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federale

XXVI Berna, 30 settembre 1943. Volume .Publio» di regola nna volta ogni 16 giorni. Prezzo : Ir. 2.- l'anno per gli abbonati Pianti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Wto officiai# del Cantone dei Grigioni, e Ir. 10.- per i eoli abbonati al Foglio federale.

Volgerai all'Amministrazione dei Foglio officiale del Cantone Tioino in Bellinzona.

Termine d'opposizione: 29 dicembre 1943.

Legge federale sulla concorrenza sleale.

(Del 30 settembre 1943.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, y isti gli articoli 34 ter, 64 e 64 bis della Costituzione, Vls to il messaggio del Consiglio federale del 3 novembre 1942, decreta : Capo primo.

CONDIZIONI GENERALI.

ip Art. 1concorrenza sleale nel senso della presente legge è qual- Definizione j ,, · (v ^1 q- ahnorv ""uso della concorrenza economica commesso con inganno della renza concoraleale.

al 2 , tri mezzi contrari alle norme della buona fede.

Cl

^ W^f'lSCe contro 'i® norme della buona fede, per esempio, Qj den * oiigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni 0 i suoi affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutil^ dif11^6 °^6ns^ve> indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, le proprie ?6fci, le proprie opere, le proprie prestazioni o i propri af.51» o favorisce un terzo, nella concorrenza, con indicazioni Sfatte; Mo Federale, 1943. 23

268 c) si serve di titoli o di denominazioni professionali erronei de¬ stinati o atti a far credere a distinzioni o a capacità special11 d) si vale di procedimenti destinati o atti a ingenerare confu* sione con le merci, le opere, le prestazioni o l'azienda d'alti"1» e) concede od offre ad impiegati, mandatari o ausiliari di terzo dei vantaggi ai quali essi non hanno diritto, e 0116 sono destinati o atti a procurare un profitto a se stesso 0 ad altri, mediante la violazione, da parte di dette persone, dei loro doveri nell'esercizio delle loro incombenze di ser* vizio o d'affari; f) induce impiegati, mandatari o ausiliari a rivelare o a spiare segreti di fabbrica o commerciali del loro datore di lavori o del loro mandante; g) sfrutta o comunica ad altri, segreti di fabbrica o coming ciali ohe egli ha spiato o di cui è venuto a conoscenza 111 altro modo contrario alla buona fede; h) non rispetta condizioni di lavoro conformi agli usi Pr°^s sionali o locali, o che sono imposte per legge, per regola mento o per contratto anche al concorrente.

Capo secondo.

PROTEZIONE DI DIRITTO CIVILE.

A. Azioni e responsabilità.

Art. 2.

Azioni e Chiunque è danneggiato o minacciato da concorrenza proporle1 nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, 0e» affari e in genere negli interessi materiali, ha diritto: a) all'accertamento del carattere illecito dell'atto; b) alla cessazione di quest'atto; c) alla soppressione dello stato di fatto derivante dall'ai ' se si tratta di affermazioni inesatte o fallaci, alla loro r tifica; d) in caso di colpa, al risarcimento del danno; e) nel caso previsto dall'articolo 49 del Codice delle obbÜ£a zioni, al pagamento di una somma a titolo di riparazione2 Queste azioni spettano parimente ai clienti dannegë dalla concorrenza sleale nei loro interessi materiali.

3 Le azioni previste nel primo capoverso, lettere a, b, o, sono essere proposte anche dalle unioni professionali ed eco.

miche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi m 1

269 ri s «li

dei loro membri, ma solo se membri dell'unione o di una Ua sezione hanno il diritto di proporre l'azione giusta il primo 01 d secondo capoverso.

Art. 3.

1 Se la concorrenza sleale è stata fatta da impiegati o da ^P&Fai nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o di affari, ^ azioni previste nell'articolo 2, primo capoverso, lettere a, bt c, h°ssono essere proposte anche contro il datore di lavoro.

2 Le azioni previste nell'articolo 2, primo capoverso, lettere e > , sono rette dalle disposizioni del Còdice delle obbligazioni.

Responsa¬ bilità del datore di lavoro.

Art. 4.

Se la concorrenza sleale è stata fatta col mezzo della Responsabi¬ lità della . attipa, le azioni previste nell'articolo 2, primo capoverso, let- stampa.

a, b, c, possono essere proposte contro il redattore responabile o, se trattasi di un'inserzione, contro chi è responsabile _ gli annunci, in mancanza di queste persone contro l'editore ' 1n< suo difetto, contro lo stampatore, ma soltanto nei casi se¬ guenti: a ) se la pubblicazione è avvenuta senza che l'autore dello scritto o la persona che ha trasmesso l'inserzione lo sapesse o contro la sua volontà; ^ se il nome dell'autore dello scritto o della persona che ha trasmesso l'inserzione non è dichiarato; c ) se l'autore dello scritto o la (persona die ha trasmesso l'in¬ serzione non può in altro modo essere scoperto o essere con¬ venuto in giudizio davanti ad un tribunale svizzero.

Prescindendo da questi casi, il redattore responsabile, la perUa responsabile per gli annunci, l'editore e lo stampatore ri¬ fondono sempre se sono in colpa, senza riguardo all'ordine di ccessione s°Pra esposto. In tutti gli altri casi è esclusivamente J^Pons ab il e l'autore o, se si tratta di un annuncio, la persona 6 ha trasmesso l'inserzione.

azioni previste nell'articolo 2, primo capoverso, lettere d' e>2Le sono rette dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni.

1

Art. 5.

· . *Se il convenuto non ha domicilio nella Svizzera, l'azione Foro.

0 essere proposta davanti al giudice del luogo dove è stato ^Ubnesso l'atto.

2 Se un'azione civile che dipende da concorrenza sleale è con.

- con una causa civile in materia retta da leggi federali o da internazionali su la protezione delle invenzioni, dei diseg .1 tati 6 modelli industriali, dei marchi di fabbrica e di commercio,

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Pubbli¬ cazione della sen¬ tenza.

Prescrizione.

Applicazione del Codice civile.

delle indicazioni di provenienza e delle menzioni di distinzioni in¬ dustriali, o dei diritti d'autore sulle opere letterarie ed artistiche; l'azione derivante dalla concorrenza sleale può parimente essere proposta al tribunale cantonale cui spetta di decidere, come istan¬ za unica cantonale, l'altra causa. In siffatto caso, il ricorso Ver riforma al Tribunale federale è ammesso senza riguardo al va" lore dell'oggetto litigioso.

Art. 6.

Il giudice può, a richiesta della parte vincitrice, autori* za ria a render pubblica la sentenza a spese della parte perdente.

Esso fissa le modalità della pubblicazione.

Art. 7.

Le azioni si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui chi ha il diritto di proporle ebbe conoscenza di questo e; in ogni caso, nel termine di cinque anni dalla nascita del diritto stesso.

2 Se tuttavia esse derivano da un atto punibile a riguardo del quale la legislazione stabilisce una prescrizione più lunga» questa si applica parimente alle azioni civili.

1

Art. 8.

Le disposizioni del Codice civile, in modo particolare queÜe del Codice delle obbligazioni, sono applicabili, per quanto la Pre' sente legge non vi deroghi.

B. Provvedimenti d'urgenza.

Art. 9.

Condizioni. i A richiesta di una persona che ha diritto di proporre l'a' zione, l'autorità competente ordina i provvedimenti d'urgenza, a, fine, in modo particolare, di assicurare l'assunzione dei ©e221 di prova, di conservare lo stato di fatto, nonché di permette^ l'esercizio provvisorio dei diritti litigiosi previsti nell'articolo primo capoverso, lettere b, c.

2 II richiedente deve rendere verosimile che la parte avver¬ saria usa, nella concorrenza economica, mezzi contrari alle nori®6 della buona fede, per cui gli sovrasta un danno difficil®011^ riparabile, al quale soltanto un provvedimento d'urgenza P11 sottrarlo.

3 Prima di pronunciare il provvedimento, l'autorità deve °1^ tare la parte avversaria. iSe vi è pericolo nell'attesa, essa P11 tuttavia ordinare provvisoriamente i provvedimenti necessari.

271 1

II 2 Se sore del dimenti ordinati.

Art. 10.

richiedente può essere tenuto a fornire garanzie.

Garanzie.

la parte avversaria fornisce garanzie sufficienti in fa¬ richiedente, l'autorità competente può rifiutare i provve¬ d'urgenza o revocare, intieramente o in parte, quelli

Art. 11.

1 provvedimenti d'urgenza devono essere chiesti all'autorità competente del Cantone di domicilio della parte avversaria o, se Questa non ha domicilio nella Svizzera, a quella del luogo dove ^ stato commesso l'atto.

2 I Cantoni designano l'autorità competente a pronunciare i Provvedimenti d'urgenza e, ove occorra, emanano disposizioni complementari di procedura.

8 Quando vi è causa pendente per il merito, soltanto il giu¬ dice della stessa è competente a pronunciare o a revocare i provv edimenti d'urgenza.

Art. 12.

1 Nel pronunciare i provvedimenti d'urgenza, l'autorità fissa richiedente un termine di trenta giorni al massimo per proP°rre l'azione. (Se il richiedente lascia trascorrere inutilmente il brinine fissato, i provvedimenti ordinati cadono; e ciò deve essere detto nell'ordinanza.

2 Se l'azione non è proposta in tempo utile, se essa è ritirata ? respinta, il giudice può condannare il richiedente a risarcire danno causato dai provvedimenti d'urgenza. L'azione di risar°hnento si prescrive in un anno.

1

Autorità competente.

Termine per iniziare la causa di merito.

Oapo terzo.

PROTEZIONE DI DIRITTO PENALE.

Art. 13.

Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza Reati.

sleale: a ) denigrando altri, le sue merci, le sue opere, le sue presta¬ zioni o i suoi affari con affermazioni inesatte, fallaci o inu¬ tilmente offensive; b) dando indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, le proprie merci, le proprie opere, le proprie prestazioni o i propri affari perchè la propria offèrta risulti più vantaggiosa di quella del concorrente; °) servendosi di titoli o di denominazioni professionali erronei ·per far credere a distinzioni o a capacità speciali; valendosi di procedimenti destinati a ingenerare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o l'azienda d'altri;

272 e) concedendo o offrendo a impiegati, mandatari o ausiliari di un terzo vantaggi ai quali essi non hanno diritto, al fi*10 di procurare, a se stesso o ad altri, un profitto mediante la violazione, da parte di dette persone, dei loro doveri nel¬ l'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari; f) inducendo impiegati, mandatari o ausiliari a rivelare o a spiare segreti di fabbrica o commerciali del loro datore di lavoro o mandante; g) sfruttando o comunicando ad altri segreti di fabbrica 0 commerciali che egli ha spiato o di cui è venuto a cono¬ scenza in altro modo contrario alla buona fede; è punito con la detenzione o con la multa, a querela di persone o di unioni che hanno diritto di proporre l'azione civile.

Responsabi¬ lità penale del datore di lavoro e del man¬ dante.

Art. 14.

Se un reato di concorrenza è stato commesso da impiegò1' operai o mandatari nell'esercizio delle loro incombenze di se!*' vizio o di affari, la pena è parimente applicabile al datore d lavoro o al mandante, che ha avuto conoscenza dell'atto ed omesso di impedirlo o di annullarne gli effetti.

Art. 15.

,.

Se un reato di concorrenza è stato commesso nell'azienda 0 una persona giuridica ovvero di una società in nome colletti*0 o in accomandita, la pena è applicabile ai membri degli organl della persona giuridica o ai soci che hanno agito o avrebbe1"0 dovuto agire quali rappresentanti di essa. La persona gi o la società risponde tuttavia solidalmente delle spese e "e multe.

Art. 16.

Procedimento Il procedimento penale è di competenza dei Cantoni.

penale.

Persone giuridiche e società commerciali.

Capo quarto.

LIQUIDAZIONI E REGALI AI COMPRATORI

Obbligo di chiedere un permesso.

A. Liquidazioni e operazioni analoghe.

Art. 17.

. 0 1 Per annunciare ed eseguire pubblicamente liquidazion1 operazioni analoghe dirette a concedere in via temporanea * taggi speciali occorre un permesso rilasciato dall'autorità 0 tonale competente.

2 Per quanto le nonne della buona fede lo esigano, p P^j messo dev'essere rifiutato o sottoposto a condizioni restrittive, regola, una liquidazione totale o parziale potrà essere auto zata soltanto se l'azienda è esercitata da un anno almeno.

273 3 In caso di liquidazione totale, al richiedente sarà vietato, ut regola, di aprire un'azienda dello stesso genere o di parteci¬ pare in modo qualsiasi a un'azienda siffatta per un periodo di Un <> a cinque anni. In caso di violazione del divieto l'azienda P°trà essere chiusa.

4 II Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposi¬ zioni esecutive necessarie. Esso deve consultare in precedenza i governi cantonali e le unioni professionali ed economiche inte¬ ressate.

Art. 18.

Chiunque commette intenzionalmente un'infrazione alle pre- Disposizioni frizioni di diritto federale concernenti le liquidazioni: penali.

1

a

) pubblicando annunci inesatti o fallaci, al fine di procurare a sè o ad altri un illecito vantaggio; b) procacciandosi un permesso di liquidazione o di altra na¬ tura o di più lunga durata mediante indicazioni inesatte date all'autorità, in modo particolare simulando una cessazione di commercio, ' Punito con la detenzione o con la multa.

2 Le altre infrazioni alle disposizioni di diritto federale su le 1( luidazioni sono punite a norma dell'ordinanza del Consiglio fe¬ cale. Essa potrà comminare l'arresto o la multa e dichiarare Punibili le infrazioni commesse per negligenza.

3 Sono applicabili per analogia gli articoli dal 14 al 16.

Art. 19.

1

Nei limiti della presente legge e dell'ordinanza del Consi- Competenza Elio federale, i Cantoni sono autorizzati a emanare altre dispo- dei Cantom' Sl2 *°ni su le liquidazioni e le operazioni analoghe e a commi¬ nare ]' arresto o la multa contro chiunque le violi intenzional111611 te o per negligenza.

2 Rimane riservato il diritto dei Cantoni di riscuotere tasse r le liquidazioni e le operazioni analoghe.

B. Regali ai compratori.

Art. 20.

1

II (Consiglio federale è autorizzato a emanare, mediante Abusi, inanza, disposizioni contro gli abusi in materia di regali ai i ^pratori, e a comminare la multa contro chiunque le violi Azionai mente o per negligenza.

274 2

Gli abbuoni e gli scontrini di ribasso come pure gli °£* getti di poco valore dati a scopo pubblicitario non sono reputati regali ai compratori.

3 Prima di emanare la sua ordinanza, il Consiglio federale consulterà i governi cantonali e le unioni professionali ed econo¬ miche interessate.

Capo quinto.

DISPOSIZIONI FINALI.

Diritto federale abrogato.

Relazione con la legi¬ slazione cantonale.

Art. 21.

; Con l'attuazione della presente legge, sono abrogati l'a.

colo 48 del Codice delle obbligazioni e l'articolo 161 del Cw*1 penale svizzero 2 L'art. 162 del Codice penale svizzero sarà del tenore se guente: .

« Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commercia ?

che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire» chiunque trae profitto dalla rivelazione, , è punito, a querela di parte, con la detenzione o con multa ».

Art. 22.

je 1 Sono riservate le prescrizioni della legislazione canton _ su la polizia del commercio e dell'industria, in modo particola quelle sui procedimenti sleali in materia di affari.

2 1 Cantoni conservano inoltre la facoltà di legiferare s1V contravvenzioni in materia di polizia del commercio e deh dustria e di concorrenza sleale.

1

1fi£TÄe Attuazione. Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente Ie» entra in vigore.

Il Consiglio federale decreta : ^ La legge federale che precede sarà pubblicata conforme®1 ^ all'art. 80, secondo capoverso, della Costituzione federale e l'art. 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le v zìoni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 30 settembre 1943.

Per ordine del Consiglio federale svizzer<\ Il Cancelliere della Confederazione: G.

Data della pubblicazione: 30 settembre 1943.

Termine d'opposizione: 20 dicembre 1943.

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Legge federale sulla concorrenza sleale. (Del 30 settembre 1943.)

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1943

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20

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30.09.1943

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