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FEDERALE

^n° XXVI Berna, 8 luglio 1943. Volume I.

^^^--«----.-- PaBUbl1?I,ca ^ regola mia volta ogni 15 giorni. Prezzo: fr. 2.» l'anno per gli abbonati j y' ' al Foglio officiale del Cantorie Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al ^ 0 io officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10.* per i soli abbonati al taglio fede ale,.

^_J®lgerBi all'Amministrazione del Foglio officiale del Cantone Ticino in Bellinzona Termine d'opposizione: 6 ottobre 1943.

Decreto federale concernente ii conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro.

(Del 23 giugno 1943.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visti gli articoli 64 e 34£er della Costituzione, vì 'Sto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 1943, decreta : I. CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEL CARATTERE OBBLIGATORIO GENERALE.

j Art. 1.

Le convenzioni conehiuse tra associazioni di datori di lavoro Norma.

(coTììf lavora t°ri su questioni concernenti le condizioni di lavoro . a
j Art. 2.

tail, *1 carattere obbligatorio generale potrà essere conferito sol- Condizioni.

di&Dft ^ ^ provvedimento risponda a un bisogno, se le relative tengano equamente conto della diversità delle condi¬ 4=7 < Serc j 'se non contengano ° rmi 111 ^P izio e delle diversità regionali, rmi; L -vm.VAU>A1V U>Li. J.U VVIA VAJWV gVlAVA glip^ contrario all'interesse generale,WV se AAWAA non ledano l'egua a innanzi alla legge nè la libertà di associazione.

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188 2

Salvo circostante speciali, il carattere obbligatorio generi potrà essere conferito alle disiposizioni di un contratto collettivo di lavoro soltanto se l'autorità competente ritiene che la #®g" gioranza dei lavoratori ai quali deve applicarsi questo orditi* mento e la maggioranza dei datori di lavoro che devono, P#* di più, occupare la maggioranza di tutti i lavoratori che e0' trano in linea di conto, siano vincolati dal contratto o accettar0 le disposizioni da dichiarare obbligatorie. L'assenso dato da un* associazione vale come assenso di tutti i suoi membri.

8 II conferimento del carattere obbligatorio generale deve essere negato quando le disposizioni del contratto collettivo # lavoro fossero contrarie a norme imperative delle leggi federa'1 o a quelle dei Cantoni interessati.

4 Del resto, l'autorità conferisce il carattere obbligatorio g0" nerale secondo il suo libero apprezzamento.

II. PROCEDURA.

Art. 3.

competente. 1 Se le disposizioni alle quali deve essere conferito carati#16 obbligatorio generale sono applicabili in un solo Cantone o in una parte determinata di un Cantone, la decisione per il conferì##1^0 del carattere obbligatorio generale spetta al Governo cantonal0, 2II Consiglio federale competente in tutti gli altri caßI' Esso indicherà, se è il caso, nella sua risoluzione se e in qu^0 misura sono annullati i conferimenti del carattere obbligatori0 generale già concessi dai Cantoni.

Art. 4.

e Approvazione Per essere valide,» le decisioni dei Governi cantonali °^ -n» delle a conferiscono il carattere obbligatorio generale devono essere P decisioni cantonali.

provate dal Consiglio federale.

2 L'approvazione deve essere negata qualora non si veri^1 chino le condizioni di sostanza o di forma, stabilite nel près#* decreto o nelle sue disposizioni esecutive, per il conferì##1 del carattere obbligatorio generale. ^ 3 L'approvazione può essere revocata in ogni tempo 80 te decisione appare contraria agli interessi dell'economia gen#^ del paese.

Art. 5.

1 Presentazione II diritto di presentare la domanda per ottenere il c0û^^ti della mento del carattere obbligatorio generale spetta alle due P je domanda e suo contraenti del contratto collettivo di lavoro, come pure a tut# contenuto.

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ttre associazioni di datori di lavoro e di lavoratori, a cui si stenderebbero gli effetti del carattere obbligatorio generale.

2 La domanda dev'essere (presentata all'autorità competente Mediante istanza scritta e motivata.

8 Essa indicherà le disposizioni del contratto collettivo alle quali dovrebbe essere conferito carattere obbligatorio generale.

Inoltre, essa indicherà il territorio, la professione e il genere di Aziende a cui si appiicherebbero queste disposizioni, come pure *a durata della loro validità.

Art. 6.

Salvo che la domanda di conferimento del carattere obbliga- pubbiica-a torio generale non presenti a prima vista probabilità di esito Comincia!

favorevole, essa sarà pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di co mmercio e, se l'autorità competente lo reputa opportuno, anche Ui altri organi di pubblicità, fissando un termine di opposizione.

Il testo della (pubblicazione dev'essere steso nelle lingue ufficiali delle regioni in cui l'ordinamento avrà vigore. I Cantoni intefsssati saranno messi in grado di dare il loro parere.

Art. 7.

Chiunque giustifichi di avervi interesse può fare opposi- Opposizione.

al conferimento del carattere obbligatorio generale.

2 L'opposizione deve essere fatta all'autorità competente mela, ute istanza scritta e motivata.

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Art. 8.

Le associazioni che presentano la domanda, come pure i da- obbligo di ri di lavoro e i lavoratori a cui sarebbe applicabile l'ordina- informazione, ^uto. sono tenuti a .fornire all'autorità competente le informafQiia. richieste per determinare il numero dei datori di lavoro e to

lav oro ^avorat°rl che sarebbero vincolati dal contratto © dal carattere obbligatorio generale di esso.

Art. 9.

rima di decidere sulla domanda di conferimento del carat- Perizia.

6 °hbligatorio generale, l'autorità competente chiederà il pa® *11 periti indipendenti, a meno che questo parere appaia a wima vista superfluo.

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Hi. DECISIONE DELL'AUTORITÀ 'COMPETENTE.

Art. 10.

1 I^a decisione ohe conferisce carattere obbligatorio generale Tenore.

f&tfoS^S*Z*one ^ un ^fftratto collettivo di lavoro riprodurrà sifdlsposizioni e indicherà il territorio, la professione e il ge-

190 nere delle aziende a cui esse si applicano, come pure la durata della loro validità.

2 La decisione può riferirsi soltanto alle aziende del raro0 d'attività al quale il contratto si applica od alle aziende alle qu®' li, per la loro natura e per il lavoro fornito, si giustifichi 1® sua applicazione. Nel caso di circostanze speciali, si potrà pr®" scindere dal carattere obbligatorio generale per determinate re¬ gioni, determinati generi di aziende o determinate categorie di persone.

6 Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro non de¬ vono essere modificate col conferimento del carattere obblig®* torio generale. Rimangono riservate le modificazioni non i*®" portanti a cui le parti abbiano espressamente consentito.

Art. 11.

Pubblica- 1 Le decisioni che conferiscono carattere obbligatorio gene* Z10ne ' rale devono essere pubblicate, insieme con le disposizioni del eoo* tratto collettivo a cui si riferiscono, secondo le norme in vigoTe per le pubblicazioni ufficiali della Confederazione, rispetti*®" mente dei Cantoni. Esse saranno parimente inserite nel Fog^° ufficiale svizzero di commercio e, se l'autorità competente reputa opportuno, in altri organi di pubblicità.

2 Le decisioni di conferimento del carattere obbligatorio 0e* nerale emanate dai Governi cantonali potranno essere pubblica^ soltanto dopo che abbiano ottenuto l'approvazione del Consigh° federale, secondo le disposizioni dell'articolo 4.

Art. 12.

..

1 Entrata 1 quanto la decisione stessa non disponga altrimenti, in vigore.

conferimento del carattere obbligatorio generale ha effetto a c0ìl* tare dalla pubblicazione ufficiale.

2 Allorché la validità di un contratto collettivo di lavoro, a cui deve essere conferito carattere obbligatorio generale, è ogë.'

to di contestazione di diritto civile, l'autorità competente per , conferimento decide, secondo il suo libero apprezzamento, se 1 contratto debba essere messo provvisoriamente in vigore.

Art. 13.

Contestazione Se un Governo cantonale rifiuta di conferire carattere oantonai?ni glorio generale a un contratto -collettivo di lavoro, i richiede11 possono, entro trenta giorni dalla notificazione della decisi one» ricorrere al Consiglio federale per erronea applicazione de*1 disposizioni relative al detto conferimento o per violazione de1 disposizioni di procedura.

J91 IV. EFFETTI DEL CONFERIMENTO DEL CARATTERE OBBLIGATORIO GENERALE.

Art. 14.

Le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro dichia- Applicazione rate idi carattere obbligatorio generale vincolano parimente i Accòrdi*611*1' "atori di lavoro e i lavoratori che, senza far parte delle associa- contrari.

2i°ni contraenti, sono compresi nel campo d'applicazione della chiarazione di carattere obbligatorio generale (art. 10). Sono ftulle le stipulazioni di accordi particolari tra datori di lavoro e lavoratori che sono contrarie alle dette disposizioni.

Art. 15.

Finché dura il carattere obbligatorio generale delle disposi- obbligo Xl0n i di un contratto collettivo di lavoro, le parti devono mante- £* TM®°ten01H llfììVi 1 PflCu» «re la pace tra loro sui punti regolati da queste disposizioni.

er °iò esse non devono valersi di mezzi di lotta né continuare a valersene.

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Art. 16.

Le persone e i periti ohe partecipano all'esecuzione del pre- Obbligo ^nte decreto, in particolare nel senso dell'articolo 8 e, se si tratta del 8e&reto1 controlli, dell'articolo 17, sono tenuti a mantenere segrete le fZtatazioni e le osservazioni fatte nell'esercizio delle loro attri¬ zioni.

Art. 17.

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1

caso d'inosservanza delle disposizioni di un contratto inosservanza ° ^ lavoro dichiarate di carattere obbligatorio generale, peene°bbllgh' applicabili le disposizioni di diritto civile sull'inadempi- ò^òòtrom ^

lay11oro sulle obbligazioni.

disposizioni di contratti collettivi dei di ° °° conseguenze Le dell'inadempimento o sull'esecuzione t frolli relativi all'osservanza del contratto da parte dei consa e^' Possono rivestire carattere obbligatorio generale solo per azionare obblighi importanti. Rimangono riservate le disposi2,
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2

Por l'esecuzione dei controlli, l'autorità competente (art. 3) ar ca

de' i* P° ad& collaborazione delle associazioni contraenti e or an attri, ° S i- Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni buzioni in materia di controllo.

t^i,8 L Consiglio federale emanerà le prescrizioni relative al con¬ ilo ed alle spese.

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Abrogazione della di¬ chiarazione di carattere obbligatorio generale.

Obbligo di notifica.

V. ABROGAZIONE, MODIFICAZIONE, ESTENSIONE 0 PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DICHIARATE DI CARATTERE OBBLIGATORIO GENERALE.

Art. 16.

1 Se il contratto collettivo di lavoro è sciolto, la dichiarazione che gli conferisce carattere obbligatorio generale sarà abrogata2 In questo caso, l'abrogazione delle disposizioni dichiarate di carattere obbligatorio generale ha effetto per tutti i membri» quindi anche per quelli delle associazioni contraenti, a contar® dalla pubblicazione ufficiale della decisione. La pubblicazione ® fatta a norma dell'articolo 11, che si applica per analogia.

Art. 19.

Quando vengono abrogate o modificate delle disposizio®1 di un contratto collettivo di lavoro in una data che non corri* sponde al termine pel quale è stato ad esse conferito carattere obbligatorio generale, le parti contraenti sono tenute ad infor¬ marne in tempo utile l'autorità competente. In modo partico¬ lare, questa deve essere informata, senza indugio, della disdetta o del non rinnovamento del contratto.

2 Allorché le parti contraenti non sono d'accordo circa la da¬ ta alla quale le disposizioni cessano di aver effetto, è applicabile per analogia l'articolo 12, capoverso secondo.

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Art. 20.

1 Modificazione Tutte le disposizioni del presente decreto si applicano P01" ed estensione della dichia¬ analogia in caso di modificazione o di abrogazione delle disp^* razione sizioni di carattere obbligatorio generale di un contratto colle11" di carattere obbligatorio. tivo di lavoro, come pure im caso di estensione della dichiarazione a nuove disposizioni del contratto.

2 Le disposizioni anteriori rimangono in vigore fino alla blicazione ufficiale del nuovo testo.

Art. 21.

Proroga della La durata di validità di una dichiarazione che conferii dichiarazione carattere obbligatorio generale può essere prorogata dall'autori di carattere obbligatorio competente, a richiesta delle associazioni interessate e dopo generale.

sia stata seguita la procedura d'opposizione. Nella procedura d'OP posizione, la pubblicazione conterrà soltanto il testo della d manda di proroga e un rimando alla primitiva pubblicazione de le disposizioni dichiarate di carattere obbligatorio generale.

decisione sarà parimente pubblicata, ma senza più riprodurre disposizioni ohe erano già state precedentemente dichiarate carattere obbligatorio generale.

193 Art. 22.

Qualora mutino 1© condizioni, in base alle quali è stato con- Modificazione il carattere obbligatorio generale, l'autorità competente £e?dia a richiesta delle associazioni interessate o di moto proprio, dichiarazione tendere o limitare il campo d'applicazione della dichiarazione, obbligatolo, j auto al territorio, alla (professione, al genere d'aziende, alla Ura ta, oppure abrogarla integralmente.

VI. DISPOSIZIONI PENALI.

Art 23.

1 Chiunque non soddisfa all' obbligo di fornire informazio- Pene.

ni (art. 8), chiunque turba la pace prescritta (art. 15), chiunque viola l'obbligo del segreto (art. 16), chiunque non soddisfa all'obbligo della notifica all' autorità varticolo 19, capoverso primo), è punito con la multa fino a 2000 franchi.

.. 2 Sono applicabili per analogia le disposizioni generali e l'ar0010 326 del Codice penale svizzero.

8 Spetta ai Cantoni di perseguire e giudicare le contravven¬ zioni.

VII. COMPETENZA IN CASO DI CONTESTAZIONI.

Art. 24.

Le contestazioni relative al campo di applicazione di una arazione che conferisce carattere obbligatorio generale sadecise in via definitiva dall'autorità competente a dare la ^a^iarazione. L'autorità emanerà, se è il caso, una decisione plica ti va sul campo d'applicazione.

2 L'autorità competente può delegare le sue competenze ad oU aHp i organi.

Art. 25.

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1

Competenza d^cufemaifa ^ec°t"f ^ carattere oDDiigatorio generale.

Sfera della Sole k'a comPetenza dei tribunali in materia di contestazioni sin- giurisdizione natura civile per quanto concerne l'applicazione di con- civile.

°bbp di lavoro, ai quali sia stato conferito carattere Viario generale è retta dalle disposizioni di procedura ci¬ V 0re> Non si potrà conferire carattere obbligatorio genebale 111 alle^disposizioni 'contrattuali che dispongono altrimenti.

lav contestazioni di diritto civile relative a condizioni di Un r° °^e sono in tutto o in parte sottoposte alle disposizioni di fratto collettivo di lavoro alle quali è stato conferito care Obbligatorio generale, sono giudicate seguendo una pro-

194 oedura accelerata. Il giudice chiarisce d'ufficio i fatti rilevali# per la decisione; non è vincolato dalle proposte di prove de#e parti ed apprezza liberamente le prove.

Vili. DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 26.

Entrata i il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente DiHposizìóni decreto in conformità della legge federale del 17 giugno 1874 coneaecutive.

cernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

2 Esso fissa la data dell'entrata in vigore del presente decre* to, il quale avrà effetto fino al 31 dicembre 1946.

3 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo; ed emanerà le norme complementari per la procedura, come pure le disp0" sizioni esecutive necessarie. Esso potrà parimente conferire forza esecutiva, nel senso dell'articolo 80 della legge sull'esecuzione e sul fallimento, alle prescrizioni concernenti le spese.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 23 giugno 1943.

11 Presidente: E. Keller.

Il Segretario : G. Bovet.

Così decretato dal Consiglio degli (Stati, Berna, 23 giugno 1943.

Il Presidente: Bosset.

Il Segretario: Leìmgruber.

Il Consiglio federale decreta : La legge che precede sarà pubblicata in conformità dell'a^* ticolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e de l'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernen le votazioni popolari sulle leggi e risoluzioni federali.

Berna, 24 giugno 1943.

Per ordine del Consiglio federale svizzei* Il Cancelliere della Confederazione' G. Bovet.

Data della pubblicazione: 8 luglio 1943.

Termine d'opposizione: 6 ottobre 1943.

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Decreto federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro. (Del 23 giugno 1943.)

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1943

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14

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Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

08.07.1943

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187-194

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10 150 900

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