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FOGLIO _FEDERALE Anno XHIo. Berna, 6 agosto 1930, Volume I, Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: Tipografia Cantonale Orassi & C.°, Bellinzona Termine d'opposizione : 23 settembre 1930.

Legge federale sull'espropriazione.

(Del 20 giugno 1930.)

L' ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in virtù dell'art.. 23 della Costituzione ; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 giugno 1926, decreta CAPO I.

Diritto d'espropriazione.

Art. 1.

Il diritto d'espropriazione può essere conferito per opere che L Requisiti, tornano d'utilità alla Confederazione o a una partie considerevole del paese ovvero per altri scopi di utilità pubblica riconosciuti da una legge federale.

Esso non può essere esercitato che nella misura necessaria allo scopo prefisso.

Art. 2.

La Confederazione può esercitare essa medesima il diritto IL Esercizio d'espropriazione o conferirlo a tlerzi.

1 Massima.

67

760 Art. 3.

2. Modalità.

Il diritto d'espropriazione è esercitato dalla Confederazione in virtù di una risoluzione del Consiglio federale, salvo che la legislazione non attribuisca tale competenza ad un - altra autorità.

Il diritto d' espropriazione può essere conferito a terzi : a. mediante uh decreto federale, per opere di utilità pubblica della Confederazione o di una /parte considerevole del paese ; b. mediante una legge federale, per altri scopi di utilità pub¬ blica.

Art. 4.

III. Esten- li diritto d'espropriazione può essere esercitato : a. per la costruzione, la trasformazione, la manutenzione e lo esercizio di un'opera nonché per di futuro ampliamento di essa ; b. per' il trasporto ed il deposito del materiale da costru¬ zione occorrente ; e. per l'acquisto di esso materiale qualora non sia possibile otte¬ nerlo altrimenti che a condizioni molto onerose ; d. per l'esecuzione dei provvedimenti necessari alla sostituzione di diritti espropriati con prestazioni reali o necessari alla tutela di interessi pubblici.

Art. ti.

IV. Oggetto.

Possono formare l'oggetto dell'espropriazione i diritti reali sui fondi, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di .vicinato, inoltre i diritti per¬ sonali dei conduttori e degli affittuari del fondo da espropriare.

Questi diritti possono essere estinti o limitati in modo per¬ manente o temporaneo.

Art. 6.

V. Limita- L'espropriazione a titolo temporaneo è limitata nella sua z Ì°°idurata a cinque anni al più, semprechè la legge, la risoluzione 1 alla^du- ^el Consiglio Ifederale od una convenzione non disponga diver¬ rai."

samente. Il termine decorre dalla immissione in possesso e scade in ogni caso tre mesi dopo il compimento dell'opera.

Se l'espropriazione a titolo temporaneo fa perdere ad un di¬ ritto il suo valore essenziale per l'espropriato, questi può preten¬ dere l'espropriazione a titolo permanente.

761 Art. 7.

Salvo disposizione contraria di legge, i diritti costituiti sopra 2. Di diritto fondi usati ad uno scopo di utilità pubblica possono essere espro- pubico e di diritto di priati.

vicinato.

Ove l'esecuzione o l'esercizio dell' impresa dell' espropriante rechi pregiudizio ad opere pubbliche esistenti (come strade, ponti, condotte, ecc.), l'espropriante deve prendere tutti i provvedimenti per assicurare l'uso di esse opere, nella misura in cui sia richie¬ sto dall'interesse pubblico.

L'espropriante deve altresì eseguire gl'impianti atti a met¬ tere il pubblico e i fondi vicini al. riparo dei pericoli e dagli inconvenienti che siano necessariamente connessi con l'esecu¬ zione e l'esercizio della sua impresa e che non debbano essere tollerati secondo le regole sui rapporti di vicinato.

Art. 8.

Ove 1' esecuzione dell' opera abbia per effetto di far perdere 3. Sostituzione grandi estensioni di terreno coltivato, la concessione del diritto di terreni col¬ espropriazione può essere vincolata alla condizione che l'espro¬ tivati.

priante provveda a sostituirle integralmente o parzialmente ren¬ dendo coltivabili dei terreni incolti o di minor reddito. A questo scopo può essere concesso il diritto d'espropriazione.

Art. 9.

Le bellezze naturali devono essere conservate nella misura 4. Bellezza del paesag¬ del possibile.

Gli impianti devono essere eseguiti in modo da deturpare il gio.

meno possibile il paesaggio.

Art. 10.

I diritti sulle fontane, sorgenti e sui corsi d'acqua indispen- 5. Fontane e sabili ad un fondo, ad un servizio di "fornitura d'acqua o ad un sorgenti, altro impianto idraulico d'utilità pubblica non possono essere espropriati se non quando l'espropriante 'fornisca un equivalente d'acqua bastevole.

Art. 11.

Si devono eccettuare dall'espropriazione le parti costitutive 6. Parti costie gli accessori di un fondo espropriato che possono esserne sepa- tutive e ae¬ rati senza spese sproporzionate : .

cessori.

a richiesta dell'espropriato, se non sono necessari per l'im¬ presa deH'espropriante ;

1

762 a richiesta dell'espropriente, se l' espropriato può usarne in modo profittevole anche senza la cosa principale.

Se la separazione mette in pericolo i diritti dei creditori pignoratizi, questi possono chiedere provvedimenti conservativi e garanzie in conformità degli artìcoli 808 e 809 del Codice civile, ancorché il deprezzamento si verifichi senza colpa.

Art. 12.

Qualora di un fondo o di più fondi economicamente connessi VI. Amplia¬ mento.

sia chiesta 1' espropriazione soltanto di una parte, e ciò abbia per 1. A richie¬ effetto di ridurre le frazioni residue in modo da non poter più sta dell'e¬ spropria¬ essere usate secondo la loro destinazione o da non poter più es¬ serlo senza difficoltà sproporzionate, l'espropriato può chiedere to.

l'espropriazione totale.

Qualora la costituzione di un diritto reale limitato abbia per effetto che il fondo non possa più essere usato secondo la propria destinazione o non possa più esserlo senza difficoltà spropor¬ zionate, l'espropriato può chiedere l'espropriazione del fondo stesso. , L'espropriato che ha ottenuto 1' ampiamente dell' espropria¬ zione, può rinunziarvi entro il tertmine di venti giorni dalla fissa¬ zione definitiva dell'indennità.

Art. 18.

, Quando, nel caso d' espropriazione parziale, l'indennità per l'espro- ** deprezzamento della frazione residua superi il terzo dei valore priante. ^ essa, l'espropriante può chiedere l'espropriazione totale.

La richiesta d'ampiamente dev'essere presentata al momento della discussione sulla stima, esigendo una duplice stima (arti¬ colo 71). Nel caso di ricorso contro la decisione della Commissione di stima relativa all'espropriazione parziale, la richiesta d'am¬ pliamento dov'essere presentata insieme con esso ricorso. L' e¬ spropriante deve dichiarare entro il termine di veni giorni dalla fissazione definitiva dell' indennità, se egli opta per l'espropria¬ zione parziale o per l'espropriazione totale.

Art. 14.

VII. Rinunzia ,.

Entro il termine dni venti giorni dalla data in cui la decisione all' espro- sull'indennità è divenuta definitiva, l'espropriante può, quando priazione. non abbja chiesto l'anticipata imlmissione in possesso, rinunziare all'esecuzione ('dell'espropriazione mediante dichiarazione scritta diretta all'espropriato. A richiesta dell'espropriante, la Commis-

763 sione di stima può prorogare questo termine mediante avviso all'espropriato.

L'espropriante deve risarcire all'espropriato il danno che deriva dalla sua rinunzia. L'azione di risarcimento dev'essere promossa davanti alla Commissione di stima e si prescrive entro il termine di sei mesi dalla dichiarazione di rinunzia.

Producendo la dichiarazione di rinunzia, l'espropriato può far cancellare dal registro fondiario la limitazione del diritto di disporre che vi fosse stata iscritta.'

Art: 15.

Gli atti preparatori indispensabili aill' esercizio di un'impresa Vili. Atti per la quale si possa pretendere l'espropriazione, quali i rilievi preparatori, planimetrici, i picchettamenti e le misurazioni, devono essere notificati per iscritto al proprietario almeno cinque giorni prima d'essere iniziati e non possono essere eseguiti contro la sua volontà senza l'autorizzazione del Consiglio federale. Se si tratta del transito necessario per allestire il progetto dell'impresa, basta fare nei comuni interessati una pubblicazione secondo l'uso locale.

Il danno derivante da questi atti preparatori dà diritto ad un pieno risarcimento, il cui importo è fissato definitivamente, a spese dell'espropriante, dall'autorità designata dal governo can¬ tonale. La procedura a ciò relativa è regolata mediante ordinanza del Tribunale federale.

CAPO II.

Indennità.

Art. 16.

L'espropriazione non può aver luogo che verso piena inden- I. In generale nità.

Art. 17.

Salvo disposizióne contraria di legge o di convenzione, l'in- II- Natura dennità dev' essere corrisposta in denaro, sia mediante pagamento d'un capitale, sia mediante prestazioni periodiche. ! Presta¬ zione in denaro Art. 18.

La prestazione in dénaro può essere sostituita in tutto o in 2. Prestaparte da un'equivalente prestazione in natura, specie quando la zinne espropriazione impedisca di proseguire l'esercizio di un'azienda reaeagricola, quando essa concerna dei diritti d'acqua e di forza idrau-

764 Idea o, infine, quando pregiudichi delle «vie di comunicazione o delle condotte.

Gli equivalenti in natura non sono ammissibili senza il con¬ senso dell'espropriato, se non quando gli interessi dell'espro¬ priato siano bastevolmentte tutelati.

L'assegnazione d'un fondo a titolo di equivalente in natura non può aver luogo che se l'espropriato vi consenta e se i creditori aventi diritto di pegno sul fondo espropriato, i cui crediti non sono rimborsati, accettino la sostituzione del pegno.

Art. 19.

III. Elementi Nel fissare l'indennità devono essere tenuti in conto tutti i dell'mdeu- pregiudizi subiti dal'espropriato per effetto dell'estinzione o della limitazione dei suoi diritti. L'indennità comprende quindi : a) l'intero b) inoltre, di più valore nuito ;

valore «venale del.diritto espropriato; nel caso di espropriazione parziale di un fondo o fondi economicamente connessi, l'importo di cui il venale della frazione residua viene ad essere dimi¬

c) l'ammontare di tutti gli altri «pregiudizi isubìti dall'espropriato, in quanto essi possano essere prevista, nel corso or¬ dinario delle cose, come una conseguenza dell'espropriazione.

Art. 20.

IV. Valore Nella stima del valore venale devesi tenere equo conto altresì venale.

1. Stima in della possibilità di un miglior uso del fondo.

generale.

Ove l'espropriazione liberi l'espropriato da oneri speciali, il controvalore di questi oneri dev' essere dedotto.

Non è tenuto conto degli aumenti o delle diminuzioni di va¬ lore derivanti dall'impresa dell'espropriante. Fino all'entrata in possesso dell'espropriante, l'espropriato può togliere gl'impianti da cui derivi un aumento di valore per il quale non è indenniz¬ zato, purché ciò sia possibile senza. pregiudizio per il diritto espropriato.

' Art. 21.

2. Oneri.

'Nella stima del valore venale di fondi devesi tener conto an¬ che delle servitù che esistono al momento del deposito del piano

765 d'espropriazione, eccettuati gli usufrutti, nonché dei diritti anno¬ tati, nel registro fondiario derivanti da contratti di pigione e di affitto.

,Se nel registro fondiario sono annotati altri diritti perso¬ nali, come diritti di prelazione, ricupera o comperarsi dedurrà lo importo degl'indennità da corrispondere ai titolari di tali diritti in conformità dell'articolo 23.

I titolari di diritti di pegno immobiliare o d'oneri fondiari di grado anteriore, che subissero un danno per effetto dell'applica¬ zione dei capoversi primo e secondo, possono pretendere che nella stima del valore venale del fondo non si tenga conto dei diritti iscritti o annotati senza il loro consenso nel registro fondiario.

Art. 22.

Nel caso di espropriazione parziale non è dovuta alcuna in¬ dennità per il deprezzamento della frazione residua, in quanto il deprezzamento sia compensato da speciali vantaggi che derivano alla frazione stessa dall'impresa defll'espropriante.

Devesi invece tener conto del danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione dei vantaggi influenti sul valore venale, che senza l'espropriazione la frazione residua avrebbe conservati se¬ condo ogni probabilità.

3. Espro¬ priazione parziale.

Art. 23.

I titolari delle servitù espropriate, eccettuati gli usufrutti, V. indennità diritti e dei diritti personali annotati nel registro fondiario vengono per reali limi¬ risarciti integralmente del danno derivante dalla limitazione o dal¬ tati.

1. Servitù e l'estinzione dei loro diritti (art. 91), in quanto l'articolo 21, capo¬ diritti verso terzo, permetta di tenerne conto.

personali.

I conduttori e gli affittuari possono, anche se i loro diritti non sono annotati nel registro fondiario, pretendere il risarcimento integrale del danno derivante per essi dall' estinzione anticipata dei contratti di pigione e d'affitto da loro conchiusi anteriormente all'inizio della procedura d'espropriazione.

Art. 24. ' Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fon¬ diari e di usufrutti risponde, invece della cosa espropriata, l'in¬ dennità pagata per essa in conformità del ,Codice civile. Essi sono autorizzati a presentare di moto proprio delle conclusioni qualora corrano rischio d'esser lesi nei loro diritti.

2. Diritti di pegnoim¬ mobiliare, oneri fon¬ diari e usuf rutti.

766 Gli usufruttuari possono inoltre pretendere di moto proprio il risarcimento del danno derivante ad essi dalla privazione .del¬ l'oggetto dell'usufrutto.

Art. 25.

No11 è dovuta VI Esclusione alcuna indennità per diritti e pretese che dedalla inden- rivino da atti illeciti o abusivi ovvero che siano creati al solo nità. scopo di ottenere un risarcimento.

Art. 26..

VII. Nuovi Gli impianti nuovi costruiti dall' espropriante conformemente rapporti di all'articolo 7, che sostituiscono o completano opere già esistenti, proprietà.

passano, salvo contrario'accordo, in proprietà di colui al quale appartenevano queste ultime. 1/espropriale risponde delle maggiori spese cagionate dalla manutenzione dei nuovi impianti, in quanto non siano compensate da vantaggi derivanti da essi impianti.

Gli impianti e i fondi anteriormente adibiti a servizio pub¬ blico che sono diventati disponibili per effetto degli impianti nuovi spettano all'espropriante.

La Commissione di stima decide sulle contestazioni che pos¬ sono sorgere a questo proposito.

CAPO IH.

Deposito dei piani.

Art. 27.

I. Piani, ta- L'espropriante deve allestire, .per ogni comune toccato dalbella dei l'opera, un piano da cui risultino la natura, l'estensione e l'ubide^dirittì orione dell'opera stessa, le zone di sicurezza necessarie, nonché da espro- i provvedimenti previsti a tutela dell'interesse pubblico, priare. Deye inoltre allestire, per ogni comune, un piano d'espropria¬ zione ed una tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione, con indicazione dei proprietari dei fiondi e delle superfici nonché dei diritti reali limitati da espropriare (tabella dei diritti da espro¬ priare) risultanti dal registro fondiario o dagli altri registri pubblici.

Nel caso d'espropriazione per futuri ampliamenti di opere pubbliche già esistenti, bastano il piano d' espropriazione e la tabella dei diritti da espropriare.

Nel caso d'espropriazione a titolo temporaneo, devesi indi¬ carne la durata.

767 , Art. 28.

Fïdma del deposito pubblico dei piani (articolo 30), le mo¬ II. Picchet¬ tamento.

dificazioni deilio stato dei luoghi) rese necessarie dall'opera da costruire devono essere tracciate sul terreno mediante picchetta¬ menti. Si devono inoltre stabilire dei (profili, quando non riesca altrimenti facile di rendersi conto delle conseguenze che derivano dall'opera alle particelle non espropriate e a fondi vicini1, nonché alle strade e ad altre opere pubbliche.

Art. 29.

I piani e le tabelle devono essere Sottoposti al presidente della (Commissione di stima. Questi esamina se rispondono alle norme dell'articolo 27, dato il caso li fa completare e li trasmette poi all'ufficio municipale dei comuni interessati perchè li esponga al pubblico.

Ove le norme dell' artìcolo 28 non siano state osservate, il presidente della Commissione di stima ordina pure le misure necessarie.

In caso di modilfficazioni di un'importanza essenziale per gli interessi degli espropriati, i pdani devono essere completati o so¬ stituiti da nuova).

Un esemplare dei piani rimane depositato presso l'ufficio municipale fino a che sia compiuta l'opera.

Quando si tratti d'impianti elettrici a corrente forte, il pre¬ sidente della Commissione di stima comunica all'ispettorato degli impianti a corrente forte i piani destinati ad essere depositati nei comuni.

Art. 30.

men L

\v L'ufficio municipale rende senza indugio pubblicamente noto IV. Avviai.

chVji piani e le tabelle rimangono esposti, per esame, durante Pubblici, trema giorni, e che entro questo termine gli interessati devono notificare ad esso per iscritto : a. le loro opposizioni all' espropriazione ; b. le loro domande intese a modificare il piano e · c. le loro pretese a un'indennità, con la comminatoria delle con¬ seguenze giuridiche indicate negli articoli 38 a 41.

Neil' avviso pubblico si chiamerà espressamente 1' attenzione sulle norme degli articoli 32 e 42.

768 Quando l'espropriazione s'estenda al territorio d'un gran nu¬ mero di comuni, il presidente della Commissione di stima può prorogare fino a sessanta giorni armassimo il termine per le notificazioni, ove ciò sembri opportuno per render possibile agli espropriati di tutelare in comune i loro diritti ed interessi.

Ove i piani siano incompleti, si potrà chiedere al presidente della Commissione di stima, entro il termine per le notificazioni, ch'essi siano completati. In caso di modificazioni d'importanza essenziale per gl'interessi di espropriati, i piani devono essere depositati di nuovo.

Art. 31.

2. Personali.

3. Ai conaffittuari6

Contemporaneamente alla pubblicazione dell' ufficio munici¬ pale, l'espropriante deve trasmettere un duplo dell'avviso a tutti gli aventi diritto ad un'indennità risultanti dal registro fondiario o dai registri pubblici od a lui altrimenti noti, indicando ciò che egli chiede da ciascuno d'essi.

Per gli interessati che ricevono un'avviso personale dopo la pubblicazione, il termine per ìe notificazioni decorre dal giorno del ricevimento di esso avviso.

Art. 32.

· , Se l'espropriazione lede dei contratti di pigione o d'affitto n n annotati nel

?

registro fondiario, i locatori devono darne comu¬ nicazione ai loro conduttori o affittuari immediatamente dopo ricevuto l'avviso.

Art. 33.

V. Procedura Se le persone colpite dall'espropriazione possono essere esatabbreviafa. tamente determinate, il deposito pubblico dei piani può, col per1. Condi- messo del presidente della Commissione di stima, venir sostituito zlon1, da un avviso personale : a. quando l'espropriazione sia solo temporanea o concerna un numero relativamente esiguo di espropriati ; * b. quando essa sia cagionata da trasformazioni o ampliamenti di lieve importanza, oppure dalla manutenzione o dall'eser¬ cizio di un'opera pubblica esistente ; c. quando per effetto di successive modificazioni dei piani essa venga ampliata o assuma per alcuni degli interessati un aspetto nuovo ; (l. quando si tratti della rinnovazione di diritti di durata li¬ mitata.

769 Art. 34.

L' avviso personale deve enunciare : a. lo scopo e l'estensione dell'espropriazione ;

2. Conte¬ nuto del¬ l'avviso.

b. il genere e l'ubicazione dell'opera da costruire ; e. il diritto di cui si chiede la cessione o la costituzione ; d. il luogo dove il piano dell'opera può essere esaminato du¬ rante il termine per le notificazioni, qualora non sia alle¬ gato all'avviso ; e. la diffida a notificare le opposizioni e pretese in conformità degli articoli 35 a 37 ; /. le conseguenze giuridiche dell'omissione di tale notificazione, giusta gli articoli 39 a 41 ; g. l'ingiunzione d'avvertire, in conformità dell'articolo 32, i conduttori e gli affittuari.

Una copia dell'avviso dev'essere trasmessa, al presidente della competente (Commissione di stima e all'uffioio municipale del comune sul cui territorio sa- chiede l'espropriazione secondo la procedura abbreviata. L'articolo 28 è applicabile. Il presidente della Commissione di stima può anche far completare gli avvisi e i piani insufficienti.

Art. 3d.

. Entro il termine per le notificazioni si devono presentare al- VI. Opposil'ufficio municipale, per iscritto e motivate ; zioni c pretCS6« a. le opposizioni all'espropriazione ; 1> Opposi¬ ez le domande secondo gli articoli 7 a 10.

zioni.

Art. 36.

Entro il termine per le notificazioni e' nello stesso modo si devono pure presentare : a. le .pretese d'indennità per l'estinzione, la costituzione o il deprezzamento di un diritto o per qualsiasi altro danno de¬ rivante dall'espropriazione, anche quando il diritto d'espro¬ priare sia contestato. Si deve indicare in. ciascun caso se l'indennità è pretesa in danaro e per quale importo ; b. le richieste d'ampliamento dell'espropriazione (art. 12) ; c. le richieste di prestazione in natura (art. 18).

2. Pretese.

a. Del pro¬ prieta¬ rio.

770 Art. 37.

b, D'altri Hanno l'obbligo di notificare le loro pretese i conduttori · aventi di¬ e gli affittuari nonché i titolari di servitù e di diritti personali ritto.

annotati (articoli 23 e 24, capoverso secondo). I diritti di pegno e gli oneri fondiari gravanti un fondo di cui è chiesta l'espropria¬ zione non devono essere notificati ; i diritti d'usufrutto lo devono essere solo in quanto si affermi che dalla privazione dell'oggetto dell'usufrutto derivi un danno (art. 24).

3. Diritti notori.

Conse- .

guenze del¬ l'omessa no¬ tificazione.

a. Quanto all'oppo¬ sizione.

Art. 38.

Qualora i diritti da espropriare siano constatati nella tabella dei diritti da espropriare o siano notori, essi vengono stimati dalla Commissione di stima anche se non siano stati notificati.

Art. 39.

Trascorso il termine per le notificazioni, si può far opposizione all'espropriazione soltanto alla condizione che l'opera non sia sta¬ ta ancora incominciata e che l'inosservanza del termine non sia imputabile a colpa dell'oppositore stesso.

In questo caso la notificazione può farsi presso il presidente della Commissione di stima ancora entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento. ·. .

Art. 40. .

b. Quanto Ove l' espropriato sia stato impedito, senza sua colpa, di ad altre presentare entro il termine fissato una domanda intesa a ristadomande. bilire vie di comunicazione e condotte private ostacolate dall'espro¬ priazione, od a tutelare l'interesse pubblico, egli potrà ancora presentarla fino alla chiusura della procedura di conciliazione.

Art. 41.

e. Quanto Le pretese d'indennità possono farsi valere anche dopo traalle pre- scorso il tenmine per le notificazioni e dopo la procedura di stima: tese di in...

^ dennità.

a. quando un interessato fornisca la prova che egli od il suo rappresentante sono stati, senza loro colpa, impediti di far valere la pretesa ; b. quando l'interessato provi di aver avuto solo più tardi con¬ tezza dell'esistenza di un tale diritto, o quando l'espropriante pretenda sopprimere o menomare un diritto contrariamente

ni a quanto prevedono i piani depositati e la tabella dei di¬ ritti da espropriare ; e. quando un danno dell'espropriato, che al momento del depo¬ sito dei piami non era prevedibile o non lo era in quella misura, si riveli solo durante la costruzione dell'opera o dopo la sua esecuzione o come conseguenza dell'uso del¬ l'opera stessa.

Sono del resto da considerare come perente le pretese d'in¬ dennità che non sono state fatte valere davanti al presidente della Commissione di stima entro il termine di trenta giorni dacché lo espropriato ha avuto contezza dell'esistenza del diritto o della sua menomazione o del danno. Nel caso della lettera a, questo ter¬ mine decorre dalla cessazione dell'impedimento.

Art. 42.

Dal giorno in cui è stato reso pubblicamente noto il deposito VII. Bando d'espropria¬ dei piani e, nella procedura abbreviata, da quello in cui l'avviso zione.

è stato notificato all'espropriato, non è più lecito compiere senza 1. Oggetto.

il consenso dell'espropriante degli atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l'espropriazione più gravosa.

Art. 43.

Producendo un attestato dell'ufficio municipale da cui risulti che i piani sono stati depositati, l'espropriante può far annotare nel registro fondiario una limitazione del diritto di disporre.

. Nella procedura abbreviata basta l'attestazione che l'espro¬ priato è stato avvertito.

Art. 44.

L'espropriante deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando d'espropriazione.

L'esistenza e l'importanza del danno vengono stabilite insie¬ me coli' indennità d'espropriazione.

Quando siano trascorsi più di due anni dall'inizio della procedura d'espropriazione senza che siasi giunti ad un accordo fra le parti o ad una discussione sulla fissazione dell' indennità, l'espropriato può chiedere che il danno venga accertato già in precedenza con una procedura speciale.

2. Annota¬ zione nel registro fondiario.

8. Obbligo di risar¬ cire il danno.

772 CAPO IV.

Procedura di conciliazione.

Art. 45.

I. Citazione.

Trascorso il termine per le notificazioni, jl'uffieio munici¬ 1. Delle pale trasmette immediatamente al presidente della Commissione parti r'". ani. di stilma i piani e informa le tabelle, unitamente del agli ricevimento allegati prodotti, principa ^ presidente l'espropriante degli atti e lo cita con gli espropriati, mediante pubblicazione e per quanto sia possibile mediante avvisi personali, a comparire & un'udienza insieme o per gruppi. Di regola, questa udienza è 'tenuta sui luoghi stessi.

Se l'espropriante non ottempera alla citazione, il presidente fissa una nuova udienza. Se degli espropriati mancano, il presi¬ dente può nondimeno tener udienza con quelli che sono comparsi, se sono d' accordo. Esso cita a una nuova udienza l'espropriante, gli espropriati mancanti e quelli degli espropriati comparsi che ne fanno domanda. Se un espropriato manca per la seconda volta, la procedura di conciliazione non ha luògo per ciò che lo concerne.

Ove la mancanza non sia giustificata, il presidente può infliggere alla parte mancante una multa disciplinare da cinque a cento franchi.

Art. 46.

2

t II .presidente della Commissione di stima comunica le oppoXglMm- sizioni concernenti le condotte a corrente forte all'ispettorato pianti federale, invitandolo a dare il suo preavviso. Può convocarlo elettrici a all'udienza di conciliazione, corrente forte. Art. 47,

3. Dei coin'La citazione per avviso pubblico all' udienza di conciliazione tcrcssati. deve contenere altresì l'aiwertenza che i titolari di diritti di ' pegno immobiliare, di oneri fondiari e d'usufrutti possono pren¬ dere parte alla discussione sulla fissazione dell'indennità e che in caso di non comparsa il proprietario avrà diritto di conchiu¬ dere accordi sull'indennità vincolativi anche per essi.

Art. 48.

II. Scopo delAll'udienza si discuteranno le opposizioni all'espropriazione, l'udienza.

le domande fondate sugli articoli 7 a 10, le domande di modi¬ ficazione dei piani e le pretese d'indennità ; si procederà inoltre alle constatazioni atte a chiarire i punti controversi o dubbi. II presidente cercherà di mettere le parti d'accordo.

773 Art. 49.

È steso processò verbale dell'udienza di conciliazione. Questo IH- Processo verbale contiene : verbale.

a) i nomi degli interessati che sono comparsi ; b) gli accordi, nonché le dichiarazioni delle parti circa ricono¬ scimenti, rinunzie o riserve ; c) la firma del presidente della Commissione di stima.

Gli accordi e le dichiarazioni di cui alla letti, b) devono essere firmati dalle parti.

Art. 50.

Il presidente della Commissione di stima trasmette al Con- IV. Disbrigo delle pra¬ siglio federale, dato il caso col suo preavviso, le opposizioni e le tiche.

domande fondate sugli articoli 7 a 10 che fossero rimaste con¬ 1. Opposi¬ troverse.

zioni.

Art. 51.

Quando sia da prevedere che certe opposizioni avranno per 2. Modifica¬ zioni del effetto notevoli modificazioni del piano che interessano anche altri piano..

espropriati, l'udienza di conciliazione può essere sospesa total¬ mente o parzialmente fino a che le opposizioni siano composte.

Art. 52.

Qualora la procedura di conciliazione non conduca al compo¬ nimento d'una opposizione all'espropriazione, essa viene sospesa circa le pretese d'indennità che vi si riferiscono fino alla riso¬ luzione del Consiglio federale.

Art. 53.

Ove la procedura conduca ad un accordo delle parti sulle pretese d'indennità, il processo verbale ha lo stesso valore d'una decisione definitiva della Commissione di stima.

Ove l'indennità fissata cagioni una perdita al titolare d'un diritto di pegno immobiliare, di un onere fondiario o di un usu¬ frutto, l'accordo non spiega i suoi effetti a suo riguardo se non quando egli lo abbia firmato o sia mancato all'udienza di concilia¬ zione. Il processo verbale deve ragguagliare su questo punto.

3. Pretese.

4. Effetti.

Art 54.

Un accordo sull'indennità intervenuto dopo l'inizio della yt Accordo procedura d'espropriazione, ma fuori dell' udienza di concilia- "diretto fra zione, vincola le parti solo quando sia stato conchiuso in forma le parti, scritta. Esso dev'essere comunicato al presidente della Commis¬ sione di stima.

m .

Questo accordo vincola pure i titolari di diritti di pegno ìmmobiliare, dà oneri fondiari e d'usufrutti a cu, esso cagiona una pèrdita se ne sono stati informati personalmente mediantejmiso del présidente della Commissione di st.ma e se non chiedono ' a quest'ultimo, entro il termine di trenta giorm, che la procedura dà stima segua il suo eorso.

CAPO V.

Approvazione dei piani.

Art. 55.

I. Risoluzione n Consiglio federale pronuncia definitivamente, dopo aver del Consi- fatto completare gli atti ove occorra, sulle opposizioni fondate , glio fedeSUgii articoli 7 e 10 e sulle domande che sono rimaste contro¬

II. Nuova presenta¬ zione dei piani.

verse dopo l'esperimento di conciliazione.

Rimane riservato, nella espropriazione in favore di impianti idraulici, il diritto dell'autorità Concedente di decidere le conte¬ stazioni, in conformità dell'articolo 46, capoverso secondo, della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idrauliche.

Art. 56.

Se il Consiglio federale ha ordinato di completare o di mo¬ dificare i piani, · l'espropriante deve senz'indugio depositare i nuovi piani o darne notizia agl'interessati in conformità dell'ar¬ ticolo 34.

CAPO VI.

Stima.

.

Art. 57.

I. Inizio della Ove non si raggiunga un accordo sulle indennità, dev'essere procedura, iniziata la procedura di stima. Col consenso delle,parti, questa procedura può peraltro venir rimandata fin dopo il compimento dell'opera. . , ,,c > Art. 58.

11 II Circondari territorio della Confederazione è ripartito in sette circon¬ di stima.

dari di stima.

I. circondario : i (Cantoni di Ginevra, Vàud, Friburgo e Neuchûtel ; II. circondario: il Cantone del Vallese j III. circondario : il Cantone di Berna ;

773 TV.

ciiroondario : i Cantoni di Argovia, Soletta, Basilea (Città e Campagna) ; .

V. circondario: i Cantoni di Lucerna, Zugo, Untervaldo (Alto e Basso), Svitto, Uri, Glarona ; VI. circondario: i Cantoni di Zurigo, Sciaffusa, San Gallo, Turgo\lia, Appenzello (Esterno ed Interno) ; VII. circondario : i Cantoni dei Grigi'oni e del Ticino.

Art. 39.

stima. Essa si compone : a. del presidente, nominato dal Tribunale federale ; b. di un membro, nominato dal Consiglio federale; c. di tanti altri (membri, nominati dai rispettivi governi can¬ tonali, quanti sono i territori di Cantoni compresi nel cir¬ condario.

L'autorità clie nomina i membri designa anche, per ciascuno di essi, due supplenti.

Art. 60.

La Commissione di stima delibera quando vi assistano tre membri, cioè : il presidente, il membro nominato dal Consiglio federale e quello nominato dal governo del Cantone sul cui ter¬ ritorio è situato l'oggetto dell'espropriazione.

Se le parti si dichiarano d'accordo, il presidente della Com¬ missione di stimia decide da solo in seguito all'udienza di conci¬ liazione. È riservato il ricorso in conformità dell'articolo 77.

Art. 61.

I presidenti, i membri e i supplenti della Commissione di stima sono nominati per un periodo di sei anni, che coincide con quello dei membri del Tribunale federale. Le disposizioni della legislazione federale sulla responsabilità civile e penale delle au¬ torità e dei funzionari della Confederazione sono loro applicabili.

Art. 62.

j Per ciò che concerne la ricusa, i membri e i supplenti della Commissione di stima sono sottoposti alle stesse condizioni come i membri del Tribunale federale. Le contestazioni a ciò relative 1 sono deciso in prima istanza dalla Commissione stessa.

Foglio federale 1930.

68

2. Numero per deli¬ berare.

3. Durata in carica ; responsa¬ bilità.

4. Ricusa.

.776 Art. 63.

6. Vigilanza.

La gestione della Commissione di stima e del suo presidente ' è sottoposta alla vigilanza del Tribunale federale. Questo deter¬ mina mediante ordinanza la procedura da seguire, in quanto non sia regolata dalla presente legge. Esso può impartire istru¬ zioni generali al presidente ed alla Comlmissione e richiedere da essi dei rapporti occasionali o periodici.

Art. 64.

6. Compe- La Commissione di stima decide : o^Hpe'r maa. sulla natura e sull'importo dell'indennità (arti. 16 a 18) ; tena b. sulle domande intese a far eccettuare le parti costitutive e gli accessori dall'espropriazione (art. 11) e sulle domande per l'ampliamento dell'espropriazione (art. 11 e Ì3) ; c. sulle domande d'indennità derivanti dall'obbligo di tutelare l'interesse pubblico e quello dei fondi vicini (art. 7) ; d. sui nuovi rapporti di proprietà e sulle maggiori spese ca¬ gionate dalla manutenzione dei nuovi impianti (art. 26) ; e. sulle domande d'indennità derivanti dalla rinunzia all'espro¬ priazione (arti. 14) ; f. sulle domande d'indennità derivanti dal bando d'espropria¬ zione (art. 44) ;
La Commissione di stima decide sulla propria competenza ; contro la sua decisione è ammesso il ricorso al Tribunale federale.

Art.-65.

·

b. Per tcrriÈ competente, di regola, la (Commissione di stima del circon¬ torio.

dario dove si trova l'oggetto dell'espropriazione.

777 A richiesta d'una delle parti o del presidente d'una Commis¬ sione di stima, il Tribunale federale può eccezionalmente incari¬ care una Commissione di stima di decidere anche su casi d'espro¬ priazione fuori del proprio circondario, quando ciò consenta di conseguire una decisione unica o di risparmiare spese.

Art. 06.

La Commissione di stima è convocata dal suo presidente: IV. Proce¬ dura.

a) d* ufficio, dopo terminata la procedura di conciliazione, i. Convocaquando si tratti di fissare .l'indennità e di regolare tutte le zionc.

questioni di stima connesse (art). 64) o quando il presiderite lo reputi necessario per altra ragione ; b) a richiesta dell'espropriante, d'un espropriato o d'un altro avente diritto, per le pretese e domande che non sono regolate nella procedura principale di stima (lettera a).

Art. 67.

La Commissione dà stima decide sulla base della discussione orale delle parti e, di regola, di un'ispezione oculare. Il presi¬ dente cita le parti almeno dieci giorni in precedenza, avvertendole che si procederà alla discussione e all' ispezione oculare anche in loro assenza.

Sono inoltre citate alla discussione sulla fissazione dell' in¬ dennità le persone toccate dall'espropriazione i cui diritti non sono stati notificati ma sono constatati nella tabella dei diritti da espropriare (art. 27) o notoriamente in qualche altro modo.

I titolari di diritti di pegno immobiliari, di oneri fondiari e di usufrutti sono citati soltanto se hanno chiesto che la proce¬ dura di stima segua il suo corso (art. 54, capoverso secondo).

Essi possono però prender parte alla discussione e anche presen¬ tare delle conclusioni, purché provino di avere un interesse alla fissazione della indennità (art. 24).

Art. 68.

.

II presidente può ordinare che prima o dopo la discussione orale le parti procedano a uno scambio unico di allegati, indi¬ cando i loro mezzi probatori.

.Art. 69.

Ove l'esistenza del diritto pel quale si pretende un' in¬ dennità sia contestata, la procedura è sospesa e si fissa all'espropriante un termine per promuovere azione davanti al giudice or¬ dinario, con la comminatoria che in caso d'inosservanza del ter-

2. Citazio¬ ne ; di¬ scussione.

8. Scambio di allega¬ ti.

4. Diritti contestati.

778 mine l'esistenza del diritto sarà riconosciuta. A richiesta di una delle parti, si può procedere a una stima a titolo eventuale.

Le parti possono però con esplicita dichiarazione deferire anche in proposito la decisione alla Commissione di stima. In tal caso ò ammesso il ricorso al Tribunale federale contro la deci¬ sione della Commissione anche su questo punto.

Art. 70.

5. Duplice I titolari di diritti di pegno immobiliare odi oneri fondiari 8tÌn a À' a

· -1 · che intendono chiedere, giusta l'articolo 21, capoverso terzo, la * stadi"«- stiima dei f°ndi senza che sia tenuto conto dei diritti reali limitati toi ari di e dei diritti personali annotati di grado posteriore, devono presendiritti di tare siffatta richiesta non più tardi del momento della discussione pegno e sulla stima.

di oneri . .

fondiari.

In tal caso la Commissione deve stimare il valore del fondo sia tenendo conto di questi diritti, sia' prescindendo dai medesimi.

I diritti reali ed i diritti personali annotati di grado poste¬ riore (articolo 23, capoverso primo) saranno oggetto d'indennità solo quando la stima senza oneri superi l'importo dei crediti mirantiti da pegno immobiliare e degli oneri fondiari di grado ante riore o quando questo importo sia egualmente coperto dalla stima con gli oneri.

Art. 71.

b. Per causa Ove l'espropriato domandi che 1'espropriazione venga am-

la d'^dmn" Commissione di stima deve fissare l'indennità da pagare tanto per 1,es ro riaz pliaraen-" P P i°ne parziale quanto per quella totale, to.

. Art. 72.

0. Procedi- La Commissione di stima può procedere d'ufficio a tutte le mento investigazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e la fissaistruttorio; zione dell'indennità da corrispondere e, a tal'uopo, richiedere dalle eci ione. pai^j ja produzione di prove, assumere periti, esaminare registri

pubblici e udire testimoni.

Nel fissare l'importo dell'indennità, la Commissione di stima non ò vincolata dalle conclusioni delle parti.

Art. 73.

7. Processo verbale.

· Le discussioni e la decisione della Commissione di stima sono consegnate in un processò verbale, elio deve contenere : a. i nomi degli interessati che sono comparsi ; b. la designazione esatta dell'oggetto dell' espropriazione ;

779 c. le conclusioni e le dichiarazioni di riconoscimento delle parti ; d. un elenco degli atti prodotti dalle parti ; e. una riproduzione sommaria delle adduzioni delle parti ; /. il risultato dell'eventuale procedimento istruttorio; g. la decisione, coi motivi che la suffragano, nella quale i di¬ versi elementi costitutivi dell'indennità enumerati nell'articolo 19 devono essere indicati separatamente ed esattamente in cifre; h. la firma del presidente della Commissione di stima.

È steso un processo verbale separato delle discussioni, quando esse non giungano a una decisione o siano uditi dei testimoni ov¬ vero quando altri motivi lo rendano necessario.

Art. 74.

La decisione della Commissione di stima dev'essere comu¬ nicata mediante copia a ciascuna delle parti ed ai cointeressati che hanno presentato delle conclusioni nella procedura (art. 67, capoverso terzo).

Le decisioni relative a casi connessi devono, per quanto sia possibile, essere comunicate simultaneamente.

' ' Art, 7ä.

In quanto non formi l'oggetto di un ricorso giusta le disposi¬ zioni dell'articolo 77; la decisione della Commissione di stima ha la forza esecutiva di una' sentenza del Tribunale federale. Può essere impugnata con gli stessi rimedi giuridici.

8. Comuni¬ cazione della de¬ cisione.

9. Forza esecutiva.

Art, 76'.

L'espropriante può chiedere che la Commissione di stima, IV.- Anticipata dopo aver proceduto all'ispezione oculare e udito l'espropriato, lo la "pò^sefiso autorizzi a prendere possesso del diritto o ad esercitarlo già in- · nanzi il pagamento dell'indennità, ove provi che senza di ciò l'im¬ presa sarebbe esposta a notevoli pregiudizi. L'autorizzazione deve essere data, sempre che la presa di possesso non impedisca di esa¬ minare la domanda d'indennità o che questo esame possa essere reso possibile da disposizioni ordinate dalla Commissione (foto¬ grafie,, schizzi, ecc.).

A richiesta dell'espropriato, l'espropriante può venir costretto a fornire anticipatamente delle garanzie per una congrua somma od a pagare degli acconti, o all'una e all'altra prestazione. Per la ripartizione degli acconti si procede secondo 1'. articolo 94. In tutti i casi l'indennità definitiva frutta interesse al saggio usuale

780 dal giorno dell'immissione in possesso, e l'espropriato dev'essere indennizzato di ogni altiro danno che gli è cagionato dall' anticipata immissione in possesso.

Le decisioni della Commissione di stima su queste domande sono definitive.

CAPO VII.

Ricorso.

Art., 77.

I. Termine e Contro ogni decisione della Comtmissione di stima che non sia forma.

dicliiaraita definitiva dalla legge, è ammesso il ricorso' al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla sua notificazione.

Il ricorso si esercita per mezzo di una dichiarazione scritta al presidente della Commissione di stima. Esso contiene le conclu¬ sioni sui punti ancora controversi. È in facoltà del ricorrente di motivare le conclusioni.

Il presidente dà notizia della dichiarazione di ricorso alla con¬ troparte.

Non sono ammesse nuove conclusioni se , non nel caso in cui risulti ch'esse non potevano essere presentate già davanti alla Commissione. .

. Art. 78.

II. Facoltà di .Sono legittimati a ricorrere le parti principali nonché i tito¬ ricorrere ; lari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usu¬ ricorso ade¬ frutti, nella misura in cui la decisione della Commissione di stima sivo.

loro cagioni una perdita.

La controparte può, entro il termine di dieci giorni dal ricevi¬ mento della dichiarazione di ricorso, aderire a quest' ultimo e pre¬ sentare dal canto suo delle conclusioni, come se avesse presentato un ricorso a sè.

Art. 79.

III. Giudice La procedura davanti al Tribunale federale è diretta da un inquirente, membro dello stesso, che funziona da giudice inquirente.

Art. 80 IV. Commis- Per procedere alla stima e per dajr parere su altre questioni sione supe- cj)Ç ^chiedono cognizioni speciaili è istituita una Commissione stima superiore di stima composta di quattordici membri, sette dei 1. Nomina; quali sono nominati dal Consiglio federale, in precedenza, e gli ordina- altri sette, iin seguito, dal Tribunale federale, mento.

·

781 Sono applicabili ai (membri della Commissione superiore di stìima gli articoli 61 e 62. In caso di contestazione, spetta al Tri¬ bunale federale di decidere sulla ricusa.

Art. 81.

Il Tribunale federale può convocare la Commissione supe¬ riore di stimla in seduta plenaria, sotto la presidenza di un giu¬ dice federale, per discutere sui criteri generali applicabili alle stime.

Art. 82.

Per ogni singolo caso, il giudice inquirente designa da uno a tre membri della Commissione superiore di stima per funzionare da periti e dirige le loro deliberazioni.

In via eccezionale, il giudice inquirente può aggregarsi ancora altri periti qualora il caso richieda delle cognizioni di carattere speciale.

Di regola, quando la stessa opera dia luogo a parecchi ricorsi, il giudice inquirente designa i medesimi membri della Commis¬ sione superiore di stima e i medesimi periti.

2. Sedute plenarie.

8. Còoperazione in eaao "di ri¬ corso.

Art. 83.

Il giudice inquirente si fa consegnare gli atti della Commis- V. Modo di .sione di stima; ordina, di regola, un solo scambio d'allegati e Procedere, provvede, in quanto occorra, all' assunzione delle nuove prove proposte dalle parti. Può altresì ordinare di moto proprio una ispezione oculare.

Art. 84.

?.l giudice inquirente elabora un disegno di sentenza e lo co- VI^D81eS^fenn°z.l 'immica alle parti. Se, entro il termine di trenta giorni, nessuna del g^pce delle parti ha chiesto un giudizio del Tribunale federale, il disegno inquirente, di sentenza acquista forza esecutiva ed ò parificato ad una sen¬ tenza del Tribunale federale.

Il disegno di sentenza non può aggiudicare alle parti più di quanto esse abbiano domandato nella procedura di ricorso.

I disegni di sentenza che sì riferiscono a casi connessi sono, in quanto sia possibile, comunicati simultaneamente alle parti.

Art. 85.

Se la causa è portata davanti al Tribunale federale, esso giu¬ VII. Sentenza del Tribu¬ dica sulla base delle prove assunte dal giudice inquirente. Ecce¬ nale fede¬ zionalmente, il Tribunale può ordinare l'assunzione di nuove rale.

prove, in particolare anche una nuova stima.

782 Si procede ad un dibattimento orale se il Tribunale federale lo ordini o se le parti lo chiedano.

La sentenza non può aggiudicare alle parti più di quanto esse abbiano domandato nella procedura di ricorso.

Art. 86.

Vili. Esecu¬ Salvo il caso in cui l'espropriante si riservi esplicitamente dì zione prov¬ rinunziare all'espropriazione anche dopo chiusa la procedura, il visoria giudice inquirente può, a richiesta della controparte e avvenuto che sia lo scambio degli allegati, ordinare all'espropriante stesso il pagamento immediato dell'indennità, nella misura in cui que¬ sta, secondo le conclusioni delle parti, non è più controversa. · Ove l'espropriante fornisca sufficienti garanzie per l'importo ancora controverso, il giudice inquirente può, a richiesta del me¬ desimo, decidere che l'espropriazione produca i suoi effetti già col pagamento della parte non controversa dell' indennità.

Art. 87.

IX. Dene- Per titolo di denegata o di ritardata giustizia le parti pos¬ tatala Su- sono ricorrere in °gni tempo con atto scritto al Tribunale federale stizia.

contro la Commissione di stima od il suo presidente.

CAPO Vllf.

Esecuzione.

Art. 88.

L'indennità per l'espropriazione dev'essere pagata entro nità e con- ven^ giorni dalla sua fissazione definitiva e, ove consista in.una Beguenze somma di denaro, fruttare interesse al saggio usuale dalla scadella mora, denza di questo termine. Se a tale momento la misurazione defini¬ tiva della superficie pretesa dall'espropriante non è ancora pos¬ sibile, sarà pagato intanto il novanta per cento dell'indennità calcolata sulla base delle mjisure risultanti dal piano depositato, con riserva di un pagamento suppletivo o di restituzione par¬ ziale.

In caso di mora dell'espropriante ad adempire delle presta¬ zioni non consistenti in denaro, il presidente della Commissione di stima gli ''Hissa, a richiesta dell'avente diritto, un congruo ter¬ mine per l'adempimento, con la comminatoria che altrimenti i lavori potranno essere eseguiti dell' avente diritto stesso a spese

783 dell'espropriante. In questo caso, l'avente diritto può richiedere dall'espropriante una congrua anticipazione, la quale, in caso di contestazione, viene fissata dal presidente stesso.

In caso di contestazione, la Commissione di stima fissa l'im¬ porto dovuto all'avente diritto per i lavori che ha egli stesso ese- · guiti e per i danni derivanti dalla mora.

Art. 89.

II Paga.

Le indennità d'espropriazione per un fondo o per un diritto reale limitato sopra un fondo, come pure quelle di deprezzamento ' u0®0, per la frazione residua d'un fondo, devono essere pagate, per cowtfb degli aventi diritto all' ufficio del registro fondiario nel cui circondario si trova il fondo. L'esiproprianfe consegna nello stesso tempo ad esso ufficio gli atti per mezzo dei quali le inden¬ nità sono state definitivamente fissate.

Le indennità assegnate all'espropriato per gli altri pregiu¬ dizi che ha subiti e le indennità assegnate ai conduttori e agli af¬ fittuari devono essere pagate direttamente ad essi.

Art. 90.

L'ufficio del registro fondiario informa l'espropriato dell'av¬ venuto pagamento, avvertendolo che, ove non ne contesti l'esat¬ tezza entro il termine di dieci giorni, s'inizierà la procedura di ripartizione.

In caso di contestazione, l'ufficio ne deferisce la decisione al presidente della Commissione di stima. Fino a che essa sia stata emanata, la ripartizione rimane sospesa.

Art, 91.

Per effetto del pagamento delle indennità, l'espropriante acquista la proprietà del fondo espropriato o il diritto che l'espro¬ priazione costituisce sul fondo in suo favore. In mancanza di : intesa contraria delle parti, 1 diritti reali limitati nonché i diritti personali annotati nel registro fondiario che gravano il fondo espropriato si estinguono anche sè, nonostante l'avvenuta diffida, essi non sono stati notificati e /stimati dalla Commissione di stima. Rimane riservato il diritto di far valere posticipatamente una pretesa d'indennità in conformità dell'articolo 41.

Il pagamento produce i. medesimi effetti nel caso in cui la indennità sia stata fissata dopo l'inizio della procedura d'espro¬ priazione mediante un accordo fra le parti.

2. Contesta¬ zioni.

3. Effetti,

784 Art. 92.

III. Tasse. Non possono essere richieste tasse di mutazione per il tra¬ sferimento della proprietà in seguito ad espropriazione ; possono soltanto essere riscosse delle tasse di cancelleria, che sono a ca¬ rico dell'espropriante.

Art. 98.

IV. Iscrizioni L'espropriante può richiedere che l'acquisto di proprietà denel registro rjvante dall'espropriazione sia iscritto nel registro fondiario imon lano.

mediatamente dopo il pagamento riconosciuto valido dell' inden¬ nità e la misurazione necessaria.

Il presidente della Commissione di stima può, a richiesta dell'espropri ante, autorizzare l'iscrizione anche prima della mi¬ surazione definitiva, semprechè questi giustifichi di avervi un interesse e fornisca sufficienti garanzie per 1' adempimento delle sue prestazioni.

Art. 94.

V

'z"wne!rtl L'ufficio del registro fondiario non può versare al proprie1. AU'espro- fario le indennità pagate per l'espropriazione di un fondo e per priato.

il deprezzamento di una particella non espropriata del fondo stesso, se non col consenso dei titolari di diritti reali limitati o di diritti personali annotati.

L'indennità per l'espropriazione di servitù non può essere versata agli aventi diritto se non col consenso dei titolari di diritti di pegno immobiliare o di oneri fondiari gravanti il fondo domi¬ nante.

, Art. 95.

2. Agli altri Se, entro un congruo termine di almeno tre mesi, da fissargli titolari di dall'ufficio del registro fondiario, il proprietario espropriato o il diritti titolare di una servitù espropriata non provi che tutti i titolari di reali.

a. Uffici diritti reali limitati consentono al pagamento nelle sue mani o ad compe¬ una convenzione di ripartizione, l'ufficio del registro fondiario tenti. ripartisce la somlma dell'indennità secondo gli articoli 96 a 100.

Previo avviso al Consiglio federale, i governi cantonali pos¬ sono affidare l'incarico della ripartizione, per tutto o parte del loro territorio, ad altri uffici.

Contro le decisioni degli uffici di ripartizione è ammesso il ricorso all' autorità di vigilanza competente secondo il diritto cantonale e, in ultima istanza, al Tribunale federale.

I Cantoni rispondono verso le persone lese, secondo l'arti¬ colo 955 del Codice civile, deii danni cagionati dalla violazione delle norme legali.

785 Art. 90.

Prima che sia stabilito lo stato di ripartizione tutti i titolari b. Diffida a notificare di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d'usufrutti ven¬ le pretese.

gono diffidati, mediante pubblico avviso, a notificare entro il termine di venti giorni le loro pretese, comprese quelle per interessi e spese, e a produrre i titoli su cui si fondano. La dif¬ fida è accompagnata dalla comminatoria che coloro i! quali non abbiano fatta la notificazione saranno esclusi dalla ripartizione in quanto i loro diritti non siano constatati dai registri pubblici e che, fino alla produzione di tali titoli, le somme corrispondenti rimarranno depositate.

Gli interessati indicati nei registri pubblici che abbiano un domicilio conosciuto od un rappresentante nella Svizzera rice¬ vono copia di detto avviso.

Art. 97.

Trascorso il termine per le notificazioni, l'ufficio, competente c. Stato di ri¬ allestisce lo stato- di ripartizione. Fondandosi sulle iscrizioni nel partizione, registro fondiario e negli altri registri pubblici, nonché sulle no¬ tificazioni che · completano o rettificano queste iscrizioni, esso in¬ dica esattamente il grado e l'importo di ciascun credito nonché i ri¬ spettivi dividendi. Per il grado valgono le norme del Codice civile.

Nei limiü in cui i pagamenti abbiano per effetto l'estinzione di diritti di pegno, i diritti dei titolari di grado posteriore avan¬ zano nei posti divenuti liberi.

Art. 98.

Le indennità pagate per l'estinzione di servitù sono devolute ai d. Indennità titolari di diritti di pegno immobiliare e di oneri fondiari del Per servitù, fondo dominante secondo il loro grado.

Art. 99.

Lo stato di ripartizione rimane depositato durante trenta e. Deposito' giorni presso l'ufficio incaricato della ripartizione, previo avviso dello8tat.° agli interessati che possono esaminarlo. Entro questo termine, zione^e^ua ogni interessato può contestare lo stato di ripartizione davanti al contestaziogiudice del luogo in cui si trova il fondo espropriato. Per la pro- ne.

cedura si applicano le norme della legislazione sull'esecuzione e sul fallimento.

Allorché .l'azione di modificazione dello stato di ripartizione é diretta contro l'ammissione ed il collocamento d'un altro inte¬ ressato, essa dev'essere intentata contro quest'ultimo. Se l'azione ha per oggetto il proprio collocaménto dell'attore, essa dev'essere

786 promossa contro tutti gl'interessati il collocamento dei quali ver¬ rebbe mutato qualora l'azione fosse amlmessa o, se essa non è tale da produrre siffatto mutamento, contro il solo espropriato.

Il Tribunale deve informare l'ulfficio di ripartizione sia del¬ l'inizio sia dell'esito della causa.

f. Paga¬ mento.

Art. 100.

L'ufficio di ripartizione versa ai titolari di diritti di pegno im¬ mobiliare, di oneri fondiari e d'usufrutti gli importi che loro sono assegnati, tostocliè il loro collocamento sia divenuto definitivo ed essi abbiano prodotto i loro titoli.

Se un creditore garantito da un'ipoteca o da una cartella ipo¬ tecaria subisce di tal guisa una perdita, gli si rilascia un'attesta¬ zione in questo senso ; essa ha lo stesso valore (li un riconosci¬ mento giudiziale di debito.

Le somme spettanti ai titoli di pegno non prodotti vengono consegnate all'istituto cantonale dei depositi, avvertendone gli aventi diritto. L'eccedenza è versata all'espropriato.

Art. 101.

VI. AggiornaOperata la ripartizione, l'ufficio provvede alile modificazioni e mento dei cancellazioni divenute necessarie nel registro fondiario, nonché fondiario e alla rettifica o alla cancellazione dei titoli di pegno.

' dei titoli. Ove un titolo di pegno non sda stato prodotto, si faranno non¬ dimeno le necessarie modificazioni e cancellazioni nel registro fon¬ diario; esse saranno portate a notizia degli interessati mediante pubblico avviso e, se il loro nome e domicilio sono conosciuti, anche mediante lettera raccomandatiai ; sarà aggiunta l'avververtenza che l'alienazione e la costituzione in pegno del titolo senza indicazione della parte scoperta è punibile.

CAFO IX.

Retrocessione.

' Art. 102.

I. Condizioni.

L'espropriato, che non vi abbia rinunziato espressamente per iscritto, può pretendere la retrocessione di un diritto espro¬ priato, iverso rimborso del prezzo che gli ò stato pagato e, dato il caso, dell'indennità di deprezzamento : a. quando, entro il termine di' cinque anni dal suo acquisto da parte delJ'espropriante, il diritto in questione non sia stato

.787 utilizzato allo scopo per il quale l'espropriazione ha avuto luogo. Il Consiglio federale può prorogare questo termine se l'espropriante è stato senza sua colpa nell'impossibilità di eseguire i laivori ; b. quando, entro il termine di venticinque anni, il diritto espropriato in vista di un futuro ampliamento di un'opera esistente non sia stato utilizzato a questo scopo ; c. quando, senza che tale diritto sia stato utilizzato ad uno scopo di utilità pubblica, s'intenda alienarlo o adibirlo ad un uso per il quale l'espropriazione non è stata concessa.

Nel caso d'ampliamento dell'espropriazione giusta gli arti¬ coli 12 e 13, il diritto di ottenere la retrocessione esiste solo.

quando *i requisiti per esercitarlo ricorrano in confronto dell'in¬ tiero oggetto espropriato, e non può essere fatto valere che per la totalità.

Art. 103.

Il diritto di ottenere la retrocessione può essere esercitato II. Aventi diritt0 dal precedente proprietario del diritto espropriato o da' suoi * eredi. Ovte però siasi espropriata soltanto una particella di un fondo od una servitù prediale, l'espropriato e i suoi eredi non possono pretendere la retrocessione se non quando siano ancora proprietari del resto del fondo o dell'anteriore fondo dominante.

Art. 104 L'espropriante che intenda aflienare il diritto espropriato o ILI. Avviso adibirlo ad uno scopo per il quale l'espropriazione non è con- agli aventi cessa, deve darne avviso a chi ha il diritto di ottenere la retrocessione.

· Se questo diritto non può più svenir esercitato, avendo l'espropri ante omesso, per propria colpa, di dare l'avviso ri¬ chiesto, questi deve risarcire il danno che ne deriva all'avente diritto.

Art. 105.

Il diritto di ottenere la retrocessione per causa d'inutiliz- IV.Trescrizazione del diritto espropriato può essere esercitato solo.durante zioneun anno dopo trascorsi i termini previsti nell'articolo 102, let¬ tere a e b.

' II'diritto di ottenere la retrocessione secondo l'articolo 102, lettera c, si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l'avente diritto ha ricevuto l'avviso o, se questo avviso sia stato omesso, dal giorno nel quale egli ha avuto notizia dell'aliena-

788 zióne o della diversa destinazione ; in tutti i casi però in cinque anni dal compimento di uno di questi fatti.

V. Conguaglio.

VI. Esecu¬ zione.

VII.Decisione

Art. 106.

Il diritto espropriato dev'essere restituito nello stato in cui si trova al momento nel quale viene formulata la domanda di re¬ trocessione.

Se l'espropriante lia introdotto delle modificazioni e se lo stato anteriore non può più essere ristabilito o lo può essere solo con spese sproporzionate, chi pretende la retrocessione deve ri¬ fondere adeguatamente il maggior valore ; egli è in diritto di dedurre il deprezzamento dalla sua prestazione. L'espropriante può togliere gl'impianti fatti da lui in quanto ciò sia possibile senza pregiudizio pel diritto da retrocedere.

Art. 107.

Chi pretende la retrocessione è tenuto a pagare il controva¬ lore entro il termine di tre mesi, a contare dal giorno in cui 1 obbligo di retrocedere e la consistenza delle sue prestazioni sono stati riconosciuti o definitivamente fissati. L'inosservanza di questo termine ha per effetto la perdita del diritto alla retrocessione.

Art. 108.

Qualora il diritto di ottenere la retrocessione sia, contestato

tese^rë- °.le parti non Possano intendersi sull'importo della controprestatrocessione. z^one> spetta alla Commissione di stima di decidere. Rimane ri¬ servato il ricorso al Tribunale federale in conformità dell'arti¬ colo 77.

CAPO X.

Disposizioni diverse.

Art. 109.

I. Notifica- Le notificazioni e comunicazioni ufficiali prescritte dalla Menzioni k" Presente lògge si fanno o per lettera raccomandata o per mezzo dell'autorità competente. Se il destinatario non è domiciliato nella Svizzera, e, se diffidato a designarvi un rappresentante, non l'ha fatto, o se la sua dimora è ignota, l'atto da notificare viene depositato presso l'ufficio municipale del comune in cui si trova l'oggetto dell'espropriazione. Questo deposito è reso pubbli¬ camente noto.

789 Le pubblicazioni sono inserite sul foglio officiale cantonale o, se ne esistono, nei fogli officiali d'annunci del comune, nonché in almeno due altri giornali diffusi. Per il computo dei1 termini fa norma la prima pubblicazione nei fogli officiali.

Art. 110.

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui II. Computo comincia a decorrere. Il termine fissato a mesi o ad anni scade dei termini, nel giorno corrispondente, pel numero, a quello da cui comincia a decorrere; mancando tal giorno nell' ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese. Se l'ultimo giorno del ter¬ mine cade in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto .

come festivo, il termine scade nel successivo giorno feriale.

Il termine scade alle ore diciotto dell'ultimo giorno.

Quando la comunicazione si fa per posta il termine si reputa osservato se la consegna ad un ufficio postale svizzero ha avuto luogo prima della scadenza del medesimo.

Art. 111.

Gli allegati prescritti dalla presente legge per la Commissione III. Allegati di stima e il Tribunale federale devono essere presentati in duplo, delle parti.

Art. 112.

Gli atti prodotti dalle parti e quellli emananti dalla Commis- Iv- Dispensa sione di stima e dal suo presidente sono dispensati dal bollo.

dal bollo.

Art. 113.: Il Consiglio federale bisserà mediante ordinanza le tasse da V. Spese, riscuotere per le operazioni eseguite in virtù della presente legge, 1-Computocome pure le indennità delle Commissioni di stima e dei loro presidenti.

In quanto non si tratti di tasse per incombenze del Consiglio federale o del Tribunale federale, l'interessato ha diritto di ri¬ correre, entro il termine di trenta giorni, al Tribunale federale contro il computo delle spese poste a suo carico.

Art. 114.

Le spese cagionate dall'introduzione della procedura di espropriazione, dall'esperimento di conciliazione e dalla procedura davanti alla Commissione di stima ed al suo presidente, nonché dalla esecuzione dell' espropriazione sono a carico dell'espropriante.

2. Ripartizione *

700

' Quando però la Commissione di stima respinga Interamente la domanda di un espropriato, essa può, se la sua pretesa è ma¬ nifestamente abusiva, condannarlo alla rifusione totale o par¬ ziale delle spese all'espropri ante.

Per la ripartizione dèlie spese derivanti dall'esercizio del di¬ ritto di retrocessione si prenderà in considerazione la decisione di: merito. .

Art. Ha.

3. Spese L'espropriante deve pagare afll'espropriato per le spese ri¬ stragi U' petibili cagionategli dalla procedura davanti al Consiglio fede¬ diziali.

rale e dalle procedure di conciliazione e di stima una congrua in¬ dennità 'da fissarsi dalla Commissione di stima.

Per le spese ripetibili nella procedura relativa al diritto di retrocessione valgono le norme generali della procedura ci¬ vile federale.

Art. 116.

Le spese del ricorso al Tribunale federale contro una deci¬ 4. Nella pro¬ cedura sione della Commissione di stima che fissa l'indennità d'espro¬ davanti priazione, comprese le spese ripetibili .dell' espropriato, sono di al Tribu¬ nale fe¬ regola, se non s'i fa luogo a dibattimento orale davanti al Tri¬ derale.

bunale federale, a carico dell'espropriante. Se ricorre soltanto l'espropriato e se le sue conclusioni vengono totalmente o per la massima parte respinte., si può anche procedere ad una diversa ripartizione. Ove si addivenga ad un dibattimento davanti al Tribunale federale, le maggiori spese che ne derivano sono a ca¬ rico della parte soccombente..

'Negli altri casi la ripartizione delle spese è fattia nella sen¬ tenza del giudice inquirente secondo le norme generali della pro¬ cedura civile federale.

Art. 117.

VI. Garanzie.

Quando il. diritto d'espropriazione sia esercitato dalla Confe. derazione, dai Cantoni o dai comuni, essi sono dispensati dall'obbligo di fornire garanzie.

VII. Disposizione penale.

Art. 118.

Chiunque tolga, danneggi o sposti i segnarti, i paletti o altri' segni adoperati per una misurazione, un picchettamento od un profilo eseguiti in vista di un'espropriazione da fare secondo la presente legge, incorre in una multa da cinque a cento franchi, salvo che l'atto commesso non costituisca un reato punito con pena maggiore.

791 CAPO XI.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 119.

Ove un'espropriazione sia possibile tanto secondo il diritto fe¬ I. Applicazio¬ derale quanto secondo quello cantonale, spetta all'espropriante di ne del dirit¬ to federale decidere secondo qualle dei due diritti l'espropriazione debba aver e di quello luogo.

cantonale.

Se l'espropriazione è già stata concessa secondo il diritto can-, tonale, l'espropriante non può più invocare la presente legge.

Art. 120.

A contare dall'attuazione della presente legge sono abrogati : n. Disposi1. la legge federale del 1° maggio 1850 suIU'espropriazione per ^ abro" causa d'utilità pubblica ; 2. l'ordinanza del 25 ottobre 1902 del Consiglio federale con¬ cernente l'organizzazione delle Commissióni federali di stima; 3. il regolamento del 5 dicembre 1902 del Tribunale federale pei¬ le Commissioni federali di stima; · 4. tutte le altre disposizioni di leggi, regolamenti od ordinanze contrarie alla presente legge.

Art. 121.

A contare dall'attuazione della presente legge, la legge fe- III. Modificaderale del 24 giugno 1902 Iconcernentie gl'impianti a corrente zione della w
Art. 43, secondo capoverso. Parimente il diritto d'espropria¬ zione può essere concesso per il trasporto d'energia elettrica so¬ pra un impianto esistente e per la sostituzione parziale o inte¬ grale con altri impianti di maggior capacità.

b. Gli articoli 48, capoverso secondo, 49 e 50, capoverso se¬ condo, ricevono il tenore seguente : Art. 48, capoverso secondo ((ultimo periodo). Se questo con¬ senso non c'è, le domande d'indennità che nascessero nel corso dell'esercizio saranno regolate', in caso di contestazione, secondo la procedura prevista nell'articolo 12, capoverso secondo, della legge federale sull'espropriazione.

Foglio federale 1930.

69

792 Art. 49. Salve le eccezioni previste negli articoli seguenti, la espropriazione ha luogo secondo le disposizioni della legge fede* rale sull'espropriazione.

Art. 60, capoverso secondo. Spetta al Consiglio federale di concedere il diritto d' espropriazione. La sua risoluzione è riservata anche quando non sia stata fatta opposizione. In caso d'op¬ posizione, l'espropriazione potrà essere concessa, contro gli op¬ positori, qualora non sia possibile modificare il tracciato senza gravi inconvenienti di carattere tecnico o spese sproporzionate all'importanza dell'impianto o senza perìcolo per la sicurezza pub¬ blica.

c. Gli articoli 51 e 52 sono abrogati.



d. L'articolo 53 riceve il tenore seguente !

Art. 53. Approvati che siani i piani, si potrà, col permesso del presidente della Commissione di stima, procedere, previo av¬ viso agli espropriati, alla costruzione dell'impianto elettrico, an¬ che se la procedura di conciliazione o di stima non fosse ancora terminata. Il perìnesso deve in ogni modo essere dato quando la determinazione dell'indennità sia controversa solo per un numero relativamente esiguo di casi.

Prima che siano iniziali i lavori, dei/ essere accertato in modo adeguato lo stato dei. luoghi esistente.

Il presidente della Commissione di stima può subordinare l \ ^Permesso alla prestazione di garanzia per il pagamento eli indennità o al versamento di un acconto.

e. Iii aggiunto un nuovo articolo 53 bis : Art. t)3 bis. Quando si tratti di rinnovare dei diritti antenon di durata limitata concessi per il trasporto di energia elet¬ ti ica, i pioprictari fondiaii e i proprietari dell'impianto possono, mediante richiesta comune e senza introdurre la procedura di espropriazione, incaricare la Commissione di stima o il suo pre¬ sidente di decidere sull'indennità. Rimane riservato il ricorso al Tribunale federale.

f. L'articolo 54 è abrogato.

Art 122.

AttuaIl iConsigiìio federale è incaricato di fissare il giorno dell'atone tUazione della presente legge, A contare da quel giorno, essa si applicherà a tutte le espropriazioni per le quali non si sia

793 ancora iniziata la procedura di stima in conformità della legge anteriore. Le attuali Commissioni di stima rimangono in fun¬ zione per regolare le espropriazioni che devono ancora essere eseguite secondo la procedura anteriore.

Le nuove disposizioni concernenti la notificazione tardiva di pretese, l'esecuzione e la retrocessione si applicano, nel limite del possibile, anche alle espropriazioni regolate secondo la legge anteriore.

Esse determinano pure le condizioni e i termini da osser¬ vare per ottenere la retrocessione, nei casi di espropriazione già regolati al momento dell'attuazione della présente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 13 giugno 1930.

Il Presidente .' E. PAUL GRABER.

.

Il Segretario .' G. Bovet.


Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 20 giugno 1930.

Il Presidente.' MESSMER.

Il Segretario.- Kakslin.

' :

II Consiglio federale decreta: La presente legge federale sarà pubblicata'in conformità del¬ l'articolo 89, capoverso secondo, della Costituzione federale e del¬ l' articolo 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 giugno 1930.

Fer ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : Kaeslin.

Data della pubblicazione : 25 giugno ,1930.

Termine d'opposizione : 23 settembre 1930.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sull`espropriazione. (Del 20 giugno 1930.)

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06.08.1930

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