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FEDERALE

Anno XXV Berna, 24 novembre 1942. Volume 1.

aasg=BB-g Si pubblioa di regola nna volta ogni 15 giorni. Prezzo: Ir. 2.- l'anno porgli abbonati Paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingna italiana al foglio officiale del Cantone dei Qrigioni, e ir. 10.- per i soli abbonati al Foglio federale.

Rivolgersi all'Amministrazione del Foglio officiale del Cantone Ticino in Bellinzona.

4320

Messaggio del

Consiglio federale all'Assemblea federale che accompagna un di¬ segno di legge federale sulla concorrenza sleale.

(Del 3 ottobre 1942.)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, Abbiamo l'onore di sottoporvi, col presente messaggio, un dise¬ gno di legge sulla concorrenza sleale.

A.

CENNO STORICO Con messaggio dell'll giugno 1934 (F.F. ediz. fr. 1934, II, 629), vi avevamo già sottoposto un disegno di legge sulla concorrenza ille¬ cita. Il ^Consiglio degli Stati, che aveva la priorità della discussione, ö e aveva iniziato l'esame nella sessione autunnale dello stesso anno, ^'oggetto passò quindi al Consiglio nazionale che lo discusse nella iasione autunnale del 1935, indi se ne occupò nuovamente il Con¬ iglio degli Stati nella sessione del gennaio 1936 (1). Mentre le due Camere si erano intese abbastanza facilmente su grande parte del disegno, si trovarono in profondo disaccordo su certi punti, specialUtente sui casi di « dumping » sociale, di delibere fatte a prezzi troppo bassi meR'aggiudicazione di lavori, e di rinvilìo dei prezzi (art. 2, lettere e ed & del disegno, ovvero lettere f, h, i, secondo ('ordine stabilito dalle due Camere). Neppure la commissione del Consiglio nazionale, riunitasi il 31 marzo 1936, giunse ad una so¬ luzione concorde. Di fronte a queste divergenze e visto che poco dopo hirono iniziati i lavori preliminari per la revisione degli articoli co¬ sa. 1) BS: C. d. S. 1984. pagg. da 818 a 858. da 862 a 884; C. N. 1935. page, da 291 a 298, da 004 & 862; C. d. 8. 1986, pagg. da 86 a 75.

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414 stituzionali in materia economica -- lavori che, per la loro natura, dovevano influire sul contenuto di una legge sulla concorrenza sleale -- le discussioni in corso non furono proseguite. Il 24 agosto 1939, la commissione del iConsiglio nazionale sii riunì di nuovo e votò, quanto alla via da seguire, la decisione seguente: Il (Dipartimento dell'economia pubblica è invitato a presentare alla commissione un rapporto complementare ; 1. Sulle modificazioni da introdurre nel disegno attuale in consi¬ derazione della revisione degli articoli costituzionali di carattere economico; 2. .Sull'aggiunta al detto disegno di disposizioni' concernenti ü modo sleale di agire negli affari; 3. Sulla relazione del Codice penale svizzero eon la legislazione sulla .concorrenza .sleale, specialmente per quanto concerne Ie sanzioni di questa legislazione e la loro soppressione in seguito all'adozione del Codice penale svizzero.

Essendo nel frattempo! sopravvenuta la guerra, la cosa passò momentaneamente in secondo ordine nelle deliberazioni parlamentari» Tuttavia, il 30 aprile 1941, l'Ufficio dell'industria, delle arti e ®e* stieri e del lavoro, per incarico del Dipartimento federale dell'econo¬ mia pubblica, presentò il richiesto rapporto complementare.

Ed eccone le conclusioni: 1. Il disegno deve limitarsi alla lotta .contro la concorrenza sleale nel senso stretto della parola. Esso non dovrà quindi trattare provvedimenti di politica economica intesi a limitare la libera concorrenza; tali provvedimenti dovrebbero essere rinviati alia legislazione futura intesa ad assicurare l'esecuzione delle nuove disposizioni costituzionali di carattere economico. Inoltre, il di¬ segno non deve disciplinare che i casi comuni a tutti i raffi economici, per lasciare alle associazioni la cura di regolare, ff^ diante accordi e decisioni di carattere obbligatorio generale, i casi speciali di determinati rami economici. Deve dunque essere prevista una riserva a favore dell'applicazione generale obbli¬ gatoria di simili accordi e decisioni.

2. Il disegno non deve contenere disposizioni sul modo sleale di procedere negli affari, materia questa di esclusiva conupeteiffa della .polizia e che deve, per conseguenza, essere lasciata alla Ie* gislazione cantonale.

3. Le disposizioni penali devono essere mantenute ned disegno, 11 a*
turalmente dopo essere state messe accuratamente in concordant col Oodice penale svizzero.

Viste queste conclusioni, la commissione del Consiglio nazionale ha stimato che il disegno dovrebbe essere così profondamente rito0

415 caio da non giustificare una continu aziona dell'esame. La commis¬ sione del Consiglio degli iStati ifeoe sua questa proposta e iper conse¬ guenza i due Consigli -- quello Nazionale il 6 e quello degli Stati I'll giugno 1941 -- presero congiuntamente la seguente decisione C): 1. La continuazione della discussione sulle divergenze è ormai priva d'Interesso poiché, data l'incidenza che hanno sul disegno di legge gli articoli economici della Costituzione e il Codice penale svizzero, l'economia del disegno deve essere modificata, anche per quegli articoli che non danno più luogo a divergenze. Nella sua forma attuale, il disegno dove essere respinto.

2. Il Consiglio federale è invitato a presentare alle Camere un nuovo disegno di legge tenendo conto di questa situazione.

In seguito, l'Ufficio dell'industria, delle arti e mestieri e del la¬ voro, per incarico del Dipartimento dell'economia pubblica, allestì un nuovo disegno che teneva conto della revisione degli articoli costi¬ tuzionali in materia economica e le cui disposizioni penali, soprat¬ tutto, concordavano con il Codice penale svizzero. Per il resto, il detto ufficio seguì, per quanto lo reputò possibile, il disegno dell'll giugno 1934, tenendo conto delle decisioni prese, nel frattempo, dalle due Camere. Questo nuovo disegno preliminare fu sottoposto, con le note spiegative del 20 ottobre 1941, al professor Germann che, per inca¬ rico del Consiglio federale, aveva redatto un memoriale, pubblicato nel 1927, concernente i lavori preparatori per una legislazione fede¬ rale su l'artigianato e -il commercio al minuto e che fu in seguito membro della prima commisione di periti istituita nel 1930, affinchè potesse dare il suo parere su quest'opera legislativa. Il professor Germann presentò il suo rapporto .prima della fine del 1941; in esso approvava il disegno preliminare -nel suo complesso, proponendo tut¬ tavia di apportarvi certe modificazioni ed aggiunte, dopo di che il Dipartimento dell'economia pubblica istituì, in data del 4 febbraio 1942, una nuova commissione di periti, composta dei signori: Dr. G. Willi, direttore dell'Ufficio dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, a Berna, presidente; E. Béguin, deputato al Consiglio degli Stati, a Neuchâtel; Dr. P. Bolla, giudice al Tribunale federale, a Losanna; Dr. A. Borei, vicedirettore
della Lega svizzera dei contadini, a Brugg; Dr. H. Fritzsche, professore all'Università di Zurigo, a Zòllikon; Dr. O. A Germann, professore all'Università di Basilea, a Basilea; Dr. p. Gysler, 'Consigliere nazionale, presidente dell'Unione svizzera delle arti e mestieri, a Zurigo; 1) BS: CN 1941, pajrsr. da 101 a 108; C. d. S. 1941, pa«. da 123 a 125.

416 Dr. H. Herald, segretario del direttario dell'Unione svizzera del com¬ mercio e dell'industria, a Zurigo; Dr. M. Holzer, caposezione all'Ufficio dell'industria, delle 'arti e me¬ stieri e del lavoro, a Berna; J. Huber, Consigliere nazionale, presidente del consiglio di vigilanza dell'Unione delle società svizzere dei consumatori, a San Gallo; Dr. W. Hug, rettore dell'Università commerciale di San Gallo, a San Gallo; Dr. A. Iten, deputato al Consiglio degli Stati, 'presidente dell'Unione svizzera dei venditori .al minuto, a Zugo; Dr. A. Janm, segretario dell'Associazione svizzera dei banchieri, a Basilea; R. Jouvet, direttore della Camera di commercio, a Basilea; A. Lachenal, Consigliere nazionale e Consigliere di Stato, a Ginevra; Dr. H. Morf, direttore dell'Ufficio federale della proprietà in teilet' tuale, a Berna; Dr. R. von Segesser, aggiunto del capo della Divisione di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e :polizia, a Berna; Dr. A. Siegwart, professore all'Università di Friburgo, a Friburgo; Dr. A. Vodoz, Consigliere nazionale e Consigliere di Stato, a Losanna; Dr. H. Walder, Consigliere nazionale, a Zurigo.

Come segretario è stato designato il Dr. O. A. Ziegler, giurista al¬ l'Ufficio dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, a BernaLa commissione dei periti si è, di massima, pronunciata per l'a¬ dozione della legge proposta. Essia ha dedicato quattro sedute e una seduta di sottocommissiane, durante il 1942, per l'esame del disegn0 preliminare dell'Ufficio dell'industria, delle arti e mestieri e del la¬ voro. Le su© deliberazioni l'hanno condotta .ad 'approvare il dis©#110 preliminare nelle sue grandi linee, pur apportandovi numerose inno¬ vazioni e modificazioni eh© non sono senza importanza. Poiché le associazioni centrali interessate erano rappresentate nella commis810" ne e dato che da più parti si dava importanza ad una sollecita con¬ clusione dei lavori, abbiamo giudicato inutile interpellare altri c1^" coli, soprattutto pel fatto che noi abbiamo potuto, con riserva di Qu®r" che modificazione secondaria, accettare il disegno così come era dalle deliberazioni della commissione dei .periti. Noi abbiamo ^ potuto far nostro, in gran parte, il modo di vedere della commission dei periti, esponendolo nei capitoli del nostro messaggio che il titolo « Idee informatrici del disegno » (lettera C) e « Ossorvazio preliminari intorno ai singoli articoli » (lettera E).

417 B.

NECESSITÀ DI UNA LEGGE FEDERALE I.

Nel 1908, ipoco dopo l'adozione dell'articolo 34ter della Costitu¬ zione, fu allestito il programma per una legislazione federale su l'arti¬ gianato ed il commercio al minuto. Questo programma comprendeva tre punti essenziali, e cioè: la protezione delle «aziende artigiane e commerciali (concorrenza sleale, liquidazioni e commercio ambulante, vendite a rate), la formazione professionale, la protezione degli arti¬ giani e dei commercianti al minuto. Fino ad oggi soltanto il secondo punto del programma è stato «attuato con la legge del 26 giugno 1930 sulla formazione professionale U). In seguito a varie circostanze, gli altri punti non sono ancora stati risolti; gli interessati insistano tut¬ tavia perchè si giunga ad una soluzione e, in modo particolare, si sdotti una legge sulla concorrenza sleale.

Tanto nei lavori della prima commissione dei periti quanto nei pareri espressi sul disegno di detta «commissione -- disegno pubbli¬ cato nel 1933 -- è stato più volte espresso il desiderio che la concor¬ renza sleale fosse repressa da una «legge federale. Questo voto ebbe pure un eco in parlamento, dove il postulato Amstalden, accettato dal Consiglio degli «Stati l'8 giugno 1933 (2) chiedeva l'adozione di dispo¬ sizioni legali intese particol/armente : 2° A combattere la concorrenza illecita e sleale sotto tutte le sue forme, a tutelare i valori morali delle classi medie e a pro¬ teggere gli interessi legittimi delle altre classi, specialmente quelli della clientela.

In senso analogo si esprimeva il postulato Joss (3), accettato dal Con¬ siglio nazionale il 14 giugno 1933, ed il cui tenore, per quanto con¬ cerne l'oggetto che ci occupa; era il seguente: Il Consiglio federale è invitato ad esaminare se non sia op¬ portuno prendere provvedimenti «per tutelare l'esistenza delle pic¬ cole aziende. I firmatari raccomandano in modo speciale: 3° Di sviluppare la legislazione sul lavoro nelle arti e mestieri e contro la conicorrenza sleale.

È nel senso di questi «postulati che avete deciso, in mancanza di qualsiasi proposta contraria, di iniziare l'esame del nostro primo di1) BtJ 48, pair. 841.

2) BS: C. d. S. 1988, pag. 168 e aegg.

8) BS: 0. N. 1988, pag. 814 a aagg.

418 segno dell'll giugno 1934. Quando ipiù tardi te deciso di non pro¬ seguire la discussione su questo oggetto, ci avete espressamente invi¬ tati a presentare un nuovo disegno, specificando che avremmo dovuto farlo il più presto possibile. La seconda commissione di periti ha pure votato, a grande maggioranza, una risoluzione auspicante una regolamentazione federale in ma/teria. La commissione federale dello arti e 'mestieri si è pronunciata nello stesso senso nella sua seduta del 10 aprile 1942; concordemente con un'istanza dell'Unione svizzera delle arti e mestieri del 27 aprile 1942, essa ha insistito sulla grande urgenza di questa regolamentazione (x).

II.

1. Attualmente, la protezione di diritto civile contro la concor¬ renza sleale è garantita in primo luogo dall'articolo 48 del Codice delle obbligazioni (2) che è del seguente tenore : « 'Chi è compromesso o minacciato nella propria clientela ài affari da pubblicazioni inveritiere o dia altri procedimenti contro la buona fede, può pretendere la cessazione di questi atti ed io caso di colpa il risarcimento del danno ».

A questa protezione si aggiunge quella dell'articolo 41 del Codice delle obbligazioni concernente il danno cagionato da atti illeciti, dell'arti¬ colo 28 del Codice civile (3) e dell'art. 4i9 del Codice delle obbligazioni sul pregiudizio nelle relazioni personali, come pure quella prevista dalle disposizioni speciali del Codice delle obbligazioni sulle ditte (art944 e seguenti) e dalle leggi speciali sulla iprotezione della proprietà industriale e commerciale.

L'esperienza ha dimostrato che l'articolo 48 del Codice delle ob¬ bligazioni è, da diversi aspetti, insufficiente e incompleto. Questa di¬ sposizione limita la nozione della concorrenza sleale ai oaisi in cui UI1^ persona è compromessa o minacciata nella propria clientela d'affai» es®a non abbraccia nè il pregiudizio nel credito, ne il pregiudizio neh0 altre basi della capacità di concorrenza o la loro esposizione in P61^" colo, per esempio, il pregiudizio nella reputazione personale, nelle fonti di approvvigionamento o in altri fattori delle relazioni d'affari. La P°r tata dell'articolo 48 appare sempre più ristretta e costituisce una vera lacuna se si considera la varietà delle forme sotto le quali s'eser¬ cita la concorrenza. Inoltre, le sanzioni (previste
all'articolo 48 --- 0210 ne per la cessazione dei procedimenti sleali ed, in caso di colpa, azion 1) Vedi in proposito il nostro rapporto del 14 luglio 1942 sul postulato del.poxL icoU nazionale concernente il rinvio della votazione popolare sulla revisione degli ort costituzionali in materia economica, come pure la protezione dei rami economici nacciati nella loro esistenza, in F. F., edizione frane., anno 1942, pag. 489 e 498.

2) BU 27, pag. 377 e 53, pag. 189.

3) BU 24, pag. 233.

419 di marcimento del danno -- non. bastano in tutti i oasi. Così, la giuri¬ sprudenza non ha ammesso che con reticenza e in modo isolato, fon¬ dandosi sull'azione contemplata dalia legge per la cessazione di pro¬ cedimenti sleali, un'azione per la cessazione del pregiudizio cagionato all'attore da un atto già terminato (fSTF, 67, II, 59); essa non è poi generalmente ammessa che in forma di risarcimento di danno o di riparazione del torto morale, imponendo quindi all'attore la prova di una colpa imputabile al convenuto (STF, 52, II, 354). Inoltre, a differenza del diritto sui brevetti d'invenzione, il diritto attuale sulla concorrenza sleale non conosce azione di restituzione del guadagno, di modo che chi si è arricchito mediante un atto di concorrenza sleale Può conservare il frutto in tal modo conseguito, mentre che la parte lesa, nell'ipotesi più sfavorevole, può rimaner© a mani vuote. Infine, l'articolo 48 del Codice delle obbligazioni non prevede un'azione di accertamento del carattere illecito dell'atto di concorrenza sleale, ben¬ ché quest'azione risponda senza dubbio a un bisogno. Infatti, in certi casi, essa dispensa la parte lesa dal ricorrere a mezzi di difesa più completi, a meno ohe costituisca l'unico suo mezzo di difesa.

È bensì vero che il giudice, guidato dal Tribunale federale, ha colmato in parte le lacune della legge, ma non va dimenticato che non è punto la legge ma solo la giurisprudenza che accorda questa Protezione più estesa. Ne consegue una certa titubanza nella deter¬ minazione dei principi giuridici applicabili, non essendo questa giuri¬ sprudenza generalmente conosciuta dagli uomini d'affari e spesso nep¬ pure dai giuristi, poiché si tratta d'un dominio di carattere speciale.

Nemmeno le autorità giudiziarie, soprattutto quelle di prima istanza, ne sono sufficientemente informate. Esiste quindi il bisogno di sanzio¬ nare, mediante una legge, le preziose soluzioni della giurisprudenza.

Giò avrebbe per effetto, prescindendo dai vantaggi pratici, di favorire, se si può dire, la democratizzazione del nostro diritto sulla materia e di agevolarne l'applicazione da parte dei tribunali.

, 2. Il bisogno d'una legge federale è dimostrato anche da un altro motivo, cioè dalla mancanza di norme uniformi sui provvedimenti d'urgenza (profwedimenti provvisionali). Norme corrispondenti
si ^scontrano nelle leggi speciali ohe proteggono la proprietà industriale e commerciale ma mancano nel dominio della concorrenza sleale, dove sarebbero, perlomeno, altrettanto necessarie. Al presente, in questo dominio non possono essere ordinati provvedimenti d'urgenza che in rirtù di disposizioni cantonali di procedura. Ne consegue che in certi Cantoni si può ricorrere ad esse, in altri no o, almeno, non nella stessa misura. Come emerge da un rapporto presentato alla commissione di Pariti dal professore Fiitzsche, dell'Università di Zurigo, le disposi¬ zioni cantonali sono in ogni caso assai disparate e molte volte non sono tali da garantire una protezione sufficiente. La Confederazione

420 è, senza dubbio, competente per legiferai1© ®u questo punto; infatti, poiché essa può stabilire norme di diritto civile, ha altresì la facoltà di stabilire le norme di procedura civile necessarie all'applicazione uniforme di esse, come del resto è già stato fatto per il Codice civile» 3. Se, nel 1934, la necessità di disposizioni penali di diritto fede¬ rale si giustificava soprattutto con la diversità delle legislazioni penali cantonali (messaggio, FF eddz. fr. 1934( II, 534) non è più la stessa cosa dopo l'attuazione del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 1). Va però rilevato esplicitamente che le Camere federali hanno inserito l'articolo 161 (concorrenza sleale) e l'articolo 162 (violazione del segreto di fabbrica o commerciale) nel Codice penale soltanto perchè non esisteva allora una legge speciale sulla concorrenza sleale; esse rimanevano »nondimeno del parere che i casi previsti dai detti articoli dovessero essere regolati da una legge speciale. Il Consigli0 federale aveva dapprima cancellato i due articoli (art. 138 e 189 del disegno del 23 luglio 1918, FF, ediz. fr. 1918, IV, 1 e ss.), con la riser?® che fosse emanata in seguito una legge sulla concorrenza sleale2). ^ Consiglio nazionale, al contrario, li aveva mantenuti per tutta la durata delle deliberazioni sulle divergenze, con la riserva opposta, pur ani" mettendo ehe se il Codice penale e una legge speciale sulla concorrenza sleale fossero entrambi condotti a termine, i reati della concorrenza sleale dovessero, di preferenza, essere puniti dalla legge speciale8)» ® soltanto nella primavera del 1937, quando fu certo che il Codice penale sarebbe stato promulgato prima di una legge speciale sulla concorrenza sleale, ohe il Consiglio degli Stati adottò i due articoli precitati, fl®® prevedendo già allora una disposizione transitoria che li sopprimesse quando vi sarebbe stata la legge sulla concorrenza sleale4).

Le Camere federali non hanno esaminato nel merito i reati di concorrenza inseriti nel Còdice penale, perchè sapevano già dall'inizi0 -- come osservammo più sopra -- che presto, o tardi sarebbero staW sostituiti da una legge speciale. Ciò .spiega in modo particolare P0^.

l'articolo 161 del Codice penale è rimasto in uno stadio intermedi0 nell'evoluzione del diritto repressivo della concorrenza sleale e perch in
sostanza presenta le stesse lacune che il'articolo 48 del Codice dell obbligazioni. L'articolo 161 ha, infatti, il tenore seguente: « Chiunque con mezzi sleali, in modo particolare con meo® subdole, indicazioni mendaci, insinuazioni malevoli, svia e ell°® tana l'altrui clientela, è punito, a querela di parte, con 1® dete zione o con la multa ».

1) RU 54, 799.

' J78 2) B8: tiratura speciale concernente il Codice penale svizzero, C. di S.s pMf»* e segg.; 323, 847 e se??. ; 374, 889 e aegg.

g .

3) BS: tiratura speciale suddetta, C. N.: pag»g. 860 e segg.; 619 e segg.; 746 e se 785, 794 e, In modo particolare, 800 e Begg.

4) BS; tiratura speciale suddetta, C. di S.: pair. 892.

421 Còsi, come l'articolo 48 del Codice delle obbligazioni, l'articolo 101 del Codice penale si limita ad accordare una protezione a chi è pre¬ giudicato nella propria clientela, mentre lascia senza protezione gli altri fattori della capacità di concorrenza e non punisce gli altri abusi della concorrenza. Questa definizione ristretta degli elementi dei reato sarebbero, già dall'inizio, in opposizione col concetto fondamen¬ tale della protezione di diritto civile. Ciò ha per conseguenza di creare una incertezza inquietante per la giurisprudenza. Del resto, l'articolo 161 è concepito invero in termini troppo generali, che non implicano per nulla l'esistenza di procedimenti di concorrenza e, contrariamente alla marginale, supera la portata d'una disposizione penale sulla con¬ correnza sleale. Parimente, l'articolo 162 del Codice penale, che punisce la violazione del segreto di fabbrica e commerciale, non sarebbe tale da soddisfare pienamente, in quanto esso tratta, in fine, d'un reato specifico di concorrenza.

In 'riassunto, si può dire che suche presentemente, benché il Codice Penale sia in vigore, si verifica il bisogno d'inserire disposizioni pe¬ nali in una legge speciale sulla concorrenza sleale. La protezione di diritto civile e quella di diritto penale dovrebbero, nel limite del pos¬ sibile, essere ricalcate l'una sull'altra secondo il medesimo criterio, al fine di tutelare più efficacemente la concorrenza economica nell/ambito di una legge coerente.

4. Prescindendo dalle norme di diritto civile che occupano il primo posto e dalle sanzioni penali che le completano, si rendono altresì necessarie in due domini delle disposizioni di diTitto (nummi' strativo. Si tratta in 'primo luogo delle liquidazioni. Questo dominio non può essere retto in modo soddisf acente dal diritto cantonale, 'per¬ chè le liquidazioni esercitano spesso un azione al di là dei confini cantonali. Così, quando la pubblicità relativa a una liquidazione è fatta col mezzo dei giornali al di fuori del territorio cantonale, il Cantone è spesso nell'impossibilità d'intervenire efficacemente, anche quando il Cantone nel quale si ffl- In pubblicità consente di procedere a liquidazioni soltanto a condizioni più rigorose ai commercianti che risiedono sul suo territorio. Siccome la concorrenza ha vieppiù un carattere intercantonale,
s'impone una regolamentazione uniforme per l'intero territorio svizzero. È superfluo però avvertire che questa rego¬ lamentazione non deve, senza necessità, invadere la competenza dei Cantoni; essa deve, in modo particolare, lasciare ai Cantoni la facoltà di riscuotere tasse e d'emanare nonne complementari. La situazione si Presenta in modo analogo nel dominio dei vantaggi ai compratori (re¬ gali di vendita). In questo dominio, la regolamentazione è inoltre in¬ tralciata dalla complessità delle forme che assumono i vantaggi offerti.

La competenza d'emanare disposizioni legali in questo dominio della polizia del commercio spetta alla 'Confederazione in virtù dell'articolo 34 ter della 'Costituzione.

433 III.

Giova osservare infime che i diversi modi di protezione dalla proprietà industriale e commerciale hanno già da lungo tempo fatto l'oggetto di numerose leggi speciali x), neLle quali le sanzioni di diritto civile e quelle di diritto penale si sono ipotute coordinare e regolare secondo criteri uniformi. Siccome il diritto relativo alla concorrenza sleale costituisce, in un certo senso, il fondamento di queste leggi speciali, sarebbe necessario dare ad esso una struttura più coerente dell'attuale sulla base delle disposizioni di diritto civile e dell'articolo 161 del «Codice penale.

A questo proposito noi dobbiamo menzionare anche gli obblighi internazionali ohe la Confederazione ha assunto aderendo alla Con¬ venzione internazionale per la protezione industriale, conchiusa a Pa* rigi il 20 marzo 1883, poi riveduta a Bruxelles il 14 novembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, ail'Aja il 6 novembre 1926 e a Londra il 2 giugno 1934 2). L'articolo 10 bis di questa convenzione dispone, a proposito della concorrenza sleale, ciò che segue: 1 I paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini facenti parte dell'Unione una (protezione effettiva contro la con¬ correnza sleale.

2 Costituisce un atto di concorrenza aleale ogni atto di con¬ correnza contrario agli usi onesti in materia industriale o com¬ merciale.

8 Dovranno particolarmente essere vietati; 1° tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualun¬ que ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente; 2° le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da di¬ screditare lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale 0 commerciale di un concorrente.

Anche se la nostra giurisprudenza basta per soddisfare agli obbli¬ ghi assunti dalla Confederazione, una legge federale sulla concorrenza sleale che contenga su questo punto disposizioni espresse non può che metter in grado di meglio garantire l'adempimento di questi obblighi.

1) Legge federale nulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industriali del 26 settembre lo» » 21 dcombre 1928 e 22 giugno 1939: BU 12, 1; 45, 149; 55, 1257.

Legge federale sui disegni e modelli industriali del 80 marzo 1900 e 21 dicembre 1928: EU 18,
124; 45, 149.

Lçggp federale sui brevetti d'invenzione del 21 giugno 1907, 9 ottobre 1926 e dicembre 1988: BIT 23, 675 ; 43, 9; 45, 149.

j Legge federale sui diritti di priorità relativi ai brevetti d'invenzione e di»®#0 o modelli industriali, del 3 aprile 1914 e 21 dicembre 1928: BU 30, 303 ; 45, 151. .

Legge federale sui diritti d'autore concernenti le opere letterarie ed artistiche, d 7 dicembre 1922: BTJ 39, 67.

, . , io 2) Testo originale: EU 7, 469; testo riveduto: BU 55, 1265; decreto federale d®1 giugno 1939 che autorizza la ratificazione: BU 55, 1268

42 C.

IDEE GENERAGLI INFORMATRICI DEL DISEGNO I.

1. Lo scopo della legge è di garantire una protezione contro la concorrenza sleale. Il disegno del 1934, nella sua disposizione generale (articolo 1), moveva dal pregiudizio recato a certi diritti inerenti alla personalità del concorrente, e poneva in primo piano la protezione di Quest'ultimo, considerata dal suo aspetto soggettivo. Il nuovo disegno, contrario, è inteso anzitutto a proteggere il libero esercizio della concorrenza come uno dei fondamenti essenziali del nostro ordine eco¬ nomico. Così la disposizione generale (articolo 1) pone espressamente al centro della definizione degli elementi di fatto V « abuso della concor¬ renza economica », mettendo in tal modo in rilievo che il legislatore non intende nè toccare alla concorrenza come tale, nè invadere il campo del diritto al libero esercizio dell'attività economica, ma vuole soltanto opporsi agli abusi che possono essere commessi nell'esercizio di questo diritto. Laddove l'articolo 48 del Codice delle obbligazioni si presenta, in gran parte, come un caso d'applicazione dell'articolo 28 del Codice civile (pregiudizio nelle relazioni personali), la nuova legge si riallaccia all'articolo 2 del Codice civile, il quale dispone che il mani¬ festo abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.

La protezione civile costituirà, come finora, il punto capitale; tut¬ tavia, potranno essere prese anche delle sanzioni penali, ma solo a richiesta della persona autorizzata a proporre querela. Si è voluto, inveoe, prescindere da una regolamentazione di semplice polizia o di Polizia amministrativa, con riserva di due eccezioni di cui parleremo più avanti. Il disegno muove dal principio ohe gli interessati devano e ssi stessi tutelare il loro interesse personale all'intangibilità dell'isti¬ tuto della concorrenza e che lo Stato non deve intervenire d'ufficio in Questo dominio. iSono autorizzati in primo luogo a proporre la querela d concorrente direttamente danneggiato o minacciato (articolo 2, pri¬ mo capoverso) e poi -- a differenza del disegno del 1034 -- il cliente danneggiato o minacciato nei suoi interessi economici dall'incidenza della concorrenza sleale (articolo 2, secondo capoverso). Siccome una regolamentazione siffatta si fonda esclusivamente sull'iniziativa degli interessati, il danneggiato,
secondo le circostanze, si asterrà forse dal Proporre azioni, sia che egli temi i rischi di un processo, sia che gli ripugni di assumere la parte di attore, sia che l'atto di concorrenza sleale non sia direttamente rivolto contro un concorrente determinato (ciò che, invero, non impedisce che una persona determinata sia auto¬ rizzata a proporre azioni). Per queste ragioni, il disegno conferisce tale autorizzazione, almeno per certe azioni ed a certe condizioni, anche alle unioni professionali ed economiche (articolo 2, terzo capoverso). In tu*-?

m i casi, il diritto di proporre un'azione civile comporta quello di porre una querela penale (articolo 14, in fine).

2. Poiché, per principio, si era «stabilito che il' disegno si limi¬ tasse alla lotta contro gli abusi della concorrenza, non poteva essere questione di inserirvi disposizioni sui procedimenti sleali nel senso stretto. Se si fosse voluto, in modo generale, garantire certe condizioni indispensabili al commercio leale o impedire certi sistemi sospetti per proteggere il cliente contro qualsiasi sfruttamento possibile da parte del commerciante, si sarebbe dovuto emanare norme particolareggiate di polizia, rafforzate da sanzioni penali; ma così facendo si sarebbero oltrepassati i limiti d'una legge sulla concorrenza. Siffatte disposizioni relative alla polizia dei commercio e dell'industria, come sarebbero, per esempio, le norme intese a impedire la dissimulazione della quantità esatta nella offerta di merci ovvero quelle concernenti l'indicazione dei prezzi nella valuta del paese o l'indicazione dell'origine della merce, possono senza dubbio essere utili, ma esse sono lasciate, come fin qub alla competenza dei 'Cantoni. Non esiste un vero bisogno di istituir® una legislazione federale uniforme a questo proposito, soprattutto p®3" chè la maggior parte dei Cantoni ha delle leggi ormai completamente entrate nelle usanze e che .rispondono ai bisogni locali e regionali. Ë solamente nel dominio delle liquidazioni e dei vantaggi ai comprato!*1 (regali di vendita) che si prevede una regolamentazione di .polizia um¬ forme per tutta la Svizzera, tale da proteggere non soltanto il pubbli®0» ma anche ed altrettanto gl'interessi legittimi dei concorrenti (artico^0 19 e seguenti).

3. Anche senza contenere una regola sui procedimenti sleali, 11318 legge sulla concorrenza può garantire una protezione ai clienti, accor¬ dando ad essi pure, a certe condizioni -- come lo fa l'articolo 2, se' condo capoverso, del disegno --, le azioni che spettano ai concorrenti danneggiati dalla concorrenza sleale. Infatti, si considera che l'atto m concorrenza sleale, sebbene colpisca sempre direttamente uno o Pl" concorrenti, può nondimeno implicare un procedimento sleale che, re* condo le circostanze, può recar pregiudizio indirettamente ai client* Nondimeno, perchè la legge .conservi il suo carattere di legge
sulla con correnza, il disegno non conferisce ai clienti il diritto di propor1^ l'azione se non con la riserva che essi possano provare di avere remmente sofferto un danno in conseguenza di un atto che (presenta tu gli elementi della fattispecie della concorrenza sleale, ivi compreso nesso casuale tra l'atto e il danno.

Ciò che importa anzitutto praticamente ai clienti è che Que^ disposizioni conferiscano ad essi, come pure alle unioni econom1® che tutelano i loro .interessi, il diritto di proporre le azioni di accerta mento del carattere illecito dell'atto e per la cessazione dello stato fatto che .ne risulta. Essi sono inoltre autorizzati a proporre l'azl0®~ penale ed altresì a chiedere i provvedimenti d'urgenza previsti a e0®1

425 piamente» della protezione di diritto civile. Per i casi, relativamente rari, in cui il cliente dovesse, per il danno sofferto, invocare l'articolo 41 del Codice delle obbligazioni e, iper provare il carattere illecito dell'atto, dbvesse invocare altresì il diritto relativo alla concorrenza, il disegno offre il vantaggio di regolare tutto il procedimento da seguire in una sola ed unica legge. Nulla è innovato invece nella posizione giuridica del cliente che si prevale di un vizio del consenso -- errore o dolo -- che l'ha indotto al contratto (articolo 23 e seguenti del 00), ovvero in quella del cliente che intende proporre l'azione di risarcimento del danno o l'azione di garanzia in caso di violazione del contratto (articolo 97 e seguenti, articolo 197, articolo 368 del CO ecc.).

4. Fintanto che le regole di diritto civile emanate in materia di concorrenza miravano principalmente a proteggere le persone contro procedimenti sleali, esse potevano limitarsi ad accordare al danneg¬ giato le azioni che dovevano preservarlo da un danno maggiore ed a consentirgli, in caso di colpa, di ottenere una riparazione del danno sofferto. Se in avvenire, è la concorrenza stessa che deve in primo luogo essere protetta, occorre che la persona che ha agito in malafede debba ristabilire lo stato di cose anteriore e che non possa, per conse¬ guenza, conservare i frutti della sua attività sleale. È per questo che il disegno prevede anche un'azione di restituzione del guo.da.gno conse¬ guito mediante un reato di concorrenza sleale (articolo 2, primo capo¬ verso, lettera f; articolo 3 e articolo 15).

L'importo da restituire deve anzitutto esseri destinato a riparare il danno. Secondo le circostanze, un concorrente danneggiato otterrà in tal modo un compenso che egli non avrebbe potuto ottenere altriuienti. Infatti, urta meno il senso del diritto vedere un concorrente obbli¬ gato a restituire il guadagno procuratogli dal suo modo di agire illecito, -- anche se i requisiti voluti per obbligarlo a riparare il danno non siano adempiti --, che vederlo conservare il suo guadagno, mentre il danneggiato dovrebbe restare a mani vuote. Il Tribunale federale ha stabilito la sua giurisprudenza in una sentenza che si fonda sullo stesso principio, benché concerna un dominio speciale della prote¬ zione della proprietà industriale. In
essa pronuncia che « il proprietario di un brevetto può sempre esigere in riparazione del danno cagio¬ natogli dalla persona che ha illecitamente sfruttato la sua invenzione, per lo meno la restituzione del guadagno che questa si è in tal modo Procurato ». (ISTF 49, II, 518). È superfluo avvertire che questo prin¬ cipio può essere applicato anche ai casi d'abuso della concorrenza eco¬ nomica.

Il « diritto d'equità » inglese ed americano consente, per principio, in tutti i domini della protezione della proprità industriale ed arti¬ stica, di chiedere « account and payment of profits », cioè un rendi¬ mento di conto e la restituzione del guadagno illecitamente conseguito.

Lo stesso dicasi della giurisprudenza stabilita in ultima istanza nella

426 Germania a proposito del diritto relativo ai brevetti, ai disegni e mo¬ delli industriali, alle opere letterarie ed artistiche e nella Francia a proposito del diritto relativo ai brevetti. Disposizioni esipresse su que¬ sto punto sono pure contenute nella legge belga del 1854 sui brevetti, nella legge austriaca del 1897/1925 sui brevetti, nella legge austriaca del 1936 sulle opere letterarie ed artistiche, nella legge norvegese dello stesso anno sui brevetti, nella legge polacca del 1926 sulla concorrenza e nel Codice civile del Liechtenstein (art. 1048, secondo capoverso, con¬ cernente la protezione delle ditte di commercio).

5. Come abbiamo già osservato, la legge mira essenzialmente ® lottare, mediante sanzioni civili, rafforzate da sanzioni penali, contro gb abusi della concorrenza, pur salvaguardando il diritto di esercitare lib©" ramente un'attività economica entro i limiti stabiliti dalle regole della buona fede. Dagli esempi particolarmente caratteristici di concorrenza sleale enumerati nell'articolo 1, secondo capoverso, lettere da a ad ^ del disegno, si rileverà già che si è voluto prescindere da tutti i f®^1 tali da limitare la libera concorrenza e che, se vi fossero contempla^1» denoterebbero una tendenza verso obbiettivi di politica professional© piuttosto che ila volontà di garantire una protezione contro abusi del diritto di libera concorrenza. Questo è il motivo per il quale il cas0 di delibera fatta nell'aggiudicazione di lavori a prezzi manifestamente troppo bassi, che era 'previsto nel disegno del 1934 (articolo 2, 1©^" tera h) è stato ora abbandonato. E questo è altresì il motivo p©r .

quale i fatti relativi al rinvilìo dei prezzi e al sistema dei vantaggi a1 compratori, accennati durante il corso delle deliberazioni parlamen¬ tari, non sono stati ripresi; ciò è avvenuto tuttavia nel convincimeli^0 che i fatti di questa natura possano essere compresi nella disposizione generale dell' articolo 1, quando si presentano come un abuso della con¬ correnza (vedi qui appresso a pag. 438). Da questa concezione fonda* mentale non ci scostiamo che per stabilire certe disposizioni di diriTM0 amministrativo su le liquidazioni ed i vantaggi ai compratori. Il dise* gno non traccia del resto qui che le grandi linee, prevedendo che J Consiglio federale disciplinerà la materia mediante
ordinanza. Second il pensiero direttivo che ha informato l'elaborazione del disegno, regole della buona fede faranno parimente norma per l'applicazion delle prescrizioni sulle liquidazioni (articolo 10, capoverso secondo) e> in materia di vantaggi ai compratori, le prescrizioni dovranno l110 tarsi a reprimere gli abusi (articolo 22, capoverso primo).

n.

e1. Per definire la concorrenza sleale, si pone anzitutto la q stione se sia preferibile enumerare i casi particolari o, invece, f01^ ^ lare, in una disposizione generale, una definizione che abbracci tut ^ casi particolari. Il disegno del 1084 ha consacrato, per la protezione^ diritto civile, il sistema della clausola generale, spiegandolo con 1 ' .

merazione indicativa di certi casi determinati. Per la protezione

427 diritto penale, invece, esso enumera in modo limitativo i reati. Ora, il Codice penale svizzero ha istituito una disposizione generale, sia pure di -portata ristretta (articolo 161), completata da una fattispecie speciale concernente la violazione del segreto di fabbrica o commer¬ ciale (articolo 162).

Il nuovo disegno ha innovato, in quanto definisce gli elementi di fatto in una parte distinta, che esso pone, come parte generale, in principio della legge (articolo 1). Come nel disegno precedente, que¬ sta parte contiene la disposizione generale, come pure alcuni esem¬ pi spiegativi. Per gli effetti di diritto civile, si rimanda, senza riserva, alla definizione generale della fattispecie, mentre che gli effetti di diritto penale sono determinati mediante 1 enunciazione di casi parti¬ colari, che si ricollegano del resto strettamente alla parte generale.

2 In dir ìtto civile essendo data la straordinaria varietà di forine che può rivestire la concorrenza sleale, non si saprebbe considerare come possibile e tale da rispondere, a lungo andare, alle necessità della pratica, una regolamentazione fondata sull'indicazione di casi deter¬ minati". È bensì vero ohe, a rigore, sarebbe possibile contemplare in un lungo elenco le diverse forme di concorrenza sleale attualmente conosciute, ma l'evolversi spesso repentino delle condizioni economiche influisce costantemente sulle forme della concorrenza, relegandone cer¬ te all'ultimo posto e portandone in primo piano altre, magari fin qui sconosciute, così che un elenco siffatto sarebbe ben presto sorpassato.

Si dovrebbe in tal modo procedere a frequenti modificazioni legi¬ slative; ora, prescindendo dagli iinconvenienti duna procedura sif¬ fatta, ben di rado simile revisione potrebbe essere compiuta in tempo.

Ci si è del resto accorti che non era ü caso di trattare in modo essen¬ zialmente differente le diverse forme di concorrenza sleale. Anche se vi sono dei casi in cui solo l'un a o l'altra delle azioni penali, (per esempio l'azione per la cessazione dell'atto di concorrenza sleale o l'azione di risarcimento di danni), presenta un importanza pratica, ciò non impedisce di prevedere gli stessi effetti giuridici per tutti gli atti di concorrenza sleale.

Queste sono le ragioni per le quali si è adottate nel disegno il sistema della clausola generale,
per quanto concerne almeno 1 azione civile (articolo 1, primo capoverso). In questa clausola generale, la concorrenza sleale è considerata come un « abuso della concorrenza eco¬ nomica commesso con inganno o con altri mezzi contrari alle norme della buona fede ». Questa evoluzione della definizione generale non si riferisce tuttavia che a un elemento di fatto, quello che è enumerato nella definizione stessa, di modo che i casi citati non hanno valore intrinsico e, soprattutto, non devono essere considerati in un senso limi¬ tativo (veggasi pag. 438 e seguente).

3 Al contrario, la parte relativa all' azione penale consacra, in luogo d'una disposizione penale, una enumerazione limitativa dei reati

428 (articolo 14, lettere da a a g). Certamente, un'enumerazione, ;per quan¬ to completa essa sia, non potrebbe essere anche in questo dominio esente da lacune. E saranno spesso i concorrenti meno scrupolosi che ne profitteranno per sottrarsi alla legge con un abile sotterfugio. No¬ nostante questo pericolo inevitabile, non si poteva, a motivo delle gravi abiezioni che vi si oppongono, adottare il sistema della definizione generale per determinare gli elementi costitutivi del reato.

Giova anzitutto osservane a questo proposito che si sarebbe verosi¬ milmente maggiormente tentati di abusare della querela penale col si¬ stema della definizione generale che con quello dei casi rigorosamente definiti, per esempio per pervenire, grazie all'esecuzione ex officio della procedura penale, a procurarsi informazioni sugli affari del con¬ corrente o dei mezzi di prova per un processo civile, o ancora per eser¬ citare una pressione sul concorrente. Inoltre, è ad ogni modo di fr®" quente difficile tracciare una delimitazione tra la concorrenza lecita e quella illecita. E questa difficoltà aumenterebbe ancora se il giudici dovesse fondarsi su di una definizione ampia mancante della necessaria precisione. Giova infine rilevare che i tribunali penali molte volte no"1 posseggono nello stesso grado che i giudici civili le cognizioni tecniche ® l'esperienza necessarie nel dominio speciale relativo alla concorrenza.

In diritto penale, si deve mirare a che vi sia una chiarezza complet6 intorno ai fatti punibili, se si vuole prevenire nella misura possibile l'uso abusivo della querela penale o le incertezze delle decisioni g*u" diziarie, inconvenienti questi che sarebbero inevitabili se si adottasse una definizione generale. Ecco le ragioni per le quali si è adottato una soluzione fondata sull'indicazione di casi particolari. Può darsi che questa soluzione non conduca nell'uno o nell'altro caso alla sanzione penale desiderabile; ma ciò è meno grave degli svantaggi inerenti a una clausola generale di diritto penale. Del resto, l'azione civile, che è la preponderante, garantisce una protezione molto ampia.

A nostro parere, è privo di fondamento il timore che la protezione di diritto penale sia meno efficace con il sistema dei casi particolari consacrato dal nostro disegno che con la base del Codice penale sviz¬
zero. Ritorneremo del resto più avanti su questo argomento nelle nostre osservazioni preliminari intorno ai singoli articoli (veggasi pag. 461).

A questo proposito, basti ora rilevare che l'articolo 161 del Codice Ver naie svizzero non potrebbe essere parificato ad una definizione gene¬ rale nel senso del primo capoverso dell'articolo 1 del nostro disegno, poiché Ipunisce, da una parte, soltanto dei mezzi « sleali » e, daU'ahi"6' soltanto il pregiudizio cagionato alla clientela; ora, nell'una e nell'ai di queste direzioni, esso ha una portata più ristretta che la magff10 parte dei reati del nuovo articolo 14.

1. Le basi costituzionali del disegno sono date dagli articoli 64 e 64bis della Costituzione federale. L'articolo 34fer, che conferì*0

429 alla Confederazione il diritto di statuire prescrizioni uniformi nel do¬ minio delle arti e dei mestieri, non serve di base che /per il capitolo quarto del disegno, quello ohe contiene norme di polizia. Quanto agli altri capitoli, essi si fondano sugli articoli 64 e 64 bis, clie conferiscono alla Confederazione il diritto di far leggi in materia di diritto civile e dii diritto panale. Ne consegue -- ipoiohè la legge non contiene dispo¬ sizioni contrastanti -- ohe il campo d'applicazione dei due principali capitoli del disegno, ossia di quelli ohe si riferiscono alla protezione di diritto civile e -all'azione penale, non si limita alle arti e ai mestieri nel senso dell'articolo 34 ter. 'Come l'articolo 48 del Codice delle obbli¬ gazioni e l'articolo 161 del 'Codice /penale ai quali subentrano, questi due capitoli si applicano, invece, a tutte le professioni senza distinzione, cesia anche all'agricoltura e alle cosiddette professioni liberali (medici, avvocati, musicisti, scrittori, ecc.).

2. bell'elaborazione della legge, si è avuto cura di regolare nel modo più uniforme passibile gli effetti giuridici che si ricollegano alle singole fattispecie. É «tato quindi stabilito il seguente ordine siste¬ matico: I. Condizioni generali, che comprendono una disposizione generale e degli esempi «piegativi (art. 1).

II. Protezione di diritto civile, che comprende un sottoeapitolo le cui disposizioni sono soprattutto di diritto materiale e si riferiscono alle azioni e alla responsabilità (/articoli da 2 a 9) e un sottocapi¬ tolo le cui disposizioni ei riferiscono ai provvedimenti d'urgenza, cioè a norme di procedura civile (articoli da 10 a 13).

Hi. Azione penale (articoli da 14 a 18).

IV. Parte del diritto amministrativo, che si riferisce alle liquidazioni e ai vantaggi ai compratori (regali di vendita) (articoli da 19 a 22).

V. Disposizioni finali (articoli da 23 a 25).

Poiché la legge sulla concorrenza è una legge speciale, essa tiene conto, nel limite del possibile, delle leggi federali fondamentali. Per la parte che rientra nel diritto civile, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice civile, compreso il Codice delle obbligazioni (art. 9). Per la parte di diritto penale, non era necessario, visto l'arti¬ colo 333, primo capoverso, del /Codice penale, di formulare una disposi¬ zione
in questo senso. Non si è derogato a questi due Codici fonda¬ mentali se non dove ciò era reso necessario dalle condizioni particolari della concorrenza economica.

Le innovazioni introdotte nella parte che concerne il diritto civile, mi¬ rano essenzialmente a ohe la legge preveda, oltre le azioni di risarcimento del danno e di riparazione dei torto morale, le -azioni di accertamento del carattere illecito dell'atto, e quelle per la cessazione di questo atto, Per la soppressione del fatto che ne risulta e /per la restituzione del guadagno (artìcolo 2, primo capoverso, lettere a, b, c e f; articolo 35

480 3), che si riscontrano meno frequentemente nei testi legali. Queste azioni speciali abbisognano di regale particolari, soprattutto per quanto concerne l'autorizzazione delle unioni a proporre azione (art. 2, terzo capoverso); la responsabilità del datore di lavoro (art. 4); la respon¬ sabilità della stampa (art. 5) e i termini di prescrizione (art. 8). ?er ciò che riguarda la prescrizione, asserviamo che i termini assoluti sono più brevi di quelli del diritto delle obbligazioni; lo stesso dicasi por le azioni di risarcimento del danno e di riparazione del torto moralePer tutte le azioni, comprese quelle che hanno per causa la viola¬ zione d'un contratto o l'indebito arricchimento, il disegno contiene norme sul foro (art. 6, primo capoverso); sulla giurisdizione compo; tente nei casi in cui l'azione derivata da concorrenza sleale si trovi esser connessa con u(na contestazione relativa alla proprietà intel¬ lettuale (art. 6, secondo capoverso), come pure sulla pubblicazione delle sentenze (art. 7). Un'altra innovazione che sarà molto apprez¬ zata dai tribunali è costituita dalle disposizioni sui provvedimene d'urgenza (articoli da 10 a 13). Queste disposizioni devono segnatamente servire a prevenire a tempo le conseguenze dannose della concor¬ renza sleale, ad allontanare la minaccia d'un danno o ad arginare, nel limite del possibile, il danno che si fosse già verificato. Esse si rieollegano strettamente all'articolo 53 della legge concernente i diritti d'autore sulle opere letterarie ed artistiche. La prima di esse (art. lo) enuncia le condizioni per ottenere che siano ordinati i provvedimene d'urgenza; la seconda (art. 11) si riferisce alle garanzie da fornire» la terza (art. 12) designa l'autorità competente per ordinare i ProV' vedimenti d'urgenza e, infine, la quarta (art. 13) si riferisce all'0^' bligo di proporre l'azione e al risarcimento del danno causato dai provvedimenti d'urgenza.

Il capitolo che tratta dell'azione penale comincia col definire ) reati e col determinare le pene comminate (art. 14). Queste disposizioni formano un complesso; esse renderanno, per conseguenza, superflu® (veggasi ari 23) le disposizioni del Codice penale svizzero sui rea commessi in materia di concorrenza (art. 161 e, in parte, art. 1 GPS). Inoltre, questo capitolo tratta della devoluzione del guadagu
conseguito illecitamente (art. 15) ; della responsabilità penale del dato di lavoro e del mandante (art. 16); dell'applicazione delle disposition^ penali alle persone giuridiche e alle società commerciali (art.

'^ del procedimento penale di competenza dei Cantoni (art. 18). Quanto resto, tutto ciò che nel disegno si riferisce al diritto penale è re dalle disposizioni generali del Codice penale svizzero, in virtù del1 ticolo 333 (primo capoverso) del Codice stesso. .

Il capitolo quarto contiene l'enunciazione dei principi secondo quali il Consiglio federale emanerà mediante ordinanza norme uni*° su le liquidazioni e i vantaggi ai compratori (articoli da 19 a 22).

quanto concerne le liquidazioni, è espressamente riservata la

4SI tenza dei Cantoni nei limiti fissati dalla legge federale; lo stesso dicasi del diritto dei Cantoni di riscuotere tasse (articoli 21 e 24).

Il capitalo quinto contiene disposizioni finali sul diritto federale abrogato (art. 23); sulla relazione con la legislazione cantonale (art. 24) e sull'attuazione della legge (art. 25).

3. Il disegno non contiene disposizioni particolari sull'applica¬ zione della legge per territorio. Fa norma, a questo proposito, il prin¬ cipio ammesso dalla giurisprudenza in diritto internazionale privato, principio secondo 'il quale i 'procedimenti sleali sono sottoposti al diritto in vigore nel luogo dove sono stati commessi (STF '51, II, 328), come pure alle disposizioni analoghe degli articoli 3 e seguenti del Codice penale. Con la riserva che l'atto di concorrenza sleale sia stato commesso nella Svizzera, la legge s applicherà quindi anche ai casi in cui quest'atto eserciterà i suoi effetti, non già sul mercato svizzero ma su un mercato straniero, il diritto di proporre azione spet¬ tando in siffatti casi tanto ai concorrenti svizzeri quanto a quelli stra¬ nieri. Questa soluzione è conforme agli obblighi assunti dalla Svizzera aderendo alla convenzione internazionale di Parigi del 20 marzo 1883 sulla protezione industriale. L'articolo 2 di questa convenzione prevede infatti, quanto segue : « 1 I cittadini di ciascuno dei paesi dell'Unione godranno, in tutti gli altri paesi dell'Unione, per quanto concerne la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando iperò impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, semprechè siano adempite le formalità e le condi¬ zioni imposte a quelli. .

2 Tuttavia nossuii ^ i^gsicLgti^cL o di s t a Dilli iiicmi to tigI paese dove è chiesta la protezione potrà essere imposto agli appar¬ tenenti all'Unione, per il godimento di uno qualunque dei diritti di proprietà industriale. » D.

RELAZIONI! TRA IL NUOVO DISEGNO E QUELLO DELL' 11 GIUGNO 1934 Poiché il nuovo disegno di legge differisce da quello ddl'll giugno 1934 in punti essenziali, come -pure nella disposizione della materia, ^
necessario, prima di esaminare i diversi articoli nella loro sostanza, d'esporre brevemente anche la relazione tra i due disegni, in modo da poter avere un'idea co|mplessiva della questione. Ci limiteremo ad enumerare sommariamente le differenze, riservandoci di discutere nel merito le innovazioni nelle « osservazioni preliminari intorno ai singoli articoli » (capitolo E).

482 I. Condizioni generali.

A differenza del disegno del 1934, il nuovo disegno contiene un capitolo introduttivo. L'unico articolo di questo capitolo corrisponde alla disposizione fondamentale del capitolo « Azioni civili » del disegno del 1934 e comprende la clausola generale e gli elementi di fatto che in quel disegno erano, rispettivamente, contenuti nell'art.. 1, iprimo ca¬ poverso, e nell'articolo 2, secondo capoverso. Risulta in tal modo evi¬ dente l'affinità dei due testi.

I fatti enumerati nel nuovo articolo 1, secondo capoverso, sono iu sostanza gli stessi di quelli che sono menzionati nelle lettere da a a 0 del precedente articolo % Non si è conservato il fatto contemplato iu precedenza nella lettera h e che era costituito dalle offerte a prezzi troppi bassi nelle delibere di lavori; neppure si sono presi in considerazione i fatti relativi alla concessione di facilitazioni di viaggio (lettera db is), a) viaggiatori a provvigione (lettera /bis) (x) e al rinvilio dei prezz1 (ietterà i) che erano stati proposti nelle deliberazioni parlamentar^ Nel precedente disegno, l'incitamento a rivelare o a scoprire segreti di fabbrica o commerciali e lo sfruttamento di siffatti segreti, dopo averli spiati o esserne venuti a conoscenza in altro modo contrario alla buona fede, costituivano due fatti riuniti nella lettera d\ invece, nel nuovo disegno, questi due fatti sono separati e menzionati, rispettivamente» nelle lettere feg. Nel rimanente, l'ordine dei fatti è stato modificato nel senso ehe i fatti di carattere generale sono posti in principio del¬ l'elenco, mentre quelli di carattere particolare sono posti in fine. Si può, per conseguenza, allestire la tavola seguente : Disegno 1934 r.7. Fatti contemplali C,M,(,ed. O.a.1,11.^» lettera lettera lettera a denigrazione b ci b indicazioni inesatte e fallaci .... f d e c denominazioni professionali inesatte . g d causa di confusione a 9 e corruzione d c f incitamento a rivelare segreti . . . f ^ g sfruttamento di segreti spiati ... \ h dumping sociale h f -- delibera a prezzi troppo bassi ...

h -- facilitazioni di viaggio -- d bis -- viaggiatori a provvigione -- ^ ^lS -- rinvilio di prezzi -- * M

1) Il postulato adottato il 7 gennaio I93fi dalla Commissione del Consiglio degli concernente una regolamentazione speciale delle condizioni d'assunzione dei vl®P®,,,ene di commercio (BS 1936, pag. 45) ò diventato nel frattempo la legge federale del 18 gì"* 1941 (RU 57, pagg. 1113 e 1121).

433 La clausola generalo, come pure le disposizioni sui fatti contem¬ plati, ad eccezione della denigrazione (lettera a), sono stati modificati sostanzialmente o perlomeno precisati nella forma. Per i particolari, rimandiamo alle osservazioni preliminari intorno ai singoli articoli.

II. Protezione di diritto civile.

Il capitolo secondo del nuovo disegno comprende i precedenti capi¬ toli « Azioni civili » (salvo gli articoli 1 e 2) e « Provvedimenti d'ur¬ genza » ; esso si divide in due sottocapitoli corrispondenti.

L'articolo 2 che tratta delle azioni e del diritto di proporle abbrac¬ cia l'articolo sulle azioni spettanti al concorrente (primo capoverso) e l'articolo 4 del precedente disegno, concernente il diritto delle unioni di proporre azione (terzo capoverso); esso contiene inoltre le nuove dispo¬ sizioni sulle azioni dei clienti (secondo capoverso). Le (condizioni materiali del diritto di proporre azione formano in parte l'oggetto di nuove regole; infine, è prevista un'azione di restituzione del guadagno nel primo capoverso, lettera /, ed è regolata nei particolari dall'articolo 3.

Quanto alla sostanza, gli articoli 4, sulla responsabilità del datore di lavoro e 5, sulla responsabilità della stampa, corrispondono agli articoli 5 e 6 del precedente disegno; tuttavia, è stata notevolmente mo¬ dificata la redazione dell'articolo <6.

L'articolo 6, consacrato al foro, riprende nel suo primo capoverso l'articolo 7 bis ohe la lOommissione del Consiglio nazionale ha proposto, affinchè l'azione sia promossa nel luogo dove l'atto è stato commesso, quando il convenuto non ha domicilio nella Svizzera; il secondo capo¬ verso dell'articolo 6, concernente la giurisdizione competente nel caso di connessione di un'azione civile derivata dalla concorrenza sleale e di un'azione derivata dia leggi speciali sulla protezione industriale, cor¬ risponde all'articolo 7 precedente. Parimente, l'articolo 7 sulla pubbli¬ cazione della sentenza era già contenuto nel precedente disegno; il nuovo testo non presenta modificazioni sostanziali in confronto del¬ l'articolo 9 precedente, ma è redatto in modo più breve.

L'articolo 8 regola la prescrizione e, all'opposto dell'articolo 10 precedente, deroga parzialmente al diritto delle obbligazioni. L'articolo 9 sull'applicazione del Codice civile riprende quasi testualmente
i termini dell'articolo 11 precedente.

L'articolo 8, ohe trattava dell'apprezzamento delle prove e della facoltà del giudice a questo proposito, disposizione che il Consiglio degli Stati aveva cancellata, è stato soppresso.

Gli articoli da 10 a 13, concernenti i provvedimenti d'urgenza, riproducono nelle grandi linee gli articoli da 12 a 15 del precedente disegno. L'articolo 12, primo capoverso, contiene un'innovazione so¬ stanziale, poiché, in virtù di questa disposizione, i provvedimenti d'urgenza possono essere chiesti nel luogo in cui l'atto è stato com-

484 messo, quando il convenuto non ha il domicilio nella Svizzera. Inol¬ tre, la disposizione concernente l'obbligo di risarcire il danno nel caso di provvedimento d'urgenza ingiustificato è stata mitigata in con¬ fronto del testo anteriore ed è stata introdotta infine una nuova disposizione sulla prescrizione di quest'azione (art. 13, secondo ca¬ poverso).

III. Azione penale.

Il capitolo concernente l'azione penale ha potuto essere notevol¬ mente indotto in seguito all'entrata in vigore del Codice penale sviz¬ zero del 1° gennaio 1942. Sono state omesse le precedenti disposizioni sulle questioni già trattate dal Codice o da altre leggi federali e per le quali non occorre una regolamentazione speciale. Si tratta delle di¬ sposizioni qui appresso del precedente disegno; Articolo 16, terzo capoverso, ultima frase, concernente la confi*-a di oggetti che sono stati dati a scapo di corruzione (art. 59 CPS).

Articolo 19, sulla responsabilità in materia di stampa (art. 27 GPS).

Articolo 20, secondo e terzo capoversi, sul diritto di querela (art. 28 e segg. CPS).

Articolo 21, concernente la pubblicazione della sentenza (art. 61 CPS).

Articolo 22, primo capoverso, sull'applicazione della parte generale del Codice penale svizzero (art. 3133 CPS).

Articolo 22, secondo capoverso, concernente la sospensione condi¬ zionale della pena (art. 41 CPS).

Articolo 23 (art. 25 ter del testo delle Camere federali), seconda frase, concernente la devoluzione delle multe (legge federale sulla procedura penale, art. 253, secondo capoverso).

L'articolo 14, ohe enumera i reati, corrisponde in sostanza ai precedenti articoli 16, primo e terzo capoversi, combinati con l'articolo 20, primo capoverso, ma le pene previste sono state stabilite in con¬ formità delle disposizioni del nuovo diritto penale. Derogando al pre" cedente disegno, il fatto di dare indicazioni inesatte o fallaci è punibile anche se queste indicazioni non sono destinate al pubblico (lettera b, già lettere fed). Il fatto di ingenerare confusione è ora pure punibile (lettera d), mentre si è rinunciato a punire la corruzione passiva (già capoverso secondo). Contrariamente al precedente disegno, sono punibili solo i reati intenzionali. L'articolo 15 sulla devoluzione del guadagno e nuovo.

L'articolo 16, ohe tratta della responsabilità penale del datore
ài lavoro e del mandante, coincide quasi integralmente col precedente arti¬ colo 17, mentre la prescrizione sull'applicazione di disposizioni penali alle persone giuridiche e alle società commerciali è parificata sostan¬ zialmente alle prescrizioni analoghe di numerose nuove leggi foderali (già articolo 18, ora articolo 17). L'articolo 18, concernente il proce-

435 dimento penale di competenza dei Cantoni, corrisponde alla iprima frase dell'articolo 23 precedente (articolo 25 ter del testo delle Camere fe¬ derali).

IV. Liquìdazioie e vantaggi ai compratori (regali di vendita).

Gli articoli 24 e 25 dei disegno del 1034, come pure l'articolo 25 bis aggiunto dalle Camere federali -- articoli concernenti le liquidazioni -- sono stati notevolmente modificati dal nuovo disegno, sia dal lato della forma sia dal lato della sostanza. Il nuovo articolo 19 dispone anzitutto che spetterà al Consiglio federale di regolare mediante ordi¬ nanza le liquidazioni (primo capoverso, precedentemente art. 24, primo e quinto capoversi, del disegno, e articolo 25, primo e secondo capo¬ versi, del testo adottato dalle due Camere); questo articolo 19 contiene alcuni principi da osservarsi nell'ordinanza (secondo capoverso, già art. 24, secondo capoverso, e art. 24, primo e secondo capoversi, del testo delle due Camere) e prevede che l'autorizzazione di eseguire la liquidazione generale (terzo capoverso) può essere vincolata, entro certi limiti, al divieto di riaprire un'azienda dello stesso genere. L'articolo 20 sulle disposizioni penali menziona due nuovi fatti costitutivi di reato (primo capoverso, lettere a e b) e lascia all'ordinanza il compito di pre¬ vedere le altre disposizioni penali di carattere amministrativo (secon¬ do capoverso), mentre il precedente disegno prevedeva una clausola generale e rimandava tutti gli altri punti in modo generale all'ordi¬ nanza (art. 24, terzo capoverso, e art. 25 bis del testo delle due Camere).

Le disposizioni concernenti la competenza dei Cantoni (già articolo 24, quarto capoverso, e art. 25, terzo e quarto capoversi, del testo delle due Camere) sono state riunite in un solo articolo nel nuovo testo (art. 21).

Come altra innovazione è da considerarsi il quarto capitolo, in quanto esso contiene anche disposizioni di carattere amministrativo in materia di vantaggi ai compratori (art. 22).

V. Disposizioni finali.

L'articolo 27 concernente il diritto abrogato è stato sostituito, nel Uuovo disegno, da due disposizioni, cioè dagli articoli 23 sul diritto federale abrogato e 24 sulla relazione della legge nuova con la legi¬ slazione cantonale. Sono abrogati, in virtù dell'articolo 23, l'articolo 48 del Codice delle obbligazioni, l'articolo
161 del Codice penale svizzero e > in parte, l'articolo 162 di quest'ultimo. Il precedente articolo 26 rela¬ tivo all'entrata in vigore è stato posto, come articolo 25, alla fine della *egge. Quanto all'articolo 25 ter concernente il procedimento penale, -he era stalo previsto dalle Camere federali, è stato sostituito, come ^'articolo 2) del primo disegno, dall'articolo 18 del capitolo relativo a ti'azione penale.

486 E.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI INTORNO AI SINGOLI ARTICOLI.

Titolo.

A differenza del disegno del 1934 ohe usava la designazione di « concorrenza illecita » il nuovo disegno di legge ha ripreso la deno¬ minazione usuale di « concorrenza sleale », conformandosi così alla decisione dei Consigli legislativi. Quantunque sovente si dia alla parola « sleale » un senso peggiorativo non se ne deve dedurre che la leggeanche nelle sue disposizioni di diritto civile, debba applicarsi soltanto ad atti che implicano una colpa da parte del loro autore, poiché un atto può essere commesso senza mancanza a un dovere e tuttavia vio¬ lare le norme delia buona fede. Ma essa sarà speoificatamente una legge relativa alla concorrenza, anche se conferisce determinati diritti ai clienti (articolo 2, secondo capoverso) e contenga disposizioni sulle liquidazione e i vantaggi accordati ai clienti (art. 19 e segg.). Infatti, queste disposizioni non colpiscono i procedimenti sleali in materia d'af¬ fari ohe per quanto essi costituiscano concorrenza «leale.

I. Condizioni generali.

Art 1.

Definizione della concorrenza sleale.

Com'è ora formulata, la disposizione generale dell'articolo 1 indica, in modo più esplicito di quanto non facciano l'articolo 48 del Codice delle obbligazioni e la disposizione generale antecedentemente proposta, che ciò che caratterizza la concorrenza sleale sono i mezzi usati.

Per essere soggetti a repressione è necessario ohe questi mezzi siano contrari alle norme della buona fede. Di proposito si è preferito, coan0 criterio, l'opposizione alle norme della buona fede all'opposizione ali0 norme morali o al costume professionali del commerciante. La prim0 ragione è che il diritto attuale, qual'è contenuto nell'art. 48 del Codi00 delle obbligazioni, poggia sulla nozione della buona fede, e si mantiene così intatto il rapporto con la dottrina e la giurisprudenza, più part1' colarmente coi princdpì ammessi dal Tribunale federale. La seoond0 ragione è che la buona fede costituisce un criterio normativo nettamente definito che rinvia il giudice al diritto positivo e alla tradizione glU' ridica per l'apprezzamento dei fatti e che, contrariamente alla vio¬ lazione delle norme morali, del costume professionale del commeroianto, conserva il suo valore di norma direttrice anche là dove la moral ^ in materia
d'affairi è già scossa e dove forse non vi è più buon costunlt professionale da violare. Del resto per dar risalto al carattere normarivo del criterio non si parla di « buona fede » semplicemente, ma « norme della buona fede »,

437 Delimitata così la concorrenza «leale col criterio dell'infrazione alle norme della buona fede, non è necessario che l'autore abbia commesso una colpa -- soggettivamente parlando -- o abbia avuto l'intenzione di nuocere. Al contrario, se si esigesse come criterio un'infrazione alle norme morali o al costume professionale del commerciante potrebbero sussistere divergenze di parere in inerito. Così le azioni di accerta¬ mento del carattere illecito dell'atto, di cessazione dell'atto, di soppres¬ sione dello stato di fatto che risulta dall'atto e di restituzione del gua¬ dagno previste dal disegno (articolo 2, primo capoverso, lett. a, b, c, ed f, e art. 3), a differenza delle azioni di risarcimento del danno e di pagamento di una somma a titolo di riparazione, non sono condizioni per un elemento di colpa. Non è neppur necessario, perchè sia consu¬ mato l'atto di concorrenza sleale, ch'esso sia stato commesso con l'in¬ tenzione di ingannare o che sia il risultato di un inganno, come tende a farlo ritenere un'opinione largamente diffusa. Secondo la conce¬ zione dominante della buona fede in materia di affari, il disegno enumera una serie di fatti concreti che non mirano essi stessi a ingan¬ nare il cliente, tale il fatto di corrompere gli impiegati di un terzo (lettera a), il fatto di indurre degli impiegati a spiare dei segreti di fabbricazione o segreti commerciali (lettera /), il fatto di sfruttare segreti di questa natura (lettera g) e il fatto di contravvenire a condizioni di lavoro formalmente stabilite (lettera h). iSempre nel medesimo ordine di idee, notiamo che la denigrazione è ritenuta dal disegno come fatto di concorrenza sleale non solo allorché essa consiste in affermazioni inesatte o fallaci, ma anche quando consiste in affermazioni inutil¬ mente offensive, poco importando se essa sia o no l'espressione della verità (lettera a). Così dunque, anche sotto questa forma assai carat¬ teristica, la concorrenza sleale non deve necessariamente essere un atto che avrebbe lo scopo di ingannare. Ma poiché assai sovente accade che la concorrnza sleale si combini con un inganno delia clientela, la definizione generale si riferisce a questo procedimento speciale, non senza precisare subito ohe sono inconciliabili con le norme della buona fede altri procedimenti che non siano l'inganno (primo
capoverso: ·.. « con inganno o con altri mezzi contrari alle norme della buona fede »...).

Ciò che caratterizza inoltre i mezzi, l'uso dei quali costituisce l'es¬ senza della concorrenza sleale, risulta a prima vista dalla definizione della concorrenza sleale, definizione che può essere riassunta nella formola; abuso del diritto di libera concorrenza. Il senso della libera concorrenza si fonda su un principio d'azione. Si rende dunque colpe¬ vole di concorrenza sleale chiunque, nell'attività economica, senza for¬ nire esso stesso prestazione equivalente usa mezzi destinati o ido¬ nei a intralciare altri nel libero giuoco della concorrenza o ad assi¬ curare alla propria offerta un vantaggio in confronto di quella d'altri.

488 Il semplice fatto di intralci aw un concorrente non è dunque, per se stesso, costitutivo di concorrenza sleale, giacché è una conseguenza na¬ turale della libertà di concorrenza. Del resto la concorrenza sleale non deve necessariamente essere diretta contro un concorrente determinato; basta ch'essa leda i concorrenti in generale, come accade, per esem¬ pio, quando essa ricorre a una reclame fallace a favore della sua propria merce (lettera b), all'uso di denominazioni professionali erronee (let¬ tera c) o alla corruzione di impiegati di un terzo (lettera e).

La concorrenza sleale nel senso della legge può essere non solo azione di concorrenti, ma anche di terze persone o di unioni che agiscono a favore di determinate imprese. Per non favorire l'idea contraria il disegno evita i termini « atti di concorrenza » e, di più, esso indica, parecchie volte, l'attività di terze persone, per esempio, rilevando, corno fatto di concorrenza sleale, la reclame fallace fatta in favore di un terzo (lettera b, in fine).

Articolo 1, secondo capoverso.

(Fatti particolari.)

Gli esempi enumerati alle lettere da a ad h servono unicamente a illustrare un solo e stesso fatto di concorrenza sleale, vale a dire l'infra¬ zione alle norme della buona fede; essi non possono dunque applicarsi che in relazione alia disposizione generale. A questi differenti fatti la legge non è dunque applicabile che se essi sono compiuti entro il campo della concorrenza economica e se costituiscono un abuso della libera concorrenza nel senso dell'art. 1. La legge non sarà applicabile quando non si verifichi siffatto caso, per esempio, nell'offesa all'onore che non oltrepassi gli attributi della persona o nella violazione delle condizioni di lavoro che non abbia influenza alcuna sulla capacità di concorrenza.

L'enumerazione dei procedimenti di concorrenza contrari alle nor¬ me della buona fede non ha che carattere indicativo. Essa non è un'enu¬ merazione limitativa; sarebbe dunque falso concludere che i procedi¬ menti indicati alle lettere da a ad h sono i soli possibili. Allorché un fatto determinato, sia che si tratti di un'azione propriamente detta ° di un'omissione, non entra nel novero dei procedimenti enumerati, resta da esaminare se esso non possa essere compreso a rigor di termini nella disposizione generale. Operando con la
disposizione generale, si possono trattare còme concorrenza sleale dei procedimenti -- rinvilio dei prezzi, offerta fatta a prezzo manifestamente troppo basso, concession® di vantaggi, ecc. -- che non entrano nel novero di alcuno dei procedi¬ menti di concorrenza enumerati, ma che presentano, in concreto, 1® caratteristiche di un'infrazione alle norme della buona fede e, come tali» costituiscono abuso della concorrenza economica. In ogni modo la sposizione generale deve stare al primo posto; così una giurisprudenza la quale non applicasse questa disposizione che con riluttanza non rl" spanderebbe allo spirito della legge.

489 Lettera a.

Si tratta qui del discredito gettato su un concorrente con procedi¬ menti sleali, vale a dire col mezzo che il disegno designa col nome di denigrazione. iSi considerano come tale anzitutto le affermazioni ine¬ satte o fallaci, vale a dire contrarie alla verità. Ma affermazioni anche vere .potrebbero in certe circostanze -- quando sono « inutilmente offen¬ sive » -- essere colpite dalla legge; per esempio il fatto di ritornare costantemente, per spirito di vessazione, su determinati avvenimenti da lungo tempo liquidati, o il fatto di sfruttare informazioni vere allo scopo di .scuotere, senza ragione, la situazione commerciale di un con¬ corrente.

Più sovente la denigrazione è volta alle merci, alle opere, alle pre¬ stazioni o agli affari di un concorrente; per affari bisogna intendere soprattutto le basi finanziarie della sua impresa, le fonti d'approvvigio¬ namento, i suoi impiegati ed altri analoghi elementi della sua azienda.

Anche attacchi personali qui possono essere presi in considerazione, allorché essi sono idonei o destinati a compromettere in modo inammis¬ sibile la situazione economica della persona attaccata. A questa condi¬ zione possono essere compresi nella denigrazione delle dicerie che ema¬ nano da non concorrenti.

Per « opere » si intendono le opere letterarie, artistiche e musicali.

Lettera b.

Il correlativo della denigrazione è la reclame inveritiera o sleale a favore della propria impresa. Qui entrano principalmente in linea di conto le manifestazioni della reclame propriamente detta; devono tutta¬ via essere parificati ad esse altre indicazioni inesatte o inveritiere su se stesso, le proprie merci, le proprie opere, le proprie prestazioni o i Propri affari. Allorché la reclame sleale non discredita un concorrente, le sue merci o le sue prestazioni, essa tende a far valere la propria offerta; mia i due scapi possono essere perseguiti simultaneamente. Non è necessario che le indicazioni diano l'impressione di un'offerta parti¬ colarmente favorevole; per esempio l'annuncio inesatto di. « sola cosa del genere » può dunque anche rientrare nella fattispecie.

Viola inoltre le norme della buona fede colui che « f avorisce un forzo nella concorrenza con indicazioni siffatte » ; e ciò è conforme al Principio generale, secondo il quale la concorrenza sleale può
parimente derivare dall'atto di una .persona che non è un concorrente.

Lettera c.

Si considereranno come «titoli» nel senso della lettera c anzitutto duelli che sono conferiti in applicazione della legge federale sulla for¬ mazione professionale, ma anche tutti gli altri titoli e tutte le designa^Qni di professione che sono tali da far credere a distinzione o a capa-

440 cità particolari, come « architetto diplomato », « (professore », eoe. Non è necessario che vi sia l'intenzione di ingannare; basta che i titoli o Ie denominazioni professionali usati espongano altri a ingannarsi su la for¬ mazione o le capacità professionali di colui che si fregia di siffatti titoli.

Lettera d.

Questa disposizione concerne i casi di pericolo di confusione con lo merci, le opere, le prestazioni o l'azienda d'altri. Tornano qui in consi¬ derazione: l'uso di designazioni di commercio, di cataloghi, di prezzi correnti o di segni distintivi analoghi, l'imitazione di un certo modo di condiziopaanento o d'imballaggio della merce ed altri procedimenti simili, per esempio il fatto di annunciare che il prodotto offerto si for¬ nisce anche in bottiglie o barattoli di un concorrente (ISTF 56, II, 24) ecc. Entra nel novero dei casi previsti alla lettera d anche ,l'uso di un titolo somigliante, a condizione che si tratti di un titolo originale che caratterizza e individualizza un'opera ben determinata e non solo di una denominazione di carattere usuale o destinata a indicare il conte¬ nuto dell'opera (per es. « Corso di fisica »).

Gome pei fatti indicati alla lettera c, non è affatto necessario chs la confusione sia voluta o che si sia già prodotta; basta che vi sia pen¬ colo di confusione, oggettivamente parlando (STF, II, 201). Ciò che è decisivo in merito è l'impressione generale che fa sulla clientela, indi¬ pendentemente dai mezzi con cui sarà stato prodotto, il pericolo di confusione.

Lettera e.

Non v'è dubbio alcuno che risponda a un bisogno una disposizione la quale reprima quella specie di corruzione che nell'espressione po¬ polare è designata con la parola e l'immagine dell'* ungere ». Pensia¬ mo ai turbamenti profondi che un subordinato può causare -- a seconda dell'estensione delle sue competenze -- alla concorrenza eco¬ nomica se la sete del guadagno lo induce a lasciarsi corrompere. Per questa ragione il fatto di corrompere l'impiegato di un terzo per farlo mancare ai suoi doveri e procurarsi così un profitto è considerato come contrario alle norme della buona fede. Citeremo, a mò d'esem¬ pio, il caso dell'impiegato che, preposto al servizio delle vendite in un'impresa industriale, versa, per assicurarsi un'ordinazione, una somma alla persona che fa gli acquisti per una
casa di commercio; o ancora, il caso di un pizzicagnolo che fa un dono alla serva di terzo perchè gli dia la (preferenza nelle sue compere.

Sarà forse il capo di un azienda che si guadagnerà con siffatti mezzi l'impiegato di un terzo; ma può anche essere un terzo ohe 1° farà a profitto di una determinata azienda; poiché non è necessario che l'autore dell'atto voglia procurarsi esso stesso un profitto. Il Pr0~

441 fitto agognato condurrà di regola l'impiegato a concludere un con¬ tratto che, se esso non fosse etato comprato, avrebbe fatto non con l'autore dell'atto, ma con un concorrente. Ma può anche darsi che il contratto starebbe stato in ogni modo oonchiuso con l'impiegato com¬ prato; e che il profitto risulta dal contenuto del contratto, sia, per esempio, che l'impiegato consenta a pagare al contraente un prezzo più alto o che accetti forniture di merci non più fresche o che non sono più di vendita corrente. È però necessario, come condizione pri¬ mordiale, che il profitto sia ottenuto grazie a un procedimento sleale dell'impiegato. Il fatto che il datore di lavoro subisca o no un danno è irrilevante per la fattispecie.

Il vantaggio accordato o offerto non deve necessariamente consi¬ stere in denaro; esso può presentarsi sotto forma di beni in natura o di qualsiasi altro vantaggio valutabile in denaro. Occorre però che siano vantaggi ai quali l'impiegato non abbia diritto, cioè che esso non può pretendere in virtù della sua posizione o dei suoi doveri pro¬ fessionali. È indifferente che la persona comprata sia a servizio di un'azienda pubblica, di un'impresa privata o di un privato cittadino.

Per rapporto al datore di lavoro, la mancanza dell'impiegato ai suoi doveri deve essere giudicata come infrazione a un contratto ai sensi delle disposizioni generali del 'Codice delle obbligazioni. Questo punto avrà soprattutto importanza allorché la mancanza dell'impiegato avrà causato un danno al datore di lavoro, ciò ohe non si verificherà sempre.

Lettere feg.

Questi due fatti erano riuniti sotto la lettera c nel disegno del 1934. Perchè apparissero in maniera più distinta, sono stati disgiunti.

Essi concernono gli atti in rapporto con la violazione del segreto di fabbricazione e dei segreti commerciali. La nozione del segreto nel senso di queste disposizioni è doppila; essa comprende, da una parte, determinate indicazioni in materia d'affari (p. es. indicazioni su dati tecnici, su soluzioni tecniche, sulle fonti delle forniture, su condizioni d'organizzazione, ecc.) e che non sono conosciute che da una ristretta cerchia di persone 'perfettamente al corrente dell'esercizio di un'azienda e, d'altra parte, il mantenimento, voluto ed effettivamente fatto osser¬ vare, del (segreto su siffatte indicazioni. Il
disegno non fa distinzione alcuna tra segreti di fabbricazione e segreti commerciali.

La lettera f tratta del fatto con cui si induce un impiegato d'altri 0 un mandatario a rivelare o a spiare siffatti segreti del suo datore di lavoro o mandante. I segreti sono rivelati quando essi sono stati confidati all'impiegato o al mandatario per l'esecuzione del suo lavoro 0 del suo mandato, a condizione che non li comunichi ad altri. Sono spiati, quando l'impiegato o il mandatario si è servito del suo im¬ piego o del suo mandato per giungere a scoprire dei segreti di cui

442 non era in grado di venire a conoscenza. Di fronte al datore di lavoro o al mandante, l'impiegato deve rispondere di violazione del contratto di lavoro o del mandato.

La disposizione della lettera f non è stata estesa agli impiegati che non sono più a servizio del datore di lavoro. Non si è voluto vietare, infatti, in maniera generale, a un impiegato, svincolato dal contralto di servizio, di trar profitto, pel suo avvenire, dalle cono¬ scenze e dalle capacità che ha acquistato nel corso della sua anteriore attività. Quando l'impiegato o il mandatario resta vincolato a non divulgare il segreto anche dopo cessata la sua attività di servizio -- ciò che risulterà dalle circostanze particolari del caso (STF 64, 171) -- il fatto potrà eventualmente essere sottoposto alla disposizione generale. Del resto, nulla vieta di stipulare una proibizione di concor¬ renza in conformità dell'articolo 356 del Codice delle obbligazioni» e questa assicurerà al datore di lavoro una certa protezione contro la divulgazione dei suoi segreti d'affari.

(Si è pure voluto prescindere dal comprendere nella lettera f, & modo generale, il fatto stesso di cercar di procurarsi dei segreti di fabbricazione o dei segreti commerciali, ciò che non sia dunque d fatto di indurre l'impiegato d'altri a spiare siffatti segreti. Un'esten¬ sione simile del fatto contemplato dalla legge non sarebbe stata esente da pericoli, poiché è necessario che ogni uomo d'affari possa, fin0 a un certo punto, tenersi al corrente di quanto la concorrenza pro¬ duce di nuovo. Quando questo fatto -- ohe non potrà dunque essere raggiunto dalla lettera f -- sarà prodotto con mezzi contrari alle nor¬ me della buona fede, sarà applicabile la disposizione generale. Le' resto la lettera g offre protezione sufficiente contro lo sfruttamento dei segreti indebitamente ottenuti.

La lettera g concerne, a differenza della lettera f, non il fati-0 di procurarsi i segreti d'altri, bensì lo sfruttamento di segreti di sif" fatta natura co®, la loro valorizzazione economica o con la trasmissione di essi ad altri. È necessario, in ogni caso, che la conoscenza dei segreti sia stata acquistata in maniera contraria alla buona fede, vale a dir® soprattutto per tradimento o per spiamento. Ma non è assolutamente necessario che la conoscenza sia stata acquistata dall'impiegato
delluo rao d'affari leso; l'autore potrà essere un terzo o colui che sfrutta & segreto. Non è neppure necessario che quest'ultimo si sia procura il segreto violando direttamente le norme della buona fede, purcb sappia che si trattava di segreto d'altri. L'autore può anche non essere un concorrente, soprattutto nel caso della trasmissione del segreto un terzo.

Lettera h.

L'ultimo dei1 fatti enumerati va frequentemente sotto il nome di « dumping sociale » perchè consiste nella contravvenzione alle oond

448 zioni di lavoro. Possono ©ssere ritenute come tali delle clausole sui salari, su Ja durata del lavoro, le vacanze, le ore supplementari, l'orario di chiusura dei negozi, ecc. Qui non vi è concorrenza sleale che se le condizioni si applicano tanto al concorrente attore quanto al concorrente convenuto, siano esse imposte per legge, per rego¬ lamento o per contratto (contratto collettivo di lavoro, convenzione tra datori di lavoro). Ma non basta che sian violati l'uso locale o le condizioni che sono d'uso generale in un dato ramo, nè che un dissi¬ dente contravvenga alle decisioni dell'associazione, anche se i concor¬ renti del ramo in maggioranza fanno parte dell'associazione e sono vincolati dalle decisioni di esse. Perchè la lettera / sia applicabile è necessario in ogni caso che l'attore e il convenuto siano entrambi tenuti ad osservare le condizioni di lavoro che entrano in linea di causa.

II. Protezione di diritto civile.

A. Azioni e responsabilità.

Art. 2.

Azioni e diritto di proporle.

L'art. 2 regola le sanzioni di diritto civile che reprimono la con¬ correnza sleale. Vista l'importanza che la legge annette a queste san¬ zioni, l'articolo costituisce una dèlie disposizioni essenziali di essa.

Esso definisce le azioni ohe derivano dalla concorrenza sleale, delimita la cerchia delle persone che hanno diritto di proporle, e stabilisce le condizioni alle quali queste possono agire.

1. Hanno diritto di proporre un'azione: anzitutto i concorrenti, poi i dienti, infine le unioni professionali ed economiche.

I concorrenti possono proporre l'azione quando siano danneggiati o minacciati nei loro interessi economici (primo capoverso). Il loro diritto sarà dunque ben più esteso di quanto lo sia attualmente se¬ condo le norme in vigore. Giusta l'art. 48 del Codice delle obbligazioni può proporre l'azione soltanto « chi è compromesso o minacciato nella propria clientela ». Invece, in forza dell'art. 2 del disegno basta esser danneggiato o minacciato comunque negli interessi economici. Nell'ar¬ ticolo 2 sono citati, come esempi di interessi protetti dalla legge, oltre alla clientela, il credito, la reputazione professionale e gli affari (con¬ trizioni di produzione, ecc.). L'enumerazione non è limitativa, di modo che una minaccia diretta contro le fonti di approvvigionamento o un danno recato ad
altri elementi della capacità di concorrenza -- che, a differenza del disegno del 1934 non sono più espressamente nomin ati senza che ne risulti un mutamento di portata materiale -- en¬ trano parimente in linea di conto. Come lo ammette la giurispru¬ denza, non è indispensabile che la concorrenza sleale sia diretta im¬ mediatamente contro un concorrente determinato.

444 I clienti non hanno il diritto di proporre l'azione che se sono danneggiati nei loro interessi ewmomici; una semplice minaccia qui non basta (secondo capoverso). Del resto, come abbiamo fatto osser¬ vare sopra, i clienti non potranno agire in virtù della legge speciale che in ragione di un procedimento di concorrenza sleale. iSe essi sono lesi da un procedimento sleale in materia d'affari in senso largo (p. es. da prezzo eccessivo), essi non possono agire ehe lu virtù del Codice delle obbligazioni. L'azione di restituzione del gua¬ dagno (lettera f e art. 3) non può essere proposta dai clienti.

Lia disposizione concernente il diritto delle unioni a proporre l'azione non sarà applicabile che alle unioni le quali sono incaricate, nell'interesse dei loro membri, di un compito particolare in materiß di lotta contro la concorrenza sleale. Per prevenire conflitti d'inte¬ resse o interventi troppo frequenti da parte delle unioni, il disegno qui fissa certi limiti. Ben inteso, questi limiti non si applicheranno ai casi in cui un'unione agirà come concorrente o come cliente e userà così dei diritti che le restano acquisiti in questa veste nel dominio della concorrenza sleale, giacché la sua situazione giuridica sarà, all'occorrenza, la stessa ohe quella di una persona fisica o d1 qualsiasi altra persona giuridica. Il diritto di proporre l'azione, con¬ cesso alle unioni, non è più limitato -- come nel disegno del 1934 -- ai casi in cui la concorrenza sleale è diretta contro concorrenti determinati; esso è tuttavia subordinato alla condizione che membri dell'unione o membri di sezioni di essa, abbiano essi stessi il diritto di proporre l'azione. Questo diritto resta però limitato -- come secondo il disegno del 1984 -- alle unioni che sono autorizzate in virtù dei loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri; ma la limitazione è stata attenuata, poiché il nuovo disegno non esige più una clausola espressa degli statuti che concorna particolarmente la difesa degli interessi dei membri in materia di concorrenza slealeA questa condizione, il diritto di proporre l'azione spetta tanto alle unioni professionali quanto alle unioni economiche, comprese le leg^e dea compratori e i gruppi di consumatori. Fatta riserva dei casi in cui l'unione agisce nella sua veste di concorrente o di cliente,
il s1*0 diritto è limitato alle azioni previste nell'art. 2, primo capoverso, 1° .

tere a, b, c ed / (vedansi le spiegazioni date al numero 3). In ogni modo esso non va oltre il diritto dei suoi membri.

2. Come conseguenza di diritto civile della concorrenza sleale» l'articolo 2, primo capoverso, accorda le azioni di accertamento " carattere illecito dell'atto (lettera a), per la cessazione di siffatto a (lettera b), per la soppressione dello stato di fatto derivante da e» e, secondo i casi, per la rettifica di questo stato di fatto (lettera h per il risarcimento del danno, lettera d), pel pagamento di una s

445 ma a tìtolo di riparazione (lettera e) e per la restituzione del guada¬ gno in virtù, dell'art. 3 (lettera f). L'enumerazione non è limitativa, dato che -- verificandosi le condizioni richieste -- l'azione per eausa di violazione di un contratto, si fondi essa sulla legge o su un con¬ tratto, o l'azione per causa di illecito arricchimento, fondata sull'art. 62 e seguenti del Codice delle obbligazioni, possono parimente essere proposte.

Il diritto comune, nonché l'art. 48 del Codice delle obbligazioni accordavano solo parzialmente o con determinate limitazioni, oppure non accordavano affatto, le azioni di accertamento del carattere ille¬ cito dell'atto, di cessazione di siffatto atto, di soppressione dello stato di fatto derivante da esso e di restituzione del guadagno. La regola¬ mentazione di queste azioni -prevista nella nuova legge rappresenta dunque -- noi l'abbiamo già osservato -- un notevole sviluppo del sistema di difesa giuridica contro la concorrenza sleale. Questa rego¬ lamentazione conferma che l'importanza della legge è costituita soprat¬ tutto dalle dette disposizioni di diritto civile e di procedura civile.

Queste azioni, a differenza delle azioni di riparazione del danno e pel pagamento di una somma a titolo di riparazione hanno comune la caratteristica di prescindere da qualsiasi colpa.

Sotto il regime della legislazione attuale, l'azione di accertamento del carattere illecito dell'atto di concorrenza sleale (lettera a) può essere proposta unicamente in virtù delle disposizioni di procedura civile del diritto cantonale (p. es. giusta l'art. 174 del Codice di pro¬ cedura civile bernese), nonché dell'art. 28 del Codice civile svizzero sulla protezione dei diritti della personalità. Indipendentemente dalle confusioni che risultano dalla diversità delle legislazioni cantonali, questa soluzione non è soddisfacente poiché parte dall'idea che la con¬ correnza sleale implichi sempre una violazione di certi diritti della personalità, e ciò non corrisponde al disegno di legge. L'azione di accertamento del carattere illecito dell'atto non è subordinata a con¬ dizioni speciali di diritto materiale o di diritto di procedura. Essa Potrà essere proposta come azione negatoria, per esempio allorché il credito di un concorrente è compromesso dalla diffusione di afferma¬ zioni per far credere
che tale o tal'altra azione può essere intentata to giudizio contro di lui.

L'azione per la cessazione dell'atto illecito (lettera b) è già pre¬ vista nell'art. 48 del Codice delle obbligazioni, come « azione di ces¬ sazione di procedimenti contrari alla buona fede ». Affinchè questa Possa essere proposta, è necessario ohe sia stato causato un deter¬ minato pregiudizio. Essa tende a proteggere il diritto per via nega¬ tiva, giacché l'oggetto suo è quello di far vietare dal giudice deter¬ minati procedimenti. Ma essa non è diretta contro un atto o una Prestazione -d-eterm>natav^dèE'ëônVèhùto^SflS. ftbhf;i48n^(lìta la oftogo-iq li ,(?> he h /netìaf) amcsmnqh o\o\\\ v> musuov. nun \h ohnuv 36

446 soppressione dell'atto o del fatto che deriva dall'azione illecita. Così non si potrà eisigere, in hase alla lettera b, ohe cessi, per esempio» l'invio di un catalogo che ne imita un altro; ma si potrà esigere ohe le copie già spedite siano ritirate dalla circolazione o che siano comu¬ nicati gli indirizzi dei destinatari (STF 46, II, 425).

L'innovazione del disegno che, nella pratica, si rivelerà carne la più importante è la facoltà concessa in via generale all'attore di chiedere al giudice la soppressione dello stato di fatto derivante dal¬ l'atto illecito (lettera c). Questo mezzo di diritto non era previsto, finora, che dall'art. 28 del Codice civile svizzero e può, come l'azio¬ ne di accertamento del carattere illecito dell'atto, essere usato solo quando un atto siffatto è da ritenersi come una violazione di diritto della personalità. L'azione che conferisce l'art. 28 del Oxìice civile è del resto subordinata all'esistenza d'una colpa, ed essa non tende che a impedire un turbamento imminente o la persistenza di un turbamento già prodotto. Col diritto vigente la soppressione degb effetti di un atto ohe è già cessato non può dunque essere ottenuta che per la via dell'azione di risarcimento del danno e di pagamento di una somma a titolo di riparazione (STF 52, II, 354). Vale a di'1*6 che questa soppressione non può essere chiesta che in caso di colpa e se è provato che vi è danno o ohe si verificano le condizioni por J* conseguimento di runa somma a titolo di riparazione. Tuttavia la giurisprudenza più recente in certi casi è andata oltre; dall'azioni per cessazione di procedimenti sleali dell'art. 48 del 'Codice delle obbli' gazioni, essa ha dedotto un'azione per soppressione dello stato «i fatto costituito da questi procedimenti (v. p. es. STF 67, II, Ö9).

La situazione giuridica sarà ora chiaramente definita dalla lettera c, che concede alla parte lesa un'azione generale per soppressione dell® stato di fatto risultante dall'atto illecito, senza esigere nè la prova d'una colpa, nè la prova d'un danno.

Con misure atte a sopprimere lo stato di fatto derivante dall'atto illecito, indichiamo, a mò d'esempio, la restituzione dei piani dai quali è stato tratto un segreto di fabbricazione a scopo di concorrenza iUe" cita, o il ritiro di etichette o di cataloghi che ne imitano altri. L'azione
di cui si tratta potrà essere proposta solo contro un concorrente °t tutt'al più, 'contro un terzo di mala fede. Qualora fosse coinvolto un terzo in buona fede, questo non potrà essere perseguito che dsi convenuto, il quale avrà da pagare il risarcimento dei danni all'attore, in forza della legge di procedura cantonale, nel caso in cui non potesse essere eseguita la misura ordinata dal giudice. Quando si tratterà, nel caso concreto, di affermazioni inesatte o fallaci, l'azione sarà volta a ottenerne la rettifica (lettera c, in fine).

Per quanto riguarda le azioni di risarcimento del danno e di Va^' mento di una somma a titolo di riparazione (lettera d ed e), il progatto

447 nulla muta alla legislazione vigente del Codice delle obbligazioni. Am.

bedue presuppongono dunque ohe esista una colpa; inoltre, quella che tende a conseguire il pagamento di una somma a titolo di riparazione esige, giusta l'art. 49 del Codice delle obbligazioni, che la colpa sia grave e che siano stati lesi interessi importanti. La lettera che mira alla riparazione del danno subito e di quello che sarà presumibilmente subito, corrisiponde alla disposizione generale dell'articolo 42 secondo capoverso, del Codice delle obbligazioni. Questa estesa nozione del danno da risarcire, contenuta nella disposizione indicata sopra, ha tanta importanza in materia di concorrenza sleale ohe si è ritenuto necessario enunciarla espressamente nella nuova legge. A titolo di riparazione il giudice può concedere una somma di denaro e, giusta l'articolo 49, secondo capoverso, del Codice delle obbligazioni, può sostituirvi o aggiungervi un altro modo di riparazione.

Quanto all' azione di restituzione del guadagno (lettera /), che è regolata particolareggiatamente nell'art. 3, noi rinviamo i commenti a 9 ueir articolo.

3. Le azioni che abbiamo esaminato' possono, a seconda della situa¬ zione giuridica che risulta dalle condizioni ehe loro sono proprie, essere proposte, di massima, in ugual modo da tutte le persone che hanno il diritto di proporre l'azione. Tuttavia l'azione di restituzione del guadagno è riservata ai concorrenti e alle loro unioni; essa non Può essere proposta dai clienti e dalle loro unioni (secondo capoverso).

Di più, l'unione che non è essa stessa danneggiata o minacciata nei suoi interessi economici, sia come concorrente, sia come cliente, dalla concorrenza sleale, ma ehe interviene per salvaguardare gli interessi dei suoi membri, non può proporre che le azioni di laccertamento del carattere illecito dell'atto, di cessazione di quest'atto, di soppressione dello stato di fatto che ne risulta e di restituzione del guadagno (terzo capoverso. Quanto alle azioni di risarcimento del danno e di pagamento di una somma a titolo di riparazione esse sono riservate alle persone direttamente danneggiate, poiché le ragioni giustificanti la concessione del diritto di proporre azioni alle unioni non entrano in linea di conto Per queste due ultime azioni. Osserviamo, in particolare; ehe il pre¬ giudizio che
può derivare in complesso a un ramo economico o profes¬ sionale non può essere considerato -- a meno d'essere già compreso Uel danno subito personalmente dai concorrenti o clienti -- come un danno nel senso giuridico della parola. Del resto, anche prescindendo da queste considerazioni, dovrebbe bastare alle unioni, per la loro difesa, di .poter agire giusta l'articolo 2, primo capoverso, lettere a, b > c ed 1.

Art. 3.

Restituzione del guadagno.

Mentre l'art. 48 del Codice delle obbligazioni concede il risarcimento d®l danno soltanto se il danno e la colpa sono stati provati, il disegno

448 prevede un'azione di restituzione del guadagno ottenuto mediante con¬ correnza sleale che prescinde dalla duplice condizione richiesta dal ci¬ tato art. 48. Ciò che ha determinato ad ammettere questo nuovo mezzo giuridico, è una considerazione che è stata più volte rilevata dalla dot¬ trina e che era già riprodotta nei lavori preparatori del 1927. Secondo questa considerazione, chi si è arricchito con la concorrenza sleale non deve restare in possesso del frutto dei suoi procedimenti; soprattutto non nel caso in cui la parte lesa dovesse uscirne a mani vuote. Fon¬ dandosi su queste considerazioni, la nuova commissione degli esperd si è, di massima, pronunciata per l'ammissione di un'azione di resi1" tuzione del guadagno. Essa si è soprattutto basata, in proposito, sulla giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale nell'applicazione della legislazione sui brevetti di invenzione, in relazione all'art. 423 del Go^ dice delle obbligazioni, nonché su soluzioni analoghe di legislazioni estere (v. pag. 425).

Se il principio, secondo il quale chi ha violato le norme della buona fede non deve poter conservare il guadagno che ne ha tratto, è senz'ai" tro generalmente riconosciuto come giusto, la questione di sapor® a chi deve essere devoluto questo guadagno solleva certe difficoltà, L quali, a nostro avviso, non devono tuttavia far fallire l'applicazione de principio.

In particolare v'è da osservare: Come tutte le altre azioni che derivano dall'art. 2, l'azione di resi1" tuzione del guadagno presuppone un danno o una minaccia agli ini®" ressi economici (articoli 2, primo capoverso). Essa può essere eserci¬ tata dai concorrenti e, alle condizioni indicate nel terzo capoverso de l'articolo 2, dalle unioni professionali ed economiche; ma essa n®11 compete ai compratori o alle unioni di compratori (articolo 2, secon capoverso).

La restituzione è limitata al guadagno che non avrebbe potuto essere ottenuto senza concorrenza sleale (primo capoverso, priTtia frase). Essa non si estende dunque al guadagno che un concorre^ ' si è procurato agendo correttamente, e ciò corrisponde alla giurisp^, denza del Tribunale federale in materia di brevetti d'invenzione (, , ' 35, II, 643, in particolare 660). Allorché l'importo da restituire gius^ il rapporto di causa ad effetto tra concorrenza sleale e guadagno n può
senz'altro essere stabilito in cifre, esso sarà determinato dal g dice tenendo conto delle circostanze (primo capoverso, seconda fra Quanto alla destinazione del guadagno restituito, massima pri111^ ed essenziale è che esso debba servire a risarcire il danno causato (P1*1 mo capoverso, prima frase). La commissione dei periti' aveva prévis » su questo punto, che il convenuto avrebbe potuto dedurre dal guadag .

da restituire i risarcimenti già versati o fissati con decisione Passa in giudicato, e che il giudice non avrebbe avuto allora che da statuì

449 sull'impiego del residuo guadagno per risarcire la parte di danno rimanente. Senza respingere assolutamente questa opinione, noi rite¬ niamo che sia più giusto lasciare intieramente al giudice la cura di regolare l'uso del guadagno restituito per risarcire il danno causato.

Si vuole così prevenire gli abusi ohe potrebbero essere commessi, sup¬ posto che il convenuto mettesse innanzi risarcimenti fittizi o si facesse posticipatamente rimborsare dalla pretesa parte lesa la somma che avrebbe dovuto pagare e riuscisse così a ridurre senza spesa corri¬ spondente il suo obbligo di restituire. Poiché, nei casi in cui è stato conseguito un guadagno, la .posizione giuridica della parte lesa deve essere rafforzata e agevolata, il guadagno da restituire può anche ser¬ vir© a risarcire un danno che, in mancanza di colpa, non potrebbe essere risarcito giusta l'articolo 2, primo capoverso, lettera d. Basterà che un siffatto danno sia reso almeno verosimile.

In questo rapporto tra l'obbligo di risarcire un danno e la resti¬ tuzione del guadagno è tenuto adeguatamente conto anche degli inte¬ ressi del convenuto, poiché esso non ha da restituire, di massima, per l'uno o per l'altro di questi titoli, più di quanto gli hanno procurato i suoi procedimenti sleali. Devono, naturalmente, essere riservati i casi in cui il guadagno non é isuffidente a coprire il danno in ragione della colpa commessa, poiché l'obbligo di risarcire il danno, nel senso dell'articolo 2, primo capoverso, lettera d, è indipendente dal profitto tratto dall'atto dannoso. D'altra parte l'importo da restituire non deve servire al pagamento né di una somma a titolo di riparazione, né di inulte; poiché altrimenti il convenuto che avesse commesso colpa grave avrebbe, a guadagno uguale, da restituire una somma minore di colui il quale non avesse commesso colpa che dà luogo ad azione penale 0 colpa grave nel senso dell'art. 49 del Codice delle obbligazioni. Sareb¬ be infatti inammissibile che il convenuto venisse .a trovarsi in con¬ dizione migliore, quanto alla restituzione del guadagno, appunto quan¬ do la sua colpevolezza fosse più grave.

Se l'ammontare totale del danno da risarcire non è determinabile, d giudice può ordinare il deposito della somma da restituire (secondo capoverso, seconda frase). In questo caso esso si limiterà a stabilire
1 obbligo della restituzione e a determinare l'importo del guadagno Procurato dalla concorrenza sleale, sospendendo il processo fino a che Possa essere accertato l'ammontare totale del danno. Le azioni di risar¬ cimento del danno nel senso dell'articolo 2, primo capoverso, lettera d, mature per la decisione, è ovvio che passano e debbano essere giu¬ dicate anche quando siano pendenti, altre analoghe azioni. Infatti, esse sono indipendenti le une dalle altre e non ipossono essere influen¬ zate dalla .restituzione del guadagno che nella misura in cui l'im¬ porto depositato basta ad assicurarne il regolamento.

Se, risarcito intieramente il danno, rimane un'eccedenza dell'importo destituito, il giudice deciderà con libero apprezzamento della sua de-

45© volizione. Baso può anche, senza essere vincolato dalle domande pre* sentategli, ordinarne il versamento a un'istituzione pel promovimento di certi rami professionali (anche dell'industria o del commercio), o allo iStato (terzo capoverso). Esso prenderà una decisione in questo senso, per esempio quando il guadagno conseguito dal convenuto oltrepassi di molto le passibilità di guadagno dell'attore, o quando la concor¬ renza sleale sia stata diretta contro un numero indeterminato di con¬ correnti e non sia dunque giustificato assegnare ad uno solo di essi l'ammontare rimanente.

Al fine di assicurare in ogni caso l'osservanza delle regole .fissate nel secondo e nel terzo capoverso, il progetto sottopone all'approva¬ zione del giudice le transazioni sulla restituzione del guadagno, sulla somma da restituire e sull'uso di essa pel risarcimento, specificando che, indipendentemente dalla iloro validità tra le parti, esse sono oppo* nibili ai terzi soltanto in forza di questa approvazione (quarto capo¬ verso).

È, in fine, da osservare che un concorrente leso da un procedi¬ mento sleale ha, di massima, la scelta tra l'azione di risarcimento del danno fondata sul diritto comune, e un'azione di restituzione del gua" dagno. Esso sceglierà la prima se vi è indubbiamente colpa del con¬ venuto, se il danno che ha subito esso stesso può essere provato sei)za difficoltà e, inoltre, se questo danno sorpassa il guadagno ottenuto dal¬ l'attore. Esso sceglierà invece l'azione di restituzione del guadagno se ia prova di siffatte condizioni urta contro difficoltà, per esempio perche esso si esporrebbe a compromettere il proprio credito palesando di aver subito un danno. Giova, a questo proposito, riferirsi alla giu¬ risprudenza seguita dal Tribunale federale in materia di diritto su1 brevetti d'invenzione. Secondo questa giurisprudenza, l'attore può sem¬ pre « chiedere il risarcimento del danno subito, o almeno la restitu¬ zione del guadagno che il convenuto lia tratto dall'illecito sfruttamento di un'invenzione» (ISTF, 49, II, 518). Del resto non è escluso clue Ie due azioni possano essere simultaneamente proposte.

Altre disposizioni sull'azione di restituzione del guadagno si trovano nell'articolo 4, primo capoverso relativamente alla responsabilità de datore di lavoro, nell'articolo 5, terzo capoverso, concernente
la respoB" sabilità della stampa, e nell'art. 14, relativamente alla devoluzione de guadagno in caso di reato di concorrenza.

Art. 4 Responsabilità del datore di lavoro.

Era necessario inserire, nella nuova legge, una disposizione parti¬ colare sulla responsabilità di diritto civile del datore di lavoro, poiché il Codice delle obbligazioni non tratta delle azioni previste nell'articolo % primo capoverso, lettera a, b, c ed f. La giurisprudenza ammette» e

4SI vero, eh© l'azione di cessazione dell'atto illecito /può essere proposta contro il datore di lavoro; ma, in applicazione analogica dell'art. 55 del Codice delle obbligazioni, essa dovrebbe consentire al datore di lavoro di declinare qualsiasi responsabilità provando di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per prevenire l'atto del suo subor¬ dinato (STF, 58, II, 28). Ora questa soluzione non potrebbe soddisfare alle necessità pratiche.

Le azioni previste nell'articolo 2, primo capoverso, lettere a, b, c ed f, possono essere proposte contro il datore di lavoro, anche se ad esso o al suo subordinato non è imputabile colpa alcuna. Inoltre, esse non concedono al datore di lavoro il beneficio della prova liberatoria nel senso dell'art. 55 del Codice delle obbligazioni (primo capoverso).

Questa rigorosa responsabilità è giustificata, perchè il principio della responsabilità puramente causale si applica anche alle suddette azioni in virtù dell'art 2 e il datare di lavoro non potrebbe dunque declinare ogni responsabilità, anche se non fosse esso stesso l'autore dell'atto.

Del resto, la prova liberatoria indebolirebbe fortemente gli effetti di queste azioni. Se l'azione di cessazione dell atto illecito ha da raggiun¬ gere lo scopo suo, occorre che il di veto del giudice, rivolto ali atto del subordinato, possa raggiungere direttamente il datore di lavoro, senza che questi, di fronte alla situazione .minacciante, possa ancora obiet¬ tare di aver usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per prevenire il danno. Trattandosi dell 'azione di soppressione dello stato di fatto derivante dall'atto illecito, v'è da notare che parecchie delle mi¬ sure che possono essere prese in un dato caso, per esempio il ritiro di cataloghi che inducono in errore, possono essere efficaci soltanto se sono prese dal datore di lavoro. Infine l'azione di restituzione del gua¬ dagno fa Aas cere una specie particolare di responsabilità, quella che assume colui che ha ricevuto qualche cosa; analogamente a quanto avviene della restituzione dell'indebito, l'azione è sempre intentata contro colui che effettivamente ha ricevuto l'ammontare del guadagno. Allor¬ ché un datore di lavoro ha conseguito un guadagno in grazia di un atto di concorrenza sleale di un impiegato o di un operaio, si potrà senz'altro
agire contro di lui in virtù dell'art. 3. iSenza dubbio, allorché l'impiegato ha tenuto per sè la somma guadagnata ed ha dunque agito ßel suo proprio interesse, e non « nell'esercizio delle sue incombenze d'ufficio o d'affari », allora lui solo può essere costretto alla restituz i°ne.

Per quanto concerne le azioni di risarcimento del danno e il paga¬ mento di una somma a titolo riparazione che l'articolo 2, primo capo¬ verso, lettere d ed e basa sul Codice delle obbligazioni, l'esercizio di fcsse contro il datore di lavoro è parimente retto dal Codice delle obbli¬ gazioni {secondo capoverso). L'art. 55 del detto Codice contiene già in I ^erito le prescrizioni necessarie; non era dunque il caso di inserire disposizioni speciali nella nuova legge.

kn Quanto alla responsabilità degli impiegati o operai, che non debba essere eselusa dalla responsabilità del datore di lavoro, essa non è og¬ getto di disposizioni particolari nella nuova legge; sarà dunque retta dalle norme generali dell'art. 2. Nel caso di eventuale regresso del datore di lavoro, vale l'articolo 55, secondo capoverso, del Oodice delle obbli¬ gazioni.

Art. 5.

Responsabilità della stampa.

·Sovente la concorrenza sleale è fatta mediante la stampa; risponde perciò a un bisogno una disposizione speciale che determini chiaramente la posizione giuridica della stampa. Come nell'art. 4 relativo alla respon¬ sabilità del datore di lavoro, le differenti azioni che si fondano sull'art. 2 sono trattate separatamente; ne risulta così una disposizione della ma¬ teria che è più chiara di quanto non fosse l'art. 6 del disegno del 1934.

Nel merito la nuova disposizione non differisce tuttavia dalla prece¬ dente.

; ; j Siccome le azioni di accertamento del carattere illecito dell'atto, di cessazione di quest'atto e di cessazione dello stato di fatto che ne derive (articolo 2, primo capoverso, lettere a, b e c) sono indipendenti da qual¬ siasi elemento di colpa, esse .potrebbero essere esercitate, di massima, senza essere oggetto di una prescrizione speciale, contro qualsiasi persona che partecipa all'attività della stampa. Ora, .con ciò, in mancanza di una colpaf si andrebbe troppo lungi. Per questa ragione, con riserva della responsabilità incorsa in caso di colpa, le conseguenze di diritto civil® delle dette azioni sono limitate a favore della stampa a certi casi netta¬ mente determinati, in relazione con le disposizioni del Codice penale sulla responsabilità della stampa (art. 27 CPS). Di più, esse prevedono una responsabilità per riversione. La questione della responsabilità dell*1 stampa nel quadro delle dette azioni si pone -- sempre con la riserva che sia stata commessa una colpa -- soltanto se il nome dell'autor® dello scritto o della persona che ha trasmesso l'inserzione non è dichia¬ rato, o, ancora, se l'autore dello scritto o la persona che ha fornito 1 ]n~ serzione può comunque essere scoperto o essere convenuto in giu* dizio davanti a un tribunale svizzero o, in fine, se la pubblicazione avvenuta senza che l'autore dello scritto o la persona che ha trasmessi l'inserzione lo
sapesse, o contro la sua volontà (lettere a, b e c). AU°r" chè si realizzi una di queste ipotesi, l'azione può essere proposta contro le persone che entrano in linea di conto soltanto secondo un determinat® ordine: in caso di inserzione la responsabilità incombe in primo alla persona responsabile per gli annunci, in secondo luogo all'edito e in ultimo luogo allo stampatore; in tutti gli altri casi è il redatto responsabile che deve rispondere in primo luogo, poi in secondo luog è l'editore e, da ultimo, lo stampatore (primo capoverso, prima *raf Se ad una delle dette persone è imputabile una collpa, le azioni

458 cui si tratta [possono essera esercitate contro di esse senza riguardo all'ordine graduatorie fissato o alle condizioni particolari delle lettere a., b e c (primo capoverso seconda frase). Così, per esempio, in caso di colpa, l'azione di soppressione dello stato di fatto derivante dall'atto ille¬ cito può essere proposta immediatamente 'Contro lo stampatore) mentre che, in mancanza di colpa, la cosa sarebbe possibile soltanto nel caso in cui non ci fosse nè redattore responsabile, (o persona responsabile in materia di annunci) nè editore.

Per quanto concerne le azioni di risarcimento del danno e di paça · mento di una somma a titolo di riparazione (articolo 2, primo capoverso^ lettere d ed e), noi rinviamo -- come all'art. 4 relativo alla responsabilità del datore di lavoro -- -alle disposizioni generali del Codice delle obbli¬ gazioni (secondo capoverso). Queste azioni sono dunque intieramente indipendenti dalla regola formulata nella prima frase del primo capo¬ verso e non possono dunque essere proposte, se non in caso di colpa, contro le persone che partecipano ali attività della stampa. Poiché In diritto penale (art. 27 CPS), la responsabilità delle dette persone può, secondo le circostante, essere impegnata, senza che la persona respon¬ sabile abbia essa stessa commessa una colpa, una responsabilità civile per danno potrebbe, in sè, essere giustificata in casi analoghi, indipen¬ dentemente da qualsiasi colpa. Ma una siffatta norma non ha, di mas¬ sima, da essere inserita in una legge speciale, com è quella relativa alla concorrenza economica, dato che essa dovrà applicarsi soltanto in ma¬ teria di concorrenza economica. Quanto al eh ritto di regresso in caso di colpa comune di più persone, l'articolo eO, secondo capoverso, del Codice delle obbliga ."ioni lascia al giudice di detenni mare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un .Ribatto diritto. Questa dispo¬ sizione permette di tenere debitamente conto degli interessi particolari della stampa, così che non v'era ragione -alcuna di adottare una solu¬ zione speciale nella nuova legge.

La clausola dell'art. 27 GPS, che limita la responsabilità penale mo, lettera f, e art. 3) il progetto dispone che la relativa azione può essere proposta contro la stampa soltanto pel guadagno ottenuto me¬ diante un atto di concorrenza sleale
diretta contro un altr impresa della stampa (terzo capoverso). Di conseguenza non è possibile esigere, per esempio, la restituzione del guadagno « secondario » ottenuto con la stampa, ordinata da una terza impresa, di uno scritto di propaganda contrario alle norme della buona fede.

La clausola dell'art. 27 CPS, che limita la responsabilità penale della stampa ai casi in cui il reato è « consumato per effetto della ·Pubblicazione avvenuta » non è stata, intenzionalmente, assunta nel¬ l'art. -5. Questa disposizione è fatta pel diritto penale, in diritto civile ös-sa priverebbe la stampa, senza ragione pertinente, almeno in certi casi, dei privilegi ad essa consentiti.

m Art. 6.

Foro.

Per agevolare il procedimento giudiziario contro .Ile persone oh« non hanno domicilio nella Svizzera l'art. 6 dispone che l'azione contro siffatte persone può essere proposta davanti al giudice del luogo dove è stato commesso l'atto (primo capoverso), com'era previsto in parecchie leggi cantonali di procedura civile. Come luogo del reato, secondo il diritto penale vigente (art. 346, primo capoverso, CPS) si considera il luogo dov'esso è stato compiuto; e per quanto esso sia all'estero, il luogo in cui si è verificalo l'evento (STF, 68 IV, 54). Il foro del luogo del reato non ha carattere esclusivo, la disposizione può dunque completare, ma giammai limitare, le prescrizioni cantonali in materia.

Le leggi speciali sulla proprietà industriale e commerci ale prevedono che i processi civili ai quali dà luogo la loro applicazione devono essere giudicati da una sola istanza cantonale e che il ricorso al Tribunale federale è ammesso senza riguardo al valore dell'oggetto litigioso (art.

29 della legge sulla protezione dei marchi di fabbrica e di commercio; art. 33 della legge sui disegni e modelli industriali; art. 49 della legge sui brevetti d'invenzione; art. 45 della legge sulla pro¬ prietà letteraria ed artistica). Manca attualmente una disposizione di diritto federale che fissi il foro delle cause connesse con quelle deri¬ vanti dalle dette leggi speciali. iSecondo le leggi di procedura cantonali ne risulta dunque che le due cause devono sovente essere giudicate sepa¬ ratamente, e ciò è causa di difficoltà sotto diversi aspetti (cfr. STL, 55, II, 50). È parso quindi opportuno, almeno ipei casi frequenti assai di connessione con un'azione derivante da concorrenza sleale, di preve¬ dere la congiunzione delle due cause.

Art. 7.

Pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza costituirà un mezzo efficace per combattere la concorrenza sleale. iSecondo la giurisprudenza anteriore, essa non era tuttavia che una forma del risarcimento del danno e della riparazione, e presupponeva quindi tanto una colpa da parte del convenuto quanto un danno subito dall'attore (STF, 56, II, 37). In seguito le si è attribuito il valore di un provvedimento idoneo, secondo le circostanze, ad allontanare la minaccia diretta contro il possesso della clientela (STF, 67, II, 57). Ora la pubblicazione
della sentenza Pu^ certamente rispondere a un bisogno nei casi in cui le dette condizioni non si verificano e dove non vi è, per conseguenza, colpa da parte del¬ l'imputato. Il giudice può, a richiesta della parte vincitrice, autorizzarla a rendere pubblica la sentenza. Se esso accoglie la richiesta, fi,ssa le m0" dalità della pubblicazione; in particolare, designando i giornali ned quali deve esser fatta la pubblicazione, determinando la dimensione della pubblicazione, specificando se essa deve comprendere solo il dispositivo,

oppure tutta la motivazione, o solo un estratto di essa. Contro ila deci¬ sione relativa alla pubblicazione è ammesso lo stesso rimedio legale che contro la sentenza di merito. Può dunque essere autorizzata soltanto la (pubblicazione di una sentenza passata in giudicata. La pubblicazione è fatta a spese della parte soccombente; ma il giudice vigila che la spesa non sorpassi la somma necessaria affinchè la pubblicazione rag¬ giunga il suo scopo.

Art. 8.

Prescrizione.

(Seguendo le disposizioni dell'articolo 60, primo e secondo capo¬ verso, del Codice delle obbligazioni, per le azioni di risarcimento del danno e di pagamento di una somma a titolo di riparazione, il dise¬ gno prevede due termini di prescrizione, l'uno relativo, ,l'altro assoluto.

Il primo decorre dal giorno in cui la parte lesa ebbe conoscenza della loro nascita ed è, come nel Codice delle obbligazioni, di un aniio. 11 se¬ condo, che decorre dal giorno in cui è nato il diritto della parte lesa, è stato fissato a cinque anni. Nel Codice delle obbligazioni il termine corrispondente è di dieci anni. Le leggi che reggono il dominio pro¬ pinquo della proprietà industriale e commerciale hanno anch'esse ter¬ mini di prescrizione relativamente corti: due anni la legge sulla pro¬ tezione dei marchi di fabbrica e di commercio (articolo 28, quarto capo¬ verso) e la legge sui disegni e modelli industriali (articolo 27, terzo capoverso); tre anni la legge sui brevetti d'invenzione (articolo 48, primo capoverso), di più le azioni iper lavori di artigiani e vendita di merce al minuto si prescrivono esse pure in cinque anni (articolo 128, secondo e terzo capoverso, del (Codice delle obbligazioni). Il (computo dei ter¬ mini, nonché l'impedimento, la sospensione e l'interruzione della pre¬ scrizione, sono retti dalle disposizioni generali del Codice delle obbli¬ gazioni (art. 127 e seg.).

La regolamentazione vale per tutte le azioni che ®i fondano sul¬ l'art. 2 In vero per l'azione di cessazione dell atto, una prescrizione non entra in linea di conto, poiché l'azione non può essere esercitata ohe se vi è violazione o minaccia; fino a tanto che verificasi questa con¬ dizione, vale a dire fino -a tanto che persistono violazione o minaccia, la prescrizione non incomincia a decorrere (STF, 55, II, 253). Ma non appena questa condizione viene a cessare,
1 azione perde con ciò stesso la sua giustificazione materiale.

Art. 9.

Applicazione del Codice civile.

Poiché la legge sulla concorrenza sleale ha il carattere di legge speciale, ci si è astenuti, di proposito, dal regolare questioni generali a meno che ragioni perentorie non lo esigano. Dovunque, perciò, non si Presenti questo caso sono applicabili le disposizioni del Codice civile in Particolare quelle del Codice delle obbligazioni.

4SI Sono particolarmente importanti le norme generali su gli atti ille¬ citi, come p. es. su la determinazione del danno (art. 42 CO); su l-i fissazione del risarcimento e i motivi di riduzione (art. 43 e 44 CO); su la responsabilità di più persone (art. 50 e 51 CO) e sui rapporti col diritto penale (art. 53 CO), nonché su la responsabilità del padrone d'azienda (art. 55 CO) di cui l'applicazione risulta già dall'articolo 4, secondo capoverso. Devono inoltre essere menzionate qui le disposizioni generali su l'adempimento delle obbligazioni (art. 68 e seg. CO), e su la compensazione (art. 120 e seg. CO) e, con riserva dell' art. 8, le disposizioni relative alla prescrizione (art. 127 e segg. CO). La con¬ correnza sleale potendo parimente essere commessa con la violazione del contratto, giova far riferimento anche all'articolo 97 e seguenti del Co¬ dice delle obbligazioni, compreso l'articolo 101 (responsabilità per le per* sone ausiliarie). Citiamo come esempio il caso d'infrazione alla conven¬ zione tra datori di lavoro su certe condizioni di lavoro (articolo 1» secondo capoverso, lettera h) o a un contratto o alla decisione di un'unio¬ ne concernente determinati procedimenti di concorrenza. In questi casi sono senza dubbio le sanzioni previste nel contratto che entrano anzi¬ tutto in considerazione. Quelle della legge speciale non possono essere invocate che come complemento. Rimarrà, se è il caso, da determinare, sulla base dell'articolo 20 del Codice delle obbligazioni, se e in quale misura contratti siffatti conchiusi tra concorrenti su una determinata linea di condotta da seguire nella lotta economica, saranno ancora validi in presenza della nuova legge, o se dovranno essere considerati nulh poiché contrari al diritto in vigore. Menzioneremo ancora le disi posizioni1 sulla restituzione dell'arricchimento indebito (articolo 62 e seguenti del 00), le quali benché d'importanza minore sono tuttavia parimente 'ap¬ plicabili, di massima, ai casi di concorrenza sleale. Tuttavia, l'azione di restituzione dell'indebito non entrerà praticamente in linea di conto come provvedimento indi pend onte, poiché l'azione di risarcimento de danno, considerata in modo affatto generale, ha una portata maggi01"® e poiché nel],a nuova legge è per di più prevista l'azione speciale per la restituzione del guadagno
(articolo 3).

B. Provvedimenti d'urgenza.

Art. 10.

Condizioni.

I provvedimenti d'urgenza possono essere ordinati soltanto a richie¬ sta di una parte. Il diritto di richiederle spetta alle persone e alle uniow che, in virtù dell'articolo 2, sono autorizzate a proporre le azioni civil1* Il richiedente deve rendere verosimile « che la park: avversa usa, nella concorrenza economica, mezzi contrari alle norme della buona fede, P01" cui gli sovrasta un danno difficilmente riparabile, al quale soltanto 1111 provvedimento d'urgenza può sottrarlo » (secondo capoverso). La vero-

457 somiglianza basta dunque come mezzo di prova, non potendosi esigere una prova in senso s trotto j non basta tuttavia rendere verosimile la presenza di concorrenza sleale, occorre trovarsi in presenza di un fatto preciso, di minaccia ben caratterizzata e tale da rendere necessari prov¬ vedimenti immediati per prevenire un danno difficilmente riparabile.

Come provvedimenti d'urgenza devono essere considerate le dispo¬ sizioni prese « al fine, in particolare, di assicurare 1 assunzione delle prove, di conservare lo stato di fatto esistente, nonché 1 esercizio provvi¬ sorio'dei diritti litigiosi» (primo capoverso). Come già nel disegno del 1Ô34, l'esercizio provvisorio dei diritti litigiosi e previsto soltanto per le azioni' per la cessazione dell atto illecito e per la soppressione dello stato di fatto che ne deriva (articolo 2, primo capoverso, lettere b e e). Non si vede punto come nella pratica l'azione di accertamento dell'atto possa dar luogo a provvedimenti d urgenza. Quanto alle azioni per il pagamento di una somma di denaro (risarcimento di danni, ripa¬ razione morale, restituzione del guadagno), esse fruiscono delle misure della legge sull'esecuzione e sul fallimento, comprese le disposizioni sul sequestro (art. 271 e segg. LEF).

L'enumerazione è fatta soltanto a mò d esempio, essa non è dunque completa. Rimangono riservati tutti gli altri provvedimenti d urgenza che possono essere ordinati in virtù del diritto cantonale di procedura.

Inoltre l'autorità competente potrà, fondandosi sulla nuova legge, ordi¬ nare provvedimenti che non siano quelli enumerati, purché siano ade¬ guati allo scopo indicato nel secondo capoverso e in quanto 1 esercizio dei diritti litigiosi -- con riserva del sequestro sia limitato alle azioni previste dall'articolo 2, primo capoverso, lettere bee. Per quanto con¬ cerne la natura dei provvedimenti da ordinare, deciderà l'autorità com¬ petente nei Limiti della richiesta ad essa presentata.

L'autorità deve sempre citare la parte avversa «prima di pro¬ muovere il provvedimento » (terzo capoverso). La citazione deve aver luogo anche se v'è pericolo nell'attesa. Esiste poro in tal caso la pos¬ sibilità di emanare, già prima della citazione, i provvedimenti d urgenza necessari Di massima, i provvedimenti in tal modo ordinati potranno essere analoghi ai .provvedimenti
d'urgenza veri e propri. Nel caso specifico, si tratterà però .soprattutto di provvedimenti conservativi che lasciano intatto lo stato delle cose. L'ordinanza provvisoria rimarrà in vigore soltanto fino al momento in cui l'autorita, dopo aver citato la parte avversa, ammetterà o respingerà la richiesta di .provvedimenti d'urgenza.

Art. 11.

Garanzie.

La parte che chiede i provvedimenti d'urgenza può essere obbligata, dall'autorità competente, a fornire garanzie. Queste garanzie devono ser¬ vire a risarcire il danno che potrebbero causare i provverimenti d'ur¬ genza (primo capoverso e art. 13, secondo capoverso). L'autorità non è

438 obbligata a esiger© le garanzie; essa ha soltanto facoltà di esigerle. Si vuol così impedire che il richiedente si veda respinta La richiesta di provvedimenti d'urgenza, anche se essa fosse pienamente giustificata. In generale le garanzie saranno richieste prima o all'atto stesso di ordinare i provvedimenti d'urgenza. Ma potrà accadere, secondo le circostanze © gli effetti dei provvedimenti d'urgenza, che le garanzie vengano chieste anche in seguito. In siffatto caso l'autorità ordinerà che se le garanzie non vengano fornite i provvedimenti d'urgenza saranno revocati o limi¬ tati. La somma da fornirsi a garanzia può anche essere aumentata in seguito.

Il progetto prevede anche l'eventualità che la parte avversa abbia a fornire direttamente delle garanzie al richiedente. In siffatto caso l'an* torità competente potrà rinunciare a ordinare dei' provvedimenti d'ur¬ genza, oppure revocare, intieramente o in parte, i provvedimenti dati (secondo capoverso). La parte avversa ha così la possibilità di im¬ pedire, secondo le circostanze, i provvedimenti d'urgenza senza troppo compromettere l'interesse che ha il richiedente a ottenere una protezione provvisoria. L'autorità competente apprezzerà liberamente, tenendo conto dell'interesse delle due parti, se le garanzie offerte sono sufficienti. Nello stesso tempo essa deciderà se i provvedimenti già ordinati debbano essere modificati o revocati.

Art. 12.

Autorità competente.

I provvedimenti d'urgenza possono essere ordinati al luogo di do¬ micilio della parte avversa o, se questa non ha domicilio nella Sviz¬ zera, al luogo dove è stato commesso l'atto (primo capoverso). Vi ^ pure concordanza col foro dell' azione principale (articolo 6, primo capoverso). Poiché giusta l'art. 59 della Costituzione federale il debi¬ tore solvibile avente domicilio stabile nella Svizzera deve per pretese personali essere convenuto davanti al giudice del luogo di suo domi¬ cilio, sajrebbe stato contrario alla Costituzione prevedere, in via ge" nerale, ehe i provvedimenti d'urgenza possono essere chiesti al luogo dove è stato commesso l'atto. Una siffatta estensione del foro quan¬ tunque sia tale da rispondere sovente a un bisogno reale, ostacolo* rebbe tuttavia singolarmente la posizione giuridica e i mezzi di difosa della parte contro la quale devono essere presi dei
provvedimenti, mo¬ lesti per essa. Del resto i provvedimenti ordinati ial luogo di domicilio del convenuto possono sempre essere dichiarati esecutori in tutta la Svizzera, giacché i Cantoni devono prestarsi reciproca assistenza m siffatto caso (art. 61 OF, STF, 47, I, 93). Infine, i Cantoni possono determinare liberamente pel loro rispettivo territorio, l'autorità com¬ petente per ragione di luogo a ordinare i provvedimenti d'urgenza (*· p. es. l'-ajrt. 15 della legge di procedura civile del Canton Zurigo» 1 quale prevede che le richieste, per ottenere che sia assicurata la corl* servazione della prova di cui è minacciata la scomparsa, devono essere

459 presentate al giudice che è in grado di raccogliere la prova nel termine più breve). .

. .

, Quando i provvedimenti d'urgenza siano chiesti prima che sia iniziata la causa di merito, i Cantoni designeranno l'autorità compe¬ tente in materia; essi potranno assegnare il compito ad autorità giu¬ diziarie od amministrative (secondo capoverso). Si vuol pur tener conto del latto che parecchie leggi cantonali di procedura civile incaricano determinate autorità amministrative della procedura non contenziosa.

Se tuttavia i provvedimenti d'urgenza devono essere ordinati o revo¬ cati dopo iniziata la causa di merito, allora per necessita pratiche, bisognerà dare l'esclusiva competenza al giudice davanti al quale vi b causa pendente .per il merito (terzo capoverso). Queste nonne si ap¬ plicano anche ai provvedimenti d'urgenza che sono stati ordinati, pri¬ ma di iniziare la causa dl merito, da un'autorità giudiziaria o ammi¬ nistrativa. Quanto a sapere se, dato il caso, la decisione deve essere presa dal tribunale in corpore, dai suo presidente o da un giudice istruttore, è una questione che sarà disciplinata dalla legge di precedura del Cantone.

Art. 13.

Obbligo di iniziare la causa di merito.

Quando una parte è giunta a ottenere i provvedimenti d'urgenza, essa ha sovente raggiunto 11 suo scopo e allora non ha più interesse h iproporre l'azione che dovrebbe risolvere il litigio. D'altro lato, la parte avversa, che deve subire i provvedimenti d'urgenza, ha un in¬ teresse notevole a liquidare la cosa. Perciò l'autorità deve fissare al richiedente un termine per proporre 1' azione, indicando che se esso lascia trascorrere inutilmente il termine fissato i provvedimenti ordi¬ nati cadono. Il termine sarà fissato dall'autorità che è competente a ordinare i provvedimenti d'urgenza; ma esso non potrà sorpassare 30 giorni (primo capoverso). L'ordinamento corrisponde di massima a quello che regge la procedura da seguire in materia di sequestro (arti¬ colo 278 LEF).

Se il richiedente non vince nella causa di merito che ha dato luogo ai provvedimenti d'urgenza, sia che non abbia proposto 1 azione in tempo utile, sia che abbia in seguito desistito, sia che 1 azione sua fosse infine respinta, esso avrà a rispondere di fronte alla parte av¬ versa del danno che potrà esser stato causato dai provvedimenti d ur¬
genza ingiustificati (secondo capoverso). La parte avversa potrà chie¬ dere il risarcimento del danno in previsione del quale il richiedente avrà dovuto, dato il caso, fornire garanzie, essa potrà chiederlo, sia per via d'eccezione opposta nel corso dell istanza principale, sia pre¬ sentando nel termine di un anno un istanza indipendente presso il foro ordinario di quello che prima era attore ed ora diventa convenuto. Men¬ tre che in materia di sequestro ingiustificato, il creditore risponde ipso fare del danno derivante da un sequestro ingiustificato (art. 273

460 LE F), il risarcimento del danno è subordinato alla decisione del giu¬ dice. Poiché l'autorità che è competente a ordinare i provvedimenti d'urgenza decide liberamente se li accorda o no -- e qui sta la diffe¬ renza col sequestro -- essa non potrebbe anticipatamente, con una decisione imperativa, rendere il richiedente responsabile del danno causato.

III. Azione penale.

Art. 14.

Reati.

Determinando la nozione del reato di concorrenza sleale si è ri¬ nunciato, per motivi esposti più sopra, a una definizione generale che comprenda tutti gli atti punibili; si è abbandonato il sistema adottato per la parte di diritto civile. Ci si è limitati alla repressione di certi fatti speciahnenie e limitatamente enumerati (lettere da a a g). Oli elementi dei reati corrispondono, in generale, agli esempi menzionati nell'articolo 1, secondo capoverso, lettere da a a g. I fatti previsti alla lettera h non sono stati dichiarati punibili poiché, per quanto e®5* escano dalla sfera della regolamentazione civile, le sanzioni relative al¬ l'inosservanza delle condizioni di lavoro devono piuttosto essere conte¬ nute nelle leggi, ordinanze e convenzioni in materia. Si tratta, riassu¬ mendo, dei reati seguenti : lettera a: designazione; lettera b: indicazioni inesatte o fallaci; lettera e: denominazioni professionali erronee; lettera d: confusione ingenerata; lettera e: corruzione di subalterni; lettera f: incitamento a tradire segreti; Questa enumerazione corrisponde per quanto possibile al tenore, ben noto, dell'articolo 1 per quanto, penalmente parlando, non sia in¬ dicato dar rilievo all'elemento soggettivo del reato o di scegliere uu testo più strettamente formulato. Così, giusta la lettera d sono puniti solo i mezzi usati per ingenerare confusione; invece esiste la responsi bilità civile quando essi « sono destinati o atti a ingenerare confu¬ sione ». La stessa distinzione deve essere osservata nel caso di uso un titolo o di una denominazione professionale erronea (lettera c) 0 in quella della corruzione di subalterni (lettera e). Per quanto concerne ia reclame fallace (lettera b), si esigerà che l'autore dell'atto abbia oat false indicazioni « perchè la propria offerta risulti più vantaggiosa quella concorrente ». I terzi che si inframmettono senza essere coneor renti essi stessi, (possono rendersi parimente
colpevoli; come possono, secondo le circostanze, incorrere nella responsabilità civile. Così le sone giuridiche e le società e le persone che hanno agito in loro n (art. 17) potranno essere punite allorché, per esempio, esse denigra , un privato (lettera a). In tutti i casi anche il tentativo è punito (ar colo 21 CPS).

.... ornino Joe

461 L'espressione « Chiunque intenzionalmente si rende colpevole di concorrenza sleale*«** ^ m relazione con 1 articolo 1, primo capoverso, implica che si esigerà l'abuso della concorrenza economica come ele¬ mento costitutivo comune caratteristico. Con ciò la disposizione si diffe¬ renzia essenzialmente dall'art. 161 del Codice penale, a norma del quale è punibile soltanto colui che « svia o allontana 1 altrui clientela ». Il diritto attuale concerne dunque soltanto le indebite ingerenze in un dominio ben determinato dell'attività economica; da questo punto di vista esso non potrebbe essere considerato come una clausola gene¬ rale ' Al contrario per quanto riguarda la questione decisiva della portata delle prescrizioni penali, la prescrizione nuova fa astrazione da una siffatta limitazione ed assicura la protezione di tutte le norme della concorrenza e delle relazioni d affari. D altra parte, 1 art. 161 del Codice penale vieta l'uso di « mezzi sleali », mentre la legge sulla concorrenza sleale dichiara punibile soltanto gli atti limitativamente enumerati che comportano certe condizioni di fatto ben determinate.

Ma la differenza sta soprattutto nella forma. Gli atti indicati alle lettere a, b, e d sono presi in un'accezione tanto larga che fl procedimento dell'enumerazione non potrà costituire uno svantaggio. Inoltre, 1 espres¬ sione « mezzi sleali» dell'art. 161 del Codice penale implica sempre « un'alterazione della verità» (cfr. Messaggio sopra un progetto del Codice /penale svizze«), Foglio fed. 1018 II, pag 40), mentre che giu¬ sta le lettere a ed e sono punibili anche le affermazioni inutilmente offensive (anche se esatte in sè) e l'uso dei regali corruttori, che m pratica ha tanta importanza. Risulta da quanto precede che la prote¬ zione penale sarà ben più efficace sotto il regime delle nuove prescri¬ zioni e che quindi l'art. 161 del Codice .penale /potrà essere abrogato (art. 23, primo capoverso). .

Giusta l'art. 162 del Codice penale il fatto di indurre dei dipen¬ denti d'altri e tradire un segreto di fabbricazione o commerciale non potrebbe essere considerato che come istigazione ai sensi dell'art. 24 di quel Codice stesso, vale a dire come una forma di partecipazione; giusta la lettera f questo atto costituisce un reato indipendente. Secondo il progetto la responsabilità .penale
dell'istigatore è distinta da quella della persona che ha rivelato il segreto. Questa distinzione non sarebbe Possibile sotto il regime della legislazione attuale in forza del prin¬ cipio dell'accessorietà. Inoltre, il tentativo d una siffatta istigazione è Punibile (art. 21 CPF); ai sensi dell'art. 162 del Codice penale, il tentativo di istigazione a tradire un segreto è, invece, sprovvisto di sanzione, poiché l'autore di questa violazione non è passibile di reclu¬ sione (articolo 24, secondo capoverso, CPS). L'istigazione a spiare Un segreto che ai sensi dell'art. 273 del Codice delle obbligazioni sa¬ rebbe punibile soltanto se costituisce spionaggio economico a profitto dell'estero, è parimente definita alla stessa guisa. Infine un altra dif¬ ferenza consiste nel fatto che mentre l'art. 162 del Codice penale puni87

462 ece soltanto ohi sfrutta o comunica ad altri il segreto ohe egli stesso ha spiato con mezzi illeciti, giusta la lettera g invece è parimente puni¬ bile la persona che, senza aver agito essa stessa, avrà preso cono¬ scenza del segreto, in qualsiasi modo, contrariamente alle norme della buona fede. (Constatiamo dunque che il disegno tiene conto delle parti¬ colari necessità di diritto penale, in materia di concorrenza sleale, beai più di quanto non faccia l'art. 162 del Codice penale. Per di più» quest'ultima disposizione non potrebbe essere abrogata che per quel tanto che concerne la concorrenza, e deve sussistere per tutto ciò che si riferisce ai reati relativi ai segreti di fabbricazione ed ai segreti commerciale, commessi fuori del dominio della concorrenza (art. 23, secondo capoverso).

Contrariamente al diritto civile, il diritto penale non affronta, in ogni singolo caso, che l'atto punibile. Soltanto l'azione, commessa intenzionalmente deve essere punita, e ciò in concordanza: con l'attuale art. 161 del CSPS; coi delitti contro i così detti beni immateriali (artico¬ lo 160 e 162 CPlS, colla legge sulla protezione dei marchi di fabbrica, art. 26; colla legge sui disegni e modelli industriali, articoli 25 e 26; colla legge sui brevetti d'invenzione articoli 30 e 40; colla legge sui diritti d'autore, art. 46). Per meglio marcare la differenza con la parte di diritto amministrativo la quale, in certi casi, punisce anche la semplici negligenza (articolo 20, secondo capoverso, articolo 22, primo capo¬ verso), la parola « intenzionalmente » è stata aggiunta volutamente quantunque non fosse espressamente necessaria, in considerazione del¬ l'articolo 18, primo capoverso, del Codice penale. Il disegno del 1034 mirava a punire la negligenza grave giacché spesso era difficile fornire la prova del reato intenzionale in casi speciali. È un intento che allora si giustificava; ora esso non ha più ragion d'essere, poiché i reati sono definiti con maggiore larghezza; di conseguenza basta prevedere il reato intenzionale. Inoltre la punizione della negligenza non concorderebbe con le disposizioni del Codice .penale svizzero, il quale, pei crimini e pei delitti, non la prevede che in determinati rarissimi casi (articolo 18> capoverso primo, per la norma; inoltre art. 117, art. 125 e art. 237 e segg. GPS).
In tutti i casi la punizione non avviene che a querela di parte.

Hanno il diritto di proporre l'azione le persone e le unioni legittimate a proporre l'azione civile; in relazione con l'articolo 2, secondo capo¬ verso, questa disposizione vale parimente pei clienti e le loro unioni.

La comminazione della pena è regolata uniformemente per tutti i cQ31 particolari. Conformemente all'art. 161 del Codice penale, sono previste le pene della detenzione e della multa. L'autorità competente potrà dun¬ que pronunciare la pena della detenzione di tre giorni a tre anni, o ia multa fino a 20.000 franchi (art. 36, primo capoverso, e articolo 48, primo capoverso CPS). I reati di concorrenza sleale devono essere considerati delitti, giusta la definizione legale dell'articolo 9, secondo

463 capoverso, del Codice penale; ciò ha importanza particolare per il cal¬ colo della prescrizione (art. 70 GPS). Le due pene possono, se del caso, essere cumulate (articolo 50, secondo capoverso, OPS). Se il de¬ linquente ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato dal mas¬ simo della multa (articolo 48, primo capoverso, CPS). La pena pri¬ vativa della libertà non sarà pronunciata che nei casi gravi; una pre¬ scrizione speciale in proposito non è necessaria poiché questa limita¬ zione è la conseguenza naturale delle norme del Codice penale svizzero sulla commisurazione della pena (articoli 63 e seguenti).

Art. 15.

Devoluzione del guadagno.

È previsto, in connessione con l'art. 3, che il giudice penale ordini la restituzione del guadagno conseguito mediante un reato di con¬ correnza. Anche qui, 'l'importo da restituire giusta le prescrizioni del¬ l'art. 3 servirà in primo luogo a risarcire il danno provato o reso verosimile e poi, secondo l'apprezzamento del giudice, al promuovitnento di professioni commerciali o industriali. Ove la somma non sia pretesa entro il termine di prescrizione, o per quanto non sia stata interamente dedicata ai fini indicati sopra, essa sarà devoluta allo Stato.

Questa disposizione è necessaria. Infatti l'art. 58 del Codice penale l'elativo alla confisca di oggetti pericolosi non concerne che gli stru¬ menti che hanno servito a commettere un reato o che sono il prodotto di esso; occorre, inoltre, ohe essi siano tali da compromettere la sicu¬ rezza delle 'persone o l'ordine pubblico. Una siffatta prescrizione non Permetterebbe di assicurarsi, nel modo desiderato, il guadagno conse¬ guito mediante concorrenza sleale, e di poterne disporre adeguatamente.

Art. 16.

Responsabilità penale del datore di lavoro e del mandante.

Allorché, nell'esercizio delle sue incombenze d'ufficio, un impiegato commette un reato, il datore di lavoro non è punibile, a norma delle disposizioni generali del Codice ipenale svizzero, che se esso l'ha deter¬ minato ad agire o l'ha aiutato (articoli 24 e 25 CPS); invece va esente da pena se l'impiegato ha agito di propria iniziativa e senza compli¬ cità del datore di lavoro. Questa, in una legge sulla concorrenza sleale, era una lacuna deplorevole; per rimediarvi, la pena sarà parimente applicabile al datore di lavoro che ha avuto
conoscenza dell'atto ed ha Emesso di impedirlo o di annullarne gli effetti. La colpevolezza del¬ l'impiegato e quella del datore di lavoro sono indipendenti l'una dal¬ l'altra. La stessa soluzione si applica al mandante e al mandatario.

Art. 17.

Persone giuridiche e società commerciali.

Secondo la legislazione in vigore, le persone giuridiche non sono 00a ne tali, responsabili che per le contravvenzioni. Si è previsto tutta-

464 via, com« in altro prescrizioni federali, che le disposizioni penali si applicheranno ai membri degli organi della persona giuridica o ai soci che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa (cf. articoli 172 e 326 GPìS per certi delitti; inoltre: art. 45 della legge sulle lotterie; art. 66 della legge su 11'alcool; art. 21, terzo capoverso, della legge sul lavoro a domicilio ed altre ancora). Per applicazione analogica dell'art. 16 questa disposizione colpisce parimente chi omette di procedere a un atto di sua incombenza. Non è dunque necessario richiamarla qui» com'era previsto nel disegno del 1934 (articoo 18, seconda frase, del disegno del 1934). Le persone giuridiche o le società rispondono soli¬ dalmente delle spese e delle multe.

Art. 18.

Procedimento penale.

Il procedimento penale è di competenza dei Cantoni. Esso è retto dalle prescrizioni relative del Codice penale svizzero, dagli articoli dal 247 al 278 della legge sulla procedura penale, per quanto esse sian° ancora in vigore (cfr. art. 398, lett. o OPS), nonché day e leggi di procedura dei Cantoni. L'ammontare delle multe spetta ai Canton1 (legge sulla procedura penale, articolo 253, secondo capoverso); second0 le circostanze il giudice può tuttavia assegnarlo alla parte lesa (arti¬ colo 60, secondo capoverso, GPS).

IV. Liquidazioni · vantaggi ai compratori (regali di vendita).

A. Liquidazioni e operazioni analoghe.

Art, 19.

Ordinanza del Consiglio federale.

In materia di liquidazioni, la situazione cambia di frequente e rapi¬ damente; le prescrizioni relative devono poter essere adattate senza grandi difficoltà alle mutate condizioni. Sarà perciò il Consiglio f®d®* rale che disciplinerà particolareggiatamente la materia. Esso sentii"'1 i Governi cantonali e le unioni professionali ©d economiche interes¬ sate (primo capoverso).

L'ordinanza del Consiglio federale si ispirerà ai principi seguenti* le operazioni di liquidazione annunciate pubblicamente saranno subor¬ dinate a concessione. Questa potrà essere rifiutata o sottoposta a condizioni restrittive, per quanto le norme della buona fede lo esigan.° (secondo capoverso). La regolamentazione può estendersi ad altri cainP1' per esempio alle questioni connesse colla esecuzione di una liquidazione (approvvigionamento prima e dopo la liquidazione, controlli, ecc.), 0 divieto
di fare operazioni di questo genere a determinate epoche, in Par* ticolare nel pieno di una stagione, o la vigilia di giorni festivi. L'oss^f vanza dell© norme della buona fede vale tanto per ciò che concerne

m regolamentazione prevista nell'ordinanza quanto per l'applicazione di essa ai casi particolari.

Per prevenire abusi in casi di liquidazioni generali è previsto ohe, dando una concessione al richiedente, sarà vietato, di regola, di aprire un'azienda dello stesso genere o di partecipare a un'azienda siffatta per un tempo determinato. In caso di violazione del divieto l'azienda potrà essere chiusa (terzo capoverso). Questo provvedimento è indi¬ spensabile poiché in casi simili difficilmente si potrebbe evitare che vengano causati danni sensibili limitandosi a infliggere una pena. Per la fissazione del termine (di sei mesi a tre anni) saranno equamente prese in considerazione le condizioni particolari di ogni singolo caso.

L'autorità competente potrà, in determinati casi, rinunciare a questo provvedimento. Esso non è applicabile all'alienazione per vendita di un negozio senza previa liquidazione generale.

L'azione, di diritto civile, di riparazione del danno causato rimane riservata indipendentemente dalla regolamentazione di diritto ammi¬ nistrativo in materia di liquidazioni. Questa disposizione potrà avere la sua importanza, quando una liquidazione è stata fatta senza auto¬ rizzazione o, se autorizzata, essa ha dato luogo ad abusi.

Art. 20.

Disposizioni penali.

La legge si limita a enumerare i reati più gravi (primo capoverso, lettera a: annunci inesatti o fallaci; lettera b: indicazioni inesatte date all'autorità) punibili con la detenzione o con la multa quando sono stati commessi intenzionalmente. Inoltre il Consiglio federale è auto¬ rizzato a disciplinare, nell'ordinanza, secondo le norme di diritto penale relative alle contravvenzioni, la repressione di altre infrazioni. In questi rasi esso potrà dichiarare punibili le infrazioni commesse per negli¬ genza e comminare l'arresto o la multa (secondo capoverso).

Art. 21.

Competenza dei Cantoni.

La regolamentazione federale relativa alle liquidazioni ha princi¬ palmente lo scopo di eliminare gli inconvenienti che risultano dalla di¬ versità delle leggi cantonali. È espressamente riservata la competenza dei Cantoni a disciplinare certe questioni particolari, entro i limiti delle Prescrizioni federali, e ad emanare, se occorre, delle sanzioni penali (primo capoverso). I Cantoni hanno pure il diritto di riscuotere tasse Per le liquidazioni
e le operazioni analoghe (secondo capoverso).

B. Vantaggi ai compratori (regali di vendita).

Art. 22.

Ordinanze del Consiglio federale.

Come già in materia di liquidazioni, la legge si limita qui a porre 0Q rte norme fondamentali. Il Consiglio federale disciplinerà mediante

466 ordinanza 1© questioni (particolari, sentiti i Governi cantonali e le anioni professionali ed economiche interessate.

le prescrizioni di diritto, amministrativo devono tendere esclusi¬ vamente a reprimere gli abusi in materia di vantaggi accordati ai compratori e non devono quindi andar oltre quanto è necessario per raggiungere un fine siffatto. Così è prescritto ohe l'ordinanza non deve, entro i limiti degli usi commerciali, limitare le concessioni di scontrini di ribasso e di abbuoni (secondo capoverso). Questo genere di vantaggi concessi ai compratori è diffuso assai e non si potrebbe considerarlo come un abuso. Nell'ordinanza si dovrà in ogni modo determinare ciò che bisogna intendere per scontrini di ribasso e iper abbuoni. La con¬ cessione dei regali di vendita ai compratori non è contraria alle norme della buona fede; si tratterà dunque di colpire i mezzi che inducono io errore il beneficiario di siffatti vantaggi, a scapito dei concorrenti, o con suo proprio danno. Le sanzioni penali sono esclusivamente riser¬ vate all'ordinanza; in caso di infrazione intenzionale o per negligenza potrà essere pronunciato l'arresto o la multa.

La regolamentazione di diritto amministrativo non esclude le azioni civili di risarcimento del danno causato da reclame abusiva o dalla concessione di regali di vendita. Esse .possono essere proposte in base alla clausola generale o ispirarsi a elementi costitutivi della reclame mendace allorché su una data merce offerta sono state date indica¬ zioni inesatte o fallaci (articolo 1, primo capoverso, e secondo capo¬ verso, lettera b).

V. Disposizioni finali.

Art. 23.

Diritto federale abrogalo.

L'art. 48 del Codice delle obbligazioni, che è totalmente sostituito dalle disposizioni civili della legge, deve essere abrogato.

Lo stesso dicasi dell'art. 161 del Codice penale, poiché gli articoli 14 e seguenti regolano in modo completo la protezione penale contro ' reati speciali di concorrenza sleale. In considerazione dell'art. 14, let' tera g, l'articolo 162 del 'Codice penale deve essere modificato ed abrogato per quanto concerne lo sfruttamento o la divulgazione a scopo di concorrenza, di un segreto di fabbricazione o commerciale spiato con mezzi illeciti. L'arti 162 del Codice penale resta in vigore per quanto riguarda il tradimento di siffatti segreti o il
loro sfruttamento; tuttavia esso non sarà applicabile che quando questi reati non avranno rapport0 alcuno con la concorrenza e non cadranno sotto le disposizioni dell ar¬ ticolo 14, lettere feg. La stessa relazione esisterà anche per altre fattispecie del diritto penale comune, come, per esempio, per l'offe®a al credito (art. 160 GRS).

467 Art. 24.

Relazione con la legislazione cantonale.

Di massima 1© disposizioni dcllft legislazione cantonale su là poli zìa del commercio e dell'industria, comprese quelle in materia di contrav¬ venzioni che vi si riferiscono, restano in vigore. Ciò vale in particolare per tutte le disposizioni relative ai procedimenti sleali in senso vero e proprio, cioè per quelle che concernono i rapporti del capo dell'im¬ presa di fronte ai suoi clienti. Cessano, invece, di essere in vigore, in forza della massima che « il diritto federale prevale sul diritto canto¬ nale » le prescrizioni relative a materie trattate nella presente legge o nelle ordinanze del Consiglio federale previste dalla legge. Ora, poi¬ ché le prescrizioni di diritto civile e penale relative alla concorrenza sleale sono state abrogate con l'entrata in vigore del Codice delle obbli¬ gazioni e del Codice penale, l'osservazione che precede non concerne praticamente che le disposizioni relative alle liquidazioni e alla con¬ cessione di vantaggi ai compratori, e ciò solo per quanto esse siano incompatibili con la regolamentazione di diritto amministrativo del Consiglio federale.

Entro i limiti di questi principi i Cantoni sono autorizzati a ema¬ nare nuove prescrizioni su la polizia del commercio e dell industria.

Art. 25.

Attuazione.

Nessuna osservazione.

* * * Fondandoci su quanto abbiamo esposto nelle pagine che precedono, noi vi raocomandiamo di accettare il disegno di legge federale che segue su la concorrenza sleale.

Vogliate gradire, on. signori Presidente e Consiglieri, i sensi della nostra più alta considerazione.

Berna, 3 novembre 1942.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Etter.

Il Cancelliere della Confederazione: G. Bovet.

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Messaggio del Consiglio federale all`Assemblea federale che accompagna un disegno di legge federale sulla concorrenza sleale. (Del 3 ottobre 1942.)

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