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FEDERALE

fono XXVI Berna, 21 gennaio 1943. Volume 1.

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gersi all'Amministrazione del Foglio Cantone Ticino in Bellinzona.

Decreto federale SU l'iniziativa popolare che disciplina il trasporto delle merci.

(;Del 19 gemmali© 1943.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visita ila domanda d'inizi aiti va popolare del 5 maggi© 1938 concert^ l'organizzazione del trasporto delle merci; visti gli articoli 121 e seguenti della Costituzione federale e gli Nicoli 8 e seguenti dolila legge federale del 27 gennaio 1892 concer¬ nente il modo di procedere nelle iniziative popolari e le votazioni relaJv o alla revisione della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 1941, en,

decreta : Art. 1.

Sono sottoposti alla votazione del popolo e dei Cantoni : I. L'iniziativa popolare (se non viene ritirata in tempo), del se¬ guente tenore: Alla Costituzione federale viene aggiunto l'articolo seguente: Art. 37 quater. La Confederazione disciplina secondo i prin¬ cipi economici generali ili trasiporto delle merci coin mezzi di tras¬ porto a motore. Essa provvede perciò specialmente a che il traf¬ fico merci a lunga distanza si svolga in prevalenza per ferrovia 2

12 Completamento dell'art. 31, secondo capoverso.

Sono riservati : ...

f) Il diseipMnamento del trasporto delle merci secondo l'ar¬ ticolo 37 quater.

II. Il controprogetto dell'Assemblea federale, così concepito: Alla Costiturione federale viene aggiunto l'articolo seguente: Art. 23 ter. La Confederazione coordina, mediante la legisla¬ zione, nel senso dell'articolo 89, secondo capoverso, della Costitu¬ zione federale, il traffico per ferrovia e i trasporti motorizzati eseguiti su strada pubblica, per via d'acqua o per via d'aria, con¬ formemente agiti interessi dell'economia pubblica e della difesa na¬ zionale. A questo effetto, essa disciplina in modo particolare la coopcrazione e la concorrenza dei mezzi di trasporto. Essa può, se occorre, derogare al principio della libertà di commercio e d'in¬ dustria.

Art. 2.

Il popolo ed i Cantoni sono invitati a respingere la domanda d'ini¬ ziativa popolare (art. 1, numero I) e ad approvare il controprogetto dell'Assemblea federale (art. 1, numero II).

Art. 3.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 19 gennaio 1943.

II Presidente: Bosset.

Il Segretario : Leimgruber, Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 19 gennaio 1943.

Il Presidente: E. Keller.

Il Segretario: G. Bovet.

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Decreto federale su l`iniziativa popolare che disciplina il trasporto delle merci (Del 19 gennaio 1943.)

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21.01.1943

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