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Messaggio concernente un accordo addizionale alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America del 9 novembre 1988

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva un accordo addizionale del 1° giugno 1988 alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America del 18 luglio 1979.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 novembre 1988

1988-625

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Stich II cancelliere della Confederazione, Buser

72 Foglio federale. 71° anno. Voi. Ili

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Compendio Le relazioni tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America (dappresso: USA) in materia di sicurezza sociale sono attualmente rette dalla Convenzione del 18 luglio 1979, entrata in vigore il 1 ° novembre 1980 (RU1980 7670; RS 0.831.109.336. \).

In linea di massima questa Convenzione, limitata essenzialmente all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, soddisfa appieno le due Parti contraenti.

Nondimeno talune modifiche della legislazione americana nell'ambito dell'assoggettamento all'assicurazione hanno resa necessaria una revisione delle disposizioni convenzionali. L'allegato Accordo addizionale permette appunto di adeguare la Convenzione alla legislazione americana in materia di sicurezza sociale. Peraltro esso contiene una normativa più equa di quella tuttora vigente riguardo al calcolo delle prestazioni americane. Infine offre l'occasione per precisare o migliorare talune disposizioni della Convenzione medesima tenendo conto delle esperienze acquisite negli ultimi anni.

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Parte generale Situazione

La Convenzione conclusa con gli USA il 18 luglio 1979 ha migliorato, da un canto, la situazione dei cittadini americani nell'assicurazione svizzera vecchiaia, superstiti e invalidità equiparandola in gran parte a quella offerta dalla Svizzera ai cittadini di altri Stati contraenti e, dall'altro, ha procurato ai cittadini svizzeri vantaggi notevoli nelle assicurazioni sociali americane.

Come già rilevato questa Convenzione, entrata in vigore il 1° novembre 1980, disciplina in maniera del tutto soddisfacente le relazioni di sicurezza sociale tra i due Stati. Dal 1984 però le competenti autorità americane hanno comunicato all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali che desideravano recare alcuni emendamenti alla Convenzione onde adeguarla alle modifiche frattanto attuate nella loro legislazione (assoggettamento) e introdurvi un nuovo metodo di calcolo dei contributi dovuti secondo la sicurezza sociale americana.

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Risultati della procedura preliminare

Dopo uno scambio di corrispondenza inteso a gettare le basi di un futuro accordo addizionale, i periti svizzeri e americani si riunirono a Washington, dal 17 al 21 marzo 1986, per elaborare un progetto di accordo addizionale che fu successivamente oggetto di alcune precisazioni mediante scambi epistolari.

L'accordo addizionale fu poi firmato a Berna il 1° giugno 1988.

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Parte speciale Campo d'applicazione personale in materia di assoggettamento

In materia di assoggettamento, l'accordo addizionale (art. 1 par. 1 e 3) prevede un'estensione del campo d'applicazione personale della regolamentazione convenzionale: quest'ultima infatti non si applicherà più ai soli cittadini dei due Stati contraenti bensì a tutte le persone, qualunque sia la loro nazionalità. I principi di affiliazione, per contro, non sono modificati. D'ora innanzi coloro che svolgono un'attività lucrativa salariata sul territorio di uno dei due Stati contraenti saranno sottoposti alle disposizioni legali concernenti l'assicurazione obbligatoria di questo Stato; dal canto loro, i lavoratori indipendenti che svolgono un'attività sul territorio di uno o dei due Stati contraenti e che risiedono sul territorio di uno di questi Stati, saranno sottoposti alle disposizioni legali dello Stato ove risiedono. Siffatta estensione ai cittadini di Stati terzi si è resa necessaria a seguito delle modifiche operate nel 1984 nella legislazione americana, la quale prevede da allora che i lavoratori salariati, residenti negli USA ma esercitanti un'attività lucrativa all'estero per conto di un'azienda americana, rimangono affiliati obbligatoriamente alle assicurazioni sociali americane, qualunque sia la loro nazionalità. Lo stesso dicasi dei lavoratori indipendenti residenti negli USA e occupati all'estero.

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A seguito di tali modifiche, la vigente regolamentazione convenzionale può creare situazioni di doppia affiliazione. Citiamo, come esempio, il caso di un cittadino di uno Stato terzo che lavora in Svizzera per conto di un datore di lavoro americano; senza la regolamentazione dell'accordo addizionale tale persona sarebbe affiliata e dovrebbe versare di norma i contributi sia all'AVS/AI svizzera sia alle assicurazioni sociali americane.

È pur vero che tale nuova regolamentazione rischia di contrastare le disposizioni di assoggettamento contenute in altre Convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera. Nondimeno occorre rilevare innanzitutto che tale problema sorgerebbe in pratica solo raramente poiché un'unica situazione sarebbe in grado di generare tale contraddizione: trattasi del caso di un cittadino di uno Stato terzo vincolato alla Svizzera da una Convenzione di sicurezza sociale, residente negli USA, ma con un'attività lucrativa indipendente in Svizzera; questi dovrebbe, secondo il presente accordo addizionale, essere affiliato alla sicurezza sociale americana mentre dovrebbe esserlo all'AVS/AI svizzera se la Convenzione tra la Svizzera e lo Stato in questione prevedesse, per gli indipendenti, un'affiliazione al luogo di lavoro.

Gli inconvenienti che possono derivare da una simile situazione sono più che compensati dal fatto che la regolamentazione dell'accordo addizionale permette di evitare doppie affiliazioni obbligatorie, ed è questo uno degli scopi principali di una convenzione di sicurezza sociale. D'altro canto l'articolo 8 della Convenzione tra la Svizzera e gli USA conferisce alle autorità competenti dei due Stati la possibilità di derogare a detta regolamentazione, sicché i rari problemi che potrebbero sorgere in questo campo saranno risolti mediante l'applicazione di questa disposizione e il presente accordo addizionale non pregiudicherà le disposizioni di altre convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera. È quanto hanno fra l'altro convenuto espressamente le due delegazioni.

Possiamo ancora aggiungere che, per quanto ci risulta, nessun problema del genere si è mai posto finora benché la convenzione svizzero-americana del 1979 contenga parimenti disposizioni suscettibili di creare conflitti con altre convenzioni. Ad esempio, un cittadino svizzero residente
negli USA con un'attività indipendente in uno Stato vincolato alla Svizzera da una convenzione di sicurezza sociale dovrebbe essere affiliato alla sicurezza sociale americana secondo la Convenzione tra la Svizzera e gli USA mentre dovrebbe esserlo alla sicurezza sociale dello Stato in questione se la convenzione che vincola la Svizzera a detto Stato prevede un'affiliazione al luogo di lavoro per gli indipendenti.

Infine, nell'ambito dell'assoggettamento, è stato necessario prevedere una disposizione particolare (art. 4 n. 2 dell'accordo addizionale) onde disciplinare la situazione delle persone la cui attività lucrativa è considerata indipendente ai fini della legislazione di uno degli Stati contraenti e salariata ai fini della legislazione dell'altro Stato. Siffatta situazione può infatti generare casi di doppia affiliazione nonché casi di non affiliazione. Per esempio, ove non ci fosse la regolamentazione dell'articolo 4 numero 2 dell'accordo addizionale, una persona residente in Svizzera e occupata negli USA sarebbe affiliata nei due Stati se la sua attività fosse considerata salariata secondo la legislazione americana e indipendente secondo la legislazione svizzera, mentre la stessa persona non

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sarebbe affiliata in nessuno dei due Stati se la sua attività fosse considerata salariata secondo la legislazione svizzera e indipendente secondo la legislazione americana. L'articolo 4 numero 2 dell'accordo addizionale disciplina tale situazione prevedendo che la persona in questione sarà considerata lavoratore indipendente (applicazione dell'ari. 1 par. 3 dell'accordo addizionale) se tale statuto le è riconosciuto dalla legislazione dello Stato in cui risiede e lavoratore salariato in tutti gli altri casi (applicazione dell'ari. 1 par. 1 o eventualmente 2).

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Trasferimento di lavoratori

La regolamentazione applicabile ai lavoratori trasferiti (art. 6 par. 2 della Convenzione; art. 1 par. 2 dell'accordo addizionale) è stata precisata in modo da evitare qualsiasi difficoltà d'ordine interpretativo riguardo al carattere eccezionale del prolungamento dei trasferimenti e alla procedura da seguire in materia. Peraltro la situazione del coniuge e dei figli del lavoratore nei confronti della sicurezza sociale del Paese di destinazione è disciplinata senza equivoci nella nuova disposizione.

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Calcolo delle pensioni della sicurezza sociale americana

L'articolo 3 dell'accordo addizionale - che modifica l'articolo 13 paragrafo 3 della Convenzione - prevede un nuovo metodo di calcolo delle pensioni statunitensi dovute in virtù della Convenzione.

Secondo il metodo tuttora vigente l'ammontare di una pensione americana versata in applicazione della Convenzione deriva: - dal rapporto tra il totale dei periodi assicurativi maturati secondo la legislazione degli Stati Uniti ed il totale dei periodi assicurativi maturati secondo la legislazione dei due Stati; - dal reddito totale sottoposto a contributi acquisito dall'assicurato sia durante la sua carriera assicurativa americana sia durante la sua carriera assicurativa svizzera.

L'esperienza ha dimostrato che tale metodo causa diversi inconvenienti. Crea innanzitutto un ingente lavoro amministrativo ed è forse anche fonte di errori dato che necessita di numerose operazioni (raccolta e trasmissione di dati, conversione dei redditi acquisiti in Svizzera in redditi americani teorici, calcolo del reddito totale acquisito dall'interessato nel corso dei due periodi assicurativi, ecc.).

Detto metodo conduce peraltro ad inuguaglianze nella misura in cui, sommando i periodi assicurativi maturati in Svizzera e negli USA, risulti un periodo assicurativo più lungo di quello richiesto negli USA per l'ottenimento di una pensione completa e, pertanto, l'interessato risulti svantaggiato rispetto a chi abbia lavorato soltanto durante il numero di anni effettivamente richiesto; d'altro canto, a parità di carriera assicurativa negli USA, alla persona che avesse maturato pochi periodi di assicurazione in Svizzera, avendo lavorato la maggior parte del tempo in un Paese terzo, verrebbe assegnata da parte della 1073

sicurezza sociale americana una pensione più elevata rispetto a quella che, nel caso contrario, verrebbe assegnata in Svizzera.

Consapevoli dei problemi sollevati da tale metodo di calcolo delle presta/ioni americane, i nostri interlocutori ne hanno proposto uno nuovo (art. 3 dell'accordo addizionale) più oggettivo: gli interessati, con carriere di assicurazioni identiche negli USA, riscuoteranno pensioni americane di pari ammontare indipendentemente dalla loro carriera di assicurazione in Svizzera; inoltre, tale metodo libererà la Cassa svizzera di compensazione da un lavoro amministrativo fastidioso.

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Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

L'accordo addizionale non comporta nessuna spesa supplementare per la Svizzera e nessuna ripercussione sull'effettivo del personale.

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Programma di legislatura

II disegno di decreto è menzionato nel programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 339, allegato 2).

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Basi giuridiche

La Confederazione ha la competenza di legiferare in materia di assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità in virtù dell'articolo 34iualer della Costituzione federale (Cosi.). L'articolo 8 Cosi, attribuisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati internazionali. La competenza della vostra Assemblea si fonda sull'articolo 85 numero 5 Cosi.

L'accordo addizionale che vi presentiamo modifica e completa la Convenzione del 18 luglio 1979; la sua applicazione è di durata identica a quella della Convenzione e sottosta alle stesse condizioni (art. 6 par. 2 accordo addizionale). La Convenzione del 1979 è conclusa per una durata indeterminata ma può essere denunciata in ogni momento e lo stesso dicasi dell'accordo addizionale. Detto accordo non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale né implica un'unificazione multilaterale del diritto. Esso non sottosta dunque al referendum facoltativo previsto nell'articolo 89 capoverso 3 Cost.

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Decreto federale Disegno concernente un accordo addizionale alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 19881', decreta:

Art. l 1 L'Accordo addizionale alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America, firmato il 1° giugno 1988, è approvato.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

II presente decreto non sottosta al referendum.

"FF 1988 III 1069

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Accordo addizionale alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America

Traduzione"

// Consiglio federale svizzero e

il Governo degli Stati Uniti d'America, considerata la Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America, firmata il 18 luglio 1979 (dappresso: «la Convenzione») e riconosciuta la necessità di rivedere talune disposizioni di detta Convenzione, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1

L'articolo 6 della Convenzione è modificato come segue: «1. Con riserva delle disposizioni contrarie del Titolo III della presente Convenzione o del Protocollo finale, una persona, qualunque sia la sua nazionalità, che svolge un'attività lucrativa salariata sul territorio di uno o dei due Stati contraenti è sottoposta, per quanto concerne detta attività, alle disposizioni legali concernenti l'assicurazione obbligatoria dello Stato sul cui territorio esplica la propria attività; per il calcolo dei contributi dovuti secondo la legislazione di tale Stato, non si tiene conto dei redditi che la persona realizza da un'attività lucrativa salariata svolta sul territorio dell'altro Stato contraente.

2. Una persona che esercita un'attività lucrativa salariata, inviata per un periodo di cinque anni al massimo sul territorio di uno degli Stati contraenti da un'azienda che possiede uno stabilimento sul territorio dell'altro Stato contraente, rimane sottoposta, qualunque sia la sua nazionalità, unicamente alle disposizioni legali concernenti l'assicurazione obbligatoria di quest'ultimo Stato come se esercitasse la propria attività sul territorio di questo medesimo Stato. Se, prima dello scadere dei cinque anni, l'azienda che ha chiesto il trasferimento della persona in questione desiderasse ottenere una proroga in suo favore, questa può esserle eccezionalmente concessa qualora l'autorità competente dello Stato dal cui territorio la persona è trasferita, dopo aver costatato la fondatezza della richiesta di proroga, presenti relativa domanda all'autorità competente dell'altro Stato "Dal testo originale francese.

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Sicurezza sociale

contraente ottenendo l'assenso di quest'ultima. Il coniuge ed i figli che accompagnano la persona trasferita ai sensi di quanto precede nel presente capoverso, restano sottoposti unicamente alle disposizioni legali concernenti l'assicurazione obbligatoria dello Stato nel quale è inviato il lavoratore sempreché non esercitino un'attività lucrativa salariata o indipendente sul territorio dell'altro Stato.

3. Una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente sul territorio di uno o dei due Stati contraenti e che risiede sul territorio di uno degli Stati contraenti è sottoposta, qualunque sia la sua nazionalità, unicamente alle disposizioni legali concernenti l'assicurazione obbligatoria dello Stato sul territorio del quale risiede.» Articolo 2 Nell'articolo 8 della Convenzione l'espressione «che esercita un'attività lucrativa salariale o indipendente» è soppressa.

Articolo 3 1. L'articolo 13 paragrafo 3 della Convenzione è modificato come segue: «3. Qualora, conformemente al capoverso 1, competa un diritto a prestazioni secondo la legislazione degli Stati Uniti, l'organismo degli Stati Uniti calcola una prestazione di base proporzionale («prò rata primary insurance amount») secondo la legislazione degli Stati Uniti; detta prestazione è in funzione (a) della media dei guadagni realizzati dalla persona in questione e presi in considerazione esclusivamente secondo la legislazione degli Stati Uniti e (b) del rapporto tra la durata dei periodi di assicurazione presi in considerazione secondo la legislazione degli Stati Uniti per detta persona e la durata di una carriera assicurativa completa, quale stabilita dalla legislazione degli Stati Uniti. Le prestazioni pagate conformemente alla legislazione degli Stati Uniti sono fondate sulla prestazione di base proporzionale.» 2. L'articolo 13 paragrafo 4 della Convenzione è soppresso.

Articolo 4 II Protocollo finale relativo alla Convenzione è modificato come segue: 1. I punti 3 e 4 sono soppressi.

2. Il punto seguente è aggiunto immediatamente dopo il punto 5: «5A. Qualora la stessa attività sia considerata attività indipendente giusta la legislazione di uno degli Stati contraenti e attività salariata giusta la legislazione dell'altro Stato contraente, l'articolo 6 capoverso 3 è applicabile se la persona risiede sul territorio del primo Stato contraente mentre in tutti gli altri casi è applicabile l'articolo 6 capoversi 1 o 2.»

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Sicurezza sociale Articolo 5

1. L'articolo 6 capoverso 2 terzo periodo della Convenzione, nel tenore modificato dal presente accordo addizionale, retroagisce alla data d'entrata in vigore della Convenzione.

2. L'articolo 3 del presente accordo addizionale si applica a tutte le domande di prestazione presentate conformemente alla Convenzione sempreché nessuna decisione finale, ai sensi della legislazione degli Stati Uniti, sia intervenuta alla data dell'entrata in vigore del presente accordo addizionale.

3. A decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente accordo addizionale il suo articolo 3 sarà applicabile anche in caso di nuovo calcolo di una prestazione pagata ai sensi della Convenzione.

Articolo 6

1. Il Governo di ognuno degli Stati contraenti notificherà all'altro per scritto l'adempimento delle procedure legali e costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente accordo addizionale; quest'ultimo avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'ultima di dette notifiche.

2. Il presente accordo addizionale sarà applicabile per tutta la durata e alle stesse condizioni della Convenzione.

Fatto a Berna, il 1° giugno 1988, in doppio esemplare, nelle lingue francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero: Verena Brombacher

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Per il Governo degli Stati Uniti d'America: Faith Ryan Whittlesey

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Messaggio concernente un accordo addizionale alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America del 9 novembre 1988

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1988

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.12.1988

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1069-1078

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