Jft 5 foglio

67

federale

^n"° XXVI Berna, 4 marzo 1943. Volume 1.

mmmmmmm--wm ---- i-- PaffQ0^^^°a re8°^a nua vulttt °gn' 15 giorni. Prezzo: fr. 2.« l'anno per gli abbonati Foo?

^ doglio officiale dei delOrigioni, Cantone eTicino e per abbonati di al lingua al " *o^officiale del Cantone fr. 10.per gli i soli abbonati loglioitaliana federale.

61>8 £ i all'Amministrazione del loglio officiale del Cantone Tioino in Bellinzona.

^334

Messaggio del

Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il conferi¬ rono del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro.

(Del 12 febbraio 1043.)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi, col presente messaggio, un disegno di de®to federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio federale ai contratti collettivi di lavoro, decreto destinato a sostituire quello del lo ottobre 1941.

I.

La validità del decreto federale del 1° ottobre 1941 concernente Riferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti colletg 1 di lavoro -- decreto che era stato dichiarato urgente -- scade il dicembre 1943. Ci siamo perciò chiesti se dovevamo proporvene la l'oga. Il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha consula j questo proposito i Cantoni come pure le unioni dei datori di v ro · ^ e dei lavoratori. Tutte le risposte che ha ricevute concludono favore della proroga.

j parte nostra, possiamo aderire a questo parere. Veramente il in f^^ate del 1° ottobre 1941 non è stato finora applicato che Piccolo numero di casi: due volte dal Consiglio federale e tre v ·j

snJr

£°verid cantonali. Parecchie richieste sono tuttavia in sopresso le autorità federale e cantonali. Sarebbe però un errore 6

68 concludere che i circoli economici hanno dimostrato scarso interessi per questo nuovo strumento di pace sociale e che l'esperienza non ha dato i risultati attesi. Da un lato, adottato il decreto del 1° ottobre 1941, la Confederazione e i Cantoni dovettero ancora emanare le di¬ sposizioni esecutive necessarie. D'altro lato, secondo quanto l'esperienza insegna, la conclusione di un contratto collettivo di lavoro è general¬ mente preceduta da lunghi negoziati. Inoltre è normale che uno stru¬ mento giuridico nuovo, come quello che ci occupa, non si impone che dopo un certo periodo di tempo. Si può tuttavia affermare che dal¬ l'entrata in vigore del decreto del 1° ottobre 1941, l'idea di conferir6 carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro s'è fatta strada.

Gli accertamenti fatti permettono dunque di concludere che pri®* di prendere una decisione definitiva sarebbe opportuno di dare ancora una volta alle unioni professionali la possibilità di fare nuove espe¬ rienze. 1 Cantoni e le unioni die sono stati consultati si sono d'al¬ tronde pronunciati unanimamente nel senso che l'esperienza sia con¬ tinuata al fine di ottenere risultati conclusivi, ciò che finora non f® possibile a cagione della breve durata di validità del decreto. Alcuni furono anzi del parere che, nelle circostanze attuali, la proroga prov¬ visoria sia una vera necessità. In qualche raro caso fa es-presso d desiderio che si adotti immediatamente una legislazione definitiva, e cioè che si sostituisca al decreto attuale, la cui validità è limitata, una legge di durata illimitata. L'opinione generale dei circoli inte¬ ressati, alla quale noi aderiamo, sembra dunque propendere, per ora, per una pura e semplice proroga temporanea del decreto in vigoreContrari amente a certi pareri isolati, desideriamo che questa decision6 non sia presa in forza dei nostri poteri straordinari. Le obiezioni eh6 sono state mosse a siffatto modo di procedere al momento dell'ado¬ zione del decreto attuale, hanno acquistato attualmente una consistenza ancor maggiore.

È per questo motivo che noi diamo all'Assemblea federale l'occa¬ sione di decidere essa stessa la proroga del decreto. Siamo, anzi, di parere che il nuovo decreto non dovrebbe essere dichiarato urgent6 poiché questa volta non si verificano le condizioni che giustifichino un
provvedimento siffatto. Per conseguenza, noi presentiamo già ora il nostro messaggio, per evitare che l'applicazione delle disposizioni in vigore dal 1° ottobre 1941 subisca un'interruzione dopo il 31 dicembr6 1943. Senza voler fondare esagerate speranze sul conferimento del ca¬ rattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro, si può dire, riassumendo, che questo nuovo istituto, destinato, insieme con altri, a mantenere la pace sociale, presenta accanto a certi innegabi'1 inconvenienti anche notevoli vantaggi.

È dunque il caso di proseguirne l'esperienza.

69 II.

Proponendovi di prorogare la validità dei principi contenuti nel Pereto del lo ottobre 1941, non intendiamo certo sostenere che il decreto boa essere adottato senza modificazione alcuna. Per quanto si pos®a giudicare dalle poche esperienze fatte, il sistema scelto ha dato, complesso, buona prova. La pratica ha tuttavia dimostrato l'oppor·Qità di modificare Puna o l'altra delle disposizioni del decreto. Llnhiesta a cui abbiamo accennato all'inizio, eseguita tra i Cantoni e le unioni professionali, ci permise, d'altra parte, di esaminare tutta una ?.1 eple di interessanti suggerimenti intesi a modificare e a completare decreto su determinati punti.

Parecchi di questi suggerimenti potrebbero essere tenuti in conto iasione della revisione del regolamento esecutivo del 16 gennaio U42, revisione che sarebbe la conseguenza necessaria dell'adozione del Ls Çgno di decreto qui allegato; si tratta in modo particolare dei sugëcrumenti intesi a semplificare la procedura. Si dovrà parimente teconto in modo costante nell'applicazione e nell' interpretazione 6 "e disposizioni del decreto.

Lo studio delle modificazioni del decreto del io ottobre 1941 è ato affidato alla commissione di periti che era già stata incaricata 1 elaborare il disegno primitivo e la cui composizione è stata indicata 1 nostro messaggio del 2il maggio 1941. Questa commissione si è "aitata a proporre solamente lievi cambiamenti. Essa ha reputato -- boi siamo dello stesso parere -- che per fare un'esperienza oonclusia Sl ^la quale poter basare più tardi, con piena conoscenza di causa, le T^hficazioni del decreto, importava non modificarlo già oggi in modo ^sibile, tanto nella forma quanto nel merito. Il fatto di aver trala¬ sciato di considerare per il momento la maggior parte delle proposte Mùnteci non significa perciò che esse siano prive di valore.

Le proposte di modificazione si riferiscono essenzialmente a quat^ Punti e cioè: al campo d'applicazione del carattere obbligatorio ferale; alla questione del quorum, alla competenza dei Cantoni ed c °ntrollo dell'applicazione delle disposizioni che sono state dichiaate di carattere obbligatorio generale. Si tratta precisamente dei propiù importanti e più complessi posti dal decreto.

Per quanto concerne anzitutto il campo d' applicazione occorre ^minare in modo particolare la questione
delle aziende com personale ^to. Per esempio, un contratto collettivo dichiarato obbligatorio por Pittori si deve si o no applicare anche agli operai pittori che sono servizio di una f abbrica di macchine ? È vero che l'articolo 10 del Loreto dispone già che ogni decisione che conferisce carattere obbli¬ gatorio generale a disposizioni di un contratto collettivo di lavoro deve l °are la professione e le aziende a cui esse si applicano. Sarebbe

70 tuttavia utile (precisare in modo ancora più chiaro che la decisione c applicabile a un'azienda soltanto nella misura in oui la natura di quest'ultima lo giustifichi. La questione che segue si riferisce parimen¬ te al campo d'applicazione. L'articolo 2, terzo capoverso, prevede che il conferimento del carattere obbligatorio generale deve essere negato alle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro che fossero eoo* trarie a disposizioni imperative delle leggi federali o di quelle canto¬ nali. Una proposta è intesa a completare questa disposizione nel senso di vietare, in modo esplicito, il conferimento del carattere obbligatorio generale anche a quelle clausole che, senza essere contrarie a dispo¬ sizioni imperative delle leggi federali o cantonali, impongono al datore di lavoro prestazioni che vanno oltre gli obblighi legali, per esempio il versamento per le ore straordinarie di un supplemento di salario superiore a quello del 25 per cento previsto dalla legge sul lavoro nelle fabbriche. A nostro parere, pur rimanendo nei limiti del testo attuale» è necessario esaminare attentamente in ogni singolo caso, e tenendo conto di tutte le circostanze, se a siffatte disposizioni può essere con¬ ferito carattere obbligatorio generale; è certo ohe in questi casi si im¬ pone una grande cautela. Riteniamo tuttavia che si andrebbe troppo lontano se si volesse escludere fin dall' inizio questa possibilità me¬ diante una esplicita disposizione del decreto. A questo proposito, si deve poter aver fiducia nell'autorità competente. Siamo parimente del parere di prescindere dalla proposta intesa ad ammettere, in siffatti casi, il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Diverse proposte sono state presentate anche intorno al quorum previsto nell'articolo 2, secondo capoverso, del decreto. Gli uni vor¬ rebbero che il quorum fosse più elevato, gli altri, invece, vorrebbero ridurlo a più modeste proporzioni. Non sorprende che questa dispo¬ sizione sia discussa, poiché essa fu quella che nella pratica suscitò le maggiori difficoltà. Si può in perfetta buona fede avere un'opinione diversa per quanto concerne la proporzione di lavoratori e di datori di lavoro a cui un contratto collettivo deve applicarsi per poter es¬ sere dichiarato obbligatorio per l'insieme della professione. Devesi in ogni caso
evitare qualsiasi forinola che permetta d'imporre un con¬ tratto a cerchie importanti di datori di lavoro e di lavoratori che vi sarebbero contrari. 11 testo attuale dell'articolo 2, secondo capoverso, garantisce nel modo più assoluto che, di massima, ai contratti la cui applicazione non concerne che le minoranze delle professioni interes¬ sate, non potrà essere conferito carattere obbligatorio generale. D'al¬ tra parte, neH'esigere la prova che il quorum è stato raggiunto si do¬ vrebbe evitare di procedere in modo troppo burocratico; una certa libertà di apprezzamento dovrebbe essere lasciata all'autorità compo¬ tente. Sarebbe chiedere troppo se, per accertare che il quorum è stato raggiunto, si dovesse ogni volta far allestire una statistica; ciò cagio-

71 Perebbe infatti uiiia perdita di tempo e spese notevoli. Esigenze di Hues to genere diserediterebbero rapidamente il nuovo istituto. L'arti/°° 2, secondo capoverso, dovrebbe dunque essere mantenuto nel suo st ° attuale, ma con una piccola aggiunta, la quale dovrebbe dare 111 l Î P°' più di latitudine all'autorità chiamata a decidere se il quorum e ra ggiunto o no.

Divergenti sono parimente le opinioni sulla questione di sapere .le autorità, federale o cantonale, deve essere competente a confe6 il carattere obbligatorio generale. Gli uni raccomandano di estenep e ^ la competenza delle autorità cantonali a (scapito di quella del OQ siglio federale; gli altri vorrebbero conservare ai Cantoni unica^®nte i diritti d'iniziativa e d'opposizione. A nostro parere, le especiize fatte nell'ambito cantonale non permettono ancora di proporre spostamento delle competenze in un senso o nell'altro. Una ripar¬ inone diversa delle competenze tra la Confederazione ed i Cantoni potrebbe essere prospettata che sulla base di dati più completi inrno all'uso fatto dai Cantoni dei poteri di cui dispongono in forza , Ur articolo 3, primo capoverso, del decreto. Sarebbe perciò premi a° modificare il testo attuale dell'articolo 3.

Anche per quanto concerne il controllo dell'applicazione delle diPosizioni a cui è stato conferito carattere obbligatorio generale, i pae D divergono notevolmente gli uni dagli altri. Se, da un lato, si ai a un ^ controllo ed una più severa repressione delle razioni, dall'altro, si suggerisce di sopprimere ogni passibilità di inerire carattere obbligatorio generale alle disposizioni relative al utrollo dell'osservanza del contratto (articolo 17, primo capoverso, n a ^ frase); secondo i fautori di quest'ultima tesi, le disposizioni di utratti collettivi ai quali è stato conferito carattere obbligatorio ge6 non e
ìnf

atftè°S r^correre maggiormente al controllo eseguito dalle associazioni ^ » così come è permesso dall'articolo 17 del decreto.

. 'Qltre a questi quattro punti principali, le risposte dei Cantoni e in ass°ciazioni hanno considerato diverse altre questioni di minore Portanza; non ci sembra però che la loro trattazione s'imponga già ra ohhr'° ' Accenneremo tuttavia alla proposta alle parti un hligo generale e assoluto di serbare la pace d'imporre tra loro, mentre l'arti-

72 colo 16 attuale prescrive questo obbligo solamente per quanto con* cerne i punti regolati dalle disposizioni a cui è stato conferito carat¬ tere obbligatorio generale. Queste clausole devono per ora conservare il carattere di disposizioni di diritto privato, vale a dire esse non de¬ vono fruire di garanzie particolari da parte dello Stato; non ci sembra perciò opportuno limitare i diritti delle parti in materia di difesa delle loro rivendicazioni più di quanto non lo faccia il presente articolo 16, tanto più che finora il tempo non ha permesso di giudicarne gli ef¬ fetti; la sua insufficienza non è in tal modo punto dimostrata.

III.

Non ci rimane che commentare brevemente il testo del nostro di¬ segno di decreto.

Poiché il nuovo decreto deve essere sottoposto al referendum, occoiTe che esso formi un tutto, vale a dire che contenga tutte le dispo¬ sizioni del decreto del 1<> ottobre 1941, tanto quelle che rimangono im¬ mutate quanto quelle ohe subiscono modificazioni. Per questo motivo, il disegno che vi presentiamo non è inteso a prorogare e a modificare il decreto del 1° ottobre 1941, bensì a sostituirlo. Le osservazioni che seguono si limitano pertanto a considerare le disposizioni che differiscono dal testo attuale.

Articolo 2, secondo ca-poverso. Abbiamo inserito nella terza linea le parole « l'autorità competente ritiene che ». In tal modo, l'autorità competente disporrà di una certa libertà di apprezzamento quando si tratta di accertare se, in base alle allegazioni dei richiedenti, il quo¬ rum prescritto è stato raggiunto. L'esperienza ha dimostrato la ne¬ cessità di questo emendamento. D'altra parte, è superfluo avvertire che l'autorità competente dovrà continuare ad osservare la massima prudenza nell'applicazione dell'articolo 2, secondo capoverso.

Articolo 10. La prima frase diventa ora il primo capoverso. Il nuovo capoverso secondo comincia con la frase seguente: « La decisio¬ ne può riferirsi soltanto alle aziende del ramo d'attività al quale i' contratto si applica od alle aziende alle quali, per la loro natura e per il lavoro fornito, si giustifichi la sua applicazione ». Con questa aggiunta si vuole ottenere una maggiore garanzia, nel senso che ne' delimitare il campo d' applicazione dei contratti collettivi di lavoro a cui è stato conferito carattere obbligatorio generale,
non si dimen¬ tichi di tener in debito conto le condizioni speciali delle aziende con personale misto.

Il precedente capoverso secondo, diventa il terzo ed è completato come segue : « Rimangono ri sei-vate le modificazioni non importanti 8 cui le parti contraenti abbiano espressamente consentito ». Dalle espe-

78 enze 6 8e

fatte è risultato che questa aggiunta era necessaria. Deve poter f ye lecito, col consenso delle parti, modificare lievemente le disposi°he tornano in linea di conto per il conferimento del carattere hligatorio generale, senza che ciò implichi l'obbligo di ricominciare '«te la procedura.

p, Articolo 21. Le due ultime frasi del testo attuale sono abrogate.

, Vrn°n vuol tuttavia significare che in avvenire l'autorità competente à, in ogni caso di proroga della dichiarazione del carattere obbliS&torio generale, fare una nuova inchiesta completa, al fine di deter¬ minare se le condizioni richieste per la dichiarazione sono osservate.

Per contro, l'articolo è completato da una disposizione che per¬ mette, in caso di proroga della decisione, di non più pubblicare intef=ralmente le clausole del contratto il cui testo è spesse volte molto lun£°- È lecito attendersi dagli oppositori alla proroga che consultino il esto del contratto nell' organo dove è stato pubblicato al momento presentazione della prima domanda e il cui nome sarà indicato ne l corso della procedura d'opposizione.

Articolo 26, primo capoverso. Speriamo di poter fissare l'entrata m vig0re (je] nuovo decreto al 1° gennaio 1944; poiché il decreto del ottobre 1941 cessa di aver effetto a questa data, si eviterebbe in tal °o° una soluzione di continuità.

Come abbiamo fatto osservare all' inizio di questo messaggio, la hdità del nuovo decreto dovrà essere di durata limitata. Quella del pereto del 1° ottobre 1941 era limitata a due anni e un quarto; pra¬ vamente però si trovò ridotta a meno di due anni. Infatti, la Confer azione ed i Cantoni hanno dovuto prendere le misure esecutive ne, Ssarie prima di essere in grado di ricevere le domande intese a ^riferire carattere obbligatorio generale a contratti collettivi. Questa /«ta proponiamo una durata di validità un po' più lunga, e cioè di e anni. Sarà in tal modo possibile osservare da ogni aspetto il fun°hamento e gli effetti del nuovo istituto.

* * * Fondandoci su quanto precede, vi raccomandiamo di adottare il Vegno di decreto federale qui allegato che permette di conferire ca¬ ntere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro.

Gradite, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, i sensi della °®tra alta considerazione.

Berna, 12 febbraio 1943.

a g-

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione : Colio.

Il Cancelliere della Confederazione : G. Bovet.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all`Assemblea federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro. (Del 12 febbraio 1943.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1943

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

05

Cahier Numero Geschäftsnummer

4334

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

04.03.1943

Date Data Seite

67-73

Page Pagina Ref. No

10 150 888

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.