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Legge federale concernente

il condono della tassa di bollo e la proroga alla riscossione della stessa.

(Del 15 febbraio 192^)

L'AiSISRMiBLßA FEDERALE DELLA QON FED Ell A Z10 N E

SVIZZERA,

in esecuzione dell'avi. 41 bis dolila Costituzione federale del 29 maggio 18T4; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 dicem¬ bre 1920, decreto: Art. 1. Se, quando si tratti di ricostituire finanziaria¬ mente un'impresa, la riscossione diella tassa di bollo1 alla quale sono soggetti i titoli emessi in Isvizzera, dovesse pro¬ durre conseguenze manifestamente dure per olii dovei pagure la tassa, la riscossione di essa, va prorogata o condonata in , conformità degli articoli 2 e 3 seguenti.

Art. 2. Il condono e là proroga non possono essere con¬ sentiti se non per le tasse, che vengono a scadere: a) quando creditori di un'impresa, a pagamento totale o parziale dei loro crediti, ricevano obbligazioni o titoli che conferiscono loro un diritto di partecipazione (azioni, azioni di godimento, buoni di godimento, quote d:i capitale sociale); b) quando membri di società anonime, di società in acco¬ mandita per azioni o di società cooperative, in seguito a perdite subite dall'impresa, devano accettare, invecedei titoli con. diritto di partecipazione -- sia per l'im¬ porto totale sia per una parie di esso -- dei nuovi titoli con diritti ridotti, oppure dovano fare nuovi versamenti a conto dei loro titoli di partecipazione di cui l'impoido è ridotto a t-au«a di perdite.

ISO Ari. 3. Por le lusse dì oui è .stala prorogata, la riscos¬ sione può essere olii es (a. garanzia. Per il pagamento delle tasse pi erogate devono essere fissati termini precisi; alla loro scadenza, se è necessario, essi posisene essere prorogati.

Al t. 4. 11 Consiglio federale emana le disposizioni neces¬ sarie per l'esecuzione della presente legge; eA'so disciplina in particolare la competenza per accordare il condono della tassa o la proroga alla, riscossione, nonché l'apposizione dei bolli ai titoli .pei /piali è stato consentito il condono della tassa o la. proroga alla riscossione della stessa.

Così decretato dal Con,.stiglio degli Stati, Berna, 19, gennaio! 1921.

Il Presidente: Dr. J. BAUM ANN.

Il Segretario.' Kaksi.in, Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 15 febbraio 1921. ' Il Presidente; GARBANI-NERINf.

Il Segretario: G. Bovet.

Il Consiglio federale decreta: La presente leggo «ara pubblicata in conformità del¬ l'art 89, capoverso 2, della Costituzione federale e dell'art.. 3 della legge l'odorale de] 17 giugno 1874 concernente, le vota¬ zioni popolari su leggi o risoluzioni federali.

Berna, 15 febbraio 1921.

Per ordine del Consiglio federalo svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: ' Stkhucu. .

Data della pubblicazione: SS febbraio 1921.

Tèrmine d'opposizione : 24 maggio 1921.

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Legge Federale concernente il condono della tassa di bollo e la proroga alla riscossione della stessa. (Del 15 febbraio1921.)

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09.03.1921

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