Termine di referendum: 16 gennaio 1995

Legge federale sul Controllo federale delle finanze

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Modificazione del 7 ottobre 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 marzo 1994'', decreta: I

La legge federale del 28 giugno 19672) sul Controllo federale delle finanze è modificata come segue: Titolo Legge federale sul Controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) I titoli marginali sono trasformati in titoli centrali.

Art. l cpv. 2 secondo periodo e cpv. 3 2 ... Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.

3 Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è sottoposto al Dipartimento federale delle finanze.

Art. 2 Organizzazione del Controllo federale delle finanze 1 II Controllo federale delle finanze ed il suo personale hanno a capo un direttore.

2 Concerne soltanto il testo tedesco.

3 II Consiglio federale stabilisce l'effettivo del personale del Controllo federale delle finanze d'intesa con la Delegazione delle finanze.

"FF 1994 II 645 > RS 614.0

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Art. 3 Assistenza di periti Qualora l'esecuzione dei suoi compiti richieda conoscenze speciali o non possa essere garantita con l'effettivo ordinario di personale il Controllo federale delle finanze può valersi di periti.

Art. 5 Criteri del controllo finanziario 1 II Controllo federale delle finanze esercita la vigilanza finanziaria secondo i criteri della regolarità, della legalità e della redditività.

2 Esso esegue verifiche della redditività per accertare se: a. le risorse sono impiegate in modo parsimonioso; b. il rapporto tra i costi e l'utilità è conveniente; e. le uscite finanziarie esplicano l'effetto desiderato.

Art. 6 Compiti particolari II Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti: a. esaminare tutta la gestione finanziaria della Confederazione a ogni fase dell'esecuzione del preventivo nonché eseguire verifiche con sondaggi prima di contrarre obblighi; b. esaminare la stesura del conto di Stato; e. verificare come le unità amministrative controllano i loro crediti nonché esaminare la gestione dei crediti d'impegno; d. esaminare i sistemi interni di controllo; e. esaminare con sondaggi gli ordini di pagamento emessi dalle unità amministrative; f. curare la revisione delle unità amministrative, compresi la contabilità e lo stato patrimoniale; g. esaminare nell'ambito degli acquisti della Confederazione se i prezzi di monopolio sono adeguati; h. esaminare se le applicazioni EED nella gestione finanziaria presentano la sicurezza e la funzionalità necessarie, in particolare se le direttive dell'Ufficio federale dell'informatica sono osservate; i. svolgere mandati di verifica presso organizzazioni internazionali.

Art. 8 cpv. 1 1 Fatte salve le regolamentazioni speciali di cui all'articolo 19, alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze sono sottoposti: a. tutte le unità amministrative della Confederazione giusta l'articolo 58 della legge federale sull'organizzazione dell'Amministrazione federale 1); b. i beneficiari di indennità ed aiuti finanziari; " RS 172.010 109 Foglio federale. 77° anno. Voi. III

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e.

le corporazioni, gli stabilimenti e le organizzazioni di qualsivoglia forma giuridica fuori dell'Amministrazione federale, a cui la Confederazione affida compiti pubblici.

Art. 10 titolo e cpv. 3 Informazione, assistenza e accesso ai dati 3 Le unità amministrative della Confederazione accordano al Controllo federale delle finanze il diritto di richiamare dalle relative raccolte i dati, compresi i dati personali, necessari per lo svolgimento della vigilanza finanziaria. All'occorrenza il diritto d'accesso comprende pure dati personali degni di particolare protezione. Il Controllo federale delle finanze può memorizzare i dati personali richiamati solo fino al termine della procedura di revisione. Le richieste d'accesso alle diverse raccolte di dati come pure i relativi scopi devono essere iscritti in un registro.

Art. 11 Rapporto con gli ispettorati delle finanze (revisione interna) 1 Gli ispettorati delle finanze dell'Amministrazione federale, compresi quelli dei tribunali federali, delle aziende e degli stabilimenti della Confederazione sono responsabili del controllo finanziario nel loro ambito. Essi sono direttamente subordinati alla direzione dell'ufficio o dell'azienda, ma nell'adempimento dei loro compiti di controllo sono autonomi ed indipendenti. I loro regolamenti sottostanno all'approvazione del Controllo federale delle finanze. Il Controllo federale delle finanze può proporre al Consiglio federale la creazione di ispettorati delle finanze.

2 II Controllo federale delle finanze sorveglia l'efficacia dei controlli degli ispettorati delle finanze e ne cura la coordinazione. Questi ispettorati gli trasmettono per conoscenza i programmi annuali di revisione nonché tutti i rapporti e gli comunicano senza indugio i difetti constatati che hanno un'importanza fondamentale o una notevole rilevanza finanziaria.

3 II Controllo federale delle finanze cura la formazione ed il perfezionamento dei collaboratori degli ispettorati delle finanze nell'Amministrazione generale della Confederazione.

Art. 12 Risultati della verifica e contestazioni 1 II Controllo federale delle finanze comunica per scritto all'unità amministrativa interessata il risultato della verifica.

2 In caso di verifiche presso organizzazioni e persone fuori dell'Amministrazione federale, il Controllo federale delle finanze trasmette i suoi rapporti e le sue constatazioni all'unità amministrativa della Confederazione competente in materia di gestione finanziaria. Esso può contestare la gestione finanziaria e proporre corrispondenti misure.

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Se l'unità amministrativa oggetto della verifica respinge una contestazione del Controllo federale delle finanze riguardante la redditività, questo sottopone le sue proposte al dipartimento interessato.

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Se l'unità amministrativa oggetto della verifica respinge una contestazione del Controllo federale delle finanze riguardante la regolarità o la legalità, questo può constatare formalmente la violazione della regolarità o della legalità ed emanare una direttiva.

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L'unità amministrativa oggetto della verifica può impugnare la decisione del Controllo federale delle finanze presso il Dipartimento federale delle finanze.

La decisione concernente un'unità amministrativa del Dipartimento federale delle finanze dev'essere impugnata presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia.

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La decisione del dipartimento può essere impugnata dall'unità amministrativa e dal Controllo federale delle finanze presso il Consiglio federale. La decisione di quest'ultimo è definitiva.

Art. 13 Collaborazione con altri uffici di controllo ' 1 II Controllo federale delle'finanze, il Controllo amministrativo del Consiglio federale e l'Organo parlamentare di controllo dell'Amministrazione si scambiano i programmi di revisione e di verifica e coordinano in stretto contatto le loro attività.

2 Se, nello svolgimento della sua attività di vigilanza, il Controllo federale delle finanze rileva problemi fondamentali nella gestione finanziaria o difetti nell'organizzazione, nella gestione dell'amministrazione o nell'adempimento dei compiti, comunica queste constatazioni all'Amministrazione federale delle finanze, all'Ufficio federale del personale, all'Ufficio federale dell'informatica o all'Incaricato federale della protezione dei dati. Se constata lacune o difetti nella legislazione, ne informa l'Ufficio federale di giustizia. Le unità amministrative interessate redigono per il Controllo federale delle finanze un rapporto sulle misure da esse adottate.

Art. 14 titolo e cpv. 2 Presentazione del rapporto 2 II Controllo federale delle finanze allestisce ogni anno per la Delegazione delle finanze delle Camere federali e il Consiglio federale un rapporto sull'estensione e sugli aspetti più importanti della sua attività di revisione nonché su constatazioni e valutazioni rilevanti. Questo rapporto viene pubblicato con il rapporto d'attività della Delegazione delle finanze delle Camere federali, destinato alle Commissioni delle finanze del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

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Art. 15 cpv. 1 1

II Controllo federale delle finanze tratta direttamente con le Commissioni delle finanze e la Delegazione delle finanze delle Camere federali, il Consiglio federale, le unità amministrative della Confederazione, i tribunali federali nonché le organizzazioni sottoposte alla vigilanza finanziaria e le persone fuori dell'Amministrazione federale.

Art. 18 titolo Abrogato

Art. 19 cpv. 1 1 L'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni e la Banca nazionale svizzera non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze.

II

Modificazione della legge federale sulle finanze della Confederazione 1 La legge federale del 6 ottobre 1989 '* sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Art. 35 cpv. 4 4

Gli ordini emessi dalle unità amministrative della Confederazione ed eseguiti per il tramite dell'Amministrazione federale delle finanze costituiscono il fondamento delle scritture contabili riguardanti le spese.

Ili

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 7 ottobre 1994 II presidente: Gret Haller II segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 1994 II presidente: Jagmetti II segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 18 ottobre 19942' Termine di referendum: 16 gennaio 1995 1 RS 611.0

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Legge federale sul Controllo federale delle finanze Modificazione del 7 ottobre 1994

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1994

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41

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18.10.1994

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