275 Termine d'opposizione: 29 dicembre 1943.

Legge federale concernente la revisione delle disposizioni penali delle leggi federali sulla protezione dei lavoratori.

(Del 30 settembre 1043.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del «Consiglio federale del 9 luglio 1043.

decreta : Art. 1.

L'articolo 9 della legge foderale del 2 novembre 1898/1° luglio 1905 concernente la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi è com¬ pletato da un terzo capoverso bis, del seguente tenore: Articolo 9, terzo capoverso bis. L'azione penale si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui è stata commessa la contrav¬ venzione, la pena si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la condanna ha acquistato forza di cosa giudicata.

Art. 2.

L'articolo 23, primo capoverso, della legge federale del 26 settem¬ bre 1931 sul riposo settimanale è abrogato e sostituito dalle disposi¬ zioni seguenti: Articolo 23, primo capoverso. È punito con la multa da dieci a cinquecento franchi: a) il padrone dello stabilimento o la persona responsabile della di¬ rezione dell'azienda ohe viola le disposizioni della presente legge, le prescrizioni emanate per la sua esecuzione o le decisioni del¬ l'autorità competente; b) il lavoratore soggetto alla presente legge che durante il riposo settimanale eseguisce dei lavori professionali per terze persone.

Art. 3.

L'articolo 10, primo e terzo capoverso, della legge federale del 24 giugno 1938 sull'età minima dei lavoratori è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:

276 Articolo 10, primo e terzo capoverso. 1 È punito con la multa da dieci a cinquecento franchi: il padrone dello stabilimento o la persona responsabile della direzione dell'azienda che viola le disposizioni della presente legge» le prescrizioni emanate per la sua esecuzione o le decisioni dell'au¬ torità competente.

3 iL'azione penale si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui è stata commessa la contravvenzione, la pena si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la condanna ha acqui¬ stato forza di cosa giudicata.

Art. 4.

L'articolo 20, terzo capoverso, della legge federale del 12 dicembre 1940 sul lavoro a domicilio è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: Articolo 20, terzo capoverso. L'azione penale si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui è stata commessa la contravven¬ zione, la pena si prescrive in cinque anni a contare dal giorno iu cui la condanna ha acquistato forza di cosa giudicata.

Art. 5.

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 29 settembre 1943. Il Presidente: Bosset Il Segretario: Leimgruber.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 30 settembre 1943. Il Presidente: E. Keller.

Il Segretario: G. Bovet.

Il Consiglio federale decreta : La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente al¬ l'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 30 settembre 19431.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: G. Bovet.

Data della pubblicazione: 30 settembre 1943.

Termine d'opposizione: 29 dicembre 1943.

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Legge federale concernente la revisione delle diposizioni penali leggi federali sulla protezione del lavoratori. (Del 30 settembre 1943.)

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1943

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30.09.1943

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275-276

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