Termine di referendum: 4 luglio 1994

Legge federale concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri # S T #

del 18 marzo 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 69ter della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 19931', decreta: I

La legge federale del 26 marzo 19312) concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è modificata come segue:

Art. 13a Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento, la competente autorità cantonale può far incarcerare per tre mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di dimora o di domicilio che: a. nella procedura d'asilo o d'allontanamento rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d'asilo sotto diverse identità o ripetutamente non da seguito a una citazione senza sufficiente motivo; b. abbandona il territorio che gli è attribuito giusta l'articolo 13e o accede a un territorio che gli è vietato; e. non rispetta il divieto d'entrata e non può essere allontanato immediatamente; d. presenta domanda d'asilo dopo un'espulsione amministrativa cresciuta in giudicato secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a o b o dopo un'espulsione giudiziaria senza condizionale; e. minaccia in modo grave o espone a serio pericolo la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato.

Art. 13b 1 Se l'allontanamento è eseguibile oppure se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione può: D FF 1994 I 273 *> RS 142.20 1994 - 206

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Misure coercitive in materia di diritto degli stranieri

a.

mantenere in carcere lo straniero che già vi si trova sulla base dell'articolo 13a b. incarcerare lo straniero, se sono dati motivi giusta l'articolo 13a lettere b, e o e; e. incarcerare lo straniero, se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché il suo comportamento precedente indica ch'egli non si attiene alle disposizioni delle autorità.

2 La carcerazione può durare sei mesi al massimo; se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o delll'espulsione con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al massimo.

3 Va fatto subito il necessario per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

Art. 13c 1 La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

2 La legalità e l'adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un'autorità giudiziaria il più tardi entro 96 ore, dopo audizione in procedura orale.

3 Nel decidere la carcerazione o il mantenimento o la revoca di quest'ultima, il giudice tiene conto, oltre che dei motivi di carcerazione, segnatamente della situazione familiare dell'interessato e delle circostanze in cui la carcerazione dev'essere eseguita. È esclusa la carcerazione preliminare o in vista di sfratto di fanciulli e adolescenti che non hanno ancora compiuto i 16 anni.

4 Lo straniero incarcerato può, dopo un mese, presentare istanza di scarcerazione. L'autorità giudiziaria decide in merito all'istanza entro otto giorni feriali, sulla base di un'udienza. Una nuova istanza di scarcerazione può essere presentata dopo un mese se si tratta di carcerazione secondo l'articolo 13a e dopo due mesi se si tratta di carcerazione secondo l'articolo 13b 5 La carcerazione ha termine se: a. il motivo della carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi; b. è stata accolta un'istanza di scarcerazione; e. la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

6 L'autorità competente decide immediatamente in merito al diritto di soggiorno dello straniero incarcerato.

Art. 13d 1 1 Cantoni provvedono affinchè in Svizzera sia informata una persona designata dall'incarcerato. Questi può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale.

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Misure coercitive in materia di diritto degli stranieri 2

La carcerazione è eseguita in locali adeguati. Va evitato di collocare le persone incarcerate in base alla presente legge con persone in carcerazione preventiva o detenute in esecuzione della pena. Per quanto possibile, all'incarcerato è offerta un'occupazione adeguata.

Art. 13 e 1 Allo straniero privo di permesso di dimora o di domicilio che disturba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico l'autorità cantonale competente può imporre di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio, segnatamente al fine di lottare contro il traffico di stupefacenti.

2 Queste misure sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall'autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.

3 Contro le misure ordinate è dato il ricorso a un'autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 14 1 L'autorità cantonale competente può sfrattare uno straniero dal Paese verso uno Stato da essa designato, se: a. lo straniero lascia trascorrere il termine che gli è fissato per la partenza; b. l'allontanamento o l'espulsione può essere eseguito immediatamente; e. lo straniero è in carcere in base all'articolo 13b ed è data una decisione d'allontanamento o espulsione cresciuta in giudicato.

2 Lo straniero che ha la possibilità di recarsi legalmente in più di uno Stato è sfrattato nel Paese di sua scelta.

3 Durante la procedura di allontanamento o di espulsione, l'autorità competente secondo il diritto cantonale può ordinare la perquisizione dello straniero e degli oggetti ch'egli porta con sé, allo scopo di mettere al sicuro i documenti di viaggio e di legittimazione. La perquisizione può essere attuata soltanto da persona dello stesso sesso.

4 Se è stata pronunciata una decisione di prima istanza, l'autorità giudiziaria può ordinare la perquisizione di un'abitazione o di altri locali se è dato il sospetto che vi si tiene nascosto uno straniero che dev'essere allontanato o espulso.

Art. 14a cpv. l 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, non ammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale dei rifugiati dispone l'ammissione provvisoria.

18 Foglio federale. 77° anno. Voi. II

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Misure coercitive in materia di diritto degli stranieri

Art. 14b cpv. l e 2 1 L'ammissione provvisoria può essere proposta dall'Ufficio federale degli stranieri, dal Ministero pubblico della Confederazione e dall'autorità cantonale di polizia degli stranieri.

2 L'ammissione provvisoria deve essere revocata se l'esecuzione è lecita e se lo straniero ha la possibilità di recarsi legalmente in uno Stato terzo o di ritornare nel Paese d'origine o di ultima residenza e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui. Tali misure decadono se lo straniero lascia liberamente la Svizzera o vi ottiene un permesso di dimora.

Art. 14d Abrogato Art. 14e 1 La Confederazione può finanziare in tutto od in parte la costruzione e la sistemazione di stabilimenti cantonali destinati esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare o in vista di sfratto. Alla procedura si applicano per analogia le pertinenti disposizioni delle sezioni 2 e 5-8 della legge federale del 5 ottobre 1984" sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure.

2 La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio dei Cantoni per l'esecuzione della carcerazione preliminare o in vista di sfratto. Questa somma è versata per: a. richiedenti l'asilo; b. rifugiati e stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un'ammissione provvisoria; e. persone la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d'espulsione dell'Ufficio federale dei rifugiati; d. rifugiati espulsi secondo l'articolo 44 della legge sull'asilo del 5 ottobre 19792'.

Art. 15 cpv. 4 primo periodo 4 L'Ufficio federale dei rifugiati è competente per ordinare ed eseguire l'ammissione provvisoria, salvo che la presente legge ne incarichi i Cantoni. ...

Art. 20 cpv. lbis Abrogato "RS 341 > RS 142.31

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Misure coercitive in materia di diritto degli stranieri

Art. 23a Chi non ottempera alle misure giusta l'articolo He è punito con l'arresto o con la detenzione fino a un anno ove risulti che l'allontanamento o l'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi.

Art. 24 cpv. 1 primo periodo 1 Le infrazioni di cui agli articoli 23 e 23a sono perseguite e giudicate dai Cantoni. ...

II

La legge sull'asilo del 5 ottobre 1979° è modificata come segue: Art. 12b titolo, cpv. 1 lett, b e cpv. 5 Obbligo di collaborare e perquisizione 1 Chi chiede asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Il richiedente deve in particolare: b. consegnare i documenti di viaggio e di legittimazione già nel centro di registrazione; 5 Se il richiedente è collocato in un centro di registrazione o in un alloggio collettivo, l'autorità competente può perquisirlo insieme agli oggetti ch'egli porta con sé, allo scopo di mettere al sicuro i documenti di viaggio e di legittimazione nonché gli oggetti pericolosi. La perquisizione personale può essere attuata soltanto da persona dello stesso sesso.

Art. 17a cpv. 1 lett. b e d nonché cpv. 2 1 La decisione d'allontanamento indica: b. il momento entro il quale il richiedente deve avere abbandonato il territorio svizzero. In caso di decisione che preveda l'ammissione provvisoria, il termine è fissato al momento della revoca di tale misura; d. se del caso, gli Stati verso i quali il richiedente non può essere allontanato.

2 In caso di decisioni secondo l'articolo 16 capoversi 1 e 2, può essere ordinata l'esecuzione immediata.

Art. 18 cpv. 1 e 3 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, non è ammissibile o non è ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale regola le condizioni di residenza secondo le disposizioni legali concernenti l'ammissione provvisoria degli stranieri.

') RS 142.31

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Se l'allontanamento non può essere eseguito nonostante l'impiego di mezzi di coercizione, il Cantone chiede all'Ufficio federale di ordinare l'ammissione provvisoria.

Art. 47 titolo, cpv. 1, 2 e 2bis Effetto sospensivo ed esecuzione immediata 1 Se l'allontanamento è immediatamente eseguibile, lo straniero può, entro 24 ore, presentare istanza di ripristino dell'effetto sospensivo. Gli devono essere indicati i suoi diritti.

2 L'autorità competente decide entro 48 ore in merito all'istanza di ripristino dell'effetto sospensivo.

2bis Fino alla decisione sull'istanza il ricorrente può, per 72 ore al massimo, essere tenuto in stato di fermo dall'autorità competente.

HI Disposizioni finali Art, l Esecuzione 1 1 Cantoni emanano le disposizioni d'attuazione necessarie all'esecuzione della presente legge.

2 Fino all'emanazione delle stesse, ma per due anni al massimo, le disposizioni necessarie sono prese dai governi cantonali.

Art. 2 Disposizione transitoria Le procedure pendenti alla data d'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. Sono tuttavia escluse la carcerazione preliminare o in vista di sfratto o una perquisizione in base ai fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Misure coercitive in materia di diritto degli stranieri

Consiglio nazionale, 18 marzo 1994 II presidente: Gret Haller II segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 18 marzo 1994 II presidente: Jagmetti II segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 5 aprile 1994'* Termine di referendum: 4 luglio 1994

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FF 1994 II 275 281

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05.04.1994

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