Termine di referendum: 18 gennaio 1988
Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero
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Modificazione del 9 ottobre 1987
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminate due iniziative parlamentari; visto il rapporto della Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale del 27 marzo 1987 e della Commissione delle petizioni del Consiglio degli Stati del 6 aprile 19871'; visto il parere del Consiglio federale del 9 settembre 19872), decreta: I
La legge federale del 19 dicembre 19753) sui diritti politici degli Svizzeri dell'estero è modificata come segue: Art. 7a Funzionari e impiegati della Confederazione I funzionari e gli impiegati in servizio all'estero, come anche i loro coniugi, possono votare per corrispondenza dall'estero.
Art. 8 cpv. 3 Abrogato II 1 2
La presente legge sottosta al referendum facoltativo.
II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
"FF 1987 II 709 >FF 1987 III 73 3 >RS 161.5 2
1987 - 851
201
Diritti politici degli Svizzeri all'estero
Consiglio nazionale, 9 ottobre 1987 II presidente: Cevey II segretario: Koehler
RU 19K7
Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1987 II presidente: Dobler II segretario: Huber
Data di pubblicazione: 20 ottobre 1987" Termine di referendum: 18 gennaio 1988
973
"FF 1987 III 201 202
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Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero Modificazione del 9 ottobre 1987
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Bundesblatt
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Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1987
Année Anno Band
3
Volume Volume Heft
41
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
20.10.1987
Date Data Seite
201-202
Page Pagina Ref. No
10 115 506
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