Decreto federale sull'iniziativa popolare «per un'agricoltura contadina efficiente e rispettosa dell'ambiente» # S T #

del 7 ottobre 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare «per un'agricoltura contadina efficiente e rispettosa dell'ambiente», depositata il 26 febbraio 1990 ''; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 19922), decreta:

Art. l 1 L'iniziativa popolare del 26 febbraio 1990 «per un'agricoltura contadina efficiente e rispettosa dell'ambiente» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa ha il tenore seguente: La Costituzione federale è completata come segue: Art. 31octies 1 Le misure e disposizioni della Confederazione in virtù dell'articolo 31bis si attengono ai seguenti compiti dell'agricoltura: a. utilizzare e tutelare in modo responsabile le basi vitali naturali; b. approvvigionare la popolazione con derrate alimentari di alta qualità; e. assicurare una produzione agricola che garantisca l'indipendenza del Paese; d. contribuire sostanzialmente alla vita economica e sociale nelle zone rurali.

2 Per far si che l'agricoltura possa svolgere questi compiti, la Confederazione adotta segnatamente le seguenti misure: a. nell'ambito delle proprie competenze, garantisce che la ricerca, la consulenza e la formazione agricole siano indirizzate in funzione dei compiti dell'agricoltura; b. provvede affinchè i compiti dell'agricoltura siano assolti da aziende contadine che si dedicano alla coltivazione del suolo; sono autorizzate eccezioni unicamente se giustificate da interessi pubblici superiori; e. limita l'allevamento di animali da reddito alle aziende che dispongono di una propria adeguata base foraggera, salve le eccezioni conformemente alla lettera b; d. promuove una produzione rispettosa dell'ambiente e degli animali e orientata secondo le prospettive di smercio e a questo scopo sostiene misure di cooperazione professionale; "FF 1990 li 521 » FF 1992 VI 263 1994-654

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Iniziativa popolare e.

può disciplinare l'impiego di sostanze ausiliarie e di metodi di produzione nonché l'ammissione di nuove tecnologie nella produzione vegetale e animale; f. provvede affinchè l'agricoltura indigena non sia svantaggiata dalle prescrizioni di produzione rispetto alla concorrenza internazionale; g. provvede affinché, con un'organizzazione razionale del lavoro conforme alle condizioni naturali di produzione, i prezzi dei prodotti, per quanto possibile, e l'indennizzo di prestazioni in favore dell'economia generale permettano di ottenere un adeguato reddito contadino; h. può promuovere la produzione di materie prime vegetali rinnovabili che, attraverso l'utilizzazione giudiziosa delle risorse indigene, influiscano positivamente, in particolare, sull'equilibrio ecologico.

3 A questo scopo la Confederazione può impiegare fondi federali a destinazione vincolata o generale.

Art. 2 1 Contemporaneamente è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni un controprogetto dell'Assemblea federale.

2 L'Assemblea federale propone di stralciare l'articolo 31bis capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, di introdurre un nuovo articolo 3locties e di modificare l'articolo 32 capoverso 1.

Art. 31bis cpv. 3 lett. b Abrogato Art. 31octies 1 La Confederazione provvede affinchè l'agricoltura, attraverso una produzione rispettosa dell'ambiente e orientata secondo le possibilità di assorbimento del mercato, contribuisca sostanzialmente: a. a un sicuro approvvigionamento della popolazione; b. all'utilizzazione durevole delle basi vitali naturali; e. alla protezione del paesaggio rurale; d. all'occupazione decentralizzata del territorio.

2 A complemento delle misure di cooperazione che si possono ragionevolmente esigere da parte dell'agricoltura stessa, la Confederazione, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, prende misure per promuovere le aziende contadine che si dedicano alla coltivazione del suolo. I suoi compiti e competenze sono in particolare i seguenti: a. può incoraggiare la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e accordare contributi agli investimenti; b. può emanare disposizioni sul conferimento dell'obbligatorietà generale a convenzioni relative alla cooperazione; e. può emanare prescrizioni in modo da consolidare la proprietà fondiaria agricola; d. completa il reddito contadino con pagamenti diretti che rimunerino equamente le prestazioni fornite; e. promuove mediante incentivi economici le forme di produzione particolarmente prossime alla natura e rispettose dell'ambiente e della vita animale.

3 Essa impiega a tal fine crediti a destinazione vincolata in ambito agricolo, nonché risorse generali della Confederazione.

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Iniziativa popolare Art. 32 cpv. 1 primo periodo 'Le disposizioni previste negli articoli 31bis, 31'" capoverso 2, SI'1""", 3lquinqmes e 3ioctie! capoverso 2 non potranno essere emanate che in forma di leggi o di decreti federali per i quali può essere domandata la votazione popolare. ...

Art. 3 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 1994 II presidente: Jagmetti II segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 7 ottobre 1994 II presidente: Gret Haller II segretario: Anliker

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Decreto federale sull'iniziativa popolare «per un'agricoltura contadina efficiente e rispettosa dell'ambiente» del 7 ottobre 1994

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18.10.1994

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