disponibili nelle 735

scuole di ingegneria. I direttori delle scuole di ingegneria si chiedono già come colmeranno tale vuoto. Per ovvi motivi si pensa ai titolari di una maturità liceale, tuttavia ciò muterebbe considerevolmente il carattere degli studi di ingegneria!

153.3

D curricolo liceo - maturità - università

Secondo l'Ufficio federale di statistica, il numero delle nuove immatricolazioni nelle università svizzere passerà, a livello degli studi di base, dagli attuali 15 000 a 18 500 entro il 2000, il che equivale ad un aumento del 22,5 per cento.

Si prevede infatti un incremento considerevole delle donne immatricolate, mentre il numero degli uomini e degli studenti stranieri non dovrebbe variare di molto.

Gli effettivi totali sono molto influenzati dal fenomeno del ricupero professionale delle donne, che rappresenteranno entro il 2000 circa il 50 per cento degli studenti. Il numero totale di studenti a livello degli studi di base passerà, fra il 1992 e il 2000, da 75 000 a 90000, ovvero un aumento pari al 20 per cento.

Una stabilizzazione o persino una flessione della domanda di formazioni universitarie non si intravvede ancora, malgrado le generazioni siano quantitativamente in diminuzione.

Tenuto conto anche della situazione finanziaria dei Cantoni, si pone allora il problema di sapere in che modo le scuole universitarie riusciranno a far fronte a questo flusso massiccio pur garantendo agli studenti una formazione di buon livello. Vanno pertanto ancora discusse alcune restrizioni nell'ammissione ad alcuni indirizzi di studio.

154

Differenti tipi di scuole universitarie professionali

La Conferenza comune dei direttori dell'istruzione pubblica e dell'economia pubblica propone, nelle sue tesi, i seguenti tipi di scuole universitarie professionali: - scuole universitarie professionali tecniche, di architettura, agricoltura, economia, amministrazione, delle professioni sanitarie, ecc.; - scuole universitarie di pedagogia; - scuole universitarie d'arte (musica, arti figurative, ecc.).

Si è concordi nell'affermare che, fra le scuole specializzate superiori che rientrano nella competenza federale, le prime ad essere trasformate in scuole universitarie professionali sono le scuole di ingegneria STS (incluse quelle soggette alla legge federale sull'agricoltura), le scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione SSQEA e le scuole superiori di arti applicate SSAA.

Queste corrispondono al tipo di scuole universitarie professionali tecniche, di architettura, agricoltura, economia e amministrazione nonché ad una parte delle scuole universitarie d'arte. La Conferenza dei direttori dell'istruzione pubblica prepara progetti per tutti gli altri settori di formazione.

736

155

Delimitazione rispetto ad altri istituti di formazione professionale superiore

In futuro bisognerà ancora poter garantire alle persone specializzate e qualificate la possibilità, anche al di fuori delle scuole universitarie professionali, di estendere la loro formazione professionale di base, adattarla all'evoluzione tecnica ed economica e migliorare la loro cultura generale al fine di aumentare la propria mobilità professionale ed essere in grado di svolgere compiti più impegnativi.

Di conseguenza, nel creare le scuole universitarie professionali, non si devono trascurare gli altri curricoli di formazione professionale del settore terziario.

Occorrerà continuare a sviluppare le scuole specializzate superiori: le scuole dei tecnici ST, le scuole superiori di commercio e amministrazione SSCA, le scuole specializzate superiori del turismo, le scuole superiori per i gestori del settore alberghiero e le scuole superiori d'informatica di gestione, ecc. Il sistema degli esami di professione e degli esami professionali superiori deve essere ampliato e nel contempo potenziato.

Le scuole specializzate superiori di economia domestica, del turismo e per i gestori del settore alberghiero si stanno adoperando per adeguare i loro cicli di studio a quelli di una scuola universitaria professionale. Sarà necessario esaminare se esiste in questi campi una domanda di quadri diplomati di tale livello.

Per evitare un'eccessiva dispersione delle forze e un frazionamento troppo marcato dei curricoli di studio, occorre studiare la possibilità di integrare detti curricoli nell'ambito delle formazioni in economia aziendale (ad es. SSQEA) conferendo loro il carattere di specializzazione.

2 21

Parte speciale Commento agli articoli del disegno di legge

Sezione 1: Principio i Articolo 1 Lo scopo della legge è di promuovere e disciplinare le scuole universitarie professionali che rientrano nella competenza federale. Con l'enumerazione dei campi di applicazione di cui al capoverso 1, questo articolo poggia materialmente sull'articolo 34ter capoverso 1 lettera g della Costituzione. Il termine «selvicoltura», che non figura nel testo della Costituzione, è stato aggiunto in riferimento alla legge del 4 ottobre 1991 sulle foreste (RS 921.0).

Il Consiglio federale è disposto a trasformare le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA) e le scuole superiori di arti applicate (SSAA) in scuole universitarie professionali. Nel disegno di legge (cpv. 1) si è optato per una formulazione più moderna dei campi di applicazione, la quale comprende tuttavia tutti i settori parziali menzionati nella Costituzione, arti e mestieri inclusi. Questa formulazione vuole facilitare, e non pregiudicare, l'integrazione nelle scuole universitarie professionali di altri curricoli (cfr. anche n. 155).

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Nel capoverso 2 si esprime la volontà di adottare una politica coerente nel settore delle scuole universitarie, che soddisfa anche le rivendicazioni in materia di divisione dei compiti e di collaborazione (cfr. più sopra n. 152.2). Questa disposizione consente anche di coordinare cinque settori delle scuole universitarie che rientrano nella competenza di autorità differenti: - i Politecnici federali, gestiti dalla Confederazione (art. 27 cpv. 1 Cost.); - le università cantonali, gestite dai Cantoni e promosse dalla Confederazione (art. 27 cpv. 1 Cost.); - i cicli di studio federali delle scuole universitarie professionali, gestite dalla Confederazione (art. 34ter cpv. 1 [Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale ISPFP] e art. 27quinquies [Scuola federale di sport di Macolin SFSM]); - le scuole universitarie professionali in virtù della LSUP, gestite soprattutto dai Cantoni ma disciplinate e promosse dalla Confederazione (art. 34ter cpv.

1 lett. g); - le scuole universitarie professionali di competenza cantonale gestite dagli stessi Cantoni (potrebbero essere promosse dalla Confederazione [art. 27 cpv. 1 Cost.]).

Il capoverso 3 conferisce alla Confederazione la possibilità di riconoscere in un secondo tempo i cicli di studio delle scuole universitarie professionali che, per il momento, sono di competenza cantonale. Conformemente all'articolo 27 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 17 del presente disegno di legge, il promovimento di tali cicli di studio è possibile sulla base di un decreto federale semplice (cfr. al riguardo anche n. 611 e 612). Le disposizioni della legge sulle scuole universitarie professionali valgono per analogia. Nell'ordinanza d'esecuzione saranno menzionati i criteri per l'ottenimento di aiuti finanziari giusta l'articolo 17 della presente legge.

Sezione 2: Scuole universitarie professionali Articolo 2 Statuto II legislatore conferisce alle scuole universitarie professionali lo statuto di scuole universitarie (cfr. al riguardo n. 155 più sopra), precisando tuttavia nella proposizione relativa la differenza principale fra scuole universitarie professionali e università (cfr. anche schema 1).

Articolo 3 Compiti La trasformazione delle scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali deve tener conto in particolare
di due aspetti: il rapporto con la scienza e il riferimento alla pratica professionale. Il mandato esteso delle future scuole universitarie professionali è stato definito in base a queste esigenze; esso comprende tre nuovi settori parziali: 1. l'insegnamento: studi per l'ottenimento del diploma e corsi di perfezionamento; 2. la ricerca applicata e lo sviluppo; 3. i servizi a favore dell'economia e di terzi: trasferimento di conoscenze e di tecnologia.

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Questo notevole ampliamento del mandato delle future scuole universitarie professionali avrà ripercussioni sul personale, sulle infrastrutture e quindi anche sulle finanze.

Data la rapida evoluzione tecnologica, economica e sociale, è estremamente importante che gli studenti delle scuole di ingegneria ma anche di altri indirizzi ricevano una formazione basata su conoscenze generali. Non avrebbe senso preparare esclusivamente specialisti che, dopo qualche anno, sarebbero superati e dovrebbero riciclarsi in maniera costosa. Le future scuole universitarie professionali dovranno invece formare persone con solide conoscenze di base, in grado di pensare e agire in modo interdisciplinare. Occorre sviluppare la capacità di riconoscere un problema, di analizzarlo ed elaborare strategie di soluzione, relegando in secondo piano la trasmissione di conoscenze tecniche e specifiche. In questo contesto, è importante promuovere la capacità di: - assimilare in modo indipendente nuove conoscenze e nuove tecniche di lavoro; - trasmettere le proprie conoscenze e tecniche di lavoro; - collaborare; - dar prova di creatività e autocritica.

Il ciclo normale di studi di una scuola universitaria professionale comprende dunque in particolare: - una solida cultura generale; - l'applicazione pratica di conoscenze scientifiche.

Le principali misure di perfezionamento (cpv. 2) dovranno essere disciplinate per via di ordinanza. Le prescrizioni dovranno tener conto dei criteri seguenti: - I corsi postdiploma sono misure di perfezionamento di breve durata. Essi consentono ai diplomati di una scuola universitaria professionale o di una università di aggiornarsi sull'evoluzione in corso in determinati campi. Tali corsi sono accessibili anche ad altre persone che possiedono le conoscenze di base richieste. Ai partecipanti dei corsi postdiploma è rilasciato un attestato.

- Gli studi postdiploma si effettuano dopo aver concluso uno studio in una scuola universitaria professionale o in una università. Essi consentono ai diplomati di approfondire un campo specifico o di acquisire conoscenze specifiche in nuovi ambiti. Gli studi postdiploma si concludono con un esame.

Vi sono parecchie forme di studi postdiploma: - a tempo pieno per la durata di un anno; - paralleli all'esercizio di un'attività professionale per la durata di un anno
e mezzo; - a tempo parziale sotto forma di blocchi modulari per una durata più lunga.

Quest'ultima forma è nuova e particolarmente efficace.

Con la ricerca applicata, lo sviluppo e i servizi, è possibile rispondere ai bisogni concernenti il trasferimento di sapere e di tecnologia, aumentando il potenziale innovativo della nostra economia.

Complessivamente, la definizione dei compiti è stata accolta favorevolmente dalle cerehie consultate. Alcune chiedono che le scuole universitarie professio739

nali si occupino in prevalenza della formazione con orientamento pratico e attribuiscano un'importanza secondaria agli altri compiti.

Alcuni gruppi consultati ritengono che il termine di «ricerca applicata» sia troppo restrittivo e discriminante nei confronti delle scuole universitarie, per cui propongono di sopprimere l'epiteto «applicata». I rettori delle università propongono di togliere completamente l'espressione «ricerca applicata» e di sostituirla con «lavori di sviluppo», al fine di mantenere la distinzione fra scuole universitarie professionali e università.

In seguito a numerosi pareri positivi espressi a tale proposito durante la consultazione, ma anche per precisare il legame con la scienza, riteniamo importante mantenere nel testo di legge l'espressione «lavori di ricerca e di sviluppo con orientamento pratico» (cfr. anche n. 152.3).

Parecchi gruppi consultati reputano che l'articolo 3 debba sancire la possibilità di creare istituti annessi alle scuole. Per contro, siamo del parere che una simile disposizione non debba essere integrata nella legge. Spetterà agli organi responsabili delle future scuole universitarie professionali creare strutture appropriate che consentano loro di adempiere questi nuovi compiti.

Articolo 4 Ammissione Come era già avvenuto nel 1992 in occasione della procedura di consultazione relativa all'introduzione delle maturità professionali, i gruppi consultati hanno approvato a larga maggioranza il principio secondo cui soprattutto le persone con una formazione professionale di base e una maturità professionale saranno ammesse alle scuole universitarie professionali. Parecchi gruppi consultati domandano che sia creato uno strumento legale che consenta di sfruttare, in caso di penuria di posti, tutte le capacità di insegnamento esistenti in Svizzera prima che possano essere introdotte restrizioni all'ammissione. Le scuole universitarie, in particolare, si riferiscono all'attuale dibattito inerente all'introduzione del numerus clausus per alcuni indirizzi di studio.

Alcuni ritengono che ulteriori condizioni di ammissione sarebbero in contraddizione con l'idea di «maturità professionale». Come previsto, le cerehie vicine alle SSQEA e le SSQEA stesse ribadiscono l'importanza dell'esperienza professionale per gli studi in una SSQEA. Le scuole superiori di arti
applicate esigono, dal canto loro, un esame attitudinale quale condizione supplementare di ammissione. Altri chiedono inoltre che le competenze in materia di ammissione non siano attribuite al DFEP, ma delegate alle scuole universitarie professionali o ai loro organi responsabili. La soluzione della delega giuridica al dipartimento competente, proposta nel disegno di legge, vuole evitare che le condizioni supplementari di ammissione diminuiscano il valore del certificato di maturità professionale.

Numerose associazioni esigono che il capoverso 2 menzioni espressamente l'obbligo di effettuare un periodo di pratica professionale specifica, al fine di evitare un'eccessiva affluenza di persone in possesso di una maturità liceale. Per contro, i rettori delle università chiedono che l'ammissione dei titolari di una maturità liceale sia facilitata per sgravare le stesse. Alcune associazioni consultate domandano che sia prevista l'ammissione alle scuole universitarie profes740

sionali dei titolari di un diploma di una scuola specializzata superiore corrispondente al livello della scuola tecnica ST o dei titolari di un diploma professionale superiore. Siamo del parere che le eventuali altre vie di accesso alle scuole universitarie professionali debbano essere stabilite non dalla legge bensì mediante ordinanza. Tuttavia, come per gli altri settori di formazione, la direzione delle scuole o gli organi responsabili devono avere un certo margine di manovra che consenta loro di considerare i casi speciali.

La disposizione relativa al computo degli studi già effettuati (cpv. 3) presenta due grandi vantaggi. Da un lato, considera la necessità di creare centri di competenza, in particolare per quanto concerne i settori di specializzazione, consentendo quindi di utilizzare al meglio le infrastrutture. Dall'altro, aumenta la permeabilità e promuove la partecipazione ai programmi di scambi internazionali. È inoltre importante prendere in considerazione gli studi già effettuati soprattutto per le donne che hanno interrotto la loro formazione per ragioni familiari. Lo scopo di questa disposizione non è tuttavia di uniformare gli studi mediante programmi prescritti dalla Confederazione e rigide strutture amministrative. Al contrario, le scuole universitarie professionali devono adoperarsi al fine di garantire in maniera autonoma l'armonizzazione dei diversi cicli di studio e devono poter fare affidamento sulla qualità delle altre scuole universitarie professionali.

Articolo 5 Genere e durata degli studi In Svizzera, le scuole di ingegneria e le scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA) propongono, in virtù del diritto in vigore, due formule di studio. Tali scuole prevedono infatti studi a tempo pieno o paralleli all'esercizio di un'attività professionale. Per quest'ultima variante il numero minimo di lezioni può essere ridotto nella misura in cui lo studente eserciti un'«attività professionale corrispondente» che «corrisponda al livello degli studi», il più tardi a partire dal 4° semestre per le SSQEA e dal 5° semestre per le STS. Le due forme di studio sono equivalenti e hanno dato buoni risultati. Lo schema 4 mostra l'evoluzione del numero di studenti degli scorsi anni scolastici.

Mentre in Gran Bretagna e nei Paesi Bassi numerosi studenti effettuano
già studi parallelamente all'esercizio della loro attività professionale nei «polytecnics» o nelle «hogescholen», la Germania, seguendo la raccomandazione del Consiglio della scienza, si appresta ad istituire nuove forme di studio che tengano conto dei bisogni delle persone attive professionalmente.

L'equivalenza delle due formule di studio deve essere sancita nella legge sulle scuole universitarie professionali.

L'offerta delle due forme di studio è stata accolta senza riserve dagli enti consultati, che hanno tuttavia domandato alcune precisazioni: in primo luogo, la menzione esplicita della possibilità di integrare un anno di pratica in un programma di studio a tempo pieno; in secondo luogo, la precisazione del livello di qualità dell'attività pratica che accompagna un programma di studio parallelo all'esercizio di un'attività professionale; infine, allo scopo di permettere agli adulti che hanno obblighi familiari di accedere agli studi, la disposizione 741

relativa agli studi effettuati parallelamente all'esercizio di un'attività professionale dovrebbe essere formulata in modo più flessibile. Le scuole private domandano che sia espressamente menzionata la possibilità di effettuare studi per corrispondenza. Con la disposizione del capoverso 3, teniamo conto di questa critica.

Schema 4 Raffronto fra gli studi a tempo pieno e gli studi paralleli all'esercizio di un'attività professionale (anni scolastici 1987/88 a 1992/93)

Numero di studenti (in migliaia)

10

1988

1987

~~"~

"

1989

1990

+

STS a tempo pieno SSQEA a tempo pieno

1991

1992

STS parallela all'esercizio dì un'attività professionale SSQEA parallela all'esercì; 0

· di un'attività professionale

Fonie: Ufficio federale di statistica

1987

19S8

1989

1990

1991

1992

- a tempo pieno - parallela all'esercìzio di un'attività professionale

7318 2501

7545 2683

7784 2939

7988 3181

8097 2855

8189 2778

SSQEA - a tempo pieno - parallela all'esercizio di un'attività professionale

1197 142

1352 158

1471 208

1673 188

1754 259

1946 272

Anno STS

La questione della durata degli studi è strettamente connessa con gli obiettivi di formazione (cfr. le osservazioni concernenti l'art. 3). Complessivamente, le cerehie economiche ritengono che i quadri svizzeri entrino troppo tardi nella vita professionale e che, di conseguenza, la durata delle formazioni dovrebbe essere ridotta. I diplomati svizzeri sono sfavoriti sul mercato europeo del lavoro non solo perché i loro diplomi non sono riconosciuti a livello internazionale, ma anche perché i nostri curricoli sono generalmente troppo lunghi e ritardano l'entrata dei diplomati nella vita attiva.

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Il volume e le materie di studio in una scuola universitaria professionale sono in costante sviluppo. Non è raro dunque che in alcune scuole di ingegneria gli studenti seguano sino a 40 ore di lezione alla settimana. Questa situazione ha suscitato discussioni in merito ad un'eventuale riduzione del numero di lezioni settimanali. In seguito a tale dibattito, la scuola tecnica di Winterthur ha dunque deciso di aumentare la durata degli studi a quattro anni al fine di lasciare agli studenti sufficiente tempo libero per lavorare in modo indipendente.

Pur comprendendo le tesi dei fautori di un prolungamento degli studi nelle future scuole universitarie professionali, ci si deve domandare se un simile aumento è giustificato in considerazione del fatto che nel nostro Paese la durata delle formazioni è già abbastanza lunga e se una simile misura risponde alle esigenze di una pedagogia moderna a livello d'insegnamento superiore. In quest'ottica, i programmi di insegnamento dovranno essere alleggeriti, se possibile, anche se le condizioni per proseguire gli studi saranno migliori grazie all'introduzione della maturità professionale.

Inoltre, se si considerano i nuovi compiti affidati alle scuole universitarie professionali, quali la ricerca applicata, lo sviluppo, gli studi postdiploma e i servizi, è opportuno interrogarsi sulle conseguenze politico-finanziarie del prolungamento del ciclo normale degli studi.

L'interpretazione troppo rigida del diritto europeo e il timore che anche le scuole la cui formazione dura meno di tre anni siano riconosciute quali scuole universitarie professionali inducono una maggioranza dei partecipanti alla consultazione a domandare che i termini «in generale» siano sostituiti da «almeno». Altri ne propongono addirittura la soppressione ed altri ancora chiedono che sia introdotta l'espressione «al massimo 3 anni/al massimo 4 anni».

Anche la questione dell'obbligatorietà del periodo di pratica è assai controversa. Le scuole private rivendicano una durata più flessibile per gli studi effettuati per corrispondenza, in modo tale da tener conto delle peculiarità e delle condizioni legate a questo tipo di studi.

Nessuna ragione di eurocompatibilità giustifica il prolungamento a più di tre anni della durata degli studi delle nostre scuole universitarie professionali. Il diritto
europeo considera infatti studi superiori quelli effettuati per tre anni nel settore terziario e conferisce ai futuri diplomati il libero accesso al mercato europeo del lavoro (cfr. n. 511 e le osservazioni relative ad alcuni Paesi europei nell'allegato 1). Le eccezioni sono espressamente disciplinate e, nel contesto del presente disegno, concernono unicamente gli studi di architettura (cfr. anche n. 511). Nell'ambito dei negoziati sullo SEE, la Comunità europea aveva riconosciuto le scuole specializzate superiori svizzere come istituti di insegnamento superiore. Eventuali negoziati bilaterali con l'Unione europea in merito alla libera circolazione delle persone dovranno tener conto di questo riconoscimento.

Concessioni supplementari in materia si rivelano superflue.

Siamo del parere che la soluzione adottata nel disegno di legge sia soddisfacente sia dal profilo finanziario sia da quello della politica di formazione: le scuole universitarie professionali durano in generale tre anni a tempo pieno e quattro anni se sono effettuate parallelamente all'esercizio di un'attività professionale. Se sussistono validi motivi, il dipartimento può autorizzare il pro743

lungamento della durata degli studi. Tale autorizzazione deve tuttavia essere oggetto di un esame approfondito da parte della Commissione delle scuole universitarie professionali. Questa misura dovrà essere disciplinata nell'ordinanza di esecuzione.

La soluzione contraria, ossia una riduzione della durata degli studi, può essere presa in considerazione solo se una scuola, le cui strutture e il mandato di formazione presentano caratteristiche particolari, esige dai futuri studenti che siano già in possesso di un diploma di una scuola universitaria professionale (p. es. di un diploma di ingegneria per i futuri insegnanti di una scuola professionale). In tal caso, sarebbe inopportuno esigere una durata degli studi più lunga del previsto in forza di una mal compresa interpretazione dell'eurocompatibilità.

Articolo 6 Esami finali, diplomi e titoli I titoli dei diplomati delle scuole specializzate superiori sono attualmente disciplinati a livello federale nella legge sulla formazione professionale e in diverse ordinanze. Finora i titoli rilasciati da queste scuole non contenevano la menzione «diplomato». In occasione dell'elaborazione della legge sulla formazione professionale, le scuole universitarie e le associazioni professionali dei diplomi interessati si erano opposte con successo a una simile menzione, argomentando che essa avrebbe reso poco visibile la differenza tra i due tipi di scuola.

Nella risposta data nel giugno 1991 a un'interrogazione del consigliere nazionale Allenspach, il Capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica aveva affermato che non vi sono motivo d'impedimento a precisare nei titoli di diploma di una scuola d'ingegneria la menzione «diplomato», dato che gli ingegneri usciti da queste scuole sono effettivamente titolari di un diploma.

A causa da un lato del considerevole numero di titoli e, d'altro lato, per motivi di sistematica, la questione dei titoli (cpv. 4) sarà disciplinata non nella legge ma mediante ordinanza. Intendiamo includere in quest'ultima una disposizione precisante che la denominazione professionale può essere completata dalla menzione «diplomato».

Benché la legge non lo menzioni, numerose cerehie consultate sono favorevoli a una simile regolamentazione: alcune di esse chiedono di introdurre nella legge una disposizione in questo senso. In particolare, la SIA e le associazioni degli ex-studenti dei PF non si oppongono più alla menzione del diploma nel titolo, a condizione che sia completata dall'abbreviazione SUP, allo scopo di rendere visibile la differenza. Inoltre, le associazioni degli ex-studenti dei PF e il Consiglio dei PF raccomandano di far figurare nel titolo anche la scuola che ha rilasciato il diploma.

In virtù del capoverso 3, il Dipartimento autorizzerà determinate scuole a rilasciare un certificato riconosciuto dalla Confederazione ai candidati che hanno terminato con successo studi postdiploma. La Conferenza dei direttori delle scuole d'ingegneria come pure quelle dei direttori delle scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione hanno elaborato direttive in vista del riconoscimento di studi postdiploma. Queste direttive, che potrebbero ser744

vire da modello per una disciplina federale, precisano in particolare la durata, il numero minimo di corsi, le condizioni d'ammissione come pure la qualifica del corpo insegnante. Il riconoscimento federale degli studi postdiploma è vivamente auspicato e corrisponde pure ad un bisogno emerso in modo chiaro da uno studio sulla formazione permanente degli ingegneri. Il termine «certificato» è stato criticato dagli enti consultati, dato che non renderebbe adeguatamente l'idea del valore degli studi postdiploma. Il termine «diploma» o «postdiploma» sarebbero più adatti e sarebbero più facilmente paragonabili a titoli equivalenti rilasciati all'estero.

Il termine «postdiploma» non è tuttavia felice dal punto di vista linguistico.

L'utilizzazione del termine «diploma» nel contesto degli studi postdiploma non soltanto comporta un rischio di confusione con il diploma che corona il ciclo normale di studi ma, inoltre, rischierebbe di svalutare quest'ultimo. Siamo dunque dell'idea che il termine di «certificato» sia meglio adatto ad attestare la riuscita di studi postdiploma. La materia verrà tuttavia disciplinata mediante ordinanza.

Nell'interesse di una maggior mobilità professionale, il riconoscimento dei diplomi esteri (cpv. 5) è essenziale per facilitare l'accesso della mano d'opera qualificata alle professioni regolamentate. È ovvio che la Svizzera non può pretendere il riconoscimento internazionale dei suoi diplomi se non è disposta ad accordare la reciprocità.

Articolo 7 Ricerca e sviluppo La ricerca e lo sviluppo rivestono un'importanza vitale per l'economia del nostro Paese. È essenziale di incoraggiare sia la ricerca pura che la ricerca applicata e lo sviluppo per garantire la nostra competitivita a lungo termine. Se, conformemente alla tradizione, le università e i politecnici si occupano della ricerca pura, le future scuole universitarie professionali concentreranno i loro sforzi sulla ricerca-sviluppo incentrata sulla pratica, settore nel quale esse già in parte lavorano (cfr. anche n. 152.3).

Nel nostro Paese, nel settore della ricerca-sviluppo sono in particolare impegnate le grandi imprese dell'economia privata. Le piccole e medie aziende (PMA) raramente raggiungono la «massa critica» per svolgere questo compito.

Per questo motivo le PMA concentreranno essenzialmente i loro sforzi sullo
sviluppo e il perfezionamento di prodotti e di procedimenti. Riteniamo che sia importante offrire opportunità sia alle PMA orientate verso la tecnologia sia alle grandi aziende, o almeno di non discriminare le PMA. Una delle misure in questo senso consiste nell'incoraggiare la partecipazione delle PMA a progetti di ricerca-sviluppo.

Alcuni ambienti consultati si aspettano che la Confederazione coordini la ricerca applicata e lo sviluppo.

Articolo 8 Servizi La prosperità di un'azienda dipende, in misura importante, dalla sua capacità di integrare, nel proprio know-how, conoscenze ed esperienze provenienti dall'esterno (p. es. clienti, fornitori, scuole e istituti di ricerca). Lo scambio di co49 Foglio federale. 77° anno. Voi. HI

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noscenze ed esperienze tra industria, università, istituti di ricerca e scuole universitarie professionali deve dunque essere incoraggiato sia a livello nazionale che internazionale. Per questo motivo, è essenziale offrire curricoli che tengano conto dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici. La forma più efficace di trasferimento di conoscenze e di tecnologia è in effetti quella che si produce al momento in cui i giovani diplomati, già a conoscenza dei procedimenti di lavoro e dei metodi applicati nella pratica come pure dei problemi che essi pongono, lasciano le scuole universitarie - professionali o meno - per entrare nella vita attiva.

Già attualmente, i lavori di fine semestre o di fine studi, svolti dagli allievi di numerose scuole specializzate superiori del livello STS, SSQEA e SSAA, trattano dati di un problema concreto incontrato da un'azienda. In questo modo, gli studenti non soltanto acquisiscono prima della fine dei loro studi una certa esperienza nella ricerca di soluzioni pratiche, ma collaborano nella maggior parte dei casi con specialisti del ramo e possono sperimentare il lavoro in gruppo. Questo modo di procedere permette, a piccole e medie aziende in particolare, di trarre profitto dalle conoscenze scientifiche aggiornate degli studenti, conoscenze che non hanno potuto essere acquisite, per mancanza di tempo, dai collaboratori dell'azienda.

Le misure di perfezionamento costituiscono pure uno strumento efficace al servizio del trasferimento delle conoscenze e della tecnologia. Queste misure, al pari degli insegnanti incaricati della loro organizzazione, devono tuttavia essere prossime alla realtà e alla pratica professionali.

Il capoverso 2 intende impedire che le prestazioni sussidiate squilibrino il mercato. L'ordinanza d'esecuzione conterrà inoltre una disposizione secondo cui i beneficiari di prestazioni saranno tenuti a versare contributi a copertura dei costi.

Articolo 9 Qualifiche degli insegnanti Le esigenze che gli insegnanti devono soddisfare derivano dagli obiettivi e dal mandato di formazione delle scuole universitarie professionali. I docenti che insegnano materie specifiche del settore di studi devono possedere solide conoscenze scientifiche come pure una sufficiente esperienza professionale. In tutti i settori, l'insegnamento deve essere conforme al livello
degli studi. Oltre alla competenza tecnica, gli insegnanti devono possedere le attitudini didattiche e metodologiche richieste. Il know how professionale soltanto non è sufficiente; gli insegnanti devono essere formati specialmente per questa forma particolare di studi, che è nel contempo teorica e pratica.

A differenza degli studi proposti dalla maggior parte delle università, quelli offerti dalle scuole d'ingegneria, dalle scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione come pure dalle scuole superiori di arti applicate sono strutturati e disciplinati da programmi di studio rigidi che prevedono esami nel corso degli studi. Le scuole determinano le grandi linee dei contenuti e della formazione, come pure la ripartizione in semestri. Di regola, gli studenti non scelgono liberamente i professori né i corsi e per questo motivo più del 90 per cento dei diplomati terminano i loro studi nel quadro del ciclo normale. L'organizzazione degli studi è dunque particolarmente efficace.

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Le ordinanze concernenti le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole tecniche superiori (STS), delle scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA) e delle scuole superiori di arti applicate (SSAA) precisano che l'insegnamento più adatto per le scuole superiori è, «di regola», impartito in seno a classi. È necessario esaminare, nel quadro dell'istituzione di scuole universitarie professionali, se l'insegnamento debba essere impartito sotto altra forma. Un ampliamento delle forme d'insegnamento sembra opportuno.

I programmi di formazione delle scuole universitarie professionali pongono esigenze molto elevate agli insegnanti. Il perfezionamento delle conoscenze sia tecniche che metodologiche e didattiche è essenziale per assicurare il successo della scuola e dei suoi diplomi. Oltre ai congedi-formazione, ai seminari disciplinari, ai corsi dedicati alla formazione permanente, essenzialmente nel settore tecnico, gli insegnanti dovranno pure perfezionarsi nella didattica applicabile alle scuole universitarie.

Le attività nel settore della ricerca-sviluppo come pure il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie possono inoltre esser considerati come una forma di perfezionamento e di formazione permanente. Esse permettono infatti agli insegnanti di rimanere in stretto contatto con la pratica professionale, pratica alla quale devono preparare i loro studenti.

L'ampliamento del mandato di formazione delle scuole universitarie professionali implica necessariamente cambiamenti nei compiti degli insegnanti. Si deplora attualmente che gli insegnanti, a causa del loro carico di ore d'insegnamento, non dispongano di tempo da dedicare alla ricerca applicata, ai servizi all'indirizzo di terzi e al trasferimento delle tecnologie. È dunque necessario sgravare ulteriormente gli insegnanti. I capitolati d'oneri dovranno dunque essere modificati e comprendere, oltre all'insegnamento impartito nel quadro del ciclo normale di studi e di studi postdiploma, anche l'assistenza agli studenti e un impegno nei settori della ricerca-sviluppo o del trasferimento di tecnologie. La scuola o l'organo responsabile della scuola dovrebbe avere la competenza di decidere, di concerto con gli insegnanti interessati, in merito alla ripartizione dei differenti compiti d'insegnamento. Oli
insegnanti impegnati nel settore della ricerca-sviluppo e nel trasferimento di tecnologia avranno oneri d'insegnamento ridotti, mentre quelli che eserciteranno poche attività in questo settore insegneranno di più.

La Conferenza svizzera dei direttori delle scuole d'ingegneria (DIS) e la Conferenza svizzera dei direttori delle SSQEA chiedono che il carico d'insegnamento medio nelle future scuole professionali sia fissato a 16 ore settimanali. Questa esigenza è stata integrata, sotto forma di proposta indirizzata ai Cantoni, nel documento intitolato «profilo delle scuole universitarie professionali nel settore delle formazioni tecniche, dell'economia e dell'amministrazione», approvato il 24 febbraio 1994 dalle Conferenze comuni dell'istruzione pubblica e dell'economia pubblica. La media settimanale è tuttavia stata fissata da 16 a 20 ore ed è dunque leggermente più elevata di quella domandata dalla Conferenza dei direttori delle STS e delle SSQEA. Riteniamo che questi due valori limite debbano costituire la media per l'intero corpo insegnante e che siano possibili scarti verso l'alto o il basso, per le considerazioni or ora esposte.

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Diverse cerehie consultate chiedono che gli insegnanti delle future scuole universitarie professionali siano, di regola, diplomati di una università o di un politecnico, in modo da garantire il livello dell'insegnamento. A loro avviso, non sarebbe altrimenti più possibile garantire una distinzione rispetto agli istituti di formazione professionale del livello secondario superiore, né il riconoscimento da parte delle università e delle istituzioni straniere. Inversamente, visti gli stretti legami intercorrenti tra le scuole universitarie professionali e la pratica e al fine di concretare in modo coerente l'idea alla base di queste scuole (equivalenza dei due settori di studi superiori), si chiede anche che siano ammessi come insegnanti anche i diplomati SUP.

Da più parti si chiede una maggior precisione della legge per quanto concerne le capacità metodologiche e didattiche; inoltre, la legge dovrebbe pure regolare la qualificazione periodica dei membri del corpo insegnante. Siamo tuttavia dell'avviso che la formulazione del disegno di legge sia sufficientemente chiara, pur lasciando un certo margine di manovra. La qualificazione periodica degli insegnanti è quindi compito delle singole scuole universitarie professionali.

Articolo 10 Assunzione di altro personale Diverse attività dovranno, in futuro, essere affidate ad assistenti, che saranno scelti tra i diplomati SUP. Grazie alla loro, conoscenza diretta, sono meglio in grado di assistere gli studenti nell'esercizio di determinate attività didattiche.

Inoltre, collaborando a lavori nel settore della ricerca-sviluppo e al trasferimento delle tecnologie, potranno acquisire nuove esperienze in vista dell'esercizio di un'attività professionale pratica.

Le basi legali attuali non consentono alla Confederazione, che ha unicamente cofinanziato sporadicamente la rimunerazione di assistenti nel quadro di misure specifiche, di sussidiare i salari degli assistenti. L'ampliamento del mandato di formazione e delle prestazioni delle scuole universitarie professionali impone tuttavia che la Confederazione sovvenzioni questi salari.

Articolo 11 Istituzione e direzione Questa disposizione ha lo scopo di evitare la creazione di scuole universitarie professionali senza che siano sottoposte al coordinamento della Confederazione.

Come ci si poteva aspettare,
la questione dell'<
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Riteniamo che la creazione di una nuova scuola universitaria professionale o la conversione di una scuola specializzata superiore in scuola universitaria professionale debbano essere sottoposte a una procedura di esame preliminare, concernente la qualità, il coordinamento e la cooperazione tra le scuole universitarie. Inoltre, la misura permetterebbe di stanziare in modo più mirato i mezzi finanziari limitati disponibili e consentirebbe alla Confederazione di assumere le proprie responsabilità in materia di politica regionale. Ci sembra dunque importante mantenere questa disposizione.

Il capoverso 2 enuncia i principali criteri da osservare per la creazione di una scuola universitaria professionale. Una procedura di autorizzazione deve aver luogo, almeno durante la fase di creazione, come è stato fatto con successo per i programmi d'impulso CIM e micro-elettronica (cfr. in proposito n. 223).

Articolo 12 Procedura per l'istituzione Da più parti viene criticata l'imprecisione della definizione concreta dell'organo responsabile. Rinunciamo tuttavia consapevolmente a precisare gli eventuali organi responsabili, al fine di evitare d'introdurre restrizioni inutili nella legge. Siamo dell'avviso che la funzione d'organo responsabile possa esser affidata a differenti tipi di istituzione quali uno o più Cantoni, oppure organi privati o a partecipazione pubblica.

Il Cantone di sede, se la scuola non è a suo carico o non è rappresentato in seno all'organo responsabile, deve presentare un parere circostanziato che riferisca in modo approfondito sull'integrazione della scuola nel contesto educativo ed economico regionale. Non potremo dare il nostro consenso alla creazione e all'esercizio di una scuola universitaria professionale senza l'accordo del Cantone.

Le prescrizioni d'esecuzione dovranno inoltre precisare l'obbligo per il nostro Consiglio di esaminare, prima di prendere una decisione sull'approvazione, il parere dei diversi organi federali e cantonali responsabili a livello di scuole universitarie, in particolare del Consiglio svizzero della scienza e della Conferenza svizzera delle scuole universitarie. In virtù della tesi 7 della Conferenza comune dei direttori dell'istruzione pubblica e dell'economia pubblica, si prevede di istituire un organo permanente preposto ai problemi delle scuole universitarie
professionali. Tale organo (Conferenza delle scuole universitarie professionali), nel quale sarà rappresentata la Confederazione, sarà incaricato di coordinare le scuole universitarie professionali e di garantire il loro sviluppo ulteriore; esso darà, prima della nostra approvazione, il suo parere sull'istituzione e l'esercizio di una nuova scuola universitaria professionale. Una regolamentazione in proposito dovrà figurare nell'ordinanza di esecuzione.

Sezione 3: Pianificazione e coordinamento delle scuole universitarie professionali Questo capitolo tratta gli strumenti intesi ad assicurare una pianificazione coordinata delle scuole universitarie professionali. Sono previste a tal scopo gli organi seguenti: 749

- una Commissione federale delle scuole universitaire professionali, istituita dal nostro Consiglio e suo organo consultivo in materia di esecuzione della legge. Per ragioni sistematiche, essa è menzionata soltanto nella sezione 6 (esecuzione, art. 20); - una Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali. Istituita dai Cantoni, essa coordinerà la pianificazione di tutte le scuole universitarie professionali e fornirà consulenza agli organi responsabili e alla Confederazione.

Articolo 13 Obiettivi fissati dalla Confederazione Abbiamo fissato per le altre scuole universitarie professionali obiettivi che saranno elaborati in comune con gli organi federali preposti alle scuole universitarie ed alla ricerca. Per quanto concerne la creazione di scuole universitarie professionali, sono già stati fissati i seguenti obiettivi (cfr. pure n. 221): - garantire e ampliare l'elevato livello di qualificazione del personale specializzato svizzero; - riconsiderare la politica dell'educazione nel settore delle scuole universitarie; - creare cicli di formazione eurocompatibili; - offrire possibilità di formazione adeguate orientate verso la pratica in tutte le regioni linguistiche del Paese; - facilitare lo scambio di conoscenze e di risultati di ricerche tra i centri di formazione e la pratica e - incoraggiare la ricerca applicata nelle piccole e medie aziende in particolare.

Gli obiettivi fissati dalla Confederazione devono tener conto, da un lato, degli «orientamenti di massima per lo sviluppo delle università svizzere» ai sensi della legge sull'aiuto alle università e, d'altra parte, degli «obiettivi della politica della Confederazione in materia di ricerca» ai sensi della legge sulla ricerca, elaborati dal Consiglio svizzero della scienza. Il settore delle scuole universitarie professionali deve dunque essere rappresentato equamente in seno al summenzionato Consiglio. Una stretta collaborazione con il Dipartimento federale dell'interno, competente in materia di università e politecnici, sarà indispensabile. L'ordinanza dovrà menzionare l'obbligo per i dipartimenti competenti (DFEP e DFI) di concertare gli obiettivi da sottoporci per le scuole universitarie professionali.

Una volta stabiliti tali obiettivi, dovrà essere loro conferita un'importanza particolare. La questione di eventuali sanzioni
dev'essere esaminata in questo contesto. Ricordiamo a tal proposito che potremo, anche in un secondo tempo, subordinare a condizioni l'approvazione di esercitare una scuola universitaria professionale, limitarla nel tempo o addirittura revocarla (art. 11 cpv. 4).

Articolo 14 Programmi di sviluppo Questa disposizione obbliga le scuole universitarie professionali a elaborare programmi di sviluppo a lungo termine che tengano conto degli obiettivi stabiliti dalla Confederazione. Tali programmi sono sottoposti alla Commissione delle scuole universitarie professionali e approvati dal dipartimento competente.

750

Sezione 4: Sussidi federali Articolo 15 Sussidi assegnati alle scuole universitarie professionali Questa disposizione è conforme al diritto vigente (art. 63 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale [RS 412.10]). Essa pone tuttavia l'accento sul fatto che restrizioni in materia d'ammissione (numerus clausus) sono contrarie alla legge. La portata di tale disposizione dev'essere ancora determinata, sia a livello nazionale sia nel contesto europeo. D'altra parte, ricordiamo che la legislazione europea vieta qualsiasi forma di discriminazione nei confronti degli stranieri.

Le cerehie consultate ritengono che la locuzione «nell'ambito dei crediti autorizzati» non sia sufficiente per determinare l'ammontare dei sussidi. A loro avviso, sarebbe praticamente impossibile una pianificazione a medio termine delle scuole universitarie professionali. Bisogna tuttavia osservare che questa precisazione non rimette in questione il diritto ai sussidi, ma autorizza la Confederazione a fissare priorità nel caso in cui le domande presentate o prevedibili eccedessero le risorse disponibili (legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità, art. 13 [RS 616.1]). Conformemente a questa legge, i Cantoni devono essere sentiti prima di stabilire l'ordine di priorità. Le domande di indennità che non possono essere accettate a causa dell'ordine di priorità sono tuttavia esaminate approfonditamente dall'autorità competente. Se le condizioni richieste sono date, l'autorità competente accorda una prestazione a titolo provvisorio e fissa il termine di versamento del sussidio.

La lettera e) del capoverso 2, prevista anche dal diritto attualmente vigente, esprime la volontà della Confederazione di coordinare l'offerta in materia di formazione e di ricerca. La Confederazione si riserva il diritto di prendere sanzioni in materia di sussidi nel caso in cui gli obiettivi fissati non siano rispettati.

Articolo 16 Entità del sussidio Un credito chiaramente determinato nella sua misura (cfr. n. 313) permetterà d'accelerare la creazione di scuole universitarie professionali. L'aumento del tasso delle indennità costituirà inoltre un incoraggiamento per gli organi responsabili.

I Cantoni finanziariamente privilegiati ritengono che l'onere delle scuole universitarie professionali dev'essere
assunto non a livello cantonale ma per l'insieme del Paese. Per questa ragione i costi non andrebbero ripartiti secondo la legge sulla perequazione finanziaria (art. 27 cpv. 1 dell'avamprogetto). Condividiamo questa opinione e rinunciamo a prescrivere la ripartizione degli oneri in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni, tanto più che le scuole universitarie professionali aventi diritto ai sussidi auspicano che questi siano affidati a organi responsabili intercantonali.

La procedura di concessione dei sussidi dev'essere disciplinata in dettaglio mediante ordinanza. La Confederazione disporrà di uno strumento efficace per gestire le risorse finanziarie, nell'interesse in particolare della ripartizione dei compiti e della collaborazione in seno all'insieme del settore delle scuole universitarie. L'ordinanza prevedere dunque l'approvazione del conto preventivo 751

e una procedura di autorizzazione degli investimenti. Trascorso il periodo transitorio, le scuole universitarie professionali saranno sussidiate in funzione delle loro prestazioni (p. es. numero dei diplomati; cfr. cpv. 2 secondo periodo). La fissazione di aliquote di sovvenzioni differenziate presuppone la determinazione di criteri chiari che permettano di valutare le prestazioni. Durante la fase di ristrutturazione che va dal 1996 al 2003 sarà applicata un'aliquota unica di sovvenzioni del 33 per cento, in modo da offrire a tutte le scuole le stesse condizioni.

Articolo 17 Aiuti finanziari ad altri istituti Conformemente all'articolo 27 capoverso 1 della Costituzione, l'articolo 1 capoverso 3 da la possibilità alla Confederazione di riconoscere altri cicli di studio del livello delle scuole universitarie professionali. Questa disposizione è ripresa nell'articolo 17, esso pure redatto in forma potestativa. Si da così un seguito favorevole alla decisione del 24 febbraio 1994 della Conferenza comune dei direttori dell'istruzione pubblica e dell'economia pubblica, che chiede alla Confederazione di estendere la sua competenza all'insieme delle scuole universitarie professionali. La Confederazione potrà così esercitare la sua influenza in settori che non rientrano nella legislazione sulla formazione professionale.

Per motivi federalistici, i Cantoni si sono sempre dimostrati prudenti in proposito. Disciplinando secondo criteri uniformi l'insieme del settore delle scuole universitarie, questa disposizione permette di rispondere alla critica spesso sollevata nel corso della consultazione, secondo cui la proposta legge sulle scuole universitarie professionali sarebbe esclusivamente orientata secondo i bisogni dell'economia.

La competenza della Confederazione d'incoraggiare questi istituti permette di accordare unicamente aiuti finanziari e non indennità, subordinandoli eventualmente a condizioni. Nella prospettiva di una politica coerente in materia di scuole universitarie, il capoverso 1 da la possibilità al Parlamento di attribuire alla Confederazione, mediante un decreto federale semplice, la competenza di promuovere i settori che non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 34ter capoverso 1 della Costituzione federale. Un simile decreto federale potrà tuttavia essere emanato soltanto dopo un esame approfondito degli aspetti politici, educativi e finanziari. La formulazione scelta è sufficientemente elastica per permettere un'applicazione differenziata della competenza di promuovere tali istituti e per autorizzare eventualmente soltanto il sostegno di determinati cicli di studio, fissando così chiare priorità. In questo contesto, la Conferenza dei direttori dell'istruzione pubblica ha stabilito le seguenti priorità: 1. Scuole universitarie professionali di studi sociali; 2. Scuole universitarie d'arte; 3. Scuole universitarie professionali delle
professioni sanitarie; 4. Scuole universitarie professionali di documentazione, di biblioteconomia, di traduzione e d'interpretariato; 5. Scuole universitarie di pedagogia.

752

Con la legge sugli aiuti finanziari alle scuole superiori di lavoro sociale, uno dei cicli in questione è già oggetto di un disciplinamento che va nel senso preconizzato.

Sezione 6: Esecuzione Articolo 19 Consiglio federale Rinviamo in proposito al numero 22 del presente messaggio.

Articolo 20 Commissione federale delle scuole universitarie professionali L'avamprogetto posto in consultazione prevedeva, per questa funzione, l'istituzione di un consiglio delle scuole universitarie professionali. La maggior parte delle cerehie consultate ha accolto favorevolmente questa proposta e un certo numero di organismi consultati ritiene giudizioso e necessario affidare la funzione di coordinamento a questo organo.

La maggior parte delle osservazioni relative a quest'articolo concernono la rappresentanza delle cerehie interessate. Le associazioni degli ex-studenti delle future scuole universitarie professionali auspicano che le associazioni professionali siano rappresentate in seno a quest'organo. Esse domandano inoltre che sia menzionata la rappresentanza del corpo intermedio e degli studenti. Ma vi sono anche avvisi contrari. Le associazioni di insegnanti domandano che la nozione di «scuola» sia specificata e completata dalla menzione di «direzione di scuola e di associazioni di insegnanti». La rappresentanza delle università è stata ben accolta, a condizione tuttavia che le scuole universitarie professionali siano rappresentate in seno agli organi corrispondenti delle università, in particolare in seno alla Conferenza delle scuole universitarie. Alcuni temono che l'organo in questione assuma un carattere essenzialmente politico se troppe cerehie interessate vi sono rappresentate. Sarà opportuno istituire un organo di proporzioni relativamente modeste, basandosi sul modello del Consiglio dei PF.

Rispetto all'avamprogetto in consultazione, sono state essenzialmente apportate tre modifiche a queste disposizioni: - sulla base di alcune proposte presentate dalle cerehie consultate, è stata introdotta una distinzione netta tra i compiti di coordinamento e di pianificazione, da un lato e l'esecuzione della legge d'altro lato; - per l'organo federale incaricato dell'esecuzione della legge e del suo controllo, si è optato per il termine di «Commissione federale delle scuole universitarie professionali», in modo
da tener conto della proposta della Conferenza dei direttori dell'istruzione pubblica di istituire un «Consiglio delle scuole universitarie professionali» o una «Conferenza delle scuole universitarie professionali» chiamato a coordinare, riconoscere e pianificare tutti i cicli di studio svizzeri di scuole universitarie professionali; - si è rinunciato a enumerare le cerehie rappresentate in seno alla Commissione, preferendo disciplinare la materia nell'ordinanza. La Confederazione (tutti gli organi federali competenti), i Cantoni, le cerehie economiche e le scuole dovranno essere menzionati come rappresentanti. Una rappresentanza 753

reciproca in seno alla Commissione federale delle scuole universitarie professionali e della Conferenza delle scuole universitarie deve contribuire a 'migliorare il coordinamento nel settore delle scuole universitarie. Il settore delle scuole universitarie professionali dovrà dunque essere rappresentato in seno al Consiglio svizzero della scienza, organo consultivo del Consiglio federale per quanto concerne le scuole universitarie.

Il presidente e i membri della Commissione delle scuole universitarie professionali sono designati dal nostro Consiglio in base a una proposta comune dei due dipartimenti competenti. La segreteria della Commissione sarà assunta dall'UFIAML che ha diretto anche i lavori relativi all'elaborazione del presente disegno di legge.

Sezione 7: Disposizioni finali Articolo 21 Disposizioni transitorie Nella loro presa di posizione, il ramo alberghiero come pure le scuole specializzate superiori di economia domestica e le loro associazioni di studenti rivendicano la creazione e l'esercizio di scuole universitarie professionali nel loro settore (cfr. infra n. 155).

Le associazioni di ex-studenti di scuole specializzate superiori domandano di poter portare già sin d'ora lo stesso titolo di coloro che termineranno i loro studi nelle future scuole universitarie professionali. Non vi sono obiezioni di principio a questa rivendicazione, ma una disposizione in questo senso deve far parte dell'ordinanza d'esecuzione e non della legge. Gli ex-studenti delle scuole specializzate superiori non dovranno tuttavia in nessun caso portare i nuovi titoli fintanto che i primi studenti delle future scuole universitarie professionali non abbiano terminato i loro studi e che i loro diplomi non siano riconosciuti.

La disposizione del capoverso 2 vuole impedire, dopo un periodo transitorio di 5 anni, la coabitazione di due livelli differenti in seno allo stesso ciclo di studi (p. es. STS/SUP e STS/SSS).

In seguito all'abrogazione, nella legge sulla formazione professionale, della base legale relativa alle STS e alle SSQEA, tutti i cicli di studio che non possono essere integrati in una scuola universitaria professionale saranno chiusi o convertiti in un altro tipo di scuola. Sarebbe logica una ridefinizione delle scuole d'ingegneria STS in scuola dei tecnici ST e delle SSQEA in scuole specializzate
superiori di gestione commerciale. Non bisogna tuttavia dimenticare che questi due tipi di scuola si differenziano considerevolmente per quanto riguarda il loro profilo, il loro livello e i loro obiettivi.

Allegato: Modificazione del diritto vigente L Legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10)

Art. 29, 29a e 29b Come risulta chiaramente dai risultati della procedura di consultazione del 7 maggio 1992 relativa all'introduzione della maturità professionale, questo termine deve figurare nella legge sulla formazione professionale.

754

Le scuole private domandano che anche istituti senza lo statuto di scuola professionale possano essere riconosciuti come preparatori alla maturità professionale. Nel quadro dell'introduzione della maturità professionale tecnica, sono state presentate all'UFIAML domande di riconoscimento da parte di scuole private, accompagnate da preavvisi negativi di due Cantoni, risultanti da una interpretazione molto rigida dell'articolo 29 capoverso 1 della legge federale sulla formazione professionale. Per questa ragione, al fine di introdurre una maggiore flessibilità nel settore della formazione professionale, proponiamo di modificare l'articolo 29 capoverso 1.

Nell'articolo 29a capoverso 2 si fa in particolare allusione alle condizioni che permettono di giudicare l'equivalenza, rispetto alla maturità professionale, dei diplomi rilasciati dalle scuole superiori di commercio riconosciute dalla Confederazione. Sulla base di questa disposizione si determineranno le condizioni supplementari che dovranno adempiere i candidati delle scuole che assicurano esse stesse una preparazione pratica in luogo di un apprendistato professionale (Scuola d'ingegneria di Ginevra, Scuola tecnica superiore di Lugano-Trevano, Scuole superiori di arti applicate).

Secondo i pareri espressi nella procedura di consultazione, la Commissione federale di maturità professionale dovrebbe essere menzionata in modo esplicito nella legge federale sulla formazione professionale. Condividiamo questa critica e proponiamo di introdurre un nuovo articolo 29b. Il coordinamento tra la Commissione federale di maturità professionale e quella di maturità federale sarà disciplinata mediante ordinanza.

I termini di «maturité professionelle» o di «baccalauréat professione!» hanno sollevato controversie nella Svizzera romanda. Il termine dev'essere stabilito una volta per tutte nel quadro di questa legislazione.

Art. 36

L'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale deve ottenere uno statuto che corrisponda a quello degli istituti di formazione pedagogica di competenza cantonale.

Art. 50 cpv. 4

II riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri che non è retto né dall'articolo 45 della legge federale sulla formazione professionale (certificato di capacità), né dall'articolo 6 capoverso 5 della legge sulle scuole universitarie professionali, è disciplinato da questa disposizione, la quale si applica ai diplomi e ai certificati equivalenti ai brevetti e ai diplomi che attestano la riuscita di esami professionali superiori, nonché ai diplomi delle scuole specializzate superiori giusta gli articoli 58 e 61 della legge federale sulla formazione professionale.

Capitolo 5 Soltanto i cicli di studio che ottengono lo statuto di scuola universitaria professionale non saranno più assoggettati alla legge federale sulla formazione professionale, che continuerà ad essere applicata alle altre scuole specializzate superiori.

755

2. Legge sull'agricoltura (RS 910.1; Art. 10e Per le scuole d'ingegneria agricola vigeranno le stesse condizioni valide per le scuole d'ingegneria STS rette dalla legge sulla formazione professionale.

3. Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0> Art. 13 In quanto istituto specializzato per le questioni di sport, la Scuola federale di sport di Macolin (SFSM) occupa, in seno al Dipartimento federale dell'interno, la stessa posizione di un ufficio federale. Essa è pure il più importante centro di formazione federale nel settore dello sport, dalla quale escono annualmente circa 4500 istruttori di quadri e di maestri di sport. Il ciclo di formazione della scuola durerà in futuro 3 anni. La maturità professionale e un esame di ammissione teorico e pratico sono richiesti come condizioni d'ammissione. L'insegnamento è impartito dal corpo insegnante della scuola, dall'Istituto di ricerca scientifica del settore dello sport e da insegnanti invitati. L'SFSM è sottoposto alla vigilanza della Commissione federale di ginnastica e sport. Pur avendo incontestabilmente il carattere di una scuola universitaria professionale, questa scuola, in quanto istituto federale, non può tuttavia, per ragioni di sistematica del diritto, essere disciplinata nelle sezioni 1-6 del presente disegno di legge.

22 221

Esecuzione della legge Scopi

L'introduzione della maturità professionale e l'istituzione di scuole universitàrie professionali contribuiscono al rilancio dell'economia svizzera e al rafforzamento della competitivita del nostro Paese. Queste misure si prefiggono in effetti di: - Assicurare ed estendere l'elevato livello di qualificazione dei professionisti svizzeri. Le future scuole universitarie professionali appartengono al settore delle scuole universitarie e formeranno, in tre anni a tempo pieno oppure in quattro anni effettuati parallelamente all'esercizio di un'attività professionale, professionisti altamente qualificati per la nostra economia.

- Riconsiderare la politica dell'educazione nel settore delle scuole universitarie. Dato che i cicli di studio delle scuole universitarie professionali sono, pur se di natura differente, equivalenti a quelli delle scuole universitarie, occorre riconsiderare questo settore dall'angolo della politica dell'educazione. Si deve esaminare la possibilità di una nuova ripartizione dei compiti tra università e politecnici da un lato e scuole universitarie professionali dall'altro, in particolare dal profilo della politica dell'educazione, della politica regionale nazionale e, non da ultimo, sulla base di un'analisi del rapporto costi-utilità.

756

- Creare cicli di formazione eurocompatibili. Seppur di natura differente, le scuole universitarie professionali sono tuttavia equivalenti alle università e ai politecnici. Altri Stati europei seguono la stessa tendenza (in particolare Germania, Austria, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Liechtenstein, cfr. allegato 1).

In questo senso, il presente disegno permette di applicare in modo autonomo la «prima direttiva generale» dell'UE, che regola l'accesso al mercato del lavoro dei diplomati dell'insegnamento superiore di altri Stati membri (cfr. n.

511).

- Offrire possibilità di formazione appropriate e orientate verso la pratica in tutte le regioni linguistiche del Paese. L'istituzione delle future scuole universitarie professionali intende, tra l'altro, instaurare un equilibrio regionale che risponda alle esigenze federaliste. È un compito di importanza nazionale che va oltre le frontiere cantonali: di conseguenza le scuole universitarie professionali dovranno essere gestite da organi intercantonali.

- Facilitare la diffusione del sapere e dei risultati della ricerca tra i centri di formazione e gli ambienti professionali e incoraggiare la ricerca applicata nelle PMA in particolare. Il rapporto sulla politica della Confederazione in materia di tecnologia precisa che le scuole d'ingegneria STS e i politecnici federali PF devono continuare a svilupparsi come centri di diffusione regionale di tecnologia in favore delle PMA. Organi di consultazione potrebbero assicurare o intensificare contatti tra le cerehie scientifiche, da un lato, e le PMA e gli enti economici geograficamente decentralizzati, dall'altro. Proponiamo dunque di realizzare una rete efficace di relazioni tra l'economia, i centri di formazione e gli istituti di ricerca. Le future scuole universitarie professionali potranno accogliere tali centri di trasferimento di conoscenze e tecnologia.

Alcuni istituti più o meno autonomi impegnati in questo compito sono d'altronde già ora collegati a scuole d'ingegneria e a scuole superiori per quadri dell'economia e dell'amministrazione.

La questione della densità di scuole universitarie professionali è stata sollevata ripetutamente, a giusta ragione, nell'ambito della consultazione. Visti gli obiettivi prefissati, non è infatti possibile convenire tutte le scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali autonome. Riteniamo adeguato un numero di dieci scuole universitarie professionali, organizzate secondo centri di competenza.

222

Raggruppamento delle scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali

Raggruppando i cicli di formazione e le installazioni di ricerca applicata di sviluppo si garantirà una formazione d'eccellente qualità e l'utilizzazione ottimale dei mezzi tecnici e finanziari disponibili. Occorre dunque raggruppare le scuole, nella maggior parte separate geograficamente, procedere a una ristrutturazione degli istituti attuali e a una nuova ripartizione dei cicli di studio. Gli impianti per la ricerca applicata, le installazioni per le prestazioni di servizi, i costosi laboratori destinati agli studi specialistici (in particolare nei settori di specializzazione avanzata) devono essere centralizzati in seno a una scuola 757

universitaria professionale, se necessario su scala nazionale. II raggruppamento dei cicli di studio esige una più grande mobilità degli studenti (sono quindi necessari accordi intercantonali sui costi di studio) come pure una certa armonizzazione degli studi attraverso il riconoscimento degli studi seguiti in altre scuole (v. in proposito l'art. 4 cpv. 3 del disegno).

L'istituzione delle scuole universitarie professionali deve avvenire sulla base dei seguenti criteri: a) Aspetti economici: - Inserimento in una regione sufficientemente grande, dal profilo demografico ed economico: a tale riguardo occorrerà analizzare le strutture scolastiche e professionali di ogni regione, tenendo conto dei bisogni dell'economia e del suo potenziale di sviluppo, e non soltanto degli auspici dei Cantoni nei quali si trovano attualmente le scuole specializzate superiori.

- Effettivi sufficienti di studenti diplomati: il successo del nostro futuro sistema di scuole universitarie professionali dipende per una gran parte dalla «massa critica» che ogni scuola deve raggiungere. Gli scambi interdisciplinari e gli scambi tra insegnanti della stessa disciplina, vitali per ogni scuola universitaria, possono svilupparsi soltanto in istituti non troppo piccoli. Un minimo di 500 studenti ci sembra ragionevole, ma si cercherà di raggruppare le scuole per raggiungere effettivi più consistenti. Non ci sembra che in Svizzera si corra il rischio di avere istituti ipertrofici.

- Solidità della base finanziaria: in virtù dell'articolo 11 capoverso 2 del disegno, le scuole universitarie professionali devono disporre dei mezzi finanziari sufficienti per presentare garanzie di durata. L'onere principale del finanziamento delle scuole universitarie professionali continuerà ad incombere alla Confederazione e ai Cantoni. Le cerehie economiche contribuiscono tuttavia già attualmente in modo sostanziale alla formazione, mettendo a disposizione delle scuole e in particolare delle scuole d'ingegneria, laboratori e specialisti per l'insegnamento, oppure finanziando posti d'assistente. Si potrebbe pensare a sviluppare uria forma di sponsorizzazione del corpo insegnante e del personale impegnato nella ricerca ad opera dell'economia, in particolare quando la formazione alle nuove tecnologie è condotta in stretta collaborazione con aziende attive
nella regione. Non è tuttavia il caso di obbligare l'economia a sottoscrivere impegni formali a lungo termine in materia di partecipazione finanziaria.

- Contatti regionali e interregionali in materia di formazione e di ricerca: gli ambiziosi obiettivi legati alla creazione delle scuole universitarie professionali potranno essere conseguiti soltanto nel quadro di una ripartizione dei compiti e di una cooperazione tra gli istituti di formazione e di ricerca a livello universitario. La cooperazione s'impone pure per ragioni finanziarie. Questo criterio è enunciato nell'articolo 11 capoverso 2 lettera e del disegno.

- Integrazione nella politica della Confederazione e dei Cantoni in materia di formazione e di ricerca: è compito dell'organo di coordinamento dei Cantoni di definire un piano di sviluppo coordinato delle scuole universitarie professionali e alla Confederazione di stabilire il piano di sviluppo delle scuole og758

getto dell'articolo 34ter capoverso 1 lettera g. Riconosceremo dunque soltanto le scuole universitarie professionali che s'integreranno in questa pianificazione.

b) Aspetti specifici: - la scuola deve offrire una formazione completa, rispondente alle esigenze di una università orientata verso la specializzazione; - la formazione specializzata deve riguardare: - uno dei settori di formazione tradizionali delle attuali STS/SSQEA/SSAA), - e, inoltre, un settore nuovo, d'avvenire, nel settore della tecnica, dell'economia o delle arti applicate; - la qualità della formazione dev'essere garantita da: - l'elaborazione e l'offerta di cicli di studio adeguati, - l'assunzione di un corpo insegnante qualificato, - la diffusione interattiva del sapere e della ricerca insieme all'economia, - un sistema di controllo, efficace e adatto al singolo istituto, della formazione e della ricerca; - la scuola deve avere strutture adeguate al suo mandato: le strutture amministrative della scuola universitaria professionale devono garantire una gestione efficace, che consenta una ripartizione dei compiti e una cooperazione ottimali per i suoi differenti istituti di formazione, senza che per questo la scuola sia intralciata da un'amministrazione troppo macchinosa; - la scuola deve avere un piano di sviluppo pluriannuale: in virtù dell'articolo 14 del disegno, le scuole universitarie professionali o il loro organo responsabile devono elaborare piani di sviluppo pluriannuali che siano conformi agli obiettivi stabiliti dalla Confederazione. Tali piani assicureranno il coordinamento nel settore di formazione e di ricerca su scala nazionale; potranno costituire d'altra parte uno strumento utile allo sviluppo dell'economia regionale.

Nel contesto di queste condizioni generali, sarà indispensabile operare raggruppamenti, sul modello sperimentato con successo dai centri CIM e Microswiss.

Questi raggruppamenti possono avvenire sia su base tecnica, sia su base regionale. Riteniamo che, oltre a corrispondere meglio alle caratteristiche del nostro Stato federalista, il raggruppamento regionale o sovraregionale attorno a un polo di specializzazione presenti vantaggi notevoli rispetto al raggruppamento su base tecnica.

La creazione di centri di competenza rappresenterà un elemento importante della politica regionale (v. n. 33 infra). In
effetti, un afflusso di specialisti (insegnamento, formazione permanente, ricerca applicata e sviluppo, servizi) e la prospettiva di vedere arrivare sul mercato giovani diplomati ben formati costituiscono attrattive considerevoli per una regione. Sappiamo che le aziende profittano considerevolmente delle conoscenze (in particolare nel settore tecnico) dei loro giovani collaboratori appena formati.

Poco numerose, istituite su una base regionale, le scuole universitarie professionali potranno d'altronde integrare - almeno sul piano amministrativo - certi <

759

cicli di formazione che attualmente sono di competenza esclusiva dei Cantoni.

Si attueranno così sinergie, per esempio tra il settore economico e quello sociale, oppure tra l'architettura e le arti applicate. Impianti di ricerca potrebbero essere gestiti in comune da più cicli di formazione. La concentrazione delle strutture amministrative permetterebbe inoltre di realizzare economie considerevoli, a condizione tuttavia che le scuole universitarie professionali con una struttura decentralizzata evitino di dotarsi di organi di direzione macchinosi e sovradimensionati.

Gli schemi 5 e 6 propongono, a titolo puramente indicativo, un modello possibile di struttura nazionale di scuole universitarie professionali, articolato per regioni.

Schema 5 Raggruppamento di scuole universitarie professionali

1 SUP A

j|

1 syp B

|[

1 SUP e

1 SUP D:

|[

· scuole d'ingegnerìa Al

scuola d'ingegnerìa Bl

. scuola d'economia CI

scuola di belle arti Al

scuola d'ingegneria B2

scuola di belle ani C2

scuola d'ingegneria D2

scuola d'economia AI

k scuola d'economia B2

. scuola d'ingegneria C2

scuola d'economia D2

scuola d'ingegneria B3

. scuola di belle arti C3

Microswiss B3

. scuola d'economia C4

. scuola d'ingegneria A2 . scuola d'economia A3 scuola d'ingegneria A4

L

'

]

cenlro CIM D1

· scuola d'ingegneria C4

centro C1M A5

223

Procedura di messa a concorso

L'approvazione di istituire e gestire una scuola universitaria professionale si baserà sui risultati di una procedura di messa a concorso pubblica. Un capitolato di oneri determinerà le condizioni per chiedere e ottenere l'approvazione: si tratterà essenzialmente di criteri e condizioni enunciati in precedenza necessari all'adempimento del mandato di prestazione. Dovranno inoltre essere definiti il grado di specializzazione da raggiungere nel settore di formazione interessato e le esigenze minime per quanto concerne infrastrutture, formazione permanente, obiettivi in materia di ricerca applicata e sviluppo.

A questo scopo, dietro nostra richiesta, il Dipartimento federale dell'economia pubblica fornirà ai Cantoni, alle cerehie economiche, agli istituti di formazione e di ricerca e alle attuali scuole specializzate superiori, informazioni dettagliate sugli obiettivi che si vogliono conseguire con l'istituzione delle scuole universitarie professionali e sui criteri che devono presiedere alla loro creazione.

Gli organi responsabili delle scuole universitarie professionali avranno un termine quadro per costituirsi e per depositare una domanda d'approvazione in vista dell'istituzione e dell'esercizio della scuola universitaria professionale.

760

Schema 6 Scuola universitaria professionale A I Scuola universitaria professionale A I --,-

.

J

> Centro di formazione permanente > Centro di trasferimento tecnologico > Centro C1M A5

SI A4 [

SI Al |

elettronica · produzione tecnica della costruzione

architettura paesaggista

Spiegazioni: SI = scuola d'ingegneri SE = scuola d'economia SBA = scuola di belle arti

- = divisione · = opzione

Le decisioni concernenti le domande, le specializzazioni e le denominazioni delle scuole universitarie professionali saranno prese dal nostro Consiglio, sentiti i richiedenti.

La vigilanza e il controllo della procedura di messa in concorso e della creazione di scuole universitarie professionali, sono di competenza della Commissione federale delle scuole universitarie professionali (v. le osservazioni a proposito dell'art. 20 n. 21).

224

Gestione del progetto

Un gruppo di lavoro incaricato della gestione del progetto «Scuole universitarie professionali» sarà costituito nel quadro della segreteria della Commissione delle scuole universitarie professionali per il periodo di 8 anni previsto per l'attuazione di queste scuole.

Tale gruppo di lavoro sarà incaricato di preparare le procedure di messa in concorso e di selezione delle scuole universitarie professionali e di facilitare la fase d'avvio delle nuove scuole sul piano gestionale.

Il gruppo di lavoro veglierà, in collaborazione con la direzione delle scuole universitarie professionali, affinchè la qualità della formazione, della ricerca e della diffusione sia equivalente in tutte le scuole e verificherà regolarmente l'efficacia delle loro prestazioni.

50 Foglio federale. 77° anno. Voi. III

761

Il gruppo di lavoro stabilirà per ogni scuola universitaria professionale un piano di sviluppo in più fasi. Gli obiettivi di formazione, di ricerca e di diffusione saranno formulati per ognuna delle fasi, con un relativo piano di finanziamento. Al più tardi allo scadere della fase iniziale di 8 anni, tutte le scuole universitarie professionali dovranno essere finanziate o sovvenzionate, almeno in parte, in funzione delle loro prestazioni (v. infra n. 316).

225 225.1

Struttura istituzionale Consiglio federale

- Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della legge sulle scuole universitarie professionali (art. 19 cpv. 1) e stabilisce le date della sua entrata in vigore (art. 22).

- Istituisce una Commissione federale delle scuole universitarie professionali chiamata a fornire consulenza nell'esecuzione della legge (art. 20 cpv. 1).

- Determina per quale indirizzo di studi possono essere istituite scuole universitarie professionali e ne stabilisce la denominazione (art. 19 cpv. 2); determina inoltre i titoli (art. 6 cpv. 4).

- Rilascia le approvazioni relative all'istituzione e all'esercizio di scuole universitarie professionali ai sensi della legge (art. 11 cpv. 1).

- Può subordinare l'approvazione relativa alla creazione e all'esercizio di una scuola universitaria professionale a condizioni, delimitarla nel tempo o revocarla se i presupposti non sono più adempiti (art. 11 cpv. 4).

- Stabilisce, sentiti gli organi federali e cantonali competenti in materia di politica delle scuole universitarie e di ricerca, gli obiettivi per le scuole universitarie professionali di competenza della Confederazione (art. 13).

- Disciplina la procedura dell'assegnazione di sussidi (art. 16 cpv. 2 [scuole universitarie professionali di competenza della Confederazione]; art. 17 cpv.

4 [scuole universitarie professionali di competenza unicamente cantonale]).

- Disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli portati finora dai diplomati (art. 21).

225.2

Dipartimento competente

Le scuole universitarie professionali ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 del disegno di legge sono di competenza del Dipartimento federale dell'economia pubblica. Sono tuttavia eccettuati eventuali cicli di studio a livello di scuole universitarie professionali che rientrano nel settore dell'economia forestale e sono sottoposti al Dipartimento federale dell'interno.

- Il dipartimento competente decide per quali indirizzi di studio possono essere fissate altre condizioni di ammissione e determina tali condizioni per diplomati provenienti da altri cicli di studio (art. 4 cpv. 2).

762

- Può introdurre deroghe alla forma e alla durata degli studi (art. 5 cpv. 3).

- Riconosce i diplomi e i certificati conferiti al termine di studi postdiploma rilasciati dalla scuola universitaria professionale abilitata (art. 6 cpv. 3). Può inoltre riconoscere l'equivalenza di diplomi esteri (art. 6 cpv. 5).

- Approva i piani di sviluppo delle scuole universitarie professionali (art. 14).

- Può autorizzare eccezioni in materia di qualifica degli insegnanti (art. 9 cpv. 2).

Il Dipartimento federale dell'interno è inoltre competente per le scuole universitarie professionali di competenza di altri settori.

225.3

Commissione federale delle scuole universitarie professionali

- La Commissione delle scuole universitarie professionali è l'organo consultivo del Consiglio federale e del Dipartimento nel quadro dell'esecuzione della legge (art. 20 cpv. 1).

- Si pronuncia sulle domande per l'istituzione e l'esercizio di una scuola universitaria professionale (art. 20 cpv. 2 lett. a).

- Esamina le domande intese ad autorizzare l'assegnazione di sussidi federali (art. 20 cpv. 2 lett. b).

- Verifica periodicamente se sono adempiute le condizioni per l'esercizio delle singole scuole universitarie professionali (art. 20 cpv. 2 lett. e).

- Esamina le domande per il riconoscimento di diplomi delle singole scuole universitarie professionali (art. 20 cpv. 2 lett. d).

- È organo di consulenza del Consiglio federale per la definizione dei titoli (art. 20 cpv. 2 lett. e).

- Fornisce consulenza al Consiglio federale nella formulazione degli obiettivi fissati dalla Confederazione per lo sviluppo delle scuole universitarie professionali (art. 20 cpv. 2 lett. f).

- Esprime un parere all'indirizzo del Dipartimento competente in merito ai programmi di sviluppo delle singole scuole universitarie professionali (art. 20 cpv. 2 lett. g).

225.4

Cantoni

I Cantoni intendono istituire una Conferenza delle scuole universitarie professionali preposta al coordinamento, a livello nazionale, di tutte le scuole universitarie professionali, comprese quelle rette dalla presente legge. Quest'organo sarebbe incaricato: - di elaborare, all'indirizzo degli organi responsabili e del nostro Consiglio, un piano di sviluppo coerente per tutte le scuole universitarie professionali, comprese quelle di competenza cantonale; - di pronunciarsi sulle domande relative all'istituzione e all'esercizio di scuole universitarie professionali e di dare un preavviso sulle domande di riconoscimento e di assegnazione di sovvenzioni.

763

Un simile organo non esiste ancora per il momento. La sua istituzione è tuttavia auspicata dalla Conferenza comune dei direttori dell'istruzione pubblica e dell'economia pubblica (cfr. le tesi relative all'istituzione delle scuole universitarie professionali e all'introduzione della maturità professionale [18.2.1993], tesi 7).

Schema 7

Struttura istituzionale

r

225.5

Confederazione

[

Cantoni

Organi responsabili

Gli organi responsabili possono essere un Cantone o un gruppo di Cantoni, oppure dei privati. Essi sono incaricati di: - richiedere l'approvazione del Consiglio federale per istituire ed esercitare una scuola universitaria professionale ai sensi della presente legge (art. 12); - svolgere i compiti definiti dalla legge, dimostrare che la scuola è organizzata in modo adeguato e dispone dei mezzi finanziari necessari, garantire quanto alla durata, proporre studi che corrispondano a un bisogno in Svizzera e assicurare il rispetto della ripartizione dei compiti e la cooperazione tra le scuole universitarie professionali da un lato e le università e i politecnici dall'altro (art. 11 cpv. 2); - elaborare, per la ricerca e lo sviluppo della scuola, programmi di sviluppo pluriennali in base agli obiettivi della Confederazione (art. 14).

764

225.6

Cantone di sede

- Se non è esso organo responsabile della scuola, il Cantone deve pronunciarsi sulla domanda relativa all'istituzione e all'esercizio della scuola universitaria professionale (art. 12 cpv. 1).

- Qualora fosse istituita ed esercitata una scuola universitaria professionale senza l'approvazione richiesta e in caso di usurpazione dei titoli, il perseguimento penale spetta al Cantone (art. 18 cpv. 4).

226

Forme del riconoscimento

La nozione di «riconoscimento delle scuole» necessita di spiegazioni. Non è la scuola in quanto tale che è oggetto del riconoscimento, ma piuttosto le sue caratteristiche e prestazioni.

Di conseguenza, l'autorizzazione di aprire una scuola può dipendere dall'osservanza di norme in materia d'igiene e di polizia del fuoco. Se queste prescrizioni sono osservate, l'autorità interessata attesta o «riconosce» la scuola. È evidente che questo riconoscimento non è una garanzia di qualità dell'insegnamento, di organizzazione razionale dell'istituto o della qualificazione del corpo insegnante.

L'autorità può inoltre facilitare la frequentazione della scuola accordando borse alle persone che le sembrano meritevoli di beneficiarne. In questo contesto si assicurerà della serietà dell'insegnamento impartito. Le esigenze che la scuola deve soddisfare non sono tuttavia così elevate come per le scuole sottoposte alla sorveglianza dell'autorità. Per questo motivo, per esempio, la scuola i cui studenti hanno diritto a borse non può pretendere che i suoi diplomi siano muniti del sigillo dello Stato.

Il diritto federale prevede la concessione di sussidi a certi tipi di scuole - in particolare a quelle nel settore della formazione professionale - a condizione che siano adempiti determinati presupposti. In virtù della legge sulla formazione professionale (art. 63 cpv. 2), i sussidi possono essere accordati soltanto a favore di studi accessibili a chiunque adempia le condizioni d'età e di formazione richiesti. Questi istituti devono pure rispondere a un bisogno, essere organizzati in modo adeguato e il loro funzionamento dev'essere assicurato da persone qualificate. Inoltre, l'istituzione non deve perseguire scopi di lucro.

Le scuole che adempiono queste esigenze sono riconosciute come sussidiabili.

Se l'organizzazione dell'istituto è funzionale e le persone responsabili sono qualificate, si può dedurre che la qualità dell'insegnamento corrisponda agli obiettivi prefissati. Il riconoscimento dei certificati di fine di formazione o dei diplomi non è tuttavia automaticamente legato al fatto che la scuola è sussidiabile.

Pertanto, sono sussidiati o «riconosciuti come sussidiabili» i corsi e le scuole che non preparano i loro studenti a un esame disciplinato sul piano cantonale o federale, ma che permettono l'aggiornamento delle conoscenze acquisite (p.

765

es. i corsi per adulti delle scuole d'arti e mestieri) o che preparano i candidati a esami disciplinati sul piano cantonale o federale e organizzati da terzi (corsi organizzati dalle associazioni professionali in vista della preparazione agli esami professionali superiori [maestria]).

Sono pure riconosciute come sussidiabili le scuole che conducono direttamente a un diploma disciplinato dall'autorità, quali le scuole d'ingegneria STS. Il riconoscimento vale a partire dalla creazione della scuola, dunque prima che gli studenti raggiungano il livello del diploma e sempre alle condizioni summenzionate, in particolare quelle dello scopo non lucrativo.

Se la verifica degli esami, dal profilo del rendimento e delle esigenze poste, permette di accertare il raggiungimento di uno standard considerato sufficiente dagli specialisti, l'autorità pronuncia il riconoscimento dei diplomi. Gli esperti non valutano soltanto gli esami, ma anche i corsi di preparazione a questi esami.

Se la qualità dei corsi scade, il riconoscimento dei diplomi può essere sospeso 0 revocato, senza che per questo si arrivi necessariamente alla perdita delle sovvenzioni. Sarebbe infatti insensato privare dei mezzi finanziari un istituto potenzialmente in grado di ritornare a un livello soddisfacente.

1 diplomi delle scuole che non sono sussidiate perché perseguono scopi di lucro possono pure essere riconosciuti. Il riconoscimento potrebbe dunque andare anche a scuole universitarie professionali private.

Da ultimo, per quanto riguarda le scuole universitarie professionali, è opportuno distinguere tra i seguenti riconoscimenti: - L'istituzione e l'esercizio di una scuola universitaria professionale sono approvati sulla base della prova fornita dall'organo responsabile che il mandato legislativo è adempito e che la scuola s'iscrive nel progetto globale svizzero di scuole universitarie professionali. Tale approvazione necessita di un esame della situazione in materia di tecnica, di formazione e di politica regionale ed economica. La scuola è allora autorizzata a portare la denominazione di «scuola universitaria professionale» (ai sensi della legge federale).

- Di regola, il riconoscimento come istituto sussidiabile deriva dall'approvazione menzionata, a condizione che si tratti di un istituto di carattere pubblico o di un istituto
privato di utilità pubblica.

È tuttavia inconcepibile che una scuola privata si attribuisca la denominazione di «scuola universitaria professionale» per il fatto che non riceve sussidi da parte dei poteri pubblici.

- Il riconoscimento dei diplomi può logicamente esser deciso soltanto una volta effettuati i primi esami di diploma. Esso necessita soltanto di un mero controllo specifico da parte di esperti, che non si esprimeranno sullo statuto dell'istituto né sulla sua sussidiabilità. Una valutazione negativa degli esperti su un periodo più lungo renderà necessario un esame della situazione generale.

766

3

Ripercussioni

31 311

Ripercussioni finanziarie Basi legali

La Confederazione ha la competenza di sussidiare le scuole specializzate superiori che saranno trasformate in scuole universitarie professionali in virtù delle seguenti basi legali: - la legge sulla formazione professionale (RS 412.10) per le scuole di ingegneria, le scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione e le scuole superiori di arti applicate; - la legge sull'agricoltura (RS 910.1) per le scuole di ingegneria agraria.

I criteri che regolano l'assegnazione di sussidi nella legge federale sulla formazione professionale e nella legge sull'agricoltura sono analoghi, anche se le prescrizioni non sono identiche. In media, il tasso delle sovvenzioni assegnate alle scuole di ingegneria agricola è più elevato di quello stanziato per le scuole specializzate superiori disciplinate dalla legge federale sulla formazione professionale.

Conformemente alla legge federale sulla formazione professionale (LFP) sono sussidiati unicamente gli istituti di formazione che: - perseguono uno scopo non lucrativo e sono aperti a tutte le persone che rispondono alle condizioni richieste riguardo all'età e alla formazione; - rispondono a un bisogno, sono organizzate in modo adeguato e sono gestite da persone qualificate; - sono sussidiate adeguatamente anche dal Cantone.

Sono sovvenzionate le spese di esercizio e di costruzione enunciate nella legge sulla formazione professionale e nei relativi atti normativi. L'ammontare del sussidio federale dipende dalla capacità finanziaria del Cantone e dal ciclo di studio. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali, l'Ufficio delle costruzioni federali (UCF) ha pubblicato le direttive relative alle spese computabili di costruzione che danno diritto ad un sussidio federale.

312

Alcune cifre

I conti della Confederazione e dei Cantoni o altri dati relativi alle statistiche sulle finanze non consentono di determinare con chiarezza la somma delle spese generate dai curricoli in questione né l'importo dei sussidi federali. In generale, sui conti degli istituti di formazione le spese per i singoli cicli di studio non sono conteggiate separatamente. Inoltre, la mancanza di prescrizioni che garantirebbero una certa uniformità nella presentazione dei conti non permette di ottenere una veduta d'insieme.

Lo schema 8 si basa sui dati forniti dall'UFIAML, dall'Ufficio federale dell'agricoltura, dall'Amministrazione federale delle finanze e dal bilancio pubblico della Confederazione. Essa rappresenta soltanto una visione d'insieme approssimativa delle spese di esercizio delle STS e delle SSQEA e dei sussidi federali assegnati a tali scuole. Per il periodo 1988-1991, i sussidi accordati per la costruzione e le pigioni ammontano in media a 7 milioni di franchi all'anno. Il 767

totale delle spese di esercizio ammonta, per tutto il Paese, a 350 milioni di franchi all'anno per questi due tipi di scuole e i sussidi federali rappresentano circa il 20 per cento di tali spese. Il resto è finanziato dai Cantoni, dai Comuni e in parte da organismi privati, ma i Cantoni sostengono l'onere maggiore delle spese. La legislazione relativa all'assegnazione di sussidi applicabile a livello federale necessita attualmente di una revisione.

Schema 8 Spese di esercizio e sussidi federali per le STS e le SSQEA fra U 1986 e il 1991

350 300 250 200 150 100 50

O 1986

1987

1988

1989

i STS (spese d'esercizio) I SSQEA (spese d'esercizio)

Anno

1986

STS Spese d'esercizio Sussidi federali

SSQEA Spese d'esercizio Sussidi federali

313

201 43

1990

1991

STS (sussidi federali) I

SSQEA (sussìdi federali)

1987

1988

1989

1990

1991

219 46

234 49

258 55

303 60

325 69

21 4

26 5

29 7

Valutazione delle spese per l'istituzione di scuole universitarie professionali

Finora la Confederazione ha incoraggiato soltanto le scuole e i cicli di studio che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 34ter capoverso 1 lettera g della Costituzione. Anche il presente disegno di legge poggia sulle competenze costituzionali summenzionate. Esso consente di creare condizioni più 768

vantaggiose per l'istituzione di scuole universitarie professionali, che tengano conto del mandato esteso delle stesse. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 capoverso 3 e nell'articolo 17 danno inoltre alla Confederazione la possibilità di promuovere, mediante aiuti finanziari, cicli di studio che appartengono al livello delle scuole universitarie professionali ma che non rientrano nella competenza federale.

Le riforme programmate si ripercuoteranno in particolare sulle spese del personale delle scuole. Il grande impegno fornito dalle scuole nel campo della ricerca applicata e dello sviluppo, il trasferimento verso le imprese delle conoscenze acquisite e l'estensione degli studi postdiploma provocano un aumento notevole dell'attuale numero di insegnanti e l'istituzione di un corpo intermedio.

Nell'ambito delle misure speciali per il perfezionamento professionale, la Confederazione ha già promosso progetti che vanno in questa direzione. Tale programma terminerà nel 1996; tuttavia, a causa della riduzione del credito quadro, dall'inverno 1993/94 non è più stato sovvenzionato alcun progetto in questo campo. La legge sulle scuole universitarie professionali, ammesso che venga adottata, dovrebbe avere le prime ripercussioni sulle finanze federali a partire dal 1996.

L'istituzione delle scuole universitarie professionali potrà aver luogo, per motivi finanziari e di personale, solo gradualmente sull'arco di un periodo di otto anni. In un primo tempo, vi saranno curricoli paralleli suddivisi in due livelli, comprendenti uno le «scuole specializzate superiori» e l'altro le «scuole universitarie professionali».

Per la creazione delle nuove scuole universitarie professionali la Confederazione e i Cantoni devono stanziare un credito globale di circa 4 miliardi di franchi per il periodo 1996-2003. Questa somma consente di istituire al massimo dieci scuole universitarie professionali in tutta la Svizzera che, a seconda della struttura, possono comprendere parecchie scuole di ingegneria, scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione e scuole superiori di arti applicate (cfr. schemi 5 e 6).

Le scuole specializzate superiori esistenti, che non otterranno lo statuto di scuole universitarie professionali o che non saranno integrate in tali scuole, devono essere chiuse o trasformate in
scuole di livello inferiore. Alla scadenza del periodo transitorio di cinque anni (art. 22 del disegno di legge), i costi delle SSQEA e delle STS ancora esistenti non dovrebbero superare 1,5 miliardi di franchi per la Confederazione e i Cantoni. Nello schema 9, i sussidi a favore delle scuole di ingegneria STS e delle scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione SSQEA, accordati conformemente alla legge sulla formazione professionale, sono azzerati a partire dal 2001.

769

Schema 9 Spese totali per la Confederazione e i Cantoni dal 1996 al 2003

1000

800

600

400

200

1996

1997

1998

B SS secondo LFP

1999

2000

2001

2002

2003

SS senza riforme

3 SUP secondo LSUP

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002! 2003

Anno STS/SSQEA/SSAA (LFP) SUP secondo LSUP Totale delle spese; STS/SSQEA/SSAA senza riforme

350 180

350 210

350

250 420

150 555

Totale

855

1450 3930

530 560 650 670 705 660 750 855

5380

530

Sii

300

180

605

630

660 655

750 680

705

314

Ripercussioni sulle finanze della Confederazione

314.1

Indennità versate alle scuole universitarie professionali in virtù dell'articolo 1 capoverso 1

4940

In base alla precedente valutazione, le spese della Confederazione per il finanziamento delle future scuole universitarie professionali sono valutate come segue (cfr. anche n. 313): Anno

.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totale

. . .

STS/SSQEA/SSAA (LFP) (cfr. n. 313) SUP secondo LSUP Totale sussidi federali

:

: :

:

70

70

70

60 PÒ

70 140

100

105

50

30

0

0

0

290

100 170

140 185 220 250 190 215 220 250

285 285

1600

110

115

135

1000

Totale delle spese senza riforme Spese d'esercizio Spese di costruzione

770

1310

120

125

130

940

60

Durante il periodo transitorio di cinque anni, la Confederazione sussidia, conformemente alla legge sulla formazione professionale, le spese delle scuole di ingegneria STS, delle scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione SSQEA e delle scuole superiori di arti applicate SSAA in ragione del 20 per cento, in media, delle spese totali. L'onere federale legato alla vecchia legislazione ammonta per tali scuole a circa 300 milioni di franchi per il periodo 1996-2000. La Confederazione partecipa al finanziamento delle nuove scuole universitarie professionali, in base al disegno di legge in questione, in ragione del 33 per cento delle spese totali (cfr. art. 17 del disegno di legge), per un ammontare di 1,3 miliardi di franchi per gli anni 1996-2003. Per il periodo 1996-2003 le spese totali raggiungeranno 1,6 miliardi di franchi. Se paragonata al mantenimento dello statuto delle scuole secondo la legislazione attuale, le maggiori uscite ammontano a circa 600 milioni di franchi per gli anni 1996-2003.

Non bisogna tuttavia trascurare il fatto che i sussidi federali dipendono direttamente dall'impegno finanziario degli organi responsabili che sono, nella maggior parte dei casi, i Cantoni. Se questi ultimi non sono in grado di sostenere l'onere finanziario che spetta loro, le spese della Confederazione sarebbero ridotte di conseguenza. Ciò significherebbe tuttavia rinviare o persino pregiudicare la creazione delle scuole universitarie professionali.

314.2

Aiuti finanziari forniti alle scuole universitarie professionali in virtù dell'articolo 1 capoverso 3

La Confederazione partecipa al finanziamento di alcune scuole che, in virtù della Costituzione federale, rientrano completamente nella competenza dei Cantoni e che potrebbero, almeno in parte, divenire scuole universitarie professionali. I sussidi federali sono assegnati in base al decreto federale del 5 ottobre 1979 che sovvenziona le scuole del servizio sociale e che è stato sostituito il 1° gennaio 1993 dalla legge federale del 19 giugno 1992 sugli aiuti finanziari alle scuole superiori di lavoro sociale. La Confederazione si basa anche su una nuova interpretazione dell'articolo 27 della Costituzione (cfr. n. 611). Anche l'assegnazione di sussidi federali ad altre scuole di livello superiore che sono di competenza cantonale dovrebbe essere oggetto di decreti federali speciali.

Le spese destinate alle scuole superiori di lavoro sociale e a un'eventuale estensione della competenza di promuoverle (art. 17) non sono incluse nelle valutazioni presentate sopra. La Conferenza dei direttori dell'istruzione pubblica domanda per gli indirizzi di studio interessati un sussidio federale del 25 per cento delle spese di esercizio e ritiene che le relative spese supplementari ammonteranno, per la Confederazione, a 20 o 30 milioni di franchi all'anno, deduzione fatta dei 10 milioni di franchi già versati alle scuole di lavoro sociale. D'altronde, tenuto conto della precarietà delle finanze federali, riteniamo che, almeno durante la fase di istituzione delle scuole universitarie professionali, non dovrebbe essere preso in considerazione l'assegnazione di sovvenzioni ad altri cicli di studio di competenza cantonale.

771

315

Ripercussioni sulle finanze dei Cantoni e dei Comuni

315.1

Scuole universitarie professionali giusta l'articolo 1 capoverso 1

Gli organi responsabili devono assumere le spese non coperte dalla Confederazione, vale a dire:

ìm

.-.-im

2000

200Î

2002

2005

Totale

STS/SSQEA/SSAA (LFP) (cfr. n. 313)

280

280

280

200

120

0

0

0

1160

SUP secondo LSUP

120

140

200

280

370

440

500

570

2620

420 : 480

: 4SO

490

440

:500

570

3780

Alino :" ., ; " :f "· : ' . : '··.'·.'".·..

Totale sussidi cantonali i :

"'.' 40Û

1997 Ï998

Mentre gli organi responsabili delle scuole specializzate superiori soggette alla legge federale sulla formazione professionale sostengono in generale P80 per cento delle spese totali, questa media ammonta, in ragione della partecipazione finanziaria più elevata della Confederazione, soltanto al 67 per cento per le scuole disciplinate dalla legge sulle scuole universi tarie professionali.

315.2

Scuole uni versi tarie professionali giusta l'articolo 1 capoverso 3

È difficile valutare le spese dei Cantoni per le future scuole universitarie professionali che non rientrano nella competenza federale. Esse non sono tuttavia importanti per la Confederazione fintantoché un decreto federale non le conferisca la competenza di promuoverle in virtù dell'articolo 27 capoverso 1 della Costituzione.

316

Sovvenzioni in funzione delle prestazioni

Alcune cerehie consultate hanno proposto di far dipendere l'importo dei sussidi dal numero di studenti o dal numero di diplomi rilasciati. Citiamo per esempio, a tal proposito, i seguenti modelli di assegnazione di sovvenzioni: - il sussidio versato per allievo dal Cantone dei Grigioni alle scuole private riconosciute (licei e scuole di commercio), in virtù della legge del 1962 sulle scuole del livello secondario, è calcolato in base alle tasse di iscrizione della scuola cantonale di Coirà; - le convenzioni concluse fra alcuni Cantoni, per differenti livelli scolastici, per il pagamento reciproco delle spese di formazione. In alcuni casi, le tasse di iscrizione sono pagate anche ad altri Cantoni o scuole. In generale, gli importi forfettari versati non coprono tuttavia i costi.

Se il numero di studenti o di diplomati è l'unico criterio che permette di stabilire l'ammontare del sussidio, è opportuno determinare «spese tipo» in funzione dei cicli di studio, dato che i bisogni dei vari ambiti di studio sono differenti. Nel fissare l'ammontare del sussidio si deve inoltre tener conto dei nuovi compiti affidati alle scuole universitarie professionali ed evitare di considerare 772

solo i settori «insegnamento» e «misure di perfezionamento». Inoltre, il numero di diplomati o di studenti non è l'unica garanzia di rendimento o di qualità di un istituto.

L'assegnazione di sussidi in funzione delle prestazioni consente alla Confederazione di promuovere, nell'ambito dei programmi prioritari, alcuni settori di formazione che accusano una mancanza di personale qualificato.

Siamo disposti a sussidiare le scuole universitarie professionali in funzione delle prestazioni dalla fine del periodo transitorio. Per questo motivo è di primaria importanza elaborare, già durante il periodo transitorio, criteri precisi che consentano di applicare questo tipo di assegnazione di sovvenzioni.

317

Assegnazione di sussidi agli studenti mediante «buoni di formazione»

L'adozione di un sistema di buoni di formazione, richiesto già da parecchi anni dalle scuole private, farebbe sì che il sistema di formazione svizzero sia gestito secondo criteri propri all'economia di mercato. Con l'aiuto dello Stato, ognuno avrebbe la possibilità di scegliere la formazione che gli sembra più favorevole dal profilo del rapporto qualità-prezzo. Questo sistema provocherebbe una certa concorrenza fra istituti pubblici. Tuttavia, anche se la concorrenza fra alcuni istituti può presentare vantaggi, un cambiamento così radicale dei principi di finanziamento necessiterebbe di un riesame approfondito e di un importante dibattito politico.

32 321

Ripercussioni sull'effettivo del personale Ripercussioni per la Confederazione

La preparazione della legislazione esecutiva a livello federale e la gestione della segreteria della Commissione federale delle scuole universitarie professionali e della segreteria della Commissione federale di maturità professionale esigono che l'UFIAML crei sei nuovi posti con il seguente capitolato d'oneri:

773

Capitolato d'oneri

1.

2.

3.

4.

Vigilanza delle scuole universitarie professionali - Esperti Gestione della segreteria della Commissione delle scuole universitarie professionali - Collaborazione scientifica - Segreteria Direzione del progetto e valutazione nella fase di istituzione - Collaborazione scientifica Segreteria della Commissione di maturità professionale - Collaborazione scientifica - Segreteria

Totale a) b)

322

Numero di posti

Durata

la)

dal 1996

la) 0,5a)

dal 1995 dal 1995

2 b)

la) 0,5a)

1995-2003

dal 1994 dal 1994/95

6

Impieghi permanenti Impieghi di durata limitata

[4] [2]

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

È difficile valutare le ripercussioni che l'esecuzione della legge riguardante le scuole universitaria professionali avrà sull'effettivo del personale delle amministrazioni cantonali. La legge federale non contiene alcuna prescrizione in materia. In questo campo, dunque, i Cantoni decideranno in modo autonomo.

Parecchi Cantoni hanno creato nel corso degli ultimi anni un servizio per le formazioni del settore terziario con un numero variabile di posti a seconda dei Cantoni.

L'estensione del mandato delle scuole universitarie professionali avrà certamente ripercussioni sull'effettivo del personale delle scuole stesse. Le spese per la creazione di posti supplementari sono incluse nella valutazione delle spese presentata sopra.

33

Politica regionale

II disegno di legge risponde anche alle esigenze della politica regionale. Esso disciplina sia l'istituzione (scelta dell'ubicazione) sia l'esercizio delle scuole universitarie professionali (effetto di diffusione regionale). La Commissione federale delle scuole universitarie professionali si incaricherà di tali compiti nell'ambito dell'esecuzione della legge.

774

La creazione di centri regionali di informazione e consulenza, che si occupano della ricerca e dello sviluppo e del trasferimento delle conoscenze e della tecnologia, può favorire considerevolmente l'evoluzione economica di una regione.

Il nuovo capitolato d'oneri delle future scuole universitarie professionali si integra in questo programma di politica regionale: in futuro, infatti, questi istituti potranno svolgere una funzione determinante nel quadro della politica regionale (cfr. «Politica della Confederazione in materia tecnologica», Berna, 1992, pag. 66-69). La creazione di sette centri regionali di formazione CIM e di quattro centri Microswiss è un primo passo in questa direzione.

La limitazione a dieci del numero delle scuole universitarie professionali è conforme ai nostri intendimenti in materia di sviluppo della politica regionale. La politica che finora era orientata verso piccole entità dovrà essere ampliata tenendo in considerazione la dimensione delle regioni a livello internazionale. Le scuole universitarie professionali sono infrastrutture che consentono di sviluppare centri di competenza efficaci, la cui influenza si manifesta oltre le frontiere cantonali. La diffusione nelle regioni più piccole dovrà essere garantita da reti di informazione e di cooperazione appropriate.

34

Altre ripercussioni

341

Servizi a terzi

Per il momento è difficile prevedere in quale misura l'economia e l'amministrazione pubblica abbiano ricorso ai servizi delle future scuole universitarie professionali. Non si sa neppure in quale misura gli introiti di tali servizi contribuiscano ad auto finanziare le scuole universitarie professionali.

4

Programma di legislatura

La formazione ma anche la ricerca e lo sviluppo contribuiscono considerevolmente ad aumentare la capacità innovativa e la competitivita sul piano internazionale. Nel nostro rapporto del 25 marzo 1992 sul programma di legislatura 1991-1995, annunciamo la nostra intenzione di «trasformare le scuole del settore terziario non universitario (scuole specializzate superiori) in scuole universitarie professionali e di fare in modo che siano riconosciute a livello internazionale» nell'ambito dell'obiettivo 28, secondo il quale occorre «adattare il nostro sistema educativo in base ai criteri europei, promuovendo la libera circolazione e la formazione permanente».

L'istituzione di centri regionali che forniscono servizi, conseguente all'estensione dal mandato delle scuole universitarie professionali, è in sintonia con il nostro obiettivo 35, il quale mira a «favorire lo sviluppo equilibrato della regione, considerata un'entità economica e uno spazio vitale».

775

5

Confronto con il diritto internazionale

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Situazione attuale del riconoscimento internazionale dei diplomi

Per parecchi motivi, è importante che i quadri svizzeri possano trovare un impiego o proseguire i loro studi all'estero, in particolare in Europa e negli Stati Uniti. Il riconoscimento dei diplomi svizzeri in tali Paesi è dunque fondamentale. La competitivita internazionale è tale che le nostre imprese si vedono costrette a collocare all'estero i loro collaboratori formati in Svizzera per un periodo più o meno lungo.

511

Europa

L'adesione della Svizzera allo SEE avrebbe garantito al personale specializzato, agli ingegneri e ad altri titolari di diplomi universitari la possibilità di esercitare la loro professione in tutto il territorio SEE. Inoltre, le nostre scuole specializzate superiori corrispondenti al livello STS/SSQEA/SSAA sarebbero state riconosciute come scuole universitarie. Solo gli architetti STS avrebbero dovuto avere qualifiche supplementari per lavorare liberamente in Europa (direttiva speciale concernente gli architetti), vale a dire un'esperienza professionale completa di almeno quattro anni per gli architetti diplomati prima del 1995 e almeno un anno di studi universitari complementari per quelli diplomati dopo tale data. L'alto livello delle nostre formazioni sarebbe in tal modo stato confermato dal riconoscimento dei nostri diplomi a livello europeo.

Ora cercheremo di ottenere mediante negoziati bilaterali il riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle nostre scuole universitarie. Tuttavia, attualmente non è possibile fare pronostici concreti sui risultati di questi negoziati, che dipenderanno anche dall'atteggiamento della Svizzera riguardo al riconoscimento dei diplomi esteri.

Il riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle STS e dalle SSQEA, quale condizione di ammissione agli studi superiori, è oggetto di una convenzione bilaterale con la Germania e l'Austria. Quest'ultima prevede in particolare la possibilità, per i titolari di un diploma rilasciato da una STS o da una SSQEA svizzera, di proseguire gli studi nelle università dei due Paesi citati alle medesime condizioni che in Svizzera.

Oltre al riconoscimento internazionale e ufficiale dei diplomi universitari in base a trattati, gli ingegneri possono riferirsi anche alla FEANI, la Federazione Europea delle Associazioni Nazionali dì Ingegneria, che tiene un registro degli «ingegneri europei» (EUR ING). Dopo molte discussioni sui criteri di ammissione al registro degli ingegneri della FEANI, nel 1991 sono stati fissati i seguenti criteri: I candidati all'iscrizione al registro degli ingegneri devono aver concluso il grado secondario II (maturità professionale o maturità generale) e studi di ingegneria di almeno tre anni in una scuola universitaria riconosciuta dalla FEANI. Possono inoltre rivendicare il titolo «EUR ING» anche i candidati che possono far valere parecchi anni di pratica.

776

Malgrado parecchi interventi, la FEANI ha finora rifiutato di riconoscere le scuole svizzere di ingegneria quali istituti di livello universitario perché, in generale, non richiedono, all'atto dell'ammissione, un certificato di maturità.

Dopo l'introduzione della maturità professionale, è tuttavia possibile che la FEANI riconsideri la sua posizione. Le scuole di ingegneria e il comitato svizzero della FEANI hanno infatti già intrapreso i passi necessari a tale scopo.

Il titolo di «ingegnere europeo» presuppone l'appartenenza alla Federazione, dunque non è attribuito automaticamente a tutti i titolari di un diploma di una scuola universitaria riconosciuta. Questo registro non sostituisce quindi, o solo in parte, il riconoscimento reciproco dei diplomi a livello interstatale. Inoltre, esso concernerebbe soltanto i titolari di un diploma di una scuola di ingegneria e non i titolari di un certificato rilasciato dalle altre future scuole universitarie professionali.

512

Stati Uniti

Per i diplomati delle scuole specializzate superiori svizzere che desiderano perfezionare la loro formazione professionale o universitaria negli Stati Uniti è importante conoscere le condizioni di riconoscimento dei diplomi. Le condizioni di riconoscimento stabilite dagli Americani servono spesso quale riferimento per altri Paesi, ragion per cui è molto importante cercare una soluzione soddisfacente per gli Stati Uniti. Uno studio pubblicato di recente e commissionato dall'FUFIAML agli Stati Uniti riguardo alla valutazione delle STS e delle SSQEA giunge alla conclusione che è praticamente impossibile fare un paragone con i certificati americani. È dunque opportuno far riconoscere individualmente i diversi diplomi. Sempre secondo tale studio, i diplomi delle scuole di ingegneria in Svizzera corrispondono, in generale, al Bachelor of Engineering Technology ma, in alcuni casi, sono nettamente superiori. Riguardo ai diplomi SSQEA lo studio constata che, paragonate con le scuole riconosciute dall'American Assembly of Collegiate Schools of Business, che danno accesso anche agli studi superiori, le scuole svizzere presentano lacune elementari in materia di cultura generale universitaria. Gli autori del rapporto riconoscono tuttavia che, dal primo rapporto del 1980, la qualità della formazione, gli impianti di ricerca e le attrezzature dei laboratori hanno subito notevoli miglioramenti, soprattutto nelle scuole di ingegneria, e che le SSQEA si sono affermate definitivamente nel sistema educativo svizzero. Le strutture di base, invece, non sono cambiate.

Poiché l'istituzione di scuole universitarie professionali e l'introduzione delle maturità professionali consente di mitigare in qualche modo le carenze osservate sopra, i negoziati per il riconoscimento dei diplomi potranno dunque essere ripresi, non solo con i nostri vicini europei ma anche con gli Stati Uniti.

51

Foglio federale. 77° anno. Voi. III

777

6

Basi legali

61 611

Costituzionalità Competenze federali

La Confederazione e i Cantoni (Conferenza comune dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica e dell'economia pubblica) ritengono che tale riforma debba essere attuata nell'ambito delle competenze definite dalla Costituzione.

La Confederazione deve dunque emanare le basi legali per le scuole attualmente soggette alla legge sulla formazione professionale e alla legge sull'agricoltura (in virtù dell'art. 34ter cpv. l lett. g della Costituzione federale), mentre i Cantoni disciplinano le scuole che sono di loro competenza. Una stretta concertazione fra le due istanze è tuttavia indispensabile per garantire una certa uniformità e perché le scuole cosiddette «federali» appartengono anche ai Cantoni e questi ultimi devono emanare prescrizioni esecutive. Del resto, è auspicabile che nel contesto europeo Confederazione e Cantoni applichino nello stesso campo criteri e una terminologia identici.

Nell'ambito dell'elaborazione della legge federale del 19 giugno 1992 sugli aiuti finanziari alle scuole superiori di lavoro sociale (FF 1991 IV 305), che poggia sull'articolo 27 capoverso 1 della Costituzione, è stata a lungo discussa la questione degli «altri stabilimenti superiori di istruzione» (art. 27 cpv. 1 Cost.). Bisogna accordare particolare attenzione alla perizia giuridica Fleiner, che risponde alla seguente domanda: «La Confederazione è autorizzata, in virtù dell'articolo 27 capoverso 1 della Costituzione, a versare sussidi alle scuole di servizio sociale e per educatori specializzati?». La perizia summenzionata concerne essenzialmente i sussidi versati alle scuole specializzate superiori del settore sociale, ma contiene anche riflessioni interessanti in merito alle scuole superiori della formazione professionale. In essa si afferma che: L'articolo 34'" lettera g è diventato una lex specialis dell'articolo 27 capoverso 1 della Costituzione. Ciò significa che tutte le scuole che, in virtù dell'articolo 34ter lettera g, rientrano nella competenza federale non possono essere soggette all'articolo 27 capoverso 1. Sarebbe sicuramente in contrasto con lo spirito della Costituzione se, introducendo l'articolo 34ter lettera g, si sottraessero alla competenza federale le competenze relative alle misure riguardanti l'insegnamento che poggiavano finora sull'articolo 27 e che, invece, non rientrano più nel
campo d'applicazione dell'articolo 34ter lettera g.

L'articolo 34ter non abroga la competenza costituzionale della Confederazione conferitagli dall'articolo 27 ma la completa. L'articolo 34ter lettera g accorda dunque alla Confederazione il potere di disciplinare la formazione professionale in tutti i settori professionali citati dall'articolo 34ter indipendentemente dal loro livello e dalla loro affinità con formazioni di livello universitario. Le misure riguardanti l'insegnamento che rientrano sia nell'articolo 27 capoverso 1 sia nell'articolo 34ter lettera g sono disciplinate, dalla loro entrata in vigore, da quest'ultimo. Le misure riguardanti l'insegnamento che, invece, non sono espressamente citate dall'articolo 34ter lettera g e che si fondano sull'articolo 27 capoverso 1 dovranno in futuro essere soggette anche a quest'ultimo.

Nel «Commento alla Costituzione federale», Borghi condivide pienamente il parere di Th. Fleiner.

778

Mentre l'articolo 27 della Costituzione federale accorda alla Confederazione unicamente la competenza di promuovere e di creare, l'articolo 34ter della Costituzione le conferisce la competenza di emanare regolamentazioni. La Confederazione accorda dunque «aiuti finanziari» alle scuole che promuove e «indennità» a quelle che disciplina. Tale modo di procedere consente di garantire la qualità della formazione e della ricerca e di utilizzare i mezzi finanziari ridotti in modo più finalizzato.

In generale, le cerehie consultate giudicano le basi costituzionali sulle quali poggia la legge soddisfacenti, anche se molti esprimono reticenze per il fatto che, in virtù dell'articolo costituzionale sulla formazione professionale, la legge sulle scuole universitarie professionali non potrà essere applicata a tutte le scuole universitarie professionali. Consapevoli che una modificazione costituzionale ritarda eccessivamente la riforma prevista, numerosi partecipanti alla consultazione accettano la soluzione proposta, pur ritenendo opportuno aumentare a lungo termine le competenze delle autorità federali. A tale proposito, alcuni gruppi ribadiscono la necessità di un articolo costituzionale che si riferisca a tutto il sistema educativo.

Inoltre, alcuni temono che la nuova legge sfavorisca le donne, che preferiscono scegliere vie di formazione regolamentate dai Cantoni, mentre le formazioni che rientrano nella competenza federale sono più aperte agli uomini. Parecchie associazioni professionali dei settori soggetti alle regolamentazioni cantonali, in particolare il settore sociale e quello sanitario, e il partito ecologista svizzero chiedono con decisione l'ampliamento delle competenze federali in materia di formazione.

La «duplice» base costituzionale del disegno di legge (art. 34ter e art. 27 cpv.

1 Cost.) consente di applicare una politica coerente e globale nel campo delle scuole universitarie. Dal punto di vista cantonale, tale partecipazione della Confederazione facilita anche la collaborazione fra i Cantoni nell'ambito della prevista «Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali».

612

Altre scuole universitarie professionali

Nel loro settore di competenza anche i Cantoni intendono trasformare parecchi cicli di studio del settore terziario in scuole universitarie professionali. Tali trasformazioni sono previste in particolare nei campi del servizio sociale, della sanità paramedica, della pedagogia, delle belle arti, della musica e, successivamente, della documentazione e della biblioteconomia, dei media, della traduzione, dell'orientamento professionale e della formazione degli adulti. Lo stadio d'avanzamento in cui si trovano i progetti di riforma in questione varia da un campo all'altro. D'intesa con la Confederazione e con la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali e della sanità pubblica, il gruppo di lavoro «Scuole universitarie professionali» della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica sta elaborando un piano che si basa su principi uniformi per le formazioni del settore terziario ed è applicabile segnatamente alle scuole universitarie professionali.

779

Vista l'entrata in vigore della legge federale del 19 giugno 1992 sugli aiuti finanziari alle scuole superiori di lavoro sociale, che promuove le formazioni di competenza cantonale (cfr. anche perizia giuridica Fleiner, n. 611), proponiamo di inserire nella legge la possibilità di applicare l'articolo 27 capoverso 1 della Costituzione anche a tutti gli altri indirizzi di studio e, nella misura in cui esista la volontà politica, di promuovere tali scuole. In questo contesto, la nozione di «formazione scientifica» va interpretata in modo più ampio, poiché non si riferisce unicamente alle scuole uni versi tarie. Come risulta dal messaggio relativo alla legge federale sugli aiuti finanziari alle scuole superiori di lavoro sociale (FF 1991 IV 305, in part. pag. 320), siamo del parere che la Confederazione dovrebbe ricorrere solo in modo ponderato a tale possibilità.

62

Delega del diritto di legiferare

II disegno di legge prevede le seguenti deleghe del diritto di legiferare: Artìcolo 4 capoverso 2 (condizioni di ammissione differenti) e articolo 5 capoverso 3 (deroghe alla forma e alla durata degli studi) La legge precisa unicamente il caso normale. Prescrizioni più dettagliate devono essere emanate mediante ordinanza. Il diritto di legiferare sarà delegato al dipartimento in considerazione della permeabilità del sistema educativo.

Articolo 19 (esecuzione) II Consiglio federale è incaricato di emanare le prescrizioni concernenti l'esecuzione della legge e in particolare riguardo alla procedura relativa all'assegnazione di sussidi (art. 16 cpv. 2 e art. 17 cpv. 4), al cambiamento di statuto delle scuole specializzate superiori riconosciute come scuole universitarie professionali e ai titoli rilasciati finora ai diplomati (art. 21 cpv. 1). Spetta inoltre al Consiglio federale disciplinare i titoli dei diplomati (art. 6 cpv. 4).

Il nostro Consiglio è autorizzato a determinare in quali campi possono essere istituite scuole universitarie professionali e a stabilire la denominazione dei diversi tipi di scuole (art. 19 cpv. 2). Il mandato del nostro Consiglio di fissare gli obiettivi delle scuole universitarie professionali che rientrano nella competenza federale (art. 13) si giustifica in questo contesto. Tali prescrizioni esprimono la volontà di proseguire una politica flessibile in materia di scuole universitarie professionali, che può essere adattata rapidamente ai bisogni pur rimanendo coerente.

Mentre i particolari relativi ai nostri intendimenti sono riportati nella parte speciale (n. 21), le idee più generali riguardo all'istituzione e agli obiettivi delle future scuole universitarie professionali sono presentate nel numero 22.

63

Forma dell'atto legislativo

II disegno di legge relativo alle scuole universitarie professionali deve essere adottato per una durata illimitata. Esso contiene norme giuridiche e disciplina le procedure nonché le competenze e i compiti delle autorità. In virtù dell'arti780

colo 5 della legge sui rapporti fra i Consigli, le prescrizioni in questione devono rivestire la forma di una legge federale.

64

Basi legali complementari

Una nostra ordinanza disciplinerà le modalità di esecuzione della legge sulle scuole universitarie professionali (cfr. n. 62), in particolare: - i tipi di scuola; - le denominazioni dei diplomi dei diversi cicli dì studio; - la procedura di assegnazione dei sussidi.

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Allegato I Confronto con altri Paesi europei 1. Germania

In Germania '', la maggior parte delle scuole universitarie professionali è stata creata fra il 1969 e il 1971. Le autorità scolastiche tedesche hanno trasformato le vecchie scuole di ingegneria, le accademie e le scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali. L'istituzione di tali scuole è stata motivata da problemi di riconoscimento internazionale dei diplomi, dallo statuto insoddisfacente delle scuole specializzate superiori a livello internazionale e dalla necessità di soddisfare le esigenze professionali sempre più elevate mediante un insegnamento di livello scientifico superiore.

Conformemente alle basi legali, vale a dire la legge quadro sulle scuole universitarie e le leggi dei Länder sulle scuole universitarie che ne derivano, le università e le scuole universitarie professionali hanno lo stesso statuto legale ma compiti differenti. Tali compiti si distinguono per il fatto che le università «si dedicano alla scienza e la sviluppano mediante la ricerca» e «formano le giovani leve del settore scientifico», mentre le scuole universitarie professionali si dedicano innanzitutto all'insegnamento. Per ragioni storiche, le leggi sulle scuole universitarie emanate dai Länder si distinguono per la loro terminologia e il loro contenuto nella descrizione dei compiti di ricerca e di sviluppo.

Partendo dalle esperienze positive fatte con le scuole universitarie professionali nei Länder della vecchia Repubblica federale, si è ritenuto estremamente importante creare questi istituti anche nei nuovi Länder. Il Consiglio della scienza raccomanda l'istituzione di scuole universitarie professionali in 26 località.

La struttura degli studi nelle scuole universitarie professionali è caratterizzata da una durata relativamente breve (sei semestri), dallo stile dell'insegnamento (seminari in piccoli gruppi), dal numero considerevole di lezioni per gli insegnanti e gli allievi e dall'organizzazione rigorosa degli studi e degli esami. Le autorità tedesche intendono completare gli studi in tutte le scuole universitarie professionali integrando nel ciclo di studio due semestri di pratica, come già numerosi Länder fanno dagli anni Settanta. In generale, la durata media degli studi è quindi di almeno otto semestri. Fra il 1977 e il 1989 la durata media degli studi nelle scuole universitarie
professionali è dunque passata da 3,5 a 4,4 anni. Il Consiglio della scienza ritiene che le scuole universitarie debbano offrire possibilità di formazione che consentano di combinare gli studi con l'esercizio di un'attività professionale e/o l'educazione dei figli.

Per accedere ad una scuola universitaria professionale, bisogna aver concluso una formazione che prepara a questo tipo di scuola e dunque occorre possedere " Le seguenti spiegazioni si basano essenzialmente su: Deutscher Wissenschatsrat, Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen in der 90er Jahren, Colonia, 1991.

Sono molto informative anche le pubblicazioni annuali «Bad Wiesseer Jahrestagung 19xx. Dokumentation zur Jahrestagung in Bad Wiessee der Ständigen Konferenz der Rektoren und Präsidenten der Staatlichen Fachhochschulen der Länder in der Bundesrepublik Deutschland».

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una maturità professionale o generale («fachgebundene» o «allgemeine Fachhochschulreife»). Nella maggior parte dei Länder la prima può essere acquisita in una scuola specializzata superiore che comprende l'undicesima e dodicesima classe. Esistono altre vie che consentono di conseguire una maturità che prepara alle scuole universitarie professionali (p. es. per gli apprendisti diplomati: la «Berufsoberschule» [Baviera] e i «Berufskollegien» [Baden-Württemberg]).

Le scuole specializzate superiori, la cui formazione varia in funzione degli orientamenti professionali, impartiscono anche un insegnamento pratico, combinato con materie di cultura generale e pertinenti alla professione scelta. Circa il 45 per cento degli studenti (tendenza al rialzo) che inizia gli studi è titolare di una maturità generale mentre il 40 per cento (tendenza al ribasso) proviene dalle «Fachoberschulen» e il 10 per cento consegue una «Fachhochschulreife» dopo il tirocinio. Negli ultimi anni sempre più scuole universitarie professionali hanno dovuto limitare il numero delle immatricolazioni.

Le scuole universitarie professionali si rivolgono agli studenti che si interessano soprattutto dell'applicazione di procedimenti tecnici e scientifici e della soluzione di problemi pratici. I diplomati delle scuole universitarie professionali sono formati innanzitutto per l'economia privata mentre il settore pubblico preferisce diplomati universitari. Durante questi ultimi anni è stata richiesta una maggiore permeabilità fra i due tipi di studio al fine di permettere ai diplomati delle scuole universitarie professionali particolarmente dotati di preparare un dottorato in un'università.

Il Consiglio della scienza in Germania ritiene che una scuola universitaria professionale debba offrire in futuro anche cicli di studio: - «che tengano conto in particolare delle applicazioni professionali offrendo una preparazione scientifica completa al pari di tutte le scuole di livello universitario; - il cui contenuto e gli obiettivi si orientino in funzione della pratica professionale; - che conducano a un diploma di professione al massimo dopo otto semestri di studio (inclusi i semestri pratici, il lavoro di diploma e la preparazione degli esami); - che siano strutturate in modo tale che - la maggioranza degli studenti possa finire gli studi nella durata regolare degli studi; - gli studenti abbiano una buona veduta d'insieme delle formazioni proposte.» 2. Francia

II sistema francese di formazione universitaria è caratterizzato da un numero elevato di curricoli paralleli, i cui obiettivi, le strutture e le condizioni di ammissione si differenziano. Il baccalauréat costituisce in generale una condizione di ammissione indispensabile per effettuare studi universitari. Per alcune grandes écoles, tuttavia, i candidati devono superare un esame di ammissione o presentare una documentazione dettagliata che viene esaminata da una commis783

sione di ammissione. Nell'ambito dell'istituzione delle scuole universitaire professionali è interessante prendere in considerazione i tre cicli di studio seguenti: - gli «instituts universitaires de technologie (IUT)»; - gli «instituts universitaires professionnalisés (IUP)»; - le «écoles nationales d'ingénieurs (EHI)»1'.

Mentre le scuole di ingegneria formano gli studenti solo nel loro campo specifico, gli IUT e gli IUP, oltre a proporre agli studenti materie tecniche e materie relative alla formazione in ingegneria, impartiscono loro anche corsi di economia e di management.

Verso la fine degli anni Sessanta, alle università francesi sono state integrati gli «Instituts universitaires de technologie» (IUT). Dopo una severa procedura di ammissione, gli studenti degli IUT ricevono una formazione di due anni, orientata verso la pratica professionale, al termine della quale è rilasciato un diploma di professione che da diritto al titolo di technicien supérieur. Gli IUT possono essere paragonati alle nostre scuole specializzate superiori, più in particolare alle scuole dei tecnici ST e non equivalgono dunque alle scuole universitarie professionali. Malgrado l'orientamento professionale di questa formazione, numerosi diplomati di tali scuole proseguono gli studi a livello universitario, poiché il diploma DUT (diplôme universitaire de technologie) è ritenuto equivalente al certificato di primo grado universitario (diplôme d'étude universitaire générale DEUG).

Gli instituts universitaires professionnalisés (IUP), aggregati alle università, propongono dal 1991 una formazione di tre anni orientata essenzialmente verso il settore tecnologico. Questa formazione comprende un periodo di pratica di sei mesi, un'introduzione nel campo della ricerca e l'apprendimento obbligatorio di due lingue straniere. I candidati sono ammessi al primo anno IUP dopo un anno di università («bacc. + 1»). I titolari del diploma IUP possono valersi del titolo di ingénieur-maître. Malgrado il periodo di pratica e la durata degli studi che è di quattro anni, gli instituts universitaires professionnalisés non possono ancora essere equiparati, secondo le istanze interessate, alle scuole universitarie professionali tedesche. Se gli interessati desiderano proseguire gli studi, i diplomi non sono dunque riconosciuti a livello internazionale.
II titolo di ingénieur diplômé è protetto dalla legge e può essere conseguito dopo cinque anni di formazione ininterrotta oppure in tre anni di studi in una école d'ingénieurs effettuati prolungando un diplôme universitaire de technologie (DUT) o un diplôme d'étude universitaire générale (DEUG). Lo studente " Letteratura complementare: [Ministère de l'éducation nationale et de la culture - Direction des enseignements supérieurs], Organisation générale de l'enseignement supérieur en France, Parigi, 1992; [Ministère de l'éducation nationale et de la culture - Direction des enseignements supérieurs], Instituts universitaires de technologie (IUT). Enseignement supérieur technologique court, Parigi, 1991; [Ministère de l'éducation nationale et de la culture - Direction des enseignements supérieurs], Instituts universitaires professionnalisés (IUP), Parigi, 1993 (testo riprodotto in più copie); [Ministère de l'éducation nationale et de la culture - Direction des enseignements supérieurs], Ecoles d'ingénieurs. Enseignement supérieur technologique long, Parigi, 1991; inoltre: [Ministère des Affaires Etrangères], Formation d'ingénieurs (Guide CEFI), Parigi, 1988; C.

Maury, Engineering Education in France, in: C. Comina [editore] Formation des ingénieurs en Europe pag. 238-240.

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ha la possibilità, a seconda di come ha pianificato la sua carriera, di conseguire un diplôme d'ingénieur che gli consente di entrare immediatamente nella vita attiva o un diplôme d'études approfondies (DEA) che da accesso al dottorato.

Segnaliamo inoltre che si sta studiando un nuovo ciclo di formazione, il quale sarà sancito da un diplôme de recherche technologique (DRT), implicherà un anno e mezzo di pratica nell'industria e potrà essere effettuato dopo sei anni di formazione superiore («bacc. + 6»).

Non è possibile fare un paragone fra i cicli di studio francesi e le nostre future scuole universitarie professionali. Tuttavia si può affermare che il nostro diploma di ingegnere STS, come è concepito attualmente, si situa fra quello di ingénieur diplômé e quello di ingénieur-maître.

3. Principato del Liechtenstein Nell'aprile del 1991 il governo del Principato del Liechtenstein ha preso la decisione di principio di trasformare la scuola di ingegneria del Liechtenstein in scuola universitaria professionale. Nel marzo del 1992 ha sottoposto al parlamento del Principato un rapporto e le proposte del governo concernenti la promulgazione di una legge sulle scuole universitarie professionali e sugli istituti universitari e di ricerca. Tale rapporto fa riferimento in particolare agli sforzi intrapresi in Svizzera e in Austria in vista dell'istituzione delle scuole universitarie professionali, che esige una riforma profonda delle strutture della scuola di ingegneria del Liechtenstein.

Nella sua decisione di principio, il governo del Liechtenstein ha già fatto alcune anticipazioni sulla futura legge, prevedendo che anche in avvenire la scuola universitaria professionale sarà innanzitutto destinata ai titolari di un certificato di fine tirocinio, che sarà completato da una maturità professionale di nuova istituzione. I titolari di una maturità professionale e quelli di una maturità federale potrebbero dunque accedere ad una scuola universitaria professionale. Il consiglio delle scuole universitarie professionali può limitare il numero di ammissioni se la domanda è eccessiva rispetto alla disponibilità di posti.

L'articolo 4 della legge del 25 novembre 1992 relativo alle scuole universitarie professionali, alle scuole specializzate superiori e agli istituti di ricerca incarica le scuole universitarie professionali di impartire una formazione basata su un insegnamento e una ricerca orientati verso la pratica professionale. I diplomati di tali scuole devono essere in grado di applicare in modo indipendente metodi scientifici nella loro pratica professionale.

In virtù dell'articolo 5, gli obiettivi, l'organizzazione, le condizioni di ammissione e il contenuto degli studi sono disciplinati da un'ordinanza.

In ragione del carattere internazionale degli organi responsabili, di cui fa parte in particolare il Liechtenstein, la nuova scuola tecnica di Buchs ha ottenuto già nel 1993 lo statuto di scuola universitaria professionale in virtù del diritto del Liechtenstein.

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4. Gran Bretagna

La Gran Bretagna è stata la prima in Europa ad aprire e ristrutturare il settore terziario dell'insegnamento)1'. Già alla metà degli anni Sessanta le autorità scolastiche di questo Paese hanno creato i «polytecnics» con un triplice obiettivo: sgravare le università troppo affollate, offrire nuovi cicli di studio orientati verso la pratica professionale e ridurre i costi dell'espansione universitaria.

I polytecnics fanno parte del settore universitario. Grazie a studi complementari, la formazione può giungere fino al dottorato. Gli studenti si iscrivono per seguire una formazione a tempo pieno di tre anni (sei semestri) o per una formazione parallela all'esercizio di un'attività professionale, che dura in tal caso quattro anni. Su questa durata regolamentare almeno due anni devono essere effettuati in Gran Bretagna mentre il resto può essere effettuato all'estero in una scuola universitaria di pari livello. Gli studenti non sono vincolati ad un piano di studio fisso, ma possono combinare abbastanza liberamente le diverse materie proposte, perfino distanziandosi dalla propria specialità professionale.

È accordata una grande attenzione agli studi interdisciplinari e alla combinazione delle diverse materie, come pure alla formazione della responsabilità individuale e all'indipendenza degli studenti. Poiché l'insegnamento è impartito in piccole classi e a piccoli gruppi, i professori possono seguire individualmente ogni studente, che riesce quindi a portare a termine più rapidamente la propria formazione.

L'offerta di studi comprende materie pedagogiche e sociali, l'economia aziendale, il diritto e le discipline di ingegneria. Sono particolarmente apprezzati i cicli di studio orientati verso le scienze economiche.

All'inizio degli anni Novanta tutti i «polytecnics» sono stati finalmente ribattezzati «universities» con la conseguente eliminazione della distinzione fra i due tipi di studi.

5. Paesi Bassi

Verso la metà degli anni Ottanta le autorità scolastiche dei Paesi Bassi hanno raggruppato le circa 350 scuole specializzate superiori (hoger beroepsonderwijs) presenti nel Paese per farne circa 80 scuole universitarie (hogescholen) che in generale offrono un'ampia varietà di discipline, mentre alcune di esse si specializzano in precisi indirizzi professionali. L'offerta di studi comprende in particolare la formazione di insegnanti, la pedagogia sociale, l'economia aziendale e alcune materie di ingegneria, come pure le lingue, il giornalismo, le materie artistiche e gli studi che preparano a professioni paramediche. Circa una quarto degli studenti segue tale insegnamento continuando ad esercitare la propria professione, mentre gli altri completano tale formazione con periodi di "Cfr. V. John, «Education for Engineering in thè UK», SEFI News N. 35 (1990), pag.

12-13; D. Jones, «Engineering in United Kingdom», in: C. Comina (editore), Formation des ingénieurs en Europe, pag. 464 e seg.; cfr. a tale proposito anche: Consiglio tedesco della scienza, raccomandazioni concernenti lo sviluppo delle «Fachhochschulen» negli anni Novanta, Colonia, 1991, pag. 17 e seg.; R. Möhring, «Hoch- und Fachhochschulen in Grossbritannien», INDEX - rivista specializzata in economia aziendale, 3/92, pag. 42-46.

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pratica. Queste scuole cercano di finanziare autonomamente le loro attività di sviluppo e di ricerca, accettando mandati dall'economia privata) 1).

6. Austria

In Austria, l'educazione terziaria è dominata nettamente dall'università, poiché durante l'anno scolastico 1990/91 il 93 per cento degli studenti del livello postsecondario era immatricolato nelle università e nelle scuole superiori di arti applicate. Gli allievi che non sono dotati per questo tipo di insegnamento ma che hanno altri talenti non trovano dunque istituti di formazione di livello superiore che si addicono loro. L'industria e la società austriache hanno tuttavia un grande bisogno di persone che siano in possesso di un diploma professionale superiore, con formazione più breve e maggiormente orientata verso la pratica professionale. Numerose imprese sarebbero favorevoli a cicli di studio che ricalchino il modello tedesco, quindi relativamente brevi e intensi, che costituirebbero una specie di livello intermedio tra la STS austriaca e gli studi universitari.

In Austria, la creazione di scuole universitarie professionali 2' è motivata dal bisogno dell'economia e dalla necessità di un riconoscimento internazionale. Si spera inoltre che queste nuove istituzioni sgravino le università di cui sarebbero un complemento.

La «Höhere Technische Lehranstalt HTL» austriaca non soddisfa le esigenze della prima direttiva generale (89/48/CEE) e non può dunque essere considerata, per ragioni formali, istituzionali e qualitative, una scuola universitaria conformemente al diritto europeo. L'associazione degli ingegneri austriaci si sforza da molto tempo di trasformare la HTL al fine di realizzare un ciclo di studi a due livelli con una durata di sette anni (finora cinque), in cui il secondo livello è costituito dalla scuola universitaria professionale che dura tre anni.

Nel 1993 le autorità federali e il Parlamento hanno varato una legge sui cicli di studio delle scuole universitarie professionali. Tale legge comprende parecchi punti chiave che è interessante paragonare con il disegno di legge svizzero sulle scuole universitarie professionali: - i cicli di studio delle scuole universitarie professionali devono essere considerati cicli di studio universitari; "Cfr. «Engineering éducation in The Netherlands», SEFI News n. 38 (1991), pag. 16; H. van Thij, «Engineering éducation in The Netherlands», in: C. Comina (editore), Formation des ingénieurs en Europe, pag. 388-391; (Nederlands organisitatie voor
Internationale Samenwerking in het Hoget Onderwijs), Higher Education in thé Netherlands.

2 >Cfr. Chr. Brünner, «Fachhochschul-Entwicklung in Oesterreich», in: Congresso annuale Bad Wiessee 1992. Documentazione inerente al Congresso annuale di Bad Wiessee della conferenza permanente dei rettori e dei presidenti delle «Fachhochschulen» pubbliche dei Länder della Repubblica federale tedesca. D. Zoder, «Die Ueberfuhrung der österreichischen HTL's zu Fachhochschulen», in: A. Melezinek (editore), «Der Ingenieur im vereinten Europa» - relazioni presentate in occasione del 21° congresso internazionale «Ingenieurpädagogik 92», Klagenfurt, 1992, pag. 90. S. Höllinger «Was ist neu an den Fachhochschul-Studien in Oesterreich», in: A. Melezinek (editore), «Der Ingenieur im vereinten Europa» - relazioni presentate in occasione del 21° congresso internazionale «Ingenieurpädagogik 92», Klagenfurt, 1992, pag. 68.

787

- gli studi durano almeno tre anni e sono dunque conformi alla prima direttiva del diritto comunitario; - i cicli di studio delle scuole universitarie professionali sono definiti un complemento equivalente e indipendente degli attuali diplomi delle università e delle scuole superiori d'arte; - per essere scientificamente fondata, la formazione deve includere lavori di sviluppo e di ricerca orientati verso la pratica; - per essere ammessi a un ciclo di studio di una scuola universitaria professionale occorre dar prova di un «certificato di maturità, di un certificato di esame che dia accesso a questo tipo di studio o di una qualifica professionale nella materia scelta». I diplomati del sistema di formazione professionale a due vie e le persone che esercitano un'attività professionale possono dunque proseguire la propria formazione in una scuola universitaria professionale dopo aver superato un esame specifico. L'autorità scolastica può tuttavia limitare il numero di ammissioni; - l'esito positivo degli esami di fine ciclo da diritto ad un diploma universitario che, a sua volta, offre l'opportunità di preparare una tesi di dottorato in un'università; - un consiglio delle scuole universitarie professionali vigila su queste istituzioni, che possono poggiare su un'organizzazione di diritto pubblico o di diritto privato. È di sua competenza decidere in merito alla cosiddetta procedura di accreditamento e attribuire alle scuole universitarie professionali certificati di riconoscimento limitati nel tempo. Il consiglio delle scuole universitarie professionali è dunque un organo decisionale e non un organo consultivo del governo il quale, dal canto suo, elabora piani di sviluppo quinquennali per le scuole universitarie professionali.

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Allegato II Confronto tra le scuole specializzate superiori e le scuole universitarie professionali (anno scolastico 1987/88-1992/93) Evoluzione del numero di studenti in determinati settori) Schema IO: Studenti in architettura

Schema 11: Studenti in ingegneria civile Numero di studenti (in migliaia)

119]

1991

1990

1991

Fonte: Ufficio federale di '.

fonte: Ufficio fedetatc d

1988 1989

Anno

1987 1988 1989 1990 1991 1992

Anno

1987

STS

1166

STS

733

767

849

824

832

821

PF/Uni

2370 2486 2573 2635 2742 2846

PF

816

846

840

967 1060

1034

1181

1333

1341

1368

1279

Schema 12: Studenti in scienze economiche e in economia aziendale

Schema 13: Studenti in chimica

Numero di studenti (in migliaia)

di studenti (in migliaia)

fonte: Ufficio federale di SI

SSQEA

1992

Fonte: ufficio federale di statistica

1987

1988 1989

1339

1510

1679

1990 1991 1992 1861

2013

2218

10544 11421 12134 12472 13278 13038

1987 1988 1989

1990

349

407

319 PF/Uni

383

1991 1992 375

387

1661 1687 1780 1825 1793 1771

789

Schema 14: Studenti in ingegneria elettronica

Schema 15: Studenti in informatica

Legge federale

Disegno

sulle scuole universitaire professionali (Legge sulle scuole universitarie professionali, LSUP)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 27 capoverso 1, 27sexies e 34ter capoverso 1 lettera g della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 19941', decreta:

Sezione 1: Principio

Art. l 1 La Confederazione promuove l'istituzione e lo sviluppo delle scuole universitarie professionali nei settori dell'industria, dei servizi, dell'agricoltura e della selvicoltura (scuole universitarie professionali), disciplinandone in particolare i compiti, riconoscendone i diplomi e fornendo loro i mezzi finanziari.

2 D'intesa con i Cantoni, la Confederazione favorisce la ripartizione dei compiti a livello nazionale e regionale nonché la collaborazione nell'intero settore delle scuole universitarie; essa tiene conto della cooperazione internazionale.

3 La Confederazione può promuovere gli istituti che propongono in altri settori cicli di studio corrispondenti al livello delle scuole universitarie professionali.

Sezione 2: Scuole universitarie professionali Art. 2 Statuto Le scuole universitarie professionali sono centri di formazione appartenenti al settore delle scuole universitarie, che per principio si fondano su una formazione professionale di base.

Art. 3 Compiti 1 Le scuole universitarie professionali impartiscono un insegnamento con orientamento pratico, preparando all'esercizio di attività professionali che richiedono l'applicazione di conoscenze e metodi scientifici. Esse trasmettono agli studenti in particolare una cultura generale e di base e li rendono idonei a: »FF 1994 III 713

791

Legge sulle scuole universitarie professionali

a.

sviluppare e applicare in modo autonomo o all'interno di un gruppo metodi che permettano loro di risolvere i problemi che si pongono nella loro attività professionale; b. esercitare la propria attività professionale secondo le più recenti conoscenze acquisite dalla scienza, la tecnica e l'economia; e. assumere compiti direttivi; d. pensare e agire in modo interdisciplinare.

2 Esse garantiscono il perfezionamento, consentendo agli studenti di approfondire le proprie conoscenze in un campo specifico o di acquisire conoscenze specifiche in nuovi campi.

3 Esse conducono nel loro campo di attività lavori di ricerca e di sviluppo con orientamento pratico e forniscono servizi a terzi.

4 Le scuole universitarie professionali cooperano con altri istituti di formazione e di ricerca in Svizzera e all'estero.

Art. 4 Ammissione 1 1 titolari di una maturità professionale riconosciuta dalla Confederazione sono ammessi senza esame d'entrata al primo semestre di una scuola universitaria professionale nello stesso indirizzo di studio.

2 II dipartimento competente stabilisce per quali indirizzi di studio possono essere fissate altre condizioni di ammissione e determina tali condizioni per i diplomati provenienti da altri cicli di studio.

3 Gli studi già effettuati sono tenuti in considerazione in caso di passaggio da una scuola universitaria professionale all'altra.

Art. 5 Genere e durata degli studi 1 Le scuole universitarie professionali possono prevedere studi a tempo pieno 0 paralleli all'esercizio di un'attività professionale.

2 Di norma gli studi durano tre anni se sono a tempo pieno e quattro anni se sono effettuati parallelamente all'esercizio di un'attività professionale. Eventuali periodi di pratica professionale non sono inclusi nel periodo regolare di studio.

3 Le scuole universitarie professionali possono introdurre, con l'autorizzazione del dipartimento competente, deroghe alla forma e alla durata degli studi.

Art. 6 Esami finali, diplomi e titoli 1 Gli studi si concludono con un esame finale. L'organo responsabile disciplina l'ammissione all'esame e ne determina il contenuto.

2 II candidato che supera l'esame finale riceve un diploma dalla scuola universitaria professionale.

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Legge sulle scuole universitarie professionali 3

II dipartimento competente riconosce i diplomi e i certificati conferiti al termine di studi postdiploma, rilasciati dalla scuola universitaria professionale, purché i cicli di studio siano conformi alle prescrizioni della Confederazione.

4 II diploma riconosciuto autorizza il titolare a portare un titolo protetto. Il Consiglio federale definisce i titoli.

5 II dipartimento competente può riconoscere l'equivalenza di diplomi esteri.

Art. 7 Ricerca e sviluppo Le scuole universitarie professionali esercitano attività nel campo della ricerca applicata e dello sviluppo, assicurando la cooperazione con le cerehie scientifiche ed economiche. Esse integrano i risultati di questi lavori nell'insegnamento.

Art. 8 Servizi 1 Fornendo servizi a terzi, le scuole universitarie professionali cooperano con le cerehie professionali ed economiche.

2 In caso di servizi che possono essere forniti dall'economia privata in modo equivalente, la concorrenza non deve essere distorta.

Art. 9 Qualifiche degli insegnanti 1 Gli insegnanti devono essere titolari di un diploma di una scuola universitaria e possedere attitudini didattiche e metodologiche. Per l'insegnamento delle materie specifiche è richiesta inoltre una solida esperienza professionale.

2 II dipartimento competente può autorizzare eccezioni, purché l'insegnante abbia dato prova in altro modo delle proprie attitudini.

3 Le scuole universitarie professionali assicurano il perfezionamento professionale degli insegnanti. Esse vigilano affinchè gli insegnanti adeguino costantemente i loro programmi all'evoluzione tecnica e didattico-metodologica.

Art. 10 Assunzione di altro personale Le scuole universitarie professionali possono assumere assistenti e altro personale scientifico, tecnico e amministrativo per l'esecuzione dei compiti di loro competenza.

Art. 11 Istituzione ed esercizio 1 L'istituzione e l'esercizio di una scuola universitaria professionale soggiacciono all'autorizzazione del Consiglio federale.

2 L'autorizzazione è accordata purché sia provato che la scuola universitaria professionale: a. adempie i compiti menzionati nella presente legge; b. è organizzata in modo adeguato e dispone di mezzi finanziari sufficienti; 52 Foglio federale. 77° anno. Voi. III

793

Legge sulle scuole universitaria professionali

c.

d.

e.

garantisce stabilità a lungo termine; offre studi che, dal punto di vista svizzero, rispondono a un bisogno; assicura a livello nazionale e regionale la ripartizione dei compiti e la cooperazione fra scuole universitarie professionali e università e politecnici.

3 L'autorizzazione conferisce alla scuola il diritto di denominarsi scuola universitaria professionale.

4 Se i presupposti secondo il capoverso 2 non sono più adempiti, il Consiglio federale può subordinare l'approvazione a condizioni, delimitarla nel tempo o revocarla. Devono essere sentiti l'organo responsabile e il Cantone nel quale la scuola ha sede.

Art. 12 Procedura 1 Le domande per l'istituzione e l'esercizio di scuole universitarie professionali devono essere inoltrate al dipartimento competente. Il Cantone nel quale la scuola ha sede deve esprimere un parere in merito alla domanda, se non è esso stesso organo responsabile della scuola.

2 In ogni caso deve essere richiesto il parere degli organi responsabili federali e cantonali competenti in materia di politica delle scuòle universitarie e della ricerca.

Sezione 3: Pianificazione e coordinamento delle scuole universitarie professionali Art. 13 Obiettivi fissati dalla Confederazione Sentiti gli organi federali e cantonali competenti in materia di politica delle scuole universitarie e della ricerca, il Consiglio federale determina gli obiettivi per le scuole universitarie professionali.

Art. 14 Programmi di sviluppo 1 Gli organi responsabili delle scuole universitarie professionali elaborano programmi di sviluppo pluriennali in base agli obiettivi fissati dal Consiglio federale.

2 1 programmi di sviluppo devono essere autorizzati dal dipartimento competente.

Sezione 4: Sussidi federali Art. 15 Sussidi assegnati alle scuole universitarie professionali 1 Nell'ambito dei crediti autorizzati, la Confederazione sussidia gli investimenti e l'esercizio di scuole universitarie professionali, purché siano conformi alle disposizioni della presente legge e delle relative ordinanze federali.

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Legge sulle scuole universitarie professionali 2

La Confederazione assegna sussidi se la scuola: a. non persegue fini lucrativi; b. è aperta a tutte le persone che adempiono le condizioni di ammissione; e. risponde a un bisogno; d. è organizzata in maniera adeguata.

3 Di norma la Confederazione assegna sussidi solo se anche il Cantone nel quale la scuola ha sede o l'organo responsabile fornisce un contributo adeguato.

Art. 16 Entità del sussidio 1 La Confederazione sostiene un terzo delle spese delle scuole universitarie professionali.

2 II Consiglio federale disciplina la procedura d'assegnazione dei sussidi. I sussidi devono essere assegnati almeno in parte in funzione delle prestazioni.

Art. 17 Aiuti finanziari ad altri istituti 1 Nell'ambito dei crediti autorizzati, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per le spese di esercizio dei cicli di studio corrispondenti al livello delle scuole universitarie professionali che rientrano nella competenza cantonale.

2 La Confederazione accorda aiuti finanziari solo se: a. l'istituto non persegue fini lucrativi; b. il ciclo di studio è aperto a tutte le persone che adempiono le condizioni di ammissione; e. il ciclo di studio risponde a un bisogno a livello nazionale; d. il ciclo di studio è organizzato in maniera adeguata; e. sono adempite le esigenze relative alla ripartizione dei compiti e alla collaborazione fra scuole universitarie professionali e università e politecnici.

3 Di norma la Confederazione assegna sussidi solo se anche il Cantone nel quale la scuola ha sede o l'organo responsabile fornisce un contributo adeguato.

4 II Consiglio federale disciplina la procedura d'assegnazione dei sussidi. I sussidi devono essere assegnati almeno in parte in funzione delle prestazioni.

Sezione 5: Disposizioni penali Art. 18 1

Chiunque si attribuisce un titolo secondo l'articolo 6 senza aver superato l'esame finale corrispondente è punito con l'arresto o la multa.

2 Chiunque esercita una scuola con il nome di scuola universitaria professionale senza l'autorizzazione corrispondente (art. 11) ai sensi della presente legge è punito con l'arresto o la multa.

795

Legge sulle scuole universitarie professionali 3 4

Le infrazioni sono punibili anche se sono commesse per negligenza.

II proseguimento penale spetta ai Cantoni.

Sezione 6: Esecuzione Art. 19 Consiglio federale 1 II Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

2 Esso determina per quali indirizzi di studio possono essere istituite scuole universitarie professionali e ne stabilisce la denominazione.

Art. 20 Commissione federale delle scuole universitarie professionali 1 II Consiglio federale istituisce una Commissione delle scuole universitarie professionali incaricata di fornire consulenza nell'esecuzione della presente legge.

2 Alla Commissione delle scuole universitarie professionali incombono in particolare i seguenti compiti: a. esaminare le domande per l'istituzione e l'esercizio di una scuola universitaria professionale; b. esaminare le domande d'assegnazione di sussidi federali; e. verificare periodicamente se sono adempite le condizioni per l'esercizio delle singole scuole universitarie professionali; d. esaminare le domande per il riconoscimento dei diplomi delle singole scuole universitarie professionali; e. fornire consulenza al Consiglio federale nella definizione dei titoli; f. fornire consulenza al Consiglio federale nella formulazione degli obiettivi fissati dalla Confederazione per lo sviluppo delle scuole universitarie professionali; g. esprimere un parere all'attenzione del dipartimento competente in merito ai programmi di sviluppo delle singole scuole universitarie professionali.

3 La Commissione delle scuole universitarie professionali può avvalersi d'esperti per l'adempimento dei compiti che le sono affidati.

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 21 Disposizione transitoria 1 II Dipartimento disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli portati finora dai diplomati.

2 Gli articoli 59, 60 e 64 capoverso 1 lettera d della legge federale del 19 aprile 19781' sulla formazione professionale sono abrogati dopo cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

» RS 412.10

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Legge sulle scuole universitarie professionali

Art. 22 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6804

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Legge sulle scuole universitarie professionali

Allegato Modificazione del diritto vigente 1. Legge federale del 19 aprile 1978° sulla formazione professionale Art. 29 cpv. 1 primo periodo 1 Una scuola media professionale può essere aggregata, d'intesa con l'Ufficio federale, ad una scuola professionale o a un'altra scuola appropriata. ...

Art. 29a Maturità professionale (nuovo) 1 L'esame finale della scuola media professionale è riconosciuto come maturità professionale, purché il candidato abbia superato anche l'esame finale di tirocinio e l'insegnamento e l'esame corrispondano alle disposizioni dell'Ufficio federale.

2 L'Ufficio federale determina a quali condizioni i diplomi di altri cicli di formazione sono ritenuti equivalenti alla maturità professionale.

3 Esso disciplina gli esami di maturità professionale per i candidati che hanno acquisito le conoscenze richieste altrimenti che frequentando una scuola media professionale riconosciuta.

Art. 29b Commissione federale di maturità professionale (nuovo) II Dipartimento istituisce una Commissione federale di maturità professionale quale organo consultivo per le questioni inerenti alla maturità professionale, in particolare al riconoscimento.

Art. 36 cpv. 1 secondo e terzo periodo (nuovi) 1 ... Essa gestisce a tale scopo una scuola universitaria svizzera di pedagogia per la formazione professionale. Essa coopera con le altre scuole universitarie per quanto riguarda l'insegnamento e la ricerca.

Art. SO cpv. 4 (nuovo) 4 II Dipartimento, in generale, e l'Ufficio federale, nel singolo caso, possono riconoscere l'equivalenza di diplomi e di certificati esteri di perfezionamento.

Titolo mediano prima dell'articolo 61 Capitolo quinto: Scuole specializzate superiori

Art. 61 cpv. 1 1 La Confederazione promuove la formazione nelle scuole specializzate superiori che preparano i loro diplomati ad assumere compiti e funzioni direttive a livello intermedio.

»RS 412.10

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Legge sulle scuole universitarie professionali

Art. 64 cpv. 2 lett., g 2 II contributo federale è fissato, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, fra il 22 e il 37 per cento delle spese per: g. le scuole dei tecnici (art. 58) e le scuole specializzate superiori (art. 61); 2. Legge sull'agricoltura 1'

vi. scuole tecniche

Art. 10e ' Gli organi responsabili della formazione professionale possono istituire scuole tecniche per la professione di agricoltore, per le professioni agricole speciali e per le professioni affini; essi ne assicurano il funzionamento.

2 Le scuole tecniche conferiscono le conoscenze e le capacità necessarie per esercitare con perizia, in Svizzera e all'estero, professioni tecnico-agricole nonché professioni affini.

3 Le scuole tecniche devono essere riconosciute dalla Confederazione. Il dipartimento stabilisce le esigenze minime per il riconoscimento. Esso disciplina le materie di insegnamento, la durata degli studi , il materiale didattico, le esigenze che devono adempiere gli insegnanti, le condizioni di ammissione e di promozione, nonché gli esami finali.

4 Chi ha superato l'esame finale in una scuola tecnica è autorizzato ad avvalersi del titolo stabilito dalla Confederazione.

3. Legge federale del 17 marzo 19722) che promuove la ginnastica e lo sport

Art. 13 cpv. 2 2

Essa è, in qualità di scuola universitaria professionale, un centro di istruzione e di corsi per la formazione dei quadri.

»RS 910.1; RU 1994 28 >RS 415.0; RU 1994 1390

2

799

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) del 30 maggio 1994

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Bundesblatt

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Foglio federale

Jahr

1994

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

29

Cahier Numero Geschäftsnummer

94.056

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

26.07.1994

Date Data Seite

713-799

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10 117 870

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