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Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con l'Indonesia

del 19 ottobre 1988

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito con l'Indonesia firmata il 29 agosto 1988.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 ottobre 1988

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Stich II cancelliere della Confederazione, Buser

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Compendio Dopo trattative durate diversi anni, in data 29 agosto 1988 si è potuta concludere con l'Indonesia una Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Dati la sua vastità ed il suo potenziale economico, questo Paese occupa un posto importante nel Sud-Est asiatico. Numerose imprese svizzere possiedono in Indonesia rappresentanze o centri di produzione. Oltre alla soppressione delle doppie imposizioni, la Convenzione offre loro una certa protezione fiscale. Essa favorisce inoltre nuovi investimenti svizzeri in questo Paese ed evita che questioni di natura fiscale indeboliscano la posizione concorrenziale delle imprese svizzere presenti sul mercato indonesiano rispetto ai concorrenti degli altri stati industrializzati.

La presente Convenzione segue in gran parte il modello di Convenzione dell'OCSE dell'anno 1977. Essa contiene inoltre alcune disposizioni speciali, le quali sono da ricondurre a peculiarità del diritto fiscale indonesiano o alla politica convenzionale di questo Paese nei confronti di stati industrializzati. Essa risulta conforme nel suo insieme alle convenzioni di doppia imposizione conclusa tra la Svizzera e altri Paesi dalle condizioni economiche simili (Malaysia, Sri Lanka, Egitto) e segue la politica convenzionale svizzera nei confronti dei Paesi in sviluppo (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 18 aprile 1973 concernente una Convenzione di doppia imposizione con Trinidad e Tobago; FF 1973 / 987). I Cantoni e i circoli economici interessati hanno accolto la conclusione della Convenzione a grande maggioranza.

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Genesi

All'inizio degli anni Settanta l'Indonesia aveva mostrato un forte interesse per investimenti esteri. Questo Paese si era perciò anche sforzato di concludere convenzioni per evitare le doppie imposizioni con Stati industrializzati. Siccome anche l'economia svizzera si era dichiarata favorevole alla conclusione di una convenzione di doppia imposizione con questo Paese, nel 1974 hanno avuto luogo pertinenti colloqui preliminari di natura tecnica. I colloqui hanno portato nel 1978 ad un disegno di Convenzione, nel quale però singoli punti erano rimasti aperti. La conclusione dei negoziati è stata ritardata a causa di una vasta riforma del sistema fiscale attuata dall'Indonesia all'inizio degli anni Ottanta. Le trattative hanno potuto poi essere riprese nel 1986 e sono sfociate nel 1987 nella parafatura di un disegno di convenzione, nonché del relativo protocollo. La Convenzione garantisce alle imprese svizzere che possiedono in Indonesia rappresentanze o centri di produzione, una certa protezione fiscale.

Essa favorisce inoltre investimenti svizzeri diretti e elimina gli svantaggi della concorrenza che, a causa della mancanza di una Convenzione di doppia imposizione hanno finora colpito le imprese svizzere attive sul mercato indonesiano.

Nel corso della procedura di consultazione, i Cantoni e i circoli economici interessati hanno ampiamente approvato il disegno di convenzione elaborato. La Convenzione stessa è stata firmata a Berna il 29 agosto 1988.

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Commento alle disposizioni della Convenzione

Nel messaggio del 13 luglio 1965 concernente la Convenzione di doppia imposizione con la Svezia (FF 1965 II 501), il nostro Collegio ha commentato in modo approfondito le disposizioni del modello di convenzione dell'OCSE del 1963.

Questo modello di convenzione è stato successivamente rimaneggiato: la versione riveduta è stata pubblicata nell'aprile del 1977 dal Consiglio dell'OCSE unitamente ad una nuova raccomandazione. Le innovazioni sono state presentate in dettaglio nel messaggio dell'I 1 gennaio 1978 concernente la Convenzione di doppia imposizione con la Gran Bretagna (FF 1978 I 189). Pertanto qui di seguito ci limitiamo a commentare le principali deroghe al testo dell'OCSE, tenendo presente anche il sopraccitato messaggio del nostro Collegio del 18 aprile 1973 relativo alla convenzione di doppia imposizione con Trinidad e Tobago (FF 1973 I 987).

Articolo 2 (Imposte considerate) Visto che in Indonesia il patrimonio delle persone fisiche o delle società non è assoggettato ad imposta, la presente Convenzione si applica soltanto alle imposte sul reddito di entrambi gli Stati.

Articolo 4 (Residenti) Nel caso di un doppio domicilio si rinuncia a menzionare la nazionalità come ulteriore criterio per la determinazione della residenza di persone fisiche. Conflitti inerenti alla residenza di persone diverse da quelle fisiche sono trattati dalle autorità competenti in via di amichevole composizione.

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Articolo 5 (Stabile organizzazione) L'espressione «stabile organizzazione» del modello dell'OCSE è stata ampliata nei punti esposti qui di seguito. Analoghe disposizioni si trovano anche in altre convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera con Paesi in sviluppo.

Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituiscono una stabile organizzazione se la loro durata è di almeno 6 mesi.

Anche le attività assicurative (incasso di premi, assicurazione di rischi locali) - ad eccezione della riassicurazione - costituiscono una stabile organizzazione.

In una disposizione del protocollo, si precisa che la sola esistenza di un deposito di merci oppure di un magazzino non costituisce una stabile organizzazione. Per contro il rappresentante che dispone di un deposito nell'altro Stato e che procede regolarmente a forniture da origine ad una stabile organizzazione per l'impresa.

Il rappresentante indipendente che lavora esclusivamente o quasi esclusivamente per una sola impresa, perde la qualifica di rappresentante indipendente.

Artìcolo 7 (Utili delle imprese) Conformemente al modello di convenzione dell'OCSE è applicabile il principio secondo il quale una stabile organizzazione può essere assoggettata ad imposta soltanto per gli utili che le sono effettivamente imputabili. Nel numero 2 del protocollo si conferma espressamente che questo principio si riferisce parimenti agli utili provenienti da forniture. Per contro, nel caso di costruzioni abusive, è possibile attribuire entrate della sede principale alla stabile organizzazione, sempreché venga dimostrato che la stabile organizzazione abbia partecipato in maniera rilevante al conseguimento di detti redditi.

Articolo 8 (Navigazione marittima e aerea) Benché sia stato possibile concordare il principio dell'imposizione delle imprese di navigazione aerea nello Stato di sede dell'impresa, la Svizzera ha dovuto acconsentire alla ripartizione dell'imposta sugli utili provenienti dalle imprese di navigazione marittima. Questa divergenza dal modello di convenzione dell'OCSE si trova anche in altre convenzioni svizzere di doppia imposizione concluse con Paesi in sviluppo.

Articolo 10 (Dividendi) La presente Convenzione prevede un'aliquota d'imposta alla fonte del 10 per cento per partecipazioni di almeno il 25 per cento e del 15 per cento
negli altri casi. Il diritto interno indonesiano riscuote un'imposta alla fonte del 20 per cento sui pagamenti di dividendi. All'Indonesia si è dovuto inoltre accordare il diritto alla riscossione di un'imposta supplementare del 10 per cento (invece del 20% giusta il diritto interno) sull'utile rimanente alla stabile organizzazione dopo l'imposizione («brandi profits tax»). Tale imposta è già stata riconosciuta in diverse convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera ed è inoltre conforme alla prassi convenzionale indonesiana. Giusta il numero 3

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del protocollo, questa imposta supplementare non si applica a certi contratti stipulati prima del 31 dicembre 1983 aventi come oggetto lo sfruttamento del petrolio e del gas, nonché altri settori dell'industria mineraria.

Articolo 11 (Interessi) La presente Convenzione limita l'imposta alla fonte del 10 perr cento (diritto interno indonesiano 20%).

Artìcolo 12 (Canoni) L'imposta che lo Stato di fonte può riscuotere sui canoni è limitata al 12,5 per cento (diritto interno indonesiano 20%). Siccome questa aliquota sorpassa l'aliquota massima del 10 per cento concessa normalmente ai Paesi in sviluppo, la Svizzera accorda solo un computo d'imposta limitato al 10 per cento.

Articolo 13 (Rimunerazioni per servizi resi) L'Indonesia ha potuto beneficiare di una particolare disposizione sull'imposizione delle rimunerazioni per servizi, come d'altronde si è già convenuto con altri Paesi in sviluppo. Le rimunerazioni per servizi che un'impresa rende nell'altro Stato mediante il suo personale possono essere assoggettate ad un'imposta alla fonte di al massimo il 5 per cento (diritto interno indonesiano 20%) dell'ammontare lordo della rimunerazione; quest'imposta può essere computata in Svizzera.

Articolo 15 (Servizi professionali) Questa disposizione è una sintesi degli articoli 14 e 15 del modello di convenzione dell'OCSE. Il trattamento fiscale delle persone con attività dipendente corrisponde essenzialmente alle raccomandazioni dell'OCSE. Diversamente però dal modello dell'OCSE, il diritto all'imposizione per redditi da attività indipendente è normalmente riservato allo Stato nel quale viene esercitata l'attività. La stessa norma è stabilita anche in altre convenzioni che la Svizzera ha concluso con Paesi in sviluppo.

Artìcolo 17 (Artisti e sportivi) Redditi di artisti e sportivi, la cui attività è sovvenzionata in maniera rilevante da fondi pubblici dell'altro Stato, possono essere tassati soltanto nello Stato in cui è esercitata l'attività, sempreché le condizioni dell'articolo 15 concernente l'imposizione di redditi da attività lucrativa siano soddisfatte. Disposizioni analoghe sono state previste anche in altre convenzioni svizzere di doppia imposizione.

Artìcolo 18 (Pensioni e rendite) Questa disposizione copre anche le rendite (escluse quelle della sicurezza sociale); secondo le raccomandazioni dell'OCSE, le pensioni e le rendite private sono imponibili solo nello Stato di domicilio del beneficiario.

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Articolo 20 (Studenti e apprendisti) Conformemente alla pratica convenzionale svizzera adottata nei confronti dei Paesi in sviluppo, a certe condizioni i redditi del lavoro svolto da uno studente sono esonerati da imposta.

Altri redditi La Convenzione non comprende alcuna clausola generale corrispondente all'articolo 21 del modello di convenzione dell'OCSE per redditi che non vengono espressamente menzionati nella Convenzione, per cui è applicabile esclusivamente il diritto interno, segnatamente per gli alimenti o le rendite dell'assicurazione sociale. Le ripercussioni pratiche dovute alla mancanza di una tale disposizione dovrebbero essere per l'Indonesia irrilevanti.

Articolo 21 (Eliminazione della doppia imposizione) L'Indonesia elimina la doppia imposizione con il metodo del computo (par. 1).

La Svizzera da parte sua segue come sempre il metodo dell'esenzione riservandosi la progressività dell'aliquota (par. 2 lett. a); essa concede inoltre il computo globale per la rimanente imposta alla fonte sui dividendi, interessi, canoni e rimunerazioni per servizi resi (par. 2 lett. b). Per i canoni, il computo globale d'imposta viene limitato però al 10 per cento dell'ammontare lordo (par. 2 lett. e).

Scambio d'informazioni La convenzione non contiene alcuna disposizione relativa allo scambio d'informazioni. Come nei confronti di altri Paesi in sviluppo, la posizione svizzera a questo riguardo è stata resa nota all'Indonesia in una lettera ufficiale, che ricalca essenzialmente la riserva svizzera in rapporto all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE.

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Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano ad alcune entrate fiscali. Per la Svizzera, queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo parziale o totale delle imposte riscosse alla fonte dall'Indonesia sui dividendi, sugli interessi, sui canoni e sulle rimunerazioni per servizi resi. Tuttavia questo ammanco non dovrebbe attualmente rivestire una grande importanza, poiché gli investimenti indonesiani in Svizzera sono insignificanti. Per contro, il computo forfettario (globale) d'imposta, introdotto mediante il decreto del 22 agosto 1967 del Consiglio federale, graverà le entrate fiscali svizzere. A queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, per il fisco svizzero, si contrappongono vantaggi finanziari. Mentre finora l'imposta alla fonte indonesiana sui dividendi, sugli interessi, sui canoni e sulle rimunerazioni per servizi resi doveva essere ammessa in deduzione, in futuro i redditi provenienti dall'Indonesia potranno essere assoggettati ad imposta in Sviz1084

zera con il loro ammontare lordo (i canoni con l'ammontare lordo dopo la deduzione della parte non computabile dell'imposta alla fonte indonesiana). Ciò avrà come conseguenza un aumento generale del reddito imponibile.

A queste ripercussioni di natura fiscale fanno comunque riscontro notevoli vantaggi che deriveranno all'economia svizzera a seguito del promovimento del commercio e della facilitazione degli investimenti in Indonesia. Inoltre giova ricordare che le convenzioni di doppia imposizione vengono essenzialmente concluse nell'interesse dei contribuenti e della cooperazione economica, elemento chiave della politica svizzera in materia di commercio estero.

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Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con l'estero. Secondo l'articolo 85 numero 5 della Costituzione, l'approvazione spetta alla vostra Assemblea. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile; essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non provoca un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale d'approvazione non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione.

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Conclusioni

La presente Convenzione collima ampiamente con il modello di convenzione dell'OCSE e con la pratica convenzionale svizzera nei confronti dei Paesi in sviluppo. Essa apporta agli investitori svizzeri un importante sgravio dell'imposta indonesiana e dovrebbe favorire, in linea di massima, lo sviluppo degli scambi commerciali reciproci.

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73 Foglio federale. 71° anno. Voi. II!

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Decreto federale che approva una convenzione per evitare la doppia imposizione con l'Indonesia

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 ottobre 1988'*, decreta:

Art. l 1 La convenzione, firmata il 29 agosto 1988, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Indonesia intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

"FF 1988 III 1079

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Convenzione

Traduzione»

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Indonesia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito

// Consiglio federale svizzero e la Repubblica d'Indonesia, desiderosi di concludere una convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito riscosse per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte riscosse sul reddito complessivo o su elementi del reddito comprese le imposte sui guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sulle plusvalenze.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) in Indonesia: l'imposta sul reddito (Pajak Penghasilan) compresa l'imposta sulle società, nonché l'imposta alla fonte, gli acconti o gli anticipi relativi alla predetta imposta (qui di seguito indicate quali «imposta indonesiana»); b) in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili commerciali e industriali, guadagni di capitale e altri redditi) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

" Dal testo originale francese.

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Doppia imposizione

4. La Convenzione si applica alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine «Indonesia» indica il territorio nazionale come designato dal diritto della Repubblica d'Indonesia, compreso il territorio confinante sul quale la Repubblica d'Indonesia, in accordo con il diritto internazionale, può esercitare i suoi diritti di sovranità; b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; e) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, l'Indonesia o la Svizzera; d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone; e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un'impresa di uno Stato contaente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h) il termine «cittadino» designa: (i) persone fisiche, che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente; (ii) persone giuridiche, società di persone e altre associazioni di persone costituite secondo il diritto vigente in uno degli Stati contraenti; i) l'espressione «autorità competente» designa: (i) in Indonesia: il Ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato; (ii) in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato; j) il termine «imposta» designa, come il contesto richiede, l'imposta indonesiana o l'imposta svizzera.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribui-

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Doppia imposizione

to dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretaziune.

Articolo 4 Domicilio fiscale 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di questo Stato, è quivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) essa è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più ristrette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale questa persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui dimora abitualmente; e) se questa persona dimora abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non dimora abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; e) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un'azienda agricola o una piantagione; h) un cantiere di costruzione o una catena di montaggio oppure le relative attività di sorveglianza, se la loro durata oltrepassa i 183 giorni.

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Doppia imposizione

3. Non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; e) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, a cui si applica il paragrafo 6 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente, si considera che questa impresa ha nel primo Stato contraente una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, se: a) la persona dispone di poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa e che esercita abitualmente a meno che le attività di questa persona non si limitano a quelle menzionate al paragrafo 3, e che se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo; oppure b) la persona non possiede tali poteri, ma dispone abitualmente nel primo Stato di un deposito di merci nel quale esegue regolarmente forniture per conto dell'impresa.

5. Si considera che una Compagnia d'assicurazioni di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, eccettuate le sue attività di riassicurazione, se essa incassa premi sul territorio di questo Stato o vi si assicura dei rischi locali per mezzo di una persona diversa da un agente che goda di uno status indipendente, a cui si applica il paragrafo 6.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o pressoché esclusivamente per conto di questa impresa, esso non sarà considerato come un intermediario indipendente ai fini del presente paragrafo.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente o ivi esercitante la sua attività (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

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Doppia imposizione

Articolo 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle aziende agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che a essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuiti a tale stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a questa stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta esercitante attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute
per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Se uno Stato contraente segue la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, nessuna disposizione del paragrafo 2 impedisce a tale Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo il riparto in uso; il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

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Doppia imposizione

5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 Navigazione marittima e aerea 1. Gli utili provenienti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili nello Stato contraente di cui l'impresa che esercita la nave è residente.

2. Tuttavia, tali utili sono imponibili anche nello Stato contraente in cui la nave viene esercitata; la relativa imposta percepita non può però eccedere il 50 per cento dell'imposta riscossa normalmente secondo il diritto interno di questo Stato.

3. Gli utili provenienti dall'esercizio in traffico internazionale di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente, di cui l'impresa che eserciti l'aeromobile è residente.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli utili provenienti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 Imprese associate Quando: a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e imposti in conseguenza.

Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

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2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di queste limitazioni.

Il presente paragrafo non modifica l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Il termine «dividendi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettate al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui la società distributrice è residente.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, cui si ricollega effettivamente la partecipazione génératrice dei dividendi.

In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

5. Quando una società residente di uno Stato contraente trae utili o redditi dall'altro Stato contraente, questo altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di questo altro Stato o a meno che la partecipazione génératrice dei dividendi sia effettivamente collegata a una stabile organizzazione situata in questo altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non
distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi provenienti da questo altro Stato.

6. Qualora una società residente della Svizzera, che abbia una stabile organizzazione in Indonesia, ricavi profitti o redditi da tale stabile organizzazione, tali profitti sono imponibili secondo la legislazione indonesiana; l'imposta non può però eccedere il 10 per cento dell'ammontare dei profitti dopo deduzione dell'imposta indonesiana sul reddito.

Articolo 11 Interessi 1. Gli. interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

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Doppia imposizione

2. Tuttavia, tali interessi sono anche imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità della legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.

3. Il termine «interessi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni, inclusi i premi e i guadagni relativi, nonché ogni provento assimilabile, in base alla legislazione dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. Il termine «interessi» non comprende tuttavia i redditi menzionati all'articolo 10.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di questo Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di
simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale ipotesi, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le auto-

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Doppia imposizione

rità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.

3. Il termine «canoni», di cui al presente articolo, designa i compensi di ogni altra natura pagati per l'uso o la concessione dell'uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica, comprese le pellicole cinematografiche o le pellicole o le registrazioni per emissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei canoni. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente, quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della
presente Convenzione.

Articolo 13 Remunerazioni per servizi resi 1. Le remunerazioni per servizi resi, comprese quelle per servizi di consulenza che provengono da uno Stato contraente e che una persona residente dell'altro Stato contraente trae, sono imponibili nell'altro Stato.

2. Tuttavia, dette remunerazioni sono imponibili anche nello Stato dal quale provengono secondo la legislazione di questo Stato, sempreché i servizi siano svolti in questo Stato da un'impresa, i cui impiegati o altro personale siano stati assunti a questo scopo; l'imposta così stabilita non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo delle remunerazioni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.

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Doppia imposizione

3. L'espressione «remunerazioni per servizi resi» di cui al presente articolo designa le remunerazioni per servizi resi di qualsiasi natura, compresi i servizi di consulenza, svolti da impiegati o altro personale di un'impresa, che li ha assunti a questo scopo; fanno eccezione tuttavia le remunerazioni per l'esercizio di una libera professione o di un'altra attività indipendente di carattere analogo ai sensi dell'articolo 15.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili, se il beneficiario effettivo, residente di uno Stato contraente, esercita, nell'altro Stato contraente, dal quale provengono le remunerazioni, un'attività industriale e commerciale attraverso una stabile organizzazione ivi situata e se detta attività, per la quale vengono conseguite le remunerazioni, è connessa effettivamente con questa stabile organizzazione. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

5. Dette remunerazioni sono considerate provenienti da uno Stato contraente, se il debitore è questo stesso Stato, una delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali oppure una persona residente in questo Stato. Se però il debitore delle remunerazioni, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento delle remunerazioni, si considera la remunerazione proveniente dallo Stato, nel quale è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare delle remunerazioni pagate, tenuto conto dei servizi per i quali sono versate, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 14 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione dei beni immobili menzionati all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.
2. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili appartenenti all'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, compresi gli utili analoghi provenienti dall'alienazione di tale stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa), sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili che una persona residente di uno Stato contraente consegue dall'alienazione di navi o di aeromobili esercitati nel traffico internazionale, o di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

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4. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 15 Servizi professionali 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente, come pure i redditi che egli trae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo, sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che le attività o i servizi non vengano esercitate o prestati nell'altro Stato contraente. Se le attività o i servizi sono quivi esercitate o prestati le remunerazioni o i redditi tratti a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da un'attività dipendente, da servizi o da altre attività esercitate o prestate nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non eccedono in totale i 183 giorni nel corso di un periodo di 12 mesi e b) le remunerazioni o i redditi sono pagati da una persona o per conto di una persona che non è residente dell'altro Stato e e) l'onere delle remunerazioni o dei redditi non è a carico di una stabile organizzazione che detta persona ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni ricevute per un'attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile esercitato nel traffico internazionale da un'impresa residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato contraente.

Articolo 16 Partecipazione agli utili (tantièmes) La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza o di un organo simile di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

Articolo 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae da attività personali
esercitate nell'altro Stato contraente come artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicista o come sportivo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 15, i redditi provenienti da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo attribuiti a

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un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo sono imponibili nello Stato contraente nel quale le attività dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non trovano applicazione per le remunerazioni o per gli utili, i salari, gli stipendi e i redditi analoghi provenienti da attività esercitate da artisti o sportivi in uno Stato contraente, qualora il loro soggiorno in questo Stato non sia finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, da sue suddivisioni politiche o da suoi enti locali.

Articolo 18 Pensioni e rendite 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente per un impiego anteriore, o le rendite versate a detto residente sono imponibili soltanto in tale Stato.

2. Il termine «rendite» designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita naturai durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile in virtù di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.

Articolo 19 Funzioni pubbliche 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in questo Stato e se la persona fisica è un residente di questo Stato e: (i) ha la cittadinanza di tale Stato o (ii) non è divenuta residente di tale Stato unicamente al fine di rendere i servizi di cui si tratta.

2. a) Le pensioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente sono imponibili soltanto in questo Stato, b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è residente di questo Stato e ne possiede la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 18 e 20 si applicano anche alle remunerazioni
e alle pensioni pagate per servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

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Articolo 20 Studenti 1. Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di continuare gli studi o la formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo Stato.

2. Una persona fisica che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o per periodi che non eccedono in totale i 12 mesi ai fini di proseguire i suoi studi, le sue ricerche o la sua formazione o con lo scopo di acquisire esperienze tecniche, professionali o commerciali, è esente da imposizione in detto altro Stato contraente per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato, sempreché questo impiego sia in diretta relazione con i suoi studi, le sue ricerche, la sua formazione o il suo tirocinio e le remunerazioni provenienti da detto impiego non eccedano i 18000 franchi svizzeri.

Articolo 21 Eliminazione delle doppie imposizioni 1. Per quanto concerne l'Indonesia la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente: a) Ai fini dell'imposizione di persone residenti dell'Indonesia, l'Indonesia può includere nelle basi del calcolo i redditi che secondo la presente Convenzione sono imponibili in Svizzera.

b) Se un residente dell'Indonesia riceve redditi dalla Svizzera, che giusta la Convenzione sono imponibili in Svizzera, l'importo corrispondente all'imposta gravante su questi redditi viene computato sull'imposta indonesiana dovuta da questa persona. L'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta indonesiana che corrisponde a questi redditi imponibili.

2. Per quanto concerne la Svizzera la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) Fatte salve le lettere b e c , qualora un residente della Svizzera percepisca redditi, che giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Indonesia, la Svizzera esenta da imposta questi redditi, ma può nel calcolare l'ammontare dell'imposta sul resto del reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente al reddito complessivo senza tener conto dell'avvenuta esenzione; per contro se un residente della Svizzera riceve utili provenienti da fonti situate in Indonesia, che, giusta le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8, sono imponibili in Indonesia, l'imposta svizzera riscossa su questi utili sarà ridotta della metà.

b) Qualora un residente della Svizzera riceva dividendi, interessi o remunerazioni per servizi resi che, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 o 13,

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sono imponibili in Indonesia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Indonesia, giusta le disposizioni degli articoli 10, I l e 13, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente: l'ammontare computato non può eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Indonesia; o (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera sui dividendi, interessi o remunerazioni di cui si tratta, ma almeno deduzione dell'imposta pagata in Indonesia dall'ammontare lordo dei dividendi, interessi o remunerazioni per servizi resi.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura giusta le prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

e) Qualora un residente della Svizzera riceva canoni che, giusta le prescrizioni dell'articolo 12, sono imponibili in Indonesia, la Svizzera accorda su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) deduzione del 2,5 per cento dall'ammontare lordo dei canoni di cui si tratta, e (ii) computo, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente, calcolato giusta lo sgravio di cui alla lettera (i), del 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni; questo computo è determinato giusta i principi generali di sgravio menzionati alla lettera b).

Articolo 22 Non - discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di questo altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di questo altro Stato che esercitano la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese analoghe del primo Stato.

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4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposizioni oggetto Holla f~ r\nMf*n'7ìnnt* della nrpcpntp presente Convenzione.

t

Articolo 23 Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di tali Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nel paragrafo 1 dell'articolo 22, a quella dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti fanno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.

Articolo 24 Agenti diplomatici e funzionar! consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionar! consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica membro di una missione diplomatica, d'un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente situati nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, e che possiede la cittadinanza dello Stato accreditante, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che abbia nello Stato accreditante gli stessi obblighi, in materia di imposte sul reddito complessivo, dei residenti di questo Stato.

3. La Convenzione non si applica alle organizzazioni
internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, qualora si trovino sul territorio di uno Stato contraente o non siano trattati, in materia di imposte sul reddito, come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

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Foglio federale. 71° anno. Voi. Ili

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Doppia imposizione

Articolo 25 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Giacarta appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili: a) in Indonesia: al reddito conseguito il, o dopo il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione; b) in Svizzera: al reddito conseguito il, o dopo il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 26 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica mediante notificazione entro il 30 giugno di ciascun anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile: a) in Indonesia: al reddito percepito il, o dopo il 1° gennaio dell'anno civile seguente quello della denuncia; b) in Svizzera: al reddito percepito il, o dopo il 1° gennaio dell'anno civile seguente quello della denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Berna il 29 agosto 1988 in duplice esemplare in lingua francese, indonesiana e inglese, tutti i testi avendo eguale valore, ma prevalendo in caso di diversa interpretazione dei testi francese e indonesiano, il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero: Felber

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Per il Governo della Repubblica d'Indonesia: Thajeb

Protocollo

Traduzione»

II Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d'Indonesia, hanno convenuto all'atto della firma della Convenzione conchiusa tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito le seguenti disposizioni che costituiscono parte integrante della Convenzione:

1. Per quanto concerne l'articolo 5 Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 5, resta inteso che le merci immagazzinate che servono per delle forniture o le installazioni usate per la fornitura di merci non costituiscono una stabile organizzazione, fintante che le condizioni del paragrafo 4 lettera b dello stesso articolo non vengono soddisfatte.

2. Per quanto concerne l'articolo 7 Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, se un'impresa di uno Stato contraente, che ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, vende delle merci o esercita altre attività in questo altro Stato, gli utili della stabile organizzazione non vengono determinati sulla base dell'importo complessivo conseguito dall'impresa, bensì unicamente sulla base della parte di entrate complessive che può essere imputata all'attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per queste altre attività.

Nei casi di costruzioni abusive, resta tuttavia inteso che il paragrafo 1 dell'articolo 7 è applicabile anche se l'impresa vende merci o esercita attività di natura identica o analoga alle vendite o alle attività effettuate dalla stabile organizzazione, però solo se è possibile accertare, che la stabile organizzazione ha partecipato in maniera determinante a queste attività.

Se, nel caso di contratti relativi alla pianificazione, alla fornitura o al montaggio oppure alla costruzione di attrezzature o di impianti industriali, commerciali o scientifici oppure di installazioni pubbliche, un'impresa possiede una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'ammontare complessivo del contratto, bensì soltanto sulla base della parte del contratto che è effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato in cui essa è situata.

"Dal testo originale francese.

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Doppia imposizione

Gli utili relativi a quella parte del contratto la cui esecuzione è affidata alla sede principale dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato del quale l'impresa è residente.

3. Per quanto concerne l'articolo 10 Con riferimento al paragrafo 6 dell'articolo 10, resta inteso che queste disposizioni non concernono quelle contenute nei contratti di ripartizione della produzione e nei contratti di lavoro (oppure in altri contratti analoghi) relativi al settore petrolifero o gassoso o ad un altro settore minerario conchiusi con una persona residente della Svizzera il 31 dicembre 1983 o prima di questa data dal Governo dell'Indonesia, dalla sua amministrazione, dalla sua società statale petrolifera o gassosa competente oppure da un qualsiasi altro ente che vi fa capo.

Fatto in duplice esemplare a Berna il 29 agosto 1988 in lingua francese, indonesiana e inglese, tutti i testi avendo eguale valore, ma prevalendo in caso di diversa interpretazione dei testi francese e indonesiano, il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero: Felber

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Per il Governo della Repubblica d'Indonesia: Thajeb

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con l'Indonesia del 19 ottobre 1988

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1988

Année Anno Band

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48

Cahier Numero Geschäftsnummer

88.067

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.12.1988

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1079-1104

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