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FOGLIO J'EDER ALE Anno XIII°. Berna, 15 ottobre 1930. Volume II.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo : Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: Tipografia Cantonale Grassi & 0°, Bellinzona.

Termine d'opposizione; 6 gennaio 193i.

Legge federale sui viaggiatori di commercio.

(Del 4 ottobre 1930.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA v CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in virtù dell'articolo 34 ter della Costituzione ; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 gennaio 1929, decreta :

,

Art. 1.

Chiunque come padrone, impiegato o rappresentante dì un'azienda industriale o commerciale cerca ordinazioni di merci è considerato come viaggiatore di commercio nel senso della presente legge e, per eser¬ citare qiìesta attività, deve provvedersi d'una carta di legittimazione.

La carta di legittimazione è personale ; essa non può essere ceduta che mediante decisione dell'autorità competente, nei «asi regolati dalla ordinanza esecutiva.

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Art: 2, La presente legge si applica anche: a) alla ricerca o aH'acqettazione di ordinazioni di lavoro la cui esecuzione implica la fornitura di materiale, salvocliè l'ordinazione sia stata cercata personalmente dal padrone dell'azienda o da membri della famiglia che vivono con lui in comunione domestica, e il padrone dell'azienda abbia partecipato in modo preponderante, col proprio lavoro professionale, all'esecuzione dell'ordinazione ; b) alla ricerca di ordinazioni di bevande distillate (acquaviti, liquori ecc.)

nel comtmercio in grosso, conformemente alla legislazione federale sulle bevande distillate ; c) alle mostre di campioni o di modelli nelle quali si accettano ordina. zioni senza però consegnare merci. Il Consiglio federale può consen¬ tire eccezioni in favore di siffatte (mostre quando abbiano carattere pubblico.

Per contrario, la presente legge non si applica : u) alla ricerca, da parte degli agricoltori, di ordinazioni per i prodotti della loro coltivazione.; b) alla ricerca, entro il territorio del Comune, di ordinazioni per conto di un'azienda che risiede nel comune stesso e vi possiede un centro stabile di attività consistente sia in un locale di produzione, sia inun negozio di vendita ; c) all' accettazione di ordinazioni delle quali il cliente stesso si è fatto iniziatore.

Art. 3..

Nessuna tassa sarà riscossa per la carta di legittimazione dei viag¬ giatori di commercio che trattano unicamente con commercianti in¬ dustriali o artigiani o con imprese, amministrazioni o stabilimenti di ogni genere, privati o pubblici, i quali rivendono le merci della specie offerta o ne fanno uso come che sia nell'esercizio della loro attività (viaggiatori in grosso).

Per la carta di legittimazione dii tutti gli altri viaggiatori di com¬ mercio (viaggiatori al minuto) sarà riscossa una tassa annuale di due¬ cento franclii Art. 4.

, La «arta'di legittimazione per viaggiatori d'una ditta svizzera non sarà rilasciata se questa non è inscritta nel registro di commercio è se non è colpita dalla misura prevista nell'art. 13, capoverso secondo, o nell'articolo 14, capoverso secondo.

151 La carta di legittimazionc di viaggiatore al minuto (carta pagante) non sarà rilasciata che se il viaggiatore: a) possiede ùn permesso di domicilio o di dimora ; b) giustifica di godere una buona reputazione; c) non è stato condannato ad alcuna pena infamante privativa della libertà nei tre anni anteriori alla domanda' di rilascio della carta.

Se egli ha scontato una pena, il tèrmine di tre anni decorre dal giorno della liberazione. .

La carta pagante sarà negata se il viaggiatore rappresenta una ditta riconosciuta, con sentenza esecutoria emanata nel corso dei tre anni anteriori alla domanda, colpevole d'aver recato pregiudizio alla sua clientela con procedimenti sleali di commercio.

Art. 5.

Salve le disposizioni del capoverso secondo del presente articolo, la carta di legittimazione, per viaggiatori in grosso di ditte estere sarà rilasciata gratuitamente mediante presentazione di una tessera di legittimazione industriale, data dall' autorità competente del paese interessato, ed attestante che la ditta è autorizzata ad esercitarvi il proprio commercio o industria, e a condizione che in quel paese i viag¬ giatori delle ditte residenti nella Svizzera siano trattati come i viaggiatori delle ditte indigene o di quelle appartenenti alla nazione più favorita. In virtù di accordi internazionali, i viaggiatori di com¬ mercio in grosso potranno essere dispensati dalla carta di legittima¬ zione svizzera. ^ Il Consiglio federale può vietare o sottoporre ad una tassa spe¬ ciale il rilascio di carte di legittimazione per viaggiatori in grosso di ditte appartenenti agli Stati che proibiscono ai viaggiatori in grosso di ditte svizzere di ricercare offerte o non li autorizzano se non a con¬ dizioni gravose.

La carta di legittimazione per viaggiatori al minuto di ditte estere non sarà rilasciata che in virtù di un impegno di carattere intjernazonale e su presentazione della tessera di legittimazione industriale di cui al capoverso primo del presente articolo. Si applicano per ana¬ logia, ad eccezione dell'articolo 4, lettere a e b, le disposizioni e tasse alle quali sono sottoposti i viaggiatori al minuto di ditte svizzere.

' n? vT Art. 6.

La carta di legittimazione è valevole un anno a contare dal giorno del rilascio. ·

m Art 7.

La carta di legittimazione può essere ìùtirata dall'ufficào che l'ha rilasciata quando sopravvengano fatti che ne avrebbero giustificato il rifiuto (art. 4 e 5).

Art. 8.

Il viaggiatore di commercio può avere con sè campioni, ma non merce destinata alla vendita. Sono parificati alle merci destinate alla vendita gli articoli che si trovano in nn deposito non permanente e sono consegnati immediatamente dopo l'accettazione dell'ordinazione.

In via eccezionale, il Consiglio federale può consentire che un viaggiatore di commercio in grosso abbia delle merci con sè, se il genere dell'azienda del venditore esige la consegna immediata della .

merce al compratore.

Art. 9.

, " Allo scopo di proteggere il pubblico, il Consiglio federale ha il di¬ ritto di vietare ai viaggiatori di ccxtnìmercio di cercare ordinazioni di merci, l'offerta e la consegna delle quali possano molto facilmente dar luogo ad abusi nel commercio praticato per mezzo di viaggiatori.

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Art. 10.

Il titolare d'una carta di legittimazione è esente da qualsiasi tassa · cantonale o comunale che colpisca l'accettazione di ordinazioni.

I Cantoni sono però autorizzati a* riscuotere, per il rilascio di ogni carta di legittimazione di viaggiatóre in grosso, un diritto di can¬ celleria di due franchi.

Art. 11.

L nulla qualsiasi convenzione che ,sia stata eoncMusa con un viag¬ giatore al minuto in occasione della ricerca di ordinazioni e con la quale il compratore rinunzi al suo fòro ordinario. La nullità sarà rile¬ vata d'ufficioArt. 12.

Lo carte di legittimazione sono fatte fare per cura della Confede-, razione secondo un modello uniforme, ma a spese dei Cantoni.

Alla fine d'ogni anno, i proventi del rilascio delle carte di legitti¬ mazione saranno messi a disposizione della, cassa federale, dopo aver dedotto un diritto di riscossione del" quattro per cento in favore dea Cantoni. La Confederazione, dopo aver prelevato l'importo delle sue spese effettive, distribuirà il resto del prodotto 'fra à Cantoni in proporzione del numero della loro popolazione residente.

153 Art. 13.

Sarà punito con la detenzione fino a,tre mesi e con la multa fino a,mille franchi o con una o l'altra di queste pene: a) chiunque faccia false dichiarazioni per ottenere una carta di le¬ gittimazione ; b) chiunque abbia modificato di suo arbitrio il testo d'una carta dii legittimazione o si servi scientemente d'una carta in tal modo modificata.

La carta di legittimazione sarà ritirata al condannato; egli potrà inoltre essere privato, per un periodo da uno a cinque anni, del diritto di ottenere una nuova carta.

Art. 14.

Sarà punito con multa fino a mille franchi : a) chiunque, senza essersi procurata la carta pagante, cerchi o faccia cercare ordinazioni presso clienti che non siano quelli indicati nell'articolo 3, capoverso prima ; b) chiunque, senza aver l'autorizzazione prevista nell'articolo 8, abbia con se, come viaggiatore di commercio in grosso, delle merci destinate alla vendita ; e) chiunque cerchi o 'taccia cercare ordinazioni di merci per le quali, secondo l'articolo 9, è vietata l'accettazione di ordinazioni ; d) chiunque ceda una carta di legittimazione a lui intestata ad una terza persona-perchè ne faccia uso.

Inoltre, la carta di legittimazione potrà essere ritirata al condan¬ nato. Potrà esser inflitta la multa sino a duemila franchi e pronun¬ ziata, per un periodo da uno a cinque anni, la privazione del diritto di ottenere una nuova carta, se, nel corso dei cinque anni anteriori alla contravvenzione, il colpevole sia stato condannato per avere tra, sgredito agli articoli 13 o 14 della presente legge ovvero all'art. 8 della legge federale del 24 giugno 1892 concernente le tasse di patente dei viaggiatori di commercio. , i : 1 Di regola, il contravventore sarà condannato a pagare, oltre la multa, la tassa sottratta.

Art. 15.

Sarà punito con multa da cinque a cinquanta franchi : a) il viaggiatore in grosso che cerchi ordinazioni senza essersi pro- \ curata là carta di legittimazione richiesta ; b) il viaggiatore che, nell'esercizio della sua professione, non porti con se-la sua carta.

io4 Art. 16.

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale federale, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

Sono punibili - anche le contravvenzioni commesse per negligenza'.

Art. 17.

Le contravvenzioni alla presente legge sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

Il prodotto delle multe è devoluto ai Cantoni.

I Governi cantonali comunicheranno, immediatamente e senza spese, al Consiglio federale, per mezzo del Ministero pubblico, federale, tutte le sentenze, le decisioni di carattere penale delle autorità ammini¬ strative e le ordinanze di non luogo a procedere, emanate dalle auto¬ rità cantonali "in applicazione della presente legge.

Art. 18.'

La présenté legge non toçca nè la legislazione sulle professioni ambulanti /(venditori girovaghi, a domicilio o su piazze, ecc.) nè, con riserva del suo articolo 2, capoverso primo, lettera b, la .legislazione sulle bevande distillate.

Art. 19.

II Consiglio federale prenderà le disposizioni necessarie all'esecu¬ zione della presente legge. In caso di contestazione, risolverà se essa sia applicabile a casi di ricerca di ordinazioni che non siano quelli già enumerati nell'articolo 2, o a certe merci che formano oggetto di ri¬ cerca di ordinazioni.

Qualora circostanze straordinàrie lo giustifichino, il Consiglio fe¬ derale può ordinare il rimborso totale o parziale d'una tassa già pa¬ gata o il condono d'una tassa sottratta.

:

Art. 20.

La presente legge abroga la legge federale del 24 giugno 1892 concernente le tasse di patente dei viaggiatori di commercio.

Art. 21.

Il Consiglio federale è incaricato di fissare la data dell'attuazione della presente legge.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 3 ottobre 1930.

Il Presidente \ MESSMER Il Segretario \ Kakslin.

155 Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 4 ottobre 1930.

Il Presidente-. E. PAUL GRABER.

Il Segretario \ G. Bovkt.

Il Consiglio federale decreta: La presente legge federale sarà pubblicata in conformità dell'arti¬ colo 89, secondo capoverso, .della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali. . * Berna, 4 ottobre 1930.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione : Kaeslin.

Data della pubblicazione: 8 ottobre 1930.

Termine d'opposizione: 0 gennaio 1931.

Assemblea federale.

La sessione autunnale delle Camere federali, cominciata il lunedì 22 settembre, alle ore 18, si è chiusa il sabato, 4 ottobre 1930.

II 30 settembre, i Presidenti dei due Consigli hanno commemorato il sig. giudice federale Camillo Guggenheim, morto lo stesso giorno.

In sostituzione del dimissionario on. Dr. Gustavo Keller, di Wintertliur, è entrato a far parte del Consiglio degli Stati, l'on. Dr. Emilio Klöti, sindacoi della città di Zurigo.

In sostituzione dell'oli. Klöti, è entrato a far parte del Consiglio nazionale, il sig. Enrico Briim, amministratore, di Zurigo, in Affoltern a. A.

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Legge federale sui viaggiatori di commercio (Del 4 ottobre 1930.)

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15.10.1930

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