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FOGLIO J^ìDERALE Anno IVo.

Berna, 8 giugno 1921.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo. Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigiori, e fr. 10 per i Boli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: Tipografia Cantonale Orassi é C.°, Bellinzona.

Legge federale sulla Banca Nazionale Svizzera.

(Del 7 aprile 1921.)

L'AjSSEMBìLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Visto F articolo 39 della Costituzione federale, Visto il messaggio del Consiglio federale del 26 dicem¬ bre 1919, decreta: I. Disposizioni generali.

Articolo 1. H diritto esclusivo di emettere biglietti di banca è conferito dalla Confederazione ad urna banca centrale d'emissione che ha il nome di : « SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK », « BANQUE NATIONALE SUISSE », « BANCA NAZIONALE SVIZZERA ».

Queeta banca ba la personalità giuridica; è amministra¬ ta col concorso e sotto la vigilanza della Confederazione se¬ condo l'è disposizioni della presente legge.

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634 Art. 2. Compito principale della Banca Nazionale è quel¬ lo di {regolare la circolazione monetaria del* paese e di agevo¬ lare Ite operazioni di pagamento. Dovrà inoltre assumere gra¬ tuitamente il servizio di cassa della Confederazione, in quan¬ to esso le venga affidato.

Art. 3. La Banca Nazionale ha la soia sede giuridica e amministrativa in Berna, dove si terranno l'assemblea gene¬ rale degli azionisti, le sedute del consiglio della banca e, di regola, anche quelle del comitato della banca.

La sede della direzione «generale è in Zurigo.

La direzione! è divisa in tre dipartimenti. Due diparti¬ menti hanno la loro sede in Zurigo e Uno in Berna.

Art. 4. Le operazioni della Banca Nazionale nelle piazze commerciali importanti sono affidate a isuocurìsalii e in altre località ad agenzie.

Prima di istituire una succursale o un'agenzia Hai Banca Nazionale sente il parere del Governo cantonale). Sorgendo contestazione fra' un Cantone e la Banca Nazionale, la deci¬ sione) detfinitiva spetta al Consiglio federale.

Ogni Cantone o mezzo Cantone che non abbia una suc¬ cursale può domandare che sia istituita un'agenzia sul1 suo territorio.

A richiesta dei Governi cantonali interessati, tali agen¬ zie devono essere affidate alle banche cantonali.

Le operazioni affidate finora, alle succursali di Zurigo e di Berna sono trasferite ai dipartimenti della direzione generate «ohe ivi hanno sede.

Art. 5. Il capitale sociale della Banca Nazionale è di cin¬ quanta milioni di franchi diviso in 'centomila azioni nomina¬ tive da cinquecento franchi ciascuna.

Metà del «capitale social© è versato; il versamento del re¬ sto o di parti dello stesso dovrà esisere effettuato alla data fissata dal consiglio della banca «con un preavviso di sei mesi.

Oli azionisti che non hanno fatto a telmpo debito i ver¬ samenti, sono tenuti a pagare un interesse) moratorio del 6 % all'anno e possono, quando le trte intimazioni legali per lettera raccomandata «siano rimaste senlza frutto, essere di¬ chiarati decaduti dai diritti loro «derivanti dal possesso o dal¬ la sottoscrizione delle azioni e dai versamenti parziali effet¬ tuati.

635 In luogo delle azioni così annullate ne saranno emesse delle nuore.

Arò. 6. U capitale sociale della Banca Nazionale può es¬ sere aum&ntato per deliberazione dell'assemblea; generale.

La dlelibetfazione deve essere approvata dalli'Assemblea fede¬ rale, che fisserà inoltre le norme secondo le quali il nuovo capitale deve essere provveduto.

Nel ripartire le azioni sarò diata la preferenza ai piccoli sottoscrittori, in modo che ad ogni sottoscrittore sia asse¬ gnata almeno un'azione.

Art. 7. Solo i cittadini svizzeri, le ditte commerciali do¬ miciliate in Isvizzera, gli enti morali e le corporazioni che hanno il loro domicilio principale in Isvizzera, possono es¬ sere inscritti nel registro degli azionisti, tenuto alla sede di Berna, o essere ammessi a sottoscrivere nuove azioni.

Arò. 8. Il trasferimento delle azioni della Banca Nazio¬ nale ai effettua mediante girata.

Ogni trasferimento devo essere approvato dal comitato delia banca. Tuttavia, se l'approvazione non è concessa alla unanimità, il caso deve essere sottoposto al consiglio della banca per la decisione.

In caso di approvazione, il comitato della banca fa in¬ scrivere ili trasferimento nel registro degli azionisti come pure sul titolo stesso.

Coll'iscrizione nel registro degli azionisti il trasferimen¬ to dell'azione è legalmente validio di fronte alla Banca Na¬ zionale, e i diritti e le obbligazioni diel precedente azionista passano al nuovo.

Arò. 9. La Banca Nazionale non riconosce come azionisti se non coloro che sono inscritti nel suo registro ; essi soli hanno diritto di voto.

Essa non riconosce che un rappresentante per ogni azione.

Se una azione diventa comproprietà di; piò persone, que¬ ste devon'o nominare ,uin rappresentante collettivo.

Art. 10. Le azioni dòlla Banca Nazionale portano la firma del presidente del consiglio della banca e del presidente della direzione generale in facsimile stampato, più la firma mano¬ scritta del funzionario che tiene il registro degli azionisti.

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i Art. 11. Gli avvisi agli azionisti sono dati con lettere raccomandiate, che vengono loro spedite all'ultima indirizzo segnato nel registro degli azionisti, e mediant© pubblica¬ zione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. » Il Foglio ufficiale svizzero di commercio è l'organo uffi¬ ciale peli le pubblicazioni da farsi a mezzo dei fogli' pubblici, giusta, le prescrizioni legali.

Pen l'avviso di pagamenti di dividendi basta una sola pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, senza che occorra inviare una leittera raccomandata ad ogni azionista.

Aai.. 12. La Banca Nazionale! e le sue succursali ed agen¬ zie sono esenti da qualsiasi imposta nei Cantoni. Sono pure esenti dalle tasse di bollo cantonali gli atti emananti dalla Bancal Nazionale e le quietanze che essa rilascia.

Restano riservati i diritti dei Cantoni e dei Comuni con¬ cernenti le tasse di mutazione e le tasse per speciali presta¬ zioni da parte dlea Cantoni e dei Comuni.

Art. 13. Le disposizioni del titolo ventesimosesto del Codice federale dielle obbligazioni sulle società anonime o per azioni, si applicano alla Banca Nazionale, in quanto la pre¬ sente legge non' contenga, prescrizioni particolari sulla orga¬ nizzazione e l'amministrazione d'ella banca o sul foro.

II. Operazioni della Banca Nazionale.

Art. 14. La Banca Nazionale è semplicemente una banca d'emissione, di giro e di sconto e non è autorizzata a fare che le seguenti operazioni : 1° Emissione di biglietti di banca secondo le disposizioni della presente legge.

2° Sconto di cambiali e di chèques all'ordini© sulla Sviz¬ zera, portanti almeno dlue firme notoriamente solvibili e indipendenti l'ulna dall'altra, e sconto di obbligazioni sulla Svizzera che possono essere ammesse come pe¬ gno. La scadenza non può superare tre mesi. Le cam¬ biali e gli chèques all'ordine di agricoltori, basati su una operazione commerciale, sono assimilati agli altri effetti cambiari.

637 3° Compta, ei vendita di cambiali, di chèques all'ordine e di averi a vista sad festem, nonché di buoni dèi tesoro di Stati esteri. La scadenza. non' può superare Tre mesi.

Le cambiali devono portare almeno due firme notoria¬ mente! solvibili e indipendenti l'una. dall'altra.

4° Prestiti a interessi su deposito di obbligazioni (antici¬ pazioni contro pegno) : a) per un termine fisso e al massimo di tre mesi ; b) in conto corrente, con termine di denuncia di 10 giorni al massimo.

Le azioni non sono ammesse come pegno.

5° Accettazione di denaro in conto infruttifero; accetta¬ zione in conto fruttifero di denaro della Confederazione e delle amministrazioni ed istituti sottoposti alla sua vigilanza.

0° Bancogiri e oompelnsazioni, mandati e incassi.

7° Compra, per saio proprio conto, ma solo in vista di un impiego temporaneo dei fondi della banca, di obbliga¬ zioni fruttifere della Confedèraziome, dei Cantoni o di Stali esteri al portatore e facilmente realizzabili.

8° Compra e vendita per proprio conto e per conto di terzi di metalli preziosi in verghe o monete, e anticipazioni sui medesimi.

9° Emissione di certificati d'oro e d'argento.

10° Custodia e amministrazione di titoli e oggetti di valore, compra e vendita di titoli- e sottoscrizione per conto di terzi.

11° Cooperazione all'emissione di prestiti della Confedera¬ zione e accettazione di sottoscrizioni a prestiti della Con¬ federazione e dei Cantoni, esclusa im ambedhe i casi qualsiasi partecipazione al impegni fissi di tali prestiti.

Art. 15. La Banca Nazionale è tenuta: 1° ad accettare senza spese nelle sue sedi di Zurigo e di Beni a, nonché in tutte le sue succursali ed agenzie, pagamenti per conto della Confederazione e delle isne amministrazioni, e ad eseguile, pure senza, spese, anche dei pagamenti per loro conto, ma soltanto fiuo a con¬ correnza. del conto attivo della Confederazione presso la banca;

638 2° a ricevere in deposito, quando ne siila richiesta, e ad, am¬ ministrare senza spese i titoli e valori appartenenti alla Confederazione o posti sotto la siua amministrazione.

Art. 16. La Banca. Nazionale pubblica, regolarmente il sagigio dello sconto e quello dell'interesse per le anticipa¬ zioni.

Essa pubblica lò stato, del suo attivo e del suo passivo ogni settimana e i suoi conti annuali.

III. Emissione, copertura, rimborso e ritiro · di biglietti di banca.

Art. 17. La Banca Nazionale emette biglietti di banca secomdb i bisogni del commercio alle/ condizioni fissate dalla presente legge; essa è sola responsabile di questi biglietti.

I biglietti di banca sono fabbricati, consegnati, ritirati e distrutti sotto il controllo del Dipartimento, federale delle finanze.

Art. 18. I biglietti di banca sono emessi in tagli da cinquanta, cento, cinquecento e mille franchi.

La Banca Nazionale può, col consenso del Consiglio fede¬ rale, emettere dei biglietti di' altro taglio.

Art. 19. Il controvalore totale dei biglietti in circolazio¬ ne deve essere rappresentato : da monete d'oro o di'argento aventi corso legale o va¬ lore riconosciuto a mezzo di convenzione, esclusi gli spez¬ zati d'argentio>; da verghe d'oro, calcolate al saggio monetario legale e dedotte Ilei spese di coniazione ; da monete d'oro estere ; dial cambiali, chèques, obbligazioni, buoni del lesoro, aveii a vista sull'estero; dia crediti risultanti' da prestiti in conto corrente su : a) titoli che rispondano allei prescrizioni dell'art. 14, nu¬ mero 4, lettera b ; b) metalli preziosi (art. 14, numero 8).

La copertura metallica d'eve ammontare al .40% almeno dei biglietti in circolazione.

639 Ali;. 20. La Banca Nazionale è obbligata, a cambiare a vista i suoi biglietti, alla pari e in moneta legale ; a) alla sua sede in Berna, «senza limitazione di somma; b) alla «ma sede in Zurigo e alle suclcursali edi agenzie, nella misura consentita dalla riserva metallica e dai pi opri bisogni, ma ad ogni modo entro il tempo necessario per procurarsi i fondi-dalla cassa centrale. Il servizio di cambio dei biglietti sarà organizzato in modo da rispondere ai bisogni della piazza.

Art. 21. La Banca Nazionale è obbligata ad accettare in ogni tempo i suoi biglietti alla, pari, sia ini pagamento, sóla per la formazione di depositi.

Anche le casse pubbliche federali sono obbligate ad ac¬ cettare in pagamento, alla pari, i biglietti d'ella Banca Na¬ zionale.

Ait. 22. U Consiglio federale non piuò decretare il corso forzose dei biglietti e svincolare la Banca Nazionale dell'ob¬ bligo di cambiare i propri biglietti in moneta legale che in caso di nécessita, in tèmpo di guerra.

Art. 23. La Banca Nazionale è obbligata a. rimborsalo integralmente i biglietti danneggiati allorquando la serie oui appartengono ed il1 numero possono essfere riconosciuti e sei il portatore ne presenta "un frammento maggiore della metà o fornisce la, prova che il resto del biglietto è stato distrutto.

Essa non è tenuta ad accordare un'indennità pei" i bi¬ glietti perduti o distrutti.

Art. 24. E' vietato alla Banca Nazionale e alle sue suc¬ cursali o agenzie di rimettere in- circolazione i biglietti dan¬ neggiati o logori.

Art. 25. La Banca Nazionale può ritirare dalla circolazio¬ ne determinate serie di biglietti quando gran porte dèi bi¬ glietti fossero danneggiati o logori, quando sd fossero accer¬ tate fafeifioazaoni, e quando altri motivi importanti rendes¬ sero necessaria quiesta misura.

Il ritiro di una o più serie deve eisisere autorizzato dal Consiglio federale il quale ordina le necessarie pubblicazioni.

Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti ritirati.

640 La Banca Nazionale è tenuta, per un periodo di venti anni a contare dalla prima pubblicazione, a rimborsare o a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati.

HI controvalore dei biglietti ritirati non presentati per il rimborso durante questo termine sarà versato al fondo svizzero degli invalidi.

IV. Rendimento dei conti. Fondo di riserva.

Ripartizione dell'utile netto.

Art. 26. I conti della Banca Nazionale d'evono essere sottoposti al Consiglio · federale per l'approvazione, prima d'essere presentati all'assemblea generale degli azionisti.

Si chiudono alla fine dell'anno civile.

I bilanci annuali devono essere compilati secondo i prin¬ cipi stabiliti dal Codice federale delle obbligazioni.

Art. 27. Per coprire le eventuali perdite del capitale so¬ ciale, è costituito un fonde di riserva ohe è alimentato da pre¬ levamenti fatti sull'utile netto annuo.

Il1 fondo di riserva, costituisce una parte del capitale d'esercizio della banca.

Art. 28. Dall'ammontare dell'utile netto risultante dia!

conto profitti e perdite, è anzitutto prelevata una somma del 10% da versare al fondo di riserva; questa somma non potrà in nessun caso annualmente superare il 2% del capitale effettivamente versato.

Sarà poi assegnato un dividendo non maggiore del 5% al capitale effettivamente versato.

II sopravanzo sarà devoluto, fino al 10%, al1 pagamento di un' su perdivi den d o che non superi l'l% del capitale effet¬ tivamente versato.

Il resto dell'utile netto sarà ripartito come seigue: 1° innanzitutto i Cantoni ricevono un'indennità di ottanta centesimi per capo della l'oro popolazione ; 2° l'eventuale eccedenza, spetta, salvo il disposto' del¬ l'art. 29, per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai Cantoni.

La ripartizione ai Cantoni è fatta dal Consiglio federale in base alla loro popolazione di residenza ordinaria accertata dall'ultimo censimento federalo.

\ 641 Art. 29. Se in un esercizio l'utile realizzato dalla Banca Nazionale non: bastasse per pagare integralmente l'indennità spettante! ai Cantoni, la cassa federale anticiperà le somme necessarie per supplire all'in sufficienza. Queste anticipazioni saranno rimborsate alla Confederazione coli'interesse aunuo del 3 V2 %, non appena l'utile netto della banca lo' consen¬ tirà. La ripartizione supplementare prevista all'aiti. 28 ca¬ poverso 4, numero 2 non avrà luogo che allorquando la Confedierazione sarà stata rimborsata delle sue anticipazioni.

V. Organi delia Banca Nazionale.

Art. 30. Gli organi delia Banca Nazionale sono : A. per la vigilanza e il controllo: l'assemblea generale degli azionisti; il consiglio della banca; il comitato della banca; i comitati locali; la commissione di revisione.

B. per la direzione: la direzione generale; lo direzioni locali.

1. Dei vari organi della banca.

a) L'assemblea generale degli azionisti.

Art. 31. Ha diritto d"intervenire all'assemblea generale ogni' azionista inscritto nel registro» dielle azioni, o un suo mandatario debitamente autorizzato, che deve essere egli pure azionista.

Le azioni inscritte sotto un solo nome non possono es¬ sere! rappresentate che! da una sola persona.'

Il consiglio delta banca pubblicherà le prescrizioni ne¬ cessarie per la. forma della procura.

I membri del consiglio d'ella banca e della direzione ge¬ nerale che non sono azionisti assistono all'assemblea gene¬ rale con voto consultivo.

Art. 32. L'assemblea generale è Convocata dal presidente del consiglio d'ella banca, almeno tre settimane innanzi al giorno fissato per l'adunanza.

642 Il presidente del consiglio dell«, banca può, se giudica il caso urgente, abbreviare questo termine a otto giorni.

L'avviso di convocazione deve contenerci l'ordine del giorno. Le proposte che dieci azionisti almeno presentano per iscritto al consiglio della banca, prima che sia spedito l'av¬ viso di convocazione, devono pure figurare nell'ordine* del giorno.

Non possono prendersi deliberazioni sopra oggetti che non figurano nell'ordine dlel giorno, salvo che si tratti di deliberare sulla proposta fatta in assemblea generale di con¬ vocare un'assemblea generale straordinaria. Non occorre av¬ viso preventivo quando si tratti di semplici proposte, o di comunicazioni sulle quali non debba deliberarsi.

Art. 33. La presidenza dòli'assemblea generale è tenuta dal presidente del consiglio della banca o, se egli è impedito, dal vicepresidente o, in caso di bisogno, da un altro membro del comitato a ciò designato dal consiglio della banca.

Gli scrutatori sono nominati ogni volta; dall'assemblea generale, per la durata dell'adunanza, a maggioranza asso¬ luta di voti degli azionisti intervenuti e a scrutinio aperto.

I membri del consiglio della banca non possono essere eletti scrutatori.

Le deliberazioni e le decisioni dell'assemblea generale sono consegnate nei processi verbali, che devono essere fir¬ mati dal presidente, dal selgretarioi e diagli scrutatori.

Il segretario è scelto dal consiglio della banca.

Gli estratti di questi processi Verbali devono essere au¬ tenticati dalla presidenza e da un altro membro del consi¬ glio della banca.

Art. 34. E' tenuta una lista di presenza, che deve indi¬ care il nome e il domicilio degli azionisti presenti o rappre¬ sentati all'assemblea generale e il1 numero delle azioni rap¬ presentate da ciascuno di essi.

La lista di presenza deve esser firmata dal presidiente, dal segretario e dagli scrutatori.

Se si tratta di deliberazioni per la validità delle quali la legge esige un atto autentico1, um notare pubblico deve assistere alle deliberazioni e compilar© codesto atto.

Art». 35. Gli azionisti devono avanizare la domanda per ottenere una caria d'ammissione all'assemblea generale, al¬ meno tre giorni avanti la data dell'assemblea, presso i dipar-

1 643 lamenti delia direzione generate, le succursali o le agenzie.

Ü rilascio' delle carte d'ammissione si fa in base alle inscri¬ zioni contenute nel registro dellei azioni.

Art. 36. L'assemblea generale è valida quando interven¬ gono almeno trenta azionisti, rappresentanti almeno dieci¬ mila azioni.

Non raggiungendosi questo numero alla prima convoca¬ zione, dleve essere convocata immediatamente una nuova assemblea:, la quale è valida qualunque sia il numero dogli intervenuti e! la quantità delle azioni rappresentate.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 41 della pre¬ sente legge.

Art. 37. Ogni azione dà diritto a un voto ; nessun azio¬ nista privato poirà però dispone di più di cento voti di azioni propaie o rappresentate.

Art. 38. Salvo il disposto dell'art. 41 della, presente legge, l'assemblea generale prende le sue deliberazioni a maggioranza assoluta di voti delle azioni rappresentate. In caso-di parità di voti prevale il voto del1 presidente. Le vota¬ zioni. hanno luogo, di regola, a voto aperto, ma per scheda ' segreta quando il presidente lo ordini o cinque azionisti pre¬ senti ne facciano domanda. L'elezione dei' meanbri del con¬ siglio della banca la cui nomina spetta all'assemblea gene¬ rale, come pure quella dei membri e dei supplenti della com¬ missione di revisione, devono farsi a scrutinio segreto.

Art. 39. L'assemblea generale ordinaria si raduna ogni anno, non più tardi del' mese di aprile, -per prendere cono¬ scenza del rapporto di gestione e dei conti annuali, nonché pei' dtelibeaure circa l'impiego dell'utile netto.

Il rapporto scritto della commissione di revisione deve esiser letto prima del! voto.

L'accettazione senza riserva dei conti equivale, per gli organi dell'amministrazione, ai discarico della, lóro opera du¬ rante l'esercizio.

Si terranno assemblee generali straordinarie ogni qual¬ volta il consiglio della banca o i revisori lo giudichino ne¬ cessario.

Si convocheranno, inoltre, assemblee .generali straordi¬ narie ogni qualvolta l'assemblea generale lb deliberi, o quando uno o pitù azionisti, le cuti azioni rappresentino in-

644 siemtì il dlecdmo almeno del capitale sociale, ne facciano domanda, da essi firmata, e indicante Ito scopo dèlia convo¬ cazione.

Art. 40. Oltre gli oggetti menzionati nell'art. 89, capo¬ verso 1, l'assemblea generale ha ancora le seguenti compe¬ tenze: 1° Nomina di quindici membri del consiglio della banca.

2° Nomina della commissione di revisione.

3° Deliberazione su tutti gli affari che il consiglio della banca le sottomette di sua propria, iniziativa o che le sono demandati in virtù dell'art. 39, capoverso 5, della presente legge.

4° Deliberazione sull'aumento del capitale sociale, salva l'approvazione da parte dell'Assemblea federale.

5° Presentazione di proposte al Consiglio federale, a desti¬ nazione dell'Assemblea federale, circa eventuali modi¬ ficazioni alla presente legge.

6° Deliberazione sul rinnovamento o la liquidazione della società, un anno almeno avanti la scadenza del privi¬ legio.

Art. 41. Gli aumenti del capitale sociale e le proposte .-al Consiglio federale tendenti a. modificare la presente legge, non possono essere votati dall'assemblea generale se non quando vi sia rappresentata la quarta parte almeno1 di tutte le azioni; similmente, le deliberazioni intorno al rinnovamentoi o alla liquidazione della società, non saranno valide, se non quando sia rappresentata all'assemblea almeno la metà di tutte le azioni.

Se l'assemblea non è in numero alla prima convocazione, una seconda, assemblea deve essere convocata alla distanza d'i alimento trenta giorni dalla primai. Questa seconda assem¬ blea potrà deliberare validamente sugli oggetti previsti nel precedente capoverso anche quando non fosse rappresentato il numero d'azioni richiesto dial capoverso stesso; questa clausola dovrà essere menzionata nell'avviso di convocazione per la seconda assemblea generale.

Il rinnovamento della società diopo 'la. scadenza del privi¬ legio è deliberato qualora i due terzi' almeno di tutti i voti espressi non si siano pronunciati per la liquidazione.

645 b) R consiglio della banca.

Art. 42. Il consiglio della banca si compone di quaranta membri eletti pei' quattro anni, di cui quindici sono nomi¬ nati dall'assemblea, generale d'egli azionisti e venticinque dal Consiglio federale. Per annos'intendie il periodo compreso fra la chiusura di un'assemblea generale ordinaria, e la chiu¬ sura dell'assemblea ordinaria seguente.

Art. 43. Nella composizione di esso consiglio' si dovrà aver cura che, oltre la finanza., vi siano rappresentati il com¬ mercio, l'industria, le arti e mestieri e l'agricoltura.

Art. 44. La nomina del consiglio della banca si fa nel modo seguente : Il Consiglio federale nomina in primo luogo il presidente e il vicepresidente.

L'assemblea, generale nomina poi quindici membri, e notifica al Consiglio federale le nomine fatte. Il Consiglio federale procede allora, alla nomina degli altri ventitre meni- , bri, di oui cinque, al più, possono far parte d'elle Camere federali e cinque, al più, dei Governi cantonali. ' Nella scelta di questi ventitre membri' si avrà cura che siano convenientemente rappresentati i principali centri ban¬ cari, commerciali e industriali.

I membri del -consiglio della banca non sono obbligati a depositale azioni.

Alt. 45. Al consiglio della banca spetta la vigilanza generale sull'andamento e sulla, direzione degli affari della Banca Nazionale.

E' specialmente incaricato: 1° di nominare cinque membri "del comitato della banca ; 2° di nominare i comitati locali ; 3° di presentare al Consiglio federale proposte per la no¬ mina dei membri della direzione .generale, dlei loro sup¬ plenti e dei membri delle direzioni locali ; . 4° di esaminare e di adottare i regolamenti e i rapporti, nonché i conti annuali compilati dial comitato della banca d'accordo con la direzione generale e da sottoporri all'approvazione del Consiglio federale; 5° dì emanare delle prescrizioni relative al trasferimento di azioni ;

646 6° di ordinare remissione di biglietti nei tagli designati all'art. 18, capoverso 2 ; 7° di ordinare il versamento delle frazioni non versate del capitale sociale; 8° di ritirare delle serie di biglietti ; 9° di fissare gli stipendi a norma dielPart. 64 ; 10° di preparare e concretare le proposte da farsi all'assem¬ blea generale; 11° di prendere tutte le risoluzioni relative alla conclusione d'affari per più di cinque milioni di franchi o ai limite dell credito ohe può essere accordato ai clienti della banca quando si tratta di somme superiori ai tre mi¬ lioni d'i franchi.

Per l'a conclusione di affari o la concessione di crediti per una somma superiore alla quinta parte del capitale sociale versato, il consiglio della banca non può deliberare valida¬ mente se non coli'assenso di almeno trenta membri. Lo stesso numero di voti sarà necessario per qualunque nuova concessione di crediti che sorpassi l'ammontare suddetto.

In tutti gli altri casi le deliberazioni sono prese alla maggioranza assoluta dei votanti. In caso di .parità prevale il voto del presidiente.

Art. 46. Le deliberazioni del consiglio, della banca sono consegnate in un processo verbale, ili quale, approvato che sia, deve essere firmato dal presidente e dal segretario. Il segretario è nominato dal consiglio della banca.

Art. 47. Tutti gli atti e documenti che emanano dai con¬ siglio della banca devono essere firmati dal presidente del consiglio e da un.membro della direzione generale.

Art. 48. I membri del consiglio della banca possono di¬ mettersi in qualunque tempo, ma il consiglio deve essere in¬ fornato della- loro intenzione tre mesi prima.

Se occorra provvedere alla surrogazione di membri del consiglio della banca eletti dall'assemblea generale, l'ele¬ zione dei nuovi membri deve farsi nell'assemblea ordinaria più prossima,. Tuttavia, .se il numero dèi membri eletti dal¬ l'assemblèa generale fosse ridotto a 12, dovrà convocarsi un'assemblea straordinaria per procedere alle elezioni supple¬ tive.

647 Se i membri da surrogare sono nominati dal Consiglio federale, dovrà esso Consiglio procedere il più presto possi¬ bile alle elezioni suppletive.

I membri eletti in sostituzione sono nominati per il resto del periodo amministrativo.

I membri uscenti sono rieleggibili.

. Art. 49. Il consiglio della banca si aduna una volta per trimestre; può per altro essere convocato straordinariamente dalla presidenza, o quando dieci membri ne facciano do¬ manda.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presen¬ za della maggioranza dei membri.

Se i membri del consiglio della banca non possono essere adunati in numero legale, la presidenza è autorizzata a surro¬ garli con membri dei comitati locali, osservando vm equo turno.

c) Il comitato della banca.

Art. 50. Il comitato della banca, composto di sette membri e nominato per la durata di un periodo amministra¬ tivo di quattro anni, esercita come delegazione dèi consiglio delia banca, la vigilanza e il controllo regolare sulla Banca Nazionale.

Il' comitato si compone del presidente e del vicepresi¬ dente dei consiglio della banca e di cinque altri membri, da nominarsi dal consiglio stesso. Un Cantone non può es¬ sere rappresentato nel comitato da più di un membro.

II consiglio della banca nomina inoltre tre supplenti.

Hi comitato si riunisce quando è necessario e almeno una volta al mese.

Nel caso di affari particolarmente urgenti o di sì poca importanza da non giustificare la convocazione di una se¬ duta straordinaria, le deliberazioni possono essere prese va¬ lidamente per corrispondenza scritta. Le deliberazioni prese in tal modio devono essere sottoposte, nella seduta più pros¬ sima, a una nuova discissioni©, e poi inserite nel processo verbale* Art. 51. Il comitato è incaricato dell'esame preliminare di tutti gli affari da trattarsi dal consiglio della banca.

Esso dà parere sulla determinazione del saggio ufficiale dello sconto e dell'interesse per le anticipazioni.

648 Esso delibera inoltre su tutte le questioni che la pre¬ sente legge non riserva ad altro organo della banca.

Tutti gli affali o fissazioni di erediti il cui ammontare superi lia somma di un. milione di franchi e ohe non siano di competenza del consiglio della banca, devono essere sotto¬ posti all'approvazione del comitato.

Il Gomitato presenta al consiglio della banca, a desti¬ nazione dell Consiglio federale, proposte per la nomina dei membri della direzione generale, dei loro supplenti e dei membri delle direzioni locali.

Il comitato della banca, udita la direzione generale, nomina tutti i caposervizio, i procuratori e i mandatari com¬ merciali.

d) 1 comitati locali.

Alt. 52. Presso le succursali e presso i dipartimenti incaricati degllil affari locali di Zurigo e di Berna sono isti¬ tuiti dei comitati locali per la stima dei crediti, per l'esame delle obbligazioni cambiarie e delle anticipazioni contro pegno. Essi' sono composti di tre o quattro membri nomi¬ nati dal consiglio della banca per un periodo amministra¬ tivo di quattro anni e scelti di preferenza fra gli industriali ed' i commercianti della piazza e dei dintorni.

I comitati locali dielle succursali hanno1 ili diritto di fare proposte per la nomina delle direzioni locali. Allorché si tratta della nomina dei caposervizio, dei procuratori e dei mand&tairi commerciali della loro succursale, i comitati fan¬ no le loro proposte alla dilezione generale a destinazione del comitato della banca.

I membri del consiglio della banca possono far parte di un comitato locale.

II comitato della banca sceglie, feu i membri del co¬ mitato locale, il presidente di questo comitato ed! il suo sup¬ plente.

I comitati, locali si adunano secondo che lo richiedono gli affari; le loro deliberazioni sono validi© quando è pre¬ sente la maggioranza assoluta «liei membri.

e) La commissione di revisione.

Art. 53. La commissione di revisione è nominata' ogni anno dall'assemblea generale ordinaria; essa, si compone di tre membri e di tre supplenti. Può essere eletto anche chi non è azionista.

649 La ammissione di revisione è incaricata dii verificate i conti annuali e il bilancio, e di rassegnare all'assemblea generale un rapporto scritto sul risultato della suai verifica.

Questo rapporto è notificato amcibe al! Consiglio federale.

La commissione di revisione ba il diritto- di prendere in qualunque tempo conoscenza di tutto il funzionamento della Banca Nazionale, osservando tuttavia le prescrizioni dtell'art. 60.

f) La direzione generale.

Art. 54. La direzione generale è l'autorità direttiva ed esecutiva superiore della banca. Essa prende, salvo il dispo¬ sto degli) articoli 45 e 51 della presente legge, e in confor¬ mità dei regolamenti e degli ordini di servizio, tutti i prov¬ vedimenti atti a realizzane il compito e lo scopo- del'l'a Banca Nazionale. In special modo la direzione generale fissa il saggio ufficiale dello sconto e il saggio dell'interesse per le anticipazioni, dopo aver sentito il parere del comitato della banca e quello delle direzioni delle principali succursali.

Per ritirare delle serie di biglietti dalla circolazione esisa né chiede 1 ' autorizzati one a! Consiglio federale.

Essa nomina i funzionari e gl'impiegati dell'amministra¬ zione centrale, quando questi non debbano essere nominati dal Consiglio federale o dal comitato della, banca.

Essa fa proposte al comitato' d'ella banca per la nomina dei supplenti dei membri della direzione generale, per la nomina dei membri delle direzioni locali, no-mchè per la no¬ mina dei capi-servi'zio, dei procuratori e dei mandatari com¬ merciali.

La direzione generale rappresenta la Banca Nazionale di fronte ai terzi ; essa è l'autorità immediatamente preposta a tutti i funzionari ed impiegati deli' amministrazione cen¬ trale, nonché alle direzioni locali.

Ari. 55. La direziono si compone di tre membri, ai quali fono aggiunti! i supplenti necessari.

I membri della direzione generale e i loro supplenti sono nominati dal Consiglio- federale, sai proposta dèli consiglio d'ella banca, per un periodo di sei anni.

II Consiglio federale sceglie, fra i membri della direzione generale, un presidente ed un vicepresidente.

Foglio federale Ì921.

680 Gli affari sono ripartiti fra i ire dipartimenti. I diparti¬ menti di Zurigo dirigono le operazioni di sconto, quelli© delle divise estere, delle anticipazioni contiro pegno, il servizio bancogiri e il controllo ; il dipartimento d'i Berna è incari¬ cato dell'emissione dei biglietti, d'ella gestione d'ella riserva metallica e dielle relazioni con. 1 ' aonmiini s trazione federale e ©011 le strade ferrate federali.

1 direttori annuii ni strano i loro dipartimenti giusta le decisioni e le istruzioni della direzione generalo.

g) Le direzioni locali.

. Art. 56. Ad ogni succursale è preposto u.n direttore al quale può essere aggiunto un vicedirettole. Essi sono nomi¬ nati dial Consiglio federale, su proposta del consiglio della banca, per um periodo amministrativo di sei anni.

Le direzioni locali .sono incaricate, sotto loro respon¬ sabilità, della direzione e dell1'amministrazione delle succur¬ sali della banca, giusta le istruzioni della direzione generale e i regolamenti.

Esse nominano i funzionari e gli impiegati delle succur¬ sali, quando questi non debbano essere nominati dal comi¬ tato d'ella banca. I funzionari egli impiegati delle succursali di]*endono immediatamente diali© direzioni locali.

2. Disposizioni generali.

Ai*t. 57. 1 membri del consiglio della banca e dei comi¬ tati locali, i membri e i supplenti della commissione di' revi¬ sione, nonché tutti i funzionari e gli impiegati dleJl'a Banca Nazionale devono essere cittadini svizzeri residenti in Isvizzera.

Ait. 58. I membri dell'Assemblea federale, dei Governi cantonali e del consiglio della banca, mom possono far parte nè della direzione generale nò delle dilezioni locali.

Ait. 59. Per impìegnare validamente la Banca Nazionale è necessaria la firma collettiva di' diu© persone autorizzate a firmare in nome di essa. Le disposizioni speciali in proposito saranno fissate da un regolamento.

Ait. 60. I componenti l'amministrazione della Banca Na¬ zionale, come pure tutti i funzionali ed impiegati di questa, hanno l'obbligo dii serbare il segreto più assoluto sulle rela¬ zioni d'affari della banca con i suoi clienti.

651 Art. 61. Tutti i funzionari ed impiegati! della Banca Na¬ zionale sono soggetti alle disposizioni della legislazione ci¬ vile e penale federale sulla Responsabilità delle autorità e dei funzionari della Confederazione.

Art. 62. Tutti i funzionari ed impiegati d'ella Banca Na¬ zionale possono essere destituiti eon decisione motivata del¬ l'autorità cbe li lia nominati.

Art. 63. Un regolamento» compilato dal) consiglio: della banca e sottoposto all'approvazione del Consiglio federale, fissa le competenze delle autorità dell'a banca e i loro rappor¬ ti reciproci, nonché il minimo ed il massimo degli stipendi, e regola, in generale tutto quanto riguarda la gestione.

Art. 64. Gli stipendi sono fissati, nei limiti del regola¬ mento, dial consiglio della banca per i membri della direzione generale, dei loro supplenti, e pei membri delle direzioni lo¬ cali; dall'autorità di nomina per tutti gli altri funzionari ed impiegati.

Non si accordano partecipazioni agli utili, VI. Concorso e vigilanza della Confederazione.

Art. 65. Il concorso e la vigilanza nell'amministrazione della banca, previsti dalla costituzione, si esercitano : 1. Dall'Assemblea federale; coll'approvare l'aumento del capitale sociale (art. 6).

2. Dal Consiglio federale; a. col nominale suoi rappresentanti nelle autorità della banca (art. 42-44, art. 50) ; b. col nominare i membri dlella direzione generale e i loro supplenti, nonché i membri delle direzioni locali (art.

55 e 56) ; c. col risolvere le contestazioni fra Cantoni e Banca Na¬ zionale in merito all'istituzione di succursali e agenzie (art. 4, capov. 2) ; d. coll'approvare l'emissione di biglietti di banca nei ta¬ gli previsti all'art. 18, cupov. 2 ; e. coll'autorizzare il ritiro di serie di biglietti (art.. 25, capov. 2);

652 /. collo svincolar© la Banca Nazionale dal li'obbligo di cam¬ biare i propri .biglietti in moneta legale e ooi decretare il corso forzoso dei biglietti (art. 22) ; g. col fissare definitivamente l'indonnita da versarsi ai Cantoni (art. 28) ; h. coli'approvare il regolamento die fissa le competenze e gli stipendi (ait. 63); i. coli'approvare il rapporto di gestione e il conto annuale (art. 26); k. col presentare il suo rapporto all'Assemblea federale.

3. Dal Dipartimento" fedemi© delle finanze: col controllo sulla fabbricazione, sulla consegna, sul ritiro e sulla distruzione dei biglietti (art. 17, cap. 2).

VIL Disposizioni penali.

Art. 66. Chiunque aviti fabbricato biglietti di banca falsi per metterli in circolazione come buoni, sarà punito con. la reclusione fino a venti anni.

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Art. 67. Chi avrà assegnato a biglietti di banca buoni uin valore superiore a quello che rappresentano, nell'intento di metterli 'in1 circolazione con1 quesito valore, saia punito con la reclusione fino a cinque anni o colla, detenzione noni mi¬ nore di sei mesi.

Art. 68. Chiunque avrà scientemente messo in circola¬ zione come buoni dei biglietti di banca falsi o alterati, sarà punito con la reclusione fino a tre anni.

Chiunque, avendo ricevuto come buoni dei biglietti di banca falsi o alterati, li rimette in circolazione dopo averne riconosciuta la. falsità, sarà punito colla detenzione fino a un anno o eolia multa fino a 10.000 franchi.

Art. 69. Chiunque a/vrò l'atto o si sarà procurato inci¬ sioni, lastre, clichés o alti© forme per servirsene a falsificare o adi alterare dei biglietti di banca, sarà punito- con la reclu¬ sione fino a cinque anni o colla detenzione non1 inferiore a sei mesi.

Art. 70. Chiunque avrà fabbricato o diffuso, a titolo di avviso, di réclame o anche di semplice scherzo, d'elle stampe o vignette imitanti i biglietti d'i banca, .sarò punito colla de¬ tenzione fino a tre mesi o colla multai fino a 1000 franchi.

653 Art. 71. I, biglietti di banca! falsi o alterati saranno di¬ strutti, e oosì puro le incisioni, lastre, cliches o altre forme destinate alla loro falsifioaakme o alterazione.

Art. 72. Chiunque, contrariamente alla prescrizione dell'art. 39 della Costituzione federale, avrà emesso biglietti di banca o qualsiasi altra moneta fiduciaria, sarà punito colla detenzione fino a un anno o con' una multa di cinque volte il -valore rappresentato dai biglietti emessii senza' auto¬ rizzazione e noni inferiore a 6.000 franchi.

Airt. 73. Le disposizioni degli art. 66-72 si applicano anche per ctò che riguarda i certificati d'oro e d'argento men¬ zionati nell'art. 14, numero 9.

Art. 74. Le pene comminate negli articoli 66-73 si ap¬ plicano anche ai reati commessi su territorio estero.

Nel rimanente si applicano le disposizioni generali del Codice penale federale.

La repressione dei reati appartiene alla giurisdizione pe¬ nale federale.

Vili. Durata del privilegio della Banca Nazionale.

Ari. 75. 11 privilegio della Banca Nazionale per l'emis¬ sione di biglietti di banca dura fino al 20 giugno 1927.

Ait. 76. La decisione circa il rinnovamento o no del pri¬ vilegio della Banca Nazionale e circa IPeventuale assunzione d'ella banca da parte della Confederazione, ha luogo nelle forme stabilite dalla legislazione federale.

Qualora la Confederazione volesse rinnovare il privilegio, la durata del nuovo privilegio sarà ogni volta di dieci anni.

Qualora la Confederazione non volesse rinnovare il pi ivilogio, essa si riserva il diritto, mediante pre avvi so di un anno, di rilevare la Banca Nazionale, co 11'attivo e il passivo, in base ad un bilancio stabilito di comune accordo o, in caso di contestazione, per sentenza del Tribunale fedeiale.

La Confederazione può rilevalo la banca alle stesse con¬ dizioni qualora l'assemblea generale ne votasse la liquida¬ zione.

Art. 77. In mancanza di una decisione della Confedera¬ zione giusta, l'ait. 76, remissione dei biglietti di banca resta

654 confidai« alla Banca Nazionale per altri tre anni. TJnla con¬ traria decisione della Banca Nazionale che stabilisca il suo scioglimento non. ha. valore giuridico.

Art. 78. Nel caso che la Banca Nazionale passasse alla Confederazione, il capitale azioni viene.rimborsato, con inte¬ resse del 5 % per il periodo della liquidazione.

Il fondo di riserva, in quanto non debba servire a coprire delle peixlite, è ripartito come segue : un terzo, al massimo il 10% del capitale sociale effetti¬ vamente versato, agli azionisti; metà del resto alla Confederazione per essere versato alla nuova banca di emissione, e l'altra meta ai Can¬ toni in proporzione della loro popolazione.

Il' resto dell'attivo sarà assegnato alla nuova banca di emissione della Confederazione.

IX. Foro.

Art. 79. Il Tribunale federale conosce in prima e nltima istanza : a. di tutte le contestazioni di diritto privato risultanti dal¬ l'emissione d'i biglietti1 di banca; b. delle contestazioni ohe sorgessero fra' la Confederazione, i Cantoni e gli altri proprietari di azioni, fra di loro o con la Banca Nazionale, a proposito degli utili netti o del prodotto della liquidazione; i5. delle contestazioni relative alla fissazione del bilancio nel caso che la banca passasse alla Confederazione.

Tutti gli altri litigi riguardanti, lia Banca Nazionale sono di competenza dèi tribunali ordinari.

X. Disposizioni transitorie e finali.

Art. 80. La Banca Nazionale si assume, per se ed aventi causa, di rimborsare fino al 20 giugno 1940 i bi¬ glietti di banca degli istituti ohe il 19 giugno 1907 ave¬ vano il diritto di emettere biglietti in conformità della legge federale 8 marzo 1881. Dopo questo termine il controvalore diei biglietti non presentati per il rimborso sarà devoluto al fondo svizzero degli invalidi.

655 Qualora il diritto della Banca Nazionale di emettere bi¬ glietti cessi prima del 20 giugno 1940, l'obbligo del rim¬ borso passa alla Confederazione' contro indennizzo. La Con¬ federazione può trasferire ad una nuova banca d'emissione l'obbligo del rimborso.

Art. 81. Coll'entrata in vigore della presente legge sono abrogate : *l!a legge federale del 6 ottobre 1905 sulla Banca Naziona¬ le Svizzera (Raccolta Ufficiale, XXII, 47) ; laj legge federale del 24 giugno 1911 concernente revi¬ sione della legge federale del. 6 ottobre 1905 sulla Banca Nazionale Svizzera (Raccolta Ufficiale XXVII, T4G); Resta riservato* il decreto del Consiglio federale del 18 febbraio 1921 che completa temporaneamente gli ari. 19 e 20 della legge federale 6 ottobre 1905 sulla Banca Nazio¬ nale Svizzera (Raccolta Ufficiale XXXVTI, 154).

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 aprile 1921.

Il Presidente : Dr. J. BAUMANN.

Il Segretario : Kakslin.

Così decretato dal Consiglio Nazionale.

Berna, 7 aprile 1921.

Il Presidente : GARBANI-NERINL Il Segretario : G. Bovkt.

Il 'Consiglio federale decréta : La presente legge sarà pubblicata, conforme all'art. 89, capoverso 2°, della Costituzione federale e all'art. 8 della legge 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e decreti federali.

Berna, 7 aprile 1921.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Stkigkk.

Data della pubblicazione: 13 aprile 1921.

Soadenza del termine di referendum.' 12 luglio 1921.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sulla Banca Nazionale Svizzera. (Del 7 aprile 1921.)

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