Termine di referendum: 16 gennaio 1995

Decreto federale concernente provvedimenti temporanei contro la desolidarizzazione nell'assicurazione contro le malattie # S T #

Modificazione del 7 ottobre 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 1994 '', decreta: I

II decreto federale del 13 dicembre 19912' concernente provvedimenti temporanei contro la desolidarizzazione nell'assicurazione contro le malattie è modificato come segue: Art. 2 Costi amministrativi delle casse malati 1 Le casse malati devono limitare i costi amministrativi dell'assicurazione contro le malattie alle esigenze della gestione economica.

2 II Consiglio federale può emanare disposizioni tendenti a limitare i costi amministrativi. A tal fine si riferisce in particolare all'evoluzione generale dei prezzi e dei salari.

3 Se i costi amministrativi di una cassa sono aumentati oltre i limiti consentiti, 1 sussidi federali sono di massima ridotti.

Art. 4 Riduzione dei premi 1 1 Cantoni accordano agli assicurati di condizione economica modesta riduzioni di premi per l'assicurazione di base della cura medica e dei medicamenti.

A tal fine utilizzano i sussidi della Confederazione e dei Cantoni di cui ai capoversi 2-4.

2 La Confederazione mette ogni anno a disposizione dei Cantoni un importo di 100 milioni di franchi attinto dai mezzi generali della Confederazione, destinato a finanziare le riduzioni dei premi. Il Consiglio federale stabilisce la quota di ogni Cantone secondo la popolazione residente e la capacità finanziaria. Può anche prendere in considerazione il premio medio per l'assicurazione di base della cura medica e dei medicamenti di ogni Cantone.

') FF 1994 II 753 > RS 832.112

2

1994-672

1685

Desolidarizzazione nell'assicurazione contro le malattie. DF 3

Per ottenere i sussidi della Confederazione di cui al capoverso 2, i Cantoni devono completare i sussidi federali fornendo i seguenti contributi per finanziare le riduzioni dei premi: a. Cantoni di forte capacità finanziaria: il triplo del contributo federale; b. Cantoni di media capacità finanziaria: il doppio del contributo federale; e. Cantoni di debole capacità finanziaria: l'equivalente del contributo federale.

4 In virtù dell'articolo 8 capoverso 4 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale, la Confederazione mette inoltre a disposizione dei Cantoni 500 milioni di franchi all'anno destinati a finanziare la riduzione dei premi.

Tale importo è ripartito fra i Cantoni giusta il capoverso 2. I Cantoni utilizzano l'importo loro assegnato a titolo supplementare ai contributi giusta i capoversi 2 e 3 per la riduzione dei premi nell'assicurazione di base della cura medica e dei medicamenti ai sensi del capoverso 1.

5 Ogni Cantone stabilisce le riduzioni di premi di modo che i sussidi annui della Confederazione e del Cantone siano di massima utilizzati integralmente. L'eventuale saldo va riportato all'anno seguente.

6 Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, i Cantoni non possono obbligare le casse a collaborare con essi senza averne ottenuto l'accordo. Tuttavia, a domanda degli organi cantonali competenti, le casse forniscono gratuitamente le informazioni e i documenti necessari per stabilire la riduzione dei premi.

7 II Governo cantonale può decretare un ordinamento provvisorio se le disposizioni cantonali definitive non possono essere promulgate tempestivamente.

Art. 7 cpv. 4 4 La durata di validità del presente decreto è prorogata sino all'entrata in vigore della revisione della legge federale sull'assicurazione contro le malattie 1, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1996.

II 1

II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore il 1° gennaio 1995.

1 FF 1994 II 231

1686

Desolidarizzazione nell'assicurazione contro le malattie. DF

Consiglio nazionale, 7 ottobre 1994 II presidente: Gret Haller II segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 1994 II presidente: Jagmetti II segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 18 ottobre 1994" Termine di referendum: 16 gennaio 1995

6685

"FF 1994 III 1685

1687

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale concernente provvedimenti temporanei contro la desolidarizzazione nell'assicurazione contro le malattie Modificazione del 7 ottobre 1994

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1994

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18.10.1994

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