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Rapporto sulla politica economica esterna 87/1 + 2 Messaggio concernente un accordo economico internazionale del 13 gennaio 1988

Onorevoli presidenti e consiglieri, Fondandoci sull'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201), ci pregiamo di presentarvi il consueto rapporto.

Vi proponiamo di prendere atto sia del rapporto sia dei suoi allegati 1 a 9 (art.

10 cpv. 1 della legge) e di accettare (art. 10 cpv. 2 della legge) il decreto federale che approva provvedimenti economici esterni (allegato 10 con appendice).

Trattasi di una nuova versione dell'ordinanza sulle importazioni di tessili.

Simultaneamente, fondandoci sull'articolo 10 capoverso 3 della legge suindicata, vi presentiamo un messaggio a sostegno di un decreto federale approvante l'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987 (allegato 11 con appendici).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 gennaio 1988

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Stich II cancelliere della Confederazione, Buser

1988-60

Compendio La situazione economica dei Paesi industrializzati occidentali è stata contrassegnata, nel 1987, dall'adeguamento ai nuovi rapporti di cambio. Negli Stati Uniti, la crescita è stata nuovamente incrementata, per la prima volta dal 1980, da un miglioramento della bilancia esterna reale; negli altri Paesi si è invece assistito a un progressivo spostamento della base di crescita dal settore delle importazioni a quello della domanda interna. Nonostante l'adeguamento marcato dei flussi commerciali reali, gli squilibri nominali delle bilance correnti dei grandi Paesi sono rimasti quasi immutati. Grazie, fra altro, alla relativa stabilità dei rapporti di cambio, instauratasi dopo l'accordo del Louvre del febbraio scorso, la crescita economica nella zona OCSE (2,75%) è stata leggermente superiore alle previsioni, anche se inferiore a quella media dei nostri principali sbocchi europei. Il cataclisma borsistico dell'ottobre scorso e la successiva agitazione sui mercati monetari internazionali hanno però diminuito le prospettive di crescita per gli anni futuri, in una misura ancora difficilmente valutabile.

L'economia svizzera ha potuto nuovamente mantenersi a un livello soddisfacente. A cagione della debolezza congiunturale internazionale, del deprezzamento del dollaro e del ristagno conseguente delle esportazioni, l'andamento degli affari nell'industria ha però perso di vivacità. D'altro canto, la congiuntura interna svizzera, contrariamente a quella di numerosi Paesi vicini, ha resistito notevolmente, in particolare nel settore della prestazioni di servizi, nell'edilizia e negli investimenti generali delle imprese. Con uno sviluppo reale di circa il 2 per cento, l'espansione economica è evoluta nei limiti del suo potenziale a lunga scadenza. Nonostante l'inasprimento delle condizioni economiche a livello mondiale, anche nel 1988 sembra attuabile una crescita economica moderata con, nel migliore dei casi, esportazioni stabili e un rallentamento congiunturale interno. Questa crescita dovrebbe assicurare un'utilizzazione sempre elevata della capacità produttiva e, ampiamente, il pieno impiego.

La fase di decollo dell'ottavo ciclo di negoziati commerciali multilaterali a livello mondiale (ciclo Uruguay) è sfociata in un rapido consenso per quanto concerne la struttura delle trattative. Un numero
rilevante di partecipanti (Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo) ha così presentato proposte concernenti tutti i campi dì negoziato indicati nella dichiarazione di Punta del Este.

Tali proposte riguardano sia il rafforzamento del sistema GA TT attraverso un miglioramento del diritto vigente in materia (in particolare per quanto concerne le clausole di salvaguardia, le sovvenzioni all'industria, la composizione delle vertenze), l'inclusione di nuovi settori (prestazioni di servizio, proprietà intellettuale, investimenti), come anche l'introduzione di norme realmente applicabili agli scambi agrìcoli, sia l'agevolazione dell'accesso ai mercati (soprattutto per quanto concerne i dazi e gli ostacoli non tariffali agli scambi), sia il rafforzamento dell'influsso del GATT su altri settori della politica economica mondiale. In novembre, i 95 Contraenti hanno festeggiato la ricorrenza del quarantesimo anniversario dell'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT, firmato il 30 ottobre 1947.

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Gli sforzi intesi all'istituzione di una zona economica europea, dinamica ed omogenea, inglobante gli Stati dell'AELS e della CEE, si sono soprattutto incentrati sullo smantellamento degli ostacoli agli scambi esistenti e sulla prevenzione di nuove barriere. Il dialogo circa la possibilità di allargare la cooperazione ha coinvolto maggiormente settori estranei al traffico delle merci. La volontà, pure in seno all'AELS, di corroborare la cooperazione si è tradotta in decisioni concernenti il miglioramento delle procedure di notifica nei campi degli ostacoli tecnici agli scambi e dei sussidi governativi. Il 1° gennaio 1988 sono entrate in vigore due convenzioni: una convenzione sulla semplificazione delle formalità doganali e una convenzione su un sistema di transito comune nel traffico merci tra i Paesi dell'Europa occidentale.

Ancora quast'anno esamineremo, in un rapporto esaustivo, il processo d'integrazione europea, in risposta al postulato del Consiglio nazionale del 4 marzo 1987.

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Rapporto I

Mercati finanziari e sistema internazionale di scambi

Sulle prospettive economiche mondiali e sulla cooperazione economica internazionale gravano viepiù pesantemente gli sviluppi divergenti, in parte contraddittori, dell'economia reale e dei mercati finanziari. La caduta dei corsi sui mercati internazionali delle azioni e lo sbandamento dei mercati monetari hanno reso consapevole un più grande pubblico dei rischi considerevoli di questa in evoluzione.

Alla rapida progressione dell'internazionalizzazione degli investimenti, della produzione, della vendita, dell'informazione e delle finanze, si contrappone il mantenimento di un ambito istituzionale proprio di ogni singolo Stato. Nella misura in cui i problemi attuali assumono una dimensione mondiale, appare sempre più evidente l'incapacità di risolverli a livello internazionale. Per altro, questa internazionalizzazione progredisce inegualmente secondo i settori: è in effetti innegabile il contrasto crescente tra la dinamica dei mercati finanziari e un certo ristagno del settore reale.

Dall'inizio degli anni ottanta, la crescita e l'integrazione dei mercati finanziari si sono accelerate in modo inatteso. La corsa alla modernizzazione e alla deregolamentazione in cui si sono gettate le piazze finanziarie, ma anche la spinta innovatrice delle tecniche di finanziamento stesse, hanno permesso ai mercati nazionali, grazie a moderne tecnologie di comunicazione, di trasformarsi in un mercato integrato a livello mondiale. Questa evoluzione è stata indubbiamente favorita dal fatto che i mercati finanziari possono beneficiare dei vantaggi comparativi assai più rapidamente del settore dei beni. Contrariamente ai mercati finanziari, lo sviluppo dei mercati di beni e di servizi è infatti contrassegnato, dalla metà degli anni settanta, da un pigro funzionamento, da una disintegrazione in aumento e da una crescita in declino. Il sistema multilaterale di scambi diventa sempre più fragile, in particolare a cagione dei provvedimenti cosiddetti della zona grigia. Il GATT, concepito in funzione degli imperativi di ricostruzione del dopoguerra, non soddisfa più le esigenze dell'attuale situazione economica mondiale in cui, nell'ultimo decennio, si sono moltiplicati gli ostacoli non tariffali al commercio. I provvedimenti protettivi hanno viepiù coinvolto i settori tradizionali dei tessili, dell'abbigliamento e dell'acciaio,
nonché altre branche. Il commercio organizzato è prevalso inesorabilmente sul libero scambio. La crescita delle esportazioni dei Paesi industrializzati è calata dell'8,5 per cento negli anni sessanta al 3,7 per cento nella prima metà degli anni ottanta. Questa involuzione, ancorché il protezionismo non possa di per sé esserne considerato la causa esclusiva, incita comunque a riflettere.

II deterioramento delle condizioni dell'economia reale è soprattutto dovuto alle diverse scosse che hanno sconvolto l'economia mondiale, in particolare il crollo del sistema dei corsi di cambio fissi e le crisi reiterate del prezzo del petrolio.

L'ampiezza del peggioramento è strettamente vincolata al modo di affrontare i mutamenti strutturali che contrassegnano l'economia mondiale. In effetti, il ricorso al protezionismo non è finalmente null'altro che il rifiuto di adeguarsi 841

ai mutamenti economici mondiali, ossia ai progressi tecnologici, alla saturazione di determinati mercati e alla sovracapacità in certi settori, dunque il rifiuto di accettare la sfida lanciata da nuovi interlocutori.

La dinamica del settore finanziario ha influito sull'economia reale dapprima in modo positivo. Una ripartizione più opportuna del risparmio, una riduzione dei costi delle prestazioni finanziarie e, soprattutto, taluni nuovi strumenti di finanziamento hanno in effetti favorito le innovazioni imprenditoriali e quindi migliorato le condizioni di crescita dell'insieme dell'economia.

Prescindendo da singoli insuccessi, la «rivoluzione finanziaria» non sarebbe dunque di per sé pericolosa per l'economia mondiale. Tuttavia, se un settore finanziario importante, che presentemente reagisce assai rapidamente, penetra in un ingranaggio dell'economia reale che accusa rigidità manifeste, diventa inevitabile una certa instabilità, génératrice di insicurezze. Come esempio citiamo l'instabilità, a livello internazionale, dei tassi d'interesse e delle valute in questi ultimi anni: da un lato, l'instabilità ha incoraggiato l'istituzione di nuovi strumenti di finanziamento (swaps, mercati a termine, opzioni ecc.), ma, dall'altro, ha frenato l'economia reale nel senso più lato del termine, proprio a cagione dell'insicurezza che essa ingenerava. Le innovazioni nel settore finanziario come tali, anche se generalmente non dovrebbero pregiudicare notevolmente l'instabilità dei mercati (pur avendo probabilmente aggravato l'ampiezza del crollo borsistico del 19 ottobre 1987, il «lunedì nero»), offrono soltanto possibilità assai limitate per ridurre l'insicurezza degli operatori sui mercati reali.

Il cataclisma finanziario ha mostrato in modo sorprendente la stretta interdipendenza tra mercati reali e mercati finanziari ed ha evidenziato i rischi del dinamismo diverso dell'uno e dell'altro settore. Indubbiamente, visto il livello irrealistico dei corsi sui mercati azionari, un correttivo a breve o a lungo termine era ormai inevitabile. Vi hanno ovviamente contribuito anche i problemi inerenti al sistema. È però innegabile che i recenti avvenimenti contrassegnanti il settore finanziario sono parimente radicati concretamente nel settore reale. Alludiamo in questo contesto dapprima agli squilibri primato delle
bilance correnti, poi all'incapacità manifesta o alla mancanza di volontà politica dei governi dei Paesi più importanti di prendere, energicamente e di comune accordo, i necessari provvedimenti correttivi e, infine, alle tensioni nel settore commerciale, ulteriormente inaspritesi in questi ultimi tempi.

Se, da un lato, i danni tangibili risultanti da questi sconvolgimenti - ossia le perdite patrimoniali e le loro conseguenze dirette per la congiuntura internazionale - possono essere sufficientemente quantificati, difficilmente possono essere stimati, almeno in un primo tempo, i possibili effetti indiretti sull'agitazione dei mercati azionari e valutari, in particolare a cagione-delle nuove insicurezze degli investitori.

Infatti, queste incidenze dipendono a loro volta strettamente dalla reazione dei mercati finanziari di fronte al comportamento politico ancora insufficientemente intelliggibile dei governi. In tutti i casi è innegabile che le prospettive economiche mondiali e, con esse, la speranza di poter risolvere i numerosi problemi urgenti, come la disoccupazione e l'indebitamento, sono seriamente pregiudicate.

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Ancorché non sia quasi possibile percepire tutti i particolari di queste complesse imbricazioni, è ovvio che le discrepanze nell'integrazione e nella dinamica dei mercati finanziari, da un lato, e del settore dei beni, dall'altro, costituiscono una notoria debolezza dell'economia internazionale. Per attenuare queste divergenze, sussistono due possibilità: o contenere l'evoluzione dei mercati finanziari, o rilanciare l'integrazione del commercio mondiale. La prima soluzione non può entrare in considerazione per diversi motivi, in quanto anche il settore finanziario deve affrontare problemi. Per garantire la stabilità di tale settore a lungo termine e per proteggere gli investitori, sarà indispensabile lottare contro certi abusi commessi nella corsa verso la deregolamentazuione.

In generale occorrerà rafforzare e migliorare la collaborazione internazionale fra le banche e le autorità di sorveglianza dei mercati finanziari dei diversi Paesi. Questo imperativo è stato d'altronde percepito soprattutto dopo il crollo borsistico.

Per combattere le cause del male, i problemi devono primariamente essere mitigati mediante l'eliminazione delle rigidità del settore stesso dei beni. Al riguardo, un ruolo importantissimo può essere assunto dal sistema mondiale degli scambi: il libero scambio e un sistema commerciale multilaterale rafforzato costituirebbero in effetti gli importanti presupposti per promuovere un adeguamento delle strutture rispondente agli imperativi del mercato, sia nelle nazioni industrializzate, sia nei Paesi in sviluppo e, conseguentemente, per stimolare la crescita e l'impiego. Anche un sistema commerciale stabile ed affidabile potrebbe migliorare il clima economico generale, contribuendo all'eliminazione del diffuso sentimento d'insicurezza che frena permanentemente lo sviluppo dell'economia reale.

Il sistema multilaterale di scambi del GATT fatica viepiù per mantenere il grado di liberalizzazione, almeno al livello raggiunto. In effetti, ancorché riposi ancora su basi valide, questo sistema non è manifestamente più in grado di accettare la sfida del nostro tempo. I concetti di concorrenza spietata, commercio nordsud, agricoltura, tessili, investimenti, prstazioni di servizio, composizione di vertenze, clausola di salvaguardia, riassumono i problemi ancora insoluti. Una liberalizzazione
efficace presuppone soprattutto il rafforzamento, l'adeguamento e l'allargamento del sistema commerciale, ciò che d'altronde è una finalità precipua del ciclo Uruguay. In particolare devono essere trovate regole adeguate per guidare il comportamento dei governi in caso di difficoltà strutturali.

Nel presente contesto assume rilevanza particolare una seconda finalità del ciclo Uruguay: l'integrazione più efficace della politica commerciale nalla cooperazione economica internazionale. Il GATT dovrebbe disporre della possibilità, tanto istituzionale, quanto materiale, di partecipare di pieno diritto al dialogo sulla cooperazione economica mondiale. Dovrebbe essere perseguito un triplice scopo: - dapprima, i provvedimenti presi nei diversi settori della politica economica dovrebbero essere meglio armonizzati tra di essi: dovrebbero completarsi e non neutralizzarsi, anzi contraddirsi; - successivamente, le possibilità della politica commerciale dovrebbero essere esposte più chiaramente; occorrerebbe inoltre presentare in modo più convin843

cente quanto è attendibile da una liberalizzazione degli scambi in un dato contesto monetario e finanziario. Per converso, la comunità commerciale internazionale dovrebbe pure definire meglio l'ambito di cui abbisogna per soddisfare queste attese; - infine, il sistema commerciale mondiale dovrebbe essere completato con un ordinamento affidabile, ossia vincolante e attuabile, in materia d'assistenza finanziaria (ad. es. aiuti alla bilancia dei pagamenti). Senza una tale «rete di protezione» nessun paese rinuncerà al dispositivo di protezione del suo commercio per tentare di correggere gli squilibri delle bilance.

Nonostante la difficoltà di questi compiti e nell'interesse di tutte le parti interessate, devono imperativamente essere realizzati progressi tanto nel commercio, quanto negli altri settori reali, tra i quali la cooperazione in materia di politica economica nel senso stretto del termine. I mercati dei beni e i mercati finanziari sono, in ultima analisi, legati a un destino comune. Senza progressi nel settore reale, in particolare nella ripartizione internazionale del lavoro, rimarrà sottosfruttato il potenziale di crescita dell'economia mondiale e lo sviluppo reale sarà viepiù frenato dai dissesti periodici dei mercati finanziari.

Senza crescita economica e commerciale, anche l'espansione dei mercati finanziari - sia dei flussi di prestazioni, sia della circolazione di capitali - si urterà inevitabilmente a limiti.

La lotta contro il protezionismo inizia e termina con la politica economica di un paese e la capacità delle sue autorità di difendere efficacemente i propri interessi commerciali all'esterno. Questa lotta viene condotta, in ultima analisi, sulla base di un'economia alla quale è stata data la libertà, ma anche conferito l'obbligo, di risolvere i suoi problemi autonomamente.

2 21

Situazione economica attuale Situazione dell'economia mondiale (vedi allegato 1, tavole 1-3)

Nei Paesi industrializzati occidentali, la congiuntura è stata caratterizzata da squilibri persistenti delle bilance correnti. La perplessità dei partecipanti al mercato, riguardo alla capacità dei governi dei principali Paesi d'introdurre i provvedimenti indispensabili per risolvere i problemi più gravi dell'economia mondiale, ha influenzato decisivamente l'evoluzione nei settori dell'economia reale e monetaria.

La crescita economica della zona dell'OCSE è stata superiore alle previsioni nel primo semestre (2,75%). Nel Giappone soprattutto e, in proporzioni inferiori, in altri Paesi, la crescita si è mantenuta ad un livello superiore alle previsioni.

Vi ha sicuramente contribuito il consenso dei principali Paesi industrializzati, espresso nel febbraio con l'accordo del Louvre, circa la necessità di stabilizzare i corsi di cambio al livello di quel momento. Già però il fatto che la banche centrali hanno dovuto finanziarie, nel primo semestre, quasi la metà del disavanzo del bilancio federale americano, mediante interventi sui mercati delle divise, ha lasciato intuire che la calma regnante su questi mercati non poteva es844

sere duratura senza l'adozione degli indispensabili provvedimenti di sostegno in materia di politica economica, tra cui soprattutto un approccio decisivo ai problemi americani del bilancio. Il terremoto borsistico dell'ottobre scorso ha d'altronde dimostrato che un tentativo di stabilizzazione dei corsi di cambio, non unito ad una correzione simultanea degli squilibri economici fondamentali, conduce, in ultima analisi, soltanto allo spostamento dell'instabilità su altri mercati.

La crescita dell'economia americana è stata ampiamente dovuta, nel primo semestre, a un marcato aumento degli stock, come anche, per la prima volta dopo il 1980, a un considerevole miglioramento della bilancia esterna reale. La domanda interna finale, per contro, non ha più generato impulsi di crescita.

Nondimeno, con il progressivo acquietarsi degli effetti speciali della recente riforma fiscale, si è migliorato, tra la metà dell'anno e il crac borsistico di ottobre, il clima nel settore del consumo.

Nel Giappone, è progredito notevolmente il processo di conversione da un'economia essenzialmente esportatrice verso una crescita sostenuta maggiormente dal mercato interno. La crescita di tutte le principali componenti della domanda interna - investimenti nella costruzione abitazionale, investimenti imprenditoriali, spese infrastrutturali e consumi privati - è stata, nel primo semestre, superiore alle previsioni. Vi potrebbero aver contribuito gli effetti tardivi del miglioramento delle condizioni di scambio reali, dei programmi anteriori di stimolazione economica, come anche del periodo di relativa stabilità dei corsi di cambio.

In Europa il passaggio verso una crescita autonoma essenzialmente sostenuta dalla domanda interna non è ancora riuscito nella misura scontata. L'economia europea fornisce attualmente un quadro piuttosto eterogeneo. Nella Repubblica federale di Germania, la maggior parte dei settori della domanda interna hanno avuto un'evoluzione inferiore alle previsioni. Anche in Francia, la crescita economica è stata più debole del previsto. In altri Paesi invece, soprattutto in Gran Bretagna, Spagna e Portogallo e a livello della domanda interna pure in Italia, è stata registrata una crescita superiore alla media.

La crescita economica in area OCSE si è accelerata nel corso del secondo semestre a circa il 3
per cento, soprattutto grazie a un nuovo rafforzamento congiunturale nel Giappone, che beneficia, in più del nuovo miglioramento nel campo del consumo e degli investimenti, anche degli effetti dei programmi di stimolazione economica lanciati dal governo nel maggio 1987. Negli Stati Uniti e in Europa la crescita è rimasta leggermente al di sotto della media.

Grazie ad un marcato aumento dell'impiego nell'America del Nord, il tasso di disoccupazione nell'area OCSE è sceso sotto l'8 per cento. In Europa, la crescita occupazionale è stata modesta, salvo rare eccezioni, ed è riuscita soltanto a stabilizzare la disoccupazione al tasso elevato di circa l'il per cento. Va però rilevato un fatto positivo, ossia che in numerose regioni la disoccupazione giovanile ha continuato a diminuire, ancorché lentamente.

Con i prezzi dell'energia tendenti al rialzo e gli effetti della caduta del dollaro negli Stati Uniti, sembra arrestarsi, nei Paesi industrializzati, il periodo di flessione inflazionistica. Il rincaro del consumo nell'area OCSE è aumentato di 845

circa il 3,5 per cento in media nel 1987. In base ai risultati moderati dei negoziati salariali e alle modeste prospettive di crescita non dovrebbe però essere prevedibile, per il momento, una nuova spinta inflazionistica.

La crescita del volume del commercio mondiale è calata, durante l'anno in rassegna, al 3-3,5 per cento, tenuto conto che l'elemento più dinamico rimane il commercio nella zona comunitaria. Fuori della CE la crescita delle importazioni è praticamente stagnata al livello del primo semestre, soprattutto a causa della drastica diminuzione delle importazioni dei Paesi dell'OPEP, come anche alla crescita inferiore delle importazioni americane. Nonostante il marcato adeguamento dei flussi commerciali reali, soprattutto negli Stati Uniti e nel Giappone, gli squilibri nominali delle bilance correnti dei grandi Paesi non sono quasi diminuiti. Le massicce eccedenze delle bilance correnti accumulate, a contare dall'anno scorso, dai quattro nuovi Paesi industrializzati dell'Asia (Corea del Sud, Formosa, Hong Kong e Singapore) mostrano che un migliore equilibrio economico mondiale non può essere più assicurato soltanto con la mera cooperazione tra gli Stati industrializzati.

Prescindendo dai nuovi Paesi industrializzati dell'Asia, la maggior parte dei Paesi in sviluppo non ha potuto migliorare in modo determinante la propria situazione finanziaria. Il gruppo dei Paesi in sviluppo non membri dell'OPEP dovrebbe nondimeno registrare per la prima volta, dopo un lungo periodo di elevati disavanzi, un'eccedenza della bilancia corrente. Vi ha soprattutto contribuito il calo dei prezzi del petrolio e della maggior parte delle altre materie prime. La situazione economica non è omogenea in seno ai Paesi non esportatori di petrolio: i Paesi dell'Estremo oriente realizzano infatti tassi di crescita elevati, contrariamente ai Paesi a reddito medio dell'America latina, che continuano a registrare tassi di crescita molto modesti. Rimane estremamente preoccupante la situazione dei Paesi dell'Africa subsahariana.

Dopo il progressivo svilimento della valuta americana all'inizio dell'anno, sui mercati internazionali delle divise è subentrata una fase di calma in seguito alla conclusione dell'accordo del Louvre di febbraio. Il periodo di relativa stabilità cambiaria ha avuto fine allorquando, in connessione
con il crollo borsistico del 19 ottobre 1987, ha avuto inizio una nuova caduta libera del corso della valuta statunitense. Contrariamente al 1978, la relazione del corso del franco con le altre monete, soprattutto quelle d'Europa, è rimasta ampiamente stabile. Il corso reale del franco, ponderato in funzione delle esportazioni, è restato pertanto praticamente immutato tra l'ottobre 1987 e l'ottobre 1986, mantenendo nondimeno un livello del 10,5 per cento superiore a quello della media del 1985.

Il cataclisma finanziario e la successiva insicurezza sui mercati internazionali delle divise non solo hanno pregiudicato le condizioni di crescita per gli anni futuri in una misura difficilmente valutabile, ma hanno parimente evidenziato i gravi rischi costituiti dalla persistenza degli squilibri economici mondiali. Gli avvenimenti recenti potrebbero, in ultima analisi, persino dimostrarsi salutari se sfociassero nella scelta di una politica economica più coerente e meglio armonizzata a livello internazionale ed orientata, a medio termine, verso l'eliminazione di tali squilibri.

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È ovvio che le perdite patrimoniali risultanti dalla caduta dei corsi in borsa, in particolare negli Stati Uniti, dove gli azionisti sono ampiamente ripartiti tra la popolazione, freneranno il consumo privato e l'attività d'investimento imprenditoriale. A questo fenomeno s'aggiunge il basso corso del dollaro che indebolirà ulteriormente la posizione competitiva delle industrie europee e giapponesi ed esigerà sforzi d'adeguamento complementari. Questa situazione, unita all'insicurezza regnante nelle cerehie economiche riguardo alle prospettive della cooperazione internazionale, condurrà, nel migliore dei casi, ad un rallentamento della crescita economica in area OCSE lievemente inferiore alle previsioni antecedenti il crollo borsistico. Secondo le prime valutazioni del segretario dell'OCSE all'inizio del mese di novembre 1987, per il 1988 è prevedibile una crescita leggermente rallentata nei Paesi industrializzati, quantificata ancora al livello del 2,25 per cento e di nuovo nettamente superiore alla media del Giappone e inferiore a quelle dell'Europa, in particolare della Repubblica federale di Germania. Secondo l'OCSE è tuttavia poco probabile, per il momento attuale, un vero crollo della congiuntura.

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Situazione dell'economia esterna della Svizzera (cfr. allegato 1, tavole 4 e 5)

In questo difficile quadro economico mondiale, l'economia svizzera si è comportata assai bene. Ovviamente, dopo la notevole progressione degli anni 1985 e 1986, anche l'espansione congiunturale si è indebolita. Va però osservato che, in confronto con quella di numerosi Paesi vicini, la congiuntura interna e, in particolare, gli investimenti imprenditoriali, si sono dimostrati resistenti. Con una crescita reale di circa il 2 per cento, l'economia, che continua a vantare un livello assai elevato di capacità utilizzata, è progredita nella misura del suo potenziale a lungo termine.

I più consistenti impulsi di crescita sono stati forniti dal settore dei servizi e della costruzione. Per contro, l'andamento degli affari nell'industria ha subito un rallentamento a cagione della debolezza congiunturale internazionale e dell'evoluzione del corso del dollaro. Le ordinazioni interne si sono relativamente ben mantenute; per contro, le nuove ordinazioni dall'estero sono state nettamente inferiori al livello del secondo trimestre 1987, soprattutto in rapporto al livello corrispondente del 1986. Dopo l'estate però anche questo settore ha beneficiato di un progressivo ristabilimento. Ad esempio, durante il terzo trimestre, gli ordinativi dall'estero all'industria delle macchine hanno potuto compensare la flessione ed hanno già raggiunto il livello dell'anno precedente.

Dalla metà dell'anno, l'andamento degli affari in tutti i rami più importanti è entrato in fase di rialzo. Il grado d'utilizzazione delle capacità industriali, con l'86,5 per cento nel terzo trimestre, ha praticamente raggiunto il livello primato del secondo trimestre 1986. La situazione delle ordinazioni si è sviluppata in misura superiore alla media in diversi settori orientati verso il mercato interno, nell'industria chimica e, in parte, nell'industria delle macchine. Per contro, lo stato delle ordinazioni si è nettamente deteriorato in taluni settori di prodotti di consumo destinati all'esportazione, abbastanza sensibili alle fluttuazioni dei prezzi e dei corsi di cambio.

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La situazione occupazionale, anche se complessivamente non ha ancora subito gli effetti della flessione congiunturale - nel terzo trimestre il livello dell'impiego era dell'1,4 per cento superiore a quello dell'anno precedente - ha nondimeno riflesso viepiù l'alternanza della congiuntura. Dall'industria, che continua parzialmente a stagnare, le forze motrici si sono infatti spostate verso il settore dei servizi. Nel corso dell'anno si è peraltro ulteriormente accentuata la carenza di manodopera qualificata.

I mutamenti che hanno contrassegnato l'ambito economico e monetario internazionale hanno influito anche sul commercio esterno. Dopo una netta flessione durante il primo semestre, le esportazioni di merci hanno avuto una ripresa a contare dalla metà dell'anno. Nel corso dei dieci primi mesi, il volume delle esportazioni è rimasto inferiore dello 0,8 per cento a quello raggiunto l'anno precedente. Sull'intero arco dell'anno, i risultati dovrebbero però eguagliare quelli del 1986. Questa costanza è tanto più notevole in quanto la nostra industria aveva realizzato nel 1985 guadagni considerevoli di parti di mercato in area internazionale ed era riuscita, in condizioni però nuovamente difficili, a mantenere questa posizione eccellente nel 1986. Inoltre, la stabilità dei prezzi all'esportazione lascia supporre che gli esportatori svizzeri, considerato l'alto grado d'occupazione delle imprese e contrariamente alla concorrenza dei Paesi vicini a moneta forte, hanno in gran parte potuto rinunciare alle ordinazioni cosiddette «a qualsiasi prezzo» per motivi d'impiego.

Anche nell'anno in rassegna le esportazioni, commisurate in valore, hanno registrato un'evoluzione ineguale secondo i rami ed i mercati. La gamma dei risultati per branca si estende da un debole aumento delle esportazioni di prodotti chimici e di macchine ad un calo sostanziale delle vendite nei rami tessili e dell'abbigliamento, passando dalla notevole resistenza delle esportazioni orologere. A livello geografico, la crescita è stata accertata quasi esclusivamente sui mercati europei, nel Giappone e nei Paesi dell'Europa dell'Est ad economia pianificata. Nel corso dell'anno, si è tuttavia rallentata la flessione delle esportazioni verso i Paesi dell'OPEP e, meno marcatamente, verso gli Stati Uniti.

Va infine evidenziato che la persistenza
di una situazione finanziaria difficile nella maggior parte dei Paesi in sviluppo e la prosecuzione dei loro sforzi per migliorare la posizione della propria economia esterna hanno provocato una nuova debole flessione delle esportazioni verso questi Paesi.

Le esportazioni, a loro volta, sono aumentate del 4,8 per cento in termini reali durante i primi dieci mesi. Commisurate al loro valore, esse sono per contro ristagnate con, nella media annua, prezzi all'importazione sempre nettamente al ribasso.

L'evoluzione nuovamente positiva delle importazioni di beni d'equipaggiamento e di consumo riflette il mantenimento di una buona congiuntura nazionale.

II miglioramento ancora marcato, nella media annua, dei termini dello scambio, che si è però ridimensionato a vista d'occhio, non ha più potuto compensare, a contare dalla metà dell'anno, il deterioramento persistente delle correnti commerciali reali. L'adeguamento reale dell'economia esterna si è così riflesso viepiù sulla bilancia commerciale nominale. Durante i primi dieci mesi del-

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l'anno, il disavanzo è aumentato dell'11 per cento rispetto al periodo corrispondente del 1986, per toccare un totale di 6,55 miliardi di franchi. Soltanto per i mesi di luglio a ottobre è aumentato, rispetto all'anno precedente, di più di un terzo, ossia circa 770 milioni. Poiché non si sono accresciuti considerevolmente né gli introiti netti degli scambi di servizi, né i redditi netti di capitali, l'eccedente della bilancia delle transazioni correnti (bilancia economica) dovrebbe essere leggermente inferiore al risultato dell'anno precedente (12,1 miliardi di franchi).

Le condizioni interne dell'economia svizzera nel 1988 rimarranno probabilmente contrassegnate dalla stabilità della politica economica e dall'evoluzione favorevole dei costi. Come tutte le altre piccole economie nazionali orientate verso le esportazioni, quella svizzera, a cagione del dissesto borsistico, non dovrebbe subire conseguenze dirette, ma piuttosto quelle indirette di un contesto economico internazionale più difficile.

Anche se la calma tornasse sui mercati azionari e se il dollaro si stabilizzasse a circa il livello della metà di novembre, dovrebbe realisticamente già essere considerato un successo il fatto che possa essere mantenuto, nonostante un deterioramento delle prospettive di crescita e un'aspra concorrenza internazionale, il volume di per sé elevato delle esportazioni, tanto più che il corso del dollaro ha subito una nuova flessione proprio nel momento in cui quella precedente non era stata probabilmente ancora assimilata.

Simultaneamente dovrebbe nuovamente rallentare la crescita della domanda interna. L'indebolimento dei guadagni, risultanti dai termini di scambio e il lieve acceleramento dell'inflazione ridurranno il margine di manovra per la crescita del consumo privato. Dopo anni di tassi di crescita a doppia cifra, anche l'espansione degli investimenti imprenditoriali continuerà a decelerare, pur mantenendosi ad un livello relativamente elevato a cagione della rinnovata necessità, per l'industria, di procedere ad adeguamenti strutturali. Anche in una situazione economica mondiale più ardua, nel 1988 sembra atttuabile una crescita moderata del prodotto interno lordo reale (circa 1,25% secondo le prime valutazioni della commissione per le questioni congiunturali). Questa crescita dovrebbe assicurare un'utilizzazione elevata delle capacità di produzione e il mantenimento del pieno impiego nella nostra economia.

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Cooperazione in Europa occidentale In generale

È stato allargato il numero dei settori nei quali i Paesi dell'area AELS e della Comunità europea esaminano le nuove possibilità della cooperazione, che attualmente involge anche i servizi, in particolare i servizi finanziari, determinati settori della proprietà intellettuale e industriale, la lotta contro la falsificazione delle merci, la responsabilità in materia di prodotti e gli aspetti della formazione. Onde procedere all'istituzione di una vasta zona economica, omogenea e dinamica, sono stati intensificati gli sforzi per smantellare gli ostacoli tecnici agli scambi e per evitarne nuovi (cfr. n. 324), come anche per facilitare le formalità doganali negli scambi di merci (cfr. n. 323). Sono stati ulteriormente 54

Foglio federale. 71° anno. Voi. I

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semplificati anche i certificati d'origine; per contro, la Comunità è sempre ancora contraria ad una semplificazione delle regole d'origine.

Nell'incontro del 20 maggio a Interlaken, presieduto dalla Svizzera, tra i ministri dei Paesi dell'AELS e il rappresentante della Commissione delle CE responsabile delle relazioni esterne e della politica commerciale sono stati raggiunti risultati concreti, che si sono tradotti con la firma di due convenzioni, l'una sull'armonizzazione delle formalità doganali e l'altra su un sistema di transito comune. Tanto i Paesi dell'AELS, quanto la Commissione delle CE, hanno riaffermato la loro volontà di coordinare la cooperazione AELS/CE con i provvedimenti adottati in seno alle CE per il completamento del mercato interno. I ministri dei Paesi dell'AELS hanno inoltre convenuto di rafforzare, in seno all'associazione, la cooperazione intesa ad evitare ostacoli tecnici agli scambi e ad agevolare le procedure di notifica in materia di sussidi governativi.

La cooperazione scientifica e tecnica Svizzera-CE (cfr. n. 333) ha compiuto un nuovo passo. D'ora in poi anche le imprese e gli istituti di ricerca svizzeri avranno la facoltà, con gli stessi diritti di quelli dei Paesi membri della Comunità, di partecipare ai progetti nel quadro dei programmi tecnologici comunitari, intesi a rafforzare la competitivita industriale. Nell'ambito d'EUREKA, iniziativa che involge tutti i Paesi ad economia di mercato dell'Europa occidentale, la cooperazione si è intensificata in modo soddisfacente. Alla fine dell'anno in rivista, la Svizzera risultava impegnata in 20 dei 165 progetti EUREKA (cfr. n. 35).

La cooperazione in Europa occidentale si è notevolmente sviluppata nel campo della protezione dell'ambiente con la prima conferenza ministeriale del 25 e 26 ottobre 1987, che ha riunito gli Stati membri delle CE, i Paesi dell'AELS e la Commissione delle CE a Noordwijk, in Olanda. I ministri hanno convenuto di armonizzare le politiche europee nel settore della protezione dell'ambiente e di rafforzare i meccanismi d'informazione e di consultazione, in modo da rendere compatibili le norme giuridiche in questo settore (cfr. n. 332).

Il capo del DFEP si è incontrato con la Commissione delle CE il 12 e 13 novembre 1987 a Bruxelles, dove ha conferito con parecchi suoi membri, tra cui il
presidente Jacques Delors. Durante questo primo contatto personale, i rappresentanti delle due parti hanno potuto esaminare lo stato delle relazioni Svizzera-CE e scambiare le loro opinioni sui punti nodali della cooperazione per il 1988.

32 321

Relazioni economiche esterne della Svizzera con le Comunità europee Comitati misti Svizzera-CEE/CECA

I Comitati misti Svizzera-CEE/CECA hanno avuto le loro riunioni annuali il 10 giugno e il 2 dicembre 1987 a Bruxelles. Le due delegazioni hanno unanimemente accertato la funzionalità degli accordi di libero scambio.

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Con soddisfacimento hanno preso atto della conclusione delle discussioni peritali sulla parificazione tariffale dei prodotti semilavorati d'origine svizzera ai prodotti originari della CE nel regime comunitario di perfezionamento passivo dei tessili e della decisione, da parte della Commissione, di chiedere al Consiglio un mandato di negoziato.

Nel contesto dell'applicazione differenziata delle prescrizioni in materia di sanità in Svizzera e nei Paesi membri della Comunità, sono stati discussi taluni problemi inerenti al settore delle derrate alimentari. Per risolverli è stato convenuto di convocare riunioni di esperti.

Il Comitato misto Svizzera-CECA ha esaminato l'evoluzione sul mercato dell'acciaio, che attualmente sta attraversando un periodo critico sia in Svizzera, sia nella Comunità.

322

Norme d'origine (Protocollo n. 3)

Con la decisione n. 3/86 del Comitato misto Svizzera/CEE (RU 1987 1112) sono entrate in vigore il 1 ° luglio talune semplificazioni inerenti alla prova dell'origine. Trattasi, da un lato, della sostituzione del vecchio modulo EUR 2 con una dichiarazione dell'esportatore sulla fattura. Dall'altro, della facoltà concessa alle amministrazioni doganali di autorizzare gli esportatori, che esportano frequentemente merci, delle quali il carattere originario rimarrà probabilmente costante durante un lungo periodo, ad utilizzare un «certificato EUR 1 a lungo termine», valevole per un periodo massimo di un anno. Un'altra agevolazione verrà introdotta il 1° gennaio 1988. Conformemente alla decisione n. 2/87 del Comitato misto, anche gli esportatori possono, se sono autorizzati dall'amministrazione delle dogane, sostituire il certificato di circolazione delle merci EUR 1 con un dichiarazione sulla fattura.

Tenuto conto dell'evoluzione monetaria, sono stati lievemente aumentati, con decisione n. 1/87 del Comitato misto Svizzera/CEE (RU 1987 1348), i limiti effettivi concernenti le merci per le quali l'EUR 2 è rilasciato, le merci costituenti l'oggetto di piccoli invii a privati, come anche le merci del traffico viaggiatori o di confine.

323

Semplificazione delle formalità doganali e documento unico

La Commissione delle CE ha presentato un primo progetto informale di accordo sulla semplificazione delle formalità e dei controlli doganali degli scambi di merci Svizzera-CE, che è stato oggetto di discussioni peritali, le quali proseguiranno nei prossimi mesi.

In occasione della conferenza ministeriale dell'AELS del 20 maggio 1987, il capo del DFEP ha firmato, con riserva di ratifica, una convenzione intesa a semplificare le formalità doganali (documento unico), come anche una seconda convenzione concernente un sistema di transito comune negli scambi di merci tra le CE e la Svizzera, nonché tra i Paesi dell'AELS. Le due convenzioni sostituiscono i molteplici documenti doganali attuali con un unico documento am851

ministrativo, che sarà utilizzato tanto per l'esportazione, quanto per l'importazione di merci, come anche nel regime doganale di transito tra parecchi Stati membri della CE o dell'AELS (cfr. n. 326).

Tutte le Parti contraenti hanno nel frattempo ratificato l'accordo; la ratifica da parte del nostro Paese è avvenuta il 28 ottobre in base all'autorizzazione dell'8 ottobre.

324

Ostacoli tecnici agli scambi

I Paesi dell'AELS hanno nuovamente realizzato importanti progressi nel processo d'eliminazione e di prevenzione degli ostacoli tecnici al commercio.

Hanno convenuto di rafforzare la loro procedura di scambio d'informazioni e di consultazioni sui progetti di norme, di regole tecniche e di sistemi di certificazione. Saranno quindi tosto in grado di negoziare con la CE l'istituzione di un legame giuridico tra le rispettive procedure delle due comunità.

Gli esperti dei Paesi dell'AELS e della Commissione delle CE s'incontrano regolarmente per scambiarsi opinioni onde evitare la creazione di nuovi ostacoli agli scambi, in particolare grazie a direttive comunitarie. Le due Parti conferiscono inoltre mandati congiunti alle organizzazioni europee di normalizzazione nella misura in cui, per completare la legislazione nei settori tecnici, s'avvera indispensabile l'elaborazione di normative europee.

Per quanto concerne il riconoscimento reciproco dei risultati di collaudi e certificati di conformità, i Paesi dell'AELS hanno delineato una politica comune onde poter concludere prossimamente una convenzione al riguardo. I lavori dell'AELS e quelli della CE sono fondati sugli stessi documenti, elaborati da organizzazioni internazionali, e le due Parti si sono scambiate osservatori nei loro rispettivi gruppi di lavoro. I periti dell'AELS e della CE dovrebbero dunque giungere ad un'intesa onde creare i meccanismi di riconoscimento reciproco che assicureranno la libera circolazione dei prodotti in tutti i Paesi della grande zona europea di libero scambio.

325

Apertura di mercati pubblici

Sono proseguiti i lavori peritali della Commissione delle CE e dei Paesi dell'AELS, per migliorare l'accesso reciproco dei fornitori ai mercati pubblici, in ambedue le zone comunitarie. Un primo passo verso questo miglioramento verrà compiuto con la pubblicazione in comune degli avvisi di gare d'appalto nei settori coperti dal codice dei mercati pubblici del GATT. I Paesi dell'AELS hanno inoltre informato la Commissione delle CE di essere disposti a negoziare un'apertura reciproca dei mercati pubblici nel settore delle telecomunicazioni, basata sulle proposte del Libro verde della Commissione delle CE, riguardanti lo sviluppo del mercato comune dei servizi e degli equipaggiamenti di telecomunicazione.

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326

Transito comunitario

La Commissione mista ha deciso, durante la seduta del 26 novembre 1987, di porre fine all'accordo attuale sul transito, che verrà così sostituito il 1° gennaio 1988 dalla convenzione multilaterale sul transito comune. Questa convenzione allarga gli accordi vigenti Svizzera-CE e Austria-CE ai Paesi nordici e, conseguentemente, a tutti i Paesi dell'AELS, rendendo pertanto possibile l'applicazione di una procedura di transito doganale all'insieme dello spazio economico dell'Europa occidentale (cfr. n. 323).

33 331

Rapporti della Svizzera con le Comunità europee in altri campi Trasporti

Su iniziativa del ministro belga dei trasporti, a quel momento presidente del Consiglio dei ministri dei trasporti delle CE, ha avuto luogo, il 13 febbraio 1987, un incontro ministeriale informale. A tale riunione hanno partecipato i ministri dei trasporti della Svizzera, dell'Italia, della Repubblica federale di Germania e dell'Austria, come anche il membro competente della Commissione delle CE. Gli scambi d'opinione hanno validamente contribuito a definire i problemi posti dall'aumento del trasporto stradale di merci sugli itinerari alpini. I ministri si sono nuovamente incontrati a Copenhagen, l'il novembre 1987, per esaminare proposte di soluzione ai problemi legati al transito, in particolare la possibilità di un ricorso accresciuto al trasporto intermodale.

I negoziati multilaterali concernenti un accordo sui trasporti intermodali di merci a livello internazionale sono stati conclusi il 24 febbraio con la parafatura dell'accordo da parte della CE, della Finlandia, della Jugoslavia, della Norvegia, della Svezia e della Svizzera.

La Commissione delle CE e la Svizzera si sono incontrate l'I! e il 12 marzo 1987 a Berna, per scambiarsi informazioni sui problemi del traffico in generale, ma anche su questioni particolari dei trasporti stradali, ferroviari, aerei e fluviali.

Le Commissioni dei trasporti CECA/Svizzera/Austria hanno costatato che le ferrovie hanno perso parti di mercato, in seguito a flessioni della produzione, a mutamenti strutturali del mercato e alla situazione competitiva strada/ferrovia.

II direttore generale della Commissione delle CE, competente per le questioni dei trasporti, ha svolto discussioni a Berna, il 16 novembre 1987, allo scopo di esaminare i particolari della proposta concernente il mandato di negoziato con la Svizzera, sottoposta dalla Commissione delle CE al Consiglio, e di allestire uno scadenzario per futuri colloqui conoscitivi e negoziati.

332

Protezione dell'ambiente

Su iniziativa svizzero-olandese, i ministri dell'ambiente dei 18 Stati delle CE e dei Paesi dell'AELS, come anche i membri competenti della Commissione 853

delle CE si sono adunati, per la prima volta, il 25 e 26 ottobre 1987 a Noordwijk, in territorio olandese. La Conferenza ha adottato una dichiarazione prevedente nuove forme di cooperazione tra i Paesi dell'AELS e della CE, che dovrebbero condurre a legislazioni di protezione dell'ambiente compatibili per l'insieme dello spazio economico dell'Europa occidentale, evitando così nuovi ostacoli agli scambi. I ministri hanno convenuto di trattare prioritariamente i settori seguenti: modificazioni climatiche, inquinamento atmosferico, protezione dei suoli, protezione delle acque e misure preventive contro gli incidenti industriali.

333

Ricerca

II Comitato di ricerca Svizzera-CE ha tenuto la seconda riunione il 7 luglio e ha preso atto che i programmi di ricerca comunitaria RACE (telecomunicazioni), ESPRIT II (tecnologie dell'informazione) e BRITE (nuove tecnologie) vengono aperti agli interlocutori svizzeri con l'adozione di pertinenti decisioni.

Riguardo alla cooperazione Svizzera-EURATOM su la fusione termonucleare e la fisica dei plasmi, la Svizzera e la Commissione delle CE hanno firmato, all'inizio dell'anno, uno scambio di lettere (RU 1987885), che assicura la partecipazione della Svizzera all'accordo di cooperazione firmato da EURATOM con gli Stati Uniti.

334

Banca di dati terminologie!

Il 13 novembre la Svizzera e le CE hanno firmato, a Bruxelles, un accordo di cooperazione nel settore terminologico: in virtù di tale accordo, la Commissione delle CE mette a disposizione della Svizzera i fondi e i programmi della sua banca di dati terminologici automatizzata EURODICAUTOM. L'accordo prevede la collaborazione di specialisti svizzeri in terminologia, onde promuovere i lavori terminologici mediante TED in parecchie lingue e sviluppare, nonché utilizzare meglio il potenziale terminologico di EURODICAUTOM.

335

Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giudiziaria

I negoziati tra gli Stati membri delle CE, i Paesi nordici e la Svizzera riguardanti una convenzione parallela alla Convenzione di Bruxelles sulla competenza giudiziaria dovrebbero concludersi nel 1988. L'esame degli effetti prodotti dalla riserva formulata dalla Svizzera per assicurare l'osservanza dell'articolo 59 della Costituzione federale costituirà l'ultimo oggetto delle discussioni.

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34 341

Associazione europea di libero scambio (AELS) Consiglio e organi permanenti dell'AELS

II Consiglio dell'AELS si è adunato a livello ministeriale il 19 e 20 maggio a Interlaken, sotto la presidenza della Svizzera, e il 14 e 15 dicembre a Ginevra, sotto la presidenza della Svezia. Le due riunioni avevano predisposto come tema il rafforzamento della cooperazione tra i Paesi dell'AELS e l'approfondimento delle relazioni tra questi Paesi e le CE. A Interlaken i ministri hanno adottato, su iniziativa della Svizzera, una dichiarazione intesa a rafforzare la cooperazione in seno all'AELS, in tre settori vincolati al commercio: la dichiarazione delle prescrizioni tecniche, il riconoscimento reciproco dei risultati di collaudi e dei certificati di conformità e la notificazione dei sussidi governativi.

Nel corso della medesima riunione, i ministri dell'AELS hanno incontrato Willy De Clerq, rappresentante della Commissione delle CE, responsabile delle relazioni esterne e della politica commerciale. In questa occasione sono stati firmati due accordi multilaterali (cfr. n. 323). Le parti hanno inoltre convenuto d'esaminare le possibilità di estendere la cooperazione a nuovi settori.

I comitati permanenti dell'AELS (comitato economico, comitato dei periti commerciali, comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi, comitato dei periti dell'origine e delle dogane) si sono riuniti ad intervalli regolari ed hanno esaminato essenzialmente temi concernenti la cooperazione tra i Paesi dell'AELS e le CE.

A lato della sua riunione semestrale, il comitato consultivo, composto di rappresentanti degli interlocutori sociali, ha incontrato i ministri dell'AELS per uno scambio d'opinioni. Il comitato parlamentare dell'AELS si è adunato due volte; i due comitati hanno inoltre incontrato i comitati omologhi delle CE.

342

Rapporti dei Paesi dell'AELS con la Jugoslavia

II comitato misto AELS-Jugoslavia si è riunito dal 29 settembre al 1 ° ottobre a Novi Sad. All'ordine del giorno figurava una valutazione della situazione economica jugoslava, alla luce della politica di risanamento condotta dalle autorità di Belgrado. I membri del comitato hanno deciso di rafforzare la collaborazione nei settori del promovimento commerciale, della cooperazione industriale, del turismo e dei trasporti. Le autorità jugoslave sono state invitate ad intensificare gli sforzi per sensibilizzare gli importatori e gli investitori dell'AELS.

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EUREKA

In occasione della quinta conferenza ministeriale del 15 settembre a Madrid, sono stati presentati 58 nuovi progetti che esigono investimenti di circa 1,2 miliardi di franchi. Con i progetti già preannunciati, il numero dei progetti ufficiali sale a 165 ed equivale ad un preventivo globale di circa 7,3 miliardi di franchi. Imprese ed istituti di ricerca svizzeri partecipano a 20 di questi pro855

getti, di cui in 5 come direttori. I ministri hanno per altro adottato una procedura disciplinante la partecipazione di imprese e istituti di ricerca di Paesi non membri di EUREKA a progetti EUREKA. È stato mantenuto il principio della partecipazione aperta a un progetto, tenuto però conto del presupposto, fra l'altro, che la partecipazione dell'ente non membro di EUREKA deve assumere una rilevante importanza per la realizzazione delle finalità del progetto.

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Ricerca scientifica e tecnica (COST)

La Svizzera ha partecipato alle seguenti nuove azioni COST: utilizzazione di radar stratotroposferici (radar ST; COST 74), scienza dei materiali e affidabilità delle fibre ottiche (COST 218), amplificazione telefonica per persone con deficienze uditive (COST 221), utilizzazione razionale dell'energia nei trasporti interregionali (COST 307), azione di ricerca europea concernente la meteorologia stradale (COST 309), azione di sostegno all'applicazione industriale di leghe leggere (COST 506).

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Cooperazione economica est-ovest

La Commissione economica per l'Europa (ECE), la cui segreteria è diretta, a contare dall'inizio del 1987, dall'austriaco Hinterègger, è in fase di riorganizzazione. S'impone infatti una razionalizzazione strutturale delle ECE, misura che la Svizzera ha reiteratamente domandato in questi ultimi anni, in particolare a cagione della crisi finanziaria che attualmente sta attraversando l'ONU. Il segretario esecutivo Hinterègger ha incontrato le autorità svizzere ed ha proceduto ad uno scambio approfondito di opinioni con il capo e alti funzionari del DFEP, sul ruolo dell'organizzazione.

L'elaborazione dei problemi economici nell'ambito del cosiddetto secondo paniere della riunione di Vienna riguardante le conseguenze della conferenza su la sicurezza e la cooperazione in Europa, che ha assunto maggiore importanza delle precedenti, è progredita considerevolmente sotto il coordinamento svizzero. Vista la situazione attuale e sempre che possa essere allestito un documento finale, è prevedibile che il secondo paniere riguardi soprattutto la protezione dell'ambiente, gli scambi e, presumibilmente, la cooperazione scientifica e tecnica.

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Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) In generale

II Consiglio dell'OCSE si è riunito in sessione annuale a livello ministeriale a Parigi il 12 e 13 maggio (cfr. comunicato stampa nell'allegato 7). La Svizzera era rappresentata dal capo del DFEP e dal segretario di Stato agli affari economici esterni. Tra gli oggetti delle discussioni, che hanno avuto luogo sotto la presidenza del ministro germanico dell'economia Bangemann, figurano preci856

puamente la situazione economica e la strategia in materia di politica economica, l'agricoltura, questioni d'aggiustamento strutturale e problemi di commercio internazionale.

La conferenza ha conseguito risultati concreti in settori importanti come l'agricoltura e l'aggiustamento strutturale. Essa ha convenuto che la strategia di politica economica dovrebbe, nell'ottica di una crescita duratura, fondarsi su tre pilastri: la cooperazione internazionale, la considerazione dei fattori microeconomici e il rafforzamento del sistema commerciale multilaterale.

I ministri hanno approvato la conclusioni tratte dal Comitato di politica economica da un rapporto esaustivo del segretario generale dell'OCSE sull'aggiustamento strutturale e la crescita economica. È prevalsa la convinzione che il sostegno pubblico a rami economici non competitivi a livello internazionale - per il tramite di ostacoli agli scambi o di sussidi - non soltanto rallenta gli adeguamenti strutturali inevitabili, ma accentua le distorsioni commerciali e compromette l'efficacia della politica economica a livello macroeconomico. In avvenire l'accento sarà posto sui provvedimenti che consentono una competitivita più intensa sui mercati dei prodotti e dei servizi, una maggiore capacità d'adeguamento dei mercati di fattori e un'accresciuta efficacia nel settore pubblico.

Lo Stato può, attraverso il suo comportamento e le condizioni generali che ha istituito, promuovere decisamente l'aggiustamento strutturale, ma può anche impedirlo. La Svizzera ha condiviso pienamente la conclusione secondo cui occorre dar prova di maggiore fiducia alle forze di mercato e conferire maggiore rilevanza, a livello nazionale e internazionale, alla competitivita.

È stato approvato il rapporto su le politiche nazionali e gli scambi agricoli, redatto in comune dai comitati dell'agricoltura e degli scambi, su mandato della conferenza ministeriale del 1982. Misure governative di sostegno (restrizioni al confine, provvedimenti intesi a stimolare la produzione nazionale, promovimento delle esportazioni) e un aumento considerevole della produttività hanno condotto a un accrescimento continuo dell'offerta nell'area OCSE. Per contro, è diminuita la domanda effettiva a cagione della saturazione del mercato, del rafforzamento del grado d'autoapprovvigionamento a livello
mondiale e dell'insufficiente potere d'acquisto di taluni Paesi in sviluppo. L'eccedente strutturale di offerta ha provocato distorsioni considerevoli della concorrenza sui mercati mondiali, tali da inasprire i conflitti commerciali latenti. I ministri hanno riaffermato la volontà di adottare misure puntuali - in particolare provvedimenti limitanti il volume della produzione - onde ridurre gli squilibri.

L'OCSE ha d'altronde fornito un considerevole lavoro concettuale per il ciclo Uruguay nell'ambito del GATT, in particolare nei settori dell'agricoltura, della proprietà intellettuale e dei servizi.

II comitato esecutivo in sessione speciale ha contribuito a preparare la conferenza ministeriale dell'OCSE ed a garantire un approccio interdisciplinare delle numerose questioni economiche, finanziarie, commerciali, di sviluppo e industriali. Il comitato, istituito nel 1973 e comprendente gli alti funzionari responsabili della politica economica esterna, si è adunato periodicamente e si è occupato in particolare della preparazione del vertice economico di Venezia.

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Attività nei settori specializzati importanti dell'OCSE Politica economica

Nei suoi lavori di politica economica l'organizzazione ha conferito un'importanza primordiale agli sforzi intesi a ridurre gli squilibri fondamentali attuali - bilance correnti dei principali Paesi industrializzati, disavanzo del bilancio federale americano, protezionismo crescente, instabilità delle relazioni di cambio, disoccupazione - che scuotono la fiducia degli operatori economici e dei mercati finanziari e che pongono in dubbio l'attuazione di una crescita durevole dell'economia mondiale. Tenuto conto dell'ampiezza e della persistenza dei problemi economici, un gran numero di Paesi hanno condiviso la necessità di intensificare la cooperazione internazionale, di coordinare meglio i provvedimenti economici e di applicarli più severamente. Le politiche monetaria e finanziaria non bastano da sole per conseguire una crescita economica priva di spinte inflazionistiche. Il presupposto per una crescita economica durevole è d'altronde costituito dall'armonizzazione delle politiche economiche generali, delle politiche d'aggiustamento strutturale e delle politiche commerciali. Trattasi dunque di creare, con l'applicazione di misure appropriate, le condizioni generali per uno sviluppo ottimale della crescita e dell'adeguamento.

L'orientamento della politica economica, in particolare dall'angolatura delle recenti evoluzioni sui mercati finanziari, ha costituito il punto nodale delle deliberazioni del comitato di politica economica e del suo gruppo di lavoro 3, incaricato delle questioni di politica monetaria, e del comitato d'esame delle situazioni economiche, chiamato a sorvegliare le politiche economiche nazionali. Le turbolenze che hanno scosso il mercato borsistico e monetario nell'ottobre scorso hanno provocato un deterioramento delle prospettive economiche internazionali. Il temuto indebolimento dell'attività economica attizza le attività protezionistiche e intralcia la crescita nei Paesi in sviluppo. Nondimeno, la situazione, pur rimanendo preoccupante, non deve essere drammatizzata. Grazie ad adeguate misure di politica economica - in particolare l'utilizzazione del margine di manovra delle politiche monetaria e finanziaria - le influenze negative dell'evoluzione sui mercati finanziari dovrebbero poter essere neutralizzate almeno in parte.

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Politica commerciale

La conferenza ministeriale dell'OCSE ha espresso la sua risoluzione di far progredire rapidamente il nuovo ciclo di negoziati commerciali multilaterali (Ciclo Uruguay) e ha riaffermato la sua volontà di rafforzare energicamente e di allargare il sistema commerciale multilaterale aperto, di lottare efficacemente contro la crescita del protezionismo e di evitare la tendenza verso la composizione bilaterale dei conflitti commerciali. Le politiche commerciali dei Paesi dell'OCSE devono mantenere la fiducia nella dichiarazione di Punta del Este, per cui trattasi di onorare gli impegni assunti in tema di status quo e di smantellamento e di opporsi alle pressioni interne in favore del protezionismo. Le restrizioni agli scambi, erette in questi ultimi anni fuori delle disposizioni dell'ac858

cordo generale del GATT e ricadenti nella cosiddetta zona grigia, devono essere allentate e smantellate onde consentire l'istituzione del clima di fiducia indispensabile alla riuscita del nuovo ciclo di negoziati. Su questo sfondo, il comitato degli scambi ha rafforzato i suoi meccanismi di sorveglianza e di consultazione. Le sue attività sono inoltre incentrate su lavori concettuali d'accompagnamento del nuovo ciclo Uruguay; i lavori concernono in particolare gli aspetti della proprietà intellettuale e degli investimenti, vincolati agli scambi, la liberalizzazione degli scambi di servizi e il commercio agricolo mondiale.

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Cooperazione allo sviluppo

Allo scopo d'aumentare l'efficacia dell'aiuto pubblico, il comitato d'aiuto allo sviluppo (CAS) ha adottato direttive più severe concernenti l'aiuto vincolato e pertanto ridotto notevolmente le possibilità di utilizzare questa forma d'aiuto per sussidiare le esportazioni. In seguito alla decisione di aumentare gradualmente l'elemento dono minimo dei crediti vincolati dal 25 al 35 per cento e all'introduzione di un tasso di sconto differenziato secondo il Paese per calcolare tale elemento (cfr. n. 11.1), la Svizzera concederà in futuro come dono la parte della Confederazione ai crediti misti. Una proposta svizzera intesa ad accordare, per forniture importanti di beni, il finanziamento agevolato solo in base ai bandi di gara internazionali è stata accettata come principio, ma non come obbligo.

Il CAS si è ugualmente occupato dell'analisi dei progetti e dei programmi, alla quale, tenuto conto dell'importanza accresciuta del finanziamento dei programmi d'adeguamento strutturale della Banca mondiale, va dedicata maggiore attenzione. I programmi, il loro influsso sugli strati più poveri della popolazione e il sostegno ad essi fornito dalle agenzie d'aiuto bilaterale hanno costituito il tema principale della riunione di dicembre del CAS a livello ministeriale. All'ordine del giorno figurava parimente la questione del rafforzamento della coordinazione dell'aiuto.

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Politica scientifica e tecnologica

II comitato della politica scientifica e tecnologica dell'OCSE si è riunito a livello ministeriale il 28 e 29 ottobre sotto la presidenza del ministro australiano della scienza. Nella consapevolezza che la scienza e la tecnologia possono fornire un validissimo contributo alla crescita economica, i ministri hanno convenuto di incoraggiare la ricerca fondamentale, di assicurare la formazione di ricercatori e di ingegneri, di promuovere lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche nel complesso della società, di assicurare un clima favorevole all'innovazione e di favorire la diffusione dell'informazione sui diversi aspetti delle nuove tecnologie. Hanno preso atto con soddisfazione che, durante la riunione di maggio del Consiglio ministeriale, era stata riconosciuta la necessità di definire in seno all'organizzazione un approccio integrato e globale dei diversi argomenti relativi alla tecnologia ed hanno condiviso l'intenzione del segretario generale di provvedervi.

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Agenzia internazionale dell'energia (AIE)

II Consiglio direzionale dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) si è adunato l'il maggio a Parigi a livello ministeriale. Nonostante la sovraofferta sui mercati energetici, i ministri hanno ribadito la loro volontà di intensificare gli sforzi per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine. A cagione dell'incerta evoluzione del mercato petrolifero, e in particolare dei rischi di tensione nel corso del prossimo decennio, hanno pure riaffermato la necessità d'istaurare una politica energetica duttile, che tenga parimente conto dei progressi tecnologici realizzati a livello della produzione e dell'utilizzazione dell'energia. Saranno proseguiti gli sforzi intesi a una diversificazione degli agenti energetici, in particolare lo sviluppo di fonti energetiche nazionali e rinnovabili. Sarà per altro promossa un'utilizzazione più razionale e più parsimoniosa dell'energia. Tutti questi provvedimenti dovrebbero fra altro consentire la prosecuzione della tendenza manifestatasi negli ultimi quattordici anni nell'area AIE, che ha permesso di ridurre di un quinto il consumo energetico per unità di prodotto interno lordo.

I ministri hanno inoltre condiviso l'opinione che la distensione sul mercato petrolifero fornisce un'occasione propizia per la costituzione di riserve d'emergenza. In considerazione del pericolo di una crescente dipendenza, a lungo termine, dalle importazioni di petrolio, il Consiglio direzionale dell'AIE è stato incaricato di determinare, nel corso dei dodici prossimi mesi, i settori nei quali potrebbero essere resi più efficienti i provvedimenti intesi a prevenire le crisi.

Un sistema tanto liberale quanto elastico dei mercati energetici contribuisce ampiamente per la sicurezza dell'approvvigionamento con energie. I ministri hanno pertanto rievocato i pericoli costituiti da qualsiasi misura protezionistica nel commercio energetico, riaffermando che gli ostacoli esistenti dovrebbero possibilmente essere ridotti, anzi completamente rimossi.

Per la maggior parte dei Paesi dell'AIE con programmi d'energia nucleare, questa forma di produzione d'elettricità rimane un'opzione tanto per il presente quanto per il futuro. I ministri appoggiano quindi ogni sforzo, collettivo 0 individuale, inteso a migliorare la sicurezza dell'energia nucleare. Giusta il loro parere, ogni
Paese dovrebbe però decidere, secondo la sua specifica situazione nazionale, in quale rapporto le diverse fonti energetiche devono essere impiegate per la produzione d'elettricità. Evidentemente, questa decisione deve tener conto degli imperativi inerenti alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla protezione dell'ambiente, alla funzionalità dell'esercizio e alle possibili conseguenze per altri Paesi.

1 ministri hanno infine riaffermato che la produzione energetica deve essere rispettosa dell'ambiente. Per il mantenimento di un approvvigionamento sufficiente, sicuro ed economicamente valido sono infatti assolutamente auspicabili soluzioni che tengono conto dei problemi connessi con l'ecologia. In questo contesto è dunque importante un'armoniosa applicazione della politica in materia di protezione dell'ambiente.

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Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) In generale

Le Parti contraenti del GATT hanno incentrato le loro attività sull'ottavo ciclo di negoziati commerciali multilaterali (ciclo Uruguay), il cui avvio è stato deciso il 20 settembre 1986 a Punta del Este (Uruguay; cfr. n. l e 61 del rapporto 86/2). Già il 28 gennaio ha potuto essere convenuta un'intesa sulla struttura organizzativa dei negoziati e sono stati definitivamente stabiliti i pertinenti piani per i quattordici gruppi di negoziato nel settore delle merci (cfr. n. 62) e nel settore dei servizi (cfr. n. 9). Il 9 giugno abbiamo preso la decisione sul mandato concernente il ciclo Uruguay (cfr. allegato 2) e abbiamo designato la nostra delegazione.

L'attività regolare del GATT è proseguita parallelamente al ciclo Uruguay. Nel contesto dell'introduzione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci è stata condotta in porto una serie di negoziati tariffali bilaterali (cfr. n. 12.1); il campo d'applicazione dell'accordo inerente ai mercati pubblici ha potuto essere allargato (cfr. n. 642) e, in previsione dell'accesso di un certo numero di Stati al GATT, sono stati condotti negoziati specifici (cfr.

n. 645).

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Ottavo ciclo di negoziati commerciali multilaterali (ciclo Uruguay)

Tre mesi solo dopo l'adozione della dichiarazione di Punta del Este, i partecipanti al negoziato hanno potuto avviare i lavori nelle differenti adunanze, fondandosi sui piani adottati il 28 gennaio. I lavori evolvono in quattordici gruppi distinti, cui è preposto il gruppo di negoziato sulle merci. Allo stesso livello opera un gruppo di negoziato sui servizi. Questi due gruppi sottostanno, a loro volta, al comitato dei negoziati commerciali, che è incaricato dell'alta vigilanza dei negoziati e che si aduna sia a livello ministeriale, sia a livello di alti funzionari. I lavori non sono progrediti uniformemente in tutti i gruppi. Infatti, in certi settori, si stanno ancora analizzando problemi, mentre in altri sono già mature proposte concrete. Nella fase iniziale, quasi tutti i gruppi hanno già raggiunto il loro scopo intermedio, ossia T'elaborazione di basi di negoziato, ciò che costituisce un notevole risultato, tenuto conto dello stato attuale dell'economia mondiale.

Fondandosi sulla dichiarazione di Punta del Este, che ha dato avvio al ciclo Uruguay (cfr. allegato 2 del rapporto 86/2), i negoziati si sono incentrati, nei diversi settori, sui seguenti punti nodali: - Per quanto concerne i problemi inerenti all'accesso al mercato in generale tariffe, ostacoli non tariffali al commercio, ostacoli specifici al commercio di prodotti provenienti da risorse naturali, tessili e abbigliamento in particolare - sul tappeto sono presentemente messe soprattutto le questioni metodologiche. La discussione verte sull'opportunità d'applicare nuovamente una formula di riduzione tariffale («formula svizzera») o di negoziare su una 861

base «prodotto per prodotto». Per la prima soluzione si schiera un numero crescente di partecipanti, mentre la seconda è difesa in particolare dagli Stati Uniti. A cagione dell'introduzione del sistema armonizzato e del conseguente adeguamento tariffale (cfr. n. 12.1), le basi di negoziato saranno però disponibili soltanto a contare dal 1989.

Nel settore dei prodotti tropicali sono previsti progressi rapidi. Trattasi di accordare ai Paesi in sviluppo un migliore accesso al mercato, sempre che quelli di essi economicamente forti mostrino pure la loro disponibilità ad assumere maggiormente obblighi nell'ambito del GATT.

Nei negoziati sul commercio dei prodotti agricoli, che non hanno per oggetto unicamente la questione dell'accesso al mercato, bensì il sistema stesso del commercio mondiale dei prodotti agrari, si affrontano quattro concezioni: il gruppo di Cairns (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Columbia, Ungheria, Indonesia, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Tailandia e Uruguay come Paesi fortemente esportatori di prodotti agrari) postula l'abbandono di qualsiasi sostegno pubblico all'agricoltura. Gli Stati Uniti, a loro volta, propongono l'eliminazione, sull'arco di dieci anni, di qualsiasi sussidio avente un'incidenza sul commercio. La Comunità europea, per contro, domanda in una prima fase misure d'urgenza puntuali, concernenti parzialmente una ripartizione dei mercati e, in una seconda fase non ancora definita con precisione, una diminuzione limitata dei sussidi. Infine, la Svizzera si pronuncia per un quadro giuridico che consenta l'ottimale funzionalità dei mercati agricoli mondiali, ma che conferisca agli Stati la libertà di definire le loro politiche agricole, se del caso mediante meccanismi protettivi appropriati alle situazioni. Il fatto che sussista un consenso generale di esaminare e di negoziare questo settore chiave, particolarmente delicato, del ciclo Uruguay, costituisce da solo un primo progresso importante.

I lavori del settore dei sussidi e delle misure compensative sono considerevolmente influenzati dallo stato dei negoziati agricoli. La fase iniziale ha evidenziato tutta una gamma di problemi complessi che trattasi ora di classificare in diverse categorie e successivamente di trattare gradualmente.

Esistono essenzialmente due tendenze: da un lato, le Parti
contraenti che intendono eliminare ogni sussidio e che quindi vorrebbero procedere da un pertinente divieto. Dall'altra, le Parti contraenti - tra le quali la Svizzera - che intendono sottoporre i sussidi a un disciplinamento internazionale soltanto nella misura in cui essi cagionino effetti negativi sugli altri interlocutori commerciali.

Negli sforzi intesi a migliorare il sistema dell'accordo generale nel suo complesso, assume un'importanza precipua il negoziato sulle clausole di salvaguardia. Intendiamo al riguardo la questione di sapere come devono essere trattati, dall'angolatura giuridica del GATT, i provvedimenti cosiddetti della zona grigia, che hanno un effetto selettivo (accordi d'autolimitazione delle esportazioni ecc.) e il cui numero è considerevolmente aumentato in questi ultimi tempi. Come misura di salvaguardia, essi dovrebbero essere applicati erga omnes, ossia riguardò a tutte le Parti contraenti, o altrimenti eliminati.

Questo principio è ovviamente riconosciuto nella dichiarazione di Punta del 862

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Este, ma la sua applicazione pratica non è assicurata. Un'altra importante tematica consiste nel fatto di sapere sino a quale punto possono essere presi provvedimenti pubblici per affrontare problemi strutturali fondamentali di un settore economico in difficoltà, senza frenare considerevolmente e illimitatamente nel tempo l'accesso al mercato di prodotti importati.

Nei settori di negoziato concernenti gli articoli del GA TT e i diversi accordi risultanti dal Tokyo-Round, durante la fase iniziale si è cristallizzato un numero elevato di questioni insolute. Trattasi di stabilire se nel complesso dei partecipanti sussista una sufficiente volontà di negoziato, per poter rispondere consensualmente a tutte le questioni e a tutti i temi posti, in favore di un rafforzamento del sistema.

Gli sforzi intrapresi per la prima volta in seno al GATT onde rafforzare la protezione della proprietà intellettuale e la lotta contro la contraffazione perseguono lo scopo di migliorare l'applicazione delle regole internazionali esistenti attraverso i meccanismi del GATT e di elaborare normative complementari.

Molti Paesi in sviluppo continuano a contestare la competenza del GATT di disciplinare i provvedimenti in materia d'investimenti vincolati al commercio, dubitano che l'accordo generale sia in grado di offrire effettivamente spunti per soluzioni e temono di dover rinunciare alle loro legislazioni interne di protezione. In questo campo è particolarmente percettibile la classica divisione tra nord e sud mentre in altri gruppi di negoziato si delineano viepiù coalizioni flessibili e pragmatiche.

Durante l'esame del funzionamento del sistema commerciale multilaterale del GATT e della posizione dell'accordo generale nell'economia mondiale, è stata presentata una serie di proposte per una maggiore considerazione degli aspetti macroeconomici nei lavori del GATT e soprattutto per un miglioramento dell'influsso di questa organizzazione come tale su altri settori della politica economica mondiale. In particolare, si cerca di determinare le modalità che permetterebbero di promuovere questa cooperazione a livello ministeriale e a potenziare la cooperazione e la coordinazione con le istituzioni di Bretton Woods (Banca mondiale e Fondo monetario internazionale). Le Parti contraenti dovrebbero poter disporre di una migliore
visione generale sulle politiche commerciali grazie ad una maggiore trasparenza ed a verifiche generali della loro politica commerciale, in modo però che questa sorveglianza accresciuta non allenti gli obblighi contrattuali di ogni Parte.

La fase iniziale dei negoziati concernenti gli sforzi intesi a migliorare la procedura di composizione delle vertenze in seno al GA TT è stata contrassegnata da una notevole concordanza delle proposte intese a rafforzare e a rendere più efficace questa procedura unica nel suo genere. Altre proposte (tra cui quelle della Svizzera), che esulano dal mero ambito procedurale, raccomandano una migliore osservanza ed esecuzione delle decisioni obbligatorie delle Parti contraenti, come anche l'introduzione di una vera procedura d'arbitrato.

Per quanto concerne i negoziati nel settore dei servizi, rinviamo al numero 9 del presente rapporto.

863

L'attuazione del rafforzamento del sistema commerciale multilaterale, ossia la finalità dichiarata del ciclo Uruguay, assume per la Svizzera un'importanza considerevole. Per questo motivo la nostra delegazione non ha mai mancato, già nella fase iniziale, di esporre i suoi concetti corredati di proposte. Essa ha concentrato i suoi interventi nei gruppi di negoziato che orientano le loro attività precipuamente verso un miglioramento del sistema multilaterale del GATT (clausola di salvaguardia, articoli del GATT, composizione delle vertenze, funzionamento del GATT), come anche verso l'inserimento nel GATT del commercio dei servizi e degli aspetti della proprietà intellettuale legati al commercio. Questi due settori sono infatti strettamente connessi con gli sforzi intesi a migliorare la funzionalità del sistema multilaterale. La delegazione svizzera ha parimente seguito, con la massima attenzione, i negoziati concernenti il commercio dei prodotti agricoli.

63

Celebrazione del 40° anniversario dell'accordo generale

II 30 novembre, le 95 Parti contraenti del GATT hanno celebrato il 40° anniversario dell'accordo generale su le tariffe e il commercio, firmato il 30 ottobre 1947. La manifestazione commemorativa ha offeto al capo de Dipartimento federale dell'economia pubblica l'occasione di stabilire contatti informali sul ciclo Uruguay con diversi ministri. Al riguardo è stata unanimamente espressa l'intenzione di prevedere, per la fine del 1988, una riunione del comitato dei negoziati commerciali a livello ministeriale, onde compilare un bilancio intermedio del ciclo Uruguay, assicurare la prosecuzione dei negoziati e, se possibile, mettere in vigore i primi risultati.

Dopo la celebrazione del 40° anniversario dell'accordo generale si è adunata la 43a sessione delle Parti contraenti. Considerato il quadro preoccupante degli ultimi sviluppi dell'economia mondiale, è stata riaffermata la necessità di proseguire energicamente il ciclo Uruguay. Le politiche commerciali nazionali devono convergere con le finalità dei negoziati commerciali multilaterali, come anche con le politiche economiche, monetarie e finanziarie. La sessione ha inoltre approvato i rapporti d'attività del Consiglio e dei comitati ed ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di procedere all'esame dei provvedimenti quantitativi, adottati dalla Svizzera per l'importazione di prodotti agricoli (cfr. n.

624 del rapporto 86/2).

64

Attività regolari del GATT

Parallelamente ai negoziati sono proseguiti i lavori negli organi tradizionali del GATT e nei comitati istituiti dai diversi accordi procedenti da negoziati commerciali multilaterali (Tokyo-Round). Durante l'anno in rassegna si è ulteriormente accresciuto il numero dei procedimenti avviati per la composizione di vertenze. Sono attualmente in corso non meno di dieci procedimenti, nell'ambito dell'accordo generale, e non meno di cinque, nell'ambito dei diversi accordi del Tokyo-Round. Per contro, ad eccezione del gruppo sulle restrizioni quantitative, i comitati istituiti nel 1982 dalla conferenza dei ministri hanno 864

conchiuso i loro lavori e le loro funzioni verranno essenzialmente riprese dal ciclo Uruguay.

641

Questioni doganali

II comitato delle concessioni tariffali ha sorvegliato l'osservanza delle direttive elaborate in seno al GATT per la trasposizione delle tariffe doganali nazionali nel Sistema armonizzato. Si è occupato dei risultati dei negoziati tariffali bilaterali, in particolare di quelli che hanno condotto ad aliquote tariffali superiori a quelle consolidate esistenti. Undici Paesi, tra cui la Svizzera (cfr. n. 12.1), hanno sottoposto alle Parti contrenti la documentazione sulla trasposizione delle loro tariffe nel Sistema armonizzato, per poter concludere tempestivamente i negoziati bilaterali divenuti necessari, ossia innanzi il 1° gennaio 1988, data dell'entrata in vigore di tale sistema. La Svizzera ha svolto consultazioni con questi Paesi e, con parecchi di essi, ha potuto far valere diritti di negoziato.

Per diversi prodotti interessanti le nostre esportazioni e le cui aliquote di dazio si collocavano al di sopra della tariffe consolidate - in particolare nelle tariffe doganali degli Stati Uniti, Canada e Giappone- sono state ottenute rettifiche.

A cagione della lunghezza dei negoziati e delle differenze procedurali interne nei diversi Paesi, il comitato ha dovuto adottare due protocolli scaglionati nel tempo, che costituiscono il quadro giuridico per gli elenchi dei Paesi con consolidamenti tariffali. I due protocolli entrano in vigore il 1° gennaio 1988. L'elenco svizzero dei consolidamenti doganali è allegato al secondo protocollo (cfr. n. 12.1).

642

Appalti pubblici

II 29 settembre la Svizzera ha firmato il protocollo, approvato dai vostri Consigli, che modifica l'Accordo sugli appalti pubblici (cfr. messaggio dell'8 aprile 1987, FF 1987II 295). Il protocollo è stato adottato da tutti i firmatari dell'accordo, cosicché entrerà in vigore il 14 febbraio 1988. Le modifiche principali concernono l'abbassamento della soglia per gli acquisti sottoposti all'accordo (130 000 invece di 150 000 diritti di prelevamento speciali), l'inclusione dei contratti leasing e dei contratti di locazione, la proroga del termine per la ricezione delle offerte a 40 giorni, come anche la pubblicazione di informazioni riguardanti gli appalti assegnati.

Il Comitato dei mercati pubblici ha elaborato un programma di lavoro su la prosecuzione dei negoziati, l'estensione della portata dell'accordo e l'inclusione eventuale degli acquisti pubblici di servizi.

643

Ostacoli tecnici al commercio (Codice sulle norme)

II Comitato degli ostacoli tecnici al commercio ha adottato due raccomandazioni, che perseguono lo scopo di aumentare la trasparenza degli accordi bilate55

Foglio federale. 71° anno. Voi. I

865

ral nel settore delle norme e della certificazione e di migliorare il flusso delle informazioni sulle traduzioni esistenti o previste di prescrizioni tecniche.

644

Procedure in materia di licenze all'importazione (Codice delle licenze)

Le nuove raccomandazioni del Comitato sulle licenze all'importazione stabiliscono determinati termini che dovrebbero essere osservati dai firmatari nei procedimenti d'approvazione e di concessione di licenze. Le disposizioni concernono soprattutto i termini di presentazione delle domande e la durata entro la quale devono essere trattate.

645

Entrate nel GATT

II numero delle Parti contraenti si è ulteriormente accresciuto: AntiguaBarbuda, Botswana, Hong Kong e Marocco hanno dato la loro adesione al GATT nel 1987, aumentando così il numero complessivo dei membri a 95. Nel corso dei negoziati bilaterali di accessione, il Marocco ha concesso alla Svizzera una serie di consolidamenti è di riduzioni tariffali, in particolare nei settori dei prodotti chimici, degli insetticidi, dei tessili, delle macchine, degli istrumenti e degli orologi.

Nel corso dell'anno, la Bolivia, la Costa Rica e l'Algeria hanno chiesto l'accessione definitiva e il Salvador, il Guatemala e Honduras, l'accessione provvisoria all'Accordo generale. Sono invece pendenti i procedimenti per l'accessione della Bulgaria e della Tunisia. Si è riunito per la prima volta anche il gruppo di lavoro presieduto dalla Svizzera, incaricato di esaminare il procedimeno d'accessione della Repubblica popolare di Cina, che quest'ultima qualifica di reintegrazione.

7

Cooperazione con i Paesi in sviluppo

71

Cooperazione multilaterale

711

CNUCES

La settima sessione plenaria della conferenza delle Nazioni Unite su il commercio e lo sviluppo (CNUCES VII), che si è tenuta a Ginevra nel luglio scorso, ha permesso di ristabilire un dialogo nord-sud più realistico e di procedere a un'analisi oggettiva della situazione in materia di politica di sviluppo. Contrariamente alle conferenze precedenti, caratterizzate da una politicizzazione e una polarizzazione crescenti, la CNUCES VII è sfociata su nuovi orientamenti, che lasciano trasparire una speranza legittima quanto alla possibilità dell'organizzazione di assumere un ruolo accresciuto in veste di catalizzatore nel dialogo su i provvedimenti ed i comportamenti in materia di politica economica e commerciale d'interesse comune per i Paesi industrializzati e i Paesi in sviluppo.

866

La caratteristica principale di questo mutamento è costituita soprattutto dal riconoscimento unanime ed esplicito che, in materia di condizioni economiche e di rianimazione del processo di sviluppo, la responsabilità non incombe meramente ai Paesi industrializzati, ma parimente, tenuto conto dell'importanza e della competitivita della loro economia, ai Paesi in sviluppo. Al riguardo, l'accento è stato posto, in particolare, sul promovimento del processo d'adeguamento strutturale e sulla ricerca di soluzioni ai problemi del debito esterno. Va parimente evidenziata una crescente consapevolezza sia dei rischi risultanti dall'inosservanza dei segnali dei mercati, sia della necessità di rivedere la ripartizione dei compiti tra i settori pubblico e privato.

Contrariamente alle precedenti sessioni plenarie della CNUCES, i partecipanti sono riusciti a convenire un Atto finale unico, evitando così una proliferazione di risoluzioni. Questo documento, fondato sul principio della responsabilità ripartita, contiene, oltre a postulati ed esigenze nei confronti dei Paesi industrializzati, numerose raccomandazioni rivolte sia a tutti i Paesi, sia particolarmente ai Paesi in sviluppo. L'atto finale tiene conto al riguardo della situazione economica eterogenea del Terzo mondo che esige un esame differenziato.

Oltre ad un'analisi introduttiva della situazione economica mondiale, l'Atto finale è incentrato sui quattro temi principali trattati a Ginevra, ossia le risorse finanziarie per lo sviluppo - compresi i problemi d'indebitamento e le questioni monetarie - il commercio internazionale, i prodotti di base e la situazione dei Paesi meno progrediti. Questo testo costituisce essenzialmente un consolidamento ed un inventario dei provvedimenti intesi a migliorare la situazione dei Paesi emergenti, provvedimenti che, ispirati ai nuovi orientamenti testé descritti, possono essere compendiati come segue: - Nel settore del trasferimento di risorse finanziarie e dell'indebitamento sono stati ribaditi gli elementi portanti di una strategia di crescita, nonché la necessità di rafforzarli e di conferire ad essi nuovi impulsi, in particolare per quanto concerne il flusso dei capitali privati.

- Nel settore dei prodotti di base, il programma integrato è stato confermato e collocato in una prospettiva più dinamica, che consente
di tener conto delle esperienze acquisite e degli sviluppi avvenuti dopo la sua introduzione nel 1976. Per altro, è stato ribadito l'imperativo di promuovere gli sforzi di diversificazione. Alla Svizzera, che d'altronde ha assunto il ruolo di coordinatrice del gruppo dei Paesi occidentali industrializzati, è stata affidata la presidenza del gruppo di lavoro a livello ministeriale, incaricato di trovare un consenso in questo campo.

- In materia di commercio internazionale sono state riaffermate le risoluzioni precedenti, inerenti al sistema generalizzato delle preferenze tariffali in favore dei Paesi in sviluppo. La conferenza ha inoltre riconosciuto l'importanza del ciclo Uruguay e ha fatto suo l'impegno assunto in questo ambito di non introdurre nuove restrizioni e di eliminare gli ostacoli all'importazione esistenti. I Paesi in sviluppo assumono così, per la prima volta alla CNUCES, la loro parte di responsabilità nella lotta contro il protezionismo. Alla CNUCES è stato assegnato un mandato limitato in materia di scambi di servizi.

867

- Per quanto concerne la situazione dei Paesi meno progrediti sono stati confermati gli impegni particolari assunti dai Paesi industrializzati nell'ambito del programma d'azione dell'ONU del 1981, come anche i nuovi provvedimenti e le nuove iniziative, che da quel momento sono già stati presi o saranno presi nel settore dell'indebitamento. Simultaneamente è stato riconosciuto il principio di una maggiore responsabilità dei governi dei Paesi meno progrediti.

In compendio può essere constatato che l'accettazione unanime di un atto finale comune, contenente nuovi orientamenti, dovrebbe corroborare la credibilità della CNUCES e la sua posizione quale foro universale di cooperazione economica. Questo risultato consente di operare contro la bilateralizzazione crescente delle relazioni economiche, in modo che la cooperazione multilaterale, nel suo complesso, esce rafforzata da questa conferenza.

712

ONUSI

La seconda conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI) è tenuta a Bangkok nel novembre scorso. Contrariamente a quanto era avvenuto nelle precedenti sessioni, le discussioni si sono svolte senza considerevoli irrigidimenti dei fronti. Parecchie decisioni sono infatti state adottate per consenso e si riferiscono precipuamente ai punti seguenti: - grazie a programmi meglio articolati, la formazione professionale assumerà in futuro un rango più importante nelle attività dell'organizzazione; - dovrà essere cercata una migliore coordinazione delle attività di cooperazione tecnica in seno al sistema delle Nazioni Unite; - grazie a una maggiore collaborazione con gli istituti finanziari internazionali, l'ONUSI dovrebbe disporre di mezzi finanziari supplementari per lo sviluppo industriale; - nei programmi di cooperazione tecnica dell'ONUSI dovrebbero essere inclusi provvedimenti intesi a ridurre gli effetti negativi del debito esterno.

La conferenza ha approvato le misure proposte dal Consiglio di sviluppo industriale e dal Comitato dei programmi e dei preventivi per affrontare la crisi finanziaria dell'Organizzazione. L'accettazione di un preventivo supplementare di 3,1 milioni di dollari per il periodo 1986-1987 compenserà parzialmente le perdite cagionate dalle fluttuazioni sul mercato dei cambi.

A contare dal nuovo periodo di preventivo (1988-1989), i contributi statutari degli Stati membri saranno calcolati in due monete, ossia in scellini (70%) e in dollari (30%), per cui risulterà notevolmente ridotto il rischio di cambio. Per risolvere gli attuali problemi finanziari, occorrerà procedere a nuovi risparmi nei diversi programmi dell'Organizzazione.

Come convenuto, la Svizzera ha trasmesso all'Austria, per un biennio, il suo seggio nel Comitato dei programmi e dei preventivi. Per contro, il nostro Paese rimane membro del Consiglio sino al 1989.

868

713

Comitato di sviluppo Banca mondiale / Fondo monetario internazionale

La cooperazione economica tra i Paesi industrializzati e i problemi d'indebitamento hanno costituito i temi principali delle discussioni nell'assemblea annua delle istituzioni di Bretton Woods a Washington.

Il Comitato di sviluppo si è occupato, in particolare, della questione dell'indebitamento. La crisi in questo settore non può essere risolta a medio termine a cagione di problemi di politica interna nei Paesi debitori, della difficoltà di attuare a più lunga scadenza programmi d'adeguamento strutturale e dell'insufficienza delle risorse finanziarie esterne dedicate a tali programmi.

Il Comitato ha riaffermato la necessità di rendere disponibili nuove risorse a condizioni di favore per i Paesi fortemente indebitati più poveri, principalmente dell'Africa. Ha inoltre approvato l'iniziativa del FMI di aumentare di 3 a 9 miliardi di dollari i fondi per l'adeguamento strutturale. La posizione introduttiva degli Stati Uniti, secondo cui a questo intervento dovevano partecipare in primo luogo i Paesi con bilance correnti eccedentarie, come il Giappone e la Repubblica federale di Germania, ha indotto questi ultimi ad assumere un atteggiamento prudente, cosicché non si è potuto giungere ad un accordo. Il Comitato ha per altro invitato il Club di Parigi a tenere integralmente conto, all'atto del riordino dei crediti pubblici, della capacità di pagamento dei Paesi indebitati. Infine, ha discusso il programma d'azione della Banca mondiale sul riorientamento dell'aiuto in favore di provvedimenti d'adeguamento strutturale, che dovrebbe essere attuato prossimamente. Dalla Svizzera, pure un paese con bilancia corrente eccedentaria, si attende che essa partecipi in un modo o nell'altro ad azioni di solidarietà internazionale.

714

Prodotti di base

II massiccio calo dei prezzi dei prodotti di base, constatato dall'inizio degli anni ottanta, è proseguito ancorché in modo differenziato secondo i prodotti. Infatti, mentre il prezzo di alcuni prodotti agricoli, come il cotone e la gomma naturale, e di qualche matallo si è stabilizzato o anzi aumentato, il corso di certi prodotti tropicali (caffè, cacao, té) è diminuito sensibilmente. Pertanto, i Paesi più sprovvisti, che dipendono fortemente dalle loro esportazioni di prodotti di base, hanno subito una nuova flessione dei redditi, che è stata particolarmente marcata nei Paesi emergenti che non fanno parte della zona del dollaro. Questa involuzione si è ripercossa sulla cooperazione internazionale nel settore dei prodotti di base, che, in generale, è divenuta, rispetto ad alcuni anni or sono, più flessibile e più rispondente ai bisogni del mercato. Sono stati constatati progressi anche per quanto concerne i meccanismi di compensazione delle perdite d'esportazione dei Paesi in sviluppo. In particolare, va osservato che i lavori per l'introduzione del sistema svizzero di compensazione sono sufficientemente progrediti, cosicché i primi versamenti potranno probabilmente essere effettuati già nel corrente del 1988.

869

Il crollo drammatico dei prezzi del caffè a contare dalla fine del 1986 ha indotto la corrispondente organizzazione internazionale a reintrodurre le restrizioni all'esportazione e all'importazione, previste nell'accordo sul caffè del 1983. Grazie a questo provvedimento, i prezzi sono bensì aumentati leggermente, ma si sono stabilizzati a un livello che ha provocato considerevoli difficoltà economiche e sociali nella maggior parte dei Paesi produttori. L'ordinanza del 19 settembre 1983 concernente l'esecuzione dell'accordo internazionale sul caffè (RS 946.216), che era stata sospesa il 18 febbraio 1986 (cfr. n.

714 del rapporto 86/2), è stata rimessa in vigore il 1° ottobre.

Gli acquisti effettuati per il conto dello stock regolatore dell'accordo internazionale sul cacao del 1986 hanno esercitato un influsso soltanto temporaneo e non hanno potuto evitare un nuovo calo dei prezzi all'inizio dell'anno. Le divergenze di opinione sorte riguardo alla portata dell'adeguamento dei prezzi indicativi, previsto nell'accordo, hanno provocato l'arresto delle attività dello stock regolatore. Un'intesa tra produttori e consumatori è inoltre resa difficile dalla continua sovraofferta di origine strutturale.

Nel mese di marzo è stato concluso, dopo quattro cicli di negoziati, un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale, che tiene ampiamente conto dei bisogni dell'economia di questo ramo produttivo, dei Paesi in sviluppo, come anche dell'industria svizzera. L'accordo precedente, giunto a scadenza il 22 ottobre, ha dato buona prova in quanto già le prime vendite di piccole quantità dello stock regolatore hanno consentito di evitare un aumento eccessivo di prezzo (cfr. allegato 11).

Durante il periodo in rassegna, ha potuto finalmente entrare in attività l'organizzazione internazionale dei legni tropicali. Diversi progetti su scala internazionale dovrebbero contribuire a rendere lo sfruttamento delle foreste tropicali più razionale e più rispettoso dell'ambiente.

Prosegue la crisi che ha coinvolto l'accordo internazionale sullo stagno (cfr. n.

715 del rapporto 85/1+2 e n. 714 del rapporto 86/2). Il trattamento delle azioni penali, promosse da parecchie banche e mandatari dinanzi ai tribunali britannici, sia contro il Consiglio dello stagno, sia contro taluni suoi membri, dovrebbe durare parecchi anni.

715

Aiuto finanziario multilaterale

In occasione dei negoziati sul settimo aumento del capitale della Banca interamericana di sviluppo (BIS) e sulla ricostituzione del fondo per le operazioni speciali, le divergenze d'opinione tra i quattro grandi Paesi latinoamericani (Argentina, Brasile, Messico, Venezuela) e gli Stati Uniti, riguardo all'introduzione di un nuovo meccanismo decisionale, hanno impedito la conclusione delle discussioni e l'aumento dei fondi.

All'ordine del giorno della riunione annua della Banca asiatica di sviluppo (ADB) figurava la proposta di riesaminare il ruolo della banca negli anni novanta, come anche quella di elaborare direttive operative, strategie e politiche.

870

"A tale scopo, il Consiglio d'amministrazione della banca ha istituito una commissione composta di cinque personalità, che avvierà i suoi lavori all'inizio del 1988.

Il quarto aumento del capitale della Banca africana disviluppo (BAS) è entrato in vigore l'il giugno. In questa occasione, il capitale della banca è stato aumentato da 5,4 miliardi di unità di conto (1 Uc/BAS= 1,22319 dollari al 31 dicembre 1986) a 10,8 miliardi. Saranno liberati soltanto 675 milioni, ossia il 6,25 per cento, tenuto conto che il residuo di 10,125 miliardi (93,15%) è esigibile su domanda. La parte della Svizzera è mantenuta al 3,64 per cento del capitale sottoscritto dagli Stati membri non regionali, che rappresenta un terzo del capitale complessivo. L'importo pagabile sarà pari a 15 milioni di franchi e verrà computato nel nuovo credito di programma per la partecipazione della Svizzera al capitale delle banche regionali di sviluppo.

Per quanto concerne la quinta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (FAS), i Paesi donatori hanno convenuto in novembre un importo di 2,25 miliardi di unità di conto (1 Uc/FAS= 1,12662 dollari al 31 dicembre 1986). Questo aumento del 50 per cento rispetto all'importo totale della quarta ricostituzione consente di tener conto dei bisogni considerevoli dei Paesi più sprovvisti d'Africa. Il contributo del nostro Paese ammonta a un importo di 161 milioni di franchi (4% del totale), che sarà attinto al credito di programma di 2,1 miliardi di franchi per il proseguimento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo.

72

Finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo

II credito quadro di 350 milioni di franchi (DF del 29 settembre 1982) è esaurito il 31 maggio. Dal 1° giugno i nuovi impegni sono addebitati al conto del credito quadro di 430 milioni di franchi (DF dell'8 ottobre 1986).

721

Crediti misti

Nel corso del periodo in rassegna sono stati concessi due nuovi crediti misti e due supplementi di credito:

871

Parte della Confederazione

Parte delle banche

Totale

in milioni di franchi

Nuovi crediti Cina II Pakistan Aumento Sri Lanka Tailandia Totale

40 0 31 5

60 0 58 5

07 1,54

07 3,06

73 74

122 26

1000 90,0 14 4,06

196,00

Visto l'aggravamento della situazione finanziaria della Costa d'Avorio, non hanno potuto essere proseguiti i negoziati sulla concessione del credito misto menzionato nel rapporto 86/2. La conclusione dei negoziati è andata per le lunghe a cagione delle difficoltà sorte nella determinazione di un numero sufficiente di progetti degni del finanziamene mediante credito misto.

Dal 1977 la Svizzera ha concesso 23 crediti misti 1) per un importo totale di circa 1262 milioni di franchi (parte della Confederazione: 473 milioni di franchi). Della somma globale dei crediti, sono stati impiegati circa 725 milioni di franchi.

722

Aiuto alla bilancia dei pagamenti

Durante l'anno in rassegna sono stati conclusi due accordi di aiuto alla bilancia dei pagamenti, riguardanti un importo totale di 20,1 milioni di franchi (Mozambico: 10,1 milioni; Tanzania: 10 milioni). L'azione in favore del Mozambico costituisce l'oggetto di un cofinanziamento con l'Associazione internazionale di sviluppo (AIS), nell'ambito dell'ottava ricostituzione del suo capitale (cfr. allegato 8) ed è inoltre sostenuta con fondi della OSA. L'assistenza alla Tanzania viene concessa in via bilaterale e consente a questo paese di importare materie prime e pezzi di ricambio per i settori prioritari della sua economia.

723

Prodotti di base

L'esecuzione dei progetti enumerati nel numero 723 del rapporto 86/2 è stata proseguita. I nuovi impegni nel settore dei prodotti di base concernono: - il cofinanziamento di diversi progetti dell'organizzazione internazionale dei legni tropicali, volto a promuovere uno sfruttamento più razionale e più rispettoso dell'ambiente, l'utilizzazione a livello locale e la commercializzazione dei legni tropicali; "Camerun I e II, Egitto I e II, Honduras, Kenya, Marocco, Senegal, Sri Lanka, Tailandia I e II, Tunisia I e li, Zimbabwe I e II, India, Cina I e II, Banca africana occidentale di sviluppo (BAOS), Indonesia, Giordania, Colombia, Pakistan.

872

- il rinnovo di un sostegno finanziario globale al Centro del commercio internazionale CNUCES/GATT (CCI) per il promovimento di progetti nel settore dei prodotti di base; - corsi di perfezionamento del CCI concernenti le tecniche di commercializzazione del caffè, del cacao e del cotone; - Il promovimento delle vendite di cotone attraverso l'Istituto internazionale del cotone a Bruxelles.

724

Promovimento commerciale

Nel settore del promovimento commerciale in favore dei Paesi in sviluppo è stato accordato un sostegno finanziario in particolare per le attività ed i progetti seguenti: - proseguimento e intensificazione dell'informazione e della consulenza dell'Ufficio svizzero d'espansione commerciale in favore dei Paesi in sviluppo che desiderano rafforzare la loro presenza sul mercato svizzero; - progetti di promovimento delle esportazioni nel Costa Rica, in Honduras e nel Rwanda; - proseguimento di due progetti, l'uno nel Rwanda e l'altro nel Burundi, concernenti il miglioramento della gestione delle importazioni e degli stock; - organizzazione di un seminario regionale sulle preferenze tariffali in favore dei Paesi dell'ASEAN e di corsi a livello nazionale in Cina; partecipazione di periti svizzeri ai seminari; - partecipazione dell'Equatore al Comptoir svizzero di Losanna.

725

Promozione dell'impiego di risorse dell'economia privata per l'industrializzazione

I provvedimenti adottati in questo settore riguardano la prosecuzione del mandato dell'Ufficio dell'ONUSI a Zurigo e del progetto «servizi di consulenza e di mediazione» destinato a facilitare il trasferimento di tecnologie e di conoscenze tecnologiche, importanti dal punto di vista dello sviluppo, da piccole e medie aziende svizzere ad aziende asiatiche.

726

Valutazione

I tre aiuti finora concessi alla bilancia dei pagamenti del Ghana (1984: 12,7 milioni di franchi; 1985: 20 milioni; 1986: 10 milioni) sono stati valutati da due periti indipendenti. I risultati delle analisi saranno presi in considerazione all'atto dell'elaborazione del quarto aiuto alla bilancia dei pagamenti, previsto per gli anni 1988 e 1989, e consentiranno inoltre di trarre insegnamenti preziosi per l'attuazione di interventi analoghi in altri Paesi.

È stato valutato anche il progetto «servizi di consulenza e di mediazione» menzionato nel numero 725.

873

73

Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (AMGI)

L'accordo istitutivo dell'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (AMGI; cfr. n. 73 del rapporto 86/2) è stato finora firmato da 62 Stati e ratificato da 21. Il minimo di quindici ratifiche, di cui cinque di Paesi esportatori di capitali, che mettono a disposizione un terzo dei fondi, indispensabile per l'entrata in vigore dell'accordo, non ha potuto essere raggiunto al termine prestabilito (30 ottobre). Pertanto, la data di deposito degli strumenti di ratifica è stata differita al 30 aprile 1988, cosicché è prevedibile che questo importante mezzo di promozione degli investimenti possa comunque entrare in vigore all'inizio del 1988. Sempreché non venga chiesto il referendum facoltativo, il nostro Paese ratificherà l'accordo nel febbraio 1988.

74

Effetti economici dell'aiuto pubblico allo sviluppo

A complemento delle informazioni sugli effetti economici dell'aiuto pubblico svizzero allo sviluppo (postulato Generali 81.375 del 19 marzo 1981), fornite in rapporti precedenti, riproduciamo nell'allegato 9 un compendio dei risultati per il 1986.

8 81 811

Investimenti internazionali e questioni concernenti le imprese Commissione delle Nazioni Unite sulle società transnazionali Riunione annua

La commissione si è occupata prioritariamente dell'opportunità di indurre le imprese multinazionali ad investire maggiormente nei Paesi in sviluppo. Infatti, nonostante una volontà dichiarata di consentire condizioni migliori agli investitori, il flusso degli investimenti diretti stranieri in questi Paesi continua a decrescere.

Un'altra parte rilevante dei lavori commissionali è stata dedicata al rafforzamento della capacità di negoziato dei Paesi in sviluppo, come anche al miglioramento dell'assistenza tecnica fornita a questi Paesi dal centro delle Nazioni Unite per le società transnazionali. La Svizzera, che partecipa a tale programma assistenziale con un importo di 300000 franchi l'anno, si è adoperata soprattutto affinchè del programma, che attualmente è valutato molto positivamente, abbiano a beneficiare in misura accresciuta i Paesi più depressi.

È pure stata esaustivamenmte esaminata la funzione delle banche transazionali nei Paesi in sviluppo. I Paesi industrializzati ad economia di mercato si sono opposti, con successo, ai tentativi di legare i lavori alla problematica dell'indebitamento del Terzo mondo. Per questi Paesi, la crisi dell'indebitamento deve essere esaminata singolarmente, nel rispetto delle peculiarità nazionali e quindiu non in un ambito generale.

Nel quadro di un ampio programma di ristrutturazione delle Nazioni Unite, la commissione si è adoperata per individuare i mezzi atti ad aumentare l'efficacia dei propri metodi di lavoro e di quelli del centro: trattasi, da un Iato, delle 874

strutture stesse del Centro e, dall'altro, della coordinazione dei suoi programmi con quelli d'altre organizzazioni multilaterali.

812

Codice di condotta per le società transnazionali

La commissione, riunita in sessione straordinaria, ha optato per il proseguimento delle consultazioni informali, del cui svolgimento sono stati incaricati il presidente della sessione straordinaria e il segretario esecutivo del Centro: I negoziati formali, a loro volta, saranno ripresi molto presumibilmente nel 1988, in occasione di una sessione straordinaria della commissione. Per la funzionalità di un codice, il nostro Paese considera presupposti tanto l'applicazione universale del medesimo, quanto l'equilibrio tra le raccomandazioni rivolte ai governi e quelle rivolte alle società multinazionali.

82

Comitato dell'OCSE per gli investimenti internazionali e le imprese multinazionali

II Comitato ha conchiuso i suoi lavori d'esame delle deroghe al principio del trattamento nazionale, notificate dagli Stati membri, compito questo il cui scopo principale era quello di formulare più precisamente le raccomandazioni rivolte ad ogni Stato membro in siffatto settore particolare. Il Comitato si è parimente occupato della questione di sapere quali mezzi devono essere impiegati onde ottenere una migliore osservanza del trattamento nazionale in materia di servizi.

I problemi posti dagli obblighi contraddittori, che le diverse legislazioni nazionali conferiscono alle imprese multinazionali, sono stati al centro delle consultazioni del Comitato. In primo piano si collocano le difficoltà che si manifestano quando uno Stato, nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario, impone mezzi di prova che, in un altro Stato, si urtano a legislazioni difensive o alla protezione del segreto. Le discussioni hanno agevolato la comprensione dei diversi concetti giuridici e dovrebbero pertanto incitare gli Stati alla moderazione, per quanto concerne i provvedimanti di portata extraterritoriale.

In uno studio già assai progredito sul terna degli stimoli e degli ostacoli per gli investimenti è stato soprattutto esaminato il miglioramento del quadro attuale dei provvedimenti destinati a promuovere gli investimenti diretti e delle normative disciplinanti l'insediamento delle imprese multinazionali.

II Comitato ha infine avviato i lavori che condurranno alla revisione, prevista per il 1990, dei principi direttivi dell'OCSE per le imprese multinazionali. Le prime discussioni hanno evidenziato un'ampia gamma di concezioni, per le quali risulterà assai arduo trovare un denominatore comune.

875

83

Trasferimento di tecnologie

831

Codice internazionale di comportamento per il trasferimento di tecnologie

Sono state proseguite le discussioni informali sulla ripresa dei negoziati interrotti nel 1985. D'altro canto hanno avuto luogo due riunioni consultive formali, aperte a tutti i governi interessati. I partecipanti si sono nuovamente adoperati per risolvere le due questioni essenziali ancora insolute del progetto di codice: le pratiche commerciali restrittive (capitolo 4) e il diritto applicabile alle transazioni concernenti un trasferimento di tecnologia (capitolo 9). Poiché i progressi compiuti non sono sufficienti per giustificare la convocazione di una nuova sessione della conferenza d'elaborazione del codice, saranno proseguite le consultazioni informali. Nel 1988, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite si pronuncerà sulla convocazione di un'ultima sessione della conferenza diplomatica.

832

Sfruttamento delle risorse minerali dei fondi marini nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo, che non è ancora entrata in vigore, ma che è stata firmata dalla Svizzera e da più di 150 altri Stati, contiene parimente disposizioni concernenti il trasferimento delle tecniche utilizzate per l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse minerali (noduli polimetallici) della zona internazionale dei fondi marini. Alla commissione incaricata, dalla terza conferenza delle Nazioni Unite, di approntare le disposizioni su l'autorità internazionale dei fondi marini e il tribunale internazionale del diritto marittimo, incombe pure il compito di elaborare un codice per lo sfruttamento dei fondi marini, nel quale verranno disciplinate le modalità del trasferimento di tecnologie.

Nella sessione dello scorso agosto, la commissione preparatoria ha deciso che la questione inerente ai trasferimenti tecnologici, finora oggetto di consultazioni informali, figurerà all'ordine del giorno della sua sesta sessione, nella primavera del 1988. I negoziati assumono una rilevante importanza per diversi rami della nostra industria, che annovera già numerosi fornitori delle tecnologie in materia.

84

Pratiche limitative della concorrenza

II Comitato dell'OCSE del diritto e della politica in materia di concorrenza ha deciso di rivedere sostanzialmente una raccomandazione del Consiglio dell'OCSE concernente i contratti di licenza di brevetti, emanata nel 1974. A tale scopo è stato avviato uno studio di ampio respiro, che terrà conto dei progressi tecnologici di questi ultimi anni, come anche delle tendenze recenti nella valutazione delle pratiche ricadenti nell'area di tensione tra il diritto in materia di concorrenza e quello in materia di proprietà immateriale. Altri lavori importanti del Comitato consistono in studi, in parte già assai progrediti, nel settore 876

delle fusioni internazionali di imprese e in quello delle tendenze generali alla deregolamentazione, che involgono segnatamente i trasporti (aerei soprattutto) e le telecomunicazioni.

9

Servizi

Nell'ambito del nuovo ciclo di negoziati del GATT («Uruguay-Round») e secondo il mandato della dichiarazione di Punta del Este (cfr. allegato 2 del rapporto 86/2), sono stati avviati a livello mondiale, per la prima volta, negoziati multilaterali concernenti la liberalizzazione dei servizi. Nella prima fase dei lavori le discussioni si sono incentrate sui temi seguenti: definizioni e statistiche, accordi internazionali e strumenti recanti raccomandazioni, norme giuridiche e pratiche ostacolanti il commercio dei servizi. Nelle deliberazioni dell'anno trascorso, hanno assunto un'importanza crescente la definizione e l'applicabilità pratica di una concezione per un accordo generale. I Paesi in sviluppo, che all'inizio avevano piuttosto manifestato un certo scetticismo al riguardo, attestano ora un interesse viepiù crescente.

In seno all'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) sono stati intensificati i seguenti studi sui servizi, già sviluppati nel 1986: - nel settore del turismo, è terminata la revisione del Codice di liberalizzazione delle operazioni invisibili correnti. In materia di servizi finanziari, sono stati compiuti sforzi considerevoli, dei quali bénéficiera la revisione del Codice di liberalizzazione dei movimenti di capitali. Oltre a questioni di sede, sono state discusse le operazioni a breve termine, finora mai trattate; - l'ambito concettuale elaborato, per il commercio internazionale dei servizi, dal gruppo di lavoro del Comitato degli scambi è stato verificato, quanto alla sua applicabilità, da diversi comitati dell'OCSE. Sarà arduo definire un siffatto ambito, comune a settori così diversi di servizi. Infatti, il ricorso, per il commercio dei servizi, ai principi disciplinanti quello delle merci si rivela un compito sempre più difficile; - uno studio del Comitato degli investimenti sull'uso dello strumento del trattamento nazionale nel campo degli investimenti diretti ha evidenziato la difficoltà, persino tra gli Stati dell'area OCSE, di giungere a una trasparenza integrale dei disciplinamenti nazionali vigenti sui servizi.

Sono proseguiti gli scambi di opinioni e di informazioni tra la Svizzera e le Comunità europee in materia di trasporti (cfr. n. 331). Nel contesto dei lavori per l'istituzione di un'area economica europea, i periti dell'AELS e delle CE
hanno avviato consultazioni reciproche sugli sviluppi in corso, tenuto segnatamente conto del programma delle CE per il completamento del loro mercato interno entro il 1992, nel settore bancario e in quello delle transazioni di carte valori.

L'accordo sulle assicurazioni, parafatto con le CE, garantisce agli assicuratori svizzeri e comunitari, nel settore dell'assicurazione diretta (non-vita), la non discriminazione in materia di diritto di sede sul territorio dell'altra Parte contraente. I negoziati avviati nel 1986 per adeguare l'accordo sulle assicurazioni agli sviluppi del diritto comunitario non sono ancora terminati.

877

10

Relazioni bilaterali

10.1

Europa occidentale

Le relazioni fra i Paesi dell'Europa occidentale sono viepiù dominate dalla dinamica comunitaria e dalla stretta cooperazione esistente fra i Paesi dell'AELS e la Comunità. I progressi in materia d'integrazione europea hanno come conseguenza che un numero sempre maggiore di settori è inglobato nel processo interno di regolamentazione comunitaria e pertanto anche nel quadro della cooperazione CE - AELS. Questo fenomeno concerne soprattutto gli ostacoli commerciali non tariffali, in particolare le norme e le condizioni di ammissione per i prodotti industriali, come anche le prescrizioni d'importazione per i prodotti agricoli. A questo riguardo, i nostri sforzi a livello bilaterale si prefiggevano principalmente di assicurare l'accesso al mercato dei prodotti svizzeri nelle migliori condizioni possibili di concorrenza.

I contatti bilaterali vertirono essenzialmente sui problemi connessi con l'integrazione europea e sui negoziati dell'Uruguay-Round del GATT. Queste questioni furono al centro dei colloqui che il capo del DFEP ha avuto con i suoi colleghi tedesco e austriaco in occasione dell'incontro informale dei Ministri dell'economia. Anche i suoi incontri con i rappresentanti governativi della Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Norvegia, Portogallo e Svezia furono dedicati principalmente a questo problema. Infine, l'integrazione europea costituì parimenti il tema principale di discussione durante i numerosi colloqui che il Segretario di Stato e il delegato agli accordi commerciali hanno avuto con praticamente tutti i Paesi della zona europea di libero scambio e segnatamente in occasione della riunione del Comitato governativo misto con la Repubblica federale di Germania.

Siccome le relazioni commerciali contrattuali dei Paesi membri della CE con i Paesi terzi rientrano, senza eccezione, nella competenza esclusiva delle Comunità, la Commissione delle CE ha chiesto agli Stati membri di adattare al diritto comunitario vigente le relazioni contrattuali intrattenute da quest'ultimi con Paesi terzi. Diversi Paesi membri hanno quindi contattato la Svizzera al fine di sottoporre ad un tale esame i pertinenti accordi bilaterali. Questi costituiscono un assieme contrattuale molto eterogeneo. I diritti e gli obblighi ivi contenuti sono tuttavia stati ampiamente sostituiti dalle disposizioni del GATT,
dall'Accordo di libero scambio concluso con la CE, nonché da altre convenzioni bilaterali o multilaterali. Presentemente sono state avviate le trattative con gli stati membri delle CE che hanno chiesto di adattare gli accordi bilaterali. Il nostro obiettivo consiste nel mantenere gli strumenti, nella misura in cui ciò è auspicabile e possibile, e nell'assicurare un equilibrio fra i diritti e gli obblighi.

In futuro, bisogna aspettarsi da parte della CE, un ruolo viepiù importante in materia di politica dei trasporti internazionali di mercé su strada. Con alcuni Paesi vicini si pongono seri problemi nel campo del traffico pesante e di transito. La situazione, che fu in taluni momenti tesa, si è normalizzata e si è potuto trovare una soluzione provvisoria con l'Italia.

Nel settore dei trasporti marittimi internazionali ci siamo adoperati per ristabilire un libero accesso a questo mercato per la nostra marina mercantile; a tale 878

proposito abbiamo cercato di indurre taluni Stati ad osservare gli obblighi internazionali vigenti. I numerosissimi interventi effettuati sia a livello bilaterale - in Francia in particolare nonché in Italia - sia a livello multilaterale nel quadro dell'OCSE non sono stati finora coronati da successo. Proseguiremo i nostri sforzi al riguardo.

Abbiamo continuato a sostenere alcune imprese o settori industriali - fra i quali si può citare il settore farmaceutico - presso le autorità di diversi Paesi.

Il «Protocollo sull'accesso del formaggio svizzero al mercato finlandese», di durata limitata, è stato rinegoziato con la Finlandia; si è potuto in tal modo portare il contingente annuale di formaggio svizzero a 100 tonnellate.

10.2

Europa dell'Est

\

L'introduzione da parte dell'Unione Sovietica di misure di ristrutturazione economica al fine di aumentare l'efficacia dell'economia e di perseguire lo scopo inespresso di ridurre lo scarto esistente con i Paesi occidentali, ha esercitato un influsso anche sugli sforzi economici forniti dagli altri Paesi dell'Europa orientale. Le riunioni delle commissioni economiche miste Svizzera/Polonia e Svizzera/ Ungheria sono state tenute sotto il segno di questo processo economico di rinnovamento. Questi due Paesi intendono d'ora innanzi rafforzare le loro relazioni con gli Stati ad economia di mercato e - muovendo dalle esperienze fatte - migliorare le condizioni economiche, segnatamente per quanto concerne gli investimenti diretti.

La Polonia ha concluso il 30 ottobre un nuovo accordo sulla conversione dei debiti la cui scadenuza si situa fra il 1986 e il 1988. Una nuova concessione della GRE a questo paese potrebbe essere presa in considerazione a condizione che la negoziazione di un accordo bilaterale - negoziazione che fa seguiito alla firma del trattato summenzionato - abbia rapidamente un esito favorevole e che la Polonia adempia più regolarmente che in passato i suoi impegni derivanti dagli accordi anteriori di consolidamento.

Con l'Unione Sovietica si è potuto addivenire ad un'intesa in merito alla proroga per dieci anni dell'accordo bilaterale del 1979 sullo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnico-scientifica. Il protocollo dovrebbe essere firmato prossimamente.

10.3

Europa del Sud-Est

La situazione economica in Jugoslavia si è fortemente deteriorata. Un aumento del tasso d'inflazione che supera ampiamente il 100 per cento, una crescente disoccupazione e una contrazione delle riserve di divise hanno messo questo paese nell'impossibilità di far fronte ai suoi obblighi finanziari nei confronti dell'estero. Questa evoluzione ha provocato un nuovo regresso del commercio bilaterale. In occasione della riunione tenutasi nel mese di marzo a Basilea, la Commissione mista Svizzera-Jugoslavia si è chinata sulle cause di questa situazione e ha esaminato le possibilità di rilancio della cooperazione economica fra 879

i due Paesi. Nel mese di aprile è stato concluso un terzo accordo bilaterale di consolidamento dei debiti. Esso si applica ai crediti parzialmente garantiti dalla GRE, che ammontano a 87 milioni di franchi e che giungono a scadenza fra il 16 maggio 1986 e il 31 marzo 1988.

La Turchia rappresenta uno sbocco sempre più importante per la nostra industria d'esportazione. La Svizzera si situa al primo posto fra gli investitori diretti stranieri. Attualmente sono in corso dei negoziati in vista della conclusione di un accordo su il promovimento e la protezione degli investimenti, nonché un accordo relativo alla doppia imposizione.

Il sottosegretario di Stato turco alle finanze e al commercio estero è venuto in vista ufficiale nel nostro paese nel mese di settembre. Oltre ai colloqui a livello governativo questa visita gli ha permesso di allacciare dei contatti con rappresentanti svizzeri dell'industria e delle banche.

Il governo turco ha preso la sua decisione in merito al progetto della centrale elettrica a carbone «Marinara». Questa non figura fra i tre progetti di centrali termiche la cui costruzione gode della priorità. Al riguardo rammentiamo che abbiamo preso una decisione di principio in merito al progetto «Marmara», una decisione che prevedeva la concessione di una garanzia di 710 milioni di franchi alla ditta Brown Boveri di Baden (v. n. 10.3 del rapporto 86/2).

10.4

America del Nord

II deprezzamento del dollaro, che aveva già causato l'anno scorso una riduzione dell'8 per cento delle nostre vendite agli Stati Uniti, continua ad esercitare i suoi effetti negativi: infatti, durante i primi dieci mesi, le nostre esportazioni verso il mercato americano sono ancora diminuite dell'8 per cento. Questa evoluzione è costata agli Stati Uniti il posto di secondo mercato acquirente di prodotti svizzeri, conquistato nel 1984.

Siccome la bilancia commerciale americana è sempre fortemente deficitaria, il Congresso persiste nelle sue tendenze protezionistiche. Il progetto di una nuova legge sul commercio, che figura al centro dei dibattiti, è preoccupante. Lo stesso dicasi del progetto di legge sui tessili, già approvato dalla Camera dei rappresentanti, che prevede un contingentamento generale dell'importazione di tessili, di vestiti e di calzature. Inquietante si rivela pure la tendenza volta a rendere sempre più difficile ai fabbricanti stranieri l'accesso alle commesse pubbliche mediante prescrizioni che favoriscono i prodotti americani (p. es. materiale ad alta tensione). Considerata la grande diversità degli interessi in gioco, sarà estremamente difficile appianare le divergenze riguardanti il progetto di legge sul commercio. Le prospettive di giungere, nel corso della procedura di conciliazione fra le due Camere, ad una legge che possa parimenti ottenere l'avallo del Presidente, sono tuttavia aumentate dopo il crollo della borsa in ottobre.

Infatti, tenuto conto delle esperienze fatte negli anni trenta, la pressione protezionistica in seno al Congresso si è da allora un po' allentata. In occasione dei suoi due viaggi negli Stati Uniti, il Segretario di Stato per l'economia esterna ha comunicato al governo americano le obiezioni della Svizzera verso numerose disposizioni di natura protezionistica nel campo del commercio e degli investi880

menti. Queste obiezioni sono parimente state notificate mediante dei memorandum durante i dibattiti al Senato.

Nel 1986, la Svizzera aveva respinto, per ragioni di principio, l'accordo di autolimitazione delle sue esportazioni di punzonatrici e di tranciatrici a comando numerico (v. n. 10.4 del rapporto 86/2) richieste dagli Stati Uniti, in quanto contrarie alle norme del GATT. In seguito a ciò, il segretario americano del commercio e il rappresentante speciale del Presidente per il commercio avevano informato, con una lettera del 15 dicembre 1986, il capo del DFEP che la Svizzera doveva attendersi delle misure unilaterali del governo americano nel caso in cui le esportazioni svizzere di dette macchine sul mercato americano superassero, fra il 1987 e il 1991, il 7,3 per cento. Si tratta al riguardo di 56 unità per il 1987. Nella sua risposta del 18 dicembre 1986, il capo del DFEP dichiarò apertamente che la Svizzera non si sentiva vincolata a questo limite e che non era disposta a secondare delle cosiddette restrizioni volontarie all'esportazione.

Essa si riserva il diritto di ricorrere a tutte le possibilità del diritto nazionale e internazionale (GATT) qualora gli Stati Uniti dovessero effettivamente adottare delle misure unilaterali. Tuttavia, con il dollaro in ribasso, la Svizzera non dovrebbe raggiungere nel 1987 la quota di mercato menzionata.

Nel campo dei controlli all'esportazione, il governo americano ha deciso, dopo intensi colloqui diplomatici con il delegato agli accordi commerciali competente per gli Stati Uniti e dopo aver analizzato attentamente il nostro sistema di controllo autonomo delle esportazioni, di accordare alla Svizzera uno statuto non discriminatorio nei confronti degli altri Paesi del COCOM. Per quanto attiene alle licenze collettive, abbiamo ottenuto, già nel 1986, una parità di trattamento con i Paesi del COCOM. Questo statuto non garantirà soltanto l'accesso dell'industria svizzera alla tecnologia avanzata americana, ma faciliterà notevolmente anche la procedura amministrativa.

10.5

America latina e Caraibi

Dopo lo scoppio della crisi del debito, nel 1982, i Paesi dell'America latina e dei Caraibi incontrano sempre maggiore difficoltà a raggiungere simultaneamente gli obiettivi prioritari quale la crescita, la stabilità dei prezzi e l'equilibrio della bilancia dei pagamenti. Di conseguenza, nel 1987, l'aumento del prodotto interno lordo è leggermente diminuito e si è situato, in media, attorno al 3 per cento; ciò è attribuibile essenzialmente ad una ridotta espansione nel Brasile, nel Perù, in Argentina e nel Venezuela. Da parte sua, l'inflazione ha conosciuto una nuova accelerazione superando mediamente il limite del 100 per cento.

Quanto al deficit corrente, esso è diminuito sostanzialmente - di un terzo ossia a 11 miliardi di dollari - sotto il doppio effetto di un forte aumento dell'eccedenza commerciale e di una leggera diminuzione dei pagamenti d'interesse.

L'aumento delle eccedenze della bilancia commerciale èdovuto soprattutto ai Paesi esportatori di petrolio mentre la riduzione dei pagamenti d'interesse è attribuibile da un lato alla contrazione dei tassi e dall'altro alle moratorie o ad altre limitazioni imposte da certi Paesi debitori sul servizio degli interessi. Una modesta lievitazione delle entrate di capitale ha inoltre contribuito a frenare il trasferimento negativo delle risorse dell'America latina verso l'estero.

56 Foglio federale. 71° anno. Voi. I

881

Nel corso dei primi dieci mesi del 1987, le esportazioni svizzere verso l'America latina e i Caraibi sono nel complesso nuovamente diminuite (-7%), specialmente quelle verso il Messico e il Brasile. Per contro, le nostre vendite all'Argentina, alla Colombia, all'Ecuador e al Guatemala sono aumentate. Da parte loro, le nostre importazioni dall'America latina sono parimenti progredite nei confronti del corrispondente periodo del 1986 ( + 42%), in particolare grazie agli accresciuti acquisti in provenienza dalla zona dei Caraibi.

In occasione della visita ufficiale del Presidente argentino R. Alfonsin a Berna, dall'11 al 13 giugno, il capo del DFEP ha ribadito il sostegno della Svizzera agli sforzi delle autorità argentine volti a risanare l'economia e a normalizzare le relazioni economiche esterne. In questo senso, egli ha lasciato segnatamente intendere che, non appena le circostanze lo consentono, si potrebbe concludere un accordo di riconversione dei debiti commerciali garantiti (187,2 milioni di franchi) e riattivare la GRE. In margine ad un seminario organizzato dalle cerehie economiche svizzere è stato concluso fra un consorzio di banche svizzere e la banca nazionale di sviluppo di Argentina un accordo sulla concessione di un credito quadro per un importo di 100 milioni di franchi. In questa occasione è stata pure evocata la questione di una convenzione di doppia imposizione come mezzo per stimolare gli investimenti svizzeri in Argentina. Altri contatti hanno avuto luogo a Berna con delegazini governative del Brasile, del Cile, del Guatemala dell'Ecuador e del Venezuela. Questi due ultimi Paesi furono ospiti d'onore rispettivamente al Comptoir svizzero e alla Fiera di Ginevra.

Il delegato agli accordi commerciali competente per la regione ha visitato la Colombia, la Bolivia - dove ha siglato un accordo su il promovimento e la protezione degli investimenti - 1''Uruguay e il Brasile. All'ordine del giorno figuravano la cooperazione economica internazionale e le relazioni bilaterali, segnatamente il problema relativo alla protezione della proprietà intellettuale.

Nel corso dell'anno si sono potuti concludere degli accordi bilaterali di consolidamento dei debiti con il Messico) (43,5 mio di fr.), Cuba (4,8 mio di fr.) e la Bolivia (38 mio di fr.).

L'accordo commerciale concluso il 30 marzo 1954 con Cuba è stato nuovamente prorogato di un anno (RU 1987 781).

10.6

Asia e Oceania

II Commercio non ha conosciuto il medesimo sviluppo in tutti i Paesi dell'Asia e dell'Oceania. Mentre le nostre importazioni dalla Corea, da Taiwan, dalla Repubblica popolare di Cina, da Singapore e dagli Emirati arabi uniti sono fortemente aumentate, quelle in provenienza dall'Indonesia, dalle Filippine, dalla Thailandia e dall'Australia hanno subito una netta flessione. Quanto alle esportazioni, attiriamo l'attenzione, da un lato, sulla forte contrazione delle nostre forniture all'India, alla Malaysia, alla Repubblica popolare di Cina, all'Irak e all'Iran e dall'altro sull'aumento superiore alla media di quelle destinate alla Corea, a Taiwan, al Giappone, all'Arabia Saudita e alla Siria.

Il capo del DFEP ha ricevuto il ministro israeliano dell'energia e dell'infrastruttura. Oltre ad uno scambio di opinioni sulla situazione nel settore energe882

tico, questa visita ha offerto l'occasione per passare in rassegna le relazioni economiche bilaterali. In occasione della visita di una delegazione israeliana, nel mese di gennaio, è stata abbordata la questione del trattamento tariffale di prodotti svizzeri sul mercato israeliano. Infatti, dopo la conclusione, da parte di Israele, di un accordo di libero scambio con la CE e gli Stati Uniti, le esportazioni svizzere sono in effetti sfavorite dal profilo tariffario.

In occasione, nel mese di marzo, dell'incontro ministeriale del GATT a Taupo, in Nuova Zelanda, il Segretario di Stato per l'economia esterna si è intrattenuto, a nome del capo del DFEP, con i rappresentanti dei governi della Nuova Zelanda e dell'Australia. Per questi due Paesi, l'esportazione di prodotti agricoli costituisce una priorità. A questo riguardo, essi ripongono grandi speranze nell'Uruguay-round del GATT. Le discussioni in Australia vertirono su taluni problemi incontrati dagli investitori svizzeri in questo Paese, sulla determinazione del limite massimo dei prezzi dei prodotti farmaceutici, sull'insufficiente protezione dei brevetti, nonché su diversi altri problemi (aviazione civile, questioni tariffali e fiscali).

Il segretario di Stato per l'economia esterna si è recato nella capitale della Repubblica popolare di Cina in occasione dell'esposizione svizzera delle macchine utensili. Al centro dei suoi colloqui con diversi membri del governo cinese vi furono i prossimi negoziati relativi all'adesione della Cina al GATT, nonché diversi temi bilaterali, segnatamente la ripresa delle esportazioni di orologi svizzeri. Egli ha inoltre firmato l'accordo inerente alla concessione di un secondo credito misto, per un importo di 100 milioni di franchi. Su invito del capo del DFEP, il presidente della Commissione economica governativa Lu Dong è venuto in visita ufficiale in Svizzera. Nell'ottica della prosecuzione delle riforme economiche intraprese nel suo Paese, egli ha voluto in primo luogo informarsi sui diversi ingranaggi dell'economia svizzera - fra gli altri, la divisione del lavoro fra la Confederazione, i Cantoni e i comuni, i rapporti con le autorità e le imprese, nonché i meccanismi di gestione della nostra economia privata. Si è tenuta a Pechino la nona riunione della commissione mista Svizzera-Cina. Fra i principali temi
abbordati figurano l'esecuzione dei due crediti misti concessi alla Cina, la vendita di orologi svizzeri contraffatti, il miglioramento del clima d'investimento in Cina, le condizioni di lavoro dei rappresentanti svizzeri, nonché alcuni problemi di natura commerciale riguardanti la fornitura di mercé cinese. La commissione ha inoltre potuto prendere atto dell'entrata in vigore dell'accordo di protezione degli investimenti (RU 1987 589). Le prospettive di sviluppo delle relazioni economiche fra i due Paesi possono nel complesso essere definite buone.

A Berna ha avuto luogo la sesta riunione della commissione economica mista Svizzera-Arabia Saudita. La delegazione saudita ha reso omaggio alle imprese svizzere per il loro contributo allo sviluppo dell'Arabia Saudita e le ha incitate a moltiplicare i loro accordi di joint ventures per la produzione nel loro Paese.

Essa ha espresso il desiderio di ridurre il deficit della bilancia commerciale bilaterale aumentando le forniture saudite soprattutto di prodotti della petrolchimica. Dal canto suo la delegazione svizzera ha lasciato intendere che, tenuto conto della struttura della nostra industria, la domanda di prodotti d'esportazione sauditi si è indebolita; essa ha inoltre chiesto diverse facilitazioni nella conclusione di affari con l'Arabia Saudita.

883

Una delegazione economica, condotta dal delegato agli accordi commerciali, che comprendeva pure rappresentanti delle piccole e medie imprese si è recata in Iran. Simili contatti facilitano gli scambi con i centri d'acquisto dell'amministrazione iraniana e consentono di discutere su talune difficoltà relative allo svolgimento degli affari.

IL delegato agli accordi commerciali ha inaugurato a Seoul ed a Tokyo la SWISSEXPO 87, come pure a Karachi ed a Jakarta la SWISSTECH 87. Ha approfittato dell'occasione per condurre discussioni con le autorità dei Paesi interessati.

Le trattative con la Repubblica di Corea ebbero come principale tema la richiesta svizzera d'uguaglianza di trattamento con gli Stati Uniti in merito all'introduzione della protezione, mediante brevetto, dei farmaci e dei prodotti chimici e alla lotta contro il plagio dei modelli industriali. Gli sforzi sostenuti dalla Corea per aprire il suo mercato a taluni prodotti svizzeri hanno segnato almeno un successo: la richiesta svizzera di togliere il divieto d'importazione per gli orologi è stata soddisfatta nell'ambito del programma di liberalizzazione di quest'anno.

In Giappone, le discussioni condotte presso il ministero della sanità pubblica hanno consentito di progredire in modo decisivo verso un accordo definitivo sul riconoscimento reciproco delle ispezioni di laboratori tossicologici (GLP).

Un primo scambio di vedute relativo alla conclusione di un accordo sul riconoscimento dei controlli di fabbricazione nel settore farmaceutico (GMP) è sfociato in un'intesa dopo i necessari contatti tra le autorità di controllo per cui si può prevedere un tale accordo. I colloqui tenuti al ministero degli affari esteri, come pure al ministero del commercio e dell'industria hanno consentito di passare in rassegna le questioni commerciali multilaterali. In questa occasione la delegazione svizzera ha richiamato all'attenzione il desiderio di veder migliorare l'accesso al mercato giapponese (eliminazione del divieto d'importare formaggio fuso, diminuzione dei dazi per le calzature da sci, i formaggi a pasta dura e le coperture di cioccolato).

Nel Pakistan, le discussioni si sono incentrate sulla messa in atto del credito misto (90 mio di fr.) accordato quest'anno e sulle possibilità di sviluppare ulteriormente le relazioni economiche bilaterali.
In Indonesia, i temi abbordati furono la messa a punto delle condizioni di un'eventuale concessione di un nuovo credito misto, il miglioramento della legislazione in materia di brevetti, lo sviluppo degli scambi di merci, come pure il trasferimento di tecnologie.

Un secondo consolidamento dei debiti filippini, previsto nell'ultimo rapporto, si è rivelato necessario. L'accordo bilaterale che copre i debiti giungenti a scadenza tra il 1° gennaio 1987 e il e il 30 giugno 1988 (15 mio di fr.) dovrebbe essere firmato prossimamente.

10.7

Africa

In Africa, la situazione dell'indebitamento si è ulteriormente aggravata. In seguito al calo dei prezzi delle materie prime e del corso del dollaro, gli Stati 884

africani sono sempre meno in grado di garantire il servizio del loro debito esterno.

Accordi di consolidamento dei debiti sono stati conclusi con la Costa d'Avorio (84 mio di fr.), il Gabon (6,6 mio di fr.), il Madagascar (1,3 mio di fr.), la Nigeria (190 mio di fr.), la Zambia (8,8 mio di fr.), la Sierra Leone (16 mio di fr.), la Tanzania (24 mio di fr.), e lo Zaïre (4 mio di fr.). Altri accordi di questo genere sono in fase preparatoria, segnatamente con \'Egitto e la Guinea-Bissau.

L'accordo con l'Egitto dovrebbe superare 400 mio di franchi. L'accordo di credito misto con il Marocco è stato rimesso in vigore dopo un'interruzione di due anni. Nell'ambito di campagne d'aiuto internazionale, la Svizzera ha accordato aiuti per la bilancia dei pagamenti a favore del Mozambico e della Tanzania per un ammontare complessivo di 20,1 milioni di franchi (v. n. 722). Sono in corso negoziati per il rilascio di un nuovo aiuto alla bilancia dei pagamenti del Ghana.

L'evoluzione economica dell'Africa del Sud rimane poco soddisfacente nonostante un miglioramento nei confronti dei due anni precedenti. L'esigua crescita economica è dovuta segnatamente alla debolezza degli investimenti e al fatto che l'Africa del Sud è divenuta esportatrice netta di capitali. I motivi vanno ricercati nella mancanza di fiducia nel futuro politico di questo paese e nelle sanzioni adottate dall'estero. Le perdite di divise che ne sono derivate hanno tuttavia potuto essere compensate dall'aumento del prezzo dell'oro.

Nella nostra dichiarazione del 22 settembre 1986 sull'Africa del Sud, ci siamo pronunciati contro sanzioni nei confronti dell'Africa del Sud per motivi di principio. Finora, non sembra che il territorio svizzero sia stato utilizzato per aggirare le sanzioni convergenti adottate dai nostri principali partner commerciali contro l'Africa del Sud.

11 11.1

Politica economica esterna autonoma Finanziamento delle esportazioni e GRE

Gli Stati partecipanti all'accordo relativo ai crediti all'esportazione (v. n. 11.1 del rapporto 86/2), collocato sotto gli auspici dell'OCSE, hanno deciso in primavera un pacchetto di misure nei campi dei crediti d'aiuto vincolati e dei crediti all'esportazione beneficianti di un appoggio pubblico (v. n. 523).

Per quanto attiene ai crediti d'aiuto vincolati, in una prima fase, l'elementodono minimo venne aumentato nel mese di luglio al 50 per cento per i Paesi in sviluppo più sfavoriti e al 30 per cento per i rimanenti Paesi in sviluppo. In pari tempo, il tasso di sconto, che unitamente al termine di carenza e al termine di rimborso dei crediti costituisce un elemento di calcolo dell'elemento-dono, è stato parzialmente ravvicinato al livello del tasso d'interesse specifico di ciascuna moneta.

Nell'ambito della seconda fase, nel luglio 1988, l'elemento-dono minimo di tali crediti, accordati agli altri Paesi in sviluppo, sarà nuovamente aumentato, passando questa volta al 35 per cento. Il tasso di sconto viene ulteriormente ravvicinato al livello del tasso d'interesse specifico di ciascuna moneta. Questi cam885

biamenti perseguono lo scopo di porre in evidenza il carattere vincolato allo sviluppo dì questi crediti d'aiuto e di opporsi più efficacemente alle possibili distorsioni commerciali.

Nel campo dei crediti all'esportazione beneficianti di un sostegno pubblico, nel luglio 1988 verranno eliminati, per la categoria dei Paesi relativamente ricchi, i sussidi dei tassi d'interesse finora ancora'ammessi per i Paesi a tassi d'interesse elevati. Simultaneamente, gli interessi minimi per i crediti all'esportazione beneficianti di un sostegno pubblico accordati ai Paesi intermediari e poveri saranno aumentati ciascuno di 30 punti di base, ciò che condurrà ad una diminuzione dei margini di sussidio.

Per quanto concerne i conti della GRE, vi rimandiamo al nostro rapporto di gestione 1987 (v. DFEP, 2 a parte, B).

11.2

Promozione delle esportazioni

L'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (USEC), che riceve un contributo di 7 milioni di franchi annui da parte della Confederazione (conto 1986: 24 mio di fr.; preventivo 1987: 22 mio di fr.) e che mette a disposizione delle imprese svizzere d'esportazio.ne servizi nel campo delle fiere, dell'informazione e della consulenza, ha proseguito la sua riorganizzazione iniziata lo scorso anno. I servizi, un tempo organizzati per funzione saranno strutturati d'ora in poi per regione (Zurigo: Europa, America, Asia e Oceania; Losanna: Africa e Medio oriente). Per meglio aiutare le imprese ad accertare le loro capacità d'esportazione e il potenziale dei mercati all'estero, l'USEC ha assunto dei consulenti per l'esportazione.

\ Le manifestazioni più marcanti dell'USEC all'estero sono state la BEMATEX, tenutasi nel mese di maggio a Pechino (in collaborazione con la VSM, 60 partecipanti); Chimica 87 (esposizione internazionale con la partecipazione di 14 imprese svizzere), organizzata nel mese di settembre a Mosca; Swisstech (simposio tecnico nel corso del quale sono state tenute 18 conferenze da parte dei rappresentanti delle ditte partecipanti), che ha avuto luogo in novembre a Karachi e Jacarta; il viaggio a Teheran, nel mese di giugno, di una delegazione d'esportatori svizzeri composta di 27 partecipanti. L'USEC ha inoltre organizzato delle importanti sezioni ufficiali svizzere all'ANUGA a Colonia, come pure alle fiere internazionali di Poznan, Plovdiv, Algeri e Teheran.

I cosiddetti crediti di rilancio economico sono scaduti il 30 giugno. L'ultimo programma di rafforzamento della presenza economica svizzera all'estero finanziato con questi crediti si concluderà nel 1987. Nell'ambito del preventivo 1987, le Camere federali hanno deciso di confermare per altri quattro anni i 17 posti d'assistenti commerciali locali creati nel 1983 presso le Ambasciate e i Consolati svizzeri. Questi posti sono dunque autorizzati fino al termine del 1991.

886

11.3

Nuova versione dell'ordinanza sulle importazioni di tessili

L'introduzione, il 1° gennaio 1988, della nuova legge sulle tariffe doganali e dell'allegata tariffa delle dogane svizzere adattata alla Convenzione internazionale concernente il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), implica una nuova versione dell'ordinanza del Consiglio federale dell'8 dicembre 1975 sull'importazione di tessili (RS 946.213). In detta ordinanza il Consiglio fedrale autorizza il DFEP a sottoporre taluni tessili all'osservazione, alla vigilanza o alla certificazione dei prezzi.

Mentre nell'adattamento di numerosi atti legislativi al SA si è potuto procedere interamente in base al principio della trasposizione integrale di ogni vecchia voce tariffale, la trasposizione nel campo dei tessili ha posto tutta una serie di problemi particolari. Questi problemi vanno ascritti essenzialmente al fatto che nel SA, la sezione XI intitolata «Materie tessili e loro manufatti» è stata ampiamente rimaneggiata nei confronti della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale attualmente in vigore (v. nostro messagio del 22 ottobre 1985, FF 1985 III 327). I gruppi di mercé attualmente subordinati al regime delle importazioni saranno suddivisi in un numero nettamente superiore di nuove voci tariffarie; vi saranno inoltre integrati dei tessili la cui importazione non è attualmente sottoposta ad alcuna regolamentazione particolare. Considerato il frazionamento dell'attuale nomenclatura doganale attuata nel SA e le sue numerose intersecazioni, una trasposizione integrale degli elenchi allegati alla vecchia ordinanza e, di conseguenza, degli elenchi delle merci stabilite dal DFEP, avrebbe condotto ad uno strumento giuridico pressoché inutilizzabile.

Approfondite le discussioni con le cerehie economiche interessate hanno condotto alla conclusione che l'ordinanza-quadro del Consiglio federale dovrebbe limitarsi essenzialmente a circoscrivere il campo d'applicazione in modo generico e ad enumerare le misure applicabili. Alla luce della nuova nomenclatura doganale e della mutevole situazione nel commercio internazionale dei tessili, riteniamo che il mantenimento di un elenco esaustivo delle merci «per le quali potrebbero sorgere dei problemi», come contemplato nell'allegato della vecchia ordinanza, non sia più opportuno e non risponda più alle esigenze attuali. Questi
motivi, nonché motivi di natura economico-amministrativa ci hanno indotto a proporvi di affidare al DFEP la competenza di designare i tessili della sezione XI della tariffa doganale che devono effettivamente essere sottoposti alle misure di sorveglianza previste nell'ordinanza. Questa delega permette pure di reagire con maggior celerità ove si presentassero nuove situazioni. Prima di decretare qualsiasi misura il DFEP è tuttavia tenuto a consultare le cerehie economiche interessate. Infine, l'ordinanza offre la possibilità di concludere con gli importatori e le case di spedizione accordi intesi a semplificare la procedura d'autorizzazione (avvalendosi dell'EED) nel campo dei tessili.

Vi sottoponiamo in allegato, per approvazione, la nuova versione dell'ordinanza (vedi allegato 10, appendice).

887

12

Adeguamento di accordi internazionali in seguito all'adozione del Sistema armonizzato internazionale

12.1

Accordi conclusi nell'ambito del GATT

Fondandoci sul decreto federale del 9 ottobre 1986 concernente l'adeguamento di accordi internazionali in seguito alla trasposizione nel diritto interno della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, entrato in vigore il 1° luglio (RU 1987 802), abbiamo approvato, il 28 ottobre, i risultati dei negoziati bilaterali condotti nell'ambito del GATT sulla tariffa d'uso delle dogane svizzere fondato sul sistema armonizzato (SA). Questi risultati sono contenuti nel Secondo protocollo di Ginevra (1987) dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT). Il nuovo elenco delle concessioni svizzere (elenco LIX) riunisce tutti i dazi, consolidati nel GATT fino al giorno d'oggi, che figuravano precedentemente in numerosi diversi elenchi (vedi allegato, lettera A, cifre 1.1 a 1.3, del decreto federale del 9 ottobre 1986), e sostituisce gli stessi. Si tratta di massima d'adeguamenti riguardanti esclusivamente la nomenclatura doganale o di trasposizioni puramente tecniche che corrispondono alla nuova tariffa delle dogane svizzere da voi approvata il 9 ottobre 1986. Per alcune voci di tariffa non è tuttavia stato possibile effettuare la trasposizione integrale delle aliquote di dazio consolidate, sicché si sono dovuti condurre negoziati con 20 Paesi aventi il diritto di negoziare. I risultati hanno reso necessarie diverse correzioni delle tariffe basate sul SA, sia applicando un metodo di conversione più favorevole (per 15 voci) sia mantenendo o introducendo nuove sotto-voci (60) ad un'aliquota di dazio originaria o ad un'aliquota di dazio calcolata di nuovo. Nell'intento di mettere in evidenza le modificazioni scaturite dai negoziati nei confronti della tariffa doganale da voi approvata, le abbiamo enumerate in un elenco separato (allegato 3).

In applicazione del decreto federale menzionato, (v. il suo allegato, lett. a cifra 1.8), abbiamo pure approvato il Protocollo (1986) sulla modificazione dell'allegato all'Accordo relativo al commercio degli aeromobili civili. Esso contiene le trasposizioni nel SA delle merci subordinate a tale accordo.

12.2

Accordi conclusi nell'ambito della zona europea di libero-scambio

Mediante decisione del Consiglio dell'AELS n. 12/87 del 25 novembre, gli allegati D ed E della Convenzione AELS (RS 0.632.31) sono stati adattati al SA.

L'allegato D concerne prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati, l'allegato E pesci e altri prodotti del mare. L'adeguamento dei due elenchi di prodotti, che abbiamo approvato (in base al decreto federale del 9.10.1986, v. allegato, lettera B, cifra 3.1) è di natura tecnica e non modifica il regime commerciale della Convenzione.

I negoziati con la Comunità in merito all'adeguamento della nomenclatura doganale dell'Accordo di libero scambio) (RS 0.632.401) al SA - sebbene praticamente terminati -, non hanno ancora potuto essere condotti a termine formai-

mente. L'adozione del SA sia da parte della CE sia da parte della Svizzera, avvenuta il 1° gennaio 1988, esige tuttavia che le modificazioni in questione siano messe in atto a decorrere da questa data. La Comunità e la Svizzera si sono comunicate vicendevolmente che applicheranno in modo autonomo gli adeguamenti a far stato dal 1° gennaio fino alla decisione formale. Questi emendamenti sono contenuti nell'ordinanza del 7 dicembre 1987 sulla modificazione della tariffa d'importazione allegata alla legge federale sulla tariffa delle dogane svizzere (RU 1987 1871).

12.3

Altri accordi

Infine, due altri accordi conclusi con l'Austria, che non implicano alcun obbligo per la Svizzera, sono stati adeguati al SA. Si tratta dell'Accordo dell'11 novembre 1977 su taluni formaggi (RS 0.632.291.631) e dell'Accordo del 18 novembre 1981 concernente gli iogurt preparati (RS 0.632.311.631).

1514

889

Allegati Parte I: Allegati 1-9 Allegati secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge sulle misure economiche esterne (per prenderne atto)

890

Allegato 1 Tavole sull'evoluzione internazionale dell'economia e degli scambi commerciali, come pure sull'evoluzione del commercio esterno della Svizzera Tavola 1:

Evoluzione economica internazionale e degli scambi commerciali

Tavola 2:

Evoluzione dei tassi nominali di cambio durante gli anni 1986 e 1987

Tavola 3:

Evoluzione dei tassi reali di cambio del franco svizzero durante gli anni 1986 e 1987

Tavola 4:

Evoluzione del commercio esterno svizzero, nel 1987, in base ai pertinenti indici

Tavola 5:

Sviluppo regionale del commercio esterno svizzero nel 1987

891

Evoluzione economica internazionale e degli scambi commerciali Evoluzione del prodotto nazionale lordo in termini reali, dei prezzi al consumo, come pure del volume delle importazioni e delle esportazioni e della bilancia delle operazioni correnti nella zona dell'OCSE, nel 1986, 1987 e 1988 (variazione percentuale rispetto all'anno precedente) Tavola 1 Telale dei 7 principali Paesi dell'OCSE '>

Totale degli altri Paesi dell'OCSE

Telale dei Paesi della CEE

Totale dei Paesi dell'OCSE

To

To

2,7

2,6

2,8

2'/2

2'/4

2 3 /4

! 3 /4

P/4

2'/4

Prodotto nazionale lordo in termini reali - 1986 - 1987 - 1988

2,8 23/4 2'/2

Indice dei prezzi al consumo - 1986 - 1987 - 1988

2,1 3 3'A

3,2 3

2,9

6'/2 5'/2

3'/4

3 3 /4

6,3

8,7 5 4

7,0

3'/2

Interscambio commerciale Volume delle importazioni: - 1986 - 1987 - 1988 Volume delle esportazioni: - 1986 - 1987 - 1988

9,6 5 4

6,4 5 4

4'/2

2,2 4'A 6

3,2

2,2

2,5

43/4

2 3 /4

4 3 /4

2'/2

2'/4

5'/4

Bilancia delle operazioni correnti In miliardi di dollari - 1985 - 1986 - 1987 - 1988

-53,0 -19,7 -41 -35

- 3,6 - 3,1 - 5 -15

16,6 49,3 40 25

-56,6 -22,8 -46 -50

53A

Fonti: Prospettive economiche dell'OCSE, n. 42, Parigi, dicembre 1987.

"Canada, Stati Uniti d'America, Giappone, Francia, Repubblica federale di Germania, Italia, Regno Unito.

892

Evoluzione dei tassi nominali di cambio del franco svizzero, rispetto alle monete dei nostri 15 principali interlocutori commerciali industrializzati, nel 1986 e 1987

Tavola 2 Quota sul totale delle esportazioni svizzere nel 1986 in %

Germania USA Francia Regno Unito Italia Austria Giappone Paesi Bassi Belgio Svezia Spagna Danimarca Canada Norvegia Portogallo Totale 15 Paesi 00 9 3

,....

21,1 9,5 9,1 7,7 7,7 3,9 3,2 2,7 2,2 1,9 1,6 1,3 1,1 0,9 0,6

Corso medio dei cambi in

Apprezzamento ( + ) o deprezzamento (--) del franco svizzero, in %, nel novembre 1987 rispetto al

dicembre 1985

dicembre 1986

novembre 1987

dicembre 1985

dicembre 1986

83.67 2.1033 27.35 3.0438 0.1227 11.90 1.0374 74.31 4.0996 27.39 1.3460 23.05 1.5079 27.51 1.3144

83.70 1.6664 25.49 2.3930 0.1206 11.89 1.0263 74.04 4.0207 24.12 1.2361 22.14 1.2076 22.14 1.1200

82.15 1.3812 24.20 2.4515 0.1114 11.67 1.0212 73.00 3.9251 22.76 1.2199 21.29 1.0498 21.54 1.0093

+ 1,8 + 52,3 + 13,0 + 24,2 + 10,1 + 1,9 + 1,6 + 1,8 + 4,4 + 20,4 + 10,3 + 8,3 + 43,6 + 27,7 + 30,2

+ 1,9 + 20,6 + 5,3 - 2,4 8,3 1,9 0,5 1,4 2,4 6,0 1,3 4,0 + 15,0 + 2,8 + 11,0

+ 14,4

+ 5,5

74,5

Apprezzamento ( + ) o deprezzamento (--) nominale del franco, in %, nella media ponderata secondo le quote dei 15 Paesi sul totale delle esportazioni svizzere

8

s

Evoluzione dei tassi reali ]) di cambio del franco svizzero, rispetto alle monete dei nostri 15 principali interlocutori commerciali industrializzati, nel 1986 e 1987 Tavola i Paese

Germania USA Francia Regno Unito Italia Austria Giappone Paesi Bassi Belgio Svezia Spagna Danimarca Canada Norvegia Portogallo

Quota sul totale delle esportaziorli svizzere nel 1986 in
....

2)

Livelllo medio dell'indice in

Apprezzamento ( + ) o deprezzamento (-- ) del franco svizzero, in To, nel novembre 1987 rispetto al

dicembre 1985

dicembre 1986

novembre 1987

dicembre 1985

dicembre 1986

. 2 1 ,1 9,5 9,1 7 ,7 7 ,7 3 ,9 3,2 2 ,7 2 ,2 1,9 1,6 1,3 1= 1 0,9 0,6

116 ,2 79 ,9 104 ,7 88 ,1 94 ,5 108 ,0 85 ,5 116 ,9 127 ,2 112 ,4 99 ,3 111 ,4 96 ,4 101 ,8 115 ,4

117,7 99,9 110,3 107,8 91,9 106,7 90,2 118,8 129,0 123,1 99,2 111,7 115,3 117,1 118,3

121 ,0 116 ,2 114 ,3 103 ,0 96 ,2 107 ,9 88 ,9 121 ,6 131 ,2 125 ,2 97 ,2 113 ,2 130 ,0 112 ,0 123 ,9

+ 4,2 + 45,5 + 9,2 + 16,9 + 1,8 -- 0,1 + 4,0 + 4,0 + 3,2 + 11,4 -- 2,2 + 1,6 + 34,8 + 10,1 + 7,4

+

74 ,5

102,6

109,0

112,9

+ 10,1

+

Totale 15 Paesi

Apprezzamento ( + ) o deprezzamento (--) reale del fi·anco, in % , nella media ponderata secondo le quote dei 15 Paesi sul totale delle esportazioni svizzere . . .

'> Corretto dall'indice dei prezzi al consumo.

2

> Base: novembre 1977 = 100.

2,8 16,4 3,6 4,5 + 4,6 + 1,1 1,5 + 2,4 + 1,8 + 1,7 2,0 + 1,4 + 12,7 4,3 + 4,8 + +

3,5

Evoluzione del commercio esterno della Svizzera nel 1987, in base ai pertinenti indici 1) (Variazione in % rispetto all'anno precedente) Tavola 4 Volume

Medie/ prezzi

Valore nominale

%

Esportazioni complessive

1,5

- 1,1

0,4

Classificazione secondo l'impiego delle merci - Materie prime e semilavorati - Beni d'attrezzatura - Beni di consumo

1,6 1,6 1,7

- 2,4 0,0 -1,0

- 0,9 1,6 0,7

Classificazione secondo la natura delle merci - Tessili e abbigliamento - Prodotti chimici - Metalli e manufatti metallici - Macchine e apparecchi -Orologeria Importazioni complessive

- 1,1 1,8 1,7 1,3 -2,0 6,4

- 5,4 0,4 - 3,9 0,4 3,7 - 4,2

- 6,5 2,2 - 2,3 1,7 1,6 1,9

Classificazione secondo l'impiego delle merci - Materie prime e semilavorati - Vettori energetici - Beni d'attrezzatura - Beni di consumo

3,2 1,1 10,0 8,1

- 5,2 -23,1 - 0,7 - 2,4

- 2,2 -22,3 9,3 5,5

Valori

Esportazioni Importazioni Bilancia commerciale

In milioni di franchi

70 229,0 63011,9 -7 217,1 (1986: -6 144,6)

" Commercio estero escluse le transazioni su metalli preziosi e pietre preziose come anche su oggetti d'arte e d'antiquariato.

895

00

£

Tavola 5

Sviluppo regionale del commercio esterno svizzero nel 1987 Esportatori Valore delle esportazioni

in mio fr.

Quota esportazioni globali svizzere in Tu

Valore delle importazioni

Modificazioni rispetto anno precedente in %

Quota importazioni globali svizzere info

Bilancia commerciale

in mio fr.

1,2

78,7

67 615,0

1,6

89,9

--14 536,9

43 247,3 37 596,2 14 367,8 6 166,1 5 568,0 ,1 880,0 1 629,4 5 038,5 817,7 1 200,2 462,6 4973,5 2558,1 493,4 1 327,8 573,9 677,6

1,8 2,3 1,6 1,7 7,9 2,7 12,3 - 2,8 - 9,6 9,2 11,9 - 2,0 - 1,8 -15,8 2,1 1,9 1,5

64,1 55,7 21,3 9,1 8,3 2,8 2,4 7,5 1,2 1,8 0,7 7,4 3,8 0,7 2,0 0,9 1,0

59 747,5 54233,0 25 806,0 8 109,1 7641,9 3015,9 2 570,4 4 577,8

1,4 1,0 6,3 - 3,7 2,1 - 1,8 - 0,9 -14,8 10,5 - 2,0 1,6

79,5 72,1 34,3 10,8 10,6 4,0 3,4

0,3

--16500,1 -- 16636,8 -- 11438,1 -- 1 943,0 -- 2073,9 -- 1 135,9 -- 940,9 460,7 29,9 274,6 186,5 -- 339,2 -- 345,1 133,1 -- 155,6 89,0 475,9

9 830,7 5917,5 2 573,8 638,8 574,9

- 1,0

14,6 8,8 3,8 0,9 0,9

7 867,5 3 993,6 3448,4 293,5 92,4

10,5 5,3 4,6 0,4 0,1

1 963,1 1 923,9 -- 874,5 345,2 482,5

Paesi dell'OCSE, totale

53 078,1

- OCSE europei - CEE Germania (RF) Francia Italia Paesi Bassi Belgio-Lussemburgo Gran Bretagna Danimarca Spagna Portogallo - AELS Austria Norvegia Svezia Finlandia - Altri Paesi europei - OCSE non europei USA Giappone Canada Australia

Saldo

Importatori Modificazione rispetto anno precedente in %

- 6,7 18,5

-11,2 - 0,6

787,8

925,6 276,0 5312,7 2 903,3 360,3 1 483,4 484,9 201,7

5,6

0,2 26,4 11,5 6,8 -11,8 1,3 0,6 0,9 21,8 - 8,3

6,1 1,0

1,2 0,4 7,1 3,9 0,5 2,0 0,6

Esportatori Valore delle esportazioni

Importatori

Paesi non dell'OCSE

14 398,6

- 1,2

21,3

7 555,8

10,9

10,1

6 842,8

- Paesi in sviluppo - dell'OPEP Arabia Saudita Iran Algeria Nigeria - non produttori di petrolio Jugoslavia Israele Hong Kong Brasile

11 158,1 2815,5 1 073,5 327,5 125,6 153,5 8 342,7 424,2 797,7 1 392,3 489,3

-- 1,9 -- 7,8 9,4 --22,0 --37,4 --45,1 0,2 -- 17,2 6,5 6,6 -12,2

16,5 4,2 1,6 0,5 0,2 0,2 12,4 0,6 1,2 2,1 0,7

5 846,2 1 066,7 192,1 77,1 154,0 112,7 4 779,4 163,1 235,7 772,2 291,4

16,5 -- 3,4 1,8 -- 11,8 -- 7,4 --23,1 22,2 -- 2,9 0,9 6,9 -- 4,3

7,8

1,4 0,3 0,1 0,2 0,1 6,4 0,2 0,3 1,0 0,4

5311,9 1 748,7 881,4 250,3 28,4 40,7 3 563,2 261,1 562,0 620,1 197,8

2 835,7 2 214,9 710,3 261,1 620,8 613,6 404,7

2,2 9,5 32,7 -- 1,2 -- 17,3 -- 16,9 -- 6,1

4,2 3,3 1,1 0,4 0,9 0,9 0,6

1 314,2 1 070,4 409,5 104,9 243,8 238,7 395,4

--19,9 --26,3 --43,3 3,6 30,4 28,8 156,2

1,7 1,4 0,5 0,1 0,3 0,3 0,5

1 521,5 1 144,4 300,8 156,2 377,0 374,9 9,3

67 476,7

0,7

100,0

75 170,8

2,3

Esp./Imp./Saldo, totali 1

Esclusa la Jugoslavia.

Valore delle importazioni

in mio fr.

Modificazioni rispetto anno precedente in %

Quota importazioni globali svizzere in %

Bilancia commerciale

in mio fr.

- Economia pianificata " - Paesi europei Unione Sovietica Polonia - Paesi asiatici Rep. pop. di Cina - Sudafrica

Quota esportazioni globali svizzere in%

Saldo

Modificazione rispetto anno precedente in %

100,0

in mio fr.

-- 7694,1

Allegato 2

Comunicato stampa del DFEP del 9 giugno 1987

Uruguay-Round del GATT: mandato di negoziato

II Consiglio federale ha definito il mandato di negoziato e nominato la delegazione svizzera per l'Uruguay-Round del GATT. L'obiettivo di questo vasto negoziato economico, della presumibile durata di quattro anni, è di instaurare in un ambito multilaterale un sistema rinnovato di commercio mondiale. Il mandato svizzero di negoziato comprende: - il rafforzamento e l'adeguamento delle regole del sistema del commercio mondiale e la loro estensione, per esempio nel campo dei servizi; - la liberalizzazione del commercio internazionale delle merci e dei servizi e - l'inserimento più efficace del GATT nell'assieme della cooperazione economica internazionale.

La delegazione svizzera sarà composta segnatamente del direttore dell'Ufficio federale dell'economia esterna, segretario di Stato Franz Blankart, quale direttore dei negoziati e del delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali, ambasciatore David de Pury responsabile per le questioni del commercio mondiale, quale capo della delegazione.

Dipartimento federale dell'economia pubblica Servizio stampa e informazione

898

Allegato 3

Risultati dei negoziati bilaterali in seno al GATT, concernenti la tariffa doganale svizzera fondata sul Sistema armonizzato (Elenco delle modificazioni relative all'allegato della legge sulla tariffa delle dogane del 9 ottobre 1986)

899

Situazione prima dei negoziati Voce di . tariffa

Situazione dopo i negoziati Aliquota di dazio per 100 kg lordo

Designazione della mercé

Voce di tariffa

Designazione della mercé

Fr.

08 U. 2000

· lamponi, more di rovo o di gelso, more-tamponi, ribes a grappoli e uvaspina

Fr

45-0811 2010 0811.2090

08135010

- miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: - · di frutta a gustio delle vociOSOl o0802

12.--

0813.5011 0813.5019 0813.5090

- - altri

45."

0813 5091

0813 5099 2001.1000

- cetrioli e cetriolini

. .

50-2001 1010 2001 1020

2001.2000

2009 3010

- cipolle

· succhi di altri agrumi: - - senzaaggiuntadizuccheriodialtndoicificanti

- lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uvaspma; - - lamponi con aggiunta di zuccheri odi altri dolcificanti - - altri

40-45 --

- miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: - - di frutta a guscio delle voci 0801 o 0802; - - - aventi tenore, m peso, di mandorle e/o noci comuni eccedente 50 % - · - altri ..

12»

- - altri: - - * aventi tenore, m peso, di prugne intiere eccedente 40 % e. m totale, di albicocche e/o frutta a granelli non eccedente 20% - - - altri

30-45--

· cetrioli e cetriolini: · - m recipienti eccedenti 5 kg

35-

- cipolle: · - m recipienti eccedenti 5 kg · - :n recipienti non eccedenti 5 kg

20093011 20093019

· · ·

28.--

6-

50 --

200) 2010 2001 2020

50--

..

Aliquota di dazio per 100 kg lordo

succhi di altri agrumi: - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: - - succo di limone, greggio (anche stabilizzato) ..

- - altri . .

.

3550-

-30 28-

Situazione prima dei negoziati Voce di tariffa

Designazione della mercé

Situazione dopo i negoziati Aliquota di dazio per 100 kg lordo

Voce di tariffa

Designazione della mercé

Fr.

2810.0000

3808.1000

3808.2000

3808.3000

4202.1200

Ossidi di boro' acidi borici

- insetticidi

- fungicidi

· diserbanti, inibituri di germinazione e regolatori di crescita per piante

materie tessili 4202.2290

- - - altri

matene tessili 4203.1000

- indumenti

5205.3510

- filati ritorti o a cordoncino, di fibre non pettinate: - - aventi un titolo di filati semplici inferiore a 1 25 decitex (eccedente il numero metrico 80 di filati semplici): ... greggi

Fr.

1.50

Ossidi di boro; acidi borici: 2810 0010 2810.0090

- altri

1.90

3808.1010 3808.1090

- insetticidi: - - a base di zolfo o di composti cuprici - - altri

4.»

3808.2010 3808.2090

- fungicidi: - - a base di zolfo o di composti cuprici - · altri

4.--

3808.3010 3808.3090

- diserbanti, inibituri di germinazione e regolatori dì crescita per piante: - - a base di zolfo o di composti cuprici - - altri

9.--

9.--

9.--

- - con superficie esterna di matene plastithe odi

Aliquota dì dazio per 100 kg lordo

9-

9.--

4.9.»

4202.1200 72.--

· - con superficie esterna di materie plastiche odi matene tessili

65.--

90."

4202 2290

- - - altri

85.--

materie tessili

90.-370.--

4203.1000

- indumenti

5205.3511 5205-3512

- filati ritorti o a cordoncino, di fibre non pettinate: - - aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (eccedente il numero metrico 80 di filati semplici): ... greggi: ritorti .... a cordoncino

44.--

85.-350."

30.-64.-

Situazione dopo i negoziati

Situazione prima dei negoziati Voce di tariffa

Designazione della mercé

Aliquota di dazio per 100 kg lordo

Vocedi tariffa

Designazione della mercé

Fr

Aliquota di dazio per 100 kg lordo Fr

- filati ritorti o a cordoncino, di fibre pettinate: · - aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31

· filati ritorti o a cordoncino, di fibre pettinate: - · aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31

52054410

numero metrico 52 ma non eccedente il numero metrico 80 di filati semplici): - - - greggi

numero metrico 52 ma non eccedente il numero metrico 80 di filati semplici): - - - greggi

30-

52054510

· - aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (eccedente il numero metrico 80 di filati semplici): - - - greggi

- - aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (eccedente il numero metrico 80 di filati semplici): · - - greggi: - - - - ritorti - - - - a cordoncino

3064-

5607.1010 5607.1090

- di iuta odi altre fibre tessili liberiane della voce 5303: - - di iuta . . .

- - altri . .

11 ..

80-

5609 0000

Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405. rii
.

92 --

5607.1000

5609 0000

6108 1900

6112.2000

- di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 540,4 o 5405, di spago, rorrip n funi, non nominati né compresi altrove - sottovesti o sottabiti e sottogonne: · - di aìtre matene tessili

- tute e completi (insiemi) da sci

32-

44.--

77.--

52054410

52054511 52054512

95-

61081910 6108.1990

· -

6112 2010 6112 2090

· tute e completi (insiemi) da sci: - - di fibre tessili vegetali - - di altre materie tessili

190--

515."

sottovesti o sottabiti e sottogonne: - di aitre matene tessili: - - di seta o di cascami di seta - - di altre matene tessili .

880175-

225600-

Situazione prima dei negoziati Voce di tariffa

Designazione della mercé

Situazione dopo i negoziati Aliquota di dazio per 100 kg lordo

Vocedi tariffa

Designazione della mercé

Fr

Fr.

6112.3900

6112.4900

6115.1900

6115.9300

6117.1000

- costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo: - - di altre materie tessili

· costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza: - - di altre matene tessili

· calzamaglie (collants): - - di altre materie tessili

- - di fibre sintetiche

Aliquota di dazio per 100 kg lordo

6112.3910 6112.3990

- costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo: - - di altre matene tessili: · · - dt fibre tessili vegetali di altre materie tessili

225.600.»

61124910 6112.4990

- costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza: - - di altre matene tessili: - - - di fibre tessili vegetali - - - di altre matene tessili

225.» 600.»

6115.1910 6115.1990

-

400."

6115.9310 6115.9320

· · di fibre sintetiche: - - di filati di filamenti sintetici - - di fibre sintetiche discontinue

440.-

440."

205.--

710.--

calzemaglie (collants): - di altre materie tessili: - - di fibre tessili vegetali - - di altre materie tessili

175.--

790.-640.»

· scialli, sciarpe, fazzoletti da collo o da testa (foulard),

- scialli, sciarpe, fazzoletti da collo o da testa (foulard), mantiglie, veli, velette e manufatti simili 6117.1010 6117.1090

- - di fibre tessili vegetali - - di altre matene tessili

225.-600.--

6117.2010 6117.2090

- - di fibre tessili vegetali - - di altre matene tessili

225.» 600.-

6117.8010 6117.8090

- altri accesson: - · di fibre tessili vegetali - · di altre materie tessili

225.» 600.»

61 1 7.2000

6117.8000

- altri accesson

515.»

Situazione dopo i negoziati

Situazione prima dei negoziati Voce di tariffa

Designazione della mercé

Aliquota di dazio per 100 kg lordo

Voce di tariffa

Designazione della mercé

Fi.

6117.9000

6202.1200

6202 9200

6201.1210

62042210

62043210

- parti

- capponi, impermeabili, giacconi, mantelli e simili; - - di cotone

- altri: - - di cotone

- abiti a giacca (tailleurs): - - di cotone: - - - non ricamati né fatti di pizzi né combinati con pizzi o merletti

- insiemi (ensembles}: - - di cotone: - - · non ricamati né fatti di pizzt né comb:rati con p:zz: o merletti

* giacche: - - di cotone: - - - non scarnate né fatte di pizzi né comb:rtate con p;zz:o:rr.erìetti

Aliquota di dazio per 100 kg lordo Fr

61 17 9010 61179090

- parti: · - di fibre tessili vegetali - - di altre matene tessili

6202-1210 6202 (290

-

cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili: - di cotone: - - di peso unitario eccedente 750 g ....

- - altri

6202 9210 6202.9290

· -

altri: - di cotone: - - di peso unitario eccedente 750 g - - altri

6204 1211 6204 1219

· abiti a giacca (tailleurs): · - di cotone: - - - non ricamati né fatti di pizzi né combinati con pizzi o merletti: - - - - di peso unitario eccedente 750 g - - - - altri .

450.»

62042211 62042219

- insiemi (ensembles): - - di cotone: - - - non ricamati né fatti di pizzi né combinati con pizzi o merìetti: - - - - di peso un:tar:o eccedente 750 g - - - - altri . .

450-

620432Î!

620432!9

· giacche: - - di cotone.

- - - non ricamate né fatte di pizzi né combinate con p:zzio merletti: - - - - d: peso umtarco eccedente 750 g - - - - à'.n:

320» 450«

515-

455.-

455«

450.-

450-

450-

225.-600»

330.«

460 -

,

330« 460.--

320-

320

Situazione prima dei negoziati Voce di tariffa

Designazione delta mercé

Situazione dopo i negoziati Aliquota di dazio per 100 kg lordo

Vote di tariffa

Designazione della mercé

Fr.

6204.1210

62045200

6204.5900

6204.6200

6204.6900

- abiti interi: - - di cotone: - - - non ricamati né fatti di pizzi né combinati con pizzi o merletti

- gonne e gonne-pantalone: · - di cotone

- - di altre materie tessili

- pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba e «shorts»; - - di cotone

- - di altre matene tessili

Aliquota di dazio per 100 kg lordo Fr.

- abiti interi:

6204.4211 6204.4219

- - di cotone: - - - non ricamati né fatti di pizzi né combinati con pizzi o merletti: - - · - dì peso unitario eccedente 750 g - - - - altri

320.» 450.--

6204,5210 6204.5290

- gonne e gonne-pantalone: - - di cotone: - - - di peso unitario eccedente 750 g - - - altri

330.460.-

6204.5910 6204.5990

- - di altre materie tessili: - - · di seta o di cascami di seta - - - di altre matene tessili

6204.6210 6204.6290

- pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba e «shorts»: - - di cotone: - - · di peso unitario eccedente 750 g - - - altri

6204.6910 6204.6990

- - di altre matene tessili: - - · di seta o di cascami di seta - - - di altre matene tessili

450.»

455.--

1465.--

455.-

1465.»

1930.» 600.--

330.» 460."

1930.» 600.»

· di cotone:

- di cotone: 6206 3010 merletti

450."

6206.3011 6206.3019

merletti: - · - di peso unitario eccedente 750 g - - - altri

320.» 450.-

Situazione prima dei negoziati voce di tariffa

Designazione della mercé

Situazione dopo i negoziati Aliquota di dazio per 100 kg lordo

Voce di tariffa

Designazione della mercé

Fr

fi.

62069010

6207.9200

6208.9110

· di altre matene tessili: - - non ricamati né fatti di pizzi né combinati con pizzi o merletti

· - di fibre sintetiche o artificiali

· altri: - - di cotone: · - - non ricamati né fatti di pizzi né combinati con pizzi 0 merletti

6209 2000

Indumenti e accesson di abbigliamento per bambini piccoli: - di cotone

6209 9000

- di altre matene tessili . . . .

62103000

Indumenti confezionati con prodotti delie voci 5602, 5603.5903.590605907: - altri indumenti, del tipo di quelli considerati alle voci da 6202 11a6202.l9

- di altre matene tessili: - - non ricamati né fatti di pizzi né combinati con pizzi o merletti:

450.--

·jj/ì 3£V --

6206 901 1 6206.9019

- · - altri

450."

6207.9210 6207 9220

' - di fibre smtetiche o artificiali; - - - di fibre artificiali - - - di fibre smtetiche

590.-980--

62089111 62089119

- altri: · - di cotone: · - - non ricamati né fatti di pizzi né combinati con ptzzi o merletti: - - - - di peso unitario eccedente 750 g - - - - altri

320450-

6209 2000

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli: - d i cotone

340-

975,--

450--

380.»

Aliquota di dazio per 100 kg lordo

1510-

- di altre matene tessili: 6209 9010 62099090

- - di altre materte tessili

62103010 62103090

Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603.5903.590605907: - altri indumenti, del tipo di quelli considerati alle voci da 6202 11 a 6202 19: - - di peso unitario eccedente 750 g - - altri

455.-

325 ·· 1510-

330460-

Situazione prima dei negoziati Voce di tariffa

Designazione della mercé

Situazione dopo i negoziati Aliquota di dazio per 100 kg lordo

Vocedi tariffa

Designazione della mercé

Fr.

6210. SODO

· altri indumenti per donna o ragazza

Fr.

- altri indumenti per donna o ragazza:

455.« 62105010

- - di peso unitario eccedente 750 g

330.--

62105090

- - altri

460."

- costumi, mutandine e Slips da bagno: 6211.1100

- - per uomo o ragazzo

- costumi, mutandine e slips da bagno: · - per uomo o ragazzo:

405.-6211.1110

· - - di fibre tessili vegetali

265.--

6211.1190

- - - di altre materie tessili

880.--

6211.1210

- - - di fibre tessili vegetali

455.--

6211.1290

· - - di altre materie tessili

980»

- altri indumenti per donna 0 ragazza:

- altri indumenti per donna o ragazza: 6211.4200

' - - di cotone

455.-6211.4210 6211.4290

6211.4900

- - di altre matene tessili

6211.4990 - altri

6212.9090

6217.9000

- accesson

- parti

330» 460.--

di fibre tessili vegetali diverse dal cotone - - - di altre materie tessili

355.-1920.»

· altri:

415.» 6212.9010

6217.1000

- - di cotone: di peso unitario eccedente 75og - - - altri - - di altre materie tessili:

1860.-6211.4910

6212.9000

Aliquota di dazio per 100 kg lordo

- - di fibre tessili vegetali - - altri

240.»

480."

· accesson:

270.» 6217.1010

- - di fibre tessili vegetali

125.-

6217.1090

- - di altre matene tessili

320»

6217.9010

- - di fibre tessili vegetali

125.--

62179090

· - di altre matene tessili

320.-

- parti:

270.--

Situazione prima dei negoziati voce di tariffa

Designazione della mercé

Situazione dopo i negoziati Aliquota di dazio per 100 kg lordo

Voce di tariffa

Designazione della mercé

Fr.

Fr

6301.1000

6302,1000

6302.2100

6302.3110

Ê302 4000

- coperte a riscaldamento elettrico

- biancheria da letto a maglia

- altra biancheria da letto, stampata: - - di cotone

430.« 6301.1010 6301 1090

- coperte a riscaldamento elettrico: - - di fibre tessili vegetali - - di altre matene tessili

225.-430-

6302 1010 6302.1090

- biancheria da letto a maglia: - · di fibre tessili vegetali - - di altre matene tessili

225.« 600 -

63022100

- altra biancheria da letto, stampata: - - di cotone .

190--

- - altra biancheria da letto: - - di cotone: - - - non ricamata né fatta di pizzi né combinata con pizzi o merletti

180."

· biancheria da tavola a maglia: · - di fibre tessili vegetali - - di altre matene tessili

225600.-

- biancheria da toeletta o da cucina, di tessili arricciati del tipo spugna, di cotone: - - non ricamata né fatta di pizzi né combinata con pizzi o merletti

175 -

-

225600-

515.--

200-

- - altra biancheria da letto: - - di cotone: - - - non ricamata né fatta di pizzi né combinata con pizzi o merletti

185.-

· biancheria da tavola a maglia

515-

63023110

6302.4010 6302 4090

6302.6010

6302.9900

- biancheria da toeletta u da cucina, di tessili arricciati del tipo spugna, di cotone: · · non ricamata né fatta di pizzi né combinata con pizzi o merletti .

185.--

- altra: - - di altre matene tess:!i

455 -

Aliquota di dazio per 100 kg lordo

63026010

63029910 6302 9990

altra: - di altre materie tessili: - - di fibre tessili vegetali diverse dal cotone e dal Imo - - di altre matene tessili

Situazione dopo i negoziati

Situazione prima dei negoziati Voce di tariffa

Designazione della mercé

Aliquota di dazio per 100 kg lordo

Voce di tariffa

Designazione della mercé

Fr.

Fr.

- - di altre matene tessili:

- · di altre matene tessili: 6303.1910

6303.1920 6303 1990

- - - di fibre tessili vegetali diverse dal cotone:

- - - non ricamati né fatti di pizzi né combinati con pizzi o merletti

- - - con ricami a punto catenella - - - altri

Aliquota di dazio per 100 kg lordo

440.«

6303.1911

- - - - non ricamati né fatti di pizzi né combinati con pizzi o merletti

225-

440.--

6303.1912

con ricami a punto catenella

225.»

440.TM

6303.1919

altri

225.»

- - - di altre matene tessili: 6303.1991

- - - - non ricamati né fatti di pizzi né combinati con

6303.1992

- - - - con ricami a punto catenella - - - - altri

pizzi o merletti 6303.1999

- - a maglia

- - a maglia:

515.-

6304.1110

- - - di fibre tessili vegetali

6304.1190

- · - di altre matene tessili

6307 2000

6505.9000

- - a maglia

· cinture e giubbotti di salvataggio

- altri

225600."

. altri:

· altri: 6304.9100

590590-

- copriletto:

· copriletto: 6304.1100

590.»

515."

- · a maglia: 6304.9110

- - - di fibre tessili vegetali

225.-

6304.9190

· - - di altre matene tessili

600.--

395-

- cinture e giubbotti di salvataggio: 6307.2010

- - di fibre tessili vegetali

200.--

63072090

- - di altre matene tessili

560.--

65059010

- - di fibre tessili vegetali

6505.9090

- - di altre matene tessili

- altri:

213-

180.~ 230-

9

Situazione prima dei negoziati

O Voce di tariffa

Situazione dopo i negoziati Aliquota di dazio per 100 k g lordo

Designazione della mercé

Voce di tariffa

Designazione della mercé

Fr

81702100 8470 2900

· altre macchine calcolatrici elettroniche: · - con dispositivo stampante · - altre

304."

304--

Fr

8470.2100 8470 2900

Apparecchi riceventi per la televisione, compresi < televisori a circuito chiuso (videomonitron e videoproietton), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o con un appa-

8528 1000

di immagini.

- a coton .

94-

8528 1090 - in bianco e nero o m altra monocromia

.

- altre macchine calcolatrici elettroniche: - - con dispositivo stampante - - altre

300300-

Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitrori e videoproietton), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o con un appa-

8528 1010

8528 2000

Aliquota di dazio per 100 kg lordo

94--

di immagini: · a colon: - - apparecchi di registrazione o di riproduzione videofomche, comportanti un apparecchio ricevente segnali televisivi {video tuner). senza schermo - - altri

8528 2090

- m bianco e nero o in altra monocromia: · - apparecchi di registrazione o di riproduzione videofomche, comportanti un apparecchio ricevente segnali televisivi (video tuner), senza schermo - - dltn · mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

85282010

120-83-

12083-

9403 3000

· mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

34--

9403 3000

9403 4000

· mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

34 ..

9403 4000

9403 5000

- mobili di legno dei tipi utilizzati neue camere da letto

34 -

9403.5000

· mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da tetto

30 ·-

9403 6000

- altri mobili di iegr.o

34 -

9403 6000

· altri mobili di legno

30-

. . . .

30-

30 --

Situazione prima dei negoziati Voce di tariffa

Designazione della mercé

Situazione dopo i negoziati Aliquota di dazio per 100 kg lordo

Vocedi tariffa

Designazione della mercé

Fr.

Fr.

365

9601 9090 9603.1000

- scope e scopette costituiti da steli o da altre materie vegetali, in mazzi legati, anche con manico

Aliquota di dazio per 100 kg lordo

350 --

9601 9090 - scope e scopette costituiti da steli o da altre materie vegetali, in mazzi legati, anche con manico:

5.-9603 1010 9603.1090

4 - - altri

5.-

Allegato 4 Conclusioni comuni

Traduzione"

della riunione dei Ministri dell'AELS con Willy De Clercq, Commissione delle CE, del 20 maggio 1987

1. I Ministri dei Paesi dell'AELS e Willy De Clercq, membro della Commissione delle Comunità europee responsabile delle relazioni esterne e della politica commerciale, si sono riuniti, sotto la presidenza del Consigliere federale Jean-Pascal Delamuraz, Capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica (Svizzera), mercoledì 20 maggio 1987, a Interlaken, per esaminare lo stato delle relazioni tra la Comunità e i Paesi dell'AELS e l'applicazione della Dichiarazione di Lussemburgo del 9 aprile 1984. Alla riunione partecipava parimente Per Kleppe, Segretario generale dell'AELS.

2. Le due parti hanno ribadito la loro volontà di rafforzare la cooperazione tra i Paesi dell'AELS e la CE allo scopo di istituire un'area economica europea omogenea e dinamica ed hanno approvato i risultati conseguiti dopo l'ultimo incontro a Reykjavik del giugno 1986. Esse hanno rilevato che le conclusioni del Consiglio delle CE del 15 settembre 1986 e il parere dei Ministri dell'AELS del 3 dicembre 1986 costituiscono un impulso propizio e conferiscono una nuova dimensione al processo avviato con la Dichiarazione di Lussemburgo del 9 aprile 1984. Esse hanno riaffermato che il consolidamento e l'intensificazione della cooperazione devono essere condotti parallelamente ai progressi della Comunità verso il completamento del suo mercato interno.

3. I Ministri e De Clercq hanno firmato due convenzioni concluse tra la Comunità e i Paesi dell'AELS: di questi due strumenti, in quanto armonizzano la documentazione doganale e la procedura di transito, beneficeranno le cerehie commerciali della zona europea di libero scambio. Trattasi della convenzione inerente alla semplificazione delle formalità nel commercio delle merci (documento amministrativo unico) e della convenzione istituente una procedura comune di transito.

4. È stato preso atto che i risultati dei colloqui cognitivi su possibili nuovi settori di cooperazione offrono prospettive promettenti, in quanto traducono la volontà di ambedue le parti d'esaminare le possibilità di cooperazione su un vasto fronte. I ministri e De Clercq approvano le direttive, adottate durante questi colloqui, per lavori futuri nei settori degli aiuti statali, dell'educazione (ad esempio la partecipazione dei Paesi dell'AELS al programma europeo di cooperazione tra le università e l'industria in
materia di formazione nel campo delle tecnologie - Comett), dei diritti di proprietà intellettuale e industriale (in particolare la protezione legale dei semiconduttori) e del commercio delle merci contraffatte e della tassazione indiretta (esoneri nel traffico transfrontaliero), come anche nel settore della responsabilità in materia di prodotti. Hanno con" Dal testo originale inglese.

912

venuto di avviare scambi informativi e un dialogo regolare nel settore dei servizi finanziari e di proseguire l'esame delle possibilità di cooperare nelle questioni concernenti la liberalizzazione dei movimenti di capitali, altri servizi e la facilitazione del controllo delle persone al confine.

5. Le due parti hanno evidenziato l'importanza continua d'eliminare gli ostacoli al commercio tra la Comunità e i Paesi dell'AELS: 5.1 Riguardo agli ostacoli tecnici agli scambi, esse hanno convenuto che occorre realizzare nuovi progressi nel settore del riconoscimento reciproco dei collaudi e dei certificati di prova. Si sono dichiarate soddisfatte del miglioramento previsto per le procedure di scambio anticipato d'informazioni tra i "" Paesi dell'AELS e la Commissione della CE, in materia di progetti di norma- C E live tecniche.

5.2 Esse hanno accolto con soddisfacimento i provvedimenti intesi a semplificare la certificazione dell'origine, che entreranno in vigore il 1° luglio, come anche la prospettiva di una nuova semplificazione entro l'autunno 1987 e riconosciuto la necessità di esaminare senza indugi anche la semplificazione delle norme d'origine in quanto tali, in particolare quanto allo studio sul cumulo.

5.3 Hanno rilevato che una migliore trasparenza costituirebbe un primo passo verso la cooperazione intesa a liberalizzare le politiche in materia di mercati pubblici e che devono essere avviati negoziati sull'eliminazione delle restrizioni quantitative all'esportazione.

6. Il miglioramento, nel contesto degli accordi di libero scambio, delle norme disciplinanti il commercio dei prodotti agricoli trasformati - soprattutto per assicurare una migliore trasparenza - è pure stato considerato un possibile soggetto di cooperazione.

7. I Ministri e De Clercq hanno ribadito l'importanza d'intensificare la cooperazione europea nel settore della ricerca e dello sviluppo. La partecipazione d'imprese e di istituti di ricerca con sede nei Paesi dell'AELS ai programmi comunitari di ricerca e di sviluppo, in particolare Esprit, Race, Brite e Euram, fornirà un valido contributo di cui beneficerà la capacita competitiva futura dell'industria europea. Essi hanno preso atto che i preparativi per assicurare questa partecipazione sono in corso ed hanno riconosciuto la necessità di istituire le modalità di cooperazione
entro i termini più brevi.

8. Hanno evidenziato l'importanza di nuovi sforzi coordinati a livello internazionale nel settore della protezione dell'ambiente. Hanno accolto favorevolmente il rapporto della Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo ed hanno riconosciuto che la politica ambientale è un campo in cui la Comunità e i Paesi dell'AELS devono intensificare ulteriormente la loro cooperazione mediante lo sviluppo di metodi appropriati e la designazione dei settori specifici per una cooperazione concreta.

9. I Ministri e De Clercq hanno riconosciuto che una più stretta cooperazione tra le CE e i Paesi dell'AELS esigerà un processo di consultazione più sistematico, come anche uno scambio di informazioni reciproco. Hanno approvato il promovimento dei contatti informali, sia per quanto concerne le proposte inerenti al completamento del mercato interno della CE, sia per quanto concerne sviluppi analoghi nei Paesi dell'AELS.

58 Foglio federale. 71° anno. Voi. I

913

10. I Ministri e De Clercq hanno sottolineato l'importanza del ciclo Uruguay, riaffermato la necessità urgente di sostenere il ritmo dei progressi nei negoziati commerciali multilaterali e rilevato che in questo campo occorrerà produrre sforzi notevoli. In questo contesto, ribadiscono che l'impegno di statu quo, di non introdurre nuove misure protezionistiche, costituisce un elemento chiave della dichiarazione ministeriale di Punta del Este e che tutte le parti ai negoziati devono conformarvisi rigorosamente, in particolare poiché la situazione attuale del commercio è caratterizzata da tensioni accresciute, da una proliferazione dei conflitti commerciali e dalla tendenza a trovare soluzioni fuori dell'ambito del GATT.

11. Hanno deciso di incontrarsi nuovamente l'anno prossimo per procedere ad un riesame dei progressi compiuti nella cooperazione AELS-CE.

Questa traduzione non è ufficiale, per cui fa fede soltanto la versione originale in lingua inglese.

914

Allegato 5 Comunicato Stampa

Traduzione"

della riunione ministeriale del Consiglio dell'AELS del 19 e 20 maggio 1987

II Consiglio dell'AELS si è riunito a livello ministeriale a Interlaken, Svizzera, il 19 e 20 maggio 1987, sotto la presidenza di Jean-Pascal Delamuraz, Consigliere federale, Capo del Dipartimento federale svizzero dell'economia pubblica.

I ministri si sono dichiarati soddisfatti che il quadro organizzativo dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay sia stato stabilito rapidamente nello spirito della dichiarazione ministeriale di Punta del Este e che i lavori, finora nella loro fase d'avvio, siano ben progrediti.

I Ministri hanno però espresso la loro preoccupazione riguardo al recente aggravamento della situazione generale della politica commerciale, dovuto all'inasprimento dei conflitti tra le grandi Nazioni commerciali e alla tendenza di risolvere i problemi a livello bilaterale e non multilaterale in seno al GATT, in un mondo caratterizzato da una crescente interdipendenza. Questa situazione costituisce una minaccia potenziale per i negoziati uruguaiani e, in ultima istanza, pregiudicherà inevitabilmente gli interessi di tutti i partecipanti e indebolirà il sistema del GATT come tale.

Occorrerà adoperarsi incessantemente per attuare nei negoziati progressi rapidi e su vasta scala, ciò che contribuirebbe a rafforzare il sistema commerciale multilaterale. A tal fine, i Ministri si sono dichiarati disposti a contribuire fattivamente al processo di negoziato ed hanno invitato i partecipanti a presentare proposte. D'altro canto, i Ministri hanno ribadito la necessità di attenersi rigorosamente agli impegni di statu quo e di smantellamento. Hanno rilevato che un rafforzamento dell'ambito regolamentare del GATT gioverebbe a tutti i partecipanti e che un progresso in questo settore costituirebbe una base migliore per risolvere i conflitti commerciali.

I Ministri hanno espresso la loro soddisfazione riguardo al nuovo dinamismo impresso al processo dell'integrazione europea nel quale la cooperazione AELS costituisce un elemento importante. Hanno riaffermato la loro volontà di sostenere e di intensificare questo sforzo, partecipando attivamente all'erezione di un'area economica europea omogenea e dinamica, involgente tutti i Paesi dell'AELS e della Comunità europea ed hanno riconosciuto la necessità di potenziare la cooperazione in seno all'AELS onde far fronte alle nuove sfide.
I Ministri hanno convenuto di rafforzare la procedura di notificazione AELS relativa i progetti di prescrizioni tecniche, onde conferirle una forma giuridica " Dal testo originale inglese.

915

coercitiva. Tale rafforzamento dovrebbe agevolare una soluzione contrattuale con la CE in questo settore.

I Ministri hanno riaffermato l'importanza di attuare progressi nel riconoscimento reciproco dei collaudi e dei certificati. Hanno convenuto la necessità di avviare negoziati nel corrente dell'anno per concludere un accordo in seno all'AELS, che costituirebbe un primo passo verso un sistema di riconoscimento reciproco e coerente nella zona AELS-CE.

Per quanto concerne le norme d'origine, i Ministri hanno riconosciuto l'opportunità di semplificare senza indugio le norme di cumulo, pur preferendo che tale provvedimento venga preso simultaneamente anche per gli scambi tra i Paesi dell'AELS e la CE.

I Ministri hanno lodato i progressi notevoli, recentemente realizzati, onde assicurare una maggiore trasparenza in materia d'aiuti governativi nei Paesi dell'AELS. Hanno ribadito la necessità di proseguire gli sforzi in questa direzione onde evitare quegli aiuti che possono alterare la competitivita.

Hanno riaffermato l'imperativo di promuovere gli sforzi per assicurare, nei Paesi dell'AELS, una migliore trasparenza delle politiche in materia di mercati pubblici, al fine di liberalizzarle maggiormente nel sistema europeo di libero scambio.

I Ministri hanno espresso la loro soddisfazione per quanto concerne il rafforzamento e l'allargamento della cooperazione tra i Paesi dell'AELS e la Comunità europea, come era stato convenuto nella dichiarazione di Lussemburgo. Hanno preso atto che, dopo l'ultima riunione del Consiglio dei Ministri dell'AELS, in numerosi settori in cui la cooperazione è già stata intensificata, sono stati realizzati notevoli progressi. In particolare, i Ministri constatano la buona riuscita dei negoziati riguardanti le convenzioni su l'introduzione del documento amministrativo unico e la procedura comune di transito delle merci. Hanno sottolineato l'importanza di concludere a breve scadenza anche i negoziati su una nuova semplificazione della documentazione d'origine, come strumento supplementare per agevolare la libera circolazione delle merci.

Essi hanno accertato con favore il successo dei colloqui cognitivi intesi ad identificare nuovi settori di cooperazione tra l'AELS e la CE. I progressi realizzati al riguardo confermano la volontà dei Paesi dell'AELS di contribuire alla
costruzione dell'area economica europea. I Ministri hanno rilevato l'importanza attribuita alla riunione con il membro della Commissione delle CE, responsabile delle relazioni esterne, in quanto l'espressione di una volontà politica comune manterrà lo slancio necessario all'attuazione di nuovi progressi.

Hanno preso atto con soddisfazione dell'idea di indire una conferenza dei Ministri dell'ambiente dei Paesi dell'AELS, degli Stati membri della CE e di rappresentanti della Commissione delle CE. Giudicano che una siffatta conferenza potrebbe conferire nuovi impulsi alla cooperazione tra i Paesi dell'AELS e della CE in questo settore. Prendono atto con favore del rapporto della Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo (il «Rapport Brundtland») e ribadiscono la necessità di una identificazione precisa delle finalità di questa riunione, che dovrebbe essere oculatamente preparata.

916

I Ministri riconoscono il contributo che il Comitato consultivo e il Comitato di parlamentari dei paesi delI'AELS hanno fornito ai lavori dell'Associazione e in particolare all'allargamento della cooperazione con la Comunità europea.

Rifacendosi alla dichiarazione comune di Bergen, i Ministri ribadiscono l'interesse dei Paesi delI'AELS per lo sviluppo della cooperazione economica con la Jugoslavia. .

Essi hanno designato Georg Reisen, ambasciatore, attualmente capo della delegazione permanente austriaca presso l'AELS, come successore dell'attuale segretario generale, Per Kleppe, a contare dal 16 aprile 1988. Hanno nominato Berndt-Olof Johansson, attualmente direttore degli affari internazionali presso la Confederazione dell'industria finlandese, al posto di Segretario generale aggiunto, con effetto dal 1° dicembre 1987, in sostituzione di Norbert Faustenhammer.

La prossima riunione ministeriale del Consiglio delI'AELS avrà luogo a Ginevra il 14 e 15 dicembre 1987.

* * * * * *

917

Allegato 6

Comunicato stampa della riunione ministeriale del Consiglio dell'AELS del 14 e 15 dicembre 1987

Traduzione"

II Consiglio dell'AELS si è riunito a livello ministeriale a Ginevra, il 14 e 15 dicembre 1987. La signora Anita Gradin, Ministro svedese del commercio esterno, ha assunto la presidenza della riunione.

I ministri hanno esaminato i progressi del processo di realizzazione dell'integrazione europea. Hanno affermato la loro determinazione di proseguire gli sforzi onde consolidare e rafforzare la cooperazione AELS-CE, parallelamente ai progressi realizzati dalla Comunità per il completamento del suo mercato interno, al fine di partecipare a tale processo e di contribuire pertanto alla istituzione di un'area economica europea dinamica e omogenea. Trattasi di una finalità essenziale, tenuto conto della marcata interdipendenza economica tra i Paesi dell'AELS e la CE e delle relazioni privilegiate sussistenti fra di essi.

I Ministri hanno accolto con favore l'organizzazione di una riunione ministeriale congiunta AELS-CE nel prossimo febbraio, incentrata sul programma d'azione della Comunità per il completamento del suo mercato interno. Essi sperano che questa riunione rafforzerà gli impegni politici della dichiarazione di Lussemburgo in favore del potenziamento della cooperazione tra i Paesi dell'AELS e la Comunità europea. Al riguardo, i Ministri hanno riconosciuto la necessità di un processo più sistematico di informazione e di consultazione reciproca tra i Paesi dell'AELS e tra questi e i loro interlocutori della Comunità.

Essi giudicano che un uso più ampio del principio del riconoscimento reciproco, fondato su un grado di compatibilita e di convergenza accresciuto tra legislazioni dei Paesi dell'AELS e della CE, potrebbe diventare uno strumento importante della futura cooperazione e sperano che dalla riunione del prossimo febbraio verranno nuovi impulsi di progressione nei settori specifici.

I Ministri hanno esaminato i progressi realizzati finora nella cooperazione AELS-CE. Hanno preso atto con favore dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1988, delle convenzioni istituenti il documento amministrativo unico e la procedura comune di transito delle merci, come anche delle nuove disposizioni in materia di dichiarazione sulla fattura per gli esportatori riconosciuti dai Paesi dell'AELS e dalla Comunità europea. Hanno nondimeno constatato che le norme attuali in materia di cumulo dell'origine non
corrispondono al concetto dell'area economica europea e che la loro revisione gioverebbe ai 18 Paesi dell'AELS e della CE.

I Ministri hanno ribadito la necessità di raddoppiare gli sforzi onde sopprimere gli ostacoli esistenti e impedire la formazione di nuove barriere per gli scambi "Dal testo originale inglese.

918

tra i Paesi dell'AELS e la CE nei settori seguenti: mercati pubblici, aiuti governativi, restrizioni all'esportazione, regole disciplinanti la responsabilità nella fabbricazione dei prodotti, protezione dei diritti della proprietà intellettuale e industriale. Essi hanno riaffermato la loro volontà di cooperare con la CE in altri settori importanti, come la ricerca e lo sviluppo, la formazione dei giovani e l'ambiente.

Quale contributo in favore della creazione di un'area economica europea, i Ministri hanno convenuto di introdurre l'obbligo, per tutti i Paesi dell'AELS, d'informarsi reciprocamente riguardo a qualsiasi nuova normativa tecnica che essi prevedono d'introdurre ed hanno deciso di modificare in modo corrispondente la convenzione dell'AELS. Per altro, si sono dichiarati disposti ad avviare senza indugio negoziati con la Comunità europea per stabilire, sulla base della reciprocità, una procedura d'informazione vicendevole, comprendente parimente una clausola di stato qua di un periodo di sei mesi. Sperano che un siffatto accordo possa essere concluso alla prossima riunione tra i Ministri dell'AELS e il rappresentante della Commissione delle CE, nel giugno 1988.

I Ministri hanno convenuto sulla necessità di completare un progetto di convenzione AELS sul riconoscimento reciproco dei risultati di collaudi e di prove di conformità, da sottoporre ai Ministri, per approvazione, nel giugno 1988; auspicano che, alla stessa occasione, venga presa una decisione sull'avvio di negoziati per la conclusione, tra i Paesi dell'AELS e la Comunità, di accordi intesi a congiungere i due processi, onde creare un sistema coerente di reciproco riconoscimento per i 18 Paesi.

I Ministri hanno approvato la recente decisione del Consiglio dell'AELS di istituire in seno all'Associazione un sistema più funzionale di notificazione di qualsiasi nuovo provvedimento d'aiuto governativo. La maggiore trasparenza risultante da questa decisione dovrebbe aprire la via a un metodo coerente di notificazione in tutti i Paesi dell'AELS e della CE. I Ministri hanno ribadito la necessità di ulteriori sforzi allo scopo di evitare i provvedimenti d'aiuto governativo che alterano la concorrenza.

Essi hanno riaffermato la necessità di adottare i provvedimenti adeguati per un accesso più liberale ai mercati del settore pubblico nel
sistema europeo di libero scambio. A tale riguardo, hanno sottolineato l'imperativo di determinare metodi e dispositivi nuovi onde assicurare l'apertura reciproca degli appalti pubblici nella zona AELS-CE, parallelamente ai progressi compiuti nell'attuazione del programma della Comunità per il completamento del suo mercato interno.

I Ministri hanno osservato che, dopo la loro ultima riunione, è stato svolto uno studio per semplificare e rafforzare i meccanismi dell'AELS ed hanno lodato i diversi provvedimenti adottati a tal fine.

I Ministri, ai quali erano stati presentati i rapporti delle ultime riunioni del Comitato di parlamentari dei Paesi dell'AELS e del Comitato consultivo, hanno discusso la risoluzione unanime dei parlamentari sulla liberalizzazione completa del commercio del pesce all'interno dell'AELS, che deve essere attuata entro un periodo di quattro o cinque anni. Hanno riconosciuto l'importanza di liberalizzare questo settore ed hanno deciso di riesaminare siffatto tema nella prossima riunione ministeriale. Per quanto concerne il rapporto del Comitato 919

consultivo, hanno ribadito la necessità di tenere sempre più conto degli interessi dei consumatori ed hanno preso nota con favore della decisione di istituire un sottogruppo subordinato al Comitato consultivo e incaricato delle questioni dei consumatori.

I Ministri hanno reso omaggio a Per Kleppe che, dopo sei anni e mezzo come segretario generale dell'AELS, lascerà la segreteria nel prossimo aprile, per raggiunti limiti d'età. Per Kleppe ha fornito un contributo particolarmente prezioso all'Associazione grazie all'ingegnosità e all'energia di cui ha dato prova nella sua funzione. L'Associazione gli esprime la sua riconoscenza.

La prossima riunione del Consiglio dell'AELS a livello ministeriale avrà luogo a Tampere (Finlandia) il 14 e 15 giugno 1988.

Questa traduzione non è ufficiale, per cui fa fede soltanto la versione originale inglese.

920

Allegato 7 Comunicato Stampa

Testo originale

della riunione ministeriale del Consiglio dell'OCSE del 12 e 13 maggio 1987

1. Il Consiglio dell'OCSE si è riunito il 12 e 13 maggio a livello dei Ministri.

La riunione era presieduta da Martin Bagemann, Ministro federale dell'Economia, della Repubblica federale tedesca. Vice-Presidenti erano Uffe EllemanJansen, Ministro degli Affari Esteri e Palle Simonsen, Ministro delle Finanze, della Danimarca e Roger Douglas, Ministro delle Finanze della Nuova Zelanda.

In occasione del 40esimo anniversario del discorso di Harvard, il Consiglio ha reso omaggio alla visione della cooperazione internazionale propugnata dal generale George C. Marshall.

1. Migliorare le prospettive di crescita 2. Nel corso di questi ultimi anni la strategia economica dei Paesi dell'OCSE ha riportato l'inflazione al livello più basso mai osservato da una generazione, mantenendo nel contempo dei tassi di crescita positivi. Lo sforzo a lungo termine deve essere proseguito, tenendo conto dell'evoluzione dei fatti, per rafforzare le prospettive di crescita regolare e duratura, per ridurre sostanzialmente la disoccupazione, che ha raggiunto quasi ovunque un livello inaccettabile, per correggere i considerevoli squilibri delle bilance correnti dei grandi Paesi e per consolidare il miglioramento della configurazione dei tassi di cambi. Il primo e maggiore contributo dei Paesi dell'OCSE ala prosperità mondiale è di incrementare delle economie vigorose in un sistema aperto di scambi multilaterali.

3. Per raggiungere questi obiettivi, i Ministri hanno concordato le seguenti azioni che coprono aree molto differenti ma che devono consolidarsi a vicenda.

Esse sono basate su una volontà comune di usare al massimo le possibilità della cooperazione internazionale e di trarre il maggiore beneficio dalle interazioni tra politiche macroeconomiche e di aggiustamento strutturale. Delle politiche migliorate in ambedue i campi sono elementi interrelati della strategia per una crescita più forte della produttività e dell'occupazione. Esse sono entrambe essenziali. Le politiche macroeconomiche rafforzano le prospettive di crescita, stabilizzano le aspettative e creano la fiducia nel medio termine. Le politiche microeconomiche creano un clima più dinamico e rispondente per stimolare maggiormente la crescita e l'aggiustamento e per rendere più efficaci le politiche macroeconomiche.

921

II. Le politiche macroeconomiche 4. Le politiche macroeconomiche devono rispondere contemporaneamente a tre esigenze: mantenere gli orientamenti a medio termine che contribuiscono alla stabilità delle aspettative ed al rafforzamento della fiducia; ridurre gli squilibri esterni eccezionalmente importanti nei maggiori Paesi; sfruttare pienamente il potenziale per una crescita non inflazionistica e quindi per una più forte progressione dell'occupazione. Una complementarità e compatibilita delle politiche a livello internazionale è indispensabile per permettere all'aggiustamento di operare nella prospettiva di crescita e di stabilità dei tassi di cambio.

Ogni Paese deve contribuire allo sforzo collettivo. In particolare, la realizzazione degli impegni presi nell'«accordo del Louvre», insieme con quelli del recente comunicato dei Paesi del Gruppo dei Sette, devono essere messi in atto al più presto. I Paesi membri rafforzeranno la loro cooperazione, continueranno a rivedere la loro politica economica alla luce delle esigenze della situazione e prenderanno le nuove misure che saranno necessarie.

5. Le politiche monetarie dovrebbero rimanere orientate verso l'espansione degli aggregati monetari e sul mantenimento, nel mercato dei capitali, di condizioni compatibili con gli obiettivi di debole inflazione e con il potenziale di crescita reale; esse possono anche contribuire all'evoluzione ordinata dei tassi di cambio. In vista delle prospettive di contenimento dell'inflazione in molti Paesi, una nuova riduzione dei tassi di interesse in questi Paesi - ed in particolare dei tassi a lungo termine - presa su iniziativa dei mercati, sarebbe utile.

6. Dato che la politica monetaria non offre, da sola, che delle possibilità limitate di migliorare le prospettive, queste possibilità devono essere estese a mezzo di un'ulteriore azione sul piano fiscale.

7. Negli Stati Uniti, il processo di riduzione del disavanzo del bilancio federale - che sarà riportato dal 5,2 per cento del PNL nel 1986 a meno del 4 per cento nel 1987 - deve essere continuato e continuerà nei prossimi anni. È essenziale di mantenere saldamente questo orientamento per motivi d'ordine esterno e interno. Esso condiziona in larga misura la fiducia degli operatori economici, sia negli Stati Uniti che altrove, e, quindi, le prospettive di tassi di
interesse moderati e di tassi di cambio stabili, di sana attività economica - dato che gli investimenti produttivi usufruiscono di un adeguato apporto di risorse - e di resistenza alle tentazioni protezionistiche. Gli effetti particolarmente positivi della riduzione del disavanzo federale dovrebbero, nel tempo, cancellare gli effetti di rallentamento a breve termine negli Stati Uniti. L'evoluzione dei tassi di cambio ha migliorato la competitivita/costi dei prodotti americani ed esercita attualmente un effetto positivo sul saldo esterno.

8. Per il Giappone, l'obiettivo è quello di realizzare una crescita più forte appoggiandosi su di un incremento della domanda interna più vivo di quello della produzione, accompagnato da una crescita rapida delle importazioni, compatibile con il miglioramento sostanziale dei termini dello scambio. La riaffermazione data dal governo giapponese di migliorare nuovamente l'accesso a suoi mercati interni è stata ugualmente accolta con soddisfazione. Le autorità giapponesi prenderanno nuove importanti misure d'ordine fiscale ed altre, per raf922

forzare la crescita della domanda interna. Ciò non dovrà compromettere gli obiettivi di bilancio a medio termine dell'amministrazione centrale. Si noti, al riguardo, che la recente iniziativa delle autorità giapponesi, che mira ad accrescere la domanda interna, s'inserisce nel quadro del processo di largo respirro e vasta portata intrapreso per riorientare l'economia giapponese.

9. Anche in Germania La crescita della domanda interna, in particolare degli investimenti privati, deve superare sensibilmente la crescita della produzione potenziale. Per sostenere la crescita e facilitare l'aggiustamento esterno, il Governo tedesco ha annunciato che alcune delle riduzioni fiscali previste interverrebbero già a partire dal 1° gennaio 1988 e che una riforma fiscale più vasta sarebbe realizzata nel 1990. Ciò avrà un effetto favorevole sull'investimento.

Inoltre, saranno applicate nuove misure di aggiustamento strutturale, inclusa la riduzione delle sovvenzioni. Nell'insieme, queste diverse azioni contribuiranno ad accrescere, entro il 1990, il disavanzo del bilancio generale rispetto al PNL. La prudenza della politica fiscale di questi ultimi anni consente questo tipo di azione. Se l'espansione sostenuta della domanda interna dovesse incorrere seri rischi, in particolare gli investimenti privati, sarebbe quindi necessario aggiustare la strategia a medio termine per la crescita e il rafforzamento dell'occupazione.

10. Gli altri Paesi che hanno una bilancia corrente largamente eccedentaria dovrebbero, anche loro, prendere delle misure appropriate per favorire la crescita della domanda interna rispetto al ritmo sostenibile di produzione.

11. Alcuni Paesi affrontano severi vincoli per quel che riguarda la politica fiscale. I Paesi con disavanzi sostanziali devono continuare ad accordare la priorità alla loro riduzione. In Europa esistono, tuttavia, alcuni Paesi nei quali i disavanzi di bilancio non sono importanti ma dove considerazioni di bilancia corrente gravano sulla politica economica. Le possibilità di intervento fiscale di questi Paesi potrebbero aumentare e le prospettive di crescita migliorare se la domanda fosse rafforzata presso i loro principali partners commerciali. A titolo di esempio si potrebbe dire, su quest'ultimo punto, che una strategia economica dei Paesi della CEE fondata sulla cooperazione potrebbe trarre profitto dalla loro interdipendenza ad essere accompagnata dagli altri Paesi europei.

III. Politiche di aggiustamento strutturale 12. I ministri si sono compiaciuti del Rapporto sull'aggiustamento strutturale e sulle prestazioni dell'economia. Malgrado i progressi compiuti in questi ultimi anni, le economie nazionali dei Paesi dell'OCSE restano intralciate da notevoli distorsioni e rigidità che, venendo ad aggiungersi ai problemi attuali di macroeconomia, ritardano la crescita. I progressi della concorrenza sui mercati di prodotti, della capacità di adattamento sui mercati di fattori e dell'efficacia nel settore pubblico contribuiranno in modo significativo al potenziale di crescita in tutti i Paesi. Le priorità della riforma delle politiche strutturali varieranno secondo le situazioni nazionali ma anche in funzione delle esigenze internazionali. È dunque indispensabile che un'azione concertata s'ispiri a principi comuni. Per fare in modo che gli sforzi di riforma producano i risultati attesi, 923

è necessario che questa azione sia condotta su larga scala, con audacia e perseveranza e che, nella misura del possibile, questa sia basata sulla cooperazione economica internazionale. Gli effetti di questa azione si faranno sentire soprattutto a medio termine. Con un suo immediato avviamento e con l'espansione delle possibilità e lo stimolo per la fiducia nell'avvenire, quest'azione puntellerà gli sforzi attualmente compiuti per dare più vigore ad una crescita non inflazionistica e per ridurre la disoccupazione. Portato al termine, l'aggiustamento strutturale può contemporaneamente instaurare una maggiore equità e offrire migliori possibilità per tutti. Lo sviluppo del dialogo sociale è parte integrante di questo processo.

13. Le sovvenzioni all'industria, in quanto costituiscono una fonte di distorsioni interne e internazionali ed un ostacolo all'aggiustamento strutturale, dovrebbero essere ridotte. I lavori sulle sovvenzioni all'industria avviati dall'Organizzazione devono quindi essere incoraggiati e proseguiti attivamente.

14. Le conclusioni che il Comitato di Politica Economica ha tratto dal Rapporto sull'aggiustamento strutturale sono state adottate e serviranno da guida all'azione dei prossimi anni. Il Segretario Generale è invitato a rendere conto, ad intervalli appropriati, dei lavori dell'Organizzazione dedicati ai problemi macro-economici e strutturali all'occasione di ulteriori riunioni del Consiglio a livello dei Ministri.

Politiche commerciali 15. Il commercio internazionale fornisce, attraverso la concorrenza, il mezzo più potente per promuovere l'efficienza economica. Le misure che ostacolano o che falsano il funzionamento dei mercati internazionali tendono a compromettere l'aggiustamento strutturale, a preservare strutture economiche decadute, a ledere gli interessi dei consumatori, ad indebolire gli incentivi all'investimento e, dunque, a frenare la crescita economica. È quindi assolutamente necessario invertire le recenti tendenze verso l'adozione di misure commerciali restrittive, in particolare quelle di natura bilaterale o discriminatoria, e agire con determinazione per rafforzare e sviluppare il sistema commerciale multilaterale aperto. L'OCSE seguirà da più vicino i diversi aspetti delle politiche commerciali.

16. I negoziati dell'Uruguay Round offrono una occasione
unica per creare un contesto più soddisfacente per gli scambi negli anni '90 e oltre. È indispensabile evitare che nuovi segni di protezionismo e di regolamenti bilaterali delle vertenze possano intaccare la fiducia accordata alla dichiarazione di Punta del Este o al processo di trattative da essa avviato. I Ministri hanno affermato la determinazione dei loro Paesi di resistere a tali tendenze e di adoperarsi per una progressione rapida e continua, e ciò sul merito dei negoziati, per giungere a un risultato equilibrato al livello mondiale, che sarebbe proficuo per tutti i Paesi, sviluppati o emergenti. I Paesi dell'OCSE dimostreranno la loro determinazione, presentando nei prossimi mesi proposte globali che copriranno i diversi settori sui quali vertono i negoziati, onorando gli impegni che hanno assunto in tema di status quo e di smantellamento e resistendo alle pressioni interne in favore del protezionismo. In accordo con la Dichiarazione di Punta del

924

Este, i Ministri hanno riaffermato che i negoziati verranno considerati come un insieme, sia per il loro svolgimento che per l'attuazione dei loro risultati. Tuttavia, gli accordi conclusi durante le prime fasi dei negoziati potranno essere attuati in via provvisoria o definitiva se ne fosse stato convenuto così, prima della conclusione ufficiale dei negoziati. Questi accordi verranno considerati per la predisposizione del bilancio globale dei negoziati.

17. I Ministri hanno notato con soddisfazione i progressi compiuti dall'OCSE sugli scambi di servizi. Ciò riveste una particolare importanza in quanto i servizi sono acclusi nei negoziati dell'Uruguay. Saranno necessari lavori più spinti in questo campo per precisare i concetti relativi alla liberazione degli scambi di servizi e bisognerà altresì proseguire gli sforzi per rafforzare i Codici di liberalizzazione delle Operazioni Invisibili e dei Movimenti di Capitali dell'OCSE.

Tale compito sarà attivamente continuato.

18. I Ministri hanno espresso la loro soddisfazione per il recente accordo tra i partecipanti all'Accordo relativo alle Linee Direttrici per i crediti all'esportazione che usufruiscono di un sostegno pubblico a seguito della richiesta espressa dal Consiglio dell'OCSE nel corso delle sue riunioni ministeriali del 1984 e 1985. Quest'accordo darà una forza nettamente maggiore all'Accordo e ridurrà il rischio di distorsioni degli scambi e dell'assistenza. I Ministri si sono inoltre compiaciuti del recente accordo sulle Linee Direttrici del Comitato d'Assistenza allo Sviluppo applicabile a tal uopo. Trattasi di segni tangibili di cooperazione in un difficile periodo.

Agricoltura 19. Il Rapporto congiunto del Comitato dell'Agricoltura e del Comitato degli Scambi è stato approvato. Questo importante lavoro mette chiaramente in luce i seri squilibri che caratterizzano i mercati dei principali prodotti agricoli. Incentivata da politiche che hanno impedito una trasmissione sufficiente dei segnali di mercato ai produttori agricoli, l'offerta supera sostanzialmente la domanda solvibile. Il costo delle politiche agricole è considerevole, sia per i bilanci pubblici che per i consumatori e per l'economia nel suo insieme. Inoltre, le eccessive misure di sostegno falsano sempre di più la concorrenza sui mercati mondiali, si oppongono al principio
del vantaggio comparativo, che è alla base degli scambi internazionali, e compromettono gravemente la situazione dei numerosi Paesi emergenti. Questo continuo deterioramento, accentuato dal progresso tecnico e da altri fattori quali la debolezza della crescita economica e l'entità delle fluttuazioni dei tassi di cambio, genera serie difficoltà per il commercio internazionale che rischiano di andar oltre il semplice settore degli scambi agricoli.

20. Tutti i Paesi hanno una loro parte di responsabilità nell'attuale situazione.

Si deve porre un termine a questo processo di deterioramento e invertirlo. Alcuni Paesi, o gruppi di Paesi, hanno dato inizio ad uno sforzo in questo senso.

Ma data l'entità dei problemi e la necessità di una loro urgente soluzione, una riforma concentrata delle politiche agricole sarà intrapresa in maniera equilibrata.

21. Questa riforma sarà fondata sui seguenti principi: 925

a. L'obiettivo a lungo termine è quello di fare in modo che i segnali dei mercati influiscano l'orientamento della produzione agricola tramite la riduzione progressiva e concertata dei sussidi all'agricoltura nonché tramite tutti i mezzi adeguati; il risutato sarà una migliore distribuzione delle risorse, benefica sia per i consumatori che per l'economia in genere.

b. Nel perseguire l'obiettivo a lungo termine della riforma agricola, si possono prendere in considerazione alcune preoccupazioni, sociali e altre, quali la sicurezza alimentare e la protezione dell'ambiente o l'occupazione globale, che non sono esclusivamente d'ordine economico. L'aggiustamento progressivo di queste politiche per giungere all'obiettivo a lungo termine richiederà, dunque, del tempo. Pertanto, è ancora più necessario avviare questo processo senza ulteriori ritardi.

e. L'esigenza più pressante è quella di evitare un'aggravazione dell'attuale squilibrio dei mercati.

È dunque necessario: - sul versante della domanda, di migliorarne al massimo le prospettive nell'area OCSE e nel resto del mondo; - sul versante dell'offerta, di attuare misure che, nel ridurre i prezzi garantiti ed altri incentivi alla produzione, permetteranno tramite l'imposizione di limiti quantitativi o con qualsiasi altro metodo, di evitare un aumento dell'offerta eccedentaria.

d. Allorquando vengono prese misure nell'intento di limitare la produzione o di togliere all'agricoltura risorse produttive a mezzo di decisioni regolamentari, esse dovranno essere realizzate in modo da attenuare al massimo le distorsioni economiche che possono risultarne, ed esse dovranno essere ideate ed applicate in modo da permettere un miglior funzionamento dei meccanismi di mercato.

e. Piuttosto che essere assicurato da misure di garanzia dei prezzi od altre misure connesse alla produzione od ai fattori di produzione, il sostegno dei redditi agricoli dovrebbe, per quanto necessario, essere ricercato tramite aiuti diretti ai redditi. Tale aiuto potrà rispondere, tra l'altro, alle esigenze degli agricoltori a basso reddito o viventi in regioni particolarmente depresse, o a quelli colpiti dall'aggiustamento strutturale nell'agricoltura.

f. L'aggiustamento del settore agricolo sarà facilitato se può essere sostenuto da un insieme di misure volte allo sviluppo delle diverse
attività in zona rurale. Gli agricoltori e le loro famiglie avranno così maggiori possibilità di ricercare redditi complementari o di sostituzione.

g. Nel realizzare i principi sopra indicati, si deve lasciare una certa flessibilità ai governi per la scelta dei mezzi necessari alla realizzazione degli impegni presi.

22. I negoziati uruguaiani rivestono un'importanza decisiva. La Dichiarazione ministeriale di Punta del Este e i suoi obiettivi prevedono il miglioramento dell'accesso ai mercati e la riduzione delle barriere commerciali nel settore dell'agricoltura e forniranno un quadro per la maggior parte delle misure necessarie per dare attuazione ai principi di riforma agricola di cui hanno convenuto i Ministri dell'OCSE, ivi compresa una riduzione progressiva dell'assistenza e della 926

protezione dell'agricoltura su una base multipaese e multi-paese e multiprodotto. Come è stato convenuto al paragrafo 16, saranno attivamente proseguiti i negoziati dell'Uruguay e delle proposte di negoziati globali saranno sottoposte nel corso dei prossimi mesi, in questo campo come in altri. Nei negoziati dell'Uruguay bisognerà tener conto, in modo adeguato, delle azioni svolte in via unilaterale.

23. Per permettere un allentamento progressivo delle tensioni attuali e un rafforzamento conseguente delle possibilità di fare avanzare al più presto i negoziati dell'Uruguay nel loro insieme, i governi dei Paesi dell'OCSE adempiranno tempestivamente i loro impegni relativi allo status quo e allo smantellamento e si asterranno, in genere, dal ricorso ad azioni atte a degradare il clima dei negoziati. Essi eviteranno, in particolare, l'adozione di misure di stimolo alla produzione di derrate agricole in eccedenza e di ulteriore isolamento del mercato nazionale dai mercati internazionali.

24. La riforma agricola non interessa soltanto i Paesi membri. I Paesi emergenti esportatori agricoli si avvarranno ugualmente di una ripresa sui mercati mondiali. I Paesi emergenti importatori di prodotti agricoli saranno incoraggiati a fondare il loro sviluppo economico su basi più solide rafforzando nel contempo i loro settori agricoli.

25. La riforma agricola pone ai Paesi membri dei problemi vasti e complessi.

Un rafforzamento della cooperazione internazionale è necesario per superare queste difficoltà. L'OCSE continuerà a contribuire alla loro soluzione approfondendo ulteriormente i suoi lavori, migliorando gli strumenti d'analisi di cui ha già iniziato la messa a punto e che si riveleranno preziosi per molteplici aspetti, nonché seguendo la realizzazione dei diversi principi ed azioni prima enunciati. Il Segretario generale è invitato a sottoporre un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori al Consiglio Ministeriale del 1988.

I mercati finanziari

26. Il processo di liberalizzazione dei mercati dei capitali e degli istituti finanziari deve continuare. Per trarre da tale processo i chiari vantaggi che questo comporta e assicurare la praticabilità e la stabilità dei mercati di capitali, dovranno essere intensificati gli sforzi nei fori adeguati, per migliorare la compatibilita e la convergenza delle politiche per quel che riguarda il ruolo prudenziale di questi mercati.

Riforma della fiscalità

27. La maggior parte di Paesi dell'OCSE hanno adottato o prevedono l'adozione d'importanti riforme della fiscalità. Una riforma fiscale ben costruita può migliorare considerevolmente i risultati sia ai livelli macroeconomici che microeconomici. La riforma fiscale dovrebbe insistere sulla semplicità, sull'equità e sulla riduzione delle distorsioni che gravano sugli incentivi al lavoro, al risparmio e all'investimento. I competenti organi dell'OCSE devono contribuire attivamente alla riflessione sulle riforme fiscali nei Paesi membri e considerare i mezzi migliori per realizzarle in modo coerente sul piano internazionale.

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Cambiamento tecnologico 28. Lo sviluppo e la diffusione della tecnologia sono essenziali per la crescita della produzione e dell'occupazione e per l'innalzamento del livello di vita. Il processo del cambiamento strutturale offre delle opportunità che vanno sfruttate. Numerosi lavori sono già stati compiuti dall'Organizzazione nell'analisi e l'interpretazione dei vari elementi di questo processo. Sembra ora necessario definire un approccio integrato e globale dei diversi argomenti relativi alla tecnologia, per approfondire l'analisi che consenta di migliorare la comprensione dei progressi tecnologici e di trame il maggior profitto. L'intento espresso dal Segretario Generale di sviluppare e di attuare rapidamente tale approccio è stato accolto con soddisfazione. Un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori sarà presentato ai Ministri all'occasione del loro prossimo incontro del 1988.

Occupazione e Riforma socioeconomica 29. Considerata la gravita dei problemi della disoccupazione nella maggior parte dei Paesi, la riforma socio-economica riveste un'importanza particolare in tre settori - che includono tutti, a livelli differenti, il settore privato e le parti sociali così come i pubblici poteri. Innanzitutto, vi è un bisogno urgente di migliorare in molti Paesi la qualità dei sistemi d'insegnamento e di formazione e di adattarli sempre più alle esigenze delle società e delle economie le cui strutture sono sottoposte a rapidi cambiamenti strutturali. In secondo luogo, sono necessari mercati del lavoro più flessibili per facilitare l'accesso ai nuovi lavori che emergono con l'accelerazione del cambiamento strutturale e tecnico. Infine, le politiche dell'occupazione e della protezione sociale devono evolvere per fornire ai lavoratori senza più impiego e ai disoccupati non solo una mera garanzia di reddito ma anche - in particolare tramite la formazione - incoraggiamenti e possibilità di ritrovare un posto di lavoro o altre attività utili quali le iniziative locali di lavoro. I lavori dell'OCSE in questo campo saranno intensificati con l'obiettivo centrale di preparare un nuovo quadro per le politiche del mercato del lavoro, così come è stato convenuto alla riunione ministeriale del Comitato della Manodopera e degli Affari Sociali del novembre 1986.

Ambiente 30. Vi è un consenso generale che si
deve accordare, nelle politiche governative, una massima priorità ai problemi dell'ambiente se si vuole salvaguardare e migliorare la qualità di vita e preservare, nel contempo, le risorse di base necessarie a uno sviluppo economico duraturo. I Paesi membri svilupperanno, in sede OCSE, degli approcci e dei metodi che permetteranno di integrare in modo più sistematico e più effettivo le considerazioni ambientali nel processo d'elaborazione delle politiche. Saranno intensificati i lavori sulle politiche per prevenire più efficacemente lo scarico di sostanze pericolose per l'ambiente, specialmente a seguito degli incidenti su larga scala. A questo proposito la cooperazione internazionale dovrebbe essere rafforzata. Il rapporto presentato di

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recente dalla Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo, «Our Common Future», sarà attentamente studiato dai Governi membri e dall'Organizzazione.

Energia

31. L'anno passato è stato caratterizzato da un calo spettacolare dei prezzi del petrolio, del gas e del carbone. Se una diminuzione dei prezzi energetici può avere vantaggi economici non indifferenti, questi potrebbero tendere ad aumentare il consumo e ridurre la produzione energetica nazionale. L'incidente della centrale di Cernobyl ha sottolineato gli aspetti dell'energia nucleare riguardanti la sicurezza. Le tensioni prevedibili sui mercati dell'energia per gli anni '90 potrebbero esserne accentuate. Il Consiglio di Direzione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, riunitosi a livello dei Ministri FU maggio 1987, ha convenuto di rafforzare le politiche attuali in un certo numero di settori per far progredire l'attuazione degli obiettivi di politica energetica e per continuare a garantire i vantaggi generali che derivano dai prezzi più deboli dell'energia e del petrolio. Questi settori riguardano la produzione nazionale di energia, l'utilizzo efficace dell'energia, la diversificazione delle fonti di energia primaria, in particolare quelle utilizzate per la produzione di elettricità, la promozione degli scambi liberi ed aperti nel campo dell'energia, i provvedimenti in caso di interruzione degli approvvigionamenti petroliferi e la giusta considerazione delle preoccupazioni dell'ambiente.

IV. Relazioni con i Paesi in sviluppo 32. In un mondo caratterizzato da un'interdipendendenza crescente, i problemi ed i risultati economici dei Paesi emergenti assumono aspetti molto diversi. Se un certo numero di Paesi, più particolarmente in Asia, hanno registrato notevoli progressi, molti altri hanno visto la loro situazione economica deteriorarsi nel corso di questi ultimi anni. La cooperazione economica con i Paesi emergenti deve tener conto della diversità delle possibilità e delle esigenze nei settori essenziali quali lo sviluppo, gli scambi, l'indebitamento ed il finanziamento. I Paesi sviluppati devono compiere sforzi per assicurare condizioni più favorevoli alla crescita ed alle esportazioni dei Paesi emergenti, nell'interesse di questi Paesi così come, in modo più generale, dell'economia mondiale.

Al riguardo, l'attuazione degli orientamenti e degli obiettivi enunciati nel presente Comunicato rappresenterà un contributo significativo dei Paesi dell'OCSE al miglioramento delle prospettive globali.
33. Le politiche economiche da loro attuate rimarranno un fattore determinante per l'avvenire dei Paesi emergenti. La fiducia, il risparmio e gli investimenti dipendono essenzialmente da queste politiche, sia sul piano interno che all'estero. Tutti i Paesi emergenti che varano riforme economiche per avviare un processo di sviluppo su basi sane, devono essere sostenuti ed incoraggiati con tutti i mezzi possibili, ivi compreso un migliore accesso ai mercati ed all'assistenza pubblica allo sviluppo. Pertanto, conviene mantenere e, per quanto sia possibile, accrescere il flusso di aiuti allo sviluppo, e ugualmente migliorarne 59

Foglio federale. 71° anno. Vol. l

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la qualità e l'efficacia. I Paesi emergenti la cui economia dispone già di una certa forza dovrebbero progressivamente integrarsi al sistema commerciale multilaterale, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano. Conviene sfruttare appieno le possibilità offerte dal settore privato.

34. L'onere considerevole dell'indebitamento costituisce tuttora un ostacolo maggiore alla crescita in alcuni Paesi a reddito intermedio molto indebitati. Attualmente, la strategia cooperativa adottata per trattare questi problemi non presenta nessuna alternativa possibile. Solo una collaborazione più spinta di tutte le parti interessate - governi dei Paesi debitori e dei Paesi creditori, istituzioni finanziarie internazionali e banche private - consentirà, caso per caso, di ridurre le tensioni nelle condizioni propizie alla crescita. Alcuni Paesi hanno già registrato notevoli risultati in questo campo. Tuttavia, in alcuni casi, difficoltà nei processi di aggiustamento e di finanziamento ribadiscono la necessità d'introdurre miglioramenti. La ricerca di formule novatrici e più duttili in materia di finanziamento, sia pubblico che privato, dovrebbe contribuire in modo determinante a rendere sopportabile il peso dell'indebitamento ed a ristabilire i flussi di capitali.

35. I problemi dell'indebitamento sono ancora più vincolanti nei Paesi a reddito debole. Alcuni Paesi dell'OCSE hanno proposto di recente nuove misure volte a ridurre il peso del servizio dell'indebitamento per i Paesi più poveri, in particolare i Paesi dell'Africa subsahariana, che si avviano nei programmi energetici di aggiustamento orientati sulla crescita. Si faranno sforzi per ottenere con urgenza che le discussioni in corso tra i Governi dei Paesi creditori abbiano un esito rapido.

36. Per i Paesi emergenti più poveri, l'apporto di un volume sufficiente di finanziamenti con condizioni liberali è essenziale. Il contributo dei Paesi dell'OCSE è già consistente da questo punto di vista ma dovrebbe essere accresciuto. L'entità e le forme dell'aiuto devono essere in rapporto con le esigenze crescenti dei programmi di riforma e gli sforzi generali di sviluppo. Le nuove linee direttrici del DAC, volte ad utilizzare l'assistenza per sostenere politiche e programmi di sviluppo più efficaci e a rafforzare il coordinamento dell'assistenza con i Paesi
emergenti, sono accolte con soddisfazione.

37. I Paesi emergenti tributari di prodotti di base sono in difficoltà, considerato l'andamento probabile della congiuntura per numerosi prodotti di questo tipo. Un'accelerazione della crescita mondiale potrebbe migliorare le prospettive di questi Paesi. Nuovi sforzi dovrebbero essere compiuti per diversificare le loro economie ed affrontare i problemi strutturali e di sviluppo posti da questa dipendenza. Azioni volte ad eliminare i provvedimenti che distorgono gli scambi dei prodotti di base, contribuiranno largamente a migliorare le prospettive di esportazioni per i Paesi emergenti tributari di questi prodotti.

38. La VII sessione della UNCTAD sarà l'occasione per esaminare con i Paesi emergenti i grandi problemi e le principali questioni poste ai Governi riguardanti l'economia mondiale in vista di promuovere analisi congiunte e politiche efficaci in favore degli scambi e dello sviluppo.

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Allegato 8

Scambio di lettere del 9 aprile 1987 tra la Svizzera e l'Associazione internazionale di sviluppo (IDA) sul finanziamento comune di progetti nei Paesi in sviluppo più poveri, nell'ambito dell'ottava ricostituzione dei fondi dell'IDA

Traduzione 1) II Segretario di Stato Ufficio federale dell'economia esterna Washington, 9 aprile 1987 Signor Barber B. Conable Presidente della Banca mondiale Washington Signor Presidente, Riconoscendo lo sforzo intrapreso dalla Comunità internazionale nell'ambito dell'ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale di sviluppo per far fronte ai bisogni urgenti di finanziamento esterno dei Paesi emergenti più poveri e desiderando associarvisi in tutta la misura consentita dal suo statuto di Paese non membro, la Confederazione svizzera si impegna, con riserva della messa a disposizione da parte delle Camere federali dei mezzi finanziari necessari, a realizzare, con l'Associazione internazionale di sviluppo, confinanziamenti, determinabili di mutua intesa, per un importo di 280 milioni di franchi. Gli impegni per l'utilizzazione di questo importo potrebbero essere assunti durante il periodo previsto per l'ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale di sviluppo, ossia dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1990.

I mezzi messi a disposizione dalla Confederazione per i cofinanziamenti, che non sottostanno a nessuna restrizione per quanto concerne il paese fornitore, sono accordati in forma di fondi non rimborsabili e senza interesse.

L'impegno così assunto non esclude impegni supplementari concernenti prestazioni svizzere di natura diversa.

Gradisca, Signor Presidente, l'espressione della mia alta considerazione.

Franz Blankart "Dal testo originale francese.

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Traduzione v Banca mondiale Barber B. Conable Presidente Washington, D. C.

Washington, 9 aprile 1987 Signor Franz Blankart Segretario di Stato Ufficio federale dell'economia esterna Berna

Signor Segretario di Stato, Ho preso atto con favore, in nome dell'Associazione internazionale di sviluppo, della Sua lettera del 9 aprile 1987 con la quale la Confederazione svizzera si impegna, con riserva della messa a disposizione da parte delle Camere federali dei mezzi finanziari necessari, ad associarsi all'ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale di sviluppo, attuando cofinanziamenti di progetti e di programmi con l'Associazione, per un importo di impegni di 280 milioni di franchi. La scelta di queste operazioni di cofinanziamento, riferentisi al periodo dell'ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione, ossia al periodo dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1990, verrà eseguita di mutua intesa. Prendo nota che il contributo della Confederazione sarà attuato in forma di fondi non rimborsabili e non rimunerati e che la loro utilizzazione verrà sottoposta alle procedure di appalto dell'Associazione.

Con questa decisione, la Confederazione Svizzera si è associata all'ottava ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale di sviluppo ed ha manifestato ancora una volta il suo appoggio alle finalità dell'Associazione, pur non essendone membro. L'Associazione apprezza debitamente questa decisione e la comunicherà in modo adeguato.

Gradisca, Signor Segretario di Stato, l'espressione della mia alta considerazione.

Barber B. Conable

"Dal testo originale inglese.

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Allegato 9

Effetti economici dell'aiuto pubblico svizzero allo sviluppo 1)

1. Nel 1986 l'aiuto pubblico della Confederazione allo sviluppo è ammontato a 706 milioni di franchi (1985: 666,9 milioni). Per lo stesso anno gli acquisti realizzati in Svizzera sono stati pari a 644,6 milioni di franchi (1985: 629,3 milioni). Ove a questa somma si aggiungano i beni e i servizi destinati a progetti e programmi, che i Paesi in sviluppo finanziano grazie a mutui della Banca mondiale (1986: 327,4 milioni di franchi; 1985: 683,4 milioni), si ottiene un importo di 972 milioni di franchi (1985: 1 312,7 milioni).

2. Secondo la forma dell'aiuto (cooperazione tecnica, aiuto finanziario, provvedimenti di politica economica e commerciale, aiuto umanitario comprendente parimente l'aiuto alimentare), che può essere concesso ai livelli bilaterale e multilaterale, la parte degli acquisti effettuati in Svizzera varia marcatamente: Forma d'aiuto

Prestazioni pubbliche

Acquisti in Svizzera

In milioni di franchi 1986

Cooperazione tecnica Aiuto finanziario Provvedimenti economici Aiuto alimentare ....

Aiuto umanitario Non classificato Totale

....

(1985)

1986

(1985)

325 5 (325 4) 140,0 (96,3) 71,8 (73,2) 53,3 (71,9) 95,1 (77,5) 20,3 (22,6)

179,7 (183,6) 229,6 (224,3) 82,1 (99,9) 35,1 (44,3) 100,9 (61,1) 17,2 (16,1)

706,0 (666,9)

644,6 (629,3)

Come abbiamo già menzionato nella nostra risposta al postulato Generali, come pure nei rapporti precedenti sulla politica economica esterna, va osservato, per quanto concerne queste cifre, che non esiste necessariamente un rapporto diretto tra gli ammontari versati a titolo delle nostre prestazioni per un anno determinato e il pagamento degli acquisti eseguiti durante lo stesso periodo; i versamenti previsti nel preventivo, soprattutto in materia di aiuto multilaterale, non coincidono infatti sempre con il pagamento degli acquisti eseguiti.

'' Dati più dettagliati possono essere ottenuti dall'Ufficio federale dell'economia esterna.

933

Parte II: Allegati 10 e 11 Allegati secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge sulle misure economiche esterne (per approvazione)

934

Allegato 10

Decreto federale che approva provvedimenti economici esterni

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 10 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1972" sulle misure economiche esterne; visto il rapporto del 13 gennaio 19882> sulla politica economica esterna 87/1+2, decreta:

Art. l L'ordinanza del 30 novembre 19873) sulle importazioni di tessili (appendice) è approvata.

Art. 2 11 presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum.

"i RS 946.201 > FF 1988 I 838 3 > RU 1987 2672

2

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Ordinanza sull'importazione di tessili

del 30 novembre 1987

// Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 4 e 10 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982" sulle misure economiche esterne, ordina: Art. l Campo d'applicazione La presente ordinanza si applica all'importazione di materie e manufatti tessili elencati nella sezione XI della tariffa delle dogane svizzere 2).

Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intende: a. per «provenienza», il Paese di produzione giusta l'articolo 8 capoverso 2 dell'ordinanza del 10 gennaio 19723) sulla statistica del commercio esterno; b. per «Paese d'origine», il Paese nel quale sono adempite le condizioni giusta la sezione 2 (criteri d'origine) dell'ordinanza del 4 luglio 19844) sull'attestazione dell'origine; e. quale «valore», il valore al confine della mercé in valuta svizzera giusta l'articolo 7 dell'ordinanza del 10 gennaio 1972 sulla statistica del commercio esterno. Detto valore corrisponde al prezzo fatturato, incluse le spese di trasporto e di assicurazione, nonché le altre spese sino al confine svizzero, dedotti i ribassi e gli sconti. Il dazio e le altre imposte o tasse riscosse in virtù della legislazione svizzera sono esclusi dal valore; d. quale «prezzo all'importazione», il valore al confine della mercé fatturato all'importatore svizzero, maggiorato dell'importo doganale, come pure delle spese di trasporto tra il confine svizzero e il luogo di destinazione.

Art. 3 Osservazione dei prezzi 1 II Dipartimento federale dell'economia pubblica (Dipartimento) determina i tessili la cui importazione è sottoposta, a scopo di controllo, ad un'osservazioRS 946.213 '> RS 946.201 2 > RS 632.10 Allegato; RU 1987 1876 3 > RS 632.14 41 RS 946.31; RU 1987 2675

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Importazione di tessili

ne dei prezzi. Per le importazioni provenienti da determinati Paesi d'origine o per quelle di determinati tessili, esso può, dopo aver consultato il Dipartimento federale delle finanze, esigere indicazioni supplementari segnatamente su il paese d'origine, la quantità, il valore e la natura della mercé.

2 L'osservazione dei prezzi viene effettuata dalla Divisione delle importazioni ed esportazioni (DIE) dell'Ufficio federale dell'economia esterna in base alle indicazioni contenute nella dichiarazione d'importazione. La Direzione generale delle dogane è incaricata di procurarsi i dati necessari per l'osservazione dei prezzi.

Art. 4 Obbligo del permesso 1 II Dipartimento determina i tessili che possono essere importati soltanto con un permesso.

2 La DIE è abilitata a rilasciare i permessi; essa dispone su mandato dell'Ufficio federale dell'economia esterna.

3 II Dipartimento può, dopo aver consultato il Dipartimento federale delle Finanze, autorizzare l'Ufficio federale dell'economia esterna a concludere con importatori e case di spedizione convenzioni intese a semplificare la procedura di rilascio del permesso.

Art. 5 Vigilanza sui prezzi 1 II Dipartimento determina, fra i tessili la cui importazione è soggetta ad un permesso, quelli sottoposti alla vigilanza sui prezzi.

2 Per i tessili sottoposti alla vigilanza sui prezzi e soggetti all'obbligo del permesso d'importazione, il Dipartimento stabilisce i documenti che devono essere presentati assieme alla domanda d'importazione.

3 La vigilanza sui prezzi è esercitata dalla DIE. Un permesso d'importazione per i tessili soggetti alla vigilanza sui prezzi sarà rilasciato soltanto su presentazione dei documenti richiesti.

Art. 6 Certificazione dei prezzi 1 II Dipartimento determina, fra i tessili la cui importazione è soggetta ad un permesso, quelli sottoposti alla certificazione dei prezzi.

2 Per i tessili sottoposti alla certificazione dei prezzi, il permesso d'importazione sarà rilasciato soltanto su presentazione di un documento attestante che il prezzo d'importazione non è inferiore, rispetto al prezzo normale del giorno di un prodotto comparabile costituente l'oggetto di una fabbricazione corrente in Svizzera e tenuto conto della quantità e del livello di commercio equivalenti, di oltre un determinato margine stabilito dal Dipartimento.
3 Per l'ottenimento della certificazione dei prezzi occorre presentare i medesimi documenti di quelli richiesti per la vigilanza sui prezzi a norma dell'articolo 5 capoverso 2, nonché campioni di mercé.

937

Importazione di tessili 4

II rilascio della certificazione dei prezzi compete alla DIE; il Dipartimento può delegare ad organizzazioni e istituzioni dell'economia il compito di effettuare le necessarie comparazioni di prezzo.

5 Fondandosi su offerte, la DIE può dare preavvisi limitati nel tempo.

6 La DIE può rinunciare a chiedere una certificazione dei prezzi: a. per importanti motivi, in casi isolati oppure b. nella misura in cui lo scopo della certificazione dei prezzi è raggiunto mediante accordi internazionali o in altro modo.

Art. 7 Presentazione posteriore dei documenti Se, per motivi sufficientemente fondati, l'importatore non è in grado di presentare al momento dell'importazione di tessili soggetti all'osservazione o alla vigilanza dei prezzi i documenti richiesti, la DIE può autorizzarne eccezionalmente l'importazione accordando un termine per la presentazione successiva dei documenti mancanti. In caso di inosservanza del termine, la DIE fissa una breve proroga avvertendo l'importatore che, ove il termine trascorresse infruttuoso, essa non entrerà nel merito di ulteriori domande d'importazione, fintantoché i documenti mancanti non verranno presentati.

Art. 8 Consultazione Prima di ordinare misure a norma degli articoli 3 a 6, il Dipartimento consulta le cerehie economiche interessate.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza dell'8 dicembre 1975" sull'importazione di tessili è abrogata.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1988.

30 novembre 1987

"RU 1975 2534, 1982 1522, 1984 913 938

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Aubert II cancelliere della Confederazione, Buser

Allegato 11

Messaggio concernente l'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale del 13 gennaio 1987

I

Parte generale

II

Compendio

L'accordo del 1987 sostituisce il primo accordo internazionale sulla gomma naturale, concluso nel 1979, ed ha lui pure lo scopo di limitare le fluttuazioni eccessive dei prezzi di questo prodotto sul mercato mondiale. L'unico strumento è la scorta stabilizzatrice, che consente di acquistare gomma naturale per stasare il mercato quando i prezzi flettono e di rivenderla al momento della loro ascesa.

Tutti i Paesi che svolgono un ruolo notevole nel commercio della gomma naturale hanno aderito all'accordo del 1979. Benché la gomma naturale non rientri nei beni essenziali per la nostra economia, riteniamo opportuno aderire all'accordo per le ragioni che esponiamo nel presente messaggio.

12

Mercato della gomma naturale

II mercato mondiale della gomma naturale è da lungo tempo sottoposto a forti fluttuazioni di prezzi. L'evoluzione dei prezzi è influenzata tra l'altro dalla concorrenza esercitata dalla gomma sintetica, i cui prezzi variano in funzione di quelli del petrolio, soprattutto dal 1973. La parte della gomma sintetica sul mercato non ha cessato d'aumentare nel corso degli ultimi tre decenni; il rapporto attuale di circa 2 a 1 a favore della gomma sintetica non sembra destinato a modificarsi in un prossimo avvenire. Grazie alle sue proprietà specifiche, la gomma naturale dovrebbe poter conservare la propria parte di mercato, se l'offerta si mantiene a prezzi stabili e concorrenziali.

La gomma naturale è prodotta in grande quantità da un numero limitato di Paesi in sviluppo e riveste quindi un'importanza indubbia per la loro economia. Con il 44 per cento della produzione mondiale, la Malesia è in testa. Seguono l'Indonesia (21%), la Tailandia (17%) e lo Sri Lanka (4%). La produzione annua del 1986 si avvicinava a 4,4 milioni di tonnellate. In quello stesso anno, il valore totale delle esportazioni ascendeva a circa 3 miliardi di dollari.

La gomma naturale si situa così all'ottavo posto delle materie prime esportate dai Paesi in sviluppo. Si valutano a 15 milioni le persone - essenzialmente piccoli agricoltori - che vivono della produzione e della trasformazione di questo prodotto. I principali acquirenti sono: la CEE (26%), gli Stati Uniti d'America (24%), il Giappone (18%), la Cina e l'Unione Sovietica (7% ciascuno). Circa i due terzi del consumo totale sono assorbiti dalla fabbricazione di pneumatici 939

per veicoli di ogni genere; la gomma naturale, in parte combinata con gomma sintetica, è parimenti indispensabile in numerosi altri campi (isolazione, ammortizzatori, sospensioni elastiche, giunti, scarpe, guanti, preservativi).

13

Cronistoria

Già prima della seconda guerra mondiale esistevano accordi per la stabilizzazione del mercato della gomma naturale. I disordini causati dalla guerra e le difficoltà di approvvigionamento sono all'origine dell'introduzione della gomma sintetica sul mercato. I negoziati tra Paesi produttori e Paesi consumatori, per la conclusione di un nuovo accordo sulla gomma naturale, non ebbero un risultato positivo, per cui i Paesi produttori tentarono da soli di stabilizzare il mercato. La concorrenza che regnava allora tra la gomma naturale prodotta dai Paesi in sviluppo e quella sintetica fabbricata in grande quantità dai Paesi industrializzati, ha per lungo tempo intralciato tale iniziativa. Soltanto nel novembre del 1976 si poté firmare a Giacarta un accordo tra i produttori di gomma naturale. Non di meno, nell'attesa di un accordo ampliato, comprendente i paesi consumatori, l'accordo in questione non è stato messo in vigore.

In seguito alla decisione concernente il programma integrato per i prodotti di base, adottata nel 1976 durante la quarta sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), una serie di riunioni preparatorie concernenti la gomma naturale si svolse tra paesi produttori e consumatori nel 1977 e 1978. Esse sfociarono alla fine del 1979 nella conclusione di un primo accordo internazionale sulla gomma naturale, al quale la Svizzera aderì il 22 luglio 1982 (RU 1982 1743) basandosi sul messaggio del 25 febbraio 1981 (FF 1981 lì 40). Questo accordo è spirato il 22 ottobre 1987, dopo sette anni di validità, e dovrebbe essere sostituito dal presente accordo.

È soltanto nel marzo del 1987 che i negoziati, particolarmente laboriosi, relativi a quest'ultimo accordo giunsero a compimento. Per questa ragione, la maggior parte dei governi si è trovata nell'impossibilità di concludere in tempo la procedura di adesione. Per assicurare la transizione tra il vecchio e il nuovo accordo, il Consiglio internazionale della gomma naturale ha adottato un regolamento tale da permettere il proseguimento interimario e l'applicazione di talune prescrizioni amministrative al fine di impedire lo scioglimento delle scorte stabilizzatrici esistenti.

14

Risultati della procedura di consultazione

Gli ambienti economici svizzeri interessati al commercio e all'utilizzazione della gomma naturale 1) sono stati invitati a pronunciarsi nell'ambito della procedura di consultazione; tutti si sono dichiarati favorevoli all'adesione della Svizzera all'accordo.

"Vorort dell'Unione svizzera del commercio e dell'industria; Federazione svizzera degli importatori e del commercio in grosso; Associazione delle industrie svizzere della gomma e dei prodotti termoplastici, Maloya SA.

940

2

Contenuto dell'accordo

Come l'accordo precedente, anche l'attuale ha lo scopo di assicurare la stabilità del commercio della gomma naturale. Trattasi anzitutto di eliminare le fluttuazioni eccessive dei prezzi grazie alla scorta stabilizzatrice che deve permettere di mantenere i movimenti dei prezzi entro un margine determinato, assai vicino alla tendenza a lungo termine del mercato.

La scorta stabilizzatrice costituisce l'unico mezzo di stabilizzazione di cui dispone l'accordo. La sua capacità totale è di 550 000 tonnellate; essa comprende una scorta «normale» di 400 000 tonnellate e una scorta stabilizzatrice «d'urgenza» di 150 000 tonnellate (art. 26). Per la gestione della scorta stabilizzatrice, si è fissata un'ampia gamma di prezzi divisa in più zone.

Il nuovo accordo riprende senza modifica numerose disposizioni già presenti nell'accordo del 1979. Inversamente, esso adduce importanti cambiamenti per quanto riguarda le disposizioni economiche; il funzionamento dell'accordo dovrebbe risultarne sostanzialmente agevolato. Il fine dei negoziati, ovvero la creazione di uno strumento contrattuale più conforme al mercato e nel contempo più flessibile, è stato in larga misura raggiunto.

Le novità sono essenzialmente le seguenti: - nell'interesse di una maggiore flessibilità, le disposizioni di intervento (prezzo di riferimento) per la scorta stabilizzatrice saranno rivisti automaticamente ogni 15 mesi, in funzione dei prezzi del mercato mondiale; la revisione sarà del 5 per cento almeno (art. 31 cpv. 1); - parimenti, una revisione automatica del 3 per cento almeno avviene non appena la scorta stabilizzatrice ha realizzato acquisti o vendite nette di 300 000 tonnellate (art. 31 cpv. 3); - per raggiungere una copertura il più ampia possibile del mercato della gomma naturale, i Paesi che totalizzano almeno il 75 per cento delle esportazioni e delle importazioni mondiali devono aderire all'accordo, affinchè lo stesso possa entrare in vigore a titolo provvisorio (80% per l'entrata in vigore definitiva) (art. 60); - gli obblighi dei Paesi membri sono espressamente limitati ai loro contributi al bilancio amministrativo della scorta stabilizzatrice (art. 48 cpv. 4); in particolare l'organizzazione non sarà più abilitata a sottoscrivere dei prestiti (art. 7 cpv. 1).

21 211

Disposizioni volte a regolarizzare il mercato Disposizioni relative ai prezzi

La gamma dei prezzi (art. 29) si articola attorno a un prezzo detto di riferimento fissato inizialmente a 201,66 cents Malesia/Singapore (circa fr. 1,35) il chilogrammo. L'unità monetaria, fondata su una combinazione di cents malesi e di Singapore, è stata scelta in ragione del ruolo predominante svolto dalle borse della gomma di Kuala Lumpur e di Singapore. È stato istituito un prezzo di intervento e un prezzo limite di azione, situati rispettivamente al di sopra o al di sotto del prezzo di riferimento. La gamma è delimitata da un prezzo indi941

cativo superiore e da un prezzo indicativo inferiore, da considerarsi come prezzi massimi e minimi. Lo schema seguente spiega tale meccanismo.

Gamma dei prezzi (livello inizialmente stabilito)

Denominazione dei livelli di prezzo (art. 29)

Modi di intervento della scorta stabilizzatrice (art. 30)

Cents Malesia/Singa Dore per kg 270

_ 241,99 231,91

Vendite obbligatorie

prezzo limite d'azione superiore ( + 20%)

Vendite facoltative

prezzo d'intervento superiore (+15%)

201,66 _ 171,41

Prezzo di riferimento (ritoccato ogni 15 mesi)

Zona media senza interventi (né vendite né acquisti da parte della scorta)

Prezzo d'intervento inferiore (-15%)

161,33 _ 150

prezzo indicativo superiore (massimo fissato per 30 mesi)

Prezzo limite d'azione inferiore (-20%)

Acquisti facoltativi

Prezzo indicativo inferiore (minimo stabilito per 30 mesi)

Acquisti obbligatori

L'articolo 31 contempla le disposizioni necessarie alla revisione periodica della gamma dei prezzi. Vi si fa distinzione tra prezzo di riferimento e prezzo minimo e massimo (prezzi indicativi). Siccome i livelli dei prezzi all'interno della gamma sono riveduti più sovente e in funzione di criteri diversi da quelli utilizzati per i due prezzi estremi, si dovrebbe assistere col tempo, a una certa ridistribuzione dei prezzi fissati in questa gamma. Per illustrare il sistema, si può usare l'immagine del «serpente nella galleria» utilizzato in campo monetario.

Il prezzo di riferimento (il «serpente», e conseguentemente tutta la scala dei prezzi all'interno della gamma) può essere diminuito o aumentato secondo tre criteri: a. ogni quindici mesi, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi nel corso dei sei mesi precedenti la revisione, e già in ragione del 5 per cento almeno e/o b. non appena la scorta stabilizzatrice ha acquistato o venduto 100 000 tonnellate di gomma naturale, purché il Consiglio ritenga opportuno adeguare i prezzi, tenuto conto delle circostanze. All'occorrenza, esso determina liberamente l'ampiezza dell'adeguamento; e. non appena la scorta stabilizzatrice ha acquistato o venduto 300 000 tonnellate di gomma naturale e questo nella misura del 3 per cento almeno.

II prezzo di riferimento in nessun caso dovrà esere inferiore al prezzo minimo o massimo.

942

La revisione dei prezzi minimi o massimo (la «galleria») può aver luogo, in una situazione normale, ogni 30 mesi, pertanto una sola volta nel corso della durata normale dell'accordo che è di 5 anni. Occorre prendere in considerazione alcuni fattori importanti influenzanti il mercato, affinchè i prezzi indicativi estremi riflettano puntualmente le tendenze di quest'ultimo.

L'articolo 32 determina i modi in cui è calcolato - sulla base delle quotazioni prevalenti alle borse di Kuala Lumpur, Londra, New York e Singapore per le varie qualità di gomma naturale - un prezzo indicatore di mercato rappresentativo. Questo prezzo indicatore è determinante per la gestione della scorta.

L'articolo 39 descrive le misure che si impongono in caso di forti modificazioni dei corsi di cambio, suscettibili di perturbare considerevolmente l'attività della scorta stabilizzatrice. In tali circostanze, il Consiglio può rivedere in ogni momento i prezzi dell'accordo.

212

Funzionamento della scorta stabilizzatrice

Se il prezzo indicatore di mercato è situato nella zona mediana della gamma, il direttore della scorta normalmente non deve intervenire e deve solo assicurare la rotazione normale della scorta al fine di mantenerne la qualità (art. 30 cpv.

1 leu. e e art. 35).

Se il prezzo indicatore di mercato, calcolato secondo l'articolo 32, diverge in più o in meno del 15 per cento dal prezzo di riferimento, il direttore della scorta può intervenire allo scopo di stabilizzare i prezzi. Se questo prezzo diverge di oltre il 20 per cento, il direttore deve intervenire procedendo ad acquisti o a vendite di gomma naturale per ridurre nella misura del possibile le fluttuazioni dei prezzi a un minimo (art. 30 cpv. 1, cfr. schema relativo alla gamma dei prezzi).

Qualora le risorse della scorta stabilizzatrice (capacità massima: 400 000 tonnellate) fossero esaurite, il Consiglio della gomma naturale decide a quali condizioni si dovrà fare intervenire la scorta stabilizzatrice d'urgenza (150 000 tonnellate) per evitare che il prezzo indicatore di mercato non oltrepassi il limite del prezzo minimo o massimo (art. 30 cpv. 2-4).

Gli articoli 33, 35 e 36 stabiliscono la composizione e l'ubicazione della scorta stabilizzatrice, nonché i provvedimenti che il Consiglio deve prendere se le operazioni della scorta stabilizzatrice non permettessero di raggiungere l'effetto stabilizzatore desiderato.

213

Finanziamento della scorta stabilizzatrice

I membri si impegnano a finanziare il costo totale di acquisto e di mantenimento della scorta stabilizzatrice completa (550 000 tonnellate) (art. 27). Il nuovo accordo rileva la scorta stabilizzatrice di circa 360 000 tonnellate esistente al momento della scadenza dell'accordo precedente: ne risulta un bisogno massimo supplementare di circa 20 milioni di dollari statunitensi.

Conformemente al principio del finanziamento congiunto delle misure di stabilizzazione, i membri esportatori e importatori si-suddividono i costi per metà.

943

Per principio, i contributi dei membri sono calcolati in funzione dei voti loro attribuiti in sede di Consiglio (art. 27 cpv. 2). I voti dei membri importatori sono ripartiti proporzionalmente alla media delle loro rispettive importazioni nette di gomma naturale, durante un periodo di riferimento di tre anni (art. 14 cpv. 3). I contributi alla scorta normale devono essere versati solo in funzione di bisogni reali, e questo nei 60 giorni seguenti la notificazione da parte del direttore (art. 28).

L'articolo 37 stipula che se un membro non ha adempiuto agli obblighi finanziari è privato del diritto di voto.

L'articolo 38 fissa l'adeguamento annuo dei contributi in funzione della ripartizione dei voti nell'ambito del Consiglio della gomma. Esso prevede inoltre che le liquidità eccedenti siano rimborsate ai membri.

L'articolo 40 contiene le disposizioni applicabili in caso di liquidazione della scorta stabilizzatrice. La somma disponibile sarà innanzitutto ripartita tra i membri, in proporzione all'ammontare dei loro contributi.

L'articolo 41 autorizza il Consiglio della gomma a negoziare in tempo opportuno un accordo in associazione con il Fondo comune per i prodotti di base '', al fine di trarre il massimo vantaggio dalle agevolazioni offerte dal fondo stesso onde finanziare la scorta stabilizzatrice.

22

Altre disposizioni

Le disposizioni amministrative (articoli 2 a 25, 44 a 47, 54 e 55) non richiedono osservazioni particolari. Esse corrispondono, in ampia misura, alle disposizioni degli altri accordi sui prodotti.

Per le altre disposizioni è il caso di precisare quanto segue: In virtù dell'articolo 42, i membri esportatori sono tenuti ad assicurare quanto possibile l'approvvigionamento dei consumatori. In caso di potenziale scarsità di gomma naturale, il Consiglio può emanare raccomandazioni intese ad aumentare la produzione. I membri importatori, dal canto loro, assicurano alla gomma naturale il migliore accesso possibile ai loro mercati.

L'articolo 43 descrive le misure completive che il Consiglio può adottare o favorire onde raggiungere più facilmente gli obiettivi dell'accordo. Trattasi in questo caso esclusivamente di misure esercitanti a lungo termine un influsso benefico sull'evoluzione del mercato, quali lo sviluppo delle colture, della produttività e della commercializzazione. A tal fine si dovranno trovare le risorse finanziarie, come ad esempio quelle provenienti dal secondo conto del Fondo comune per i prodotti di base e dai contributi volontari dei Paesi membri.

L'articolo 48 verte sugli obblighi generali incombenti ai membri: fare tutto il possibile per raggiungere gli obiettivi fissati dall'accordo e migliorare il funzio1> Si veda il messaggio del 25 febbraio del 1981 sulle misure commerciali e sulle misure relative ai prodotti di base, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (FF 1981 II 1).

944

namento del mercato della gomma naturale. Esso invita inoltre i membri ad accettare come vincolanti tutte le decisioni del Consiglio.

L'articolo 49 abilita il Consiglio a raccomandare misure volte a ridurre o sopprimere gli ostacoli al commercio della gomma naturale.

Ad ogni momento un membro può ritirarsi dal presente accordo; in tal caso il ritiro diventa effettivo un anno dopo il ricevimento della sua notifica scritta (art. 63).

La durata di validità dell'accordo è di cinque anni. Il Consiglio può prorogarlo di due anni al massimo (art. 66); la sede dell'organizzazione è Kuala Lumpur (art. 3).

3

Interessi svizzeri

Dopo il forte calo degli anni 70 (1970, 9 300 tonnellate; 1979, 5 500 tonnellate; 1980, 2 800 tonnellate) e la chiusura della più importante fabbrica di pneumatici del nostro Paese, le importazioni svizzere di gomma naturale si sono stabilizzate a un livello di circa 3 000 tonnellate annue, ovvero lo 0,1 per cento delle importazioni mondiali. Inversamente, le nostre importazioni di gomma sintetica raggiungono all'inarca le 22 000 tonnellate. La parte relativamente modesta di gomma naturale - nel commercio mondiale essa rappresenta un terzo del commercio totale di gomma - paragonata a quella della gomma sintetica, deve essere attribuita alle peculiarità dei prodotti di gomma manufatturati nel nostro Paese. Questi prodotti (art. modellati per stagnare e ammortire, profili, suole di scarpe, ecc.) si distinguono sovente per le loro alte qualità e sono parimenti vendute all'estero.

L'importanza economica dell'industria Svizzera della gomma non è interamente riflessa nella cifra d'affari da essa realizzata. Infatti, in quanto fornitore di altre industrie, soprattutto nell'ambito delle macchine e degli apparecchi, ma anche nella costruzione, essa ha una grande importanza per l'insieme della nostra economia.

Gli ambienti economici interessati si sono pronunciati a favore di una adesione della Svizzera all'accordo. Le manufatture di gomme sono interessate al buon funzionamento e alla trasparenza del mercato della gomma. In caso di offerta insufficiente e per quanto le vie di trasporto restino agibili, la scorta stabilizzatrice assicura un approvvigionamento dei mercati svizzeri durante parecchi mesi.

Le disposizioni volte a regolarizzare il mercato possono essere considerate realistiche; la forte partecipazione all'accordo precedente '* e la ratifica del nuovo " Sette Paesi membri esportatori con il 94,6 per cento delle esportazioni mondiali (nell'ordine corrispondente alle loro parti di mercato, rispettivamente dei loro voti): Malesia, Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, Nigeria, Costa d'Avorio, Papuasia Nuova Guinea. Venticinque paesi membri importatori con il 92,1 per cento delle importazioni mondiali: Stati Uniti, Giappone, Unione Sovietica, Cina, Repubblica Federale di Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Canada, Cecoslovacchia, Messico, Brasile, Australia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia,
Grecia, Finlandia, Perù, Danimarca, Irlanda, Irak, Norvegia, Svizzera, nonché la CEE in quanto organizzazione internazionale (secondo l'art. 5).

60 Foglio federale. 71° anno. Voi. ]

945

accordo da parte del principale produttore, la Malesia, lascia supporre che detto accordo coprirà la maggior parte del commercio mondiale. Il pericolo che i produttori e gli utilizzatori che non partecipano all'accordo possano contrastare le disposizioni economiche previste influendo sul mercato, può essere definito esiguo.

4

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sullo stato del personale

Le contribuzioni finanziarie alle spese amministrative dell'Organizzazione internazionale della gomma naturale nonché alla scorta stabilizzatrice, saranno fissate in funzione del numero di voti accordati a ciascuno dei membri del Consiglio della gomma. La ripartizione dei voti è calcolata secondo la parte della gomma naturale esportata o importata.

Il contributo annuo della Svizzera al bilancio amministrativo, determinato in funzione della parte delle importazioni svizzere (circa 1%) sarà di 1 000-2 000 franchi. Tali somme saranno conteggiate a titolo di contributi agli accordi internazionali sui prodotti di base. Essi sono previsti nel piano finanziario del 1988 e fanno parte delle prospettive finanziarie per il 1989.

Per il fabbisogno massimo relativo alla scorta stabilizzatrice, bisognerà contare con un bisogno finanziario di circa 200 milioni di dollari statunitensi. Per la Svizzera ciò corrisponderebbe ad una partecipazione di circa 150 000 franchi. Le somme necessarie alla scorta stabilizzatrice saranno prelevate dal nostro precitato credito per il finanziamento delle misure di politica economica e commerciale, nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo; esse sono iscritte nel piano finanziario 1988 e fanno parte delle prospettive finanziarie per il 1989.

L'adesione della Svizzera all'accordo non cagiona aumenti di personale.

5

Linee direttive della politica di governo

II progetto è preannunciato nelle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1983-1987 (FF 1984 I 121, appendice 2).

6

Costituzionalità

II decreto proposto trova fondamento nell'articolo 8 della Costituzione, che autorizza la Confederazione a stipulare trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale, per l'approvazione di tali trattati, deriva dall'articolo 85 capoverso 5 della Costituzione.

Il presente accordo può essere denunciato a breve termine e non comporta unificazioni multilaterali del diritto. Ciò nonostante, esso sarà amministrato da un organismo internazionale al quale si riconosce esplicitamente la personalità giuridica ed è provvisto di organi le cui decisioni vanno talvolta prese a maggioranza qualificata. Detta organizzazione ha altresì la competenza di contrarre impegni mediante accordi internazionali.

946

L'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale sarà tuttavia gestito dall'Organizzazione internazionale sulla gomma naturale, già esistente e fondata nel 1979 (RU 1982 1743) di cui la Svizzera è membro. Il nuovo accordo non modifica gli obiettivi iniziali e nemmeno le attività di questa organizzazione in modo tale che si debba parlare di «nuova adesione». Si tratta dunque di approvare semplicemente l'accordo recentemente negoziato e non l'adesione all'Organizzazione internazionale sulla gomma naturale. Il decreto che vi è proposto non sottosta di conseguenza al referendum sui trattati internazionali previsto dall'articolo 89 capoverso 3 lettera b della Costituzione.

947

Appendice l

Decreto federale concernente l'approvazione dell'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio contenuto in annesso al rapporto del 13 gennaio 1988'1 sulla politica economica esterna 87/1+2, decreta:

Art. l 1 L'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, aperto alla firma il 19 maggio 1987 a New Yerk è approvato (appendice 2).

2 II Consiglio federale è autorizzato ad aderirvi.

Art. 2 11 presente decreto non sottosta al referendum in materia di trattati internazionali.

"FF 1988 I 838 948

Appendice 2

Accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale

Testo originale

Concluso a Ginevra il 20 marzo 1987

Preambolo Le Parti contraenti, richiamandosi alla dichiarazione ed al programma di intervento relativi alla creazione di un nuovo ordine economico internazionale 1), riconoscendo l'importanza delle risoluzioni 93 (IV), 124 (V) e 155 (VI) sul programma integrato per i prodotti di base, che la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo ha adottato nella sua quarta, quinta e sesta sessione, riconoscendo l'importanza della gomma naturale nell'economia dei membri, particolarmente per le esportazioni dei membri esportatori e per il fabbisogno di quelli importatori, riconoscendo inoltre che la stabilizzazione dei prezzi della gomma naturale interessa i produttori, i consumatori ed i mercati del settore, e che un accordo internazionale in questo campo può dare un considerevole contributo all'espansione e allo sviluppo dell'industria della gomma naturale, a vantaggio dei produttori e dei consumatori, hanno deciso quanto segue: Capitolo I: Obiettivi Articolo 1 Obiettivi

I principali obiettivi dell'accordo internazionale sulla gomma naturale - 1987 (qui di seguito indicato come «il presente accordo»), inteso a realizzare gli scopi indicati dalla Conferenza della Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nelle risoluzioni 93 (IV), 124 (V) e 155 (VI) sul programma integrato per i prodotti di base, sono i seguenti: a) equilibrare l'evoluzione della domanda e dell'offerta di gomma naturale, contribuendo ad attenuare le gravi difficoltà derivanti dalle eccedenze o dalla scarsità del prodotto; b) rendere stabili le condizioni degli scambi di gomma naturale, evitando un'eccessiva fluttuazione dei prezzi, che esercita un'influenza negativa sugli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori, e stabiliz') Risoluzioni dell'assemblea generale 3201 (S-VI) e 3202 (S-VI) del 1° maggio 1974.

949

Accordo sulla gomma naturale

zando i prezzi senza provocare distorsioni nelle tendenze di mercato a lungo termine, nell'interesse dei produttori e dei consumatori; e) contribuire a stabilizzare i proventi delle esportazioni di gomma naturale dei membri esportatori, e ad aumentare le loro entrate in base all'espansione del volume delle esportazioni di gomma naturale a prezzi equi e rimunerativi, contribuendo a fornire i necessari incentivi a favore di un tasso dinamico e crescente della produzione, nonché le risorse atte ad accelerare la crescita economica e lo sviluppo sociale; d) cercare di ottenere un approvvigionamento adeguato di gomma naturale per far fronte al fabbisogno dei paesi importatori a prezzi equi e ragionevoli, nonché di migliorare la sicurezza e la continuità dell'offerta; e) prendere le misure adeguate in caso di eccedenza o di scarsità di gomma naturale per attenuare le eventuali difficoltà economiche dei membri; f) cercare di espandere gli scambi internazionali e di migliorare l'accesso ai mercati per la gomma naturale ed i suoi prodotti trasformati; g) migliorare la competitivita della gomma naturale favorendo le ricerche e lo sviluppo del settore; h) promuovere l'espansione dell'economia della gomma naturale cercando di favorire e di migliorare le attività di trasformazione, commercializzazione e distribuzione del prodotto allo stato grezzo; i) favorire la cooperazione internazionale e le consultazioni sui problemi della domanda e dell'offerta, e facilitare la promozione ed il coordinamento delle ricerche, dell'assistenza e di altri programmi del settore della gomma naturale.

Capitolo II: Definizioni Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per: 1) «Gomma naturale»: l'elastomero non vulcanizzato, in forma solida oppure liquida, tratto dalla Hevea Brasiliensis o da qualsiasi altra pianta che il Consiglio possa designare a norma del presente accordo.

2) «Parte contraente»: un governo, oppure un organismo intergovernativo di cui all'articolo 5, che abbia aderito al presente accordo a titolo provvisorio o definitivo.

3) «Membro»: una parte contraente di cui alla definizione 2 di cui sopra.

4) «Membro esportatore»: un membro che esporti gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro importatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio.

5) «Membro importatore»: un membro che importi gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro importatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio.

950

Accordo sulla gomma naturale 6) «Organizzazione»: l'Organizzazione internazionale della gomma naturale di cui all'articolo 3.

7) «Consiglio»: il Consiglio internazionale della gomma naturale di cui all'articolo 6.

8) «Voto speciale»: un voto che richieda almeno due terzi dei voti dei membri esportatori presenti e votanti, contati separatamente, a condizione che essi siano espressi da almeno la metà dei membri di ciascuna categoria, presenti e votanti.

9) «Esportazioni di gomma naturale»: qualsiasi tipo di gomma naturale che esca dal territorio doganale di uno Stato membro; e «importazioni di gomma naturale»: qualsiasi tipo di gomma naturale che sia messo in commercio nel territorio doganale di uno dei membri, a condizione che, ai sensi di questa definizione, qualora un membro comprenda più territori doganali, i termini si riferiscano all'insieme dei territori doganali del membro stesso.

10) «Maggioranza ripartita semplice»: un voto che richieda più della metà dei voti totali dei membri esportatori presenti e votanti e più della metà dei voti totali dei membri importatori presenti e votanti, contati separatamente.

11) «Valute che si possono impiegare liberamente»: il marco tedesco, il franco francese, lo yen giapponese, la sterlina ed il dollaro statunitense.

12) «Anno finanziario»: il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre.

13) «Entrata in vigore»: la data in cui il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo in conformità dell'articolo 60.

14) «Tonnellata»: una tonnellata metrica, vale a dire 1 000 kg.

15) «Centesimo malese o di Singapore»: la media del sen di Malaysia e del cent di Singapore ai tassi di cambio correnti.

16) «Contributo netto di un membro secondo una ponderazione temporale»: i suoi contributi netti in contanti, ponderati per il numero di giorni in cui le parti costituenti del contributo netto in contanti sono rimaste a disposizione della scorta stabilizzatrice. Nel calcolare il numero di giorni, non saranno presi in considerazione né il giorno in cui il contributo è stato ricevuto dall'Organizzazione, né il giorno di effettuazione del rimborso, né il giorno di scadenza del presente accordo.

Capitolo III: Costituzione ed amministrazione Articolo 3 Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale della gomma naturale 1. L'Organizzazione internazionale della gomma naturale, istituita dall'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, continua ad esistere allo scopo di attuare le disposizioni del presente accordo e di controllorare il funzionamento.

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Accordo sulla gomma naturale

2. L'Organizzazione funziona per mezzo del Consiglio internazionale della gomma naturale, del suo direttore esecutivo e del restante personale, nonché degli altri organismi istituiti dal presente accordo.

3. Salvo quanto disposto dal paragrafo 4 del presente articolo, la sede dell'Organizzazione è stabilita a Kuala Lumpur, a meno che il Consiglio, con voto speciale, decida altrimenti.

4. La sede dell'Organizzazione sarà comunque situata nel territorio di un membro.

Articolo 4 Membri dell'organizzazione 1. Vi sono due categorie di membri, vale a dire: a) esportatori, e b) importatori.

2. Il Consiglio determina i criteri relativi al cambiamento della categoria di appartenenza di un membro, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, in considerazione delle norme di cui agli articoli 24 e 27. Un membro che soddisfa tali criteri può cambiare la propria categoria di appartenenza, previa approvazione del Consiglio con voto speciale.

3. Ogni Parte contraente costituisce un membro singolo dell'Organizzazione.

Articolo 5 Partecipazione di organizzazioni intergovernative 1. Ogniqualvolta ricorrono nel presente accordo i termini «governo» o «governi», si intendono applicabili anche alla Comunità economica europea o qualsiasi altra organizzazione intergovernativa con responsabilità in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sulle materie prime. Analogamente, ogniqualvolta nel presente accordo si fa riferimento alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, oppure alla notifica di applicazione provvisoria o all'adesione nel caso di dette organizzazioni intergovernative, si intende la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, oppure la notifica di applicazione provvisoria, oppure l'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative.

2. In caso di voto su problemi che rientrano nella loro competenza, le suddette organizzazioni intergovernative esercitano i diritti di voto con un numero di voti uguali al totale dei voti attribuiti ai rispettivi Stati membri in conformità dell'articolo 14. In tali casi, gli Stati membri delle suddette organizzazioni intergovernative non esercitano il proprio diritto di voto individuale.

Capitolo IV: Consiglio internazionale della gomma naturale Articolo 6 Composizione
del Consiglio internazionale della gomma naturale 1. La massima autorità dell'Organizzazione è costituita dal Consiglio internazionale della gomma naturale, formato da tutti i membri dell'Organizzazione.

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Accordo sulla gomma naturale 2. Ciascun membro è rappresentato al Consiglio da un delegato e può designare sostituti e consiglieri che partecipano alle sessioni del Consiglio.

3. Un sostituto può essere autorizzato a deliberare e a votare a nome del delegato durante l'assenza di quest'ultimo o in determinate circostanze.

Articolo 7 Poteri e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esegue o provvede all'esecuzione di tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente accordo, ma non ha la facoltà, e non è da ritenersi autorizzato dai membri, a contrarre obblighi che esulino dalla portata del presente accordo. In particolare, esso non ha la capacità di contrarre prestiti, senza che, tuttavia, questa disposizione limiti l'applicazione dell'articolo 41, né può stipulare un qualsiasi contratto di scambio commerciale per la gomma naturale, eccetto per quanto previsto specificamente dall'articolo 30 paragrafo 5. Nell'esercizio della sua capacità contrattuale, il Consiglio fa in modo che le condizioni dell'articolo 48 paragrafo 4 siano portate mediante comunicazione scritta all'attenzione delle altre parti, ma l'eventuale omissione non invalida in sé tali contratti, né è da considerarsi una rinuncia a limitare in tal modo la responsabilità dei membri.

2. Con voto speciale il Consiglio approva le norme ed i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente accordo, conformi alle sue disposizioni, ed in particolare il proprio regolamento interno e quello relativo ai comitati di cui all'articolo 18, la disciplina in materia di gestione e di funzionamento della scorta stabilizzatrice, nonché il regolamento finanziario e del personale dell'Organizzazione.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, nella sua prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio riesamina le norme ed i regolamenti istituiti a norma dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, e li approva con le modifiche ritenute opportune. In attesa di tale approvazione, valgono le norme e i regolamenti istituiti a norma dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979.

4. Il Consiglio provvede a tenere la documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo.

5. Il Consiglio pubblica
una relazione annuale sull'attività dell'organizzazione e comunica ogni altra informazione che ritenga opportuna.

Articolo 8 Delega dei poteri 1. Con voto speciale il Consiglio può delegare a qualsiasi comitato istituito a norma dell'articolo 18 la facoltà di esercitare in parte o integralmente poteri che, in conformità con le disposizioni del presente accordo, non richiedono un voto speciale da parte del Consiglio. Nonostante la delega, il Consiglio può in ogni momento discutere e deliberare su qualsiasi punto eventualmente delegato a uno dei suoi comitati.

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Accordo sulla gomma naturale 2. Con voto speciale il Consiglio può revocare qualsiasi potere delegato a un comitato.

Articolo 9 Cooperazione con altre organizzazioni 1. Il Consiglio può prendere le disposizioni che ritiene opportune in materia di consultazione e di cooperazione con le Nazioni Unite e i suoi organi e istituti specializzati, nonché con altre organizzazioni intergovernative del caso.

2. Il Consiglio può anche prendere disposizioni per mantenere i contatti con le opportune organizzazioni internazionali non governative.

Articolo 10 Ammissione di osservatori II Consiglio può invitare qualsiasi governo non membro, o qualsiasi organizzazione di cui all'articolo 9, a partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del Consiglio o dei comitati istituiti a norma dell'articolo 18.

Articolo 11 Presidente e vicepresidente 1. Il Consiglio elegge ogni anno il presidente e il vicepresidente.

2. Il presidente ed il vicepresidente vengono eletti rispettivamente tra i rappresentanti dei membri esportatori e tra i rappresentanti dei membri importatori.

Le cariche si alterneranno ogni anno tra le due categorie di membri, a condizione, tuttavia, che questo principio non impedisca la rielezione di uno dei due o di entrambe, in circostanze eccezionali, con voto speciale del Consiglio.

3. In caso di assenza provvisoria il presidente viene sostituito dal vicepresidente.

In caso di assenza provvisoria del presidente e del vicepresidente, o di assenza di uno o di ambedue, il Consiglio può scegliere nuovi funzionari tra i rappresentanti dei Paesi esportatori e/o tra i rappresentanti dei Paesi importatori, secondo il caso, a titolo provvisorio oppure definitivo, conformemente alle necessità.

4. Né il presidente né qualsiasi altro funzionario che presieda una riunione del Consiglio, possono votare nella riunione stessa. I diritti di voto del membro che egli rappresenta possono tuttavia essere esercitati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 paragrafo 3, o dell'articolo 15 paragrafi 2 e 3.

Articolo 12 Direttore esecutivo, direttore della scorta e altro personale 1. Con il voto speciale il Consiglio nomina un direttore esecutivo ed un direttore della scorta.

2. Il Consiglio stabilisce i termini e le condizioni relative alla nomina del direttore esecutivo e del direttore della scorta.
3. Il direttore esecutivo è il principale funzionario amministrativo dell'Organizzazione ed è responsabile di fronte al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo, in conformità delle disposizioni del presente accordo e delle decisioni del Consiglio.

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Accordo sulla gomma naturale

4. Il direttore della scorta è responsabile nei confronti del direttore esecutivo e del Consiglio per le funzioni conferitegli in base al presente accordo, nonché per le funzioni supplementari eventualmente stabilite dal Consiglio. Il direttore della scorta è responsabile della gestione quotidiana della scorta stessa, ed informa il direttore esecutivo del funzionamento generale, in modo che quest'ultimo possa garantirne l'efficacia ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

5. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformità dei regolamenti stabiliti dal Consiglio. Il personale è responsabile di fronte al direttore esecutivo.

6. Il direttore esecutivo ed il restante personale, compreso il direttore della scorta, non devono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio della gomma, e in attività commerciali affini.

7. Nell'adempimento dei propri doveri, il direttore esecutivo, il direttore della scorta ed il restante personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun membro né da alcuna autorità non appartenente al Consiglio o ad un comitato istituito a norma dell'articolo 18. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente di fronte al Consiglio. Tutti i membri debbono rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del direttore della scorta e degli altri funzionari, e non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

Articolo 13 Sessioni 1. Come regola generale, il Consiglio tiene una sessione regolare per semestre.

Ai fini della revisione della gamma dei prezzi, il Consiglio tiene una sessione, entro due settimane, dopo ciascun periodo di 15 mesi o di 30 mesi di cui all'articolo 31.

2. Oltre alle sessioni, in circostanze stabilite nel presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione speciale, per propria decisione oppure qualora ne facciano richiesta: a) il presidente del Consiglio; b) il direttore esecutivo; e) la maggioranza dei membri esportatori; d) la maggioranza dei membri importatori; e) uno o più membri esportatori che dispongono di almeno 200 voti, oppure f) uno o più membri importatori che dispongono di almeno 200 voti.

3. Le sessioni vengono tenute nelle sedi dell'Organizzazione, a meno che
il Consiglio, con voto speciale, non disponga altrimenti. Se, su invito di uno dei membri, il Consiglio non si riunisce nella sede dell'Organizzazione, il membro deve pagare i costi supplementari sostenuti dal Consiglio.

4. I membri vengono avvertiti delle sessioni e dei relativi ordini del giorno dal direttore esecutivo, in consultazione con il presidente del Consiglio, con un 955

Accordo sulla gomma naturale

preavviso di almeno trenta giorni, tranne in casi di emergenza, quando la comunicazione deve essere inviata con almeno dieci giorni di anticipo.

Articolo 14 Ripartizione dei voti 1. I membri esportatori e quelli importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1000 voti.

2. Ciascun membro esportatore dispone di un voto iniziale su 1000, tranne nel caso di un membro esportatore con esportazioni nette inferiori a 10 000 t annue. I voti rimanenti vengono ripartiti tra i membri esportatori, per quanto possibile in proporzione al volume delle rispettive esportazioni nette di gomma naturale per un periodo di cinque anni civili, a decorrere dai sei anni civili precedenti alla ripartizione dei voti.

3. I voti dei membri importatori vengono nella misura del possibile, ripartiti in proporzione alla media delle rispettive importazioni nette di gomma naturale nel periodo di tre anni civili, a decorrere dai quattro anni civili precedenti la ripartizione dei voti. Ogni membro importatore, tuttavia, riceve un voto anche se la propria quota proporzionale di importazioni nette non raggiunge un volume sufficiente da giustificare detta procedura.

4. Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 27 in materia di contributi dei membri importatori e dell'articolo 38, il Consiglio, nella sua prima sessione, elabora un quadro delle esportazioni nette dei membri esportatori, nonché un quadro delle importazioni nette dei membri importatori, soggetti a revisione annua in conformità del presente articolo.

5. Non vi sono voti frazionari.

6. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio ripartisce i voti per quell'anno, e tale ripartizione rimane in vigore sino alla prima sessione regolare dall'anno seguente, salvo quanto disposto dal paragrafo 7 del presente articolo. Successivamente, il Consiglio ripartisce i voti per ciascun anno all'inizio della prima sessione regolare dell'anno. Detta ripartizione rimane in vigore fino alla prima sessione regolare dell'anno seguente, salvo quanto disposto dal paragrafo 7 del presente articolo.

7. Qualora intervenga un cambiamento della partecipazione all'Organizzazione, o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma delle disposizioni del presente accordo, il Consiglio
procede ad una nuova ripartizione dei voti entro la categoria o le categorie interessate, in conformità del disposto del presente articolo.

8. Qualora l'esclusione, in virtù dell'articolo 64, oppure il recesso di un membro, in applicazione degli articoli 63 e 62, provochi una riduzione ad una percentuale inferiore all'80 per cento della quota totale degli scambi dei membri restanti in una delle due categorie, il Consiglio si riunisce e decide in merito ai termini, alle condizioni e al futuro del presente accordo, considerando in particolare la necessità di mantenere un efficace funzionamento della scorta stabilizzatrice, senza imporre un eccessivo onere finanziario ai membri rimanenti.

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Articolo 15 Procedura di voto 1. Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti in sede di Consiglio, e non è autorizzato a frazionarli.

2. Con una notifica scritta al presidente del Consiglio, qualsiasi membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore, e qualsiasi membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a esercitare i suoi diritti di voto in una sessione o in una riunione del Consiglio.

3. Un membro con delega di voto da parte di un altro membro deve esprimere detto voto nelle forme autorizzate.

4. Un membro che si astiene viene considerato come non votante.

Articolo 16 Quorum 1. In una riunione del Consiglio il quorum è determinato dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano almeno due terzi delle rispettive categorie.

2. Qualora non si raggiunga il quorum in conformità del paragrafo 1 del presente articolo nel giorno stabilito per la riunione e nel giorno successivo, a decorrere dal terzo giorno il quorum viene determinato dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano la maggioranza dei voti totali nelle rispettive categorie.

3. Viene considerata come presenza la rappresentanza in conformità del paragrafo 2 dell'articolo 15.

Articolo 17 Decisioni 1. Il Consiglio prende le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente accordo.

2. Quando un membro si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 15 e il suo voto viene espresso in una riunione del Consiglio, detto membro viene considerato presente e votante.

Articolo 18 Istituzioni di comitati 1. Continuano ad esistere i seguenti comitati istituiti dall'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979: a) comitato di gestione; b) comitato per il funzionamento della scorta stabilizzatrice; e) comitato per le statistiche; d) comitato per le altre disposizioni.

Con un voto speciale del Consiglio possono essere istituiti altri comitati.

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Accordo sulla gomma naturale 2. Ogni comitato è responsabile di fronte al Consiglio. Con voto speciale il Consiglio determina la composizione ed i compiti di ciascun comitato.

Articolo 19 Commissione di esperti 1. Il Consiglio può nominare una commissione di esperti scelti nel settore dell'industria e del commercio della gomma dei membri esportatori ed importatori.

2. La Commissione esprime pareri e fornisce assistenza al Consiglio ed ai suoi comitati, in particolare sul funzionamento della scorta stabilizzatrice e sulle altre disposizioni di cui all'articolo 43.

3. Il Consiglio stabilisce la composizione, le funzioni ed il regolamento amministrativo della commissione.

Capitolo V: Privilegi ed immunità Articolo 20 Privilegi ed immunità 1. L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica, ed in particolare, ma ferme restando le disposizioni dell'articolo 48 paragrafo 4, dispone della capacità di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonché di stare in giudizio.

2. L'Organizzazione prende quanto prima le iniziative necessarie per concludere un accordo (qui di seguito denominato accordo di sede) con il governo del paese in cui l'Organizzazione ha la propria sede (qui di seguito definito governo ospite). Detto accordo dovrà vertere sullo statuto, sui privilegi e sulle immunità dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, di direttore della scorta e altro personale e degli esperti, nonché delle delegazioni dei membri, nelle forme ritenute necessarie ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni.

3. In attesa della conclusione dell'accordo di sede, l'Organizzazione chiede al governo ospite di concedere, in misura conforme alla sua legislazione, l'esenzione fiscale sulle retribuzioni pagate dall'Organizzazione ai propri dipendenti, nonché sul patrimonio, sui redditi e sulle altre proprietà dell'Organizzazione.

4. L'organizzazione può concludere con uno o più governi gli accordi in materia di eventuali privilegi ed immunità che potrebbero rivelarsi necessari per il buon funzionamento del presente accordo, detti accordi dovranno ricevere l'approvazione del Consiglio.

5. Qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita in un altro Paese, il governo di quest'ultimo provvedere a concludere al più presto un accordo di sede con l'Organizzazione, soggetto all'approvazione del Consiglio.

6. L'accordo di sede è indipendente dal presente accordo. Esso scade tuttavia alle seguenti condizioni: a) per mutuo consenso del governo ospite e dell'Organizzazione;

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b) qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del governo ospite, oppure e) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.

Capitolo VI: Contabilità e verifica dei conti Articolo 21 Contabilità finanziaria 1. Per il funzionamento e la gestione del presente accordo, vengono istituiti due bilanci: a) il bilancio della scorta stabilizzatrice, e b) il bilancio amministrativo.

2. Vengono iscritte nel bilancio della scorta stabilizzatrice le seguenti entrate e spese relative alla istituzione, al funzionamento e alla gestione della scorta: contributi dei membri a norma dell'articolo 27, ricavi delle vendite della scorta stabilizzatrice o spese per acquisti della stessa; interessi sui depositi del bilancio della scorta; costi relativi alle commissioni d'acquisto e di vendita, all'immagazzinamento, al trasporto e imballaggio, alla manutenzione e alla rotazione, e spese assicurative. Tuttavia il Consiglio può, con voto speciale, iscrivere nel bilancio della scorta stabilizzatrice qualsiasi altro tipo di entrata o spesa attribuibile a transazioni od operazioni connesse alla scorta stabilizzatrice.

3. Tutte le altre entrate e spese relative al funzionamento dell'accordo vengono iscritte nel bilancio amministrativo. Tali spese vengono normalmente coperte dai contributi dei membri, valutati in conformità dell'articolo 24.

4. L'Organizzazione non è responsabile delle spese delle delegazioni o degli osservatori presso il Consiglio o qualsiasi comitato creato a norma dell'articolo 18.

Articolo 22 Forme di pagamento I pagamenti in contanti destinati al bilancio amministrativo o al bilancio della scorta devono essere effettuati in valute che si possono impiegare liberamente oppure in valute convertibili sui principali mercati dei cambi esteri in altre impiegabili liberamente, e devono essere esenti da restrizioni di cambio.

Articolo 23 Verifica dei conti 1. Ogni esercizio finanziario, il Consiglio nomina alcuni revisori per verificare i libri contabili.

2. Un rendiconto del bilancio amministrativo, dopo una verifica indipendente, viene presentato ai membri al più presto possibile, ma non oltre quattro mesi dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario. Un rendiconto del bilancio della scorta, dopo una verifica indipendente, viene presentato ai membri non-prima di 60 giorni, ma non oltre quattro mesi, dopo la chiusura di ogni esercizio fi959

Accordo sulla gomma naturale

nanziario. I rendiconti verificati del bilancio amministrativo e del bilancio amministrativo e del bilancio della scorta vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella sessione regolare successiva. In seguito viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio verificati.

Capitolo VII: Bilancio amministrativo Articolo 24 Approvazione del bilancio preventivo amministrativo e valutazione dei contributi 1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio approva il bilancio preventivo per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore ed il termine del primo anno finanziario. In seguito il Consiglio deve approvare il bilancio preventivo amministrativo per il successivo anno finanziario nella seconda metà di ciascun anno finanziario. Il Consiglio valuta il contributo di ogni membro a tale bilancio in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il contributo di ciascun membro al bilancio preventivo amministrativo per ciascun anno finanziario deve rispettare la proporzione esistente tra il numero dei voti attribuiti al paese stesso al momento dell'approvazione del bilancio preventivo amministrativo per quell'anno finanziario ed il totale dei voti dei membri. Nella valutazione dei contributi, i voti di ciascun membro devono essere calcolati indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto oppure dalla relativa nuova ripartizione dei voti.

3. Il contributo iniziale al bilancio preventivo amministrativo da parte di un governo che aderisce all'accordo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo deve essere valutato dal Consiglio in base al numero dei voti attribuiti a tale governo, nonché al periodo che decorre dalla data di adesione fino al termine dell'anno finanziario corrente, senza però modificare la valutazione relativa agli altri membri per lo stesso anno finanziario.

Articolo 25 Pagamento dei contributi al bilancio preventivo amministrativo 1. I contributi al primo bilancio preventivo amministrativo devono essere pagati ad una data fissata dal Consiglio nella prima sessione. I contributi ai successivi bilanci amministrativi scadranno al 28 febbraio di ciascun anno finanziario. Il contributo iniziale di un governo che aderisce all'accordo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, valutato in conformità del paragrafo 3 dell'articolo 24,
per l'anno finanziario in questione, scadrà 60 giorni dopo la data di adesione.

2. Se un membro non ha versato integralmente il proprio contributo al bilancio preventivo amministrativo entro due mesi dalla scadenza in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, il direttore esecutivo chiede al membro stesso di effettuare il pagamento nel più breve tempo possibile. Se un membro non versa il proprio contributo entro due mesi dalla richiesta del direttore esecuti960

Accordo sulla gomma naturale

vo, vengono sospesi i suoi diritti di voto nell'organizzazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio. Se quattro mesi dopo detta richiesta da parte del direttore esecutivo, un membro non ha ancora pagato i propri contributi, tutti i suoi diritti a norma del presente accordo vengono sospesi dal Consiglio, salvo diversa deliberazione di quest'ultimo con voto speciale.

3. Per i contributi versati oltre il termine stabilito, il Consiglio riscuote una penalità al tasso di base del paese ospite a decorrere dalla data di scadenza dei contributi.

4. Un membro, i cui diritti sono stati sospesi a norma del paragrafo 2 del presente articolo, rimane in particolare obbligato a pagare i propri contributi e a far fronte a qualsiasi eventuale obbligo finanziario in virtù del presente accordo.

Capitolo Vili: Scorta stabilizzatrice Articolo 26 Volume della scorta stabilizzatrice Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, viene creata una scorta stabilizzatrice internazionale, con un volume globale di 550 000 t, compreso l'insieme delle scorte ancora detenute a norma dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979. Ai sensi del presente accordo, la scorta rappresenta l'unico strumento di intervento sul mercato ai fini della stabilizzazione dei prezzi. Essa comprende: a) una scorta stabilizzatrice normale di 400 000 t, e b) una scorta stabilizzatrice di riserva di 150 000 t.

Articolo 27 Finanziamento della scorta stabilizzatrice 1. I membri si impegnano a finanziare il costo totale della scorta stabilizzatrice internazionale di 550 000 t, istituita in virtù dell'articolo 26, restando inteso che le quote nel bilancio della scorta stabilizzatrice dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, detenute da quei membri di quello stesso accordo che hanno aderito al presente accordo vengono riportate, con il consenso di ciascun membro, al bilancio della scorta stabilizzatrice a norma del presente accordo, conformemente alle procedure fissate a norma delle disposizioni dell'articolo 41 paragrafo 3, dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979.

2. Il finanziamento della scorta stabilizzatrice normale e della scorta di riserva viene equamente suddiviso tra le categorie dei membri esportatori ed importatori. I contributi dei membri al bilancio della scorta vengono ripartiti secondo il numero dei voti loro attribuiti in sede di Consiglio, ad eccezione di quanto disposto ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3. Un membro importatore la cui quota di importazioni nette totali, secondo la tabella istituita dal Consiglio in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 14, è pari o inferiore allo 0,1 per cento delle importazioni totali nette, contribuisce al bilancio della scorta nei seguenti modi: 61

Foglio federale. 71" anno. Voi. I

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a) se la quota delle importazioni nette totali di un membro è uguale o inferiore a 0,1 per cento ma superiore a 0,05 per cento, il suo contributo sarà calcolato in base alla sua quota effettiva di importazioni nette totali; b) se la quota di importazioni nette totali di un membro è uguale o inferiore a 0,05 per cento, il suo contributo viene valutato in base a una quota di 0,05 per cento delle importazioni nette totali.

4. Nel periodo in cui il presente accordo è in vigore provvisoriamente, a norma del paragrafo 2 oppure della lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 60, l'impegno finanziario di ciascun membro esportatore o importatore nei confronti del bilancio della scorta stabilizzatrice non deve superare nel complesso il contributo del membro stesso, calcolato in base al numero di voti corrispondenti alle quote di percentuale, stabilite nelle tabelle e redatte dal Consiglio in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 14, dei totali di 275 000 t che spettano rispettivamente alle categorie dei membri esportatori ed importatori. Quando l'accordo è in vigore a titolo provvisorio, gli obblighi finanziari dei membri devono essere suddivisi equamente tra le categorie degli importatori e degli esportatori.

Ogniqualvolta l'impegno globale di una categoria superi quello dell'altra, il maggiore dei due importi complessivi deve essere riportato a livello del minore riducendo i corrispondenti voti di ciascun membro proporzionalmente alle quote di voti derivate dalle tabelle stabilite dal Consiglio a norma del paragrafo 4 dell'articolo 14. In deroga alle disposizioni del presente paragrafo e del paragrafo 1 dell'articolo 28, il contributo di un membro non può superare il 125 per cento dell'importo del suo contributo totale, calcolato sulla base della quota del commercio mondiale quale risulta dell'allegato 1 o allegato B al presente accordo.

5. I costi totali della scorta stabilizzatrice normale e della scorta stabilizzatrice di riserva di 550 000 t vengono finanziati con i contributi dei membri pagati in contanti al bilancio della scorta. Se del caso, detti contributi possono essere versati da opportune istituzioni dei membri interessati.

6. I costi totali della scorta stabilizzatrice internazionale di 550 000 t vengono pagati sul conto della scorta e includono tutte le spese relative all'acquisto ed
alla gestione della scorta stessa. Qualora il costo previsto di cui all'allegato C del presente accordo sia inferiore al costo totale relativo all'acquisto ed alla gestione della scorta, il Consiglio si riunisce e prende le disposizioni necessarie per chiedere i contributi necessari per coprire questi costi secondo le quote percentuali dei voti.

Articolo 28 Pagamento di contributi al bilancio della scorta 1. Viene apportato un contributo iniziale in contanti al bilancio della scorta, pari a 70 milioni di ringgit malesi. Questa somma, che rappresenta una riserva di capitale d'esercizio per le operazioni relative alla scorta stabilizzatrice, viene suddivisa fra tutti i membri secondo le loro quote percentuali di voto in applicazione dell'articolo 27 paragrafo 3, e diventa esigibile entro 60 giorni dalla prima sessione del Consiglio dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Il con962

Accordo sulla gomma naturale tributo iniziale di un membro esigibile a norma del presente paragrafo viene versato in tutto o in parte, con il consenso del membro, mediante trasferimento della quota in contanti detenuta da quest'ultimo nel bilancio della scorta, in applicazione dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979.

2. Il direttore esecutivo può richiedere i contributi in qualsiasi momento, e indipendentemente dalle disposizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che il direttore della scorta attesti che detti fondi sono necessari per il bilancio della scorta nei successivi quattro mesi.

3. Un contributo richiesto deve essere pagato dai membri entro 60 giorni a decorrere dalla data delle notifica. Su richiesta di un membro o di più membri che rappresentano 200 voti nel Consiglio, quest'ultimo si riunisce in sessione speciale e può modificare o disapprovare la richiesta in base ad una valutazione dei fondi necessari per far fronte al funzionamento della scorta nei successivi quattro mesi. Se il consiglio non riesce a prendere una decisione, i membri devono pagare i contributi in conformità della notifica del direttore esecutivo.

4. I contributi richiesti per la scorta stabilizzatrice normale e per quella di riserva vengono valutati al prezzo limite di azione minimo in vigore al momento in cui vengono richiesti detti contributi.

5. La richiesta di contributi destinati alla scorta di riserva segue la seguente procedura: a) al momento della revisione effettuata a 300 000 t, di cui all'articolo 31, il Consiglio adotta tutte le disposizioni di carattere finanziario e di altro tipo necessarie alla sollecita entrata in funzione della scorta stabilizzatrice di riserva, compresa se del caso la richiesta di fondi; b) al momento della revisione effettuata a 400 000 t, di cui all'articolo 3.1, il Consiglio controlla che siano rispettate le seguenti due condizioni: i) tutti i membri hanno adottato tutte le disposizioni necessarie a finanziare le rispettive quote della scorta stabilizzatrice di riseva; e ii) è stato fatto ricorso alla scorta stabilizzatrice di riserva, che è in grado di intervenire ai sensi dell'articolo 30.

Articolo 29 Gamma dei prezzi 1. Per le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono fissati i seguenti prezzi: a) prezzo di riferimento;
b) prezzo minimo di intervento; e) prezzo massimo di intervento; d) prezzo limite di azione minimo; e) prezzo limite di azione massimo; f) prezzo indicativo minimo, e g) prezzo indicativo massimo.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il prezzo di riferimento viene stabilito inizialmente a 201,66 centesimi malesi o di Singapore per 963

Accordo sulla gomma naturale

chilogrammo. Qualora il prezzo di riferimento applicabile il 20 marzo 1987 sia riesaminato prima dello scadere dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, il prezzo di riferimento viene modificato al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e adeguato al livello applicabile alla data dello scadere dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979.

3. Il prezzo di intervento massimo ed il prezzo di intervento minimo saranno rispettivamente calcolati ad un livello superiore ed inferiore al 15 per cento del prezzo di riferimento, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale.

4. Il prezzo limite di azione massimo e minimo verrà calcolato rispettivamente ad un livello superiore e inferiore al 20 per cento del prezzo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti con voto speciale.

5. I prezzi calcolati in conformità dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo vengono arrotondati alla frazione di centesimo.

6. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, i prezzi indicativi minimi e massimi vengono stabiliti inizialmente a 150 e 270 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo, rispettivamente. Qualora i prezzi indicativi applicabili il 20 marzo 1987 siano riesaminati prima dello scadere dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, i prezzi indicativi vengono modificati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e adeguati ai livelli applicabili alla data dello scadere dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979.

Articolo 30 Gestione della scorta stabilizzatrice 1. Se, rispetto alla gamma dei prezzi stabilita all'articolo 29, o successivamente riveduta in conformità degli articoli 31 e 39, il prezzo indicatore di mercato di cui all'articolo 32: a) è pari o superiore al prezzo limite di azione massimo, il direttore della scorta deve difendere il prezzo limite di azione massimo offrendo in vendita gomma naturale, finché il prezzo indicatore di mercato non risulti inferiore al prezzo limite di azione massimo; b) supera il prezzo di intervento massimo, il direttore della scorta può vendere gomma naturale in difesa del prezzo limite di azione massimo; e) è pari al prezzo di intervento massimo o minimo, o a un livello intermedio, il direttore della scorta non deve acquistare o vendere gomma
naturale, tranne che per far fronte alle responsabilità per la rotazione di cui all'articolo 35; d) è inferiore al prezzo di intervento minimo, il direttore della scorta può acquistare gomma naturale in difesa del prezzo limite di azione minimo; e) è pari o inferiore al prezzo limite di azione minimo, il direttore della scorta stabilizzatrice deve difendere il prezzo limite di azione minimo offrendo di comprare gomma naturale, finché il prezzo indicatore di mercato non superi il prezzo limite di azione minimo.

964

Accordo sulla gomma naturale 2. Quando le vendite o gli acquisti per la scorta stabilizzatrice raggiungono il livello di 400 000 t il Consiglio decide, con voto speciale, sull'opportunità di rendere operante la scorta stabilizzatrice di riserva alle seguenti condizioni: a) al prezzo limite di azione minimo, oppure b) ad ogni prezzo compreso tra il limite di azione minimo ed il prezo indicativo minimo, oppure tra il prezzo limite di azione massimo ed il prezzo indicativo massimo.

3. Salvo diversa decisione del Consiglio, formulata con voto speciale, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il direttore della scorta deve usare la scorta stabilizzatrice di riserva per difendere il prezzo indicativo minimo rendendo operativa la scorta di riserva quando il prezzo indicatore di mercato raggiunge un livello superiore di 2 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo al prezzo indicativo minimo, nonché per difendere il prezzo indicativo massimo rendendo operativa la scorta stabilizzatrice di riserva quando il prezzo indicatore di mercato si trova ad un livello inferiore di 2 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo al prezzo indicativo massimo.

4. Devono essere utilizzati pienamente tutti i mezzi della scorta stabilizzatrice, compresa la scorta normale e quella di riserva, per evitare che il prezzo indicatore di mercato scenda ad un livello inferiore al prezzo indicatore minimo o superi il prezzo indicativo massimo.

5. Gli acquisti e le vendite trattate dal direttore della scorta devono essere effettuati tramite i mercati commerciali tradizionali ai prezzi correnti, e tutte le sue transazioni devono comportare la materiale fornitura della gomma entro un termine non superiore ai tre mesi civili.

6. Per facilitare la gestione della scorta stabilizzatrice, il Consiglio istituisce filiali ed altri servizi dell'ufficio del direttore della scorta, se necessario, sui tradizionali mercati della gomma e nelle sedi di magazzini riconosciuti.

7. Il direttore della scorta prepara un resoconto mensile sulle transazioni e sulla situazione finanziaria del bilancio della scorta stabilizzatrice. Trenta giorni dopo la fine di ogni mese, la relativa relazione sarà trasmessa ai membri.

8. Le informazioni sulle transazioni relative alla scorta devono comprendere le quantità, i prezzi, i tipi, i livelli
ed i mercati di tutte le operazioni, comprese le rotazioni effettuate. I dati sulla situazione finanziaria del bilancio della scorta devono includere inoltre i tassi di interesse, i termini e le condizioni relativi ai depositi, le valute trattate e le altre informazioni pertinenti sulle voci di cui al paragrafo 2 dell'articolo 21.

Articolo 31 Esame e revisione della gamma dei prezzi A. Prezzo di riferimento 1. L'esame e la revisione del prezzo di riferimento devono basarsi sulle tendenze di mercato e/o sulle variazioni nette delle scorte, subordinatamente alle disposizioni di questa sezione del presente articolo. Il prezzo di riferimento sarà 965

Accordo sulla gomma naturale

sottoposto a revisione da parte del Consiglio diciotto mesi dopo l'ultimo esame a norma dell'articolo 32 paragrafo 1, dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, oppure, qualora tale accordo entri in vigore dopo il 1° maggio 1988, nella prima sessione del Consiglio ai sensi del presente accordo, e successivamente ad intervalli di quindici mesi.

a) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova al medesimo livello del prezzi d'intervento massimo, del prezzo di intervento minimo o ne è compresa tra questi due prezzi, il prezzo di riferimento non deve essere modificato.

b) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova ad un livello inferiore al prezzo di intervento minimo il prezzo di riferimento sarà automaticamente diminuito del 5 per cento rispetto al suo livello al momento della revisione, a meno che il Consiglio, con voto speciale, decida di ridurlo di una percentuale più elevata.

e) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione è superiore al prezzo di intervento massimo, il prezzo di riferimento sarà aumentato automaticamente del 5 per cento rispetto al suo livello al momento della revisione, a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida di aumentarlo di una percentuale più elevata.

2. Se, dopo l'ultima valutazione a norma dell'articolo 32 paragrafo 2, dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, o a norma del presente paragrafo, si verifica una variazione netta della scorta stabilizzatrice pari a 100 000 t, il direttore esecutivo convoca una sessione speciale del Consiglio per valutare la situazione. Il Consiglio, con voto speciale, può decidere di prendere le misure adeguate, tra cui: a) sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice; b) modifica del tasso di acquisto o di vendita della scorta; e) revisione del prezzo di riferimento.

3. Se si sono verificati acquisti o vendite della scorta stabilizzatrice per 300 000 t a decorrere (a) dall'ultima revisione a norma dell'articolo 32 paragrafo 3 dell'accordo internazionale sulla gomma naturale, del 1979, (b) dall'ultima revisione a norma del presente paragrafo, oppure (e) dall'ultima revisione a norma del paragrafo 2
del presente articolo, in base alla situazione più recente, il prezzo di riferimento deve essere diminuito o aumentato, rispettivamente, del 3 per cento rispetto al livello del momento, a meno che il Consiglio con voto speciale decida di aumentarlo o di diminuirlo, rispettivamente, di una percentuale più elevata.

4. Qualsiasi adeguamento del prezzo di riferimento, qualunque ne si la ragione, non deve essere tale da consentire ai prezzi limite di azione di infrangere i prezzi indicativi massimi o minimi.

B. Prezzi indicativi 5. Il Consiglio, con voto speciale, può modificare i prezzi indicativi massimi e minimi durante le revisioni di cui alla presente sezione di questo articolo.

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Accordo sulla gomma naturale

6. Il Consiglio provvede ad armonizzare qualsiasi revisione dei prezzi indicativi con l'evoluzione delle tendenze e della situazione del mercato. A questo proposito, il Consiglio deve prendere in considerazione le tendenze relative ai prezzi, al consumo, all'approvvigionamento, ai costi di produzione ed alle scorte nel settore della gomma naturale, nonché la quantità di gomma naturale della scorta stabilizzatrice e la situazione finanziaria del relativo bilancio.

7. I prezzi indicativi minimi e massimi sono soggetti a revisione nei seguenti casi: a) 30 mesi dopo l'ultimo esame a norma dell'articolo 32 paragrafo 7 lettera a) dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, oppure, qualora tale accordo entri in vigore dopo il 1° maggio 1988, nella prima sessione del Consiglio ai sensi del presente accordo, e successivamente ad intervalli di 30 mesi; b) in circostanze eccezionali, su richiesta di uno o più membri che rappresentino almeno 200 voti in sede di Consiglio, e e) quando il prezzo di riferimento è stato (i) ridotto dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo minimo o l'entrata in vigore dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, oppure (ii) aumentato dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo massimo o l'entrata in vigore dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, di una percentuale di almeno il 3 per cento di cui al paragrafo 3 del presente articolo e di almeno il 5 per cento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di almeno la stessa percentuale in applicazione dei paragrafi 1, 2 e/o 3 del presente articolo, a condizione che la media del prezzo indicatore di mercato giornaliero nei sessanta giorni successivi all'ultima revisione del prezzo di riferimento sia rispettivamente inferiore al prezzo di intervento minimo o superiore al prezzo di intervento.massimo.

8. In deroga ai paragrafi da 5 a 7 del presente articolo, il prezzo indicativo massimo o minimo non viene aumentato se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, in applicazione del presente articolo, è inferiore al prezzo di riferimento.

Analogamente, il prezzo indicativo massimo o minimo nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, a norma del presente articolo, è superiore al prezzo di riferimento.

Articolo 32 Prezzo indicatore di mercato 1. Il prezzo indicatore di mercato giornaliero è costituito dalla media ponderata e composta, registrata sul mercato della gomma naturale, dei prezzi ufficiali giornalieri del mese in corso sui mercati di Kuala Lumpur, Londra, New York e Singapore. Inizialmente il prezzo indicatore di mercato giornaliero comprende i diversi tipi RSS 1, RSS 3 e TSR 20 e la loro ponderazione deve essere uguale. Tutte le quotazioni devono essere convertite in valori fob porti di Malaysia e Singapore nelle valute malesi e di Singapore.

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Accordo sulla gomma naturale

2. Le ponderazioni relative alla composizione tipo/grado, nonché il metodo di valutazione del prezzo di mercato indicatore giornaliero sono soggetti a revisione e possono essere modificati dal Consiglio con voto speciale affinchè riflettano il mercato della gomma naturale.

3. Il prezzo indicatore di mercato deve essere calcolato ad un valore superiore, pari o inferiore ai livelli dei prezzi di cui al presente accordo, se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri registrata negli ultimi cinque giorni di mercato è superiore, pari o inferiore a detti livelli di prezzi.

Articolo 33 Composizione delle scorte stabilizzatrici 1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio deve definire i tipi e i gradi riconosciuti a livello internazionale relativi ai fogli affumicati rigati, nonché alle qualità di gomma specifiche da inserire nella scorta stabilizzatrice, a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri: a) i tipi e i gradi inferiori di gomma naturale autorizzata da inserire nella scorta stabilizzatrice deve essere RSS 3 e TSE 20, e b) devono essere citati tutti i tipi e i gradi autorizzati in applicazione della lettera a) del presente paragrafo, che rappresentano almento il 3 per cento degli scambi internazionali del precedente anno civile nel settore della gomma naturale.

2. Con voto speciale, il Consiglio può modificare detti criteri e/o i tipi/gradi scelti, se necessario a far si che la composizione della scorta stabilizzatrice corrisponda all'evoluzione della situazione del mercato, agli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo, nonché all'esigenza di mantenere ad un alto livello commerciale la qualità della scorta stabilizzatrice.

3. Nel promuovere gli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo, il direttore della scorta deve fare in modo che la composizione della scorta stabilizzatrice rifletta la struttura delle esportazioni e delle importazioni nel settore della gomma naturale.

4. Con voto speciale, il Consiglio può ordinare al direttore della scorta di modificare la composizione della scorta stessa, se questa misura è necessaria ai fini della stabilizzazione dei prezzi.

Articolo 34 Ubicazione delle scorte stabilizzatrici 1. L'ubicazione delle scorte stabilizzatrici deve consentire un funzionamento economico ed efficiente
sul piano commerciale. In base a questo principio, le scorte stabilizzatrici devono essere situate nel territorio dei membri esportatori ed importatori, a meno che, con voto speciale, il Consiglio decida altrimenti.

La distribuzione delle scorte stabilizzatrici tra i membri deve essere effettuata in modo tale da raggiungere gli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo con costi minimi.

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Accordo sulla gomma naturale 2. Per mantenere un alto livello di qualità commerciale, le scorte stabilizzatrici devono essere depositate unicamente in magazzini approvati, in base a criteri da definirsi da parte del Consiglio.

3. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio deve compilare ed approvare l'elenco dei magazzini, insieme alle norme necessarie per il loro impiego. Se necessario, il Consiglio può rivedere l'elenco di magazzini approvato dal Consiglio dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, nonché i criteri fissati dallo stesso Consiglio, e mantenerli in vigore oppure riseaminarli di conseguenza.

4. Il Consiglio deve inoltre rivedere periodicamente l'ubicazione delle scorte stabilizzatrici e, con un voto speciale, può imporre al direttore della scorta di trasferire le scorte stesse, ai fini di un funzionamento economico ed efficiente sul piano commerciale.

Articolo 35 Rotazione delle scorte stabilizzatrici II direttore della scorta deve acquisire e mantenere tutte le riserve stabilizzatrici ad un alto livello commerciale di qualità. Pertanto egli deve provvedere alla rotazione della gomma naturale depositata nelle scorte stabilizzatrici, se necessario per mantenere tali livelli, tenendo opportunemente conto del costo di detta rotazione, nonché della sua incidenza sulla stabilità del mercato. I costi della rotazione vengono iscritti nel bilancio della scorta.

Articolo 36 Limitazione o sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice 1. In deroga all'articolo 30, il Consiglio, se riunito in sessione, può limitare o sospendere con voto speciale le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi attribuiti da detto articolo al direttore della scorta non consenta di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.

2. Se il Consiglio non è riunito in sessione, il direttore esecutivo, previa consultazione del presidente, può limitare o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi imposti dall'articolo 30 al direttore della scorta non consenta di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.

3. Immediatamente dopo la decisione di limitare o di sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice in conformità del paragrafo 2 del presente articolo,
il direttore esecutivo convoca una sessione del Consiglio per esaminare detta decisione. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 13, il Consiglio si riunisce entro dieci giorni dalla data della restrizione o della sospensione e, con voto speciale, conferma o annulla detta restrizione o sospensione. Se il Consiglio non giunge ad una decisione durante questa sessione, le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono riprese, senza imporre alcuna restrizione in virtù del presente articolo.

4. Finché resta in vigore una qualsiasi restrizione o sospensione delle operazioni della scorta stabilizzatrice decisa in conformità del presente articolo, il Con969

Accordo sulla gomma naturale

siglio rivede tale decisione ad intervalli non superiori a tre mesi. Se in una sessione dedicata a tale riesame il Consiglio non conferma, con voto speciale, il proseguimento della restrizione o sospensione, o non perviene ad una decisione, le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono riprese senza restrizioni.

Articolo 37 Penalità relative ai contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice 1. Qualora non adempia all'obbligo di contribuire al bilancio della scorta stabilizzatrice entro un'giorno di scadenza dei contributi richiesti, un membro viene considerato in arretrato. Un membro in arretrato di 60 giorni e oltre non viene considerato tale ai fini del voto su problemi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. In sede di Consiglio vengono sospesi i diritti di voto e di altro tipo di un membro in arretrato di 60 giorni e oltre, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale.

3. Un membro in arretrato deve sostenere l'onere degli interessi al tasso di base del Paese ospite a decorrere dall'ultimo giorno di scadenza dei pagamenti. Gli altri membri importatori e esportatori possono coprire gli arretrati su base volontaria.

4. Qualora venga effettuato il pagamento in arretrato con soddisfazione del Consiglio, vengono ripristinati i diritti di voto e di altro tipo del membro interessato. Se gli arretrati sono stati anticipati da altri membri, questi ultimi devono essere rimborsati integralmente.

Articolo 38 Adeguamenti dei contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice 1. Al momento della ripartizione dei voti, nella prima sessione regolare di ogni anno finanziario, oppure ogni volta che si verifica un cambiamento dei membri dell'Organizzazione, il Consiglio provvede ad apportare i necessari adeguamenti al contributo di ciascun membro al bilancio della scorta stabilizzatrice, in applicazione delle disposizioni del presente articolo. Il direttore deve quindi stabilire quanto segue: a) il contributo netto di ciascun membro, calcolato sottraendo i rimborsi dei contributi dovutogli in conformità del paragrafo 2 del presente articolo dalla somma di tutti i contributi pagati dal membro stesso a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo; b) il totale netto delle richieste rappresentato dalla somma delle richieste
consecutive, al quale viene sottratto il totale dei rimborsi effettuati a norma del paragrafo 2 del presente articolo; e) il contributo netto riveduto di ciascun membro, ottenuto dividendo il totale netto delle richieste tra i membri in base alla quota di voti riveduta di ciascun membro in sede di Consiglio, in conformità dell'articolo 14, fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 27, purché la quota di voti di ciascun 970

Accordo sulla gomma naturale

membro, ai fini del presente articolo, venga calcolata indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto di un membro o dalla corrispondente ripartizione dei voti.

Quando il contributo netto in contanti di un membro supera il suo contributo netto riveduto, la differenza, al netto di eventuali interessi ancora da pagare sugli arretrati, deve essere rimborsata dal bilancio della scorta stabilizzatrice.

Quando invece il contributo netto in contanti è inferiore al contributo netto riveduto di un membro, quest'ultimo deve pagare la differenza, maggiorata di eventuali interessi ancora da pagare su arretrati, al bilancio della scorta.

2. Se il Consiglio, in considerazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 28, riscontra un'eccedenza di contributi netti in contante rispetto ai fondi richiesti per finanziare le operazioni della scorta stabilizzatrice nei quattro mesi successivi, detti contributi netti in contanti eccedentari, detratti quelli iniziali, devono essere rimborsati dal Consiglio, a meno che quest'ultimo non decida con voto speciale di non effettuare detto rimborso o di corrispondere un importo inferiore. Le quote dell'importo da rimborsare dovute ai membri sono proporzionali ai rispettivi contributi netti in contanti, e al netto di eventuali interessi ancora da pagare sugli arretrati. Il contributo richiesto ai membri in arretrato viene ridotto in proporzione pari a quella del rimborso rispetto al totale dei contributi netti in contanti.

3. Su richiesta di un membro, il rimborso a cui ha diritto può essere trattenuto nel bilancio della scorta stabilizzatrice. Se un membro decide di mantenere il proprio rimborso in bilancio, l'importo gli sarà accreditato per eventuali contributi supplementari chiesti in conformità dell'articolo 28. L'importo accreditato trattenuto nel bilancio della scorta stabilizzatrice su richiesta di un membro frutta un interesse al tasso medio incamerato sui fondi del bilancio della scorta stabilizzatrice, con decorrenza all'ultimo giorno in cui l'importo dovrebbe di regola venire rimborsato al membro in questione, fino al giorno precedente l'effettivo rimborso.

4. Il direttore esecutivo informa immediatamente i membri di eventuali pagamenti o rimborsi derivanti dagli adeguamenti apportati in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Detti pagamenti da
parte dei membri od i rimborsi ad essi dovuti devono essere effettuati entro 60 giorni a decorrere dalla data della notifica da parte del direttore esecutivo.

5. Qualora l'importo in contanti del conto della scorta stabilizzatrice, superi il valore del totale dei contributi netti in contanti dei membri, detti fondi in eccedenza devono essere distribuiti al momento della scadenza del presente accordo.

Articolo 39 Scorta stabilizzatrice e modifiche dei tassi di cambio 1. Qualora il tasso di cambio tra il ringgit malese/dollaro di Singapore e la valute dei principali esportatori ed importatori di gomma naturale cambi in modo tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabiliz971

Accordo sulla gomma naturale

zatrice, il direttore esecutivo, a norma dell'articolo 36, oppure i membri, in conformità dell'articolo 13, possono chiedere la convocazione di una sessione speciale del Consiglio. Il Consiglio si riunisce entro dieci giorni per confermare od annullare disposizioni già emanate dal direttore esecutivo in virtù dell'articolo 36, e può decidere con voto speciale di prendere gli adeguati provvedimenti, compresa la possibilità di rivedere la gamma dei prezzi secondo i principi di cui ai primi capoversi dei paragrafi 1 e 6 dell'articolo 31.

2. Con voto speciale il Consiglio può stabilire una procedura per determinare una notevole variazione nelle parità di dette valute, unicamente al fine di una tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Qualora tra il ringgit malese e il dollaro di Singapore si verifichi una divergenza tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per esaminare la situazione e considerare la possibilità di impiegare un'unica valuta.

Articolo 40 Procedure di liquidazione relative al bilancio della scorta stabilizzatrice 1. Al momento della scadenza del presente accordo, il direttore della scorta provvede a valutare il totale delle spese relative alla liquidazione o al trasferimento ad un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale dell'attivo del bilancio della scorta stabilizzatrice, in conformità del presente articolo, e riserva detto importo in un conto separato. Se il saldo è insufficiente il direttore della scorta vende una quantità di gomma naturale della scorta stabilizzatrice sufficiente a fornire la somma supplementare richiesta.

2. La quota di ogni membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice viene calcolata come segue: a) il valore della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore del quantitativo totale di gomma naturale di ciascun tipo/grado, calcolata al livello inferiore dei prezzi correnti dei rispettivi tipi/gradi, registrati sui mercati di cui all'articolo 32 nei trenta giorni di mercato precedenti la data di scadenza del presente accordo; b) se il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore della scorta stessa, oltre il saldo in contanti alla data di scadenza del presente accordo, il netto di ogni importo di riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
e) il contributo netto in contanti di ogni membro corrisponde alla somma dei suoi contributi versati per la durata del presente accordo, al netto di tutti i rimborsi effettuati a norma dell'articolo 38; gli interessi sugli arretrati versati in conformità dell'articolo 37 paragrafo 3, non costituiscono un contributo al bilancio della scorta stabilizzatrice; d) se il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice è superiore o inferiore al totale dei contributi in contanti, l'eccedenza deve essere distribuita tra i membri in proporzione alla quota del contributo netto di ciascun membro calcolata in base alla ponderazione temporale a norma del presente ac972

Accordo sulla gomma naturale

cordo. L'eventuale disavanzo deve essere distribuito fra i membri in proporzione al numero medio di voti detenuto da ciascuno durante il suo periodo di partecipazione all'accordo. Nel valutare la quota dei disavanzi a carico di ciascun membro, i voti di ciascuno devono essere calcolati indipendentemente dall'eventuale sospensione dei diritti di voto o dall'eventuale ridistribuzione dei voti ad essa conseguente; e) la quota di ciascun membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice deve comprendere il contributo netto in contanti ridotto o aumentato delle proprie quote in disavanzo o in eccedenza nel bilancio della scorta stabilizzatrice, e diminuito del suo eventuale passivo dovuto ad interessi insoluti su arretrati.

3. Se il presente accordo viene immediatamente sostituito da un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale, il Consiglio, con voto speciale, approva le procedure necessarie per trasferire adeguatamente nel nuovo accordo, secondo le norme ivi contenute, le quote del bilancio della scorta stabilizzatrice dei membri che intendono partecipare al nuovo accordo. I membri che non desiderano partecipare al nuovo accordo hanno diritto al rimborso della propria quota: a) dai fondi liquidi disponibili in proporzione alla sua quota percentuale sul totale dei contributi netti al bilancio della scorta stabilizzatrice, entro tre mesi; e b) dai proventi netti ottenuti dalla cessione della riserva stabilizzatrice, per mezzo di normali vendite o di trasferimento al nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale a prezzi di mercato correnti, operazione da concludere entro dodici mesi; a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida di aumentare i pagamenti a norma della lettera a) del presente paragrafo.

4. Se il presente accordo scade senza essere sostituito da un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale dotato di una scorta stabilizzatrice, il Consiglio, con voto speciale, approva le procedure volte a disciplinare una regolare cessione della scorta stabilizzatrice entro un periodo massimo di cui al paragrafo 6 dell'articolo 66, fatte salve le seguenti condizioni: a) non devono essere effettuati altri acquisti di gomma naturale; b) l'Organizzazione non deve sostenere nuove spese, ad eccezione di quelle necessarie per esaurire la scorta stabilizzatrice.

5. Fatta salva la
possibilità offerta ai membri di ritirare la propria quota di gomma naturale in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, il saldo in contanti del bilancio della scorta stabilizzatrice deve essere distribuito ai membri in proporzione alle rispettive quote, determinate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

6. In sostituzione parziale o globale del pagamento in contanti, i membri possono scegliere di ritirare la propria quota nelle disponibilità di bilancio della scorta stabilizzatrice in forma di gomma naturale, secondo le procedure approvate dal Consiglio.

973

Accordo sulla gomma naturale 7. Il Consiglio approva le opportune procedure in materia di adeguamento e di pagamento delle quote dei membri nel bilancio della scorta stabilizzatrice.

Detti adeguamenti intervengono nei seguenti casi: a) un'eventuale discrepanza tra il prezzo della gomma naturale di cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo e i prezzi ai quali la scorta stabilizzatrice è venduta in parte o globalmente, secondo le procedure relative alla cessione della scorta stessa; b) la differenza tra le spese di liquidazione previste e quelle effettive.

8. Entro i trenta giorni successivi alle operazioni finali del bilancio della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per procedere alla liquidazione definitiva dei conti tra i membri entro i trenta giorni successivi.

Capitolo IX Rapporti con il fondo comune per i prodotti di base Articolo 41 Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base Al momento dell'entrata in funzione del Fondo comune per i prodotti di base, il Consiglio, trarrà il massimo vantaggio dalle strutture di quest'ultimo, secondo i principi esposti nell'Accordo che istituisce il Fondo comune per i prodotti di base. A questo scopo il Consiglio provvede a negoziare con il Fondo comune i termini e le modalità reciprocamente accettabili ai fini di un accordo di associazione da sottoscrivere con il Fondo comune.

Capitolo X Disposizioni in materia di approvvigionamento, di accesso al mercato ed altre Articolo 42 Approvvigionamento e accesso al mercato 1. I membri esportatori si impegnano per quanto possibile ad attuare politiche e programmi in grado di salvaguardare per i consumatori la continua disponibilità degli approvvigionamenti di gomma naturale.

2. I membri importatori si impegnano per quanto possibile ad attuare politiche in grado di salvaguardare l'accesso ai loro mercati per la gomma naturale.

Articolo 43 Altri provvedimenti 1. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente Accordo, il Consiglio individua e propone le opportune disposizioni e le tecniche volte a promuovere: a) Lo sviluppo dell'economia della gomma naturale da parte dei membri produttori per mezzo dell'espansione e del miglioramento della produzione, della produttività e della commercializzazione, aumentando quindi i proventi dell'esportazione dei membri produttori e contemporaneamente mi974

Accordo sulla gomma naturale gliorando la sicurezza degli approvvigionamenti. A questo scopo, il Comitato per gli altri provvedimenti avvia analisi economiche e tecniche per definire: i) programmi di ricerca e di sviluppo nel settore della gomma naturale e progetti a vantaggio dei membri esportatori e importatori, compresa la ricerca scientifica in settori specifici; ii) programmi e progetti volti a migliorare la produttività dell'industria della gomma naturale; iii) mezzi per migliorare la qualità delle forniture di gomma naturale e per uniformare le norme qualitative e la presentazione del prodotto; iv) metodi per migliorare la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione della gomma naturale allo stato grezzo.

b) Lo sviluppo delle forme di utilizzazione finale della gomma naturale. A questo scopo, il comitato per gli altri provvedimenti avvia le opportune analisi economiche e tecniche per definire i programmi ed i progetti atti a tradursi nell'individuazione di ulteriori e più avanzate forme di utilizzazione della gomma naturale.

2. Il Consiglio esamina gli aspetti finanziari di dette disposizioni e tecniche e cerca di promuovere e facilitare la procedura per ottenere adeguate risorse finanziarie, se del caso, da fonti quali istituti finanziari internazionali e il secondo bilancio del Fondo comune per i prodotti di base, una volta istituito.

3. Se del caso, il Consiglio può formulare raccomandazioni ai membri, a istituti internazionali, nonché ad altre organizzazioni per promuovere l'attuazione delle misure specifiche a norma del presente articolo.

4. Il comitato per gli altri provvedimenti esamina periodicamente l'andamento delle disposizioni che il Consiglio decide di promuovere e raccomandare e presenta al Consiglio la relativa relazione.

Capitolo XI: Consultazioni in materia di politica interna Articolo 44 Consultazioni Su richiesta di uno dei membri, il Consiglio si consulta sulle politiche governative che riguardano direttamente l'offerta e la domanda nel settore della gomma naturale. Il Consiglio può sottoporre le proprie raccomandazioni all'esame dei membri.

Capitolo XII: Statistiche, studi e informazioni Articolo 45 Statistiche e informazioni 1. Il Consiglio raccoglie, confronta e, se del caso, pubblica le informazioni statistiche sulla gomma naturale e sui settori affini necessarie al buon funzionamento del presente accordo.

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Accordo sulla gomma naturale

2. I membri forniscono al Consiglio sollecitamente e con la massima ampiezza i dati disponibili secondo gli specifici tipi e gradi sulla produzione, sul consumo e sugli scambi internazionali di gomma naturale.

3. Il Consiglio può chiedere inoltre ai membri di fornire altre informazioni disponibili, comprese quelle su settori affini, eventualmente necessarie al buon funzionamento del presente accordo.

4. I membri devono fornire le suddette statistiche ed informazioni entro un termine ragionevole con la massima ampiezza, compatibilmente con la rispettiva legislazione nazionale e con i mezzi per loro più idonei.

5. Il Consiglio stabilisce stretti rapporti con le adeguate organizzazioni internazionali, compreso il gruppo di studio internazionale sulla gomma e con le borse di commercio per garantire la disponibilità di dati recenti e sicuri relativi a produzione, consumo, scorte, scambi internazionali e prezzi della gomma naturale, nonché ad altri settori che influenzano la domanda e l'offerta del settore.

6. Il Consiglio cerca di evitare che le informazioni pubblicate possano pregiudicare il carattere riservato dalle funzioni di persone o società che producono, trasformano o commercializzano la gomma naturale e prodotti affini.

Articolo 46 Valutazione annuale, stime e studi 1. Il Consiglio prepara una valutazione annuale sulla situazione mondiale della gomma naturale e dei settori affini, alla luce delle informazioni fornite dai membri e da tutte le organizzazioni intergovernative e internazionali interessate.

2. Almeno una volta ogni sei mesi, il Consiglio valuta inoltre la produzione, il consumo, le esportazioni e le importazioni di gomma naturale secondo gli specifici tipi e gradi per i sei mesi successivi e informa i membri delle stime effettuate.

3. Il Consiglio provvede (oppure prende gli opportuni accordi in proposito) ad effettuare studi sulle tendenze nei settori della produzione, del consumo, degli scambi, della commercializzazione e a lungo termine dell'economia mondiale nel settore.

Articolo 47 Esame annuale 1. Il Consiglio effettua annualmente un esame del funzionamento dell'accordo alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 1 e ne comunica i risultati ai membri.

2. Il Consiglio può quindi formulare raccomandazioni dirette ai membri e prendere successivamente le misure di competenza per migliorare l'efficacia del funzionamento del presente accordo.

976

Accordo sulla gomma naturale

Capitolo XIII: Varie Articolo 48 Obblighi e responsabilità generali dei membri 1. Per la durata del presente accordo i membri si adoperano e collaborano alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo, e non prendono iniziative contrarie a detti obiettivi.

2. In particolare i membri tentano di migliorare le condizioni dell'economia della gomma naturale e di favorire la produzione e l'impiego di detto prodotto per promuovere la crescita e la modernizzazione dell'economia del settore a vantaggio reciproco dei produttori e dei consumatori.

3. I membri accettano come vincolanti tutte le decisioni del Consiglio a norma del presente accordo e non mettono in atto disposizioni volte a limitare o a contrastare dette decisioni.

4. La responsabilità dei membri derivante dal funzionamento del presente accordo, sia essa nei confronti dell'Organizzazione o nei confronti di terzi, è limitata agli obblighi relativi ai contributi al bilancio preventivo amministrativo e al finanziamento della scorta stabilizzatrice a norma e in conformità dei capitoli VII e Vili del presente accordo e di eventuali obblighi che possano essere assunti dal Consiglio a norma dell'articolo 41.

Articolo 49 Ostacoli agli scambi 1. In conformità della valutazione annuale della situazione mondiale della gomma naturale di cui all'articolo 46, il Consiglio individua gli ostacoli all'espansione degli scambi di gomma naturale allo stato grezzo, semilavorato o trasformato.

2. Per favorire gli obiettivi del presente articolo, il Consiglio può raccomandare ai membri di definire, nelle adeguate sedi internazionali, disposizioni pratiche e reciprocamente accettabili intese ad attenuare progressivamente detti ostacoli e, quanto possibile, ad eliminarli completamente. Il Consiglio esamina periodicamente i risultati di dette raccomandazioni.

Articolo 50 Strutture di trasporto e di mercato nel settore della gomma naturale II Consiglio dovrebbe incoraggiare e facilitare la promozione di tariffe di trasporto ragionevoli e eque, nonché il miglioramento del sistema dei trasporti, al fine di assicurare forniture regolari ai mercati e un risparmio sul costo dei prodotti commercializzati.

Articolo 51 Provvedimenti differenziali e riparatori 1. I membri in via di sviluppo importatori ed i Paesi membri meno sviluppati, i cui interessi vengano pregiudicati dalle disposizioni prese a norma del presente 62

Foglio federale. 71° anno. Voi. I

977

Accordo sulla gomma naturale

accordo, possono chiedere al Consiglio di attuare adeguati provvedimenti differenziali e riparatori. II Consiglio prende in considerazione la possibilità di adottare detti provvedimenti in conformità dei paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) della conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.

Articolo 52 Esenzione dagli obblighi 1. Qualora sia necessario, in caso di circostanze eccezionali, di emergenza o di forza maggiore non esplicitamente considerate nel presente accordo, il Consiglio con voto speciale può esentare un membro da un obbligo disposto dal presente accordo, se accetta la spiegazione del membro stesso sulle ragioni che gli impediscano di soddisfare detto obbligo.

2. Qualora conceda un'esenzione ad un membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio deve stabilirne chiaramente i termini, le condizioni ed il periodo di applicazione, oltre a fornire le ragioni per cui l'esenzione viene concessa.

Articolo 53 Norme di lavoro eque I membri dichiarano di impegnarsi .a mantenere le norme di lavoro intese a migliorare il tenore di vita dei lavoratori nei rispettivi settori della gomma naturale.

Capitolo XIV Ricorsi e controversie Articolo 54 Ricorsi 1. Qualsiasi ricorso sul mancato adempimento agli obblighi stabiliti dal presente accordo da parte di un membro, su richiesta del membro autore del ricorso, deve essere presentato al Consiglio che, previa consultazione dei membri interessati, prende una decisione in proposito.

2. Qualsiasi decisione da parte del Consiglio che attesti la violazione degli obblighi stabiliti dal presente accordo da parte di un membro deve specificare il carattere della violazione.

3. Qualora, in seguito ad un ricorso o ad un'altra procedura, il Consiglio conclude che un membro ha commesso un'infrazione al presente accordo, esso può prendere le seguenti disposizioni, con voto speciale, lasciando impregiudicati gli altri provvedimenti appositamente disposti in altri articoli del presente accordo: a) sospendere i diritti di voto di detto membro in sede di Consiglio e, se lo ritiene necessario, sospendere gli altri diritti di detto membro, compresi quelli di occupare una carica in sede di Consiglio o nei comitati creati a norma dell'articolo 18 e di far parte di tali comitati finché non abbia adempiuto ai propri obblighi; oppure 978

Accordo sulla gomma naturale

b) agire in conformità dell'articolo 64, se la violazione pregiudica seriamente il funzionamento del presente accordo.

Articolo 55 Controversie 1. Qualsiasi controversia sull'interpretazine o sull'applicazione del presente accordo che non venga composta dai membri interessati, su richiesta di un membro parte della controversia, deve essere deferita al Consiglio che decide in merito.

2. Qualora una controversia sia deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei membri, con almeno un terzo del totale dei voti, può domandare al Consiglio, previa discussione e prima di comunicare la propria decisione, di chiedere il parere di una commissione consultiva costituita a norma del paragrafo 3 del presente articolo sulle questioni oggetto di controversia.

3.a) Salvo decisione contraria del Consiglio, approvata con voto speciale, la commissione consultiva è composta di cinque persone, secondo i seguenti criteri: i) due persone, di cui un esperto di problemi analoghi a quelli oggetto di controversia ed un esperto qualificato in campo giuridico, nominate dai membri esportatori; ii) due persone nominate dai membri importatori in base agli stessi criteri; iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone nominate ai sensi dei punti i) e ii) oppure, in mancanza di un accordo, dal presidente del Consiglio; b) i cittadini dei membri e dei Paesi terzi possono partecipare alla commissione consultiva; e) i membri della commissione consultiva devono agire a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo; d) le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione.

4. Il parere della commissione consultiva, con i relativi motivi, viene sottoposto al Consiglio che, dopo aver considerato tutte le informazioni pertinenti, decide la controversia con voto speciale.

Capitolo XV: Disposizioni finali Articolo 56 Firma Dal 1° maggio al 31 dicembre 1987 compreso il presente accordo sarà aperto presso la sede delle Nazioni Unite, alla firma dei governi invitati alla Conferenza della Nazioni Unite sulla gomma naturale, 1985.

Articolo 57 Depositario II segretario generale delle Nazioni Unite viene designato depositario del presente accordo.

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Accordo sulla gomma naturale

Articolo 58 Ratifica, accettazione e approvazione 1. Il presente accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il depositario non oltre il 1° gennaio 1989. Tuttavia il Consiglio può concedere una proroga ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i propri strumenti entro tale data.

3. Al momento del deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ciascun governo si qualifica come membro esportatore o importatore.

Articolo 59 Notifica di applicazione provvisoria 1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni e l'adesione ma che non sia ancora in grado di depositare il proprio strumento, può informare il depositario, in qualsiasi momento, della propria intenzione di applicare integralmente il presente accordo a titolo provvisorio, al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo in conformità dell'articolo 60, oppure, se già è in vigore, ad una data determinata.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un governo può dichiarare nella notifica di applicazione provvisoria di applicare il presente accordo unicamente nei limiti delle proprie procedure costituzionali e/o legislative. Tuttavia detto governo deve adempiere tutti gli obblighi finanziari relativi al bilancio amministrativo. L'appartenenza provvisoria di un governo, in seguito a detta notifica, non deve superare i dodici mesi dall'entrata in vigore provvisoria del presente accordo. In caso di necessità di fondi per il bilancio della scorta stabilizzatrice entro il periodo di dodice mesi, il Consiglio deciderà sullo status di un governo membro a titolo provvisorio a norma del presente paragrafo.

Articolo 60 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore definitivamente il 23 ottobre 1987 o in qualsiasi data successiva, se entro quel termine i governi che rappresentano almeno l'80 per cento delle esportazioni nette, secondo le disposizioni dell'allegato A del presente accordo, ed i governi che rappresentano almeno l'80 per cento delle importazioni nette, secondo
le disposizioni di cui all'allegato B del presente accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o hanno assunto integralmente gli impegni finanziari relativi al presente accordo.

2. Il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio il 23 ottobre 1987 o comunque entro e non oltre il 1° gennaio 1989, se i governi che rappresentano almeno il 75 per cento delle esportazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato A del presente accordo, e i governi che rappresentano almeno il

980

Accordo sulla gomma naturale 75 per cento delle importazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente articolo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, oppure hanno intimato il depositario, in conformità dell'articolo 59, della propria intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio ad assumere nella loro totalità gli impegni finanziari relativi all'accordo. L'accordo rimane in vigore provvisoriamente sino ad un massimo di 12 mesi, a meno che non entri in vigore definitivamente a nome del paragrafo 1 del presente articolo, o che il Consiglio non decida altrimenti in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.

3. Se, a norma del paragrafo 2, il presente accordo non entra in vigore provvisoriamente entro il 1° gennaio 1989, il segretario generale delle Nazioni Unite, nel più breve termine dopo quella data, invita i governi che hanno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure che gli hanno notificato l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, a riunirsi allo scopo di raccomandare eventualmente a tali governi di agire in conseguenza per mettere tra loro in vigore il presente accordo, integralmente o parzialmente, à titolo provvisorio o definitivo. Se durante questa riunione non si raggiunge alcuna conclusione, il segretario generale delle Nazioni Unite, se lo ritiene opportuno, può convocare ulteriori riunioni.

4. Se, entro dodici mesi civili dall'entrata in vigore provvisoria del presente accordo a norma del paragrafo 2, non sono riunite le condizioni per l'entrata in vigore definitiva del presente accordo a norma del paragrafo 1, non oltre un mese prima dello scadere del summenzionato periodo di dodici mesi, il Consiglio esamina il futuro del presente accordo e, salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del presente accordo, decide con voto speciale sulle seguenti possibilità: a) mettere definitivamente in vigore il presente accordo tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente; b) mantenere l'accordo provvisoriamente in vigore tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente per un altro anno; oppure e) negoziare nuovamente l'accordo.

Se il Consiglio non raggiunge alcuna decisione, il presente accordo scade alla fine del periodo
di dodici mesi. Il Consiglio informa il depositario di ogni decisione a norma del presente paragrafo.

5. Se un governo deposita i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data del deposito.

6. Il Direttore esecutivo dell'Organizzazione convoca la prima sessione del Consiglio al più presto dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 61 Adesione 1. Può aderire al presente accordo il governo di qualsiasi Stato. L'adesione è subordinata alle condizioni che saranno fissate dal Consiglio, tra cui un limite di tempo per il deposito degli strumenti di adesione, il numero di voti attribuiti 981

Accordo sulla gomma naturale

a ciascuno e gli obblighi finanziari. Tuttavia il Consiglio può concedere una proroga ai governi che non siano in grado di depositare i propri strumenti di adesione entro il termine stabilito nelle condizioni di adesione.

2. L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione specificano che il governo accetta tutte le condizioni fissate dal Consiglio.

Articolo 62 Emendamenti 1. Il Consiglio, con voto speciale, può raccomandare ai membri emendamenti del presente accordo.

2. Il Consiglio stabilisce una data entro la quale i membri notificano al depositario la rispettiva accettazione dell'emendamento.

3. Un emendamento acquista efficacia novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica di accettazione da parte di almeno due terzi dei membri esportatori che dispongono come minimo dell'85 per cento dei voti del gruppo corrispondente, e da parte di almeno due terzi dei membri importatori che dispongono come minimo dell'85 per cento dei voti del gruppo corrispondente.

4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono state soddisfatte le condizioni in base alle quali l'emendamento acquista efficacia, e in deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo relative alla data stabilita dal Consiglio, un membro può ancora notificare al depositario la propria accettazione dell'emendamento a condizione che detta notifica avvenga prima che acquisti efficacia l'emendamento stesso.

5. Un membro che non abbia notificato l'accettazione di un emendamento alla data in cui acquista efficacia l'emendamento stesso, cessa di essere parte contraente a decorrere da tale data, a meno che esso non abbia dimostrato al Consiglio l'impossibilità di comunicare la propria accettazione in tempo a causa di difficoltà emerse nell'espletamento delle procedure costituzionali o istituzionali, e sempre che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine per l'accettazione dell'emendamento. L'emendamento non sarà vincolante per il suddetto membro prima della notifica della relativa accettazione.

6. Se alla data stabilita dal Consiglio in conformità del paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte le condizioni in base alle quali l'emendamento acquisti efficacia, quest'ultimo deve considerarsi ritirato.
Articolo 63 Recesso 1. Un membro può recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'accordo stesso, informandone il depositario. Similtaneamente il membro comunica la propria iniziativa al Consiglio.

2. Un anno dopo la ricezione della notifica da parte del depositario il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.

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Accordo sulla gomma naturale

Articolo 64 Esclusione Se il consiglio ritiene che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente accordo e che tale inadempienza pregiudichi notevolmente il funzionamento del presente accordo, può con voto speciale escludere detto membro dall'accordo. Il Consiglio ne informa immediatamente il depositario. Un anno dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.

Articolo 65 Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione, oppure qualora un membro non sia in grado di accettare un emendamento 1. In conformità del presente articolo, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte contraente del presente accordo a causa dei seguenti motivi: a) non accettazione di un emendamento al presente accordo in conformità dell'articolo 62; b) recesso dal presente accordo in virtù dell'articolo 63; oppure e) esclusione dal presente accordo in conformità dell'articolo 64.

2. Il Consiglio trattiene le somme pagate al bilancio amministrativo da un membro che cessa di essere parte contraente del presente accordo.

3. Il Consiglio rimborsa la quota del bilancio della scorta stabilizzatrice, in conformità dell'articolo 40, ad un membro che cessa di essere parte contraente a causa della mancata accettazione di un emendamento del presente accordo, oppure a causa di recesso o di esclusione, al netto della quota di eventuali eccedenze.

a) II rimborso ad un membro che cessa di essere parte contraente, perché non può accettare un emendamento al presente accordo, deve essere effettuato un anno dopo l'entrata in vigore dell'emendamento in questione.

b) II rimborso ad un membro che recede dall'accordo deve essere effettuato entro sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il membro cessa di essere parte contraente, a meno che, in seguito al recesso, il Consiglio decida di porre fine al presente accordo, a norma del paragrafo 5 dell'articolo 66, prima del rimborso ed in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 e al paragrafo 6 dell'articolo 66.

e) II rimborso ad un membro in caso di esclusione deve essere effettuato entro sessanta giorni dopo che il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.

4. Qualora il bilancio della scorta stabilizzatrice non consenta di effettuare il pagamento in contanti dovuto a norma delle lettere a), b) o e) del paragrafo 1 del presente articolo, senza pregiudicare la solvibilità del bilancio della scorta stabilizzatrice o provocare una richiesta di contributi supplementari da parte dei membri per coprire detti rimborsi, i pagamenti vengono rinviati fino al mo983

Accordo sulla gomma naturale

mento in cui il quantitativo necessario di gomma naturale della scorta stabilizzatrice può essere venduto ad un prezzo pari o superiore al prezzo d'intervento massimo. Qualora prima della fine del periodo di un anno di cui all'articolo 63, il Consiglio informa il membro che recede che il pagamento deve essere differito in conformità del presente paragrafo, il periodo di un anno tra la notifica dell'intenzione di recedere ed il recesso effettivo, su richiesta del membro interessato, può essere prorogato fino al momento in cui i Consiglio informa detto membro che il pagamento della quota può essere effettuata entro sessanta giorni.

5. Un membro che ha ricevuto un adeguato rimborso a norma del presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo della liquidazione dell'Organizzazione. Ad esso non può neppure venire imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione, dopo il pagamento del rimborso.

Articolo 66 Durata, proroga e risoluzione 1. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore, a meno che non venga prorogato in virtù del paragrafo 3 del presente articolo, oppure risolto a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 5 del medesimo.

2. Prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio, con voto speciale, può decidere di rinegoziare il presente accordo.

3. Il Consiglio, con voto speciale, può prorogare il presente accordo per un periodo o periodi non superiori complessivamente a due anni, a decorrere dalla data di scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Se un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale viene negoziato ed entra in vigore durante il periodo di proroga del presente accordo in virtù del paragrafo 3 di questo articolo, il presente accordo, qualora sia prorogato, scade al momento dell'entrata in vigore del nuovo accordo.

5. In qualsiasi momento, con voto speciale, il Consiglio può decidere di risolvere il presente accordo a decorrere da una data da esso stabilita.

6. Nonostante la risoluzione dell'accordo, il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore ai tre anni per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, ivi compresa la liquidazione dei conti e la cessione dell'attivo,
in conformità del disposto dell'articolo 40, fatte salve le pertinenti decisioni prese con voto speciale, e durante tale periodo ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessarie a tale fine.

7. Il Consiglio notifica al depositario ogni decisione presa a norma del presente articolo.

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Accordo sulla gomma naturale

Articolo 67 Riserve Nessuna delle disposizioni del presente accordo può costituire oggetto di riserve.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a questo effetto, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo alle date indicate.

Fatto a Ginevra, il 20 marzo millenovecentottantasette; i testi del presente accordo redatti in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno tutti egualmente fede.

1518

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Accordo sulla gomma naturale

Allegato A Quote dei singoli Paesi esportatori nelle esportazioni globali nette dei Paesi fissate ai sensi dell'articolo 60 Percento D

Bolivia Burmiania Camerini Costa d'Avorio Ghana Guatemala Indonesia Liberia Malaysia Nigeria Papuasia-Nuova Guinea Filippine Sri Lanka .'

Tailandia Vietnam Zaire Totale

'.

0.063 0.381 0.494 0.887 0.009 0.273 27.363 2.304 44.361 0.827 0.107 0.241 3.842 17.253 1.141 0.454 100.000

" Le quote sono considerate in percentuale rispetto alle esportazioni globali nette di gomma naturale nel quinquiennio 1981-1985.

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Accordo sulla gomma naturale

Allegato B Quote dei singoli Paesi importatori e gruppi di Paesi nelle importazioni globali nette dei Paesi fissate ai sensi dell'articolo 60 Percento »

Argentina Australia Austria Brasile Bulgaria Canada Cina Costa Rica Cecoslovacchia Egitto Comunità economica europea Belgio/Lussemburgo Danimarca Francia Repubblica federale di Germania Grecia Irlanda Italia Paesi Bassi : Portogallo Spagna Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Finlandia India Irak Giamaica Giappone Madagascar Malta Messico Marocco Nuova Zelanda Norvegia Panama Polonia

0.936 1.146 0.872 1.732 0.521 3.344 6.996 0.076 1.604 0.274 25.771 1.209 0.123 5.257 6.480 0.299 0.168 4.130 0.442 0.343 3.251 4.069 0.267 1.092 0.077 0.023 17.540 0.000 0.000 1.782 0.195 0.222 0.110 0.030 1.735

1) Le quote sono considerate in percentuale rispetto alle importazioni nette globali di gomma naturale nel triennio 1983-1985.

987

Accordo sulla gomma naturale Per cento

Romania Svezia Svizzera Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche Stati Uniti d'America Venezuela Totale

988

.'

1.472 0.422 0.095 6.821 24.420 0.425 100.000

Accordo sulla gomma naturale

Allegato C Costo della scorta stabilizzatrice secondo le valutazioni effettuate dal presidente della conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale - 1985 Sulla base del costo reale d'acquisto e di gestione della scorta stabilizzatrice esistente di circa 360000 t dal 1982 fino al marzo 1987, il costo relativo all'acquisto e alla gestione della scorta stabilizzatrice di 550 000 t può essere calcolato moltiplicando questa cifra per il prezzo di azione limite minimo di 161 centesimi malesi di Singapore per chilogrammo e aggiungendo un ulteriore 30 per cento del prezzo stesso.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Rapporto sulla politica economica esterna 87/1 + 2 Messaggio concernente un accordo economico internazionale del 13 gennaio 1988

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Jahr

1988

Année Anno Band

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Volume Volume Heft

10

Cahier Numero Geschäftsnummer

88.002

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.03.1988

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838-989

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10 115 623

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