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FEDERALE
fono XXVI Berna, 21 gennaio 1943. Volume 1.
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gersi all'Amministrazione del Foglio Cantone Ticino in Bellinzona.
Decreto federale SU l'iniziativa popolare che disciplina il trasporto delle merci.
(;Del 19 gemmali© 1943.)
L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visita ila domanda d'inizi aiti va popolare del 5 maggi© 1938 concert^ l'organizzazione del trasporto delle merci; visti gli articoli 121 e seguenti della Costituzione federale e gli Nicoli 8 e seguenti dolila legge federale del 27 gennaio 1892 concer¬ nente il modo di procedere nelle iniziative popolari e le votazioni relaJv o alla revisione della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 1941, en,
decreta : Art. 1.
Sono sottoposti alla votazione del popolo e dei Cantoni : I. L'iniziativa popolare (se non viene ritirata in tempo), del se¬ guente tenore: Alla Costituzione federale viene aggiunto l'articolo seguente: Art. 37 quater. La Confederazione disciplina secondo i prin¬ cipi economici generali ili trasiporto delle merci coin mezzi di tras¬ porto a motore. Essa provvede perciò specialmente a che il traf¬ fico merci a lunga distanza si svolga in prevalenza per ferrovia 2
12 Completamento dell'art. 31, secondo capoverso.
Sono riservati : ...
f) Il diseipMnamento del trasporto delle merci secondo l'ar¬ ticolo 37 quater.
II. Il controprogetto dell'Assemblea federale, così concepito: Alla Costiturione federale viene aggiunto l'articolo seguente: Art. 23 ter. La Confederazione coordina, mediante la legisla¬ zione, nel senso dell'articolo 89, secondo capoverso, della Costitu¬ zione federale, il traffico per ferrovia e i trasporti motorizzati eseguiti su strada pubblica, per via d'acqua o per via d'aria, con¬ formemente agiti interessi dell'economia pubblica e della difesa na¬ zionale. A questo effetto, essa disciplina in modo particolare la coopcrazione e la concorrenza dei mezzi di trasporto. Essa può, se occorre, derogare al principio della libertà di commercio e d'in¬ dustria.
Art. 2.
Il popolo ed i Cantoni sono invitati a respingere la domanda d'ini¬ ziativa popolare (art. 1, numero I) e ad approvare il controprogetto dell'Assemblea federale (art. 1, numero II).
Art. 3.
Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.
Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 19 gennaio 1943.
II Presidente: Bosset.
Il Segretario : Leimgruber, Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 19 gennaio 1943.
Il Presidente: E. Keller.
Il Segretario: G. Bovet.
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Decreto federale su l`iniziativa popolare che disciplina il trasporto delle merci (Del 19 gennaio 1943.)
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Jahr
1943
Année Anno Band
1
Volume Volume Heft
02
Cahier Numero Geschäftsnummer
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Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum
21.01.1943
Date Data Seite
11-12
Page Pagina Ref. No
10 150 941
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