33Ü Termine d'opposizione : 17 ghigno 1930.

Decreto federale che approva .

il,processo verbale del 14 settembre 1929, concernente laadesione degli Stati Uniti d'America al processo verbale di firma dello Statuto della Corte permanente di giustiziai , internazionale.

(Del 15 marzo 1930.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio 'federale del 20 dicembre 1929, decreta : Art. 1.

Il processo verbale del 14 settembre 1929, concernente l'adesione-degli Stati Uniti d'America al processo verbale di firma dello Statuto-della Corte permanente di giustizia internazionale, è approvato.

Art. 2.

U presente decreto è sottoposto, in conformità del decreto federale del 5 marzo 1920 concernente l'accessione della Svizzera alla Società delle Nazioni, alle disposizioni dell'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale concernente la promulgazione delle leggi federali.

Art. 3.

Il Consiglio federale e incaricato dell'esecuzione del presente de¬ creto.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 15 marzo 1930.

Il Presidente.' E. PAUL GRABERIl Segretario.' G. Bovet.

iiiii

332 Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 15 marzo 1930.

Il Presidente .* MESSMER.

Il SegretarioKakslin.

Il Consiglio federale decreta: Il presente decreto federale sarà pubblicato, in virtù dell'art. 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e dell'art. 3 della legge del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari sulle leggi e i decreti federali.

Berna, 15 marzo 1930.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : , Kakslin.

Data della pubblicazione : 19 marzo 1930.

Termine d' opposizione : 17 giugno 1930.

/ .

333 Traduzione.

Processo nerbale concernente l'adesione dagli Stati Uniti d'America al protocollo di firma dello Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale.

Gli Stati firmatari del protocollo di firma dello Statuto della 'Corte permanente di giustizia internazionale del 16 dicembre 1920, e gli Stati Uniti d'America, rappresentati dai sottoscritti debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti, relative all' ade¬ sione degli Stati Uniti d'America al protocollo suddetto, salve le cinque riserve formulate dagli Stati Uniti nella risoluzione adottata dal Senato il 27 gennaio 1926. < Articolo 1.

Gli Stati firmatari del protocollo suddetto accettano, alle condi¬ zioni specificate negli articoli seguenti, le condizioni speciali poste dagli Stati Uniti alla loro adesione al protocollo di cui si tratta ed enunciate nelle cinque riserve precitato.

Articolo 2.

Gli Stati Uniti sono ammessi a partecipare, per mezzo dei delegati ·che designeranno a questo scopo, e a parità con gli Stati firmatari, membri della Società delle Nazioni, rappresentati sia nel Consiglio che nell'Assemblea, a tutte le deliberazioni del Consiglio o dell'Assemblea per l'elezione dei giudici o dei giudici supplenti della Corte perma¬ nente di giustizia internazionale previste dallo Statuto della Corte. Il loro voto sarà compreso nel calcolo della maggioranza assoluta richiesta dallo Statuto.

Articolo 3.

Non potrà essere fatta nessuna modificazione dello Statuto della Corte senza l'accettazione di tutti gli Stati contraenti.

Articolo 4.

' La Corte pronuncerà i suoi pareri consultivi in pubblica seduta, dopo aver proceduto alle notificazioni necessarie ed aver dato agl'inte¬ ressati l'occasione d'essere sentiti, in conformità alle disposizioni essen¬ ziali degli attuali articoli 73 e 74 del regolamento della Corte.

334 Articolo 5.

Affinchè la Corte non dia corso, senza il consenso degli Stati-Uniti,, a una domanda di parere consultivo concernente una questione o una controversia a cui gli Stati Uniti sono o dichiarano di essere interes¬ sati, il Segretario generale avvertirà gli Stati Uniti, nel anodo da essi indicato a tale scopo, di qualsiasi proposta presentata al Consiglio od all'Assemblea della Società delle Nazioni, intesa ad ottenere dalla Corte un parere consultivo e, in seguito, se ciò sia ritenuto necessario, si procederà il più presto possibile, ad uno scambio di vedute tra il Con¬ siglio o l'Assemblea della Società delle Nazioni e gli Stati Uniti sulla questione se siano lesi gl* interessi: degli Stati Uniti.

Quando giunga alla Corte una domanda di parere consultivo, il Cancelliere ne avvertirà gli iStati Uniti nello stesso tempo che gli altri Stati menzionati nell' attuale articolo 73 del regolamento della Corte, indicando un termine ragionevole, fissato dal Presidente, entro il quale gli Stati Uniti potranno mandare un rapporto sulla domanda. Se per una ragione qualsiasi lo scambio di vedute intorno alla domanda sud¬ detta non possa aver luogo in condizioni soddisfacenti, e se gli Stati Uniti avvertano la Corte che la questione sulla quale è richiesto il pre1 avviso della Corte lede gl'interessi degli Stati Uniti, la procedura sarà sospesa durante un periodo sufficiente a permettere lo scambio 'dì.

vedute tra il Consiglio o l'Assemblea e gli Stati Uniti.

Quando si tratti di chiedere alla Corte un parere consultivo in uno dei casi contemplati nei capoversi precedenti, si darà all' opposi¬ zione degli Stati Uniti lo stesso valore che ha-un voto emesso da un membro della Società delle Nazioni in seno al Consiglio o all'Assemblea per opporsi alla domanda di parere consultivo.

Se, dopo lo scambio di vedute previsto ai capoversi primo e se¬ condo del presente articolo, appaia che non si può giungere ad un accordo e che gli (Stati Uniti non sono disposti a rinunciare alla loro; opposizione, si eserciterà normalmente la facoltà di recesso prevista all'articolo 8, senza che questo atto possa essere interpretato come ini¬ mici! e vole, o come un rifiuto di cooperare alla pace e alla , buona in¬ tesa generali.

Articolo 6.

Con riserva di quanto sarà detto all'articolo 8 seguente, le disposi¬ zioni
del presente protocollo avranno la stessa forza ed il medesimi valore delle disposizioni dello Statuto della Corte, e qualsiasi firma ulteriore del protocollo del 16 dicembre 1920 sarà reputata implicare un'accettazione delle disposizioni del presente protocollo.

385 Articolo 7.

Il presente protocollo sarà ratificato. Ogni Stato manderà lo stru¬ mento della sua ratificazione al Segretario generale della Società delle Nazioni, il quale ne darà comunicazione a tutti gli altri Stati firma¬ tari. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni. , Il presente protocollo entrerà in vigore quando.gli Stati che ab¬ biano ratificato oil protocollo del 16 dicembre 1920, e gli Stati Uniti avranno depositato le loro ratilficazioni.

Articolo 8.

Gli Stati Uniti potranno, in qualsiasi tempo, notificare al Segre¬ tario generale della iSocietà delle Nazioni il loro recesso dal protocollo del 16 dicembre 1920. Il Segretario generale ne darà immediatamente comunicazione a tutti gli altri Stati ifiirmatari del protocollo.

iln tal caso, il presente protocollo non sarà più considerato in vi¬ gore a contare dal momento in cui ili Segretario generale abbia rice¬ vuto la notificazione degli Stati Uniti.

Dal canto loro, ciascuno degli altri Stati contraenti, potrà; in qual¬ siasi tempo, notificare al Segretario generale della Società delle Nazioni che desidera revocare la sua accettazione delle condizióni speciali poste dagli Stati Uniti alla loro adesione al protocollo del 16 dicembre 1920.

Il Segretario generale darà immediatamente comunicazione di questa notificazione a tutti gli Stati firmatari del presente protocollo. Il pre¬ sente protocollo non sarà più considerato in vigore quando, nel termine non superiore ad un anno dalla data di ricevimento della notificazione suddetta, almeno due terzi degli tS ta ti contraenti, oltre gli Stati Uniti, avranno notificato al Segretario generale dèlia Società delle Nazioni che essi desiderano ritirare l'accettazione suddetta.

iFatto a Ginevra, il quattordicesimo giorno di settembre millenovecentoventinove, dn un solo esemplare, di cui i testi francese ed inglese faranno parimente fede.

Unione Sudafricana : Eric H. Louw.

Austria: Dr. Marcus Leitmaier.

Germania : Fr. Gaus.

Belgio : Henri Rolin.

Australia : W. Harrison Moore.

Bolivia : A. Cortadellas.

Foglio federale Ì980.

31

330 Brasile: M. de Pimentel Brandao

Grecia: Politis.

Gran Bretagna e Irlanda del Nord come pure tutte le parti dell'im¬ pero britannico che non sono mem¬ bri separati della Società delle Nazioni,: .

Arthur Henderson.

Guatemala : F. Mora.

Bulgaria: Vladimir Molloff.

Canadà: R. Dandurand.

Cile: Luis V. de Porto-Seguro.

Cina : Chao-Chu Wu Colombia : Francisco-José Urrutia.

Cuba : G. de Blanck.

Danimarca : Georg Cohn..

Repubblica Dominicana: M. L. Vasquez G.

Haiti : Lue Dominique.

Ungheria : Ladisias Cajzago.

India : Md. Habibullah.

Stato libero dell'Irlanda John A. Costello.

Italia: Vittorio Scialoja.

Giappone: Isaburo Yoshida.

Lettonia : Charles Duzmans.

Liberia : A. Sottile.

Lussemburgo : Bech.

Spagna: C. Boteiia

Nicaragua : Francisco Torres F.

Dstonia: A. Schmidt.

Norvegia : Arnold Raestad.

Finlandia: A. S. Yrjö-Koskinen

Nuova Zelanda : C. J. Parr.

Francia: Henri Fromageot.

Panama : J. D. Aro8emena.

337 Paraguay : , R. V. Caballero de Bedoya.

Salvador :
J. Gustavo Guerrero.

Paesi Bassi : van Eysinga.

Regno dei Serbi, Croati e Sloveni: I. Choumenkovitch.

Perù : Mar. H. Cornejo.

Siam : Varnvaidya.

Persia : P .P. Kitabgi.

Svezia : E. Marks von Wurtemberg.

Polonia : M. Rostworowski.

S. Rundstein.

Svizzera : Motta.

Cecoslovacchia : Zd. Fierlinger.

Portogallo : Prof. Doutor J. Lobo D'Avila Lima.

Uruguay : A. Guani.

Rumenia : Antoniade.

Venezuela : C. Zumeta.

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Decreto federale che approva il processo verbale del 14 settembre 1929, concernente la adesione degli Stati Uniti d'America al processo verbale di firma dello Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale. (Del 15 marzo 1930.)

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